DISEGNO DI LEGGE
Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA
N. 3143
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT’AGATA)
di concerto con il Ministro dell’interno (CANCELLIERI)
con il Ministro della giustizia (XXXXXXXX XX XXXXXXXXX)
e con il Ministro dell’economia e delle finanze (MONTI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2012
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011
TIPOGRAFIA DEL SENATO (270)
I N D I C E
Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3
Relazione tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 4
Analisi tecnico-normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5
Disegno di legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale e facente fede . . . . . . . » 11
Onorevoli Senatori. – Il presente Accordo mira ad agevolare lo scambio di informa- zioni fiscali tra l’Italia e le competenti auto- xxxx` delle Isole Cook.
Esso si inserisce nel novero delle intese negoziate ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 2008), la quale ha previsto all’articolo 1, comma 83, una riformulazione delle disposizioni antielu- sive italiane, sostituendo il criterio incentrato sull’individuazione degli Stati aventi un re- gime fiscale privilegiato (cosiddetti paradisi fiscali) con un nuovo sistema incentrato sul- l’individuazione degli Stati con un regime fi- scale conforme agli standard di legalita` e trasparenza adottati dall’Unione europea (co- siddetta white list).
L’Accordo si compone di tredici articoli.
Gli articoli 1 e 2 determinano il campo di applicazione dell’Accordo, delineandone le linee guida e gli ambiti giurisdizionali.
L’articolo 3 elenca le imposte che po- tranno essere oggetto dello scambio di infor- mazioni, incluse quelle analoghe di futura istituzione.
L’articolo 4 introduce le definizioni utiliz- zate nell’Accordo allo scopo di eliminare possibili difformita` interpretative.
L’articolo 5 concerne le modalita` di svol- gimento dello scambio di informazioni, di- sciplinando nel dettaglio il tipo di informa-
zioni richiedibili e i termini di riscontro della controparte.
L’articolo 6 introduce la possibilita` di ef- fettuare verifiche fiscali nel territorio dell’al- tro Paese, disciplinandone le modalita` di no- tifica e di richiesta.
L’articolo 7 prevede, circoscrivendola, la possibilita` di esimersi dall’obbligo informa- tivo qualora sia riscontrata la mancanza di determinati requisiti o qualora sia necessario tutelare interessi rilevanti, nel rispetto della normativa interna delle Parti contraenti.
L’articolo 8 fissa rigidi criteri di riserva- tezza per le successive comunicazioni delle informazioni oggetto di scambio tra le com- petenti autorita`.
L’articolo 9 disciplina la ripartizione dei costi necessari per far fronte alle richieste della controparte.
L’articolo 10 prevede l’obbligo delle Parti di adattare la propria legislazione interna alle disposizioni dell’Accordo al fine di renderlo esecutivo
L’articolo 11 fissa un criterio di risolu- zione amichevole delle eventuali controver- sie che potrebbero insorgere dall’applica- zione e dall’interpretazione dell’Accordo.
Gli articoli 12 e 13 disciplinano termini e modalita` per l’entrata in vigore dell’Accordo e per la sua eventuale denuncia.
Relazione tecnica
In relazione ai negoziati avviati dalla Direzione relazioni internazio- nali al fine di addivenire alla firma e ratifica di un Tax Information Ex- change Agreement (T.I.E.A.) tra l’Italia e le autorita` fiscali delle Isole Cook, parafato il 1º settembre 2009, si osserva come lo scambio di infor- mazioni in materia fiscale favorisca la collaborazione tra le autorita` com- petenti dei due Paesi e il raggiungimento di un adeguato livello di traspa- renza, con effetti positivi sulla lotta all’elusione e all’evasione fiscale.
La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), all’arti- colo 1, comma 83, ha previsto una riformulazione delle disposizioni anti- elusive italiane, sostituendo il criterio incentrato sull’individuazione degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato (cosiddetti paradisi fiscali, elen- cati in una serie di liste approvate con decreto ministeriale) con un nuovo sistema incentrato sull’individuazione degli Stati con un regime fiscale conforme agli standard di legalita` e trasparenza adottati dall’Unione euro- pea (cosiddetta white list).
