ATTUAZIONE DELL’ART. 2, comma 4-BIS DEL D.LGS. N. 11/2010 IN MATERIA DI SERVIZI DI PAGAMENTO – PROVVEDIMENTO BANCA D’ITALIA
ATTUAZIONE DELL’ART. 2, comma 4-BIS DEL D.LGS. N. 11/2010 IN MATERIA DI SERVIZI DI PAGAMENTO – PROVVEDIMENTO BANCA D’ITALIA
Documento per la consultazione Febbraio 2018
Con il presente documento si sottopone a consultazione pubblica il Provvedimento di attuazione sugli obblighi di notifica a carico dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 4-bis del decreto legislativo n. 11/2010, così come modificato dal decreto legislativo n. 218/2017. Si tratta dei soggetti che emettono strumenti di pagamento utilizzabili in modo limitato (cfr. art. 2 comma 2 lettera m), punti 1 e 2 del decreto legislativo 11/2010) e degli operatori di reti o di servizi di comunicazione elettronica (cfr. art. 2 comma 2 lettera n), del decreto legislativo 11/2010) che intendono offrire, alle condizioni previste dalla normativa, anche operazioni di pagamento.
Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi alla Banca d’Italia entro il 12 marzo 2018, all’indirizzo di posta elettronica certificata: xxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx. In mancanza di casella PEC, il partecipante alla consultazione può inviare una missiva cartacea al seguente indirizzo: Servizio Supervisione Mercati e Sistema dei Pagamenti, Divisione Strumenti e Servizi di Pagamento al Dettaglio, xxx Xxxxxxxxx 00, 00000, Xxxx; in tal caso, una copia in formato elettronico deve essere contestualmente inviata all’indirizzo e-mail: XXX000@xxxxxxxxxxxx.xx.
Per agevolare la valutazione dei contributi, si invitano i partecipanti alla consultazione a indicare esplicitamente il capitolo e/o il paragrafo dell’allegato Provvedimento a cui le osservazioni, i commenti e le proposte si riferiscono.
I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito internet della Banca d’Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima (una generica indicazione di confidenzialità eventualmente presente nelle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerata come richiesta di non divulgare i commenti). I contributi ricevuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.
Nota illustrativa
1. Premessa
Il decreto legislativo n. 11/2010, così come modificato dal decreto legislativo n. 218/2017, prevede che solo prestatori autorizzati possano offrire servizi di pagamento. Sono tuttavia previste alcune ipotesi di operatività in regime di esclusione fra cui:
1) soggetti che prestano servizi di pagamento basati su strumenti (cd. strumenti a spendibilità limitata) che possono essere utilizzati: i) per acquistare beni o servizi solo nei locali dell’emittente lo strumento o all’interno di una rete limitata di esercenti vincolati da un accordo commerciale con l’emittente o ii) unicamente per l’acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi;
2) fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica che consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura (o pre-alimentando il relativo conto), a condizione che il valore di ciascuna operazione non superi EUR 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi, per singola utenza, EUR 300 mensili. Ulteriore condizione per l’esclusione è che l’operazione di pagamento sia posta in essere:
a. per l’acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale;
b. nel quadro di un’attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate a organizzazioni senza scopo di lucro;
c. per l’acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi.
Gli operatori di cui al punto 1) – se il loro volume di operatività supera 1 milione di Euro su base annuale e di cui al punto 2) – in tutti i casi sono tenuti a fornire alla Banca d’Italia una descrizione dell’attività svolta, affinché la stessa possa valutare se siano o meno soddisfatti i requisiti prescritti dalla normativa per operare in regime di esclusione.
Per entrambe le categorie di operatori, oltre all’obbligo di comunicazione, è prevista l’iscrizione nell’albo degli istituti di pagamento (IP) tenuto dalla Banca d'Italia, ove verrà resa evidente la circostanza che detti soggetti operano in regime di esclusione; in questo albo verrà anche annotata l’eventuale revoca della possibilità di offrire servizi di pagamento in regime di esclusione.
Poiché i soggetti di cui al punto 1) sono obbligati a notificare alla Banca d’Italia la descrizione dell’attività svolta solo nel caso in cui il loro volume di operatività superi 1 milione di Euro nel corso di ciascun anno solare (1 gennaio/31 dicembre), è necessario che tengano traccia delle operazioni di pagamento effettuate nel corso dell’anno. Qualora risultino soggetti a tale obbligo, gli operatori sono tenuti a effettuare la comunicazione entro il mese di marzo dell’anno successivo a quello di riferimento. Ai fini del calcolo dell’operatività e del relativo obbligo di notifica, non si dovrà tenere conto degli eventuali periodi di operatività inferiori all’anno solare (ad es. di quello intercorrente tra l’avvio dell’operatività del soggetto e il 31 dicembre dell’anno di riferimento).
