Contract
Allegato B
Indirizzi per la regolamentazione dell’Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ai sensi del Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i.
Indirizzi per la regolamentazione dell’Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
SEZIONE 1 – PRINCIPI GENERALI
I presenti Indirizzi disciplinano:
- la regolamentazione regionale in materia di offerta formativa pubblica nell’ambito del contratto di Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali (ai sensi dell’art. 4, D. lgs. 167/2011 del 14 settembre 2011 – T.U. Apprendistato e dell’art. 50, Regolamento n. 47/R del 2003 e s.m.i.);
- le modalità di certificazione delle competenze acquisite dall’apprendista e di registrazione sul Libretto Formativo della formazione realizzata, della qualifica contrattuale conseguita e delle competenze acquisite ed eventualmente validate e certificate. L'intervento della Regione è finalizzato a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze dei giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante al fine di migliorarne l'occupabilità nel mercato del lavoro.
La formazione di base e trasversale e l’offerta formativa pubblica integrativa rivolta agli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 4 del T.U. sono disciplinate dalla Regione, sentite le parti sociali e datoriali.
Per “formazione di base e trasversale” si intende quella finalizzata all’acquisizione delle competenze basilari che ogni lavoratore deve possedere, qualunque sia il settore in cui presta la sua opera. Essa deve quindi fornire gli strumenti-base per orientarsi ed inserirsi nei diversi contesti lavorativi.
L’art 50 del Regolamento n. 47/R del 2003 e s.m.i. stabilisce i criteri che devono rispettare gli standard dell’offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali. La formazione di base e trasversale deve essere erogata, quindi, nel rispetto dei seguenti criteri:
▪ erogazione in un contesto formale di acquisizione di competenze, strutturato ed organizzato come definito nel Glossario contenuto nel Disciplinare approvato con DGR 532/2009 e s.m.i.;
▪ assistenza da parte di figure professionali in possesso di specifici requisiti: tutor d’aula o referente aziendale, in possesso dei requisiti previsti dalla contrattazione collettiva;
▪ coinvolgimento ai fini della progettazione dei percorsi formativi, da parte delle Agenzie formative accreditate, dell’esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze, iscritto nell’elenco regionale di cui al paragrafo B.5.3. della Dgr 532/2009 e s.m.i.;
▪ realizzazione mediante una specifica progettazione finalizzata al raggiungimento di risultati di apprendimento verificabili e certificabili in quanto riferiti a competenze di base e trasversali, come individuati negli atti di costituzione del catalogo regionale.
SEZIONE 2 - ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA REGIONALE DI OFFERTA FORMATIVA PER LE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI
La Regione disciplina il sistema dell’offerta formativa regionale finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali ai sensi dell’art. 4, comma 3, del Decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 “Testo unico dell'apprendistato e dell’art. 51 del Regolamento n. 47/R del 2003 e s.m.i..
L’offerta formativa regionale erogata per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali è strutturata in forma modulare.
La formazione è svolta, di regola, all’esterno dell’azienda ed è erogata da soggetti accreditati nel sistema regionale ai sensi della DGRT 968 del 2007 e s.m.i. Le modalità di erogazione dell’offerta formativa pubblica
sono stabilite annualmente, in relazione alle risorse economiche disponibili e al numero degli apprendisti, sulla base del catalogo regionale (articolato su base territoriale) di attività formative determinato con procedure ad evidenza pubblica, come previsto ai sensi dell’art. 43 del Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i.
Le imprese possono scegliere di realizzare la formazione per le competenze di base e trasversale senza usufruire del catalogo regionale (in tal caso, quindi, senza usufruire del finanziamento regionale), rispettando i criteri per la realizzazione dell’offerta formativa pubblica definiti dall’art. 50 del Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i sopra citati, nel rispetto degli standard formativi definiti nei presenti indirizzi, attraverso agenzie formative accreditate e fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva relativamente alla capacità formativa dell’impresa.
La formazione, interna o esterna all’azienda, può essere realizzata nell’ambito delle iniziative promosse dai Fondi paritetici interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche.
La durata complessiva dell’attività di formazione per l’acquisizione di competenze di base e trasversali è pari a centoventi ore complessive entro i primi tre anni di durata del contratto di apprendistato, ai sensi del comma 2, art. 51 del Regolamento n. 47/R del 2003 e s.m.i.
La durata della formazione per le competenze di base e trasversali è ridotta nei seguenti casi:
- per gli apprendisti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale o di laurea, l’offerta regionale di formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali è ridotta a sessanta ore per i primi tre anni di durata del contratto di apprendistato;
- per gli apprendisti in possesso di una qualifica e/o diploma professionale l’offerta regionale di formazione per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali è ridotta a novanta ore complessive per i primi tre anni di durata del contratto.
