Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Scienze Polari
Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto di Scienze Polari
Avviso di selezione n° ISP-AR02-2024-VE
Pubblica selezione per il conferimento di n° 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del programma di ricerca Horizon Europe “Permafrost-Pollution-Health (ILLUQ)” - Grant Agreement no. 101133587 - CUP B83C23007520006, da svolgersi presso l’Istituto di Scienze Polari (ISP-CNR)- Sede di Venezia Mestre.
Tipologia di Assegno: A) “Assegni Professionalizzanti”
IL DIRETTORE f.f.
VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;
VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007 n. 165”;
VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 protocollo 0051080/2018 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018;
VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 14 prot. n. 0012030 in data 18 febbraio 2019 pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, entrato in vigore il 1° marzo 2019;
VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016;
VISTO l'art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 entrata in vigore il 29 gennaio 2011;
VISTO l’art. 14, comma 6 septies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in Legge 29 giugno 2022, n. 79, la quale ha introdotto, tra gli altri, i contratti di ricerca, in sostituzione degli assegni di ricerca di cui all’artt. 22 riportato nel punto precedente;
CONSIDERATO che il citato art. 14 della Legge 29 giugno 2022, n. 79, al comma 6-quaterdecies reca disposizioni transitorie per l’abolizione degli assegni di ricerca e l’introduzione a regime dei contratti di ricerca prevedendo, in particolare, che per i 180 giorni successivi alla data di entrata in vigore della Legge, ovvero sino a fine dicembre 2022, limitatamente alle risorse già programmate o deliberate dai rispettivi organi di governo, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e gli enti pubblici di ricerca possono ancora indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca;
CONSIDERATO che il Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, in vigore dal 30 dicembre 2022, al comma 1 dell’articolo 6, rubricato “Proroga di termini in materia di università e ricerca”, ha previsto la modifica dell’articolo 14 della Legge 29 giugno 2022, n. 79, comma 6-quaterdecies stabilendo che fino al 31 dicembre 2023, limitatamente alle risorse già programmate, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine, le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca possono ancora indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
CONSIDERATO che il Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215 “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, in vigore dal 31 dicembre 2023, al comma 4 dell’articolo 6, rubricato “Proroga di termini in materia di università e ricerca”, ha previsto la modifica dell’articolo 14 comma 6-quaterdecies del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha prorogato fino al 31 luglio 2024 la possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 da parte delle università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca, limitatamente alle risorse già programmate, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine;
CONSIDERATO che il Decreto-Legge 31 maggio 2024, n. 71 all’articolo 15 rubricato “Disposizioni urgenti per lo svolgimento dell’attività di ricerca” in vigore dal 1 giugno 2024, ha previsto che: nelle more della revisione delle disposizioni in materia di pre-ruolo universitario e della ricerca, all’art 14 comma 8 – quaterdecies, primo periodo, del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca le parole: “31 luglio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”, da ciò consegue la possibilità di indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 da parte delle università, istituzioni ed enti pubblici di ricerca, fino al 31 dicembre 2024;
VISTO il Disciplinare per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca del CNR approvato dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 28 in data 9 febbraio 2011, successivamente modificato con delibere nn. 62 del 23 marzo 2011, 186 del 22 settembre 2011 e n. 189 del 27 novembre
2013;
VISTO il Decreto Ministeriale n. 102 in data 9 marzo 2011, relativo alla definizione dell’importo minimo degli assegni di ricerca;
VISTA la legge n. 183 dell’11 novembre 2011 ed in particolare l’art. 15 (Legge di stabilità 2012);
VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12 novembre 2011 n. 183;
VISTA la Legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l’art. 8 comma 1;
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
ACCERTATA la copertura degli oneri derivanti dal conferimento dell’assegno di ricerca con le disponibilità finanziarie provenienti dal programma di ricerca Horizon Europe “Permafrost-Pollution- Health (ILLUQ)” - Grant Agreement no. 101133587 - CUP B83C23007520006, accertamento SIGLA n. 2401/2024;
D I S P O N E
Art. 1 Oggetto della selezione
É indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 Assegno Professionalizzante per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti l’Area Scientifica " Terra e Ambiente " da svolgersi presso l’Istituto di Scienze Polari - Sede di Venezia Mestre del CNR che effettua ricerca nell'ambito del programma di ricerca Horizon Europe “Permafrost-Pollution-Health (ILLUQ)” - Grant Agreement no. 101133587 - CUP B83C23007520006, per la seguente tematica: “studio e comprensione della distribuzione dei contaminanti e delle sostanze chimiche emergenti nel permafrost artico attraverso mappatura e quantificazione della distribuzione locale e panartica dei contaminanti”, sotto la responsabilità scientifica del Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx.
