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31 Ottobre 2015
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1- Riordino della normativa in materia 1
di ammortizzatori sociali
2- La circolare del Ministero del Lavoro 7
in materia di ammortizzatori sociali
Redazione: Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx
1 – Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali
Fonte: Decreto Legislativo n. 148/2015
Nella legge delega n.183/2014 diversi erano gli obiettivi che dovevano essere perseguiti in un arco temporale limitato e tra questi la riforma degli ammortizzatori sociali.
Da anni, nell’ambito dell’attività legislativa portata avanti dai vari Governi che si sono succeduti, in tema di ammortizzatori sociali tanto si è detto ma poco in realtà si è concretizzato.
Da ultimo un tentativo, sebbene non particolarmente incisivo in termini di impatto sociale, è stato inserito nella contestata Legge Fornero (L. 92/2012) che ha previsto la presenza di particolari fondi per quei settori privi di copertura.
Il Decreto Legislativo 148 del 14/09/2015 recante “disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ” dà attuazione alla legge delega 183/2015.
Il grande pregio di questo testo legislativo è indubbiamente quello di racchiudere in un unico testo organico tutte le principali normative che regolano la materia che, antecedentemente a questo testo, erano racchiuse in disposizioni sparpagliate molte delle quali, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs 148/215, sono state abrogate.
Le disposizioni contenute nel testo tendono a disciplinare gli ammortizzatori in costanza di rapporto di lavoro e sono diretti a salvaguardare una situazione di crisi che è destinata ad essere superata; le stesse, quando non diversamente indicato, si applicano ai trattamenti di integrazione salariale decorrenti dalla data di entrata in vigore del provvedimento (quindi 24/09/2015).
In questa sede è opportuno ricordare che le disposizioni riguardanti le misure a seguito della cessazione del rapporto di lavoro sono contenute nel D. Lgs 22/2015 (NAsPi).
Il decreto che regolamenta gli ammortizzatori sociali non può che partire dall’analisi delle disposizioni comuni alle integrazioni di CIGO e CIGS.
In particolare viene previsto che i beneficiari sono tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro dipendente considerando come tali anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante con esclusione dei lavoratori dirigenti e i lavoratori a domicilio; inoltre per poter rientrare tra i lavoratori beneficiari è necessario possedere presso l’unità produttiva per la quale l’integrazione è richiesta, un ‘anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della domanda. Questa condizione di occupabilità non è richiesta per gli eventi di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale.
In riferimento alla casistica degli apprendisti è necessario precisare che:
• qualora l’apprendista sia dipendente di aziende rientranti nel campo di applicazione solo della CIGS, la possibilità a lui riconosciuta di fruire della prestazione è limitata al solo caso di CIGS per crisi aziendale;
• qualora l’apprendista sia dipendente di aziende rientranti nel campo di applicazione sia della CIG che della CIGS, la possibilità a lui riconosciuta di fruire della prestazione è limitata al solo caso di CIGO;
• qualora l’apprendista sia dipendente di aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIG o della CIGS, la possibilità a lui riconosciuta è quella di fruire della prestazione erogata dal fondo di solidarietà bilaterale ovvero alternativo, o del Fondo di solidarietà residuale.
Sempre in riferimento all’estensione agli apprendisti è opportuno precisare che ai soli apprendisti assunti con contratto professionalizzante saranno estesi gli obblighi contributivi per le integrazioni e pertanto i contributi dell’ammortizzatore devono essere sommati al contributo ordinario del 10% ( o a quello ridotto all’1.5% e al 3% ) e al contributo del 1.61%.
Inoltre alla contribuzione per gli ammortizzatori non si applica la riduzione per i primi 3 anni della contribuzione a carico del datore di lavoro per i contratti stipulati dal 2012 al 2016.
E’ ribadito nella norma che qualora l’apprendista sia messo in cassa, il periodo di apprendistato è prorogato in misura equivalente alle ore di integrazione salariale fruite.
In riferimento alla misura dell’integrazione è confermata la percentuale del’l 80% che dovrà essere calcolata sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate e che comunque non dovrà superare il massimale stabilito per legge.
