Contratto di assicurazione Infortuni, Malattia e Assistenza
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Contratto di assicurazione Infortuni, Malattia e Assistenza
contratto
Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del
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Per informazioni:
Indice
Nota Informativa | |
A - INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE PAG. | 1/7 |
B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO PAG. | 1/7 |
C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI PAG. | 4/7 |
Glossario PAG. | 6/7 |
Condizioni di Assicurazione | |
Art.1 - Informazioni generali PAG. | 1/30 |
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio PAG. | 1/30 |
Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del Premio PAG. | 1/30 |
Art. 1.3 - Durata e proroga dell’assicurazione PAG. | 2/30 |
Art. 1.4 - Recesso in caso di Sinistro PAG. | 2/30 |
Art. 1.5 - Foro competente e procedimento di mediazione PAG. | 2/30 |
Art. 1.6 - Modifiche del contratto di assicurazione PAG. | 2/30 |
Art. 1.7 - Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni della professione PAG. | 2/30 |
Art. 1.8 - Oneri fiscali PAG. | 3/30 |
Art. 1.9 - Persone assicurate PAG. | 3/30 |
Art. 1.10 - Limiti di età PAG. | 3/30 |
Art. 1.11 - Persone non assicurabili PAG. | 3/30 |
Art. 1.12 - Cambiamento dell’attività professionale PAG. | 4/30 |
Art. 1.13 - Legge applicabile e rinvio PAG. | 4/30 |
Art. 1.14 - Prescrizione PAG. | 4/30 |
Art. 1.15 - Rinuncia al diritto di surroga PAG. | 4/30 |
Art. 1.16 - Reclami PAG. | 5/30 |
Schema Garanzie | |
Art. 2 - Descrizione combinazioni garanzie e piani PAG. | 6/30 |
Art. 3 - Variazione combinazioni PAG. | 8/30 |
Art. 4 - Variazione persone assicurate PAG. | 8/30 |
Art. 5 - Variazione residenza e stato lavorativo PAG. | 8/30 |
Copertura Full Time
Art. 6 - Precisazioni e delimitazioni della Copertura Full Time PAG. 10/30
Art. 6.1 - Ambito di operatività Infortuni ...........................................................................................PAG. 10/30
Art. 6.2 - Efficacia delle garanzie - Termini di Carenza....................................................................PAG. 11/30
Art. 6.3 - Estensione territoriale .......................................................................................................PAG. 11/30
Art. 6.4 - Esclusioni..........................................................................................................................PAG. 11/30 Art. 7 - Modulo Morte e Invalidità permanente............................................................................PAG. 12/30
Art. 7.1 - Morte PAG. 12/30
Art. 7.2 - Invalidità permanente .......................................................................................................PAG. 13/30
Art. 7.3 - Tabella INAIL.....................................................................................................................PAG. 14/30
Art. 7.4 - Pacchetto minori ...............................................................................................................PAG. 14/30
Art. 7.5 - Invalidità permanente da ictus o infarto ............................................................................PAG. 15/30
Art. 7.6 - Invalidità permanente da malattia.....................................................................................PAG. 15/30
Art. 7.7 - Estensione Sport pericolosi e agonistici ...........................................................................PAG. 15/30 Art. 8 - Modulo Diaria ....................................................................................................................PAG. 16/30
Art. 8.1 - Diaria da ricovero..............................................................................................................PAG. 16/30
Art. 8.2 - Diaria da convalescenza...................................................................................................PAG. 16/30
Art. 8.3 - Diaria da gesso.................................................................................................................PAG. 17/30
Art. 8.4 - Maggiorazione per lungodegenza ....................................................................................PAG. 17/30
Art. 8.5 - Indennizzo per coma ........................................................................................................PAG. 17/30
Art 9 - Modulo Rimborso spese ...................................................................................................PAG. 17/30
Art. 9.1 - Rimborso spese mediche .................................................................................................PAG. 17/30
Art. 9.2 - Danno estetico..................................................................................................................PAG. 18/30
Art. 9.3 - Fisioterapia plus................................................................................................................PAG. 18/30
Art. 10 - Inabilità temporanea totale.............................................................................................PAG. 18/30
Copertura Al Volante
Art. 11 - Precisazioni e delimitazioni della Copertura Al Volante ..............................................PAG. 20/30
Art. 11.1 - Ambito di operatività Infortuni..........................................................................................PAG. 20/30
Art. 11.2 - Decorrenza delle garanzie ..............................................................................................PAG. 21/30
Art. 11.3 - Estensione territoriale .....................................................................................................PAG. 21/30
Art. 11.4 - Esclusioni ........................................................................................................................PAG. 21/30
Art. 12 - Garanzie prestate ............................................................................................................PAG. 21/30
Art. 12.1 - Morte...............................................................................................................................PAG. 21/30
Art. 12.2 - Invalidità permanente .....................................................................................................PAG. 22/30
Art. 12.3 - Diaria da ricovero............................................................................................................PAG. 23/30
Art. 12.4 - Diaria da convalescenza.................................................................................................PAG. 23/30
Art. 12.5 - Rimborso spese mediche ...............................................................................................PAG. 23/30
Art. 12.6 - Danno estetico................................................................................................................PAG. 23/30
Assistenza
Art. 13 - Operatività dell’Assistenza ............................................................................................PAG. 25/30
Art. 13.1 - Modalità di attivazione delle prestazioni .........................................................................PAG. 25/30
Art. 13.2 - Estensione territoriale .....................................................................................................PAG. 25/30
Art. 13.3 - Esclusioni........................................................................................................................PAG. 25/30
Art. 14 - Prestazioni di Assistenza ...............................................................................................PAG. 26/30
Art. 14.1 - Consulto medico telefonico.............................................................................................PAG. 26/30
Art. 14.2 - Consulto ortopedico telefonico .......................................................................................PAG. 26/30
Art. 14.3 - Invio medico o di un’ambulanza .....................................................................................PAG. 26/30
Art. 14.4 - Trasporto sanitario ..........................................................................................................PAG. 26/30
Art. 14.5 - Consegna spesa a domicilio PAG. 27/30
Art. 14.6 - Assistenza infermieristica ...............................................................................................PAG. 27/30
Art. 14.7 - Assistenza fisioterapica ..................................................................................................PAG. 27/30
Art. 14.8 - Servizio di accompagnamento per visite specialistiche / fisioterapiche .........................PAG. 27/30
Art. 14.9 - Invio dog sitter ................................................................................................................PAG. 27/30
Art. 14.10 - Reperimento apparecchiature e supporti riabilitativi.....................................................PAG. 28/30
Art. 14.11 - Prolungamento soggiorno .............................................................................................PAG. 28/30
Art. 14.12 - Interprete a disposizione...............................................................................................PAG. 28/30
Art. 14.13 - Collegamento telefonico con la struttura sanitaria........................................................PAG. 28/30
Norme in caso di sinistro Infortuni e Malattia
Art. 15 - Xxxxxxxx in caso di sinistro ............................................................................................PAG. 29/30
Art. 15.1 - Denuncia dell’Infortunio e obblighi relativi ......................................................................PAG. 29/30
Art. 15.2 - Minorazioni preesistenti e criteri di indennizzabilità........................................................PAG. 29/30
Art. 15.3 - Altre assicurazioni...........................................................................................................PAG. 29/30
Art. 15.4 - Valuta di pagamento .......................................................................................................PAG. 29/30
Art. 15.5 - Collegio medico ..............................................................................................................PAG. 29/30
Moduli e Informative Accessorie Classificazione delle Attività Professionali codificate Tabella ANIA
Tabella INAIL - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 Informativa privacy relativamente all’attività liquidazione sinistri Modulo di Denuncia Sinistro
Ai sensi del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e delle disposizioni di attuazione le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico dell’Assicurato e del Contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, rivalse nonché le avvertenze, sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.
Nota Informativa
1/7
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI Glossario
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
Poste Assicura S.p.A. è una compagnia di assicurazione italiana.
Poste Assicura S.p.A. società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appar- tenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane), è iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174, è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2788 del 25 marzo 2010 e ha sede legale e direzione generale in Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 - XXX 00000 Xxxx, Xxxxxx (telefono: 06.54.924.1
- fax: 00.00.000.000 - sito internet: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx, posta elettronica: xxxxxxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx).
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014:
• il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali;
• l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro.
Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.
B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto ha durata annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno nel rispetto dei limiti di età dell’Assi- curato di cui all’art. 1.10 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: alla scadenza di ciascun anno, il Contraente e la Società hanno la facoltà di esercitare la di- sdetta dal contratto assicurativo con preavviso di 30 giorni da ogni scadenza annuale. La disdetta comporta la cessazione dell’efficacia delle garanzie assicurative a far data dalla prima scadenza annuale successiva. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all’art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni
Con Posteprotezione Innova Infortuni il cliente può scegliere se attivare la Copertura Full Time, valida du- rante il lavoro e il tempo libero, o in alternativa la Copertura Al Volante, valida solo per gli infortuni occorsi durante la circolazione stradale in qualità di conducente di autovetture:
• Copertura Full Time - si compone di tre Moduli di copertura (di seguito meglio descritti), acquistabili sin- golarmente o liberamente combinabili tra loro. Ciascun Modulo si compone di una copertura Base sempre operante e di alcune Opzioni Vincolate acquistabili solo in combinazione con il Modulo di riferimento, così come meglio specificato all’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.
- Modulo Morte e Invalidità permanente, che include sempre le garanzie Morte e Invalidità permanente da infortunio e consente l’attivazione di ulteriori Opzioni Vincolate quali: valutazione invalidità permanente con Xxxxxxx XXXXX, Xxxxxxxxx minori dedicato agli Assicurati con figli, Invalidità permanente da ictus o infarto o Invalidità permanente da malattia, estensione della copertura per Morte e Invalidità permanente da infortunio a Sport pericolosi e/o Sport agonistici;
- Modulo Diaria, che include sempre le garanzie Diaria da ricovero e Diaria da convalescenza da infortunio
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e consente l’attivazione di ulteriori Opzioni Vincolate quali: Diaria da gesso, Maggiorazione per lungode- genza, Indennizzo per coma;
- Xxxxxx Xxxxxxxx spese, che include sempre la garanzia Xxxxxxxx spese mediche da infortunio e consen- te l’attivazione di ulteriori Opzioni Vincolate quali: estensione al Danno estetico e alla Fisioterapia Plus.
Inoltre la Copertura Full Time può essere integrata con la garanzia di Inabilità temporanea totale al lavoro, dedicata a coloro che non rientrano nella categoria di Lavoratori dipendenti o in quella di Non Lavoratori.
Si rinvia agli artt. 2 e dal 6 al 10 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
• Copertura Al Volante - è una formula le cui garanzie e somme assicurate sono predefinite e pertanto non modificabili. Tutela il conducente di autovetture ad uso privato durante la circolazione.
Si rinvia agli artt. 2, 11 e 12 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Infine il prodotto include una serie di prestazioni di Assistenza sempre operanti, sia nel caso di scelta della
Copertura Full Time che della Copertura Al Volante.
Si rinvia agli artt. 2 e 13 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni, esclusioni ovvero condizioni di sospen- sione della garanzia che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute.
Si rinvia agli artt. 1.2, 6, 11 e 13 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenza: le coperture prevedono la presenza di franchigie, scoperti e limiti massimi di indennizzo. Si rinvia agli artt. 2 e dal 6 al 14 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Per facilitare la comprensione da parte dell’Assicurato si riportano alcuni esempi numerici relativi al mecca- nismo di funzionamento di franchigie, scoperti e limiti massimi di indennizzo.
Modulo di copertura | Conseguen- za rischio assicurato | Somma assicurata/ Indennità | Danno subito | Franchigia | Danno indennizza- bile | Danno liquidato |
Copertura Full Time Modulo Morte e Invalidità permanente | Morte | 100.000,00 Euro | Morte | - | 100.000,00 Euro | 100.000,00 Euro |
Copertura Full Time Modulo Morte e Invalidità permanente | Invalidità permanente | 130.000,00 Euro | 70% dell’Invalidità permanente | 3% assorbi- bile al 20% | 200% dell’Invalidità permanente | 260.000,00 Euro |
Copertura Full Time Diaria | Ricovero in Istituto di cura | 50,00 Euro | 7 giorni di degenza | 1 giorno | 6 giorni di diaria | 300,00 Euro |
Copertura Full Time Diaria | Ingessatura | 25,00 Euro (50% indennità scelta per Mo- dulo Diaria) | 20 giorni di gesso | Nessuna | 20 giorni | 500,00 Euro |
Avvertenza: le coperture sono prestate fino alla scadenza annuale del Premio successiva al compimento da parte dell’Assicurato del limite massimo di età indicato all’art. 1.10 delle Condizioni di Assicurazione, al quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.
4. Periodi di Carenza contrattuali
Avvertenza: relativamente alla garanzia Invalidità permanente da malattia sono presenti alcuni termini di Carenza durante i quali la garanzia non è operante.
Per maggiori dettagli si rinvia all’art. 6.2 delle Condizioni di Assicurazione.
5. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanza del rischio - Dichiarazione Buono Stato di Salute - Nullità Avvertenza: eventuali dichiarazioni false, inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di con-
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clusione del contratto potrebbero comportare gravi conseguenze, ivi compresa la mancata corresponsione delle somme dovute. Gli effetti di tali dichiarazioni sono disciplinati (tra le altre disposizioni) dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, come specificato agli artt. 1.1 e 1.11 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: per la sottoscrizione della garanzia Invalidità permanente da ictus o infarto e della garanzia Invalidità permanente da malattia è prevista la sottoscrizione della Dichiarazione di Buono Stato di Salute, contenente delle dichiarazioni che l’Assicurato deve sottoscrivere in maniera puntuale e veritiera.
Avvertenza: ai contratti di assicurazione si applicano talune cause di nullità, ivi incluse le cause di nullità pre- viste dal Codice Civile agli artt. 1895 e 1904. Restano comunque ferme le ulteriori ipotesi di nullità previste dalla legge.
6. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni della professione
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. a Poste Assicura S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio oggetto della presente Polizza, nonché di variazioni nella professione, ai sensi di quanto disposto agli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati da Poste Assicura S.p.A. possono com- portare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
Per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia agli artt. 1.11 e 1.12 delle Condizioni di Assicurazione.
Esempio: al momento della stipula del contratto l’Assicurato dichiara di svolgere l’attività professionale di im- piegato amministrativo di azienda tessile. Successivamente, nel corso del contratto, cambia attività lavorativa e la nuova attività è quella di falegname. Se il Contraente o l’Assicurato non comunica alla Società questa modificazione del rischio e l’Assicurato subisce un infortunio durante lo svolgimento dell’attività di falegname, l’indennizzo verrà corrisposto con la riduzione prevista all’art. 1.12 delle Condizioni di Assicurazione, tenuto anche conto del maggiore Premio che Poste Assicura S.p.A. avrebbe avuto diritto di esigere se avesse cono- sciuto tale circostanza oppure l’indennizzo non verrà corrisposto laddove Poste Assicura S.p.A. non avrebbe consentito l’assicurazione se l’Assicurato avesse svolto la nuova attività professionale al momento della sotto- scrizione del contratto.
7. Premi
Il pagamento del Premio può essere effettuato con cadenza annuale (tramite addebito automatico sul conto BancoPosta, addebito automatico sul Libretto di Risparmio Postale, addebito mediante Carta Postamat, assegno circolare o bancario secondo le disposizioni di BancoPosta, contanti se il Premio annuo non supera i 750,00 Euro) oppure mensile (tramite addebito automatico sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale).
Nel caso in cui la vendita del presente contratto assicurativo si svolga al di fuori degli Uffici Postali abilitati, il pagamento del Premio di Polizza potrà essere effettuato con cadenza annuale o mensile esclusivamente tramite addebito automatico sul conto BancoPosta del Contraente.
Il Premio è sempre determinato per una durata annuale ed è interamente dovuto dal Contraente, anche qualora sia stato convenuto il frazionamento mensile.
Per maggiori dettagli si rinvia all’art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: la Società si riserva il diritto di applicare sconti in presenza di determinate condizioni tempo per tempo individuate.
8. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate
Le somme assicurate e il Premio non sono soggetti ad adeguamento.
9. Diritto di recesso
Avvertenza: dopo ogni sinistro, fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la So- cietà e il Contraente possono recedere dalla copertura. La comunicazione, che dovrà essere inviata a mezzo raccomandata a.r., ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio.
L’Impresa non può esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro afferente alle garanzie Invalidità perma- nente da ictus o infarto e Invalidità permanente da malattia.
Si rinvia all’art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.
4/7
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è veri- ficato il fatto su cui il diritto si fonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del Codice Civile. Restano fermi i termini per l’attivazione delle prestazioni o per la denuncia del sinistro previsti rispettivamente dagli artt. 13.1 e 15.1 delle Condizioni di Assicurazione.
11. Legge applicabile al contratto
Il contratto e i criteri di liquidazione dei sinistri sono soggetti alla giurisdizione italiana e ad essi sarà applicata la legge italiana.
12. Regime fiscale
Il contratto è soggetto a imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge n. 1216 del 29 Ottobre 1961 e suc- cessive modifiche e integrazioni.
In termini generali i Premi corrisposti a fronte della copertura del rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana danno diritto a una de- trazione dall’imposta sul reddito dichiarato ai fini IRPEF secondo quanto previsto dalla normativa in vigore. Qualora soltanto una componente del Premio pagato per l’assicurazione risulti destinata alla copertura dei rischi sopra indicati, il diritto alla detrazione spetta esclusivamente con riferimento a tale componente.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
13. Sinistri - Liquidazione dell’Indennizzo
Avvertenza: per momento di insorgenza del Sinistro si intende:
- la data del decesso o dell’Infortunio per le garanzie Infortuni;
- la data di manifestazione della malattia per le garanzie Invalidità permanente da ictus o infarto e Invalidità permanente da malattia;
- la data di attivazione delle prestazioni per l’Assistenza.
Avvertenza: in caso di Sinistro Infortuni o Malattia, l’Assicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso scritto all’Impresa nei termini e con le modalità previste dall’art. 15 delle Condizioni di Assicurazione. A tal fine, l’Assicurato può utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo Informativo.
Avvertenza: l’Impresa terrà a proprio carico le spese e gli oneri necessari per l’accertamento del danno e avrà la facoltà di richiedere all’Assicurato di sottoporsi a visita medica e/o a visita medico-legale in tutti quei casi in cui vi sia da valutare l’applicabilità delle garanzie contrattuali al fine di erogare l’eventuale Indennizzo. Ai fini delle garanzie Invalidità permanente da ictus o infarto e Invalidità permanente da malattia, l’invalidità è accertata in un periodo compreso tra 5 e 365 giorni dalla data della denuncia della malattia, in base a giudizio medico sul grado di stabilizzazione della stessa.