Art. 2
Durata e importo dell'assegno
L’assegno di ricerca avrà una durata di due anni potrà essere oggetto di proroga o rinnovo nel rispetto della normativa nel tempo vigente.
La durata complessiva dei rapporti instaurati con il titolare dell’assegno e dei contratti di lavoro a tempo determinato subordinato di cui all’art. 24 della L. 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli Enti di cui all’art. 22, comma 1, della L. 240/2010, non può in ogni caso superare i 12 anni anche non continuativi, fatti salvi i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi svolti precedentemente all’entrata in vigore della L. 240/2010.
Eventuali differimenti della data di inizio dell’attività prevista nell’ambito dell’assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, o eventuali interruzioni dell’attività medesima, verranno consentiti in caso di maternità o di malattia superiore a trenta giorni. L’interruzione dell’attività prevista nell’ambito
del conferimento dell’assegno di ricerca che risulti motivata ai sensi di quanto sopra disposto, comporta la sospensione della erogazione dell’importo dell’assegno per il periodo in cui si verifica l’interruzione stessa, salvo quanto previsto dall’art. 13 del disciplinare o da altre norme specifiche in materia. Il termine finale di scadenza dell’assegno per lo svolgimento di attività di ricerca è posticipato di un arco temporale pari al periodo di durata dell’interruzione.
L'importo dell'assegno di ricerca, corrisposto in rate mensili posticipate, è stabilito in euro 19.367,00 al netto degli oneri a carico del CNR. L'importo dell'assegno può essere derogato per la tipologia di assegni di ricerca grant e per gli assegni attivati su programmi di ricerca o formazione alla ricerca, finanziati o cofinanziati da Enti Nazionali e Internazionali, la cui normativa specifica preveda in modo inderogabile la determinazione dell’importo da corrispondere.
L'importo non comprende l'eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all'estero che si rendessero necessarie per l'espletamento delle attività connesse all'assegno di ricerca. Il trattamento economico di missione è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai dipendenti del CNR inquadrati al III livello professionale.
L’assegnista è coperto da una polizza infortuni cumulativa sottoscritta dal CNR.
Il contraente svolge l’attività in condizione di autonomia, nei limiti del programma predisposto dal responsabile della ricerca, senza orario di lavoro predeterminato.