La Banca d'Italia è inoltre tenuta a notificare all’Autorità Bancaria Europea (ABE) i nominativi dei soggetti iscritti nell’albo nonché una descrizione dell’attività da essi svolta; queste informazioni saranno rese pubbliche mediante iscrizione in un registro centrale europeo gestito dall’ABE stessa.
Il presente documento sottopone a consultazione pubblica la proposta di Provvedimento di attuazione con cui la Banca d’Italia, ai sensi dell’art. 2, comma 4-bis del decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010, è chiamata a emanare misure per la definizione delle modalità e dei termini per l’invio delle informazioni che i prestatori dei servizi di cui all’articolo 2, comma 2, lettera m), punti 1) e 2), e lettera n), del medesimo decreto sono tenuti a notificare, in conformità all’articolo 37 della direttiva 2015/2366/UE (PSD2).
2. Illustrazione delle scelte regolamentari
Lo schema di Provvedimento posto in consultazione disciplina la tempistica e le modalità di trasmissione delle informazioni che i soggetti che prestano servizi basati su strumenti a spendibilità limitata e i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica sono tenuti a notificare alla Banca d'Italia. Vengono specificati inoltre le informazioni e i dati che formano oggetto della menzionata notifica, nonché le relative metodologie di calcolo.
Lo schema di Provvedimento prevede una prima notifica, più dettagliata, che comprende tutte le informazioni funzionali a valutare l’attività svolta e ad alimentare l’albo degli IP nella parte dedicata a tali operatori. Tale comunicazione andrà effettuata una tantum e andrà aggiornata solo in caso di variazione delle informazioni comunicate. E’ prevista, inoltre, una notifica con cadenza annuale per le informazioni di natura quantitativa.
La prima notifica, da effettuarsi entro tre mesi dalla scadenza del periodo di riferimento (e, quindi, entro la fine del mese di marzo), si riferisce all’operatività posta in essere nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui si effettua la notifica stessa; tale tempistica consente infatti agli operatori di adottare tutte le misure necessarie per adeguarsi agli obblighi di reporting.
La medesima tempistica (entro la fine del mese di marzo di ogni anno) è prevista anche per l’invio delle notifiche successive.
È inoltre definita una disciplina transitoria applicabile ai soggetti destinatari del provvedimento che già prestano i servizi alla data di applicazione della PSD2.
Il Capitolo I del Provvedimento contiene disposizioni di carattere generale applicabili a entrambe le categorie di operatori; il Capitolo II trova applicazione con riferimento all’operatività dei soggetti che prestano servizi basati su strumenti a spendibilità limitata, mentre il Capitolo III si applica ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica; infine, il Capitolo IV disciplina l’entrata in vigore del Provvedimento.
Il presente Provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxx.xx ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
PROPOSTA DI DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE
PREMESSA
La direttiva 2015/2366/UE sui servizi di pagamento (PSD2) – così come la precedente normativa europea (direttiva 2007/64/CE – PSD1) - stabilisce che, al ricorrere di determinate circostanze, alcuni servizi che prevedono l’effettuazione di operazioni di pagamento siano considerati esclusi dal proprio ambito di applicazione.
Ai sensi della PSD1, gli operatori che intendevano beneficiare di un’esclusione non erano tenuti a consultare le autorità per verificare se i servizi da loro offerti rientrassero effettivamente nel perimetro dell’esclusione; ciò ha comportato un’applicazione disomogenea tra gli Stati membri delle norme sui casi di esclusione.
La PSD2 interviene su questo punto prevedendo che venga fornita una descrizione dell’attività svolta alle autorità competenti, affinché queste ultime possano valutare se siano o meno soddisfatti i requisiti prescritti dalla normativa per operare in regime di esclusione. Tale obbligo di comunicazione è previsto, in particolare, per due categorie di soggetti: a) coloro che svolgono attività di pagamento con strumenti a spendibilità limitata, a condizione che il volume di operazioni trattate superi il milione di Euro nell’arco dell’anno solare, e b) fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica che offrono servizi di pagamento a determinate condizioni.
Il presente Provvedimento precisa che l’obbligo di comunicazione sussiste in due casi:
1)per i soggetti che prestano servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati: i) per acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell’emittente o all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l’emittente o ii) unicamente per l’acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi;
2)per i fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a servizi di comunicazione elettronica, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandone il costo nella relativa fattura (o pre-alimentando il proprio conto), a condizione che il valore di ciascuna operazione non superi EUR 50 e il valore complessivo delle operazioni stesse non superi, per singola utenza, EUR 300 mensili e che l’operazione di pagamento sia posta in essere:
a. per l’acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale;
b. nel quadro di un’attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate a organizzazioni senza scopo di lucro;
c. per l’acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi.
