Tra
PROTOCOLLO D'INTESA 18 febbraio 2011
per il via all'attività di conciliazione presso i CP dei consulenti del lavoro
Tra
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
Il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro
Premesso che:
- l'art. 76, al comma 1, lett. c-ter), del decreto legislativo n. 276/2003 indica tra gli Organi abilitati alla costituzione della Commissione di certificazione, i Consigli provinciali dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12;
- l'art. 30, comma 5 della legge n. 183/2010 nel modificare l'art. 76, comma 1, lett. c-ter), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, stabilisce che le Commissioni di certificazione operano nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi;
- ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. a) della legge 11 gennaio 1979, n. 12, al Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro è attribuito il compito di vigilare sul regolare funzionamento dei Consigli provinciali;
- in data 26 marzo 2006 è stato sottoscritto un Protocollo di intesa al fine di poter mettere a regime il disposto di cui all'art. 76, comma 1, lett. c-ter) del D.Lgs. n. 276/2003 in un quadro di regole che possano dare maggior certezza e uniformità per l'intero ambito nazionale;
- il Protocollo del 26 marzo 2006 va ora aggiornato alla luce delle novità introdotte dalla legge n. 183/2010;
Considerato che:
- l'art. 75 del decreto legislativo n. 276/2003 così come riformulato dall'art. 30, comma 4 della legge n. 183/2010 stabilisce che "Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro, le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo";
- l'art. 31, comma 12 della legge n. 183/2010 stabilisce che "gli Organi di certificazione di cui all'art. 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono istituire camere arbitrali per la definizione, ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile, delle controversie nelle materie di cui all'art. 409 del medesimo codice e all'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- l'art. 31, comma 13 della legge n. 183/2010 stabilisce che presso "le sedi di certificazione di cui all'art. 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 del codice di procedura civile";
- l'art. 82 del decreto legislativo n. 276/2003, così come riformulato dall'art. 31, comma 14 della legge n. 183/2010 dispone che "Le sedi di certificazione di cui all'art. 76 del presente decreto legislativo sono competenti altresì a certificare le rinunzie e
transazioni di cui all'art. 2113 del codice civile a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse";
- l'art. 31, comma 15 della legge n. 183/2010 ha abrogato il comma 2 dell'art. 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- l'art. 30, comma 2 della legge n. 183/2010 stabilisce che "nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti, espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al Titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione";
- l'art. 30, comma 3 della legge n. 183/2010 prevede che "nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle Commissioni di certificazione di cui al Titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni";
- il nuovo art. 79, comma 2 decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, così come aggiunto, dall'art. 31, comma 17 della legge n. 183/2010 stabilisce che "Gli effetti dell'accertamento dell'Organo preposto alla certificazione del contratto di lavoro, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la Commissione abbia appurato che l'attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede";
Considerata inoltre:
- la professionalità riconosciuta alla categoria dei consulenti del lavoro ed il ruolo di terzietà nella funzione di certificazione, conciliazione e arbitrato, stabilita dal decreto legislativo n. 276/2003 e dalla legge n. 183/2010;
- l'esigenza da parte della categoria dei consulenti del lavoro di poter mettere a regime il disposto di cui all'art. 76, comma 1, lett. c-ter) del decreto legislativo n. 276/2003 in un quadro di regole che possano dare maggior certezza, unitarietà e uniformità per l'intero ambito nazionale;
- l'utilità di monitorare le attività delle Commissioni di certificazione, compreso quelle istituite presso i Consigli provinciali dei consulenti del lavoro e, quindi, a fornire al Ministero del lavoro, con cadenza semestrale e con modalità da definire, un resoconto dell'attività svolta;
- l'utilità e la validità di una sinergia tra i due Organi istituzionali ai fini dello sviluppo e della diffusione della cultura della legalità che risponda all'attuale evoluzione del mercato del lavoro;
Tutto ciò premesso;
Siglano il presente protocollo d'intesa
Art. 1
(Regolamento)
Il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, entro 60 giorni dalla firma del presente accordo, approva il regolamento sulla base del quale si costituiscono ed operano le Commissioni istituite presso i Consigli provinciali.
Il regolamento che stabilisce la procedura di certificazione ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 276/2003 è redatto nel rispetto dei seguenti principi:
1) identificazione del numero dei componenti della Commissione che non può essere inferiore a tre;
2) identificazione delle competenze dei membri della Commissione e delle cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
3) obbligo di comunicare al Ministero del lavoro, con cadenza semestrale, ogni modifica dei componenti della Commissione;
4) obbligo per i membri delle Commissioni di partecipazione ad appositi corsi di formazione, organizzati dal Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro anche per il tramite della Fondazione studi;
5) obbligo di audizione dei lavoratori interessati dal provvedimento emesso dalla Commissione ai fini della verifica della reale volontà delle parti contraenti;
6) modalità di conservazione degli atti di certificazione;
7) criteri di validità delle sedute e delle delibere;
8) modalità di redazione dell'atto di certificazione e di inoltro alle autorità competenti;
9) obbligo di fornire al Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, con cadenza trimestrale, un resoconto dell'attività svolta, con particolare riferimento al numero e alla tipologia di istanze e di contratti certificati, secondo un modulo di rilevazione che verrà predisposto dal Ministero del lavoro entro un mese dalla stipulazione del presente protocollo.