Art. 3
Requisiti per l'ammissione alla selezione
Possono partecipare alla selezione i soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dall’età, siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione:
a) Diploma di laurea in Scienze e Tecnologie Geologiche (classe LM-74), Scienze Ambientali (classe LM-75), Scienze Geofisiche (LM-79), Scienze Chimiche (classe LM-54) conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 5 maggio 2004), di curriculum professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca;
b) Tutti i titoli conseguiti all’estero (diploma di laurea, dottorato ed eventuali altri titoli) dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia (informazioni sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica: xxx.xxxx.xx). L'equivalenza dei predetti titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con la prevista procedura formale predetta, verrà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato alla presente selezione, dalla commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Disciplinare;
c) esperienza nell’ambito della tematica di cui all’art. 1 dichiarato con le modalità di cui all’art. 4;
d) comprovata esperienza nei seguenti ambiti di ricerca:
- raccolta e gestione di dati di tipo geomorfologico, idrologico e geochimico, sia bibliografici che sperimentali (attività di laboratorio ed in campo);
- elaborazione di dati geomorfologici, idrologici e geochimici attraverso strumenti statistici e software informativi territoriali (GIS);
- competenze di base nel trattamento ed analisi chimica di campioni ambientali per la determinazione dei principali parametri fisici ed organici;
- campionamento e mappatura del suolo in aree di studio artiche col supporto di dati di telerilevamento utilizzati per la mappatura delle forme del territorio e dei suoli;
- capacità logistiche in ambiente remoto;
- tecniche di carotaggio su substrato a permafrost;
- supporto alla gestione di progetti europei e redazione di report dedicati.
e) conoscenza della lingua inglese;
f) conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri).
Art. 4
Domande di ammissione e modalità per la presentazione
DOMANDE DI AMMISSIONE
La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di Scienze Polari, esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: xxxxxxxxxx.xxx@xxx.xxx.xx entro il 2 settembre 2024. Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento all’avviso di selezione n. ISP-AR02-2024-VE.
Le domande inviate per via telematica e le certificazioni ai sensi del DPR 445/2000, saranno considerate valide se l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Posta Elettronica Certificata.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni di cui al successivo comma 5, potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria, all’indirizzo: xxx-xxxxxxxxxxxxxxx-xx@xxx.xxx.xx, ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, il candidato straniero provvederà a validare la domanda stessa mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
Ai predetti candidati sarà inviata una mail di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda.
Alla domanda dovrà essere allegato in formato PDF il curriculum sottoforma di autocertificazione, compilato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. (All. B), sottoscritto dal candidato recante, prima della firma autografa, l’espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il candidato incorre per dichiarazioni mendaci, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 76 DPR445/2000). Tale documento in originale, sottoscritto con firma leggibile, dovrà essere presentato per l’identificazione in occasione del colloquio di cui al successivo art. 7, non potrà essere presentato un documento diverso.
Nel curriculum suindicato il candidato indicherà stati, fatti e qualità personali, in particolare dovrà analiticamente indicare gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni a stampa e/o brevetti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente esercitata, riportando gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato.
La dichiarazione sopra indicata, dovrà essere redatta in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che la rendano utilizzabile ai fini della selezione, affinché la commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Tutte le notizie fornite in modo difforme alle modalità sopraindicate non potranno essere valutate.
Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell’Unione Europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
L'Amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000.
I candidati diversamente abili, in relazione alla propria disabilità, nella domanda di partecipazione alla selezione dovranno fare esplicita richiesta dell'ausilio necessario.
I lavori non reperibili attraverso rete (es, rapporti tecnici, monografie, capitoli di libro, brevetti) oppure, quelli reperibili attraverso la rete ma con accesso a pagamento, dovranno essere trasmessi dal candidato per via telematica.
Il candidato non dovrà produrre alcuna ulteriore documentazione secondo quanto previsto all’art. 15 L. 183/2011.
Ai sensi dell’art. 15 della Legge 183/2011 è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi, certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che sono, pertanto, sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà o (art. 46 e 47 D.P.R 445/2000).
Alla domanda dovrà essere allegato in formato PDF il modulo (All. C), concernente l’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679; il suddetto modulo dovrà essere compilato, datato e sottoscritto dal candidato con firma autografa leggibile.
Tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso saranno inviate all’indirizzo PEC dei candidati, il CNR non assume responsabilità per eventuali disservizi di connessione della rete.
Art. 5 Esclusione dalla selezione
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.
L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Direttore dell’Istituto. L’esclusione verrà comunicata all’interessato.
