TRA
Rep. n. del
ACCORDO CONTRATTUALE TRA L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, LA SOCIETA’ DELLA SALUTE DEL MUGELLO E LA CONGREGAZIONE DEL TERZ’ORDINE FRANCESCANO DI SAN CARLO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE DI TIPO RESIDENZIALE E NON RESIDENZIALE NELLA RESIDENZA SANITARIA DISABILI “SANTA ELISABETTA” DI SCARPERIA E SAN PIERO (FI)
PERIODO VALIDITA’ 36 mesi dalla data di sottoscrizione
TRA
- L'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Xxxxxxx, X.xx Xxxxx Xxxxx Xxxxx 0 codice fiscale e partita IVA 06593810481, di seguito denominata "AUSL", rappresentata dalla dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, autorizzata alla stipula con deliberazione del Direttore Generale n. del , domiciliata per la carica presso la suddetta azienda, la quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore SOS Servizi Amministrativi per Territorio e Sociale Firenze Empoli della AUSL;
- La Società della Salute del Mugello, con sede legale in Xxxxx Xxx Xxxxxxx (Xx), xxx X. Xxxxxxxxx,00, codice fiscale e partita IVA 05517830484, di seguito denominata "SDS", rappresentato dal Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx C.F. BRNMRC65D13D612O, domiciliato per la carica presso la sede della SDS, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SDS;
E
- La Congregazione Terz’Ordine Francescano di San Carlo di seguito denominata “Struttura”, con sede legale in Scarperia e San Piero (Fi) , via Senni, 61 - Codice fiscale e partita IVA 02073440485, nella persona del suo Legale Rappresentante, Avv. Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Prato il 5 gennaio 1942, C.F. LCCFNC42A05G999Q domiciliato per la carica presso la sede della Struttura, quale soggetto proprietario e gestore della Residenza Sanitaria Disabili (RSD) “Santa Elisabetta” ubicata in Scarperia e Xxx Xxxxx (Xx) xxx Xxxxx, 00 nel prosieguo indicata come “Struttura”,
_ RICHIAMATI
- il D.Lgs n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all’articolo 8-ter “Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie”;
- la legge n. 328 del 8 novembre 2000 “Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 12 gennaio 2017, con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D.Lgs 502/92;
- la Legge Regionale n. 40 del 24 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni recante la “Disciplina del Servizio Sanitario Regionale”, ed in particolare l'art.19, con il quale si stabilisce che il Piano Sanitario e Sociale Regionale individua gli obiettivi di salute da assumere per la programmazione locale, definendo i criteri per l’attuazione di intese ed accordi tra Aziende per la contrattazione con i soggetti privati accreditati;
- la Legge Regionale n. 41 del 24 febbraio 2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;
- la Legge Regionale n. 82 del 28 dicembre 2009 “Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato”, così come modificata dalla legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2020 “Nuove disposizioni in materia di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato. Modifiche alla L.R. n. 82/2009”;
- il Piano Integrato Socio Sanitario Regionale 2018/2020, approvato con Delibera del Consiglio regionale Toscano n. 73 del 9 ottobre 2019, che nel riaffermare la titolarità delle aziende sanitarie nella individuazione dei bisogni dei cittadini e della programmazione complessiva dell’offerta di prestazioni di propria competenza, nell’ambito degli indirizzi e con i vincoli della programmazione regionale, stabilisce che le istituzioni private ed i professionisti sono ammessi ad operare nel servizio sanitario, a carico delle risorse regionali disponibili, in un quadro di pari dignità tra produttori ed erogatori e tra soggetti pubblici e privati, solo previa contrattazione con il titolare pubblico della programmazione locale;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 11 agosto 2020, n. 86/R, “ Regolamento di attuazione della l.r. 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato ) in materia di requisiti e procedure di accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato” che abroga il precedente Regolamento DPGR 29/R del 3 marzo 2010;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 9 gennaio 2018, n. 2/R, “Regolamento di attuazione dell’art. 62 della Legge Regionale 24 febbraio 2005 n. 41”;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale (D.P.G.R.) 11 settembre 2018 n. 50/R “ Modifiche al DPGR 9 gennaio 2018 n. 2/R “ ;
- la delibera di Giunta Regionale n. 466 del 7 maggio 2001 avente per oggetto l’accordo per le Residenze assistenziali per Disabili (RSD) e Comunità Alloggio Protette (CAP) per disabili;
