COMUNE DI RIMINI
COMUNE DI RIMINI
SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI TELERISCALDAMENTO SUL TERRITORIO RIMINESE
Regolamento utenti
INDICE
Art. 1 – Ente gestore del servizio Art. 2 – Disciplina della fornitura
Art. 3 – Modalità di erogazione del calore alle utenze Art. 4 – Durata dei contratti di fornitura
Art. 5 – Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura Art. 6 – Recesso dal contratto di fornitura
Art. 7 – Divieto di rivendita
Art. 8 – Diritto di sospensione temporanea della fornitura
Art. 9 – Norme per l'esecuzione degli allacciamenti. Condizioni economiche Art. 10 – Manutenzione e gestione degli impianti. Condizioni economiche Art. 11 – Voltura dell'utenza
Art. 12 – Condizioni tariffarie praticate alle utenze dei comparti P.E.E.P. Art. 13 – Condizioni tariffarie praticate alle utenze pubbliche
Art. 14 – Condizioni tariffarie praticate alle altre utenze Art. 15 – Diminuzione della tariffa calore
Art. 16 – Interruzioni e irregolarità del servizio
Art. 17 – Responsabilità dell'utente sulla conservazione dell'impianto
Art. 18 – Risoluzione del contratto di fornitura per responsabilità dell’utente Art. 19 – Xxxxxxx xxxxxxx
Art. 20 – Interventi del gestore per ragioni dell'utente Art. 21 – Misura e fatturazione del calore
Art. 22 – Pagamenti
Art. 23 – Irregolare o mancato funzionamento del contatore Art. 24 – Determinazione induttiva dei consumi
Art. 25 – Impianti sotto la esclusiva responsabilità dell’utente Art. 26 – Prese di terra
Art. 27 – Modifiche agli impianti d’utenza
Art. 28 – Diritto di accesso alle proprietà private Art. 29 – Infrazioni
Art. 30 – Eventuali ulteriori imposte future sul calore erogato Art. 31 – Applicabilità del diritto comune
Art. 32 – Obbligatorietà
Art. 33 – Identificazione dei dipendenti
Annesso A5 -1 : Anticipo infruttifero ed ulteriori spese a carico degli utenti
Annesso A5 -2 : Aggiornamento del termine proporzionale della tariffa utenze dei comparti P.E.E.P.
Annesso A5 -3 : Aggiornamento del termine proporzionale della tariffa utenze pubbliche
Annesso A54 : Modalità di diminuzione della tariffa calore a favore di tutte le utenze: 1) nel caso di erogazione di contributi pubblici al sistema di teleriscaldamento: 2) nel caso in cui il Gestore pagasse minori indennizzi rispetto agli importi indicati all’art. 8 del Contratto di Servizio; 3) nel caso di estensione della rete alle aree esterne ai comparti P.E.E.P..
Art. 1 Ente gestore del servizio
Il servizio pubblico locale di distribuzione del calore per riscaldamento degli ambienti e per produzione dell’acqua calda per usi igienico-sanitari (in breve: servizio di teleriscaldamento) nei Comparti P.E.E.P. Viserba, Marecchiese e Gaiofana e per gli edifici residenziali di Via Padre I. Lega nn. 2 e 4 (in seguito comparti P.E.E.P. ) é affidato dal Comune di Rimini a Gruppo Società Gas Rimini S.p.A., in seguito denominata Gestore.
L’affidamento del servizio è altresì esteso alle utenze che saranno allacciate alle future estensioni delle reti di teleriscaldamento dei tre comparti prima detti ed alle altre utenze.
Art. 2 – Disciplina della fornitura
Le modalità della fornitura sono regolate dalle norme di seguito riportate, dalle disposizioni di legge emanate in materia e da quanto riportato nel Contratto di Servizio stipulato tra il Comune di Rimini e il Gestore.
Art. 3 – Modalità di erogazione del calore alle utenze
La fornitura del calore alle utenze é effettuata tramite distribuzione di acqua calda, realizzata a mezzo di tubazioni interrate costituenti genericamente la rete di teleriscaldamento. La quantità di calore prelevata da ogni utente è misurata da un apposito contatore di calore certificato e rispondente alle norme di legge vigenti al momento della misura stessa.
Il contatore di calore è già stato installato ovvero sarà installato:
a) sulla centralina autonoma dell’utente a monte degli impianti interni all’unità immobiliare, nel caso degli edifici facenti parte dei comparti P.E.E.P. ;
b) sulla centrale di edificio nel casi di edifici pubblici e privati esterni ai comparti P.E.E.P. e ove la competenza del Gestore si estende solo fino alla suddetta sottocentrale.
L’energia termica prelevata da ogni utente sarà addebitata sulla relativa bolletta di fornitura.
Art. 4 Durata dei contratti di fornitura
I contratti di fornitura calore sono di norma a tempo indeterminato, salvo casi particolari in cui la scadenza dovrà comunque essere fissata di volta in volta sul contratto stesso.