L'entrata in vigore del sopra citato regolamento sostituisce ogni altro strumento regolamentare vigente e vincola i Consigli provinciali al rispetto delle disposizioni in esso contenute.
Art. 2
(Pubblicità e trasparenza)
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai fini di pubblicità e trasparenza si impegna a diffondere - in apposita sezione del sito Internet istituzionale - un elenco delle Commissioni istituite presso i Consigli provinciali che intendano operare nell'ambito della presente intesa.
Art. 3
(Coordinamento)
Il Consiglio nazionale, ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. c-ter) del decreto legislativo n. 276/2003, ha la funzione di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi, delle Commissioni di certificazione costituite presso gli Consigli provinciali.
Inoltre, il Consiglio nazionale svolge un ruolo di:
1) tenuta anche ai fini della pubblicità di cui all'art. 2 dell'elenco delle Commissioni di certificazione dei Consigli provinciali dei consulenti del lavoro con indicazione dei
componenti e delle relative funzioni anche ai fini della verifica delle eventuali incompatibilità e dei possibili conflitti di interesse a garanzia della posizione di terzietà della Commissione;
2) aggiornamento formativo semestrale obbligatorio, per il tramite della propria Fondazione studi, dei componenti delle Commissioni mediante idoneo programma scientifico;
3) supporto alle Commissioni di certificazione per il normale svolgimento delle loro funzioni, anche tramite linee-guida.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale al fine di monitorare e coordinare l'attività delle Commissioni di certificazione istituite ai sensi dell'art. 76, comma 1, lett. c-ter) del decreto legislativo n. 276/2003 istituiscono un tavolo di lavoro congiunto - che si riunirà con cadenza semestrale nonché all'occorrenza, su iniziativa dei componenti - volto alla valutazione dei periodici rapporti di monitoraggio anche al fine di valutare l'opportunità di iniziative congiunte anche di tipo formativo e informativo.
* * *
N.d.R.: Si riporta il testo integrale del Regolamento per il funzionamento delle commissioni di certificazione. Il presente Regolamento che sostituisce ogni strumento regolamentare precedente, entra in vigore il 1º maggio 2011.
REGOLAMENTO COMMISSIONE CERTIFICAZIONE CONCILIAZIONE ED ARBITRATO
Consiglio provinciale dell'ordine dei consulenti del lavoro di ..... ..... ..... .....
Il .../. /2011, la Commissione costituita presso il Consiglio provinciale dell'ordine,
riunita in seduta presso la sede del Consiglio
Presenti:
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante attuazione delle deleghe di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30, ed in particolare l'art. 76, comma 1, lett. c-ter), che prevede l'istituzione presso i Consigli provinciali di una Commissione di certificazione dei contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento;
Rilevato che l'articolo 30, comma 5 della legge n. 183/2010 nel modificare l'articolo 76, comma 1, lettera c-ter), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, stabilisce che le Commissioni di certificazione operano nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi;
Valutato che le intese consentono alle Commissioni di operare in un quadro di regole che possano dare maggior certezza e uniformità per l'intero ambito nazionale;
Considerato che in data 18 febbraio 2011 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro hanno sottoscritto l'intesa in attuazione dell'articolo 76, comma 1, lettera c-ter), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Tenuto conto che l'articolo 1 delle intese stabilisce che il Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, entro 60 giorni dalla firma dell'accordo, approva il regolamento sulla base del quale si costituiscono ed operano le Commissioni istituite presso i Consigli provinciali;
Viste anche le nuove funzioni attribuite alla Commissione relative all'attività di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 31, commi 12, 13, 14 e 15 della legge n. 183/2010;
Considerato che le Commissioni devono operare ai sensi delle disposizioni di legge in materia;
Ritenuto quindi di dover adottare un regolamento interno che disciplini e renda pubbliche le modalità di funzionamento della Commissione;
Recepisce il seguente regolamento:
Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Competenze, diritti di segreteria)
1. La Commissione è competente a svolgere funzioni di:
- certificazione dei contratti o singole clausole di essi in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro;
- certificazione della clausola compromissoria di cui al comma 10 dell'art. 31, legge 4 novembre 2010, n.183;
- certificazione dei contratti di appalto, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto;
- certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
- certificazione del contenuto del regolamento interno delle cooperative depositato, riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori;
- esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione relativamente ai contratti per cui abbia precedentemente adottato l'atto di certificazione ed il tentativo facoltativo di conciliazione relativamente a contratti non sottoposti precedentemente a procedura di certificazione;
- soluzione arbitrale delle controversie.
2. La Commissione è competente a svolgere ogni altra funzione stabilita da leggi approvate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Xxx deliberata l'applicazione di diritti di segreteria e/o ogni altro importo, anche a titolo di rimborso spese, per il rilascio della certificazione, il Consiglio provinciale destina le somme al finanziamento di attività istituzionali e/o legate alla ricerca, alla formazione e all'informazione.
Art. 2
(Composizione)
1. Presso il Consiglio provinciale dell'ordine dei consulenti del lavoro (di seguito "Consiglio provinciale") è costituita la Commissione di certificazione, conciliazione e arbitrato (di seguito "Commissione") di cui all'art. 76, comma 1, lettera c-ter), del decreto legislativo n. 276/2003.
