CONVENZIONE PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA PER LE AZIENDE SANITARIE REGIONALI
CONVENZIONE
PER LA FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA PER LE AZIENDE SANITARIE REGIONALI
TRA
Agenzia Regionale Intercent-ER, (c.f. 91252510374), con sede legale in Bologna, Viale Xxxx Xxxx n.38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Xxxx Xxxxxxxx nata a Potenza il 01/11/51 (di seguito nominata, per brevità, anche “Agenzia”);
E
Cicrespi S.p.A., (c.f. 04491160155) con sede legale in Liscate (Mi), via Trieste, 11, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Milano al n. 1016404, P. IVA 04491160155, ivi domiciliata ai fini del presente atto, in persona dell’Amministratore Delegato Rag. Xxxxxxx Xxxxxxx (come da poteri conferiti da verbale del Consiglio di Amministrazione del 27/04/2004), nato a Milano il 22/08/1968, (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
PREMESSO
a) che nei confronti del fornitore sono state esperite, ed hanno dato esito positivo, le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
b) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell’importo massimo spendibile, ai prezzi unitari determinati tramite applicazione degli sconti offerti ai prezzi unitari posti a base d’asta, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
c) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, attraverso l’emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti);
d) che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all’individuazione del Fornitore/i per la fornitura, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.C.E. il 04/04/ 2007;
e) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura di cui sopra e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
g) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
h) che il Fornitore ha in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
i) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l’emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1
Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l’elenco dei prodotti aggiudicati al Fornitore, l’Offerta Tecnica e l’Offerta Economica del Fornitore, la documentazione di Gara, nonché l’elenco dei prodotti di completamento e i relativi prezzi.
Articolo 2 Definizioni
1. Nell’ambito della Convenzione si intende per:
a) Amministrazioni: le Aziende Sanitarie della Regione Xxxxxx Xxxxxxx;
b) Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
c) Fornitore: l’Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d’Imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;
d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito delle Convenzioni con il quale le Amministrazioni comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta e dei servizi connessi;
e) Sito: lo spazio web sul Portale internet all’indirizzo xxx.xxxxxxxxx.xx, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un’area riservata a ciascuna Convenzione.
Articolo 3
Norme regolatrici e disciplina applicabile
1 L’esecuzione della fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via gradata:
a) dalle clausole del presente Atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dai regolamenti di accesso e utilizzo della Convenzione riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere la Convenzione in essere .
Articolo 4 Oggetto
1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui al Capitolato Tecnico e a tutta la Documentazione di gara, nonché la prestazione dei servizi connessi.
2. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Tecnico, agli Allegati Caratteristiche dei prodotti, Manuale Logo Regionale Sezione 1 e Manuale Logo Regionale Sezione 3, nonché a prestare i servizi connessi (posa in opera, manutenzione ordinaria, servizi accessori alla fornitura, come previsto dall’Allegato 3 Capitolato Tecnico, paragrafo 1), nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile di
€ 6.041.000,00 IVA esclusa.
2. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell’emissione degli Ordinativi di Fornitura.
3. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore.
4. La Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l’aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, sia esaurito, l'importo massimo spendibile, di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di due quinti, in conformità a quanto previsto all’art. 27, comma 3, Decreto Ministeriale 28/10/1985.
Articolo 5 Utilizzazione della Convenzione
1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo 6.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.
Articolo 6 Modalità di conclusione
1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l’Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l’Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinante è trasmesso via fax o posta a/r. al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore: Cicrespi S.p.A., Xxx Xxxxxxx x. 00 00000 Xxxxxxx XX, telefono n. 02/95754275 ovvero mediante fax al numero dedicato 02/95754277.
4. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all’Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, attraverso il portale, dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto.
Articolo 7 Durata
1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell’articolo 4, comma 5, la presente Convenzione ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa e potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta dell’Agenzia, nell’ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito il predetto importo massimo spendibile.
2. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
Articolo 8
Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità
1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione Contraente potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e negli Allegati Caratteristiche dei prodotti, Manuale Logo Regionale Sezione 1 e Manuale Logo Regionale Sezione 3 di cui alle premesse e all’Offerta Tecnica del Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Agenzia, le Amministrazioni Contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali e/o i terreni delle Amministrazioni Contraenti debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali e/o terreni delle medesime Amministrazioni Contraenti continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto e senza ostacolare il pubblico transito.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni Contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Agenzia, nonché alle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Resta espressamente inteso che l‘Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l’emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni.
Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna emessi.
Articolo 9
Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
a) fornire i beni oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
b) manlevare e tenere indenne la Agenzia nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento dei beni oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto della Convenzione in tutti i luoghi che verranno indicati da ciascuna Amministrazione Contraente, nei limiti esposti dal Capitolato Tecnico allegato.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 13.
Articolo 10 Campionatura
1. I campioni, presentati in sede di gara, rimangono presso gli uffici dell'Agenzia per tutta la durata della Convenzione.
2. L'Agenzia e/o le Amministrazioni contraenti possono verificare in qualsiasi momento la corrispondenza tra i prodotti forniti, a seguito di Ordinativi di Fornitura e i prodotti offerti in sede di gara.
Articolo 11
Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Sarà cura del Fornitore inoltre:
• utilizzare personale idoneo e mezzi idonei per l’esecuzione dell’attività;
• formare, informare e addestrare il proprio personale sui rischi specifici della propria attività e di quella da eseguirsi presso i locali/aree delle Amministrazioni Contraenti;
• controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e igiene del lavoro da parte del proprio personale.
3. Il Fornitore aggiudicatario deve inoltre essere, per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, in regola con le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso da parte di pubbliche amministrazioni necessario allo svolgimento delle attività di cui alla presente fornitura.
4. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
5. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
6. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
7. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.
Articolo 12
Modalità e termini di esecuzione della fornitura
1. Per l’esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.
2. La consegna di ciascun prodotto si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di trasporto, imballaggio, facchinaggio, rimozione e asporto degli imballaggi e dei pallet. Il Fornitore Aggiudicatario si impegna all’osservanza di misure cautelative idonee in relazione ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; di tali rischi il Fornitore dovrà essere preventivamente informato dalle Amministrazioni Contraenti secondo quanto disposto dall’art. 7 della legge 626.
3. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a Ordinativi di Fornitura di importo complessivo non inferiore a Euro 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa. Resta facoltà del Fornitore dare seguito a Ordinativi di Fornitura di importo inferiore a quello sopra indicato.
