Provincia Sassari
SETTORE AMMINISTRATIVO
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 00000 – Ozieri Telefono: Uffici 000 000000 Fax 000 000000 E-Mail: xxx.xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx.xx
X.XXX 00247640907
CAPITOLATO D’ONERI PER LA COPERTURA DEI
RISCHI DIVERSI PER I MEZZI DI
TRASPORTO DEI DIPENDENTI, AMMINISTRATORI, SEGRETARIO/DIRETTORE GENERALE
Della Città di
OZIERI
redatto dalla “Divisione Enti Pubblici” della
A.M.A. s. a. s.
INSURANCE BROKERS
• Contraente | Pag. | 3 |
• Somme da assicurare | Pag. | 3 |
• Durata contrattuale | Pag. | 3 |
• Scadenza | Pag. | 3 |
• Rateizzazione | Pag. | 3 |
• Operatività | Pag. | 3 |
• Note | Pag. | 3 |
• Premio annuo lordo | Pag. | 3 |
• Categorie di persone da assicurare | Pag. | 3 |
• Definizioni | Pag. | 4 |
• Condizioni generali di assicurazione: | Pag. | 5 |
Comune di OZIERI
Sede: Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 XXXXXX (XX) P.I.: 00247640907
€ 20.000,00 per autovettura
Anni 3 con effetto dalle ore 24,00 del 31/12/2017
31.12.2020, senza tacito rinnovo e senza obbligo di disdetta
Annuale
Vedasi i prospetti relativi alle persone da assicurare, alle pagine seguenti
//
€. _
CATEGORIA DI PERSONE DA ASSICURARE
veicoli usati dai dipendenti della Contraente, dagli Amministratori e dal Segretario e/o Direttore Generale ed utilizzati in occasione di missioni o viaggi di servizio fuori ufficio, svolti per conto della Contraente, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle prestazioni di servizio stesso e sempreché le missioni o viaggi di servizio risultino regolarmente autorizzate.
Le norme dattiloscritte qui di seguito annullano e sostituiscono integralmente tutte le condizioni riportate a stampa che quindi si devono intendere abrogate e prive di effetto.
Nel testo che segue si intendono:
per ASSICURATO | : | la persona fisica o giuridica nel cui interesse è stipulato il contratto; |
per CONTRAENTE | : | il Comune di OZIERI; |
Per GARANZIA | : | il singolo rischio coperto dall’Assicurazione; |
Per INDENNIZZO | : | la somma che la Società eroga all’Assicurato in caso di sinistro; |
Per ACCESSORIO | : | l’installazione stabilmente fissata al veicolo non costituente normale dotazione di serie e non rientrante nel novero degli optionals; |
Per OPTIONAL | : | l’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino; |
Per POLIZZA | : | il documento che prova il contratto di assicurazione; |
Per PREMIO | : | la somma dovuta dal Contraente alla Società, comprese le imposte; |
Per RISCHIO | : | la probabilità che si verifichi l’evento dannoso; |
Per SINISTRO | : | il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa |
Per SOCIETA’ | : | ………………………………… e le coassicuratrici. |
Art. 1 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dai veicoli di cui al seguente punto 1 e 2), compresi i pezzi di ricambio e gli accessori, in conseguenza di, furto, incendio, eventi socio politici, eventi atmosferici, collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere fissi o mobili, ribaltamento, uscita di strada:
L’assicurazione vale per i veicoli, esclusi quelli di proprietà o nella disponibilità del Contraente in quanto in locazione o concessi in comodato allo stesso, utilizzati dai seguenti soggetti, da intendersi pertanto quali Assicurati:
1. Amministratori e Segretario/Direttore Generale del Contraente;
2. Dipendenti del Contraente e - se assicurabili dal Contraente in forza di specifiche previsioni di leggi, contratti o convenzioni - altri soggetti dei quali lo stesso si avvalga nell’esercizio dell’attività (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: personale in comando da altri Enti, collaboratori a progetto, lavoratori somministrati, occupati in lavori socialmente utili, volontari, compresi quelli del nucleo locale della protezione civile), per la cui identificazione varrà la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente medesimo a termini di legge.
Per i veicoli utilizzati dai soggetti designati al punto 1, l’assicurazione vale per i rischi derivanti dall’uso dei medesimi per conto e nell’interesse del Contraente, in occasione di trasferte, missioni o trasferimenti connessi con l’espletamento delle funzioni di mandato e/o incarico, compreso il rischio derivante dai trasferimenti dal domicilio, dimora o sede di lavoro, alla sede nella quale sia previsto lo svolgimento dell’attività di mandato o incarico e viceversa.
