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PROTOCOLLO D’INTESA TRA AVVOCATURA DELLO STATO ED AGENZIA DELLE
ENTRATE
Considerato che, ai sensi dell’art. 72 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l’Agenzia delle Entrate (di seguito denominata anche solo Agenzia) può avvalersi del patrocinio dell’Awocatura dello Stato (di seguito denominata anche solo Avvocatura) ai sensi dell’art. 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e che, in base a tale ultima disposizione, l’Avvocatura è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell’Agenzia, salve le ipotesi di conflitto ed i casi speciali ivi previsti;
Ritenuta l’opportunità di disciplinare, sulla base della distinzione dei ruoli e delle competenze e del riconoscimento delle rispettive responsabilità, le modalità di cooperazione tra l’Agenzia e TAvvocatura, al fine di assicurare nel modo migliore la piena tutela degli interessi pubblici coinvolti, prevedendo anche forme snelle e semplificate di relazioni, tali da rafforzare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa e l’ottimale funzionalità delle strutture;
Ravvisata, in particolare, l’opportunità di prevedere modalità operative volte a garantire un efficiente ed incisivo apporto consultivo
deirAwocatura, nonché lo svolgimento del patrocinio deirAgenzia affidato alla stessa Avvocatura nei giudizi attivi promossi o proseguiti in gradi ulteriori dalfiAgenzia e nei giudizi passivi instaurati o coltivati da terzi nei confronti della medesima;
Tenuto conto del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 17 dicembre 2015, prot. n. 160746, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, gli Uffici provinciali - Territorio, ad eccezione di quelli di Milano, Napoli, Roma e Torino, costituiscono articolazione interna delle corrispondenti Direzioni provinciali (di seguito, con la locuzione Direzioni provinciali si fa riferimento alle Direzioni provinciali e ai predetti Uffici provinciali - Territorio di Milano, Napoli, Roma e Torino);
Tra il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, come da delibera del Comitato di gestione del 27 aprile 2017, n. 15/2017
e
l’Avvocato Generale dello Stato, Aw. Xxxxxxx Xxxxxxxx Ducei Xxxx si conviene quanto segue.
PREMESSA
Il presente protocollo si applica comunque fino alla data della sottoscrizione del successivo protocollo d’intesa.
1. ATTIVITÀ CONSULTIVA
1.1 Allo scopo di razionalizzare gli interventi, l’Agenzia, tramite le competenti Direzioni centrali, provvede a coordinare la proposizione di quesiti e richieste di pareri che involgono questioni interpretative di
carattere generale o di particolare rilevanza, evitando l’inoltro di specifiche richieste tramite proprie strutture territoriali.
1.2 Considerato che l’efficacia dell’attività consultiva è direttamente correlata alla tempestiva acquisizione dei richiesti pareri, l’Avvocatura provvede a corrispondere con tempestività alle relative richieste, comunque nei termini imposti dai procedimenti amministrativi o, in mancanza, entro 60 giorni dalla richiesta (eventualmente anticipando il parere per posta elettronica), segnalando i casi in cui ciò non sia possibile.
1.3 L’Agenzia - ove ritenuto necessario - informa l’Avvocatura generale dei principali orientamenti dalla stessa assunti, in particolare in ordine all’interpretazione di normativa di prima applicazione, al fine di acquisire eventuali suggerimenti e/o pareri, particolarmente nella prospettiva dei riflessi sulla gestione del relativo contenzioso, potenziale o in atto.
1.4 L’Avvocatura, su richiesta dell’Agenzia, esprime parere sugli atti di transazione redatti dalle strutture centrali o territoriali interessate e, nei limiti della propria disponibilità, assicura l’assistenza nel luogo ove si svolge l’attività transattiva.
2. ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO
2.1 Disposizioni generali
2.1.1 Al fine di consentire all’Avvocatura il regolare svolgimento delle proprie funzioni, l’Agenzia, attraverso le proprie strutture centrali o territoriali, provvede ad investire l’Avvocatura delle richieste di patrocinio con il più ampio margine rispetto alle scadenze, fornendo tutti gli opportuni elementi istruttori. In sede di richiesta verrà precisato il nominativo del funzionario incaricato dell’istruttoria, con le modalità per la sua immediata reperibilità (telefono e posta elettronica); analogamente l’Avvocatura provvede a segnalare alla struttura richiedente dell’Agenzia il nominativo dell’Avvocato
incaricato dell’affare e le medesime modalità di immediata reperibilità (telefono e posta elettronica). Ogni eventuale modifica dei predetti recapiti va tempestivamente comunicata.
