CONVENZIONE
Testo della Convenzione CDP - Assoconfidi
coordinato con l’aggiornamento tecnico in data 28 ottobre 2020 e con le modifiche introdotte con l’addendum del 7 ottobre 2022
CONVENZIONE
“Plafond Confidi”
TRA
Associazione delle Federazioni dei Confidi Italiani, con sede legale pro tempore in Xxxxx xxxx’Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx, codice fiscale n. 97440840581 (di seguito ’“Assoconfidi”);
E
Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxx 0, capitale sociale pari ad euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito “CDP” e, insieme ad Assoconfidi, le “Parti”).
PREMESSO CHE
(a) Nell’attuale quadro economico nazionale ed internazionale di perdurante crisi finanziaria anche connessa all’emergenza Covid-19 si è ritenuto opportuno, viste anche le esigenze di diversificazione e stabilità delle fonti di provvista manifestate dal sistema finanziario, mobilitare ulteriori risorse per supportare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese italiane. Il supporto finanziario al sistema offerto dai Confidi vigilati rappresenta una modalità concreta per favorire l’accesso al credito per le piccole e medie imprese.
(b) Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 22 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e dell’articolo 3, comma 4 bis, del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9 aprile 2009, le competenze della CDP sono state ampliate includendo tra le stesse la possibilità per CDP di utilizzare i fondi di cui all’articolo 5, comma 7 lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, per concedere ad intermediari finanziari autorizzati all’esercizio del credito nei confronti del pubblico (tra cui, inter alia, i Confidi, come di seguito definiti) finanziamenti a condizioni di mercato, finalizzati a fornire a questi ultimi la provvista destinata all’effettuazione di operazioni in favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell’economia.
(c) In data 26 giugno 2019, CDP ed Assoconfidi hanno stipulato un protocollo di intesa, finalizzato a: (i) potenziare il Fondo di Garanzia, come di seguito definito, attraverso la costituzione, al suo interno, di “sezioni speciali”, anche con risorse apportate dai Confidi; (ii) coinvolgere i Confidi nella partecipazione ad operazioni di alternative financing per le imprese promosse da CDP (c.d. basket bond); (iii) implementare schemi di garanzia co-finanziati da Regioni e altri enti pubblici, anche mediante l’utilizzo di fondi strutturali europei.
(d) In data 25 settembre 2020 CDP ed Assoconfidi hanno stipulato una convenzione, come successivamente modificata e integrata con aggiornamento tecnico del 28 ottobre 2020 (la “Convenzione Originaria”) ai sensi della quale le Parti hanno definito le linee guida e i principi generali relativi ai finanziamenti da mettere a disposizione dei Confidi per consentire a questi ultimi di concedere finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese, mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP fino ad un importo massimo di Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00) (il “Plafond”), il tutto secondo i termini e le condizioni previsti dalla Convenzione Originaria.
(e) Al fine di consentire un maggiore impiego della provvista di cui al Plafond attraverso (i) l’incremento del limite di utilizzo mensile di cui all’articolo 5 (c) (vi) della Convenzione Originaria e (ii) l’introduzione di un importo addizionale (l’”Esposizione Aggiuntiva”, come di seguito definita) ai fini del calcolo dell’esposizione massima consentita a ciascun Confidi, determinato considerando le dotazioni assegnate da enti pubblici iscritte nella voce 80 (altre passività) del bilancio dei Confidi che presentano i requisiti previsti nella definizione di “Contributi Pubblici” di cui alla Convenzione, nei termini e alle condizioni ivi definite, le Parti, senza alcun intento o effetto novativo sulla Convenzione Originaria e relativi rapporti obbligatori sottostanti, hanno sottoscritto in data 7 ottobre 2022 un ulteriore atto integrativo e modificativo alla Convenzione Originaria (l’“Addendum 2022”), con il quale le stesse hanno
convenuto di apportare alcune modifiche alla Convenzione Originaria (la Convenzione Originaria, come modificata dall’Addendum 2022, la “Convenzione”);
Tutto ciò premesso, che insieme agli Allegati costituisce parte integrante della presente Convenzione, Assoconfidi e CDP convengono quanto segue:
Articolo 1
(Definizioni, Allegati e Interpretazione)
1.1 Nella presente Convenzione, qualsiasi riferimento ad un “Articolo”, ad un “Paragrafo”, ad un “Preambolo” o ad un “Allegato” si intende riferito, rispettivamente, ad un articolo, ad un paragrafo, ad un preambolo o ad un allegato della presente Convenzione, qualora non diversamente specificato.
1.2 Nella presente Convenzione, i seguenti termini con lettere iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito: “Assoconfidi”: ha il significato attribuito a tale termine nel Preambolo.
“Atto di Costituzione di Pegno”: indica l’atto di costituzione in pegno di titoli di Stato nella misura almeno pari all’25% (venticinque per cento) dell’Esposizione Corrente che sarà sottoscritto tra il Contraente il Finanziamento (come di seguito definito) e CDP alla data di conclusione del Contratto di Finanziamento Quadro.
“Beneficiari”: indica le imprese operanti in Italia con meno di 249 dipendenti (equivalenti a tempo pieno), secondo quanto meglio previsto nell’Allegato 6 (Definizione di Beneficiario) alla presente Convenzione e che rispettino i requisiti per beneficiare della Garanzia del Fondo di Garanzia.
“CDP”: ha il significato attribuito a tale termine nel Preambolo. “Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo”: indica:
(i) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato l’Euribor come tasso di riferimento, lo 0,125% (zero virgola centoventicinque per cento) dell’ammontare della relativa Erogazione in essere da rimborsare anticipatamente alla Data di Rimborso Anticipato prescelta dal Contraente il Finanziamento;
(ii) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, un importo, calcolato da CDP alla data che cade 15 (quindici) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Rimborso Anticipato prescelta dal Contraente il Finanziamento per il rimborso anticipato e comunicato al relativo Contraente il Finanziamento almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi precedenti a tale data, pari alla differenza, se positiva, tra:
(a) il valore attuale, calcolato tramite i Fattori di Sconto, delle rate (quote capitale così come definite nel Piano di Rimborso e relativi interessi); e
(b) le quote capitale definite nel Piano di Rimborso.
“Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio”: indica lo 0,05% (zero virgola zerocinque per cento) dell’ammontare del Finanziamento in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio.
“Confidi”: indica ciascun consorzio di garanzia collettiva di fidi iscritto nell’albo unico di cui all’articolo 106 del TUB, operante in Italia e autorizzato all'esercizio del credito in favore delle piccole e medie imprese.
“Contraente il Finanziamento”: indica il Confidi che stipuli un Contratto di Finanziamento Quadro in conformità a quanto previsto nella presente Convenzione.
“Contratto di Cessione di Crediti”: indica il contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti vantati dal Contraente il Finanziamento, secondo il testo di cui all’Allegato 1, Parte II (Modello di Contratto di Cessione di Crediti in Garanzia) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8 (Digitalizzazione).
“Contratto di Finanziamento”: indica, collettivamente, il Contratto di Finanziamento Quadro e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
“Contratto di Finanziamento Integrativo”: indica ciascun contratto di finanziamento stipulato tra un Contraente il Finanziamento e CDP, ai sensi dell’Articolo 5 (Plafond) e del Contratto di Finanziamento Quadro, al fine di richiedere un Finanziamento.
“Contratto di Finanziamento Quadro”: indica il contratto quadro stipulato, al fine di aderire alla presente Convenzione, tra un Contraente il Finanziamento e CDP ai sensi dell’Articolo 3.1, secondo il testo di cui all’Allegato 1, Parte I (Modello di Contratto di Finanziamento Quadro) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8 (Digitalizzazione).
“Convenzione”: indica il presente accordo relativo all’utilizzo del Plafond.
“Crediti”: indica tutti i crediti di natura pecuniaria tempo per tempo esistenti, unitamente alle relative garanzie, vantati da un Contraente il Finanziamento nei confronti di un Beneficiario e derivanti da Finanziamenti PMI che beneficino della Garanzia del Fondo di Garanzia.
“Data di Erogazione”: indica, a decorrere dal mese di novembre 2020 (incluso) per tutto il Periodo di Disponibilità applicabile, il giorno 5 di ciascun mese solare (restando inteso che, qualora tali date non coincidessero con un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Erogazione coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).
“Data di Pagamento”: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dalla Prima Data di Pagamento applicabile sino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa).
“Data di Pagamento Interessi”: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 30 giugno 2021 (i.e. la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).
“Data di Rendicontazione”: indica il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2020 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).
“Data di Rimborso Anticipato”: indica ciascuna Data di Pagamento Interessi a partire da quella immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, in concomitanza con le quali il relativo Contraente il Finanziamento potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti.
“Data di Rimborso Anticipato per Surroga”: indica l’ultimo giorno di ciascun mese, a partire dall’ultimo giorno del mese successivo a quello di Erogazione, a decorrere dal quale il relativo Contraente il Finanziamento potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti, per un importo non superiore alla somma degli importi dei Finanziamenti PMI oggetto di estinzione anticipata per surroga ai sensi dell’articolo 120- quater, comma 9, lettera a-bis) del TUB.
“Data di Scadenza Finale”: indica, con riferimento alle Erogazioni di Finanziamenti, la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 2 (due), 3 (tre), 5 (cinque) ovvero 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta del relativo Contraente il Finanziamento in ciascuna Richiesta di Utilizzo, da inviarsi in relazione a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti, ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento. Resta inteso che il Contraente il Finanziamento potrà richiedere nella medesima Richiesta di Utilizzo Erogazioni con diverse Date di Scadenza Finali.
“Erogazione”: indica:
(i) prima dell’erogazione delle somme da parte di CDP, ciascun importo richiesto in una Richiesta di Utilizzo; e
(ii) successivamente, ciascun importo erogato,
a valere su un Finanziamento, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento.
“Esposizione Corrente”: indica l’importo in linea capitale, di tempo in tempo, erogato e non rimborsato dei Finanziamenti aumentato dell’importo complessivo delle erogazioni richieste in ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e rispetto a cui CDP non abbia manifestato la propria intenzione di non accettare tale
proposta; resta inteso che la minor somma che CDP abbia accettato di erogare rispetto all’importo delle erogazioni richieste da un Confidi in una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere computata al fine del calcolo dell’Esposizione Corrente. A scopo di chiarezza, si precisa che l’Esposizione Corrente include anche l’importo dell’Esposizione Aggiuntiva.
“Euribor”: indica il tasso percentuale in ragione d’anno pari alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) nel Giorno di Quotazione Euribor sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360, del circuito Reuters che mostra il tasso della European Banking Federation of the European Union per l’euro in relazione ad un periodo di tempo di riferimento, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360. Qualora la durata di un periodo di riferimento non coincida con le durate oggetto di quotazione disponibili sul circuito Reuters (la “Durata Standard”), sarà utilizzato il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni dell’Euribor di Durata Standard più vicina per difetto alla durata del periodo di riferimento e di Durata Standard più vicina per eccesso alla durata del periodo di riferimento, arrotondato, qualora non coincida con il terzo decimale, al terzo decimale superiore.
“Fattori di Sconto”: indica i fattori ottenuti applicando la metodologia standard di bootstrapping alla curva dei tassi depositi–swap rilevata sulle pagine “EURIBOR=” ed “EURSFIXA=” del circuito Reuters alle ore 11:00 del quindicesimo Giorno Lavorativo antecedente la Data di Pagamento Interessi prescelta per il relativo rimborso anticipato facoltativo.
“Finanziamento”: indica ciascun finanziamento concesso a valere sul Plafond, ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento da CDP al Contraente il Finanziamento, con oneri di rimborso in linea capitale ed interessi a carico di quest’ultimo, secondo quanto previsto nella presente Convenzione e nel relativo Contratto di Finanziamento.
“Finanziamento/i PMI”: indica i finanziamenti, anche nella forma del leasing finanziario, concessi ai Beneficiari - per un importo cumulato non superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) - da parte del Contraente il Finanziamento, mediante la provvista derivante da Finanziamenti erogati da CDP a valere sul Plafond.
“Fondo di Garanzia”: indica il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla Legge n. 662/96, articolo 2, comma 100, lettera a).
“Garanzia del Fondo di Garanzia”: indica una garanzia concessa dal Fondo di Garanzia, con riferimento al singolo Finanziamento PMI, per una misura di copertura pari ad almeno l’80% (ottanta per cento).
“Giorno di Quotazione Euribor”: indica, in relazione ad ogni Periodo di Interessi, il giorno nel quale le quotazioni sono ordinariamente rilevate dalle primarie banche nel mercato interbancario europeo sui depositi in euro, intendendosi per tale giorno il secondo giorno TARGET2 precedente il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi.
“Giorno di Quotazione TFE”: indica il secondo giorno TARGET2 precedente la relativa Data di Erogazione.
“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno in cui sia funzionante il sistema che regola i pagamenti in euro, TARGET2, ed in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività.
“Inadempienze probabili”: indica i Crediti che siano stati classificati dal relativo Contraente il Finanziamento come “inadempienze probabili” ai sensi della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, come successivamente aggiornata (o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione).
“Lettera di Accettazione”: indica la lettera di accettazione, nella forma di cui all’Allegato 4 (Modello di Lettera di Accettazione) alla presente Convenzione e resa disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8 (Digitalizzazione), delle proposte relative al Contratto di Finanziamento Quadro, al Contratto di Cessione di Crediti e all’Atto di Costituzione di Pegno.
“Margine”: indica, a seconda dei casi, il Margine Euribor ovvero il Margine TFE.
“Margine Euribor”: indica, per i Finanziamenti per i quali il Contraente il Finanziamento indichi nella Richiesta di Utilizzo l’Euribor come tasso di riferimento e ferma restando la facoltà di CDP prevista al Paragrafo (i) dell’Articolo 5 (Plafond), i valori del margine determinati da CDP e che saranno pubblicati sul sito internet di CDP per la prima volta entro il 26 ottobre 2020 e successivamente, in caso di variazioni, entro e non oltre l’ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione, distinti secondo le seguenti categorie:
(a) Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 2 (due) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
(b) Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
(c) Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo; e
(d) Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine Euribor applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo.
Resta inteso che CDP determinerà il Margine Euribor applicabile ai Finanziamenti fino alla data di scadenza del relativo Periodo di Disponibilità, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e a seconda che si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo. Tale Margine Euribor modificato si applicherà solamente alle Erogazioni successive a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 8 (otto) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.
“Margine TFE”: indica, per i Finanziamenti per i quali il Contraente il Finanziamento indichi nella Richiesta di Utilizzo il TFE come tasso di riferimento e ferma restando la facoltà di CDP prevista al Paragrafo (i) dell’Articolo 5 (Plafond), i valori del margine determinati da CDP e che saranno pubblicati sul sito internet di CDP per la prima volta entro il 26 ottobre 2020 e successivamente, in caso di variazioni, entro e non oltre l’ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione, distinti secondo le seguenti categorie:
(a) Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 2 (due) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
(b) Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
(c) Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo;
(d) Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Il Margine TFE applicabile a tale categoria sarà ulteriormente differenziato a seconda che si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo.
Resta inteso che CDP determinerà il Margine TFE applicabile ai Finanziamenti fino alla data di scadenza del relativo Periodo di Disponibilità in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e a seconda che si tratti di Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve ovvero di Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo. Tale Margine TFE modificato si applicherà solamente alle Erogazioni successive a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 8 (otto) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.
“Parti”: ha il significato attribuito a tale termine nel Preambolo.
“Periodo di Disponibilità”: indica, in relazione a ciascun Contraente il Finanziamento, il periodo compreso tra la data di stipula del relativo Contratto di Finanziamento Quadro e la scadenza del Periodo di Stipula.
“Periodo di Interessi”: indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 31 dicembre al 30 giugno e dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno (primo estremo escluso, secondo estremo incluso), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che:
(i) per le Erogazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 30 giugno immediatamente successivo (incluso); e
(ii) per le Erogazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre immediatamente successivo (incluso).
“Periodo di Stipula”: indica il periodo compreso tra il 5 ottobre 2020 e la data di esaurimento delle risorse del Plafond, in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratto di Finanziamento Quadro ai sensi dell’Articolo 3.3 che segue.
“Piano di Rimborso”: indica, con riferimento a ciascun rimborso anticipato facoltativo di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, il piano di ammortamento della quota capitale dell’Erogazione oggetto di rimborso anticipato determinato come prodotto tra il piano di ammortamento originale (a partire dalla Data di Pagamento Interessi successiva a quella prescelta per il rimborso anticipato) ed il rapporto tra la quota capitale dell’Erogazione rimborsata anticipatamente ed il debito residuo pre-rimborso.
“Plafond”: indica un importo complessivo pari ad Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00), messo a disposizione dei Confidi da parte di CDP ai sensi della presente Convenzione.
“Policy di Gruppo Anti-corruzione”: indica la policy pubblicata sul sito internet di CDP (xxx.xxx.xx) relativa a principi e misure adottati da CDP medesima e dalle società soggette a direzione e coordinamento di CDP ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.
“Pre-ammortamento Breve”: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi dei Paragrafi (i) e (ii) della definizione di “Prima Data di Pagamento”.
“Pre-ammortamento Lungo”: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi del Paragrafo (iii) della definizione di “Prima Data di Pagamento”.
“Prima Data di Pagamento”: indica:
(i) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 2 (due) o 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione, la Data di Pagamento che coincide con la seconda Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
(ii) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) o 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione e con Pre-ammortamento Breve, la Data di Pagamento che coincide con la seconda Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
(iii) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) o 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione e con Pre-ammortamento Lungo, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione.
“Rapporto di Vigilanza”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della presente Convenzione, il rapporto tra:
(i) l’Esposizione Complessiva (come numeratore); e
(ii) i Fondi Propri del Contraente il Finanziamento (come denominatore); laddove:
(a) “Esposizione Complessiva” indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo al relativo Contraente il Finanziamento e non ancora rimborsati a tale data; e (ii) degli importi per i quali CDP è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori erogazioni al relativo Contraente il Finanziamento (ivi inclusi, a scopo di chiarezza, i rapporti di finanziamento diversi da quelli oggetto della presente Convenzione). A scopo di chiarezza, si precisa che, ai fini della determinazione dell’Esposizione Complessiva, non si terrà conto dell’Esposizione Aggiuntiva. Nel caso in cui il Contraente il Finanziamento rediga il bilancio consolidato, l’Esposizione Complessiva viene valutata a livello di gruppo;
(b) “Fondi Propri del Contraente il Finanziamento” indica, alla relativa data, i fondi propri quali risultanti dal più recente tra l’ultimo bilancio annuale e l’ultima relazione semestrale del relativo Contraente il Finanziamento, fermo restando che qualora successivamente all’ultimo bilancio annuale o relazione semestrale siano stati deliberati dai competenti organi sociali piani di rafforzamento di detti fondi propri, su
richiesta del relativo Contraente il Finanziamento, CDP avrà facoltà di valutare gli effetti di detti piani al fine di tenerli in considerazione nella determinazione dei relativi fondi propri. Nel caso in cui il Contrente il Finanziamento sia tenuto alla predisposizione dei coefficienti patrimoniali consolidati si considerano i Fondi Propri del Contraente il Finanziamento a livello consolidato.
“Rapporto di Vigilanza Contributi Pubblici”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della presente Convenzione, il rapporto tra:
(i) l’Esposizione Aggiuntiva (come numeratore); e
(ii) i Contributi Pubblici del Contraente il Finanziamento (come denominatore); laddove:
(a) “Esposizione Aggiuntiva”: indica l’importo in linea capitale, di tempo in tempo, erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati oltre la soglia del Rapporto di Vigilanza, nel rispetto del Rapporto di Vigilanza Contributi Pubblici, al relativo Contraente il Finanziamento, aumentato dell’importo complessivo delle erogazioni richieste in ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo presentata oltre la soglia del Rapporto di Vigilanza, nel rispetto del Rapporto di Vigilanza Contributi Pubblici e rispetto a cui CDP non abbia manifestato la propria intenzione di non accettare tale proposta. A scopo di chiarezza, ai soli fini della determinazione, tempo per tempo, dell’Esposizione Complessiva e dell’Esposizione Aggiuntiva, si precisa che i rimborsi in linea capitale dei Finanziamenti determineranno la riduzione, in misura corrispondente, in primo luogo dell’Esposizione Aggiuntiva e successivamente dell’Esposizione Complessiva.
(b) “Contributi Pubblici”: indica, alla relativa data, l’ammontare complessivo delle dotazioni assegnate da enti pubblici iscritte nella voce 80 (altre passività) e dettagliate in un’apposita tabella di nota integrativa (redatta in conformità dello schema di tabella allegata all’Allegato 2 (Modello di Comunicazione Confidi)) del più recente tra l’ultimo bilancio annuale e l’ultima relazione semestrale approvata del relativo Contraente il Finanziamento – in tale ultimo caso certificate da un revisore esterno - che rispondano ai seguenti criteri:
1) essere assegnati ai Confidi esclusivamente in virtù di norme nazionali e regionali;
2) poter essere utilizzati a copertura di perdite che il Confidi sostenga per gli impieghi effettuati con le risorse stesse;
3) essere destinati a tutte le PMI, indipendentemente dalla dimensione e dal settore merceologico di appartenenza;
4) avere una disponibilità residua superiore ai 2 anni, intendendosi per “disponibilità residua” quanto tempo ancora, in anni, l’importo della dotazione resterà nella disponibilità del Confidi, sia perché non è ancora scaduto il termine massimo di impegno delle risorse sia perché si tratta di risorse impegnate per garanzie già concesse, e ancora in bonis, e la cui scadenza va oltre il termine di impegno massimo;
5) non essere fondi antiusura.
“Richiesta di Finanziamento”: indica ciascuna richiesta, secondo il modello concordato tra CDP e Assoconfidi e reso disponibile sui siti internet di queste ultime, da consegnarsi da parte di un Beneficiario ad un Contraente il Finanziamento al fine di richiedere l’erogazione di un Finanziamento PMI.
“Richiesta di Utilizzo”: indica ciascuna richiesta di utilizzo delle Erogazioni, redatta secondo il modello allegato al Contratto di Finanziamento Quadro.
“Sofferenze”: indica i Crediti che siano stati classificati come “sofferenze” ai sensi della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d’Italia, come successivamente aggiornata - o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione - dal relativo Contraente il Finanziamento ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza.
“TARGET2”: indica il Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System.
“Tasso Finanziariamente Equivalente” o “TFE”: indica il tasso percentuale annuo che, utilizzato per il computo della quota interessi delle rate del relativo Finanziamento, garantisce l’equivalenza tra il valore attuale delle rate per capitale e interessi ed il valore attuale dell’importo erogato. Tali valori attuali saranno calcolati da CDP utilizzando, come riferimento, la curva Depositi-IRS pubblicata alle ore 11:00 del Giorno di Quotazione TFE sulle pagine “EURIBOR=” ed “EURSFIXA=” del circuito Reuters.
“Tasso di Interesse”: ha il significato attribuito a tale termine al Paragrafo (ii) dell’Articolo 3.2.
“Total Capital Ratio”: indica il coefficiente di capitale totale determinato ai sensi dell’art. 92 del regolamento UE 575/2013. Nel caso in cui il Contraente il Finanziamento sia tenuto alla predisposizione dei coefficienti patrimoniali consolidati si considera il Total Capital Ratio a livello consolidato.
“TUB”: (Testo Unico Bancario): indica il decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente integrato e modificato.
1.3 Lista degli allegati (l’/gli “Allegato/i”) alla presente Convenzione:
Allegato 1, Parte I Modello di Contratto di Finanziamento Quadro (proposta)
Allegato 1, Parte II Modello di Contratto di Cessione di Crediti in Garanzia (proposta) Allegato 1, Parte III Modello di Atto di Costituzione di Pegno su Titoli di Stato (proposta) Allegato 2 Modello di Comunicazione Confidi
Allegato 3 Modello di Dichiarazione Confidi
Allegato 4 Modello di Lettera di Accettazione
Allegato 5 Plafond Confidi – Determinazione dell’operatività massima consentita
Allegato 6 Definizione di Beneficiario
Tali allegati saranno resi disponibili in formato digitale, per gli usi previsti nella presente Convenzione, sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8 (Digitalizzazione).
Articolo 2 (Scopo)
2.1 Con la presente Convenzione si definiscono le linee guida, le regole applicative e i flussi informativi sulla base dei quali CDP procederà alla stipula del Contratto di Finanziamento con ciascun Contraente il Finanziamento, al fine di fornire a quest’ultimo la provvista per la concessione del/i Finanziamento/i PMI.
2.2 L’utilizzo del Plafond da parte del Contraente il Finanziamento è subordinato alla sottoscrizione da parte del medesimo dell’Atto di Costituzione di Pegno, al fine di costituire in favore di CDP un pegno su titoli di Stato pari ad almeno il 25% (venticinque per cento) dell’Esposizione Corrente.
2.3 Assoconfidi, nella sua qualità di associazione intersettoriale e a carattere nazionale, si impegna a rendere nota la Convenzione a tutti i Confidi aderenti nonché a promuovere la sua implementazione.
2.4 CDP e Assoconfidi si impegnano a svolgere una campagna d’informazione sul progetto relativo alla concessione dei Finanziamenti PMI di cui alla presente Convenzione ed in particolare CDP darà evidenza del Plafond sul proprio sito internet e Assoconfidi coinvolgerà le proprie rappresentanze territoriali per favorire una adeguata diffusione a livello nazionale e locale.
2.5 La presente Convenzione costituisce uno strumento quadro relativo ai rapporti tra CDP e Assoconfidi in merito all’erogazione di finanziamenti da parte di CDP, per il tramite dei Confidi, ai Beneficiari per finalità di sostegno all’economia. Di conseguenza, su impulso di CDP in accordo con Assoconfidi, nell’ambito della presente Convenzione – e apportando a quest’ultima le modifiche all’uopo eventualmente necessarie - potranno essere implementate altre iniziative e/o messi a disposizione plafond di risorse ulteriori per il perseguimento delle suddette finalità.
Articolo 3 (Finanziamenti)
3.1 Il Contratto di Finanziamento Quadro potrà essere stipulato entro il Periodo di Stipula. I Finanziamenti saranno erogati in favore del Contraente il Finanziamento successivamente alla stipula (ed in esecuzione) di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sottoscritto nell’ambito ed in esecuzione del relativo Contratto di Finanziamento Quadro. Il Contratto di Finanziamento Quadro è pertanto un contratto quadro che regola i termini e le condizioni generali che si applicheranno a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
3.2 Ciascun Contratto di Finanziamento Quadro prevedrà, tra l’altro, quanto segue:
(i) senza pregiudizio per i casi di rimborso anticipato obbligatorio e/o volontario più oltre descritti, ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento verrà rimborsata alle Date di Pagamento secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti su base semestrale;
(ii) il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:
- all’Euribor 6 (sei) mesi, con riferimento alle Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato l’Euribor come tasso di riferimento; ovvero
- al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni di Finanziamenti per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo il Contraente il Finanziamento abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento,
come pubblicati sul sito internet di CDP e, in entrambi i casi, aumentati del Margine applicabile (il “Tasso di Interesse”). Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, l’Euribor applicabile a tale Periodo di Interessi sarà l’Euribor interpolato di pari durata come pubblicato sul sito internet di CDP e determinato ai sensi della definizione di “Euribor”. Il Margine verrà reso noto da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre l’ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione e sarà efficace con riferimento alle Erogazioni relative alle Richieste di Utilizzo cui la Data di Erogazione si riferisce. In ogni caso e nonostante ogni altra previsione contenuta nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, resta inteso che il Tasso di Interesse applicabile in relazione a ciascun Periodo di Interesse non potrà mai essere inferiore a zero;
(iii) gli interessi maturati al Tasso di Interesse sui Finanziamenti in relazione a ciascun Periodo di Interessi dovranno essere corrisposti a CDP alla relativa Data di Pagamento Interessi;
(iv) sulle somme a qualsiasi titolo dovute e non corrisposte ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento saranno dovuti a CDP, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso), interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Interesse, maggiorato di ulteriori 100 basis points;
(v) qualora sulla base della rendicontazione trimestrale oltre descritta, risulti che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 31 dicembre 2020, l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP, il relativo Contraente il Finanziamento dovrà rimborsare anticipatamente a CDP, alla data che cade 5 (cinque) Giorni Lavorativi dopo la relativa richiesta di rimborso anticipato obbligatorio inviata via PEC da CDP, i Finanziamenti (oltre i relativi interessi e Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove applicabili), per un importo pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP. Resta inteso che, ai fini della determinazione dell’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti non si terrà conto di quei Crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Inadempienze Probabili, Sofferenze e/o Crediti non assistiti dalla Garanzia del Fondo di Garanzia in quanto non concessa o dichiarata inefficace dal Fondo di Garanzia;
(vi) laddove l’importo oggetto di rimborso anticipato ai sensi del precedente Paragrafo (v) del presente Articolo sia superiore al 40% (quaranta per cento) dell’importo nominale in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti concessi al Contraente il Finanziamento, quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere a CDP la Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio;
(vii) oltre ai casi previsti dalla legge e/o descritti nel Contratto di Finanziamento Quadro, CDP si riserverà, altresì, la facoltà, a suo giudizio ed agendo in buona fede, previa consultazione con il Contraente il Finanziamento, di non procedere ad ulteriori Erogazioni laddove abbia accertato il verificarsi di eventi che possano incidere negativamente sulla capacità del Contraente il Finanziamento di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento e/o dal Contratto di Cessione di Crediti;
(viii) CDP si riserva di non procedere ad ulteriori Erogazioni di Finanziamenti nei confronti di un Contraente il Finanziamento qualora, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione, la differenza tra l’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati a detto Contraente il Finanziamento e non rimborsati e l’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti PMI erogati da detto Contraente il Finanziamento ecceda il 75%
(settantacinque per cento) dell’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati a detto Contraente il Finanziamento e non rimborsati;
(ix) i rimborsi anticipati facoltativi, parziali o totali, dei Finanziamenti potranno essere effettuati soltanto in concomitanza con una Data di Rimborso Anticipato, previo pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo, con un preavviso scritto di almeno 25 (venticinque) Giorni Lavorativi da comunicarsi mediante utilizzo di un apposito modello allegato al Contratto di Finanziamento Quadro e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8 (Digitalizzazione);
(x) con riferimento ad ogni Data di Rendicontazione a partire dal 31 dicembre 2020, ciascun Contraente il Finanziamento fornirà a CDP tutte le informazioni richieste nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, evidenziando, tra l’altro, gli elementi essenziali dei Crediti ceduti in garanzia, nonché l’ottenimento della Garanzia del Fondo di Garanzia con riferimento ai Crediti e la perdurante efficacia della medesima. La rendicontazione dovrà essere fornita a partire dalla prima Data di Rendicontazione (inclusa) successiva alla relativa Data di Erogazione e fino all’ultima Data di Rendicontazione (inclusa). La rendicontazione su base trimestrale dovrà: (a) avvenire in via telematica sulla base del modello predisposto da CDP e reso disponibile sul proprio sito internet e secondo le modalità pubblicate da CDP sul proprio sito internet; (b) pervenire a CDP entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla relativa Data di Rendicontazione sottoscritta con apposizione di firma digitale da un soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza del relativo Contraente il Finanziamento; e (c) comprendere le informazioni di dettaglio, anche economiche, relative a ciascun Finanziamento PMI. CDP si riserva di apportare al modello di rendicontazione gli adeguamenti necessari ad acquisire le informazioni di cui al presente Paragrafo. In caso di ritardo nell’invio delle informazioni di cui sopra, in relazione a ciascuna Data di Rendicontazione, CDP avrà facoltà di sospendere le Erogazioni;
(xi) senza pregiudizio per la facoltà di comunicare a CDP il rafforzamento dei Fondi Propri, entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 31 marzo 2021 e sino al termine del Periodo di Disponibilità, ciascun Contraente il Finanziamento dovrà comunicare a CDP il valore dei Fondi Propri, il Total Capital Ratio (indicatori di natura regolamentare) e l’ammontare dei Contributi Pubblici, come rappresentati nel dettaglio indicato nella tabella allegata all’Allegato 2 (Modello di Comunicazione Confidi) nonché le informazioni sulle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela così come rappresentate in bilancio nella tabella 6.4 “Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti”1 aggiornati, rispettivamente, al 31 dicembre dell’anno precedente ed al 30 giugno precedente. Inoltre, CDP si riserva di sospendere le Erogazioni nei confronti del Contraente il Finanziamento che non trasmetta, nei termini stabiliti, i valori dei parametri sopra indicati;
(xii) resta inteso che l’inadempimento da parte del Contraente il Finanziamento alle obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento e/o dal Contratto di Cessione di Crediti costituirà una causa di risoluzione del relativo Contratto di Finanziamento secondo quanto ivi previsto e, di conseguenza, a seguito di tale inadempimento, CDP potrà richiedere la risoluzione del Contratto di Finanziamento Quadro e dei Contratti di Finanziamento Integrativi ed il conseguente rimborso integrale dei Finanziamenti, il pagamento degli interessi maturati e il rimborso di ogni altro costo dovuto;
(xiii) tutti i calcoli e le determinazioni relativi ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto di Finanziamento saranno effettuati da CDP che agirà in qualità di agente di calcolo in via esclusiva;
(xiv) tutti i pagamenti effettuati a CDP ai sensi dei Contratti di Finanziamento dovranno indicare nella relativa causale il Contratto di Finanziamento Quadro, il Contratto di Finanziamento Integrativo ed il Contraente il Finanziamento a cui si riferiscono;
(xv) tutte le Erogazioni ed i pagamenti relativi ai Finanziamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario;
(xvi) fermi restando gli obblighi di rimborso dei Finanziamenti e il pagamento dei relativi interessi, nonché gli obblighi di rimborso anticipato obbligatorio sopra descritti, si precisa che i Contraenti il Finanziamento potranno reimpiegare, al fine di concedere nuovi Finanziamenti PMI della medesima tipologia, le somme già rimborsate dai Beneficiari, anche anticipatamente, a valere sui relativi Finanziamenti PMI precedentemente erogati;
1 In conformità con le disposizioni previste dal “bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” emanate dalla Banca d’Italia. Riferimento di bilancio: Nota Integrativa - Parte D- Altre informazioni - Sezione 3 Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura - 3.1. Rischio di credito - Informazioni di natura quantitativa – 6. Esposizioni creditizie verso clientela, verso banche e verso società finanziarie - Tabella 6.4 Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti. Nel caso in cui il Contraente il Finanziamento rediga il bilancio consolidato vengono considerati i valori consolidati.
(xvii) si precisa che, fatti salvi gli obblighi di rimborso anticipato sopra previsti, in caso di mancato impiego, totale o parziale, da parte del relativo Contraente il Finanziamento delle Erogazioni, il relativo Contraente il Finanziamento non incorrerà in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo, salvo il pagamento, se del caso, della Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio;
(xviii) i rimborsi anticipati facoltativi, parziali o totali, dei Finanziamenti, a fronte di operazioni di surroga ai sensi dell’articolo 120-quater, comma 9, lettera a-bis) del TUB, potranno essere effettuati, senza applicazione di alcuna commissione di rimborso anticipato, soltanto a partire dalla relativa Data di Rimborso Anticipato per Xxxxxxx, con un preavviso scritto di almeno 20 (venti) giorni, utilizzando un apposito modello predisposto da CDP ed allegato al Contratto di Finanziamento Quadro e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi del successivo Articolo 8 (Digitalizzazione). I rimborsi anticipati facoltativi, parziali o totali, dei Finanziamenti di cui al presente Paragrafo potranno essere effettuati per un importo massimo pari alla somma delle estinzioni anticipate per surroga dei relativi Finanziamenti PMI perfezionate nel mese precedente a quello della Data di Rimborso Anticipato per Surroga prescelta dal relativo Contraente il Finanziamento e individuate nell’apposito elenco allegato alla relativa richiesta di rimborso anticipato. Resta inteso che gli importi relativi a Finanziamenti PMI oggetto di estinzione anticipata per surroga a fronte dei quali il relativo Contraente il Finanziamento non abbia proceduto a richiedere a CDP il rimborso anticipato facoltativo del relativo Finanziamento ai sensi del presente Paragrafo, potranno essere utilizzati dal relativo Contraente il Finanziamento per la concessione di ulteriori Finanziamenti PMI ai sensi della presente Convenzione;
3.3 Il Contratto di Finanziamento Quadro, il Contratto di Cessione di Crediti e l’Atto di Costituzione di Pegno verranno sottoscritti per scambio di corrispondenza. Ai fini della stipula di tali contratti, ciascun Contraente il Finanziamento trasmetterà a CDP, in un Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Stipula, la proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Quadro, la proposta irrevocabile di Contratto di Cessione di Crediti e la proposta irrevocabile di Atto di Costituzione di Pegno - debitamente sottoscritte secondo le modalità di cui all’Articolo 3.4 che segue e secondo il testo di cui alla rispettiva parte dell’Allegato 1, completo in tutte le sue parti - unitamente a:
(A) una dichiarazione, in originale, del Contraente il Finanziamento - redatta secondo il modello di cui all’Allegato 2 (Modello di Comunicazione Confidi) - contenente, tra l’altro, i valori aggiornati dei Fondi Propri e del Total Capital Ratio (indicatori di natura regolamentare) e l’ammontare dei Contributi Pubblici, come rappresentati nel dettaglio indicato nella tabella allegata all’Allegato 2 (Modello di Comunicazione Confidi) nonché le informazioni sulle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela così come rappresentate in bilancio nella tabella 6.4 “Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti e
(B) una dichiarazione, in originale, del Contraente il Finanziamento - redatta secondo il modello di cui all’Allegato
3 (Modello di Dichiarazione Confidi) - che attesti la contestuale allegazione ovvero, laddove tale documentazione sia già in possesso di CDP: (a) la data di avvenuta consegna a CDP; (b) la vigenza; e (c) lo stato di aggiornamento, della documentazione di seguito elencata, necessaria per il compimento dell’istruttoria da parte di CDP:
(i) documentazione attestante i poteri e la capacità del relativo Contraente il Finanziamento di stipulare il Contratto di Finanziamento Quadro, il Contratto di Cessione di Crediti, l’Atto di Costituzione di Pegno e i Contratti di Finanziamento Integrativi (ivi incluse eventuali delibere e/o procure) la cui vigenza e conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante;
(ii) certificato camerale con dicitura di vigenza, in originale, attestante l’assenza di procedure concorsuali relative al Contraente il Finanziamento aggiornato a non oltre 4 (quattro) mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Quadro, del Contratto di Cessione di Crediti e dell’Atto di Costituzione di Pegno;
(iii) dichiarazione, in originale, del Contraente il Finanziamento che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento Quadro, del Contratto di Cessione di Crediti, dell’Atto di Costituzione di Pegno e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e i soggetti autorizzati a richiedere le Erogazioni, con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale.
