ACCORDO QUADRO tra la Comunità europea e l'Agenzia spaziale europea
ACCORDO QUADRO
tra la Comunità europea e l'Agenzia spaziale europea
LA COMUNITÀ EUROPEA,
e
L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA,
(nel seguito chiamate anche «le parti»),
CONSIDERANDO che la Comunità europea e L'Agenzia spaziale europea («ASE») ritengono che una loro più stretta cooperazione promuoverà l'utilizzazione pacifica dello spazio che è uno strumento importante ai fini della coesione e della crescita economica in Europa e contribuirà ad agevolare le attività spaziali in un ambito politico, economico, scien- tifico, ambientale e sociale più ampio per metterle ancor più direttamente al servizio dei cittadini europei;
CONVINTE che tale cooperazione creerà un valore aggiunto a beneficio dei cittadini europei;
RICONOSCENDO che le parti dispongono in tale ambito di forze complementari che si rinforzano reciprocamente e che sono decise a cooperare in modo efficiente e con reciproco vantaggio, nonché ad evitare tutte le attività che costitui- scono un'inutile duplicazione di sforzi;
CONSIDERANDO che la tecnologia spaziale è divenuta una tecnologia critica ed essenziale che consente alla Comunità di affrontare e conseguire molti degli obiettivi indicati nelle sue varie politiche, in particolare quelle relative alla società dell'informazione, ai trasporti e alla tutela dell'ambiente;
CONSIDERANDO le varie risoluzioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea (1) e dal Consiglio dell'Agenzia spaziale europea (2) e le conclusioni del 10 dicembre 2001, tali due Consigli hanno incoraggiato l'istituzione di un quadro di cooperazione tra le parti che lascia peraltro impregiudicati i loro rispettivi compiti e responsabilità;
CONSIDERANDO che la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (decisione «Spettro radio») è pertinente a questi fini poiché ogni sistema o applicazione spaziale dipenderà dalla disponibilità di frequenze radio,
HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:
Articolo 1
Scopo della cooperazione
Il presente accordo quadro disciplina i seguenti aspetti:
1. Lo sviluppo coerente e progressivo di una politica spaziale europea globale. Più precisamente, tale politica è finalizzata a raccordare la domanda di servizi e di applicazioni che utilizzano sistemi spaziali a sostegno delle politiche comuni- tarie con l'offerta dei sistemi e delle infrastrutture spaziali necessari per rispondere a tale domanda.
2. L'instaurazione di un quadro che fornisca una base comune e disposizioni operative idonee ai fini di una cooperazione efficace e reciprocamente vantaggiosa tra le parti in rela- zione alle attività inerenti ai loro rispettivi compiti e respon- sabilità e che rispetti pienamente il loro quadro istituzionale e operativo. La cooperazione di cui al presente accordo quadro tra le parti mira a:
a) assicurare all'Europa un accesso indipendente ed econo- mico allo spazio e lo sviluppo di altri settori di interesse
(1) Le risoluzioni del Consiglio del 22 giugno 1998 (GU C 224 del 17.7.1998, pag. 1), del 2 dicembre 1999 (GU C 375 del 24.12.1999, pag. 1), del 16 novembre 2000 (GU C 371 del 23.12.2000, pag. 2).
(2) Le risoluzioni dell'ESA: ESA/C/CXXXVI/Res. 1 (Final) del 23 giugno 1998; ESA/C-M/CXLI/Res. 1 (Final) dell'11 maggio 1999; ESA/C(2000)67;ESA/C-M/CXLVIII/Res. 1 (Final) del 16 novembre 2000, che fa riferimento alla strategia europea per lo spazio; ESA/C-M/CLIV/Res. 1 (Final) del 15 novembre 2001; ESA/ C-M/CLXV/Res. 3 (Final) del 27 maggio 2003.
strategico necessari per l'utilizzazione e l'applicazione autonome delle tecnologie spaziali in Europa;
b) garantire che la politica spaziale europea globale prenda in particolare considerazione le politiche generali perse- guite dalla Comunità europea;
c) sostenere le politiche della Comunità attraverso l'utilizzo delle tecnologie e delle infrastrutture spaziali dove oppor- tuno e promuovere l'utilizzo di sistemi spaziali a sostegno dello sviluppo sostenibile della crescita econo- mica e dell'occupazione;
d) ottimizzare l'utilizzo delle competenze e risorse disponi- bili e contribuire a consolidare una stretta cooperazione tra la Comunità europea e l'ESA, raccordando in tal modo la domanda e l'offerta di sistemi spaziali nell'am- bito di un partenariato strategico;
e) conseguire una maggiore coerenza e sinergia delle atti- vità di ricerca e di sviluppo allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili in Europa, compresa la rete dei centri tecnici.