2.1.2 L’Agenzia e TAvvocatura si impegnano a fornire e ad aggiornare annualmente i recapiti di posta elettronica e telefonici rispettivamente degli Uffici e degli Avvocati, qualora non siano reperibili nei rispettivi siti internet.
2.1.3 Al fine di assicurare nel modo più sollecito ed efficace lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali, è assicurato all’Avvocatura l’accesso ai dati relativi ai fascicoli di causa delle controversie pendenti presso le Commissioni tributarie.
2.1.4 L’Agenzia e l’Avvocatura si impegnano allo scambio delle informazioni, dei documenti, degli atti processuali necessari per lo svolgimento delle rispettive attività secondo le modalità individuate ai punti successivi.
2.1.5 Nelle more del completamento della cooperazione informatica,
la corrispondenza verrà inviata preferibilmente tramite posta elettronica certificata.
2.1.6 Ove l’Avvocatura ritenga di non convenire, per singole controversie, sulle richieste avanzate dall’Agenzia, provvede, se del caso previa acquisizione di elementi istruttori, a dame tempestiva e motivata comunicazione alla struttura richiedente, al fine di pervenire ad una definitiva determinazione. Le divergenze che insorgono tra l’Avvocatura e l’Agenzia, circa l’instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo, sono risolte dal Direttore dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 12, secondo xxxxx, della legge 3 aprile 1979, n. 103.
2.1.7 Qualora gli atti introduttivi del giudizio o di un grado di giudizio e qualunque altro atto o documento vengano notificati all’Agenzia presso una sede dell’Avvocatura, non ancora investita della difesa, sono dalla stessa inviati senza indugio alla competente stmttura dell’Agenzia, utilizzando gli strumenti in concreto più rapidi.
Anche tutta la successiva corrispondenza deve essere inviata esclusivamente alla Direzione provinciale competente e alla sovraordinata Direzione regionale. Nel caso in cui TUfficio competente sia il Centro operativo di Pescara, la corrispondenza deve essere inviata solo al predetto Centro e non alla Direzione regionale dell’Abruzzo.
2.1.8 L’Avvocatura provvede a informare la competente struttura dell’Agenzia dei significativi sviluppi delle controversie dalla stessa curate, assicurando, laddove l’Agenzia ne faccia motivata richiesta, il tempestivo invio degli atti difensivi propri (in formato editabile onde agevolarne l’utilizzo in casi analoghi) e delle controparti dando comunque pronta comunicazione dell’esito del giudizio con la trasmissione di copia della decisione. Ove si tratti di pronuncia sfavorevole all’Agenzia suscettibile di gravame, l’Avvocatura formula il proprio parere in ordine all’impugnabilità della decisione, di norma contestualmente all’inoltro della stessa all’Agenzia. Le pronunce o altre comunicazioni che investano questioni di carattere generale sono dall’Avvocatura segnalate alla Direzione centrale affari legali, contenzioso e riscossione o alla diversa Direzione centrale eventualmente interessata.
2.1.9 Per le cause che si svolgono davanti ad autorità giudiziaria avente sede diversa da quella della competente Avvocatura, quest’ultima si avvale per le funzioni procuratorie di funzionari dell’Agenzia ai sensi dell’art. 2 del R.D. n. 1611 del 1933; in tal caso, l’Avvocatura trasmette l’atto di delega alla competente struttura territoriale dell’Agenzia. In casi eccezionali e a seguito di una preventiva intesa con l’Agenzia, l’atto di delega può essere conferito ad avvocato del libero foro.