4. Il Fornitore aggiudicatario deve eseguire la posa in opera della segnaletica a perfetta regola d’arte, secondo modalità che dovranno essere preventivamente concordate con l’Amministrazione Contraente, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura ovvero, nel caso in cui tale posa in opera presenti difficoltà rilevanti, entro il termine scritto concordato con l’Amministrazione Contraente, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”.
5. In casi eccezionali, quando l’urgenza lo richieda e sia espressamente indicato nella nell’Ordinativo di Fornitura, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore dovrà far fronte alla posa in opera della segnaletica richiesta nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta medesima., pena l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo “Penali”.
6. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Approvvigionamento deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente.
7. Il documento di trasporto deve obbligatoriamente indicare: il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura, data dell’Ordinativo stesso, luogo di effettuazione dei lavori e l’elenco dettagliato dei prodotti.
8. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la prestazione entro i suddetti termini, l’Amministrazione contraente procede direttamente all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce e di idonei servizi di posa in opera, addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.
9. In caso di indisponibilità temporanea del prodotto, è data facoltà al Fornitore, solo previa autorizzazione dell’Azienda Sanitaria che ha effettuato l’Ordinativo di Fornitura, di fornire un prodotto con le medesime caratteristiche tecniche alle condizioni economiche di aggiudicazione ovvero migliorative. In tal caso il Fornitore è tenuto ad osservare le stesse disposizioni previste nel presente Capitolato e in generale nella documentazione di gara. Qualora l’Azienda Sanitaria non accordi la sostituzione anche temporale del prodotto, provvederà ad acquistarlo sul libero mercato addebitando l’eventuale differenza di prezzo alla Ditta aggiudicataria.
10. L’accettazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati avverrà sulla base del controllo quali- quantitativo effettuato dal Referente Tecnico di ogni Amministrazione Contraente ovvero da altro personale delegato dall’Amministrazione stessa.
11. La firma all’atto della posa in opera della segnaletica indica la mera corrispondenza di quanto fornito rispetto a quanto richiesto. La qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto negli Ordinativi di Fornitura potrà essere accertata dall’Amministrazione in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore.
12. Se la fornitura e la posa in opera della segnaletica risultasse, a giudizio insindacabile delle Amministrazioni stesse, in tutto o in parte di qualità inferiore e di condizioni diverse a quelle previste o se, per qualunque altra causa, fosse inaccettabile, il Fornitore sarà tenuto a ritirarla a sue spese entro 3 (tre) giorni dalla contestazione, salvo risarcimento di eventuali danni. È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.
13. Il Fornitore aggiudicatario, qualora abbia dovuto ritirare il materiale non ritenuto accettabile, ha il preciso obbligo di consegnare e effettuare la posa in opera della segnaletica corrispondente nella qualità stabilita e nella quantità richiesta, entro lo stesso termine fissato per la consegna in urgenza.
14. La comunicazione della contestazione interrompe i termini di pagamento della sola merce in contestazione, fino alla sostituzione del materiale con altro analogo e rispondente alle caratteristiche della tipologia e quantità richieste dall’Amministrazione Contraente.
15. Nel caso in cui il Fornitore rifiuti o comunque non proceda alla sostituzione della merce contestata, l’Amministrazione procede direttamente all’acquisto sul libero mercato, di eguali quantità e qualità della merce e di idonei servizi di posa in opera, addebitando il prezzo alla Ditta aggiudicataria, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.
16. Gli interventi di manutenzione devono essere effettuati entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della autorizzazione a procedere da parte dell’Amministrazione, salvo diverso accordo tra l’Amministrazione stessa e il Fornitore Aggiudicatario. In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e sia espressamente richiesto per iscritto da parte dell’Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà far fronte alla attività di manutenzione straordinaria negli stessi termini richiesti per la posa in opera in urgenza.
17. Il Piano degli Interventi previsto per il servizio di progettazione deve essere fornito all’Amministrazione Contraente entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della Richiesta preliminare di fornitura, salvo diverso accordo con il Referente Tecnico.
18. Le aree di lavoro in cui opera il personale del Fornitore aggiudicatario dovranno essere mantenute ordinate e pulite, sgombre da detriti di qualsiasi natura, scorie e sfridi di lavorazione.
19. In particolare, le aree sulle quali verrà eseguito il servizio oggetto dell’appalto e quelle immediatamente circostanti, non potranno essere utilizzate per depositi anche provvisori, di
attrezzi, mezzi e materiali, se non per il tempo strettamente necessario al loro impiego. Tutto il materiale di risulta dovrà essere raccolto, allontanato dalle aree di lavoro con frequenza almeno giornaliera e smaltito secondo le vigenti normative in materia ed a totale onere del Fornitore stesso.
20. In caso di inadempienza rispetto a quanto disposto dal presente articolo, le Amministrazioni potranno provvedere direttamente ad eseguire tali attività addebitando al Fornitore medesimo gli oneri sostenuti.
Articolo 13 Servizi accessori
1. Il Fornitore si impegna a fornire i servizi accessori alla fornitura (servizio di progettazione, fornitura del software per la gestione in economia del materiale cartaceo, servizio di call center, servizio di reportistica, servizio di accesso dati sul web) in accordo con quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico allegato.