3.4 Il Contraente il Finanziamento provvederà a sottoscrivere con data certa la proposta di Contratto di Finanziamento Quadro, la proposta di Contratto di Cessione di Crediti e la proposta di Atto di Costituzione di Pegno:
(i) preferibilmente tramite firma elettronica, inviandole a mezzo messaggio di posta elettronica certificata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata di CDP indicato all’articolo 14.10 (Comunicazioni) dell’Allegato 1, Parte I (Modello di Contratto di Finanziamento Quadro); ovvero
(ii) in caso di indisponibilità della firma elettronica, tramite firma olografa, anticipandole a mezzo messaggio di posta elettronica certificata ed inviandole in originale a CDP presso l’indirizzo indicato all’articolo 14.10 (Comunicazioni) dell’Allegato 1, Parte I (Modello di Contratto di Finanziamento Quadro).
Le Parti concordano che l’apposizione della data certa alle proposte avanzate dal Contraente il Finanziamento è onere gravante su quest’ultimo. Soltanto in caso di impossibilità a provvedervi, tale adempimento potrà essere espletato da CDP con le modalità che CDP stessa definirà a proprio giudizio. Una volta ricevute la proposta di Contratto di Finanziamento Quadro, la proposta di Contratto di Cessione di Crediti, la proposta di Atto di Costituzione di Pegno e l’ulteriore documentazione di cui al precedente Articolo 3.3, CDP potrà:
(i) procedere alla sottoscrizione con firma elettronica soddisfacente i requisiti di forma scritta, con data certa attribuita a propria cura e spese con le modalità che CDP stessa definirà a proprio giudizio, della Lettera di Accettazione, che verrà inviata a mezzo messaggio di posta elettronica certificata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del Contraente il Finanziamento indicato nella proposta di Contratto di Finanziamento Quadro; ovvero
(ii) in caso di indisponibilità della firma elettronica, procedere alla sottoscrizione olografa, con data certa attribuita a propria cura e spese con le modalità che CDP stessa definirà a proprio giudizio, della Lettera di Accettazione, che verrà anticipata a mezzo messaggio di posta elettronica certificata ed inviata in originale da CDP al relativo Contraente il Finanziamento presso l’indirizzo da quest’ultimo indicato nella proposta di Contratto di Finanziamento Quadro.
Articolo 4
(Cessione di crediti e altre garanzie in favore di CDP)
4.1 Al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento, ciascun Contraente il Finanziamento dovrà cedere in garanzia a CDP tutti i Crediti secondo quanto previsto nel Contratto di Cessione di Crediti.
4.2 Come meglio specificato nel Contratto di Cessione di Crediti, entro ciascuna Data di Rendicontazione, ciascun Contraente il Finanziamento dovrà porre in essere tutte le formalità necessarie ai sensi delle disposizioni di legge applicabili per notificare la cessione ai relativi debitori ceduti e ai terzi (ivi incluso comunicare al Fondo di Garanzia, nelle forme previste dalla legge e/o dalle circolari, la circostanza che il relativo Finanziamento PMI dallo stesso garantito è stato concesso mediante utilizzo della provvista di CDP a valere sul Plafond e che i relativi Crediti sono oggetto di cessione in garanzia in favore di CDP stessa).
4.3 CDP si riserva di acquisire in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio qualsiasi documento (anche in originale) relativo ai Crediti ricevuti in garanzia e alle formalità eseguite ai sensi del precedente Articolo 4.2.
4.4 Come meglio previsto nel Contratto di Cessione di Crediti, ciascun Contraente il Finanziamento si impegna a conservare, anche in nome e per conto di CDP, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Finanziamento PMI e/o a ciascun Credito e alle formalità eseguite ai sensi del precedente Articolo 4.2, nonché a rendere tale documentazione accessibile a CDP presso i propri locali nei normali orari d’ufficio nonché a consegnarla in originale ovvero in copia autentica a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi.
4.5 Al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento, ciascun Contraente il Finanziamento costituirà in favore di CDP un pegno su titoli di Stato nella misura almeno pari al 25% (venticinque per cento) dell’Esposizione Corrente, secondo quanto previsto nell’Atto di Costituzione di Pegno.
4.6 Come meglio specificato nell’Atto di Costituzione di Pegno, entro ciascuna Data di Rendicontazione, le Parti dovranno porre in essere tutte le azioni necessarie (ivi incluso il deposito, l’integrazione o la liberazione dei titoli di Stato sull’apposito conto titoli vincolato) affinché il valore dei titoli di Stato oggetto di pegno sia almeno pari al 25% (venticinque per cento) dell’Esposizione Corrente.
4.7 In ogni caso, CDP potrà disporre e/o cedere a sua volta, anche in garanzia, in tutto o in parte, i crediti da essa vantati nei confronti di ciascun Contraente il Finanziamento, con ogni garanzia accessoria.
Articolo 5 (Plafond)
L’utilizzo del Plafond da parte del Contraente il Finanziamento sarà effettuato sulla base dei seguenti elementi e principi:
(a) ciascun Contratto di Finanziamento Quadro prevedrà la facoltà del relativo Contraente il Finanziamento di richiedere gli importi a valere sul Plafond secondo quanto previsto nel presente Articolo 5;
(b) subordinatamente al verificarsi di tutte le condizioni previste nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, l’utilizzo del Plafond sarà riservato al Contraente il Finanziamento che: (i) abbia stipulato il Contratto di Finanziamento Quadro nel corso del Periodo di Stipula; e (ii) abbia presentato, con riferimento a ciascun importo richiesto a valere sul Plafond, una proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo (completo della relativa Richiesta di Utilizzo) nel corso del Periodo di Disponibilità, secondo quanto previsto nel presente Articolo 5 e nel Contratto di Finanziamento Quadro;
(c) subordinatamente alla verifica delle condizioni oltre previste e di quelle previste nel Contratto di Finanziamento Quadro, ciascun Finanziamento potrà essere erogato a ciascuna Data di Erogazione in più Erogazioni, a favore del relativo Contraente il Finanziamento, con le riserve e condizioni che seguono:
(i) CDP potrà, a sua discrezione, decidere di non procedere all’Erogazione per gli importi che eccedano il limite complessivo di concentrazione, di tempo in tempo, determinato da CDP, in conformità alla vigente disciplina dell’Unione Europea, con riferimento alla somma dell’Esposizione Complessiva e dell’Esposizione Aggiuntiva del relativo Contraente il Finanziamento (come individuate, rispettivamente, ai sensi della definizione di (i) Rapporto di Vigilanza e (ii) Rapporto di Vigilanza Contributi Pubblici);
(ii) CDP potrà, a sua discrezione, decidere di non procedere all’Erogazione – ovvero di porre un limite di utilizzo mensile per singolo Contraente il Finanziamento inferiore al limite di cui al successivo Paragrafo
(vi) del presente Articolo – sulla base di criteri di valutazione dell’andamento della qualità degli attivi del singolo Contraente il Finanziamento, determinati dalla stessa CDP in via generale per tutti i Contraenti il Finanziamento;
(iii) il Rapporto di Vigilanza non deve essere superiore al 30% (trenta per cento);
(iv) Il Rapporto di Vigilanza Contributi Pubblici non deve essere superiore al 15% (quindici per cento);
(v) il Rapporto di Vigilanza sarà diminuito dal 20% (venti per cento) fino allo 0% (zero per cento) in funzione del Total Capital Ratio e/o del rapporto tra le “esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela deteriorate lorde” e le “esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela totali lorde” del relativo Contraente il Finanziamento (sulla base della tabella di bilancio 6.4), il tutto come meglio specificato all’Allegato 5 (Plafond Confidi – Determinazione dell’operatività massima consentita);
(vi) il Rapporto di Vigilanza Contributi Pubblici sarà diminuito dal 10% (dieci per cento) fino allo 0% (zero per cento) in funzione del Total Capital Ratio e/o del rapporto tra le “esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela deteriorate lorde” e le “esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela totali lorde” del relativo Contraente il Finanziamento (sulla base della tabella di bilancio 6.4), il tutto come meglio specificato all’Allegato 5 (Plafond Confidi – Determinazione dell’operatività massima consentita);
(vii) CDP si riserverà la possibilità di: (a) richiedere al Contraente il Finanziamento la costituzione in pegno di titoli di Stato in misura superiore al 25% (venticinque per cento) dell’Esposizione Corrente; e (b) limitare e/o declinare la provvista richiesta dal Contraente il Finanziamento connotato da rilevanti elementi di debolezza, a proprio insindacabile giudizio;
(viii) viene posto un limite di utilizzo mensile per singolo Contraente il Finanziamento pari a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), con riferimento al Plafond.
In aggiunta a quanto precede, CDP avrà la facoltà di modificare, per la generalità dei Contraenti il Finanziamento ed al fine di contenere il rischio di concentrazione e mantenere l’impostazione di un’esposizione equilibrata del prodotto al rischio sistemico finanziario italiano, i suddetti limiti ovvero di introdurne di ulteriori, dandone comunicazione, almeno con 10 (dieci) Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla data di efficacia delle predette modifiche, attraverso apposita pubblicazione sui siti internet di CDP e di Assoconfidi;
(d) ferme restando le condizioni di cui sopra e quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro, al fine di richiedere a CDP un Finanziamento ad una determinata Data di Erogazione, ciascun Contraente il Finanziamento dovrà inviare di volta in volta a CDP una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (completa della relativa Richiesta di Utilizzo), nella forma e con le modalità indicate nel Contratto di Finanziamento Quadro. Tale proposta
dovrà essere inviata successivamente all’avvenuta pubblicazione da parte di CDP, ai sensi dell’Articolo 3.2, Paragrafo (ii), dei valori del Margine applicabili alle Erogazioni da effettuarsi alla relativa Data di Erogazione ed almeno 5 (cinque) Xxxxxx Xxxxxxxxxx prima di tale Data di Erogazione.
Ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà per lo meno indicare:
(i) la relativa Data di Erogazione (che dovrà necessariamente essere la prima Data di Erogazione immediatamente successiva alla consegna della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo);
(ii) l’importo complessivo delle Erogazioni richieste; e
(iii) un’attestazione da cui risulti che, alla data della proposta del Contratto di Finanziamento Integrativo, il Rapporto di Vigilanza e il Rapporto di Vigilanza Contributi Pubblici non sono superiori rispettivamente al 30% (trenta per cento) e al 15% (quindici per cento) o, con riferimento a entrambi, al diverso limite richiesto da CDP e determinato ai sensi dei precedenti paragrafi (c) (v) e (c) (vi) del presente Articolo 5.
Ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, comprenderà, come documento ad essa allegato, la relativa Richiesta di Xxxxxxxx, secondo quanto meglio previsto al Paragrafo (g) del presente Articolo e nel Contratto di Finanziamento Quadro.
Resta inteso che con riferimento ad una medesima Data di Erogazione potrà essere inviata a CDP un’unica proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo;
(e) l’originale di ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere inviato a CDP, con le modalità previste nel relativo Contratto di Finanziamento Quadro, unitamente alla documentazione ivi indicata;
(f) una volta ricevuta una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, CDP avrà facoltà di comunicare, entro la relativa Data di Erogazione, la propria intenzione di non poter accettare tale proposta per l’indisponibilità, totale o parziale, delle somme richieste ovvero per la mancanza dei presupposti e/o dei requisiti per potervi accedere, previsti nel Contratto di Finanziamento e nella presente Convenzione, ovvero, in considerazione della disciplina dell’Unione Europea vigente in materia di concentrazione dei rischi. In mancanza di tale comunicazione da parte di CDP entro la Data di Erogazione, il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore formalità da parte di CDP o del Contraente il Finanziamento, a decorrere dal momento dell’Erogazione effettuata da CDP alla Data di Erogazione indicata nella proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e nella allegata Richiesta di Utilizzo;
(g) ciascuna Erogazione dei Finanziamenti sarà, inoltre, condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni:
(i) la ricezione da parte di CDP dal relativo Contraente il Finanziamento, nel rispetto dei termini indicati al precedente Paragrafo (d) del presente Articolo, della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e della relativa Richiesta di Xxxxxxxx. La Richiesta di Xxxxxxxx, che si intenderà irrevocabile, dovrà contenere, tra l’altro, l’indicazione: (i) dell’ammontare delle Erogazioni richieste, la cui somma dovrà coincidere con l’importo complessivo delle Erogazioni indicato nella relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo; (ii) della relativa Data di Erogazione; (iii) della/delle Data/e di Scadenza Finale relativa/e a ciascuna Erogazione richiesta nella Richiesta di Xxxxxxxx, da indicarsi a scelta del relativo Contraente il Finanziamento; (iv) della Prima Data di Pagamento, che dovrà essere unica per ciascuna Erogazione avente la medesima Data di Scadenza Finale; (v) con riferimento a ciascuna Erogazione richiesta, a scelta della Parte Finanziata, se si tratti di una Erogazione regolata dall’Euribor ovvero dal Tasso Finanziariamente Equivalente;
(ii) l’assenza di inadempimenti del Contraente il Finanziamento alle obbligazioni dagli stessi assunte ai sensi del Contratto di Finanziamento e del Contratto di Cessione di Crediti; e
(iii) le ulteriori condizioni indicate nel Contratto di Finanziamento Quadro;
(h) ferma restando la facoltà di CDP di cui al successivo Paragrafo (k) del presente Articolo, l’utilizzo del Plafond avverrà fino ad esaurimento delle relative risorse (anche con riferimento alle singole tipologie di durata del Finanziamento indicate dai Contraenti il Finanziamento) sulla base dell’ordine cronologico di ricezione da parte di CDP delle proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo, che siano state accettate da CDP ai sensi del precedente Paragrafo (f). CDP renderà pubblica sul proprio sito internet, con aggiornamenti periodici, la disponibilità residua del Plafond;
(i) resta inteso che CDP, previa consultazione con Assoconfidi, potrà variare o diversamente articolare i parametri per la determinazione del Margine ai sensi della definizione di “Margine”, dandone comunicazione sul proprio sito
internet con almeno 8 (otto) Xxxxxx Xxxxxxxxxx di anticipo rispetto alla Data di Erogazione prescelta per l’efficacia di tale variazione. Il Margine così diversamente calcolato si applicherà soltanto alle Erogazioni effettuate a partire dalla Data di Erogazione (inclusa) prescelta per l’efficacia di tale variazione;
(j) resta inteso che CDP avrà la facoltà di introdurre periodi di rimborso ulteriori rispetto a quelli richiamati nella definizione di “Data di Scadenza Finale”. La previsione di tali nuove Date di Scadenza Finali sarà comunicata da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet e con comunicazione ad Assoconfidi che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet, con almeno 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx di anticipo rispetto alla Data di Erogazione prescelta per l’efficacia di tale introduzione;
(k) CDP si riserva la facoltà di destinare, per le finalità della presente Convenzione, nuove risorse, aggiuntive per incrementare la dotazione del Plafond, dandone comunicazione mediante pubblicazione sui siti internet di CDP e di Assoconfidi;
resta inteso che in caso di esercizio della facoltà di cui al Paragrafo (k) che precede, resteranno applicabili le modalità, i termini e le condizioni di cui alla presente Convenzione ed ai Contratti di Finanziamento, come eventualmente modificati e/o integrati da parte di CDP in accordo con Assoconfidi, mediante comunicazione a ciascun Contraente il Finanziamento. I nuovi termini e condizioni introdotti da CDP e comunicati a ciascun Contraente il Finanziamento si applicheranno soltanto alle Erogazioni effettuate successivamente alle suddette comunicazioni e si intenderanno espressamente accettate da ciascun Contraente il Finanziamento che, successivamente al ricevimento della predetta comunicazione, presenti una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.
Articolo 6 (Finanziamenti PMI)
6.1 Fatto salvo quanto previsto nel presente Articolo 6 ovvero nel Contratto di Finanziamento Quadro, i termini e le condizioni dei Finanziamenti PMI verranno negoziati e determinati dai relativi Contraenti il Finanziamento nella loro assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati da CDP che lascia tali processi alla esclusiva competenza e responsabilità dei relativi Contraenti il Finanziamento, i quali autonomamente esamineranno le richieste e decideranno di procedere con le operazioni assumendosene il relativo rischio.
6.2 I Finanziamenti PMI dovranno beneficiare della Garanzia del Fondo di Garanzia.
6.3 Gravano pertanto esclusivamente sui Contraenti il Finanziamento tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti PMI, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli obblighi in materia di antiriciclaggio, ivi inclusi gli obblighi di adeguata verifica della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull’usura, i controlli in fase di istruttoria circa eventuali misure restrittive, anche di fonte internazionale, applicabili ai Beneficiari e/o alle operazioni da essere realizzate a valere sui Finanziamenti PMI, e più in generale tutti gli obblighi derivanti in capo al Contraente il Finanziamento dalla stipula dei Finanziamenti PMI, nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata. Gravano, inoltre, esclusivamente sui Contraenti il Finanziamento tutti gli adempimenti relativi all’ottenimento della Garanzia del Fondo di Garanzia in relazione a ciascun Finanziamento PMI, nonché gli adempimenti relativi alla gestione della medesima secondo quanto previsto nelle disposizioni operative del Fondo di Garanzia, e fatto salvo quanto diversamente previsto nel Contratto di Cessione Crediti.
6.4 Ciascun Confidi dovrà (i) a fronte di richieste di finanziamento formulate dai Beneficiari, informare la propria clientela dell’esistenza dei prodotti che si avvalgono della provvista CDP; (ii) dare adeguata e diffusa pubblicità all’iniziativa di cui alla presente Convenzione relativamente al Plafond attivato sia all’interno dell’associazione di categoria a cui appartiene sia presso la propria clientela; e (iii) garantire l’accesso ai propri processi di istruttoria a tutti i Beneficiari su tutto il territorio di effettiva operatività senza alcuna discriminazione. I Contraenti il Finanziamento terranno a disposizione di CDP (che potrà richiederne la visione e/o la copia in qualsiasi momento con congruo preavviso) ciascuna Richiesta di Finanziamento con indicazione del relativo esito d’istruttoria. CDP si riserva, al fine di favorire il diffuso utilizzo delle risorse, di offrire ai Beneficiari servizi di attivazione preliminare via web, anche su una piattaforma CDP, della Richiesta di Finanziamento. Tale facoltà potrà essere estesa anche ad altre fasi del processo, attraverso lo sviluppo della cooperazione tecnologica con i Confidi e le relative associazioni di categoria.
6.5 In ciascun contratto relativo ai Finanziamenti PMI verrà specificato che l’operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione da CDP, indicandone il relativo costo e la relativa durata. Tale informazione circa la provenienza della provvista verrà ripetuta, finché sussiste, in tutte le comunicazioni periodiche ai Beneficiari concernenti i Finanziamenti PMI. Le condizioni finali applicate ai Beneficiari dovranno tenere conto del costo della
provvista resa disponibile da CDP senza con ciò pregiudicare la valutazione delle condizioni relative ai Finanziamenti PMI.
6.6 I Finanziamenti PMI saranno concessi, nel rispetto della soglia massima di cui al successivo Articolo 6.8, anche nella forma del leasing finanziario, al fine di finanziare: (a) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa PMI ovvero spese della stessa riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali ovvero esigenze di capitale circolante della stessa, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 2 (due) anni, 3 (tre) anni ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione; e/o (b) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte del relativo Beneficiario ovvero spese della stessa riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Resta inteso che i Finanziamenti PMI non dovranno qualificarsi come operazioni finanziarie a rischio tripartito o finanziamenti di rischio, ai sensi delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia.
Resta in ogni caso inteso che non potranno essere richiesti Finanziamenti con Data di Scadenza Finale che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione.
E’ possibile usufruire delle risorse messe a disposizione da CDP ai sensi della presente Convenzione per operazioni di ristrutturazione di debiti pregressi che potranno, pertanto, essere oggetto dei Finanziamenti PMI nei limiti previsti dall’articolo 2.2.2 del Contratto di Finanziamento Quadro in relazione ai Finanziamenti PMI nei limiti previsti dalle disposizioni operative del Fondo di Garanzia (ivi incluso, per chiarezza, l’articolo 13, comma 1, lettera e) del decreto- legge n. 23 dell’8 aprile 2020, così come modificato dalla legge di conversione n. 40/2020), restando inteso che in ogni caso sarà requisito strettamente necessario l’effettiva concessione della Garanzia del Fondo di Garanzia in relazione al relativo Finanziamento PMI.
6.7 Resta inteso che i Finanziamenti PMI dovranno avere una durata non inferiore a:
(i) 1 (uno) anno, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 2 (due) o 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
(ii) 2 (due) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI erogati mediante utilizzo della provvista derivante dai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
(iii) 3 (tre) anni, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione.
6.8 Ciascun Finanziamento PMI potrà essere concesso per un importo massimo cumulato non eccedente Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).
6.9 A mero scopo di chiarezza si precisa che, nel rispetto di ogni altra previsione contenuta nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, ciascun Contraente il Finanziamento potrà erogare in favore del medesimo Beneficiario più Finanziamenti PMI di diversa o della medesima tipologia, fermo restando il limite di cui al precedente Articolo 6.8.
6.10 Con riferimento ai Finanziamenti PMI, è fatta salva la possibilità che gli stessi beneficino di tutti gli interventi di garanzia, pubblici e privati, eventualmente disponibili che siano compatibili con le disposizioni del relativo contratto di Finanziamento PMI.
6.11 I contratti relativi ai Finanziamenti PMI dovranno prevedere espressamente (i) il divieto di disporre e/o cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al relativo Finanziamento PMI, ad eccezione della cessione, anche in garanzia, dei Crediti in favore di CDP; e (ii) l’assenso preventivo alla facoltà di CDP di disporre e/o cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i Crediti.
6.12 Resta inteso che il Finanziamento PMI è realizzato utilizzando la provvista del Plafond messo a disposizione da CDP e che l’erogazione del Finanziamento PMI è, quindi, subordinata al ricevimento da parte del Contraente il Finanziamento della quota di Plafond corrispondente da parte di CDP. Pertanto, ove anche le istruttorie del Contraente il Finanziamento siano state completate con esito positivo, in caso di mancato ottenimento o comunque dell’ottenimento in misura parziale - secondo le previsioni della presente Convenzione e/o del Contratto di
Finanziamento Quadro - della quota di Plafond da parte di CDP, la provvista del Plafond relativa al il Finanziamento PMI non potrà essere concessa o potrà essere eventualmente ridotta rispetto alla richiesta iniziale, senza alcuna responsabilità a carico del Contraente il Finanziamento né di CDP.
6.14 A scopo di chiarezza si precisa che i Finanziamenti PMI non potranno erogarsi nella forma tecnica di strumenti rotativi (quale, ad esempio, lo scoperto bancario).
Articolo 7 (Miscellanea)
7.1 La presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale di tutte le intese intervenute tra Assoconfidi e CDP in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo.
7.2 Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola.
7.3 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (e/o dell’analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy), laddove applicabili.
7.4 Tutti i costi, ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e dei Contratti di Finanziamento e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione e dai Contratti di Finanziamento, resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.
7.5 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni tra le Parti relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:
(i) se ad Assoconfidi:
Associazione delle Federazioni dei Confidi Italiani
Viale dell’Astronomia 30
00144 – Roma
Email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
(ii) se a CDP:
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Xxx Xxxxx x. 0 00000 – Xxxx
Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità
ovvero presso il diverso indirizzo, compresi nel territorio italiano, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data della presente Convenzione in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso di, ovvero comunque in relazione a, procedimenti contenziosi.
7.6 Fermo restando quanto previsto dall’articolo 1419 del codice civile, nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute nella presente Convenzione risultino invalide, le Parti negozieranno in buona fede e si adopereranno per sostituire le pattuizioni invalide in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico della presente Convenzione e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti.
7.7 Le Parti riconoscono e prendono atto che i Finanziamenti godranno delle esenzioni dalle imposte indirette di cui all’articolo 5, comma 24, del Decreto Legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003.
7.8 Assoconfidi dichiara di aver preso visione del codice etico, del modello organizzativo di CDP (rispettivamente il “Codice Etico di CDP” e il “Modello Organizzativo di CDP”) e della Policy di Gruppo Anti-corruzione, disponibili sul sito internet xxx.xxx.xx, e di conoscerne integralmente il contenuto. Assoconfidi, a tale riguardo, si impegna a:
(a) rispettare integralmente i principi del Codice Etico di CDP, del Modello Organizzativo di CDP e della Policy di Gruppo Anti-corruzione e non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:
(i) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di CDP o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
(ii) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto; e
(iii) i collaboratori esterni di CDP,
a violare i principi specificati nel Codice Etico di CDP, nel Modello Organizzativo di CDP e nella Policy di Gruppo Anti-corruzione; e
(b) comunicare prontamente per iscritto a CDP ogni violazione del Codice Etico di CDP, del Modello Organizzativo di CDP e della Policy di Gruppo Anti-corruzione della quale sia venuta, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, a conoscenza.
7.9 Assoconfidi riconosce che CDP potrà apportare, previa apposita informativa, aggiornamenti di natura meramente tecnica alla presente Convenzione ed ai relativi Allegati, successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, dandone comunicazione sul proprio sito internet, antecedentemente alla data di entrata in vigore dei predetti aggiornamenti.
Articolo 8 (Digitalizzazione)
8.1 I documenti previsti dalla presente Convenzione, ivi inclusi la modulistica e gli schemi finalizzati (i) al perfezionamento del Contratto di Finanziamento Quadro, del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo; (ii) alle singole Erogazioni; e (iii) ad ogni altro adempimento connesso con ciascun Finanziamento, verranno resi disponibili da CDP in una specifica area ad accesso riservato del proprio sito internet: xxx.xxx.xx.
8.2 Il Contraente il Finanziamento sarà tenuto ad utilizzare esclusivamente i documenti di cui al precedente Articolo 8.1, a pena di irricevibilità dei medesimi. La procedura di accreditamento all’area ad accesso riservato sarà resa disponibile da CDP entro 3 (tre) giorni precedenti il termine iniziale del Periodo di Stipula.
8.3 Ferme restando le modalità di trasmissione dei documenti previste ai sensi della presente Convenzione, CDP si riserva la possibilità di offrire procedure di gestione attraverso il canale digitale, anche attraverso strumenti di cooperazione applicativa, di alcune fasi o dell’intero processo di concessione dei Finanziamenti, ivi inclusi il perfezionamento dei relativi contratti, la trasmissione delle varie richieste, i flussi di rendicontazione e ogni altro documento prodromico, accessorio e conseguente ai Finanziamenti, previa comunicazione sul sito internet di CDP xxx.xxx.xx, con un preavviso di 3 (tre) giorni rispetto all’avvio della relativa operatività. Tali procedure saranno conformi alla vigente normativa in materia di documento informatico, di firma digitale e di strumenti e/o canali di comunicazione digitali, di cui al D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e delle relative regole tecniche.
Articolo 9 Trattamento fiscale
La presente Convenzione, le relative formalità e garanzie di qualunque tipo da chiunque, in qualsiasi momento e forma prestate (compresi gli atti relativi alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione) sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. di cui all’articolo 5, commi 7, lettera a), e 8, del D.L. n. 269/2003.
Articolo 10
(Legge regolatrice – Foro competente)
10.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
10.2 La soluzione di ogni controversia inerente la presente Convenzione, la sua validità, efficacia ed adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.
ALLEGATO 1 – PARTE I
alla Convenzione
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO (PROPOSTA)
[SU CARTA INTESTATA DEL CONTRAENTE IL FINANZIAMENTO]
Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità
Egregi Signori,
facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile del seguente
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO QUADRO
tra
(1)
[inserire il Confidi che intende richiedere il finanziamento], con sede legale in
capitale sociale pari ad euro , , interamente versato, iscritto al Registro delle Imprese di , codice fiscale n. e Partita IVA n. iscritta all’albo degli intermediari finanziari ex articolo 106 del D.L. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (“TUB”) al n. (la “Parte Finanziata”);
e
(2) Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxx, capitale sociale euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito “CDP” o la “Parte Finanziatrice” e/o, in qualità di agente di calcolo, l’“Agente di Calcolo”).
(La Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito, le “Parti” e ciascuna una “Parte”).
PREMESSO CHE
(A) Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 22 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e dell’articolo 3, comma 4 bis, del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9 aprile 2009, le competenze di CDP sono state ampliate includendo tra le stesse la possibilità per CDP di utilizzare i fondi di cui all’articolo 5, comma 7 lettera a), del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, per concedere agli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio del credito nei confronti del pubblico finanziamenti finalizzati a fornire a questi ultimi la provvista destinata all’effettuazione di operazioni in favore delle imprese per finalità di sostegno dell’economia.
(B) In data 25 settembre 2020, CDP e l’Associazione delle Federazioni dei Confidi Italiani, associazione intersettoriale e a carattere nazionale che riunisce la maggior parte dei confidi operanti sul territorio nazionale, avente sede pro tempore in Viale dell’Astronomia 30, 00000 - Xxxx (“Assoconfidi”), hanno sottoscritto una convenzione come successivamente modificata e/o integrata (la “Convenzione”), ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione dei confidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari ex articolo 106 TUB tenuto dalla Banca d’Italia (i “Confidi”) a valere su un plafond di Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00) previsto nella Convenzione (il “Plafond”), per consentire ai Confidi di effettuare operazioni di finanziamento in favore dei “Beneficiari”, come meglio definiti nella Convenzione), mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP a condizioni di mercato, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui alla Convenzione.
(C) La Parte Finanziata ha richiesto alla Parte Finanziatrice di aderire alla Convenzione al fine di poter richiedere l’erogazione di finanziamenti in favore dei Beneficiari per le finalità di cui all’articolo 2 (Scopo) della Convenzione, come richiamate e definite all’interno del presente contratto (il “Contratto”).
(D) La Parte Finanziatrice, in virtù di quanto previsto ai sensi della Convenzione, intende sottoscrivere il presente Contratto e mettere a disposizione della Parte Finanziata il Finanziamento ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1
PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI
1.1 Premesse: le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
1.2 Definizioni:
Ove non altrimenti definiti nel presente Contratto, i termini qui indicati con le iniziali in lettera maiuscola hanno il medesimo significato agli stessi attribuito nella Convenzione.
Nel presente Contratto:
“Agente di Calcolo”: ha il significato attribuito a tale termine nel preambolo del presente Contratto. “Assoconfidi”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (B).
“Atto di Costituzione di Pegno”: indica l’atto di costituzione in pegno di titoli di Stato nella misura almeno pari all’25% (venticinque per cento) dell’Esposizione Corrente e che sarà sottoscritto dal Contraente il Finanziamento e CDP alla Data di Firma.
“Beneficiari”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (B).
“CDP”: ha il significato attribuito a tale termine nel preambolo del presente Contratto. “Codice Etico”: ha il significato di cui all’Articolo 8.1.8.
“Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo”: indica:
(i) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l’Euribor come tasso di riferimento, lo 0,125% (zero virgola centoventicinque per cento) dell’ammontare della relativa Erogazione in essere da rimborsare anticipatamente alla Data di Rimborso Anticipato prescelta dalla Parte Finanziata;
(ii) in caso di rimborso anticipato, totale o parziale, di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, un importo, calcolato da CDP alla data che cade 15 (quindici) Giorni Lavorativi precedenti la Data di Rimborso Anticipato prescelta dalla Parte Finanziata per il rimborso anticipato e comunicato alla Parte Finanziata almeno 7 (sette) Giorni Lavorativi precedenti a tale data, pari alla differenza, se positiva, tra:
(a) il valore attuale, calcolato tramite i Fattori di Sconto, delle rate (quote capitale così come definite nel Piano di Rimborso e relativi interessi); e
(b) le quote capitale definite nel Piano di Rimborso.
“Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio”: indica lo 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) dell’ammontare della porzione del Finanziamento in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato obbligatorio.
“Confidi”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (B). “Conto Corrente Confidi”: ha il significato di cui all’Articolo 4.2.1.
“Contratto”: indica il presente contratto di finanziamento quadro, le sue premesse ed ogni suo Allegato, così come eventualmente, di tempo in tempo, modificati e/o integrati.
“Contratto di Cessione di Crediti”: indica il contratto di cessione in garanzia a CDP di Crediti vantati dalla Parte Finanziata, secondo il testo di cui all’allegato 1, parte II (Modello di Contratto di Cessione di Crediti in Garanzia) della Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 8 (Digitalizzazione) della Convenzione.
“Contratto di Finanziamento”: indica, collettivamente, il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
“Contratto/i di Finanziamento Integrativo”: indica ciascun contratto stipulato tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice ai sensi dell’Articolo 4.1 (Stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi), in base al quale vengono precisati i termini del presente Contratto con riferimento ai Finanziamenti, secondo il testo di cui all’Allegato 1 (Proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 8 (Digitalizzazione) della Convenzione.
“Convenzione”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (B) ed indica l’accordo relativo all’utilizzo
del Plafond.
“Crediti”: indica tutti i crediti di natura pecuniaria tempo per tempo esistenti, unitamente alle relative garanzie, vantati dalla Parte Finanziata nei confronti di un Beneficiario derivanti da Finanziamenti PMI che beneficino della Garanzia del Fondo di Garanzia.
“D.lgs. 231/2001”: indica il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 relativo alla “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, come successivamente modificato e integrato.
“Data di Erogazione”: indica, a decorrere dal mese di novembre 2020 (incluso) per tutto il Periodo di Disponibilità applicabile, il giorno 5 di ciascun mese solare, (restando inteso che, qualora tali date non coincidessero con un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Erogazione coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).
“Data di Firma”: indica la data in cui la Parte Finanziatrice abbia ricevuto il messaggio di posta elettronica certificata con cui la Parte Finanziata abbia confermato l’avvenuta ricezione della Lettera di Accettazione del presente Contratto sottoscritta dalla Parte Finanziatrice, secondo quanto previsto dalla Convenzione.
“Data di Pagamento”: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dalla Prima Data di Pagamento applicabile sino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa).
“Data di Pagamento Interessi”: indica il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 30 giugno 2021 (i.e. la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale, inclusa.
“Data di Rendicontazione”: indica il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2020 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).
“Data di Rimborso Anticipato”: indica ciascuna Data di Pagamento Interessi a partire da quella immediatamente successiva alla data che cade 18 (diciotto) mesi dopo la relativa Data di Erogazione, in concomitanza con le quali la Parte Finanziata potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti.
“Data di Rimborso Anticipato per Surroga”: indica l’ultimo giorno di ciascun mese, a partire dall’ultimo giorno del mese successivo a quello di Erogazione, a decorrere dal quale la Parte Finanziata potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti, per un importo non superiore alla somma degli importi dei Finanziamenti PMI oggetto di estinzione anticipata per surroga ai sensi dell’articolo 120-quater, comma 9, lettera a-bis) del TUB.
“Data di Scadenza Finale”: indica, con riferimento alle Erogazioni di Finanziamenti, la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade 2 (due), 3 (tre), 5 (cinque) o 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta della Parte Finanziata in ciascuna Richiesta di Utilizzo, da inviarsi in relazione a ciascuna Erogazione dei Finanziamenti, ai sensi del presente Contratto e/o di un Contratto di Finanziamento Integrativo. Resta inteso che la Parte Finanziata potrà richiedere nella medesima Richiesta di Utilizzo Erogazioni con diverse Date di Scadenza Finali.
“Erogazione”: indica:
(i) prima dell’erogazione delle somme da parte di CDP, ciascun importo richiesto, in una Richiesta di Utilizzo; e/o
(ii) successivamente, ciascun importo erogato,
a valere su un Finanziamento, ai sensi del presente Contratto e di un Contratto di Finanziamento Integrativo.
“Esposizione Corrente”: indica l’importo in linea capitale, di tempo in tempo, erogato e non rimborsato dei Finanziamenti aumentato dell’importo complessivo delle erogazioni richieste in ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e rispetto a cui CDP non abbia manifestato la propria intenzione di non accettare tale proposta; resta inteso che la minor somma che CDP abbia accettato di erogare rispetto all’importo delle erogazioni richieste da un Confidi in una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere computata al fine del calcolo dell’Esposizione Corrente. A scopo di chiarezza, si precisa che l’Esposizione Corrente include anche l’importo dell’Esposizione Aggiuntiva.
“Evento di Decadenza”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all’Articolo 11.1.1 (Decadenza dal beneficio del termine).
“Evento di Recesso”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all’Articolo 11.3.1 (Recesso). “Evento di Risoluzione”: indica uno qualsiasi degli eventi di cui all’Articolo 11.2.1 (Risoluzione).
“Evento Rilevante”: indica un Evento di Decadenza, un Evento di Recesso o un Evento di Risoluzione.
“Finanziamento”: indica ciascun finanziamento a valere sul Plafond, concesso, ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, da CDP alla Parte Finanziata con oneri di rimborso in linea capitale ed interessi a carico di quest’ultima, secondo quanto previsto nella Convenzione e nel presente Contratto.
“Finanziamento/i PMI”: indica i finanziamenti, anche nella forma del leasing finanziario, concessi ai Beneficiari - per un importo cumulato non superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) - da parte della Parte Finanziata, mediante la provvista derivante da Finanziamenti erogati da CDP a valere sul Plafond.
“Fondo di Garanzia”: ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.
“Garanzia del Fondo di Garanzia”: ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione.
“Giorno di Quotazione Euribor”: indica, in relazione ad ogni Periodo di Interessi, il giorno nel quale le quotazioni sono ordinariamente rilevate dalle primarie banche nel mercato interbancario europeo sui depositi in euro, intendendosi per tale giorno il secondo giorno TARGET2 precedente il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi.
“Giorno di Quotazione TFE”: indica il secondo giorno TARGET2 precedente la relativa Data di Erogazione.
“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno in cui sia funzionante il sistema che regola i pagamenti in euro, TARGET2, ed in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività.
“Importo Aggiuntivo”: ha il significato di cui all’Articolo 7.2(ii).
“Inadempienze Probabili”: indica i Crediti che siano stati classificati dalla Parte Finanziata come “inadempienze probabili”, ai sensi della circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come di seguito aggiornata, o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione.
“Lettera di Accettazione”: indica la lettera di accettazione, secondo il modello di cui all’allegato 4 (Modello di Lettera di Accettazione) alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 8 (Digitalizzazione) della Convenzione, mediante la quale CDP accetterà la presente proposta di Contratto di Finanziamento, la proposta di Contratto di Cessione di Crediti e la proposta di Atto di Costituzione di Pegno, ai termini, subordinatamente alle condizioni e con le modalità previsti nella Convenzione.
“Margine”: indica, a seconda dei casi, il Margine Euribor ovvero il Margine TFE.
“Margine Euribor”: indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo l’Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall’Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (i.e. xxx.xxx.xx) dell’Agente di Calcolo entro e non oltre l’ottavo Xxxxxx Xxxxxxxxxx precedente la relativa Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine Euribor relativo all’Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente.