- la delibera di Giunta Regionale n. 776 del 6 ottobre 2008 avente per oggetto “Approvazione accordo tra Regione Toscana, Aziende USL e Coordinamento Centri di Riabilitazione extra ospedalieri toscani: definizione tariffe per gli anni 2008-2009-2010;
-la Delibera di Giunta Regionale n. 504 del 15 maggio 2017 di recepimento del
D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
- la Delibera di giunta Regionale n. 1449 del 19 dicembre 2017 sul percorso di attuazione del modello regionale di presa in carico della persona con disabilità: il progetto di vita;
- la delibera di Giunta Regionale n. 1476 del 21 dicembre 2018 avente per oggetto “Approvazione schema di protocollo di intesa tra Regione Toscana e associazioni dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019 – 2020 – 2021”
- il Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) ed il Codice nazionale di cui al decreto legislativo 196/2003 modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che prevede l’obbligo per il titolare del trattamento dei dati di stipulare, con il responsabile del trattamento, atti giuridici in forma scritta che specificano la finalità perseguita, la tipologia dei dati, la durata e le modalità di trattamento, gli obblighi e i diritti del responsabile del trattamento, e che il responsabile effettui il trattamento attenendosi alle condizioni stabilite ed alle istruzioni impartite dal titolare;
- il DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502” e il DPCM 14 febbraio 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”;
- la Delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 179 del 30-01-2019 “ Sistema aziendale Privacy. Soggetti del trattamento dei dati: Responsabili, Referenti, Incaricati. Ricognizione e ratifica degli schemi degli atti di nomina. Ulteriori determinazioni “;
- la Delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 250 del 28-02-2020 “ Sistema aziendale Privacy: adozione procedura violazione dei dati” (c.d. Data breach);
- il D.LGS 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.;
PREMESSO
- che la Struttura è in possesso dell’autorizzazione al funzionamento come RSD ai sensi della vigente normativa regionale rilasciata dal Comune di Scarperia e San Piero ( Fi) con Provvedimento n. 16 del 24- 11-2020, per n. 18 posti residenziali e 8 posti diurni in semiresidenziale, nonché dell’accreditamento ai sensi della L.R.
n. 82/2009 e successive delibere e regolamenti rilasciato dalla Regione Toscana numero di adozione 4706 – data adozione 16/03/2022, quale Residenza Sanitaria Assistenziale per Disabili e dell’accreditamento ai sensi della L.R. n. 82/2009 e successive delibere e regolamenti rilasciato dalla Regione Toscana numero di adozione 4705 – data adozione 16/03/2022, quale Struttura semiresidenziale per persone Disabili;
- che in base a quanto previsto dalla programmazione locale, è stato preso atto che la struttura è in grado di garantire l’erogazione delle prestazioni oggetto del
presente contratto, riconoscendone il ruolo essenziale in relazione alla tipologia di utenza ed alla collocazione territoriale;
- che la AUSL e la SDS valutano quindi necessario, in relazione alle esigenze socio sanitarie emerse dalla programmazione territoriale di riferimento, avvalersi della Struttura per la prosecuzione delle prestazioni oggetto di convenzionamento;
- che la Struttura si rende disponibile a garantire l’offerta della propria collaborazione, per le prestazioni oggetto del presente atto;
- che l’AUSL e la SDS ritengono, per l’ipotesi sub a) dell’art. 5, di suddividere la retta complessiva per l’ospitalità in RSD in una quota sanitaria a carico della AUSL pari al % della retta e in una quota sociale (a carico dell’utente, con
eventuale intervento economico integrativo della SDS, se spettante secondo le norme regolamentari in materia) pari al ------ % della retta stessa.
Per l’ipotesi sub b) dell’art. 5 l’AUSL e la SDS ritengono, in prima applicazione, di suddividere la retta complessiva per l’ospitalità in CAP in una quota sanitaria a carico della AUSL pari al % della retta e in una quota sociale (a carico
dell’utente, con eventuale intervento economico integrativo della SDS, se spettante secondo le norme regolamentari in materia) pari al ------ % della retta stessa.
L’ ASL e la SDS si riservano di determinare successivamente una diversa suddivisione.
TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 – PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente contratto e ne costituiscono il primo patto.
Art. 2 – OGGETTO DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
Sono oggetto del presente accordo le seguenti prestazioni sotto indicate, riferite alla
capacità ricettiva della struttura per come stabilito dagli atti autorizzativi della Struttura.