Art. 6 Commissione esaminatrice
La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del direttore dell’Istituto interessato ed è composta da tre componenti, di cui uno dovrà essere il responsabile della ricerca con profilo ricercatore/tecnologo, interni o esterni all’Ente, con il profilo di ricercatori nonché esperti della materia e da due membri supplenti, interni o esterni all’Ente; il Direttore, qualora ravvisi la necessità di attivare
la procedura di equivalenza dei titoli conseguiti all’estero di cui all’ultimo capoverso del comma 1 art. 3 del Disciplinare, potrà nominare, tra componenti, un professore universitario. Le funzioni di segretario potranno essere svolte anche da un componente della Commissione.
Nella prima riunione, la commissione elegge al proprio interno il Presidente, e stabilisce, all’occorrenza, il componente che svolgerà le funzioni di segretario.
La Commissione può svolgere il procedimento anche con modalità telematiche.
La Commissione conclude i propri lavori entro sessanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, salvo motivata impossibilità.
Art. 7
Modalità di selezione e graduatoria
La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli e un colloquio. La commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui 70 punti per la valutazione dei titoli e 30 punti per il colloquio.
La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca. Tali criteri e parametri includono i requisiti richiesti per la tipologia messa a concorso quali il possesso della laurea, del dottorato di ricerca, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia e all’estero, nonché lo svolgimento dell’ attività di ricerca presso enti e istituzioni di ricerca, pubblici o privati, con contratti, borse di studio o incarichi di collaborazione, sia in Italia che all’estero dichiarate con le modalità di cui all’art. 4.
I candidati che abbiano presentato la domanda di partecipazione alla selezione nei termini e con le modalità di cui all’Art. 4 - “Domande di ammissione: modalità per la presentazione” del presente bando e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione, mediante PEC o e-mail, sono tenuti a presentarsi il giorno 11 settembre 2024 alle ore 11:00 per sostenere il colloquio in modalità telematica, mediante la piattaforma Microsoft Teams.
Tutti i candidati che hanno inviato la domanda di partecipazione ritenuti ammessi a partecipare, riceveranno una e-mail da xxx@xxx.xxx.xx con tutte le indicazioni per il collegamento a Microsoft Teams. Il giorno della selezione i candidati dovranno necessariamente, munirsi di computer o altro dispositivo elettronico dotato di telecamera e disporre di una connessione internet. Inoltre, sarà obbligatorio all’inizio del colloquio identificarsi mostrando il proprio documento di identificazione in corso di validità, che dovrà corrispondere a quello allegato alla propria domanda di partecipazione.
Al termine della seduta relativa al colloquio, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato nel colloquio stesso, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame. Per essere ammessi al colloquio i candidati devono presentare un valido documento di identità personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno fissato saranno dichiarati decaduti dalla selezione.
Al termine dei lavori la commissione redige una relazione in cui sono espressi giudizi motivati, anche in forma sintetica su ciascun candidato.
La commissione forma la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del punteggio finale ottenuto da ognuno in base alla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e del colloquio ed indica il/i vincitore/i. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane.
La graduatoria di merito verrà approvata con provvedimento del Direttore dell’Istituto, e sarà pubblicata, a cura del Direttore medesimo, mediante affissione all'albo della sede d’esame, sul sito internet del CNR: xxx.xxx.xxx.xx e con le altre forme di pubblicità previste per il presente avviso di selezione.
Tutti i partecipanti alla selezione saranno informati dell'esito della selezione mediante comunicazione inviata con PEC.
Non è consentita la inclusione di idonei nella graduatoria. Tuttavia, il Direttore dell’Istituto, sentito il responsabile della ricerca, può sostituire uno o più vincitori, che rinuncino all’assegno prima di usufruirne, secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Il Consiglio Nazionale delle Ricerche non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione al colloquio.