Articolo 2
Principi della cooperazione
1. Le parti perseguono la loro cooperazione in funzione degli obiettivi comuni di cui all'articolo 1, tenendo nella dovuta considerazione i loro rispettivi compiti e responsabilità e il loro rispettivo quadro istituzionale e operativo.
2. Ciascuna delle parti prende le decisioni necessarie ai fini dell'attuazione del presente accordo, quale prevista dall'articolo 4, in conformità con le proprie procedure interne.
3. Nell'attuazione del presente accordo, ciascuna delle parti, tenendo presente la natura delle tecnologie e delle infrastrutture spaziali, tiene nella dovuta considerazione gli aspetti legati alla loro protezione.
Articolo 3
Ambiti di cooperazione
1. Le parti hanno individuato i seguenti ambiti specifici di cooperazione:
— scienza
— tecnologia
— osservazione della Terra
— navigazione
— comunicazioni via satellite
— volo con equipaggio e microgravità
— lanciatori
— politica dello spettro radio in relazione allo spazio
2. Le parti possono individuare e sviluppare nuovi ambiti di cooperazione.
Articolo 4
Attuazione
1. Ai fini dell'attuazione del presente accordo ciascuna parte prende le misure necessarie per conseguire gli scopi della cooperazione, quali indicati all'articolo 1, in conformità delle proprie prerogative, strumenti giuridici e procedure.
2. Tali misure mirano a promuovere l'utilizzazione della ricerca e dello sviluppo nel settore spaziale e delle applicazioni spaziali sia nel settore pubblico che nel settore privato, a favo- rire l'emanazione di provvedimenti legislativi, regolamentari e di normalizzazione in tale settore, nonché il finanziamento e la realizzazione di iniziative congiunte ai sensi dell'articolo 5.
3. Ogniqualvolta un'azione è necessaria per il perseguimento dell'obiettivo di cooperazione, ciascuna delle parti tiene conto delle competenze e delle capacità dell'altra e fornisce all'altra conoscenze specializzate e sostegno nei propri specifici campi di competenza.
Articolo 5
Iniziative congiunte
1. Fatto salvo il paragrafo 3, le iniziative congiunte che devono essere assunte dalle parti possono assumere, tra l'altro, le seguenti forme:
a) gestione ad opera dell'ESA delle attività connesse allo spazio della Comunità europea nell'osservanza della normativa comunitaria;
b) partecipazione della Comunità europea ad un programma facoltativo dell'Agenzia spaziale europea, in conformità con l'articolo V.I.b della Convenzione ESA;
c) l'esecuzione di attività coordinate, finanziate e realizzate da entrambe le parti;
d) la creazione, ad opera delle parti, di organismi incaricati di prendere iniziative complementari alle attività di ricerca e sviluppo, quali la fornitura di servizi, la promozione della formazione di operatori e la gestione di infrastrutture;
e) la realizzazione di studi, l'organizzazione di seminari, di conferenze, simposi e workshop scientifici, la formazione di scienziati e di esperti tecnici, lo scambio e la condivisione di attrezzature e di materiali, l'accesso alle installazioni e il sostegno all'organizzazione di visite e di scambi di scienziati, ingegneri e di altri specialisti.
2. Quando per la realizzazione di un'iniziativa congiunta risulta necessaria una definizione precisa, questa è indicata in accordi specifici che le parti concludono fra di loro. Quando sono applicabili, tali accordi specifici dovrebbero comprendere, come minimo, i seguenti aspetti:
a) la definizione generale della missione;
b) una descrizione degli obiettivi;
c) una sintesi delle esigenze degli utilizzatori;
d) un programma di lavoro;
e) un adeguato piano di gestione;
f) il ruolo e l'implicazione finanziaria di ciascuna delle parti;
g) un programma di politica industriale;
h) gli aspetti legati al bilancio;
i) le norme in materia di diritti di proprietà intellettuale, in materia di proprietà, ivi compresa la cessione dei diritti di proprietà, le norme di attuazione, ivi compresi i diritti di voto e la partecipazione di soggetti terzi.