Per i veicoli utilizzati dai soggetti designati al punto 2, l’assicurazione vale limitatamente ai rischi conseguenti all'uso autorizzato dei medesimi per missioni e adempimenti di servizio per conto e nell’interesse del Contraente. Il rischio in itinere deve intendersi compreso limitatamente ai casi in cui per l’adempimento di servizio sia stato autorizzato l’utilizzo del veicolo da e/o per la dimora abituale e venga conseguentemente considerata la corrispondente percorrenza chilometrica, in quanto elemento pattuito per il computo del premio.
L’assicurazione, quando faccia carico al Contraente prevederne l’estensione e purché venga computata la relativa percorrenza coperta dai veicoli assicurati ai fini del conteggio del premio , vale anche gli Assicurati che svolgano le rispettive funzioni, in comando, in convenzione o per supplenza, presso altri Enti pubblici.
L’assicurazione è prestata, anche in favore delle persone trasportate - le quali non siano considerate "terzi" dalla vigente legislazione sull'assicurazione obbligatoria della R.C. derivante dalla circolazione di veicoli a motore e dei natanti.
La Compagnia risponde dei danni diretti subiti dal veicolo a seguito di incendio (combustione con sviluppo di fiamma), fulmine, scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione.
Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale indicato in polizza.
La garanzia non comprende i danni:
- causati da bruciature non seguite da incendio;
- agli impianti elettrici, dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.
A2- Furto
La Compagnia risponde della perdita del veicolo o di sue parti a seguito di furto o rapina, nonché dei danni diretti subiti dal veicolo nell’esecuzione o nel tentativo di tali reati.
Nel caso di assicurazione di autovetture, di veicoli per trasporto promiscuo di persone e cose e di autocarri di peso complessivo a pieno carico fino a 35.00 x.xx, la Compagnia risponde altresì dei danni subiti dai medesimi quando l’esecuzione o il tentativo di furto o rapina riguardino oggetti ed accessori non assicurati.
Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale indicato in polizza.
La garanzia non comprende i danni per:
- l’appropriazione indebita (Art. 646 del Codice Penale);
- il furto e la rapina commessi dai dipendenti del Contraente o dell’Assicurato durante lo svolgimento dell’attività lavorativa.
A3 - Collisione - Danni accidentali (kasko)
La Compagnia risponde dei danni diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi o mobili, ribaltamento e uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.
Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale indicato in polizza.
La garanzia non opera se:
- il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- per i danni causati dalle operazioni di carico e scarico del veicolo.
A4 - Eventi sociopolitici
La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di atti dolosi di terzi, quali tumulti, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, sabotaggio, vandalismo.
Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale indicato in polizza.
A5 - Eventi atmosferici
La Compagnia risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a causa di: alluvioni, bufere, cadute di neve, frane, ghiaccio, grandine, inondazioni, mareggiate, pietre, smottamenti, slavine, tempeste, trombe e uragani.
Gli accessori sono garantiti purché stabilmente installati sul veicolo assicurato ed a condizione che il corrispondente valore sia compreso nel capitale indicato in polizza.
Sono compresi i trasferimenti compiuti per ragioni di servizio nell’ambito cittadino e nella provincia di residenza che non comportino corresponsione di missione o indennità chilometrica.
Art. 2 – DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
Le garanzie sono prestate fino alla concorrenza massima di € 20.000,00 a primo rischio assoluto per ogni veicolo assicurato fermo restando che l’importo del danno calcolato in base alla predetta condizione non può essere superiore in ogni caso al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
L’assicurazione non è operante:
- se il veicolo è guidato da persone non munite di regolare patente ovvero mancanti dei requisiti previsti dalla Legge e comunque non dipendenti dalla Contraente;
- se il conducente si trova in stato di ubriachezza o di alterazione psichica dovuta ad uso di sostanze stupefacenti;
- se il sinistro si verifica in conseguenza di attività illecite od estranee agli scopi della missione.
Sono inoltre esclusi dall’assicurazione i danni:
- originati direttamente ed esclusivamente da atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, sviluppo – comunque insorto – di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione;
- conseguenti a traino attivo o passivo;
- determinati o agevolati da dolo delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo;
- dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- verificatisi durante la partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ed allenamenti.
Art. 3 – VALIDITA’ DELL’ASSICURAZIONE
Il Contraente è esonerato dall’obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture.
Per l’identificazione di tali elementi e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze dei registri od altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:
- data e luogo della trasferta;
- generalità del dipendente, amministratore, revisore o consulente autorizzato alla trasferta;
- numero dei Kilometri percorsi.
Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione in qualsiasi momento del personale incaricato dalla Società Assicuratrice di effettuare accertamenti e controlli.
Art. 4 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L’Assicurazione vale per il territorio della repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di san Marino e tutti i paesi Europei compresi quelli dell’Est (ex Russia ed ex Jugoslavia) con esclusione dei paesi in stato di guerra.
Art. 5 – MODALITA’ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI
I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Società e/o Broker entro 10 giorni da quando il settore competente ne sia venuto a conoscenza.
La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l’indicazione delle sue conseguenze e dell’entità – almeno approssimativa – del danno, nonché gli estremi dell’assicurato danneggiato, dell’Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.
Art. 6 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA SOCIETA’
Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente e/o l’Assicurato sia tenuto, devono essere fatte all’Agenzia che ha in carico la polizza o al broker.
Art. 7 – DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE DEI DANNI
L’ammontare del danno se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l’avvertenza che :
il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione con il massimo del 50%.
Limitatamente ai sinistri avvenuti entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione , l’importo del danno sarà pari al valore a nuovo dell’autovettura.
In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale dell’autoveicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero e, in ogni caso somma non superiore a €. 20.000,00.
Nella determinazione dell’ammontare del danno si terrà conto dell’incidenza dell’I.V.A., ove l’Assicurato la tenga a suo carico.
Sono escluse in ogni caso dall’indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.
La garanzia comprende gli optionals e gli accessori che risultino installati sulle autovetture.
In caso di sinistro indennizzabile a termini contrattuali, la Società provvederà a liquidare l’intero importo del danno senza dedurre gli scoperti e le franchigie di seguito indicate e cioè anche per i danni non superiori per valore agli scoperti e/o alle franchigie stesse.
Scoperti e franchigie da applicare in caso di sinistro che rimarranno a totale carico del Contraente.
- Incendio – nessuna franchigia;
- Furto – nessuna franchigia;
- Collisione – Xxxxx xxxxxxxxxxx (Kasko) – scoperto 5% con il minimo di €. 100,00;
- Eventi Socio-Politici - scoperto 5% con il minimo di €. 100,00;
- Eventi Atmosferici - scoperto 5% con il minimo di €. 100,00.
Alla scadenza di ogni annualità la Società invierà al Contraente la richiesta di rimborso degli importi anticipati per scoperti e/o franchigie, corredata dalla documentazione relativa.
Il pagamento avverrà come da art. 14.
Art. 8 – RIPARAZIONI – REINTEGRAZIONI IN FORMA SPECIFICA
Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell’officina, l’Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna se non prima di aver ricevuto il consenso della Società,
La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del mezzo danneggiato nonché di sostituire il mezzo stesso o le sue parti, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del mezzo dopo il sinistro, corrispondente al controvalore.
Art. 9 – LIQUIDAZIONE DEL DANNO AL VEICOLO E PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero – quando una di queste lo richieda – mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall’Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Se una della parti non provvede – nonostante invito dell’altra – alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta – su richiesta della parte più diligente – dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto.
I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l’abbia sottoscritta.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell’assicurato in parti uguali. L’Assicurato sin d’ora conferisce alla Società la facoltà di liquidare anche la quota a proprio carico dell’indennizzo di sua spettanza.
Il pagamento dell’indennizzo viene effettuato a favore dell’intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell’Assicurato, se diverso.
Per i danni verificatisi all’estero, la liquidazione viene effettuata in Italia ed in Euro.
Art. 10 – OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE
L’Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o parte del mezzo; per le spese relative si applica l’art. 1914 del Codice Civile.
L’Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno, le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.
Art. 11 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1892 – 1893 – 1894 C.C.).
Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, semprechè tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.
Art. 12 – DOLO E COLPA GRAVE
L’Assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato.
Sono invece comprese i danni avvenuti a seguito di colpa grave del conducente.
Art. 13 – PAGAMENTO DEL PREMIO E CLAUSOLA BROKER
A parziale deroga di quanto previsto dall’art. 1901 del Codice Civile, il termine previsto per il pagamento delle rate successive alla prima viene prolungato a sessanta giorni.
In ogni caso, tenuto conto che la Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati dall'Ufficio di Direzione, la Compagnia dichiara che ogni copertura inerente la polizza decorre dalle ore 24 del giorno in cui viene deliberato l'ordine di pagamento, a condizione che tale deliberazione sia fatta entro il 60° giorno dalla scadenza delle rate o appendici.