2. La Commissione è composta:
- in qualità di commissari ordinari: dal Presidente dell'ordine del Consiglio provinciale, che la presiede e da almeno due consulenti del lavoro;
- in qualità di commissari supplenti: da due o più consulenti del lavoro.
I suddetti commissari, ordinari e supplenti, sono nominati per effetto di delibera del Consiglio provinciale e sono prescelti tra coloro che risultino iscritti nell'Albo provinciale di cui all'articolo 8 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (di seguito: "Albo") da almeno tre anni ed in regola con la formazione continua obbligatoria.
3. Tutti i membri della Commissione, ordinari e supplenti, durano in carica tre anni e, comunque, non oltre il limite del mandato del Consiglio provinciale che li ha nominati. Alla scadenza, la Commissione rimane in carica fino alla data di insediamento dei successivi membri ordinari e supplenti, nominati dal Consiglio provinciale entro i 60 giorni successivi al suo insediamento.
4. La Commissione elegge al proprio interno, tra i consulenti del lavoro commissari ordinari, un Segretario, al quale è affidato il compito di assicurare il coordinamento ed il buon andamento dei lavori della Commissione e delle eventuali Sotto-Commissioni.
5. Il Consiglio provinciale trasmette al Consiglio nazionale, per gli adempimenti consequenziali, le delibere inerenti alla costituzione e la variazione di ogni atto riferito alla composizione della Commissione, entro trenta giorni dalla data della delibera.
6. In relazione alle valutazioni di merito e carico di lavoro della Commissione ed alla necessità di assicurare il rispetto del termine di legge per la conclusione dei procedimenti di certificazione, il Presidente della Commissione può costituire una o più sotto Commissioni, di seguito denominate "Sotto-Commissione" (articolo 4), alle quali potranno essere invitati a partecipare professionisti iscritti ad altri ordini e Collegi professionali, rappresentanti del mondo accademico e/o della magistratura, esclusi dall'obbligo di cui al successivo comma 4 dell'art. 5.
7. In caso di assenza, impedimento (temporaneo o definitivo) o astensione ai sensi dell'articolo 5, dei commissari ordinari, alle riunioni della Commissione partecipano, in sostituzione ed a pieno titolo, i commissari supplenti. Il Presidente può, in caso di sua assenza, impedimento o astensione per i medesimi motivi, delegare i propri poteri al Segretario.
8. Alle riunioni delle Commissioni potranno essere invitati a partecipare, a titolo consultivo, rappresentanti degli enti pubblici nei cui confronti l'atto produce efficacia e che hanno ricevuto la comunicazione di inizio procedimento, nonché - se nominati - rappresentanti della Sotto-Commissione. La partecipazione alla prima seduta della Commissione non potrà avere luogo prima che siano trascorsi almeno cinque giorni dall'inizio del procedimento.
9. Ai fini della validità della seduta è necessaria la presenza del Presidente o del Segretario delegato, ai sensi del precedente comma 7 e di almeno due ulteriori membri di cui al comma 2.
Art. 3
(Sede)
1. La Commissione ha sede ad ogni effetto presso il Consiglio provinciale dell'ordine dei consulenti del lavoro, Via ..... ..... ..... ....., (città) ..... ..... ..... ..... ..... .....
..... .....
Art. 4
(Sotto-Commissioni)
1. La Sotto-Commissione ha compiti istruttori e non di certificazione; provvede, in particolare, all'esame delle istanze assegnate a tal fine dal Presidente ed alla predisposizione e verbalizzazione di osservazioni e proposte da sottoporre alla Commissione.
2. In ogni caso, la Commissione delibera in maniera autonoma e non risulta in alcun modo vincolata dalle valutazioni degli organi istruttori.
Art. 5
(Norme relative ai membri della Commissione)
1. Tutti i membri della Commissione o Sotto-Commissione, ordinari e supplenti, sono tenuti ad astenersi dal partecipare in qualsiasi forma alle attività della rispettiva Commissione o Sotto-Commissione che ineriscano alla trattazione, discussione o decisione di pratiche di certificazione, conciliazione o arbitrato che possano coinvolgere interessi propri, ovvero: di loro parenti o affini entro il quarto grado o conviventi; di persone fisiche o giuridiche con le quali essi intrattengano rapporti commerciali, di prestazione d'opera professionale o di lavoro subordinato, autonomo o parasubordinato; di individui od organizzazioni con cui essi stessi o i coniugi abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito; di individui od organizzazioni di cui essi siano tutori, curatori, procuratori o agenti; di enti, associazioni anche non riconosciute, Comitati o società, di cui essi siano amministratori, gerenti, associati o dirigenti. Essi si asterranno altresì in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Nei casi sopra menzionati l'interessato comunicherà preventivamente la propria motivata astensione al Presidente, che provvederà, di conseguenza, disponendo per la sostituzione dell'astenuto con un supplente.
2. I comportamenti in contrasto con il precedente comma saranno valutati ai sensi della legge n. 12/1979.
3. Le parti, ove sussistano evidenti ragioni di incompatibilità, potranno chiedere, ricorrendo a quanto disposto dall'art. 52 cod. proc. civ., la ricusazione di componenti della Commissione di certificazione, nel qual caso il Presidente, valutate le ragioni specifiche ed i mezzi di prova a sostegno della richiesta di ricusazione, potrà provvedere di conseguenza alla sostituzione del ricusato con un supplente, mediante delibera della Commissione.