- accoglienza di persone con disabilità stabilizzata – compresi gli adolescenti - con riconoscimento di handicap grave e gravissimo, non assistibili a domicilio che necessitano di una risposta continuativa residenziale tesa a mantenere i livelli di autonomia raggiunti e a garantire un adeguato intervento sociosanitario di riabilitazione estensiva così come indicato nel Regolamento n. 2/R/2018;
- accoglienza residenziale e diurna di utenti.
Non è garantito da parte della AUSL e della SDS il totale utilizzo della capacità ricettiva della Struttura.
Art. 3 – OBBLIGHI DELLA STRUTTURA
La Struttura s'impegna a:
- mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dal quadro legislativo di riferimento vigente, anche in caso di cessione di azienda o ramo di azienda a terzi;
- garantire l'erogazione delle prestazioni, assicurando per il personale preposto il rispetto del CCNL di riferimento e degli accordi integrativi regionali, in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale per la tipologia di utenza accolta (tale adempimento si intende anche per il personale dipendente da un soggetto terzo cui siano affidati, in tutto o parte, l'esecuzione dei servizi della struttura);
- rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi previdenziali e assicurativi previsti dal contratto collettivo di settore, anche ai fini del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva);
- garantire la figura di un Direttore / Responsabile (art. 7 DPGR n. 2/R/2018), per
un orario congruo rispetto al funzionamento della struttura, in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente al quale siano affidati i compiti di organizzazione e gestione delle attività e di vigilanza degli aspetti qualitativi dei servizi forniti agli assistiti ai sensi del presente accordo contrattuale. Il Direttore, ovvero la persona individuata quale responsabile della Struttura, rappresenta inoltre l'interlocutore e il punto di riferimento per i familiari e l'assistito e per i competenti servizi sociosanitari che lo hanno in carico. Il nominativo del direttore deve essere comunicato via PEC alla AUSL e alla SDS prima dell’avvio del rapporto con le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti;
- garantire che le tariffe da applicare siano comprensive di tutte le prestazioni richieste dal presente accordo contrattuale e dalla normativa di riferimento;
- stipulare un'apposita polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e contro infortuni che possano accadere all'interno della Struttura:
- garantire una copertura media trimestrale di ore di assistenza di base alle persone, riabilitative/educative, specialistiche ed infermieristiche, calcolata sul monte orario annuale previsto dalla normativa regionale proporzionato al numero di posti letto effettivamente occupati.
- garantire il servizio di prenotazione di visite ed esami, tramite collegamento al CUP dell’Azienda USL Toscana Centro.
Art. 4 – MODALITA’ DI ACCESSO
L'accesso degli assistiti alla RSD deve essere autorizzato dalla AUSL e dalla SDS a seguito della predisposizione di un piano assistenziale personalizzato (PAP) di intervento che include le attività pertinenti alla autorizzazione in RSD rilasciato dalla UVMD (Unità di Valutazione Multidisciplinare Disabilità) della Zona - Distretto di residenza dell’assistito. La permanenza o prosecuzione in RSD oltre i
tempi, ove richiesta, deve essere autorizzata dalla AUSL e dalla SDS a seguito di rivalutazione dell’assistito da parte della UVMD zonale.
L’autorizzazione ai fini dell’accesso è rilasciata sotto forma di titolo d’acquisto/impegnativa, che ne specifica l’impegno finanziario. La quota sanitaria resterà economicamente a carico della Azienda USL di residenza dell'assistito.
L’ammissione della persona assistita nella struttura è confermata dall’invio alla stessa per posta elettronica, prima o a seguito della conferma dell'ingresso da parte della struttura:
- di un’impegnativa amministrativa rilasciata dai competenti uffici amministrativi, al pagamento della retta, distinta tra quota sanitaria e quota sociale (a sua volta distinta tra la quota posta a carico dell’ente pubblico e la quota posta a carico della persona ospitata) e con indicazione del periodo di ricovero autorizzato.
È data facoltà alla struttura di richiedere alla persona ospitata la sottoscrizione della copia dell’impegnativa per ricevuta e accettazione.
La Struttura, entro un giorno lavorativo dall’inserimento, deve confermare tramite posta elettronica l’avvenuta ammissione ai servizi competenti.
ART. 5 - DIMISSIONI
1. La Struttura comunica ai servizi amministrativi territorialmente competenti la di- missione dell’assistito nel termine di 1 giorno lavorativo dalla cessazione delle pre- stazioni.