Per i soggetti di cui al numero 1), tale obbligo di segnalazione sussiste esclusivamente nel caso in cui il valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite nell’anno solare precedente a quello in cui si effettua la segnalazione sia superiore all’importo di 1 milione di EUR. In relazione ai soggetti di cui al numero 2), l’obbligo di segnalazione sussiste a prescindere dal volume dell’attività.
Le informazioni trasmesse ai sensi del presente Provvedimento devono essere certificate da un revisore indipendente; il requisito dell’indipendenza verrà valutato tenendo conto di quanto previsto dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal Decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135.
CAPITOLO I
(FONTI NORMATIVE, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE)
1.1. Fonti normative.
Il presente Provvedimento è adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, introdotto dal decreto legislativo n. 218/2017 al fine di dare attuazione all’articolo 3, lettere k) e l), e all’articolo 37, commi 2 e 3, della direttiva (UE) 2015/2366.
1.2. Definizioni.
Ai fini del presente Provvedimento, ove non diversamente specificato, trovano applicazione le definizioni contenute nel Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 e nel Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
‘Strumenti a spendibilità limitata’: si intendono strumenti che possono essere utilizzati: i) per acquistare beni o servizi solo nei locali dell’emittente o all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l’emittente o ii) unicamente per l’acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi.
1.3. Destinatari della disciplina.
Il presente Provvedimento si applica ai seguenti prestatori di servizi:
a) soggetti che prestano servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati:
i) per acquistare beni o servizi solo nei locali dell’emittente o all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l’emittente o
ii) unicamente per l’acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi,
a condizione che il valore complessivo delle operazioni di pagamento eseguite con detti strumenti nell’anno solare precedente la data della segnalazione sia superiore all’importo di 1 milione di EUR;
b) ai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica che, in aggiunta a detti servizi di comunicazione elettronica, consentono a un utente della rete o del servizio di effettuare operazioni di pagamento addebitandole alla relativa fattura o pre-alimentando il proprio conto presso il fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, a condizione che il valore di ciascuna operazione non superi EUR 50, che il valore complessivo delle operazioni stesse non superi, per
singola utenza, EUR 300 mensili e che l’operazione di pagamento sia posta in essere:
i) per l’acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale;
ii) da o tramite un dispositivo elettronico per l’acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi;
iii) da o tramite un dispositivo elettronico nel quadro di un’attività di beneficenza, per effettuare erogazioni liberali destinate a organizzazioni senza scopo di lucro di cui all’art. 2, comma 2, lettera n), n. 2), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.
CAPITOLO II
(SOGGETTI CHE PRESTANO SERVIZI BASATI SU STRUMENTI A SPENDIBILITA’ LIMITATA)
2.1. Prima notifica ai fini dell’iscrizione nell’albo degli Istituti di Pagamento
Entro il 31 marzo dell’anno successivo al periodo di riferimento di cui alla successiva lettera f), i prestatori di servizi di cui alla lettera a) del paragrafo 1.3, Capitolo I, devono notificare alla Banca d’Italia le seguenti informazioni:
a) denominazione sociale, numero di identificazione nazionale, sede legale, gruppo di appartenenza;
b) ove esistente, autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione e/o per l’esercizio dell’attività di vigilanza;
c) descrizione dei servizi offerti, in cui si specifichi la fattispecie di esclusione in cui rientra l’attività svolta:
- servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell’emittente o all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l’emittente; o
- strumenti che possono essere utilizzati unicamente per l’acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi.
d) descrizione dell’attività svolta, con particolare riferimento:
- alle caratteristiche dello strumento di pagamento utilizzato, e, nel caso di strumento pre-pagato, alle modalità di avvaloramento;
- alle categorie di beni/servizi acquistabili tramite lo strumento di pagamento utilizzato;
- ai locali e/o alle caratteristiche della rete limitata di prestatori di servizi presso cui lo strumento è spendibile;
e) descrizione dei flussi finanziari legati all’operazione di pagamento e delle relative modalità di regolamento;
f) con riferimento al periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si effettua la notifica di cui al presente paragrafo:
- numero complessivo di strumenti di pagamento emessi e attivati, compreso se siano nominativi o anonimi, in circolazione al 31 dicembre;
- numero di utenti che detengono lo strumento di pagamento;
- valore e volume complessivo delle operazioni di pagamento eseguite, con frequenza trimestrale;
- nel caso di strumento prepagato: valore monetario complessivo caricato su detto strumento e numero di operazioni di ricarica effettuate, con frequenza trimestrale; totale dei fondi disponibili sugli strumenti in circolazione al 31 dicembre.
Le informazioni sopraelencate devono essere certificate da un revisore indipendente, ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal Decreto legislativo 17 luglio 2016, n.
135.