La mancata osservanza delle procedure liquidative può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo.
Avvertenza: l’erogazione delle prestazioni di Assistenza è stata affidata a Inter Partner Assistance S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia) come specificato all’art. 13 delle Condizioni di Assicurazione.
14. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incari- cata dell’esame degli stessi:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Reclami
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
Fax: 00.0000.0000
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx.
Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle di- sposizioni di cui al D.lgs. n. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza.
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Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e inviarlo a:
IVASS
Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
Telefono: 06.42.133.1
È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti alla procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di pre- sentazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/ internal_market/fin-net/index_en.htm).
In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indiretta- mente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.
Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’I- VASS oppure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 1.5 delle Condizioni di Assicurazione.
15. Arbitrato
Avvertenza: si richiama l’attenzione dell’Assicurato o dei suoi aventi causa sulla facoltà di rivolgersi all’Au- torità Giudiziaria, salvo diverse disposizioni di legge, anche nel caso in cui la gestione delle controversie sia demandata ad arbitrati.
In caso di Arbitrato, il luogo di svolgimento dello stesso è la città sede dell’Istituto di Medicina Legale più vicina all’Assicurato.
Si rinvia agli artt. 1.5 e 15.5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
16. Informativa in corso di contratto
L’Impresa comunica all’Assicurato le variazioni del Fascicolo Informativo intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet dell’Impresa xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.
Poste Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie con- tenuti nella presente Nota Informativa.
Xxxxxxx Xxxxxxx Rappresentante Legale di Poste Assicura S.p.A.
in virtù di Procura Speciale
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Glossario
Assicurato: la persona fisica il cui interesse è protetto dall’assicurazione, residente in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx.
Beneficiari: l’Assicurato o, in caso di decesso di questi, i relativi eredi legittimi o testamentari secondo l’ordi- namento giuridico italiano, ovvero i soggetti indicati dal Contraente con il benestare dell’Assicurato se persona diversa, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte da Infortunio.
Carenza: il periodo iniziale dalla data di decorrenza della copertura durante il quale le garanzie non sono ope- ranti e pertanto l’eventuale sinistro non è indennizzato da Poste Assicura S.p.A.
Classe di rischio: l’insieme delle categorie di attività che, ai fini dell’assicurazione dei rischi professionali, pre- sentano lo stesso grado di pericolosità del rischio.
Coma: lo stato di incoscienza senza reazione a stimoli esterni o a necessità interne mantenuto con l’uso di si- stemi di rianimazione. Si intendono esclusi ai fini della presente Polizza il Coma farmacologico o Coma indotto o Coma artificiale, ovvero uno stato di coma temporaneo indotto per mezzo di farmaci.
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il Premio.
Dichiarazione di Buono Stato di Salute: il documento contrattuale che contiene le notizie sanitarie dell’Assicu- rato. Il documento deve essere compilato prima di stipulare il contratto assicurativo e sottoscritto dall’Assicurato stesso (o da chi ne fa le veci) in caso di attivazione della garanzia Invalidità permanente da malattia e della garanzia Invalidità permanente da ictus o infarto.
Franchigia: l’importo prestabilito, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato in caso di Sinistro. Con riferimento alle garanzie Invalidità Permanente, si intende la parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato, mentre con riferimento alle garanzie Diaria da ricovero e Inabilità temporanea totale si intende il numero di giorni per i quali non viene corrisposta alcuna indennità.
Ictus cerebrale (di seguito “ictus”): l’accidente cerebro-vascolare acuto costituito da emorragia o infarto cere- brale (trombosi o embolia) a esordio brusco che produca danno e/o deficit neurologico irreversibile, immediata- mente riscontrato in ambito di ricovero ospedaliero.
Inabilità temporanea totale: la perdita temporanea, a seguito di Infortunio, in misura totale della capacità dell’Assicurato ad attendere alla propria normale attività lavorativa.
Indennizzo: la somma dovuta da Poste Assicura S.p.A. in caso di Sinistro.
Infarto miocardico acuto (di seguito “infarto”): la manifestazione clinica di una anossia acuta e persistente a una parte del miocardio che cade in necrosi per arresto del flusso coronarico. La diagnosi si basa sulla presenza contemporanea di tre fattori: dolore precordiale, alterazioni elettrocardiografiche e alterazioni enzimatiche.
Infortunio: l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente con- statabili all’Assicurato.
Ingessatura: il mezzo di contenzione costituito da fasce, docce, apparecchi gessati o altro tutore di conten- zione, la cui applicazione e rimozione sia effettuata esclusivamente da Istituti di cura o da personale medico e pertanto non amovibile autonomamente dall’Assicurato.
Invalidità permanente: la perdita definitiva e irrimediabile a seguito di Infortunio, in misura parziale o totale, della ca- pacità generica dell’Assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
Istituto di cura: l’ospedale pubblico, la clinica o casa di cura privata regolarmente autorizzati al ricovero in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza o lungodegenza, di soggiorno e le cliniche della salute e quelle aventi finalità estetiche, dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.
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Lavoratore dipendente: la persona fisica che si impegna a prestare il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione di un soggetto terzo, per effetto di un contratto di lavoro subordinato di diritto italiano e in cambio di una retribuzione, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute, non dipendente da Infortunio, a carattere evolutivo, che necessiti di prestazioni diagnostiche e trattamenti terapeutici.
Non lavoratore: la persona fisica che non svolga alcuna attività in favore di terzi in cambio di una retribuzione. Rientrano in questa categoria a titolo esemplificativo i pensionati e le casalinghe.
Polizza: il documento che prova l’esistenza del contratto di assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente a Poste Assicura S.p.A.
Ricovero: la degenza dell’Assicurato in Istituto di cura, pubblico o privato, che comporti almeno un pernotta- mento. Resta in ogni caso escluso il pernottamento presso il Pronto Soccorso per accertamenti diagnostici.
Scoperto: la quota parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato.
Sinistro: il fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
Società/Impresa: Poste Assicura S.p.A.
Struttura Organizzativa: la Struttura Organizzativa di Assistenza di Inter Partner Assistance S.A. (Rappresen- tanza Generale per l’Italia), ossia il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature, ogni presidio o dotazione centralizzati o meno e la rete di fornitori esterni convenzionati, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell’anno, che provvede per conto di Poste Assicura S.p.A. a garantire il contatto telefonico con l’As- sicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare le prestazioni indicate nella sezione Assistenza.
Mod. 0190 Ed. gennaio 2016
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Condizioni di Assicurazione
Art. 1 - Informazioni generali
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché l’an- nullamento dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, come meglio specificato agli artt. dall’1.9 all’1.12 delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del Premio
Il contratto di assicurazione è concluso nel momento in cui il modulo di Polizza è debitamente sottoscritto. Fatte salve eventuali campagne commerciali, l’assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.
Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal Contraente, anche qualora ne sia stato convenuto il frazionamento mensile.
Il pagamento del Premio può essere effettuato con le seguenti modalità:
1) primo Premio all’atto dell’emissione:
a) addebito automatico sul conto BancoPosta del Contraente;
b) addebito sul Libretto di Risparmio Postale del Contraente;
c) addebito mediante Carta Postamat;
d) assegno circolare o bancario secondo le disposizioni di BancoPosta (solo se scelto il frazionamento annuale);
e) in contanti, qualora l’ammontare del Premio annuo non ecceda il limite di 750,00 Euro.
2) frazionamento annuale:
a) addebito automatico sul conto BancoPosta del Contraente;
b) addebito automatico sul Libretto di Risparmio Postale del Contraente;
c) addebito mediante Carta Postamat;
d) assegno circolare o bancario secondo le disposizioni di BancoPosta;
e) in contanti, qualora l’ammontare del Premio annuo non ecceda il limite di 750,00 Euro.
3) frazionamento mensile:
a) addebito automatico sul conto BancoPosta del Contraente;
b) addebito automatico sul Libretto di Risparmio Postale del Contraente.
Nel caso in cui la vendita del presente contratto assicurativo si svolga al di fuori degli Uffici Postali abilitati, il pa- gamento del Premio annuale di Polizza potrà essere effettuato con cadenza annuale o mensile esclusivamente tramite addebito automatico su conto BancoPosta del Contraente.
Restano in ogni caso salve eventuali ulteriori modalità di pagamento tempo per tempo disponibili e autorizzate dalla Società.
Laddove non sia possibile proseguire i pagamenti con le modalità prescelte in sede di stipula, il Contraente potrà avvalersi di uno degli ulteriori mezzi di pagamento sopra previsti ovvero di ulteriori modalità di pagamento indicate da Poste Assicura S.p.A.
Nel caso sia stata scelta la modalità di pagamento tramite assegno, questo viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del versamento del titolo. È fatto salvo, qualora il pagamento dell’importo indicato nell’assegno non vada a buon fine, il disposto di cui all’art 1901 del Codice Civile che disciplina il caso del mancato pagamen- to del Premio. L’assegno, sia esso circolare o bancario, deve essere intestato a Poste Assicura S.p.A. e munito della clausola di non trasferibilità. Gli assegni circolari per importo inferiore a quello stabilito dalla normativa antiriciclaggio, possono essere intestati al Contraente della polizza e girati a Poste Assicura S.p.A., apponendo alla girata la clausola di non trasferibilità.
In caso di mancato pagamento del Premio o delle rate successive di Premio, secondo le modalità sopra indicate, la copertura assicurativa oggetto del presente contratto sarà automaticamente sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo alla scadenza del Premio o della rata di Premio dovuta. Il pagamento del Premio o delle rate di Premio non corrisposte, utile per la riattivazione della copertura assicurativa, potrà avvenire presso l’Ufficio
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Postale, prima che si sia verificata la risoluzione di diritto del contratto come di seguito specificata, riattivazione che avrà efficacia dalle ore 24:00 del giorno di pagamento; in tal caso rimangono ferme le successive scadenze di pagamento.
Il contratto di assicurazione si risolve di diritto se Poste Assicura S.p.A. non agisce per la riscossione del Premio o delle rate di Premio insolute nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata di Premio sono scaduti, fermo il diritto di Poste Assicura S.p.A. a ricevere il pagamento del Premio di assicurazione in corso e il rimborso delle spese.
Art. 1.3 - Durata e proroga dell’assicurazione
L’assicurazione ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo, nel rispetto dei limiti di età dell’Assicurato di cui all’art. 1.10 delle Condizioni di Assicurazione.
In assenza di disdetta inviata dal Contraente o dalla Società il contratto si rinnova tacitamente e l’assicurazione è prorogata per la durata di un anno e così successivamente.
La disdetta dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata a/r e spedita almeno 30 giorni prima della sca- denza contrattuale a:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx 3 00144 - Roma
In caso di disdetta regolarmente inviata dal Contraente o dalla Società, le garanzie assicurative relative al pre- sente contratto cesseranno alla scadenza annuale indicata in Polizza.
Qualora il contratto o la legge facciano riferimento al periodo di assicurazione, questo si deve intendere della durata di un anno.
Art. 1.4 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, fino al 60° giorno successivo al pagamento o al rifiuto dell’Indennizzo, la Società e il Con- traente possono recedere dal contratto. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera racco- mandata a/r e ha efficacia dopo 30 giorni dall’invio della stessa. Nel caso di recesso da parte del Contraente la raccomandata a/r deve essere indirizzata a:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx 3 00000 - Xxxx
La Società rimborsa la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso al netto delle imposte.
L’Impresa non può esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro afferente alle garanzie Invalidità permanente da ictus o infarto e Invalidità permanente da malattia.
Art. 1.5 - Foro competente e procedimento di mediazione
Ogni controversia relativa al presente contratto è soggetta alla giurisdizione italiana e per le stesse è compe- tente l’Autorità Giudiziaria del Comune di residenza o domicilio dell’Assicurato o degli aventi diritto previo espe- rimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013).
Art. 1.6 - Modifiche del contratto di assicurazione
Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.
Art. 1.7 - Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni della professione
Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta mediante raccomandata a.r. a Poste Assicura S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio oggetto della presente Polizza, nonché di variazioni nella professione, ai sensi di quanto disposto agli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati da Poste Assicura S.p.A. in quanto riconducibili a uno stato di non assicurabilità della persona possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione.
Per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia agli artt. 1.11 e 1.12 delle Condizioni di Assicurazione.
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Nel caso di diminuzione del rischio, se il Contraente o l’Assicurato comunica tale circostanza, Poste Assicura
S.p.A. è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contrante o dell’Assi- curato, ai sensi delle disposizioni dell’art. 1897 del Codice Civile.
Art. 1.8 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati.
Art. 1.9 - Persone assicurate
L’assicurazione copre le persone fisiche esplicitamente indicate in Polizza, nel numero massimo di 4 unità (com- preso il Contraente qualora sia anche Assicurato), purché residenti nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano e secondo la specifica combinazione di garanzie e di limiti prescelta.
È requisito fondamentale per l’attivazione della garanzia Invalidità permanente da ictus o infarto o della garan- zia Invalidità permanente da malattia che sia stata debitamente sottoscritta la Dichiarazione di Buono Stato di Salute da ciascun Assicurato anteriormente alla stipula della Polizza.
Art. 1.10 - Limiti di età
Sono assicurabili le persone fisiche di età non superiore ai 75 anni all’atto della sottoscrizione, ossia che non ab- biano ancora compiuto i 76 anni. È requisito fondamentale per l’attivazione della garanzia Invalidità permanente da ictus o infarto o della garanzia Invalidità permanente da malattia che l’Assicurato sia di età non superiore a 64 anni all’atto della sottoscrizione di tali garanzie, ossia che non abbia compiuto i 65 anni.
In ogni caso, la copertura assicurativa rimarrà efficace in relazione a ciascun Assicurato, ferme restando le ipotesi di scioglimento dell’assicurazione ai sensi di legge e del presente contratto, fino alla prima scadenza annuale suc- cessiva al compimento del 76° anno di età. Il Contraente avrà in ogni caso la facoltà di sostituire tale Assicurato ai sensi dell’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione e fermo il limite di 4 unità assicurabili per singolo contratto.
Qualora la copertura assicurativa interessi più Assicurati e uno (o più di uno) di essi raggiunga il limite di età sopra riportato, le garanzie rimarranno in vigore per le figure assicurate la cui età non superi il suddetto limite.
Art. 1.11 - Persone non assicurabili
Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione del pregresso o attuale stato di salute, le persone che siano o siano state affette da alcolismo, tossicodipendenza, infezione da HIV.
Salvo il caso di Copertura Al Volante, non sono inoltre assicurabili le persone che svolgano una delle attività professionali indicate quali “non assicurabili” nell’elenco denominato Classificazione delle Attività Professionali codificate allegato al presente Fascicolo Informativo.
Il Contraente è pertanto tenuto ad informarsi sulla sussistenza dello stato di assicurabilità degli Assicurati e solo a seguito di tale approfondito controllo potrà sottoscrivere la Polizza. Il controllo preventivo sullo stato di assicu- rabilità dovrà essere inoltre effettuato dal Contraente all’atto della comunicazione di variazione e/o inclusione in Polizza di nuovi Assicurati, prevista dall’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione.
Premesso che Poste Assicura S.p.A. non avrebbe acconsentito a stipulare l’assicurazione laddove avesse saputo che l’Assicurato - al momento della stipulazione ovvero dell’estensione a nuovi Assicurati (ai sensi dell’art. 4 delle Condizioni di Assicurazione) - era affetto, ovvero era stato affetto, da anche solo una delle patologie sopra elen- cate o svolgeva una professione rientrante tra quelle non assicurabili nell’elenco denominato Classificazione delle attività professionali codificate, il presente contratto dovrà considerarsi annullabile ai sensi dell’art. 1892 del Codice Civile ed i Sinistri nel frattempo verificatisi non indennizzabili, qualora dovessero emergere a tal riguardo delle dichiarazioni inesatte o non veritiere effettuate con dolo o colpa grave da parte del Contraente. In tal caso, Poste Assicura S.p.A. avrà diritto alla quota di Premio relativa al periodo di assicurazione in corso fino al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno di Xxxxxxx. Ad ogni modo, se la copertura assicurativa riguarda più Assicurati, il presente contratto sarà valido per quegli Assicurati ai quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza del Contraente.
Infine, laddove nel corso del contratto si manifestassero nell’Assicurato una o più di tali affezioni o malattie non assicurabili, il Contraente è tenuto a comunicarlo per iscritto a Poste Assicura S.p.A., in quanto tale fattispecie costituisce per Poste Assicura S.p.A. aggravamento di rischio per il quale essa non avrebbe consentito alla stipula dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile. Di conseguenza, Poste Assicura S.p.A. po- trà, limitatamente all’Assicurato colpito dalle menzionate affezioni o malattie, recedere dal contratto con effetto immediato, dandone comunicazione per iscritto all’Assicurato entro 30 giorni dalla ricezione dell’avviso o dal momento in cui ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio e i Sinistri verificatisi succes- sivamente all’insorgenza di taluna delle sopraindicate patologie non saranno indennizzabili ai sensi di quanto previsto dall’art. 1898 del Codice Civile. In tal caso, spetteranno a Poste Assicura S.p.A. i Premi relativi al perio-
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do di assicurazione in corso fino al momento in cui è stata comunicata la dichiarazione di recesso.
Art. 1.12 - Cambiamento dell’attività professionale
(Non applicabile in caso di Copertura Al Volante)
Il Premio relativo alle garanzie Infortuni della Copertura Full Time viene determinato in base alla classe di rischio nella quale rientra l’attività professionale dell’Assicurato dichiarata in Polizza.
Qualora nel corso del contratto si verifichi un cambiamento dell’attività professionale dichiarata in Polizza, il Con- traente o l’Assicurato deve darne immediata comunicazione alla Società; in tal caso si applicheranno gli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
La comunicazione dovrà essere inviata per iscritto mediante raccomandata a/r a:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx, 3 00000 - Xxxx
Se il cambiamento implica aggravamento del rischio, le parti hanno la facoltà di recedere dal contratto, salvo accordo per la prosecuzione del contratto stesso a condizioni modificate. Se invece il cambiamento implica la diminuzione del rischio, la Società provvederà a ridurre correlativamente il Premio a partire dalla successiva scadenza di Polizza. Nel caso in cui la nuova attività professionale rientrasse tra quelle classificate quali “non assicurabili”, l’assicurazione cesserà con effetto immediato e Poste Assicura S.p.A. rimborserà al Contraente la quota di premio pagata e non goduta.