L’importo del trattamento è soggetto alla riduzione del 5.84% derivante dall’applicazione delle aliquote contributive a carico degli apprendisti e non può superare gli importi massimi fissati dal decreto ministeriale. E’ confermato che i massimali debbano essere incrementati della misura del 20% per il settore edile e lapideo.
La normativa introdotta con il Decreto 148 prevede che il trattamento di integrazione salariale sostituisce, nel caso di concomitanza di evento di malattia, l’indennità giornaliera di malattia nonché l’eventuale integrazione contrattualmente prevista e non è dovuto per le festività non retribuite e per le assenze che non comportino retribuzione.
In riferimento alla durata degli ammortizzatori, il decreto prevede che il periodo massimo per la CIG e la CIGS, per ciascuna unità produttiva, non possa superare la durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile con l’eccezione per i CDS per i quali il computo dei periodi è pari alla metà per i mesi fino a 24 (quindi in questi casi il periodo può estendersi a 36 mesi). La durata ordinaria è pari a 30 mesi per il settore edile-lapidei.
Il Legislatore ha inoltre introdotto una logica di bonus malus per l’applicazione del contributo addizionale prevedendo un nere che aumenta gradualmente al maggiore ricorso degli ammortizzatori.
Si può quindi affermare che il contributo addizionale aumenta in relazione ad un crescente utilizzo di trattamenti di integrazione salariale ed è pari a:
9% per gli interventi di CIG o CIGS fino ad un massimo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
12% per gli interventi di CIG o CIGS da 52 settimane fino ad un massimo di 104 settimane in un quinquennio mobile;
15% oltre 104 settimane in un quinquennio mobile.
La base imponibile su cui tale contributo è calcolato è pari alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate.
Il contributo addizionale non deve essere versato in caso di eventi non oggettivamente evitabili.
In riferimento alla contribuzione figurativa, viene confermata la precedente disciplina in base alla quale i periodi di sospensione o di riduzione per l’integrazione salariale danno diritto all’accredito contributivo e sono riconosciuti utili per il conseguimento del diritto alla pensione. La corresponsione delle integrazioni è effettuata dall’impresa ai dipendenti alla fine di ciascun periodo di paga presumibilmente dopo l’autorizzazione ministeriale.
In relazione ai termini per il rimborso delle prestazioni si precisa che:
• per i periodi di CIG decorrenti dal 24/09/2015 (data entrata in vigore del D.Lgs 148/2015) o richiesti prima, ma la cui fruizione non è ancora conclusa, il conguaglio o la richiesta di rimborso deve avvenire entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione;
• per i periodi di CIG richiesta e conclusa entro il 24/09/2015 il conguaglio o la richiesta di rimborso deve avvenire entro 6 mesi dal 24/09/2015.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA CIG
In riferimento alla cassa integrazione ordinaria, rispetto alla precedente normativa, rimangono invariate sia il campo di applicazione sia le cause in base alle quali l’azienda possa farne richiesta.
Anche in riferimento alla durata viene confermata la precedente disciplina in base alla quale la richiesta di cassa possa interessare un periodo massimo di 13 settimane consecutive prorogabile trimestralmente fino a 52 settimane.
Una novità in tema di richiesta della CIGO è quello in base alla quale l’impresa deve allegare alla richiesta di CIG anche un file telematico che contiene l’elenco con il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente , suddivisi per orario contrattuale e con riferimento all’unità produttiva per la quale si è chiesto l’intervento della cassa.