Art. 8
Formalizzazione del rapporto e risoluzione del contratto
Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il Direttore dell’Istituto interessato dovrà far pervenire al/ai vincitore/i della selezione, in duplice copia, il provvedimento di conferimento dell'assegno di ricerca, in cui sarà indicato, tra l'altro, la data di inizio dell'attività di ricerca. Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, a pena di decadenza, il/i vincitore/i della selezione dovrà/dovranno restituire una copia del predetto atto di conferimento, controfirmata per accettazione unitamente ad una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art.3, comma 3,4,5 e art. 4 c. 2,3 del Disciplinare. Eventuali ritardi nell'inizio dell'attività di ricerca potranno essere giustificati soltanto per i casi previsti dall'art. 2 del presente avviso di selezione o per cause di forza maggiore debitamente comprovate.
Ai fini del conferimento, l'assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dal CNR o da altri enti e istituzioni di ricerca, tranne quelle concesse dal CNR o istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l'attività di ricerca dei titolari di assegni con soggiorni all'estero. I titolari di assegno di ricerca possono frequentare corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di borse di studio.
Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti del CNR con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato, il personale di ruolo in servizio presso gli altri soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della citata legge n. 240/2010.
La fruizione dell’assegno di ricerca non è compatibile con la titolarità di rapporti di lavoro subordinato nel settore privato e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il contraente/dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
Ai sensi dell’art. 22, comma 3, della legge suindicata, la titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero.
Il contraente dovrà inviare al direttore dell’Istituto per PEC, entro trenta giorni dalla data di accettazione dell’assegno, la seguente documentazione redatta in conformità di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000:
a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici, titolo di studio;
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in carta semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico, di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
c) fotocopia del tesserino di codice fiscale;
d) Nel caso in cui l'assegnista sia dipendente di una Pubblica Amministrazione, prima di dare inizio all'attività di ricerca dovrà presentare dichiarazione sostitutiva in autocertificazione relativa al collocamento in aspettativa senza assegni.
I documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.
L'assegnista che, dopo aver iniziato l'attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l'intera durata, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del Direttore dell’Istituto, dall'ulteriore fruizione dell'assegno.
Il provvedimento di cui al precedente comma sarà assunto su proposta del Responsabile della ricerca. Qualora l'assegnista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente all'assegno, dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore dell’Istituto e al Responsabile della ricerca. Resta fermo, in tal caso, che il titolare dell'assegno dovrà restituire le somme eventualmente ricevute e non dovute.
Nel caso in cui venga meno il finanziamento, il Direttore dell’Istituto si riserva di non conferire ovvero revocare l’assegno per sopravvenuti giustificati motivi del Responsabile scientifico o dell'Ente Finanziatore. Nel caso di revoca, il Direttore darà un preavviso di …, salvo riconoscere al destinatario dell’assegno, nell'ipotesi di attività già in corso, il corrispettivo nella misura spettante sino alla data di chiusura del progetto.
Art. 9
Valutazione dell’attività di ricerca
Il responsabile della ricerca e l'assegnista trasmettono al Direttore dell’Istituto prima della scadenza del contratto, una documentata relazione da cui risulti lo stato di avanzamento della ricerca.
Il Direttore valuterà la relazione con giudizio motivato ed insindacabile. In caso di valutazione positiva, e su richiesta del responsabile della ricerca, il Direttore si esprimerà sul rinnovo dell'assegno e sull’eventuale attribuzione dell’importo immediatamente superiore nell’ambito della tipologia di assegno di cui al presente avviso di selezione. (Art. 9 c. 5 del Disciplinare)
Art. 10 Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente avviso di selezione ivi compreso l’eventuale utilizzo di graduatorie e per il successivo eventuale conferimento dell’assegno, come specificatamente indicato nell’informativa contenuta nel modulo di cui all’allegato C).
I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche – Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0 – 00000 Xxxx in qualità di Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.Lgs 196/2003. Il punto di contatto presso il Titolare è il Direttore dell’Istituto che ha emanato l’avviso di selezione i cui dati di contatto sono: xxxxxxxxxx.xxx@xxx.xxx.xx – xxx Xxxxxx x. 000-00000 Xxxxxxx Xxxxxx (XX).