2.2. Notifiche successive.
Qualora intervengano cambiamenti nelle informazioni rese ai sensi del paragrafo precedente, lettere da a) a e), il prestatore di servizi ne informa senza indugio la Banca d'Italia.
Entro il 31 marzo di ciascun anno solare, il prestatore di servizi notifica alla Banca d'Italia i dati di cui al paragrafo precedente, lettera f); si considera come periodo di riferimento l’anno solare precedente a quello in cui si effettua la notifica.
Si applica l’ultimo periodo del paragrafo precedente.
2.3. Disciplina transitoria.
Entro il 31 marzo 2019, i soggetti di cui alla lettera a) del paragrafo 1.3, Capitolo I, che già prestano i servizi di cui alla lettera a) del paragrafo 1.3, Capitolo I alla data del 13 gennaio 2018, devono notificare alla Banca d’Italia le informazioni di cui al paragrafo 2.1 con riferimento al periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2018.
Alle notifiche successive si applica il paragrafo 2.2.
2.4. Modalità di trasmissione.
Le informazioni e i dati indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente Capitolo vanno trasmessi tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: xxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, utilizzando un formato che ne assicuri l’integrità e l’inalterabilità.
CAPITOLO III
(FORNITORI DI RETI O SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA)
3.1. Prima notifica ai fini dell’iscrizione nell’albo degli Istituti di Pagamento.
Entro il 31 marzo dell’anno successivo al periodo di riferimento di cui alla successiva lettera g), i prestatori di servizi di cui alla lettera b) del paragrafo 1.3, Capitolo I, devono notificare alla Banca d’Italia le seguenti informazioni:
a) denominazione sociale, numero di identificazione nazionale, sede legale, gruppo di appartenenza;
b) ove esistente, autorità competente per il rilascio dell’autorizzazione e/o per l’esercizio dell’attività di vigilanza;
c) descrizione dei servizi offerti, in cui si specifichi la fattispecie di esclusione in cui rientra l’attività svolta:
- acquisto di contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale;
- acquisto di biglietti relativi esclusivamente alla prestazione di servizi;
- erogazioni liberali destinate a organizzazioni senza scopo di lucro, nel quadro di un’attività di beneficenza;
d) descrizione dell’attività svolta, con particolare riferimento:
- alle modalità di pagamento (addebito dell’operazione nella relativa fattura o addebito su conto pre-alimentato presso il fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica);
- alle categorie di servizi acquistabili;
- alle organizzazioni senza scopo di lucro destinatarie delle erogazioni liberali;
- ai limiti quantitativi stabiliti per le operazioni di pagamento, ove diversi da quelli di cui alla lettera b) del paragrafo 1.3, Capitolo I;
e) nel caso di prestazione di due o più attività rientranti nella fattispecie per cui è prevista l’esclusione, per ciascuna di esse un’indicazione in termini percentuali del valore e volume delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento, rispetto all’operatività complessiva;
f) descrizione delle misure di controllo predisposte per assicurare il rispetto dei limiti quantitativi di cui alla lettera b) del paragrafo 1.3, Capitolo I;
g) con riferimento al periodo tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si effettua la notifica di cui al presente paragrafo:
- numero di utenti che usufruiscono dei servizi;
- valore e volume complessivo delle operazioni di pagamento, con frequenza trimestrale.
Le informazioni sopraelencate devono essere certificate da un revisore indipendente, ai sensi di quanto previsto dal Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal Decreto legislativo 17 luglio 2016, n.
135.
3.2. Notifiche successive.
Qualora intervengano cambiamenti nelle informazioni rese ai sensi del paragrafo precedente, lettere da a) a f), il prestatore di servizi ne informa senza indugio la Banca d'Italia.
Entro il 31 marzo di ciascun anno solare, il prestatore di servizi notifica alla Banca d'Italia i dati di cui al paragrafo precedente, lettera g); si considera come periodo di riferimento l’anno solare precedente a quello in cui si effettua la notifica.
Si applica l’ultimo periodo del paragrafo precedente.
3.3. Disciplina transitoria
Entro il 31 marzo 2019, i soggetti che già prestano i servizi di cui alla lettera b) del paragrafo 1.3, Capitolo I alla data del 13 gennaio 2018, devono notificare alla Banca d’Italia le informazioni di cui al paragrafo 3.1.
Alle notifiche successive si applica il paragrafo 3.2.
3.4. Modalità di trasmissione.
Le informazioni e i dati indicati ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente Capitolo vanno trasmessi tramite posta certificata elettronica al seguente indirizzo: xxx@xxx.xxxxxxxxxxxx.xx, utilizzando un formato che ne assicuri l’integrità e l’inalterabilità.
CAPITOLO IV (DISPOSIZIONI FINALI)
4.1. Entrata in vigore.
Il presente Provvedimento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.