ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI FORMAZIONE KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
ACCORDO PER LA MOBILITÀ DI FORMAZIONE KA1 ISTRUZIONE SUPERIORE
nell’ambito del Programma Erasmus+
MOBILITA’ VERSO I PAESI DEL PROGRAMMA E I PAESI PARTNER ACCORDO N. 2021/1-IT02-KA131-HED-000011780
L’Accordo deve essere firmato prima dal docente e successivamente dal Rappresentate Legale dell’Istituto (o da chi ha potere di firma). In alternativa può essere stipulato contestualmente alla presenza di entrambi i contraenti.
Fra:
1. Istituto di appartenenza: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI XXXXXX XXXXX XX
Codice Erasmus: I URBINO01
Indirizzo ufficiale per esteso: Xxx Xxxxx, 0 – 61029 – Urbino (PU), Italy Numero di telefono: x00 0000 000000
Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
in prosieguo denominato “l'Istituto” rappresentato da: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Rettore
e:
2. Cognome:
Nome:
Data di nascita: Codice Fiscale: Nazionalità:
Posizione ricoperta: Dipartimento/facoltà: Indirizzo completo:
Numero di telefono: Indirizzo di posta elettronica: Anno accademico: 2021/2022
Il Partecipante gode di:
🞏 Un contributo finanziario con fondi europei Erasmus+
🞏 Un contributo europeo Erasmus+ pari a zero (“zero Grant”)
🞏 Un periodo di mobilità con un contributo finanziario con fondi europei Erasmus+ congiuntamente ad un periodo senza contributo europeo Xxxxxxxx (“zero Grant”)
🞏 Il contributo finanziario include un contributo per minori opportunità
in prosieguo denominato/a il “Partecipante”,
HANNO CONCORDATO
Le Condizioni Speciali e gli Allegati seguenti che costituiscono parte integrante del presente Accordo (d’ora in avanti denominato “l’Accordo”):
Allegato I Mobility Agreement Staff Mobility for Training Allegato II Condizioni generali
Allegato III Note Tecniche
Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati.
Per l’Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, (anche tramite la rete Erasmus Without Paper) secondo la legislazione nazionale italiana o il regolamento di Istituto.
CONDIZIONI SPECIALI
ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO
1.1. L’Istituto eroga il contributo finanziario al Partecipante per intraprendere un’attività di mobilità a fini di formazione nell'ambito del Programma Erasmus+.
1.2. Il Partecipante accetta il contributo finanziario o la fornitura dei servizi come specificato nell’Articolo 3 e si impegna ad effettuare la mobilità a fini di formazione come descritto nell’Allegato I, sotto la propria responsabilità.
1.3. Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere richiesta per iscritto e concordata da entrambe le parti attraverso una notifica formale inoltrata tramite posta oppure tramite email all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx
ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ
2.1 Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
2.2 Il Partecipante si impegna a svolgere la propria mobilità:
Data di inizio | Data di fine |
Le date di inizio e di fine della mobilità fisica devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno e l’ultimo giorno in cui il Partecipante deve essere presente presso l’Istituto/organizzazione ospitante:
Denominazione dell'Istituto/organizzazione ospitante: | |
Codice ERASMUS (se del caso): | Paese: |
N°……… giorni di viaggio vengono computati nella durata dell’intera mobilità e, pertanto, considerati ai fini del calcolo del supporto individuale.
N.B. Un giorno di viaggio prima del giorno di inizio della mobilità e/o uno dopo il giorno di fine della mobilità stessa, vengono computati nella durata dell’intera mobilità e, pertanto, sono considerati ai fini del calcolo del supporto individuale.
2.3 Il Partecipante riceve un contributo comunitario Erasmus+ per n. giorni di attività.
[Se il Partecipante riceve un contributo comunitario Erasmus+, il numero di giorni indicato deve coincidere con la durata della mobilità; se il Partecipante riceve un contributo comunitario Erasmus+ congiuntamente ad un periodo senza contributo, il numero di giorni indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dal contributo comunitario Erasmus+: tale contributo deve essere assicurato almeno per la durata minima del periodo di mobilità pari a 2 giorni; se, infine, il Partecipante riceve un contributo comunitario pari a zero (zero-grant) per l’intera durata della mobilità, tale numero di giorni deve essere uguale a 0 e 0 giorni di viaggio.]
2.4 La durata complessiva del periodo di mobilità fisica non può avere una durata superiore a 2 mesi e deve avere una durata minima di 2 giorni consecutivi di attività.
2.5 L’Attestato rilasciato dall’Istituto/organizzazione ospitante al termine del periodo della mobilità all’estero certifica le date di effettivo inizio e fine dello svolgimento del periodo di mobilità svolto.