Art. 5 Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura
Per ottenere la fornitura del calore, il richiedente dovrà provvedere al versamento dell’anticipo infruttifero sulla fornitura stabilito al Punto1 dell'Annesso A51 del presente Regolamento, esibendo l'autorizzazione del proprietario dell'immobile redatta su apposito modulo predisposto dal Gestore. L’anticipo infruttifero è adeguabile in corso di contratto in rapporto alla variazione delle tariffe di vendita del calore. Il Gestore potrà incamerare tale anticipo fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio delle altre azioni derivanti dal presente regolamento e dalla legge. L'anticipo viene restituito all'utente alla cessazione del contratto dopo che l'utente stesso abbia liquidato ogni debito. In caso di pagamento della fornitura mediante domiciliazione bancaria, l’anticipo sarà rimborsato nella prima fatturazione successiva a tale domiciliazione.
Art. 6 Recesso dal contratto di fornitura
6.1 Recesso del Gestore
Il Gestore non può recedere dal Contratto di fornitura calore, salvo i casi previsti al successivo
articolo 18 (inadempienze dell’utente).
6.2 Recesso degli utenti dei comparti P.E.E.P.
Gli utenti dei comparti P.E.E.P. possono recedere dal Contratto di fornitura calore solo per cambio di residenza o altra causa di forza maggiore. In tali casi, gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono presentarsi agli sportelli del Gestore o darne allo stesso comunicazione scritta tramite lettera raccomandata A.R. Il Gestore provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla chiusura del contatore, l’utente dovrà consentire al Gestore l’accesso ai misuratori. In mancanza di disdetta l'utente rimane direttamente responsabile per chi subentra e per qualsiasi eventuale danno che abbia a riscontrarsi agli impianti del Gestore posti nella proprietà privata. In caso di recesso senza subentro, dopo la chiusura del contatore il proprietario dell'immobile è comunque tenuto a versare la quota fissa di cui all’articolo 12 del presente Regolamento.
6.3 Recesso degli utenti esterni ai comparti P.E.E.P.
Gli utenti esterni ai comparti P.E.E.P. , potranno recedere in ogni momento dal Contratto di fornitura calore, presentandosi agli sportelli del Gestore o dandone allo stesso comunicazione scritta tramite lettera raccomandata A.R. Il Gestore può, in tale evenienza, a sua esclusiva discrezione, procedere alla rimozione degli impianti non interrati di sua proprietà, ed inoltre pretendere il pagamento degli eventuali residui ratei ( ad esclusione della quota imputabile ad oneri finanziari ) nel caso di contributo di allacciamento non corrisposto per intero al momento del recesso.
Art. 7 Divieto di rivendita
E' fatto assoluto divieto all'utente di rivendere il calore e di installare sottocontatori.
Art. 8 Diritto di sospensione temporanea della fornitura
In caso di fughe di acqua o di guasti di altra natura il Gestore avrà il diritto di sospendere la fornitura per il tempo necessario alla esecuzione dei lavori, che sarànno comunque realizzati nel più breve tempo tecnico possibile, senza dover corrispondere alcun indennizzo.
Art. 9 Norme per l'esecuzione degli allacciamenti
Spetta al Gestore determinare il diametro e il punto di derivazione della presa sulla rete stradale, la posizione dei contatori di calore, nonché il dimensionamento della sottocentrali di edificio e le caratteristiche tecnico-costruttive dei sistemi di contabilizzazione. Qualunque lavoro di costruzione di qualsiasi conduttura ed apparecchio fino alla sottocentrale di edificio é eseguito esclusivamente dal Gestore, direttamente o per mezzo di installatori da esso autorizzati. Nel caso di centraline autonome d’utenza poste nei vani scala o direttamente nelle unità immobiliari, circostanza che si verifica all’interno dei comparti P.E.E.P. , spetta al Gestore la fornitura e l’installazione dell’unità di contabilizzazione del calore. Nessun onere di allacciamento, di nessuna natura, è posto a carico degli utenti dei comparti P.E.E.P. Il Gestore potrà richiedere un “contributo di allacciamento” alle utenze esterne ai comparti P.E.E.P. Tale contributo sarà determinato come quota parte dei costi sostenuti esclusivamente per la realizzazione degli stacchi e delle sottocentrali d’utenza, costi che dovranno essere analiticamente documentati all’utente. E’ esplicitamente escluso, nel computo del contributo, ogni e qualsiasi costo relativo alla rete di teleriscaldamento. Il contributo di allacciamento posto a carico degli edifici ad uso pubblico non potrà superare il 50% dei costi sostenuti e documentati dal Gestore.
Art. 10 Manutenzione e gestione degli impianti
10.1) Impianti dei comparti P.E.E.P.
Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sull'impianto di teleriscaldamento fino alle centraline autonome degli utenti, comprese le apparecchiature di contabilizzazione del calore, sono eseguite esclusivamente dal Gestore o a terzi dallo stesso incaricati. Tali interventi sono pertanto vietati agli utenti od a chi per essi, con riserva da parte del Gestore di esperire ogni azione a norma di legge contro i contravventori. Le riparazioni ed interventi effettuati dal Gestore all’interno della proprietà non comprenderanno i lavori murari di finitura, quali i ripristini di pavimentazioni, intonaci, tinteggiature, pareti e simili, che rimarranno a carico dei proprietari degli immobili stessi. Gli utenti, sia proprietari che occupanti degli immobili, dovranno sempre consentire al Gestore, ovvero a terzi dallo stesso incaricati, libero accesso alle apparecchiature costituenti l’impianto di teleriscaldamento o comunque installati all'interno degli immobili o in area privata onde permettere l'effettuazione di controlli e verifiche e, se del caso, manutenzioni e riparazioni ritenute necessarie dal Gestore. Il corrispettivo per la manutenzione e la gestione degli impianti prima detti è compreso nella tariffa calore di cui al successivo articolo 12 e nessun onere aggiuntivo, di nessuna natura, è posto a carico dell’utente.
