Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren
Koordinationskonferenz der Bau- und Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren
Conférence de coordination des services de la construction et des immeubles des maîtres d’ouvrage publics Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici
Coordination Conference for Public Sector Construction and Property Services
Guida per la gestione delle aggiunte ai contratti concernenti le prestazioni edili e le prestazioni di servizi nel settore della costruzione
Pianificazione e costruzione
Stato: 1° maggio 2022; versione 2.0
Autori
Membri della KBOB (UFCL, armasuisse, settore dei PF, USTRA, UFT, DCPA, ACS e UCS) con la partecipazione delle FFS SA
Membri della KBOB
UFCL, armasuisse, settore dei PF, USTRA, UFT, DCPA, ACS e UCS
KBOB
Xxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxx, Xxxxxxxx xxxx@xxx.xxxxx.xx xxx.xxxx.xxxxx.xx
Indice
1.1 Osservazioni preliminari 3
2.3 Regolamentazione nei contratti per le prestazioni del mandatario e nei contratti di appalto 8
3. Variazioni delle prestazioni 8
3.1 Cause delle variazioni delle prestazioni 8
3.2 Ripercussioni delle variazioni delle prestazioni 9
4. Condizioni necessarie per far valere le richieste di adeguamento della retribuzione 11
4.1 Prove che deve fornire il mandatario 11
4.2 Nessuna inadempienza da parte del mandatario 12
5. Aggiunte ai contratti nel contesto del diritto in materia di appalti pubblici 13
5.1 Aggiunta o commessa successiva? 13
5.2 Aggiunte che non richiedono una nuova procedura di aggiudicazione14 5.2.1 Panoramica 14
5.2.2 Possibilità di prevedere variazioni ed estensioni delle prestazioni nel contratto (diritto di modifica dell’ordinazione) 14
5.2.3 Modifiche irrilevanti 14
5.3 Aggiunte che non richiedono una nuova procedura di aggiudicazione in quanto commesse successive o supplementari 15
5.3.1 Osservazioni generali 15
5.3.2 Svolgimento di una procedura di aggiudicazione per le commesse successive o supplementari 15
5.3.3 Aggiudicazione per incarico diretto in casi eccezionali (con pubblicazione) 15
6. Raccomandazione per la gestione delle aggiunte 16
6.1 In generale: misure per evitare le aggiunte 16
6.2 Gestione delle aggiunte 17
6.2.1 Osservazioni preliminari 17
6.2.2 Redigere una richiesta di variazione delle prestazioni
6.2.3 Verifica della richiesta di variazione delle prestazioni 20
6.2.4 Redigere una richiesta di adeguamento della retribuzione (modulo) 22
6.2.5 Verifica della richiesta di adeguamento della retribuzione 24
6.2.6 Aggiunta al contratto 24
7. Basi giuridiche e ulteriori fonti 25
8. Bibliografia (elenco non esaustivo) 26
2
1. Introduzione
Nel settore della costruzione, le aggiunte ai contratti in seguito a variazioni delle prestazioni sono frequenti. Anche con una preparazione e una pianificazione ac- curate, queste variazioni sono spesso inevitabili, ad esempio perché vengono mo- dificate prescrizioni legali e norme (che devono essere osservate), perché si veri- fica un cambio di destinazione d’uso o perché accadono eventi imprevisti che im- plicano una modifica delle prestazioni convenute. Di regola, tali aggiunte fanno aumentare i costi del progetto. Gestire in modo professionale le aggiunte è essen- ziale per evitare per quanto possibile l’insorgenza di controversie tra committenti, pianificatori e imprese e per risolvere eventuali divergenze in modo rapido ed effi- cace. Le future regole per la gestione delle aggiunte ai contratti si trovano giusta- mente già nella bozza del contratto, che viene allegata al bando e serve da base per l’elaborazione dell’offerta.
La presente guida intende presentare alcuni strumenti e ausili della KBOB neces- sari alle parti contraenti per gestire le aggiunte in maniera trasparente e tempe- stiva. Essa vuole fornire a tutte le parti interessate un sostegno nel modo di proce- dere e nella ricerca di soluzioni eque e consensuali.
La guida illustra i diversi concetti utilizzati in questo ambito e contiene un elenco delle definizioni correnti. Presenta le singole fasi di un possibile processo di ge- stione delle aggiunte, indicando le attività da eseguire, le responsabilità da assu- mere e le decisioni da prendere.
La presente guida si rivolge ai membri della KBOB e a tutti gli altri addetti alla pianificazione e alla costruzione.
La presente guida è valida sia per le prestazioni d’opera sia per le prestazioni di pianificazione e si applica per analogia anche alle forniture.
La presente guida intende essere chiara e concisa. I moduli e gli altri ausili indicati possono essere utilizzati per l’elaborazione delle aggiunte. In fondo alla guida si trova un elenco contenente le basi legali, le norme e le raccomandazioni delle as- sociazioni di categoria nonché la letteratura di approfondimento (cfr. al riguardo cap. 7 e 8).
Se la presente guida rimanda alla norma SIA 118 (2013), occorre considerare che la sua applicazione a un rapporto contrattuale concreto deve essere esplicitamente concordata dalle parti. Se la norma SIA 118 (2013) non è esplicitamente dichiarata applicabile, fanno stato le disposizioni del Codice delle obbligazioni (CO). L’appli- cazione della norma SIA 118 (2013) può essere convenuta oralmente o per iscritto; il consenso può essere esplicito o implicito, ossia può essere manifestato anche
Rilevanza di un accordo sulla procedura da seguire per le aggiunte ai contratti
Idea
Contenuto
Destinatari
Campo d’applicazione riferito alle prestazioni
Letteratura e documenti di approfondimento
Accordo sull’applicazione della norma SIA 118 nei contratti di appalto
attraverso un comportamento concludente. Per motivi di prova, tuttavia, si racco- manda di convenire l’applicazione della norma SIA 118 (2013) in forma scritta. La soluzione migliore è integrare l’accordo direttamente nel contratto di appalto.
2. Concetti e basi
Organizzazione efficace
Attori
Interfacce chiare
Una gestione competente delle aggiunte ai contratti è di fondamentale importanza per la realizzazione di un progetto di costruzione. Pertanto, è opportuno trattare rapidamente e correttamente le richieste di aggiunta. A tal fine è necessaria un’or- ganizzazione efficace che coinvolga attori competenti1.
Per i singoli attori si utilizzano le seguenti designazioni.
Committente (pianificazione): | committente secondo il contratto della KBOB per le prestazioni del mandatario, il regolamento SIA 112 e l’articolo 394 e seguenti CO = committente secondo l’articolo 363 e seguenti CO |
e capoprogetto, | incaricato dal committente della direzione del progetto e della gestione delle aggiunte. |
Mandatario (pianificazione): | mandatario secondo i modelli di contratto della KBOB e l’articolo 394 e seguenti CO = ufficio di progettazione secondo il regolamento SIA 112 |
e direttore generale del progetto, | che dirige tutti i mandatari partecipanti alla pro- gettazione del progetto. |
Committente (esecuzione): | committente secondo l’articolo 2 della norma SIA 118 e i modelli di contratto della KBOB = committente secondo l’articolo 363 e seguenti CO |
e mandatario/rappresentante, | che dirige l’esecuzione del progetto di costru- zione e inoltra al committente, con una racco- mandazione, le richieste di variazione delle pre- stazioni e quelle di adeguamento della retribu- zione. |
Mandatario (esecuzione): | imprenditore secondo l’articolo 2 della norma SIA 118 o appaltatore secondo i modelli di con- tratto della KBOB e l’articolo 363 e seguenti CO. |
È più facile dirigere un progetto se sia nella fase di pianificazione che in quella di esecuzione esiste un’unica interfaccia tra il committente e il mandatario, ossia un interlocutore chiaramente definito.
1 Al fine di rendere più agevole la lettura, nella presente guida si è rinunciato a fare una distinzione tra genere maschile e femminile. I termini di genere maschile si riferiscono a persone di entrambi i sessi.
Per consentire alle parti interessate di comprendere i concetti utilizzati nell’ambito della gestione delle aggiunte, questi vengono indicati e spiegati di seguito.
Circostanze che entrambe le parti contraenti non potevano prevedere al momento della stipulazione del contratto o che erano escluse dalle previsioni ammesse. Per le prestazioni edili si veda l’articolo 59 della norma SIA 118 e l’articolo 373 capo- verso 2 CO.
Talvolta si incontra il concetto di «imprevisti nello svolgimento dei lavori di costru- zione». In Svizzera non esiste né una base legale né una prassi consolidata che definisca questo concetto. Di solito è utilizzato per designare determinate varia- zioni delle prestazioni. Tuttavia, tali imprevisti non costituiscono una base per far valere delle pretese. Nella presente guida questo concetto non viene più utilizzato.
Negli articoli 9, 43, 123 e seguenti della norma SIA 118 sono definite le prestazioni che rientrano nelle installazioni di cantiere. Nel caso dei lavori da impresario co- struttore, per le installazioni di cantiere sono previste di norma posizioni separate.
Le spese generali di cantiere comprendono i costi indiretti che non possono essere assegnati direttamente a una prestazione parziale, ma che sono necessari per lo svolgimento dei lavori nel cantiere. Si tratta essenzialmente di costi per il personale basati sulle tariffe orarie (ad es. per i tecnici, i capisquadra, i servizi di cantiere, il trasporto del personale ecc.).
Se è in ritardo nell’esecuzione dei lavori per motivi a lui imputabili, il mandatario deve prendere di sua iniziativa e a sue spese le misure necessarie per accelerare i lavori. Nel caso delle prestazioni edili si veda l’articolo 95 capoverso 2 della norma SIA 118. Se è necessario adottare misure per accelerare l’esecuzione dei lavori senza che alcuna responsabilità possa essere attribuita al mandatario, il commit- tente sostiene i costi supplementari (almeno nei casi in cui acconsenta a tali mi- sure). Per le prestazioni edili si veda l’articolo 95 capoverso 3 della norma SIA 118.
Si tratta di circostanze che rendono difficile la fornitura della prestazione. Se tali circostanze particolari si producono o emergono dopo la conclusione del contratto senza che alcuna responsabilità possa essere attribuita al committente, per le re- tribuzioni convenute a prezzo fisso (prezzo unitario, prezzo globale o prezzo for- fettario), di regola il mandatario non può far valere una retribuzione supplementare (tranne nei casi in cui si tratti di circostanze straordinarie). Per le prestazioni edili si veda l’articolo 58 capoverso 1 della norma SIA 118.
Nell’articolo 84 della norma SIA 118 si conferisce al committente il diritto unilate- rale ed esteso di modificare la propria ordinazione. Le modifiche dell’ordinazione possono risultare da altri modi d’esecuzione, da aumenti o diminuzioni delle quan- tità o da prestazioni supplementari. Il diritto di modificare l’ordinazione sussiste solo a condizione che il carattere generale dell’opera intrapresa non venga alterato (vedi art. 84 cpv. 1 norma SIA 118).
Le regole su come procedere in caso di modifiche dell’ordinazione e sull’inden- nizzo dell’imprenditore sono stabilite agli articoli 85–91 della norma SIA 118.
Si tratta del calcolo della retribuzione supplementare sulla base dei costi effettiva- mente sostenuti dal mandatario (ossia dei costi oggettivamente necessari) più i supplementi per le spese generali, i rischi e il guadagno (eventualmente tenendo
Circostanze straordinarie
Imprevisti nello svolgimento dei lavori di costruzione
Installazioni di cantiere
Spese generali di cantiere
Misure volte ad accelerare l’esecuzione dei lavori e costi supplementari che ne conseguono
Circostanze particolari
Modifica dell’ordinazione di prestazioni edili
«Cost plus fee»
Spese generali
Contratto di base
Base di calcolo dei costi (base di calcolo dei costi originaria)
Variazione delle prestazioni
Indicazioni difettose
Maggiore / minore onere
Aumenti o diminuzioni delle quantità
Obblighi di collaborazione
conto delle spese generali di cantiere, talvolta difficili da calcolare). Si veda al ri- guardo anche l’articolo 374 CO e i lavori a regia secondo la norma SIA 118 (cfr. in particolare art. 87 cpv. 4 e 48 segg. norma SIA 118).
Le spese generali di un’impresa rientrano nei prezzi di costo che non dipendono né da un singolo cantiere né da una singola posizione (costi amministrativi e finan- ziari). I costi dell’opera sono solitamente maggiorati di una percentuale (supple- mento) per le spese generali. Il supplemento in percentuale è dato dal quoziente tra il valore assoluto delle spese generali per esercizio e i costi dell’opera attesi nell’esercizio in corso (valori preventivati).
È il contratto stipulato originariamente tra il committente e il mandatario per una determinata serie di prestazioni.
La base di calcolo dei costi comprende i costi di produzione oggettivi presunti, che il mandatario considera nel calcolo del prezzo dell’offerta. La «base di calcolo dei costi originaria» costituisce quindi la base di calcolo al momento dell’inoltro dell’of- ferta (data di riferimento). Secondo la norma SIA 118 la base di calcolo dei costi è rilevante sia per la liquidazione relativa al rincaro sia per la formazione dei prezzi complementari (vedi art. 62 e 63 norma SIA 118). Secondo l’articolo 89 capo- verso 2 della norma SIA 118, per le prestazioni a prezzo globale, il prezzo comple- mentare è fissato a partire dalla base di calcolo dei costi originaria, mentre per le prestazioni a prezzo forfettario, a partire dalla base di calcolo dei costi in vigore al momento della modifica dell’ordinazione. Nella prassi il prezzo complementare spesso non è calcolato sulla base dei costi oggettivi, bensì dei prezzi aggiornati (cfr. più sotto).
Variazione tra le prestazioni effettive e le prestazioni originariamente concordate nel contratto di base in relazione al tipo e/o alla quantità e/o alle scadenze. Questa differenza può risultare dall’esecuzione di prestazioni supplementari, dalla rinuncia all’esecuzione di talune prestazioni o dall’esecuzione di prestazioni di natura di- versa rispetto a quelle convenute.
Le indicazioni difettose, in particolare sulla natura del terreno e sulle costruzioni esistenti, possono portare a variazioni delle prestazioni e alla pretesa del manda- tario di una retribuzione supplementare. Sono considerate di responsabilità del committente ai sensi dell’articolo 58 capoverso 2 della norma SIA 118.
Maggiore o minore onere del mandatario dovuto a una modifica delle prestazioni concordate nel contratto di base (tenuto conto di eventuali vantaggi/risparmi ecc.). Un’eventuale pretesa relativa a un aumento o a una diminuzione della retribuzione deve essere motivata.
Una prestazione concordata nel contratto di base viene fornita nel modo previsto, ma in maggiore o minore quantità. Per le prestazioni edili l’articolo 86 della norma SIA 118 stabilisce che i prezzi contrattuali (prezzi unitari) sono vincolanti fino a un limite di tolleranza di ± 20 per cento.
Il committente (e i suoi collaboratori) devono adempiere diversi obblighi di collabo- razione, ad esempio garantire per tempo l’accesso al cantiere, fornire in tempo utile i piani, coordinare i coappaltatori, controllare tempestivamente le fatture ecc. Nel caso concreto, il concetto di «obbligo di collaborazione» è utilizzato indipen- dentemente dal fatto che si tratti di un vero e proprio obbligo di collaborazione per il quale il mandatario può citare in giudizio il committente o di un obbligo di colla- borazione che non può essere fatto valere in giudizio, ma la cui violazione può
avere conseguenze negative per il committente (ad es. pretesa di una retribuzione supplementare da parte del mandatario). Questa distinzione è particolarmente im- portante per le pretese di risarcimento, ma non viene approfondita nella presente guida.
Se viola i suoi obblighi di collaborazione ed è costituito in mora, il committente deve compensare le spese supplementari che ne conseguono per il mandatario, indi- pendentemente da un’eventuale colpa del committente.
Questa pretesa non è esplicitamente disciplinata né nella legge né nella norma SIA 118 o nei regolamenti SIA, ma è riconosciuta dalla dottrina e dalla giurispru- denza.
Adeguamento delle prestazioni definito e accettato da entrambe le parti contraenti, xxx comprese le ripercussioni sui costi e sulle scadenze. L’aggiunta si basa su una pretesa fondata di aumento o diminuzione della retribuzione. Formalmente, nel caso delle prestazioni edili, si tratta di un’integrazione del contratto di base ai sensi dell’articolo 27 della norma SIA 118.
Per il modulo si vedano i documenti numero 52a (per le prestazioni del mandatario e di servizio) e numero 52b (per le prestazioni d’opera) del cockpit «Documenti necessari durante tutto il processo di appalto».
Richiesta e motivazione di una variazione delle prestazioni da parte del commit- tente o del mandatario. La richiesta dovrebbe essere inoltrata per iscritto. Per il modulo si veda il documento numero 51 del cockpit «Documenti necessari durante tutto il processo di appalto».
Pretesa di aumento o di diminuzione della retribuzione avanzata dal committente o dal mandatario dopo l’approvazione della richiesta di variazione delle prestazioni e fondata su un maggiore o minore onere comprovato. La richiesta di adegua- mento della retribuzione dovrebbe essere inoltrata per iscritto. Per il modulo si veda il documento numero 51 del cockpit «Documenti necessari durante tutto il processo di appalto».
Contenuto ed entità della variazione delle prestazioni in relazione al tipo e/o alla quantità e/o alle scadenze.
Comprende tutte le attività e tutti i processi che permettono di individuare e trattare eventuali variazioni delle prestazioni. Si tratta di un compito dirigenziale.
Prezzo approvato dal committente e dal mandatario per l’oggetto dell’aggiunta.
L’analisi del prezzo del mandatario permette di determinare i costi e gli oneri che compongono il prezzo offerto. Secondo l’articolo 18 capoverso 2 della norma SIA 118 queste analisi saranno prese in considerazione al momento della defini- zione dei prezzi complementari (il che giustifica in parte l’aggiornamento dei prezzi).
Calcolo di un prezzo complementare sulla base del prezzo dell’offerta, fermo re- stando che il rapporto contrattuale tra prestazione e retribuzione deve rimanere invariato (nell’aggiunta il mandatario beneficia delle posizioni calcolate «a suo fa- vore» nel contratto di base, ma si assume anche le «perdite» risultanti dalle posi- zioni calcolate «a suo sfavore»). Per le posizioni non contenute nell’elenco delle
Violazione degli obblighi di collaborazione
Aggiunta
Richiesta di variazione delle prestazioni
Richiesta di adeguamento della retribuzione
Oggetto dell’aggiunta
Gestione delle aggiunte ai contratti
Prezzo complementare Analisi dei prezzi
Aggiornamento dei prezzi
Modifica del progetto
Regolamentazione nei contratti della KBOB
Accordo concernente la gestione delle aggiunte
Regolamentazioni specifiche
Cause
non influenzabili
prestazioni si ricorre a una posizione per quanto possibile analoga (per le presta- zioni edili vedi art. 87 cpv. 2 norma SIA 118). La base di calcolo dei costi può ser- vire da riferimento per valutare il rapporto tra prestazione e retribuzione.
Modifica di un progetto in una determinata fase, ad esempio del progetto appro- vato. Le modifiche possono essere motivate da adeguamenti dei documenti di base, ottimizzazioni, prescrizioni tardive o incomplete. La modifica di un progetto può causare una variazione delle prestazioni.
2.3 Regolamentazione nei contratti per le prestazioni del mandatario e nei contratti di appalto
Se per la fornitura di prestazioni di servizi nel settore della costruzione si rendono necessarie prestazioni che non sono state concordate contrattualmente, deve es- sere pattuita una modifica del contratto. In tal caso la procedura da seguire è disciplinata al numero 6 delle condizioni generali contenute nel contratto della KBOB per le prestazioni del mandatario.
Se per le prestazioni edili il committente dispone una modifica dell’ordinazione, si devono osservare anche le integrazioni alla norma SIA 118 contenute nel nu- mero 9 del contratto di appalto della KBOB.
Se il sistema descritto nella presente guida deve essere prescritto contrattual- mente in applicazione dei documenti della KBOB numeri 51 e 52 (vedi cockpit «Do- cumenti necessari durante tutto il processo di appalto»), nel contratto occorre in- tegrare una disposizione pertinente (sotto «Accordi particolari», n. 11 del contratto della KBOB per le prestazioni del mandatario e n. 16 del contratto di appalto della KBOB).
Soprattutto per i progetti di grandi dimensioni si raccomanda di stabilire dettaglia- tamente eventuali regolamentazioni specifiche già nel contratto e, se necessario, di disciplinare espressamente il calcolo dei prezzi complementari (cfr. n. 6.2.4 più sotto). In questi casi, si può anche convenire il metodo di calcolo da applicare se le parti non giungono a un accordo e, nonostante gli sforzi compiuti, la controversia finisce dinanzi a un tribunale o a un organo alternativo di risoluzione delle contro- versie.
3. Variazioni delle prestazioni
3.1 Cause delle variazioni delle prestazioni
Le variazioni delle prestazioni possono avere diverse cause influenzabili o non in- fluenzabili dalle parti contraenti.
Cause non influenzabili dalle parti contraenti nell’ambito della fornitura delle pre- stazioni:
- modifiche di leggi, ordinanze, norme e disposizioni;
- imprevisti dovuti a circostanze esterne straordinarie (ad es. allagamenti, sismi, tempeste, misure restrittive delle autorità, violazione della pace del lavoro e condizioni atmosferiche sfavorevoli);
- nuovi dati che riguardano il terreno e/o le costruzioni confinanti;
- opposizioni;
- progetti di terzi.
Possibili cause che rientrano nella sfera di rischio o di competenza del commit- tente, in cui intervengono anche le parti contraenti ecc.:
- programmazioni errate sotto il profilo tecnico, temporale oppure organizzativo;
- indicazioni e istruzioni tardive, mancanti o incomplete;
- violazione degli obblighi di collaborazione (ritardi nella fornitura dei documenti di base per l’esecuzione dei lavori, nella messa a disposizione del terreno, del materiale ecc.);
- indicazioni difettose nella documentazione del bando inerenti alla natura del terreno (art. 58 cpv. 2 norma SIA 118);
- modifiche dell’ordinazione: modifiche del progetto, modifiche delle esigenze a seguito di un cambio della destinazione d’uso, variazioni del budget, nuovi requisiti di qualità;
- esecuzione tardiva o imperfetta delle prestazioni da parte degli imprenditori che eseguono i lavori preliminari.
Possibili cause che rientrano nella sfera di rischio o di competenza del mandata- rio, in cui intervengono anche subappaltatori, fornitori ecc.:
- programmazioni errate sotto il profilo tecnico, temporale oppure organizzativo (ad es. nella preparazione dei lavori, messa a disposizione di risorse insuffi- cienti o di risorse inadeguate per il progetto, valutazioni errate relative all’im- piego di personale e all’inventario);
- esecuzione tardiva o imperfetta delle prestazioni da parte dell’imprenditore o dei suoi subappaltatori;
- violazione degli obblighi di collaborazione (ad es. ritardi nell’avvio dei processi, violazione dell’obbligo di notifica, decisioni tardive);
- scelta di una tecnica di esecuzione diversa rispetto a quella convenuta nel contratto.
3.2 Ripercussioni delle variazioni delle prestazioni
È possibile che le variazioni delle prestazioni non abbiano un impatto determinante sulla pianificazione e sull’esecuzione dei lavori del mandatario. In questi casi non è necessaria un’aggiunta.
Se, invece, le variazioni delle prestazioni comportano ritardi o accelerazioni nell’esecuzione dei lavori oppure un maggiore o minore onere per il mandatario, ciò può influire sulla fornitura delle prestazioni in termini sia finanziari che tempo- rali. Vi possono essere numerose interdipendenze tra le varie conseguenze: ad esempio i ritardi possono comportare maggiori oneri a causa dell’utilizzo prolun- gato delle installazioni di cantiere oppure l’adozione di misure di accelerazione per recuperare i ritardi accumulati può determinare una diminuzione della produttività e una retribuzione supplementare. Per valutare se nel singolo caso le variazioni determinano una ripercussione rilevante, occorre confrontare sotto il profilo tem- porale e finanziario le basi contrattuali (comprese le aggiunte precedentemente approvate) con la situazione reale.
Cause influenzabili
dal committente
Cause influenzabili dal mandatario
Carattere determinante
Ripercussioni sulla fornitura delle prestazioni
Diritto all’adeguamento della retribuzione e/o dei termini e delle scadenze contrattuali?
Casi particolari: circostanze straordinarie
La pandemia può essere considerata una circo- stanza straordinaria ai sensi dell’articolo 59 della norma SIA 118?
Casi particolari: condizioni atmosferiche sfavorevoli
Altri casi particolari
Se le variazioni delle prestazioni rientrano nella sfera di rischio o di competenza del committente (ad es. violazione degli obblighi di collaborazione o «circostanze particolari» a lui imputabili) e hanno ripercussioni sul contratto di base, si ha gene- ralmente diritto a un adeguamento della retribuzione nonché a un adeguamento dei termini e delle scadenze contrattuali (per la proroga dei termini cfr. anche norma SIA 118, art. 90 [modifica di ordinazione] e art. 94 cpv. 2 [ritardi da parte del committente]). Se, invece, le variazioni delle prestazioni rientrano nella sfera di rischio o di competenza del mandatario, quest’ultimo non ha diritto a un adegua- mento della retribuzione o a un adeguamento dei termini o delle scadenze, poiché tali variazioni sono contemplate nell’obbligo di adempimento contrattuale.
Lo schema seguente riassume le diverse situazioni:
Le circostanze straordinarie possono dare al mandatario il diritto di chiedere un adeguamento del contratto, anche se queste non rientrano nella sfera di rischio o di competenza del committente (per le prestazioni d’opera: cfr. art. 59 norma SIA 118 e art. 373 cpv. 2 CO).
Se le variazioni delle prestazioni sono dovute a condizioni atmosferiche sfavore- voli, l’imprenditore può richiedere un’aggiunta al contratto solo se ciò è stato con- venuto preventivamente (art. 60 norma SIA 118; per l’art. 60 cpv. 2 della norma SIA 118 cfr. n. 10 del contratto di appalto della KBOB).
Le parti possono prevedere nel contratto altri casi in cui il mandatario ha diritto a una retribuzione supplementare, anche se questi non rientrano nella sfera di ri- schio o di competenza del committente, oppure convenire che tali casi rientrino nella sfera di rischio o di competenza del committente (per le prestazioni edili cfr. ad es. l’art. 122 cpv. 1 della norma SIA 118 concernente il ritrovamento di oggetti di interesse artistico o scientifico, l’art. 132 della norma SIA 118 riguardante la so- spensione e la limitazione dell’erogazione di corrente per un periodo superiore a
due ore o l’art. 61 della norma SIA 118 relativo alla chiusura di un cantiere per motivi congiunturali).
Il diritto del mandatario a una proroga o a un adeguamento dei termini e delle scadenze contrattuali in caso di ritardi non imputabili né al committente né al man- datario non è disciplinato in modo uniforme.
- Secondo l’articolo 96 capoverso 1 della norma SIA 118, l’imprenditore ha in linea di principio diritto alla proroga se ha adottato le «ulteriori misure» previste all’articolo 95 della norma SIA 118 (tutte le misure necessarie che si possono ragionevolmente attendere per il rispetto dei termini e delle scadenze) e se ha avvisato «tempestivamente», secondo l’articolo 25 della norma SIA 118, il committente del ritardo e delle sue cause.
- L’adeguamento dei termini e delle scadenze per le prestazioni di servizi nel settore della costruzione non è disciplinato né nel contratto della KBOB per le prestazioni del mandatario né nei regolamenti SIA2.
Se non ha diritto a una proroga dei termini o a un adeguamento delle scadenze, il mandatario è personalmente responsabile del rispetto dei termini e delle sca- denze. È quindi nel suo interesse adottare misure per accelerare l’esecuzione dei lavori, di cui si deve assumere i costi.
Secondo l’articolo 95 capoverso 3 della norma SIA 118, il committente è tenuto a sostenere il provato aumento dei costi derivante dalle misure supplementari dive- nute necessarie, senza alcuna responsabilità dell’imprenditore, per recuperare i ritardi accumulati. Questo, a sua volta, si ripercuote logicamente sul diritto dell’im- prenditore, menzionato più sopra, di prorogare i termini o di adeguare le scadenze.
4. Condizioni necessarie per far valere le richieste di adeguamento della retribuzione
4.1 Prove che deve fornire il mandatario
Come spiegato precedentemente, il mandatario ha in linea di principio diritto a una retribuzione supplementare e/o a un adeguamento dei termini e delle scadenze contrattuali se la variazione delle prestazioni rientra nella sfera di rischio o di com- petenza del committente. Ciò vale in particolare in caso di modifiche dell’ordina- zione, di violazione degli obblighi di collaborazione da parte del committente e di
«circostanze particolari» imputabili a quest’ultimo. Spetta al mandatario provare che:
- le prestazioni hanno subìto una variazione (tipo, entità, durata);
- tale variazione è imputabile al committente o ai suoi collaboratori;
- la variazione delle prestazioni gli ha causato degli inconvenienti (ad es. costi supplementari dovuti a un onere maggiore);
- esiste una relazione causale tra la variazione delle prestazioni e gli inconve- nienti addotti;
Adeguamento dei termini e delle scadenze
Misure per accelerare l’esecuzione dei lavori
Obbligo del committente di sostenere i costi
Principi
Prove
da fornire
2 L’art. 1.6 dei regolamenti SIA menziona il diritto alla proroga solo nel caso in cui la controparte è costituita in mora. Ciò corrisponde al diritto del mandatario, menzionato più sopra, in caso di circostanze che rientrano nella sfera di rischio o di competenza del committente.
Casi particolari
Ragionevolezza / sproporzione
Stima
Obbligo di notifica del mandatario
Stato delle conoscenze del committente
Forma
Perdita del diritto alla retribuzione supplementare?
- i costi supplementari sono stati calcolati correttamente (comprese la necessità e l’adeguatezza);
- ha diritto a ottenere un adeguamento dei termini.
Affinché le richieste relative a una retribuzione supplementare o a un adeguamento dei termini siano accettate, è necessario che il mandatario provi tutti i suddetti punti.
Se, indipendentemente dalla causa della variazione delle prestazioni, il diritto del mandatario rientra nella sfera di rischio o di competenza del committente (ad es. in caso di circostanze straordinarie), la responsabilità del committente non deve essere provata. Il mandatario deve comunque provare di soddisfare le altre condi- zioni menzionate.
Ai sensi dell’articolo 59 della norma SIA 118 e dell’articolo 373 capoverso 2 CO il mandatario deve provare in particolare le circostanze straordinarie, le loro riper- cussioni sulla fornitura delle prestazioni, la sproporzione tra prestazione e contro- prestazione e la non ragionevolezza di tale sproporzione.
Se i costi supplementari non possono essere dimostrati in cifre oppure se dal man- datario non è ragionevole esigere una simile prova, il committente può acconten- tarsi di una stima plausibile, così come un giudice può stimare, nei limiti del suo potere di apprezzamento, un danno non dimostrabile in cifre. In questo modo per l’imprenditore è più facile dimostrare i costi supplementari da indennizzare, ma non gli è permesso avanzare richieste di retribuzioni supplementari senza fornire dati più precisi (XXXXX, Der Werkvertrag, Zurigo 2019, 6a ed., n. 1339).
4.2 Nessuna inadempienza da parte del mandatario
Il mandatario sottostà a un obbligo di notifica, che comprende anche la comunica- zione di eventuali variazioni delle prestazioni.
L’obbligo di notifica si limita alle circostanze note (o che dovrebbero essere note) al mandatario. Tale obbligo non si applica se il committente è già a conoscenza delle variazioni delle prestazioni o se tale conoscenza non avrebbe comportato alcun cambiamento per l’ulteriore esecuzione del contratto.
È opportuno stabilire nel contratto che le notifiche devono essere trasmesse per iscritto (cfr. n. 9 del contratto di appalto della KBOB, n. 2 delle condizioni generali contenute nel contratto della KBOB per le prestazioni del mandatario e art. 25 cpv. 2 della norma SIA 118).
Xxxxx deroghe convenute nel contratto, il diritto alla retribuzione supplementare e/o alla proroga dei termini non decade a causa di una mancata notifica. Tuttavia, se non adempie l’obbligo di notifica, il mandatario deve sopportare personalmente le conseguenze pregiudizievoli di una notifica omessa o ritardata (cfr. art. 365 cpv. 3 CO, art. 25 cpv. 1 norma SIA 118 e 2° periodo dell’art. 96 cpv. 1 norma SIA 118 [concernente il diritto alla proroga dei termini]). Spetta però al committente fornire la prova di tali conseguenze e quindi dimostrare la situazione che si sarebbe verificata se le circostanze fossero state notificate in modo tempestivo.
Se nel contratto si intende stabilire la perdita di eventuali diritti del mandatario le- gati a variazioni delle prestazioni a seguito della violazione del suo obbligo di noti- fica, occorre integrare nel documento contrattuale una disposizione corrispon- dente, formulata in modo chiaro e preciso.
Il mandatario può rinunciare esplicitamente o tacitamente al proprio diritto a una retribuzione supplementare.
Di conseguenza, ad esempio, se firma senza riserva il contratto o un’aggiunta, sebbene sia a conoscenza di possibili variazioni delle prestazioni o di variazioni effettive (ad es. indicazioni errate nella documentazione del bando), il mandatario perde il suo diritto a una retribuzione supplementare.
In questo contesto, per le prestazioni edili va menzionato l’articolo 156 della norma SIA 118 secondo cui – salvo riserva scritta – l’imprenditore rinuncia, con l’inoltro della liquidazione finale, «a presentare ulteriori fatture e a pretendere ulteriori re- tribuzioni per prestazioni».
5. Aggiunte ai contratti nel contesto del diritto in materia di appalti pubblici
5.1 Aggiunta o commessa successiva?
Con l’inclusione nel documento contrattuale di una modifica delle prestazioni sotto forma di aggiunta o con la stesura di un accordo separato, è lecito chiedersi se si tratti ancora della medesima commessa oppure di un’estensione della commessa (commessa successiva). La questione è rilevante poiché, in linea di principio, un’aggiunta che comporta modifiche delle prestazioni non deve essere oggetto di una nuova procedura di aggiudicazione soltanto se è parte integrante dell’aggiudicazione iniziale, ovvero del contratto messo a concorso.
A differenza del diritto dell’UE che all’articolo 72 della direttiva 2014/24/UE con- tiene una disposizione per la «modifica di contratti» durante il periodo di validità3, non esiste una disposizione corrispondente nel riveduto diritto in materia di appalti pubblici (LAPub e OAPub), entrato in vigore rispettivamente il 1° gennaio 2021 per i servizi di aggiudicazione della Confederazione e il 1° luglio 2021 per i Cantoni che aderiscono al CIAP 20194.
Regolamentazione esplicita
Rinuncia alle richieste di adeguamento della retribuzione
Manifestazione di volontà mediante firma
Firma, senza riserva, della liquidazione finale
Questione fondamentale: la modifica è parte integrante dell’aggiudicazione?
Assenza di una base legale esplicita nel diritto svizzero
3 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE. Secondo la suddetta disposizione, la modifica di contratti è consentita se è prevista in clausole di revisione indicate nel bando (opzioni ecc.; art. 72 par. 1 lett. b della direttiva) o se sussistono determinati motivi (ad es. interoperatività o modifiche imprevedibili). Tuttavia, l’aumento di prezzo derivante dalla modifica delle prestazioni è limitato al 50 per cento del valore del contratto iniziale (art. 72 par. 1 lett. b della direttiva). Indipendentemente da ciò, sono ammesse piccole estensioni del con- tratto se il loro valore non supera cumulativamente le soglie europee applicabili alle prestazioni corrispon- denti e nel contempo è inferiore al 10 per cento (contratti di servizio e fornitura) e al 15 per cento (contratti di lavoro) del valore iniziale del contratto (art. 72 par. 2 lett. b della direttiva).
4 Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub; RS 172.056.1); ordinanza del 12 feb- braio 2020 sugli appalti pubblici (OAPub; RS 172.056.11); Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 15 novembre 2019 (CIAP 2019).
5.2 Aggiunte che non richiedono una nuova procedura di aggiudicazione
Nella prassi si opera una distinzione tra due tipi di aggiunte che non richiedono una nuova procedura di aggiudicazione: a) le aggiunte per le quali il meccanismo di modifica è già previsto nel contratto di acquisto e b) le aggiunte per le quali si presume che la modifica sia irrilevante. In questi casi non è necessario svolgere una nuova procedura di aggiudicazione né pubblicare un bando.
Diritto di modifica dell’ordinazione previsto nel contratto
Modifica rilevante o irrilevante
Se il diritto di modificare l’entità delle prestazioni e le conseguenze che ne derivano sono stati specificati nel bando e convenuti per contratto, le variazioni o le esten- sioni delle prestazioni effettuate su questa base sono considerate parte integrante dell’aggiudicazione.
Se, ad esempio, il contratto prevede un diritto di modifica dell’ordinazione (cfr. l’art. 84 della norma SIA 118 concernente gli aumenti o le diminuzioni delle quan- tità o un modo di esecuzione diverso da quello convenuto), qualsiasi modifica che comporti maggiori o minori costi quantificati secondo le basi di calcolo indicate nell’offerta è considerata parte integrante del contratto concluso e non costituisce pertanto una modifica dell’oggetto dell’appalto.
Le conseguenze della modifica non devono essere necessariamente quantificate con un importo, ma devono essere sufficientemente prevedibili per le parti (anche come opzioni) affinché la modifica sia considerata parte integrante dell’aggiudica- zione. Il contratto deve quindi prevedere almeno un diritto di modifica. Questo può riguardare, in particolare, un aumento o una diminuzione delle quantità in caso di liquidazione secondo prezzi unitari e l’estensione delle prestazioni, a meno che le variazioni delle quantità non siano riconducibili a una commessa successiva o sup- plementare secondo il numero 5.3.
Sono considerate parte integrante dell’aggiudicazione anche le modifiche dei costi da indennizzare per queste prestazioni (ad es. le variazioni del prezzo delle mate- rie prime riservate nel contratto o gli oneri supplementari per le ore a regia). In questo caso, è il calcolo dei costi (e non il contenuto delle prestazioni) a risultare inesatto a posteriori.
Lo stesso vale per i contratti che disciplinano le conseguenze di variazioni delle prestazioni imputabili a una mora del creditore o del debitore (ad es. a causa della violazione degli obblighi di collaborazione) o a circostanze straordinarie.
Una modifica è considerata irrilevante se effettivamente ha un’importanza mi- nore o se si può presumere con sufficiente certezza che – se le variazioni delle prestazioni fossero già state note e quindi indicate nel bando originario – la cer- chia di offerenti non avrebbe potuto essere diversa e nessun altro offerente avrebbe ottenuto l’aggiudicazione. Occorre notare che anche queste uscite sup- plementari devono essere approvate dall’autorità competente in conformità ai re- quisiti del diritto creditizio.
Secondo l’ipotesi dell’invariabilità dell’ordine degli offerenti, si può partire dal pre- supposto che l’offerente che ha presentato l’offerta più vantaggiosa continuerà a presentare l’offerta più vantaggiosa, a condizione che la valutazione si basi sugli elementi dell’offerta originaria. Di conseguenza, si ritiene che una retribuzione supplementare sia ammissibile se tale retribuzione fosse stata versata anche ad altri offerenti nel caso in cui questi avessero ottenuto l’aggiudicazione (ad es. in caso di misure di accelerazione o di costi dovuti alla sospensione dei lavori non imputabili al mandatario).
Se la modifica o l’estensione delle prestazioni sotto forma di aggiunta va oltre il quadro specifico delle prestazioni definito nell’aggiudicazione o i principi della le- gislazione sugli appalti pubblici, occorre chiedersi in che misura e in quali casi l’attuale mandatario possa fornire queste prestazioni.
5.3.2 Svolgimento di una procedura di aggiudicazione per le commesse successive o supplementari
L’aggiudicazione di commesse supplementari (indipendenti) sottostà al diritto ap- plicabile in materia di appalti pubblici: questo significa che le commesse relative a prestazioni d’opera o di pianificazione che raggiungono i valori soglia determinanti devono essere aggiudicate secondo la procedura mediante invito, la procedura di pubblico concorso o la procedura selettiva.
5.3.3 Aggiudicazione per incarico diretto in casi eccezionali (con pubblicazione)
In casi eccezionali, la commessa può essere aggiudicata anche per incarico diretto (aggiudicazione diretta). Al riguardo è determinante in particolare l’articolo 21 ca- poverso 2 lettera e LAPub/CIAP 2019, che ammette l’aggiudicazione di una com- messa per incarico diretto a prescindere dal valore soglia, tra le altre cose, se «il cambiamento di offerente per sostituire, completare o ampliare prestazioni già for- nite non è possibile per motivi economici o tecnici, comporterebbe notevoli diffi- coltà o determinerebbe costi supplementari sostanziali».
Poiché la soglia definita per i costi supplementari attesi è elevata, non tutti gli au- menti di questi costi legittimano un’esclusione della concorrenza. Il servizio di ag- giudicazione deve provare in una motivazione scritta che i costi supplementari sono sproporzionati. Tra l’acquisto iniziale e quello successivo deve essere man- tenuto un rapporto equilibrato. A prescindere dalla motivazione fornita, il valore della commessa successiva non può superare in nessun caso il valore della com- messa di base e la commessa di base deve essere stata aggiudicata almeno nell’ambito di una procedura mediante invito.
Valutazione del singolo caso
Osservanza del diritto in materia di appalti pubblici
Aggiudicazione per incarico diretto ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 lett. e
LAPub/CIAP 2019
Pubblicazione (riserva)
Misure da adottare nella fase dei lavori preliminari
In questo contesto va osservato che, anche in caso di aggiudicazione per incarico diretto, le aggiudicazioni di commesse d’importo superiore al valore soglia deter- minante per la procedura di pubblico concorso o selettiva devono essere pubbli- cate (cfr. art. 48 cpv. 1 LAPub/CIAP 2019).
6. Raccomandazione per la gestione delle aggiunte
6.1 In generale: misure per evitare le aggiunte
Una pianificazione e uno svolgimento accurati del progetto contribuiscono a evitare variazioni delle prestazioni e conseguenti aggiunte al contratto. Oltre a una chiara definizione del progetto si deve mirare a una pianificazione per fasi e a una seria preparazione dei lavori del mandatario.
Durante la fase dei lavori preliminari (prima della sottoscrizione di un contratto per le prestazioni del mandatario e, in particolare, prima della sottoscrizione di un contratto di appalto) vanno adottate segnatamente le misure seguenti:
- definizione di condizioni quadro e prescrizioni chiare da parte del committente per l’elaborazione del progetto;
- stima realistica dei costi e dei rischi;
- osservanza dell’ordine di successione delle fasi del progetto (ad es. appalto dopo l’approvazione del progetto) con scadenze realistiche per la pianifica- zione;
- elaborazione della documentazione del bando conforme alle esigenze con la garanzia che per l’appalto sia disponibile un progetto sufficientemente chiaro (art. 5 cpv. 1 norma SIA 118) e che l’elenco delle prestazioni sia completo e chiaro (art. 8 norma SIA 118);
- comunicazione di tutte le condizioni ed esigenze e loro integrazione nella do- cumentazione del bando (art. 5 cpv. 2 e art. 6 cpv. 2 norma SIA 118);
- esecuzione di un’analisi dettagliata della documentazione del bando (in parti- colare dell’elenco delle prestazioni o della descrizione dell’opera) da parte dell’imprenditore per verificarne la correttezza, la completezza e la chiarezza;
- elaborazione di un’offerta completa da parte del mandatario con ipotesi reali- stiche ed eventuali riserve, osservazioni ecc.;
- definizione di un programma dei lavori realistico che tenga in considerazione le possibili evenienze. Il piano di svolgimento dei lavori con indicazioni sulle procedure da seguire in caso di eventi straordinari e le fasi intermedie deter- minanti (pietre miliari) dovrebbe essere un elemento del contratto;
- elaborazione e rappresentazione accurate della base di calcolo dei costi ed eventuale deposito presso il committente o terzi dei calcoli contrattuali (parti- colarmente utile per il calcolo del prezzo complementare secondo la proce- dura dell’aggiornamento dei prezzi);
- esame accurato delle offerte da parte committente, rivolgendo particolare at- tenzione alla loro comparabilità e a eventuali variazioni (soprattutto in caso di varianti), ed eventuale rettifica delle offerte;
- redazione di un contratto ben strutturato basato su modelli standard (contratto della KBOB per le prestazioni del mandatario e contratto di appalto della KBOB);
- elaborazione di disposizioni contrattuali che disciplinano le variazioni delle prestazioni e la risoluzione delle controversie;
- misure volte a evitare differenze tra la documentazione del bando e i docu- menti contrattuali.
Anche nella fase di esecuzione esistono numerose misure che contribuiscono a evitare o individuare le variazioni delle prestazioni o almeno a gestirle più facil- mente:
- impiego di personale di cantiere qualificato da parte dell’imprenditore e scelta di una direzione dei lavori competente da parte del committente;
- preparazione dei lavori accurata e nel rispetto delle scadenze da parte dell’im- prenditore;
- sorveglianza da parte della direzione dei lavori (art. 34 cpv. 1 norma SIA 118) e controllo da parte del mandatario;
- gestione rigorosa, da parte del committente, delle modifiche del progetto, delle ordinazioni e delle scadenze;
- pianificazione delle prestazioni supplementari o modificate da parte della stessa persona che si è occupata della pianificazione iniziale e, se possibile, redazione di un elenco delle prestazioni completato o modificato all’attenzione dell’imprenditore (come chiara prescrizione);
- disponibilità di una documentazione aggiornata e completa (rapporti, docu- mentazione fotografica, verbali ecc.) per individuare eventuali variazioni delle prestazioni e garantire un riscontro;
- conservazione delle prove in casi urgenti (ad es. mediante perizie private con- giunte [perizie di un arbitratore], reperti ufficiali, assunzione di prove a titolo cautelare dinanzi a un tribunale).
6.2.1 Osservazioni preliminari
Se, nonostante tutte le misure adottate, si verificano delle variazioni delle presta- zioni con conseguenti aggiunte al contratto, queste devono essere gestite in modo professionale. A tal fine si devono osservare i seguenti punti fondamentali:
- la gestione delle aggiunte deve essere effettuata tempestivamente e per tutte le variazioni;
- la procedura da seguire in caso di variazioni delle prestazioni deve essere disciplinata nel contratto (n. 6 delle condizioni generali contenute nel contratto della KBOB per le prestazioni del mandatario e n. 9 del contratto di appalto della KBOB; è opportuno integrare disposizioni specifiche in funzione del pro- getto);
- la base per la valutazione delle aggiunte è sempre il contratto di base con tutti gli elementi contrattuali, comprese le aggiunte approvate;
Misure da adottare nella fase di esecuzione
Gestione delle aggiunte ai contratti
Accordo preliminare
Schema
- un’aggiunta comprende, da un lato, la richiesta di variazione delle prestazioni, che costituisce l’elemento materiale e, dall’altro, la richiesta di adeguamento della retribuzione, che contiene la pretesa finanziaria e/o la richiesta di proroga dei termini.
Prima di procedere all’elaborazione delle aggiunte occorre verificare le risorse di- sponibili e necessarie.
È consigliabile che il committente e il mandatario disciplinino per iscritto le ag- giunte con tutte le conseguenze sui costi, sulle scadenze e sul tipo di prestazioni per quanto possibile prima dell’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’ag- giunta (per le prestazioni edili si veda l’art. 87 cpv. 1 della norma SIA 118). È fatta salva l’adozione di misure immediate per evitare eventuali danni (per le prestazioni edili si veda l’art. 45 cpv. 2 della norma SIA 118).
La gestione delle aggiunte comprende le fasi illustrate nel seguente schema, che deve essere utilizzato anche qualora l’aggiunta sia elaborata dopo l’esecuzione delle prestazioni oggetto della stessa. In tal caso, si deve anche indicare il motivo per cui non è stata effettuata una notifica preventiva.
Di seguito viene illustrata la procedura di gestione delle aggiunte da parte del man- datario. Per analogia, tutti i contenuti sono validi anche per le aggiunte trattate dal committente.
Fasi del processo | Contenuto | Risultato | Responsa- bilità | |
Variazione della prestazione Richiesta di variazione delle prestazion Negoziazione, rielaborazione Richiesta no accettata? Rifiuto sì Restriz. imposte dalla sì legisl. sugli no o appalti ancora pubbl.? Appalto secondo la nessuna legislazione sugli risposta appalti pubblici definitiva Richiesta di adeguamento della retribuzione Negoziazione, rielaborazione Xxxxxxxxx accettata? no sì Restriz. imposte dalla sì legislazione sugli appalti pubbl.? Appalto secondo la legislazione sugli no appalti pubblici Aggiunta come integrazione del contratto Conteggio dopo la fornitura delle prestazioni | Variazione rispetto alle prestazioni convenute nel contratto originario (contratto di base) (cause secondo il n. 3.1) | Co | Ma | |
Richiesta scritta di variazione delle prestazioni da parte del committente o del mandatario con indicazione della motivazione. | Notifica di aggiunta (documento n. 51 del cockpit «Documenti necessari durante tutto il processo di appalto») | Di | ||
Verifica della richiesta Il committente provvede affinché la richiesta sia approvata rapidamente. In caso di divergenze, in xxx xxxxxxxxxxx xx ha un colloquio al livello gerarchico immediatamente superiore. Se non si giunge a un accordo, in base alla richiesta di variazione delle prestazioni viene avviata la procedura di composizione delle controversie secondo il n. 19 del contratto di appalto della KBOB o il n. 15 del contratto della KBOB per le prestazioni del mandatario oppure secondo la raccomandazione 641 510 dell'Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS) o la norma SIA 150. | Lettera di approvazione o di rifiuto | De | ||
Verifica preliminare della richiesta di variazione delle prestazioni tenendo conto della legislazione sugli appalti pubblici. | Di | |||
L adeguamento della retribuzione viene determinato con riferimento alla base di calcolo dei costi originaria. Verifica della richiesta di adeguamento della retribuzione Il committente provvede affinché la richiesta sia approvata rapidamente. In caso di divergenze, in xxx xxxxxxxxxxx xx ha un colloquio al livello gerarchico immediatamente superiore. Se non si giunge a un accordo, in base alla richiesta di adeguamento della retribuzione viene avviata la procedura di composizione delle controversie secondo il n. 19 del contratto di appalto della KBOB o secondo la raccomandazione 641 510 dell Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei trasporti (VSS) oppure viene applicato l articolo 87 capoverso 4 della norma SIA 118. | Notifica di aggiunta (documento n. 51 del cockpit «Documenti necessari durante tutto il processo di appalto») Lettera di approvazione | De | Di | |
Verifica della notifica di aggiunta tenendo conto della legislazione sugli appalti pubblici. | Di | |||
Stilare e firmare l aggiunta al contratto (contratto di base). Quantificazione e conteggio delle prestazioni fornite. Solitamente le prestazioni sono indicate separatamente. | Aggiunta al contratto firmata da entrambe le parti,(documento n. 52a o 52b del cockpit «Documenti necessari durante tutto il processo di appalto») | Di | Di |
Co = committente, Ma = mandatario Di = direzione, De = decisione
Se le variazioni delle prestazioni edili consistono unicamente in aumenti o diminu- zioni delle quantità compresi tra ±20 per cento e se i prezzi contrattuali convenuti rimangono invariati, si può semplificare la procedura indicando questa variazione direttamente nel modulo (vedi documenti n. 52a e 52b del cockpit «Documenti ne- cessari durante tutto il processo di appalto») senza elaborare un’aggiunta.
Aumenti o diminuzioni delle quantità
6.2.2 Redigere una richiesta di variazione delle prestazioni (modulo)
In generale
Contenuto
Elaborazione a posteriori
Modulo
Verifica tempestiva e approvazione o rifiuto
La parte contraente comunica senza indugio alla controparte ogni variazione delle prestazioni inoltrando una richiesta di variazione delle prestazioni. Se possibile, questa deve essere presentata per iscritto (vedi modulo, documento n. 51 del coc- kpit «Documenti necessari durante tutto il processo di appalto»). Nella richiesta viene descritta la variazione delle prestazioni e motivato l’aumento o la diminu- zione della retribuzione, ma non viene avanzata alcuna pretesa finanziaria e/o ri- chiesta di proroga dei termini. Queste ultime sono oggetto della richiesta di ade- guamento della retribuzione da presentare nella fase successiva.
La richiesta di variazione delle prestazioni contiene dati dettagliati sui seguenti punti:
- definizione e descrizione del tipo e dell’entità della variazione delle prestazioni nonché indicazione di tutti gli effetti privi di nesso causale con tale variazione;
- spiegazione delle cause della variazione delle prestazioni;
- elenco dei documenti di base interessati dalla variazione delle prestazioni e indicazione dei contenuti che hanno rilevanza ai fini della variazione;
- legame tra la variazione delle prestazioni e i contenuti rilevanti di questi docu- menti di base nonché prova della variazione con l’ausilio, fra l’altro, di estratti di verbali, basi contrattuali e piani. Le indicazioni fornite devono permettere di ricostruire come avrebbero dovuto essere fornite le prestazioni secondo il con- tratto e come saranno o sono già state effettivamente fornite (descrizione della variazione). Il presupposto è che il mandatario sia o sarebbe stato in grado di adempiere il contratto e che esista un accordo o un contratto;
- descrizione delle conseguenze della variazione delle prestazioni per quanto concerne lo svolgimento dei lavori, le scadenze, l’estensione delle prestazioni, i costi e la qualità. Le conseguenze a livello di costi devono essere descritte soltanto dal punto di vista qualitativo. Esse sono quantificate nella richiesta di adeguamento della retribuzione.
Il volume e la complessità di una richiesta di variazione delle prestazioni possono differire notevolmente a seconda dell’oggetto della variazione.
Se la richiesta di variazione delle prestazioni è elaborata dopo l’esecuzione delle prestazioni oggetto della stessa, occorre indicare il motivo per cui non è stata ef- fettuata una notifica preventiva.
Per la richiesta di una variazione delle prestazioni si deve utilizzare il documento numero 51 del cockpit «Documenti necessari durante tutto il processo di appalto».
6.2.3 Verifica della richiesta di variazione delle prestazioni
Fondandosi sul contratto di base il committente verifica tempestivamente se la ri- chiesta di variazione delle prestazioni è giustificata. In seguito la approva o la ri- fiuta, motivando la sua decisione per iscritto.
In caso di rifiuto, la richiesta sarà oggetto di negoziazione e sarà eventualmente rielaborata dal mandatario e sottoposta nuovamente alla verifica del commit- tente.
Se non si trova comunque un accordo, si procede a un colloquio al livello gerar- chico immediatamente superiore al fine di eliminare le divergenze. Se anche que- sto tentativo fallisce, viene avviata una procedura di composizione delle controver- sie secondo il numero 18 del contratto di appalto della KBOB o il numero 14 del contratto della KBOB per le prestazioni del mandatario oppure – sempre che tale possibilità sia stato convenuta – secondo, ad esempio, la raccomanda- zione 641 510 dell’Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei tra- sporti (VSS) o la norma SIA 150 «Disposizioni relative alla procedura davanti a un tribunale arbitrale».
Se le condizioni per un riconoscimento della variazione delle prestazioni non sono soddisfatte o lo sono solo parzialmente, la variazione delle prestazioni è conside- rata ingiustificata o non sufficientemente giustificata ed è quindi respinta.
In relazione alla valutazione qualitativa effettuata nell’ambito della richiesta di va- riazione delle prestazioni, va menzionata in particolare la procedura di constata- zione d’urgenza secondo l’allegato della norma SIA 150:
Questa procedura permette di prendere in tempi brevi una decisione di constata- zione su questioni urgenti. Tale decisione è presa da un esperto in materia di co- struzioni che assume la funzione di arbitro, assistito da una persona con forma- zione giuridica che funge da segretario (per la procedura e i termini si veda l’art. 2 dell’allegato). Se la procedura arbitrale ordinaria secondo la norma SIA 150 non è avviata entro 30 giorni dall’inoltro della motivazione scritta, la decisione di consta- tazione relativa alla controversia in questione passa in giudicato («effetti della de- cisione di constatazione d’urgenza»; vedi art. 3 cpv. 1 dell’allegato).
La procedura si limita alle questioni urgenti (l’urgenza deve essere verosimile, ma in determinate circostanze è presunta; vedi art. 1 cpv. 5 dell’allegato) e alle richieste di constatazione volte a determinare (vedi art. 1 dell’allegato):
a. se esiste un diritto unilaterale del committente di modificare l’ordinazione e, se del caso, se quest’ultimo possa dare istruzioni concrete nell’esercizio di tale diritto;
b. se l’esercizio di un diritto unilaterale di modifica dell’ordinazione dia diritto a un adeguamento della retribuzione e, se del caso, in base a quale metodo debbano essere modificati i prezzi fissi concordati;
c. se, nel caso concreto, l’esercizio di un diritto unilaterale di modifica dell’or- dinazione dia diritto a una modifica del tempo disponibile per la fornitura delle prestazioni e, se del caso, come debba essere calcolata questa mo- difica;
d. se il committente ha violato un obbligo di collaborazione e, se del caso, se il fornitore della prestazione abbia diritto a una proroga del termine fissato per la fornitura delle prestazioni;
e. se una parte non adempie determinati obblighi e quindi la controparte è autorizzata a sospendere provvisoriamente la fornitura delle prestazioni;
f. se una prestazione edile (pianificazione, direzione dei lavori, esecuzione) è stata fornita in modo non conforme al contratto.
Tuttavia, nel quadro della procedura di constatazione d’urgenza non si procede ad alcuna valutazione quantitativa di un’eventuale pretesa (ad es. calcolo esatto della retribuzione supplementare a cui si ha diritto). Va inoltre precisato che questo
Procedura di constatazione d’urgenza (allegato della
norma SIA 150)
elenco è piuttosto restrittivo. Per quanto riguarda un’eventuale violazione dell’ob- bligo di collaborazione da parte del committente, ad esempio, non viene menzio- nata la possibilità di constatare un eventuale diritto a una retribuzione supplemen- tare.
Affinché la procedura di constatazione d’urgenza possa essere applicata, le parti devono concordare l’applicazione non solo della norma SIA 150, ma a titolo com- plementare, anche delle disposizioni contenute nel rispettivo allegato (vedi art. 1 dell’allegato). In questo contesto va inoltre aggiunto che la norma SIA 150 e il ri- spettivo allegato sono strumenti da utilizzare soltanto dopo un esame accurato. Nel momento in cui si conclude l’accordo e si redige la clausola arbitrale, occorre tenere conto di eventuali lacune (ad es. riguardo all’elenco delle questioni urgenti) ed eventualmente adeguare le disposizioni pertinenti.
6.2.4 Redigere una richiesta di adeguamento della retribuzione (modulo)
Fasi successive all’approvazione
Contenuto
Modulo
Valutazione in generale
Calcolo nel caso specifico
Una volta approvata la richiesta di variazione delle prestazioni e accertata la legittimità delle variazioni anche secondo il diritto in materia di appalti pubblici, deve essere elaborata una richiesta di adeguamento della retribuzione (vedi più sopra).
La richiesta di adeguamento della retribuzione contiene le ripercussioni in ter- mini finanziari e/o temporali della variazione delle prestazioni indicata nella re- lativa richiesta approvata e del maggiore o minore onere che ne consegue.
Per la richiesta di adeguamento della retribuzione si deve utilizzare il documento numero 51 del cockpit «Documenti necessari durante tutto il processo di appalto».
I criteri per valutare le conseguenze sui costi e sulle scadenze dipendono nel sin- golo caso dalle circostanze concrete, dal tipo di variazione delle prestazioni e dalla possibilità o meno di provarla. Per questi motivi non è possibile definire criteri ge- nerali per la determinazione delle conseguenze.
I costi per le prestazioni edili sono generalmente calcolati sulla base dei seguenti
elementi:
- costi diretti delle prestazioni parziali
- quota per le installazioni di cantiere
- quota per le spese generali di cantiere
- quota per le altre spese generali
- quota per i rischi e il guadagno
I costi diretti sono costituiti dai seguenti elementi:
- salari;
- materiale;
- inventario;
- prestazioni di terzi.
costi dell’opera prezzi di costo
supplemento finale
Calcolo secondo quanto convenuto nel contratto
Il prezzo complementare è calcolato secondo quanto convenuto nel contratto.
In linea di massima si distinguono tre metodi di calcolo per determinare il prezzo complementare:
- aggiornamento dei prezzi;
- calcolo secondo la base di calcolo dei costi oggettiva («prezzi di mercato»), secondo la base di calcolo dei costi originaria (per i contratti a prezzo unitario e globale) o secondo la base di calcolo dei costi al momento della variazione delle prestazioni (per i contratti a prezzo forfettario);
- «cost plus fee» (rimborso delle spese più supplementi).
Il metodo dell’aggiornamento dei prezzi è ampiamente diffuso nella prassi ai fini del calcolo del prezzo complementare ed è probabilmente il metodo di calcolo pre- dominante. Tuttavia, il suo utilizzo talvolta viene contestato (ad es. ci si chiede perché l’imprenditore debba sostenere le perdite risultanti da un prezzo contrat- tuale calcolato troppo basso per la retribuzione di prestazioni di cui non era a co- noscenza al momento della conclusione del contratto, soprattutto se il committente è libero di ordinare modifiche dell’ordinazione o se violando gli obblighi di collabo- razione genera un onere maggiore per l’imprenditore). Ciononostante, sulla base delle esperienze raccolte nella prassi, si raccomanda di applicare il metodo dell’ag- giornamento dei prezzi. Inoltre, questo metodo permette di tenere conto del diritto in materia di appalti pubblici, in quanto continuano ad applicarsi le condizioni con- tenute nell’offerta del mandatario che ha ottenuto l’aggiudicazione. Tuttavia, le parti devono essere consapevoli dei rischi e, soprattutto in caso di variazioni rile- vanti delle prestazioni, si raccomanda di trovare una soluzione (calcolo) reciproca- mente accettabile.
È inoltre possibile (ma consigliabile solo se si ha molta esperienza) concordare metodi di calcolo diversi a seconda del tipo di variazione delle prestazioni (ad es. aumenti o diminuzioni delle quantità, prestazioni supplementari, altri modi d’ese- cuzione) e/o delle sue cause (ad es. modifiche dell’ordinazione, «circostanze par- ticolari» imputabili al committente, violazione degli obblighi di collaborazione ecc.).
Se si intende applicare un determinato metodo di calcolo anche in caso di man- cata intesa in tribunale (o nel quadro di un’altra procedura di risoluzione delle con- troversie), è opportuno concordarlo nel contratto, vista l’attuale incertezza in ma- teria. Si veda in particolare la decisione del Tribunale federale 143 III 545: in rela- zione a un contratto a prezzo forfettario al quale si applicava la norma SIA 118, il Tribunale federale ha deciso che se le parti non avessero raggiunto un’intesa sul prezzo complementare, sarebbero stati rilevanti i prezzi di mercato al momento della modifica dell’ordinazione (base di calcolo dei costi oggettiva).
In caso di circostanze straordinarie, il mandatario può solo chiedere l’adegua- mento, in misura ragionevole, della sproporzione manifesta tra prestazione e controprestazione causata dalle circostanze straordinarie. La retribuzione supple- mentare non deve superare i maggiori costi effettivi comprovati (senza supple- menti ecc.) e il mandatario non ha diritto a un’indennità completa.
Se i costi delle misure di accelerazione sono a suo carico, il committente deve sostenere solo i maggiori costi effettivi comprovati (senza supplementi per i rischi e il guadagno; vedi l’art. 95 cpv. 3 della norma SIA 118).
Se si ha diritto a una proroga dei termini, questa deve essere adeguata (vedi an- che gli art. 90, 94 cpv. 2 e 96 cpv. 1 della norma SIA 118). Ciò significa che, ad esempio, in caso di chiusura temporanea del cantiere, la proroga non corrisponde semplicemente al periodo di chiusura. Si deve piuttosto decidere in base alle cir- costanze del singolo caso quale lasso di tempo costituisca una proroga ade- guata.
Calcolo in caso di mancata intesa
Calcolo in caso di circostanze straordinarie
Calcolo in caso misure di accelerazione
Proroga adeguata dei termini
6.2.5 Verifica della richiesta di adeguamento della retribuzione
Verifica tempestiva e approvazione o rifiuto
Conseguenze in caso di rifiuto
Diritto in materia di appalti pubblici
Conseguenze dell’approvazione
Accordo concernente l’aggiunta al contratto
Contenuto
Conteggio
Fondandosi sul contratto di base il committente verifica tempestivamente se la richiesta di adeguamento della retribuzione è giustificata. In seguito la approva o la rifiuta, motivando la sua decisione per iscritto.
In caso di rifiuto, la richiesta di adeguamento della retribuzione sarà oggetto di negoziazione e sarà eventualmente rielaborata dal mandatario e sottoposta nuovamente alla verifica del committente.
Se non si trova comunque un accordo, si procede a un colloquio al livello gerar- chico immediatamente superiore al fine di eliminare le divergenze. Se anche que- sto tentativo fallisce, viene avviata una procedura di composizione delle controver- sie secondo il numero 18 del contratto di appalto della KBOB o il numero 14 del contratto della KBOB per le prestazioni del mandatario oppure – sempre che que- sta possibilità sia stata convenuta – secondo, ad esempio, la raccomanda- zione 641 510 dell’Associazione svizzera dei professionisti della strada e dei tra- sporti (VSS) o la norma SIA 150 «Disposizioni relative alla procedura davanti a un tribunale arbitrale».
Una volta approvata la richiesta di adeguamento della retribuzione e consta- tato che non sussistono restrizioni imposte dal diritto in materia di appalti pubblici, le prestazioni possono essere fornite.
Dopo che la richiesta di adeguamento della retribuzione è stata approvata, deve essere effettuata un’aggiunta al contratto di base (vedi documento n. 52a [per le prestazioni del mandatario e di servizio] e 52b [per le prestazioni d’opera] del cockpit «Documenti necessari durante tutto il processo di appalto»).
Solitamente le aggiunte al contratto di base sottostanno alle medesime procedure di approvazione previste per tale contratto. Nella pianificazione si devono tenere in considerazione il tempo e le risorse necessari per queste procedure.
L’aggiunta contiene:
a. l’oggetto dell’aggiunta secondo la richiesta di variazione delle prestazioni (parte qualitativa); e
b. le ripercussioni in termini finanziari e/o temporali secondo la richiesta di adeguamento della retribuzione (parte quantitativa).
Il conteggio viene eseguito dopo la fornitura delle prestazioni in conformità con quanto stabilito nel contratto.
7. Basi giuridiche e ulteriori fonti
Diritto in materia di contratti di costruzione
- Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220)
Diritto in materia di appalti pubblici
- Legge federale del 21 giugno 2019 sugli appalti pubblici (LAPub; RS 172.056.1)
- Ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici (OAPub; RS 172.056.11)
- Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 15 novembre 2019 (CIAP 2019)
Xxxxxx informative e raccomandazioni della KBOB relative alla pandemia di COVID-19
- Scheda informativa «COVID-19; esecuzione dei lavori nella situazione straor- dinaria secondo l’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020: indicazioni prati- che sui diritti derivanti dalla Norma SIA 118 [2013]» del 5 maggio 2020
- Raccomandazioni «COVID-19; esecuzione dei lavori di costruzione nella si- tuazione straordinaria secondo l’articolo 7 della legge sulle epidemie (LEp) e l’ordinanza 2 COVID-19 del 13 marzo 2020. Indicazioni per il versamento di una retribuzione supplementare nel contesto della Norma SIA 118 (2013) a seguito delle nuove circostanze causate dalla pandemia» del 25 settem- bre 2020
- Raccomandazioni sulla fatturazione delle variazioni di prezzo straordinarie re- lative ai lavori di costruzione e sulla fatturazione delle variazioni di prezzo straordinarie relative alle costruzioni in legno del 31 maggio 2021 nonché sulla fatturazione delle variazioni di prezzo straordinarie relative all’involucro degli edifici del 10 giugno 2022
- Scheda informativa «COVID-19; esecuzione dei lavori nella situazione parti- colare (pandemia); ritardi nella fornitura di materiali. Indicazioni pratiche per trovare soluzioni nel contesto della Norma SIA 118 [2013])» del 31 marzo 2022
- Scheda informativa «Svolgimento delle procedure di aggiudicazione in consi- derazione delle mutate circostanze a seguito della pandemia» del 9 dicem- bre 2020
Norme e regolamenti SIA (per quanto concordate nella loro interezza, in singole parti o per singole disposizioni)
- Xxxxx SIA 118 (2013), Condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di co- struzione
- Regolamento SIA 102 (2020) per le prestazioni e gli onorari nell’architettura
- Regolamento SIA 103 (2020) per le prestazioni e gli onorari nell’ingegneria civile
- Regolamento SIA 105 (2020) per le prestazioni e gli onorari degli architetti del paesaggio
- Regolamento SIA 108 (2020) per le prestazioni e gli onorari nell’ingegneria impiantistica per gli edifici, meccanica e nell’elettrotecnica
- Norma SIA 112 (2014), Modello di pianificazione per progetti nel settore della costruzione (Norma utile alla comprensione)
- Documentazione SIA D 0174 (2003), Modelle der Zusammenarbeit: Erstellung und Bewirtschaftung eines Bauwerks
8. Bibliografia (elenco non esaustivo)
In generale
- XXXXX, Der Werkvertrag, 6a ed., Zurigo 2019
- XXXXX/STÖCKLI (editore), Kommentar zur SIA-Norm 118. Allgemeine Bedin- gungen für Bauarbeiten, 2a ed., Zurigo 2017
- XXXXXXXXX, Bauverzögerung und ihre Folgen, in: BRT/JDC 2005, pag. 237 segg.
- HÜRLIMANN, Ansprüche des Unternehmers aus Bauablaufstörungen des Bau- herrn, in: «Gauchs Welt», Festschrift für Xxxxx Xxxxx zum 65. Geburtstag, Zurigo 2004, pag. 815 segg.
- HÜRLIMANN, Nachtragsmanagement für Unternehmer und Bauherren, in: BRT/JDC 2003, pag. 80 segg.
- REY, Mitwirkung und Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, Xxxxxx 0000
- XXX, Xxxxxxxxxxx in unsicheren Zeiten – Hauptstück und Epilog, in: BRT/JDC 2021, pag. 11 segg.
- XXXXXXXXXX/KÖNIG, Die Vergütung im Bauwerkvertrag. Grundvergü- tung – Xxxxxxxxxxxxx, 0x xx., Xxxxxx 0000
- XXXXXXXXXXXXXXX, Xxxxx in ausserordentlichen Zeiten, Eine Analyse des KBOB-Faktenblatts zur Bauausführung in ausserordentlicher Lage gemäss COVID-19-Verordnung 2, in: Jusletter, 14 dicembre 0000
- XXXXXX/XXXXX, Xxxx XXX 118. Berna 2014
- XXXXXX, Bauablaufstörungen im schweizerischen Werkvertragsrecht, in: recht 2012, vol. 4, pag. 116 segg.
- STÖCKLI, Merk-Würdiges und merkwürdiges, in: BRT/JDC 2017, pag. 1 segg.
- STÖCKLI, Bauverträge in unsicheren Zeiten – prefazione, in: BRT/JDC 2021, pag. 1 segg.
Per quanto riguarda l’aggiornamento dei prezzi
- MAFFINI/DUVE, Das unrühmliche Ende der Preisfortschreibung?, in BR/DC 6/2020, pag. 324 segg.
- STÖCKLI, Ein wichtiges Urteil zur Nachtragsberechnung: BGE 143 III 545, in BR/DC 6/2020, pag. 315 segg.
Per quanto riguarda la norma SIA 150
- XXXXXXX, Das Verfahren der dringlichen Feststellung gemäss SIA-Norm 150, in BR/DC 6/2019, pag. 323 segg.
Per quanto riguarda il diritto in materia di appalti pubblici
- BEYELER, Der Geltungsanspruch des Vergaberechts, Zurigo 2012,
n. marg. 2547 segg. e 2899 segg. (in particolare x. xxxx. 2908 segg.)
- BEYELER, Wenn der Beschaffungsprozess ins Stocken kommt, Zum vergabe- rechtlichen Umgang mit Verzögerungen (Teil 1), in: BR/DC 4/2017, pag. 213 segg.
- BEYELER, Wenn der Beschaffungsprozess ins Stocken kommt, Zum vergabe- rechtlichen Umgang mit Verzögerungen (Teil 2), in BR/DC 5/2017, pag. 277 segg.
- JÄGER, Änderungen im Vergabeverfahren, in: Xxxxxxxx/Beyeler/Scherler (ed.), Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx 0000 / Xxxxxxx xxxxxxx 0000, Xxxxxx- Xxxxxxx – Gine- vra 2018, pag. 359 segg. (in particolare x. xxxx. 88 segg.)