- per gli apprendisti che, in virtù di precedenti contratti di apprendistato, abbiano frequentato percorsi formativi per l’acquisizione di competenze di base e trasversali, nella misura del numero delle ore realizzate e purché la frequenza di tali percorsi sia stata debitamente attestata.
Le ore di formazione formale possono essere variamente distribuite nei singoli anni nel piano formativo individuale.
Almeno un terzo delle ore di formazione previste devono essere realizzate nell’arco del primo anno.
Nel caso di contratti di apprendistato di durata inferiore a tre anni il numero di ore di formazione che costituiranno l’offerta formativa pubblica integrativa è riproporzionata rispetto al numero di mesi di contratto previsti. A titolo esemplificativo, un apprendista in possesso di qualifica e/o diploma professionale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante di durata biennale usufruirà di un’offerta formativa pubblica integrativa pari a 60 ore (90 ore diviso 36 mesi moltiplicato per 24 mesi di contratto).
Per i rapporti di apprendistato in cicli stagionali e per i rapporti di apprendistato la cui durata non coincida con l’anno intero, la formazione di base e trasversale deve essere erogata entro il periodo di apprendistato.
Per tali rapporti la formazione può essere svolta in modalità e-learning.
I contenuti possono essere diversificati in considerazione dei soggetti destinatari della formazione con riferimento al livello delle competenze possedute ed agli obiettivi di apprendimento espressi nei CCNL e negli accordi confederali sull’Apprendistato, coerentemente a quanto definito nei Piani Formativi Individuali. Per quanto riguarda le competenze trasversali, tuttavia, la formazione sarà incentrata, per tutti gli apprendisti, sulle seguenti tematiche:
- norme relative alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- pari opportunità e disciplina del rapporto di lavoro;
- competenze chiave per l’apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE "Key Competences" europee).
Con appositi Decreti dirigenziali del Settore regionale competente è definita la procedura per la costituzione del catalogo regionale dell’offerta formativa pubblica, contenente i percorsi formativi per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali.
SEZIONE 3 - MODALITA’ OPERATIVE PER LA FORMAZIONE DI BASE E TRASVERSALE
La formazione finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali, realizzata con il concorso del contributo pubblico nei limiti delle risorse disponibili, è erogata da soggetti accreditati nel sistema regionale ai sensi della DGRT 968 del 2007 e s.m.i..
La Regione promuove un’offerta formativa attraverso un catalogo regionale (articolato su base territoriale), determinato con procedure di evidenza pubblica.
Il catalogo è composto da singoli moduli formativi, che possono essere scelti dall’apprendista in coerenza con il proprio Piano Formativo.
Dal punto di vista delle modalità di erogazione, la formazione esterna avviene:
- per una parte con il sistema di web learning regionale TRIO. La percentuale massima di formazione realizzabile attraverso TRIO sarà:
o del 70% per apprendisti in possesso di laurea;
o del 50% per apprendisti in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale, di diploma e qualifica professionale,
o del 30% per apprendisti sprovvisti dei titoli e qualifiche sopra richiamati.
- per la restante percentuale in formazione frontale erogati dalle agenzie formative e presso le sedi delle agenzie formative stesse o all’interno dell’azienda nel rispetto dei criteri definiti dall’art. 50, comma 1 del Regolamento 47/R del 2003, e sempre all'interno dell'orario di lavoro.
Ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra, un’ora di formazione e-learning corrisponde a 4 ore di formazione frontale.
Secondo quanto previsto dell’art. 51, comma 6 del Regolamento 47/R del 2003 e s.m.i., di seguito, si definiscono le modalità di utilizzo del sistema di formazione a distanza.
Il sistema di formazione a distanza è costituito dalla Piattaforma Trio, a cui è possibile attraverso i poli formativi territoriali o attraverso i web learning group e all’interno dell’orario di lavoro.
Per quanto concerne i contenuti della formazione erogata su TRIO, è possibile l’utilizzo dei moduli formativi già esistenti sulla piattaforma o dei moduli che saranno successivamente implementati relativi alle competenze di base e trasversali.
Attualmente, nella piattaforma TRIO sono presenti i seguenti contenuti:
- salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- pari opportunità e contratto di apprendistato;
- moduli formativi riferiti alle “Key Competences” europee definite nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE) volti all’acquisizione delle seguenti
competenze-chiave1: comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza digitale e spirito di iniziativa e imprenditorialità.