Per quanto riguarda la contribuzione è opportuno mettere a confronto la precedente aliquota CIGOcon quella prevista dal D.Lgs 148/2015:
Xxxxxxx | Xxxxxxxx previgente | Aliquota attuale |
Industria in genere (fino a 50 dipendenti) | 1,90 | 1.70 |
Industria in genere (oltre 50 dipendenti) | 2.20 | 2.00 |
Industria edile (fino a 50 dipendenti per impiegati e quadri) | 1.90 | 1.70 |
Industria edile (fino a 50 dipendenti per operai) | 5.20 | 4.70 |
Industria edile (oltre 50 dipendenti per impiegati e quadri) | 2.20 | 2.00 |
Industria edile ( oltre 50 dipendenti per operai) | 5.20 | 4.70 |
Artigiano edile, impiegati e quadri | 1.90 | 1.70 |
Artigiano edile, operai | 5.20 | 4.70 |
Industria lapidei (fino a 50 dipendenti per impiegati e quadri) | 1.90 | 1.70 |
Industria lapidei (fino a 50 dipendenti per operai) | 3.70 | 3.30 |
Industria lapidei ( oltre 50 dipendenti per impiegati e quadri) | 2.20 | 2.00 |
Industria lapidei (oltre 50 dipendenti per operai) | 3.70 | 3.30 |
Artigianato lapidei per impiegati e quadri | 1.90 | 1.70 |
Artigianato lapidei per operai | 3.70 | 3.30 |
Per quanto riguarda il computo la nuova disciplina prevede che il numero dei lavoratori (comprensivo anche dei lavoranti a domicilio e degli apprendisti) debba essere determinato, con effetto dal 01 gennaio di ciascun anno sulla base del numero medio dei dipendenti in forza
nell’anno precedente. L’impresa è altresì obbligata ad effettuare una nuova comunicazione a condizione che venga variata la precedente comunicazione.
Il procedimento per essere ammessi al beneficio dell’integrazione prevede all’articolo 15 che l’impresa presenti telematicamente all’Inps domanda di concessione entro il termine di 15 giorni dall’inizio della riduzione e / o sospensione nella quale devono essere indicati:
• causa della sospensione e/o riduzione;
• durata ipotetica;
• nominativi dei lavoratori interessati;
• numero delle ore richieste.
Qualora la domanda sia presentata tardivamente, l’indennità non potrà essere riconosciuta per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data della presentazione.
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA CIGS
Il nuovo decreto ha lasciato invariato il campo di applicazione della CIGS ma ha schematizzato in modo chiaro e univoco le causali di intervento che possono essere così rappresentate:
• programma di riorganizzazione aziendale, per un periodo massimo di 24 mesi in un quinquennio mobile con l’indicazione contestuale di un programma finalizzato ad un consistente recupero occupazionale del personale interessato;
• crisi aziendale, per un periodo massimo di 12 mesi, anche continuativi con l’indicazione di un piano orientato alla continuazione dell’attività. E’ opportuno segnalare che una nuova autorizzazione non può essere concessa prima che sia decorso un periodo pari a 2/3 di quello relativo alla precedente autorizzazione;
• contratto di solidarietà, per un periodo massimo di 24 mesi in un quinquennio mobile estendibile a 36 mesi qualora l’azienda non utilizzi CIG o CIGS. L’integrazione per il contratto di solidarietà è fissata all’80%.
Il contratto di solidarietà diventa una causale della CIGS e pertanto perde l’autonomia di cui godeva precedentemente.
In caso di ricorso a CIGS con causale di contratto di solidarietà è precisato che la riduzione media oraria non possa essere superiore al 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoraori interessati da CDS e che, in riferimento al singolo lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non possa superare il 70% nell’arco dell’intero periodo per il quale lo stesso CDS è stipulato.
Per cercare di favorire l’utilizzo dello strumento del CDS il Legislatore ha previsto che nella procedura di richiesta della CIGS entrambe le parti debbano dichiarare che l’utilizzo del CDS non è possibile.
In riferimento alla contribuzione è confermata l’attuale aliquota ordinaria che è fissata nella misura dello 0.90% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (di cui lo 0.30 a carico del lavoratore).
La domanda di concessione della CIGS prevede che la presentazione in via telematica sia corredata dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati alla sospensione entro 7 giorni dalla data di conclusione della procedura di consultazione sindacale .
Qualora la presentazione della domanda avvenga tardivamente il trattamento decorre dal trentesimo giorno successivo alla presentazione della domanda stessa
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I FONDI DI SOLIDARIETA’
Il decreto sul riordino degli ammortizzatori sociali si pone tra gli altri l’obiettivo di far decollare i fondi di solidarietà che già erano stati normati dalla riforma Fornero e che erano stati istituiti per cercare di tutelare anche quelle realtà nelle quali non c’era una copertura diretta per sostenere i lavoratori in caso di crisi aziendale.