Qualora si verificasse un infortunio prima della comunicazione scritta da parte del Contraente o dell’Assicurato e/o prima che la Società ne prenda atto modificando le condizioni di copertura, se tale infortunio è conseguenza di un’attività professionale diversa da quella dichiarata in Polizza, ovvero conseguenza di altra attività che com- porti comunque caratteristiche di professionalità, allora:
1) l’Indennizzo è dovuto in misura integrale se l’attività in questione rientri nella medesima classe di rischio o di minor rischio cui appartiene quella dichiarata in Polizza;
2) l’Indennizzo è dovuto in misura ridotta in base alle percentuali indicate nello schema sotto riportato, se l’atti- vità in questione rientri in una classe di maggior rischio rispetto a quella dichiarata in Polizza;
ATTIVITÀ PROFESSIONALE DICHIARATA
3) nessun Indennizzo viene corrisposto se l’attività in questione rientri tra quelle indicate quali “non assicurabili” nell’allegato Classificazione delle Attività Professionali codificate al presente Fascicolo Informativo.
CLASSE A | CLASSE B | CLASSE C | CLASSE D | ||
ATTIVITÀ PROFESSIONALE AL MOMENTO DELL’INFORTUNIO | CLASSE A | 100% | 100% | 100% | 100% |
CLASSE B | 80% | 100% | 100% | 100% | |
CLASSE C | 50% | 65% | 100% | 100% | |
CLASSE D | 35% | 45% | 70% | 100% |
Per la valutazione del grado di rischio delle varie attività professionali si deve far riferimento all’elenco di cui all’allegato Classificazione delle Attività Professionali codificate, così come per le attività professionali non assi- curabili riportate nel medesimo elenco. In caso di attività eventualmente non specificate in detto elenco saranno utilizzati criteri di equivalenza e/o analogia ad un’attività elencata.
Art. 1.13 - Legge applicabile e rinvio
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, da ritenersi applicabile anche per tutto quanto non è qui diversamente stabilito.
Art. 1.14 - Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verifi- cato il fatto su cui il diritto si fonda, secondo quanto disposto dall’art. 2952 del Codice Civile.
Art. 1.15 - Rinuncia al diritto di surroga
L’Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga per le somme pagate, di cui all’art. 1916 del Codice Civile, lasciando così integri i diritti dell’Assicurato e dei suoi aventi causa contro i responsabili dell’infortunio o della malattia.
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Art. 1.16 - Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell’esame degli stessi:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Reclami
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
Fax: 00.0000.0000
È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all’indirizzo xxxxxxx@xxxxx-xxxxxxxx.xx.
Qualora l’evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l’Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all’indirizzo dell’Assicurato indicato in Polizza.
Qualora l’esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all’IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall’e- sito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà utilizzare il modello per la presentazione del reclamo all’IVASS disponibile sul sito di Poste Assicura S.p.A., corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall’Impresa e inviarlo a:
IVASS
Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00
00000 Xxxx
Telefono: 06.42.133.1
È inoltre a disposizione del Contraente il sito internet xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx per eventuali consultazioni e per informazioni concernenti alla procedura di gestione dei Reclami, le indicazioni relative alle modalità di presen- tazione degli stessi, alla tempistica di risposta, alla funzione aziendale incaricata dell’esame dei Reclami, con i relativi recapiti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all’IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxx- nal_market/fin-net/index_en.htm).
In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamen- te al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, previo esperimento del pro- cedimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.
Peraltro, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, il reclamante potrà rivolgersi all’IVASS oppure ricorrere alla procedura di mediazione sopra menzionata per i cui aspetti di dettaglio si rinvia all’articolo 1.5 delle Condizioni di Assicurazione.
Schema Garanzie
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Art. 2 - Descrizione combinazioni garanzie e piani
Nell’ambito del medesimo contratto, è possibile scegliere una sola tipologia di Copertura tra Full Time oppure Al Volante. In funzione della tipologia di copertura prescelta, il prodotto prevede una combinazione libera di garanzie (Copertura Full Time) oppure una combinazione predefinita e non modificabile (Copertura Al Volante).
La Copertura Full Time si caratterizza per:
1) la presenza di tre Moduli di copertura, acquistabili singolarmente o liberamente combinabili;
2) la costruzione di ciascun Modulo a partire da un Pacchetto Base che rappresenta l’unità minima;
3) la garanzia Assistenza sempre operante;
4) la scelta del livello di copertura per il Pacchetto Base tra quattro Piani differenti per somme assicurate o in- dennità e, in caso di attivazione del Modulo Morte e Invalidità permanente, anche per franchigie;
5) la possibilità di ampliare la copertura di ciascun Pacchetto Base con le relative Opzioni Vincolate, ovvero garanzie acquistabili solo in combinazione con il Modulo di riferimento;
6) la possibilità di completare la copertura con un’Opzione Libera, acquistabile in aggiunta a qualsiasi Modulo di copertura;
7) la possibilità di scegliere una combinazione di garanzie e di Piani differente per singola testa assicurata con la medesima Polizza.
Nella tabella sotto riportata è descritto lo schema delle garanzie relative alla Copertura Full Time.
Modulo 1
Morte e Invalidità permanente
Modulo 2
Diaria
Modulo 3
Rimborso spese
ASSISTENZA (sempre operante)
Opzione Libera
Inabilità temporanea totale
(non operante per Lavoratori dipendenti e Non Lavoratori)
COMBINAZIONI GARANZIE COPERTURA FULL TIME
Pacchetto Base | Morte e Invalidità Permanente | Diaria da ricovero e convalescenza | Rimborso spese mediche |
Opzioni Vincolate | Tabella INAIL | Diaria da gesso | Danno estetico |
Pacchetto minori | Maggiorazione per lungodegenza | Fisioterapia Plus | |
Invalidità Permanente da ictus o infarto* | Indennizzo per coma | ||
Invalidità Permanente da malattia* | |||
Estensione a sport pericolosi | |||
Estensione a sport agonistici |
(*) Le garanzie Invalidità Permanente da ictus o infarto e Invalidità Permanente da malattia sono alternative tra loro.
Nella tabella di seguito riportata è descritto lo schema dei Piani (livelli di somme assicurate e franchigie) relativi ai Pacchetti Base della Copertura Full Time. Si precisa che per le Opzioni Vincolate e per l’Opzione Libera i limiti sono predefiniti.
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Modulo 1
Morte e Invalidità permanente
Morte**/Invalidità Permanente
PIANI COPERTURA FULL TIME
Somme assicurate | Light | 100.000,00 Euro / 130.000,00 Euro |
Basic | 150.000,00 Euro / 180.000,00 Euro | |
Medium | 200.000,00 Euro / 250.000,00 Euro | |
Maxi | 300.000,00 Euro / 380.000,00 Euro |
Light | 30% | ||
Franchigie | Medium | - | 7% |
Maxi | 3% |
(**) N.B. Liquidazione pari a 50.000,00 Euro, indipendentemente dal Piano di Copertura prescelto, per evento avvenuto all’estero semprechè al momento del Sinistro l’Assicurato sia residente in Italia.
Modulo 2 Diaria | ||
Diaria da ricovero e convalescenza | ||
Indennità | Light | 50,00 Euro |
Basic | 100,00 Euro | |
Medium | 150,00 Euro | |
Maxi | 200,00 Euro |
Modulo 3 Rimborso spese | ||
Rimborso spese mediche | ||
Somme assicurate | Light | 5.000,00 Euro |
Basic | 10.000,00 Euro | |
Medium | 15.000,00 Euro | |
Maxi | 20.000,00 Euro |
Si precisa che la scelta di Piano effettuata per ciascun Modulo è indipendente (a titolo esemplificativo: Piano Light per Modulo Morte e Invalidità permanente e Piano Maxi per Xxxxxx Xxxxxxxx spese) e che, con riferi- mento al Modulo Morte e Invalidità permanente è possibile selezionare anche il livello di franchigia in modo indipendente dalla scelta effettuata per la somma assicurata (a titolo esemplificativo somma assicurata Light e franchigia Medium).
La Copertura Al Volante si caratterizza per:
1) la presenza di un pacchetto le cui garanzie, somme assicurate, franchigie e scoperti non sono modificabili;
2) la garanzia Assistenza sempre operante.
Nella tabella riportata nella pagina seguente è descritto lo schema delle garanzie e del livello di copertura relativi alla Copertura Al Volante.
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Garanzie prestate | Somme assicurate | Franchigie / Scoperti |
Morte | 50.000,00 Euro | - |
Invalidità permanente | 50.000,00 Euro | Franchigia 3% |
Diaria da ricovero e convalescenza | 50,00 Euro | 1 giorno |
Rimborso spese mediche | 2.500,00 Euro | • Scoperto 10% con il minimo di 100,00 Euro in assenza di ricovero • Scoperto non previsto in caso di ricovero |
Danno estetico | 2.500,00 Euro | • Scoperto 10% con il minimo di 100,00 Euro in assenza di ricovero • Scoperto non previsto in caso di ricovero |
Assistenza | Sempre operante |
Art. 3 - Variazione combinazioni
Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di variare la combinazione di prodotto prescelta (garanzie, piani e copertu- ra), per ciascuna testa assicurata, con comunicazione scritta da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale mediante lettera raccomandata a/r a:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx, 3 00000 - Xxxx
La variazione ha effetto a far data dalla ricorrenza annuale successiva alla richiesta di variazione e comporta in ogni caso l’applicazione della tariffa e delle condizioni contrattuali in vigore a tale data.
Art. 4 - Variazione persone assicurate
Il Contraente/Assicurato ha la facoltà di variare le persone assicurate, fermo il limite massimo di 4 teste assicu- rate per contratto.
La stessa persona potrà essere inclusa sulla medesima Polizza una sola volta durante l’intera vigenza del contratto. La variazione dovrà essere richiesta con comunicazione scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata a/r a:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx 3 00000 - Xxxx
La variazione comporta in ogni caso l’applicazione della tariffa e delle condizioni contrattuali in vigore al momen- to della variazione stessa.
Art. 5 - Variazione residenza e stato lavorativo
In caso di Copertura Full Time, il Contraente/Assicurato ha l’obbligo di comunicare l’eventuale cambio di resi- denza o trasferimento all’estero con lettera raccomandata a/r da inviare a:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx 3 00000 - Xxxx
La variazione comporta in ogni caso l’applicazione della tariffa e delle condizioni contrattuali in vigore al momen- to della variazione stessa.
Resta inteso che in tutti i casi di trasferimento della residenza all’estero, l’assicurazione cessa con effetto immedia- to e Poste Assicura S.p.A. rimborserà al Contraente la quota di Premio pagata e non goduta al netto delle imposte.
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In caso di Copertura Full Time e acquisto della garanzia Inabilità temporanea totale, il Contraente/Assicurato ha l’obbligo di comunicare l’eventuale passaggio allo stato di Non lavoratore o di Lavoratore dipendente con lettera raccomandata a/r da inviare a:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx 3 00000 - Xxxx
La variazione comporta in ogni caso l’applicazione della tariffa e delle condizioni contrattuali in vigore al momen- to della variazione stessa. In particolare cesseranno gli effetti della copertura relativa alla Inabilità temporanea totale.
Copertura Full Time
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Art. 6 - Precisazioni e delimitazioni della Copertura Full Time
Art. 6.1 - Ambito di operatività infortuni
L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento:
1) dell’attività professionale indicata in Polizza e di qualsiasi altra attività professionale, principale o secondaria, purché sia caratterizzata da minore rischiosità rispetto a quella dichiarata, in base a quanto previsto all’alle- gato Classificazione delle Attività Professionali codificate;
2) di ogni altra attività senza carattere di professionalità attinente al tempo libero, alla vita privata e di relazione.
Sono compresi in garanzia anche:
a) l’asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita, restando co- munque escluso quanto previsto dal successivo art. 6.4.1;
c) l’annegamento;
d) l’assideramento e il congelamento;
e) i colpi di sole, di calore o di freddo;
f) gli Infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi dell’Assicurato a parziale deroga dell’art. 1900 del Codice Civile;
g) gli Infortuni derivanti da tumulti popolari a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva a par- ziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile;
h) le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortuni indennizzabili ai termini di Polizza;
i) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e gli ictus salvo quanto previsto agli artt. 7.5 e 7.6 delle Condizioni di Assicurazione;
j) le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo, rimanendo inteso tra le parti che:
- qualora l’ernia risulti operabile, non verrà riconosciuto alcun indennizzo;
- qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà riconosciuto esclu- sivamente il grado di invalidità permanente accertato, con il limite massimo del 10% dell’Invalidità perma- nente totale.
In caso di contestazioni circa la natura e la operabilità dell’ernia, la decisione potrà essere rimessa al vaglio del Collegio medico, secondo la procedura prevista all’art. 15.5 delle Condizioni di Assicurazione;
k) la rottura sottocutanea del tendine d’Xxxxxxx, rimanendo inteso tra le parti che verrà riconosciuto esclusiva- mente un grado di invalidità permanente non superiore al 4%;
l) gli Infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati da stupefacenti, allucinogeni o alcolici;
m) l’infezione e l’avvelenamento dovuti a Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza, nonché gli avvenimenti causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, esclusa comunque la malaria;
n) la folgorazione;
o) gli infortuni conseguenti ad atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
p) la guida o l’uso, anche come passeggero, di veicoli a motore e di natanti a motore in genere, restando co- munque escluso quanto previsto dal successivo art. 6.4.1;
q) gli Infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, purché non espressamente escluso all’art. 6.4.1 che segue.
Art. 6.1.1 - Xxxxxxx xxxxxx
L’assicurazione è prestata anche durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se e in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un Paese fino ad allora in pace. Sono comunque esclusi dall’assicurazione gli Infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx. La presente estensione di garanzia non opera per coloro che svolgono servizio militare.
Art. 6.1.2 - Rischio volo
L’assicurazione è estesa anche agli Infortuni subiti in qualità di passeggero durante viaggi aerei di turismo,
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trasferimento e trasporto pubblico passeggeri su velivoli o elicotteri. Sono esclusi gli Infortuni causati dall’uso, anche come passeggero, di aeromobili di società/aziende di lavoro aereo per voli diversi dal trasporto pubblico passeggeri, di aeromobili di aeroclubs, di apparecchi per il volo da diporto o sportivo, nonché gli infortuni causati dalla pratica di sport aerei in genere.
Art. 6.1.3 - Calamità naturali
L’assicurazione è prestata anche con riferimento agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eru- zioni vulcaniche, con il limite massimo di indennizzo in misura pari al 50% degli importi previsti per ciascuna garanzia.
Art. 6.2 - Efficacia delle garanzie - Termini di Carenza
Le garanzie hanno efficacia dalle ore 24:00:
1) del giorno di effetto dell’assicurazione per gli Infortuni e per gli ictus e infarti;
2) del sessantesimo giorno di effetto dell’assicurazione per le altre malattie (ove attivata la garanzia Invalidità Permanente da malattia). La Società risponde pertanto delle invalidità permanenti derivanti da malattie ma- nifestatesi durante il periodo di validità della garanzia Invalidità permanente da malattia e indennizzabili ai termini di contratto trascorsi i suddetti termini di Carenza.
Qualora la presente Xxxxxxx sia stata emessa in sostituzione di altra, senza soluzione di continuità ossia sen- za alcuna interruzione della copertura assicurativa di precedente Polizza Posteprotezione Innova Infortuni di Poste Assicura S.p.A. in cui sia già prestata la garanzia Invalidità permanente da malattia, i termini di cui sopra operano:
a) dal giorno di efficacia della Polizza sostituita per le prestazioni e le somme da quest’ultima già previste;
b) dal giorno di efficacia della presente Polizza limitatamente alle diverse prestazioni e alle maggiori somme da quest’ultima previste.
Analogamente in caso di variazioni intervenute nel corso della presente Polizza, il termine di Carenza decorre dalla data della variazione stessa per le maggiori somme e le diverse prestazioni.
Si precisa che i termini di Carenza troveranno comunque applicazione con riferimento a ciascun nuovo As- sicurato.
Art. 6.3 - Estensione territoriale
L’assicurazione è valida nel mondo intero, salvo quanto previsto all’art. 6.1.1 delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 6.4 - Esclusioni
Le garanzie di cui alla presente sezione non saranno operanti nei seguenti casi.
Art. 6.4.1 - Esclusioni Infortuni
Ferme le fattispecie di non assicurabilità di cui all’art. 1.11 che precede, sono esclusi dall’assicurazione gli Infortuni derivanti da:
a) dolo dell’Assicurato;
b) guerre anche non dichiarate, insurrezioni generali, operazioni e occupazioni militari e invasioni, atti terroristi- ci, salvo quanto previsto dal precedente art. 6.1.1;
c) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle ato- miche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.);
d) partecipazione o compimento di reati da parte dell’Assicurato;
e) partecipazione attiva dell’Assicurato a tumulti popolari, sommosse, atti violenti in genere;
f) abuso di farmaci, psicofarmaci e uso di sostanze stupefacenti e allucinogene non assunte a scopo terapeutico;
g) stato di alcolismo acuto o cronico;
h) suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo;
i) uso o produzione di esplosivi;
j) uso di aeromobili in genere, di apparecchi per il volo da diporto o sportivo (quali ad esempio deltaplani, ultra- leggeri, parapendii, etc.) e sport aerei in genere, salvo quanto previsto dal precedente art. 6.1.2;
k) sport professionistici e quindi tutti gli sport costituenti per l’Assicurato attività professionale, principale o se- condaria, o che comunque comportino una qualsiasi forma di remunerazione sia diretta che indiretta;
l) pratica, a qualunque titolo, di sport motoristici (quali automobilismo, motociclismo e motonautica) ovvero gli sport che prevedano la partecipazione dell’Assicurato a corse e gare (e relative prove ed allenamenti) com- portanti l’uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, nonché a regate veliche svolte in mari diversi dal Mar Mediterraneo e dall’uso e guida di veicoli a motore all’interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
m) pratica, a qualunque titolo, di sport estremi quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, paracadutismo o
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skydiving, salto con l’elastico (bungee jumping), sci e snowboard estremi ed acrobatici, freestyle ski, heli- snow, airboarding, kitewings, base jumping, canyoning o torrentismo, arrampicata libera (free climbing) e altre discipline assimilabili a sport estremi;
n) pratica, a qualunque titolo, dei seguenti sport pericolosi: sci d’alpinismo (intendendosi come tale anche lo sci fuoripista e lo snowboard fuori pista), salto dal trampolino con sci e idrosci, bob o skeleton e simili, atletica pe- sante, sollevamento pesi, lotta nelle sue varie forme incluso il pugilato, arti marziali in genere, rugby, football americano, hockey a rotelle e su ghiaccio, scalata di roccia o ghiaccio oltre il terzo grado della scala U.I.A.A., discese su rapide di fiumi e torrenti con qualsiasi mezzo inclusi rafting, hydrospeed e canoa, speleologia e immersioni con autorespiratore;
o) pratica a livello agonistico, ovvero con preventivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva, dei seguenti sport a carattere ricreativo: calcio, calcio a cinque (e simili), sport equestri, ciclismo, baseball, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, beach-volley, sci e snowboard non estremi;
p) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l’Assicurato, compiuti 18 anni, non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni; sono tuttavia compresi in garanzia gli Infortuni subiti dall’Assicurato anche se in posses- so di patente scaduta, a condizione che lo stesso rinnovi il documento entro 3 mesi; l’assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione:
q) gli infortuni conseguenti a sindromi organiche cerebrali, stati paranoidi, stati depressivi, disturbi schizofrenici, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva);
r) gli infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di invalidità, malformazioni, stati patologici e lesioni dell’Assicurato, preesistenti e noti allo stesso prima della data di decorrenza delle coperture assicurative;
s) gli infortuni verificatisi antecedentemente alla data di decorrenza della Polizza e le relative conseguenze di- rette o indirette;
t) le operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio;
u) gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva volti ad eliminare danni estetici conseguenti all’Infortunio denunciato.
