ACCORDO TRA
ACCORDO
TRA
Sapienza Università di Roma, C.F. 80002170720, con sede legale in Roma, piazzale Xxxx Xxxx n. 5, PEC xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxx0.xx rappresentata dalla Rettrice pro tempore prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, domiciliata per gli effetti del presente Accordo, presso la sede di Sapienza Università di Roma
(di seguito anche l‘”Università”)
E
XXX, C.F. xxx, P.IVA xx con sede legale in xxx, via n. 9, PEC … rappresentata dal …., nato a …. il …., a quanto segue debitamente autorizzata;
(di seguito anche “xxx”)
di seguito congiuntamente indicate come le “Parti” e disgiuntamente come la “Parte”
Premesso che
Sapienza Università di Roma, ai sensi del proprio Statuto, ha tra le sue finalità statutarie la promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche attraverso le sue strutture;
al fine di potenziare le proprie attività didattiche, di ricerca e di terza missione, l’Università può stipulare accordi con enti pubblici e privati italiani aventi a oggetto attività compatibili con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;
"xxx" è un Ente …;
"xxx", ai sensi del proprio Statuto/atto costitutivo, ha quale fine …...
“xxx” opera in particolare nel settore ….
nell’ambito di progetti comuni e nel pieno rispetto della normativa vigente, le Parti intendono attivare una collaborazione strategica al fine di potenziare i seguenti obiettivi specifici (specificare) e regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente Accordo;
tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 - Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
Articolo 2 - Oggetto e finalità
Il presente Accordo è finalizzato a favorire la collaborazione tra le Parti per il raggiungimento dei seguenti obiettivi di comune interesse: …
Le Parti si impegnano reciprocamente, per quanto di competenza di ciascuna di esse, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione tramite azioni quali, ad esempio: (selezionare/proporre le azioni oggetto dell’accordo)
diffusione di cultura scientifica, tecnologica e della sostenibilità sul territorio ed ogni altra attività rientrante nella terza missione e, in particolare, in attività di public engagement/… quali organizzazione di eventi pubblici e pubblicazioni dirette a un pubblico non specializzato, partecipazione alla formulazione di programmi di pubblico interesse (policy-making) iniziative di tutela di …. (es. giornate informative e di prevenzione), iniziative divulgative rivolte a …;
ricerche congiunte o commissionate volte ad approfondire tematiche relative …., per esempio, in ambito pedagogico, giuridico, psicologico, sociologico, medico, antropologico, … (indicare quale);
iniziative congiunte rivolte a docenti, educatori e professionisti impegnati in…., anche attraverso la collaborazione didattica ad insegnamenti universitari già attivi;
l'attivazione di tirocini curriculari di studenti e studentesse universitarie presso ….. previa stipula di apposita convenzione (Nel caso siano previsti tirocini, gli stessi saranno attivati a seguito di stipula di apposite convenzioni redatte nel rispetto dei vigenti regolamenti dell’Università relativi rispettivamente ai tirocini curriculari ed a quelli formativi e di orientamento);
collaborazione nell’organizzazione di percorsi di formazione post laurea o eventi di aggiornamento/formazione continua rivolti a ….;
partecipazione congiunta a bandi/iniziative per l’accesso a finanziamenti regionali, nazionali ed europei pubblici e/o da fondi privati;
xxx.
Articolo 3 - Referenti
Il legale rappresentante di ciascuna delle Parti indica il Referente dell’Accordo. Ai Referenti compete di rappresentare la Parte che l’ha designato per le attività attuative dell’Accordo e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l’avanzamento delle attività negoziali convenute.
L’Università indica quale referente e responsabile del presente accordo la Rettrice o suo delegato, avente uguali poteri; xxx indica quale referente e responsabile del presente Accordo il legale rappresentante o un suo delegato, avente uguali poteri.
Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso/gli stessi con altro referente, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso della collaborazione uno o più̀ dei responsabili indicati si trovi impossibilitato a svolgere l’attività richiesta.
Inoltre, il Referente di ciascuna delle Parti dovrà far pervenire, almeno tre mesi prima della scadenza dell’Accordo, una motivata proposta di rinnovo, accompagnata da apposita relazione sui risultati raggiunti durante il triennio di decorrenza del medesimo, ai fini della valutazione dell’opportunità di rinnovo.
Articolo 4 - Comitato di Gestione (eventuale)
Ai fini dell’attuazione del presente protocollo viene inoltre istituito un apposito Comitato di Gestione. I membri del Comitato dovranno impegnarsi, a titolo completamente gratuito, al fine di individuare le tematiche generali della collaborazione, identificare le iniziative da svolgere congiuntamente anche sotto l’aspetto della comunicazione e della logistica, stilare il piano di ogni attività, controllarne lo stato di avanzamento, le fonti di copertura ed i risultati conseguiti.
