AVVERTENZA
NOTA INFORMATIVA
ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DEL CREDITO COMMERCIALE A BREVE TERMINE
AVVERTENZA
La presente Nota Informativa non è soggetta alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Poiché non sostituisce quanto regolamentato dalle Condizioni di Assicurazione, il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Informazioni generali
Euler Hermes S.A. (N.V.) -impresa d’assicurazione con sede legale in Belgio- è stata autorizzata in data 10 ottobre 2011 a operare in Italia in regime di stabilimento attraverso la Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia (iscrizione nell'Elenco IVASS al n. I.00099).
Il contratto di assicurazione è concluso con la Rappresentanza Generale per l'Italia (Sede secondaria) di Euler Hermes S.A. (N.V.) sita in Italia, xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx Tel. 06/8700. 1 - xxx.xxxxxxxxxxx.xx – xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Il capitale sociale della EULER HERMES S.A. (N.V.) è pari a € 229.390.287,00 interamente versato.
B. INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO – RAMO CREDITO
La polizza ha normalmente una durata di dodici mesi ed è tacitamente rinnovabile per un eguale periodo.
Avvertenza
Il termine di disdetta è espressamente indicato in polizza: le Parti (Contraente e Assicuratore) hanno facoltà di esercitare la disdetta mediante inoltro di lettera raccomandata o PEC.
Inoltre l’Assicuratore ha il diritto di recedere dalla polizza in caso di trasformazione o aggravamento del rischio legato all’attività imprenditoriale dell’Assicurato.
1. Oggetto dell’assicurazione
La copertura assicurativa prevede, al verificarsi dell’insolvenza di uno o più Clienti (imprenditori privati) dell’Assicurato, il risarcimento del danno originato al mancato incasso di crediti commerciali derivanti da forniture di beni e/o servizi effettuate dall’Assicurato nell’esercizio della sua attività imprenditoriale.
Avvertenza
La polizza prevede un importo al di sotto del quale la copertura non si attiva: non sono assicurate le forniture di beni o servizi di importo cumulato inferiore a 250 euro.
2. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio- Annullabilità
Le dichiarazioni rese dall’Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione o rinnovo della polizza hanno valore essenziale a norma degli articoli 1892 e 1893 del codice civile italiano.
3. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Assicurato deve comunicare all’Assicuratore ogni circostanza che, in corso di rapporto assicurativo, possa costituire aggravamento o diminuzione del rischio.
Avvertenza
La mancata comunicazione di circostanze relative all’aggravamento del rischio può comportare effetti sulla prestazione assicurativa.
4. Scoperto obbligatorio – Percentuale di copertura
La normativa prevede che l’imprenditore assicurandosi non possa trasferire completamente il rischio d’impresa all’Assicuratore per cui una percentuale deve rimanere a suo carico (Scoperto obbligatorio). Pertanto l’indennizzo sarà corrisposto al netto dello scoperto obbligatorio ovvero nella misura indicata in polizza come “Percentuale di copertura”.
5. Diritto di ripensamento
L’Assicurato potrà valutare la rispondenza della copertura assicurativa al proprio profilo di rischio sottoponendo alla valutazione dell’Assicuratore la propria Clientela. A seguito della valutazione espressa dall’Assicuratore e qualora i nominativi valutati come non assicurabili eccedano in percentuale il 50%, l’Assicurato stesso potrà rinunciare alla copertura assicurativa offerta dalla polizza, dandone comunicazione entro e non oltre il trentesimo giorno a partire da quello di decorrenza della polizza. In caso di rinuncia alla copertura assicurativa, non sarà addebitato alcun importo all’Assicurato.
6. Affidamenti (Infocover, Smartcover e Limiti Massimi Assicurabili)
Affinché la garanzia venga attivata è necessario che il rischio Cliente, riferito a ciascun azienda con cui l’Assicurato opera od opererà a credito, sia analizzato e accettato dall’Assicuratore; sia, cioè, stabilito per ogni Cliente il relativo “Limite Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx”, limite che potrà essere, in qualsiasi momento, oggetto di revisione da parte dell’Assicuratore.