Art. 6.4.2 - Esclusioni malattia
(Valide in caso di sinistro relativo alle garanzie Invalidità permanente da malattia e Invalidità permanente da ictus o infarto)
Ferme le fattispecie di non assicurabilità di cui all’art. 1.11 che precede, sono escluse dalle garanzie Invalidità permanente da ictus o infarto e Invalidità permanente da malattia, le invalidità permanenti derivanti direttamente o indirettamente da:
a) guerre anche non dichiarate, insurrezioni generali, operazioni e occupazioni militari e invasioni, atti terroristici;
b) contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico;
c) trasmutazione del nucleo dell’atomo come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di par- ticelle atomiche, salvo che non siano causate da radiazioni conseguenti a terapie mediche necessarie per la cura di malattie dell’Assicurato;
d) abuso di farmaci, psicofarmaci e uso di sostanze stupefacenti e allucinogene non assunte a scopo terapeutico;
e) stato di alcolismo acuto o cronico;
f) malattie mentali o del sistema nervoso, le psicopatie in genere, le malattie nevrotiche, incluse le sindromi ansiose o depressive, disturbi schizofrenici, paranoidi, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva), sin- dromi e disturbi mentali organici;
g) sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e le patologie correlate alla infezione da HIV;
h) stati invalidanti, malattie, malformazioni o difetti fisici conosciuti e/o diagnosticati anteriormente alla data di stipulazione del contratto e sottaciuti con dolo o colpa grave;
i) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, trombe d’aria, maremoti, uragani, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
j) trattamenti estetici, cure dimagranti o dietetiche.
Art. 7 - Modulo Morte e Invalidità permanente
(Valido solo se espressamente richiamato in Polizza)
Art. 7.1 - Morte
(Sempre operante se attivato il Modulo Morte e Invalidità permanente)
La somma assicurata per il caso di morte viene liquidata purché la morte dell’Assicurato risulti conseguente a Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza e laddove questa si verifichi - anche successivamente alla scaden- za del contratto - entro due anni dal giorno in cui l’Infortunio stesso è avvenuto. L’Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, qualora dopo il pagamento di un Indennizzo per
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invalidità permanente, l’Assicurato muoia entro due anni in conseguenza del medesimo Infortunio, Poste Assi- cura S.p.A. corrisponde ai Beneficiari soltanto la differenza tra l’Indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
Poste Assicura S.p.A. corrisponde la somma assicurata relativa al Piano di copertura prescelto ai Beneficiari, ovvero agli eredi legittimi o testamentari, in base alle disposizioni di legge, con il limite di 50.000,00 Euro per testa assicurata in caso di evento avvenuto oltre i confini dell’Italia, sempreché al momento del Sinistro l’Assi- curato sia residente in Italia.
Eventuali modifiche alla designazione dei Beneficiari dovranno essere trasmesse a Poste Assicura S.p.A., me- diante lettera raccomandata a/r da inviare a:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx 3 00000 - Xxxx
con l’indicazione dei nuovi Beneficiari, con il benestare dell’Assicurato. Tale comunicazione varrà quale revoca del beneficio accordato ai vecchi Beneficiari.
Morte presunta: qualora a seguito di Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza il corpo dell’Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, Poste Assicura S.p.A. liquiderà ai Beneficiari il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione della somma assicurata non potrà comunque avvenire se non pre- xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx presunta dell’Assicurato ai sensi dell’art. 60 e seguenti del Codice Civile.
Nel caso in cui, successivamente alla liquidazione, risulti che la morte non si sia verificata o che comunque non sia dipesa da Infortunio indennizzabile, Poste Assicura S.p.A. avrà diritto al rimborso dell’intera somma liquidata. Ad integrale avvenuta restituzione, l’Assicurato erroneamente ritenuto deceduto potrà far valere i propri diritti per l’invalidità eventualmente subita.
Art. 7.2 - Invalidità permanente
(Sempre operante se attivato il Modulo Morte e Invalidità permanente)
Poste Assicura S.p.A. corrisponde in caso di invalidità permanente dell’Assicurato per Infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza la somma assicurata relativa al Piano di copertura prescelto e indicata in Polizza. L’Inden- nizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l’invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza del contratto - entro due anni dal giorno dell’Infortunio.
L’Indennizzo per il caso di invalidità permanente è da corrispondersi secondo le seguenti modalità:
1) se l’Infortunio ha come conseguenza l’invalidità permanente totale, Poste Assicura S.p.A. corrisponde l’intera somma assicurata indicata in Polizza;
2) se l’Infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente parziale, l’Indennizzo dovuto da Poste Assi- cura S.p.A. viene calcolato sulla somma assicurata indicata in Polizza, in proporzione al grado di invalidità permanente accertato.
L’invalidità permanente deve essere accertata facendo riferimento ai valori riportati per le specifiche menoma- zioni nella Tabella ANIA, allegata al presente Fascicolo Informativo, fatto salvo il caso in cui sia stata attivata l’Opzione Vincolata Tabella INAIL di cui all’art. 7.3.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella riportata in calce al presente Fascicolo Informativo, i criteri applicabili sono i seguenti:
a) la perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzio- ne alla funzionalità perduta;
b) nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazio- ne con somma matematica fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso;
c) nel caso in cui l’invalidità permanente non possa essere determinata sulla base dei valori riportati nella tabel- la e nemmeno secondo i criteri qui sopra menzionati, l’Indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assi- curato ad adempiere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione;
d) per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi;
e) la perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale d’inva- lidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.
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Art. 7.2.1 - Franchigia Invalidità permanente
Poste Assicura S.p.A. corrisponde l’Indennità per Invalidità permanente da infortunio secondo i criteri stabiliti all’art. 7.2 che precede e in base alla Franchigia scelta dal Contraente e indicata in Polizza.
Franchigia 3%
Per ogni grado di invalidità permanente accertato, la liquidazione dell’Indennizzo dovuto da Poste Assicura
S.p.A. viene determinata come segue:
1) se l’Invalidità permanente risulta pari o inferiore al 3% non verrà riconosciuto alcun Indennizzo;
2) se l’Invalidità permanente risulta superiore al 3% e pari o inferiore al 20%, l’Indennizzo verrà liquidato secon- do la percentuale riconosciuta ridotta di 3 punti;
3) se l’Invalidità permanente risulta superiore al 20%, l’Indennizzo verrà liquidato senza deduzione della Franchigia.
Franchigia 7%
Per ogni grado di invalidità permanente accertato, la liquidazione dell’Indennizzo dovuto da Poste Assicura
S.p.A. viene determinata come segue:
1) se l’Invalidità permanente risulta pari o inferiore al 7% non verrà riconosciuto alcun Indennizzo;
2) se l’Invalidità permanente risulta superiore al 7% e pari o inferiore al 20%, l’Indennizzo verrà liquidato secon- do la percentuale riconosciuta ridotta di 7 punti;
3) se l’Invalidità permanente risulta superiore al 20%, l’Indennizzo verrà liquidato senza deduzione della Franchigia.
Franchigia 30%
Per ogni grado di invalidità permanente accertato, la liquidazione dell’Indennizzo dovuto da Poste Assicura
S.p.A. viene determinata come segue:
1) se l’Invalidità permanente risulta pari o inferiore al 30% non verrà riconosciuto alcun Indennizzo;
2) se l’Invalidità permanente risulta superiore al 30%, l’Indennizzo verrà liquidato secondo la percentuale rico- nosciuta ridotta di 30 punti.
Art. 7.2.2 - Supervalutazione dell’Invalidità permanente
Nel caso in cui l’Invalidità permanente da Infortunio, accertata secondo i criteri stabiliti all’art. 7.2 che precede, sia di grado:
• superiore al 50% e pari o inferiore al 65%, l’Indennizzo liquidato sarà pari al 100% della somma assicurata in Polizza;
• pari o superiore al 66%, l’Indennizzo liquidato sarà pari al 200% della somma assicurata in Polizza.
Art. 7.3 - Tabella INAIL
(Valido solo se espressamente richiamato in Polizza in abbinamento al Modulo Morte e Invalidità permanente)
Se è stata attivata l’Opzione Vincolata Tabella INAIL, la Tabella ANIA si intende sostituita dalla Tabella di legge INAIL di cui all’allegato 1 del D.P.R. n.1124 del 30.06.1965 e successive modifiche, allegata al presente Fasci- colo Informativo.
Art. 7.4 - Pacchetto minori
(Valido solo se espressamente richiamato in Polizza in abbinamento al Modulo Morte e Invalidità permanente)
Il Pacchetto minori è dedicato all’Assicurato con figli e prevede le garanzie di seguito descritte.
Art. 7.4.1 - Supervalutazione morte
Se in seguito a Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza, avvenuto entro i confini dell’Italia, consegue la morte dell’Assicurato genitore, l’indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni, se beneficiari in base al presente contratto, viene aumentata del 25%.
Se invece dal medesimo evento avvenuto entro i confini dell’Italia consegue la morte di entrambi i genitori, di cui almeno uno assicurato con la presente Xxxxxxx, l’indennità per il caso di morte spettante ai figli minorenni, se beneficiari in base al presente contratto, viene aumentata del 50%.
Tali possibili aumenti operano anche nei confronti dei figli portatori di handicap, ancorché maggiorenni (inten- dendosi per tali le persone invalide nella misura pari o superiore al 75%).
Si ricorda che la somma assicurata di riferimento, valida anche per la presente garanzia, è quella indicata in Polizza, secondo il Piano scelto dal Contraente per il Modulo Morte e Invalidità permanente.
Nel caso in cui la morte sia conseguente a un Infortunio occorso durante la pratica di uno sport particolare rien- trante tra quelli esclusi all’art. 6.4 delle Condizioni di Assicurazione, non sarà dovuta alcuna supervalutazione
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anche qualora sia stata attivata la garanzia aggiuntiva Estensione Sport pericolosi e agonistici di cui all’art. 7.7 delle Condizioni di Assicurazione.
Art. 7.4.2 - Perdita anno scolastico
Poste Assicura S.p.A. corrisponde, in caso di Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza del figlio dell’Assicu- rato che comporti l’impossibilità a frequentare le lezioni per un periodo tale da determinare la perdita dell’anno scolastico, un’indennità pari a 2.000,00 Euro se l’Opzione Vincolata è stata attivata da un solo genitore oppure pari a 3.000,00 Euro se l’Opzione Vincolata è stata attivata da entrambi i genitori.
La presente garanzia opera per i figli studenti dell’Assicurato che frequentano scuole d’istruzione primaria e secondaria italiane o straniere, situate nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino e che abbiano un’età inferiore a 20 anni.
Il pagamento dell’indennità verrà corrisposto previa esibizione a Poste Assicura S.p.A. della certificazione, in originale, rilasciata dalla segreteria scolastica o dal Provveditorato agli Studi, dalla quale risulti che la perdita dell’anno scolastico sia dovuta ad assenza dalle lezioni e previa dimostrazione, mediante certificazione medica, che tali assenze siano diretta conseguenza dell’infortunio denunciato.
Art. 7.5 - Invalidità permanente da ictus o infarto
(Valido solo se espressamente richiamato in Polizza in abbinamento al Modulo Morte e Invalidità permanente, solo se non opzionata la garanzia di cui all’art. 7.6 delle Condizioni di Assicurazione)
Poste Assicura S.p.A. corrisponde un Indennizzo (così come di seguito determinato) in caso di Invalidità perma- nente dell’Assicurato conseguente a ictus o infarto manifestatesi successivamente alla data di effetto dell’assi- curazione e non oltre la scadenza della garanzia stessa.
L’Indennizzo per il caso di Invalidità permanente da ictus o infarto è da corrispondersi secondo le seguenti modalità:
1) se l’ictus o l’infarto hanno come conseguenza un’Invalidità permanente parziale inferiore al 66%, non verrà riconosciuto alcun Indennizzo;
2) se l’ictus o infarto hanno come conseguenza un’Invalidità permanente pari o superiore al 66%, Poste Assicu- ra S.p.A. corrisponde l’intera somma assicurata indicata in Polizza pari a 20.000,00 Euro.
Ai fini della copertura assicurativa vengono prese in considerazione soltanto le conseguenze dirette, esclusive e oggettivamente constatabili dell’Invalidità permanente derivante dall’ictus o infarto denunciato. In caso di plurali- tà di denunce effettuate contemporaneamente o in momenti successivi, la valutazione dell’Invalidità permanente verrà effettuata sul singolo ictus o infarto separatamente considerati.
Art. 7.6 - Invalidità permanente da malattia
(Valido solo se espressamente richiamato in Polizza in abbinamento al Modulo Morte e Invalidità permanente, solo se non opzionata la garanzia di cui all’art. 7.5 delle Condizioni di Assicurazione)
Poste Assicura S.p.A. corrisponde un Indennizzo (così come di seguito determinato) in caso di Invalidità perma- nente dell’Assicurato conseguente a malattia manifestatasi successivamente alla data di efficacia dell’assicura- zione e non oltre la scadenza della garanzia stessa, fermo il periodo di Carenza di cui all’art. 6.2 delle Condizioni di Assicurazione.
L’Indennizzo per il caso di Invalidità permanente da malattia è da corrispondersi secondo le seguenti modalità:
1) se la malattia ha come conseguenza un’Invalidità permanente parziale inferiore al 66%, non verrà riconosciu- to alcun Indennizzo;
2) se la malattia ha come conseguenza un’Invalidità permanente pari o superiore al 66%, Poste Assicura S.p.A. corrisponde l’intera somma assicurata indicata in Polizza pari a 20.000,00 Euro.
Ai fini della copertura assicurativa vengono prese in considerazione soltanto le conseguenze dirette, esclusive e oggettivamente constatabili dell’Invalidità permanente derivante da malattia denunciata. Le invalidità perma- nenti da malattia già accertate non saranno ulteriormente valutate sia in caso di loro aggravamento sia nel caso nuove malattie determinino un’influenza peggiorativa sull’invalidità.
Art. 7.7 - Estensione Sport pericolosi e agonistici
(Valido solo se espressamente richiamato in Polizza in abbinamento al Modulo Morte e Invalidità permanente)
La presente garanzia è estesa agli infortuni subiti dall’Assicurato e derivanti dalla pratica non professionale degli Sport pericolosi di cui all’art. 7.7.1 e/o degli Sport agonistici di cui all’art. 7.7.2, in funzione della scelta
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effettuata dal Contraente e indicata in Polizza.
Le somme assicurate per tale estensione di copertura sono pari al 50% di quelle indicate in Polizza per le garanzie Morte e Invalidità permanente.
Con riferimento alla sola garanzia Invalidità permanente, si precisa che in caso di scelta della presente estensione, quanto previsto all’art. 7.2.2 Supervalutazione dell’invalidità permanente si intende derogato e modificato come segue:
“Nel caso in cui l’invalidità permanente da infortunio, accertata secondo i criteri stabiliti all’art. 7.2 che pre- cede, sia di grado pari o superiore al 66%, la somma assicurata, come sopra definita, sarà liquidata per intero”.
Art. 7.7.1 - Sport pericolosi
La presente garanzia si intende estesa, secondo i criteri e i limiti sopra descritti, alla pratica non professionale dei seguenti sport:
1) arti marziali;
2) atletica pesante, sollevamento pesi e lotta nelle sue varie forme;
3) immersioni con autorespiratore. Sono comprese le conseguenze derivanti dalla pressione dell’acqua e di embolie gassose. La copertura opera a condizione che l’Assicurato sia in possesso del brevetto di attività subacquea rilasciato da associazione legalmente autorizzata oppure nell’ambito dello svolgimento di corsi di abilitazione con presenza di istruttore;
4) sci d’alpinismo;
5) scalata di roccia o ghiaccio oltre il terzo grado della scala U.I.A.A.;
6) hockey a rotelle e su ghiaccio;
7) rugby;
8) football americano.
Art. 7.7.2 - Sport agonistici
La presente garanzia si intende estesa, secondo i criteri e i limiti sopra descritti, alla partecipazione con preven- tivo tesseramento alle competenti federazioni sportive o enti di promozione sportiva a corse, gare e allenamenti dei seguenti sport praticati a livello non professionale:
1) baseball;
2) calcio, calcio a cinque e simili;
3) ciclismo;
4) equitazione;
5) pallacanestro;
6) pallanuoto;
7) pallavolo e beach-volley;
8) pallamano;
9) sci e snowboard non estremi.
Art. 8 - Modulo Diaria
(Valido solo se espressamente richiamato in Polizza)
Art. 8.1 - Diaria da ricovero
(Sempre operante se attivato il Modulo Diaria)
In caso di ricovero per Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza, Poste Assicura S.p.A. corrisponderà all’Assicurato l’indennità relativa al Piano di copertura prescelto e indicata in Polizza per ciascun giorno di degenza in Istituto di cura.
Il pagamento dell’indennità sarà effettuato con un massimo di 365 giorni per ciascun ricovero. La correspon- sione dell’Indennizzo avrà luogo a degenza ospedaliera ultimata, previa presentazione di copia conforme all’originale della cartella clinica, recante il tipo di Infortunio, il giorno di entrata e di uscita dall’Istituto di cura. L’Indennizzo verrà corrisposto nel caso di ricovero superiore a un giorno, rimanendo inteso tra le parti che, in ogni caso, per il primo giorno di degenza non verrà riconosciuto alcun Indennizzo da parte di Poste Assicura
S.p.A. I giorni di degenza sono calcolati sommando i pernottamenti effettuati, indipendentemente dall’orario di accettazione e dimissione dall’Istituto di cura.