I moduli formativi previsti a catalogo si configurano come percorsi di breve durata, che sviluppano contenuti coerenti con il Piano Formativo Individuale dell’apprendista e che rilasciano in esito un attestazione di frequenza. La predisposizione del Catalogo, considerando lo specifico fabbisogno formativo territoriale, terrà anche conto delle competenze di base e trasversali per gli apprendisti indicate nei CCNL e negli accordi confederali garantendo la correlazione alle Key competences europee.
Nel Catalogo saranno altresì presenti percorsi “blended” che integrino i sopra citati moduli Trio con attività in presenza finalizzate, ad esempio, al conseguimento di certificazioni di mercato (ECDL, linguistiche, etc.). Tali certificazioni di mercato, che si distinguono nettamente dalla certificazione di competenze regionale di cui al paragrafo “Libretto Formativo del cittadino e certificazione delle competenze”, potranno comunque essere registrate sul Libretto Formativo del Cittadino.
Il finanziamento dei percorsi formativi degli apprendisti avviene prioritariamente attraverso l'assegnazione di un buono individuale, da utilizzare presso agenzie formative accreditate, assegnato agli apprendisti per usufruire dei percorsi a catalogo. Al momento dell’iscrizione degli apprendisti ai moduli formativi a catalogo viene redatto il Patto Formativo Integrato, firmato dall’apprendista, dal datore di lavoro e dall’agenzia formativa secondo il format che sarà approvato con successivo decreto dirigenziale, in continuità con il modello già in essere nei percorsi di formazione per l’Apprendistato professionalizzante ai sensi della normativa previgente.
La formazione realizzata dalle imprese al di fuori del catalogo regionale (e senza il finanziamento pubblico regionale) finalizzata all’acquisizione delle competenze di base e trasversali di cui all’art. 4, comma 3, del D.lgs n. 167/2011 è svolta sotto la responsabilità delle aziende pubbliche e private, operanti in tutti i settori, fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalla contrattazione collettiva relativamente alla capacità formativa dell’impresa e nel rispetto dei criteri di cui all’art. 50 del Regolamento 47/R del 2003, nonché delle seguenti caratteristiche organizzative:
- svolta intenzionalmente ed organizzata secondo i contenuti previsti dal PFI;
- attuata mediante una specifica programmazione;
- monitorata e verificabile nella sua esecuzione;
- registrata, quanto agli esiti, nel libretto formativo del cittadino in raccordo con i Centri per l’Impiego;
- garantita dalla figura professionale del tutore o referente aziendale;
- realizzata da una agenzia formativa accreditata e impartita da formatori, interni o esterni all’impresa. Nel caso in cui l’impresa sia anche accreditata come agenzia formativa la formazione può essere svolta dalla stessa impresa;
- progettata anche attraverso il supporto dell’esperto di valutazione degli apprendimenti e delle competenze;
- svolta in situazione distinta da quella finalizzata prioritariamente alla produzione di beni e servizi, in luoghi idonei e nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
Al fine di realizzare la formazione l’azienda, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate, può organizzarsi in maniera integrata con altri datori di lavoro.
1 Il riferimento è alle otto competenze delineate nell’allegato “Competenze chiave per l’apprendimento permanente – un quadro di riferimento europeo” della Raccomandazione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006.
SEZIONE 4 - MODALITA’ OPERATIVE PER LA REGISTRAZIONE SU LIBRETTO FORMATIVO DELLA FORMAZIONE E PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Libretto Formativo del cittadino
La registrazione nel libretto formativo del cittadino di cui all’art. 2, comma 1 lettera i) del d. lgs. 276/2003 e
s.m.i. della formazione, di base, trasversale e tecnico-professionale effettuata dall’apprendista e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro, fatta salva la successiva normazione a livello nazionale prospettata nel DDL di Riforma del Mercato del Lavoro 2012.
Il datore di lavoro, in coerenza con gli “Indirizzi per la messa a sistema delle procedure di rilascio del libretto formativo del cittadino” approvati con DGR 1066 del 13.12.2010, in accordo con l’apprendista e con l’agenzia formativa accreditata, si coordina con il Centro per l’Impiego (o altro soggetto accreditato dalla Regione all’attuazione di tale servizio) per la registrazione della formazione e della qualifica contrattuale conseguita.
La registrazione della formazione realizzata nella sezione 1 del Libretto dovrà avvenire entro la conclusione di ciascuna annualità di apprendistato (o entro la conclusione del percorso di apprendistato in caso di percorsi inferiori all’anno).
Inoltre, sul Sistema Informativo Lavoro IDOL potranno essere registrate tutte le informazioni utili a tracciare e registrare le attività formative realizzate in coerenza con quanto previsto dal Piano Formativo Individuale. Tale registrazione dovrà avvenire entro trenta giorni dalla conclusione di ciascuna attività.