L’Assicurato dovrà chiedere come Limite Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx l’importo che meglio rappresenta l’esposizione che ha o intende avere con ciascun Cliente.
Infocover (valido per Clienti italiani) e/o Smartcover (Valido per Clienti esteri) sono due servizi collegati alla polizza che consentono all’Assicurato, per importi predefiniti, d’inserire in copertura i propri Clienti senza dover richiedere un Limite Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Ambedue sono rilasciati da Euler Hermes Services Italia S.r.l. e i relativi dossier hanno validità analoga ai Limiti Massimi Assicurabili.
7. Premio
Il premio assicurativo è il corrispettivo unico e indivisibile della prestazione assicurativa. Il premio è calcolato in maniera forfetaria sul fatturato assicurato. Le modalità e i termini per la determinazione e il pagamento del premio sono indicati in polizza. Il premio deve essere pagato mediante addebito diretto su conto corrente.
8. Spese accessorie
Per l’espletamento degli adempimenti istruttori necessari per la determinazione e l’aggiornamento delle coperture sui singoli Clienti dell’Assicurato (LMA, Infocover e Smartcover) e per l’espletamento dell’attività di recupero stragiudiziale dei crediti assicurati, anche solo parzialmente, l’Assicurato corrisponderà a Euler Hermes Services Italia S.r.l. -società incaricata allo scopo dall’Assicuratore- le commissioni indicate in polizza
9. Insolvenza e sinistro
Le ipotesi che configurano l’insolvenza a norma di polizza sono:
a) il non ancora avvenuto pagamento decorso un certo numero di giorni -determinato a norma di polizza a seconda del Paese di appartenenza del Cliente dell’Assicurato- dalla data di denuncia del sinistro/mancato pagamento da parte del Cliente;
b) l’accertamento, anche parziale, della mancanza di beni assoggettabili a misure esecutive;
c) la concorde constatazione che la situazione del Cliente dell’Assicurato è tale che un pagamento è improbabile e che un’esecuzione forzata può prevedersi di risultato trascurabile;
d) la conclusione di un concordato stragiudiziale opponibile dal Cliente dell’Assicurato a tutti i creditori;
e) l’ammissione del Cliente dell’Assicurato a una procedura concorsuale come indicato in Polizza. Il sinistro si costituisce al verificarsi di uno degli eventi sopra menzionati.
10. Mandato al recupero
Per alcune posizioni è previsto in polizza l’obbligo per l’Assicurato di conferire all’Assicuratore il mandato per il recupero dei crediti assicurati. A tale scopo le Parti concordano che il mandato di recupero sia conferito a Società del gruppo Euler Hermes.
11. Indennizzi, Contestazioni e Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
L’Assicuratore corrisponderà all’Assicurato gli indennizzi dovuti entro i termini indicati in polizza che decorrono, in ogni caso, dalla costituzione del sinistro.
Nei casi di contestazione del credito da parte del Cliente dell’Assicurato, la garanzia assicurativa resta sospesa fino al riconoscimento formale del credito assicurato.
L’indennizzo riguarderà la perdita garantita ovvero la parte del credito assicurato rientrante nell’affidamento (LMA, Infocover o Smartcover) in vigore al momento della fatturazione cui viene applicata la “Percentuale di copertura”.
Le spese sostenute per le attività di recupero (ovvero la commissione percentuale applicata al recuperato e le spese legali) sono rimborsate in base alle rispettive quote di rischio (importo assicurato e non assicurato al momento della denuncia del sinistro).
Il “Xxxxxxx Xxxxxxxxxx” rappresenta il limite massimo di indennizzi e spese che l’Assicuratore s’impegna a rimborsare all’Assicurato nel corso di ciascun periodo assicurativo; il massimo indennizzo è un moltiplicatore da rapportare ai premi imponibili pagati dall’Assicurato nel corso di ciascun periodo assicurativo.