Art. 8.2 - Diaria da convalescenza
(Sempre operante se attivato il Modulo Diaria)
In caso di ricovero superiore a 2 giorni per Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza, a seguito del quale
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all’Assicurato venga prescritta dai medici che lo hanno in cura una certificazione medica per un periodo di con- valescenza domiciliare, Poste Assicura S.p.A. liquiderà anche in relazione a detto periodo un’indennità giorna- liera pari a quella prevista per la Diaria da ricovero e indicata in Polizza, per una durata massima pari ai giorni di degenza con il limite di 30 giorni.
Art. 8.3 - Diaria da gesso
(Valido solo se espressamente richiamato in Polizza attivabile in abbinamento al Modulo Diaria)
In caso di Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza che determini ingessatura o tutore immobilizzante ester- no equivalente non amovibili autonomamente dall’Assicurato, conseguenti a frattura o lesione di capsula le- gamentosa, entrambe comprovate da referto radiologico, Poste Assicura S.p.A. corrisponderà all’Assicurato un’indennità giornaliera pari al 50% di quella prevista per la garanzia Diaria da ricovero e indicata in Polizza. L’Indennizzo verrà corrisposto dal giorno di applicazione del mezzo di contenzione e fino al giorno di rimozione dello stesso, per un massimo di 60 giorni per evento e per anno.
La garanzia si intende inoltre estesa, nel limite massimo di 30 giorni per evento e per anno, ai seguenti casi in cui non sia possibile applicare l’ingessatura:
1) frattura del bacino o dell’anca;
2) frattura cranica;
3) frattura di almeno 6 costole;
4) frattura della colonna vertebrale.
Ai fini del pagamento della diaria, il giorno di applicazione della gessatura e quello della rimozione sono congiun- tamente considerati come un solo giorno.
Se l’Infortunio ha determinato anche il ricovero ospedaliero dell’Assicurato, l’indennità giornaliera dovuta ai sensi dell’art. 8.1 Diaria da ricovero e l’eventuale maggiorazione, dovuta qualora attivata la garanzia di cui all’art. 8.4 Maggiorazione per lungodegenza, non sono cumulabili con quella per ingessatura, che sarà riconosciuta a par- tire dal giorno di dimissione ospedaliera.
L’eventuale indennità giornaliera per convalescenza post ricovero dovuta ai sensi dell’art. 8.2 Diaria da convale- scenza, finché coesistente con il periodo di ingessatura, non è cumulabile con l’indennità per ingessatura, che sarà riconosciuta, se di durata maggiore, a partire dalla cessazione del pagamento dell’indennità per convalescenza. Se attivata la garanzia Inabilità temporanea totale di cui all’art. 10, l’indennità giornaliera prevista non è cumu- labile con quella per ingessatura, che sarà eventualmente riconosciuta, se di durata maggiore, a partire dalla cessazione del periodo di Inabilità temporanea totale.
Art. 8.4 - Maggiorazione per lungodegenza
(Valido solo se espressamente richiamato in Polizza in abbinamento al Modulo Diaria)
In caso di ricovero per Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza che abbia determinato almeno 20 pernotta- menti consecutivi, a decorrere dal 21° pernottamento e per tutta la durata residua del ricovero, Poste Assicura
S.p.A. corrisponderà l’indennità giornaliera da ricovero prevista dall’art. 8.1 delle Condizioni di Assicurazione maggiorata del 50%, fermi i limiti e le modalità di liquidazione indicati al medesimo articolo.
Art. 8.5 - Indennizzo per coma
(Valido solo se espressamente richiamato in Polizza in abbinamento al Modulo Diaria)
In caso di Infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza che determini uno stato di Coma entro 15 giorni dalla data dell’Infortunio, la Società corrisponderà all’Assicurato, su richiesta corredata da certificazione medica, un In- dennizzo pari a 20.000,00 Euro, purché il medesimo episodio si sia prorogato per almeno 10 giorni consecutivi. Si intendono esclusi ai fini della presente Polizza il Coma farmacologico o Coma indotto o Coma artificiale ov- vero uno stato di coma temporaneo indotto per mezzo di farmaci.
Art. 9 - Modulo Rimborso spese
(Valido solo se espressamente richiamato in Polizza)
Art. 9.1 - Rimborso spese mediche
(Sempre operante se attivato il Modulo Rimborso spese)
Poste Assicura S.p.A. rimborserà, fino alla concorrenza della somma assicurata per anno relativa al Piano di co- pertura prescelto e indicata in Polizza, esclusivamente le spese di carattere sanitario direttamente conseguenti all’infortunio e attinenti a:
1) rette di degenza, xxxxxxx xxxxxx, chirurghi, aiuti chirurgo, anestesisti, materiali di intervento, diritti di sala operatoria, medicinali, durante il ricovero in Istituto di cura pubblico o privato;
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2) intervento chirurgico anche ambulatoriale;
3) visite mediche specialistiche e acquisto di medicinali previsti dal Prontuario dei farmaci;
4) applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione;
5) artroscopia diagnostica e operativa;
6) analisi e accertamenti diagnostici strumentali anche specialistici quali, ad esempio: TAC (tomografia assiale computerizzata), ecografia, doppler, holter, scintigrafia, risonanza magnetica nucleare;
7) accertamenti diagnostici di laboratorio, esami clinici, immunologici, microscopici;
8) accertamenti diagnostici radiologici, radioscopie, radiografie, stratigrafie, angiografie;
9) terapie fisiche anche specialistiche nel limite del 30% della somma assicurata indicato in Polizza, quali ad esempio: laserterapia, chiroterapia, chinesiterapia, trazioni vertebrali, ultrasuoni, marconiterapia, massoterapia;
10) presidi ortopedici, limitatamente a: corsetti ortopedici, protesi e tutori di funzione arti superiori, inferiori e tronco, protesi oculari;
11) cure termali effettuate nei 90 giorni successivi all’infortunio denunciato;
12) trasporto dell’Assicurato con qualsiasi mezzo dal luogo dell’infortunio all’Istituto di cura o posto di pronto soccorso;
13) spese dentarie.
La presente garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con un minimo di 100,00 Euro a carico dell’As- sicurato per ogni Sinistro, con la specifica che per Sinistro, ai sensi del presente articolo, si intende l’intero ciclo di cura relativo allo stesso infortunio. In caso di ricovero in Istituto di cura, lo scoperto non sarà applicato.
Il rimborso viene effettuato da Poste Assicura S.p.A. previa presentazione, in originale, dei documenti giustifica- tivi, debitamente quietanzati (a titolo esemplificativo e non esaustivo, notule del medico, ricevute del farmacista, conti dell’Istituto di cura, etc.) e della certificazione medica (ivi compresa l’eventuale cartella clinica).
Poste Assicura S.p.A. restituirà i predetti documenti originali, previa apposizione sugli stessi della data di liqui- dazione e dell’importo liquidato esclusivamente a seguito di richiesta scritta dell’Assicurato.
Fermo quanto previsto all’art. 15.3 delle Condizioni di Assicurazione, qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle notule, distinte ovvero ricevute per ottenerne il rimborso, Poste Assicura S.p.A. effettua il pagamento di quanto dovuto ai termini della presente garanzia dietro presentazione di copia della certificazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia al cambio medio del mese in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano Cambi.
Art. 9.2 - Danno estetico
(Valido solo se espressamente richiamato in Polizza in abbinamento al Modulo Rimborso spese)
In caso di Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza, che provochi lesioni integranti sfregi o deturpazioni al viso e/o al corpo di carattere estetico, la garanzia Xxxxxxxx spese mediche di cui all’art. 9.1 delle Condizioni di Assicurazione è estesa alle spese sanitarie documentate e non altrimenti contrattualmente rimborsabili, soste- nute dall’Assicurato per interventi di chirurgia estetico-ricostruttiva volti ad eliminare danni estetici conseguenti all’Infortunio. Tali spese, solo se sostenute entro due anni dall’Infortunio, verranno riconosciute nel limite della somma assicurata prevista per la garanzia Rimborso spese mediche, fermo lo scoperto del 10% con il minimo di 100,00 Euro a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro che non abbia comportato ricovero in Istituto di cura.
Art. 9.3 - Fisioterapia plus
(Valido solo se espressamente richiamato in Polizza in abbinamento al Modulo Rimborso spese)
A parziale deroga dell’art. 9.1 punto 9) che precede, Poste Assicura S.p.A. rimborserà, fino alla concorrenza della somma assicurata prevista per la garanzia Rimborso spese mediche, le spese di carattere sanitario diretta- mente conseguenti all’Infortunio e attinenti a trattamenti fisioterapici e rieducativi, fermo lo scoperto del 10% con il minimo di 100,00 Euro a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro che non abbia comportato ricovero in Istituto di cura.
Art. 10 - Inabilità temporanea totale
(Valido solo se espressamente richiamato in Polizza in abbinamento a uno o più dei tre Moduli sopra descritti - Morte e Invalidità permanente, Diaria, Rimborso spese)
In caso di Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza che abbia come conseguenza un’Inabilità temporanea totale al lavoro, intendendosi per tale la perdita temporanea in misura totale della capacità dell’Assicurato di attendere alla propria attività professionale dichiarata in Polizza, Poste Assicura S.p.A. corrisponderà all’Assi- curato un’indennità giornaliera pari a 50,00 Euro per il periodo della necessaria cura medica. I certificati medici devono essere rinnovati alle rispettive scadenze.
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L’indennità è corrisposta a partire dall’8° giorno successivo a quello dell’infortunio (franchigia 7 giorni) e per un periodo massimo di 365 giorni. La franchigia non si applica qualora l’Infortunio comporti un periodo di ricovero. L’Indennizzo per inabilità non è cumulabile con la Diaria da gesso come previsto all’art. 8.3 che precede, qualora attivata.
La garanzia è operante soltanto qualora l’Assicurato, al momento del Sinistro, non sia un Lavoratore dipendente o un Non lavoratore; in caso di variazione dello stato lavorativo si applica quanto previsto all’art. 5 delle Condi- zioni di Assicurazione.
Inoltre, per gli Infortuni subiti fuori dall’Italia, la garanzia è operante limitatamente al periodo di ricovero, ade- guatamente certificato. Tale limitazione cessa a partire dal giorno di rientro in Italia. Restano in ogni caso fermi i predetti limiti di franchigia e di periodo massimo indennizzabile.
Copertura Al Volante
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(Valida solo se espressamente richiamata in Polizza, non attivabile se scelta Copertura Full Time)
Art. 11 - Precisazioni e delimitazioni della Copertura Al Volante
Art. 11.1 - Ambito di operatività Infortuni
L’assicurazione vale per gli Infortuni che l’Assicurato subisca durante la circolazione in qualità di conducente di autovetture, solo se abilitato alla guida a norma delle disposizioni di legge.
L’assicurazione è operante in quanto si tratti di autovettura:
1) ad uso privato;
2) con massa complessiva a pieno carico non superiore a 35 quintali;
3) destinata al trasporto di persone e/o cose, con un massimo di 9 posti, compreso quello del conducente, e, in ogni caso, non superiore a quello previsto dalla carta di circolazione o da altre disposizioni di legge;
4) destinata al trasporto di persone e/o cose, purché nel rispetto di quanto previsto dalla carta di circolazione o da altre disposizioni di legge, con il massimo di 9 posti ammessi, compreso quello del conducente;
5) con targa italiana;
6) regolarmente assicurata per la copertura RCA obbligatoria;
7) in regola con le disposizioni in materia di manutenzione e sicurezza del veicolo (revisione periodica) e con gli altri obblighi di legge.
Si intendono esclusi tutti gli altri veicoli a motore e le autovetture con targa speciale o elettriche.
Inoltre qualora l’Assicurato, al momento del Sinistro, non utilizzi i presidi di sicurezza previsti dalla legge, l’inden- nizzo dovuto ai termini di Polizza viene ridotto del 20%.
L’assicurazione è altresì operante per gli Infortuni che l’Assicurato subisca:
a) durante la messa in moto del veicolo;
b) nel tentativo di salvataggio del veicolo e/o dei suoi passeggeri;
c) in caso di caduta in acqua del veicolo;
d) nel salire e nel discendere dal posto di guida;
e) a terra durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato del veicolo, dovuto a guasto o avaria durante la circolazione;
f) a terra nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti una situazione di pericolo ve- nutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo.
Sono compresi in garanzia anche:
a) l’asfissia non di origine morbosa;
b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita, restando co- munque escluso quanto previsto dal successivo art. 11.4 che segue;
c) l’annegamento;
d) l’assideramento e il congelamento;
e) i colpi di sole, di calore o di freddo;
f) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza e negligenza anche gravi dell’Assicurato a parziale deroga dell’art. 1900 del Codice Civile;
g) gli infortuni derivanti da tumulti popolari a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva a par- ziale deroga dell’art. 1912 del Codice Civile;
h) le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da Infortuni indennizzabili ai termini di Polizza;
i) le lesioni determinate da sforzi, esclusi gli infarti e gli ictus;
j) le ernie traumatiche e le ernie addominali da sforzo, rimanendo inteso tra le parti che:
- qualora l’ernia risulti operabile, non verrà riconosciuto alcun Indennizzo;
- qualora l’ernia, anche se bilaterale, non risulti operabile secondo parere medico, verrà riconosciuto esclu- sivamente il grado di Invalidità permanente accertato, con il limite massimo del 10% dell’Invalidità perma- nente totale.
In caso di contestazioni circa la natura e la operabilità dell’ernia, la decisione potrà essere rimessa al vaglio del Collegio medico, secondo la procedura prevista all’art. 15.5 delle Condizioni di Assicurazione;
k) la rottura sottocutanea del tendine d’Xxxxxxx, rimanendo inteso tra le parti che verrà riconosciuto esclusiva- mente un grado di Invalidità permanente pari al 4%;
l) gli Infortuni causati da malessere o malore e dagli stati di incoscienza che non siano causati da stupefacenti, allucinogeni o alcolici;
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m) l’infezione e l’avvelenamento dovuti a Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza, nonché degli avveni- menti causati da morsi di animali, punture di insetti e di vegetali, esclusa comunque la malaria;
n) la folgorazione;
o) gli Infortuni conseguenti ad atti compiuti dall’Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa.
Art. 11.1.1 - Xxxxxxx xxxxxx
L’assicurazione è prestata anche durante lo stato di guerra (dichiarata o non dichiarata) e di insurrezione per un periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se e in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova fuori dal territorio della Repubblica Italiana in un Paese fino ad allora in pace. Sono comunque esclusi dall’assicurazione gli Infortuni derivanti dalla predetta causa che colpiscano l’Assicurato in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx. La presente estensione di garanzia non opera per coloro che svolgono servizio militare.
Art. 11.1.2 - Calamità naturali
L’assicurazione è prestata anche con riferimento agli Infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, eruzio- ni vulcaniche, con il limite massimo di Indennizzo in misura pari al 50% dei capitali assicurati.
Art. 11.2 - Decorrenza delle garanzie
Le garanzie decorrono dalle ore 24:00 del giorno di effetto dell’assicurazione.
Art. 11.3 - Estensione territoriale
L’assicurazione è valida in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, nonché quelli aderenti al sistema della Carta Verde.
Art. 11.4 - Esclusioni
Ferme le fattispecie di non assicurabilità di cui all’art. 1.11 che precede, sono esclusi dall’assicurazione gli In- fortuni derivanti da:
a) dolo dell’Assicurato;
b) guerre anche non dichiarate, insurrezioni generali, operazioni e occupazioni militari e invasioni, atti terroristi- ci, salvo quanto previsto dal precedente art. 11.1.1;
c) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle ato- miche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, etc.);
d) partecipazione o compimento di reati dell’Assicurato;
e) partecipazione attiva dell’Assicurato a tumulti popolari, sommosse, atti violenti in genere;
f) abuso di farmaci, psicofarmaci e uso di sostanze stupefacenti e allucinogene non assunte a scopo terapeutico;
g) stato di alcolismo acuto o cronico;
h) suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo;
i) uso o produzione di esplosivi;
j) pratica, a qualunque titolo, di sport che prevedano la partecipazione dell’Assicurato a corse e gare (e relati- ve prove ed allenamenti) comportanti l’uso di veicoli a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura, e dall’uso e guida di veicoli a motore all’interno di circuiti adibiti agli sport motoristici;
k) guida se l’Assicurato, compiuti 18 anni, non è abilitato a norma delle vigenti disposizioni; sono tuttavia com- presi in garanzia gli Infortuni subiti dall’Assicurato anche se in possesso di patente scaduta, a condizione che lo stesso rinnovi il documento entro 3 mesi; l’assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del Sinistro stesso.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione:
l) gli Infortuni conseguenti a sindromi organiche cerebrali, stati paranoidi, stati depressivi, disturbi schizofrenici, affettivi (quali la sindrome maniaco-depressiva);
m) gli Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di invalidità, malformazioni, stati patologici e lesioni dell’Assicurato, preesistenti e noti allo stesso prima della data di decorrenza delle coperture assicurative;
n) gli Infortuni verificatisi antecedentemente alla data di decorrenza della Polizza e le relative conseguenze dirette o indirette;
o) le operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da Infortunio;
p) gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva volti ad eliminare danni estetici conseguenti all’Infortunio denunciato.
Art. 12 - Garanzie prestate
Art. 12.1 - Morte
La somma assicurata per il caso di morte pari a 50.000,00 Euro viene liquidata purché la morte dell’Assicurato
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risulti conseguente a Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza e, laddove questa si verifichi entro due anni, dal giorno in cui l’Infortunio stesso è avvenuto. L’Indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per In- validità permanente. Tuttavia, qualora dopo il pagamento di un Indennizzo per Invalidità permanente, l’Assicurato muoia entro due anni in conseguenza del medesimo Infortunio, Poste Assicura S.p.A. corrisponde ai Beneficiari soltanto la differenza tra l’Indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per Invalidità permanente.
Poste Assicura S.p.A. corrisponde la somma assicurata relativa al Piano di copertura prescelto ai Beneficiari, ov- vero agli eredi legittimi o testamentari, in base alle disposizioni di legge. Eventuali modifiche alla designazione dei Beneficiari dovranno essere trasmesse a Poste Assicura S.p.A., mediante lettera raccomandata a/r da inviare a:
Poste Assicura S.p.A. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Piazzale Xxxxxx Xxxxxxxx 3 00000 - Xxxx
con l’indicazione dei nuovi Beneficiari, con il benestare dell’Assicurato. Tale comunicazione varrà quale revoca del beneficio accordato ai vecchi Beneficiari.
Art. 12.2 - Invalidità permanente
Poste Assicura S.p.A. corrisponde in caso di Invalidità permanente dell’Assicurato per Infortunio indennizzabile ai sensi di Polizza la somma assicurata indicata in Polizza e pari a 50.000,00 Euro. L’Indennizzo per il caso di Invalidità permanente è dovuto se l’Invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza del Con- tratto - entro due anni dal giorno dell’Infortunio.