10.2) Impianti esterni ai comparti P.E.E.P
Sono a cura ed onere esclusivo del Gestore tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sull'impianto di teleriscaldamento fino alle sottocentrali di edificio, comprese le apparecchiature di contabilizzazione del calore. Tali interventi sono pertanto vietati agli utenti od a chi per essi, con riserva da parte del Gestore di esperire ogni azione a norma di legge contro i contravventori. Le riparazioni ed interventi effettuati dal Gestore all’interno della proprietà non comprenderanno i lavori murari di finitura, quali i ripristini di pavimentazioni, intonaci, tinteggiature, pareti e simili, che rimarranno a carico dei proprietari degli immobili stessi. Gli utenti, sia proprietari che occupanti degli immobili dovranno sempre consentire al Gestore, o a terzi dallo stesso incaricati, libero accesso alle apparecchiature costituenti l’impianto di teleriscaldamento o comunque installati all'interno degli immobili o in area privata onde permettere l'effettuazione di controlli e verifiche e, se del caso, manutenzioni e riparazioni ritenute necessarie dal Gestore. Il corrispettivo per la manutenzione e la gestione degli impianti prima detti è compreso nella tariffa calore di cui ai successivi articoli 13 e 14 e nessun onere aggiuntivo, di nessuna natura, è posto a carico dell’utente.
Art. 11 Voltura dell'utenza
In caso di passaggio del prelievo di calore da un utente ad un altro, il subentrante deve darne comunicazione al Gestore, provvedere ai versamenti di cui al precedente articolo 5 e alla sottoscrizione del presente regolamento. In difetto di tali adempimenti, sarà considerato abusivo il consumo di calore con tutte le conseguenze di legge.
Art. 12 – Condizioni tariffarie praticate alle utenze dei comparti P.E.E.P.
La tariffa di vendita del calore, fatta eccezione per le utenze di cui al successivo art. 13 è unica per i tre comparti P.E.E.P. e per gli edifici residenziali di Via Padre I. Lega nn. 2 e 4. Essa ha una formulazione di tipo binomio ed è costituita da due termini:
a) da un termine fisso Qf per ogni unità immobiliare; tale termine avrà i seguenti valori:
- per le unità immobiliari (alloggi, negozi, uffici, ecc.) abitualmente occupate1, valore pari alla quota fissa della tariffa applicata per il gas naturale erogato alle utenze dotate di riscaldamento individuale;
− per le unità immobiliari non abitualmente occupate, valore pari alla quota fissa in vigore con il sistema tariffario precedente, aggiornato periodicamente sulla base del coefficiente di aggiornamento della quota proporzionale utenze PEEP ;
b) da un termine proporzionale Qp per ogni unità di energia termica misurata dal contatore di calore installato su ogni centralina autonoma.
Detta tariffa è correlata al costo del gas naturale. Con riferimento alle tariffe gas in vigore nel periodo 01 Luglio 2010 – 30 Settembre 2010, i termini della tariffa assumono i seguenti valori:
QUOTA FISSA
Tipologia di Unità Immobiliare | Consumo annuo | Quota fissa annuale | |
1 | Unità immobiliari abitualmente occupate | € 61,66 | |
2 | Unità immobiliari residenziali non abitualmente occupate con superficie netta inferiore a 80 mq | < 1.000 KWh | € 228,22 |
3 | Unità immobiliari residenziali non abitualmente occupate con superficie netta maggiore a 80 mq | < 1.000 KWh | € 329,16 |
4 | Unità immobiliari non residenziali non abitualmente occupate con superficie netta fino a 70 mq (piccole utenze) | < 1.000 KWh | € 228,22 |
5 | Unità immobiliari non residenziali non abitualmente occupate con superficie netta da 70 a 100 mq (medie utenze) | < 1.350 kWh | € 272,32 |
6 | Unità immobiliari non residenziali non abitualmente occupate con superficie netta oltre 100 mq (Grandi utenze) | < 5 KWh/m3 | € 1,1022/mc volume lordo |
QUOTA PROPORZIONALE
Tipologia di Unità Immobiliare | Quota variabile €/MWh | |
1 | Unità immobiliari dei comparti PEEP | € 101,90 |
Il Gestore aggiornerà i suddetti termini con le modalità seguenti:
1 per unità immobiliari abitualmente occupate si intendono quelle che hanno un consumo, nell’anno solare, di almeno 5 KWh/m3 , convenzionalmente fissato pari a 1.000 KWh per abitazioni residenziali, 1.000 KWh per utenze non residenziali con superficie netta fino a 70 mq. e 1.350 KWh per utenze non residenziali con superficie netta da 70 a 100 mq
a) la quota fissa annuale per le unità immobiliari abitualmente occupate 1 , sarà aggiornata secondo le dinamiche della variazione tariffaria della quota fissa del gas. Le quote fisse per le restanti unità immobiliari non abitualmente occupate, seguiranno le dinamiche tariffarie della quota proporzionale
b) il termine proporzionale della tariffa sarà aggiornato:
- per l’85% sulla base dell’andamento del costo del gas indicato nelle tabelle pubblicate dall'AEEG, relative alle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela, imposte e quota fissa comprese, per una utenza che consuma 2.000 metri cubi l’anno;
- per il restante 15% sulla base dell’indice della manodopera del settore gas, con riferimento alla Tavola Istat Indice delle retribuzioni orarie contrattuali degli operai per ramo di attività – settore gas, base dicembre 2005.