4. Tutti i componenti delle Commissioni e delle Sotto-Commissioni, ordinari e supplenti, sono obbligati ad effettuare in ciascun anno (1º gennaio-31 dicembre) almeno 32 ore di formazione ripartite equamente in due semestri con le modalità, contenuti e termini definiti dal Consiglio nazionale con l'ausilio della propria
fondazione studi. Non oltre il 50% delle ore di formazione possono essere svolte con modalità "e-learning".
5. In caso di mancato assolvimento dell'obbligo formativo di cui al comma 4, il Consiglio nazionale comunica ai competenti Consigli provinciali i nominativi per la successiva sostituzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6.
6. Il Consiglio provinciale, su richiesta di un membro di Commissione, può esonerarlo dall'obbligo formativo di cui al precedente comma 4 nei seguenti casi:
a) assistenza continua alle persone di cui alla legge n. 104/1992;
b) maternità;
c) documentati casi di temporaneo impedimento e/o forza maggiore, (come ad esempio meramente indicativo e non esaustivo, assistenza continua per malattia ad un familiare, gravi patologie, ecc.).
7. In caso di esonero dall'obbligo formativo, il Consiglio provinciale provvede alla nomina temporanea di un nuovo membro in sostituzione di quello sospeso.
8. Qualora la nomina del componente avvenga durante il corso dell'anno le ore di formazione di cui al comma 4 sono ridotte in modo proporzionale in dodicesimi con un minimo di 8 ore.
9. Tutti i componenti, ordinari e supplenti, di Commissione o Sotto-Commissione in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, in via transitoria, sono obbligati a svolgere, per l'anno in corso, almeno 8 ore di formazione.
Art. 6
(Accesso alla documentazione)
1. Oltre ai membri della Commissione, che accedono alla documentazione inerente all'attività della Commissione senza particolari formalità, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo n. 196/2003, tutte le autorità pubbliche che hanno ricevuto la comunicazione di inizio del procedimento hanno facoltà di accedere alla suddetta documentazione e di prenderne visione, previa richiesta scritta al Presidente, che adotterà le disposizioni del caso.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui alla legge n. 241/1990.
Titolo II PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE
Art. 7
(Istanza di certificazione)
1. La procedura di certificazione ha inizio ad istanza comune delle parti del contratto e si conclude entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, ovvero dal ricevimento dell'ulteriore documentazione che venga richiesta ad integrazione dalla Commissione, o dal Segretario.
2. Ove deliberato un importo di cui all'art. 1, comma 3 del presente regolamento, le parti richiedenti sono tenute al contestuale versamento della somma secondo le modalità ed i termini definiti con apposita delibera del Consiglio provinciale.
3. L'istanza di certificazione, completa degli allegati, è presentata alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mail certificata, ovvero mediante consegna a mano. In quest'ultimo caso ne verrà rilasciata ricevuta. Dalla data
di ricezione decorre il termine di cui all'articolo 78, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 276/2003.
4. L'istanza di certificazione, redatta in bollo, dovrà essere presentata con allegata copia del documento di identità dei firmatari ed è formulata in conformità al modello e alle istruzioni, aggiornate periodicamente e pubblicate all'indirizzo Internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, che tengano conto delle disposizioni di legge.
5. Le istanze difformi dai modelli della Commissione sono comunque ricevibili purché, a giudizio del Segretario, rispondano ai requisiti di legge e del presente regolamento, e siano esattamente individuati la parte richiedente ed il domicilio per le comunicazioni, così che la Commissione possa procedere richiedendo le integrazioni/correzioni del caso.
6. Sono in ogni caso requisiti essenziali dell'istanza:
a) l'esatta individuazione delle parti richiedenti, del loro domicilio e della sede o della dipendenza dell'azienda interessata;
b) l'indicazione del contratto in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, la prestazione di lavoro, per il quale si richiede la certificazione e della specifica qualificazione negoziale delle parti;
c) l'indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione;
d) l'allegazione di copia del contratto (o di sua bozza), contenente i dati anagrafici e fiscali delle parti;
e) la dichiarazione esplicita che non vi sono altri procedimenti certificatori e ispettivi pendenti e che non sono stati emessi precedenti provvedimenti ispettivi o di diniego di certificazione sulla medesima istanza, oppure, in caso di sussistenza di tali provvedimenti, l'allegazione di copia degli stessi o dei relativi riferimenti identificativi;
f) la sottoscrizione in originale delle parti e, nel caso che una o entrambe le parti stesse non siano persone fisiche, l'indicazione della legale qualità dei firmatari.
7. Il Presidente e/o il Segretario della Commissione, nel rispetto dell'ordine cronologico determinato dalla data di presentazione, procedono alla valutazione della regolarità e completezza delle istanze ai sensi del presente regolamento e, qualora le stesse risultino irregolari o carenti, provvedono a richiedere alle parti le integrazioni del caso, comunicando loro la contestuale sospensione del termine di cui all'articolo 78, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 276/2003.