12. Surroga
A seguito del pagamento dell’indennizzo l’Assicuratore è surrogato nei diritti e nelle azioni dell’Assicurato relative al credito assicurato.
13. Recesso
L’Assicuratore ha il diritto di recedere dalla polizza in caso di trasformazione o aggravamento del rischio.
14. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dalla polizza
I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fondano, ai sensi dell’articolo 2952, 2° comma, del codice civile italiano.
L’ Assicurato decade dal diritto all’indennizzo nelle ipotesi di:
mancato pagamento del premio da parte dell’Assicurato.
concessione di dilazioni iniziali ai suoi Clienti superiori alla Durata Massima di Copertura o di proroga superiori al Termine Xxxxxxx xx Xxxxxxx.
ritardo nella denuncia di Xxxxxxx pagamento.
conclusione di transazioni con suoi Clienti non autorizzate dall’Assicuratore.
dichiarazioni false o omissione nel fornire le comunicazioni necessarie per una corretta gestione del rapporto assicurativo.
15. Legge applicabile
La polizza è redatta in lingua italiana, la valuta contrattuale è l’euro e la legislazione applicabile è quella italiana.
Le Parti potranno, comunque, convenire di assoggettare il contratto a una legislazione diversa da quella italiana, fatta salva in ogni caso la prevalenza delle norme imperative del diritto italiano. Resta fermo che gli eventuali reclami in merito al contratto stesso dovranno essere rivolti all’Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. L’IVASS faciliterà le comunicazioni tra l’Autorità competente ed il Contraente Assicurato.
16. Regime fiscale
Il regime fiscale applicabile alla polizza è quello vigente nel Paese di residenza dell’Assicurato; in Italia le imposte assicurative sono attualmente pari al 12,50%.
C. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA LIQUIDAZIONE DEL SINISTRO E AL CALCOLO DELLA PERDITA
1. Sinistri
L’ Assicurato deve denunciare all’Assicuratore, entro 15 giorni da quello in cui ne abbia avuto conoscenza:
• le situazioni di insolvenza giudizialmente accertate a carico del suo Cliente;
• i titoli di credito insoluti soggetti a protesto a firma del suo Cliente;
• ogni mancato incasso di crediti assicurati alla scadenza originaria o prorogata ai sensi di polizza.
Avvertenza
L’Assicurato perde il diritto all'indennizzo se non rispetta il termine di denuncia.
2. Liquidazione dell’indennizzo
L’Assicuratore corrisponderà all’Assicurato l’indennizzo nei termini indicati in polizza che decorrono, in ogni caso, dalla costituzione del sinistro (vedi precedente punto 9)
3. Calcolo della perdita garantita
La perdita garantita è composta degli importi impagati indicati in fattura (incluse le spese di trasporto, di imballaggio e di assicurazione, nonché le varie tasse applicate) a esclusione degli importi relativi a spese bancarie, penalità legali, perdite su cambi e interessi di mora.
A questi vanno aggiunti il rimborso della quota di competenza dell’Assicuratore dei costi sostenuti per le azioni di recupero del credito e detratti –sempre pro quota rischio- gli importi relativi ai recuperi ottenuti.
D. INFORMAZIONI RELATIVE AI RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:
Euler Hermes S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx Funzione Gestione Reclami,
Fax: x00 00 00000000
Email: xxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xxx
avendo cura di indicare i dati relativi al numero di polizza e il nominativo completo, numero e data del sinistro al quale si fa riferimento, l’individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo di doglianza e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DEL CREDITO A BREVE TERMINE
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Se l'esito del reclamo non è soddisfacente o in assenza di un riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, è possibile rivolgersi a:
IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)
Servizio Tutela degli Utenti
Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 00000 Xxxx
avendo cura di indicare i seguenti dati:
• nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
• indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve descrizione del motivo di lamentela;
• copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
• ogni documento utile per descrivere le circostanze.
Eventuali reclami relativi alla mancata osservanza della normativa di settore possono essere presentati direttamente all’IVASS secondo le modalità sopra riportate.