ARTICOLO 3 – CONTRIBUTO FINANZIARIO
3.1 Il contributo finanziario è calcolato secondo le regole di finanziamento indicate nella Guida del programma Erasmus+ Call 2021 e nelle relative Disposizioni Nazionali.
3.2 Il partecipante riceverà un contributo finanziario da fondi europei Erasmus+ per giorni di mobilità fisica.
[Il numero di giorni indicato è pari alla durata del periodo di mobilità fisica più gli eventuali giorni di viaggio, inclusi i giorni aggiuntivi per il viaggio green, ove applicabile. Se il Partecipante riceve un contributo europeo Xxxxxxxx congiuntamente ad un periodo senza contributo, il numero di giorni indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dal contributo europeo Xxxxxxxx: tale contributo deve essere assicurato almeno per la durata minima del periodo di mobilità pari a 2 giorni; se, infine, il Partecipante riceve un contributo comunitario pari a zero (zero-grant) per l’intera durata della mobilità, tale numero di giorni deve essere uguale a 0 e 0 giorni di viaggio.]
3.3 L’Istituto/organizzazione garantisce al Partecipante una forma di contributo alternativa (rimborso a piè di lista) per i servizi relativi al viaggio e al supporto individuale. In tale ipotesi, l’Istituto deve garantire che i servizi assicurati soddisfino gli standard necessari di qualità e sicurezza.
3.4 Il rimborso dei costi sostenuti per le minori opportunità , ove applicabile, oppure il rimborso dei costi sostenuti per un viaggio costoso, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal Partecipante.
3.5 Il contributo finanziario non può essere utilizzato a copertura di costi già rimborsati tramite fondi dell’Unione.
3.6 Eccetto quanto specificato all’Articolo 3.5, il contributo finanziario ricevuto dal Partecipante è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento.
ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO
4.1 Il rimborso a piè di lista prevista dall’art. 3 per i servizi relativi al viaggio e al supporto individuale è subordinato alla trasmissione da parte del Partecipante entro 15 giorni dal termine della mobilità all’Ufficio Mobilità Internazionale, Xxx Xxxxx 0- 00000 Xxxxxx, della seguente documentazione, in originale:
- Certificato di frequenza rilasciato dall’Ente ospitanrte;
- Modulo di richiesta rimborso spese;
- Giustificativi di spesa originali;
- Carte di imbarco di volo aereo (in originale, fatta eccezione per le carte d’imbarco prodotte con check-in online e/o biglietti elettronici, dei quali deve essere comunque tenuta traccia ai fini del rimborso). Il biglietto di viaggio dovrà indicare il costo del viaggio, le date e ove previsto il nome del partecipante. In caso contrario dovrà essere richiesta all’Agenzia viaggi una ricevuta/fattura del costo sostenuto contenente anche i dati sopra richiesti.
- L’invio online del Rapporto Narrativo (PARTECIPANT SURVEY) è considerato come la richiesta del
Partecipante per il pagamento del contributo spettante.
In caso di furto o smarrimento dei suddetti documenti o parte di essi, il Partecipante è tenuto a darne tempestivo riscontro all’Istituto e dovrà altresì provvedere autonomamente alla richiesta di duplicati aglie enti emittenti, per poter ricevere il contributo finanziario.
L’istituto avrà 45 giorni di tempo per emettere l’ordine di pagamento o emettere eventuale richiesta di rimborso.
4.2 Il Partecipante deve dare prova delle effettive date di inizio e di fine del periodo di mobilità, attraverso la presentazione dell’Attestato di Frequenza fornito dall’Istituto ospitante.
ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA
L’Istituto deve assicurarsi che il partecipante disponga di un'adeguata copertura assicurativa che dovrà fornire direttamente o che potrà essere oggetto di accordo con l'Istituto ospitante affinchè lo stesso provveda alla necessaria copertura assicurativa per il Partecipante oppure fornendo al Partecipante le informazioni e il supporto necessario per provvedere in proprio alla copertura assicurativa adeguata
In caso di mobilità intra-UE, solitamente una copertura di base è fornita dal Servizio Sanitario Nazionale del Partecipante anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, tale copertura può non essere sufficiente soprattutto in caso di rimpatrio e/o di uno specifico intervento medico o nel caso della mobilità internazionale (extra UE). In tal caso, potrebbe essere necessaria un'assicurazione sanitaria privata integrativa.
Le assicurazioni di responsabilità civile e infortuni coprono i danni causati dal partecipante o al partecipante durante il soggiorno all'estero. La regolamentazione di queste assicurazioni è differente
ARTICOLO 6 – RAPPORTO NARRATIVO FINALE DEL PARTECIPANTE (PARTICIPANT SURVEY)
6.1 Il Partecipante deve trasmettere online il Rapporto Narrativo Finale (tramite PARTICIPANT Survey), debitamente compilato, entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei Partecipanti che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto.