“Margine TFE”: indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo il TFE come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall’Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (i.e. xxx.xxx.xx) dell’Agente di Calcolo entro e non oltre l’ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine TFE relativo all’Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente.
“Modello”: indica il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da CDP per la prevenzione dei reati disciplinati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
“Parte/i”: ha il significato attribuito a tale espressione nel preambolo del presente Contratto.
“Periodo di Disponibilità”: indica il periodo compreso tra la Data di Firma e la scadenza del Periodo di Stipula Integrativo.
“Periodo di Interessi”: indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 31 dicembre al 30 giugno e
dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno (primo estremo escluso, secondo estremo incluso), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che:
(i) per le Erogazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 30 giugno immediatamente successivo (incluso); e
(ii) per le Erogazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre immediatamente successivo (incluso).
“Periodo di Stipula Integrativo”: ha il significato di cui all'Articolo 4.1.3 e, più precisamente, indica il periodo in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo, compreso tra la Data di Firma e la data in cui risulteranno esaurite le risorse del Plafond.
“Piano di Rimborso”: indica, con riferimento a ciascun rimborso anticipato facoltativo di una Erogazione per la quale nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento, il piano di ammortamento della quota capitale dell’Erogazione oggetto di rimborso anticipato determinato come prodotto tra il piano di ammortamento originale (a partire dalla Data di Pagamento Interessi successiva a quella prescelta per il rimborso anticipato) ed il rapporto tra la quota capitale dell’Erogazione rimborsata anticipatamente ed il debito residuo pre-rimborso.
“Plafond”: ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (B).
“Policy di Gruppo Anti-corruzione” indica la policy pubblicata sul sito internet di CDP (xxx.xxx.xx) relativa a principi e misure adottati da CDP medesima e dalle società soggette a direzione e coordinamento di CDP ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile.
“Pre-ammortamento Breve”: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi dei Paragrafi (i) e (ii) della definizione di “Prima Data di Pagamento”.
“Pre-ammortamento Lungo”: indica, con riferimento a ciascuna Erogazione di ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi del Paragrafo (iii) della definizione di “Prima Data di Pagamento”.
“Prima Data di Pagamento”: indica:
(i) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 2 (due) o 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione, la Data di Pagamento che coincide con la seconda Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
(ii) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) o 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione e con Pre-ammortamento Breve, la Data di Pagamento che coincide con la seconda Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione;
(iii) con riferimento alle Erogazioni dei Finanziamenti aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) o 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione e con Pre-ammortamento Lungo, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi della relativa Erogazione.
“Procedure Concorsuali”: indica (i) il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria, la liquidazione volontaria e/o altri provvedimenti straordinari e le altre procedure concorsuali applicabili alla Parte Finanziata previste dal X.X. x. 000/0000, come di tempo in tempo modificato e integrato, e/o da altre leggi applicabili (ivi incluso, a decorrere dall’entrata in vigore delle relative disposizioni, il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come di tempo in tempo modificato e integrato); e (ii) le altre procedure anche previste da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure previste nel precedente punto (i).
“Rapporto di Vigilanza”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della Convenzione, il rapporto tra:
(i) l’Esposizione Complessiva (come numeratore); e
(ii) i Fondi Propri della Parte Finanziata (come denominatore); laddove:
(a) “Esposizione Complessiva” indica, alla relativa data, la somma (i) degli importi erogati da CDP a qualsiasi titolo alla Parte Finanziata e non ancora rimborsati a tale data e (ii) degli importi per i quali CDP è contrattualmente impegnata a qualsiasi titolo ad effettuare ulteriori Erogazioni alla Parte Finanziata (ivi inclusi, a scopo di chiarezza, i rapporti di finanziamento diversi da quelli oggetto del presente Contratto). A scopo di chiarezza, si precisa che, ai fini della determinazione dell’Esposizione Complessiva, non si terrà conto dell’Esposizione Aggiuntiva. Nel caso in cui la Parte Finanziata rediga il bilancio consolidato l’Esposizione Complessiva viene valutata a livello di gruppo;
(b) “Fondi Propri della Parte Finanziata” indica, alla relativa data, i fondi propri quale risultanti dal più recente tra l’ultimo bilancio annuale e l’ultima relazione semestrale della Parte Finanziata. Nel caso in cui la Parte Finanziata sia tenuta alla predisposizione dei coefficienti patrimoniali consolidati si considerano i Fondi Propri della Parte Finanziata a livello consolidato.
“Rapporto di Vigilanza Contributi Pubblici”: indica, a ciascuna data in cui è necessario effettuare il relativo calcolo ai sensi della presente Convenzione, il rapporto tra:
(i) l’Esposizione Aggiuntiva (come numeratore); e
(ii) i Contributi Pubblici del Contraente il Finanziamento (come denominatore); laddove:
(a) “Esposizione Aggiuntiva”: indica l’importo in linea capitale, di tempo in tempo, erogato e non rimborsato dei Finanziamenti erogati oltre la soglia del Rapporto di Vigilanza, nel rispetto del Rapporto di Vigilanza Contributi Pubblici, al relativo Contraente il Finanziamento, aumentato dell’importo complessivo delle erogazioni richieste in ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo presentata oltre la soglia del Rapporto di Vigilanza, nel rispetto del Rapporto di Vigilanza Contributi Pubblici e rispetto a cui CDP non abbia manifestato la propria intenzione di non accettare tale proposta. A scopo di chiarezza, ai soli fini della determinazione, tempo per tempo, dell’Esposizione Complessiva e dell’Esposizione Aggiuntiva, si precisa che i rimborsi in linea capitale dei Finanziamenti determineranno la riduzione, in misura corrispondente, in primo luogo dell’Esposizione Aggiuntiva e successivamente dell’Esposizione Complessiva.
(b) “Contributi Pubblici”: indica, alla relativa data, l’ammontare complessivo delle dotazioni assegnate da enti pubblici iscritte nella voce 80 (altre passività) e dettagliate in un’apposita tabella di nota integrativa (redatta in conformità dello schema di tabella allegata all’allegato 2 (Modello di Comunicazione Confidi)) del più recente tra l’ultimo bilancio annuale e l’ultima relazione semestrale approvata del relativo Contraente il Finanziamento – in tale ultimo caso certificate da un revisore esterno - che rispondano ai seguenti criteri:
1) essere assegnati ai Confidi esclusivamente in virtù di norme nazionali e regionali;
2) poter essere utilizzati a copertura di perdite che il Confidi sostenga per gli impieghi effettuati con le risorse stesse;
3) essere destinati a tutte le PMI, indipendentemente dalla dimensione e dal settore merceologico di appartenenza;
4) avere una disponibilità residua superiore ai 2 anni, intendendosi per “disponibilità residua” quanto tempo ancora, in anni, l’importo della dotazione resterà nella disponibilità del Confidi, sia perché non è ancora scaduto il termine massimo di impegno delle risorse sia perché si tratta di risorse impegnate per garanzie già concesse, e ancora in bonis, e la cui scadenza va oltre il termine di impegno massimo;
5) non essere fondi antiusura.
“Richiesta di Utilizzo”: indica ciascuna richiesta di una o più Erogazioni del Finanziamento inviata, in allegato a ciascun relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice nel testo di cui all’Allegato 2 (Richiesta di Utilizzo Plafond) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 8 (Digitalizzazione) della Convenzione.
“Sanzione”: ha il significato di cui all’Articolo 11.3.1.
“Sofferenze”: indica i Crediti che siano stati classificati dalla Parte Finanziata come “sofferenze” ai sensi della circolare della Banca d’Italia n. 272 del 30 luglio 2008, come di seguito aggiornata, o qualsiasi classificazione che, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e di vigilanza, dovesse sostituire tale classificazione.
“Tasso di Interesse”: indica il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione ai sensi dell’Articolo 5.1. “TUB” (Testo Unico Bancario): ha il significato attribuito a tale espressione nel preambolo del presente Contratto.
1.3 Riferimenti
Salvo sia diversamente indicato nel presente Contratto, nel presente Contratto ogni riferimento a:
“Parte Finanziata” e “Parte Finanziatrice” sarà interpretato in modo da includere i suoi successori, aventi causa e cessionari;
“Allegato” sarà interpretato come un riferimento ad un allegato al presente Contratto;
“Articolo” e/o “Paragrafo” sarà interpretato come un riferimento ad un articolo e/o paragrafo del presente Contratto;
“autorità” indica qualsiasi autorità e/o ente internazionale, sopra nazionale, nazionale, locale, legislativa, normativa, giurisdizionale, amministrativa, fiscale, pubblica, privata, indipendente avente, in virtù di legge, potere, giurisdizione, competenza sulla Parte Finanziata e/o su un ente;
“autorizzazione” indica anche qualsiasi autorizzazione, concessione, consenso, esenzione, registrazione, licenza, nulla osta, ordine, permesso, (e i riferimenti all’ottenimento di “autorizzazione” deve essere interpretato conformemente) emesso o da emettere da parte di qualsiasi autorità o ente;
“debito” sarà interpretato in modo da includere qualsiasi obbligazione, ancorché condizionata ovvero non ancora liquida ed esigibile, che comporti il pagamento di somme di denaro;
“imposta” sarà interpretata in modo da includere qualsiasi imposta (compresa l’IVA), tassa, tributo, ivi comprese le ritenute fiscali e/o contributive di volta in volta applicabili, inclusi gli interessi e le penalità conseguenti al mancato o ritardato pagamento delle stesse;
“mese” costituirà un riferimento ad un periodo che inizia in un certo giorno di un mese di calendario e che termina il giorno numericamente corrispondente del mese di calendario successivo (escluso) o, se tale giorno non fosse un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fermo restando in ogni caso il disposto dell’ultimo comma dell’articolo 2963 del codice civile;
“persistente” sarà interpretato, in relazione ad un Evento Rilevante, come un riferimento ad un Evento Rilevante che non sia stato oggetto di rinuncia da parte della Parte Finanziatrice o non sia stato sanato dalla Parte Finanziata conformemente a quanto previsto nel presente Contratto.
Nel presente Contratto ogni riferimento a costi, oneri, spese, corrispettivi ed ogni altra somma o ammontare dovrà intendersi come un riferimento anche all’IVA eventualmente applicabile su detti costi, oneri, spese, corrispettivi e ammontari, restando inteso che gli stessi saranno indicati al netto di detta imposta.
Qualsiasi riferimento ad un genere includerà anche l’altro genere, l’uso di parole al singolare includerà anche il plurale e viceversa, salvo che non sia diversamente specificato.
1.4 I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
(i) Allegato 1 (Proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo);
(ii) Allegato 2 (Richiesta di Xxxxxxxx Xxxxxxx);
(iii) Allegato 3, Parte I (Modello per la richiesta di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx);
(iv) Allegato 3, Parte II (Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato a fronte di operazioni di surroga).
Tali allegati sono reperibili in formato digitale, per gli usi previsti nel presente Contratto, sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 8 (Digitalizzazione) della Convenzione.
ARTICOLO 2
(Finanziamenti)
2.1 Finanziamenti
Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previsti nel presente Contratto, la Parte Finanziatrice si impegna a concedere alla Parte Finanziata, che accetta, uno o più Finanziamenti.
I Finanziamenti saranno erogati in favore della Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento
Integrativo stipulato in esecuzione del presente Contratto, secondo quanto di seguito previsto. Il presente Contratto è pertanto un contratto di finanziamento quadro che regola i termini e le condizioni che si applicheranno a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo che sarà sottoscritto in conformità ai termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto.
2.2 Scopo
2.2.1 Ciascun Finanziamento concesso dalla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere utilizzato dalla Parte Finanziata esclusivamente al fine di concedere i corrispondenti Finanziamenti PMI, anche nella forma del leasing finanziario, che dovranno essere garantiti dalla Garanzia del Fondo di Garanzia, allo scopo di finanziare (a) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte del relativo Beneficiario ovvero spese della stessa riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali ovvero esigenze di capitale circolante della stessa, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 2 (due) anni, 3 (tre) anni ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione; e/o (b) iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte del relativo Beneficiario ovvero spese della stessa riguardanti immobilizzazioni materiali e/o immateriali, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione. Resta inteso che i Finanziamenti PMI non dovranno qualificarsi come operazioni finanziarie a rischio tripartito e operazioni sul capitale di rischio, ai sensi delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia.
2.2.2 E’ possibile usufruire delle risorse messe a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto per operazioni di ristrutturazione di debiti pregressi che potranno, pertanto, essere oggetto dei Finanziamenti PMI nei limiti previsti dalle disposizioni operative del Fondo di Garanzia (ivi incluso, per chiarezza, l’articolo 13, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (così come modificato dalla legge di conversione n. 40/2020), restando inteso che in ogni caso sarà requisito strettamente necessario l’effettiva concessione della Garanzia del Fondo di Garanzia in relazione al relativo Finanziamento PMI.
2.3 Finanziamenti PMI
Senza pregiudizio per quanto previsto nella Convenzione e/o nel presente Contratto, resta inteso che i termini e le condizioni dei Finanziamenti PMI verranno negoziati e determinati dalla Parte Finanziata nella sua assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati dalla Parte Finanziatrice che lascia tali processi alla esclusiva competenza e responsabilità della Parte Finanziata, la quale autonomamente esaminerà le richieste e deciderà di procedere con le operazioni assumendosene il relativo rischio.
2.4 Strumento quadro
La Parte Finanziata prende atto che, in esecuzione di quanto previsto all’articolo 2.5 della Convenzione, il presente Contratto potrà costituire uno strumento quadro relativo ai rapporti tra CDP e la Parte Finanziata in merito all’erogazione di finanziamenti da parte di CDP in favore della Parte Finanziata, nell’ambito della Convenzione, al fine di consentire alla Parte Finanziata la concessione di finanziamenti ai Beneficiari per finalità di sostegno all’economia. Di conseguenza, anche eventualmente in esecuzione di modifiche alla Convenzione convenute tra CDP e Assoconfidi, sarà facoltà di CDP (in accordo con la Parte Finanziata) utilizzare il presente Contratto per l’erogazione di ulteriori risorse rese disponibili da CDP per le suddette finalità in favore della Parte Finanziata, previa eventuale modifica dei termini e condizioni del presente Contratto, in ogni caso di gradimento di CDP, da formalizzarsi anche eventualmente mediante integrazione del contenuto di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
ARTICOLO 3 CONDIZIONI SOSPENSIVE
3.1 Condizioni sospensive alla stipula del Contratto
La Parte Finanziata dà atto che, unitamente alla presente proposta di Xxxxxxxxx, viene trasmessa a CDP la seguente documentazione:
(i) tutta la documentazione di cui all’articolo 3.3 della Convenzione;
(ii) la proposta di Contratto di Cessione di Crediti e la ulteriore documentazione ivi prevista; e
(iii) la proposta di Atto di Costituzione di Pegno.
La Parte Finanziata prende atto che la correttezza e completezza di tale documentazione costituisce una condizione essenziale per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice della accettabilità o meno del presente Contratto.
3.2 Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione
Fermo restando quanto previsto all’ultimo paragrafo della lettera (c) dell’articolo 5 (Plafond) della Convenzione, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente trascritto, l’obbligazione della Parte Finanziatrice di effettuare qualsiasi Erogazione dei Finanziamenti richiesta mediante ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ciascuna relativa Richiesta di Utilizzo è sospensivamente condizionata al verificarsi delle seguenti condizioni:
(i) l’avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo - che non sia stata rifiutata dalla stessa - ai sensi del (e nel rispetto dei termini di cui al) successivo Articolo 4.1 (Stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi), unitamente alla documentazione di cui al successivo Articolo 4.1.5, che sia in forma e sostanza soddisfacente per CDP;
(ii) l’avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice, in allegato alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, della relativa Richiesta di Utilizzo, sottoscritta da un soggetto autorizzato da parte della Parte Finanziata, secondo quanto previsto al successivo Articolo 4.2 (Utilizzo dei Finanziamenti);
(iii) l’avvenuta ricezione da parte della Parte Finanziatrice di una dichiarazione della Parte Finanziata, secondo il testo contenuto nel Contratto di Finanziamento Integrativo, attestante che: (a) alla data della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell’Articolo 8 (Dichiarazioni e Garanzie) del presente Contratto sono veritiere, corrette e complete e non sono in essere situazioni e/o eventi che possano fare sì che tali dichiarazioni e garanzie non saranno veritiere, corrette e complete alla relativa Data di Erogazione e (b) alla data della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo non si è verificato alcun Evento Rilevante e che, per effetto dell’Erogazione richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà;
(iv) l’esistenza di risorse disponibili a valere sul Plafond;
(v) il Finanziamento richiesto ai sensi della relativa Richiesta di Utilizzo non ecceda il limite di utilizzo mensile di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) della Parte Finanziata ovvero il diverso limite di utilizzo mensile che CDP abbia posto, in funzione dell’andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata, ai sensi di quanto previsto al paragrafo (ii), lettera (c) dell’articolo 5 (Plafond) della Convenzione;
(vi) l’assenza di Eventi Rilevanti;
(vii) evidenza del puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata ai sensi del presente Contratto (ivi incluse, pertanto, le obbligazioni previste nella Convenzione), del Contratto di Finanziamento Integrativo e del Contratto di Cessione di Crediti e dell’Atto di Costituzione di Pegno;
(viii) l’assenza di eventi che possano incidere negativamente sulla capacità della Parte Finanziata di adempiere alle proprie obbligazioni previste dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dell’Atto di Costituzione di Pegno e/o da ciascun Contratto di Cessione di Crediti, come accertati da CDP a suo giudizio ed agendo in buona fede, previa consultazione con la Parte Finanziata;
(ix) l’inesistenza di modifiche del quadro normativo che ha consentito la sottoscrizione del presente Contratto;
(x) la verifica da parte di CDP del rispetto dei criteri, determinati dalla stessa CDP in via generale per tutte le Parti Finanziate, di valutazione dell’andamento della qualità degli attivi della Parte Finanziata;
(xi) la verifica da parte di CDP del rispetto del limite complessivo di concentrazione dalla medesima determinato in conformità alla vigente disciplina dell’Unione europea, con riferimento alla somma dell’Esposizione Complessiva e dell’Esposizione Aggiuntiva della Parte Finanziata (come individuate ai sensi della definizione di (i) “Rapporto di Vigilanza” e (ii) “Rapporto di Vigilanza Contributi Pubblici”);
(xii) evidenza che alla Data di Erogazione prescelta (i) il Rapporto di Vigilanza non sia superiore al 30% (trenta per cento) e (ii) il Rapporto di Vigilanza Contributi Pubblici non sia superiore al 15% (quindici per cento), ovvero ai più stringenti limiti di indebitamento previsti in funzione di parametri e requisiti predeterminati relativi alla solidità patrimoniale e/o alla qualità degli attivi della Parte Finanziata, come disposto ai sensi dell’allegato 5 (Plafond Confidi – Determinazione dell’operatività massima consentita) della Convenzione;
(xiii) evidenza, soddisfacente per CDP, che alla Data di Rendicontazione immediatamente precedente la
relativa Data di Erogazione, la differenza tra l’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati e l’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti PMI erogati dalla Parte Finanziata non ecceda il 75% (settantacinque per cento) dell’importo nominale in linea capitale dei Finanziamenti erogati alla Parte Finanziata e non rimborsati.
Le suddette condizioni sospensive dovranno essere soddisfatte (i) alla data di ricezione da parte di CDP della relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e (ii) con riferimento alle condizioni sospensive di cui ai precedenti Paragrafi da (vi) a (xiii), alla relativa Data di Erogazione.
3.3 Rinuncia alle condizioni
Le Parti si danno reciprocamente atto che le condizioni sospensive di cui al presente Articolo 3 (Condizioni Sospensive) non sono meramente potestative in quanto sono previste allo scopo di portare a compimento le operazioni previste dal presente Contratto. Tali condizioni sono poste nell’esclusivo interesse della Parte Finanziatrice, la quale, pertanto, potrà, a suo giudizio ed agendo in buona fede, decidere di rinunciare, in tutto o in parte, a ciascuna di tali condizioni.
ARTICOLO 4
CONTRATTI DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVI - UTILIZZO DEI FINANZIAMENTI
4.1 Stipula dei Contratti di Finanziamento Integrativi
4.1.1 Al fine di richiedere l’erogazione di un Finanziamento ad una determinata Data di Erogazione, la Parte Finanziata dovrà sottoscrivere ed inviare di volta in volta alla Parte Finanziatrice una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo secondo quanto previsto nel presente Articolo 4.1 e nella Convenzione.
4.1.2 La Parte Finanziata potrà inviare, con riferimento ad una medesima Data di Erogazione, un’unica proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.
4.1.3 Ai fini della stipula di un Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata dovrà inviare alla Parte Finanziatrice la proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento Integrativo, sottoscritta secondo il testo di cui alla relativa parte dell’Allegato 1 (Proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo), completo in tutte le sue parti, in un Giorno Lavorativo compreso nel periodo che cade: (i) successivamente all’avvenuta pubblicazione da parte di CDP, ai sensi dell’articolo 3.2, paragrafo (ii) della Convenzione, dei valori del Margine applicabili all’Erogazione da effettuarsi alla relativa Data di Erogazione prescelta; e (ii) almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti tale Data di Erogazione (tale periodo, il “Periodo di Stipula Integrativo”). La proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo potrà essere sottoscritta:
(i) preferibilmente tramite firma elettronica, inviandola a mezzo messaggio di posta elettronica certificata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata della Parte Finanziatrice indicato all’Articolo 14.10; ovvero
(ii) in caso di indisponibilità della firma elettronica, tramite firma olografa, anticipandola a mezzo posta elettronica certificata ed inviandola in originale alla Parte Finanziatrice presso l’indirizzo indicato all’Articolo 14.10.
4.1.4 La proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo indicherà, tra l’altro:
(i) la relativa Data di Erogazione (che dovrà necessariamente essere la prima Data di Erogazione immediatamente successiva alla consegna della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo);
(ii) l’importo complessivo delle Erogazioni richieste; e
(iii) un’attestazione da cui risulti che, alla data della proposta del Contratto di Finanziamento Integrativo, il Rapporto di Vigilanza e il Rapporto di Vigilanza Contributi Pubblici non sono superiori, rispettivamente, al 30% (trenta per cento) e al 15% (quindici per cento) o, con riferimento a entrambi, al diverso limite richiesto dalla Parte Finanziatrice sulla base degli indicatori di cui all’allegato 5 (Plafond Confidi – Determinazione dell’operatività massima consentita) della Convenzione.
Ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo recherà in allegato la Richiesta di Utilizzo dell’Erogazione, debitamente sottoscritta da un rappresentante della Parte Finanziata a ciò autorizzato, secondo quanto previsto al successivo Articolo 4.2 (Utilizzo dei Finanziamenti).
4.1.5 Unitamente alla proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà, altresì, essere inviata alla Parte Finanziatrice, in aggiunta alla documentazione espressamente richiesta ai sensi del precedente Articolo 3.2 (Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione), la seguente documentazione:
(i) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento Integrativo della Parte Finanziata (ivi incluse eventuali delibere e/o procure) la cui vigenza e conformità all’originale sia certificata dal legale rappresentante;
(ii) certificato camerale con dicitura di vigenza, in originale, attestante l’assenza di Procedure Concorsuali relative alla Parte Finanziata aggiornato a non oltre 4 (quattro) mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Integrativo; e
(iii) dichiarazione della Parte Finanziata che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento Integrativo e autorizzati a richiedere l’Erogazione con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità, con evidenza della firma autografa, nonché copia del codice fiscale.
Resta inteso che, laddove la suddetta documentazione (o parte di essa) sia già stata precedentemente consegnata alla Parte Finanziatrice (ai sensi del presente Contratto e/o di un precedente Contratto di Finanziamento Integrativo) e sia ancora vigente alla data di invio della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tale documentazione (o la relativa porzione di essa già consegnata) potrà essere sostituita da una dichiarazione contenuta nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo che attesti che i documenti (o parte di essi) già consegnati sono vigenti e non hanno subito modificazioni alla data in cui viene inviata la proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.
4.1.6 Resta fermo quanto previsto al paragrafo (c) dell’articolo 5 (Plafond) della Convenzione.
4.1.7 Il Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Parte Finanziata, a decorrere dal momento dell’Erogazione effettuata da CDP alla Data di Erogazione indicata nella proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e nella Richiesta di Utilizzo allo stesso allegata. Resta inteso che, in caso di mancato soddisfacimento delle condizioni di cui al presente Contratto (come eventualmente comunicato, a sua discrezione, da CDP alla Parte Finanziata), CDP non procederà all’Erogazione alla Data di Erogazione indicata nella proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e quest’ultimo non sarà pertanto concluso, restando inteso che la Parte Finanziata, in tal caso, non incorrerà in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo.
4.2 Utilizzo dei Finanziamenti
4.2.1 Subordinatamente al verificarsi delle condizioni sospensive previste nei precedenti Articoli 3.1 (Condizioni sospensive alla stipula del Contratto) e 3.2 (Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione) e a quanto di seguito indicato, la Parte Finanziatrice effettuerà ciascuna Erogazione, con valuta alla relativa Data di Erogazione richiesta, purché ricompresa nel Periodo di Disponibilità, mediante bonifico bancario sul conto corrente della Parte Finanziata avente codice IBAN (il “Conto Corrente Confidi”), a condizione che la Parte Finanziatrice abbia ricevuto, in allegato alla relativa proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, nel rispetto dei termini di cui al precedente Articolo 4.1.3, la Richiesta di Utilizzo. La Richiesta di Xxxxxxxx, che si intenderà irrevocabile, dovrà:
(i) ribadire la relativa Data di Erogazione già indicata nel Contratto di Finanziamento Integrativo (che dovrà necessariamente essere la prima Data di Erogazione immediatamente successiva alla data di consegna della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo);
(ii) indicare l’importo di ciascuna Erogazione richiesta, fermo restando che la somma di tutte le Erogazioni richieste non dovrà superare il limite di utilizzo mensile di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
(iii) indicare, per ciascuna Erogazione richiesta, le relative Prime Date di Pagamento e le relative Date di Scadenza Finale (restando inteso che la Prima Data di Pagamento dovrà essere unica per ciascuna Erogazione avente la medesima Data di Scadenza Finale);
(iv) con riferimento a ciascuna Erogazione, indicare se si tratti di una Erogazione regolata dall’Euribor ovvero dal Tasso Finanziariamente Equivalente.
4.2.2 L’Erogazione resterà inoltre condizionata alla costituzione in pegno di titoli di Stato, non oltre il quinto Giorno Lavorativo precedente la Data di Erogazione riportata nella Richiesta di Utilizzo, nella misura almeno pari al 25% (venticinque per cento) dell’Esposizione Corrente, il tutto secondo quanto previsto nell’Atto di Costituzione di Pegno.
4.2.3 Resta inteso che l’accredito integrale dell’importo richiesto sul Conto Corrente Confidi secondo quanto previsto nella relativa Richiesta di Utilizzo rappresenterà per la Parte Finanziatrice il puntuale ed esatto adempimento dell’obbligo di erogazione dalla stessa assunto ai sensi del presente Contratto.
4.3 Mancato utilizzo dei Finanziamenti
4.3.1 Qualora non fosse stato erogato alcun importo a valere sui Finanziamenti per il mancato inoltro da parte della Parte Finanziata di almeno una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (e della relativa Richiesta di Utilizzo allo stesso allegata) entro la scadenza del Periodo di Disponibilità, il presente Contratto si intenderà risolto a tutti gli effetti.
ARTICOLO 5 INTERESSI
5.1 Tasso di Interesse
Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:
(a) all’Euribor 6 (sei) mesi, con riferimento alle Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l’Euribor come tasso di riferimento; ovvero
(b) al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento,
come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione (il “Tasso di Interesse”). Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, l’Euribor applicabile a tale Periodo di Interessi sarà l’Euribor interpolato di pari durata come pubblicato sul sito internet di CDP e determinato ai sensi della definizione di “Euribor”. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre l’ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione.
In ogni caso e nonostante ogni altra previsione contenuta nel presente Contratto e nella Convenzione, resta inteso che il Tasso di Interesse applicabile a ciascun Periodo di Interessi non potrà mai essere inferiore a zero.
5.2 Limite Legale al Tasso di Interesse applicabile
Resta inteso che qualora il Tasso di Interesse di ciascuna Erogazione, unitamente, se rilevante ai fini di usura, agli interessi di mora di cui al presente Articolo 5 (Interessi) e alle altre voci di remunerazione rilevanti ai fini usura dovessero eccedere il limite massimo consentito dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), come successivamente modificata e/o integrata, e relativa normativa di attuazione, essi si intenderanno automaticamente ridotti, senza necessità di alcuna formalità, e saranno pari al limite massimo consentito; in tale caso, la riduzione del tasso sarà effettuata, in primo luogo, riducendo le voci di remunerazione diverse dal Tasso di Interesse e dal tasso di mora, poi, qualora tale riduzione non sia idonea a portare il tasso rilevante ai fini di usura entro la soglia consentita, riducendo la percentuale degli interessi di mora e, una volta ridotta tale percentuale a zero, qualora ciò non sia ancora idoneo a portare il tasso entro il limite del tasso soglia, si procederà a ridurre il Margine.
5.3 Pagamento degli interessi
La Parte Finanziata corrisponderà in via posticipata gli interessi maturati durante il Periodo di Interessi sulle Erogazioni al Tasso di Interesse a ciascuna Data di Pagamento Interessi e con pari valuta. A scopo di chiarezza si precisa che a ciascuna Data di Pagamento Interessi a decorrere dalla prima Data di Pagamento Interessi applicabile (inclusa) fino alla Prima Data di Pagamento applicabile (esclusa) saranno dovute solamente rate interessi in regime di preammortamento.
Gli interessi sul capitale di volta in volta erogato e non rimborsato inizieranno a maturare dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa) e saranno corrisposti alla Parte Finanziatrice a ciascuna Data di Pagamento Interessi.
5.4 Calcolo degli interessi
L’ammontare degli interessi relativi a ciascuna Erogazione per ciascun Periodo di Interessi sarà calcolato dall’Agente di Calcolo per il numero dei giorni effettivamente trascorsi, diviso per 360 (trecentosessanta).
5.5 Interessi di mora
Sulle somme a qualsiasi titolo dovute e non corrisposte nei termini di cui al presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, saranno dovuti a CDP gli interessi moratori ad un tasso pari al Tasso di Interesse applicabile, calcolato sulla base di un periodo avente una durata pari al periodo del ritardo, maggiorato di ulteriori 100 punti base per annum, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso). Gli interessi di mora così come determinati ai sensi del presente Paragrafo (i.e., Tasso di Interesse più ulteriore margine 100 punti base per annum) saranno sostitutivi degli
interessi convenzionali altrimenti previsti nel presente Contratto.
Tali interessi di mora decorreranno senza necessità di formale messa in mora, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine della Parte Finanziata e senza pregiudizio per la facoltà della Parte Finanziatrice di dichiarare risolto il presente Contratto per inadempimento della Parte Finanziata, nonché per la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno. I suddetti interessi saranno capitalizzati nei limiti di legge.
ARTICOLO 6 OBBLIGO DI RIMBORSO
6.1 Rimborso
La Parte Finanziata si obbliga a rimborsare ciascuna Erogazione secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti dovute a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa). Gli importi oggetto di rimborso di cui al presente Articolo 6.1 non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.
6.2 Rimborso Anticipato Facoltativo
6.2.1 La Parte Finanziata potrà, previa comunicazione scritta con un preavviso minimo di almeno 25 (venticinque) Giorni Lavorativi, utilizzando un apposito modello allegato al presente Contratto sub Allegato 3, Parte I (Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 8 (Digitalizzazione) della Convenzione, rimborsare anticipatamente, parzialmente o totalmente, ciascuna Erogazione ad una Data di Rimborso Anticipato, contestualmente al pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo.
6.2.2 La Parte Finanziata potrà, previa comunicazione scritta con un preavviso minimo di almeno 20 giorni, utilizzando un apposito modello allegato al presente Contratto sub Allegato 3, Parte II (Modello per la richiesta di Rimborso Anticipato a fronte di operazioni di surroga) e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 8 (Digitalizzazione) della Convenzione, rimborsare parzialmente o totalmente ciascun Finanziamento, a fronte di operazioni di surroga ai sensi dell’articolo 120-quater, comma 9, lettera a-bis) del TUB, a partire dalla relativa Data di Rimborso Anticipato per Surroga, senza pagamento di alcuna penale e/o Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo. I rimborsi anticipati facoltativi, parziali o totali, dei Finanziamenti di cui al presente Articolo
6.2.2 potranno essere effettuati per un importo massimo pari alla somma delle estinzioni anticipate per surroga dei relativi Finanziamenti PMI perfezionate nel mese precedente a quello della Data di Rimborso Anticipato per Surroga prescelta dalla Parte Finanziata e individuate nell’apposito elenco allegato alla relativa richiesta di rimborso anticipato. Resta inteso che gli importi relativi a Finanziamenti PMI oggetto di estinzione anticipata per surroga, a fronte dei quali la Parte Finanziata non abbia proceduto a richiedere a CDP il rimborso anticipato facoltativo del relativo Finanziamento ai sensi del presente Articolo, potranno essere utilizzati dalla Parte Finanziata per la concessione di ulteriori Finanziamenti PMI, nel rispetto di quanto previsto dal presente Contratto.
6.2.3 Resta inteso che gli importi oggetto di rimborso anticipato di cui al presente Articolo 6.2 non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.
6.3 Rimborso Anticipato Obbligatorio
6.3.1 Qualora sulla base della rendicontazione dovuta ai sensi dell’Articolo 9.1 (Rendicontazione), risultasse che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 31 dicembre 2020, l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP, la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP, alla data che cade 5 (cinque) Giorni Lavorativi dopo la ricezione della relativa richiesta, i relativi Finanziamenti (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi del successivo Articolo 6.3.2) per un importo pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP.
Resta inteso che, per la determinazione dell’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti, non si terrà conto di quei Crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Inadempienze Probabili, Sofferenze e/o non siano garantiti dalla Garanzia del Fondo di Garanzia in quanto non concessa o dichiarata inefficace dal Fondo di Garanzia.
6.3.2 Laddove l’importo oggetto di rimborso anticipato ai sensi del precedente Articolo 6.3.1 sia superiore al 40% (quaranta per cento) dell’importo nominale in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti concessi alla Parte Finanziata, quest’ultima sarà tenuta a corrispondere a CDP la Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio.
6.3.3 Gli importi oggetto di rimborso anticipato obbligatorio di cui al presente Articolo 6.3 non potranno in alcun modo essere riutilizzati dalla Parte Finanziata.
6.4 Imputazione dei pagamenti
Gli importi rimborsati dalla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 6 (Obbligo di Rimborso), una volta percepiti dalla Parte Finanziatrice, saranno imputati nell’ordine che segue:
(i) in primo luogo, al rimborso delle spese, ragionevolmente sostenute e debitamente documentate, dovute alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto;
(ii) in secondo luogo, al pagamento della Commissione di Rimborso Anticipato Facoltativo e/o della Commissione di Rimborso Anticipato Obbligatorio, se dovute;
(iii) in terzo luogo, al pagamento degli interessi di mora maturati sui Finanziamenti prima della o alla data in cui il rimborso anticipato viene effettuato e, successivamente, al pagamento degli interessi al Tasso di Interesse maturati sino a tale data sui Finanziamenti, a partire dal Finanziamento erogato per primo; e
(iv) in quarto luogo, al rimborso in linea capitale dei Finanziamenti, a partire dal Finanziamento erogato per primo e, pertanto, in caso di rimborso anticipato parziale, tali rimborsi ridurranno pro-quota le rate di ammortamento in linea capitale di detti Finanziamenti.
ARTICOLO 7 IMPOSTE E TASSE
7.1 Imposte e tasse
Sono a carico della Parte Finanziata gli oneri relativi a tutte le imposte, tasse, tributi ed oneri anche governativi a cui il Contratto, il Contratto di Cessione di Crediti, l’Atto di Costituzione di Pegno, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo o eventuali atti o provvedimenti ad essi collegati possano alla data odierna ed in futuro essere soggetti.
7.2 Pagamenti al lordo di imposte e tasse
Tutti i pagamenti da effettuarsi da parte della Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione o ritenuta relativa a tasse, imposte o altro, a meno che la deduzione o la ritenuta sia prevista per legge, nel qual caso la Parte Finanziata dovrà:
(i) assicurarsi che la deduzione o la ritenuta non ecceda l’importo minimo legalmente richiesto;
(ii) corrispondere immediatamente alla Parte Finanziatrice un importo aggiuntivo (l'"Importo Aggiuntivo") affinché l’importo ricevuto dalla Parte Finanziatrice sia pari all’importo che sarebbe stato dalla medesima ricevuto se la deduzione o la ritenuta non fosse stata effettuata;
(iii) pagare alle relative autorità fiscali entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento, l’intero importo della deduzione o ritenuta, compreso l’importo della deduzione o ritenuta su qualsiasi Importo Aggiuntivo corrisposto alla Parte Finanziatrice;
(iv) fornire alla Parte Finanziatrice, entro il termine stabilito dalla legge per il pagamento:
(a) una ricevuta validamente rilasciata dall’autorità fiscale competente da cui risultino tutti gli importi dedotti o trattenuti; o
(b) qualora tale ricevuta non dovesse essere rilasciata, un documento scritto comprovante che la relativa deduzione o ritenuta è stata debitamente effettuata.
7.3 Credito di imposta
7.3.1 Qualora a seguito del pagamento dell’Importo Aggiuntivo ai sensi dell’Articolo 7.2 (Pagamenti al lordo di imposte e tasse) che precede, la Parte Finanziatrice conseguisse un credito d’imposta, essa sarà tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata, allorché il credito di imposta sia stato riconosciuto ed integralmente utilizzato dalla Parte Finanziatrice, un importo, che sarà determinato secondo buona fede da detta parte, tale che, a seguito di tale pagamento, la Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell’effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se non fosse stato dovuto il pagamento di alcun Importo Aggiuntivo. Rimane comunque
nell’assoluta discrezionalità della Parte Finanziatrice compiere ogni azione che possa essere volta a conseguire un credito d’imposta. La Parte Finanziatrice non è in nessun caso obbligata a tenere al corrente la Parte Finanziata della propria situazione fiscale e contabile, fermo l’impegno di comunicare alla Parte Finanziata l’insorgenza del credito d’imposta che la Parte Finanziatrice sia tenuta a rimborsare alla Parte Finanziata ai sensi del presente Articolo 7.3.