In annesso A5-2 è riportata la formula di aggiornamento del termine proporzionale della tariffa.
Art. 13 – Condizioni tariffarie praticate alle utenze pubbliche
La tariffa di vendita del calore alle utenze pubbliche corrispondenti ad edifici per attività di interesse pubblico (scuole di ogni ordine e grado, uffici, caserme, ecc.) sia interne che esterne ai tre comparti P.E.E.P. , qualunque sia l’ente titolare (Comune, Provincia, Regione, Stato), ha una formulazione di tipo binomio ed è costituita da due termini:
a) da un termine fisso Qf per ogni punto di fornitura o sottocentrale di edificio; tale termine avrà i seguenti valori:
- per le unità immobiliari abitualmente occupate, 1 valore pari alla quota fissa della tariffa applicata per il gas naturale erogato alle utenze dotate di riscaldamento individuale;
− per le unità immobiliari non abitualmente occupate, valore pari alla quota fissa in vigore con il sistema tariffario precedente, aggiornato periodicamente sulla base del coefficiente di aggiornamento della quota proporzionale utenze PEEP di cui all’art. 12
;
b) da un termine proporzionale Qp per ogni unità di energia termica misurata dal contatore di calore installato su ogni punto di fornitura e sottocentrale di edificio
Detta tariffa è correlata al costo del gas naturale. Con riferimento alle tariffe gas in vigore nel periodo 01 Luglio 2010 – 30 Settembre 2010, i termini della tariffa assumono i seguenti valori:
QUOTA FISSA
Tipologia di Unità Immobiliare | Consumo annuo | Quota fissa annuale | |
1 | Unità immobiliari abitualmente occupate | € 61,66 | |
2 | Unità immobiliari non residenziali non abitualmente occupate con superficie netta fino a 70 mq (piccole utenze) | < 1.000 KWh | € 228,22 |
3 | Unità immobiliari non residenziali non abitualmente occupate con superficie netta da 70 a 100 mq (medie utenze) | < 1.350 kWh | € 272,32 |
4 | Unità immobiliari non residenziali non abitualmente occupate con superficie netta oltre 100 mq (Grandi utenze) | < 5 KWh/m3 | € 1,1022/mc volume lordo |
QUOTA PROPORZIONALE
Tipologia di Unità Immobiliare | Quota variabile €/MWh | |
1 | Unità immobiliari ad uso pubblico (accisa civile) | € 89,06 |
2 | Unità immobiliari ad uso pubblico (accisa ridotta – impianti sportivi) | € 60,70 |
Il Gestore aggiornerà i suddetti termini con le modalità seguenti:
a) la quota fissa annuale per le unità immobiliari abitualmente occupate, sarà aggiornata secondo le dinamiche della variazione tariffaria della quota fissa del gas. Le quote fisse per le restanti unità immobiliari non abitualmente occupate, seguiranno le dinamiche tariffarie della quota proporzionale utenze PEEP di cui all’art. 12
b) il termine proporzionale della tariffa sarà aggiornato:
- per l’85% sulla base dell’andamento del costo del gas indicato nelle tabelle pubblicate dall'AEEG, relative alle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela, imposte e quota fissa comprese, per una “utenza tipo” che consuma 20.000 metri cubi l’anno ;
- per il restante 15% sulla base dell’indice della manodopera del settore gas, con riferimento alla Tavola Istat Indice delle retribuzioni orarie contrattuali degli operai per ramo di attività – settore gas, base dicembre 2005 ;
In annesso A5-3 è riportata la formula di aggiornamento del termine proporzionale della tariffa.
Art. 14 – Condizioni tariffarie praticate alle altre utenze
Il Gestore è libero di definire autonomamente la tariffa calore da praticare alle altre utenze che non rientrano nelle fattispecie di cui ai precedenti artt. 12 e 13, con l’unico vincolo che il costo del calore erogato dall’impianto di teleriscaldamento non potrà superare, per nessuna utenza ed in nessun caso, il costo del calore prodotto tramite gas erogato dalla rete del Comune di Rimini, calcolato per una “utenza tipo” con un consumo di 20.000 Sm3/anno. Il Gestore è, parimenti, libero di definire autonomamente le modalità di aggiornamento della tariffa calore praticata alle utenze private esterne ai tre comparti P.E.E.P., con l’unico vincolo, ancora, che detta tariffa non potrà superare il costo del calore prodotto tramite gas.. In particolare, per i contratti stipulati entro il primo quinquennio di vigenza del Contratto di Servizio con il Comune di Rimini, si assumeranno i seguenti parametri:
• rendimento termico medio stagionale delle caldaie convenzionali sostituite: ηts=0,85;
• costi accessori per gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, ammortamento impianto: pari al 15% dei costi del combustibile per utenze con fornitura gas gravata da accisa “civile”;
pari al 23% per utenze con fornitura gas gravata da accisa ridotta.