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
L’interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, come specificati nell’informativa contenuta nel modulo (allegato C), di cui all’art. 4 del presente avviso di selezione, che possono essere esercitati nei modi indicati nel modulo stesso.
Art. 11 Pubblicità
L’avviso di selezione è reso pubblico, a cura del Direttore dell’Istituto, mediante affissione nell’albo dell’Istituto interessato, nonché mediante pubblicazione sul sito Internet del CNR xxx.xxx.xxx.xx e del MIUR che provvederà alla successiva pubblicazione sul sito dell’Unione Europea, oltre particolari forme di pubblicità espressamente richieste dai finanziatori dei programmi.
Art. 12 Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, per le parti compatibili, si applicano le disposizioni previste dal Disciplinare attualmente in vigore, relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, nonché, per quanto compatibile, la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.
Xxxxx Xxxxxx 08.08.2024
16:02:26
GMT+02:00
IL DIRETTORE F.F.
Xxxx. Xxxxx Xxxxxx
ALLEGATO A
Al Direttore Istituto ……………………..
_l_ sottoscritt_ ………………………………………….. ……………………………………
(COGNOME – per le donne indicare il cognome da nubile) (Nome) Codice Fiscale …............................................…
Nato a ............................................………… Prov. ....................... il ............................…......
Attualmente residente a ................…………....…...................................……….. Prov. ....................
Indirizzo .....................................................………………………….
CAP .................................. Telefono ..................................................
Indirizzo PEC:……………………………………………………...
chiede, ai sensi dell'art. 22 della L. 240 del 30/12/2010 di essere ammesso a sostenere la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n° assegno/i per lo svolgimento di attività di
ricerca nell'ambito del programma di ricerca:
………………………………………………………………………………………………….……. sotto la responsabilità scientifica del Prof./Dott. ……………………………………………………. da svolgersi presso la sede dell’Istituto: …………………………..…………………………………
A tal fine, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere cittadino ……………………………………
2) di aver conseguito il diploma di laurea (o titolo estero equivalente *) in il
/ / presso l'Università con votazione ;
3) di aver conseguito il titolo di dottore di ricerca (o titolo estero equivalente) in
il / / presso l’Università
4) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico (in caso contrario, indicare quali).
5) di aver/non aver usufruito di altri assegni di ricerca dal 01/05/2011 al e di aver/non
aver usufruito delle tipologie di rapporti di lavoro di cui all’art. 2 dell’avviso di selezione, intercorsi con
……………………………………
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
1) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. da compilarsi mediante l’utilizzo del modulo (allegato B) attestante la veridicità del contenuto del Curriculum vitae et studiorum;
2) elenco dei lavori trasmessi dal candidato per via telematica di cui all’art. 4 del bando.
Luogo e data
FIRMA
* - Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, dovrà essere presentata idonea documentazione attestante l'equipollenza con un titolo rilasciato in Italia, secondo quanto previsto dall'art. 3, punto d) del presente avviso.
ALLEGATO B
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
(art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
..l… sottoscritt…
COGNOME
(per le donne indicare il cognome da xxxxxx)
NOME
NATO A: PROV.
IL
ATTUALMENTE RESIDENTE A:
PROV.
INDIRIZZO C.A.P.
TELEFONO
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 183 ed in particolare l’art. 15 concernente le nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive (*);
Consapevole che, ai sensi dell’art.76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità:
che quanto dichiarato nel seguente curriculum vitae et studiorum comprensivo delle informazioni sulla produzione scientifica corrisponde a verità
Curriculum vitae et studiorum
studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni e/o i rapporti tecnici e/o i brevetti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente esercitata (in ordine cronologico iniziando dal titolo più recente)
Es: descrizione del titolo ………………………………………………………………….
data …………………….… protocollo …………………….…
rilasciato da ……………………………………….………………………………...…
periodo di attività dal …………………….… al …………………….…
FIRMA(**)
................................................................