In relazione alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e all'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per ulteriori approfondimenti s’invita alla lettura della “Guida ai reclami” pubblicata dall’IVASS sul sito internet xxx.xxxxx.xx
EULER HERMES S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il Rappresentante Generale per l'Italia Xxxxx Xxxxx
GLOSSARIO
Affidamento: importo entro cui è accordata la garanzia per ciascun Cliente. E’ un plafond rotativo. L'Assicurato può richiederlo per importi predeterminati sotto forma di Infocover (limitatamente ai Clienti italiani) o Smartcover (per Clienti esteri). L’Assicurato può, altrimenti e per ambedue i casi, chiedere un Limite Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx indicando l’importo di cui necessita basandosi sull’esposizione massima nel rapporto a credito con il Cliente.
Cliente garantito: imprenditore privato, residente in uno dei Paesi previsti in polizza, con cui l’Assicurato opera a credito e inserito in polizza mediante apposito Affidamento.
Contestazione: qualsiasi controversia circa l’ammontare, la certezza o l’esigibilità di un Credito assicurato. In tali casi, poiché vengono meno i diritti di credito, la garanzia resta sospesa sino al riconoscimento del credito. Le spese sostenute per il superamento della contestazione rimangono a intero carico dell’Assicurato in caso di mancato riconoscimento dei diritti di quest’ultimo
Credito assicurato: importo certo, liquido ed esigibile relativo a una o più fatture emesse in vigenza di copertura assicurativa, dovuto da un Cliente garantito derivante dalla fornitura di beni e/o servizi effettuata dall’Assicurato nell’esercizio della sua attività imprenditoriale, così come descritta nella Raccolta Dati per la quotazione.
Denuncia di mancato pagamento/Mandato per il recupero: entro i termini indicati in polizza l’Assicurato deve procedere con la segnalazione del sinistro e con il conferimento al mandato per l’azione di recupero utilizzando il modulo telematico fornito dall’Assicuratore debitamente compilato in ogni sua parte nonchè allegando la documentazione compovante il danno e riepilogata nel modulo.
Durata massima di copertura: periodo di tempo, stabilito sulla base della dilazione di pagamento accordata dall'Assicurato ai propri Clienti assicurati, in cui è operante la garanzia assicurativa.
Fatturato Annuo Assicurabile: è il fatturato dilazionato che l’Assicurato svolge annualmente nei Paesi inseriti in polizza.
Fornitura: s’intende effettuata qualora:
a. i beni siano stati messi a disposizione del Cliente anche presso i locali dell’Assicurato, se la vendita è franco fabbrica/partenza;
b. i beni siano stati consegnati a un trasportatore indipendente per essere consegnati al Cliente nel luogo convenuto nel contratto di vendita, se la vendita è franco vettore;
c. i beni siano stati consegnati al Cliente o a terzi da questi incaricati come convenuto nel contratto di compravendita, se la vendita è franco destino/arrivo;
d. i servizi siano stati eseguiti nei termini e nei luoghi previsti nel contratto di vendita.
Globalità e coperture assicurative: l’Assicurato deve sottoporre a copertura tutti i suoi Clienti con cui opera a credito residenti in uno dei Paesi inseriti in polizza.
Xxxxxxx xxxxxxxxxx: è l’importo massimo di indennizzi e spese che l’Assicuratore sarà tenuto a pagare a norma di polizza all’Assicurato complessivamente nel corso di ciascun periodo assicurativo. E’ parametrato ai premi del medesimo periodo assicurativo.
GLOSSARIO ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DEL CREDITO A BREVE TERMINE
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Percentuale di copertura: L’Assicurato non può spossessarsi completamente del rischio imprenditoriale per cui sulla perdita garantita, per determinare l’importo dell’indennizzo, viene applicata la percentuale concordata in polizza.
Polizza: E’ il contratto di assicurazione composto dalle condizioni contrattuali condivise tra le Parti invi incluese eventuali ulteriori disposizioni aggiunte con apposita appendice nonché dagli Affidamenti (LMA, Infocover e Smarticover) deliberati dall’Assicuratore.