8. Il Presidente e/o il Segretario, verificata la regolarità e completezza delle istanze con particolare riguardo ai requisiti di cui al precedente comma 6, ovvero acquisite le necessarie integrazioni, redigono il calendario dei lavori della Commissione, fissando le date delle sedute ed inserendovi le istanze stesse. A tal fine, tengono conto del numero e del grado di complessità delle domande pervenute, dell'eventuale opportunità di prevederne la trattazione in più sedute, della distribuzione del carico di lavoro a una o più Sotto-Commissioni e della necessità di concludere il procedimento nei termini di legge. Provvedono quindi a convocare la Commissione ai sensi del successivo art. 10, nonché le parti per l'audizione, indicando la data e l'ora stabilite. Tutte le convocazioni possono avvenire anche a mezzo fax o posta elettronica qualora le parti nell'istanza abbiano a tal fine indicato il proprio indirizzo.
Art. 8
(Comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro)
1. Non appena ricevuta l'istanza di certificazione, verificata l'ammissibilità della domanda, viene inoltrata apposita comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro agli effetti di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 276/2003. Detta comunicazione deve riportare l'indicazione: delle parti e della loro sede, residenza o domicilio; della data di ricevimento dell'istanza da parte della Commissione e quella in cui tale istanza sarà discussa, ai fini dell'eventuale esercizio della facoltà di presentare osservazioni e fermo restando quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento in merito all'accesso alla documentazione da parte dei soggetti pubblici interessati.
2. Ai fini dell'eventuale esercizio della facoltà di presentare osservazioni di cui al comma precedente, alla comunicazione dell'istanza inviata alla Direzione provinciale del lavoro viene acclusa fotocopia del contratto di lavoro per cui si chiede la certificazione.
3. Le comunicazioni di cui al presente articolo devono essere fatte a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica certificata.
Art. 9
(Formazione del fascicolo e conservazione dei documenti)
1. A seguito della ricezione dell'istanza viene formato il fascicolo del procedimento.
2. La segreteria della Commissione acquisisce il fascicolo e provvede a registrare gli estremi dell'istanza in un registro appositamente istituito, nel quale viene elencata la documentazione afferente e vengono annotate tutte le successive fasi procedurali.
3. La conservazione dei contratti certificati e dei relativi fascicoli potrà avvenire attraverso idonee modalità di archiviazione e custodia dei supporti cartacei, ovvero in via informatica, con modalità tali da garantire comunque la sicurezza dei dati personali ivi contenuti ai sensi della vigente normativa. Il termine minimo di conservazione dei contratti e della relativa documentazione di cui all'articolo 78, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003, decorre dalla data di estinzione del rapporto giuridico costituito mediante il contratto oggetto di certificazione.
4. Detta conservazione avviene presso gli uffici del Consiglio provinciale e ha la durata di cinque anni dalla data di estinzione del contratto o clausola oggetto di certificazione. A tal fine, le parti che hanno fatto richiesta di certificazione sono tenute a comunicare alla Commissione la data di estinzione del rapporto. In assenza di detta comunicazione verrà presa a riferimento la data di estinzione del rapporto giuridico, eventualmente presente sul contratto certificato.
Art. 10
(Convocazione delle Commissioni)
1. Il Presidente e/o il Segretario convocano la Commissione comunicando ai membri ordinari a mezzo posta, telefax o posta elettronica certificata ai rispettivi recapiti, la data della seduta e l'elenco delle pratiche inserite nell'ordine del giorno. In caso di impedimento a partecipare alla riunione della Commissione da parte di un membro ordinario, questo provvederà direttamente a darne comunicazione al Presidente della Commissione ed al Segretario per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 7. Qualora non risulti comunque raggiunto il numero minimo di membri richiesto ai fini della validità delle sedute e delle delibere, il Presidente dispone il rinvio della seduta.
Art. 11
(Relatori del procedimento)
1. Il Presidente, dopo un sommario esame delle istanze, nomina per ciascuna pratica, su proposta del Segretario, un relatore scelto tra i membri della Commissione.
2. Il relatore predispone, per ciascuna istanza pervenuta, sentita l'eventuale Sotto- Commissione, un'apposita scheda riepilogativa, nella quale sono riportate note illustrative in merito alla ricognizione della documentazione presentata e, in particolare, alla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia contrattuale per la quale si richiede la certificazione, nonché in riferimento agli ulteriori elementi, anche di carattere formale, richiesti dal presente regolamento.
Art. 12
(Audizione delle parti)
1. All'audizione delle parti provvede la Commissione.
2. Le parti devono presenziare personalmente alla prevista audizione.
3. Il lavoratore nel caso di impossibilità a presenziare comunica le motivazioni del caso, trasmettendo eventuale documentazione probatoria alla Commissione che decide per il rinvio dandone atto nel verbale di seduta.
4. Il datore di lavoro/committente può intervenire all'audizione mediante un proprio rappresentante solo in caso di effettiva e comprovata impossibilità di presenziarvi personalmente; a tal fine, comunica le motivazioni del caso con l'eventuale documentazione probatoria al Presidente, che decide per l'ammissione del rappresentante o per il rinvio, dandone atto nel verbale della seduta della Commissione. Il rappresentante interviene munito di apposito atto di delega, specificamente riferito all'audizione, corredato da fotocopia del documento di identità proprio e del rappresentato, che vengono acquisiti agli atti. A tal fine non sono idonei gli eventuali poteri di rappresentanza conferiti con procura generale.
5. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente alla rappresentanza volontaria. In nessun caso può essere delegata l'altra parte o il rappresentante o l'assistente dell'altra parte. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al precedente comma comporta l'improcedibilità dell'istanza con la conseguente automatica sospensione del termine di cui all'articolo 78, comma 2, lettera b) del
decreto legislativo n. 276/2003. In tal caso la Commissione può deliberare il rinvio dell'audizione ad una successiva seduta e disporre il rinnovo della convocazione delle parti.
6. Di tutte le attività della Commissione viene redatto verbale, a cura della segreteria e sotto la direzione del Presidente.
Art. 13
(Attività di consulenza e assistenza)
1. Nel corso del procedimento di cui all'art. 7, la Commissione presta attività di consulenza e assistenza in relazione alla richiesta oggetto di certificazione.
2. In caso di proroga del contratto già certificato è fatto onere alle parti di richiedere apposita consulenza ed assistenza da parte della Commissione al fine di verificarne la relativa legittimità.
3. A seguito della istruttoria di cui al comma precedente la Commissione valuta se il contratto prorogato debba essere destinatario di apposito atto di certificazione ed in caso affermativo le parti avvieranno il procedimento secondo le prescrizioni del presente regolamento.
Titolo III PROVVEDIMENTO DI CERTIFICAZIONE
Art. 14
(Deliberazioni e verbalizzazioni)
1. Completata la fase istruttoria, i membri della Commissione, udito il relatore, deliberano sulla sussistenza dei presupposti che consentono la certificazione. Il provvedimento è conforme alla deliberazione ed alle motivazioni espresse.
2. Il provvedimento di certificazione è adottato a maggioranza dei componenti di diritto della Commissione. In caso di parità, prevale il voto del Presidente della Commissione.
3. Il provvedimento deve essere motivato e contenere l'indicazione dei rimedi esperibili avverso di esso, del termine, nonché dell'autorità cui è possibile ricorrere, ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo n. 276/2003.
4. Il provvedimento di certificazione deve contenere esplicita menzione degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali, in relazione ai quali le parti richiedono la certificazione. A tal fine al lavoratore sono fornite le informazioni, predisposte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che riassumono le principali conseguenze giuridiche privatistiche e pubblicistiche dei contratti certificati.
5. Il provvedimento deve dare atto di tutte le fasi procedimentali scaturite dall'istanza di certificazione, segnalando la presenza dei soggetti di cui all'art. 2, comma 8, nonché le osservazioni dagli stessi eventualmente presentate e viene sottoscritto, ai fini della validità, dai componenti della Commissione.
6. Copia del provvedimento, redatto in triplice originale, viene rilasciata alle parti del contratto di lavoro che hanno sottoscritto l'istanza di certificazione.
Art. 15
(Diniego della certificazione, trasmissione degli atti al Consiglio nazionale)
1. In caso di diniego della certificazione, la Commissione adotta apposito provvedimento motivato ai sensi dell'articolo precedente.
2. Il Consiglio provinciale, con cadenza trimestrale, trasmette al Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, secondo le modalità dallo stesso comunicate, un resoconto dell'attività svolta, con particolare riferimento al numero e alla tipologia di istanze e dei contratti certificati, unitamente ai provvedimenti di diniego di cui al comma precedente.
Titolo IV CERTIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI
COOPERATIVA E DEI CONTRATTI D'APPALTO
Art. 16
(La certificazione del regolamento di cooperativa)
1. Sono requisiti essenziali dell'istanza:
a) l'esatta individuazione della parte richiedente e della sede;
b) l'allegazione di copia del regolamento di cooperativa contenente l'attestazione di avvenuto deposito ai sensi di legge;
c) la sottoscrizione dell'istanza in originale e l'indicazione della legale qualità del firmatario;
d) l'allegazione di copia del documento di identità del firmatario;
e) l'allegazione di copia dello statuto di cooperativa.
2. Per quanto qui non espressamente disciplinato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo II e III del presente regolamento.
Art. 17
(Certificazione dei contratti di appalto)
1. Alla certificazione dei contratti di appalto, prevista dall'art. 84 del decreto legislativo n. 276/2003, si applicano, in quanto compatibili, le procedure contenute nei Titoli II e III del presente regolamento.
Titolo V
PROCEDIMENTI DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO
Art. 18
(Conciliazione obbligatoria)
1. Ai sensi dell'articolo 80, comma 4 del decreto legislativo n. 276/2003, chiunque intenda presentare ricorso giurisdizionale contro la certificazione del contratto di lavoro, deve previamente rivolgersi alla Commissione di certificazione che ha adottato l'atto di certificazione per esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione.
2. L'istanza di conciliazione è presentata alla Commissione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o mediante
consegna a mano (nel qual caso verrà rilasciata ricevuta), nonché comunicata, con le medesime modalità, alla controparte nei confronti della quale il procedimento è promosso. Essa dovrà essere conforme al modello e istruzioni aggiornati periodicamente e pubblicati sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
3. Le istanze difformi dal modello sono comunque ricevibili se, a giudizio del Segretario della Commissione, rispondono ai requisiti di legge ed al presente regolamento.
4. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione.
5. La richiesta deve precisare:
a) nome, cognome e residenza dell'istante e del convenuto; se l'istante o il convenuto sono una persona giuridica, un'Associazione non riconosciuta o un Comitato, l'istanza deve indicare la denominazione e la sede;
b) il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto;
c) il luogo dove devono essere fatte alla parte istante le comunicazioni inerenti alla procedura;
d) l'esposizione sintetica dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa.
6. La controparte deposita presso la Commissione, entro venti giorni dal ricevimento della copia della richiesta, una memoria contenente la descrizione sintetica dei fatti e delle proprie ragioni.
7. Entro i dieci giorni successivi al deposito, la Commissione fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione, che deve essere tenuto entro i successivi trenta giorni dinanzi alla Commissione; il datore di lavoro può essere rappresentato mediante procura o assistito da un Consulente del lavoro o da altro soggetto abilitato; il lavoratore deve presentarsi personalmente e può farsi assistere da un consulente del lavoro o da altro soggetto.
8. Le parti possono presentare alla Commissione istanza congiunta per la conciliazione obbligatoria depositando l'eventuale ipotesi d'accordo, in tal caso, non si applica quanto previsto dal precedente comma 6.
Art. 19
(Verbale di conciliazione)
1. Se la conciliazione esperita ai sensi dell'articolo 18 riesce, anche limitatamente ad una parte della domanda, la Commissione redige separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti della Commissione di conciliazione. La Commissione che ha esperito il tentativo di conciliazione certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.
2. Si applicano laddove compatibili le disposizioni contenute nei Titoli II e III del presente regolamento.
3. Copia del verbale deve essere consegnata, dal Presidente della Commissione, a ciascuna delle parti presenti contestualmente alla sottoscrizione.
4. Il Segretario della Commissione provvederà al deposito di una copia del verbale presso la Direzione provinciale del lavoro di competenza entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del verbale stesso.
Art. 20
(Tentativo facoltativo di conciliazione)
1. Le istanze rivolte alla conciliazione delle controversie individuali di lavoro di cui all'art. 409 cod. proc. civ., le quali abbiano un oggetto diverso da quello inerente alla qualificazione di un contratto precedentemente certificato ai sensi degli artt. 75 e ss. del decreto legislativo n. 276/2003, ovvero da quello di singole clausole contrattuali già precedentemente certificate ai sensi degli artt. 75 e ss. del decreto legislativo n. 276/2003 medesimi, possono essere promosse e trattate innanzi alla Commissione con le modalità di cui agli articoli 18 e 19, in quanto compatibili.
2. Chi intende accettare la richiesta di tentativo di conciliazione deve rimettere alla Commissione un proprio scritto, secondo quanto previsto all'art. 18, comma 6.
3. La Commissione, nel caso in cui il suddetto scritto pervenga oltre i termini previsti dall'art. 18, comma 6, provvede ad acquisire dalla parte che ha avviato il tentativo conferma scritta dell'attualità dell'interesse in ordine a procedere allo svolgimento del tentativo di conciliazione.
4. Le parti possono presentare alla Commissione istanza congiunta per la conciliazione facoltativa depositando l'eventuale ipotesi d'accordo e, in tal caso, non trovano applicazione i precedenti commi 2 e 3.
Art. 21
(Rinunzie e transazioni)
1. La Commissione certifica le rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti stesse.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure contenute nei Titoli II e III del presente regolamento.
Art. 22
(Competenza della Commissione in funzione arbitrale)
1. Le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite affidando alla Commissione, anche in occasione dello svolgimento del tentativo di conciliazione, il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia, ai sensi dell'art. 31, comma 12, legge n. 183/2010.
Titolo VI NORME FINALI
Art. 23
(Convenzioni)
1. Ai sensi dell'art. 76, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003 la Commissione potrà concludere convenzioni con le altre sedi di certificazione ai fini dell'eventuale costituzione di una Commissione unitaria previa autorizzazione da richiedere al Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro.
Art. 24
(Norme transitorie)
1. In attesa dei codici di buone pratiche di cui agli articoli 78, comma 4, e 84, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003, le Commissioni di certificazione operano sulla base del presente regolamento e in applicazione delle linee guida approvate dal Consiglio nazionale dell'ordine.
Art. 25
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento approvato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro con delibera n. 249 del 24 marzo 2011, entra in vigore il 1º maggio 2011. A partire da quest'ultima data il presente regolamento sostituisce ogni altro strumento regolamentare vigente in materia e vincola i Consigli provinciali al rispetto integrale delle disposizioni in esso contenute.
* * * CNCL circolare 14 aprile 2011, n. 1056
Regolamento per la Commissione di certificazione, conciliazione ed arbitrato.
A seguito delle Intese sottoscritte con il Ministero del lavoro lo scorso 18 febbraio, questo Consiglio nazionale ha provveduto alla definizione del nuovo regolamento ad uso delle Commissioni di certificazione costituite presso i Consigli provinciali dell'ordine dei consulenti del lavoro.