2.1.10 Per le notificazioni degli atti, l’Avvocatura si avvale della collaborazione dell’Agenzia nei casi in cui risulti opportuno. In tali casi, se la notifica va eseguita nel capoluogo di regione, l’Avvocatura trasmette l’atto alla Direzione regionale competente, mentre, se la
notifica va eseguita fuori del capoluogo di regione, trasmette l’atto alla Direzione provinciale o alla sua articolazione territoriale del luogo di esecuzione della notifica, sempre che nella città ove ha sede tale articolazione sia presente l’Ufficio notificazioni esecuzioni e protesti. Ai fini della notifica, l’Avvocatura fa pervenire l’atto entro tre giorni lavorativi liberi prima della scadenza del termine di impugnazione; si considera non lavorativo anche il sabato. La struttura dell’Agenzia invia l’atto all’Avvocatura, subito dopo la notifica, tramite modalità che ne assicurino comunque il tempestivo ricevimento da parte dell’Organo legale.
2.1.11 L’Avvocatura segnala tempestivamente i casi in cui non può assumere il patrocinio potendosi configurare un conflitto di interessi con altra amministrazione. Con provvedimento motivato del Direttore, l’Agenzia segnala all’Avvocatura generale eventuali casi di possibile conflitto con altra amministrazione parimenti assistita dall’Avvocatura, per le relative determinazioni.
2.1.12 A richiesta del Direttore dell’Agenzia, l’Avvocatura può assumere, ai sensi dell’art. 44 del R.D. n. 1611 del 1933, la rappresentanza e la difesa di dipendenti dell’Agenzia nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio.
2,2 Controversie in cui VAgenzia può stare in giudizio direttamente
2.2.1 L’Agenzia sta in giudizio direttamente nei casi in cui la legge lo consente, salvo diverse intese a livello locale. L’Avvocatura assicura comunque, d’intesa con l’Agenzia, il patrocinio nelle controversie in cui vengono in rilievo questioni di massima o particolarmente rilevanti in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione.
2.2.2 Le sentenze pronunciate in grado di appello relativamente a controversie di lavoro, notificate presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato, sono da quest’ultima trasmesse contemporaneamente, oltre che
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airAvvocatura generale dello Stato, alla struttura deirAgenzia parte del giudizio di appello, unitamente agli atti essenziali di cui l’Agenzia stessa non sia in possesso.
2.3 Giudìzi davanti alle Commissioni tributarie
Davanti alle Commissioni tributarie, anche a seguito di rinvio della Corte di cassazione, d’intesa con la competente Direzione regionale, l’Avvocatura assicura il patrocinio nelle controversie particolarmente rilevanti, in particolare nei casi di complessa applicazione del principio di diritto affermato dalla Cassazione ovvero in considerazione del valore economico o dei principi di diritto in discussione. Su richiesta dell’Agenzia, l’Avvocatura assicura altresì un supporto legale per l’elaborazione di strategie difensive nelle controversie tributarie nei gradi di merito.
2.4 Giudizi civili e amministrativi in materia di appalti
Nei giudizi in materia di appalti, le comunicazioni tra l’Agenzia e l’Awocatura si svolgono con modalità e tempi adeguati alla rilevanza del contenzioso ed alla brevità dei termini processuali previsti dalla particolare disciplina.
2,5 Giudizi penali
2.5.1 L’Avvocatura, d’intesa con l’Agenzia, trasmette gli atti dei procedimenti penali, irritualmente comunicati o notificati presso l’Organo legale, esclusivamente:
- alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha presentato la denuncia o, se la denuncia non è dell’Agenzia, alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale competente a fornire le valutazioni funzionali alla costituzione di parte civile;
- nel caso in cui siano coinvolte più Direzioni provinciali aventi sede nella stessa regione, alla Direzione regionale nel cui ambito hanno sede le predette articolazioni;
- nel caso in cui siano coinvolte più Direzioni provinciali aventi sede in regioni diverse, a tutte le Direzioni regionali nel cui ambito le suddette articolazioni hanno sede o, in subordine, qualora tale ricerca possa risultare difficoltosa, alla Direzione regionale nel cui ambito si svolge il procedimento/processo penale, la quale provvede al necessario coordinamento con le altre Direzioni regionali interessate.
2.5.2 L'Avvocatura, a seguito di documentata richiesta della Direzione regionale, invia tempestivamente e comunque almeno venti giorni prima dell’udienza il proprio parere sull’opportunità della costituzione di parte civile dell’Agenzia nel processo penale, sempreché la predetta richiesta le sia pervenuta almeno trenta giorni prima dell’udienza stessa.