Il rendimento termico medio stagionale sarà adeguato con cadenza almeno quinquennale in relazione all’evoluzione della tecnica, e comunque in concomitanza con eventuali prescrizioni di legge attinenti l’efficienza degli impianti termici degli edifici.
Art. 15 – Diminuzione della tariffa calore
Il Gestore ha l’obbligo di diminuire il termine proporzionale Qp della tariffa calore al momento praticato a tutti le utenze (interne o esterne ai P.E.E.P., pubbliche o private, con le modalità e secondo i criteri dettagliatamente definiti nell’annesso A5-4 al presente Regolamento Utenti, qualora :
a) il Gestore stesso dovesse ricevere direttamente incentivi pubblici per la realizzazione, gli adeguamenti e/o gli ampliamenti delle centrali termiche e/o delle reti di distribuzione del calore;
b) il Comune di Rimini versasse al Gestore, sotto forma di contributo, somme derivanti da eventuali finanziamenti regionali, statali e/o europei, ottenuti per la realizzazione,
l’adeguamento e/o l’ampliamento delle centrali termiche e/o delle reti di distribuzione del calore;
c) il Gestore pagasse minori indennizzi rispetto agli importi indicati all’art. 8 del Contratto di Servizio; d) venisse realizzata l’estensione della rete di teleriscaldamento alle utenze circostanti, sia pubbliche che private.
Art. 16 Interruzioni e irregolarità del servizio
Il Gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni o diminuzioni di fornitura dovute a causa di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi, mancato ottenimento di atti di terzi. In nessuno di tali casi l'utente avrà diritto ad abbuoni né a risarcimento danni. Il Gestore non potrà essere ritenuto responsabile per l’eventuale interruzione del servizio dovuta alla sospensione della fornitura di gas alle centrali. Il Gestore segnalerà, ove possibile, tali eventi agli utenti interessati prima che gli stessi si verifichino. In caso di lavori sulla rete di distribuzione, ove non sia possibile adottare accorgimenti per evitare sospensioni dell’erogazione del calore, il Gestore darà avviso direttamente a tutti gli utenti interessati con un anticipo di almeno 3 giorni lavorativi. La durata massima delle interruzioni programmate sarà comunque quella più breve tecnicamente possibile. Nel caso di interruzione del servizio o di insufficiente erogazione del calore per inadempienze attribuibili al Gestore, saranno applicate le sanzioni previste all’articolo 24 del Contratto di Servizio.
Art. 17 Responsabilità dell'utente sulla conservazione dell'impianto
L'utente deve prestare la massima cura affinché siano preservati da manomissioni, da danneggiamenti o alterazioni, gli impianti e le apparecchiature poste nell’ambito della sua proprietà. Gli utenti inoltre, intendendosi per essi sia i proprietari, sia gli occupanti degli immobili, si obbligano a non apportare alcuna modifica all'impianto di teleriscaldamento, anche nella parte di impianto e di installazione ubicata nella proprietà privata, salvo preventivo consenso del Gestore, e si obbligano a utilizzare l'impianto stesso e mantenerlo nella struttura, nella tipologia e con le caratteristiche esistenti. L'utente é pertanto responsabile dei danni provocati ed é tenuto a rimborsare le spese di riparazione per interventi non autorizzati sugli impianti. E’ fatto altresì obbligo agli utenti di rispettare le norme sul risparmio energetico di cui al D.P.R. 412/93 e
successive modifiche.
Art. 18 Risoluzione del contratto di fornitura per responsabilità dell’utente
Il Gestore potrà recedere dal contratto di fornitura e la stessa potrà essere definitivamente interrotta unicamente nelle seguenti circostanze:
a) quando, per morosità dell'utente sia stata sospesa l'erogazione del calore e tale sospensione duri oltre sei mesi;
b) per manomissione dolosa e grave dei sistemi di contabilizzazione e/o degli impianti posti nelle proprietà private, tale da comportare pregiudizio alla sicurezza e/o alla regolare erogazione del calore;
c) nel caso in cui l’utente non consenta al Gestore il libero accesso alla proprietà privata per le necessarie operazioni di manutenzione delle apparecchiature e lettura dei sistemi di contabilizzazione del calore.
Per gli utenti dei comparti P.E.E.P. persiste l'obbligo del pagamento della quota fissa anche nel caso di revoca della fornitura. Per gli utenti esterni ai comparti P.E.E.P., a seguito di risoluzione del contratto da parte del Gestore questo può, a sua esclusiva discrezione, procedere alla rimozione degli impianti non interrati di sua proprietà, ed inoltre pretendere il pagamento degli eventuali residui ratei – ad esclusione della quota imputabile ad oneri finanziari -nel caso di contributo di allacciamento non corrisposto per intero al momento della risoluzione del contratto. In ogni circostanza, la risoluzione del contratto di fornitura per responsabilità dell’utente comporta l’incameramento a favore del Gestore dei depositi cauzionali di cui al precedente articolo 5.
Art. 19 Xxxxxxx xxxxxxx
Il consumo del calore per usi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura é vietato ed é perseguito a norma di legge.
Art. 20 Interventi del gestore per ragioni dell'utente
Qualora, a richiesta dell'utente, o per ragioni imputabili allo stesso, sia necessario intervenire sugli impianti a monte del contatore di calore, l'utente é tenuto a rimborsare al Gestore le spese sostenute.