Certificazione delle competenze
Il processo di messa in trasparenza, validazione e certificazione delle competenze e la successiva registrazione delle competenze acquisite nella sezione 2 del Libretto formativo potrà avvenire a partire dagli ultimi sei mesi del periodo formativo del contratto di apprendistato.
In ogni caso, è facoltà dell’apprendista attivare il processo di cui sopra anche dopo il termine del periodo formativo del contratto.
Su richiesta dell’apprendista il Centro per l’Impiego (o altro soggetto accreditato dalla Regione all’attuazione di tale servizio) avvia il servizio di supporto alla compilazione del Libretto Formativo del Cittadino finalizzato anche alla messa in trasparenza delle competenze ed alla compilazione della Sezione 2 del Libretto formativo, come indicato nei sopra citati Indirizzi per la messa a sistema delle procedure di rilascio del libretto formativo del cittadino e secondo le Linee Guida e il sistema informativo fornito dalla Regione.
Dopo aver usufruito del servizio di supporto alla compilazione del Libretto Formativo del Cittadino verrà garantito, nel limite delle risorse disponibili, l’accesso dell’apprendista, su specifica richiesta, al servizio di validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale, ai sensi di quanto stabilito nella Sezione B del Disciplinare approvato con DGR 532/2009 e s.m.i.
Nell’ambito di tale processo, nelle more del costituendo Repertorio delle professioni di cui all’art. 6 del TU 167/2011, potranno essere prima validate e poi eventualmente certificate soltanto quelle competenze che trovino adeguato riscontro negli standard professionali compresi nel Repertorio Regionale delle Figure professionali nei termini di singole Unità di Competenze attinenti a singole Aree di Attività o intere Figure professionali. In fase di certificazione delle competenze possono essere certificate anche le competenze di base e trasversale acquisite sia attraverso la formazione formale (sia esterna che interna all’azienda) che attraverso processi di apprendimento in ambito non formale e informale avvenuti nell’ambito del percorso di apprendistato. Un ruolo chiave in tale processo potrà essere svolto dal tutor o referente aziendale.
Qualora i servizi di supporto alla compilazione del Libretto Formativo del Cittadino e di validazione e certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale vengano attuati al di fuori dei Servizi pubblici per l’impiego, attraverso una rete di soggetti accreditati (tra cui a titolo
esemplificativo potranno essere presenti i servizi per il lavoro privati accreditati, gli Enti Bilaterali e le Agenzie formative che erogano l’attività formativa di base e trasversale a catalogo), la Regione finanzierà tale servizio prevalentemente attraverso voucher individuali nei limiti delle risorse programmate e disponibili.
Tutore o referente aziendale
La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, può organizzare, di concerto con le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale, specifici interventi formativi rivolti ai tutori o referenti aziendali con particolare riferimento ai processi di messa in trasparenza e validazione delle competenze degli apprendisti.
Il comma 5 dell’art. 48 del Regolamento 47/R, approvato con DPGR n. 28/R del 18 giugno 2012, infatti, precisa che le caratteristiche e le funzioni del tutor aziendale sono definite previo accordo con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dalla Giunta Regionale. L’Accordo, quindi, individua anche le competenze minime del tutor, quale uno dei requisiti per accedere alla formazione pubblica regionale per quanto riguarda l’Apprendistato per la Qualifica e il Diploma e rappresenta il riferimento in termini di obiettivi formativi per i percorsi opzionali offerti dalla Regione anche nell’ambito dell’Apprendistato professionalizzante.
Su richiesta dell’Apprendista il tutor potrà svolgere un ruolo di supporto per la messa in trasparenza, validazione e certificazione delle competenze offerto dalla Regione attraverso i Centri per l’Impiego (o altri soggetti accreditati dalla Regione all’attuazione di tale servizio).
REGIME TRANSITORIO
I presenti Indirizzi per la regolamentazione dell’Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere avranno efficacia per i contratti di apprendistato di cui all’art. 4 D.lgs. 167/2011 stipulati dal 26 aprile 2012.
L'offerta formativa pubblica per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati anteriormente al 26.04.2012 è garantita dalla Regione e dalle Province fino ad esaurimento delle risorse stanziate per tali attività sulla base dei relativi Decreti Ministeriali ed è regolata secondo la previgente normativa.
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E SERVIZI FINANZIATI
Le risorse per l'attuazione delle attività sopra indicate derivano dai fondi per l'apprendistato di cui alla legge 144 del 1999 integrate eventualmente da risorse dal Programma Operativo FSE.