2. La dimissione degli assistiti, quando non avvenga per decesso o non sia decisa per diretta volontà dell’interessato o di chi ne esercita la tutela, deve essere concor- data con servizi competenti, coinvolgendo nella decisione l’interessato stesso o suo legale rappresentante, in particolare al verificarsi dei seguenti casi:
a) nei casi di variazione dello stato di salute dell'assistito certificato dalla commis- sione UVMD che determini la necessità di diversa assistenza;
b) per manifesta, grave e perdurante incompatibilità dell'assistito o dei suoi familia- ri e legali rappresentanti con l'ambiente della Struttura e/o con gli altri assistiti, comprovata da relazione del Direttore della Struttura.
c) per accertata morosità nel pagamento del corrispettivo sociale del titolo di acqui- sto a carico dell’assistito, con presa in carico da parte dei servizi competenti, com- prensiva dei relativi oneri economici, al fine di garantire la continuità assistenziale. La struttura è tenuta a notificare all’Azienda sanitaria la possibile dimissione dell’ospite nei termini quindici giorni dalla data di cessazione delle prestazioni. La Struttura può intraprendere azioni per il recupero delle somme dovute, anche at- tivando azioni in via legale.
Eventuali impossibilità al proseguimento del servizio di ospitalità per gravi motivi di ordine psico-fisico o comportamentale saranno comunicate ai servizi di compe- tenza dell’Azienda, che provvederà, in accordo con la struttura e la UVMD, ad in- dividuare idonea soluzione alternativa.
Art. 6 – DEFINIZIONE DELLA RETTA
a) La retta (pro capite pro die) di riferimento per i servizi di cui all’accordo contrattuale è pari a € 150,00 oltre IVA se dovuta.
La retta complessiva su indicata è così suddivisa:
- Quota sanitaria (corrispettivo sanitario del titolo d’acquisto/impegnativa) di Euro 118,50 oltre IVA se dovuta, a carico dell’AUSL;
- Quota sociale di Euro 31,50 (corrispettivo sociale del titolo d’acquisto/impegnativa) oltre IVA se dovuta a carico dell’utente nella misura indicata nel titolo d’acquisto/impegnativa e nelle eventuali successive comunicazioni di aggiornamento, e a carico della SDS, sotto forma di intervento economico integrativo, se spettante, per la parte residuale.
b) La retta (pro capite pro die) di riferimento per i servizi di cui al presente accordo contrattuale - per gli utenti che frequentano il centro diurno - è pari ad € 87,00 oltre IVA se dovuta.
La retta complessiva su indicata è così suddivisa:
- Quota sanitaria (corrispettivo sanitario del titolo d’acquisto/impegnativa) di Euro 67,00 oltre IVA se dovuta, a carico dell’AUSL;
- Quota sociale di Euro 20,00 oltre IVA se dovuta a carico dell’utente nella misura indicata nel titolo d’acquisto/impegnativa e nelle eventuali successive comunicazioni di aggiornamento, e a carico della SDS, sotto forma di intervento economico integrativo, se spettante, per la parte residuale.
L’AUSL e la SDS si riservano di modificare, di comune accordo, la suddetta suddivisione tra quota sanitaria e quota sociale, dandone formale comunicazione preventiva alla Struttura.
-Nel caso in cui la SDS decida di rivedere con decorrenza retroattiva la misura dell’intervento economico integrativo stabilito a suo carico sulla quota sociale, il recupero delle somme erogate in eccesso sarà onere della stessa SDS e niente sarà dovuto dal gestore.
Art. 7 – DISPOSIZIONI SULLE TARIFFE E SUGLI IMPORTI
Le tariffe si intendono comprensive di tutte le prestazioni specifiche al piano di trattamento, delle prestazioni sanitarie, delle prestazioni sociosanitarie e socio assistenziali, dell’assistenza religiosa, delle prestazioni alberghiere.
E’ onere della Struttura provvedere autonomamente all’approvvigionamento di componenti di arredo e accorgimenti dettati dalle particolari esigenze di comodità, di mobilizzazione e di sicurezza degli assistiti residenti secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali. In particolare, la struttura dovrà disporre:
- degli ausili e dei presidi per l'incontinenza con sistemi di assorbenza (es. pannoloni e traverse salvaletto) di cui al DPCM 12 01 2017 (Allegato 2);
- dei dispositivi assistenziali ai sensi della DGRT n. 1313/2015 (Allegato A, p. 1). Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti. Resta inteso che le prestazioni sanitarie previste dai LEA (protesica personalizzata, nutrizione enterale e parenterale, ossigeno liquido e gassoso, medicazioni avanzate di cui al Nomenclatore, assistenza integrativa) sono garantite dal SSR senza nessun costo per gli assistiti.