L’Indennizzo per il caso di Invalidità permanente è da corrispondersi secondo le seguenti modalità:
1) se l’Infortunio ha come conseguenza l’Invalidità permanente totale, Poste Assicura S.p.A. corrisponde l’intera somma assicurata indicata in Polizza;
2) se l’Infortunio ha come conseguenza un’Invalidità permanente parziale, l’Indennizzo dovuto da Poste Assi- cura S.p.A. viene calcolato sulla somma assicurata indicata in Polizza, in proporzione al grado di Invalidità permanente accertato.
L’Invalidità permanente deve essere accertata facendo riferimento ai valori riportati per le specifiche menoma- zioni nella Tabella ANIA, allegata al presente Fascicolo Informativo.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella riportata in calce al presente Fascicolo Informativo, i criteri applicabili sono i seguenti:
a) la perdita totale e irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzio- ne alla funzionalità perduta;
b) nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazio- ne con somma matematica fino a raggiungere, al massimo, il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso;
c) nel caso in cui l’Invalidità permanente non possa essere determinata sulla base dei valori riportati nella tabel- la e nemmeno secondo i criteri qui sopra menzionati, l’indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell’Assi- curato ad adempiere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione;
d) per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di Invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi;
e) la perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l’applicazione di una percentuale d’inva- lidità pari alla somma delle singole percentuali dovute per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%.
Art. 12.2.1 - Franchigia Invalidità permanente
Per ogni grado di Invalidità permanente accertato, la liquidazione dell’Indennizzo dovuto da Poste Assicura
S.p.A. viene determinata come segue:
1) se l’Invalidità permanente risulta pari o inferiore al 3% non verrà riconosciuto alcun Indennizzo;
2) se l’Invalidità permanente risulta superiore al 3% e pari o inferiore al 20%, l’Indennizzo verrà liquidato secon- do la percentuale riconosciuta ridotta di 3 punti;
3) se l’Invalidità permanente risulta superiore al 20%, l’Indennizzo verrà liquidato senza deduzione della franchi- gia del 3%.
Art. 12.2.2 - Supervalutazione dell’Invalidità permanente
Nel caso in cui l’Invalidità permanente da infortunio, accertata secondo i criteri stabiliti all’art. 12.2 che precede, sia di grado pari o superiore al 66%, l’Indennizzo liquidato sarà pari al 100% della somma assicurata in Polizza.
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Art. 12.3 - Diaria da ricovero
In caso di ricovero per Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza, Poste Assicura S.p.A. corrisponderà all’As- sicurato l’indennità indicata in Polizza e pari a 50,00 Euro per ciascun giorno di degenza in Istituto di cura.
Il pagamento dell’indennità sarà effettuato con un massimo di 365 giorni per ciascun ricovero. La corresponsio- ne dell’Indennizzo avrà luogo a degenza ospedaliera ultimata, previa presentazione di copia conforme all’origi- nale della cartella clinica, recante il tipo di Infortunio, il giorno di entrata e di uscita dall’Istituto di cura.
L’indennizzo verrà corrisposto nel caso di ricovero superiore a un giorno, rimanendo inteso tra le parti che, in ogni caso, per il primo giorno di degenza non verrà riconosciuto alcun Indennizzo da parte di Poste Assicura
S.p.A. I giorni di degenza sono calcolati sommando i pernottamenti effettuati, indipendentemente dall’orario di accettazione e dimissione dall’Istituto di cura.
Art. 12.4 - Diaria da convalescenza
In caso di ricovero superiore a 2 giorni per Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza, a seguito del quale all’Assicurato venga prescritta dai medici che lo hanno in cura una certificazione medica per un periodo di con- valescenza domiciliare, Poste Assicura S.p.A. liquiderà anche in relazione a detto periodo un’indennità giorna- liera pari a quella prevista per la Diaria da ricovero e indicata in Polizza, per una durata massima pari ai giorni di degenza con il limite di 30 giorni.
Art. 12.5 - Rimborso spese mediche
Poste Assicura S.p.A. rimborserà, fino alla concorrenza della somma assicurata per anno indicata in Polizza e pari a 2.500,00 Euro, esclusivamente le spese di carattere sanitario direttamente conseguenti all’Infortunio e attinenti a:
1) rette di degenza, xxxxxxx xxxxxx, chirurghi, aiuti chirurgo, anestesisti, materiali di intervento, diritti di sala operatoria, medicinali, durante il ricovero in Istituto di cura pubblico o privato;
2) intervento chirurgico anche ambulatoriale;
3) visite mediche specialistiche e acquisto di medicinali previsti dal Prontuario dei farmaci;
4) applicazione di apparecchi gessati, bendaggi e docce di immobilizzazione;
5) artroscopia diagnostica e operativa;
6) analisi e accertamenti diagnostici strumentali anche specialistici quali, ad esempio: TAC (tomografia assiale computerizzata), ecografia, doppler, holter, scintigrafia, risonanza magnetica nucleare;
7) accertamenti diagnostici di laboratorio, esami clinici, immunologici, microscopici;
8) accertamenti diagnostici radiologici, radioscopie, radiografie, stratigrafie, angiografie;
9) terapie fisiche anche specialistiche nel limite del 30% del somma assicurata indicato in Polizza, quali ad esem- pio: laserterapia, chiroterapia, chinesiterapia, trazioni vertebrali, ultrasuoni, marconiterapia, massoterapia;
10) presidi ortopedici, limitatamente a: corsetti ortopedici, protesi e tutori di funzione arti superiori, inferiori e tronco, protesi oculari;
11) cure termali effettuate nei 90 giorni successivi all’Infortunio denunciato;
12) trasporto dell’Assicurato con qualsiasi mezzo dal luogo dell’infortunio all’Istituto di cura o posto di pronto soccorso;
13) spese dentarie.
La presente garanzia viene prestata con uno scoperto del 10% con un minimo di 100,00 Euro a carico dell’As- sicurato per ogni Sinistro, con la specifica che per Sinistro, ai sensi del presente articolo, si intende l’intero ciclo di cura relativo allo stesso Infortunio. In caso di ricovero in Istituto di cura, lo scoperto non sarà applicato.
Il rimborso viene effettuato da Poste Assicura S.p.A. previa presentazione, in originale, dei documenti giustifi- cativi, debitamente quietanzati (notule del medico, ricevute del farmacista, conti dell’Istituto di cura, etc.) e della certificazione medica (ivi compresa l’eventuale cartella clinica).
Poste Assicura S.p.A. restituirà i predetti documenti originali, previa apposizione sugli stessi della data di liqui- dazione e dell’importo liquidato esclusivamente a seguito di richiesta scritta dell’Assicurato.
Fermo quanto previsto all’art. 15.3 delle Condizioni di Assicurazione, qualora l’Assicurato abbia presentato a terzi l’originale delle notule, distinte ovvero ricevute per ottenerne il rimborso, Poste Assicura S.p.A. effettua il pagamento di quanto dovuto ai termini della presente garanzia dietro presentazione di copia della certificazione delle spese effettivamente sostenute al netto di quanto a carico dei predetti terzi.
Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi vengono eseguiti in Italia al cambio medio del mese in cui la spesa è stata sostenuta dall’Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano Cambi.
Art. 12.6 - Danno estetico
In caso di Infortunio indennizzabile ai termini di Polizza, che provochi lesioni integranti sfregi o deturpazioni al viso e/o al corpo di carattere estetico, la garanzia Xxxxxxxx spese mediche di cui all’art. 12.5 delle Condizioni di Assicurazione è estesa alle spese sanitarie documentate e non altrimenti contrattualmente rimborsabili, soste- nute dall’Assicurato per interventi di chirurgia estetico-ricostruttiva volti ad eliminare danni estetici conseguenti
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all’Infortunio. Tali spese, solo se sostenute entro due anni dall’Infortunio, verranno riconosciute nel limite della somma assicurata prevista per la garanzia Rimborso spese mediche, fermo lo scoperto del 10% con il minimo di 100,00 Euro a carico dell’Assicurato per ogni Sinistro che non abbia comportato ricovero in Istituto di cura.
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Assistenza
Art. 13 - Operatività dell’Assistenza
Poste Assicura S.p.A. eroga le prestazioni di Assistenza attraverso la Struttura Organizzativa di Inter Partner Assistance S.A. (Rappresentanza Generale per l’Italia), attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, le garanzie operano:
1) mediante contatto telefonico con la Struttura Organizzativa;
2) a seguito del verificarsi di un Sinistro causato da infortunio in caso di Copertura Full Time o da Infortunio conseguente a circolazione stradale in caso di Copertura Al Volante;
3) con costi a carico della Società entro il limite di 3 Sinistri per Assicurato ove non diversamente specificato, durante ciascun anno di validità della copertura;
4) senza limite di numero di prestazioni nell’ambito del medesimo Sinistro;
5) entro il limite previsto per ciascun tipo di prestazione.
Art. 13.1 - Modalità di attivazione delle prestazioni
L’Assicurato, o chi agisce in sua vece, per usufruire delle prestazioni previste deve contattare preventivamente la Struttura Organizzativa di Assistenza al numero verde:
numero verde 000.00.00.00
numero dall’estero x00.00.00.000.000
fornendo:
• il numero della Polizza;
• le proprie generalità (nome e cognome);
• le generalità del Contraente (nome e cognome);
• il tipo di prestazione richiesta;
• il numero di telefono al quale essere contattati.
Gli interventi di Assistenza devono essere disposti direttamente dalla Struttura Organizzativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di Assistenza. La Società si riserva il diritto di chiedere all’Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito all’effettuazione delle prestazioni di Xxxxxxx, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge. In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell’Assicurato o per sua negligenza, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.
Art. 13.2 - Estensione territoriale
Salvo ove diversamente specificato per la singola prestazione, la presente sezione è valida:
1) relativamente alla Copertura Full Time, nel mondo intero;
2) relativamente alla Copertura Al Volante, in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Paesi Euro- pei, nonché quelli aderenti al sistema della Carta Verde.
Art. 13.3 - Esclusioni
Oltre a quanto previsto all’art. 6.4 delle Condizioni di Assicurazione se attivata la Copertura Full Time e all’art. 11.4 delle Condizioni di Assicurazione se attivata la Copertura Al Volante, per le prestazioni di Assisten- za sono inoltre previste le limitazioni che seguono.
a) Poste Assicura S.p.A. non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi di assistenza non auto- rizzati preventivamente dalla Struttura Organizzativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.
b) Poste Assicura S.p.A. non si assume responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.
c) Le prestazioni non sono altresì fornite per i viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con l’utilizzo di mezzi di soccorso speciali.
d) In caso di attivazione della Copertura Al Volante, le prestazioni non sono fornite per infortuni diversi da quel- li occorsi durante la circolazione stradale in qualità di conducente di autovetture uso privato, come meglio specificato all’art. 11.1 delle Condizioni di Assicurazione.
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Art. 14 - Prestazioni di Assistenza
(Sempre operanti sia se attivata Copertura Full Time che Copertura Al Volante)
Art. 14.1 - Consulto medico telefonico
La Struttura Organizzativa è a disposizione dell’Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a Infortunio. Il servizio medico della Struttura Organizzativa, in base alle informa- zioni ricevute al momento della richiesta da parte dell’Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire:
1) consigli medici di carattere generale;
2) informazioni riguardanti:
a) reperimento dei mezzi di soccorso;
b) reperimento di medici generici e specialisti;
c) localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
d) modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
e) esistenza e reperibilità di farmaci.
La Struttura Organizzativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l’As- sicurato in condizione di ottenere quanto necessario.
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 13 che precede, la prestazione può essere richiesta dall’Assicurato senza limitazioni nel numero di contatti.
Gli operatori della Struttura Organizzativa sono a disposizione dell’Assicurato per fornire supporto in lingua ita- liana, inglese e francese.
Art. 14.2 - Consulto ortopedico telefonico
La Struttura Organizzativa è a disposizione dell’Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico con un medico specialista in ortopedia in caso di urgenza conseguente a infortunio. Il servizio medico della Struttura Organizzativa, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell’Assicurato o da perso- na terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire consigli medici di carattere specifico.
La Struttura Organizzativa non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l’As- sicurato in condizione di ottenere quanto necessario.
Art. 14.3 - Invio medico o di un’ambulanza
Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della Struttura Organizzativa giudi- chi necessaria e non rinviabile una visita medica dell’Assicurato, la Struttura Organizzativa invierà un medico generico convenzionato sul posto.
La prestazione viene fornita con costi a carico della Società.
Qualora non sia immediatamente disponibile l’invio del medico, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasfe- rimento in ambulanza dell’Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino al suo domicilio e senza costi a suo carico.
Resta inteso che in caso di emergenza la Struttura Organizzativa non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organi- smi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.
Art. 14.4 - Trasporto sanitario
Qualora il servizio medico della Struttura Organizzativa consigli, a seguito di un Infortunio dell’Assicurato, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d’intesa con il medico curante sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà:
a) al trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina;
b) al rimpatrio sanitario in Italia se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono;
c) alla necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico o paramedico.
Il trasporto sanitario sarà effettuato con i mezzi ritenuti più idonei ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa:
d) aereo sanitario (entro il limite di 10.000,00 Euro per Sinistro);
e) aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
f) treno prima classe e, ove necessario, vagone letto;
g) autoambulanza, senza limiti di chilometraggio;
h) altro mezzo di trasporto. Sono escluse dalla prestazione:
i) le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto;
l) le infermità o lesioni che non precludano all’Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno;
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m) le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali;
n) tutti i casi in cui l’Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato;
o) tutte le spese diverse da quelle indicate;
p) tutte le spese sostenute per malattie preesistenti.
La Società avrà la facoltà di richiedere l’eventuale biglietto di viaggio non utilizzato per il rientro dell’Assicurato.
Art. 14.5 - Consegna spesa a domicilio
(Prestazione valida solo in Italia)
Qualora l’Assicurato versi in condizione di temporanea inabilità a causa di un Infortunio, comprovata da certificazio- ne del medico curante, nei 15 giorni successivi alla dimissione dall’Istituto di cura presso cui era ricoverato, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di effettuare la consegna al proprio domicilio di generi alimentari o di prima necessità che verranno espressamente indicati dal medesimo Assicurato con il massimo di 2 buste per Sinistro. La Struttura Organizzativa invierà un suo corrispondente per il ritiro del denaro e della nota necessari all’acquisto, provvedendo poi alla consegna entro le 24 ore successive. La prestazione è fornita con un preavviso di 3 giorni. Poste Assicura S.p.A. terrà a proprio carico il costo della consegna, mentre il costo dei generi alimentari resta a carico dell’Assicurato.
Art. 14.6 - Assistenza infermieristica
(Prestazione valida solo in Italia)
Qualora l’Assicurato necessiti, nei 15 giorni successivi alla dimissione dall’Istituto di cura presso cui era ricove- rato a causa di un Infortunio, sulla base di certificazione medica, di essere assistito presso il proprio domicilio da personale specializzato infermieristico, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa il reperimento e l’invio di personale convenzionato.
La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema dell’Assicurato al fine di offrire la mi- gliore soluzione possibile.
La prestazione è fornita con un preavviso di 3 giorni.
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 giorni per Sinistro e 2 ore per giorno.
Art. 14.7 - Assistenza fisioterapica
(Prestazione valida solo in Italia)
Qualora l’Assicurato necessiti, nei 15 giorni successivi alla dimissione dall’Istituto di cura presso cui era rico- verato a causa di un Infortunio, di essere assistito presso il proprio domicilio da un fisioterapista, sulla base del protocollo definito dal medico curante, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa il reperimento e l’invio di personale convenzionato.
La ricerca e selezione sarà effettuata in base alla tipologia del problema al fine di offrire la migliore soluzione possibile.
La prestazione è fornita con un preavviso minimo di 3 giorni.
La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 giorni per Sinistro e di 2 ore per giorno.
Art. 14.8 - Servizio di accompagnamento per visite specialistiche / fisioterapiche
(Prestazione valida solo in Italia)
Qualora l’Assicurato versi in una condizione d’inabilità temporanea a causa di un infortunio e necessiti di un servi- zio di accompagnamento dal domicilio a strutture sanitarie (e ritorno) per effettuare: prima visita di controllo, prime medicazioni, esami diagnostici post-ricovero, sedute di fisioterapia, nel caso in cui i familiari siano impossibilitati ad accompagnarlo e l’Assicurato non sia in grado di guidare un mezzo o di utilizzare trasporti pubblici, la Struttura Or- ganizzativa organizzerà il trasferimento dell’Assicurato tramite taxi o auto con conducente con costi a carico della Società per un massimo di 6 trasferte (andata e ritorno) che non superino i 30 chilometri complessivi.
La prestazione verrà erogata una volta per Sinistro nel limite di 3 sinistri l’anno.
Art. 14.9 - Invio dog sitter
(Prestazione valida solo in Italia)
Qualora l’Assicurato, nei 10 giorni successivi alla dimissione dall’Istituto di cura presso cui era ricoverato a se- guito di Infortunio, non sia in grado di occuparsi autonomamente, sulla base di certificazione medica, del proprio cane, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di reperire e inviare un dog sitter che presterà assistenza all’animale domestico.
La prestazione è fornita con un preavviso di 3 giorni.
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La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite di 75,00 Euro per Sinistro.
In alternativa, qualora l’erogazione della prestazione in oggetto non sia possibile, la Società rimborserà, a segui- to di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il limite di 100,00 Euro per Sinistro. in ogni caso l’Assicurato dovrà comunque contattare preventivamente la Struttura Organizzativa.
Art. 14.10 - Reperimento apparecchiature e supporti riabilitativi
(Prestazione valida solo in Italia)
Qualora l’Assicurato, a seguito di Infortunio, versi in condizione di non autosufficienza, comprovata da certifica- zione medica, e necessiti di particolari apparecchiature e/o supporti riabilitativi sulla base del protocollo definito dal medico curante, potrà chiedere alla Struttura Organizzativa di effettuare la ricerca e la consegna delle ap- parecchiature necessarie presso il proprio domicilio. La Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un suo corrispondente che possa ritirare presso il domicilio dell’Assicurato il denaro necessario.
Qualora l’Assicurato necessiti, al termine dell’eventuale noleggio, di restituire l’apparecchiatura e/o supporto riabilitativo utilizzato, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa l’organizzazione di tale ulteriore prestazione. Si intendono in ogni caso esclusi:
1) il trasporto di apparecchiature e/o supporti che richiedano mezzi specifici o eccezionali;
2) le operazioni di montaggio o smontaggio dell’apparecchiatura e/o supporto riabilitativo.
Rimarrà a carico dell’Assicurato il costo dell’acquisto/noleggio dell’apparecchiatura e/o supporto riabilitativo.