(*) ai sensi dell’art. 15, comma 1 della Legge 12/11/2011, n. 183 le certificazioni rilasciate dalla P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli Organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
N.B:
1) Datare e sottoscrivere tutte le pagine che compongono la dichiarazione.
2) Allegare alla dichiarazione la fotocopia di un documento di identità personale, in corso di validità.
3) Le informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva devono essere identificate correttamente con i singoli elementi di riferimento (esempio: data, protocollo, titolo pubblicazione ecc…).
4) Il CNR, ai sensi dell'art. 71 e per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche ed integrazioni, effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
5) La normativa sulle dichiarazioni sostitutive si applica ai cittadini italiani e dell’Unione Europea.
6) I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 limitatamente agli stati, alla qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. Al di fuori dei casi sopradetti, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
ALLEGATO C
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi dell'art. 13 del predetto Regolamento, La informiamo che:
1) I suoi dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: svolgimento della procedura selettiva, compreso l’eventuale utilizzo di graduatorie e per il successivo eventuale conferimento dell’assegno, per l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri affidati al Consiglio Nazionale delle Ricerche. I dati saranno trattati per il tempo necessario alla selezione e, in caso di conferimento dell’assegno, per tutto il periodo in cui intercorre il rapporto instaurato con il titolare dell’assegno e, successivamente alla cessazione, per l’eventuale adempimento di obblighi di legge in conformità alle norme vigenti sulla conservazione degli atti amministrativi.
2) I dati verranno trattati in forma digitale ed analogica, con modalità di organizzazione ed elaborazione correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
3) Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’espletamento della procedura selettiva; l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata possibilità di partecipazione alla procedura stessa.
4) Xxxxxxx venire a conoscenza dei dati in questione, per il conseguimento delle finalità sopra indicate, il Direttore/Dirigente della Struttura che ha emanato l’avviso di selezione, il responsabile del procedimento, il personale incaricato della gestione delle diverse fasi del procedimento, i componenti della commissione esaminatrice e il segretario.
5) Il Titolare del trattamento è: il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0 – 00000 Xxxx PEC: protocollo- xxxxxx@xxx.xxx.xx, il cui punto di contatto è indicato nell’articolo 10 dell’avviso di selezione, rubricato “Trattamento dei dati personali”.
6) I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: E-mail: xxx@xxx.xx; PEC: xxxxxxxxxx-xxxxxx@xxx.xxx.xx presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche – Xxxxxxxx Xxxx Xxxx x. 0 – 00000 Xxxx.
7) La graduatoria finale di merito verrà pubblicata con le modalità indicate nell’art. 7 del bando di selezione, rubricato “Modalità di selezione e graduatoria”.
8) Saranno altresì diffusi sul sito web del CNR nella sezione “Amministrazione Trasparente" ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013, le seguenti informazioni del candidato vincitore: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell’assegno; b) il curriculum vitae presentato dal candidato; c) i compensi, comunque denominati, relativi all’assegno di ricerca.
9) Al termine della procedura selettiva, nei limiti pertinenti le finalità sopra indicate, i dati del candidato potranno essere comunicati a soggetti terzi, in conformità agli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa nazionale e comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da organi di vigilanza e di controllo, ai sensi dell’art. 6 del Reg. UE 2016/679.
10) In qualità di interessato, il candidato ha il diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati personali che lo riguardano nonché di esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, tra cui richiedere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento presentando apposita istanza al contatto di cui al precedente punto 5.
11) In qualità di interessato, ricorrendone i presupposti, il candidato può presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.
Il/La sottoscritto nato/a a _____________________________________________________________il
residente a in
Per presa visione
Data (Firma leggibile)