La Struttura si impegna a garantire agli assistiti l’assistenza infermieristica, riabilitativa, di base alla persona e specialistica secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
La Struttura è inoltre tenuta a curare l'approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei medicinali prescritti dal medico curante, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico dell’Azienda USL che ne assicura la consegna secondo gli accordi tra l'Azienda ASL e la Struttura, senza oneri a carico della stessa. L'assistenza farmaceutica (medicinali di classe "A" L. 537/1993, con esclusione degli stupefacenti soggetti a registrazione di entrata/uscita) agli ospiti viene erogata direttamente ai sensi dell'art. 8 del D.L. 347/2001, convertito in L. 405/2001, dall'Azienda USL. I medicinali di classe "A", resi disponibili alla struttura, sono quelli iscritti nel prontuario terapeutico dell'Azienda USL, senza alcun onere per l'assistito.
Art. 8 - INTERRUZIONI - RICONOSCIMENTO GIORNATE ASSENZA
Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le prestazioni effettivamente erogate nelle modalità comunque stabilite dal presente articolo.
Si precisa che:
1. in caso di ricovero ospedaliero la Struttura deve informare tempestivamente (entro le 24 ore successive al ricovero) i servizi territoriali di riferimento. Il riconoscimento e conseguente pagamento della quota sanitaria della retta verrà sospeso dal giorno di ricovero ospedaliero dell’assistito. La quota sanitaria della retta sarà nuovamente corrisposta dal giorno di reinserimento in Struttura. La quota sociale, così come individuata all’articolo 5, si intende ridotta al 70% a decorrere dal giorno di uscita. La quota sociale ridotta al 70% sarà coperta in prima istanza dalla quota stabilita a carico dell’utente nell’impegnativa e nelle eventuali successive comunicazioni di aggiornamento e, per la parte residuale, dalla SDS . La quota sociale sarà ripristinata al 100% dal giorno di reinserimento in struttura.
2. per i periodi di assenza a qualsiasi titolo sono considerate come un’unica giornata quelle di uscita e di rientro, quindi per l’intero periodo di assenza dovrà essere corrisposta la retta solo per la giornata di rientro;
3. in caso di ricoveri ospedalieri non superiori a 30 giorni consecutivi è assicurato il mantenimento del posto letto;
4. in caso di ricoveri ospedalieri superiori a 30 giorni consecutivi, il servizio amministrativo della Struttura può concordare il mantenimento del posto, previo parere della UVMD competente;
5. in caso di assenze per motivi familiari o rientri in famiglia, non superiori a 7 giorni consecutivi (anche non previsti dal progetto individuale), o per periodi superiori purché previsti nel progetto individuale, ai fini del mantenimento del posto letto sarà riconosciuta la quota sociale ridotta al 70%. che sarà coperta in prima istanza dalla quota stabilita a carico dell’utente nell’impegnativa e nelle eventuali successive comunicazioni di aggiornamento e, per la parte residuale, dalla SDS. La quota sociale sarà ripristinata al 100% dal giorno di reinserimento in
struttura.
6. in caso di assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia occasionali (non previsti dal progetto individuale) superiori a 7 giorni consecutivi, il servizio amministrativo della Struttura può concordare il mantenimento del posto, previo parere della UVMD competente.
Art. 9 – MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E DI LIQUIDAZIONE
La Struttura provvede mensilmente, entro i primi dieci (10) giorni del mese successivo a quello di riferimento, ad inviare fattura ai servizi competenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente:
- La fattura relativa alla quota sanitaria specificando le giornate di ospitalità e le giornate di assenza. Ciascuna fattura, riportante la dicitura salvo errori ed omissioni, deve indicare numero di matricola INPS e la sede INPS competente al fine dell'acquisizione del DURC, il nome della Struttura, il periodo di fatturazione, riportare tutti i nominativi degli assistiti cui si riferisce e la tipologia di servizio (permanente o temporaneo come sopra definito).
- Nel caso di compartecipazione della SDS alla quota sociale, la relativa fattura dovrà riportare le giornate di ospitalità e le giornate di assenza e indicare gli stessi dati ed elementi di cui sopra, oltre all’importo giornaliero fatturato per ogni ospite.
- Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata. La quota sanitaria e la quota sociale sono dovute per la sola giornata di accettazione, fatta eccezione per i casi di decesso, le cui giornate possono essere sono fatturate dalla struttura in considerazione delle prestazioni, assistenziali e non, che deve comunque garantire. La suddetta eccezione non si applica nel caso in cui la struttura riesca ad occupare, nello stesso giorno, il posto letto con un nuovo ospite, al fine di non coprire il singolo posto letto con due rette.
Entro lo stesso termine, la Struttura provvederà ad emettere il documento contabile relativo alla quota sociale a carico dei singoli assistiti. Il documento dovrà indicare il nome dell’assistito le giornate di ospitalità ed assenza, le eventuali relative decurtazioni, i servizi erogati a pagamento, la tipologia di servizio (temporaneo o permanente o mantenimento del posto) e l’eventuale spesa per i farmaci. La fatturazione relativa alle spese sanitarie extra, non comprese nella quota-retta sanitaria, in quanto oneri detraibili nella dichiarazione dei redditi, deve essere rilasciata separatamente. Le giornate di accettazione e di dimissione sono considerate come una sola giornata.
Il pagamento delle prestazioni avverrà a seguito di verifica sulla congruità delle giornate fatturate e nei termini stabiliti dalla normativa nazionale e regionale in materia di pagamenti della P.A..
Relativamente agli importi a carico del Comune di residenza la Struttura non può chiedere anticipazioni all’assistito, né ai parenti, né può rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento da parte dell’Azienda..
La normativa di riferimento di cui al presente articolo è il D.Lgs. 231/02 e ss.mm.ii.
Ai fini della fatturazione e ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 6, del Decreto MEF n. 55 del 03 aprile 2013, così come modificato dall’art. 25 del Decreto Legge 66 del 24 aprile 2014, convertito in Legge n. 89 del 23 giugno 2014, e ss.mm.ii. gli Enti non potranno accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica, tramite il Sistema di Interscambio (SdI), né potrà effettuarne il pagamento, nemmeno parziale.
La fattura potrà essere emessa solo dopo la verifica di quanto trasmesso e l’emissione del relativo ordine di acquisto delle prestazioni attraverso il sistema
NSO (nodo smistamento ordini - Decreto MEF 27/12/2019).
Qualora queste operazioni non siano svolte come sopra indicato, non potrà esser dato corso al regolare pagamento delle prestazioni.
Per permettere agli uffici contabili degli Enti una tempestiva liquidazione e la ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente sulla fatturazione elettronica, la struttura dovrà obbligatoriamente inserire in fattura i dati essenziali (per Azienda USL Toscana Centro: codice univoco – riferimento amministrazione
– Id documento) comunicati dagli uffici degli stessi Enti.
Gli Enti provvederanno alla liquidazione e al successivo pagamento di quanto dovuto solo se la Struttura è in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC positivo nei confronti dei propri dipendenti).
In caso di DURC irregolare gli Enti, per quanto di competenza, attiveranno il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., trattenendo dal mandato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza versando le somme dovute all’Ente Previdenziale/Assicurativo competente, così come previsto dalla nota del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali prot. 37/2012 e della circolare n. 54/2012 dell’INPS.
Nulla sarà dovuto, in caso di DURC irregolare, per i ritardati pagamenti conseguenti al procedimento di cui sopra e la Struttura non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o interessi di mora.
Art. 10 - DOCUMENTAZIONE INFORMATICA
La Struttura è obbligata a fornire, concordando la modalità, i dati di attività e quelli ulteriori ritenuti necessari, secondo le specifiche indicazioni regionali/aziendali. La Struttura è tenuta inoltre a fornire i dati di attività erogati dalle proprie strutture
secondo i contenuti e nel rispetto delle scadenze e delle modalità di trasmissione previste dalle disposizioni Ministeriali e Regionali vigenti secondo le tempistiche prescritte.