Oltre ai Referenti individuati all’art. 3, fanno parte del Comitato di Gestione due rappresentanti dell’Università e due rappresentanti di XXX designati dai rispettivi rappresentanti legali.
Nel corso della durata del presente protocollo, ciascuna Parte potrà modificare la propria rappresentanza in seno al Comitato di Gestione, con comunicazione scritta inviata all’altra.
Articolo 5 - Accordi attuativi (se previsto)
Le modalità attuative delle predette collaborazioni potranno essere, di volta in volta, regolate da specifici accordi attuativi nel rispetto del presente Accordo e della normativa vigente.
Gli eventuali accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l’utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza ed al trattamento dei dati personali regolando i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso.
Articolo 6 - Oneri a carico delle Parti
Il presente Accordo non comporta oneri a carico delle parti. Gli eventuali oneri potranno essere determinati nei singoli accordi attuativi di cui al precedente articolo 4, che individueranno la struttura organizzativa di ciascuna parte alla quale detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.
Articolo 7 - Accesso alle strutture e coperture assicurative
Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, le Parti si impegnano a consentire al personale dipendente e/o ad esso equiparato coinvolti nell’attività l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento dell’attività di didattica, di ricerca e terza missione, l’accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant’altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall’art. 2, del rapporto collaborativo.
Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare.
Ciascuna parte garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni subiti dal personale, ivi compresi gli studenti nel caso dell’Università, nello svolgimento di attività svolte nel quadro del presente Accordo nonché idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
Articolo 8 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.lgs. n. 81 del 09.04.2008.
Articolo 9 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti
I loghi delle parti potranno essere utilizzati unicamente nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo, previo consenso scritto della Parte cui il logo appartiene. Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio, del logo e dell’identità visiva delle Parti per fini commerciali e/o pubblicitari.
La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, il logo, il nome, o altro segno distintivo delle Parti (incluse abbreviazioni).
In ogni caso, le Parti rimangono esclusive proprietarie delle rispettive denominazioni e loghi ed è pertanto fatto reciproco divieto di utilizzare in qualsiasi modo la denominazione e il logo di una delle Parti senza la preventiva autorizzazione scritta della parte proprietaria.
Articolo 10 - Durata e rinnovi
Il presente Accordo ha durata di xxx anni (massimo 5 anni) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto approvato dalle Parti.
Gli eventuali accordi attuativi conseguenti al presente Accordo avranno una durata compatibile con la durata complessiva dell’Accordo salvo l’ipotesi di recesso di cui al successivo comma.
Le parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione tramite PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.
In ogni caso rimangono salvi gli effetti degli eventuali accordi attuativi perfezionati e non ancora conclusi al momento della scadenza dell’Accordo.
Articolo 11 - Confidenzialità e protezione dei dati personali
Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell’oggetto del presente Accordo.
I dati qui riportati e/o eventualmente scambiati, cui le parti danno il consenso all'utilizzo, sono trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).
Articolo 12 - Codice etico e modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e Policy
Le Parti dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati nei rispettivi siti istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell’esecuzione del presente Accordo, e si impegnano, per tutta la durata del medesimo e per tutte le attività ad esso comunque riferibili, a tenere una condotta in linea con i principi contenuti nei predetti Codici e a farli conoscere e a farvi attenere i propri dipendenti e collaboratori e chiunque partecipi all'esecuzione dell’Accordo medesimo, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad essi pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui le Parti si riconoscono e che applicano nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con terzi.
Articolo 13 - Controversie
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, è competente in via esclusiva il Foro di Roma per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.
Articolo 14 - Modifiche
Ogni modifica o integrazione al presente Accordo non avrà validità se non risulterà da atto sottoscritto da entrambe le parti.
Articolo 15 - Firma digitale, Registrazione e Imposta di bollo
Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2 bis della legge n. 241/90 (se ente privato: con firma digitale ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis del decreto legislativo n. 82/2005) ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente.
L'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico della parte privata dell’Accordo.
Letto, confermato e sottoscritto in via digitale.
Roma
Per Sapienza Università di Roma Per xxxxx
Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxx ……
Magnifica Rettrice Legale rappresentante
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
CF 80209930587 PI 02133771002
X.xx Xxxx Xxxx, 0 00000 Xxxx
T (x00) 00 00000
xxx.xxxxxxx0.xx