CONVENZIONE PER LA CREAZIONE DI UN NETWORK DI CENTRI DI RICERCA SUI TEMI DELLE POLITICHE GIOVANILI
UNIFGCLE - Prot. n. 0032941 - II/6 del 07/07/2021 - Delibera Senato Accademico n. 233/2021
CONVENZIONE PER LA CREAZIONE DI UN NETWORK DI CENTRI DI RICERCA SUI TEMI DELLE POLITICHE GIOVANILI
TRA
CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI con sede legale in Xxx Xxxxxx, 00, 00000 Xxxx, Codice Fiscale n. 96418280580 in persona del legale rappresentante Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx, in qualità di legale rappresentante, domiciliata per la presente carica presso la sede della medesima,
E
UNIVERSITÁ DI FOGGIA, con sede in Foggia, Xxx Xxxxxxx, 00/00, c.f. 03016180717, in persona del Rettore, xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, domiciliato per la presente carica presso la sede della medesima.
- Considerato che l’Università realizza le proprie finalità di formazione e di promozione della ricerca scientifica, della valorizzazione dei risultati della ricerca in tutte le sue forme, dell’istruzione superiore, dell’alta formazione, dell’apprendimento permanente, dell’erogazione di servizi e della produzione di beni pubblici di natura sociale, culturale ed educativa e del sostegno allo sviluppo locale, combinando in modo organico le proprie funzioni e contribuendo al progresso culturale, civile ed economico del Paese, nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente e dallo statuto.
- Considerato che il Consiglio Nazionale dei Giovani, istituito con la legge n. 145/2018, è l’organo consultivo cui è demandata la rappresentanza dei giovani nella interlocuzione con le Istituzioni per ogni confronto sulle politiche che riguardano il mondo giovanile.
- Tenuto conto che le Parti intendono collaborare per la creazione di un network di Centri di Ricerca dedicato ai temi delle politiche giovanili che riunisca docenti, ricercatori e professionisti che intendano, con il loro supporto specialistico e la loro collaborazione, migliorare le condizioni di vita dei giovani in Italia attraverso l'elaborazione di studi, ricerche e proposte di legge; collaborare, sotto i diversi ambiti di competenza, nella realizzazione di iniziative e progetti che abbiano il fine di porre al centro l'iniziativa sociale, il valore dei giovani, l’integrazione delle nuove generazioni nel mondo istituzionale e sociale.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Oggetto
1. La presente Convenzione ha per oggetto:
a) la progettazione e la realizzazione di attività di ricerca sociale volta a studiare l’uni- verso giovanile italiano. Tali forme di collaborazione a fini di ricerca sociale saranno da intendersi come attività rientranti nella c.d. "Terza Missione" dell’Università, con il solo scopo di diffondere cultura e conoscenze e trasferire i risultati della ricerca al di fuori del contesto accademico, contribuendo in questo modo alla crescita sociale e all’indirizzo culturale dei destinatari;
b) la progettazione e la realizzazione di iniziative formative;
c) la progettazione e la realizzazione di iniziative di comunicazione sociale e di sensibi- lizzazione (convegni, seminari, incontri divulgativi) su tematiche afferenti all'univer- so giovanile;
d) il monitoraggio e la valutazione delle attuali politiche pubbliche giovanili;
e) la redazione di proposte normative che abbiano per destinatari i giovani italiani.
2. La presente Convenzione non comporta alcun onere finanziario per le Parti.
Articolo 2
Pubblicità e promozione
1. Al fine di perseguire le finalità indicate all’Art. 1 della presente Convenzione, le parti indivi- dueranno di volta in volta le azioni da porre in essere, in linea con i propri scopi.
2. Le Parti possono promuovere e pubblicizzare la presente Convenzione e tutte le attività che da essa derivano nelle forme che riterranno più opportune, garantendo reciproca visibilità e senza aggravio di spese per l’altra Parte. Si impegnano, altresì, ad utilizzare i rispettivi loghi esclusivamente nell’ambito delle attività previste dalla presente Convenzione ed in esecuzio- ne di quest’ultima.