7.3.2 Qualora la Parte Finanziatrice effettui un pagamento ai sensi del precedente Paragrafo 7.3.1 e successivamente si determini che il credito di imposta in relazione al quale tale pagamento è stato effettuato non era ammesso, o sia stato disconosciuto o non abbia comunque potuto utilizzare integralmente detto credito di imposta, la Parte Finanziata, ogni eccezione rimossa, dovrà entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla richiesta della Parte Finanziatrice, rimborsare alla stessa Parte Finanziatrice un ammontare, che verrà da essa determinato in buona fede, tale che, a seguito di detto rimborso, la medesima Parte Finanziatrice sia nella stessa posizione patrimoniale, al netto dell’effetto fiscale, in cui si sarebbe trovata se il credito di imposta fosse stato ottenuto ed integralmente utilizzato e riconosciuto.
7.4 Imposta sul valore aggiunto
Tutti i corrispettivi e gli ammontari da corrispondersi ad una alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto (inclusi gli importi dovuti a titolo di indennizzi o rimborso) sono da intendersi al netto dell’IVA eventualmente applicabile sugli stessi. Qualora l’IVA sia dovuta in relazione ad una prestazione da fornirsi ai sensi del presente Contratto, la Parte Finanziata corrisponderà alla Parte Finanziatrice, congiuntamente al pagamento del corrispettivo stabilito, l’ammontare dell’IVA applicabile.
7.5 Obblighi di indennizzo a beneficio della Parte Finanziatrice.
7.5.1 Qualora:
(i) la Parte Finanziatrice fosse obbligata ad effettuare un pagamento per tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (Imposte e tasse), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
(ii) la Parte Finanziatrice fosse ritenuta responsabile o richiesta comunque di effettuare un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (Imposte e tasse), o in relazione a qualsiasi somma ricevuta o da ricevere ai sensi del Contratto; ovvero
(iii) la Parte Finanziata non effettuasse ovvero effettuasse con ritardo un pagamento di tasse e/o imposte di cui al precedente Articolo 7.1 (Imposte e tasse);
la Parte Finanziata, a semplice richiesta della Parte Finanziatrice, ogni eccezione rimossa, si obbliga ad indennizzare e manlevare tale Parte Finanziatrice di tutte le somme (a titolo di sorte capitale, interessi, eventuali sanzioni nelle quali la Parte Finanziatrice sia incorsa) costi e spese pagabili o pagate in relazione a quanto sopra indicato.
7.5.2 Qualora la Parte Finanziatrice intenda richiedere gli indennizzi di cui al precedente Articolo 7.5.1 ne darà prontamente comunicazione alla Parte Finanziata, fornendogli tutti gli elementi necessari per ottenere il pagamento di quanto dovuto dalla Parte Finanziata. Quest’ultima procederà al pagamento entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione della relativa comunicazione.
ARTICOLO 8
DICHIARAZIONI E GARANZIE
La Parte Finanziata rende alla Parte Finanziatrice le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8. La Parte Finanziata dà atto che la Parte Finanziatrice ha sottoscritto il Contratto facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate alla Data di Firma del presente Contratto ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dall’Articolo 8.2 (Effettività delle dichiarazioni e garanzie) del presente Contratto. La Parte Finanziata dà atto di aver effettuato tutte le indagini necessarie e opportune al fine di accertarsi che le dichiarazioni rese siano complete, veritiere e non fuorvianti in ogni loro aspetto rilevante, e si impegna per tutta la durata del Contratto, non appena venutane a conoscenza, ad informare per iscritto la Parte Finanziatrice circa ogni fatto, circostanza o altra informazione che potrebbe rendere le dichiarazioni rese fuorvianti o non più complete o veritiere, in ogni aspetto rilevante.
8.1 Dichiarazioni e garanzie generali
8.1.1 Costituzione e capacità
(a) la Parte Finanziata è una società regolarmente costituita e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l’esercizio dell’attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
(b) la Parte Finanziata è dotata di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto, il Contratto di Cessione di Crediti, ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e l’Atto di Costituzione di Pegno e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad essa ai sensi di tali contratti;
(c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l’esecuzione del presente Contratto, del Contratto di Cessione di Crediti, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e dell’Atto di Costituzione di Pegno, l’osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate.
8.1.2 Consensi ed approvazioni
(a) La Parte Finanziata ha i poteri, ed è in possesso di ogni autorizzazione, permesso, licenza od approvazione, di natura governativa o di altra natura, in conformità a qualsiasi legge applicabile per lo svolgimento della propria attività nel pieno rispetto di tutte le leggi e regolamenti vigenti ad essa applicabili.
(b) I consensi da parte di creditori della Parte Finanziata o di altri terzi, eventualmente necessari per la stipula del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dell’Atto di Costituzione di Pegno e del Contratto di Cessione di Crediti e l’esecuzione delle obbligazioni derivanti da tali atti sono stati ottenuti e sono pienamente validi ed efficaci.
8.1.3 Obbligazioni
(a) Tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nel presente Contratto, nel Contratto di Cessione di Crediti, in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e nell’Atto di Costituzione di Pegno sono valide, legittime, vincolanti ed efficaci nei suoi confronti.
(b) La stipula ed esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dell’Atto di Costituzione di Pegno e del Contratto di Cessione di Crediti rientrano nell’oggetto sociale della Parte Finanziata.
(c) La Parte Finanziata non è tenuta a effettuare alcuna ritenuta in relazione ai pagamenti da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
8.1.4 Contrarietà ad altri contratti o impegni
La stipula e l’esecuzione del presente Contratto, dell’Atto di Costituzione di Pegno, del Contratto di Cessione di Crediti e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo da parte della Parte Finanziata e l’esercizio dei diritti e l’adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dalla stessa contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, obbligo di effettuare rimborsi anticipati ovvero revoche o decadenze dal beneficio del termine, modifica di alcuna disposizione contenuta in:
(a) qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui la Parte Finanziata è parte o da cui è vincolata ovvero dalla quale sono vincolati i suoi beni;
(b) l’atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere della Parte Finanziata; e/o
(c) qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente.
8.1.5 Assenza di insolvenza e Procedure Concorsuali
(a) Non sussistono cause di scioglimento di qualunque genere ovvero di nullità da parte della Parte Finanziata né, per quanto a propria conoscenza, è stata promossa o minacciata un’azione in tal senso.
(b) La Parte Finanziata non si trova nell’incapacità, anche solo temporanea, di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, né è soggetta a Procedure Concorsuali, né a procedimenti a seguito dei quali possa essere assoggettata a Procedure Concorsuali, e non sono state avanzate nei suoi confronti richieste di assoggettamento a Procedure Concorsuali.
(c) Non è stato nominato un commissario con riferimento a tutte o parte delle attività della Parte Finanziata e gli organi amministrativi della Parte Finanziata sono nella pienezza dei loro poteri.
(d) La Parte Finanziata non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettata ad alcuna Procedura Concorsuale.
8.1.6 Evento Rilevante
Nessun Evento Rilevante o altro evento che, con l’invio di una comunicazione e/o per l’effetto del decorso del tempo, potrebbe trasformarsi in un Evento Rilevante si è verificato antecedentemente alla Data di Firma del presente Contratto o è persistente, né vi sono state omissioni ovvero ancora si sono verificate circostanze che possano ragionevolmente dare luogo ad uno di tali eventi.
8.1.7 D.lgs. 231/2001
La Parte Finanziata dichiara alla Parte Finanziatrice, con riferimento alla situazione esistente alla data odierna:
(a) di non aver riportato condanne definitive in procedimenti avviati ai sensi del D.lgs. 231/2001, (ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.) ovvero in procedimenti, anche in Stati diversi da quello italiano, avviati per reati analoghi a quelli richiamati dal medesimo decreto, né altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
(b) di non essere stata sottoposta a misure cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque sospese, previste dal D.lgs. 231/2001; e
(c) di aver adottato nell’ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.lgs. 231/2001.
8.1.8 Codice Etico, Modello e Policy di Gruppo Anti-corruzione della Parte Finanziatrice
La Parte Finanziata dichiara di aver preso visione del codice etico della Parte Finanziatrice (il “Codice Etico”), del Modello e della Policy di Gruppo Anti-corruzione disponibili sul sito internet della stessa e di conoscerne integralmente il contenuto.
8.1.9 Correttezza ed accuratezza delle informazioni
Tutte le informazioni fornite dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice in relazione alla, e/o in esecuzione della, Convenzione e del presente Contratto e ai dati ed alle operazioni ivi contemplate sono veritiere, accurate, corrette e complete.
La Parte Finanziata non ha omesso di fornire alla Parte Finanziatrice alcuna informazione che, secondo il ragionevole giudizio di quest’ultima, avrebbe potuto indurre la Parte Finanziatrice a non stipulare la Convenzione e/o il Contratto, o a stipularli a condizioni diverse.
8.1.10 Assenza di inadempimenti
La Parte Finanziata non è inadempiente rispetto a qualsiasi obbligazione dalla medesima assunta nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo).
8.1.11 Convenzione
La Parte Finanziata dichiara di conoscere ed accettare in ogni sua parte la Convenzione, che, per espressa volontà delle Parti, forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
8.2 Effettività delle dichiarazioni e garanzie
Salvo ove espressamente riferite ad una specifica data, le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 8 (Dichiarazioni e Garanzie) avranno efficacia ultrattiva e dovranno essere veritiere, accurate, complete e corrette:
(a) alla Data di Firma;
(b) alla data in cui è inviata ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e la relativa Richiesta di Utilizzo;
(c) a ciascuna Data di Erogazione; e
(d) a ciascuna Data di Pagamento Interessi,
sulla base delle circostanze di fatto di volta in volta esistenti.
ARTICOLO 9
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE
Gli obblighi assunti dalla Parte Finanziata, ai sensi del presente Articolo 9, rimarranno in forza dalla Data di Firma del presente Contratto e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo. La Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.
9.1 Rendicontazione
9.1.1 La Parte Finanziata, entro 30 (trenta) giorni da ogni Data di Rendicontazione a partire dalla Data di Rendicontazione che cade il 31 dicembre 2020, fornirà alla Parte Finanziatrice tutte le informazioni richieste nel presente Contratto e nella Convenzione, con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, secondo il modello predisposto dalla Parte Finanziatrice e reso disponibile sul sito internet di quest’ultima che dovrà essere inviato per via telematica secondo le istruzioni della Parte Finanziatrice (anch’esse pubblicate sul relativo sito internet) sottoscritto con apposizione di firma digitale da uno dei soggetti munito dei necessari poteri di rappresentanza della Parte Finanziata.
Tali informazioni devono, tra l’altro: (a) evidenziare con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione, gli elementi essenziali dei Finanziamenti PMI concessi mediante la provvista derivante dai Finanziamenti sino a tale data nonché l’ottenimento della Garanzia del Fondo di Garanzia con riferimento ai Finanziamenti PMI concessi mediante la provvista derivante dai Finanziamenti sino a tale data e la perdurante efficacia della medesima; (b) comprendere le informazioni di dettaglio, anche economiche, relative a ciascun Finanziamento PMI; e (c) evidenziare con riferimento alla relativa Data di Rendicontazione gli elementi essenziali di tutti i Crediti ceduti in garanzia alla Parte Finanziatrice ai sensi dei Contratti di Cessione dei Crediti fino alla data di invio della relativa comunicazione. Resta inteso che non dovranno essere oggetto di tale comunicazione quei Crediti che siano divenuti Inadempienze Probabili, Sofferenze e/o non siano garantiti dalla Garanzia del Fondo di Garanzia in quanto non concessa o dichiarata inefficace dal Fondo di Garanzia.
In caso di ritardo nell’invio delle informazioni di cui sopra, in relazione a ciascuna Data di Rendicontazione, la Parte Finanziatrice avrà facoltà di sospendere le Erogazioni.
9.1.2 Senza pregiudizio per la facoltà di comunicare a CDP il rafforzamento dei Fondi Propri, ai fini di cui al paragrafo
(xi) dell’articolo 3.2 della Convenzione, entro il 31 marzo e il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 31 marzo 2021, la Parte Finanziata dovrà inoltre comunicare alla Parte Finanziatrice il valore dei Fondi Propri (come definiti nella definizione di “Fondi Propri” di cui alla Convenzione), il proprio Total Capital Ratio (indicatore regolamentare) e l’ammontare dei Contributi Pubblici, come rappresentati nel dettaglio indicato nella tabella allegata all’allegato 2 (Modello di Comunicazione Confidi) alla Convenzione nonché le informazioni sulle esposizioni creditizie per cassa e fuori bilancio verso clientela così come rappresentate in bilancio nella tabella 6.4 “Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti”1 aggiornate, rispettivamente, al 31 dicembre e al 30 giugno precedente. La Parte Finanziatrice si riserva di sospendere le Erogazioni nei confronti della Parte Finanziata ove quest’ultima non trasmetta, nei termini stabiliti, i valori dei parametri sopra indicati.
9.2 Informazioni
La Parte Finanziata dovrà prontamente comunicare alla Parte Finanziatrice ogni evento di carattere straordinario che possa modificare sostanzialmente in senso negativo la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Parte Finanziata.
9.3 Comunicazione di un Evento Rilevante
La Parte Finanziata dovrà informare prontamente la Parte Finanziatrice del verificarsi di un qualsiasi Evento Rilevante o altro evento che, con l’invio di una comunicazione e/o per l’effetto del decorso del tempo potrebbe trasformarsi in un Evento Rilevante.
1 In conformità con le disposizioni previste dal “bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” emanate dalla Banca d’Italia. Riferimento di bilancio: Nota Integrativa - Parte D Altre informazioni - Sezione 3 Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura - 3.1. Rischio di credito - Informazioni di natura quantitativa – 6. Esposizioni creditizie verso clientela, verso banche e verso società finanziarie - Tabella 6.4 Esposizioni creditizie e fuori bilancio verso clientela: valori lordi e netti. Nel caso in cui il Contraente il Finanziamento rediga il bilancio consolidato vengono considerati i valori consolidati.
9.4 D.lgs. 231/2001
La Parte Finanziata si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, ad informare tempestivamente CDP della pronuncia a proprio carico di condanne definitive in procedimenti avviati, ai sensi del D.lgs. 231/2001 (ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.) ovvero in procedimenti, anche in Stati diversi da quello italiano, avviati per reati analoghi a quelli richiamati dal medesimo decreto, o della applicazione di misure cautelari, anche di tipo interdittivo, quantunque sospese, ai sensi del D.lgs. 231/2001.
9.5 Segnalazioni DAC6
La Parte Finanziata informa CDP con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista per la segnalazione all’Agenzia delle Entrate in merito agli eventuali obblighi di segnalazione a cui la stessa Parte Finanziata sia tenuta ai sensi della Direttiva europea n.822/2018 in materia di “scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica” (c.d. DAC6) e dalla relativa normativa interna di attuazione. La Parte Finanziata manleva CDP da eventuali inadempimenti con riferimento agli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento. CDP ha diritto di rivalsa nei confronti della Parte Finanziata in relazione ad eventuali contestazioni che le dovessero essere notificate ad opera dell’Amministrazione finanziaria in relazione ai predetti inadempimenti.
ARTICOLO 10
OBBLIGHI DELLA PARTE FINANZIATA
Ai fini del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e sino a quando tutte le ragioni di credito della Parte Finanziatrice non siano state estinte ai sensi del Contratto, la Parte Finanziata si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi previsti nel presente Articolo 10 e riconosce che la Parte Finanziatrice ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per la Parte Finanziatrice.
10.1 Status
(a) La Parte Finanziata dovrà preservare lo status giuridico di Confidi vigilato iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex articolo 106 TUB.
(b) La Parte Finanziata informerà prontamente, nel rispetto della normativa vigente alla medesima applicabile, la Parte Finanziatrice di ogni modifica sostanziale del proprio statuto.
(c) La Parte Finanziata comunicherà prontamente, nel rispetto della normativa vigente alla medesima applicabile, alla Parte Finanziatrice l’approvazione di ogni progetto di fusione, scissione o conferimento di ramo d’azienda da parte dei propri organi deliberanti.
10.2.2 Osservanza della legge
La Parte Finanziata dovrà osservare in ogni aspetto sostanziale, ogni legge e normativa applicabili ivi incluse a titolo esemplificativo le leggi ed i regolamenti in materia amministrativa, fiscale e lavoristica che possano riguardare i propri beni o proprietà ovvero l’attività svolta. La Parte Finanziata comunicherà prontamente alla Parte Finanziatrice qualunque violazione di tali leggi e normative che possano pregiudicare la capacità della Parte Finanziata di adempiere le obbligazioni assunte in forza del presente Contratto (e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo) e/o di svolgere la propria attività, e compirà prontamente ogni azione necessaria per sanare tale violazione informando prontamente la Parte Finanziatrice con riguardo all’esecuzione di tali attività.
10.2.3 Impegni di compliance e regolamentari
La Parte Finanziata – che si impegna nei confronti di CDP anche per il fatto del terzo ai sensi dell’articolo 1381 del codice civile per qualsiasi componente del proprio gruppo che utilizzi la provvista messa a disposizione da CDP ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo – con esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità della Parte Finanziatrice, si obbliga a rispettare la normativa applicabile, nonché tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti PMI, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli obblighi in materia antiriciclaggio, ivi inclusi quelli di adeguata verifica della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull’usura, i controlli in fase di istruttoria circa eventuali misure restrittive, anche di fonte internazionale, applicabili ai Beneficiari e/o alle operazioni da essere realizzate a valere sui Finanziamenti PMI, e più in generale tutti gli obblighi derivanti dalla stipula dei Finanziamenti PMI nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.
10.2.4 Pari Passu
Le obbligazioni di pagamento nascenti dal presente Contratto e da un qualsiasi Contratto di Finanziamento Integrativo, finché non saranno state pienamente adempiute, non saranno subordinate o postergate agli obblighi assunti nei confronti di altri finanziatori.
10.2.5 Divieto di Cessione
La Parte Finanziata non potrà in alcun modo disporre o cedere, parzialmente e/o integralmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti dal presente Contratto (e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo) e/o ad esso connessi. A scopo di chiarezza, si precisa che non potranno essere ceduti in nessun modo, dalla Parte Finanziata, totalmente e/o parzialmente, i Crediti, salvo la cessione in garanzia a favore della Parte Finanziatrice ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti.
La Parte Finanziata prende atto e accetta che in ogni caso, CDP potrà disporre e/o cedere, anche in garanzia, in tutto o in parte, i crediti da essa vantati nei confronti della Parte Finanziata derivanti dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, con ogni garanzia accessoria, ivi inclusi i Crediti ricevuti in garanzia ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e del Contratto di Cessione Integrativo.
10.2.6 Requisiti dei Finanziamenti PMI
La Parte Finanziata si impegna con riferimento a ciascun contratto di finanziamento relativo ai Finanziamenti PMI a:
(i) specificare che l’operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla Parte Finanziatrice e indicarne il relativo costo e la relativa durata;
(ii) prevedere espressamente: (i) il divieto per la Parte Finanziata e per il relativo Beneficiario di disporre o cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti dal, e/o connessi (ivi comprese le relative garanzie) al relativo Finanziamento PMI, ad eccezione della cessione, anche in garanzia, dei Crediti da parte della Parte Finanziata a favore della Parte Finanziatrice ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti; (ii) la conferma e la presa d’atto da parte della Parte Finanziata (anche in nome e per conto di CDP in forza di procura che viene conferita da CDP ai sensi del presente Contratto) e l’accettazione del relativo Beneficiario della cessione di cui al Contratto di Cessione dei Crediti; e (iii) l’assenso preventivo del relativo Beneficiario alla facoltà di CDP di disporre e/o cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, anche in garanzia, i Crediti alla stessa ceduti in garanzia; e
(iii) fare sì che i Finanziamenti PMI effettuati utilizzando la provvista derivante dai Finanziamenti rispettino quanto previsto dall’articolo 6 (Finanziamenti PMI) della Convenzione, in relazione al relativo scopo, importo massimo e durata.
La Parte Finanziata si impegna a ripetere l’informazione circa la provenienza della provvista di cui al punto (i), finché sussiste, in tutte le comunicazioni periodiche ai Beneficiari concernenti i Finanziamenti PMI in essere.
Resta inteso che le condizioni finali applicate ai Beneficiari dovranno tenere conto del costo della provvista resa disponibile dalla Parte Finanziatrice senza con ciò pregiudicare la valutazione delle condizioni relative ai Finanziamenti PMI.
Infine, la Parte Finanziata si impegna a dare adeguata e diffusa pubblicità all’iniziativa di cui alla Convenzione sia all’interno dell’associazione di categoria di appartenenza sia attraverso la diffusione presso la propria clientela di documentazione informativa cartacea o via web e garantire peraltro l’accesso ai propri processi di istruttoria a tutti i Beneficiari su tutto il territorio di effettiva operatività senza alcuna discriminazione.
CDP si riserva, al fine di favorire il diffuso utilizzo delle risorse, di offrire ai Beneficiari servizi di attivazione preliminare via web, anche su una piattaforma CDP, della richiesta di Finanziamento PMI. Tale facoltà potrà essere estesa anche ad altre fasi del processo, attraverso lo sviluppo della cooperazione tecnologica con i Confidi e le rispettive associazioni di categoria.
10.2.7 Codice Etico, Modello e Policy di Gruppo Anti-corruzione
La Parte Finanziata si impegna a:
(i) rispettare integralmente i principi del Codice Etico, del Modello e della Policy di Gruppo Anti-corruzione e a non porre in essere alcun comportamento diretto ad indurre e/o obbligare in qualsiasi modo:
(a) le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Parte Finanziatrice o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
(b) le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto (a); e
(c) i collaboratori esterni della Parte Finanziatrice,
a violare i principi specificati nel Codice Etico, nel Modello e nella Policy di Gruppo Anti-corruzione della Parte Finanziatrice; e
(ii) a comunicare prontamente per iscritto alla Parte Finanziatrice ogni violazione del Codice Etico, del Modello e della Policy di Gruppo Anti-corruzione della quale sia venuta, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, a conoscenza.
10.2.8 Integrazione del Pegno
Come meglio specificato nell’Atto di Costituzione di Pegno, entro ciascuna Data di Rendicontazione, la Parte Finanziata dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie (ivi incluso il deposito e integrazione dei titoli di Stato sull’apposito conto titoli vincolato) affinchè il valore dei titoli di Stato oggetto di pegno sia almeno pari al 25% (venticinque per cento) dell’Esposizione Corrente. Resta fermo che qualora a una Data di Rendicontazione il valore dei titoli di Stato oggetto di pegno ecceda il 25% (venticinque per cento) dell’Esposizione Corrente, CDP, su richiesta scritta della Parte Finanziata, provvederà a liberare i titoli di Stato in eccedenza, secondo quanto descritto nell’Atto di Costituzione di Pegno.
10.2.9 Cessione di crediti in garanzia
Come meglio specificato nel Contratto di Cessione di Crediti, al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata si obbliga a cedere in garanzia a CDP i Crediti ai sensi di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Cessione dei Crediti.
10.2.10 Rapporto tra Finanziamenti e Crediti ceduti
Come meglio specificato nel Contratto di Cessione di Crediti, per ciascuna Erogazione di un Finanziamento, la Parte Finanziata si obbliga a cedere in garanzia in favore di CDP Crediti di importo nominale corrispondente ed a far sì che l’importo nominale in linea capitale delle Erogazioni di Finanziamenti non rimborsate sia sempre corrispondente all’importo nominale in linea capitale dei Crediti ceduti in garanzia a CDP ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti e non rimborsati, fermi restando gli obblighi di rimborso anticipato obbligatorio di cui all’Articolo
6.3 (Rimborso Anticipato Obbligatorio).
10.2.11 Trattamento dei dati personali
La Parte Finanziata provvederà ad acquisire da ciascun Beneficiario il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali da parte della Parte Finanziatrice ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (e/o dell’analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) mediante sottoscrizione del modulo tempo per tempo reso disponibile sul sito internet di CDP.
10.2.12 Convenzione
La Parte Finanziata si impegna ad adempiere puntualmente ad ogni obbligazione prevista ai sensi della Convenzione a carico di un “Contraente il Finanziamento” (tale termine come definito nella Convenzione) e integralmente richiamata nel presente Contratto.
10.2.13 D.lgs. 231/2001
La Parte Finanziata si impegna, per tutta la durata del presente Contratto, a:
(i) mantenere nell’ambito della propria struttura aziendale adeguate procedure interne e cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D.lgs. 231/2001; e
(ii) comunicare tempestivamente alla Parte Finanziatrice l’eventuale instaurazione a proprio carico di (a) nuovi procedimenti pendenti per l’accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001; (b) condanne definitive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., (c) nuove misure cautelari previste dal D.Lgs. n. 231/2001, o in procedimenti, anche in Stati diversi da quello italiano, per reati analoghi a quelli richiamati dal medesimo decreto.
ARTICOLO 11
EVENTI DI DECADENZA, EVENTI DI RISOLUZIONE ED EVENTI DI RECESSO
11.1 Eventi di Decadenza
11.1.1 Decadenza dal beneficio del termine
Si conviene espressamente che costituirà causa di decadenza della Parte Finanziata dal beneficio di ogni termine stabilito nel presente Contratto e in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo il verificarsi di qualsiasi circostanza di cui all’articolo 1186 del codice civile, cui vengono convenzionalmente parificati ciascuno dei seguenti eventi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.1.3 (Restituzione del Finanziamento):
(a) la Parte Finanziata versi in stato di insolvenza;
(b) l’assoggettamento della Parte Finanziata ad una Procedura Concorsuale; e
(c) il venir meno, per qualsiasi ragione, di una o più cessioni di crediti di cui al Contratto di Cessione di Crediti ovvero della validità ed efficacia delle obbligazioni previste ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti, ove, entro 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data in cui una qualsiasi delle suddette circostanze si sia verificata, la Parte Finanziata non abbia costituito in favore della Parte Finanziatrice garanzie reali equivalenti che siano in ogni caso, in forma e sostanza, di gradimento della Parte Finanziatrice.
11.1.2 Efficacia della decadenza
La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata della propria intenzione di esercitare i diritti di cui all’Articolo
11.1.1 (Decadenza dal beneficio del termine) attraverso una comunicazione inviata alla Parte Finanziata attraverso messaggio di posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento e la decadenza dal beneficio del termine del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo diventerà immediatamente efficace a partire dal ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.
11.1.3 Restituzione dei Finanziamenti
Alla data in cui la decadenza dal beneficio del termine divenga efficace ai sensi dell’Articolo 11.1.2 (Efficacia della decadenza):
(a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta, ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo; e
(b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
11.2 Eventi di Risoluzione
11.2.1 Risoluzione
Salvo ogni rimedio permesso ai sensi della legge applicabile e salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.2.2 (Efficacia della Risoluzione), il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo si risolverà di diritto, ad iniziativa e a discrezione della Parte Finanziatrice, ai sensi degli articoli 1453 e/o 1456 del codice civile, a seconda dei casi, con gli effetti di cui al successivo Articolo 11.2.2 (Efficacia della Risoluzione) al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze:
(a) la Parte Finanziata non adempia puntualmente al pagamento di qualsiasi somma dalla stessa dovuta ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, nel tempo e nei termini, nella valuta e nel modo specificato nel presente Contratto e/o nel relativo Contratto di Finanziamento Integrativo a meno che tale pagamento non sia compiuto nei 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivi alla data in cui sarebbe dovuto avvenire;
(b) un qualsiasi Finanziamento, o porzione di esso, venga utilizzato dalla Parte Finanziata in tutto o in parte, per uno scopo diverso da quello indicato all’Articolo 2.2 (Scopo);
(c) fatto salvo quanto previsto dal successivo punto (d), una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata nel presente Contratto, in qualsiasi
Contratto di Finanziamento Integrativo e/o nel Contratto di Cessione di Crediti o in qualsiasi allegato agli stessi o altro documento, certificato o dichiarazione da essa consegnato ai sensi dei suddetti documenti sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta e ciò pregiudichi sostanzialmente le ragioni di credito della Parte Finanziatrice, a meno che, ove rimediabile, tale violazione sia stata rimediata entro 20 (venti) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data in cui tale violazione si è verificata;
(d) una qualsiasi delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi espressamente reiterate da parte della Parte Finanziata ai sensi degli Articoli 8.1.7 (D.lgs 231/2001), 8.1.8 (Codice Etico, Modello e Policy Di Gruppo Anti-corruzione della Parte Finanziatrice) e 8.1.9 (Correttezza ed accuratezza delle informazioni) del Contratto sia stata o risulti essere stata non completa, non veritiera, imprecisa, inesatta o fuorviante nel momento in cui è stata resa o considerata ripetuta;
(e) fatto salvo quanto previsto al successivo Paragrafo (f), in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9 (Obblighi di Informazione) e 10 (Obblighi della Parte Finanziata) non sia adempiuto dalla Parte Finanziata a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato;
(f) in qualsiasi momento un qualunque obbligo di cui agli Articoli 9.4 (D.lgs. 231/2001) e 10.2.13 (D.lgs. 231/2001) non sia adempiuto dalla Parte Finanziata;
(g) senza pregiudizio per le altre disposizioni di cui al presente Articolo 11.2.1, la Parte Finanziata non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni previste nella Convenzione, nel presente Contratto, in ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o nel Contratto di Cessione di Crediti a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro 20 (venti) Giorni Lavorativi dalla data in cui si è verificato; e
(h) la Parte Finanziata non adempia puntualmente ad una qualsiasi delle obbligazioni assunte dalla Parte Finanziata nei confronti di CDP in relazione ad accordi di finanziamento dalla medesima sottoscritti con CDP (diversi dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo) a meno che, ove rimediabile, tale inadempimento sia stato rimediato entro: (i) 15 (quindici) Giorni Lavorativi, nel caso in cui l’inadempimento riguardi un’obbligazione di pagamento; ovvero (ii) 30 (trenta) Xxxxxx Xxxxxxxxxx, nel caso in cui l’inadempimento riguardi un’obbligazione di altra natura, in entrambi i casi decorrenti dalla data in cui tale inadempimento si è verificato.
11.2.2 Efficacia della risoluzione
La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di risolvere il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell’Articolo 11.2.1 (Risoluzione) del presente Contratto mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata attraverso messaggio di posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento. La risoluzione del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della diffida della Parte Finanziatrice.
11.2.3 Restituzione dei Finanziamenti
Alla data in cui la risoluzione divenga efficace ai sensi dell’Articolo 11.2.2 (Efficacia della risoluzione):
(a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta, ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Xxxxxxxx;
(b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo salvo ogni maggior danno;
(c) in caso di risoluzione del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo derivante dalla non correttezza, imprecisione, inesattezza e/o incompletezza delle informazioni comunicate dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice ai sensi della Convenzione relative alla determinazione degli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto, la Parte Finanziata dovrà pagare alla Parte Finanziatrice una penale per un ammontare pari alla differenza (se esistente) tra gli interessi dovuti ai sensi del presente Contratto e il maggior importo che sarebbe stato dovuto applicando le informazioni corrette, fatto salvo ogni maggior danno; e
(d) in caso di risoluzione del Contratto per: (i) inadempimento agli obblighi di cui agli Articoli 9.4 (D.lgs. 231/2001) e 10.2.13 (D.lgs. 231/2001); e/o (ii) violazione delle dichiarazioni e garanzie rese dalla Parte
Finanziata ai sensi dell’Articolo 8.1.7 (D.lgs. 231/2001), fermo restando quanto previsto all’Articolo 14.7 che segue, la Parte Finanziata è obbligata a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa e perdita, sostenuto da o richiesto a CDP in conseguenza dell’esercizio della risoluzione e/o in relazione a una Sanzione (come di seguito definita), in ogni caso debitamente documentato.
11.3 Eventi di Recesso
11.3.1 Recesso
Senza pregiudizio alcuno per la configurabilità degli stessi come Eventi di Decadenza ovvero Eventi di Risoluzione ai sensi degli Articoli 11.1 e 11.2 che precedono, e fatto salvo quanto previsto al successivo Articolo 11.3.2 (Efficacia del Recesso), si conviene espressamente che la Parte Finanziatrice potrà recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi degli articoli 1373 e 1845 del codice civile, con le conseguenze previste all’Articolo 11.3.3 (Restituzione dei Finanziamenti), al verificarsi dei seguenti eventi:
(i) una qualsiasi delle circostanze descritte negli Articoli 11.1.1 e 11.2.1 che precedono a seguito delle quali la Parte Finanziatrice non si avvalga, per qualsiasi ragione, delle facoltà di cui, rispettivamente, agli Articoli 11.1.2 e/o 11.2.2; (ii) nel caso in cui il quadro normativo e regolamentare che ha consentito la conclusione del presente Contratto e la concessione alla Parte Finanziata dei Finanziamenti sia modificato in modo tale da non permettere alla Parte Finanziatrice e/o alla Parte Finanziata di svolgere le attività connesse con la Convenzione e/o il presente Contratto; (iii) non sia rinnovata, se scaduta o venga revocata da una delle autorizzazioni la cui mancanza avrebbe effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull’attività della Parte Finanziata; (iv) la Parte Finanziata interrompa o sospenda la propria attività così come svolta alla Data di Firma ovvero la modifichi in maniera sostanziale; (v) il venir meno, per qualsiasi motivo, della validità e/o efficacia del presente Contratto e/o di un Contratto di Finanziamento Integrativo; e/o (vi) qualora nei confronti della Parte Finanziata (a) via sia una condanna passata in giudicato ai sensi del D.lgs. 231/2001, o (b) sia applicata una misura interdittiva, anche di tipo cautelare, prevista dal D.lgs. 231/2001 (di seguito, ciascuna delle predette ipotesi sub (a) e (b), una “Sanzione”). Le Parti convengono espressamente che il verificarsi di una qualsiasi di tali circostanze si qualifica come giusta causa ai fini degli articoli 1373 e 1845 del codice civile.
11.3.2 Efficacia del recesso
La Parte Finanziatrice informerà la Parte Finanziata circa la propria intenzione di esercitare la facoltà di recedere dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo ai sensi dell’Articolo 11.3.1 (Recesso) mediante una comunicazione inviata alla Parte Finanziata attraverso messaggio di posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo avrà effetto a decorrere dal 5° (quinto) Giorno Lavorativo successivo alla data di ricevimento da parte della Parte Finanziata della comunicazione della Parte Finanziatrice.
11.3.3 Restituzione dei Finanziamenti
Alla data in cui il recesso divenga efficace ai sensi dell’Articolo 11.3.2 (Efficacia del Recesso):
(a) ciascun Finanziamento sarà immediatamente revocato e nessuna ulteriore Erogazione sarà dovuta, ancorché sia stata oggetto di una Richiesta di Utilizzo; e
(b) la Parte Finanziata dovrà immediatamente rimborsare alla Parte Finanziatrice la porzione di ciascun Finanziamento non ancora rimborsata insieme agli interessi maturati e agli interessi di mora, fino al giorno dell’effettivo rimborso, oltre alle spese, costi e commissioni ed a qualsiasi altro importo dovuto ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo; e
(c) in caso di recesso dal Contratto per il verificarsi di uno dei casi di cui al precedente Articolo 11.3.1, paragrafo (vi), fermo restando quanto previsto all’Articolo 14.7 (Indennizzo), la Parte Finanziata è obbligata a risarcire, manlevare e comunque tenere indenne CDP rispetto ad ogni costo, spesa e perdita, sostenuto da o richiesto a CDP in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso e/o in relazione a una Sanzione, in ogni caso debitamente documentato.
ARTICOLO 12 PAGAMENTI
12.1 Modalità dei pagamenti
Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice, in adempimento del Contratto e di ciascun contratto di Finanziamento Integrativo, dovranno essere effettuati in Euro mediante bonifico bancario con regolamento entro la data prevista nel Contratto e/o nel Contratto di Finanziamento Integrativo sul conto corrente
intestato alla Parte Finanziatrice, contraddistinto con il numero IBAN XX00X0000000000000000000000. La Parte Finanziatrice ha la facoltà di variare detto conto corrente dandone comunicazione alla Parte Finanziata con un preavviso di almeno 7 (sette) Xxxxxx Xxxxxxxxxx. La Parte Finanziatrice avrà il diritto di rifiutare pagamenti effettuati da terzi. Resta inteso che tutti pagamenti effettuati alla Parte Finanziatrice ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovranno indicare nella relativa causale il Contratto, il Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata e la Richiesta di Utilizzo (con dettaglio delle differenti Erogazioni aventi una Data di Scadenza Finale diversificata) a cui si riferiscono.
12.2 Compensazione
Tutti i pagamenti dovuti dalla Parte Finanziata ai sensi del Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo saranno effettuati per il loro integrale importo, essendo espressamente escluso per la Parte Finanziata e suoi aventi causa di procedere a compensare suoi debiti con qualunque credito da essa vantato nei confronti della Parte Finanziatrice a qualsiasi titolo.
12.3 Contestazioni
La Parte Finanziata dovrà effettuare puntualmente i pagamenti previsti dal Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo per il loro intero ammontare indipendentemente da qualsiasi controversia, anche giudiziale, che possa essere insorta tra la Parte Finanziatrice e Parte Finanziata o da qualsiasi contestazione che possa essere stata sollevata dalla Parte Finanziata.
ARTICOLO 13 SPESE E COSTI
Tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente Contratto e delle eventuali garanzie e per l’implementazione dei processi informativi richiesti dal presente Contratto) resteranno a carico della Parte che li ha sostenuti.
ARTICOLO 14 DISPOSIZIONI VARIE
14.1 Solidarietà nei rapporti obbligatori
Le obbligazioni derivanti dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sono assunte dalla Parte Finanziata con la clausola della solidarietà e della indivisibilità nei riguardi dei suoi successori e aventi causa, che saranno tutti soggetti ai mezzi di esecuzione previsti dalla legge.
14.2 Beneficio del Contratto
Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo è valido e vincolante e crea e creerà diritti e obblighi a favore delle Parti e dei loro successori, cessionari o aventi causa a qualunque titolo.
14.3 Modifiche e tolleranze
Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo può essere modificato soltanto per iscritto.
Nessun ritardo o mancato esercizio della Parte Finanziatrice di qualunque potere, diritto o rimedio previsto dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Convenzione e/o dal Contratto di Cessione di Crediti potrà essere considerato una rinuncia a tale potere, diritto e rimedio o come tacita abrogazione o modifica dei patti che lo prevedono.
Nessuna tolleranza, anche se reiterata, della Parte Finanziatrice di inadempimenti o ritardi nell’adempimento degli obblighi della Parte Finanziata derivanti dal presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Convenzione e/o dal Contratto di Cessione di Crediti potrà essere considerata come una rinuncia della Parte Finanziatrice ad eccepire tali eventi o a far valere i relativi diritti ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.
Il singolo o parziale esercizio da parte della Parte Finanziatrice di un potere, diritto o rimedio previsto presente Contratto, da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dalla Convenzione e/o dal Contratto di Cessione di Crediti non precluderà l’ulteriore esercizio di tale potere, diritto o rimedio ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi previsti ai sensi di tali atti o dalla normativa applicabile.
