CONVENZIONE per l’anticipazione di un semestre di tirocinio per l’accesso alla professione forense
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna Dipartimento di Scienze Giuridiche - DSG |
Consiglio dell’Ordine degli avvocati di ………………………………….. |
CONVENZIONE
per l’anticipazione di un semestre di tirocinio
per l’accesso alla professione forense
Il Dipartimento di Scienze Giuridiche – DSG dell’AlmaMater Studiorum – Università di Bologna
e
Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ……………..
- Visti gli articoli 40 e 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense), ed in particolare il comma 6, lettera d), che prevede la facoltà di anticipare un semestre di tirocinio durante l’ultimo anno del corso di laurea;
- Visto il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247) e, in particolare, l’articolo 5 del medesimo decreto;
- Vista la Convenzione Quadro, stipulata il 24 febbraio 2017, ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche per disciplinare, ai sensi dell’articolo 41, comma 6, lettere a) e d), della medesima legge e dell’articolo 5 del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, l’anticipazione di un semestre di tirocinio per l’accesso alla professione forense in costanza dell’ultimo anno del corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) e le modalità di svolgimento di tale tirocinio idonee a garantire la frequenza dei corsi e la proficua conclusione degli studi universitari, nonché l’effettiva frequenza dello studio professionale;
- Visto in particolare l’articolo 1, comma 2, della predetta Convenzione Quadro in base al quale, in attuazione della medesima Convenzione Quadro, i Consigli dell’Ordine possono stipulare, ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70, apposite convenzioni con le locali Università nelle quali siano presenti Facoltà, Dipartimenti o Scuole presso le quali è istituito e attivato il corso di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01), la stipula delle quali è condizione per l’anticipazione del semestre di tirocinio durante il corso di studi;
convengono quanto segue:
Articolo 1
Finalità e ambito di applicazione
1. La presente convenzione è finalizzata a consentire e disciplinare l’anticipazione di un semestre di tirocinio per l’accesso alla professione forense, presso gli studi professionali degli avvocati iscritti al Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Reggio nell’Emilia, esclusivamente a favore degli studenti iscritti all’ultimo anno dei corsi di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01) istituiti presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna.
Articolo 2
Definizioni
1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui alla presente convenzione si intende per:
a) “legge”: la legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense);
b) “regolamento”: il decreto del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016, n. 70 (Regolamento recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense ai sensi dell’articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247);
c) “convenzione quadro”: la convenzione quadro, stipulata il 24 febbraio 2017 ai sensi dell’articolo 40, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 tra il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza Nazionale dei Direttori di Giurisprudenza e Scienze Giuridiche per disciplinare l’anticipazione di un semestre del tirocinio;
d) “tirocinio”: il tirocinio per l’accesso alla professione forense di cui all’articolo 41, commi 1, 2, 3, 4, 6 lettere a) e d), 8, 10 ed 11 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
e) “studenti tirocinanti”: gli studenti ammessi all’anticipazione di un semestre di tirocinio;
f) “Consiglio dell’Ordine”: il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ……………….
g) “professionista”: l’avvocato presso il cui studio professionale si svolge il tirocinio;
h) “Università”: l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
i) “Dipartimento”: il Dipartimento di Scienze Giuridiche;
l) “corso di laurea”: i corsi di laurea in Giurisprudenza (Classe delle Lauree Magistrali in Giurisprudenza-LMG-01);
m) “crediti”: crediti formativi universitari.
Articolo 3
Anticipazione di un semestre di tirocinio
1. Possono chiedere di essere ammessi all’anticipazione di un semestre di tirocinio in costanza degli studi universitari e prima del conseguimento del diploma di laurea gli studenti iscritti all’ultimo anno del corso di laurea istituito presso il Dipartimento che siano in regola con lo svolgimento degli esami di profitto dei primi quattro anni del corso di laurea purché abbiano ottenuto crediti nei seguenti settori scientifico-disciplinari: Diritto privato (IUS/01); Diritto processuale civile (IUS/15); Diritto penale (IUS/17); Diritto processuale penale (IUS/16); Diritto amministrativo (IUS/10); Diritto costituzionale (IUS/08); Diritto dell’Unione europea (IUS/14).
2. Al fine di agevolare l’anticipazione di un semestre del tirocinio, il Consiglio dell’Ordine si impegna a informare in modo adeguato i propri iscritti e, d’intesa con il Dipartimento, gli studenti interessati circa le modalità di attuazione della presente convenzione.