Art. 21 Misura e fatturazione del calore
L’energia termica prelevata dall’utente, misurata dal relativo contatore di calore individuale o centralizzato, viene fatturata mediante l'emissione di apposite bollette calcolate sempre e solo in base alle letture effettive. La periodicità di fatturazione avrà cadenza mensile da ottobre ad aprile mentre sarà emessa una unica fattura per i consumi contabilizzati da Maggio a Settembre. Nel caso di utilizzi del calore per usi diversi dal riscaldamento invernale e produzione di acqua calda sanitaria, potrà rendersi necessaria una differente periodicità di fatturazione, da concordarsi fra Gestore ed utente. L’unità di misura dei consumi di energia termica fatturati all’utenza è il chilowattora (kWh), come definito dal Sistema Internazionale di pesi e misure.
Art. 22 – Pagamenti
L’utente è tenuto ad effettuare il pagamento dell’importo indicato in fattura entro 30 giorni dalla data di emissione della stessa. In caso di ritardato pagamento delle fatture, il Gestore addebiterà sulla successiva bolletta gli interessi di mora, pari al tasso ufficiale di riferimento vigente al momento del pagamento (quale definito dall’art. 2 del D.Lgs. 24/06/1998 n. 213) aumentato di
3,0 (tre) punti percentuali. Il mancato pagamento della fornitura di calore oltre i 90 giorni dalla data di scadenza della relativa fattura dà diritto al Gestore di procedere alla sospensione dell'erogazione del calore. Trascorsi sei mesi dalla sospensione dell’erogazione, senza che l’utente abbia fatto richiesta di riattivazione del servizio, il Gestore può recedere dal contratto di fornitura. Gli utenti dei comparti P.E.E.P. sono tenuti al pagamento della quota fissa sempre e comunque, anche successivamente alla rescissione del contratto di fornitura; gli utenti esterni ai P.E.E.P. sono tenuti al pagamento della quota fissa anche nel periodo di sospensione e fino alla data di rescissione del medesimo contratto. In caso di ripristino dell'erogazione a seguito di sospensione, l'utente é tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra le ulteriori spese per la messa in servizio dell'impianto, come indicate nell’Annesso A51, e per le azioni svolte dal Gestore per la tutela dei propri diritti.
Art. 23 Irregolare o mancato funzionamento del contatore
In caso di accertato irregolare o mancato funzionamento del contatore, il Gestore sostituirà l‘apparecchiatura ed il consumo di energia verrà determinato in modo induttivo con le modalità indicate al successivo articolo 24. Se l’utente ritiene erronee le indicazioni del contatore, può richiederne la verifica al Gestore, che provvederà a verificare, in accordo alle normative tecniche vigenti, il corretto funzionamento della strumentazione utilizzata per la rilevazione dei consumi. Nel caso in cui la prova abbia dato esito positivo, ovvero l'errore di misura del contatore dell’utente ecceda la tolleranza prevista nel seguito del presente paragrafo, il Gestore si accollerà i costi di verifica, sostituirà il misuratore e rettificherà gli addebiti per i consumi secondo i criteri induttivi illustrati al punto precedente. Nel caso in cui la prova abbia dato esito negativo, i costi di verifica verranno addebitati all’utente che ne ha fatto richiesta. La tolleranza prevista dalle normative tecniche vigenti di accettabilità del valore rilevato dal contatore di calore è la seguente:
+/-5% del fondo scala.
Art. 24 Determinazione induttiva dei consumi
Per la determinazione induttiva dei consumi, il Gestore terrà conto dei seguenti elementi di riferimento:
• consumo storico dell'utenza (o, in caso di nuova fornitura, di utenze analoghe), tenuto conto anche della potenzialità installata;
• temperature medie del periodo di irregolare o mancato funzionamento del contatore, espresse in Gradi Giorno.
All’utente è riconosciuta la facoltà di dimostrare il mancato o ridotto utilizzo del servizio nel periodo oggetto di determinazione induttiva.
Art. 25 – Impianti sotto la esclusiva responsabilità dell’utente
L'impianto per la distribuzione del calore nell'interno della proprietà privata a valle della centralina autonoma, ovvero della sottocentrale di edificio nel caso di impianti di riscaldamento centralizzati, nonché la relativa manutenzione, sono eseguiti a cura e spese dell'utente, che ne ha la piena ed esclusiva responsabilità secondo le norme di legge vigenti. L'installatore di detti impianti, che dovrà essere regolarmente iscritto all'albo o registro di cui alla Legge 5/3/1990 n. 46, dovrà, fra le altre cose, consegnare il certificato di conformità di cui alla suddetta Legge n. 46/1990, con la descrizione dell'impianto interno, che dovrà essere consegnato dall'utente al Gestore prima della messa in servizio dell'impianto. Qualora l'installazione non risultasse idonea, il Gestore potrà rifiutare o sospendere la fornitura di calore.
Art. 26 – Prese di terra
E' categoricamente vietato agli utenti ed a loro incaricati utilizzare condutture di calore come prese di terra di connessione con linee di apparecchi elettrici.
Art. 27 – Modifiche agli impianti d’utenza
Qualora si rendesse necessario eseguire modifiche agli impianti interni dell’utente per la sicurezza ed il buon funzionamento del servizio di teleriscaldamento, il Gestore è tenuto a segnalarlo tempestivamente in modo che l’utente possa eseguirli a sua cura e spese.