14.4 Prova del credito
Gli estratti conto, le registrazioni ed in genere le risultanze contabili della Parte Finanziatrice costituiranno sempre piena prova in qualsiasi sede e ad ogni effetto dei crediti vantati dalla Parte Finanziatrice verso la Parte Finanziata in dipendenza del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
14.5 Invalidità parziale
La circostanza che, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle rimanenti disposizioni del presente Contratto e/o del relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, nei limiti consentiti dalla legge applicabile.
14.6 Riservatezza
Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle informazioni delle quali venga a conoscenza in dipendenza della conclusione o esecuzione del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, della Convenzione e/o del Contratto di Cessione di Crediti e delle operazioni in essi contemplate, salvo diverso accordo scritto fra le Parti o salvo che tali informazioni siano o divengano di pubblico dominio, per ragioni diverse dalla violazione degli impegni di riservatezza di cui al presente Articolo 14.6 (Riservatezza), ovvero ancora la loro divulgazione sia dovuta in base a disposizioni normative o regolamentari o per ordine di autorità amministrativa o giudiziaria o, infine, sia necessaria in caso di disposizione, cessione o trasferimento da parte di CDP: (i) dei propri crediti ai sensi del presente Contratto, di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, del Contratto di Cessione di Crediti; e/o (ii) dei Crediti ricevuti in garanzia ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti. Resta ferma, comunque, la facoltà delle Parti di portare a conoscenza della competente autorità di vigilanza e/o di controllo quelle informazioni relative all’altra Parte che, a seconda dei casi, la Parte Finanziatrice o la Parte Finanziata consideri necessario divulgare a detta autorità.
14.7 Indennizzo
La Parte Finanziata manterrà la Parte Finanziatrice indenne e manlevata in relazione ad ogni azione, rivendicazione, richiesta o responsabilità rispettivamente intentata, avanzata nei confronti delle medesime o ad esse ascritta, nonché in relazione ad ogni perdita, danno o costo (ivi incluse le competenze dei legali, degli altri eventuali professionisti e le altre spese sostenute per la difesa di ogni richiesta, procedimento od azione) da esse subiti, a causa del mancato adempimento da parte della Parte Finanziata di uno qualsiasi degli obblighi su di essa gravanti in base al Contratto, a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o al Contratto di Cessione di Crediti ovvero a causa della non veridicità o dell’inesattezza delle dichiarazioni e garanzie da esso rese ai sensi di tali documenti. Resta inteso che la Parte Finanziatrice dovrà informare la Parte Finanziata in merito ad ogni azione, rivendicazione e/o richiesta avanzata nei confronti della Parte Finanziatrice in relazione al presente Contratto e/o a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o al Contratto di Cessione di Crediti previa assunzione di impegno di riservatezza da parte della Parte Finanziata.
14.8 Rinuncia a diritti e/o facoltà
Ogni rinuncia di un diritto e/o di facoltà effettuata ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e/o del Contratto di Cessione di Crediti e riferita ad uno o più eventi o clausole dovrà essere effettuata per iscritto e sarà efficace esclusivamente riguardo a tali eventi o clausole, non potendo in alcun modo essere estesa ad altri eventi o clausole o alle medesime clausole in relazione ad eventi diversi.
14.9 Divulgazione di informazioni
In relazione al presente Contratto e a ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, ciascuna Parte prende atto e consente ai sensi delle disposizioni ivi contenute (e/o dell’analoga normativa di volta in volta vigente in materia di privacy) che i dati personali forniti o direttamente acquisiti dall’altra Parte, formino oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento al fine di ottemperare ad obblighi di legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza del sistema bancario e finanziario.
14.10 Comunicazioni
Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo, dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dalla Parte Finanziata alla Parte Finanziatrice e dalla Parte Finanziatrice alla Parte Finanziata. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli
successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dalla Parte Finanziatrice ovvero dalla Parte Finanziata: Per la Parte Finanziata:
via PEC:
All’attenzione di
Per la Parte Finanziatrice:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Alla cortese attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa
Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
14.11 Ruolo dell’Agente di Calcolo
Ai sensi del presente Contratto e di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo la Parte Finanziatrice agisce in qualità di Agente di Calcolo, con il compito di effettuare, in via esclusiva, tutti i calcoli e le determinazioni relative ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto e/o di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
ARTICOLO 15
TRATTAMENTO FISCALE
Il presente Contratto, le relative formalità e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento e forma prestate, compresi gli atti relativi alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. di cui all’articolo 5, commi 7, lettera a), e 8, del D.L. n. 269/2003.
ARTICOLO 16
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
16.1 Legge applicabile
Il presente Contratto e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sono regolati dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.
16.2 Foro competente
Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione, validità, esecuzione del o comunque derivante dal presente Contratto e da ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma ferme le competenze inderogabilmente stabilite dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.
******
La Parte Finanziata dà espressamente atto che il presente Contratto costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto per il tramite di Assoconfidi.
Se siete d’accordo sul contenuto del presente Contratto, Vi preghiamo di confermarcelo inviandoci la Lettera di Accettazione da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione, secondo le modalità di cui all’articolo 3.4 della Convenzione. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1329 del codice civile e potrà essere da voi sottoscritta entro non oltre 6 (sei) mesi dalla data odierna, restando inteso che, al termine di tale periodo, tale proposta si intenderà automaticamente decaduta.
Distinti saluti
, / /
[Luogo e Data]
[La Parte Finanziata]
[Nome e Qualifica]
[Codice Fiscale del soggetto firmatario]
[Firma]
La Parte Finanziata dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341, secondo comma, e dell’articolo 1342 del codice civile:
a. le seguenti clausole contenute nel presente Contratto:
i Paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 dell’Articolo 2.2 (Scopo);
ii Paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 dell’Articolo 3 (Condizioni Sospensive);
iii Articolo 4 (Contratti di Finanziamento Integrativo - Utilizzo del Finanziamento); iv Articolo 5.2 (Limite legale al Tasso di Interesse applicabile);
v Articolo 5.5 (Interessi di mora);
vi Articolo 6.2 (Rimborso Anticipato Facoltativo); vii Articolo 6.3 (Rimborso Anticipato Obbligatorio); viii Articolo 7 (Imposte e Tasse);
ix Articolo 10.2.3 (Impegni di compliance e regolamentari); x Articolo 10.2.5 (Divieto di Cessione);
xi Articolo 10.2.6 (Requisiti dei Finanziamenti PMI); xii Articolo 10.2.8 (Atto di costituzione di pegno);
xiii Articolo 10.2.9 (Cessione di crediti in garanzia);
xiv Paragrafi 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 dell’Articolo 11.1 (Eventi di Decadenza);
xv Paragrafi 11.2.1, 11.2.2 e 11.2.3 dell’Articolo 11.2 (Eventi di Risoluzione);
xvi Paragrafi 11.3.1, 11.3.2 e 11.3.3 dell’Articolo 11.3 (Eventi di Recesso); xvii Articolo 12.2 (Compensazione);
xviii Articolo 12.3 (Contestazioni); xix Articolo 14.4 (Prova del credito); xx Articolo 14.7 (Indennizzo);
xxi Articolo 14.8 (Rinuncia a diritti e/o facoltà); xxii Articolo 14.10 (Comunicazioni);
xxiii Articolo 16.2 (Foro Competente);
xxiv Clausole contenute alla Premessa (c) ed agli articoli 2.2, 3.1, 3.3 e 5 del modello di Contratto di Finanziamento Integrativo allegato al presente Contratto quale Allegato 1; e
b. le seguenti clausole della Convenzione:
i paragrafo 2.5 dell’articolo 2 (Scopo);
ii sotto-paragrafi (iv), (vii), (viii), (ix), (xii) e (xiii) del paragrafo 3.2 dell’articolo 3 (Finanziamenti); iii paragrafo 3.3 dell’articolo 3 (Finanziamenti);
iv articolo 4 (Cessione di crediti e altre garanzie in favore di CDP); v lettere (b), (c), (d), (f), (g), (h) e (i) dell’articolo 5 (Plafond PMI);
vi paragrafi 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.10 e 6.11 dell’articolo 6 (Finanziamenti PMI);
vii paragrafo 7.9 dell’articolo 7 (Miscellanea);
viii paragrafo 7.10 dell’articolo 7 (Miscellanea);
ix paragrafi 8.2 e 8.3 dell’articolo 8 (Digitalizzazione).
[La Parte Finanziata]
[Nome e Qualifica]
[Codice Fiscale del soggetto firmatario]
[Firma]
Allegato 1
Al Contratto di Finanziamento Quadro
sottoscritto tra [….] e Xxxxx depositi e prestiti S.p.A. in data [….] (Posizione XXXXXXX)
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO (PROPOSTA)
[SU CARTA INTESTATA DELLA PARTE FINANZIATA]
Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità
Egregi Signori,
facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile del seguente
CONTRATTO DI FINANZIAMENTO INTEGRATIVO
tra
(1)
, con sede legale in
capitale sociale pari
ad euro , , interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese
di
, codice fiscale
e Partita IVA
n. iscritta all’albo degli intermediari finanziari ex articolo 106 del D.L. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il “TUB”), al n. (la “Parte Finanziata”);
e
(2) Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxx, 0, 00000 Xxxx, capitale sociale euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito “CDP” o la “Parte Finanziatrice” e/o in qualità di agente di calcolo, l’“Agente di Calcolo”),
(la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, collettivamente di seguito le “Parti” e ciascuna una “Parte”).
PREMESSO CHE
A In data [●], la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice hanno sottoscritto un contratto di finanziamento quadro (il “Contratto di Finanziamento Quadro”), ai sensi della convenzione sottoscritta tra CDP e l’Associazione delle Federazioni dei Confidi Italiani (“Assoconfidi”), in data 25 settembre 2020 (come successivamente modificata e/o integrata, la “Convenzione”), ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che saranno messi a disposizione dei confidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari ex articolo 106 TUB tenuto dalla Banca d’Italia (i “Confidi”) a valere su un plafond di Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00) previsto nella Convenzione (il “Plafond”), per consentire ai Confidi di effettuare operazioni di finanziamento in favore delle piccole e medie imprese (“PMI” o “Beneficiari”), mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP a condizioni di mercato, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui alla Convenzione.
B La Parte Finanziata ha preso atto dei Margini applicabili alla Data di Erogazione (come di seguito indicata), secondo le modalità previste dalla Convenzione.
C Mediante l’invio della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (di seguito, il “Contratto di Finanziamento Integrativo”) e della richiesta di utilizzo tramite il modello allegato sub 2 al Contratto di Finanziamento Quadro (la “Richiesta di Utilizzo”), la Parte Finanziata (i) accetta irrevocabilmente ed incondizionatamente le modifiche apportate alla Convenzione e ai relativi allegati ai sensi dell’addendum alla Convenzione sottoscritto tra CDP e Assoconfidi in data 7 ottobre 2022 (e pertanto il Contratto di Finanziamento Quadro, il Contratto di Cessione di Crediti, l’Atto di Costituzione di Pegno e gli atti a questi accessori eventualmente già stipulati dalla Parte Finanziata prima della Data di Efficacia (come definita nel suddetto addendum alla Convenzione) si intenderanno a loro volta automaticamente modificati, senza alcun intento novativo, secondo il rispettivo testo come modificato ai sensi del suddetto addendum secondo quanto ivi previsto, fermo restando che tali modifiche si applicheranno esclusivamente alle Erogazioni successive alla suddetta Data di Efficacia) e (ii) intende richiedere alla Parte Finanziatrice l’erogazione di un Finanziamento a valere sul Plafond, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 (Finanziamenti) e 4 (Contratti di Finanziamento Integrativi - Utilizzo dei Finanziamenti) del Contratto di Finanziamento Quadro.
D La Parte Finanziatrice, ai termini e subordinatamente alle condizioni previsti nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, è disposta a mettere a disposizione della Parte Finanziata il Finanziamento (come di seguito definito) ai termini ed alle condizioni qui di seguito specificate.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1
PREMESSE E DEFINIZIONI
1.1 Premesse e allegati: le premesse e l’allegata Richiesta di Xxxxxxxx formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
1.2 Definizioni: i termini indicati con iniziale maiuscola nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo e qui non espressamente definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro o della Convenzione, a seconda dei casi.
1.3 Riferimenti: le regole di interpretazione di cui all’articolo 1.3 del Contratto di Finanziamento Quadro troveranno applicazione anche con riferimento al presente Contratto di Finanziamento Integrativo.
ARTICOLO 2
IL FINANZIAMENTO
2.1 Finanziamento
Subordinatamente ai termini ed alle condizioni previste nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, la Parte Finanziatrice concede alla Parte Finanziata, che accetta, un Finanziamento, in una o più
Erogazioni, per un importo massimo complessivo pari ad Euro , secondo le
caratteristiche di dettaglio indicate nella Richiesta di Utilizzo allegata alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo (il “Finanziamento”), da erogarsi alla Data di Erogazione (come di seguito indicata) secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro.
2.2 Termini e condizioni
Con riferimento al Finanziamento e al presente Contratto di Finanziamento Integrativo, troveranno applicazione tutti i termini e le condizioni previsti nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, che si intendono integralmente riprodotti nel presente Contratto di Finanziamento Integrativo onde costituirne parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 3 DICHIARAZIONI DELLA PARTE FINANZIATA
3.1 La Parte Finanziata dichiara:
(i) di aver consegnato alla Parte Finanziatrice, trasmettendola unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, tutta la documentazione indicata all’articolo 4.1.5 del Contratto di Finanziamento Quadro; e
(ii) con riferimento alla documentazione di cui all’articolo 4.1.5 del Contratto di Finanziamento Quadro eventualmente non consegnata unitamente alla presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, che la stessa è già stata precedentemente consegnata alla Parte Finanziatrice ed è alla data odierna ancora valida e vigente e non ha subito modificazioni.
Resta inteso che la ricezione da parte della Parte Finanziatrice della suddetta documentazione nonché la verifica da parte della Parte Finanziatrice delle condizioni sospensive di cui all’articolo 3.2 (Condizioni sospensive a ciascuna Erogazione) del Contratto di Finanziamento Quadro e delle altre condizioni altrimenti previste nel Contratto di Finanziamento Quadro e nella Convenzione costituiscono condizioni essenziali per la valutazione da parte della Parte Finanziatrice circa l’accettabilità o meno della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo e per l’erogazione del Finanziamento.
3.2 La Parte Finanziata dichiara e garantisce a CDP che, alla data di firma del presente Contratto di Finanziamento Integrativo, il Rapporto di Vigilanza e il Rapporto di Vigilanza Contributi Pubblici non superano, rispettivamente, il 30% (trenta per cento) e il 15% (quindici per cento) o, con riferimento a entrambi, il più stringente limite richiesto da CDP ai sensi di quanto previsto dall’allegato 5 (Plafond Confidi – Determinazione dell’operatività massima consentita) della Convenzione.
3.3 La Parte Finanziata dichiara e garantisce alla Parte Finanziatrice che (a) alla data odierna le dichiarazioni e le garanzie rese ai sensi dell’articolo 8 (Dichiarazioni e Garanzie) del Contratto di Finanziamento Quadro sono veritiere, corrette e complete e non sono in essere situazioni e/o eventi che possano fare sì che tali dichiarazioni e garanzie non saranno veritiere, corrette e complete alla Data di Erogazione (come di seguito definita); e (b) alla data odierna non si è verificato alcun Evento Rilevante e, per effetto dell’Erogazione del Finanziamento qui richiesta, nessun Evento Rilevante si verificherà.
3.4 La Parte Finanziata dichiara e garantisce alla Parte Finanziatrice che è stata prodotta - ovvero che sarà prodotta entro la prima Data di Rendicontazione successiva alla data di invio della presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo - domanda di ammissione alla Garanzia al Fondo di Garanzia con riferimento ai Finanziamenti PMI da finanziarsi tramite provvista a valere sulla relativa Erogazione.
ARTICOLO 4 UTILIZZO DEL FINANZIAMENTO
Il Finanziamento sarà erogato, in conformità a quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro e nella Richiesta di Utilizzo allegata alla presente, il (la “Data di Erogazione”)2.
Qualora il Finanziamento non sia erogato alla Data di Erogazione per il mancato verificarsi delle condizioni sospensive indicate nel Contratto di Finanziamento Quadro e/o nella Convenzione, la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo non avrà alcun effetto.
ARTICOLO 5
COSTITUZIONE DI PEGNO
Con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma di aver costituito un pegno su titoli di Stato nella misura almeno pari al 25% (venticinque per cento) dell’Esposizione Corrente. Come meglio specificato nell’Atto di Costituzione di Pegno, entro ciascuna Data di Rendicontazione, le Parte Finanziata dovrà porre in essere tutte le azioni necessarie (ivi incluso il deposito e integrazione dei titoli di Stato sull’apposito conto titoli vincolato) affinché il valore dei titoli di Stato oggetto di pegno sia almeno pari al 25% (venticinque per cento) dell’Esposizione Corrente, secondo quanto previsto dall’articolo 10.2.8 del Contratto di Finanziamento Quadro.
ARTICOLO 6
CESSIONE DEI CREDITI IN GARANZIA
Con la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo, la Parte Finanziata, per quanto occorrer possa, riconosce e conferma, senza alcun effetto novativo, che tutte le obbligazioni derivanti dall’erogazione del Finanziamento sono garantite dalle cessioni di crediti effettuate o che saranno effettuate ai sensi del Contratto di Cessione di Crediti stipulato in pari data alla data di conclusione del Contratto di Finanziamento Quadro tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, secondo quanto ivi previsto.
******
Salvo il diritto di CDP di non accettare la presente proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo – e pertanto di non procedere all’erogazione del Finanziamento - per il mancato soddisfacimento delle condizioni sospensive di cui al Contratto di Finanziamento Quadro e/o alla Convenzione secondo quanto ivi previsto, il presente Contratto di Finanziamento Integrativo si intenderà concluso, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte di CDP o della Parte Finanziata, a decorrere dal momento dell’erogazione del Finanziamento effettuata da CDP alla Data di Erogazione.
Distinti saluti
[La Parte Finanziata] [Nome e Qualifica]
2 Inserire la Data di Erogazione immediatamente successiva alla data della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo.
[Codice Fiscale del soggetto firmatario] [Luogo e Data]
[Firma]
ALLEGATO 2 al Contratto di Finanziamento Quadro Modello di “RICHIESTA DI UTILIZZO PLAFOND”
Rif. Contratto di Finanziamento Quadro – POSIZIONE (1)
tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e
Spett.le
CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.
Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Parte Finanziata
Denominazione:
Codice Fiscale:
Partita IVA: Iscrizione al Registro Imprese di :
Iscrizione all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB: Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente Richiesta di Utilizzo:
(Nome, Cognome e Qualifica)
Estremi dell’autorizzazione:
La presente costituisce una Richiesta di Utilizzo ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro, nonché ai sensi della proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo inviata in data odierna cui la presente Richiesta di Utilizzo è allegata, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. I termini indicati con iniziale maiuscola nella presente Richiesta di Utilizzo hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro. La presente Richiesta di Utilizzo è irrevocabile.
Dati della Richiesta di Utilizzo
Data di Erogazione:
Importo totale dell’Erogazione richiesta: €
Erogazioni richieste a valere su Finanziamenti PMI | € (3) | B (4) | L (4) | (5) | |
2Y | E | ||||
TF | |||||
E | |||||
3Y | E | ||||
TF | |||||
Data | E | ||||
E | |||||
Scaden | |||||
za Finale (6) | 5Y | ||||
TF E | |||||
E | |||||
7Y | |||||
TF | |||||
E | |||||
Totale |
Con la presente vi chiediamo irrevocabilmente di voler effettuare l’erogazione dei suddetti importi sul Conto Corrente Confidi (come indicato all’articolo 4.2.1 del Contratto di Finanziamento Quadro) alla Data di Erogazione.
Luogo e data ,
(Nome Cognome)
(Qualifica)
(Codice Fiscale)
FIRMA
Riferimenti per comunicazioni operative: Tel. e-mail:
(1) numero identificativo assegnato da CDP.
(4) B: Pre-ammortamento Breve; L: Pre-ammortamento Lungo.
(5) E: Euribor; TFE: Tasso Finanziariamente Equivalente
(6) si fa riferimento alla definizione di Data di Scadenza Finale di cui all’articolo 1 della Convenzione.
ALLEGATO 3, PARTE I al Contratto di Finanziamento Quadro Modello per la “RICHIESTA DI RIMBORSO ANTICIPATO”
Rif. Contratto di Finanziamento Integrativo POSIZIONE (1)
tra Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e
Spett.le
CASSA DEPOSITI e PRESTITI S.p.A.
Alla cortese attenzione di: Back Office Finanziamenti
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Parte Finanziata
Denominazione:
Codice Fiscale: Partita IVA: Iscrizione al Registro Imprese di :
Iscrizione all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB:
Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente richiesta di rimborso anticipato facoltativo:
(Nome, Cognome e Qualifica)
Estremi dell’autorizzazione:
Dati della richiesta di rimborso anticipato facoltativo
Data di Rimborso Anticipato:
(2)
Importo in linea capitale da rimborsare: €
Rimborso totale ⬜
Rimborso parziale ⬜
Il sottoscritto dichiara che per effetto del rimborso anticipato facoltativo qui richiesto, nessun Evento Rilevante si verificherà o potrà verificarsi e prende atto che, come previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro, gli importi oggetto di rimborso anticipato facoltativo ai sensi della presente richiesta non potranno più essere utilizzati dalla Parte Finanziata.
L’importo complessivo oggetto del rimborso anticipato facoltativo richiesto sarà comunicato da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro.
Il pagamento dovuto a seguito della richiesta di rimborso anticipato facoltativo avverrà secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento Quadro.
Luogo e data ,
(Nome Cognome)
(Qualifica)
(Codice Fiscale)
FIRMA
Riferimenti per comunicazioni operative:
Tel.
e-mail:
(1) numero identificativo assegnato da CDP.
(2) tale data deve coincidere con una Data di Pagamento Interessi, a decorrere dalla Data di Pagamento Interessi successiva alla data che cade 18 (diciotto) mesi dopo la relativa Data di Erogazione.
Allegato 3, Parte II al Contratto di Finanziamento Quadro
Modello per la “RICHIESTA DI RIMBORSO ANTICIPATO A FRONTE DI OPERAZIONI DI SURROGA”
POSIZIONE (1)
tra Cassa depositi e prestiti S.p.A. e
Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Alla cortese attenzione di: Back Office Finanziamenti
Parte Finanziata
Denominazione: [●] Codice Fiscale: [●] Partita IVA: [●]
Iscrizione al Registro Imprese di [●]: [●]
Iscrizione all’Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB: [●]
Responsabile autorizzato a sottoscrivere la presente richiesta di rimborso anticipato:
[Nome], [Cognome] e [Qualifica] Estremi dell’autorizzazione: [●]
Dati della richiesta di rimborso anticipato a fronte di operazioni di surroga
Data di Rimborso Anticipato per Surroga: [●] Importo in linea capitale da rimborsare: € [●]
UTILIZZI | |
RAPPORTO(2) | IMPORTO DA RIMBORSARE |
Il sottoscritto dichiara che per effetto del rimborso anticipato facoltativo qui richiesto, nessun Evento Rilevante si verificherà o potrà verificarsi e che, ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro, l’importo in linea capitale oggetto di rimborso su indicato corrisponde alla somma delle estinzioni anticipate per surroga dei relativi Finanziamenti PMI perfezionate nel mese precedente a quello della presente richiesta e individuate nell’elenco allegato alla presente. Il sottoscritto prende atto che, come previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro, gli importi oggetto del rimborso anticipato facoltativo ai sensi della presente richiesta non potranno più essere utilizzati dalla Parte Finanziata.
Il pagamento dovuto a seguito della richiesta di rimborso anticipato facoltativo avverrà secondo quanto previsto dal Contratto di Finanziamento Quadro e/o dal Contratto di Finanziamento Integrativo.
[Luogo], [data]
[La Parte Finanziata]
[Firma]
[Nome e Qualifica] [Codice Fiscale]
(1) numero identificativo assegnato da CDP al Contratto di Finanziamento Quadro.
(2) numero identificativo del rapporto attribuito da CDP alla quota di Finanziamento erogata, rilevabile da piano di ammortamento.
Allegato alla Richiesta di Rimborso Anticipato a fronte di Operazioni di Surroga Elenco dei Finanziamenti Imprese oggetto di estinzioni anticipate per surroga
Codice Fiscale Beneficiario | Codice anagrafico aziendale del rapporto di Finanziamento PMI | Data di stipula del Finanziamento PMI | Data di scadenza originaria del Finanziamento PMI | Data di estinzione anticipata del Finanziamento PMI | Importo nominale concesso Finanziamento PMI | Debito residuo del Finanziamento PMI al momento dell’estinzione anticipata per surroga |
ALLEGATO 1 – PARTE II
alla Convenzione
CONTRATTO DI CESSIONE DI CREDITI IN GARANZIA (PROPOSTA)
[SU CARTA INTESTATA DEL CEDENTE]
Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità
Egregi Signori,
facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Contratto (come di seguito definito).
CONTRATTO DI CESSIONE IN GARANZIA DI CREDITI TRA
(1) [●], con sede legale in [●], capitale sociale pari ad euro [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●] al n. [●], Codice Fiscale [●] e partita IVA [●], iscritta all’albo degli intermediari finanziari ex articolo 106 del X.Xxx. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (il “TUB”) al n. [●] in persona di [●], debitamente autorizzato alla sottoscrizione del presente atto nella sua qualità di [●] (di seguito il “Cedente”);
E
(2) Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxx, capitale sociale pari ad Euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, Codice Fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA n. 07756511007 (di seguito “CDP” o il “Cessionario”);
(Il Cedente e il Cessionario sono anche di seguito congiuntamente definiti come le “Parti” e singolarmente come la “Parte”)
PREMESSO CHE
A. in data 25 settembre 2020, è stata stipulata una convenzione tra CDP e l’Associazione delle Federazioni dei Confidi Italiani (come successivamente modificata e/o integrata la “Convenzione”), ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti che CDP metterà a disposizione dei confidi iscritti all’albo degli intermediari finanziari ex articolo 106 TUB tenuto dalla Banca d’Italia (i “Confidi”) a valere su un plafond di Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00) (il “Plafond”), per consentire agli stessi di effettuare operazioni di finanziamento in favore delle piccole e medie imprese, mediante la provvista resa disponibile da CDP;
B. in forza di quanto previsto dall’articolo 3.3 della Convenzione, il Cedente ha trasmesso a CDP una proposta di contratto di finanziamento quadro (il “Contratto di Finanziamento Quadro”), ai sensi del quale CDP si è impegnata, ai termini e alle condizioni ivi previste, a concedere al Cedente, in qualità di parte finanziata, uno o più Finanziamenti che saranno erogati in favore del Cedente ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo stipulato in esecuzione del Contratto di Finanziamento Quadro. Ciascun Finanziamento verrà utilizzato dalla Cedente esclusivamente al fine di concedere i corrispondenti Finanziamenti PMI. I principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro, per quanto di rilevanza con riferimento alla descrizione delle Obbligazioni Garantite (come di seguito definite), sono sinteticamente riassunti nell’Allegato 2 al presente Contratto;
C. ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro, CDP si è resa disponibile a concedere i Finanziamenti al Cedente a condizione, tra l’altro, che quest’ultimo ceda a CDP i Crediti (come di seguito definiti) a garanzia delle Obbligazioni Garantite;
D. con il presente contratto (il “Contratto”), il Cedente intende cedere in garanzia a CDP i Crediti, a garanzia dell’adempimento delle Obbligazioni Garantite, ai termini ed alle condizioni di seguito esposte.
TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Articolo 1
PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI
1.1. Premesse e allegati: le premesse e gli allegati al presente atto formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
1.2. Definizioni:
Nel presente Contratto, qualsiasi riferimento ad un “Articolo”, ad un “Paragrafo”, ad una “Premessa” o ad un “Allegato” si intende riferito, rispettivamente, ad un articolo, ad un paragrafo, ad una premessa o ad un allegato del presente Contratto, qualora non diversamente specificato. Nel presente Contratto, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non altrimenti definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.
Nel presente Contratto:
“Accettazione di Cessione” indica ciascuna dichiarazione di accettazione di ciascuna Cessione di Crediti, nel testo di cui all’Allegato 1 – Parte A (Modello di Accettazione di Cessione), sottoscritta secondo quanto previsto nel successivo Articolo 2.3 (Perfezionamento di ciascuna Cessione di Crediti), a seconda dei casi, dal relativo Debitore Ceduto e/o da ciascuno dei relativi Garanti e munita di data certa mediante:
(i) autentica notarile della firma del relativo Debitore Ceduto e/o del relativo Garante in calce al testo di cui all’Allegato 1 – Parte A (Modello di Accettazione di Cessione); ovvero
(ii) apposizione, a cura del Cedente, di marcatura temporale emessa da un certificatore accreditato ai sensi del D.Lgs. 82/05 (il “CAD”) sulla copia per immagine su supporto informatico, conforme alla disciplina del CAD, del testo di cui all’Allegato 1 – Parte A (Modello di Accettazione di Cessione) sottoscritto in originale dal relativo Debitore Ceduto e/o dal relativo Garante; ovvero
(iii) trasmissione di messaggio di posta elettronica certificata (“PEC”) dall’indirizzo di PEC, come risultante dal competente Registro delle Imprese, del Debitore Ceduto e/o del Garante all’indirizzo di PEC del Cedente, come risultante dal competente Registro delle Imprese. Le Parti convengono espressamente che potranno adottare tale modalità di comunicazione in alternativa alle altre di cui ai precedenti Paragrafi (i) e (ii). Resta inteso che il testo dell’Accettazione di Xxxxxxxx dovrà essere un documento elettronico marcato temporalmente e sottoscritto con firma digitale da un legale rappresentante del relativo Debitore Ceduto, e che sarà inviato in allegato al relativo messaggio di posta elettronica certificata.
Resta inteso che nel caso in cui: (a) il contratto di finanziamento relativo al Finanziamento PMI da cui originano i Crediti sia sottoscritto nella forma dell’atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata e l’erogazione del Finanziamento PMI sia contestuale alla sottoscrizione e ne venga data quietanza nel contratto; ovvero (b) in relazione all’erogazione del relativo Finanziamento PMI sia sottoscritto uno specifico atto di erogazione e quietanza nella forma dell’atto pubblico ovvero della scrittura privata autenticata, la Accettazione di Cessione potrà essere inserita nel corpo di detto contratto di finanziamento o atto di erogazione e quietanza sempre secondo il testo previsto nell’Allegato 1 – Parte A (Modello di Accettazione di Cessione).
“Cessione di Crediti” indica ciascuna cessione in garanzia dei Crediti effettuata dal Cedente a beneficio del Cessionario ai sensi di quanto previsto nel presente Contratto.
“Contratto” indica il presente contratto.
“Contratto di Finanziamento” indica, congiuntamente, il Contratto di Finanziamento Quadro e ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo.
“Contratto di Finanziamento Integrativo” indica ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo (come definito nel Contratto di Finanziamento Quadro) che sarà sottoscritto tra il Cedente e CDP in esecuzione del Contratto di Finanziamento Quadro secondo quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento Quadro, ai sensi del quale CDP metterà a disposizione del Cedente un Finanziamento.
“Crediti” indica tutti i diritti di credito, esistenti e futuri, a qualsiasi titolo (anche a titolo di corrispettivi, interessi, indennizzi, danni, penali, risarcimenti) e ogni altra posizione giuridica soggettiva attiva inerente tali diritti di credito (ivi incluse le aspettative di diritto), unitamente ai relativi accessori e garanzie, tempo per tempo, vantati dal Cedente nei confronti dei Debitori Ceduti ai sensi di un Finanziamento PMI, nei confronti dei Garanti ai sensi di una Garanzia e nei confronti del Fondo di Garanzia ai sensi della Garanzia del Fondo di Garanzia.
“Crediti Ceduti” indica i Crediti ceduti in garanzia da parte del Cedente a CDP ai sensi del presente Contratto. “Debitore Ceduto” indica ciascun Beneficiario che abbia ricevuto dal Cedente un Finanziamento PMI.
“Decreto 170” indica il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, come di tempo in tempo modificato e integrato. “Documenti di Conforto” indica:
(a) un certificato fallimentare rilasciato da parte della sezione fallimentare competente (nei soli casi in cui detta sezione eroghi tale servizio), dal quale risulti l’assenza di qualsiasi Procedura Concorsuale in capo al Soggetto Rilevante;
(b) un certificato rilasciato da parte del Registro delle Imprese competente, risalente a non più di 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti la data di consegna a CDP dei Documenti di Conforto, dal quale risulti che non è stato iscritto alcun provvedimento relativo ad una Procedura Concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante; e
(c) una dichiarazione da parte del legale rappresentante del Soggetto Rilevante che confermi che (i) non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante, (ii) il Soggetto Rilevante non si trova in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 (ovvero, a seconda dei casi) dagli articoli 2482-bis e 2482-ter) e 2484 del codice civile ovvero, ove tali disposizioni di legge non fossero applicabili con riferimento al Soggetto Rilevante, in una situazione analoga a quelle previste ai sensi dei
suddetti articoli, e (iii) il rimborso del Finanziamento non produrrà una situazione di insolvenza in capo al Soggetto Rilevante.
“Esposizione Complessiva” ha il significato attribuito a tale espressione nella Convenzione; “Evento di Escussione” indica ciascun Evento Rilevante.
“Evento Rilevante” indica ciascuno degli eventi definiti “Evento Rilevante” nel Contratto di Finanziamento Quadro, a seguito del cui verificarsi CDP ha la facoltà di dichiarare la Parte Finanziata decaduta dal beneficio del termine, recedere da ovvero risolvere un Contratto di Finanziamento Quadro e/o un Contratto di Finanziamento Integrativo, sinteticamente descritti nell’Allegato 2.
“Evidenza Formalità” indica, a seconda dei casi:
(i) per le Accettazioni di Cessione sottoscritte mediante la modalità indicata al Paragrafo (i) della relativa definizione, l’originale (ovvero una copia autenticata da notaio) della relativa Accettazione di Cessione autenticata;
(ii) per le Notifiche di Cessione inviate mediante la modalità indicata al Paragrafo (a) della relativa definizione, una copia del relativo piego raccomandato aperto della relativa ricevuta di ritorno;
(iii) per le Notifiche di Cessione inviate mediante la modalità indicata al Paragrafo (b) della relativa definizione, una copia della relativa Notifica di Cessione munita dell’originale della relata di notifica;
(iv) per le Accettazioni di Cessione e/o Notifiche di Cessione inviate mediante posta elettronica certificata, copia del relativo messaggio di posta elettronica certificata inviato unitamente alla conferma di “consegna” e “accettazione” dello stesso; e
(v) per le Accettazioni di Cessione inviate mediante la modalità indicata al Paragrafo (ii) della relativa definizione, copia della ricevuta di marcatura temporale rilasciata da un certificatore accreditato ai sensi del CAD, copia per immagine su supporto informatico della relativa Accettazione di Cessione e l’originale della medesima Accettazione di Cessione;
“Fondo di Garanzia” indica il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni.
“Garante” indica ciascun soggetto (diverso dal Fondo di Garanzia) che abbia prestato in favore del Cedente una Garanzia.
“Garanzia” indica una garanzia, personale o reale (diversa dalla Garanzia del Fondo di Garanzia), prestata a garanzia delle obbligazioni assunte dal Debitore Ceduto nei confronti del Cedente in relazione ai Crediti e comunque nei limiti e nel rispetto delle disposizioni operative del Fondo di Garanzia.
“Garanzia del Fondo di Garanzia” indica la garanzia concessa dal Fondo di Garanzia su ciascun Finanziamento PMI per una misura di copertura pari ad almeno l’80% (ottanta per cento).
“Gestore del Fondo” indica il soggetto cui è affidata la gestione del Fondo di Garanzia.
“Gravami” indica qualsiasi ipoteca, anticresi, usi civici, pegno, privilegio (ivi inclusi quelli ex articolo 46 del TUB), cessione in garanzia (fatta eccezione per ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto), riservato dominio, segregazione, patrimonio separato, opzione, diritti di prelazione, diritti di ritenzione, diritto o eccezione di compensazione, diritti di terzi in genere, iscrizione, trascrizione, onere, vincolo, peso, sequestro, pignoramento e fermo amministrativo e qualsiasi altro accordo di garanzia o che abbia sostanzialmente lo stesso effetto dal punto di vista economico, ad eccezione dei privilegi di legge, costituiti ai sensi della, ovvero soggetti alla, legge italiana o alla legge di qualunque altra giurisdizione.
“Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx” indica un importo massimo pari all’ammontare del Plafond alla data odierna, come definito e quantificato nella Convenzione.
“Legge Fallimentare” indica la normativa di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione in tema di fallimento e delle ulteriori procedure di liquidazione, scioglimento o concorsuali, in qualunque modo definite, ivi incluso, senza scopo di esaustività, il regio decreto 16 maggio 1942, n. 267 e, a decorrere dall’entrata in vigore delle relative disposizioni, il D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14, come successivamente modificati e integrati.
“Notifica di Cessione” indica, con riferimento alle Garanzie, la comunicazione della Cessione di Crediti, nel testo di cui all’Allegato 1 – Parte B (Modello di Notifica di Cessione), notificata a ciascuno dei relativi Garanti secondo quanto previsto all’Articolo 2.3 (Perfezionamento di ciascuna Cessione di Crediti), mediante:
(a) piego raccomandato aperto con ricevuta di ritorno avendo cura che il testo di cui all’Allegato 1 – Parte B (Modello di Notifica di Cessione) formi corpo unico con il foglio sul quale è apposto il timbro postale; ovvero
(b) ufficiale giudiziario; ovvero
(c) trasmissione di messaggio di posta elettronica certificata (“PEC”) dall’indirizzo di PEC del Cedente, come risultante dal competente Registro delle Imprese, all’indirizzo di PEC del relativo Garante, come risultante dal competente Registro delle Imprese e, in copia, all’indirizzo di PEC di CDP che sarà reso noto da quest’ultima. Le Parti convengono espressamente che potranno adottare tale modalità di comunicazione in alternativa alle altre di cui ai precedenti Paragrafi (a) e (b). Resta inteso che il testo della Notifica di Cessione dovrà essere un documento elettronico marcato temporalmente con firma digitale da un soggetto munito dei necessari poteri di rappresentanza del Cedente, secondo il sistema delle deleghe interne al Cedente tempo per tempo vigente, e sarà inviato in allegato al relativo messaggio di PEC.
“Obbligazioni Garantite” ha il significato di cui all’Articolo 3 (Obbligazioni Garantite).
“Periodo Sospetto” indica il periodo decorrente dalla data dell’adempimento integrale di tutte le Obbligazioni Garantite (ad esclusione di quelle indicate al Paragrafo (d) dell’Articolo 3 (Obbligazioni Garantite)) fino alla scadenza del periodo previsto dalla normativa di tempo in tempo vigente al fine dell’assoggettabilità dell’ultimo pagamento effettuato a rimborso di tali Obbligazioni Garantite all’azione revocatoria fallimentare o alla dichiarazione di inefficacia nell’ambito di una Procedura Concorsuale.