La nuova formulazione prevede l’obbligatorietà dell’istituzione di questi fondi per tutti quei settori che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazioni guadagni in riferimento a quei datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti rispetto ai 15 dipendenti previsti nella previgente disposizione.
Una novità rispetto alla disciplina previgente è quella, in linea con la riforma organica degli ammortizzatori, di far rientrare nel computo della media verificata mensilmente con riferimento al semestre precedente, anche la qualifica degli apprendisti che prima veniva esclusa.
Nell’ambito dei fondi di solidarietà possiamo individuare tre casistiche:
1) fondi di solidarietà bilaterale per settori che non rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni salariali (che si devono adeguare alle nuove disposizioni entro il 31/12/2015);
2) fondi di solidarietà bilaterali alternativi, tipici dei settori dell’artigianato e della somministrazione nei quali la bilateralità è particolarmente sviluppata (che si devono adeguare alle nuove disposizioni entro il 31/12/2015);
3) fondo di integrazione salariale (ex fondo di solidarietà residuale L.92/2012): opera per quei settori e datori che non rientrano nei fondi di solidarietà bilaterale e di solidarietà bilaterale alternativi. A decorrere dal 01/01/2016 l’aliquota di finanziamento è diversificata in base alla soglia occupazionale ed in particolare è fissata:
• allo 0.65% per datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti;
• allo 0.45% per datori di lavoro che occupano mediamente da 5 a 15 dipendenti.
E’ inoltre prevista una contribuzione aggiuntiva pari al 4% della retribuzione persa direttamente connessa all’utilizzo degli istituti.
Le prestazioni riconosciute da questi fondi residuali sono:
un assegno ordinario di importo almeno pari all’integrazione salariale e per una durata non inferiore alle 13 settimane in un biennio mobile;
un assegno di solidarietà in favore di dipendenti di datori di lavoro che stipulano con le organizzazioni sindacali accordi che stabiliscono una riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare o ridurre le eccedenze del personale.
2 – La circolare del Ministero del Lavoro in materia di ammortizzatori sociali
Fonti: Circolare Ministero del Lavoro n. 24 del 5 ottobre 2015 Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015
In attuazione di quanto disposto dalla Legge n. 183 del 10 dicembre 2014, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 148 del 14 settembre 2015, avente ad oggetto “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”.
Con la circolare n. 24 del 5 ottobre 2015 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali divulga le prime indicazioni ed i primi chiarimenti normativi in relazione a causali d’intervento, durata del trattamento e procedimento amministrativo con particolare riferimento al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria.
Prima di tutto si rileva che le nuove disposizioni si applicano ai trattamenti per i quali è stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015, in quanto il Decreto Legislativo n. 148 è entrato in vigore proprio da questa data.
La circolare n. 24/2015, in relazione alla cassa integrazione straordinaria, prende in esame i seguenti punti:
Campo di applicazione
L’ambito di applicazione dell’istituto, con riguardo ai lavoratori, subisce una modifica, in quanto rientrano tra i destinatari dei trattamenti di integrazione salariale gli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
Ne rimangono sempre esclusi i dirigenti ed i lavoratori a domicilio.
Condizione per poter beneficiare del trattamento è che il lavoratore, alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento stesso, possieda un’anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la cigs.
Rientrano nel concetto di giornate di effettivo lavoro:
- le giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria,
- i periodi di sospensione del lavoro per ferie, festività e infortuni,
- i periodi di astensione dal lavoro per maternità obbligatoria.
Per il lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante in caso di appalto, le 90 giornate si contano considerando anche il periodo nel quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.
In caso, invece, di trattamenti ordinari per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale, non è necessario il rispetto di tale requisito.