Art. 28 – Diritto di accesso alle proprietà private
Il Gestore ha sempre il diritto di fare ispezionare dai suoi dipendenti gli impianti tutti, ed in particolare gli apparecchi destinati alla misura del calore, all'interno della proprietà privata. I dipendenti, muniti di tessera di riconoscimento, hanno pertanto la facoltà sin da ora espressamente riconosciuta dagli utenti di accedere nella proprietà privata sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni, modifiche o guasti nelle condutture o negli apparecchi misuratori o comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto o del servizio. In caso di opposizione o di ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere l'erogazione del calore fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.
Art. 29 Infrazioni
Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono verbalizzate da dipendenti del Gestore, che potranno presentarsi soli o eventualmente accompagnati da pubblico ufficiale o da incaricati del Comune di Rimini. Le infrazioni che danno diritto al Gestore di procedere alla sospensione della fornitura sono solo quelle indicate nel precedente articolo 18.
Art. 30 – Eventuali ulteriori imposte future sul calore erogato
Qualunque imposta venisse applicata in futuro sulle forniture di calore, sugli impianti e sugli apparecchi, questa sarà a carico dell'utente o del Gestore in base a quanto previsto dalla legge. Resta inderogabile, pur in presenza di eventuali imposte aggiuntive, per qualunque utenza, il principio secondo cui il costo del calore erogato dalla rete di teleriscaldamento non potrà mai superare il costo totale del calore prodotto tramite caldaie a gas.
Art. 31 Applicabilità del diritto comune
Per quanto non previsto dal presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.
Art. 32 Obbligatorietà
Il presente Regolamento, parte integrante del contratto di fornitura calore, é obbligatorio per tutti gli utenti, intendendosi per essi sia gli occupanti che i proprietari degli immobili. Il Gestore farà sottoscrivere il Regolamento, e ne consegnerà copia, a tutte le utenze allacciate al momento della presa in consegna degli impianti esistenti nei Comparti P.E.E.P. Viserba e Xxxxxxxxxxx ed al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura calore per le utenze che si allacceranno in futuro. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà immobiliare o della cessione dei diritti reali su di essa, sarà obbligo del proprietario dare piena cognizione all'avente diritto del
presente Regolamento e richiederne la sua preventiva accettazione.
Art. 33 Identificazione dei dipendenti
I dipendenti del Gestore sono muniti di tessera di riconoscimento che devono esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.
Annesso A51
Anticipo infruttifero ed ulteriori spese a carico degli utenti
1 | Anticipo infruttifero sulla fornitura che l'utente dovrà versare all'atto della sottoscrizione del nuovo contratto di fornitura: | Costo corrispondente a 1.500 kWh |
2 | Subentro di utenza senza intervento del Gestore: | Costo corrispondente a 350 kWh |
3 | Subentro di utenza con intervento del Gestore: | Costo corrispondente a 500 kWh |
4 | Spese di apertura o chiusura del contatore a richiesta dell'utente, per ragioni imputabili allo stesso quali inadempienze, eccetera: | Costo corrispondente a 500 kWh |
5 | Deposito cauzionale per verifica contatore a richiesta dell'utente: | Costo corrispondente a 1.500 kWh |
Aggiornamento del termine proporzionale della tariffa utenze dei comparti P.E.E.P.
QPperiodo = QPluglio-10 x 0,85 x ( Cgas-periodo / Cgas-luglio10 ) + QPluglio-10 x 0,15 x (Imdo-periodo / Imdo- luglio10 )
dove :
QPperiodo = termine proporzionale tariffa calore nel periodo vigente
QPluglio-10 = termine proporzionale tariffa calore nel periodo di riferimento (luglio 2010)
Cgas-periodo = costo unitario totale del gas naturale per il servizio di tutela, imposte e quota fissa comprese, per una utenza che consuma 2.000 metri cubi l’anno relativo al periodo vigente
Cgas-luglio-10 = costo unitario totale del gas naturale per il servizio di tutela, imposte e quota fissa comprese, per una utenza che consuma 2.000 metri cubi l’anno nel periodo di riferimento (luglio 2010)
Imdo-periodo = indice della manodopera del settore gas, con riferimento alla Tavola Istat Indice delle retribuzioni orarie contrattuali degli operai per ramo di attività – settore gas, base dicembre 2005, nel primo mese del periodo vigente
Imdo-luglio10 = indice della manodopera del settore gas, con riferimento alla Tavola Istat Indice delle retribuzioni orarie contrattuali degli operai per ramo di attività – settore gas, base dicembre 2005, nel periodo di riferimento (Luglio 2010)
Aggiornamento del termine proporzionale della tariffa utenze pubbliche
QPperiodo = QPluglio-10 x 0,85 x ( Cgas-periodo / Cgas-luglio10 ) + QPluglio-10 x 0,15 x (Imdo-periodo / Imdo- luglio10 )
dove :
QPperiodo = termine proporzionale tariffa calore nel periodo vigente
QPluglio-10 = termine proporzionale tariffa calore nel periodo di riferimento (luglio 2010)