“Procedura Concorsuale” indica il fallimento e le procedure concorsuali o affini previste da qualsiasi Legge Fallimentare, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, il concordato preventivo, il concordato fallimentare, la liquidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ed ogni altra analoga procedura di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione.
“Ritenuta” indica una deduzione, detrazione, o ritenuta, a titolo di imposta o di acconto, per Tributo.
“Soggetto Rilevante” indica il Cedente e qualsiasi altro soggetto che effettui, in tutto o in parte, un pagamento in adempimento delle Obbligazioni Garantite.
“Stato di Crisi” indica l’esistenza di uno stato di crisi nell’accezione utilizzata nella Legge Fallimentare (ivi incluse le situazioni in cui si sottoscrivono accordi di ristrutturazione, piani di risanamento, nonché ogni altro accordo con i creditori, compresi quelli che prevedono la cessione dei beni ai creditori o la remissione, totale o parziale, dei debiti, ad esclusione delle transazioni e delle remissioni effettuate in relazione all’ordinaria attività commerciale).
“Tributo” indica ciascuno dei tributi, imposte, tasse, contributi fiscali, diritti, oneri o pagamenti, attuali o futuri, di natura fiscale, anche sotto forma di Ritenuta, nonché i relativi interessi, sanzioni e penalità.
Articolo 2 OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1. Cessione dei Crediti
Il Cedente, a garanzia dell’esatto, integrale e puntuale adempimento di tutte le Obbligazioni Garantite, con il presente Contratto cede in garanzia, anche ai sensi e per gli effetti del Decreto 170, al Cessionario, che accetta, tutti i Crediti.
Il Cedente farà sì che l’importo in linea capitale di tempo in tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti non sia mai superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto.
Resta inteso che, ai fini della determinazione dell’importo nominale in linea capitale dei Crediti Ceduti, non si terrà conto delle Inadempienze Probabili, delle Sofferenze e dei Crediti con riferimento ai quali la Garanzia del Fondo di Garanzia non sia stata concessa (o sia stata dichiarata inefficace) dal Fondo di Garanzia.
2.2. Ricognizione dei Crediti Ceduti ai sensi dell’Articolo 2.1
Anche ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera (b) e dell’articolo 2 comma 2, del Decreto 170, entro 30 (trenta) giorni di calendario successivi a ciascuna Data di Rendicontazione, il Cedente invierà di volta in volta a CDP in via telematica, secondo le modalità pubblicate da CDP sul proprio sito internet, una comunicazione, redatta secondo il modello predisposto da CDP e reso disponibile sul proprio sito internet, con apposizione di firma digitale da parte di uno dei soggetti munito degli idonei poteri di rappresentanza del Cedente. Le Parti espressamente convengono che, automaticamente con l’invio di ciascuna di tali comunicazioni, alla data del medesimo invio, in relazione ai Crediti Ceduti oggetto della relativa comunicazione, il Cedente:
(i) attesta l’esistenza dei relativi Crediti Ceduti;
(ii) conferma, per quanto occorrer possa e senza alcun effetto novativo, l’avvenuta cessione in garanzia di tali Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto, a garanzia delle Obbligazioni Garantite derivanti dal, e/o
connesse con il, Contratto di Finanziamento Quadro e da tutti i Contratti di Finanziamento Integrativi stipulati sino alla data in cui tale comunicazione è inviata; e
(iii) prende atto e conferma, senza alcun effetto novativo, che tutte le Cessioni di Crediti già in precedenza comunicate ai sensi del presente Articolo 2.2 (Ricognizione dei Crediti Ceduti ai sensi dell’Articolo 2.1) (salvo che le stesse Cessioni di Crediti siano state oggetto di retrocessione ai sensi degli Articoli 2.4 e 2.5 che seguono) garantiscono (e devono intendersi effettuate a garanzia di) tutte le Obbligazioni Garantite derivanti dal, o connesse al, Contratto di Finanziamento Quadro e da tutti i Contratti di Finanziamento Integrativi stipulati sino alla data della relativa comunicazione.
2.3. Perfezionamento di ciascuna Cessione di Crediti
Il Cedente dovrà:
(a) contestualmente, ovvero successivamente, a ciascuna erogazione di ciascun Finanziamento PMI, provvedere affinché tutti i Debitori Ceduti sottoscrivano - entro e non oltre la Data di Rendicontazione immediatamente successiva - le relative Accettazioni di Cessione. Resta inteso che i Crediti Ceduti per i quali, entro la relativa Data di Rendicontazione, non siano state sottoscritte le Accettazioni di Cessione non potranno essere considerati dal relativo Cedente ai fini del calcolo dell’importo nominale in linea capitale dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto;
(b) previa motivata richiesta del Cessionario ed entro e non oltre la data indicata da quest’ultimo (che non potrà essere inferiore a 10 (dieci) Giorni Lavorativi): (i) provvedere affinché tutti i Garanti di Crediti Ceduti diversi dal Fondo di Garanzia sottoscrivano le relative Accettazioni di Cessione e/o, a scelta del Cedente, provvedere ad effettuare nei confronti di tali Garanti le Notifiche di Cessione; e (ii) fare sì che sia posta in essere ogni formalità perfettiva necessaria e/o opportuna ai fini della validità, efficacia ed escutibilità delle relative Garanzie in favore del Cessionario, quale nuovo titolare dei Crediti Ceduti;
(c) comunicare, a propria cura e spese, al Fondo di Garanzia, al momento della presentazione della domanda di ammissione alla Garanzia del Fondo di Garanzia ovvero, se successivamente, nelle forme di cui all’Allegato 1 - Parte C (Modello di Notifica del Fondo di Garanzia da parte del Cedente), in conformità a quanto previsto dalla legge e dalle relative disposizioni operative e/o circolari e comunque entro i 6 (sei) mesi successivi alla stipula del relativo contratto di Finanziamento PMI, la circostanza che (i) il relativo Finanziamento PMI è stato concesso mediante utilizzo della provvista di CDP a valere sul Plafond; e (ii) i relativi Crediti Ceduti sono oggetto di cessione in garanzia in favore di CDP stessa. Resta inteso che, alla Data di Rendicontazione, i Crediti Ceduti per i quali la Garanzia del Fondo di Garanzia non sia stata concessa (o sia stata dichiarata inefficace) dal Fondo di Garanzia non potranno essere considerati dal relativo Cedente ai fini del calcolo dell’importo nominale in linea capitale dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto;
(d) compiere, e far sì che siano poste in essere, a propria cura e spese, tutte le formalità, anche quelle qui non espressamente contemplate, che potrebbero, anche in futuro, rendersi necessarie ovvero opportune per perfezionare e rendere opponibile ai terzi, ai Debitori Ceduti e ai Garanti ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto ai sensi e per gli effetti di qualunque legge e/o regolamento applicabile.
Fermo restando l’obbligo del Cedente di cui al presente Articolo 2.3 (Perfezionamento di ciascuna Cessione di Crediti), il Cedente, con la sottoscrizione del presente Contratto, conferisce al Cessionario, per quanto occorrer possa, procura e mandato irrevocabile, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1723, secondo comma, del codice civile, affinché lo stesso, anche in nome e per conto del Cedente e con oneri a carico di quest’ultimo, svolga tutte o alcune delle attività previste nel presente Articolo 2, senza che sul Cessionario gravi alcun obbligo o onere in tal senso.
2.4. Retrocessione delle Inadempienze Probabili, delle Sofferenze e dei Crediti non garantiti dalla Garanzia del Fondo di Garanzia
Nel caso in cui uno o più Crediti Ceduti divenga, successivamente alla data di cessione a CDP, un’Inadempienza Probabile o una Sofferenza, il Cedente avrà facoltà di richiedere a CDP, per sé, la retrocessione di detti Crediti Ceduti. A seguito della richiesta del Cedente, detti Crediti Ceduti saranno retrocessi a condizione che:
(i) CDP abbia positivamente valutato tale richiesta in considerazione delle opportune attività istruttorie – volte ad accertare l’assenza di eventi che possano pregiudicare la capacità del Cedente di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del Contratto di Finanziamento – da svolgersi entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data della richiesta del Cedente; e
(ii) alla data di tale richiesta, al netto dei Crediti Ceduti per i quali si richiede la retrocessione l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti non sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP.
Analoghe disposizioni valgono con riferimento ai Crediti a valere sui quali la Garanzia del Fondo di Garanzia non è stata concessa o è stata dichiarata inefficace dal Fondo di Garanzia.
Resta inteso che le formalità, se necessarie, volte a perfezionare la retrocessione delle Inadempienze Probabili, delle Sofferenze e dei Crediti non assistiti dalla Garanzia del Fondo di Garanzia (in quanto non concessa o dichiarata inefficace dal Fondo di Garanzia), saranno poste in essere a cura e spese del Cedente.
2.5. Retrocessione dei Crediti Ceduti in eccesso
Laddove, alla più recente Data di Rendicontazione, al netto delle Inadempienze Probabili, delle Sofferenze e dei Crediti non assistiti dalla Garanzia del Fondo di Garanzia (in quanto non concessa o dichiarata inefficace dal Fondo di Garanzia), l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti sia inferiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti Ceduti, il Cedente avrà facoltà di richiedere a CDP la retrocessione dei Crediti Ceduti per un importo nominale in linea capitale idoneo a rispettare il parametro sopra indicato.
A seguito della richiesta del Cedente, una volta che CDP avrà positivamente valutato tale richiesta alla luce delle opportune attività istruttorie – volte ad accertare l’assenza di eventi che possano pregiudicare la capacità del Cedente di adempiere puntualmente alle proprie obbligazioni di pagamento ai sensi del Contratto di Finanziamento – da svolgersi entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla data della richiesta del Cedente, le Parti porranno in essere, a cura e spese del Cedente, le formalità necessarie a perfezionare detta retrocessione.
2.6. Accessori dei Crediti Ceduti e azioni connesse
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1263 del codice civile, con il presente Contratto i Crediti Ceduti sono ceduti al Cessionario con (a) ogni eventuale garanzia reale o personale che assiste i Crediti Ceduti (ivi incluse le Garanzie),
(b) la Garanzia del Fondo di Garanzia, e (c) ogni altro accessorio, azione, diritto potestativo e ragione spettante al Cedente.
Resta inteso che, unitamente ai Crediti Ceduti, sono altresì cedute al Cessionario tutte le azioni volte a tutelare, preservare ed esigere detti Crediti Ceduti, quali l’azione volta a dichiarare la decadenza dal beneficio del termine del Debitore Ceduto, a recedere dal relativo contratto di finanziamento, a dichiarare risolto lo stesso, nonché il diritto di richiedere ai Garanti pagamenti ai sensi delle relative Garanzie e al Fondo di Garanzia l’escussione della relativa garanzia. Resta inteso che il Cessionario potrà esercitare tali azioni e diritti successivamente alla revoca del mandato conferito al Cedente di cui al successivo Articolo 4.1 (Esercizio dei Diritti).
2.7. Consegna dei documenti probatori
Il Cedente si impegna a conservare, anche in nome e per conto del Cessionario, gli originali di tutta la documentazione relativa a ciascun Credito Ceduto e alla Garanzia del Fondo di Garanzia (ivi inclusi tutti i documenti necessari a soddisfare le verifiche e i controlli che potranno essere effettuati dal Fondo di Garanzia ai sensi delle proprie disposizioni operative, in caso di revoca del mandato al Cedente di cui all’Articolo 4.1(Esercizio dei Diritti)), le Evidenze Formalità ed evidenza di qualsiasi ulteriore formalità effettuata ai sensi del precedente Articolo 2.3 (ivi incluso ai sensi del Paragrafo (c) dell’Articolo 2.3 (Perfezionamento di ciascuna Cessione di Crediti)), e a rendere tale documentazione accessibile al Cessionario presso i propri uffici nei normali orari d’ufficio, nonché a consegnarne i relativi originali o le copie autentiche a richiesta di CDP con un preavviso non inferiore a 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
Il Cessionario potrà fare affidamento sulle comunicazioni e i documenti inviati dal Cedente e sul loro contenuto, senza necessità di dover effettuare verifiche autonome e indipendenti.
Articolo 3 OBBLIGAZIONI GARANTITE
La Cessione di Crediti di cui al presente Contratto garantisce il soddisfacimento di tutti i crediti, esistenti e futuri, condizionati o sottoposti a termine, vantati o che saranno vantati dal Cessionario derivanti dal, o connessi al, Contratto di Finanziamento, includendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti obbligazioni:
(a) le obbligazioni per il rimborso, anche anticipato e/o per effetto di un Evento Rilevante, del capitale;
(b) le obbligazioni per il pagamento degli interessi convenzionali e di mora;
(c) le obbligazioni a qualsiasi altro titolo previste nel Contratto di Finanziamento, ivi incluse le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio e le Commissioni di Rimborso Anticipato Facoltativo, i costi aggiuntivi e gli indennizzi, le commissioni, spese e imposte, nonché ogni altra somma a qualsiasi altro titolo dovuta, anche per danni, al Cessionario dal Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento;
(d) ogni somma della quale il Cedente sia o possa divenire debitore nei confronti del Cessionario a seguito di revocatoria, anche in sede di Procedure Concorsuali, o declaratoria di inefficacia, anche relativa, di ogni e qualunque pagamento o rimborso effettuato a fronte delle obbligazioni nascenti ai sensi del Contratto di Finanziamento, ovvero di annullamento, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa ad esso relativo;
(e) i crediti dovuti a titolo di pagamento di indebito e/o arricchimento senza causa, in conseguenza dell’eventuale invalidità o inefficacia del Contratto di Finanziamento, ivi inclusi i crediti al risarcimento di eventuali danni; e
(f) il pagamento delle spese (i) del presente Contratto o previste nello stesso ovvero di modifica del presente Contratto, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali; (ii) di perfezionamento della Cessione di Crediti; e (iii) di escussione della stessa o di intervento in procedure esecutive o concorsuali, nonché i relativi oneri fiscali e spese legali,
restando inteso che l’ammontare massimo delle Obbligazioni Garantite dalla Cessione di Crediti di cui al presente Contratto non potrà essere superiore, in ogni caso, all’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
Le obbligazioni indicate nel presente Articolo 3 sono definite congiuntamente come le “Obbligazioni Garantite”.
Resta espressamente inteso che, qualora una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nel presente Articolo 3 fosse dichiarata invalida o inefficace per qualsiasi motivo, ovvero qualora la Cessione di Crediti di cui al presente Contratto non potesse garantire, per qualunque motivo, l’adempimento di una o più delle Obbligazioni Garantite descritte nel presente Articolo 3, tale circostanza non pregiudicherà la validità e l’efficacia della presente Cessione di Crediti, la quale continuerà a garantire l’esatto ed incondizionato adempimento di tutte le altre Obbligazioni Garantite indicate nel presente Articolo 3.
Articolo 4
ESERCIZIO DEI DIRITTI RELATIVI AI CREDITI CEDUTI
4.1. Esercizio dei Diritti
Ferma restando la titolarità dei Crediti Ceduti in capo al Cessionario, il Cedente dovrà, anche agendo in nome e per conto del Cessionario e anche al fine di tutelare quest’ultimo, a propria cura e spese, (a) svolgere le attività relative alla gestione dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto ed esercitare qualsiasi diritto connesso ai Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto nel rispetto delle disposizioni dei contratti da cui originano i Crediti Xxxxxx, (b) esercitare ogni attività necessaria alla conservazione ed alla tutela dei Crediti Ceduti, nonché ad ottenere il pagamento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto, e (c) instaurare arbitrati, procedimenti giudiziali o attività stragiudiziale per la preservazione e il soddisfacimento dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto, ricevendo mandato e procura in tal senso dal Cessionario.
Il Cedente dovrà, altresì, in nome e per conto del Cessionario, a propria cura e spese, (a) svolgere le attività relative alla richiesta di ammissione e concessione della Garanzia del Fondo di Garanzia; (b) esercitare le attività necessarie alla conservazione e al mantenimento dell’efficacia della Garanzia del Fondo di Garanzia; e (c) provvedere all’escussione della stessa e ottenere i relativi pagamenti, anche ai sensi di quanto previsto dalla Convenzione e dalle disposizione operative del Fondo di Garanzia.
Le Parti riconoscono e si danno espressamente atto che il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è a titolo oneroso in quanto elemento funzionale all’operazione di finanziamento di cui al Contratto di Finanziamento.
Il mandato di cui al presente Articolo 4.1 è revocabile e non si intende conferito nell’interesse del mandatario ai sensi dell’articolo 1723 secondo comma del codice civile e potrà, pertanto, essere revocato da CDP senza che il Cedente abbia alcunché a che pretendere a qualsivoglia titolo. La revoca del mandato sarà comunicata al Fondo di Garanzia da CDP
Il mandato e la procura di cui al presente Articolo 4.1 non escludono comunque l’esercizio da parte del Cessionario dei diritti e delle azioni rispetto ai quali il mandato e la procura sono conferiti, nel qual caso tale esercizio dei diritti comporta revoca del mandato e della procura al Cedente.
4.2. Pagamenti sul conto del Cedente
Per effetto del mandato di cui al precedente Articolo 4.1 (Esercizio dei Diritti), il pagamento dei Crediti Ceduti di titolarità del Cessionario sarà effettuato sui conti correnti del Cedente in conformità alla propria prassi operativa. Gli importi ricevuti su tali conti correnti saranno liberamente disponibili per il Cedente, salvo quanto indicato al Paragrafo successivo.
Senza pregiudizio di quanto previsto all’Articolo 8.1, resta inteso che il Cessionario potrà, qualora lo ritenga opportuno a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente ove abbia rilevato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie del Cedente:
(i) notificare la revoca del mandato al Fondo di Garanzia e richiedere a quest’ultimo di erogare i pagamenti relativi alla Garanzia del Fondo di Garanzia a favore di CDP;
(ii) notificare in qualsiasi momento ai relativi Debitori Ceduti e ai relativi Garanti di effettuare tutti i pagamenti relativi a tali Crediti Ceduti su un conto corrente del Cessionario che sarà indicato in tale notifica; e/o
(iii) comunicare in qualsiasi momento al Cedente di accreditare prontamente su un corrente del Cessionario che sarà indicato in tale comunicazione i pagamenti ricevuti a valere sui Crediti Ceduti.
Gli importi ricevuti dal Cessionario ai sensi del precedente Paragrafo saranno trasferiti mensilmente dal Cessionario al Cedente, salvo che (i) non si sia verificato un Evento di Escussione, nel qual caso troverà applicazione il successivo Articolo 8.1; ovvero (ii) il Cessionario ritenga comunque inopportuno effettuare detto trasferimento a tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del Cedente.
4.3. Revoca del mandato e procura all’esercizio dei diritti
Il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 (Esercizio dei Diritti) potranno essere in qualsiasi momento revocati mediante invio da parte del Cessionario di una comunicazione al Cedente. Resta inteso tra le Parti che il mandato e la procura di cui al precedente Articolo 4.1 (Esercizio dei Diritti) si considereranno come automaticamente revocati al verificarsi di un Evento di Escussione.
4.4. Assenza di Obblighi
Resta inteso tra le Parti che il Cessionario non avrà alcun obbligo nei confronti di alcuno di riscuotere o svolgere altre prestazioni in relazione ai Crediti Ceduti, né di procurare che i Crediti Ceduti restino esistenti, validi ed efficaci, né di compiere alcun atto o di tenere alcun comportamento, commissivo od omissivo, anche al verificarsi di un Evento di Escussione.
Articolo 5 DICHIARAZIONI E GARANZIE
5.1. Dichiarazioni e Garanzie
In aggiunta a quanto dichiarato e garantito ai sensi del Contratto di Finanziamento e ai sensi di legge, il Cedente rende al Cessionario le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 5 dando atto che il Cessionario ha sottoscritto il presente Contratto facendo affidamento sul fatto che tali dichiarazioni e garanzie sono vere, complete, corrette e accurate ed avranno efficacia ultrattiva secondo quanto previsto dall’ Articolo 5.2 (Efficacia delle Dichiarazioni e Garanzie) che segue.
5.1.1. Relativamente al Cedente
(a) Il Cedente è un confidi iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, costituito e validamente esistente in conformità alle leggi che regolano la propria costituzione ed al proprio statuto od analogo documento sociale, ha piena capacità giuridica per l’esercizio dell’attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
(b) il Cedente è dotato di ogni potere ed autorità necessari (i) per stipulare e sottoscrivere il presente Contratto e (ii) per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo allo stesso ai sensi del presente Contratto;
(c) tutte le delibere e gli altri adempimenti richiesti al fine di autorizzare la sottoscrizione e l’esecuzione del presente Contratto, l’osservanza delle rispettive obbligazioni e delle operazioni ivi previste sono state regolarmente autorizzate ed adottate;
(d) il Cedente non si trova in stato di insolvenza e non è assoggettato ad alcuna Procedura Concorsuale, né si trova in Stato di Crisi.
5.1.2. Relativamente ai Crediti Ceduti, ai Finanziamenti PMI, ai Debitori Ceduti, ai Garanti, alle Garanzie e alla Garanzia del Fondo di Garanzia
(a) il Cedente è l’unico, legittimo ed esclusivo titolare dei Crediti Ceduti ai sensi del presente Contratto e ha pieno titolo sugli stessi e ne può liberamente e validamente disporre;
(b) i Crediti Ceduti rientrano tra i crediti che beneficiano della Garanzia del Fondo di Garanzia;
(c) i Crediti Ceduti non sono soggetti a Gravami;
(d) i Crediti Ceduti di titolarità del Cedente sono liberamente cedibili dal Cedente;
(e) non sono in corso, né sono stati minacciati per iscritto al Cedente azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrali o simili, di qualunque natura, in relazione ai Crediti Ceduti o parti degli stessi che, qualora avessero un esito sfavorevole, sarebbero suscettibili di far venir meno il beneficio o la consistenza della garanzia rappresentata dai Crediti Ceduti per il Cessionario;
(f) i contratti di finanziamento relativi ai Finanziamenti PMI sono validi ed efficaci e vincolanti per le relative parti e beneficiano della Garanzia del Fondo di Garanzia; tutti i presupposti contrattuali e fattuali affinché gli obblighi ivi previsti possano essere adempiuti sono sussistenti e i Debitori Ceduti e i relativi Garanti non hanno manifestato in alcun modo l’intenzione di voler risolvere anticipatamente gli stessi, per qualsiasi motivo, né hanno comunicato al Cedente alcun evento o circostanza che possa compromettere il pagamento dei Crediti Ceduti nei termini previsti;
(g) i Debitori Ceduti non sono sottoposti, per quanto di propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale né si trovano in Stato di Crisi e i Crediti Ceduti non sono classificati come crediti ristrutturati;
(h) i Garanti non sono sottoposti, per quanto di propria conoscenza, ad alcuna Procedura Concorsuale né si trovano in Stato di Crisi;
(i) le Garanzie e la Garanzia del Fondo di Garanzia permarranno pienamente valide ed efficaci nei confronti di CDP successivamente a ciascuna Cessione di Crediti di cui al presente Contratto;
(j) tutti i Debitori Ceduti sono residenti in Italia;
(k) tutti i Crediti Ceduti sono disciplinati dalla legge italiana; e
(l) i Crediti Ceduti non originano da Finanziamenti PMI erogati dal Cedente in pool con altre istituzioni finanziarie.
5.1.3. Relativamente al Contratto e a ciascuna Cessione di Crediti
(a) La stipula e l’esecuzione del presente Contratto da parte del Cedente e l’esercizio dei diritti e l’adempimento delle obbligazioni ivi previste e le operazioni dallo stesso contemplate non sono causa e non comporteranno conflitto con, violazione, risoluzione, inadempimento, modifica di alcuna disposizione contenuta in:
(i) qualsivoglia contratto, atto, obbligazione o altro patto di cui il Cedente è parte o da cui è vincolato ovvero dal quale sono vincolati i suoi beni;
(ii) l’atto costitutivo, lo statuto o altri documenti e delibere del Cedente;
(iii) qualsiasi legge applicabile ovvero qualsiasi applicabile normativa ovvero provvedimento pubblico o giudiziale ovvero qualsiasi provvedimento di qualsivoglia natura adottato da un ente;
(b) all’atto del perfezionamento delle applicabili formalità perfettive indicate al precedente Articolo 2.3 (Perfezionamento di ciascuna Cessione di Crediti), ciascuna Cessione di Crediti costituirà una garanzia valida ed opponibile ai soggetti ceduti (Debitore Ceduto, Garanti e Fondo di Garanzia) e ai terzi a garanzia del puntuale pagamento delle Obbligazioni Garantite; e
(c) ciascuna Cessione di Crediti è di primo grado e non è subordinata o di pari grado rispetto ad altre garanzie sui Crediti Ceduti.
5.2. Efficacia delle Dichiarazioni e Garanzie
Le dichiarazioni e le garanzie di cui all’Articolo 5.1.1 (Relativamente al Cedente) e al Paragrafo (a) dell’Articolo
5.1.3 (Relativamente al Contratto e a ciascuna Cessione di Crediti) si intendono rilasciate alla data odierna e dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale sino a quando il presente Contratto sarà efficace, con riferimento ai fatti e alle circostanze al momento esistenti. Le dichiarazioni e le garanzie di cui all’Articolo 5.1.2 (Relativamente ai Crediti Ceduti, ai Finanziamenti PMI, ai Debitori Ceduti, ai Garanti, alle Garanzie, e alla Garanzia del Fondo di Garanzia) e ai Paragrafi (b) e (c) dell’Articolo 5.1.3 (Relativamente al Contratto e a ciascuna Cessione di Crediti), dovranno essere veritiere e corrette in ogni loro aspetto sostanziale con riferimento a ciascun Credito Ceduto a decorrere dalla data in cui il Cedente abbia inviato a CDP la relativa comunicazione di cessione di cui al precedente Articolo 2.2 (Ricognizione dei Crediti Ceduti ai sensi dell’Articolo 2.1) sino a quando il presente Contratto sarà efficace.
Articolo 6 IMPEGNI
6.1. Obblighi e impegni
In aggiunta agli impegni assunti dal Cedente ai sensi del Contratto di Finanziamento e della Convenzione, gli obblighi assunti dal Cedente ai sensi del presente Articolo 6, rimarranno in forza dalla data di firma del presente Contratto sino a quando il presente Contratto sarà efficace. Il Cedente si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di seguito elencati e riconosce che il Cessionario ha fatto pieno affidamento su tali obblighi al fine di stipulare il presente Contratto e che tali obblighi sono di importanza essenziale per il Cessionario.
6.1.1. Obblighi informativi relativi ai Crediti Ceduti
Il Cedente dovrà comunicare prontamente al Cessionario ed inviare copia di tutta la relativa documentazione su richiesta di quest’ultimo relativamente:
(a) alla mancata concessione della Garanzia del Fondo di Garanzia o alla dichiarazione di inefficacia della stessa da parte del Fondo di Garanzia con riferimento ai Crediti Ceduti;
(b) all’inizio, o alla minaccia per iscritto, di accertamenti, ispezioni, azioni legali, procedimenti giudiziali o arbitrali in relazione ai Crediti Ceduti o parte degli stessi che possano diminuire o pregiudicare sostanzialmente la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti;
(c) all’eventuale dichiarazione di nullità o annullamento, risoluzione, rescissione, scioglimento o decadenza dal beneficio del termine relativi a ciascun contratto di finanziamento disciplinante un Finanziamento PMI; nonché
(d) ogni comunicazione, avente rilievo sostanziale avuto riguardo alla garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti, ricevuta in relazione ai Crediti Ceduti.
6.1.2. Obblighi di astensione e preservazione dei Crediti Ceduti
Il Cedente dovrà, con riferimento ai Crediti Ceduti, esercitare i propri diritti di mandatario del Cessionario ai sensi del precedente Articolo 4.1 (Esercizio dei Diritti) avendo riguardo agli interessi del Cessionario, opportunamente preservando la garanzia rappresentata per il Cessionario dai Crediti Ceduti e ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1 (Esercizio dei Diritti), di modificare termini e condizioni dei Finanziamenti PMI senza il preventivo consenso del Cessionario, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento.
6.1.3. Impegni positivi in relazione ai Crediti Ceduti
Il Cedente dovrà:
(a) tenere tutta la documentazione relativa ai Crediti Ceduti in maniera accurata e agevolmente accessibile e consultabile;
(b) prestare cooperazione al Cessionario al fine di tutelare i propri diritti in relazione ai Crediti Ceduti, anche contro eventuali rivendicazioni o molestie di terzi, e intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che venga intrapresa, qualunque azione necessaria ovvero opportuna per il recupero e la riscossione dei Crediti Ceduti, ivi compresi la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, che possa essere ragionevolmente richiesta dal Cessionario per la tutela dei Crediti Ceduti;
(c) corrispondere alle competenti autorità e alle rispettive scadenze tutti i Tributi dovuti con riferimento ai Crediti Ceduti e sostenere qualsivoglia altro costo od onere derivante dall’amministrazione dei Crediti Ceduti;
(d) effettuare tutti gli adempimenti relativi alla gestione della Garanzia del Fondo di Garanzia in relazione a ciascun Finanziamento PMI, secondo quanto previsto nelle disposizioni operative del Fondo di Garanzia e in conformità con le disposizioni del presente Contratto;
(e) fermo restando quanto previsto all’Articolo 4.2 (Pagamenti sul Conto del Cedente), fare in modo che tutte le somme dovute dal Debitore Ceduto, dal Garante e dal Fondo di Garanzia in relazione ai Crediti Ceduti ai sensi dei relativi contratti di finanziamento ed accordi di garanzia, a seconda del caso, siano pagate sui conti correnti del Cedente sui quali abitualmente avvengono detti pagamenti;
(f) ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo
4.1 (Esercizio dei Diritti), di modificare, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, i termini e le condizioni dei Finanziamenti PMI senza il preventivo consenso del Cessionario, astenersi dall’intraprendere azioni che possano incidere sulla validità e l’efficacia dei contratti di finanziamento disciplinanti i Finanziamenti PMI e sulla validità, efficacia o possibilità di escussione delle relative garanzie (ivi inclusa la Garanzia del Fondo di Garanzia).
6.1.4. Obblighi di astensione e preservazione della Cessione di Crediti
Il Cedente dovrà, ferma restando la possibilità, in virtù del mandato al medesimo conferito ai sensi del precedente Articolo 4.1 (Esercizio dei Diritti), di modificare, nel rispetto di quanto previsto nella Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, i termini e condizioni dei Finanziamenti PMI senza il preventivo consenso del Cessionario, astenersi dal tenere qualunque condotta, attiva o omissiva, tale da:
(i) pregiudicare, direttamente o indirettamente, la validità, l’efficacia e l’escutibilità della Cessione di Crediti e della Garanzia del Fondo di Garanzia; e
(ii) ostacolare, pregiudicare o impedire, direttamente o indirettamente, l’esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al Cessionario ai sensi o per l’effetto del presente Contratto, del Contratto di Finanziamento o dell’Atto di Costituzione di Pegno.
6.1.5. Impegni positivi in relazione alla Cessione di Crediti
Il Cedente dovrà:
(a) essere munito, per il periodo di esistenza del presente Contratto, dei poteri eventualmente necessari per la sottoscrizione di ogni documento, comunicazione e informativa da rilasciarsi ai sensi del presente Contratto, al compimento di qualsiasi atto o attività richiesti ai sensi del presente Contratto;
(b) sottoscrivere e consegnare prontamente a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano sottoscritti e consegnati, ogni atto, contratto, documento, scrittura o certificato e fare, ovvero far sì che venga fatto, tutto quanto necessario ovvero opportuno per:
(i) la costituzione della Cessione di Crediti in conformità delle disposizioni del presente Contratto e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione;
(ii) il perfezionamento ed opponibilità della Cessione di Crediti in conformità alle disposizioni del presente Contratto e di ogni disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione; e
(iii) l’ottenimento della Garanzia del Fondo di Garanzia e il mantenimento dell’efficacia della stessa;
(c) intraprendere a propria cura e spese, ovvero far sì che vengano intraprese, su ragionevole richiesta scritta del Cessionario, qualunque azione necessaria ovvero opportuna, ivi compresa la sottoscrizione di atti, annotazioni e il rilascio di documenti e certificazioni, per garantire la validità, l’efficacia, l’escutibilità, l’escussione e l’opponibilità al Debitore Ceduto, ai relativi Garanti e/o a terzi della Cessione di Crediti e dei diritti del Cessionario ai sensi del presente Contratto e secondo quanto previsto da qualunque disposizione normativa applicabile ai sensi di qualsiasi giurisdizione, prestare cooperazione, nonché consentire al Cessionario di esercitare i propri diritti, azioni e interessi, anche a seguito di successioni a titolo generale o particolare e nei casi di cui al successivo Articolo 7.5 (Conservazione della Garanzia in caso di modificazioni soggettive). Al riguardo, il Cedente provvederà a propria cura e spese, a richiesta del Cessionario, a tra l’altro intervenire in atti al fine di effettuare le annotazioni e/o iscrizioni che si rendessero necessarie per assicurare il trasferimento al Cessionario delle garanzie reali che assistessero i Crediti Ceduti (ivi incluse le annotazioni a margine delle relative ipoteche ai sensi dell’articolo 2843 del codice civile), fermo restando che, ove necessario, il Cessionario abbia conferito al Cedente procura nelle forme richieste; e
(d) manlevare e tenere indenne il Cessionario da qualsiasi onere, costo o spesa che possano a questo derivare dalla revoca, in sede di Procedure Concorsuali o altrimenti, della Cessione di Crediti.
Articolo 7 CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA
7.1. Indivisibilità della Cessione di Crediti
Il Cedente accetta espressamente che la Cessione di Crediti sia mantenuta nella sua integrità fino all’estinzione della stessa ai sensi del successivo Articolo 10 (Estinzione della Cessione di Crediti).
7.2. Irrilevanza degli adempimenti parziali
La Cessione di Crediti rimarrà valida ed efficace nella sua integrità nonostante ogni pagamento parziale o adempimento parziale, anche anticipati, delle Obbligazioni Garantite fino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10 (Estinzione della Cessione di Crediti).
7.3. Garanzia non esaustiva
La Cessione di Crediti sarà aggiuntiva e indipendente rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui il Cessionario possa, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare, per legge o per contratto, in relazione a tutte o ad alcune delle Obbligazioni Garantite.
7.4. Conservazione della Garanzia in caso di modificazioni oggettive
Le Parti convengono sin d’ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1232 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza indipendentemente dalla novazione, proroga o modifica dei termini di cui al Contratto di Finanziamento, ivi incluse, a titolo esemplificativo, le ipotesi di modifica dei termini di rimborso o pagamento.
7.5. Conservazione della Garanzia in caso di modificazioni soggettive
Le Parti convengono sin d’ora che, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1275 del codice civile, la Cessione di Crediti conserverà la propria efficacia nella sua interezza sino alla data di estinzione della stessa secondo quanto previsto al successivo Articolo 10 (Estinzione della Cessione di Crediti), anche a seguito di novazione soggettiva, espromissione, delegazione, accollo o cessione anche parziale dei diritti nascenti dal Contratto di Finanziamento o del Contratto di Finanziamento stesso ovvero di successione a titolo particolare o generale nello stesso.
7.6. Conservazione della Garanzia in caso di remissione
Le Parti convengono sin d’ora che la Cessione di Crediti non sarà ridotta né potrà essere considerata oggetto di rinuncia qualora il Cessionario effettui remissione parziale delle Obbligazioni Garantite.
Articolo 8
ESCUSSIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI
8.1. Escussione
Al verificarsi di un Evento di Escussione, che, ove rimediabile, non sia stato rimediato entro i termini previsti nel Contratto di Finanziamento Quadro, il Cessionario, senza necessità dell’approvazione del Cedente e senza che quest’ultimo possa più agire in nome e per conto del Cessionario come previsto al precedente Articolo 4.1 (Esercizio dei Diritti), avrà il diritto, ma non l’obbligo (e senza pregiudizio per ogni altro diritto o rimedio), anche tramite un soggetto autorizzato, in ogni caso nei limiti dell’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx, di:
(a) notificare ai Debitori Ceduti ed ai rispettivi Garanti il verificarsi di un Evento di Escussione e intimare i Debitori Ceduti e/o ai Garanti di effettuare il pagamento dei Crediti Ceduti esclusivamente sul conto del Cessionario che sarà indicato in tale notifica;
(b) notificare al Fondo di Garanzia, mediante messaggio di PEC, il verificarsi di un Evento di Escussione e la conseguente revoca del mandato conferito al Cedente di cui all’Articolo 4.1 (Esercizio dei Diritti);
(c) procedere direttamente, ovvero attraverso intermediari autorizzati, alla gestione e riscossione dei Crediti Ceduti nel rispetto delle disposizioni dei contratti di finanziamento dai quali i medesimi originano;
(d) cedere a terzi intermediari autorizzati ai sensi della applicabili disposizione del D.lgs. 385/1993 - selezionati attraverso una procedura competitiva con almeno tre partecipanti nel rispetto dei principi di ragionevolezza commerciale in linea con la normativa applicabile - i Crediti Ceduti, pro soluto o pro solvendo, unitamente, ove necessario, alla garanzia da parte del Cedente della solvenza dei relativi Debitori Ceduti e alle garanzie ed accessori che assistono i Crediti Ceduti ai sensi dell’articolo 1263 del codice civile, pattuendo le relative condizioni economiche; e/o
(e) adottare ogni azione, ivi incluso il diritto di iniziare un arbitrato od instaurare un procedimento giudiziale e quello di transigere con il Debitore Ceduto e/o il Garante.
Il Cedente concorda espressamente sulla ragionevolezza delle modalità di escussione della Cessione di Crediti di cui al presente Articolo 8.1.
8.2. Imputazione proventi dell’escussione
Qualunque provento derivante dall’escussione della Cessione di Crediti con ciascuna delle modalità di cui al precedente Articolo 8.1 (Escussione), in ogni caso entro i limiti dell’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx, sarà imputato secondo i medesimi termini di cui all’articolo 6.4 (Imputazione dei pagamenti) del Contratto di Finanziamento Quadro.
8.3. Responsabilità del Cedente
Nel caso in cui i proventi derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti siano insufficienti a pagare tutte le Obbligazioni Garantite, il Cedente rimarrà responsabile nei confronti del Cessionario per la differenza, unitamente alle spese documentate che lo stesso possa aver sostenuto per il recupero dei propri crediti, xxx comprese le spese sostenute per l’assistenza legale di cui il Cessionario si sia avvalso ai fini della riscossione di tale differenza.
