COLLEGIO DI BOLOGNA
COLLEGIO DI BOLOGNA
composto dai signori:
(BO) MARINARI Presidente
(BO) XXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore NICOLA DI STASO
Seduta del 13/07/2021
FATTO
Parte ricorrente contesta la liceità della segnalazione iscritta dall’intermediario presso Crif. In particolare, lamenta la mancata ricezione della lettera di preavviso della segnalazione. Chiede la cancellazione presso ogni banca dati e il risarcimento del danno (quantificato in euro 500,00) essendo la segnalazione motivo di impedimento dell’accesso al credito.
L’intermediario precisa quanto segue. Il ricorrente aveva stipulato un contratto di prestito personale in data 2.8.2011 per l’importo di euro 44.857,68 e in data 19.4.2007 un contratto di mutuo ipotecario, per l’importo di euro 200.000,00. Per entrambi, i rapporti si è manifestata una situazione di sconfino rispetto al pagamento delle rate concordate: sin dal gennaio 2014 venivano, infatti, inviate lettere di sollecito con invito al pagamento delle rate scadute e alla regolarizzazione dell’esposizione debitoria; all’interno del testo di ciascuna comunicazione di sollecito è sempre stato accluso il paragrafo con il quale l’istituto preavvisava dell’obbligo di segnalare l’inadempimento presso i sistemi di informazioni creditizie. Dall’aprile 2014 al cliente venivano anche indirizzate comunicazioni di preavviso della segnalazione del nominativo alla Centrale dei Rischi di Banca d’Italia. L’intermediario afferma di aver, in numerose occasioni, affidato incarico a società esterne per il recupero del proprio credito, informando tempo per tempo il cliente mediante comunicazioni in cui si rinnovava sempre l’informativa circa l’obbligo di segnalare l’inadempimento nei SIC. Nel gennaio 2016, il mutuatario aveva chiesto ed ottenuto di poter sospendere il pagamento
delle rate per un periodo di sei mesi, mediante accordo con il quale lo stesso ricorrente dichiarava espressamente di ritenere la banca autorizzata alla segnalazione del proprio nominativo presso le banche dati del sistema creditizio in caso di inadempimento agli obblighi di pagamento assunti. Non è pertanto imputabile alcun tipo di condotta negligente all’intermediario, avendo mantenuto un comportamento conforme alle disposizioni normative e regolamentari. In merito alla domanda risarcitoria, il ricorrente non ha fornito documentazione che consentisse di stabilire l’esistenza del danno e il suo ammontare. Chiede, quindi, il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Il ricorso attiene alla presunta illegittimità della segnalazione del nominativo del ricorrente in banca dati creditizia privata. Lamenta, in particolare, che la segnalazione sia stata effettuata senza l’invio del preavviso di segnalazione previsto dalla corrente normativa. Non viene, dunque, in rilievo, ed esso è un aspetto certamente dirimente per la domanda risarcitoria accessoria, la sussistenza sostanziale dei presupposti degli inadempimenti del cliente.
Come insegnato dalla giurisprudenza del Collegio di Coordinamento (decisione n. 3089/12), è indubbio che l’onere della prova del fatto che il segnalando è stato posto in condizione di conoscere l’intenzione dell’intermediario di procedere alla segnalazione del suo nominativo in una centrale dei rischi privata incombe sull’intermediario stesso. Laddove l’intermediario abbia segnalato un proprio cliente in una centrale dei rischi privata e non riesca a fornire la prova dell’invio del necessario preavviso di segnalazione a mezzo di posta raccomandata od altro mezzo di trasmissione equivalente, ma alleghi di averlo inviato mediante posta ordinaria offrendo copia delle missive asseritamente spedite, debba risolversi statuendo che in tale ipotesi l’intermediario segnalante rimane gravato dell’onere di provare la conoscenza della comunicazione da parte del destinatario e non può avvalersi della presunzione di cui all’art. 1335 c.c.; ma che, in assenza di prescrizioni normative circa la forma di tale specifica comunicazione, da tale lacuna probatoria non può conseguire automaticamente una valutazione di illegittimità della susseguente segnalazione, sicché in tale ipotesi il Collegio competente dovrà formare il proprio convincimento circa l’avvenuta recezione del preavviso da parte del cliente segnalato sulla base di tutti gli elementi di conoscenza dei fatti che gli atti della controversia offrono.
Nel caso di specie, l’intermediario evidenzia che ha inviato al ricorrente, a mezzo della piattaforma home banking dedicata, gli avvisi di segnalazione e offre una serie di evidenze in questo senso. A tale proposito, il Collegio (cfr. decisione n. 8589/2021 del Collegio di Milano) ha chiarito che, fermo restando che il ricorso alla lettera raccomandata non è previsto dalla normativa quale unico idoneo strumento informativo, l’utilizzo all’uopo della piattaforma online è potenzialmente idoneo a soddisfare quanto richiesto dalla normativa in tema di conoscibilità della prossima segnalazione, ma occorre che l’intermediario dimostri che l’utilizzo di tale strumento era stato già comunicato al cliente. Nel caso di specie, l’intermediario non fornisce altro che il documento di sintesi, posteriore però rispetto alla prima segnalazione negativa di alcuni anni, dal quale emerge la modalità online di comunicazione con il cliente. È al contempo vero, a riprova della non esaustività dell’apparato probatorio offerto dall’intermediario, che, pur successivamente rispetto a quanto previsto in tale documento contrattuale, la banca ha inviato solleciti di pagamento a mezzo di posta ordinaria. In ragione di ciò, il Collegio non ritiene provato che le comunicazioni di preavviso di segnalazione prodotte dall’intermediario possano essere idonee a provare che esse furono inviate anteriormente rispetto alla segnalazione
negativa, conseguentemente non può che accogliere la domanda di cancellazione della segnalazione negativa.
La domanda accessoria di risarcimento del danno, invece, non può trovare accoglimento. È ben noto come la giurisprudenza ABF abbia rifiutato, sulla scorta dell’insegnamento della Cassazione, la teorica del danno in re ipsa, con ciò demandando al ricorrente la prova del patimento di un danno risarcibile. Nel caso di specie, invece, il ricorrente non offre alcuna prova a supporto della domanda, essendo, al contrario, provato che il medesimo risulta inadempiente alle obbligazioni di pagamento del dovuto in relazione al contratto che ha dato luogo alla segnalazione contestata. In effetti, il ricorrente non produce alcuna documentazione circostanziata e connessa alla segnalazione, in merito, per esempio, alla mancata concessione di ulteriori prestiti ovvero in merito a qualsiasi nocumento patrimoniale o di immagine a carico del cliente, limitandosi quest’ultimo, ma trattasi di mera petizione di principio priva di sostegno materiale, che la segnalazione sarebbe stata ostativa alla concessione del credito.
Del pari, non può trovare accoglimento la domanda di cancellazione delle segnalazioni negative in Centrale dei Rischi di Banca d’Italia, in considerazione del fatto che neppure viene provata la esistenza di una tale segnalazione.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto a procurare la cancellazione dei dati indebitamente iscritti in CRIF.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1