Poiché la AUSL è obbligata a raccogliere e trasmettere i suddetti dati, pena l’applicazione di sanzioni relative a ritardo o a mancato invio dei Flussi Informativi, la Struttura, a sua volta, è obbligata alla trasmissione dei dati che compongono i flussi di attività e le necessarie informazioni a corredo di questi. Art. 11 – RAPPORTI CON IL CITTADINO
La Struttura si impegna a garantire la corretta informazione alla persona interessata sulle procedure di accesso e sulle prestazioni erogabili. Durante la permanenza, la struttura sottoporrà alla persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica un test di gradimento sui servizi fruiti. I rapporti di cui sopra dovranno essere condotti nel pieno rispetto delle normative in materia di trasparenza e di protezione
dei dati personali.
il Regolamento interno della RSD recepisce tutte le indicazioni previste dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 gennaio 2018, n. 2/R, e tutte le eventuali ulteriori indicazioni previste da normative in vigore nel periodo di validità della presente convenzione;
La Struttura si impegna a dare congruo avviso alle persone ospitate, alla AUSL e alla SDS di eventuali sospensioni temporanee delle prestazioni, fermo restando che di norma le prestazioni previste dal presente contratto non possono essere interrotte.
In ogni caso, le chiusure di servizi dovranno essere preventivamente comunicate alla AUSL e, alla SDS e dagli stessi espressamente autorizzate.
ART. 12 - INCOMPATIBILITA’
La Struttura si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro
personale che opera presso la Struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e smi art. 4 co. 7 e Legge 662/1996 e smi art. 1 co. 5 e co. 19.
- È fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e smi e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti della AUSL e della SDS che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la Struttura.
ART. 13- RISPETTO NORMATIVA VIGENTE
Le attività all’interno della Struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D.Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013 e successive modificazioni), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 7/8/1990 e successive modificazioni), della legge sulla protezione dei dati personali e della normativa sulla privacy, provvedendo ad acquisire dalla persona ospitata o a chi ne ha la rappresentanza giuridica il consenso scritto al trattamento dei dati personali e particolari. È fatto divieto alla Struttura di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l’attività stessa. Ulteriori specifiche sono indicate nell’apposito articolo dedicato al trattamento dei dati.
Per quanto riguarda i requisiti inerenti la normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi la Struttura garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso
Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione
necessari per assicurare ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali della Struttura, sono a carico della Struttura che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l’organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.
La Struttura assicura il rispetto del novellato Titolo X del D.LGS 81/08 a seguito della pandemia Covid 19.
La Struttura dà assicurazione che non è stata oggetto di irrogazione alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.LGS 231/01 che impediscono di con- trarre con gli Enti Pubblici.
La Struttura non è tenuta alla disciplina della legge n 68/1999.
La Struttura è iscritta al Registro Onlus della Regione Toscana del 28/01/1998 Prot. n. 2/07.06.2005.
ART. 14 - CONTROLLI
La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale. La AUSL e la SDS per i controlli relativi al mantenimento dei requisiti minimi di esercizio si avvalgono della commissione Multidisciplinare di cui alla
L.R 41/05 e successive modifiche, composta da personale della AUSL.
La AUSL e la SDS inoltre, si riservano, in ordine alle attività erogate dalla Struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali e comunali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale.
A tale scopo la Struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e
amministrativa inerente all’attività svolta.
Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla Struttura, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.
ART. 15 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI
Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n° 4 del 07/07/2011, le prestazioni oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità (CIG codice identificativo gara) di cui all’art. 3, comma 1, Legge 136/2010 ; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. La Struttura si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postale, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane, dedicati, anche non in via esclusiva.
I soggetti pubblici firmatari del presente contratto, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla Struttura, acquisiscono il documento di regolarità contributiva (DURC).
Come sopra detto, la liquidazione delle competenze avviene nel caso in cui la Struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali. In caso di accertata irregolarità del DURC viene trattenuto l’importo corrispondente alle inadempienze accertate nel DURC medesimo, e tale importo è versato direttamente dalla AUSL e/o dal Comune a INPS e/o INAIL come intervento sostitutivo.
ART 16 - EFFICACIA DELL’ACCORDO CONTRATTUALE
Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dalla AUSL e SDS nel cui territorio è ubicata la Struttura e può essere considerato efficace da parte di tutte le altre
Aziende sanitarie e degli altri Comuni o Società della Salute del territorio regionale ed extra regionale che intendono usufruire delle prestazioni previste nell’accordo stesso, fermo restando la fatturazione separata nei confronti di ciascuno di essi.
ART. 17 – INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE
17.1. Inadempienze e penali.
Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, la AUSL e la SDS è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della Struttura devono essere comunicate alla AUSL e alla SDS entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.
In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte della AUSL e della SDS il competente Ufficio procede all’applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla Struttura per le prestazioni rese.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della AUSL e della SDS a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la Struttura dall’adempimento dell’obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
L’Azienda e la SDS si riservano di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.