Con riguardo alle imprese, rientrano nel campo di applicazione della disciplina:
• imprese industriali, comprese xxxxx e xxxxxx, che abbiano occupato in media più di 15 dipendenti nel semestre precedente la domanda;
• imprese artigiane, con il requisito occupazionale dei 15 dipendenti, che sospendono i lavoratori per sospensione/riduzione dell’attività dell’impresa che esercita l’influsso gestionale prevalente;
• aziende appaltatrici di servizi di mensa/ristorazione, con il requisito occupazionale dei
15 dipendenti, se la riduzione dell’attività è dovuta a situazioni di crisi dell’impresa industriale presso cui sono svolti i servizi;
• imprese appaltatrici di servizi di pulizia, anche cooperative, con il requisito occupazionale dei 15 dipendenti, se la riduzione dell’attività è conseguenza della riduzione delle attività dell’azienda appaltante;
• imprese dei settori ausiliari del servizio ferroviario, o del comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile (sempre con il requisito occupazionale dei 15 dipendenti);
• imprese cooperative di trasformazione di prodotti agricoli e loro consorzi (sempre con il requisito occupazionale dei 15 dipendenti);
• imprese di vigilanza (sempre con il requisito occupazionale dei 15 dipendenti);
• imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica, che nel semestre precedente la presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di 50 dipendenti;
• agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con il requisito occupazionale dei 50 dipendenti;
• imprese del trasporto aereo e di gestione aeroportuale;
• partiti e movimenti politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali.
Nel calcolo del requisito occupazionale di cui sopra sono compresi apprendisti e dirigenti; inoltre, trattando la cig straordinaria, la circolare ministeriale specifica che per tale calcolo i criteri per il computo dei lavoratori a tempo determinato sono quelli già applicati in materia, quindi tali lavoratori continuano ad essere computati come “teste” senza tener conto della durata dei contratti (come previsto dal D.Lsg. n. 81/2015).
Durata massima
Viene rideterminata la durata massima complessiva delle integrazioni salariali.
Infatti, si stabilisce che complessivamente i trattamenti, per ciascuna unità produttiva, non possono superare i 24 mesi in un quinquennio mobile.
In questo calcolo la durata dei trattamenti per la causale “contratto di solidarietà” (che da istituto autonomo diventa una vera e propria causale di intervento per l’accesso alla cigs) viene computata nella misura della metà per la parte non eccedente i 24 mesi, e per intero per la parte eccedente.
Per le imprese industriali ed artigiane edili ed affini, per ciascuna unità produttiva, la durata massima complessiva dei trattamenti non può superare i 30 mesi in un quinquennio mobile.
La circolare ministeriale precisa che i trattamenti di cigs, le cui procedure di consultazione sindacale siano già concluse al 24 settembre 2015, mantengono la durata prevista negli
accordi; inoltre, i trattamenti richiesti prima di tale data si computano nella durata di cui sopra per la sola parte di periodo autorizzato che sia successiva al 24 settembre stesso.
In caso di settimana integrabile a giorni, il criterio di calcolo ai fini del computo della durata sono ancora quelli dettai dalla circolare Inps n. 58/2009 (il numero delle settimane effettivamente usufruite è il risultato della somma di singoli giorni diviso 6 oppure 5 in caso di settimana corta).
Causali di intervento
La cassa integrazione straordinaria può essere richiesta in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a:
1. riorganizzazione aziendale (che ricomprende la ristrutturazione e la conversione aziendale),
2. crisi aziendale,
3. contratto di solidarietà.
Rispetto alla normativa precedente, dalle causali di cui sopra, sono escluse, a decorrere da gennaio 2016, la cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa e l’ammissione alle procedure concorsuali; è invece introdotto il contratto di solidarietà.
1. Riorganizzazione aziendale
Per la riorganizzazione l’impresa deve presentare un programma con le seguenti caratteristiche:
- la presenza di un piano di interventi per fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva,
- indicazioni sugli investimenti e sull’attività di formazione,
- la finalità deve essere un consistente recupero occupazionale del personale.
Per tale causale la cigs può avere durata massima di 24 mesi nel quinquennio mobile, ma non può essere prorogata per la complessità dei processi produttivi o per eventuali ricadute occupazionali (normativa previgente).
2. Crisi aziendale
Per crisi aziendale si intende anche la crisi per andamento involutivo o negativo di indicatori economico-finanziari, la crisi per evento improvviso ed imprevisto, e la crisi per cessazione di attività, quest’ultima fino al 31 dicembre 2015.