Art. 14.11 - Prolungamento soggiorno
(Prestazione valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato venga ricoverato all’estero per Infortunio e i familiari al suo seguito vogliano rimanergli accanto, la Struttura Organizzativa provvederà alle spese per il loro pernottamento in albergo entro il limite di 50,00 Euro per notte e per persona e 300,00 Euro per Sinistro, purché il prolungamento riguardi un periodo suc- cessivo alla data di rientro inizialmente prevista. A tal fine la Struttura Organizzativa avrà la facoltà di richiedere documentazione attestante la durata del soggiorno inizialmente stabilita.
La prestazione si intende limitata alle sole spese di pernottamento e prima colazione, escludendo ogni spesa diversa da queste.
Art. 14.12 - Interprete a disposizione
(Prestazione valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato venga ricoverato in un Istituto di cura all’estero a seguito di un Infortunio e abbia difficoltà linguistiche a comunicare con i medici, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete sul posto entro le successive 48 ore.
La Società terrà a carico i costi dell’interprete per un massimo di 4 ore lavorative per Sinistro.
In alternativa, qualora non sia possibile organizzare l’invio dell’interprete, la Struttura Organizzativa rimborserà, a seguito di presentazione dei relativi giustificativi di spesa, i costi sostenuti entro il limite di 300,00 Euro per Sinistro e per anno assicurativo. In ogni caso, l’Assicurato dovrà comunque contattare preventivamente la Strut- tura Organizzativa.
Art. 14.13 - Collegamento telefonico con la struttura sanitaria
(Prestazione valida solo all’estero)
Qualora l’Assicurato sia ricoverato a seguito di infortunio, la Struttura Organizzativa potrà tenere informati i familiari in Italia sulle condizioni di salute dell’Assicurato nelle prime 72 ore successive al ricovero, mediante collegamento telefonico tra il proprio servizio medico e il medico curante sul luogo del ricovero.
Le notizie cliniche saranno comunicate telefonicamente previa richiesta da parte dell’Assicurato o di persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, e previa indicazione del destinatario del messaggio e relativo reca- pito telefonico dello stesso.
Le notizie cliniche sul paziente dovranno essere autorizzate dal paziente stesso alla Società, tramite apposito modulo denominato R.o.I. (Release of Information).
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Norme in caso di sinistro Infortuni e Malattia
Art. 15 - Obblighi in caso di Sinistro
Art. 15.1 - Denuncia dell’Infortunio e obblighi relativi
In caso di Xxxxxxxx, la denuncia, con l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata necessariamente da referto di Pronto Soccorso, copia conforme della cartella clinica completa e certificato medico in funzione dell’evento, deve essere effettuata per iscritto entro 3 giorni dalla data del Sinistro o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato ovvero i Beneficiari ne abbiano avuto la possibilità. La denuncia deve essere inviata, tramite raccomandata a/r a:
Poste Assicura S.p.A. Ufficio Sinistri
Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 00000 Xxxx
oppure a mezzo fax al n°: 00.00.00.00.00.
A tal fine, l’Assicurato può utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo Informativo. L’inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del Sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
Successivamente l’Assicurato deve inviare tempestivamente al medesimo indirizzo, fino a guarigione avvenuta, i certificati medici di volta in volta rilasciati dai medici curanti, relativi al decorso delle lesioni.
Quando l’Infortunio abbia cagionato la morte dell’Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, il Contraente ovvero i Beneficiari dovranno darne tempestivo avviso a Poste Assicura S.p.A. inoltrando la relativa documentazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il certificato di morte ove sia riportato la data e le cause del decesso).
L’Assicurato o, in caso di sua morte, i Beneficiari, devono consentire a Poste Assicura S.p.A. (o alle persone da essa indicate) le indagini, le perizie, le valutazioni e gli accertamenti necessari ovvero ritenuti opportuni da Poste Assicura S.p.A. e a tal fine sciolgono dall’eventuale segreto professionale gli incaricati delle predette attività.
Art. 15.2 - Minorazioni preesistenti e criteri di indennizzabilità
Poste Assicura S.p.A., nei limiti di quanto previsto nelle presenti Condizioni di Assicurazione, corrisponde l’In- dennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’Infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti; pertanto, l’influenza che l’Infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’Infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’Indennizzo per Invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall’Infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
Art. 15.3 - Altre assicurazioni
Nel caso di Sinistro, ai sensi dell’art. 1910, 3° comma, del Codice Civile, il Contraente o l’Assicurato sarà tenuto a comunicare a Poste Assicura S.p.A. l’esistenza di qualsiasi altra copertura assicurativa stipulata in relazione al medesimo rischio anche con Poste Assicura S.p.A.
Art. 15.4 - Valuta di pagamento
Per le spese sostenute all’estero, i rimborsi vengono effettuati in Italia in Euro al cambio medio della settimana in cui sono state sostenute dall’Assicurato, rilevato dalle quotazioni dell’Ufficio Italiano Cambi.
Art. 15.5 - Collegio medico
In caso di controversie mediche sulla natura dell’evento o sulla misura dell’indennità da corrispondere all’As- sicurato, nonché sui criteri di liquidazione contrattualmente stabiliti, le parti, in alternativa al ricorso all’Autorità Giudiziaria, potranno concordare di conferire per iscritto un apposito mandato irrevocabile per la decisione di tali questioni ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo fra le parti ovvero fra i medici di rispettiva nomina. In caso di disaccordo la nomina del terzo medico potrà essere richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici avente sede nella città o nella provincia dove si
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riunisce il Collegio medico.
Il Collegio medico risiede nel Comune, Sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contri- buendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico, esclusa ogni solidarietà.
È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso. I risultati delle operazioni peritali del Collegio medico de- vono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale. Nel caso in cui le parti dovessero concordare di conferire tale mandato irrevocabile al predetto Collegio medico, le stesse rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei patti contrattuali.
Moduli e Informative Accessorie
Classificazione delle Attività Professionali codificate
L’assicurazione è prestata in base all’esplicita dichiarazione dell’Assicurato che l’attività professionale esercita- ta si identifica con quella risultante dall’elenco seguente in corrispondenza del Codice Professione indicato in Polizza.
Qualora oltre all’attività principale l’Assicurato svolga un’attività secondaria con carattere continuativo, ancorché non prevalente, e in tutti i casi in cui l’Assicurato svolga più di un’attività, occorre indicare l’attività professionale a maggior rischio.
CODICE
DESCRIZIONE ATTIVITÀ PROFESSIONALE
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, GIARDINAGGIO, ALLEVAMENTO E PESCA
CLASSE
0101N | Addestratore di animali | Non assicurabile |
0102D | Agricoltore che lavora manualmente, bracciante agricolo CON uso di veicoli e/o macchinari | D |
0103C | Agricoltore che lavora manualmente, bracciante agricolo SENZA uso di veicoli e/o macchinari | C |
0104B | Agricoltore con mansione esclusivamente amministrativa | B |
0000X | Xxxxxxxx, agrimensore, agrotecnico, perito agrario, enologo ed enotecnico | B |
0106D | Allevatore di animali CON opera manuale e/o CON uso di macchinari o macchine agricole con peso a pieno carico superiore a 3,5 t | D |
0107B | Allevatore di animali SENZA opera manuale e SENZA uso di macchinari o macchine agricole con peso a pieno carico superiore a 3,5 t | B |
0108D | Boscaiolo, abbattitore di piante (senza uso di esplosivi) | D |
0109C | Giardiniere, floricoltore, vivaista CON trattamento piante ad alto fusto e/o uso di veicoli e/o macchinari | C |
0110B | Giardiniere, floricoltore, vivaista SENZA trattamento piante ad alto fusto e/o uso di veicoli e/o macchinari | B |
0111C | Mediatore di bestiame | C |
0112N | Pescatore CON pesca non costiera | Non assicurabile |
0113D | Pescatore SOLO pesca costiera | D |
ARTE, SPETTACOLO, MODA E INTRATTENIMENTO | ||
0201B | Addetto di sala | B |
0202A | Attore (esclusi controfigure, stunt-man e circensi) | A |
0203D | Ballerino | D |
0204N | Buttafuori e guardia del corpo | Non assicurabile |
0205B | Cantante, DJ, musicista, orchestrista | B |
0000X | Xxxxxxxx | Non assicurabile |
0207B | Coreografo | B |
0208B | Costumista e scenografo | B |
0209B | Custode di musei e simili | B |
0210A | Direttore artistico e personale di scena | A |
0211N | Lavoratore arte, spettacolo e intrattenimento CON esposizione a rischi spe- ciali (es. incendio, presenza di belve, colluttazioni, acrobazie) | Non assicurabile |
CODICE | DESCRIZIONE ATTIVITÀ PROFESSIONALE | CLASSE | |
ARTE, SPETTACOLO, MODA E INTRATTENIMENTO | |||
0212B | Lavoratore arte, spettacolo e intrattenimento SENZA esposizione a rischi speciali (es. incendio, presenza di belve, colluttazioni, acrobazie) | B | |
0213D | Xxxxxxxxxxx, cineoperatore, attrezzista | D | |
0214A | Modello e indossatore | A | |
0215D | Pittore e scultore CON uso di impalcature | D | |
0216C | Pittore e scultore SENZA uso di impalcature | C | |
0217A | Presentatore e annunciatore | A | |
0218B | Regista | B | |
0219A | Sceneggiatore | A | |
0220A | Stilista e disegnatore di moda | A | |
0221N | Stunt-man e controfigura | Non assicurabile | |
0222B | Tecnico e operatore apparati audio-video e della ripresa video-cinematogra- fica (NO macchinista, cineoperatore, attrezzista) | B | |
ATTIVITÀ COMMERCIALI E SERVIZI (TITOLARI, COMMESSI, ADDETTI) | |||
0301A | Antiquario SOLO attività di vendita | A | |
0302C | Casaro CON uso macchinari | X | |
0000X | Xxxxxx XXXXX uso macchinari | B | |
0304D | Demolitore di mezzi di trasporto | D | |
0305B | Estetista e truccatore | B | |
0306A | Farmacista e erborista | A | |
0307B | Fioraio | B | |
0308B | Gioielliere e orologiaio SOLO attività di vendita | B | |
0309C | Lavoratore commercio ambulante | C | |
0310D | Lavoratore in attività commerciali/servizi diverse da quelle elencate CON anche mansioni manuali | D | |
0311B | Lavoratore in attività commerciali/servizi diverse da quelle elencate SOLO mansioni amministrativo-contabili | B | |
0312N | Lavoratore in attività commerciali/servizi CON uso e/o contatto con sostanze radioattive/nucleari e pericolose in genere | Non assicurabile | |
0313N | Lavoratore in attività commerciali/servizi CON uso e/o contatto di materiali esplodenti o esplosivi | Non assicurabile | |
0314B | Lavoratore in bottiglierie, enoteche, alimentari, negozi frutta e verdura | B | |
0315B | Lavoratore in concessionarie mezzi di trasporto | B | |
0316C | Lavoratore in distributori di carburante CON operazioni di manutenzione, lavaggio e simili | C | |
0317B | Lavoratore in distributori di carburante SENZA operazioni di manutenzione, lavaggio e simili | B | |
0318B | Lavoratore in ferramenta | B | |
0319C | Lavoratore in lavanderia, tintoria e stireria | C | |
0320A | Lavoratore in librerie, edicole | A | |
0321B | Lavoratore in punti vendita della grande distribuzione (esclusi macelleria, pescheria, salumeria) | B | |
0322B | Lavoratore in settore ricambi e accessori per veicoli | B | |
0323C | Lavoratore settore armi CON confezionamento di cartucce e munizioni | C |
CODICE | DESCRIZIONE ATTIVITÀ PROFESSIONALE | CLASSE | |
ATTIVITÀ COMMERCIALI E SERVIZI (TITOLARI, COMMESSI, ADDETTI) | |||
0324B | Lavoratore settore armi SENZA confezionamento di cartucce e munizioni | B | |
0325A | Lavoratore settore articoli per la bellezza e la persona (inclusa profumeria) | A | |
0326C | Lavoratore settore articoli per la casa, elettrodomestici, elettronica, mobili CON installazione | C | |
0327B | Lavoratore settore articoli per la casa, elettrodomestici, elettronica, mobili SENZA installazione | B | |
0328B | Lavoratore settore calzature, abbigliamento e tessile in genere | B | |
0329C | Lavoratore settore ceramiche e sanitari CON installazione | C | |
0330B | Lavoratore settore ceramiche e sanitari SENZA installazione | B | |
0331A | Lavoratore settore fotografia, video e musica | A | |
0332B | Lavoratore settore giocattoli e articoli sportivi | B | |
0333A | Lavoratore settore sali e tabacchi, articoli da regalo, cartoleria | A | |
0334D | Macellaio CON macellazione | D | |
0335C | Macellaio SENZA macellazione | C | |
0336B | Operatore turistico e agente di viaggi | B | |
0337A | Ottico | A | |
0338C | Panettiere CON uso macchinari | C | |
0339B | Panettiere SENZA uso macchinari | B | |
0340B | Parrucchiere, barbiere, toelettatore per animali | B | |
0341C | Pescivendolo e salumiere | C | |
0342C | Rappresentante e venditore a domicilio (es. commesso viaggiatore, piazzi- sta) CON trasporto e consegna merce | C | |
0343B | Rappresentante e venditore a domicilio (es. commesso viaggiatore, piazzi- sta) SENZA trasporto e consegna merce | B | |
0344B | Tatuatore | B | |
0345B | Vetrinista | B | |
ATTIVITÀ CON USO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRE, MARITTIMO E AEREO | |||
0401N | Collaudatore di mezzi di trasporto terrestre, marittimo e aereo | Non assicurabile | |
0402D | Conducente di mezzi pesanti (es. autobus, motocarri, autocarri, macchine operatrici) | D | |
0403D | Conducente di natanti, imbarcazioni e navi (escluso skipper) | D | |
0404C | Conducente/autista di veicoli a motore esclusi mezzi pesanti (es. taxi, NCC) | C | |
0405C | Corriere/fattorino | C | |
0406C | Istruttore di scuola guida CON pratica di guida | C | |
0407A | Istruttore di scuola guida SOLO teoria | A | |
0408C | Macchinista delle ferrovie | C | |
0409C | Parcheggiatore, posteggiatore | C | |
0410D | Personale viaggiante dell'aviazione civile | D | |
0411B | Personale viaggiante delle ferrovie | B | |
0412D | Personale viaggiante su mezzi pesanti (es. autobus, motocarri, autocarri, macchine operatrici) | D | |
0413D | Personale viaggiante su natanti, imbarcazioni e navi (incluso marinaio civile) | D | |
0414D | Pilota aviazione civile | D |
CODICE
DESCRIZIONE ATTIVITÀ PROFESSIONALE
CLASSE
ATTIVITÀ CON USO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRE, MARITTIMO E AEREO
0415N | Skipper | Non assicurabile |
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE, TECNICHE, INTELLETTUALI E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE | ||
0501B | Agente e intermediario settore finanza, commercio, industria e servizi vari | B |
0000X | Xxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxx/Xxxxx di sport (NO sport estremi, pericolosi, motoristici e aerei) | C |
0503N | Allenatore/Insegnante/Istruttore/Guida di sport estremi, pericolosi, motoristici e aerei | Non assicurabile |
0504A | Amministratore di beni propri o altrui | A |
0505B | Analista chimico SENZA uso e/o contatto con sostanze radioattive/nucleari e pericolose in genere | B |
0506A | Analista finanziario, attuario e addetto a centro elaborazione dati | A |
0507C | Arbitro sportivo | C |
0508C | Archeologo | C |
0509C | Architetto, geometra e ingegnere CON accesso a cantieri, tetti, impalcature | C |
0510B | Architetto, geometra e ingegnere SENZA accesso a cantieri, tetti, impalcature | B |
0511B | Avvocato, magistrato, giudice, notaio e specialisti in scienze giuridiche in genere | B |
0512B | Bibliotecario, archivista | B |
0513B | Biologo, addetto a laboratori e/o centri di analisi mediche | B |
0514B | Commercialista e ragioniere, certificatore di bilancio e revisore dei conti, consulente del lavoro | B |
0515A | Critico e editore | A |
0516B | Diplomatico e ambasciatore | B |
0517N | Fotografo e cameraman CON attività all'esterno inviato di guerra | Non assicurabile |
0518C | Fotografo e cameraman CON attività all'esterno NO inviato di guerra | C |
0519B | Fotografo e cameraman SENZA attività all'esterno | B |
0520C | Geologo e topografo | C |
0521N | Giornalista, cronista, corrispondente inviato di guerra | Non assicurabile |
0522B | Giornalista, cronista, corrispondente NO inviato di guerra | B |
0523N | Guida alpina | Non assicurabile |
0524C | Guida e accompagnatore naturalistico (NO guida alpina) | C |
0525B | Guida e accompagnatore turistico (NO guida alpina) | B |
0526A | Interprete e traduttore | A |
0527D | Lavoratore CON uso di macchinari e/o CON accesso a cantieri, tetti, impal- cature e/o CON contatto con correnti ad alta tensione | D |
0528C | Lavoratore CON uso di macchinari, SENZA accesso a cantieri, tetti, impal- cature e SENZA contatto con correnti ad alta tensione | C |
0529N | Lavoratore CON uso e/o contatto con sostanze radioattive/nucleari e pericolose in genere | Non assicurabile |
CODICE | DESCRIZIONE ATTIVITÀ PROFESSIONALE | CLASSE | |
ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE, TECNICHE, INTELLETTUALI E DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE | |||
0530N | Lavoratore CON uso e/o contatto di materiali esplodenti o esplosivi | Non assicurabile | |
0531B | Lavoratore SENZA uso di macchinari, SENZA accesso a cantieri, tetti, impalcature e SENZA contatto con correnti ad alta tensione | B | |
0532C | Mediatore (es. mediatore creditizio, d'affari, di borsa) | C | |
0533A | Metereologo e climatologo | A | |
0534N | Xxxxxxxxx e sommozzatore (NO forze armate e pubblica sicurezza) | Non assicurabile | |
0535B | Politico e sindacalista | B | |
0536A | Scrittore e poeta | A | |
0537B | Specialista e ricercatore in materie umane, scientifiche, economiche, natu- rali, ecc. CON attività all'esterno | B | |
0538A | Specialista e ricercatore in materie umane, scientifiche, economiche, natu- rali, ecc. SENZA attività all'esterno | A | |
0539N | Speleologo | Non assicurabile | |
0540N | Sportivo professionista | Non assicurabile | |
0541B | Steward e hostess a terra | B | |
0542C | Zoologo | C | |
ATTIVITÀ RICETTIVE E DELLA RISTORAZIONE | |||
0601B | Animatore | B | |
0602C | Bagnino | C | |
0603B | Barista | B | |
0604B | Cameriere e personale di sala in genere | B | |
0605C | Cuoco/Chef e addetti alla cucina in genere | C | |
0606C | Gelataio e pasticcere CON uso macchinari | C | |
0607B | Gelataio e pasticcere SENZA uso macchinari | B | |
0608C | Pizzaiolo CON uso macchinari | C | |
0609B | Pizzaiolo SENZA uso macchinari | B | |
0610B | Portiere, usciere e custode di stabili e parcheggi | B | |
0611C | Titolare e altro personale CON anche mansioni manuali | C | |
0612A | Titolare e altro personale SOLO mansioni amministrativo-contabili | A | |
FORZE ARMATE, PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA | |||
0701D | Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco | D | |
0702D | Esercito, Marina, Aeronautica e Carabinieri | D | |
0703N | Guardia notturna, guardia giurata, guardia armata, guardia del corpo | Non assicurabile | |
0704D | Guardiano territoriale (es. guardia doganale, guardacaccia, guardapesca, vigile campestre) | D | |
0705N | Investigatore privato | Non assicurabile | |
0706D | Polizia di Stato, Polizia Locale, Municipale e Provinciale, Polizia Penitenziaria, Gurdia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato | D |
CODICE | DESCRIZIONE ATTIVITÀ PROFESSIONALE | CLASSE | |
FORZE ARMATE, PUBBLICA SICUREZZA E VIGILANZA | |||
0707N | Portavalori | Non assicurabile | |
0708N | Professionista qualificato nei servizi di sicurezza, vigilanza e custodia diversi da quelli elencati | Non assicurabile | |
0709D | Protezione civile | D | |
IMPRESA, ARTIGIANATO E LAVORO MANUALE (OPERAI SPECIALIZZATI E NON) | |||
0801N | Addetto a funivie, seggiovie, ovovie, cabinovie | Non assicurabile | |
0802N | Addetto ai giardini zoologici | Non assicurabile | |
0803N | Addetto alla disinfezione, disinfestazione e derattizzazione | Non assicurabile | |