2.5.3 L’Avvocatura informa la Direzione regionale in ordine agli esiti dei procedimenti penali in cui l’Agenzia si è costituita parte civile.
2.6 Ricorsi per cassazione
2.6.1 Le richieste di ricorso per cassazione concernenti giudizi tributari devono pervenire all’Avvocatura generale dalla competente struttura territoriale dell’Agenzia, entro:
a. trenta giorni dalla notifica della sentenza all’Agenzia o all’Avvocatura. In caso di notifica presso più sedi, occorre fare riferimento alla prima notifica ricevuta;
b. quattro mesi dalla data di deposito della sentenza non notificata. Tale termine è aumentato a dieci mesi per i giudizi instaurati prima del 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha ridotto il termine di impugnazione da un anno a sei mesi.
Ai predetti termini si aggiungono la sospensione feriale di cui airart. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, nonché altre eventuali proroghe o sospensioni dei termini, ove applicabili.
Le richieste dì ricorso per cassazione sono integrate dalla documentazione necessaria per consentire alLAvvocatura la compiuta delibazione delle stesse anche sotto il profilo della concreta ed effettiva possibilità di recupero del credito erariale. A tale fine la documentazione di supporto relativa al ricorso dovrà comprendere, nel caso dì società, visure camerali aggiornate, nonché, per le ipotesi dì avvenuta estinzione, felenco dei soci e il bilancio di liquidazione con allegato il piano di riparto. Resta inteso che eventuali variazioni successive alla data dei documenti allegati alla richiesta saranno verificate dall’Avvocatura.
2.6.2 La richiesta di ricorso per cassazione - in formato editabile o convertibile - con allegati copia degli scritti difensivi dell’Ufficio e della controparte, dei documenti prodotti in giudìzio dalle parti e delle sentenze, è trasmessa all’indirizzo di posta elettronica certificata della competente sezione dell’Avvocatura generale. La Direzione regionale invia contestualmente su supporto cartaceo solo la richiesta di ricorso e la sentenza da impugnare in copia autentica. Qualora la richiesta di ricorso venga eccezionalmente trasmessa all’Avvocatura oltre i termini di cui al punto precedente, la richiesta di ricorso è inviata anche all’indirizzo dì posta elettronica ordinaria della sezione competente, del Responsabile e del Coordinatore di sezione.
2.6.3 La Direzione regionale, se intende proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale ai sensi dell’art. 62, comma 2-bis, del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546, inoltra la richiesta di ricorso entro i termini e con le modalità previsti ai punti 2.6.1 e 2.6.2, previa acquisizione dell’assenso della controparte e stipula di apposito accordo, da allegare alla richiesta di ricorso.
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2.6.4 L’Awocatura dà tempestiva informazione alla Direzione regionale della awenuta proposizione del ricorso anche attraverso l’invio dell’istanza di cui all’art. 369, terzo comma, c.p.c..
2.6.5 L’Awocatura, nei casi in cui non condivida la richiesta di
ricorso per cassazione, dà tempestiva comunicazione del proprio motivato parere negativo, senza restituire il relativo fascicolo, alla Direzione regionale, tramite posta elettronica e, se del caso, dandone anticipazione telefonica ai recapiti indicati nella richiesta di ricorso. In ogni caso, tale parere è inviato alla Direzione regionale, salvo obiettive circostanze impedienti, almeno dodici giorni prima della scadenza del termine di impugnazione.
2.6.6 La Direzione regionale, qualora non condivida il parere negativo dell’Awocatura, entro due giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso, invia la reitera della richiesta di ricorso, con puntuali repliche al predetto parere, alla Direzione centrale affari legali, contenzioso e riscossione per posta elettronica e, per conoscenza, aH’Awocatura sia per posta elettronica certificata sia per posta elettronica ordinaria all’indirizzo della sezione competente sull’affare, del Responsabile di sezione e dell’Awocato incaricato. Il messaggio di posta elettronica ordinaria contiene la precisazione che lo stesso invio è stato già effettuato per posta elettronica certificata.