Risulta evidente come potrebbero essere senz’altro positivi gli effetti sia per l’erario, derivanti dallo scambio informativo che si attivera` con la ratifica del presente Accordo, sia per i contribuenti, nell’ipotesi di un’e- ventuale futura iscrizione delle Isole Cook nelle costituende white list, ve- nendo meno l’applicazione delle norme antielusive attualmente vigenti.
In definitiva lo scambio di informazioni previsto dal presente Ac- cordo renderebbe piu` efficace l’attivita` di accertamento espletata dall’Am- ministrazione finanziaria e consentirebbe l’emersione di maggiore base imponibile, configurando per l’erario italiano un potenziale recupero di gettito non quantificabile.
Le attivita` previste dal presente Accordo rientrano nelle competenze attribuite agli uffici e saranno svolte con le risorse esistenti a legislazione vigente. Per quanto concerne i costi straordinari di cui all’articolo 9 del- l’Accordo, gli stessi hanno natura meramente eventuale e, qualora doves- sero verificarsi, vi si fara` fronte con apposito provvedimento legislativo.
Analisi tecnico-normativa
Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno
1) Obiettivi e necessita` dell’intervento normativo. Coerenza con il pro- gramma di governo
Il presente Accordo costituisce la base giuridica per intensificare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali delle Parti con uno scambio di informazioni in materia fiscale che garantisca un adeguato livello di tra- sparenza, in vista di una piu` efficace lotta all’evasione fiscale.
L’Accordo con le Isole Cook e` in linea con gli orientamenti condivisi dall’Italia nelle diverse sedi multilaterali – in particolare G7, G8, G20, OCSE Global Forum on Taxation ed Unione europea – in tema di poten- ziamento degli strumenti di contrasto del fenomeno dell’evasione fiscale internazionale.
Infatti, la posizione di contrasto nei confronti dei paradisi fiscali e` di- venuta uno dei temi centrali nei vari consessi tecnico-politici internazio- nali cui l’Italia partecipa attivamente, portando a definire un unico stan- dard internazionale in materia di trasparenza e scambio di informazioni. La conclusione di Accordi per lo scambio di informazioni in materia fiscale (Tax Information Exchange Agreement), come quello in esame, e` pertanto in linea con gli attuali standard OCSE, tenuto conto della finalita` prioritaria di avviare la cooperazione internazionale in materia fiscale su base sistematica con il maggior numero possibile di partner del Global Forum on Transparency and Information Exchange, tra i quali rientrano
le Isole Cook.
Si evidenzia che le disposizioni dell’Accordo con le Isole Cook con- sentiranno, fra l’altro, in conformita` con gli strandard dell’OCSE, il supe- ramento del segreto bancario.
2) Analisi del quadro normativo nazionale
La conclusione dell’Accordo in questione e` conforme alla prossima evoluzione normativa, in quanto la stipula di TIEA (Tax Information Ex- change Agreements) puo` costituire l’assunto in base al quale inserire la Parte estera contraente nelle white list – degli Stati con un regime fiscale conforme agli standard di legalita` e trasparenza richiesti a livello interna- zionale – da emanare ai sensi della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (Legge finanziaria 2008). L’articolo 1, comma 83, della legge n. 244 del 2007 ha previsto infatti una riformulazione delle disposizioni antielu- sive italiane, con l’introduzione di un articolo 168-bis nel testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell’articolo 1 del presente Accordo con le Isole Cook, le informazioni oggetto dello scambio ivi previsto sono quelle rilevanti per la determinazione, l’accertamento, l’applicazione e la riscossione delle imposte che per l’Italia, come specificato all’articolo 3, sono: IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni e imposte sostitutive.
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
Lo scambio di informazioni previsto dal presente Accordo ha lo scopo di rendere piu` efficace l’attivita` di accertamento espletata dall’Am- ministrazione finanziaria.
4) Analisi della compatibilita` dell’intervento con i principi costituzionali.