ARTICOLO 7 – PROTEZIONE DEI DATI
L'Istituto fornirà ai partecipanti la relativa informativa sulla privacy per il trattamento dei loro dati personali prima che questi vengano codificati nei sistemi elettronici per la gestione delle mobilità Erasmus+ xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx-xxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx_xx
ARTICOLO 8 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE
8.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.
8.2 Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l’Istituto e il Partecipante in merito all’interpretazione, all’applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.
(Redatto in duplice copia, in italiano)
Il Partecipante Per l’Istituto
nome/cognome/ nome/cognome/funzione
Firma Firma
Luogo e data Luogo e data
ALLEGATO I
MOBILITY AGREEMENT STAFF MOBILITY FOR TRAINING
xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx- plus/resources/documents/applicants/mobility-agreement_en
CONDIZIONI GENERALI
Articolo 1: Responsabilità
Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.
L’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.
Articolo 2: Risoluzione del contratto
Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall’Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l’Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l’Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.
Se il Partecipante risolve l’Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall’Accordo, dovrà restituire l’importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l’Istituto di appartenenza.
In caso di risoluzione dell’Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere almeno l’importo del contributo corrispondente all’effettiva durata del periodo di
mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, salvo diverso accordo con l’Istituto di appartenenza.
Articolo 3: Tutela dei dati1
Tutti i dati personali indicati nella Convenzione devono essere trattati a norma del Regolamento (EC) n. 1725/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa per la tutela dei singoli, nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all’Accordo da parte dell’Istituto di appartenenza, dall’Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).
Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all’Istituto di appartenenza e/o all’Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare un ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d’uso di tali dati da parte della Commissione Europea.
Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili
Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.
1 Maggiori informazioni sulle modalità di trattamento dei dati (quali dati sono raccolti, chi ha accesso a tali dati e come sono protetti) sono disponibili qui:
xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx- plus/specific-privacy-statement_en
NOTE TECNICHE
Contributo per il supporto individuale
In base a quanto previsto dalle Disposizioni Nazionali pubblicate sul sito dell’AN (xxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xx-xxxxxxx/xxxxxxx/0000/00/Xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx-XX00- Call-2021_Istruzione-Superiore.pdf ) gli importi delle diarie indicati dalle tabelle comunitarie (Guida al Programma 2021 - tabella A1.1) sono ridotti all’80% come di seguito riportato
Diaria giornaliera ammissibile fino al 14° giorno | Diaria giornaliera ammissibile dal 15° al 60° giorno | ||
GRUPPO X | Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx. Paesi partner della Regione 14: Isole Fær Øer, Svizzera, Regno Unito. | € 144,00 | € 101,00 |
GRUPPO B | Austria, Belgio, Cipro, Francia, Germania, Grecia, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna. Paesi partner della Regione 5: Andorra, Monaco, San Marino, Stato della Città del Vaticano | € 128,00 | € 90,00 |
GRUPPO C | Bulgaria, Croazia, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Polonia, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica ceca, Turchia, Ungheria. | € 112,00 | € 78,00 |
Contributo per il viaggio
Il contributo per il viaggio, in base a quanto previsto dalla Guida del Programma è calcolato sulla base di scale di costi unitari per fasce di distanza. La fascia chilometrica si riferisce ad una sola tratta del viaggio mentre la tariffa corrispondente copre sia il viaggio di andata che quello di ritorno.
Distanze di viaggio | Importo per il viaggio standard | Importo per il viaggio green |
Tra 0 e 99 KM | € 23,00 per partecipante | - |
Tra 100 e 499 KM | € 180,00 per partecipante | € 210,00 per partecipante |
Tra 500 e 1999 KM | € 275,00 per partecipante | € 320,00 per partecipante |
Tra 2000 e 2999 KM | € 360,00 per partecipante | € 410,00 per partecipante |
Tra 3000 e 3999 KM | € 530,00 per partecipante | € 610,00 per partecipante |
Tra 4000 e 7999 KM | € 820,00 per partecipante | - |
8000 KM o più | € 1.500,00 per partecipante | - |
La distanza dovrà essere verificata utilizzando esclusivamente lo strumento di calcolo fornito dalla CE e disponibile al seguente indirizzo web: xxxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxx/xxxxxxx- plus/resources/distance-calculator_en
Esempio calcolo contributo viaggio standard | Esempio calcolo contributo viaggio green |
• Città di partenza: Firenze • Città di destinazione: Oslo • Distanza rilevata dal calcolatore (Firenze Oslo): 1795.4 km • Fascia corrispondente: 500‐1999 km • Contributo ammissibile: € 275,00 (A/R) | • Città di partenza: Firenze • Città di destinazione: Oslo • Distanza rilevata dal calcolatore (Firenze Oslo): 1795.4 km • Fascia corrispondente: 500‐1999 km • Contributo ammissibile: € 320,00 (A/R) |