2.6.7 Entro quattro giorni lavorativi dalla reitera, la Direzione centrale affari legali, contenzioso e riscossione comunica, con le medesime modalità previste al punto precedente, all’Awocatura e, per conoscenza, alla Direzione regionale il proprio parere in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti della reitera.
2.6.8 Qualora l’Awocatura non condivida la reitera cui abbia aderito la Direzione centrale affari legali, contenzioso e riscossione, comunica con la necessaria urgenza il proprio definitivo parere alla predetta Direzione centrale e alla Direzione regionale mediante posta elettronica.
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2.6.9 Nel caso in cui la Direzione centrale affari legali, contenzioso e riscossione non condivida quest’ultimo parere dell’Awocatura, per la risoluzione della divergenza si applica il secondo periodo del punto 2.1.6.
2.6.10 In mancanza di formale e tempestiva conferma del parere negativo espresso dall’Awocatura, quest’ultima prowede, in modo da evitare decadenze, alla proposizione del ricorso per cassazione, salva eventuale successiva rinuncia.
2.6.11 In ipotesi di parere di non impugnazione dell’Awocatura, la
Direzione regionale, qualora riscontri che su analoga questione - anche relativa a diverso contribuente - sia pendente ricorso per cassazione, reitera la richiesta di ricorso, evidenziando le questioni analoghe, affinché l’Awocatura emetta un parere di carattere generale che tenga conto anche degli altri giudizi pendenti. L’Awocatura, nelle more dell’esame del parere da parte dell’Agenzia, propone eventualmente ricorso come previsto al punto precedente.
2.6.12 L’Awocatura si può awalere della collaborazione delle strutture dell’Agenzia per la richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio, ai sensi dell’art. 369, terzo comma, c.p.c.. In tal caso, l’Awocatura invia la predetta richiesta alla Direzione regionale; se la sentenza impugnata è stata emessa da una sezione staccata della Commissione tributaria regionale, alla Direzione provinciale del luogo in cui ha sede la stessa sezione staccata.
2.6.13 La richiesta di cui al punto precedente, dopo gli adempimenti di rito, è immediatamente restituita con modalità che assicurino comunque il tempestivo ricevimento da parte dell’Awocatura.
2.6.14 Nel caso di notifica da parte del contribuente di ricorso per cassazione concernente un giudizio tributario, la Direzione provinciale, fa pervenire entro venti giorni l’originale notificato del ricorso completo di relata di notifica, gli elementi istruttori per il controricorso e per l’eventuale ricorso incidentale, con tutti gli atti di causa (atto impugnato, ricorso, controdeduzioni e ogni altro atto o
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documento depositato), aU’Awocatura generale e, per conoscenza, alla Direzione regionale. Per il computo dei termini si tiene conto della sospensione di cui al punto 2.6.1. La richiesta di controricorso e delP eventuale ricorso incidentale, con i relativi allegati, è inviata esclusivamente con le modalità di cui al punto 2.6.2.
2.6.15 Qualora un ricorso per cassazione sia notificato presso la sede centrale delPAgenzia, la Direzione centrale affari legali, contenzioso e riscossione trasmette direttamente alfAvvocatura foriginale del ricorso notificato e, contestualmente, ne invia copia alla Direzione provinciale, che provvede ad inoltrare all’Organo legale gli elementi istruttori per il controricorso e per l’eventuale ricorso incidentale, con la tempistica e le modalità di cui sopra.
2.6.16 L’Avvocatura, qualora ritenga che non sia opportuna la proposizione del ricorso incidentale, dà tempestiva comunicazione del proprio motivato parere negativo alla Direzione regionale, almeno sette giorni prima della scadenza del termine per la notifica del ricorso incidentale, tramite posta elettronica e se del caso dandone anticipazione telefonica ai recapiti indicati nella richiesta.
2.6.17 La Direzione regionale, qualora non condivida il parere negativo, formula, entro due giorni lavorativi, le proprie osservazioni alla Direzione centrale affari legali, contenzioso e riscossione. Per la risoluzione della eventuale divergenza, si applicano, in quanto compatibili, i punti da 2.6.6 a 2.6.10.