Le due parti definiscono quanto prima possibile i principi guida a complemento dei suddetti accordi specifici.
3. Ogni contributo finanziario fatto da una delle parti in applicazione di uno dei suddetti accordi specifici è disciplinato dalle disposizioni finanziarie applicabili a tale parte. In nessun caso la Comunità europea è tenuta ad applicare la regola detta della «ripartizione geografica» contenuta nella Convenzione ESA, con particolare riferimento all'allegato V. L'osservanza delle regole in tema di controllo finanziario e di revisione contabile (audit) della parte che partecipa alle iniziative congiunte o delle due parti in caso di contributo congiunto è un obbligo applica- bile a qualsiasi attività congiunta.
Articolo 6
Informazione e consultazione
1. Le parti si consultano regolarmente al fine di coordinare le loro attività nella massima misura possibile. Ciascuna parte informa l'altra di qualsiasi iniziativa che abbia assunto in forza dei propri processi decisionali negli ambiti di cooperazione di cui all'articolo 3 e che possa presentare interesse per l'altra parte.
2. Le parti si scambiano tutte le informazioni in loro possesso che possano essere necessarie per l'attuazione del presente accordo, nell'osservanza delle regole applicabili a ciascuna di esse.
3. Salvo disposizione contraria, le parti non divulgano nessuna delle informazioni scambiate in esecuzione del presente accordo se non alle persone da esse assunte o ufficial- mente autorizzate a trattare tali informazioni, e si astengono dall'utilizzarle per fini commerciali. Tale diffusione si limita alla misura necessaria per il conseguimento dello scopo del presente accordo di cui all'articolo 1 e deve rimanere strettamente confi- denziale.
Articolo 7
Dimensione esterna della cooperazione
1. Ciascuna parte informa l'altra delle attività che essa svolge a livello internazionale e che potrebbero presentare interesse per l'altra parte.
2. Qualora lo ritenga opportuno, ciascuna parte può consul- tare l'altra parte su questioni inerenti alle sue attività internazio- nali.
3. Quando le parti hanno concluso un accordo specifico ai sensi dell'articolo 5, gli aspetti esterni di questa attività congiunta nei rapporti con terzi sono attuati congiuntamente dalle parti in conformità di tale accordo specifico.
Articolo 8
Coordinamento e agevolazione delle attività di coopera- zione
1. Il coordinamento e l'agevolazione delle attività di coope- razione ai sensi del presente accordo sono realizzati tramite riunioni regolari congiunte e concomitanti del Consiglio dell'U- nione europea e del Consiglio dell'ESA a livello ministeriale (Consiglio «Spazio»).
2. Gli obiettivi delle riunioni congiunte e concomitanti sono, tra l'altro, i seguenti:
a) fornire orientamenti per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo ed individuare le iniziative necessarie;
b) fare raccomandazioni, in particolare con riferimento agli elementi principali degli accordi specifici;
c) consigliare le parti sui mezzi necessari per consolidare la cooperazione nel rispetto dei principi enunciati nel presente accordo;
d) verificare l'applicazione efficace ed efficiente dell'accordo.
3. Un segretariato presta assistenza per le riunioni congiunte e prepara le iniziative che scaturiscono dall'attuazione del presente accordo. Il segretariato dà esecuzione agli orientamenti forniti dalle riunioni congiunte dei due Consigli. Esso stabilisce il proprio regolamento interno ed è composto da funzionari della Commissione e dell'esecutivo dell'ESA. Le parti si impe- gnano a fornire l'assistenza amministrativa necessaria, ciascuna nell'osservanza delle proprie regole e procedure.
4. Ferme restando le procedure decisionali interne delle parti, il segretariato consulta regolarmente e in modo informale i rappresentanti ad alto livello degli Stati membri della Comu- nità europea e dell'Agenzia spaziale europea al fine di raggiun- xxxx un'intesa comune su questioni relative all'attuazione del presente accordo.
Articolo 9
Scambio di personale
1. Le parti possono distaccare membri del proprio personale ponendoli al servizio dell'altra parte per periodi determinati allo scopo di condividere la loro competenza e promuovere la reci- proca comprensione.
2. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono adottate dal gruppo congiunto di funzionari del segretariato di cui all'articolo 8 e sono approvate sotto forma di accordo speci- fico ai sensi del presente accordo quadro.