8.4. Eccedenze
Le eventuali eccedenze derivanti dalla vendita, incasso o realizzo dei Crediti Ceduti rispetto al minore tra (i) l’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx e (ii) il valore delle Obbligazioni Garantite (comprensive di interessi maturati e costi) alla relativa data, verranno corrisposte al Cedente.
Il Cessionario informerà prontamente il Cedente, ovvero, in caso di assoggettamento del Cedente a Procedura Concorsuale, gli organi di detta procedura, delle modalità dal medesimo adottate per l’escussione della garanzia di cui al presente Contratto ai sensi del precedente Articolo 8.1 (Escussione).
Articolo 9 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
9.1. Limitazione di responsabilità
Il Cedente accetta che il Cessionario non sarà responsabile per gli eventuali danni causati al Cedente dai tempi e dalle modalità di esercizio, tentato esercizio o mancato esercizio di alcuno dei diritti, azioni, poteri, rimedi o facoltà ad esso spettanti ai sensi del presente Contratto e dei diritti in esso costituiti se non nel caso di dolo o colpa grave, accertato con sentenza passata in giudicato, e con riferimento alle sole conseguenze immediate e dirette.
9.2. Obbligo di indennizzo
Il Cedente si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario con riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spese allo stesso derivanti dalla stipulazione del presente Contratto o dalla sua esecuzione, ivi incluso il caso di inadempimento del Cedente ai propri obblighi ai sensi o comunque connessi al presente Contratto o per effetto dell’esercizio dei Crediti Ceduti da parte del Cessionario, con la sola esclusione delle conseguenze dannose, maggiori costi e spese che siano da attribuire a dolo o colpa grave del Cessionario e fatti salvi i casi in cui tali danni, costi o spese siano già stati indennizzati ai sensi del Contratto di Finanziamento.
Il Cedente si impegna altresì espressamente a tenere indenne e manlevare il Cessionario per qualunque importo corrisposto al Cessionario dai Debitori Ceduti che abbia formato oggetto di revocatoria a seguito della sottoposizione di tali soggetti a Procedure Concorsuali o altrimenti.
Articolo 10
ESTINZIONE DELLA CESSIONE DI CREDITI
10.1. Estinzione Ordinaria
Fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 10.2 (Estinzione Successiva), la Cessione di Crediti si riterrà liberata e tutti i diritti connessi ai Crediti Xxxxxx si ricongiungeranno in capo al Cedente solo in esito all’avvenuto puntuale, definitivo ed incondizionato pagamento da parte del Cedente al Cessionario di ogni somma che sia o possa essere ora o in ogni momento e di volta in volta dovuta a soddisfazione delle Obbligazioni Garantite a condizione che:
(a) ognuna di tali Obbligazioni Garantite sia stata soddisfatta con mezzi normali di pagamento;
(b) non sussista, all’atto dell’ultimo pagamento, un Evento Rilevante; e
(c) al momento del completo soddisfacimento di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3 (Obbligazioni Garantite), siano stati consegnati al Cessionario i Documenti di Conforto relativamente al Soggetto Rilevante, aventi data non antecedente i 10 (dieci) giorni rispetto all’ultimo pagamento effettuato a valere sulle Obbligazioni Garantite.
10.2. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Qualora non si verifichino le condizioni indicate al precedente Articolo 10.1 (Estinzione Ordinaria), nonostante il completo e puntuale soddisfacimento alla scadenza di tutte le Obbligazioni Garantite, ad esclusione di quelle indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3 (Obbligazioni Garantite), la Cessione di Crediti rimarrà comunque in vigore a garanzia delle Obbligazioni Garantite indicate nella lettera (d) del precedente Articolo 3 (Obbligazioni Garantite) sino:
(a) alla scadenza del Periodo Sospetto; ovvero
(b) qualora il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto a una Procedura Concorsuale, alla data antecedente tra: (i) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale; e (ii) la data di emissione di una sentenza passata in giudicato che respinga ogni azione revocatoria avente ad oggetto i pagamenti relativi alle Obbligazioni Garantite.
Articolo 11 COMUNICAZIONI
11.1. Modalità ed efficacia delle Comunicazioni
Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Contratto dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Contratto e all’articolo 8 (Digitalizzazione) della Convenzione, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata. Resta inteso che le comunicazioni, ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuate in via esclusiva rispettivamente dal Cedente al Cessionario e dal Cessionario al Cedente. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente indicati per iscritto a seconda dei casi dal Cessionario ovvero dalla Cedente.
Per il Cedente:
via
PEC:
Alla cortese attenzione di:
Per il Cessionario:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Alla cortese attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa
Ogni comunicazione ai sensi del presente Contratto sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo, fatto salvo quanto previsto all’articolo 8 (Digitalizzazione) della Convenzione.
11.2. Elezione domicilio
Per l’esecuzione del presente Contratto e per ogni effetto di legge, comprese eventuali notificazioni giudiziarie, il Cedente elegge domicilio all’indirizzo indicato nel precedente Articolo 11.1 (Modalità ed efficacia delle Comunicazioni), come modificato, se del caso, ai sensi di quanto previsto dal precedente Articolo 11.1 (Modalità ed efficacia delle Comunicazioni).
Articolo 12 DISPOSIZIONI GENERALI
12.1. Modifiche e Tolleranze
Il presente Contratto può essere modificato soltanto per iscritto.
Nessun ritardo o mancato esercizio di CDP di qualunque potere, diritto o rimedio previsto dal presente Contratto potrà essere considerato una rinuncia a tale potere, diritto e rimedio o come tacita abrogazione o modifica dei patti che lo prevedono.
Nessuna tolleranza, anche se reiterata, di CDP di inadempimenti o ritardi nell’adempimento degli obblighi del Cedente derivanti dal presente Contratto potrà essere considerata come una rinuncia di CDP ad eccepire tali eventi o a far valere i relativi diritti ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.
Il singolo o parziale esercizio da parte di CDP di un potere, diritto o rimedio previsto presente Contratto non precluderà l’ulteriore esercizio di tale potere, diritto o rimedio ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi previsti ai sensi del presente Contratto o dalla normativa applicabile.
12.2. Invalidità parziale
Ciascuna delle disposizioni del presente Contratto è disgiunta e distinta dalle altre e l’eventuale contrarietà a norme di legge, invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Contratto ai sensi delle leggi vigenti in qualunque Paese non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di alcuna altra disposizione del presente Contratto.
12.3. Decreto 170
Nel caso in cui, per qualsivoglia ragione, il Decreto 170 non dovesse trovare applicazione con riferimento a qualsiasi pattuizione del presente Contratto, le medesime continueranno ad essere pienamente valide ed efficaci
ai sensi delle applicabili disposizioni del codice civile. Le Parti si impegnano sin d’ora a porre in essere le eventuali modifiche od integrazioni che si rendessero necessarie per salvaguardare l’efficacia, la validità e l’escutibilità delle disposizioni del presente Contratto in caso di non applicabilità alle medesime del Decreto 170.
Articolo 13
CESSIONE O TRASFERIMENTO DEI DIRITTI
13.1. Divieto di cessione da parte del Cedente
Né il presente Contratto né alcuno dei diritti o degli obblighi da esso derivanti potrà essere ceduto dal Cedente.
13.2. Assenso preventivo alla cessione
Il Cedente prende atto e accetta che, in ogni caso, CDP potrà disporre e/o cedere anche in garanzia, in tutto o in parte, i crediti da essa vantati nei confronti della Parte Finanziata derivanti dal presente Contratto, ivi inclusi i Crediti senza alcun onere a carico del Cedente.
In particolare, CDP potrà, in qualsiasi momento e senza necessità di ottenere il consenso del Cedente, costituire in garanzia, in tutto o in parte, i Crediti Ceduti, alla Banca d’Italia o alla Banca Europea per gli Investimenti o alla Banca Centrale Europea nell’ambito delle procedure di stanziabilità di cui all’atto di indirizzo della Banca Centrale Europea del 20 settembre 2011 (BCE/2011/14) e successive modificazioni e integrazioni e/o alla Decisione della Banca Centrale Europea del 29 luglio 2014 (BCE/2014/34), compiendo ogni attività necessaria al riguardo, restando inteso che CDP, ove non già previsto ai fini del perfezionamento della cessione e/o costituzione in garanzia di cui al presente paragrafo, dovrà prontamente informare il Cedente a seguito dell’avvenuta cessione e/o costituzione in garanzia.
Senza pregiudizio alcuno per quanto stabilito nei precedenti paragrafi, il Cedente accetta irrevocabilmente ora per allora, in relazione a ciascuna delle suindicate ipotesi, la cessione da parte di CDP, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1407 del codice civile, e si impegna a confermare per iscritto, per quanto occorrer possa, tale accettazione su richiesta di CDP e a prestare in proposito (anche attraverso la sottoscrizione di documenti, atti o contratti) l’ulteriore cooperazione che le possa essere ragionevolmente richiesta da CDP ai fini del perfezionamento della cessione medesima. CDP provvederà a dare tempestiva notizia al Cedente dell’avvenuta cessione, agli effetti di cui all’articolo 1407, comma 1 del codice civile, nei modi previsti al precedente Articolo
11.1 (Modalità ed efficacia delle Comunicazioni).
I costi e le spese (inclusi quelli legali e notarili) e le imposte e/o tasse relativi a ciascuna cessione ed alla stipula della relativa documentazione saranno a carico della parte cessionaria, fermo restando che, nel caso in cui la cessione avvenga qualora un Evento Rilevante sia in essere, i costi e le spese saranno a carico del Cedente.
Articolo 14 TRIBUTI E SPESE
14.1. Tributi
Il Cedente si impegna ad assumere a proprio carico tutte le spese e i Tributi (incluse le imposte di bollo, di registro e le altre imposte o tasse di natura similare eventualmente applicabili in relazione alla negoziazione, stipulazione o esecuzione della Cessione dei Crediti e/o del presente Contratto), inerenti e conseguenti alla Cessione di Crediti e/o al presente Contratto, all’adempimento di quanto in esso previsto e/o a modifiche dello stesso, nonché ad ogni atto e contratto ad esso collegato o da esso richiamato. Il Cedente corrisponderà al Cessionario, manlevandolo e tenendolo indenne, ogni Tributo con i relativi costi qualora questi fossero stati pagati dal Cessionario, e ciò ove pure tali somme dovessero risultare dovute in esito ad attività di accertamento o di verifica esperita dai competenti organi dell’amministrazione finanziaria in data successiva alla formalizzazione dei relativi atti ovvero da mutamenti nelle disposizioni legislative, amministrative o cambiamenti della prassi interpretativa fiscale.
14.2. Spese
Qualsivoglia onere, costo o spesa (anche legali, notarili o fiscali) in relazione al presente Contratto o alla Cessione di Crediti (ivi compresi quelli per rendere tali atti efficaci, ovvero per loro modifiche o integrazioni, ovvero per l’escussione degli stessi) sarà a carico esclusivo del Cedente, che si impegna a manlevare e tenere indenne il Cessionario qualora il Cessionario abbia sostenuto tali oneri, costi o spese.
Articolo 15 TRATTAMENTO FISCALE
Il presente Contratto, le relative formalità e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento e forma prestate, compresi gli atti relativi alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, sono esenti dall'imposta di registro e
dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. di cui all’articolo 5, commi 7, lettera a), e 8, del D.L. n. 269/2003.
Articolo 16
LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE
16.1. Legge Applicabile
Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e sarà interpretato in conformità alla stessa.
16.2. Giurisdizione e Foro Competente
Qualsiasi controversia derivante dal presente Xxxxxxxxx, ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà deferita alla giurisdizione italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, restando escluso ogni altro foro, alternativo o concorrente, fatta eccezione per i fori esclusivi non derogabili previsti dal codice di procedura civile.
* * *
Il Cedente dà espressamente atto che il presente Contratto costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto, per il tramite dell’Associazione delle Federazioni dei Confidi Italiani.
Allegati:
Allegato 1 – Parte A Modello di Accettazione di Cessione;
Allegato 1 – Parte B Modello di Notifica di Cessione;
Allegato 1 – Parte C Modello di Notifica al Fondo di Garanzia da parte del Cedente;
Allegato 2 Descrizione sintetica dei principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro.
* * *
Se siete d’accordo sul contenuto del presente Contratto, Vi preghiamo di confermarcelo inviandoci la Lettera di Accettazione da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione, secondo le modalità di cui all’articolo 3.4 della Convenzione. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1329 del codice civile e potrà essere da Voi sottoscritta entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla data odierna, restando inteso che al termine di tale periodo, tale proposta si intenderà automaticamente decaduta.
[Luogo], [Data]
[Cedente]
[Nome e Qualifica]
[Codice Fiscale del soggetto firmatario]
[Firma]
Approvazione specifica
[●] approva specificamente, per quanto occorrer possa, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 e dell’articolo 1342 del codice civile, le seguenti clausole: Articolo 6 (Impegni), Articolo 7 (Conservazione della Garanzia), Articolo 8 (Escussione della Cessione di Crediti), Articolo 9 (Limitazione di Responsabilità), Articolo 10 (Estinzione della Cessione di Crediti), Articolo 11 (Comunicazioni), Articolo 13 (Cessione o trasferimento dei diritti), Articolo 16 (Legge Applicabile, Giurisdizione e Foro Competente).
[Cedente]
[Nome e Qualifica]
[Codice Fiscale del soggetto firmatario]
[Firma]
ALLEGATO 1 – PARTE A al Contratto di Cessione di Crediti
Accettazione di Cessione
[su carta intestata del Debitore Ceduto (laddove quest’ultimo disponga a termini di legge di carta intestata) ovvero di ciascun Garante (*)* (laddove quest’ultimo disponga a termini di legge di carta intestata)]
Spettabile
[Inserire denominazione Cedente] [Inserire indirizzo Cedente]
(il Cedente)
Alla cortese attenzione di [•]
Spettabile
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
(il Cessionario)
Alla cortese attenzione di Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa
Oggetto: Cessione in garanzia di crediti
Egregi Signori,
con la presente prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile, che in data [•], la Vostra Società (il “Cedente”) ha ceduto in garanzia in favore di Xxxxx depositi e prestiti
S.p.A. (il “Cessionario”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il “Contratto di Cessione”) – tutti i crediti (unitamente alle relative azioni e posizioni attive, nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati dal Cedente stesso nei confronti della nostra società derivanti [dal contratto di finanziamento sottoscritto tra la nostra società, quale parte finanziata, ed il Cedente, quale parte finanziatrice, in data [ ] (il “Contratto di Finanziamento”) / dalla garanzia prestata dalla nostra società in data [ ](la “Garanzia”*) a garanzia delle obbligazioni assunte da [ ] ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto in data [ ], tra tale società, quale parte finanziata, ed il Cedente quale parte finanziatrice (il “Contratto di Finanziamento”)].
Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla propria prassi operativa; e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario continueremo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione [al Contratto di Finanziamento/alla Garanzia*] sopra [menzionato/menzionata] sul conto corrente bancario n. [ ] intestato al Cedente.
Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione – a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte nostra nei confronti del Cedente in base, o comunque in relazione, [al Contratto di Finanziamento / alla Garanzia*], sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione[1].
(1): Nel caso in cui, ai sensi del Contratto di Cessione, l’accettazione della cessione possa essere inserita nel corpo del contratto di finanziamento tra il Cedente e il Beneficiario ovvero nel corpo dell’atto di erogazione e quietanza sottoscritto dal Beneficiario in relazione a ciascuna erogazione del finanziamento, nel contratto di finanziamento, ovvero a seconda dei casi, nell’atto di erogazione e quietanza dovrà essere inserita la seguente clausola:
NEL CASO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO
“prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile che il Vostro Istituto (il “Cedente”) ha ceduto in garanzia in favore di Xxxxx depositi e prestiti S.p.A. (il “Cessionario”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il “Contratto di Cessione”) – tutti i crediti (unitamente alle relative azioni e posizioni attive, nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati dal Cedente stesso nei confronti della nostra società derivanti dal presente Contratto di Finanziamento.
Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti. Pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, ci impegniamo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base o comunque in relazione al presente Contratto di Finanziamento, sul conto corrente bancario n. [ ] intestato al Cedente.
Ci impegniamo, infine, contestualmente a ciascuna erogazione di ciascun importo a valere sul Contratto di Finanziamento a sottoscrivere, a fini ricognitivi della cessione in garanzia al Cessionario, una dichiarazione di accettazione della cessione nei medesimi termini di cui alla presente.
[Luogo], [Data]
[Debitore Ceduto/Garante*]
[ATTO CON DATA CERTA]
* * *
[Nome e Qualifica]
Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base, o comunque in relazione al presente Contratto di Finanziamento, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione.”
NEL CASO DI ATTO DI EROGAZIONE E QUIETANZA
“prendiamo atto ed accettiamo senza riserve, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1248, 1264 e 1265 del codice civile che il Vostro Istituto (il “Cedente”) ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il “Cessionario”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il “Contratto di Cessione”) – tutti i crediti (unitamente alle relative azioni e posizioni attive, nonché ai relativi accessori e garanzie) vantati dal Cedente stesso nei confronti della nostra società derivanti dal presente atto di erogazione e quietanza e dal Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento.
Prendiamo altresì atto del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da noi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti. Pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, ci impegniamo a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base o comunque in relazione al presente atto di erogazione e quietanza e al Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento, sul conto corrente bancario n. [ ] intestato al Cedente.
Ci impegniamo, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - a seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da noi dovuto al Cedente in base, o comunque in relazione al presente atto di erogazione e quietanza e al Contratto di Finanziamento cui il presente atto fa riferimento, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione.”
(*): si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2.3, paragrafo (b) del Contratto di Cessione di Crediti, le formalità (Accettazioni di Cessione o Notifiche di Cessione) relative ai Garanti sono da espletarsi solo su motivata richiesta di CDP.
ALLEGATO 1 – PARTE B al Contratto di Cessione di Crediti
Notifica di Cessione
[su carta intestata del Cedente]
Spettabile
[Inserire denominazione del Garante] *
Alla cortese attenzione di [•]
Per conoscenza:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Alla cortese attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa
Piego raccomandato aperto A.R.
Oggetto: Cessione in garanzia di crediti
Egregi Signori,
con la presente Vi notifichiamo, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1264 e 1265 del codice civile, che in data [•], la scrivente (di seguito, il “Cedente”) ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il “Cessionario”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il “Contratto di Cessione”) – tutti i crediti e le relative azioni e posizioni attive (unitamente ai relativi accessori e garanzie), del Cedente nei confronti della Vostra società derivanti dalla garanzia prestata dalla Vostra società in data [ ] a garanzia delle obbligazioni assunte da [ ] ai sensi del contratto di finanziamento sottoscritto in data [ ], tra tale società, in qualità di parte finanziata, ed il Cedente, in qualità di parte finanziatrice (la “Garanzia”).
Vi informiamo altresì del fatto che, ai sensi del sopra menzionato Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito al Cedente un mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, il Cedente (i) riceva i pagamenti da Voi effettuati a soddisfazione dei crediti ceduti, sul conto corrente su cui tali pagamenti vengono accreditati in conformità alla prassi operativa del Cedente e (ii) svolga le attività necessarie alla gestione, alla conservazione e alla tutela dei crediti ceduti, pertanto, salvo diverse istruzioni impartite per iscritto dal Cessionario, dovrete continuare a seguire le direttive impartite dal Cedente con riferimento ai crediti ceduti e ad effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da Voi dovuto nei confronti del Cedente in base o comunque in relazione alla Garanzia sopra menzionata sul conto corrente bancario n. [ ] intestato al Cedente.
Dovrete, altresì, al ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento ai crediti ceduti e effettuare ogni e qualsivoglia pagamento di qualsiasi natura da effettuarsi da parte Vostra nei confronti del Cedente in base, o comunque in relazione, alla Garanzia, sul diverso conto corrente che sarà indicato dal Cessionario in tale comunicazione.
[Luogo], [Data]
[Cedente]
[Nome e Qualifica]
(*): si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2.3 paragrafo (b) del Contratto di Cessione di Crediti, le formalità (Accettazioni di Cessione o Notifiche di Cessione) relative ai Garanti sono da espletarsi solo su motivata richiesta di CDP.
ALLEGATO 1 – PARTE C al Contratto di Cessione di Crediti
Comunicazione di Cessione
[su carta intestata del Cedente]
[format da utilizzarsi nei casi in cui la relativa informativa non sia stata perfezionata al momento della presentazione della domanda di ammissione alla Garanzia del Fondo di Garanzia, attraverso le apposite funzionalità previste dal portale del Fondo di Garanzia]
Spettabile
[Fondo di Garanzia per le PMI]
PEC: [•]
Alla cortese attenzione di [•]
Per conoscenza:
CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Alla cortese attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa
Oggetto: Cessione in garanzia di crediti
Egregi Signori,
con la presente Vi comunichiamo che [inserire il nome del Confidi Cedente] (la “Scrivente”) ha aderito alla convenzione conclusa tra l’Associazione delle Federazioni dei Confidi Italiani e CDP in data 25 settembre 2020, come successivamente modificata e/o integrata e pubblicata sul sito internet xxx.xxx.xx (la “Convenzione”), ai sensi della quale sono state definite le linee guida, i flussi informativi e i principi generali relativi ai finanziamenti messi a disposizione dei confidi a valere su un plafond di Euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00) previsto nella Convenzione (il “Plafond”), per consentire ai confidi di effettuare operazioni di finanziamento in favore di certe categorie di imprese che saranno beneficiarie della garanzia del Fondo (i “Beneficiari”), mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP a condizioni di mercato. Ai sensi e per le finalità di cui all’articolo 2 (Scopo) della Convenzione, la Scrivente, in qualità di parte finanziata, ha concluso con CDP, in qualità di parte finanziatrice, un contratto di finanziamento quadro per la concessione di somme a valere sul Plafond.
In esecuzione della Convenzione e del sopra menzionato contratto di finanziamento quadro, la Scrivente ha erogato i finanziamenti meglio individuati in allegato (i “Finanziamenti PMI”), che sono stati ammessi al beneficio della garanzia del Fondo.
Con la presente siamo a notificarVi, anche ai fini della Parte 4, sezione E delle modalità operative del Fondo, che la Scrivente ha ceduto in garanzia a Cassa depositi e prestiti S.p.A. (il “Cessionario”) – mediante stipula di un contratto di cessione in garanzia di crediti (il “Contratto di Cessione”) – tutti i crediti e le relative azioni e posizioni attive (unitamente ai relativi accessori e garanzie) derivanti dai Finanziamenti PMI, cedendo altresì le garanzie concesse dal Fondo con riferimento ai medesimi (le “Garanzie”).
Confermiamo che, ai sensi del Contratto di Cessione, il Cessionario ha conferito alla Scrivente un mandato con rappresentanza affinché, in nome e per conto del Cessionario, e fino a revoca di detto mandato, la stessa continui a curare la gestione della garanzia del Fondo. Nonostante l’intervenuta cessione dei crediti derivanti dai Finanziamenti PMI, la Scrivente continuerà quindi a curare gli adempimenti relativi alle Garanzie (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, la produzione al Fondo di ogni comunicazione diretta a quest’ultimo anche in tema di conferma delle Garanzie, la comunicazione degli eventi di rischio e/o la comunicazione diretta all’escussione delle Garanzie), restando altresì la Scrivente titolata ad avviare le procedure di recupero avverso i beneficiari finali e a proseguire le medesime in nome e/o per conto di CDP, secondo quanto previsto nelle disposizioni operative del Fondo, nonché ad incassare i pagamenti adempiuti dal Fondo in conseguenza delle avvenute escussioni.
Vorrete, altresì, in caso di ricevimento di una comunicazione scritta da parte del Cessionario - con decorrenza dalla data di tale comunicazione - seguire le direttive impartite dal Cessionario con riferimento alla Garanzia.
[Luogo], [Data]
[Cedente]
[Nome e Qualifica]
ALLEGATO
FINANZIAMENTO | IMPORTO | AMMISSIONE ALLA GARANZIA N. |
ALLEGATO 2 al Contratto di Cessione di Crediti
Descrizione sintetica dei principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro
I termini indicati con iniziale maiuscola nel presente documento e qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro e/o nel Contratto.
Data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento Quadro:
Parte Finanziatrice: Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Parte Finanziata: .
Importo massimo in linea capitale: pari alla somma degli importi di volta in volta richiesti dalla Parte Finanziata ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento Integrativo e di ciascuna Richiesta di Utilizzo, comunque nei limiti dell’importo massimo del Plafond.
Periodo di Disponibilità: indica il periodo compreso tra la Data di Firma del Contratto di Finanziamento Quadro e la scadenza del periodo in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratto di Finanziamento Integrativo (i.e. data in cui risulteranno esaurite le risorse del Plafond cui il Contratto di Finanziamento Integrativo si riferisce).
Rimborso: ciascuna Erogazione dovrà essere rimborsata secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti dovute a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla relativa Data di Scadenza Finale (inclusa).
Rimborso Anticipato Obbligatorio: qualora sulla base della rendicontazione fornita ai sensi dell’articolo 9.1 (Rendicontazione) del Contratto di Finanziamento Quadro, si rendesse evidente che, ad una qualsiasi Data di Rendicontazione a partire dal 31 dicembre 2020, l’importo in linea capitale tempo per tempo erogato e non rimborsato dei Finanziamenti sia superiore, per oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), all’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP, la Parte Finanziata dovrà rimborsare anticipatamente a CDP, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della relativa richiesta, i relativi Finanziamenti (oltre i relativi interessi e le Commissioni di Rimborso Anticipato Obbligatorio, ove dovute ai sensi dell’articolo 6.3.2 del Contratto di Finanziamento Quadro) per un importo pari alla differenza tra l’importo in linea capitale erogato e non rimborsato dei Finanziamenti e l’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei relativi Crediti ceduti in garanzia a CDP.
Resta inteso che, per la determinazione dell’importo nominale in linea capitale non rimborsato dei Crediti, non si terrà conto di quei Crediti che alla relativa Data di Rendicontazione siano Inadempienze Probabili, Sofferenze e/o Crediti con riferimento ai quali la Garanzia del Fondo di Garanzia non sia stata concessa o sia stata dichiarata inefficace dal Fondo di Garanzia.
Tasso di Interesse: Il tasso di interesse applicabile a ciascuna Erogazione sarà pari, rispettivamente:
- all’Euribor 6 (sei) mesi, con riferimento alle Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato l’Euribor come tasso di riferimento; ovvero
- al Tasso Finanziariamente Equivalente per le Erogazioni per le quali nella relativa Richiesta di Utilizzo la Parte Finanziata abbia indicato il Tasso Finanziariamente Equivalente come tasso di riferimento,
come pubblicati sul sito internet di CDP e aumentati del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, l’Euribor applicabile a tale Periodo di Interessi sarà l’Euribor interpolato di pari durata come pubblicato sul sito internet di CDP e determinato ai sensi della definizione di “Euribor”. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre l’ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. In ogni caso, il Tasso di Interesse applicabile in relazione a ciascun Periodo di Interessi non potrà mai essere inferiore a zero.
Margine: (i) indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo l’Euribor come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall’Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (i.e. xxx.xxx.xx) dell’Agente di Calcolo entro e non oltre l’ottavo Giorno Lavorativo precedente la relativa Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine Euribor relativo all’Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente; e (ii) indica, per i Finanziamenti per i quali la Parte Finanziata indichi nella Richiesta di Utilizzo il TFE come tasso di riferimento, il valore del margine che verrà determinato dall’Agente di Calcolo, secondo quanto previsto dalla Convenzione, e pubblicato nel sito internet (i.e. xxx.xxx.xx) dell’Agente di Calcolo entro e non oltre l’ottavo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancata pubblicazione di un nuovo valore nei suddetti termini, il Margine TFE relativo all’Erogazione di cui alla Richiesta di Utilizzo sarà quello pubblicato in relazione alla Data di Erogazione immediatamente precedente.
Interessi di Mora: pari al Tasso di Interesse applicabile, calcolato sulla base di un periodo avente una durata pari al periodo del ritardo, maggiorato di ulteriori 100 punti base per annum, dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso).
Date di Pagamento degli Interessi: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 30 giugno 2021 (i.e. la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale, inclusa.
Eventi Rilevanti: ciascuno degli Eventi di Decadenza e/o degli Eventi di Risoluzione e/o degli Eventi di Recesso di cui all’articolo 11 (Eventi di Decadenza, Eventi di Risoluzione ed Eventi di Recesso) del Contratto di Finanziamento Quadro.
ALLEGATO 1 – PARTE III
alla Convenzione
ATTO DI COSTITUZIONE DI PEGNO SU TITOLI DI STATO (PROPOSTA)
[SU CARTA INTESTATA DEL COSTITUENTE]
Spett.le
Cassa depositi e prestiti S.p.A
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
Alla cortese attenzione di: Istituzioni Finanziarie – Plafond di Liquidità
Egregi Signori,
facciamo seguito ai colloqui e agli accordi intercorsi, per formularVi qui di seguito la nostra proposta irrevocabile di Atto (come di seguito definito).
ATTO DI COSTITUZIONE DI PEGNO SU TITOLI DI STATO TRA
1) [●], con sede legale in [●], Italia, capitale sociale pari ad euro [●] interamente versato, iscritto al Registro delle Imprese di [●] n. [●] codice fiscale e partita IVA n. [●] iscritto all’albo degli intermediari finanziari ex articolo 106 del X.Xxx. 385 del 1° settembre 1993, come successivamente modificato e integrato (“TUB”) al n. [●] (di seguito, la “Parte Finanziata” o il ”Costituente”)
E
2) Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Xxxx, xxx Xxxxx 0, capitale sociale pari ad euro 4.051.143.264,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle imprese di Roma n. 80199230584, partita IVA 07756511007 (di seguito “CDP”, il “Creditore Garantito” o la “Parte Finanziatrice” e, congiuntamente al Costituente, le “Parti”)
PREMESSO CHE
(A) in data 25 settembre 2020 la Parte Finanziatrice e l’Associazione delle Federazioni dei Confidi Italiani (“Assoconfidi”) stipulavano una convenzione, come successivamente modificata e integrata (la “Convenzione”) con la quale CDP ha messo a disposizione dei confidi vigilati ex articolo 106 TUB (i “Confidi”) un plafond massimo pari complessivamente a euro 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00) (il “Plafond”) per consentire agli stessi di effettuare operazioni di finanziamento in favore delle piccole e medie imprese (;
(B) in relazione alla Convenzione, la Parte Finanziata ha trasmesso a CDP una proposta di contratto di finanziamento quadro (il “Contratto di Finanziamento Quadro”), ai sensi del quale, per le finalità e secondo i termini e condizioni ivi previsti, CDP metterà a disposizione della Parte Finanziata uno o più Finanziamenti (come di seguito definiti), la cui erogazione è subordinata alla stipula, di volta in volta, tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice, di appositi Contratti di Finanziamento Integrativi (come di seguito definiti). I principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro sono descritti nell’Allegato A al presente atto di costituzione di pegno su titoli di Stato (l’”Atto”);
(C) CDP si renderà disponibile a consentire al Costituente di richiedere erogazioni a valere sul Contratto di Finanziamento Quadro, a condizione, tra l’altro, che il Costituente fornisca ulteriori garanzie a beneficio di CDP, sulla base di quanto stabilito dagli articoli 2.2 e 4.5 della Convenzione;
(D) con il presente Atto, il Costituente intende, a tal fine, costituire in Pegno, a beneficio di CDP, l’Oggetto del Pegno a garanzia dei Crediti Garantiti (ciascuno di tali termini come di seguito, rispettivamente, definito), secondo i termini e nei limiti indicati nel presente Atto.
TUTTO CIO' PREMESSO, si conviene e si stipula quanto segue:
1. PREMESSE E DEFINIZIONI
1.1. Articoli, Premesse e Allegati
Nel presente Xxxx, qualsiasi riferimento ad un “Articolo”, ad una “Premessa” o ad un “Allegato” si intende riferito, rispettivamente, ad un articolo, ad una premessa o ad un allegato del presente Atto, qualora non diversamente specificato.
Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
1.2. Definizioni
Nel presente Atto, i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non altrimenti definiti avranno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto di Finanziamento Quadro.
Nel presente Atto:
“Atto” indica il presente atto di costituzione di pegno su titoli di Stato.
“Caratteristiche dei Titoli” indicano le caratteristiche dei Titoli Originari e dei Titoli Aggiuntivi, come individuate nella Parte I (Caratteristiche dei Titoli) dell’Allegato F (Caratteristiche e Valore dei Titoli).
“Causa di Escussione” indica il verificarsi di un Evento Rilevante.
“Cedole” indica le somme di denaro e gli altri diritti o utilità di volta in volta attribuiti, da attribuirsi o altrimenti ricevuti o ricevibili a titolo di interessi, frutti o altri proventi, in relazione ai Titoli.
“Cessione” indica qualsiasi trasferimento o cessione in tutto o in parte di ciascuno dei Contratti di Finanziamento da parte di CDP o qualsiasi cessione o trasferimento, anche a fini di garanzia o novazione, di Crediti Garantiti da parte di CDP.
“Xxxxx Xxxxxx” indica il conto titoli, acceso a nome del Costituente presso il Depositario.
“Contratti di Finanziamento” indica ciascun Contratto di Finanziamento Quadro e i relativi Contratti di Finanziamento Integrativo.
“Contratto di Finanziamento Integrativo” indica ciascun contratto di finanziamento posto in essere in esecuzione del relativo Contratto di Finanziamento Quadro, stipulato dalla data di conclusione del presente Atto (inclusa) in poi tra la Parte Finanziata e la Parte Finanziatrice.
“Crediti Garantiti” ha il significato di cui all’Articolo 3 (Crediti Garantiti).
“Data di Erogazione” ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione. “Data di Pagamento” ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione. “Data di Rendicontazione” ha il significato attribuito a tale termine nella Convenzione. “Data di Riferimento” indica la prima Data di Erogazione a valere sul Finanziamento.
“Decreto 170” indica il D.lgs. 21 maggio 2004, n. 170 come di volta in volta integrato e/o modificato. “Depositario” indica [●].
“Documenti di Conforto” indica:
(a) un certificato fallimentare rilasciato da parte della sezione fallimentare competente (nei soli casi in cui detta sezione eroghi tale servizio), dal quale risulti l’assenza di qualsiasi Procedura Concorsuale in capo al Soggetto Rilevante;
(b) un certificato rilasciato da parte del Registro delle Imprese competente, risalente a non più di 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti la data di consegna a CDP dei Documenti di Conforto, dal quale risulti che non è stato iscritto alcun provvedimento relativo ad una Procedura Concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante; e
(c) una dichiarazione da parte del legale rappresentante del Soggetto Rilevante che confermi che (i) non sussistono fatti o circostanze che possano causare un Evento Rilevante; (ii) il Soggetto Rilevante non si trova in nessuna delle situazioni previste dagli articoli 2446 e 2447 ovvero, a seconda dei casi, dagli articoli 2482-bis e 2482-ter) e 2484 del codice civile ovvero - ove tali disposizioni di legge non fossero applicabili con riferimento al Soggetto Rilevante - in una situazione analoga a quelle previste ai sensi dei suddetti articoli; e (iii) il rimborso del Finanziamento non produrrà una situazione di insolvenza in capo al Soggetto Rilevante.
“Esposizione Corrente” indica l’importo in linea capitale, di tempo in tempo, erogato e non rimborsato dei Finanziamenti aumentato dell’importo complessivo delle erogazioni richieste in ciascuna proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo non perfezionata e rispetto a cui CDP non abbia manifestato la propria intenzione di non accettare tale proposta; resta inteso che la minor somma che CDP abbia accettato di erogare rispetto all’importo delle erogazioni richieste da un Confidi in una proposta di Contratto di Finanziamento Integrativo dovrà essere computata al fine del calcolo dell’Esposizione Corrente.
“Evento Rilevante” ha il significato di cui all’Articolo 9 (Integrazione dei Contratti di Finanziamento) e, più precisamente, indica ciascuno degli eventi a seguito del verificarsi del quale CDP ha la facoltà di dichiarare la
Parte Finanziata decaduta dal beneficio del termine, recedere da ovvero risolvere un Contratto di Finanziamento.
“Finanziamenti” indica i finanziamenti erogati alla Parte Finanziata da CDP ai sensi del Contratto di Finanziamento Quadro e di ciascun relativo Contratto di Finanziamento Integrativo, secondo quanto previsto nel Contratto di Finanziamento Quadro, a valere sul Plafond, e garantiti dal Pegno concesso ai sensi del presente Atto.
“Giorno Lavorativo” indica qualsiasi giorno in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività.
“Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx” indica l’importo di euro [●] ([●]) [indicare il 50% del Patrimonio di Vigilanza].
“Legge Fallimentare” indica la normativa di tempo in tempo vigente in qualunque giurisdizione in tema di fallimento e delle ulteriori procedure di liquidazione, scioglimento o concorsuali, in qualunque modo definite, ivi incluso, senza scopo di esaustività, il regio decreto 16 maggio 1942, n. 267, come successivamente modificato e integrato.
“Lettera di Accettazione” indica la lettera di accettazione, secondo il modello di cui all’allegato 4 (Modello di Lettera di Accettazione) alla Convenzione e reso disponibile sul sito internet di CDP ai sensi dell’articolo 8 (Digitalizzazione) della Convenzione, mediante la quale CDP accetterà la proposta di Contratto di Finanziamento, la proposta di Contratto di Cessione di Crediti e la presente proposta di Atto di Costituzione di Pegno, ai termini, alle condizioni e con le modalità previsti nella Convenzione.
“Oggetto del Pegno” indica, congiuntamente, i Xxxxxx e le Cedole. “Pegno” indica ogni diritto di pegno costituito ai sensi del presente Atto.
“Procedura Concorsuale” indica (i) il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta
amministrativa, l’amministrazione straordinaria, la liquidazione volontaria e/o altri provvedimenti straordinari e le altre procedure concorsuali previste dal X.X. x. 000/0000, come di tempo in tempo modificato e integrato, e/o da altre leggi applicabili; e (ii) le altre procedure anche previste da normative estere aventi finalità e/o effetti analoghi alle procedure previste nel precedente punto (i).
“Regolamento sulla Gestione Accentrata” indica il regolamento recante norme di disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata, adottato congiuntamente dalla Banca d’Italia e dalla CONSOB con provvedimento del 13 agosto 2018, e come di volta in volta integrato e/o modificato o sostituito.
“Richiesta di Svincolo” ha il significato di cui all’Articolo 6.1.
“Ritenuta” indica una deduzione, detrazione, o ritenuta, a titolo di imposta o di acconto, per Tributo.
“Soggetto Rilevante” indica il Costituente e qualsiasi altro soggetto che effettui, in tutto o in parte, un pagamento in adempimento dei Crediti Garantiti.
“Xxxxxx Xxxxxxxxxx” indica i titoli immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e del Regolamento sulla Gestione Accentrata, ulteriori rispetto ai Titoli Originari, sui quali di volta in volta sarà costituito il Pegno ai sensi del successivo Articolo 5.2.1, aventi caratteristiche analoghe ai Titoli Originari.