17.2. Sospensione
La AUSL e la SDS si riservano la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dal presente accordo. Di fronte a tale inosservanza è concesso alla Struttura un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell’inottemperanza, si procede a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intende automaticamente risolto.
17.3. Recesso
Qualora la Struttura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione alla AUSL e alla SDS tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.
La AUSL e la SDS possono recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla Struttura.
17.4. Risoluzione
La AUSL e la SDS possono risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:
- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell’attività non preventivamente concordata con la AUSL e con la SDS.
17.5. Clausola risolutiva espressa
Il presente contratto decade di diritto in misura parziale o totale nei seguenti casi:
- ritiro, revoca o perdita dell’autorizzazione / accreditamento;
- accertato caso di incompatibilità del personale addebitabile a responsabilità della Struttura;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della Struttura vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente..
ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto della normativa di settore e del GPDR di cui al Regolamento UE 679/2016. La Struttura quale autonomo titolare dei dati, nell'effettuare le operazioni ed i compiti ad essa affidati, deve osservare le norme di legge sulla protezione dei dati personali ed attenersi alle decisioni del Garante per la protezione dei dati personali provvedendo ad evaderne le richieste. La Struttura è altresì tenuta ad osservare compiutamente quanto disposto dalla suddetta normativa ed in particolare deve informare la AUSL e la SDS in merito alla puntuale adozione di tutte le misure di sicurezza previste, così da evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In ogni caso la Struttura si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dalla AUSL e dalla SDS o dai soggetti sopra indicati senza preventivo consenso della AUSL e della SDS medesime, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate alla Struttura.
Per gli utenti inseriti nella Struttura il titolare dei dati è la AUSL, in contitolarità con la SDS per gli utenti in carico ai servizi sociali della SDS stessa. La AUSL e,
per quanto di competenza, la SDS individuano la Struttura quale Responsabile del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del GPDR di cui al Regolamento UE 679/2016, con apposito atto giuridico in relazione alle attività di natura assistenziale. Il presente accordo ha validità per il tempo necessario ad eseguire le attività affidate al responsabile, e si considera venuto meno al termine delle attività stesse o qualora venga meno il rapporto con il Titolare.
Il Responsabile del trattamento, per l’espletamento delle operazioni affidategli dalla AUSL e dalla SDS tratta anche i dati anagrafici, sociali, assistenziali e di salute degli utenti ospitati. Il Responsabile del trattamento è tenuto ad organizzare, gestire e supervisionare tutte le operazioni di trattamento di competenza attenendosi ai principi generali e alle disposizioni della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero, assicurare che i dati personali oggetto del trattamento siano: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; a tale riguardo, l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi dovrà essere ridotta al minimo, in modo da escludere il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi, ovvero adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo in caso di necessità; esatti e, se necessario, aggiornati pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento. Art. 19 – POLIZZE ASSICURATIVE
A copertura dei rischi inerenti l’attività svolta dalla Struttura in esecuzione del presente accordo contrattuale, con mezzi, strumenti e personale propri, il contraente dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, inclusi gli utenti ospiti della struttura, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, esonerando espressamente la
AUSL e la SDS da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell’espletamento della attività oggetto dell’accordo stesso.
- ART. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO
La Struttura è tenuta a far osservare, a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo, i principi contenuti nel codice di comportamento della AUSL adottato con deliberazione del direttore generale n. 1358 del 16.09.2016 (pubblicato sul sito aziendale alla voce “amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali”) e nel codice di comportamento di cui al DPR 62-2013 “ Codice di condotta dei dipendenti pubblici.
ART. 21 – FORO COMPETENTE
Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della presente contratto, che non venisse risolta bonariamente, è deferita in via esclusiva al Foro di Firenze. A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.
Art. 22 – DECORRENZA E DURATA
Le parti convengono che il presente accordo ha validità dalla data di sottoscrizione per n. 36 mesi. Alla scadenza è prevista la possibilità di attivare una proroga di tre mesi, nelle more di eventuale successiva contrattazione. Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto.
ART. 23 – REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI XXXXX
Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo. Il presente atto è esente da bollo in quanto l’Arca Cooperativa sociale a.r.l.è ONLUS di diritto ai sensi dell'art.17 del D.Lgs 460/97. Art 24 - CLAUSOLA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa
riferimento al Codice Civile ed alle norme di legge applicabili.
Art. 25 – SOTTOSCRIZIONE
Il presente Accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.