Articolo 14 Corrispettivi
2. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura sono determinati sulla base dell’applicazione degli sconti offerti ai prezzi unitari posti a base d’asta come di seguito riportati:
Modello 1 | Prezzo offerto | |||
1a | piastra piana con grafica | 300x120 | € | 34,40 |
1b | piastra piana neutra | 300x120 | € | 27,60 |
1c | piastra piana con grafica | 300x160 | € | 40,00 |
1d | piastra piana neutra | 300x160 | € | 31,60 |
1e | piastra piana con grafica | 500x120 | € | 41,60 |
1f | piastra piana neutra | 500x120 | € | 33,60 |
1g | piastra piana con grafica | 500x160 | € | 49,20 |
1h | piastra piana neutra | 500x160 | € | 39,60 |
1i | piastra piana con grafica | 700x120 | € | 49,20 |
1k | piastra piana neutra | 700x120 | € | 39,60 |
1l | piastra piana con grafica | 700x160 | € | 59,20 |
1m | piastra piana neutra | 700x160 | € | 47,60 |
1n | piastra piana con grafica | 800x120 | € | 54,80 |
1o | piastra piana neutra | 800x120 | € | 44,00 |
1p | piastra piana con grafica | 800x160 | € | 62,40 |
1q | piastra piana neutral | 800x160 | € | 50,40 |
1r | piastra piana con grafica | 1050x120 | € | 61,60 |
1s | piastra piana neutral | 1050x120 | € | 49,20 |
1t | piastra piana con grafica | 1050x160 | € | 74,80 |
1u | piastra piana neutra | 1050x160 | € | 60,00 |
1v | coppia guide laterali complete | € | 68,00 | |
1z | guida centrale completa per piastre da l. mm. 600 in poi | € | 20,40 | |
1aa | guida doppia completa | € | 38,00 | |
Modello 2 | Prezzo offerto | |||
2a | piastra piana con grafica monofacciale | 700x160 | € | 123,20 |
2b | piastra piana con grafica bifacciale | 700x160 | € | 133,60 |
2c | piastra piana con grafica monofacciale | 800x160 | € | 140,00 |
2d | piastra piana con grafica bifacciale | 800x160 | € | 151,20 |
2e | piastra piana con grafica monofacciale | 1050x160 | € | 180,40 |
2f | piastra piana con grafica bifacciale | 1050x160 | € | 193,60 |
2g | piastra piana con grafica monofacciale | 1600x160 | € | 272,80 |
2h | piastra piana con grafica bifacciale | 1600x160 | € | 286,00 |
Modello 3 | Prezzo offerto | |||
3a | montante singolo diam. 70 completo di flangia in acciaio | h. 2500 | € | 272,80 |
3b | montante singolo diam. 80 completo di flangia in acciaio | h. 2500 | € | 305,60 |
3c | coppia montanti diam. 70 completi di flangie in acciaio | h. 1800 | € | 242,80 |
3d | coppia montanti diam. 70 completi di flangie in acciaio | h. 2100 | € | 272,80 |
3e | lama in alluminio estruso neutra | 700x120 | € | 66,00 |
3f | lama in alluminio estruso neutra | 1050x120 | € | 74,80 |
3g | lama in alluminio estruso neutra | 1200x120 | € | 79,20 |
3h | pannello con profili estrusi e lamiere neutre | 1050x500 | € | 164,80 |
3i | pannello con profili estrusi e lamiere neutre | 1200x500 | € | 180,40 |
Modello 4 | Prezzo offerto | |||
4a | dicitura in pellicola vinilica adesiva prespaziata | 0 - 150 | € | 4,28 |
4b | dicitura in pellicola vinilica adesiva prespaziata | 151 - 200 | € | 5,70 |
4c | dicitura in pellicola vinilica adesiva prespaziata | 201 - 350 | € | 9,50 |
4d | dicitura in pellicola vinilica adesiva prespaziata | 351 - 500 | € | 12,54 |
4e | dicitura in pellicola vinilica adesiva prespaziata | 501- 700 | € | 14,63 |
4f | dicitura in pellicola vinilica adesiva prespaziata | 701 - 1050 | € | 18,81 |
4g | dicitura in pellicola vinilica adesiva prespaziata | 1051 - 1250 | € | 20,43 |
4h | dicitura in pellicola vinilica adesiva prespaziata | 1251 - 1300 | € | 26,13 |
Modello 5 | Prezzo offerto | |||
5a | pannello convesso a parete neutro | 420x600 | € | 330,13 |
5b | pannello convesso a parete neutro | 600x840 | € | 429,40 |
5c | pannello convesso a parete neutro | 840x1200 | € | 538,18 |
5d | pannello convesso a parete neutro con protezione | 420x600 | € | 344,85 |
5e | pannello convesso a parete neutro con protezione | 600x840 | € | 465,98 |
5f | pannello convesso autoportante neutro | 420x1800 | € | 919,60 |
5g | pannello convesso autoportante neutro | 600x2000 | € | 1.088,70 |
5h | tasca in plexiglas formato A3 orizzontale | 420x300 | € | 63,18 |
5i | tasca in plexiglas formato A2 orizzontale | 600x420 | € | 113,05 |
5l | stampa in carta A3 | 420x300 | € | 23,28 |
5m | stampa in carta A2 | 420x600 | € | 36,58 |
5n | stampa in carta A1 | 600x840 | € | 71,25 |
5o | stampa in carta A4 | 210x297 | € | 13,78 |
5p | stampa in carta | 210x1400 | € | 55,58 |
5q | stampa in carta | 297x1600 | € | 80,75 |
5r | stampa in carta | 297x2000 | € | 100,23 |
5s | targa convessa protezione bifacciale su palina h. mm.1480 | A4 | € | 282,15 |
5t | targa convessa protezione bifacciale su palina h. mm.1600 | A3 | € | 407,55 |
5u | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 210x1400 | € | 425,60 |
5v | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 297x1600 | € | 643,63 |
5z | totem autoportante ellittico bifacciale con protezione | 297x2000 | € | 773,30 |
Modello 6 | Prezzo offerto | |||
6a | targa a parete convessa con grafica in vinile | 450x160 | € | 66,98 |
6b | targa a parete convessa neutra | 450x160 | € | 56,53 |
6c | targa a parete convessa con grafica in vinile | 600x160 | € | 78,38 |
6d | targa a parete convessa neutra | 600x160 | € | 66,98 |
6e | targa a parete convessa con grafica in vinile | 900x160 | € | 90,73 |
6f | targa a parete convessa neutra | 900x160 | € | 77,43 |
6g | targa sospesa convessa con grafica in vinile monofacciale | 450x160 | € | 122,55 |
6h | targa sospesa convessa con grafica in vinile bifacciale | 450x160 | € | 133,95 |
6i | targa sospesa convessa con grafica in vinile monofacciale | 600x160 | € | 144,40 |
6l | targa sospesa convessa con grafica in vinile bifacciale | 600x160 | € | 155,80 |
6m | targa sospesa convessa con grafica in vinile monofacciale | 900x160 | € | 166,25 |
6n | targa sospesa convessa con grafica in vinile bifacciale | 900x160 | € | 180,98 |
Modello 7 | Prezzo offerto | |||
7a | targa convessa a parete con protezione | 100x100 | € | 17,58 |