L'entrata in vigore del collegato lavoro, infatti, ha imposto una riscrittura di tale regolamento per adeguarlo alle numerosissime novità che di fatto hanno esteso le competenze delle Commissioni di certificazione di cui al D.Lgs. n. 276/2003. In ossequio ai contenuti delle suddette intese, il Consiglio nazionale nella seduta del 24 marzo 2011 ha approvato il testo di detto regolamento che recepisce anche le osservazioni formulate dai coordinatori delle Consulte regionali.
Qui di seguito si riassumono le novità più importanti.
Competenze
- certificazione dei contratti o singole clausole di essi in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro;
- certificazione della clausola compromissoria di cui al comma 10 dell'art. 31, legge 4 novembre 2010, n. 183;
- certificazione dei contratti di appalto, anche ai fini della distinzione concreta tra somministrazione di lavoro e appalto;
- certificazione delle rinunzie e transazioni di cui all'art. 2113 cod. civ. a conferma della volontà abdicativa o transattiva delle parti;
- certificazione del contenuto del regolamento interno delle cooperative depositato, riguardante la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori;
- esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione relativamente ai contratti per cui abbia precedentemente adottato l'atto di certificazione ed il tentativo facoltativo di conciliazione relativamente a contratti non sottoposti precedentemente a procedura di certificazione;
- soluzione arbitrale delle controversie.
Composizione
Il numero minimo dei componenti della Commissione, compreso il Presidente, è di tre membri. Xxxxxx in carica tre anni e, comunque, non oltre il limite del mandato del Consiglio provinciale che li ha nominati. Alla scadenza, la Commissione rimane in carica fino alla data di insediamento dei successivi membri ordinari e supplenti, nominati dal Consiglio provinciale entro i 60 giorni successivi al suo insediamento.
Formazione
Tutti i componenti delle Commissioni e delle Sotto-Commissioni, ordinari e supplenti esclusi gli esterni, sono obbligati ad effettuare in ciascun anno (1º gennaio- 31 dicembre) almeno 32 ore di formazione ripartite equamente in due semestri con le modalità, contenuti e termini definiti dal Consiglio nazionale con l'ausilio della propria fondazione studi. Non oltre il 50% delle ore di formazione possono essere svolte con modalità "e-learning". L'organizzazione di tali corsi terrà conto delle esigenze territoriali e verrà coordinata dal Consiglio nazionale d'intesa con le Consulte regionali.
Monitoraggio
Ogni tre mesi il Consiglio provinciale dovrà trasmettere al Consiglio nazionale un resoconto dell'attività svolta, sia in tema di certificazione che di conciliazione ed arbitrato. Questo per permettere, a sua volta, al Consiglio nazionale di ottemperare all'impegno col Ministero del lavoro del monitoraggio semestrale sui contributi dati dalle nostre Commissioni di certificazione.
Conciliazione
Il preventivo tentativo di conciliazione è obbligatorio se le parti o i terzi, intendono impugnare un contratto già certificato. Diventa facoltativo in mancanza di certificazione del contratto o di clausole di esso. Appare il caso di precisare che tale tentativo rimane comunque facoltativo, se la causa della controversia non attiene all'oggetto della qualificazione di un contratto precedentemente certificato, ovvero da quello di singole clausole contrattuali anch'esse precedentemente certificate ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003.
Il procedimento conciliativo è molto snello, presentata l'istanza la controparte ha 20 giorni di tempo per far pervenire eventuali scritti difensivi. La Commissione fissa entro i successivi dieci giorni la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione che deve comunque esaurirsi entro i successivi trenta giorni. Il Segretario della Commissione provvederà al deposito di una copia del verbale presso la Direzione provinciale del lavoro di competenza entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del verbale stesso.
Modulistica
Si sta provvedendo a redigere tutta la modulistica di appoggio per le varie istanze e i relativi provvedimenti, che a breve sarà inserita sul sito di categoria, nella sezione riservata ai Consigli provinciali. Il Consiglio nazionale ha in corso di approvazione anche le linee-guida sui contratti che contengono le indicazioni di base per la corretta interpretazione della normativa ad uso delle Commissioni di certificazione.
Regime transitorio e decorrenza
Il regolamento entrerà in vigore il prossimo 1º maggio 2011 e dovrà essere recepito in maniera integrale, senza possibilità di modifiche. In mancanza del suddetto recepimento le Commissioni dovranno limitare la loro attività all'esaurimento delle eventuali istanze di certificazione pendenti alla suddetta data.
Si ribadisce, da ultimo, l'importanza che rivestono le nuove competenze attribuite alle Commissioni di certificazione, che esaltano il ruolo di terzietà oramai riconosciuto alla categoria. E' pur vero, però, che mantenere tale ruolo, richiederà un impegno ed uno sforzo maggiore, ma ciò sarà compensato dal ritorno in termini di immagine e di opportunità professionali che poi ciascuno potrà spendere nella propria attività. Non sarà un caso, infatti, che altre professioni escluse da tali Commissioni, guardino con rammarico a quello che ritengono una conquista esclusiva dei consulenti del lavoro. Per questo siamo sicuri che tutte le componenti della categoria, dal Consiglio nazionale con la fondazione studi, fino a tutti i Consigli provinciali, cooperando in piena sinergia, sapranno cogliere pienamente l'ennesima sfida che il legislatore ci lancia.