“Titoli Originari” indica i titoli immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e del Regolamento sulla Gestione Accentrata, descritti all’Allegato B (Titoli Originari).
“Titoli” indica, congiuntamente, i Xxxxxx Xxxxxxxxx e i Xxxxxx Aggiuntivi.
“Tributo” indica ciascuno dei tributi, imposte, tasse, contributi fiscali, diritti, oneri o pagamenti, attuali o futuri, di natura fiscale, anche sotto forma di Ritenuta, nonché i relativi interessi, sanzioni e penalità.
“TUF” indica il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 come di volta in volta modificato e/o integrato.
“Valore dei Titoli” indica, tempo per tempo, il valore dei Titoli, non scaduti e/o rimborsati, costituiti in Pegno, come determinato ai sensi dei criteri indicati nella Parte II (Valore dei Titoli) dell’Allegato F (Caratteristiche e Valore dei Titoli).
2. OGGETTO DEL PEGNO
2.1. Costituzione del Pegno
Con il presente Atto, il Costituente, al fine di garantire l’esatto, integrale e puntuale adempimento dei Crediti Garantiti, costituisce irrevocabilmente in Pegno di primo grado l’Oggetto del Pegno, ai sensi dell’articolo 83- octies del TUF, dell’articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata, nonché ai sensi del Decreto 170, a favore di CDP, che accetta.
In conformità con quanto previsto dall’articolo 4.5 della Convenzione e dall’articolo 4.2.2 del Contratto di Finanziamento Quadro, il Pegno garantisce, congiuntamente e senza vincolo di previa escussione di alcun terzo garante (reale o personale), tutti i Crediti Garantiti, secondo i termini e le condizioni di cui al presente Atto.
2.2. Valore dei Titoli
Il Costituente si impegna a far sì che il Valore dei Titoli, alla Data di Riferimento ed entro ciascuna Data di Rendicontazione, non sia mai inferiore, sino alla cancellazione del Pegno, al 25% (venticinque per cento) dell’Esposizione Corrente, fermo restando che, qualora quest’ultima sia pari o inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00), il Valore dei Titoli oggetto di Pegno dovrà essere non inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00).
3. CREDITI GARANTITI
3.1. Crediti Garantiti
Il Pegno garantisce, congiuntamente e per l’intero valore, senza vincolo di previa escussione dell’obbligato principale o di alcun eventuale terzo garante, il pieno ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Costituente ai sensi della Convenzione e dei Contratti di Finanziamento, ivi incluso l’adempimento di tutti i crediti esistenti e/o futuri del Creditore Garantito derivanti dall’erogazione dei Finanziamenti, tra cui si intendono inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
(a) ogni credito per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi, corrispettivi o di mora, dovuti dal Costituente in base a ciascun Contratto di Finanziamento in relazione ai Finanziamenti;
(b) ogni credito per il pagamento e/o il rimborso di spese, commissioni, compensi, oneri di rimborso anticipato, recesso, risoluzione, risarcimento dei danni ed altri indennizzi, nonché rimborso di imposte e tasse ovvero ogni altra somma eventualmente dovuta dal Costituente al Creditore Garantito in base a ciascun Contratto di Finanziamento in relazione ai Finanziamenti;
(c) ogni credito avente ad oggetto la restituzione, il rimborso e/o l’inefficacia di uno o più pagamenti effettuati in adempimento dei Crediti Garantiti dal Costituente a CDP ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento che abbiano formato oggetto di revoca e/o siano stati dichiarati inefficaci, in sede fallimentare o altrimenti, nonché ogni interesse, onere, costo o spesa ad esso relativo;
(d) ogni credito per il recupero di spese e oneri incorsi in relazione al recupero di somme dovute dal Costituente ovvero all’esercizio dei diritti aventi titolo in ciascun Contratto di Finanziamento; e
(e) tutti i costi, gli oneri e le spese (incluse quelle legali e fiscali), ragionevoli e debitamente documentati, sostenuti dal Creditore Garantito ai fini dell’escussione del Pegno, della modifica del presente Atto, nonché dell’esercizio dei diritti del Creditore Garantito derivanti dal presente Atto,
restando inteso che l’ammontare massimo dei Crediti Garantiti dal Pegno non potrà essere superiore, in ogni caso, all’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx (i crediti indicati nel presente Articolo 3, i "Crediti Garantiti").
4. EFFICACIA DELLA GARANZIA
4.1. Irrilevanza degli adempimenti parziali
Senza pregiudizio dell’Articolo 6 (Svincolo dei Titoli) e Articolo 13 (Cancellazione del Pegno), il Pegno rimarrà valido ed efficace nella sua integrità nonostante ogni rimborso o adempimento parziale dei Crediti Garantiti, fintantoché tutti i Crediti Garantiti siano stati interamente, incondizionatamente ed irrevocabilmente soddisfatti.
4.2. Garanzia non esaustiva
Il Pegno sarà aggiuntivo e indipendente rispetto ad ogni altra garanzia personale o reale di cui la Parte Finanziatrice possa, in qualsiasi momento, beneficiare o venire a beneficiare in relazione a tutti o ad alcuni dei Crediti Garantiti.
4.3. Conservazione della garanzia
Le Parti convengono sin d’ora che, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1232 e 1275 del codice civile, il Pegno conserverà la propria efficacia nella sua integralità sino al completo soddisfacimento della totalità dei Crediti Garantiti, anche a seguito di modifica, proroga, novazione o cessione anche parziale dei crediti nascenti da ciascun Contratto di Finanziamento o dai documenti ad esso collegati e non sarà ridotto né potrà essere considerato oggetto di rinuncia qualora il Costituente o terzi nell’interesse dello stesso provvedano a pagamenti parziali e/o anticipati ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento o la Parte Finanziatrice effettui remissione parziale dei propri crediti connessi ai Crediti Xxxxxxxxx, salvo esplicita dichiarazione scritta resa in tal senso. Il tutto senza pregiudizio di quanto previsto nell’Articolo 6 (Svincolo dei Titoli) e nell’Articolo 13 (Cancellazione del Pegno).
5. PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO
5.1. Formalità per la costituzione del Pegno
Ai fini della costituzione del Pegno, il Costituente si impegna a:
(a) registrare e/o far sì che siano registrati tutti i Titoli Originari e il Pegno sul Conto Titoli, in conformità all’articolo 83-octies del TUF e all’articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata. In particolare il Costituente dovrà inviare o far sì che sia inviata al Depositario (e, per conoscenza, al Creditore Garantito) una comunicazione sostanzialmente nella forma di cui all’Allegato C (Istruzioni per la registrazione), contenente istruzioni per la registrazione del Xxxxx, xxxxxx 00 (xxxxx) Xxxxxx Xxxxxxxxxx prima della Data di Erogazione e fornire e/o fare sì che sia fornita evidenza a CDP dell’avvenuto perfezionamento di quanto previsto nelle predette istruzioni almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione; e
(b) compiere e porre in essere prontamente ogni atto ragionevolmente richiesto dal Creditore Garantito al fine di garantire la validità e l’escutibilità del Pegno.
5.2. Formalità successive
5.2.1. Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno
(a) Ai fini del rispetto di quanto previsto al precedente Articolo 2.2 (Valore dei Titoli), anche ai sensi del Decreto 170, il Costituente si impegna ad integrare il Pegno costituito ai sensi del presente Atto, mediante la costituzione in Pegno di Titoli Aggiuntivi.
(b) Nel caso di cui al precedente paragrafo (a), il Costituente registrerà e/o farà sì che siano registrati sul Conto Xxxxxx i Xxxxxx Aggiuntivi e registrerà e/o farà sì che sia registrato e annotato il Pegno su tali Titoli Aggiuntivi e sul Conto Titoli, in conformità all’articolo 83-octies del TUF e all’articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata inviando al Depositario, almeno 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx prima della Data di Erogazione, una comunicazione sostanzialmente nella forma di cui all’Allegato D (Istruzioni per la registrazione del Pegno sui Titoli Aggiuntivi), contenente istruzioni per la registrazione del Pegno su tali Titoli Aggiuntivi, dando evidenza a CDP dell’avvenuto perfezionamento di quanto previsto in tali istruzioni almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione.
(c) Fermo restando quanto previsto all’Articolo 2.2 (Valore dei Titoli) e al paragrafo (a) del presente Articolo 5.2.1, resta inteso che, nel caso in cui il Valore dei Titoli concessi in Pegno risultasse in qualunque momento inferiore alla soglia del 25% (venticinque per cento) dell’Esposizione Corrente per effetto dell’intervenuta scadenza e/o rimborso di uno o più dei Titoli costituiti in Pegno, il Costituente, in aggiunta alle formalità sopra previste, farà in modo che il “contante” (nell’accezione utilizzata nel Decreto 170) rinveniente dal pagamento/liquidazione dei relativi Xxxxxx sia immediatamente versato su un conto corrente aperto a nome del Costituente presso un soggetto bancario di gradimento di CDP e costituito in pegno in favore di CDP, in sostituzione dei Titoli oggetto di Pegno venuti a scadenza. CDP acconsentirà, di volta in volta, alla liberazione di tale “contante” dal pegno solamente a seguito del ripristino della suddetta percentuale, in conseguenza dell’avvenuta integrazione del Pegno ai sensi dei precedenti paragrafi (a) e (b).
(d) Le previsioni di cui al presente Articolo 5.2.1 devono considerarsi quali “clausole di integrazione” e “clausole di sostituzione” ai sensi e per gli effetti del Decreto 170.
5.2.2. Ricognizione del Pegno
Fermo restando quanto previsto al precedente Articolo 5.2.1 (Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno), il Costituente si impegna a sottoscrivere ed inviare al Creditore Garantito, entro 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data della relativa richiesta di CDP e, in ogni caso, entro il 31 marzo di ciascun anno, un atto ricognitivo del Pegno, predisposto secondo il modello di cui all’Allegato E (Modello di atto ricognitivo), avente data certa ai sensi della legge italiana e recante descrizione dei principali termini e condizioni economici, di durata e di rimborso di tale Finanziamento Garantito, ai sensi del quale la stessa riconosca la validità, efficacia ed escutibilità del Pegno anche a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla nuova erogazione effettuata da CDP a valere sul Plafond.
6. SVINCOLO DEI TITOLI
6.1. Nel caso in cui il Valore dei Titoli sia superiore al 25% (venticinque per cento) dell’Esposizione Corrente, il Costituente potrà, con preavviso di 45 (quarantacinque) giorni di calendario, richiedere a CDP di svincolare parte dei Titoli costituiti in Pegno per l’eccedenza (di seguito, la “Richiesta di Svincolo”).
6.2. Successivamente al ricevimento della Richiesta di Svincolo, CDP, valutato il rispetto degli impegni di cui all’Articolo 2.2 (Valore dei Titoli) e verificata l’assenza di Eventi Rilevanti anche sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dal Costituente ai sensi dell’Allegato C (Istruzioni per la registrazione), presterà il consenso allo svincolo del Pegno relativamente a quei Titoli per i quali lo svincolo è stato richiesto, entro e non oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi precedenti alla data di svincolo individuata dal Costituente. A tal fine, CDP sottoscriverà le istruzioni di svincolo predisposte secondo il modello allegato sub “2” (Istruzioni per lo Svincolo) all’Allegato C (Istruzioni per la registrazione). Resta inteso che il consenso di CDP allo svincolo di cui al presente paragrafo 6.2 non costituisce in alcun modo una dichiarazione di CDP circa l’assenza di Eventi Rilevanti alla data in cui il consenso è prestato, né rinuncia ad eccepire l’esistenza di un Evento Rilevante o a esercitare i relativi diritti e rimedi previsti da ciascun Contratto di Finanziamento.
7. CEDOLE
7.1. Cedole
Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 7.2 (Verificarsi di un Evento Rilevante), il Costituente ha il diritto a riscuotere le Cedole.
7.2. Verificarsi di un Evento Rilevante
(a) In seguito al verificarsi di un Evento Rilevante, il Creditore Garantito avrà facoltà di inviare una comunicazione al Costituente e al Depositario informandoli del verificarsi dell’Evento Rilevante e, a decorrere da tale comunicazione e sino alla trasmissione di diverse istruzioni scritte da parte del Creditore Garantito, quest’ultimo avrà diritto a riscuotere tutte le Cedole. I rendimenti così percepiti dal Creditore Garantito saranno imputati al soddisfacimento dei Crediti Garantiti scaduti o, qualora non vi fossero crediti scaduti, saranno trattenuti dal Creditore Garantito a garanzia dei Crediti Xxxxxxxxx, sino a concorrenza di quanto dovuto a valere sui medesimi e, comunque, nei limiti dell’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
(b) Con riferimento ai diritti del Creditore Garantito ai sensi del presente Articolo 7.2, il Costituente rinuncia a qualsiasi diritto, azione, difesa, eccezione o opposizione riguardante le modalità di esercizio di tali diritti da parte del Creditore Garantito e i contenuti di qualsiasi comunicazione inviata dal Creditore Garantito riguardo il fatto che un Evento Rilevante si è verificato, non è più in essere o è stato rinunciato; tali diritti, azioni, difese, eccezioni o opposizioni:
(i) potranno essere sollevate o proposte solo in caso di dolo o colpa grave del Creditore Garantito al solo fine di richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti in conseguenza del dolo ovvero della colpa grave; e
(ii) non avranno (salvo in caso di dolo o colpa grave del Creditore Garantito) alcun effetto sull’esercizio dei diritti del Creditore Garantito ai sensi del presente Articolo 7.2.
8. DICHIARAZIONI E GARANZIE RILASCIATE DAL COSTITUENTE
8.1. Dichiarazioni e garanzie
Senza alcun pregiudizio e in aggiunta alle dichiarazioni e garanzie rese ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento ed in qualsiasi altro documento ad esso collegato, il Costituente dichiara e garantisce al Creditore Garantito quanto segue:
(a) il Costituente è il solo legittimo proprietario dei Titoli Originari che sono regolarmente depositati presso il Conto Titoli;
(b) i Titoli Originari soddisfano le Caratteristiche dei Titoli;
(c) ad eccezione del Pegno, l’Oggetto del Pegno è libero da ogni diritto di garanzia, diritto di opzione o prelazione o da qualsiasi altro privilegio o diritto di terzi, di natura reale o personale, di qualsiasi natura;
(d) il Costituente ha piena capacità di stipulare il presente Atto e pieni poteri di costituire valido Pegno di primo grado sull’Oggetto del Pegno a beneficio del Creditore Garantito;
(e) la costituzione del Pegno e le disposizioni di cui al presente Atto non sono in conflitto con alcun contratto o accordo di cui il Costituente sia parte ovvero disposizione di legge o regolamentare o documento societario vincolante per il Costituente;
(f) il presente Atto e ogni operazione ivi prevista costituiscono in capo al Costituente obbligazioni legittime, valide e vincolanti che possono essere pienamente ed immediatamente fatte valere in giudizio nei confronti dello stesso;
(g) il Costituente non si trova in stato di insolvenza e, per quanto a sua conoscenza, non esistono fatti o circostanze che potrebbero renderlo insolvente o non in grado di adempiere le proprie obbligazioni o esporlo ad eventuali Procedure Concorsuali, né ha assunto misure societarie per la liquidazione o per lo scioglimento, né sono stati intrapresi nei suoi confronti altri atti che possano influire negativamente sulla sua possibilità di onorare ed eseguire le obbligazioni assunte con il presente Xxxx, né entrerà in stato di insolvenza in conseguenza della stipulazione del presente Atto o di una qualunque operazione ivi contemplata;
(h) i Titoli non sono sottoposti a pignoramenti o sequestri o altro provvedimento restrittivo, sono liberamente trasferibili e possono essere liberamente concessi in Pegno da parte del Costituente;
(i) il Valore dei Titoli, alla Data di Riferimento, alla Data di Erogazione e a ciascuna Data di Rendicontazione, è pari ad almeno il 25% (venticinque per cento) dell’Esposizione Corrente;
(j) il Pegno costituirà, in seguito all’esecuzione delle formalità, rispettivamente di cui agli Articoli 5.1 (Formalità per la costituzione del Pegno) e 5.2.1 (Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno), pegno di primo grado a garanzia dei Crediti Garantiti, valido, efficace ed escutibile in favore del Creditore Garantito nei confronti del Costituente e dei terzi;
(k) non vi sono azioni giudiziarie ovvero procedimenti arbitrali in corso ovvero, per quanto a conoscenza del Costituente, minacciati dinanzi a qualsivoglia organo giudiziario o arbitrale, in Italia o all’estero, in connessione all’Oggetto del Pegno; e
8.2. Reiterazione delle dichiarazioni e garanzie
Le dichiarazioni e le garanzie di cui sopra si intendono prestate non solo alla stipula del presente Atto, ma anche in occasione di ciascuna Data di Rendicontazione, Data di Erogazione e Data di Pagamento, con riferimento anche ai Xxxxxx Xxxxxxxxxx, di tempo in tempo, costituiti in Pegno e ai fatti ed alle circostanze di volta in volta esistenti, come se fossero effettuate in quel momento.
9. INTEGRAZIONE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO
Il Costituente prende atto e concorda con CDP, che accetta, che la non correttezza e/o veridicità delle dichiarazioni e garanzie rese dal Costituente ai sensi del presente Atto e/o il mancato puntuale adempimento da parte del Costituente di uno qualunque degli impegni assunti ai sensi del presente Atto costituisce un “Evento Rilevante” ai sensi e per gli effetti dei Contratti di Finanziamento, al verificarsi del quale, pertanto, CDP potrà (i) dichiarare il Costituente decaduto dal beneficio del termine ad esso concesso ai sensi di ciascun
Contratto di Finanziamento; (ii) recedere da ciascun Contratto di Finanziamento; ovvero (iii) risolvere ciascun Contratto di Finanziamento.
Fermo restando quanto previsto dall’Articolo 2.2. (Valore dei Titoli), il Costituente prende atto e concorda con CDP, che accetta, che, quale condizione sospensiva all’erogazione dei Finanziamenti, il Costituente dovrà assicurare che il Pegno sia costituito sull’Oggetto del Pegno, mediante le formalità di cui all’Articolo 5.2.1 (Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno), per un Valore dei Titoli non inferiore al 25% (venticinque per cento) dell’Esposizione Corrente.
10. CESSIONE O TRASFERIMENTO DEI DIRITTI DEL CREDITORE GARANTITO
10.1. Cessione dei diritti
Il presente Xxxx sarà vincolante per il Costituente, i propri successori, cessionari e aventi causa anche a seguito di qualsiasi Cessione, senza necessità di alcuna ulteriore manifestazione del consenso dello stesso Costituente, ed, a tal proposito, il Costituente acconsente espressamente, anche ai sensi dell’articolo 1232 del codice civile, che in caso di Cessione:
(a) il Pegno continui;
(b) i Titoli Originari (e, se Oggetto di Pegno ai sensi del presente Xxxx, i Xxxxxx Xxxxxxxxxx) rimangano in deposito sul Conto Titoli; e
(c) l’eventuale successore del Creditore Garantito diventerà parte del presente Atto in qualità di creditore pignoratizio di primo grado.
Il Costituente, contestualmente ovvero precedentemente ad ogni Cessione, in caso di richiesta in tal senso da parte del Creditore Garantito, dovrà sottoscrivere, o far sì che sia sottoscritto, qualunque atto o documento e/o effettuare o far sì che sia effettuata ogni altra registrazione o comunicazione necessaria o opportuna a confermare il Pegno.
In occasione della Cessione, il Costituente farà in modo che il Depositario aggiorni le informazioni sul Xxxxx Xxxxxx, in conformità a quanto previsto dall’articolo 57 del Regolamento sulla Gestione Accentrata.
10.2. Effetti della cessione
Ai fini del Pegno, la cessione, in tutto o in parte, dei Contratti di Finanziamento o dei Crediti Garantiti avrà, rispettivamente, natura ed effetto di cessione di contratto e di cessione di credito, con esclusione di qualsiasi efficacia novativa sul relativo Contratto di Finanziamento o sui Crediti Garantiti esistenti al momento del perfezionamento della Cessione.
11. IMPEGNI DEL COSTITUENTE
11.1. Impegni del Costituente
Sino all’integrale liberazione del Pegno, ai sensi dell’Articolo 13 (Cancellazione del Pegno), il Costituente si impegna:
(a) a far sì che i Titoli Originari e, una volta costituiti in pegno ai sensi del presente Xxxx, i Xxxxxx Aggiuntivi:
(i) rimangano registrati sul Conto Titoli;
(ii) soddisfino in ogni tempo le condizioni delle Caratteristiche dei Titoli;
(iii) abbiano in ogni tempo un valore almeno pari al 25% (venticinque per cento) dell’Esposizione Corrente, ai sensi di quanto previsto dall’Articolo 2.2 (Valore dei Titoli), o del maggior valore eventualmente richiesto dal Creditore Garantito, nei limiti dell’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx.
(b) a non prestare consenso o intraprendere azioni:
(i) che possano pregiudicare la validità, l’efficacia e l’escutibilità del Pegno o i diritti e gli interessi del Creditore Garantito inerenti al Pegno e all’Oggetto del Pegno; e
(ii) che possano comportare la diminuzione del valore dell’Oggetto del Pegno come risultante dal presente Atto;
(c) ad intraprendere, a proprie spese, qualsiasi azione richiesta dal Creditore Garantito ai fini della conferma del perfezionamento del Pegno, del suo mantenimento e della sua opponibilità ai terzi o comunque necessaria ed opportuna per garantire la validità, l’efficacia e l’escutibilità del Pegno e dei diritti del Creditore Garantito, anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contro eventuali pretese di terzi;
(d) ad eseguire e consegnare prontamente a proprie spese tutti i documenti e ad intraprendere tutte le azioni necessarie o opportune al fine di:
(i) perfezionare il Pegno ai sensi dell’articolo 5.1(Formalità per la costituzione del Pegno); e
(ii) mettere il Creditore Garantito in grado di esercitare i diritti e le azioni cui ha diritto ai sensi del presente Atto, inclusi, senza limitazioni, tutti i diritti e le azioni esercitabili nel caso si verifichi un Evento Rilevante;
(e) a non creare o permettere la creazione di alcun vincolo, garanzia, onere, gravame o diritto di terzi sull’Oggetto del Pegno;
(f) ad astenersi dall’alienare ovvero dal disporre in alcun modo dell’Oggetto del Pegno, e comunque ad astenersi dal compiere atti che possano comportare restrizioni o limitazioni in relazione all’Oggetto del Pegno;
(g) a prestare cooperazione al Creditore Garantito al fine di tutelare i suoi diritti in relazione al Pegno e/o all’Oggetto del Pegno;
(h) ad informare tempestivamente il Creditore Garantito circa ogni eventuale pretesa o azione da chiunque avanzata o minacciata per iscritto relativamente al Pegno e/o all’Oggetto del Pegno;
(i) a stipulare e sottoscrivere tempestivamente tutti gli ulteriori documenti e atti, nonché intraprendere tutte le ulteriori azioni che dovessero essere necessarie o che il Creditore Garantito dovesse ragionevolmente richiedere, al fine di: (x) assicurare e mantenere l’efficacia e l’opponibilità del Pegno; e (y) consentire al Creditore Garantito l’esercizio dei diritti allo stesso spettanti in relazione all’Oggetto del Pegno;
(j) in caso del venir meno del regime di dematerializzazione per i Titoli Originari e, una volta costituiti in pegno ai sensi del presente Atto, per i Titoli Aggiuntivi, a sottoscrivere e perfezionare qualsiasi documento, atto e/o contratto e/o compiere qualsiasi azione, in forma e sostanza soddisfacente per il Creditore Garantito, che sia necessaria e/o opportuna al fine di confermare il Pegno sui Titoli Originari e, se costituiti in pegno ai sensi del presente Xxxx, i Xxxxxx Xxxxxxxxxx; e
(k) con riferimento agli impegni di integrazione e sostituzione di cui all’Articolo 5.2.1 (Clausola di integrazione e di sostituzione del Pegno), a costituire in Pegno Titoli Aggiuntivi:
(i) di cui il Costituente sia il solo legittimo proprietario;
(ii) liberamente assoggettabili a Pegno da parte del Costituente;
(iii) liberi da ogni diritto di garanzia, diritto di opzione o prelazione, di qualunque tipo, in favore di chiunque, ad eccezione del Pegno;
(iv) rispetto ai quali non vi siano azioni giudiziarie ovvero procedimenti arbitrali in corso ovvero, per quanto a conoscenza del Costituente, minacciati; e
12. ESCUSSIONE DEL PEGNO
12.1. Escussione del Pegno
Anche ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 4, primo comma, del Decreto 170 e di ogni altra norma di legge applicabile, al verificarsi di una Causa di Escussione, il Creditore Garantito avrà diritto, dandone semplice comunicazione scritta al Costituente:
(i) a determinare e quantificare i Crediti Garantiti dovuti dal Costituente per effetto dell’avvenuta Causa di Escussione, ai sensi di quanto previsto nei Contratti di Finanziamento e nel presente Atto;
(ii) a dichiarare immediatamente esigibili i Crediti Garantiti nella misura di cui al precedente paragrafo (i) in conformità a quanto previsto nei Contratti di Finanziamento e nel presente Atto; e/o
(iii) ad incassare e trattenere in via definitiva l’Oggetto del Pegno esistente alla data di escussione al fine di soddisfare i Crediti Garantiti mediante vendita dell’Oggetto del Pegno ovvero mediante appropriazione dell’Oggetto del Pegno, procedendo come previsto all’Articolo 12.2(b) (nei limiti dell’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx).
12.2. Effetti del verificarsi di una Causa di Escussione
Qualora il Creditore Garantito decida di procedere all’escussione del Pegno ai sensi dell’Articolo 12.1 (Escussione del Pegno) che precede, ne darà avviso scritto al Costituente, intimando l’adempimento dei Crediti Garantiti entro 5 (cinque) Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
Nel caso in cui il Costituente non abbia adempiuto nei termini di cui sopra, il Depositario sarà autorizzato a procedere, in nome e per conto del Creditore Garantito, alla vendita dell'Oggetto del Pegno ovvero, nel caso in cui il Creditore Garantito abbia optato per l’appropriazione dell'Oggetto del Pegno, alla valutazione dello stesso ai fini di tale appropriazione per un valore non inferiore a quanto previsto nel capoverso che segue.
Resta inteso, ai fini della determinazione delle condizioni di realizzo e dei criteri di valutazione dell’Oggetto del Pegno, che:
(a) nel caso di escussione mediante vendita dell’Oggetto del Pegno, (i) la vendita dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili ad un prezzo non inferiore alla media del prezzo registrato dall’Oggetto del Pegno nel periodo di 15 (quindici) giorni di mercato aperto precedenti la vendita; e (ii) il Creditore Garantito tratterrà il corrispettivo della vendita dell’Oggetto del Pegno a soddisfacimento dei Crediti Garantiti, fino a concorrenza del valore di questi ultimi e, comunque, nei limiti dell’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
(b) devono considerarsi ragionevoli sotto ogni profilo ai sensi del Decreto 170; e
(c) entro 1 (uno) Giorno Lavorativo dalla scelta ed adozione della modalità di escussione del Pegno, il Creditore Garantito informerà per iscritto il Costituente e, se del caso, gli organi della Procedura Concorsuale, in merito alle modalità di escussione adottate, restando inteso che la comunicazione inviata dal Creditore Garantito entro tale termine dovrà intendersi effettuata nel rispetto dell’obbligo di informare immediatamente il Costituente ai sensi di quanto disposto dall’articolo 4, secondo xxxxx, del Decreto 170.
12.3. Imputazione dei proventi
I proventi relativi alla escussione totale o parziale dell’Oggetto del Pegno ricevuti dal Creditore Garantito dovranno essere imputati al soddisfacimento delle pretese di quest’ultimo come segue:
(a) in primo luogo e con pari priorità, al pagamento dei costi e delle ragionevoli spese (ivi compresi, a titolo esemplificativo, spese legali, tasse e imposte), debitamente documentati, sostenuti dal Creditore Garantito relativamente: (i) alla custodia e all'amministrazione dell’Oggetto del Pegno; (ii) all’escussione e vendita dell’Oggetto del Pegno e al successivo incasso dei proventi relativi all’escussione e alla vendita; e (iii) all’esercizio o escussione di qualsiasi diritto del Creditore Garantito ai sensi del presente Atto;
(b) in secondo luogo, al soddisfacimento di tutti i Crediti Garantiti secondo i principi del codice civile ed, in ogni caso, entro i limiti dell’Esposizione Corrente.
Le eventuali eccedenze rispetto al minore tra (i) l’ammontare dei Crediti Garantiti (comprensivi di interessi maturati e costi) dovuti dal Costituente per effetto del verificarsi di una Causa di Escussione; e (ii) l’Importo Xxxxxxx Xxxxxxxxx verranno retrocesse al Costituente.
12.4. Modalità alternative di escussione
È fatta comunque salva ogni diversa forma di escussione del Pegno e di alienazione dell’Oggetto del Pegno prevista e regolata dalla legge.
13. CANCELLAZIONE DEL PEGNO
13.1. Nonostante quanto diversamente previsto nel presente Atto e salvo ed impregiudicato il disposto di cui ai successivi Articoli 13.2 e 13.3, il Pegno rimarrà in vigore sino al completo e puntuale adempimento di tutti i Crediti Garantiti, salvo di quelli indicati nel paragrafo (c) dell'Articolo 3.1 (Crediti Garantiti), a condizione che:
(a) ognuno di tali Crediti Garantiti sia stato correttamente ed integralmente adempiuto secondo i termini previsti nei Contratti di Finanziamento Quadro con mezzi normali di pagamento; ed
(b) al momento del completo e puntuale adempimento di tutti i Crediti Garantiti nei termini di cui al paragrafo (a) che precede, siano stati consegnati a CDP i Documenti di Conforto relativi al Soggetto Rilevante e non sia persistente un Evento Rilevante.
Al verificarsi di tali condizioni (o alla scadenza dei termini di cui al successivo Articolo 13.2), il Creditore Garantito si impegna a fare quanto necessario per l’estinzione del Pegno entro 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
13.2. Qualora una o più delle condizioni di cui all’Articolo 13.1 che precede non si sia verificata:
(a) con riferimento ai Crediti Garantiti adempiuti alla loro originaria scadenza, nonostante tale completo e puntuale adempimento, il Pegno rimarrà comunque in vigore a garanzia dei Crediti Garantiti indicati nel paragrafo (c) dell'Articolo 3.1 (Crediti Garantiti) sino:
(i) alla scadenza del periodo previsto nell'articolo 67, secondo comma, della Legge Fallimentare (o di quello previsto nell’articolo 67, primo comma, della Legge Fallimentare, ove applicabile), qualora entro tale periodo il relativo Soggetto Rilevante non sia stato sottoposto ad alcuna Procedura Concorsuale; ovvero
(ii) qualora entro il periodo di cui al paragrafo (i) il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto ad una Procedura Concorsuale, sino alla data antecedente tra: (A) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale (o della Procedura Concorsuale che sia stata avviata in consecuzione alla prima); e (B) la data di emissione di una sentenza esecutiva che respinga ogni azione revocatoria avente ad oggetto i Crediti Garantiti;
(b) nell'ipotesi in cui i Crediti Garantiti, ovvero alcuno di essi, vengano adempiuti, anche parzialmente, anteriormente alla data della rispettiva originaria scadenza prevista dai Contratti Garantiti, nonostante il completo e puntuale adempimento di tutti i Crediti Garantiti, ad eccezione di quelli indicati nel paragrafo (c) dell'Articolo 3.1 (Crediti Garantiti), il Pegno rimarrà comunque in vigore a garanzia dei Crediti Garantiti indicati nel paragrafo (c) dell'Articolo 3.1 (Crediti Garantiti) del presente Atto sino:
(i) alla scadenza del periodo di cui all'articolo 65 della Legge Fallimentare, qualora entro tale periodo il Soggetto Rilevante non sia stato sottoposto ad alcuna Procedura Concorsuale; ovvero
(ii) qualora entro il periodo di cui al paragrafo (i) il Soggetto Rilevante sia stato sottoposto ad una Procedura Concorsuale, sino alla data antecedente tra: (A) la data di chiusura di tale Procedura Concorsuale (o della Procedura Concorsuale che sia stata avviata in consecuzione alla prima); e (B) la data di emissione di una sentenza esecutiva che respinga
(X) ogni azione revocatoria avente ad oggetto i Crediti Garantiti e/o (Y) ogni azione promossa ai sensi dell'articolo 65 della Legge Fallimentare avente ad oggetto i Crediti Garantiti.
13.3. Nonostante quanto sopra previsto, resta inteso che CDP potrà, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, anche in deroga a quanto previsto al presente Articolo, liberare, in tutto o in parte, il Pegno e/o i diritti da questo rinvenienti, restando inteso che qualsivoglia costo e spesa collegato all’estinzione totale o parziale del Pegno sarà integralmente a carico della Parte Finanziata.
14. ELEZIONE DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI
Ai fini del presente Xxxx, le Parti eleggono domicilio all’indirizzo appresso indicato.
Ogni comunicazione da effettuarsi ai sensi del presente Xxxx dovrà essere effettuata per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti nel presente Atto, potrà essere effettuata per raccomandata A.R. o messaggio di posta elettronica certificata. Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi o a quelli successivamente comunicati indicati tra le Parti:
Se al Costituente:
[●]
PEC: [●]
All’attenzione di [●]
Se a CDP:
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Xxx Xxxxx, 0
00000 Xxxx
All’attenzione di: Gestione Operazioni Istituzioni Finanziarie e Finanza Alternativa
Ogni comunicazione ai sensi del presente Atto sarà considerata come effettuata al momento del ricevimento agli indirizzi sopra indicati purché tale comunicazione venga effettuata tra le ore 9.00 e le ore 17.00 di un Giorno Lavorativo, in caso contrario considerandosi effettuata il Giorno Lavorativo immediatamente successivo.
15. DISPOSIZIONI GENERALI
15.1. Manleva
Il Costituente si impegna espressamente a tenere indenne e manlevare il Creditore Garantito con riferimento ad ogni conseguenza dannosa, maggior costo o spesa che possa derivare al Creditore Garantito dal presente Atto, con la sola esclusione delle conseguenze dannose, maggiori costi e spese che siano da attribuire al dolo o colpa grave del Creditore Garantito.
15.2. Modifiche e tolleranze
Il presente Atto può essere modificato soltanto per iscritto.
Nessun ritardo o mancato esercizio di CDP di qualunque potere, diritto o rimedio previsto dal presente Xxxx potrà essere considerato una rinuncia a tale potere, diritto e rimedio o come tacita abrogazione o modifica dei patti che lo prevedono.
Nessuna tolleranza, anche se reiterata, di CDP di inadempimenti o ritardi nell’adempimento degli obblighi del Cedente derivanti dal presente Atto potrà essere considerata come una rinuncia di CDP ad eccepire tali eventi o a far valere i relativi diritti ovvero come tacita abrogazione o modifica dei patti che li prevedono.
Il singolo o parziale esercizio da parte di CDP di un potere, diritto o rimedio previsto nel presente Atto non precluderà l’ulteriore esercizio di tale potere, diritto o rimedio ovvero l'esercizio di altri poteri o diritti o rimedi previsti ai sensi del presente Atto o dalla normativa applicabile.
15.3. Invalidità parziale
Ciascuna delle disposizioni del presente Xxxx è disgiunta e distinta dalle altre e l’eventuale contrarietà a norme di legge, invalidità o inefficacia di alcuna delle disposizioni contenute nel presente Atto ai sensi delle leggi vigenti in qualunque Paese non avrà alcun effetto sulla validità ed efficacia di alcuna altra disposizione del presente Atto.
15.4. Tributi
Tutti i Tributi connessi al Pegno e/o al presente Atto saranno a carico del Costituente e il Cedente corrisponderà a CDP, manlevandola e tenendola indenne, ogni Tributo con i relativi costi qualora questi fossero stati pagati da quest’ultima, e ciò ove pure tali somme dovessero risultare dovute in esito ad attività di accertamento o di verifica esperita dai competenti organi dell’amministrazione finanziaria in data successiva alla formalizzazione dei relativi atti ovvero da mutamenti nelle disposizioni legislative, amministrative o cambiamenti della prassi interpretativa fiscale.
15.5. Spese
Qualsivoglia onere, costo o spesa (anche legali, notarili o fiscali) sostenuti in relazione alla sottoscrizione ed al perfezionamento del presente Atto e al Pegno (ivi compresi quelli per rendere tali atti efficaci, ovvero per loro modifiche o integrazioni, ovvero per l’escussione e/o la novazione del Pegno) sarà a carico esclusivo del
Costituente, che si impegna a manlevare e tenere indenne CDP qualora questa abbia sostenuto tali oneri, costi o spese.
15.6. Trattamento fiscale
Il presente Atto, le relative formalità e garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento e forma prestate, compresi gli atti relativi alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, sono esenti dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto, ai sensi dell'articolo 5, comma 24, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003 n. 326, in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A. di cui all’articolo 5, commi 7, lettera a), e 8, del D.L. n. 269/2003.
15.7. Legge applicabile
Il presente Xxxx è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato ai sensi della medesima.
15.8. Giurisdizione e foro competente
Qualsiasi controversia derivante dal presente Xxxx, xxx comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità ed esecuzione, sarà deferita alla giurisdizione italiana e sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, restando escluso ogni altro foro, alternativo o concorrente, fatta eccezione per i fori esclusivi non derogabili previsti dal codice di procedura civile.
* * *
La Parte Finanziata dà espressamente atto che il presente Atto costituisce manifestazione della propria volontà negoziale e dichiara di ben conoscere il contenuto delle singole clausole avendone negoziato integralmente e specificamente il contenuto per il tramite di Assoconfidi.
Allegati:
Allegato A (Principali termini e condizioni del Contratto di Finanziamento Quadro); Allegato B (Titoli Originari);
Allegato C (Istruzioni per la registrazione);
Allegato D (Istruzioni per la registrazione del Pegno su Xxxxxx Xxxxxxxxxx); Allegato E (Modello di Atto Ricognitivo);
Allegato F (Caratteristiche e Valore dei Titoli)
* * *
Se siete d’accordo sul contenuto del presente Xxxx, Vi preghiamo di confermarcelo inviandoci la Lettera di Accettazione da Voi debitamente sottoscritta, in segno di integrale accettazione, secondo le modalità di cui all’articolo 3.4 della Convenzione. La presente proposta costituisce proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1329 del codice civile e potrà essere da Voi sottoscritta entro non oltre 6 (sei) mesi dalla data odierna, restando inteso che, al termine di tale periodo, tale proposta si intenderà automaticamente decaduta.
Distinti saluti
, __/ /
[Luogo e Data]
[Il Costituente]
[Nome e Qualifica]
[Codice Fiscale del soggetto firmatario]
[Firma