Per quanto riguarda la rata iniziale di perfezionamento, la Compagnia dichiara che la copertura assicurativa decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel capitolato di gara o dalle ore 24 del giorno stabilito nel verbale di aggiudicazione della gara stessa e il pagamento della stessa avverrà entro 60 giorni dalla data della consegna della polizza.
Trascorso tale termine, salvo accordi fra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà dalle ore 24 del giorno della deliberazione di pagamento.
Ai sensi dell’Art 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18/01/20008 n° 40, ivi compreso il per iodo di sospensione di 30 giorni di cui all’Art 3 del Decreto.
Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art.1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
L‘Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio A.M.A.
s.a.s. – Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 000 – 09123 CAGLIARI.
Tutte le comunicazioni alle quali l‘Assicurato/Contraente è tenuto devono essere fatte per iscritto alla Società di brokeraggio.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
La misura del compenso provvigionale, a carico dell’Agenzia, è dato dalla percentuale corrispondente a quella stabilita nella lettera di collaborazione oppure, ove mancante, a quella stabilita da specifico accordo fra le parti.
Al solo fine di garantire la “par condicio” delle Società offerenti e la determinazione delle offerte, le stesse dovranno essere formulate prevedendo la remunerazione del broker come segue:
con una provvigione pari al 10% del premio imponibile richiesto dalla Compagnia aggiudicatrice.
Tale compenso sarà costituito da una parte dell’aliquota provvigionale dovuta dalle Compagnie di Assicurazione alla propria rete di vendita diretta e le Compagnie stesse dichiarano che tale compenso mai costituirà pertanto un aumento dei premi per l’Ente/Contraente.
La Compagnia, inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker A.M.A. s.a.s con sede in Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx, 000 – 00000 XXXXXXXX incaricato dell’esecuzione e gestione del contratto.
Art. 14 – PAGAMENTO DEL PREMIO – CRITERI DI DETERMINAZIONE
Il premio annuo viene determinato in relazione ai chilometri annui percorsi, per motivi di servizio o di carica, dalle persone assicurate previste all’art. 1)
Il premio imponibile minimo anticipato, presupponendo una percorrenza annua di Km. 10.000 viene provvisoriamente e riduttivamente stabilito in €. ……….. che rimarranno comunque acquisite, salvo conguaglio da effettuare sul chilometraggio definitivamente ed effettivamente percorso e sulla base di un premio imponibile convenuto di €. a chilometro.
In relazione a quanto precede, alla fine del periodo annuo di assicurazione onde procedere all’eventuale conguaglio, la Contraente comunicherà alla società le percorrenze chilometriche complessive.
Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell’importo risultante nel conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo annuo assicurativo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 60 gg. dalla fine del periodo annuo di assicurazione, l’Assicurato dovrà fornire per iscritto alla Società i dati necessari.
Le differenze attive a favore della Società dovranno essere corrisposte dall’Assicurato entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell’apposita appendice mentre le differenze passive si intenderanno acquisite dalla Società in quanto è previsto un premio minimo al di sotto del quale non può essere emessa la polizza.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società.
Alla scadenza annuale del contratto, se l’Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.
Art. 15 – COMPETENZA TERRITORIALE
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto il foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente e/o dell’Assicurato.
Art. 16 – IMPOSTE E TASSE
Le imposte, tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico dell’Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 17 – DIRITTO DI SURROGAZIONE
La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile, rinunciando ad esercitare nei confronti del Conducente debitamente autorizzato dalla guida del veicolo e dei trasportati.
Art. 18 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Art. 19 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le parti possono recedere dalla polizza.
Il recesso ha effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso, ovvero se comunicato meno di 90 giorni prima di detta scadenza, alla scadenza annua successiva.
Art. 20 – DURATA DEL CONTRATTO
L’assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2017 e termina alle ore 24.00 del 31/12/2020 e a tale data la polizza si intenderà cessata a tutti gli effetti senza obbligo di disdetta da parte del Contraente.
Comunque è in facoltà del Contraente/Assicurato di richiedere il rinnovo del contratto, se lo stesso ne ravviserà l’opportunità.
Le scadenze delle rate avvenire è fissata al 31/12 di ogni anno.
Art. 21 – RESCINDIBILITA’ ANNUALE
Sebbene la presente polizza sia stipulata per la durata di anni 3 è in facoltà delle parti di rescinderla al termine di ogni periodo assicurativo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 90 gg. prima della scadenza annuale.
ART. 22 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura- ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
c) L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
d) Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
LA SOCIETA’ IL CONTRAENTE