2.6.18 La Direzione centrale affari legali, contenzioso e riscossione può segnalare i giudizi in Cassazione relativi a una questione controversa caratterizzata da ampia diffusione o comunque di particolare rilevanza per il principio di diritto in contestazione, affinché l’Avvocatura solleciti alla Cassazione la decisione della causa, evidenziando il significativo effetto deflattivo che conseguirebbe dal tempestivo consolidarsi, sul punto, dell’orientamento della Cassazione.
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2.6.19 Qualora TAgenzia intenda annullare in tutto o in parte Tatto oggetto del giudizio in cassazione, ne informa preventivamente TAwocatura, salvo che si tratti di casi disciplinati da direttive contenenti indicazioni sulla rinuncia alla prosecuzione dei contenziosi. Xxxxx inteso che il provvedimento di annullamento va comunque tempestivamente comunicato alTAvvocatura per i conseguenti adempimenti processuali.
2.6.20 L’Avvocatura, qualora ravvisi che in un giudizio pendente la posizione dell’Agenzia è in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, procede, d’accordo con la Direzione regionale, all’abbandono della lite. In questi casi spetta alTAvvocatura, senza preventiva comunicazione alla Direzione regionale, verificare la possibilità di addivenire ad un preventivo accordo con la controparte sulle spese di giudizio. Nell’impossibilità di tale accordo, la Direzione regionale evidenzia alTAwocatura gli eventuali elementi da sottoporre al giudice che possano giustificare la compensazione delle spese.
2.7 Recupero spese di giudizio
L’Avvocatura, in quanto distrattaria ex art. 21 del R.D. n. 1611 del 1933, provvede al diretto recupero nei confronti delle controparti delle spese di giudizio, poste a loro carico per effetto di sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione. L’Agenzia invia all’Avvocatura copia autentica della sentenza tributaria che conclude il giudizio in sede di rinvio con esito favorevole.
3 NOTIFICA DEGLI ATTI
L’Avvocatura presta la propria collaborazione all’Agenzia per le notificazioni degli atti diversi da quelli processuali, ove questa non possa provvedervi direttamente.
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4 INCONTRI PERIODICI
Per Pesame dell’evoluzione del contenzioso còncemente le più diffuse e rilevanti questioni controverse, al fine di definire congiuntamente e uniformemente le linee di condotta delle controversie in corso e l’interesse alla prosecuzione delle stesse, sono fissati incontri semestrali tra l’Avvocatura generale e l’Agenzia delle entrate. Negli incontri sono esaminati anche gli argomenti che possono avere un impatto sul contenzioso potenziale o in atto.
In ciascun incontro vengono esaminate le eventuali difficoltà nell’applicazione del presente protocollo, anche al fine di adottare le necessarie azioni correttive. Nell’incontro successivo si procede, inoltre, ad esaminare lo stato di attuazione delle azioni concordate.
Analoghi incontri, dì regola a cadenza annuale, si svolgono tra le Direzioni regionali dell’Agenzia e le Avvocature distrettuali.
5 COOPERAZIONE INFORMATICA
5.1 Al fine di favorire l’interoperabilità e la cooperazione fra i sistemi informativi, l’Avvocatura e l’Agenzia s’impegnano a proseguire ed intensificare le attività volte alla realizzazione di servizi attraverso i quali potranno procedere allo scambio in via automatica delle informazioni e dei documenti necessari per lo svolgimento delle rispettive attività.
5.2 Le modalità di invio della documentazione fra Agenzia e Avvocatura individuate nel presente protocollo possono essere modificate in vigenza dello stesso a seguito dell’attuazione dei servizi di cui al punto precedente.
5.3 La cooperazione informatica verrà disciplinata da specifico accordo.
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6 DISPOSIZIONE FINALE
L’Awocatura e TAgenzia si impegnano a segnalare reciprocamente tutte le difficoltà operative eventualmente insorte nella gestione dei rapporti oggetto del presente protocollo, allo scopo di prowedere, nello spirito della più piena collaborazione, al superamento delle stesse ed eventualmente alla modifica delle modalità di cooperazione.
Roma, 24 maggio 2017
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx
L’AVVOCATO GENERALE
Aw. Xxxxxxx Xxxxxxxx Ducei Xxxx