3. Il Consiglio dell’Ordine si impegna ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le proprie iniziative formative.
4. Il Dipartimento e il Consiglio dell’Ordine individuano i referenti organizzativi che, nell’ambito delle rispettive competenze:
a. verifichino periodicamente la regolare attuazione e la necessità di eventuali aggiornamenti della presente convenzione;
b. individuino linee guida per la predisposizione dei progetti formativi dei singoli tirocinanti e la progettazione di ulteriori iniziative generali.
c. forniscano agli studenti interessati le informazioni necessarie per l’anticipazione di un semestre del tirocinio, di cui sarà dato adeguatamente conto anche nei documenti ufficiali relativi all’offerta formativa del corso di laurea.
5. I referenti del Dipartimento sono nominati dal Consiglio di Dipartimento tra i professori e i ricercatori in servizio presso il medesimo.
I referenti del Consiglio dell’Ordine sono nominati dal Consiglio dell’Ordine tra i suoi iscritti.
I referenti nominati restano in carica per la durata della presente convenzione, salvo che vengano sostituiti dall’ente da cui sono stati nominati a sua insindacabile decisione.
Articolo 4
Progetti formativi
1. In virtù della presente convenzione le parti firmatarie della stessa potranno attivare ulteriori forme di collaborazione e di coordinamento tra loro, ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 4, della convenzione quadro, al fine di predisporre congiuntamente progetti formativi (generali e/o singoli) destinati agli studenti tirocinanti e comprendenti obiettivi e tipologie di attività prevalente, tra cui la partecipazione ai corsi di formazione di cui al successivo articolo 6, comma 3.
2. I progetti formativi di cui al comma precedente concordati tra le parti dovranno essere sottoscritti, oltre che dal Presidente del Consiglio dell’Ordine, dal Direttore del Dipartimento, dal professionista presso il cui studio si svolgerà il tirocinio e dal tutor accademico indicato dal Direttore del Dipartimento tra i docenti o tra gli assegnisti di ricerca afferenti al medesimo Dipartimento.
3. D’intesa tra il Consiglio dell’Ordine, il professionista e il tutor accademico, nei progetti formativi di cui ai commi precedenti possono essere individuate specifiche materie o questioni sulle quali lo studente tirocinante potrà effettuare approfondimenti e ricerche, anche ai fini dell’elaborazione della dissertazione relativa all’esame finale di laurea in Giurisprudenza.
Domanda di anticipazione di un semestre di tirocinio
1. Gli studenti di cui al precedente articolo 3, comma 1, dovranno previamente comunicare l’intenzione di avvalersi della anticipazione di tirocinio all’Università, che rilascerà apposito nullaosta.
2. Una volta effettuata la comunicazione di cui al comma 1, gli studenti dovranno presentare domanda di iscrizione al registro dei praticanti, redatta ai sensi dell’articolo 41, comma 3, della legge, al Consiglio dell’Ordine, corredata:
a) da autocertificazione, predisposta a sensi e per gli effetti di cui agli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in cui sia dichiarato il possesso dei requisiti:
- di cui all’articolo 3, comma 1, della presente convenzione;
- di cui all’articolo 17, comma 1, lettere a), d) e) f) g) ed h), della legge;
b) dall’indicazione del nominativo del professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio.
c) dal nullaosta rilasciato dall’Università ai sensi del comma 1.
3. Qualora siano stati attivati i progetti formativi di cui al precedente articolo 4, la domanda di iscrizione al registro dei praticanti di cui al comma precedente dovrà essere altresì corredata dall’indicazione del tutor accademico e dal progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalente, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine, dal professionista presso il quale si svolgerà il tirocinio, dal Direttore del Dipartimento e dal tutor accademico.
Articolo 6
Svolgimento del semestre anticipato del tirocinio
1. Durante lo svolgimento del semestre anticipato del tirocinio, devono essere garantite la proficua prosecuzione del corso di studi e l’effettiva frequenza dello studio professionale per almeno dodici ore alla settimana, anche secondo gli obiettivi e le tipologie di attività prevista dal progetto formativo di cui al precedente articolo 4, ove predisposto.
2. Durante il semestre di svolgimento del tirocinio anticipato lo studente tirocinante non è esentato dall’obbligo di frequenza dei corsi di cui all’articolo 43 della legge.
3. Ai fini di cui al comma precedente ed in virtù della presente convenzione le parti firmatarie della stessa potranno istituire ed organizzare, nell’ambito dei progetti formativi di cui al precedente articolo 4, corsi di formazione gratuiti destinati agli studenti tirocinanti, tenendo conto della necessaria natura professionalizzante di tali corsi e delle esigenze di frequenza dello studio professionale. A quest’ultimo fine, tali corsi o parte di essi devono essere impartiti anche da avvocati che abbiano maturato adeguata esperienza in ambito formativo. Il tutor accademico vigila sull’effettiva partecipazione dello studente tirocinante ai corsi e sull’andamento del semestre mediante colloqui con lo studente medesimo, da tenersi almeno ogni trenta giorni.
4. Il professionista presso cui si svolge il tirocinio garantisce, sotto la vigilanza del Consiglio dell’Ordine, l’effettivo carattere formativo del tirocinio, privilegiando il suo coinvolgimento nell’assistenza alle udienze, nella redazione degli atti e nelle ricerche funzionali allo studio delle controversie.
5. In considerazione della riduzione delle ore di frequentazione dello studio da parte del tirocinante universitario, di cui all’articolo 5, comma 2, del regolamento, il numero delle udienze cui il tirocinante deve assistere durante il semestre ai sensi dell’articolo 8, comma 4, secondo periodo, del predetto regolamento può essere ridotto da venti a dodici.
6. Il Consiglio dell’Ordine espleta i propri compiti di vigilanza nei confronti dello studente tirocinante ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 8, comma 4, del regolamento.
7. Nei casi in cui non consegua il diploma di laurea in Giurisprudenza entro i due anni successivi alla durata legale del corso, lo studente tirocinante può chiedere la sospensione del tirocinio per un periodo massimo di sei mesi, superato il quale, se non riprende il tirocinio, è cancellato dal registro dei praticanti e il periodo di tirocinio compiuto rimane privo di effetti.
8. Il periodo di tirocinio durante gli studi universitari rimane privo di effetti anche quando lo studente tirocinante, pur avendo conseguito il diploma di laurea in Giurisprudenza, non provveda, entro sessanta giorni, a confermare l’iscrizione al registro dei praticanti.
9. Ai sensi dell’articolo 41, comma 11, della legge, il tirocinio effettuato dallo studente tirocinante non determina il diritto all’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale.
10. Nel periodo di tirocinio lo studente tirocinante è tenuto ad osservare gli stessi doveri e norme deontologiche degli avvocati, ai sensi dell’articolo 42 della legge, ed è soggetto al potere disciplinare dei competenti organi disciplinari forensi.
Articolo 7
Relazione finale
1. Al termine del semestre anticipato di tirocinio, lo studente tirocinante redige una relazione finale dettagliata sulle attività svolte che deposita presso il Consiglio dell’Ordine. La predetta relazione deve essere sottoscritta dal professionista e, qualora sia stato attivato il progetto formativo di cui al precedente articolo 4, anche dal tutor accademico.
2. Ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del regolamento, il Consiglio dell’Ordine, sulla base delle verifiche svolte, rilascia allo studente tirocinante un attestato di compiuto tirocinio semestrale. Nell’ipotesi in cui la verifica dia risultati insufficienti il predetto Consiglio dell’Ordine non rilascia l’attestato. In questo caso lo studente tirocinante ed il professionista devono essere sentiti. Si applica l’articolo 17, comma 7, della legge.
Articolo 8
Durata e rinnovo
1. La presente Convenzione ha durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti per uguale periodo, previa delibera degli Organi competenti.
Articolo 9
1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si applicano le disposizioni della legge e del regolamento e delle loro eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le parti si impegnano ad aggiornare la presente convenzione ove intervengano modificazioni legislative e/o regolamentari della disciplina dell’offerta formativa universitaria e, in particolare, del corso di laurea.
3. Le Parti concordano di procedere a una prima revisione della presente convenzione allo scadere di tre anni dalla data di stipula.
Articolo 10
Imposta di bollo, registrazione ed originali
La presente Convenzione è firmata digitalmente, in unico originale, ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell’Amministrazione digitale – Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
L’imposta di bollo è a carico dell’Ordine degli Avvocati di …………………… ed al suo versamento provvede UNIBO in modalità virtuale in base all’autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018.
Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, n. 1, lett. b) della tariffa – parte IIa – D.P.R. 26/4/1986, n. 131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
Le parti contraenti dichiarano che quanto sopra corrisponde alle loro intenzioni e volontà ed in senso di approvazione firmano.
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Direttore Dipartimento di scienze Giuridiche
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Avv. …………….. Presidente Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di ………………… |
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