0804N | Addetto alla pulizia, riparazione e manutenzione di cisterne e serbatoi | Non assicurabile | |
0805C | Addetto alla raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti | C | |
0806N | Addetto alle piattaforme e/o raffinerie | Non assicurabile | |
0807N | Addetto allo spurgo xxxxx xxxx e manutenzione reti fognarie | Non assicurabile | |
0808D | Addetto di impresa di pulizia CON uso di impalcature | D | |
0809C | Addetto di impresa di pulizia SENZA uso di impalcature | C | |
0810D | Antennista (installatore di antenne radio tv) | D | |
0811C | Antiquario e restauratore con restauro (escluso mobili e senza accesso a tetti e impalcature) | C | |
0812D | Antiquario e restauratore con restauro (incluso mobili e/o con accesso a tetti e impalcature) | D | |
0813D | Artigiano e operaio CON uso di macchinari e/o CON accesso a cantieri, tetti, impalcature e/o CON contatto con correnti ad alta tensione | D | |
0814C | Artigiano e operaio CON uso di macchinari, SENZA accesso a cantieri, tetti, impalcature e SENZA contatto con correnti ad alta tensione | C | |
0815N | Artigiano e operaio CON uso e/o contatto con sostanze radioattive/nucleari e pericolose in genere | Non assicurabile | |
0816N | Artigiano e operaio CON uso e/o contatto di materiali esplodenti o esplosivi | Non assicurabile | |
0817C | Artigiano e operaio del settore tessile CON uso di macchinari | C | |
0818B | Artigiano e operaio SENZA uso di macchinari, SENZA accesso a cantieri, tetti, impalcature e SENZA contatto con correnti ad alta tensione | B | |
0819C | Barcaiolo, gondoliere | C | |
0820C | Caldaista, fochista | C | |
0821C | Calzolaio | C | |
0822D | Cantoniere | D | |
0823D | Elettricista ed elettrauto CON mansioni all'esterno e/o contatto con correnti ad alta tensione | D | |
0824C | Elettricista ed elettrauto SENZA mansioni all'esterno e contatto con correnti ad alta tensione | C | |
0825D | Fabbro, fonditore, saldatore | D |
CODICE
DESCRIZIONE ATTIVITÀ PROFESSIONALE
CLASSE
IMPRESA, ARTIGIANATO E LAVORO MANUALE (OPERAI SPECIALIZZATI E NON)
0826D | Facchino CON carico/scarico di merci in genere | D |
0827C | Facchino SOLO con carico/scarico di piccoli colli | C |
0828D | Falegname, ebanista, mobiliere addetto alla fabbricazione | D |
0829D | Idraulico CON mansioni all'esterno e/o uso di impalcature | D |
0830C | Idraulico SENZA mansioni all'esterno e uso di impalcature | C |
0831D | Imbianchino/pittore CON mansioni all'esterno e/o uso di tetti e impalcature | D |
0832B | Imbianchino/pittore SENZA mansioni all'esterno e uso di tetti e impalcature | B |
0833D | Imprenditore CON opera manuale e/o CON accesso a cantieri, tetti, impal- cature | D |
0834B | Imprenditore SENZA opera manuale e SENZA accesso a cantieri, tetti, impalcature | B |
0835C | Magazziniere | C |
0836C | Meccanico, carrozziere, gommista, vulcanizzatore e simili | C |
0837N | Minatore, cavaiolo, addetto estrazione di carbone, petrolio, gas naturale e minerali | Non assicurabile |
0838D | Muratore, carpentiere | D |
0839C | Orafo, orologiaio, argentiere, incisore, coniatore, doratore | C |
0840D | Piastrellista, pavimentatore, parchettista, marmista | D |
0841C | Riparatore apparrecchi elettronici ed elettrodomestici | C |
0842B | Sarto, ricamatore | B |
0843D | Scultore, intagliatore, cesellatore, decoratore CON uso di tetti e impalcature | D |
0844C | Scultore, intagliatore, cesellatore, decoratore SENZA uso di tetti e impalca- ture | C |
0845C | Tipografo, litografo, cartaio | C |
0846N | Tornitore e lattoniere | Non assicurabile |
0847D | Vetraio | D |
ISTRUZIONE, SALUTE E ASSISTENZA SOCIALE E FAMILIARE | ||
0901C | Addetto all'assistenza personale (es. badante, operatore socio sanitario) | C |
0000X | Xxxxxxxxxxx, sociologo e esperto di fenomeni sociali | A |
0903B | Assistente sociale | B |
0904B | Baby-sitter, bambinaia | B |
0905C | Bidello | C |
0906C | Collaboratore familiare/domestico (es. colf) | C |
0907D | Conducente di veicoli per il soccorso via terra, aria e acqua (es. autoambu- xxxxx, elisoccorso) | D |
0908B | Dentista, odontostomatologo, odontotecnico e igienista | B |
0909A | Dietista | A |
0910A | Fisioterapista | A |
0911C | Infermiere, paramedico (NO clero) | C |
0912B | Insegnante, professore e docente di materie ANCHE sperimentali e/o pratiche | B |
0000X | Xxxxxxxxxx, professore e docente di materie NON sperimentali e pratiche | A |
0914A | Logopedista e logoterapista | A |
CODICE | DESCRIZIONE ATTIVITÀ PROFESSIONALE | CLASSE | |
ISTRUZIONE, SALUTE E ASSISTENZA SOCIALE E FAMILIARE | |||
0915A | Massaggiatore e pranoterapista | A | |
0916B | Medico (NO radiologo) | B | |
0917C | Medico radiologo | C | |
0000X | Xxxxxxxxx, riflessologo plantare e altri professionisti/tecnici della medicina popolare | A | |
0919B | Ostetrica | B | |
0920D | Personale sanitario viaggiante su veicoli per il soccorso via terra, aria e acqua (es. autoambulanza, elisoccorso) | D | |
0921A | Preside, rettore e altro personale di scuola che svolge attività amministrativa | A | |
0922A | Psicologo, psichiatra, psicoterapeuta e psicanalista | A | |
0923C | Veterinario e zootecnico | C | |
LAVORO D'UFFICIO (IMPIEGATI E NON) E SERVIZIO POSTALE | |||
1001A | Addetto ufficio postale | A | |
1002A | Centralinista, addetto call center | A | |
1003B | Disegnatore, grafico, web design | B | |
1004C | Lavoratore d'ufficio CON anche mansioni all'esterno e CON accesso a cantieri, tetti, impalcature | C | |
1005B | Lavoratore d'ufficio CON anche mansioni all'esterno ma SENZA accesso a cantieri, tetti, impalcature | B | |
1006A | Lavoratore d'ufficio SENZA mansioni all'esterno | A | |
1007C | Perito CON anche mansioni all'esterno | C | |
1008C | Postino | C | |
NON LAVORATORE | |||
1101A | Bambino fino al compimento del 14° anno di età | A | |
0000X | Xxxxxxxxxx senza occupazione | A | |
0000X | Xxxxxxxxx | X | |
1104C | Clero CON attività missionaria, infermieristica e/o paramedica | C | |
1105A | Clero SENZA attività missionaria, infermieristica e/o paramedica | A | |
1106B | Non occupato diverso da quelli elencati | B | |
1107B | Pensionato | B | |
1108C | Studente maggiore di 14 anni di scuola professionale | C | |
1109B | Studente maggiore di 14 anni NON di scuola professionale | B |
50/36
Tabella ANIA | ||
Lesione | Indennità | |
a destra | a sinistra | |
Perdita totale di un arto superiore | 70% | 60% |
Perdita della mano o di un avambraccio | 60% | 50% |
Perdita di un arto inferiore al di sopra del ginocchio | 60% | 60% |
Perdita di un arto inferiore all’altezza o al di sotto del ginocchio | 50% | 50% |
Perdita di un piede | 40% | 40% |
Perdita del pollice | 18% | 16% |
Perdita di una falange del pollice | 9% | 8% |
Perdita dell’indice | 14% | 12% |
Perdita del mignolo | 12% | 10% |
Perdita del medio | 8% | 6% |
Perdita dell’anulare | 8% | 6% |
Perdita di una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito | |
Perdita di un alluce | 5% | 5% |
Perdita di una falange dell’alluce | 2,50% | 2,50% |
Perdita di un altro dito del piede | 3% | 3% |
Perdita di una falange di altro dito del piede | 1% | 1% |
Sordità completa di un orecchio | 10% | 10% |
Sordità completa di ambedue gli orecchi | 40% | |
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 25% | 25% |
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi | 100% | |
Stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% | |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% | |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di una vertebra cervicale | 12% | |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di una vertebra dorsale | 5% | |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo della 12a vertebra dorsale | 10% | |
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di una vertebra lombare | 10% | |
Esiti di frattura del sacro | 3% | |
Esiti di frattura del coccige con callo deforme | 5% | |
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2% | |
Perdita anatomica di un rene | 15% | |
Perdita anatomica della milza | 10% |
Tabella INAIL - Allegato 1 al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 Lesione | Indennità a destra a sinistra | |
Perdita delle ultime due falangi del mignolo | 8% | |
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110°-75° : a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 30% 25% 35% 30% 45% 40% 25% 20% | |
Anchilosi totale articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55% 50% | |
Anchilosi totale articolazione del gomito in estensione completa o quasi: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 40% 35% 45% 40% 55% 50% 35% 30% | |
Anchilosi completa dell’articolazione radiocarpica in estensione rettilinea | 18% 15% | |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: a) in semipronazione b) in pronazione c) in supinazione | 22% 18% 25% 22% 35% 30% | |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45% | |
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l’applicazione di un apparecchio di protesi | 80% | |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70% | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 65% | |
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 55% | |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50% | |
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso | 30% | |
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso | 16% | |
Perdita totale del solo alluce | 7% | |
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita, ogni altro dito perduto è valutato il | 3% | |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35% | |
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20% | |
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11% | |
Perdita totale della voce | 35% |
Altre menomazioni della facoltà visiva
Visus perduto Indennizzo dell’occhio | Visus residuo | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
Note:
1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all’acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata: in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all’acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità per- manente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell’entità del vizio di rifrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus di un occhio, essendo l’altro normale, è valutata il 16% se si tratta di un infortunio agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:
con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
con visus corretto di 7/10 18%
con visus corretto di 6/10 21%
con visus corretto di 5/10 24%
con visus corretto di 4/10 28%
con visus corretto di 3/10 32%
con visus corretto inferiore a 3/10 35%
6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell’acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
Mod. 0190 Ed. gennaio 2016
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Comunicazione dei dati a soggetti terzi
Per le finalità sopra descritte i Suoi dati (in particolare dati personali, contatti telefonici ed e-mail, indirizzo domi- cilio) potrebbero essere comunicati a soggetti che operano in qualità di Titolari autonomi o di Responsabili del trattamento per ogni finalità assicurativa, anche in virtù di obblighi di legge, ovvero a soggetti di nostra fiducia che svolgono - per nostro conto - compiti di natura tecnica od organizzativa, alcuni di questi anche all’estero.
Si tratta in modo particolare di soggetti facenti parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita, del Gruppo Poste Italiane, della catena distributiva quali agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di ac- quisizione di contratti di assicurazione; consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società, quali professionisti legali, periti e medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, centrali operative di assistenza e società di con- sulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione dati; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.
In considerazione della complessità della nostra organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nel perseguimento delle finalità sopra indicate nell’ambito delle rispettive mansioni ed in conformità alle istruzioni ricevute.
L’elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo chiedendolo a:
(1) Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono alla compagnia informa- zioni finanziarie, professionali, sanitarie etc.
(2) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e indivi- duazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell’Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
Poste Assicura S.p.A. Gruppo Assicurativo Poste Vita
Ufficio Privacy Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0
00000 Xxxx
fax 00.0000.0000
I dati raccolti non saranno in alcun modo diffusi.
Esercizio dei diritti
La informiamo inoltre che Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Per l’esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a:
Poste Assicura S.p.A. Gruppo Assicurativo Poste Vita
Ufficio Privacy Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0
00000 Xxxx
fax 00.0000.0000
La ringraziamo per la Sua attenzione e collaborazione ricordandoLe che un modulo incompleto, non firmato o, nei casi previsti, non accompagnato dalla documentazione sopra descritta non potrà dare luogo all’avvio della istruttoria di liquidazione e ritarderà, in ogni caso, le operazioni di valutazione e con seguentemente di indenniz- zo del danno subito.
Maggiori informazioni relative le modalità di denuncia del sinistro possono essere richieste chiamando il numero verde 000.00.00.00 di Poste Assicura S.p.A.
Posteprotezione Innova Infortuni Modulo di Denuncia Sinistro
Il presente Xxxxxx è da spedire:
- a mezzo raccomandata a/r a: Poste Assicura S.p.A. - Ufficio Sinistri - Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx, oppure
- a mezzo fax al numero: 00.00.00.00.00
Polizza N° .............................................................................................................................................................
Dati del Contraente
Cognome ......................................................... Nome ...........................................................................................
Data di nascita ....../....../......... Luogo di nascita ..................................................................................................
Codice Fiscale
Professione...........................................................................................................................................................
Xxxxxxxxx ..................................................................... C.A.P. ...............................................................................
Comune ......................................................................................... Prov .............................................................
Recapito telefonico ................................. Xxxxxxxxx e-mail....................................................................................
È assicurato per tali eventi presso altre Compagnie (se sì quali)? .......................................................................
...............................................................................................................................................................................
Dati dell’Assicurato (se diverso dal Contraente)
Cognome ......................................................... Nome ...........................................................................................
Data di nascita ....../....../......... Luogo di nascita ..................................................................................................
Codice Fiscale
Professione...........................................................................................................................................................
Xxxxxxxxx ..................................................................... C.A.P. ...............................................................................
Comune ......................................................................................... Prov .............................................................
Recapito telefonico ................................. Xxxxxxxxx e-mail....................................................................................
È assicurato per tali eventi presso altre Compagnie (se sì quali)? .......................................................................
...............................................................................................................................................................................
Dati relativi all’infortunio (barrare con “x” il caso che interessa):
Copertura Full Time
❑ Morte
❑ Invalidità permanente
❑ Invalidità permanente da ictus o infarto
❑ Invalidità permanente da malattia
❑ Pacchetto Minori
❑ Sport pericolosi
❑ Sport agonistici
❑ Diaria da ricovero
Copertura Al Volante
❑ Morte
❑ Invalidità permanente
❑ Diaria da ricovero
❑ Diaria da convalescenza
❑ Rimborso spese mediche
❑ Danno estetico
❑ Diaria da convalescenza
❑ Diaria da gessatura
❑ Maggiorazione per lungodegenza
❑ Indennizzo per coma
❑ Rimborso spese mediche
❑ Danno estetico
❑ Fisioterapia Plus
❑ Inabilità temporanea totale
Dichiarazioni riguardanti il sinistro
Data accadimento infortunio: ....../....../......... Ora..................................................................................................
Luogo in cui si è verificato (comune, provincia, località) ......................................................................................
Descrizione causa e circostanza dell’infotunio/malattia ......................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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Descrizione conseguenze immediate/Diagnosi ...................................................................................................
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Documentazione allegata ....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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Modalità di pagamento (barrare con “x” la modalità prescelta):
❑ Accredito sul C/C dell’Assicurato IBAN ...........................................................................................................
❑ Accredito sul Libretto di Risparmio Postale dell’Assicurato (Libretto N° )
❑ Assegno intestato all’Assicurato
Dichiaro inoltre di aver preso visione dell’Informativa privacy relativa alla denuncia dei sinistri, resa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003, presto il consenso al trattamento dei miei dati personali e sensibili.
Luogo e data ........................................................ ......./....../.........
Firma dell’Assicurato (o di chi ne fa le veci) .........................................................................................................
La ringraziamo per la Sua attenzione e collaborazione ricordandoLe che un modulo incompleto, non firmato o, nei casi previsti, non accompagnato dalla documentazione sopra descritta non potrà dare luogo all’avvio della istruttoria di liquidazione e ritarderà, in ogni caso, le operazioni di valutazione e conseguentemente di indennizzo del danno subito.
Maggiori informazioni relative le modalità di denuncia del sinistro possono essere richieste chiamando il numero verde 000.00.00.00 di Poste Assicura S.p.A.
Poste Assicura S.p.A.
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Poste Assicura S.p.A. • 00144, Xxxx (XX), Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 0 • Tel.: (x00) 00 000000 • Fax: (x00) 00 00000000 • PEC: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx
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• xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx • Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001, Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001, REA
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n. 1013058 • Iscritta alla Sezione I dell’Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base alla delibera ISVAP
Mod. 0190 Ed. gennaio 2016
n. 2788/2010 • Società appartenente al gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Vita S.p.A., soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima.
Per informazioni: