CAPITOLATO POLIZZA
CAPITOLATO POLIZZA
ASSICURAZIONE RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE
PER LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE E PER COLPA GRAVE DEGLI ISCRITTI ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TSRM E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE
STIPULATA TRA:
FEDERAZIONE NAZIONALE Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione
con sede in Xxxx - Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00/X di seguito denominato " CONTRAENTE "
e le Società
di seguito denominate "SOCIETA’”
per l'Assicurazione a favore di tutti gli Iscritti alla Contraente che abbiano aderito, nelle forme e nei modi descritti nella documentazione di gara.
CON DURATA
Dalle ore 24.00 del alle ore 24.00 del 31.12.2022
DEFINIZIONI
Nel testo che segue, si intendono per:
Assicurati: | a) Tutti gli iscritti agli Albi professionali di cui al DECRETO del Ministero della Salute 13 marzo 2018 - Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (18A02393) (GU Serie Generale n.77 del 03-04-2018), che sono di seguito descritti, che abbiano aderito alla Polizza Collettiva ad Adesione nelle forme e nei modi previsti dalla documentazione di gara 1 Albo della professione sanitaria di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 2 Albo della professione sanitaria di Assistente Sanitario 3 Albo della professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico 4 Albo della professione sanitaria di Tecnico audiometrista 5 Albo della professione sanitaria di Tecnico audioprotesista 6 Albo della professione sanitaria di Tecnico ortopedico 7 Albo della professione sanitaria di Dietista 8 Albo della professione sanitaria di Tecnico di neurofisiopatologia |
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9 Albo della professione sanitaria di Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 10 Albo della professione sanitaria di Igienista dentale 11 Albo della professione sanitaria di Fisioterapista 12 Albo della professione sanitaria di Logopedista 13 Albo della professione sanitaria di Podologo 14 Albo della professione sanitaria di Ortottista e assistente di oftalmologia 15 Albo della professione sanitaria di Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva 16 Albo della professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica 17 Albo della professione sanitaria di Terapista occupazionale 18 Albo della professione sanitaria di Educatore professionale 19 Albo della professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro b) i soggetti di cui al punto 1 che precede e che cesseranno l’attività in corso di vigenza della polizza, con ultrattività decennale (o maggiore secondo quanto previsto dalla variante migliorativa 1) a decorrere dalla data di cessazione dell’attività; | |
Assicurazione: | la presente Polizza Collettiva ad Adesione |
Attività Assicurata: | Quella prevista e disciplinata dalla normativa di riferimento, nonché quella sviluppata o resa possibile dall'introduzione e/o dallo sviluppo di nuove tecnologie e/o procedure. Sono espressamente oggetto di copertura assicurativa le attività connesse con lo svolgimento dell’attività professionali quali a titolo esemplificativo e non esaustivo attività gestionali, di coordinamento, di ricerca scientifica, formazione, docenza, consulenza. |
Broker | l’intermediario assicurativo incaricato della gestione della Polizza, Aon S.p.A. Xxx X. Xxxxx 0/00 - 00000 Xxxxxx - RUI B000117871 |
Contraente | Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (di seguito anche per brevità “Federazione”). |
Periodo di Assicurazione | il periodo per il quale è stato pagato il premio. |
Persone delle quali l’Assicurato deve rispondere | tutti i soggetti delle cui azioni od omissioni l'Assicurato sia civilmente responsabile ai sensi di Legge |
Richiesta di Risarcimento e/o Fatti e/o Circostanze | 1. Quella che per prima tra le seguenti situazioni viene a conoscenza dell’Assicurato: 2. la comunicazione scritta con la quale il Terzo manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per Xxxxx cagionati da presunto fatto colposo attribuibile all’Assicurato stesso o a chi per lui e/o gli fa formale richiesta di essere risarcito di tali Xxxxx; |
3. la citazione o la chiamata in causa dell’Assicurato per presunto fatto colposo, nonché l’azione della Corte dei Conti, compreso l’invito a dedurre; 4. l’inchiesta giudiziaria promossa contro l’Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall’oggetto dell’Assicurazione; 5. la Comunicazione Formale con la quale la Struttura Sanitaria di appartenenza informa l’Assicurato che la stessa è destinataria di una richiesta da parte di un Terzo che chiede di essere risarcito per un fatto che vede coinvolto l’Assicurato medesimo, comprese le comunicazioni ex. art. 13 L. 24/2017; 6. la Comunicazione Formale con la quale la Struttura Sanitaria di appartenenza informa l’Assicurato che sul SIMES (Sistema 7. Informativo Monitoraggio Eventi Sentinella, operante pe le A.O. Pubbliche ex DM 12/01/2010) è stato segnalato un evento sentinella che vede coinvolto l’Assicurato medesimo; 8. la Comunicazione Formale con la quale la Struttura Sanitaria di 9. appartenenza informa l’Assicurato che sul sistem segnalazione aziendale è presente evento avverso che vede coinvolto l’Assicurato medesimo; 10. la Comunicazione Formale con la quale la Struttura Sanitaria di Appartenenza richiede una relazione tecnico- sanitaria. 11. la Comunicazione Formale con la quale la Struttura Sanitaria di appartenenza informa l’Assicurato che all’U.R.P. Ufficio Relazioni Pubbliche – o analogo ufficio è pervenuta segnalazione che vede coinvolto l’Assicurato medesimo; 12. la Comunicazione Formale con la quale la Struttura Sanitaria di Appartenenza informa l’Assicurato circa l’esistenz procedimento disciplinare e/o di qualsiasi indagine a suo carico. 13. il ricevimento da parte del Contraente/Assicurato dell’istanza di mediazione da parte di un organismo di mediazione o dell’invito a partecipare al tentativo di conciliazione ex. art. 696 bis del codice di procedura civile; 14. la Comunicazione Formale con la quale la Struttura Sanitaria di Appartenenza o la sua Impresa di Assicurazione mette in mora o manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave, | |
Albi | Gli Elenchi tenuti dai singoli Ordini territoriali e nei quali |
vengono iscritti gli Assicurati | |
Danno | Qualsiasi conseguenza dell’attività professionale esercitata dall’Assicurato che sia oggetto di una Richiesta di Risarcimento e/o Fatti e/o Circostanze |
Sinistro | la prima richiesta scritta di risarcimento presentata dal danneggiato all'Assicurato in relazione all’attività garantita con la presente Xxxxxxx, nonché le Richieste di Xxxxxxxxxxxx e/o i Xxxxx e/o le Circostanze che si manifestino per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione |
Società | L’impresa assicuratrice ……………………………… |
Terzo | qualunque persona fisica o giuridica sia pubblica che privata che possa avanzare pretese in relazione ai rischi per i quali è prestata l’Assicurazione |
SEZIONE PRIMA
ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE
I. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Art. 1. - Il rischio assicurato.
L'Assicurazione è prestata per la copertura della responsabilità civile professionale e quindi per il risarcimento dei Danni causati dagli Assicurati nell'esercizio dell’Attività Assicurata.
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi per Xxxxx involontariamente causati da negligenza, imprudenza o imperizia e violazione di norme, anche per l’ipotesi di colpa grave e dei quali egli sia civilmente responsabile ai sensi di legge nell'esercizio dell’Attività Assicurata.
Si intendono espressamente garantite dalla presente Assicurazione le responsabilità previste dalla L. 24/2017 e ss.mm.ii, con la sola esclusione delle responsabilità per fatto doloso dell’Assicurato.
L’Assicurazione comprende inoltre la responsabilità dell’Assicurato che sia consegnatario di valori in caso di furto e rapina, l’assicurazione di cui al presente capoverso, è prestata fino alla concorrenza di un importo pari a Euro 10.000 per ogni sinistro con il limite di Euro 20.000 per anno assicurativo e per Assicurato.
L'Assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.
In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà per intero di quanto dovuto dall’Assicurato ai sensi dell’art. 2055 del Codice Civile, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.
Art. 2. - I rischi esclusi.
I rischi esclusi
La presente Polizza non copre:
1. i Danni causati da dolo dell'Assicurato;
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2. i Danni causati dall'Assicurato nel periodo in cui si sia trovato sospeso dall’esercizio dell’Attività Assicurata;
3. i Danni causati dall’Assicurato che, in occasione del rinnovo annuale, non regolarizzi la quota di iscrizione all’Albo e non provveda al versamento contestuale del premio individuale entro il 31 marzo di ogni anno. In questo caso nulla è dovuto agli assicuratori e eventuali sinistri occorsi nel periodo 1 gennaio – 31 marzo, non saranno coperti da assicurazione.
Se un soggetto già assicurato riceve una richiesta di risarcimento nel periodo 1/1 - 30/3 e non ha ancora regolarizzato il pagamento di quanto dovuto al fine di provvedere al rinnovo della copertura per un’ulteriore annualità, dovrà farlo tassativamente entro 15 gg dalla denuncia, pena la nullità e la “mancanza di effetto dall’origine” della garanzia per lo stesso.
c) i Xxxxx causati al coniuge, agli ascendenti ai discendenti, ai parenti conviventi dell’Assicurato;
4. i Danni, le perdite, i costi, e le spese di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, o conseguenti ai seguenti eventi (indipendentemente da qualsiasi altra causa o atto che interagisca contestualmente o in qualsiasi altra sequenza al sinistro):
1. Xxxxxx, ostilità o operazioni belliche (sia che la guerra sia dichiarata che non sia dichiarata); invasione; atti di un nemico di nazionalità diversa da quella dell’Assicurato o atti di un nemico di nazionalità diversa dal Paese in cui, o su cui gli atti vengono compiuti; guerra civile; rivolta; ribellione (sommossa); insurrezione; rivoluzione; caduta del governo legalmente costituito; tumulti civili che assumono proporzioni di insurrezione; potere militare; usurpazione di potere;
2. Qualsiasi atto di terrorismo.
Clausola di continuità assicurativa
Sono esclusi i sinistri derivanti da Richieste di Risarcimento e/o Fatti e/o Circostanze verificatisi prima della data di decorrenza del primo periodo di assicurazione a condizione che al momento di tali Richieste di Risarcimento fosse in vigore una polizza di assicurazione e che tale polizza di assicurazione consentisse l’apertura di un sinistro per Richieste di Risarcimento e/o Fatti e/o Circostanze così come definiti nella presente polizza.
Art. 3. - Massimale di Polizza
Per ciascun Assicurato il massimale è pari ad Euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) (o 5.000.000,00 per chi abbia aderito all’opzione di massimale relativa e versato il premio corrispondente) per Sinistro e per anno assicurativo.
Art. 4. - Spese di lite
Sono a carico della Società le spese sostenute dall’Assicurato per resistere all’azione del danneggiato, con i limiti previsti dall'art. 1917 C.C..
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all’Assicurato stesso.
L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze.
La Società ha diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivatole dall’inadempimento di tale obbligo.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato, in proporzione dei rispettivi interessi.
La Società non rimborsa le spese sostenute dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa accettati o designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 5. - Altre assicurazioni
Qualora l'Assicurato al momento della prima richiesta scritta di risarcimento sia coperto individualmente con una polizza personale di assicurazione della responsabilità professionale, la garanzia oggetto della presente Polizza opererà comunque a primo rischio.
CONDIZIONE PARTICOLARE: COPERTURA IN ECCESSO VALIDA SOLO PER GLI ISCRITTI ALL’ALBO DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA
Premesso che la Federazione Nazionale Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (ora Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione) ha stipulato con la Società Italiana Assicurazioni la Polizza n. 2017/07/6134283, con effetto dal 31.12.2017 e scadenza 31.12.2020 a copertura della Responsabilità Civile Professionale del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica che prevede un massimale di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per ciascun Assicurato, si dispone, con la presente Condizione Particolare, la previsione di un massimale in eccesso di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) - per i soli TSRM che aderiscano versando il relativo premio- determinando, quindi, un massimale complessivo pari a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
Le garanzie della presente Condizione Particolare operano:
a) in eccesso al massimale della polizza Italiana Assicurazioni n. 2017/07/6134283, ove questo sia insufficiente a risarcire il danno o sia stato ridotto a causa di altri sinistri, oppure
b) alle stesse condizioni della predetta polizza nel caso sia stato esaurito, a seguito di sinistri pagati e riconosciuti risarcibili, il massimale da questa previsto.
Si precisa che:
la presente Condizione Particolare è acquistabile solamente dai Tecnici Sanitari di Radiologia Medica che risultino assicurati nella polizza Italiana Assicurazioni n. 2017/07/6134283.
Poiché la presente Condizione Particolare opera a secondo rischio, condizione essenziale per la validità della garanzia è che la polizza di primo rischio Italiana Assicurazioni n 2017/07/6134283 sia validamente operante durante il periodo di efficacia della presente Condizione Particolare ed è prestata alle stesse condizioni, limitazioni ed esclusioni della polizza di primo rischio.
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II. INIZIO E CESSAZIONE DELLA GARANZIA
Art. 6. - Delimitazioni temporali
1. La garanzia è valida per le richieste di risarcimento presentate per iscritto per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia della garanzia stessa qualunque sia l'epoca del fatto, azione od omissione che abbia dato origine alla richiesta di risarcimento.
2. In caso di cessazione per qualsiasi causa dell’attività in corso di vigenza della presente Polizza saranno indennizzabili, alle condizioni di cui alla presente Polizza, le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato o ai suoi eredi entro 10 (dieci) anni dalla cessazione dell’attività. (o il maggior termine previsto dalla variante)
Art. 7. - Denuncia del sinistro
III. IL SINISTRO
L'Assicurato deve comunicare, per iscritto, al Broker qualsiasi Richiesta di Xxxxxxxxxxxx e/o Xxxxx e/o Circostanze che lo riguardino entro 30 giorni dal momento nel quale ne è venuto a conoscenza, fatto salvo quanto previsto dall’Art. 2 I Rischi Esclusi - Clausola di Continuità Assicurativa, nel qual caso la Denuncia del sinistro sarà possibile solo dopo che la Richiesta di Xxxxxxxxxxxx e/o Fatti e/o Circostanze sarà stata alla base di nuove comunicazioni o nuovi sviluppi. I 30 giorni decorrono dal momento di tali nuove comunicazioni i nuovi sviluppi.
Detta comunicazione deve contenere:
- la descrizione del fatto e, per quanto conosciute, delle conseguenze;
- la copia della richiesta di risarcimento e dei documenti ad essa allegati;
- il nome e il domicilio del richiedente e, se conosciuti, quelli degli altri danneggiati.
L'Assicurato deve inoltre trasmettere nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
L'Assicurato deve, inoltre, trasmettere ogni altra informazione e prestare la propria collaborazione per la gestione del Sinistro.
Ogni denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere inviata esclusivamente al Broker che gestisce la Polizza. Qualsiasi denuncia inoltrata al Broker si intende come inoltrata alla Società.
Le denunce in parola dovranno essere effettuate esclusivamente a mezzo degli appositi stampati predisposti dal Broker, il quale, ricevute la denuncia, dovrà istruire la pratica, anche richiedendo chiarimenti e/o ulteriore documentazione.
Allorché il Broker ritenga tale pratica formalmente in regola, dovrà trasmetterla alla Società entro i successivi 15 giorni. Il Broker dovrà, comunque, trasmettere copia della documentazione ricevuta, ancorché incompleta, entro 30 giorni dal ricevimento della denuncia.
Ove pervenga all’Assicurato una citazione giudiziaria, questa, anche se il Sinistro non sia stato precedentemente notificato al Broker dovrà essere trasmessa in fotocopia entro 5 giorni dal ricevimento alla Società e al Broker.
La Società deve comunicare le proprie decisioni in ordine al Sinistro, all’interessato e al Broker entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso di Sinistro e della relativa
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documentazione. In particolare, la Società dovrà comunicare se ritiene opportuno resistere alla pretesa del terzo danneggiato o se intende provvedere immediatamente al pagamento. In questo secondo caso l’Assicurato può comunicare alla Società e al Broker la sua opposizione al pagamento entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione della Società. In mancanza di opposizione, la Società pagherà quanto dovuto al terzo danneggiato entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui sopra.
La Società deve altresì immediatamente comunicare al Broker l’esito di ogni singola denuncia di Xxxxxxxx e i pagamenti eventualmente effettuati.
Art. 8 - Sinistri in serie
Nell’ipotesi in cui l’Assicurato riceva più richieste di risarcimento, anche da soggetti diversi ma comunque derivanti dal medesimo atto si darà luogo all’apertura di un unico Sinistro nei limiti del massimale vigente al momento della prima richiesta. La data di ricezione della prima richiesta di risarcimento sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione.
Art. 9. - Diritti e obblighi delle parti in caso di sinistro
Gestione del Sinistro
La Società può assumere in ogni momento la gestione della vertenza a nome dell’Assicurato sia in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, ed è obbligata a farlo se l’Assicurato lo richiede.
L'Assicurato non deve ammettere la propria responsabilità, né raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo consenso scritto della Società.
Parimenti, senza il previo consenso dell’Assicurato, la Società non può pagare risarcimenti ai reclamanti. Nell’eventualità in cui l’Assicurato opponesse un rifiuto ad una transazione raccomandata per iscritto dalla Società, preferendo resistere alle richieste del reclamante o proseguire l’eventuale azione legale in corso, la Società non sarà obbligata a liquidare una somma maggiore rispetto a quella per la quale riteneva di transigere, oltre alle spese legali e di giudizio sostenute con il consenso della stessa fino alla data in cui l’Assicurato ha opposto il rifiuto.
Tentativo di Mediazione e/o di Conciliazione
Nel caso in cui l’Assicurato venga convocato per il tentativo di mediazione o invitato a partecipare al tentativo di conciliazione ex. art. 696 bis del codice di procedura civile la sua partecipazione a dette procedura dovrà essere autorizzata per iscritto dalla Società la quale, a seguito di detta autorizzazione, ne sosterrà i costi. L’eventuale nomina di un legale da parte dell’Assicurato in tale procedura dovrà parimenti essere oggetto di specifica autorizzazione scritta da parte della Società.
Nomina del legale difensore e altre facoltà.
L’Assicurato ha sempre facoltà di proporre alla Società un legale di propria fiducia la cui nomina è subordinata al benestare della Società. Eventuali spese legali non autorizzate dalla Società saranno a carico dell’Assicurato.
Art. 10. - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia alla rivalsa verso le persone del cui operato l’Assicurato debba rispondere;
Tuttavia, la rinuncia alla rivalsa non opera nei confronti delle persone del cui operato il Tecnico Sanitario di Radiologia Medica debba rispondere, nel caso in cui gli eventi siano imputabili a dolo di tali persone.
IV. COMUNICAZIONI
Art. 11. – Comunicazioni della Società
La Società è tenuta a fornire al Contraente con cadenza trimestrale la statistica certificata inerente l’andamento della polizza dalla quale risulti:
1. codice professionale (dipendente o libero professionista)
2. Numero sinistro attribuito dalla Società
3. Danneggiato
4. Data accadimento
5. Data richiesta di risarcimento Data denuncia
6. Descrizione evento (campo libero)
7. Codice sinistro (codice attività da elaborare: ad es. errata diagnosi, danni materiali, etc.)
8. Importo reclamato (se conosciuto)
9. Importo riservato dalla Compagnia
10. Importo spese dei fiduciari legale,perito etc) riservate
11. Importo spese dei fiduciari (legale, perito etc.) pagate Importo liquidato sinistro
12. Totale pagato Totale riservato
13. Data di chiusura (senza seguito o data liquidazione)
14. Data di ultima riservazione
La mancata comunicazione nei termini prescritti dei dati di cui al comma 1 sarà considerata ipotesi di grave negligenza nell’esecuzione delle prestazioni.
SEZIONE SECONDA
NORME GENERALI PER L'ATTIVAZIONE E GESTIONE DELLA POLIZZA
Art. 12. – Contraente - Assicurati - Decorrenza della garanzia
La presente Xxxxxxx è stipulata dal Contraente Federazione Nazionale degli Ordini TSRM e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione a favore di Tutti gli iscritti agli Albi professionali di cui al DECRETO del Ministero della Salute 13 marzo 2018 - Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. (18A02393) (GU Serie Generale n.77 del 03- 04-2018) che abbiano aderito alla Polizza Collettiva ad Adesione nelle forme e nei modi previsti dalla documentazione di gara.
La garanzia decorre automaticamente dalle h. 24.00 del versamento del premio all’Ordine di appartenenza o alla Federazione, nelle forme che saranno definite dagli Ordini e/o dalla stessa Federazione. In occasione dei rinnovi annuali la garanzia decorre dalle ore 0 del 31 dicembre se entro il 31 marzo è stato versato il relativo premio. In caso di mancato versamento entro il 31 marzo la garanzia è sospesa fino alle ore 24 del giorno di versamento del premio. In caso di mancato versamento del premio di rinnovo, fermi i casi di pagamento entro il 31 marzo o successivo con riattivazione della garanzia, la garanzia sarà sospesa dalle ore 24 del 31 dicembre dell’anno in cui è stato versato
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l’ultimo premio e la Società rinuncia ad agire nei confronti del singolo assicurato per la riscossione del premio di rinnovo. La garanzia non sarà più attivabile successivamente al 30 giugno.
In caso di sinistro per la verifica della regolarità amministrativa farà fede la data del versamento effettuato all’Ordine di appartenenza o alla Federazione.
Art. 13. – Premio
Il premio minimo anticipato è pari a euro 5.000,00 (cinquemila/00) comprensivo di imposte e sarà recuperato con la prima regolazione basata sul numero degli aderenti.
Il premio sarà versato con le seguenti modalità:
Il premio minimo anticipato entro 15 giorni dalla data di prima decorrenza della polizza collettiva ad adesione e, per le annualità successive, entro 15 giorni dalla data di rinnovo.
I premi di regolazione saranno versanti con le seguenti modalità:
PER IL PRIMO ANNO DI VALIDITA’ DELLA POLIZZA COLLETTIVA AD ADESIONE
Entro | il 15 maggio 2019 | il premio corrispondente alle adesioni pagamento fino al 30 aprile 2019 | con | data | di |
Entro | il 15 luglio 2019 | il premio corrispondente alle adesioni pagamento fino al 30 giugno 2019 | con | data | di |
Entro | il 15 ottobre 2019 | il premio corrispondente alle adesioni pagamento fino al 30 settembre 2019 | con | data | di |
Entro | il 15 gennaio 2020 | il premio corrispondente alle adesioni pagamento fino al 31 dicembre 2019 | con | data | di |
PER LE ANNUALITA’ SUCCESSIVE
entro il 15 febbraio | il premio corrispondente ad adesioni e rinnovi con data di pagamento fino al 31 gennaio; |
entro il 15 marzo | il premio corrispondente ad adesioni e rinnovi con data di pagamento 1-28 febbraio |
entro il 15 aprile | il premio corrispondente ad adesioni e rinnovi con data di pagamento 1-31 marzo |
entro il 15 luglio | il premio corrispondente ad adesioni e rinnovi con data di pagamento 1 aprile – 30 giugno |
entro il 15 gennaio dell’anno successivo | il premio corrispondente ad adesioni con data 1 luglio - 31 dicembre |
Il premio per i nuovi iscritti sarà calcolato nella misura del 50% del premio annuo lordo per gli iscritti nel primo semestre e nella misura del 25% del premio annuo lordo per gli iscritti nel secondo semestre.
Art. 14. – Durata della Polizza - Cessazione della garanzia
La durata della presente Polizza è fissata in tre anni e n…… mesi, e cioè per il periodo che va dalle ore 24.00 del …………. alle ore 24.00 del 31.12.2022 suddivisi in periodi assicurativi di un anno, con espressa rinuncia alla facoltà di recesso.
Salvo quanto previsto dall’articolo 6 punto 2) della Sezione Prima della Polizza, l'Assicurazione cessa automaticamente nei confronti dell'Assicurato in caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'Attività Assicurata.
Art. 15. – Modificazioni - Comunicazioni
Le modificazioni della presente Polizza debbono risultare da atto scritto, firmato dal Contraente e dalla Società.
Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere effettuate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, posta elettronica certificata o fax inviati ai rispettivi indirizzi indicati in epigrafe.
Art. 16 – Xxxxxxxx Xxxxxx
Con la sottoscrizione dell’Assicurazione il Contraente/Assicurato conferisce mandato al Broker di rappresentarlo ai fini dell’Assicurazione;
È convenuto pertanto che:
1. Ogni comunicazione fatta al Broker si considererà come fatta al Contraente/Assicurato;
2. Ogni comunicazione fatta dal Broker si considererà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.
Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari
La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’Appalto. Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010.
Art. 18 – Norme del Codice Civile
Per quanto non espressamente previsto nella presente polizza, si applicano le norme del Codice Civile che regolano il Contratto di Assicurazione.
Per approvazione e conclusione dei rapporti contrattuali portati dalla presente Xxxxxxx
Luogo e data
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
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CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICATAMENTE PER ISCRITTO
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli riportati nel testo della presente polizza:
- Art. 2. - I rischi esclusi;
- Art. 3. - Massimale di Polizza;
- Art. 4. - Spese di lite;
- Art. 6. - Delimitazioni temporali;
- Art. 7. - Denuncia del sinistro;
- Art. 8. - Sinistri in serie;
- Art. 12. - Contraente - Assicurati - Decorrenza della garanzia;
- Art.13. - Premio;
- Art. 14. - Durata della Polizza - Cessazione della garanzia.
Luogo e data
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
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