7b | targa convessa a parete con protezione | 150x150 | € | 20,90 |
7c | targa convessa a parete con protezione | 150x210 | € | 28,50 |
7d | targa convessa a parete con protezione | 150x500 | € | 56,53 |
7e | targa convessa a parete con protezione | 150x700 | € | 70,30 |
7f | targa convessa a parete con protezione | 150x1050 | € | 97,85 |
7g | targa convessa a parete con protezione | 210x150 | € | 28,50 |
7h | targa convessa a parete con protezione | 210x300 | € | 49,40 |
7i | targa convessa a parete con protezione | 300x210 | € | 49,40 |
7k | targa convessa a parete con protezione | 300x300 | € | 66,03 |
7l | targa convessa a parete con protezione | 300x420 | € | 82,65 |
7m | targa convessa a parete con protezione | 300x500 | € | 99,28 |
7n | targa convessa a parete con protezione | 300x700 | € | 127,78 |
7o | targa convessa a parete con protezione | 300x1050 | € | 177,65 |
7p | targa convessa a parete con protezione | 300x1400 | € | 237,50 |
7q | targa convessa a parete con protezione | 300x2000 | € | 338,68 |
7r | targa convessa a bandiera con protezione | 150x150 | € | 64,60 |
7s | targa convessa a bandiera con protezione | 300x150 | € | 104,50 |
7t | targa convessa sospesa con protezione | 700x150 | € | 143,45 |
7u | targa convessa sospesa con protezione | 1050x150 | € | 198,55 |
7w | stampa in carta | 100x100 | € | 7,98 |
7y | stampa in carta | 150x150 | € | 9,03 |
7z | stampa in carta | 150x210 | € | 10,45 |
7aa | stampa in carta | 150x500 | € | 21,85 |
7ab | stampa in carta | 150x700 | € | 25,18 |
7ac | stampa in carta | 150x1050 | € | 31,35 |
7ad | stampa in carta | 210x150 | € | 10,45 |
7ae | stampa in carta | 210x300 | € | 13,78 |
7af | stampa in carta | 300x210 | € | 11,88 |
7ag | stampa in carta | 300x300 | € | 17,58 |
7ah | stampa in carta | 300x420 | € | 19,48 |
7ak | stampa in carta | 300x500 | € | 31,35 |
7ai | stampa in carta | 300x700 | € | 37,05 |
7al | stampa in carta | 300x1050 | € | 48,45 |
7am | stampa in carta | 300x1400 | € | 65,55 |
7an | stampa in carta | 300x2000 | € | 93,10 |
Modello 8 | Prezzo offerto | |||
8a | targa con cornice e fondo in lamierino | 400x400 | € | 94,50 |
8b | targa con cornice e fondo in lamierino | 500x500 | € | 103,95 |
Modello 9 | Prezzo offerto | |||
9a | bacheca da interni fondo lamiera senza protezione | 750x1000 | € | 130,90 |
9b | bacheca da interni fondo lamiera senza protezione | 1500x1000 | € | 322,58 |
9c | bacheca da interni fondo sugherogomma senza protezione | 750x1000 | € | 325,55 |
9d | bacheca da interni fondo sugherogomma senza protezione | 1500x1000 | € | 546,98 |
9e | bacheca da interni fondo lamiera anta a libro | 750x1000 | € | 439,45 |
9f | bacheca da interni fondo sugherogomma anta a libro | 750x1000 | € | 561,00 |
9g | bacheca da interni fondo lamiera anta a ribalta | 1500x1000 | € | 888,25 |
9h | bacheca da interni fondo sugherogomma anta a ribalta | 1500x1000 | € | 1.028,50 |
9i | confezione 10 pz. magneti circolari | € | 11,22 | |
Modello 10 | Prezzo offerto | |||
10a | pannello con telaio e lamiera pressopiegata neutra | al m2 | € | 318,73 |
Modello 11 | Prezzo offerto | |||
11a | totem ellittico tipo A neutro | 1100x3200 | € | 2.643,85 |
11b | totem ellittico tipo A neutro | 1100x4300 | € | 3.553,00 |
11c | totem piatto tipo B neutro | 1050x3200 | € | 2.769,25 |
COSTO ORA/ UOMO | € | 35,00 |
Il fornitore si obbliga altresì a praticare sul catalogo fornito in sede di gara gli sconti come di seguito riportato:
MODELLI | % sconto offerta |
Modello 1: Piastre per la realizzazione di targhe o pannelli da fissare a parete | 20% |
Modello 2: Targhe per indicazioni sospese | 20% |
Modello 3: Piantane per esterno | 20% |
Modello 4: Decorazioni con grafica policromatica | 5% |
Modello 5: Pannelli informativi a parete o auto portanti | 5% |
Modello 6: Targhe a parete o sospese | 5% |
Modello 7: Targhe convesse | 5% |
Modello 8: Targhe con cornice | 10% |
Modello 9: Bacheche da interni | 15% |
Modello 10: Pannelli a parete di grandi dimensioni | 5% |
Modello 11: Totem da esterni | 5% |
3. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della effettuazione di servizi connessi (servizio di posa in opera, manutenzione ordinaria e i servizi accessori alla fornitura) descritti nel Capitolato Tecnico.
4. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
7. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
Articolo 15 Adeguamento dei prezzi
1. Le percentuali di sconto offerte in sede di gara restano fisse per l’intera durata della Convenzione.
2. Il prezzo dei singoli prodotti, risultato in sede di gara dall’applicazione delle percentuali di sconto offerte dal Fornitore, rimane fisso ed immutato per i primi 12 (dodici) mesi di durata della Convenzione, decorsi i quali, su richiesta del Fornitore, l’Agenzia potrà procedere alla revisione dei prezzi, ai sensi del comma 4. Le successive revisioni potranno essere disposte con cadenza semestrale, per tutta la durata della convenzione.
3. La revisione si applica a decorrere dall’avvenuta comunicazione sul sito, anche ai contratti in essere.
4. L’indice di revisione applicabile è rappresentato dalla media aritmetica degli indici Istat mensili dei 6 (sei) mesi precedenti quello previsto per l’adeguamento. L’indice effettivo da applicare alla revisione dei prezzi è pari al 75% della media aritmetica ottenuta.
Articolo 16 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento dei corrispettivi di cui ai precedenti articoli è effettuato dall’Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da questo ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo Ordinativo di Fornitura deve essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente.
3. Le aziende sanitarie, in conformità a quanto disposto dall’art. 51 della L.R. 22/1980, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 231/2002, effettueranno i pagamenti per le forniture a 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, salvo diverse pattuizioni con le ditte aggiudicatarie.
4. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, spettano alle ditte aggiudicatarie, salvo diverse pattuizioni tra le parti, gli interessi moratori stabiliti in conformità all’art. 56 della L.R. 22/1980, da considerarsi, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 231/2002, corretta prassi commerciale del settore e precisamente:
-dal 91° fino al 180° giorno dalla data in cui la fattura è pervenuta alle Amministrazioni contraenti sono dovuti gli interessi legali di cui all’art. 1284 c.c. maturati alla data di emissione del mandato;
-dal 181° giorno e sino alla data di emissione del mandato sono dovuti gli interessi di mora in misura pari al tasso fissato annualmente con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 30 del Capitolato generale di appalto dei lavoro pubblici, approvato con Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.
5. Gli interesse scaduti non producono interessi ai sensi dell’art. 1283 c.c..
6. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1°e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso.
7. L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. 000004431109, intestato al Fornitore, presso Intesa Sanpaolo Spa, e con le seguenti coordinate bancarie IT 30 A 03069 33401 0000044131109 (CIN A), (ABI 03069), (CAB 33401), (c/c. 000004431109), (PAESE IT), (Codice IBAN 30).
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e/o dall’Agenzia.
Articolo 17 Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 18 Penali
1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la posa in opera dei prodotti di cui all’articolo 12 comma 4, l’Amministrazione Contraente applica al Fornitore una penale pari al 3% (tre per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la posa in opera in urgenza e per la sostituzione della merce contestata di cui all’articolo 12 commi 5 e 13, l’Amministrazione Contraente applica al Fornitore una penale pari al 4% (quattro per cento) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la consegna della reportistica di cui all’articolo 13, l’Agenzia applicherà una penale pari a Euro 20,00 (venti/00) al giorno.
4. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la manutenzione straordinaria di cui all’articolo 12, comma 16, l’Agenzia applicherà una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) al giorno.
5. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all’Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la fornitura del Pino degli Interventi di cui all’articolo 12, comma 17, l’Agenzia applicherà una penale pari a Euro 500,00 (cinquecento/00) al giorno.
6. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione; in tali casi le Amministrazioni Contraenti, ovvero la Agenzia, applicano al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall’Amministrazione Contraente o dall’Agenzia; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
9. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e/o dell’Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
Articolo 19 Cauzione definitiva
1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari al 10% dell’importo massimo spendibile di cui al Disciplinare di gara, Par. 2 dell’Aggiudicatario, eventualmente incrementata ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. n. 163/2006.
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Agenzia.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
Articolo 20 Proprietà dei prodotti
1. Con riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione Contraente acquisisce la proprietà dei beni a partire dalla data di consegna; prima di tale data tutti i rischi di perdite, furti e danni ai prodotti forniti, durante il trasporto e la sosta nei locali dell’ Amministrazione
Contraente, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell’Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.
Articolo 21 Riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della Convenzione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
Articolo 22 Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura già emessi nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti possono risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell’ articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’ articolo “ Brevetti industriali e diritti d’autore” ;
e) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara, verificata ai sensi dell’articolo “Campionatura” della Convenzione;
f) variazione dei protocolli di utilizzo come da Capitolato tecnico allegato, paragrafo 6.
3. Nei casi di risoluzione delle Amministrazioni Contraenti dei propri Ordinativi di Fornitura l’oggetto della Convenzione viene proporzionalmente ridotto.
4. L’Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva” ;
c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell’articolo “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’articolo “ Brevetti industriali e diritti d’autore”;
e) nel caso in cui almeno 3 Amministrazioni abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara, verificata ai sensi dell’articolo “Campionatura” della Convenzione.
5. In tutti i predetti casi di risoluzione l’Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti per quanto di loro pertinenza, hanno diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
Articolo 23 Recesso
1. L’Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi
momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo di Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
4. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
Articolo 24
Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
Articolo 25
Subappalto
1. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ex art. 118 D. Lgs. 163/2006, al limite del 30% dell'importo contrattuale.
2. Su richiesta dell'Agenzia il Fornitore è obbligato a trasmettere, entro un mese dalla data di eventuale richiesta, copia delle fatture di quietanza relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
3. L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva ragione, per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. Il Fornitore può avvalersi ai fini di cui al comma precedente dei soggetti di seguito indicati:
NESSUN SOGGETTO INDICATO
5. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
6. I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dal bando di gara e da tutta la documentazione di gara.
7. La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dall'Agenzia. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Agenzia risolvere la Convenzione e delle singole Amministrazioni contraenti risolvere gli Ordinativi di Fornitura.
Articolo 26
Divieto di cessione del contratto e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse.
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice.
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
Articolo 27
Xxxxxxxx industriali e diritti d’autore
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti.
3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare
la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
Articolo 28 Responsabile della Fornitura
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione Contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 02/00000000, numero di fax 02/00000000, indirizzo e-mail xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxx.xxx.
Articolo 29 Aggiornamento tecnologico
1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica dei prodotti oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.
Articolo 30 Foro competente
1. La definizione delle controversie in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, nonché in ogni caso e comunque relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente è inderogabilmente devoluta al Foro di Bologna.
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione degli stessi; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".
Articolo 31
Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L’Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all’Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Xxxx sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l’Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’ art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
a) nell’adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
b) nel predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinchè la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato di cui all’art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
d) nel trasmettere all’Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ssgg. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’Agenzia stessa di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all’Agenzia tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
e) nell’individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite;
f) nel consentire all’Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
Articolo 32
Oneri fiscali e spese contrattuali
1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla
Convenzione è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.
Articolo 33 Clausola finale
1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Bologna, lì 21 Maggio 2008
AGENZIA | IL FORNITORE |
Il sottoscritto Xxxxxxx Xxxxxxx, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Campionatura), Articolo 12 (Modalità e termini della fornitura), Articolo
13 (Servizi Accessori: Servizio di accesso dati su web, reportistica, call center), Articolo 14 (Corrispettivi), Articolo 15 (Adeguamento prezzi), Articolo 16 (Fatturazione e pagamenti), Articolo
18 (Penali), Articolo 19 (Cauzioni definitive), Articolo 20 (Proprietà prodotti), Articolo 21 (Riservatezza), Articolo 22 (Risoluzione), Articolo 23 (Recesso), Articolo 24 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 25 (Subappalto), Articolo 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 27 (Brevetti industriali e diritti d’autore), Articolo 28 (Responsabile della fornitura), Articolo 30 (Foro competente), Articolo 31 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 32 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 33 (Clausola finale).