3. I loghi non potranno in alcun modo essere associati ed utilizzati per attività diverse da quelle prefigurate nella presente Convenzione.
Articolo 3
Durata e rinnovo
1. La durata della presente Convenzione è di anni due, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, prima della scadenza, previo accordo scritto tra le Parti.
2. Non è ammesso il rinnovo tacito.
Articolo 4
Riservatezza
1. Tutte le informazioni, le procedure adottate ed i documenti relativi all’attività delle Parti del- la presente Convenzione, di cui le stesse dovessero venire a conoscenza nell'attuazione ed ese- cuzione della stessa, sono strettamente confidenziali. Le Parti si impegnano a non divulgarne il contenuto e/o a farne divulgare il contenuto a terzi senza previa autorizzazione, impegnandosi a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze ac- quisiti e nel rispetto delle regole sulla sicurezza delle informazioni, anche successivamente al termine del rapporto oggetto della presente Convenzione.
Art. 5
Trattamento dei dati
1. Premesso che: 1) ai sensi dell'art. 0, xxxxxxx x) xxx xxxxxxxxxxx (XX) x. 0000/000 (Xxxxxxx data protection regulation, GDPR) per “interessato” si intende la persona fisica, identificata o identificabile, cui appartengono i dati personali; 2) ai sensi del Considerando 14 del GDPR “la protezione prevista dal presente regolamento si applica alle persone fisiche, a prescindere dalla nazionalità o dal luogo di residenza, in relazione al trattamento dei loro dati personali, il presen- te regolamento non disciplina il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, in particolare imprese dotate di personalità giuridica, compresi il nome e la forma della persona giuridica e i suoi dati di contatto”.
2. Considerato che in esecuzione del rapporto instaurato tra le Parti in virtù della presente Con- venzione, le stesse possono venire a conoscenza, anche accidentalmente, di dati personali riferiti a persone identificate o identificabili, ai sensi dell’art. 13 del GDPR e delle disposizioni nazio- nali eventualmente applicabili, si rende opportuno fornire informazioni circa il trattamento di tali dati.
3. L’Università di Foggia è indicata quale “Titolare del Trattamento” dei dati personali di cui verrà a conoscenza nonché di quelli che, in adempimento della presente Convenzione, le altre parti forniranno.
4. Tali dati sono raccolti, trattati e conservati dal Titolare del Trattamento: nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario, anche dopo la cessazione del servizio oggetto della presente conven- zione, per altre finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali del Titolare del Trat- tamento e compatibili con le finalità per le quali i dati sono stati inizialmente raccolti.
5. I Dati Personali degli Interessati saranno raccolti e trattati dal Titolare del Trattamento in conformità alle disposizioni del GDPR e della normativa nazionale eventualmente applicabile
per l’esecuzione della presente Convenzione in modo da garantirne un’adeguata sicurezza e ri- servatezza, anche per impedire l’accesso o l’utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle at- trezzature impiegate per il trattamento.
6. I Dati Personali degli Interessati conservati dal Titolare del Trattamento per fini statistici, in conformità all'art. 89, par. 1, del GDPR saranno oggetto di anonimizzazione o pseudonomizza- zione, purché la finalità statistica possa essere conseguita in tal modo.
Articolo 6
Risoluzione anticipata e controversie
1. Le Parti potranno recedere motivatamente dalla presente Convezione con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec da inviare alle altre Parti. Il re- cesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio a ciascuna Parte, in relazione alle legittime aspettative conseguenti alla stipula della Convenzione stessa.
2. Nel caso in cui alla risoluzione anticipata della presente Convezione ai sensi del comma pre- cedente dovessero esservi attività in itinere, esclusivamente ai fini del compimento di dette atti- vità, salvi restando l’autonomia universitaria e l’esercizio dei compiti istituzionali da parte degli organi accademici, è prevista una possibile proroga tecnica di carattere automatico per un tempo massimo di un anno.
3. Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente il Foro di Foggia.
4. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le disposizioni di leg- ge.
La rappresentante legale Il Rettore
Del Consiglio Nazionale dei Giovani dell’Università di Foggia
dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxx