Contratto di cessione di opera dell’ingegno
Contratto di cessione di opera dell’ingegno
Tra
, Codice Fiscale/P.IVA , con sede in , in persona di , nella sua qualità di ,
di seguito denominato “Cedente”
e
, Codice Fiscale/P.IVA , con sede in , in persona di , nella sua qualità di ,
di seguito denominato “Cessionario” di seguito congiuntamente denominati le “Parti”
Si conviene e si stipula quanto segue:
1. Oggetto
1. Con il presente contratto (di seguito il “Contratto”) il Cedente cede al Concessionario, che acquisisce, fatti salvi eventuali diritti di terzi, la piena ed esclusiva proprietà dei diritti relativi al seguente opera dell’ingegno: Foto e/o video (di seguito anche la “Proprietà Intellettuale”).
2. Le Parti si obbligano ad evitare che dal Contratto derivino, pur potenzialmente, fatti o atti ingannevoli in danno del mercato e dei consumatori.
3. Non sono stati sottoscritti obblighi, accordi, licenze relativi alla Proprietà Intellettuale.
2. Dichiarazioni e garanzie del Cedente
1. Il Cedente dichiara e garantisce di essere il titolare pieno ed esclusivo dei diritti della Proprietà Intellettuale e che essa non è gravata da vincolo alcuno reale o personale a favore di terzi.
2. Per quanto a conoscenza del Cedente, la Proprietà Intellettuale ceduta non viola diritti esclusivi di terzi.
3. Il Cedente dichiara di non essere a conoscenza di motivi che possano portare all'invalidazione o alla nullità della Proprietà Intellettuale.
4. Il Cedente garantisce che tutte le informazioni relative alla Proprietà Intellettuale sono state protette come segreto commerciale e/o industriale e non sono state divulgate a terzi. Il Cedente garantisce altresì che tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori che hanno avuto accesso a una qualsiasi di tali informazioni sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza.
3. Obblighi del Cedente
1. Il Cedente, salvo diversa autorizzazione scritta del Xxxxxxxxxxx, si obbliga a non utilizzare la Proprietà Intellettuale in alcun modo, né direttamente, né indirettamente, né a mezzo di terzi, né tramite licenze.
4. Obblighi di protezione
1. Le Parti si obbligano reciprocamente a darsi comunicazione di presunte violazioni, contraffazioni e/o contestazioni della Proprietà Intellettuale che siano relative al periodo precedente la sottoscrizione del Contratto non appena ne vengano a conoscenza.
2. In tali ipotesi, il Cedente si impegna a risarcire e tenere indenne il Cessionario da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti vantati sulla Proprietà Intellettuale. Il Cedente si impegna altresì a partecipare ai giudizi civili e/o penali eventualmente promossi da terzi, sostenendo spese e oneri che il Cessionario si trovasse ad affrontare in relazione a detti giudizi.
5. Corrispettivo
1. Il Cessionario si impegna a versare al Cedente il seguente corrispettivo:
un corrispettivo fisso di € 4.500,00 OLTRE IVA, oltre ad IVA, se dovuta, con pagamento A CONSEGNA MATERIALE
I termini di pagamento previsti si intendono essenziali ex art. 1457 c.c. Pertanto il ritardato o il mancato pagamento, anche parziale, dei corrispettivi comporta la risoluzione di diritto del Contratto, ritenendosi retrocessi al Cedente tutti i diritti afferenti la Proprietà Intellettuale, salvo il diritto dello stesso a richiedere anche il maggior danno al Cessionario per il suo inadempimento. Laddove il Cedente volesse esigere il corrispettivo anche dopo la scadenza dei termini di pagamento, dovrà darne notizia al Cessionario entro 3 giorni, salvo patto o uso contrario.
6. Divieto di cessione del Contratto
1. Le Parti non potranno cedere il Contratto a terzi senza il consenso scritto dell'altra Parte.
7. Oneri e spese
1. Le spese del Contratto sono a carico del Cessionario unitamente a tutti costi e oneri relativi all’eventuale trascrizione del Contratto presso gli uffici competenti. Il Cessionario prende atto che il Cedente si obbliga a prestare la propria collaborazione per tutti gli atti e/o pratiche occorrenti per assicurare la continuità e l'efficacia dell’eventuale trascrizione.
8. Riservatezza
1. Fatta esclusiva eccezione per gli obblighi di divulgazione imposti dalle disposizioni di legge applicabili ovvero da provvedimenti di autorità competenti, il Cessionario si impegna a mantenere strettamente riservato e confidenziale, a non divulgare a terzi e a non utilizzare, se non per quanto strettamente necessario ai fini dell’esecuzione del Contratto, qualsiasi dato o informazione di cui sia stato messo a conoscenza o semplicemente sia venuto a conoscenza in qualsiasi forma e/o su qualsiasi supporto in occasione e/o in funzione della negoziazione, sottoscrizione e/o esecuzione del Contratto (di seguito le “Informazioni Riservate”).
2. Il Cessionario si impegna, pertanto, a non comunicare e a non divulgare, in qualunque modo e con qualunque mezzo, le Informazioni Riservate di cui è venuto a conoscenza.
3. Il Cessionario si impegna, anche ai sensi dell’art. 1381 c.c., a fare in modo che tutti i soggetti terzi cui le Informazioni Riservate siano messe a disposizione ai fini dell’esecuzione del Contratto (ivi inclusi i propri dipendenti) agiscano nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra.
4. La violazione anche parziale delle suddette prescrizioni comporterà il diritto del Cedente al risarcimento del danno.
9. Legge applicabile e risoluzione delle controversie
1. Il Contratto è regolato dal diritto italiano.
2. Tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, alla validità ed alla esecuzione del presente accordo saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Firenze, intendendosi consensualmente derogata ogni diversa norma di competenza giudiziaria.
10. Clausole finali
1. Il Contratto costituisce l’unico accordo tra le Parti in riferimento alle materie in esso dedotte e descritte. Il Contratto annulla e sostituisce qualsiasi precedente altro atto, documento, accordo scritto e/o verbale intercorso tra le Parti sulle stesse materie quivi disciplinate avendo efficacia e valore complessivi.
2. L’invalidità di una o più clausole o paragrafi contenuti nel Contratto non avrà effetto sulle restanti previsioni né su qualsiasi parte del medesimo. Nell’eventualità in cui una o più di tali clausole o paragrafi, sia dichiarata invalida da una decisione, decreto o sentenza definitiva, il Contratto sarà interpretato come se tale clausola o punto invalido non vi sia stato inserito.
3. Qualsiasi modifica al Contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle Parti.
4. Il Contratto sarà vincolante per le Parti, i loro rappresentanti legali ed i loro successori a qualunque titolo. Xxxxx, approvato e sottoscritto in AREZZO, il
Il Cedente
Il Cessionario
Per specifica approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., delle clausole: Obblighi del Cedente, Obblighi di protezione, Termine essenziale e risoluzione del Contratto, Divieto di cessione, Riservatezza, Legge applicabile e risoluzione delle controversie.
Il Cedente
Il Cessionario