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IL FORNITORE |
Rep.n.
Certifico io sottoscritto Xxxxxxx Xxxxxxxx, nominato Ufficiale Rogante con atto di determinazione del Direttore di Intercent-ER n. 2295 del 23/02/2006, che i signori:
- Xxxx Xxxxxxxx, nata a Potenza, il giorno 01 del mese di Novembre dell’anno 1951 e residente a Bologna, in via Montebello, numero civico 2/2, (codice fiscale XXXXXX00X00X000X);
- Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Milano, il giorno 22 del mese di Agosto dell’anno 1968 e residente a Lesmo, in via Xxxxxx Xxxxxxx, numero civico 14/B, (codice fiscale XXXXXX00X00X000X);
della cui identità personale io Ufficiale Xxxxxxx sono certo, previa espressa rinuncia, da loro fatta di comune accordo e col mio consenso, all’assistenza dei testimoni, hanno alla mia presenza e vista, sottoscritto il presente atto e firmato i fogli intermedi che precedono, facendomi espressa richiesta che il detto documento venga conservato in raccolta tra i miei.---
Bologna, li 21/02/2008---------------------
ALLEGATO 1
CAPITOLATO TECNICO
FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA PER LE AZIENDE SANITARIE REGIONALI
1. PREMESSA
Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto:
• la fornitura e la posa in opera della segnaletica, interna ed esterna, per le Aziende Sanitarie della Regione Xxxxxx-Romagna, delle seguenti tipologie:
o ambientale;
o di supporto alla comunicazione;
o espositiva;
l’insieme di tali tipologie di segnaletica costituisce il “sistema di informazione visuale aziendale”;
• la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica fornita e le condizioni di validità della garanzia;
• i servizi accessori alla fornitura (servizio di progettazione, fornitura del software per la gestione in economia del materiale cartaceo, servizio di call center, servizio di reportistica, servizio di accesso dati sul web);
• gli altri oneri del Fornitore.
Sia la fornitura che i servizi indicati possono riguardare:
• sistemi di informazione aziendale di nuove strutture: in tal caso, il Fornitore Aggiudicatario sarà chiamato all’istallazione ex novo della segnaletica interna ed esterna;
• sistemi di informazione aziendale obsoleti: in tal caso, il Fornitore Aggiudicatario sarà chiamato alla sostituzione di tali sistemi;
• sistemi di informazione aziendale da aggiornare: in tal caso il Fornitore Aggiudicatario sarà chiamato, a discrezione delle singole Amministrazioni Contraenti, all’integrazione/aggiornamento della segnaletica.
Il servizio di posa in opera, manutenzione ordinaria e i servizi accessori alla fornitura si intendono connessi alla fornitura stessa e, quindi, prestati dal Fornitore Aggiudicatario unitamente alla fornitura medesima: per tali servizi le Amministrazioni non dovranno corrispondere al Fornitore alcun prezzo ulteriore.
2.1 REFERENTE TECNICO
Ogni Amministrazione Contraente, all’atto dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura ovvero all’atto della Richiesta Preliminare di fornitura del servizio di progettazione, dovrà nominare un Referente Tecnico che sarà responsabile del controllo sulla corretta esecuzione della fornitura e dei servizi connessi. Il referente tecnico costituirà l’interfaccia tra l’Amministrazione Contraente e la Ditta Aggiudicataria.
In particolare il Referente tecnico, anche tramite l’ausilio di personale delegato dall’Amministrazione di appartenenza, provvederà a:
• controllare la conformità dei prodotti forniti rispetto quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico, dall’Allegato 4 Caratteristiche dei Prodotti, dall’Allegato 6a Manuale Logo Regionale Sezione 1 e dall’Allegato 6b Manuale Logo Regionale Sezione 3;
• accertare che la posa in opera della segnaletica fornita sia stata effettuata a regola d’arte, secondo quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico;
• impartire le disposizioni e gli ordini necessari affinché l'attuazione delle attività affidate alla Ditta Aggiudicataria non ostacolino il normale funzionamento delle strutture coinvolte;
• apportare, nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico e dalla documentazione di gara, eventuali variazioni o modifiche all’erogazione dei servizi connessi alla fornitura.
Il Referente Tecnico sarà anche il responsabile del coordinamento delle attività inerenti il servizio di progettazione, come in seguito disciplinato.
2. FORNITURA, POSA IN OPERA DELLA SEGNALETICA, INTERNA ED ESTERNA, AMBIENTALE, DI SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE ED ESPOSITIVA
2.1 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI
La fornitura e la posa in opera della segnaletica, interna ed esterna, attinente al “sistema di informazione visuale aziendale” deve essere conforme alle prescrizioni previste dalla normativa in tema di segnaletica di sicurezza (D.lgs. n. 493/96 e s.m.i., in attuazione della Direttiva 92/58/CEE) e deve rispondere a tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
Le tipologie (“modelli di segnaletica”) e le dimensioni dei prodotti oggetto della presente fornitura sono elencati dettagliatamente nell’Allegato 4 Caratteristiche dei prodotti. Nello stesso Allegato sono riportate le caratteristiche tecniche minime cui gli stessi devono essere conformi. Tale conformità deve essere garantita per tutte le caratteristiche tecniche riportate dall’Allegato suddetto, tenendo conto delle seguenti considerazioni:
• le misure previste devono essere considerate indicative, prevedendosi degli scostamenti tollerati di +/- 10% tra valori previsti e quelli dichiarati dalle Ditte Concorrenti;
• le caratteristiche specifiche dei meccanismi di aggancio (tipologia, misure,…) devono essere considerate non inderogabili, potendo la Ditta Concorrente proporre meccanismi di aggancio “equivalenti”. La qualità e la funzionalità dei meccanismi di aggancio sarà oggetto di valutazione tecnica, così come previsto nel Disciplinare di Gara.
I prodotti richiesti con grafica devono rispondere a tutte le caratteristiche grafiche previste nell’Allegato 6b Manuale Logo Regionale Sezione 3 e s.m.i., in termini di struttura, colori, rapporti grafici e impaginazione e nell’Allegato 6a Manuale Logo Regionale Sezione 1 e s.m.i. in termini di elementi base. I prodotti richiesti con grafica possono prevedere l’apposizione del Marchio regionale o meno, i prodotti richiesti con l’apposizione del Marchio saranno approssimativamente il 15% del totale.
I prodotti richiesti senza grafica (“neutri”) devono rispondere a tutte le caratteristiche grafiche previste nell’Allegato 6b Manuale Logo Regionale Sezione 3, in termini di struttura, colori e impaginazione.
Nel caso di apposizione successiva del Marchio regionale ovvero di un simbolo in un prodotto richiesto senza grafica (“neutro”) ovvero in un prodotto pre-esistente, il prezzo del Marchio/ simbolo dovrà essere non superiore al prezzo offerto dalla Ditta Concorrente per una dicitura in pellicola (Modello 4 dell’Allegato 4 Caratteristiche dei prodotti) analoga, per area di vinile utilizzata, alle dimensioni del Marchio/ simbolo richieste.
I prodotti si intendono forniti con tutti gli eventuali accessori funzionali alla posa in opera e devono consentire, in qualunque momento, l’aggiornamento dei testi. La segnaletica esterna deve, inoltre, rispondere a tutte le eventuali prescrizioni del codice della strada.
I materiali utilizzati devono essere conformi con quanto previsto nell’Allegato 4 Caratteristiche tecniche e nell’Allegato 6b Manuale Logo Regionale Sezione 3. La qualità e la robustezza del materiale impiegato per la realizzazione della segnaletica sarà oggetto di valutazione tecnica, così come previsto nel Disciplinare di Gara.
Nei limiti di quanto disciplinato dagli Allegati suddetti, i materiali utilizzati dovranno garantire un aspetto estetico-funzionale omogeneo con quanto già installato ed utilizzato da ogni Amministrazione Contraente.
2.2 POSA IN OPERA
Il Fornitore Aggiudicatario deve eseguire la posa in opera della segnaletica a perfetta regola d’arte, secondo modalità che dovranno essere preventivamente concordate con l’Amministrazione Contraente, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell’Ordinativo di Fornitura ovvero, nel caso in cui tale posa in opera presenti difficoltà rilevanti, entro il termine scritto concordato con l’Amministrazione Contraente.
In casi eccezionali, quando l’urgenza lo richieda e sia espressamente indicato nella nell’Ordinativo di Fornitura, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore dovrà far fronte alla posa in opera della segnaletica richiesta nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta medesima.
In relazione alle condizioni logistico-architettoniche determinanti il posizionamento dei cartelli e le tipologie d'informazione da indicare, dovrà essere possibile la scelta fra i seguenti sistemi di montaggio:
• ancoraggio a terra su pali, monofacciale o bifacciale;
• ancoraggio su telaio mobile o totem monofacciale o bifacciale;
• fissaggio a parete;
• fissaggio a bandiera, monofacciale o bifacciale;
• fissaggio a soffitto (“a sospensione”), monofacciale o bifacciale.
Nel caso in cui la segnaletica fornita sia totalmente adattabile alle strutture di segnaletica pre- esistenti e le Amministrazioni Contraenti ne facciano richiesta, sarà cura del Fornitore procedere, senza alcun aggravio di spesa da parte delle Amministrazioni stesse, alle operazioni di fissaggio/ancoraggio nelle strutture pre-esistenti.
La posa in opera deve essere comprensiva del ripristino funzionale del pre-esistente terreno o della pavimentazione esistente, e della pulizia finale dell’area. Nell’esecuzione dei lavori è cura del Fornitore Aggiudicatario non ostacolare il pubblico transito.
Il Fornitore Aggiudicatario si impegna, inoltre, a mantenere la continuità delle comunicazioni, degli scoli d’acqua e delle canalizzazioni esistenti e del transito sulle vie e sentieri, nonché la fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso e lumi per effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne sia notturne e di quanto altro venisse particolarmente prescritto dalle Amministrazioni Contraenti a scopo di sicurezza nell’ambito del cantiere e loro mantenimento fino al collaudo. In particolare, il Fornitore Aggiudicatario si impegna all’osservanza di misure cautelative idonee in relazione ai rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; di tali rischi il Fornitore dovrà essere preventivamente informato dalle Amministrazioni Contraenti secondo quanto disposto dall’art. 7 della legge 626.
L’attività di posa in opera si intende comprensiva di ogni onere relativo a imballaggio, trasporto, facchinaggio dei prodotti oggetto dell’Ordinativo di Fornitura.
Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione a Ordinativi di Fornitura di importo complessivo non inferiore a Euro 500,00 (cinquecento/00), IVA esclusa. Resta facoltà del Fornitore dare seguito a Ordinativi di Fornitura di importo inferiore a quello sopra indicato.
Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna fornitura deve avvenire in un’unica consegna, salvo diverso accordo intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente.
2.3 CONTROLLI
L’accettazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati avverrà sulla base del controllo quali- quantitativo effettuato dal Referente Tecnico di ogni Amministrazione Contraente ovvero da altro personale delegato dall’Amministrazione stessa. La firma all’atto della posa in opera della segnaletica indica la mera corrispondenza di quanto fornito rispetto a quanto richiesto. La qualità e la corrispondenza rispetto a quanto richiesto negli Ordinativi di Fornitura potrà essere accertata dall’Amministrazione in un secondo momento e deve comunque essere riconosciuta ad ogni effetto dal Fornitore. Eventuali eccedenze non autorizzate non vengono riconosciute e di conseguenza vengono restituite al Fornitore. L'accettazione da parte dell’ente appaltante dei materiali consegnati non solleva il Fornitore Aggiudicatario dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti non rilevati all'atto della consegna.
Contestualmente alla firma dovrà essere consegnato dal Fornitore Aggiudicatario un documento di accompagnamento ove sia indicato il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura, data dell’Ordinativo stesso, luogo di effettuazione dei lavori e l’elenco dettagliato dei prodotti.
Il Fornitore Aggiudicatario deve consentire alle Amministrazioni Contraenti l’effettuazione di qualsiasi tipo di controllo.
Se la fornitura e la posa in opera della segnaletica risultasse, a giudizio insindacabile delle Amministrazioni stesse, in tutto o in parte di qualità inferiore e di condizioni diverse a quelle previste o se, per qualunque altra causa, fosse inaccettabile, il Fornitore sarà tenuto a ritirarla a sue spese entro 3 (tre) giorni dalla contestazione, salvo risarcimento di eventuali danni. Il Fornitore Aggiudicatario, qualora abbia dovuto ritirare il materiale non ritenuto accettabile, ha il preciso obbligo di consegnare e effettuare la posa in opera della segnaletica corrispondente nella qualità stabilita e nella quantità richiesta, entro lo stesso termine fissato per la consegna in urgenza.