Cgas-periodo = costo unitario totale del gas naturale per il servizio di tutela, imposte e quota fissa comprese, per una utenza tipo che consuma 20.000 metri cubi l’anno relativo al periodo vigente
Cgas-luglio-10 = costo unitario totale del gas naturale per il servizio di tutela, imposte e quota fissa comprese, per una utenza tipo che consuma 20.000 metri cubi l’anno nel periodo di riferimento (luglio 2010)
Imdo-periodo = indice della manodopera del settore gas, con riferimento alla Tavola Istat Indice delle retribuzioni orarie contrattuali degli operai per ramo di attività – settore gas, base dicembre 2005, nel primo mese del periodo vigente
Imdo-luglio10 = indice della manodopera del settore gas, con riferimento alla Tavola Istat Indice delle retribuzioni orarie contrattuali degli operai per ramo di attività – settore gas, base dicembre 2005, nel periodo di riferimento (Luglio 2010)
1) Modalità di diminuzione della tariffa calore a favore di tutte le utenze nel caso di erogazione di contributi pubblici al sistema di teleriscaldamento, ottenuti sia direttamente che tramite il Comune di Rimini (art. 19, lettere a e b)
Nel caso di erogazione di contributi pubblici a favore del sistema di teleriscaldamento di Rimini – e con la sola eccezione di quanto previsto al primo comma dell’art. 9 del Contratto di Servizio (contributi a favore dell’impianto del P.E.E.P. Gaiofana) - questi sono destinati, per quanto disposto
all’art. 19, lettere a e b, del medesimo Contratto:
• per il 50% a favore del Gestore;
• per il 50% a favore di tutti gli utenti allacciati e che si allacceranno alle reti oggetto del contratto di Servizio ;
La quota a favore degli utenti si traduce in una diminuzione del termine proporzionale della tariffa calore, da applicare a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di effettiva erogazione del contributo pubblico e per l’intera durata residua del Contratto di Servizio. Il calcolo della riduzione tariffaria viene effettuato su base annua:
• considerando l’energia erogata nell’anno precedente all’intera utenza ;
• adottando un fattore di attualizzazione pari al 5,0% ;
A puro titolo esplicativo e chiarificatorio, nella allegata Tab. 4-1, Quadro-1, viene riportato il calcolo
della diminuzione tariffaria sotto le seguenti ipotesi :
• importo del contributo pubblico: 1.000.000 €
• anno di effettiva erogazione del contributo: 2012
• anni nei quali il Gestore è tenuto ad applicare la diminuzione erogazione della tariffa: dal 2013 al termine del Contratto.
2) Restituzione di importi alle utenze nel caso in cui il Gestore pagasse minori indennizzi rispetto agli importi indicati all’art. 8 del Contratto di Servizio ( art. 19, lettera c )
Nel caso in cui, a seguito del collaudo definitivo degli impianti del P.E.E.P. Viserba e/o di stime efinitive concernenti l’impianto del P.E.E.P. Marecchiese, il Gestore dovesse corrispondere, all’atto ella presa in carico degli impianti sopra detti, indennizzi inferiori agli importi indicati all’art. 8 del Contratto di Servizio, la differenza risultante sarà devoluta a favore di tutti gli utenti allacciati alle reti di teleriscaldamento, compresi quelli allacciati ai futuri eventuali estendimenti esterni ai comparti P.E.E.P. , sotto forma di diminuzione del termine proporzionale Tp della tariffa
calore. Detta riduzione tariffaria sarà applicata per l’intera durata del Contratto e sarà calcolata su base annua adottando i seguenti criteri:
• considerando l’energia erogata nell’anno all’utenza allacciata alle reti;
• adottando un fattore di attualizzazione pari al 5,0% ;
A puro titolo esplicativo e chiarificatorio, nella allegata Tab. 4-1, Quadro-2, viene riportato il calcolo della diminuzione tariffaria ipotizzando che il minore indennizzo corrisposto dal Gestore sarà pari a 200.000 €.
3) Modalità di diminuzione della tariffa calore a favore di tutte le utenze nel caso di estensione della rete alle aree esterne ai comparti P.E.E.P. (art. 19, comma d)
Nel caso di estensione delle reti di teleriscaldamento alle aree esterne ai comparti P.E.E.P., il Gestore applicherà uno sconto sul Termine Proporzionale Tp della tariffa calore, a titolo di “compartecipazione agli incrementi di efficienza” determinati dall’effetto di scala. Detto sconto, di cui beneficeranno tutte indistintamente le utenze, sarà determinato con le modalità di seguito indicate :
a) al raggiungimento di 10.000 MWht/a erogati dalla rete, e fino all’anno in cui viene raggiunto il valore di 15.000 MWht, il Gestore praticherà uno sconto di 1,0 (uno) €/MWht a valori odierni (data di sottoscrizione del Contratto di Servizio). Detto sconto sarà aggiornato, al momento della effettiva applicazione e per gli anni successivi, sulla base
dell’andamento della tariffa calore praticata alle utenze dei comparti P.E.E.P. ;
b) a partire dall’anno successivo al raggiungimento di 15.000 MWht erogati, e per la residua durata del Contratto di Servizio, il Gestore praticherà uno sconto di 2,0 (due) €/MWht a valori odierni (data di sottoscrizione del Contratto di Servizio). Detto sconto sarà aggiornato, al momento della effettiva applicazione e per gli anni successivi, sulla base dell’andamento della tariffa calore praticata alle utenze dei comparti P.E.E.P..