Anche in questa fattispecie l’impresa deve presentare un piano di risanamento per:
- fronteggiare gli squilibri di natura finanziaria , produttiva, gestionale oppure per condizionamenti esterni,
- indicare gli interventi correttivi e gli obiettivi raggiungibili con la finalità della continuazione dell’attività aziendale e della salvaguardia occupazionale.
Per tale causale il trattamento, per ciascuna unità produttiva, può avere durata massima di 12 mesi, e una nuova autorizzazione viene concessa solo se è decorso un periodo pari a due terzi di quello precedente.
Tale disposizione deve essere applicata anche se i trattamenti interessati sono prima autorizzati ai sensi della precedente normativa e poi autorizzati ai sensi della nuova normativa.
3. Contratto di solidarietà
Il contratto di solidarietà difensivo prevede la stipula di un accordo collettivo aziendale che stabilisce la riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale.
La riduzione d’orario ha dei limiti: la riduzione media oraria, infatti, non può superare il 60% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori coinvolti nel contratto di solidarietà, e per il singolo lavoratore la riduzione complessiva dell’orario non può essere superiore al 70% nell’arco dell’intero periodo ricompreso nel contratto di solidarietà.
Per tale causale il trattamento può avere durata massima di 24 mesi nel quinquennio mobile.
Procedure concorsuali
Da gennaio 2016 non è più possibile ricorrere al trattamento di cassa integrazione straordinaria a seguito dell’ammissione alle procedure concorsuali.
Le imprese possono, invece, rientrare nell’ambito delle altre causali, se sussistono i presupposti e sono sottoposte a una procedura concorsuale con continuazione dell’esercizio d’impresa.
Trattamento di fine rapporto
Viene abrogata la norma che disciplinava la possibilità per le aziende di richiedere il rimborso delle quote di TFR maturate nel periodo di cassa integrazione e corrisposte ai lavoratori cessati al termine del periodo stesso.
Di conseguenza le quote di trattamento di fine rapporto rimangono a carico del datore di lavoro.
L’unica eccezione a quanto sopra è rappresentata dal contratto di solidarietà.
Infatti, il TFR relativo alla retribuzione persa a seguito della riduzione d’orario è a carico della gestione di appartenenza, tranne nel caso in cui il lavoratore si licenziato per motivo oggettivo o per una procedura di licenziamento collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del contratto di solidarietà, o del periodo di fruizione di un ulteriore trattamento di cigs concesso entro 120 giorni dal termine del trattamento precedente.
Contributo addizionale
La contribuzione addizionale è obbligatoria e rimane a carico delle imprese che sono ammesse al trattamento di integrazione salariale; la misura è modificata rispetto alla normativa previgente, e in questo senso si applica a quei trattamenti la cui istanza viene presentata a decorrere dal 24 settembre 2015.
L’articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015, che disciplina allo stesso modo il contributo addizionale sia per la cassa integrazione ordinaria che per la cassa integrazione straordinaria, infatti, prevede:
a. una diversa aliquota (crescente) a seconda che i periodi di cassa integrazione siano concessi fino a 52 settimane, oltre le 52 e fino a 104 settimane, oltre le 104 settimane nel quinquennio mobile;
b. l’aliquota viene applicata alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate.
Sono escluse dal versamento di tale contribuzione:
- le imprese sottoposte a procedura concorsuale,
- le imprese sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell’attività aziendale che, avendo i presupposti, accedono da gennaio 2016 alla cigs per altre causali di intervento,
- le imprese commissariate (articolo 7, comma 10-ter, Decreto Legge n. 148/1993).
Procedimento amministrativo
Nei casi di riorganizzazione e di crisi aziendale l’impresa, prima di tutto, deve avviare una procedura di consultazione sindacale, e presentare domanda di esame congiunto della situazione aziendale.
Tale domanda deve essere trasmessa all’ufficio competente individuato dalla regione di riferimento, oppure al Ministero del Lavoro nel caso l’intervento riguardi unità produttive ubicate in regioni diverse.
Oggetto dell’esame congiunto sono:
³ il programma che l’impresa intende attuare, con indicati la durata, il numero dei lavoratori coinvolti nelle sospensioni, i motivi di non applicabilità di forme alternative di riduzione d’orario o di misure previste per la gestione di eccedenze di personale;
³ i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere;
³ le modalità della rotazione tra lavoratori, oppure le ragioni della mancata rotazione.