Articolo 10
Relazioni pubbliche
1. Le parti si impegnano a coordinare in anticipo le loro attività in materia di relazioni con il pubblico, la stampa e i mezzi di comunicazione in generale per quanto attiene tutte le attività pubbliche congiunte inerenti le materie disciplinate dal presente accordo.
2. In tutte le attività aventi attinenza con i mezzi di comuni- cazione, il ruolo di ciascuna delle parti del presente accordo è chiaramente individuato e menzionato.
3. Le modalità di attuazione delle attività attinenti le pubbliche relazioni di cui al presente articolo sono adottate congiuntamente dalle parti.
Articolo 11
Risoluzione delle controversie
1. Qualsiasi controversia che sorga tra le parti in relazione all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo è oggetto di negoziati diretti in seno al segretariato.
2. Qualora non risulti possibile comporre la controversia come previsto al paragrafo 1, ciascuna delle due parti può noti- ficare all'altra la nomina di un arbitro. L'altra parte nomina a sua volta il proprio arbitro nel termine di due mesi. I due arbitri designano un terzo arbitro nel termine di un mese.
3. Le decisioni degli arbitri sono assunte a maggioranza dei voti.
4. La decisione del tribunale arbitrale non è impugnabile e vincola le parti.
5. Ciascuna delle parti prende le disposizioni necessarie per dare esecuzione alle decisioni del tribunale arbitrale.
Articolo 12
Entrata in vigore, durata, emendamenti, denuncia
1. Il presente accordo entra in vigore alla data dell'ultima comunicazione scritta mediante la quale le parti si sono notifi- cate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive proce- dure interne necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo è concluso per una durata di quattro anni decorrenti dalla sua entrata in vigore. È automaticamente rinnovato per successivi periodi di quattro anni a meno che una delle parti notifichi per iscritto all'altra, con preavviso di almeno un anno prima della scadenza di uno dei suoi periodi di validità, l'intenzione di denunciarlo.
Il presente accordo cessa di essere in vigore decorsi dodici mesi dal ricevimento, da parte di una delle parti, della notifica scritta inviata dall'altra parte.
3. La denuncia o la cessazione degli effetti del presente accordo non incide sulla efficacia degli accordi specifici conclusi tra le parti ai sensi dell'articolo 5, i quali restano in vigore e continuano a produrre i loro effetti fino a che non siano raggiunti i termini previsti per la loro esecuzione o fino alla loro denuncia.
4. Il presente accordo può essere emendato soltanto mediante accordo scritto tra le parti.
5. Il presente accordo non è inteso a modificare o sostituire nessuno degli accordi precedentemente conclusi dalle parti, i quali restano in vigore e continuano a produrre i loro effetti in conformità delle rispettive disposizioni.
Articolo 13
Firma e autenticità
Il presente accordo è firmato in due esemplari nelle lingue spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olan- dese, portoghese, finlandese, norvegese e svedese, ciascuno di tali testi facente ugualmente fede.
Hecho en Bruselas, el veinticinco de noviembre del dos mil tres. Undærdiget i Bruxelles den femogtyvende november to tusind og tre.
Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten November zweitausendunddrei.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι πέντε Νοεµβρίου δύο χιλιάδες τρία.
Done at Brussels on the twenty-fifth day of November in the year two thousand and three. Fait à Bruxelles, le vingt-cinq novembre deux mille trois.
Fatto a Bruxelles, addì venticinque novembre duemilatre.
Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste november tweeduizenddrie. Utferdiget i Brussel den tjuefemte november totusenogtre.
Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Novembro de dois mil e três.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakolme. Utferdiget i Brussel den tjuefemte november totusenogtre.
Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Για την Ευρωπαïκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap For Den europeiske union
Pela Comunidade Europeia Euroopan yhteisön puolesta För Europeiska gemenskapen
Por la Angecia Espacial Europea
For Den Europæiske Rumorganisation
Für die Europäische Weltraumorganisation Για την Ευροωπαïκή Υπηρεσία ∆ιαστήµατος For the European Space Agency
Euroopan avaruusjärjestön puolesta Pour l'Angence spatiale européenne Per l'Agenzia spaziale europea
Voor het Europees Ruimteagentschap For Den europeiske romorganisasjon Pela Agência Espacial Europeia
För Europeiska rymdorganisationen