L’intervento risulta compatibile con i principi costituzionali, in parti- colare con quelli stabiliti all’articolo 80 della Costituzione.
5) Analisi delle compatibilita` dell’intervento con le competenze e le fun- zioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonche´ degli enti locali.
Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilita` di stipulare autonomamente accordi con altri Stati; pertanto l’Accordo in esame e` compatibile con le competenze delle suddette re- gioni.
6) Verifica della compatibilita` con i principi di sussidiarieta`, differenzia- zione ed adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della Costituzione.
L’Accordo non incide sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.
7) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilita` di delegificazione e degli strumenti di semplificazione nor- mativa.
L’articolo 80 della Costituzione prescrive l’intervento del Parlamento per la ratifica degli accordi internazionali.
Nel caso di specie non esiste possibilita` di delegificazione. Per l’en- trata in vigore dell’Accordo e` pertanto obbligatoria l’approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Presidente della Repubblica.
8) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.
Non sono attualmente all’esame del Parlamento disegni di legge di ratifica di accordi della medesima specie con le Isole Cook.
9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalita` sul medesimo o analogo og- getto.
Non si e` a conoscenza di giurisprudenza o giudizi di costituzionalita` in materia.
Parte II. Contesto normativo europeo e internazionale
10) Analisi della compatibilita` dell’intervento con l’ordinamento dell’U- nione europea.
Si ritiene che l’entrata in vigore dell’Accordo in esame sia compati- bile con l’attuale ordinamento dell’Unione europea, in quanto le sue di- sposizioni sono conformi a standard stabiliti in ambito internazionale, come evidenziato al punto 1) della Parte I.
Infatti, esso e` basato sostanzialmente sul modello di TIEA predispo- sto in sede OCSE nell’ambito dei lavori sulla trasparenza fiscale, le cui disposizioni sono in linea con le norme dell’Unione europea.
11) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della Com- missione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non vi sono procedure di infrazione sull’argomento.
12) Analisi della compatibilita` dell’intervento con gli obblighi internazio- nali.
L’intervento si pone quale completamento degli obblighi internazionali gia` assunti in materia di cooperazione amministrativa.
13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell’Unione euro- pea sul medesimo o analogo oggetto.
Non vi sono linee prevalenti di giurisprudenza o di giudizi innanzi alla Corte di giustizia in materia.
14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto,
Come al punto 13).
15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione europea.
Numerosi Stati dell’Unione europea hanno firmato Accordi sullo scambio di informazioni in materia fiscale sulla base del modello TIEA predisposto dall’OCSE. Se ne citano ad esempio alcuni quali Regno Unito, Francia, Germania.
Parte III. Elementi di qualita` sistematica e redazionale del testo
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessita`, della coerenza con quelle gia` in uso.
Le definizioni normative non si discostano dalle formulazioni conte- nute nel modello TIEA OCSE di riferimento e da quelle contenute nella normativa fiscale vigente in Italia.
Si ricorda comunque che il paragrafo 2 dell’articolo 4 dell’Accordo specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse e` attribuito dalla legislazione domestica della Parte contraente, in particolare quella fiscale.
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel pro- getto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed inte- grazioni subite dai medesimi.
Non e` presente alcun riferimento normativo
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifica- zioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
Non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Non previsti.
5) Individuazione di disposizioni dell’alto normativo aventi effetto retroat- tivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di inter- pretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Non sono previste disposizioni delle tipologie indicate.
XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Non previste.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della con- gruenza dei termini previsti per la loro adozione.
Non e` prevista la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all’ordinamento interno.
8) Verifica della piena utilizzazione e dell’aggiornamento di dati e di ri- ferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessita` di commissionare all’Istituto na- zionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata in- dicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilita` dei relativi costi.
Si rinvia alla relazione tecnica sulla valutazione degli effetti sul gettito.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica e` autoriz- zato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Wellington il 17 mag- gio 2011.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione e` data al- l’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in con- formita` a quanto disposto dall’articolo 12 dell’Accordo stesso.
Art. 3.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale.
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