L’intera procedura di consultazione sindacale si deve esaurire entro 25 giorni dalla richiesta (10 per le imprese fino a 50 dipendenti).
Entro 20 giorni dal termine della consultazione le regioni esprimono motivato parere circa le richieste di intervento straordinario.
L’istanza di concessione del trattamento deve essere presentata, per tutte le causali d’intervento, entro 7 giorni dalla conclusione della consultazione sindacale o dalla stipula dell’accordo collettivo aziendale.
La presentazione avviene con modalità telematica al Ministero del Lavoro e, contestualmente, alle Direzioni Territoriali del Lavoro competenti per territorio.
Inoltre, la domanda deve essere corredata dall’elenco nominativo dei lavoratori interessati dalle sospensioni/riduzioni d’orario, e, per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, dall’indicazione del numero dei lavoratori mediamente occupati presso l’unità produttiva oggetto dell’intervento nel semestre precedente.
La sospensione o la riduzione d’orario, concordata tra le parti nelle procedure di cui sopra, non possono decorrere prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza; viene precisato che tale disposizione si applica ai trattamenti straordinari richiesti a decorrere dal 1° novembre 2015.
Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, e dopo che l’Ufficio competente ha esaminato le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento, il Ministero del Lavoro con decreto direttoriale concede il trattamento di cigs per l’intero periodo richiesto.
Il procedimento amministrativo può essere sospeso nel caso l’Ufficio competente debba richiedere chiarimenti, documentazione integrativa, rettifica di dichiarazioni o istanze errate o incomplete; l’Ufficio stesso invia all’impresa interessata la comunicazione di sospensione dei termini e la richiesta di produrre quanto necessario entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.
Una volta, poi, che l’Ufficio riceve ed esamina quanto richiesto all’azienda, il procedimento viene riavviato e concluso in senso positivo o negativo.
Infatti, se la documentazione non viene presentata, o si riscontra una mancanza di requisiti, presupposti o condizioni utili a legittimare il trattamento, si provvede ad inviare una comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Entro 10 giorni l’impresa può presentare le proprie osservazioni ed eventualmente altra documentazione; il tutto viene esaminato per arrivare al provvedimento finale.
Prima della conclusione dell’intervento di integrazione salariale le Direzioni Territoriali del Lavoro procedono a delle verifiche ispettive volte ad accertare l’applicazione degli impegni aziendali.
Se dalla relazione ispettiva emergono mancanze, il decreto di concessione viene riesaminato nell’ambito di un nuovo procedimento amministrativo che si deve concludere entro 90 giorni.
Erogazione del trattamento
Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall’impresa ai dipendenti ad ogni periodo di paga; l’importo viene poi conguagliato dall’impresa secondo le regole di conguaglio tra contributi dovuti all’Inps e prestazioni corrisposte, oppure viene rimborsato dall’Inps all’impresa.
Viene introdotto un termine di decadenza entro il quale è possibile conguagliare o richiedere il rimborso; tale termine è pari a 6 mesi a partire dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza della durata del trattamento di integrazione salariale.
Se il provvedimento di concessione è successivo alla fine del trattamento autorizzato, la decorrenza del termine dei 6 mesi di cui sopra è la data del provvedimento di concessione stesso.
Nel caso in cui ci siano trattamenti conclusi prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 148/2015, ma non ancora conguagliati o per i quali non è ancora stato chiesto il rimborso, i 6 mesi decorrono dal 24 settembre 2015 (entrata in vigore del decreto), o dal decreto di autorizzazione se successivo.
Pagamento diretto
In relazione alla cassa integrazione straordinaria, nel caso di serie e documentate difficoltà finanziarie dell’impresa, che impediscono l’anticipo del trattamento di integrazione salariale, può essere richiesto il pagamento diretto da parte dell’Inps.
L’autorizzazione a tale erogazione è di competenza del Ministero del Lavoro, che può, comunque, poi procedere alla sua revoca nel caso in cui il servizio ispettivo verifichi l’assenza delle difficoltà di cui sopra.