È a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata. La merce non ritirata entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione potrà essere inviata al Fornitore addebitando ogni spesa sostenuta.
2.4 PULIZIA NEI LUOGHI DI INSTALLAZIONE
Le aree di lavoro in cui opera il personale del Fornitore Aggiudicatario dovranno essere mantenute ordinate e pulite, sgombre da detriti di qualsiasi natura, scorie e sfridi di lavorazione.
In particolare, le aree sulle quali verrà eseguito il servizio oggetto dell’appalto e quelle immediatamente circostanti, non potranno essere utilizzate per depositi anche provvisori, di attrezzi, mezzi e materiali, se non per il tempo strettamente necessario al loro impiego.
Tutto il materiale di risulta dovrà essere raccolto, allontanato dalle aree di lavoro con frequenza almeno giornaliera e smaltito secondo le vigenti normative in materia ed a totale onere del Fornitore stesso.
In caso di inadempienza rispetto a quanto disposto dal presente articolo, le Amministrazioni potranno provvedere direttamente ad eseguire tali attività addebitando al Fornitore medesimo gli oneri sostenuti.
3. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
3.1 MANUTENZIONE ORDINARIA
Il Fornitore Aggiudicatario deve garantire il servizio di manutenzione ordinaria, a proprie spese, per il periodo che va dal momento dell’accettazione della prima posa in opera da parte dell’Amministrazione Contraente alla data di scadenza della Convenzione. Nel caso di rinnovo della stessa, come previsto dal Disciplinare di gara, tale servizio durerà sino alla data di scadenza di tale rinnovo.
Per quelle Amministrazioni Contraenti che non emettono Ordinativi di Fornitura entro i primi 18 mesi della Convenzione (entro i primi 30 mesi, in caso di rinnovo della Convenzione), tale servizio non potrà essere di durata inferiore a 6 (sei) mesi.
Il servizio di manutenzione ordinaria comprende:
1) controlli periodici da effettuarsi, almeno due volte al mese, nelle strutture (“presidi ospedalieri”) indicati dalle Amministrazioni Contraenti, nel rispetto del limite massimo fissato di 4 (quattro) presidi (Ospedali, poli-ambulatori e ambulatori, edifici distrettuali, ecc…) per ogni controllo per ogni Amministrazione Contraente. La previsione di un numero di controlli al mese superiore a quelli previsti costituirà parametro preferenziale così come previsto nel Disciplinare di Gara.
Tali controlli e ispezioni saranno finalizzati a verificare:
• che nessun cartello sia stato manomesso o variato con metodologie diverse da personale non autorizzato e la verifica che non siano stati inseriti cartelli vari o informazioni volanti non attinenti all'uniformità del sistema;
• il perfetto stato di tutte le grafiche e le protezioni presenti in tutta la segnaletica;
• la pulizia della segnaletica esterna, nel caso non risultasse perfettamente leggibile;
• la coerenza tra il sistema informativo visuale aziendale e le eventuali modifiche nei flussi di utenti/veicoli all’interno e all’esterno dell’Amministrazione Contraente;
• tutto ciò che è stato concordato con il Referente Tecnico.
L’attività di manutenzione deve essere svolta in orari che non siano causa di disservizi per l’utenza. Nel caso in cui, per ognuna delle verifiche suddette, si riscontri un’anomalia, il Fornitore dovrà riferire immediatamente al Referente Tecnico, con il quale verranno concordate le eventuali azioni da intraprendere, i tempi e le modalità di intervento. Nel caso l’anomalia sia risolvibile direttamente (ad es. nel caso di eliminazione di “informazioni volanti” non autorizzate) il Fornitore Aggiudicatario dovrà provvedere alla sua risoluzione immediata.
2) tutte le prestazioni di manodopera di smontaggio dalla segnaletica pre-esistente finalizzate alla sua sostituzione/ aggiornamento con prodotti oggetto di nuovi Ordinativi di Fornitura ovvero con prodotti forniti a seguito di precedenti Ordinativi di Fornitura emessi dall’Amministrazione Contraente nell’ambito della Convenzione sottoscritta tra l’Agenzia Intercent-ER e il Fornitore Aggiudicatario. Tali attività saranno effettuate, su richiesta dell’Amministrazione Contraente, durante le stesse giornate previste per i controlli periodici ovvero nelle giornate previste per la posa in opera di nuovo prodotti.
Tali prestazioni di manodopera si intendono comprese nel servizio di manutenzione ordinaria, e quindi prestate gratuitamente dal Fornitore Aggiudicatario, esclusivamente quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:
1. le attività di sostituzione/ aggiornamento non comportino più di mezz’ora (1/2 ora) uomo di lavoro per la stessa struttura di segnaletica (ad es. stessa piantana, stesso totem, stessa targa fuoriporta, ecc…);
2. le attività suddette non comportino, nell’insieme, più di 2 ore uomo di lavoro nell’arco della stessa giornata lavorativa.
In ogni caso, il Fornitore è tenuto a recuperare, in appositi contenitori, la segnaletica smontata che si trovi in buono stato di conservazione e in ogni modo tutta quella che l’Amministrazione Contraente ritiene debba essere recuperata e trasportarla nei luoghi indicati dall’Amministrazione stessa.
L’offerta, da parte delle Ditte Concorrenti, di intervalli di tempo maggiori di quelli previsti entro cui comprendere il servizio di manutenzione ordinaria costituirà parametro preferenziale, così come previsto nel Disciplinare di Gara.
3.2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
La manutenzione straordinaria include:
1. gli interventi volti a sostituire/ aggiornare la segnaletica pre-esistente, nei casi non previsti dalla manutenzione ordinaria;
2. gli interventi volti a sostituire/ aggiornare la segnaletica pre-esistente, nel caso previsto dalla manutenzione ordinaria ma in cui le attività di sostituzione/ aggiornamento comportino più di mezz’ora uomo di lavoro per la stessa struttura di segnaletica ovvero, nell’insieme, più di 2 ore
uomo di lavoro nell’arco della stessa giornata lavorativa (ovvero più degli intervalli di tempo offerti dal Fornitore Aggiudicatario in sede di offerta tecnica);
3. ogni altro intervento non compreso nella posa in opera, nella manutenzione ordinaria, nei servizi accessori e negli altri oneri del Fornitore.
Il servizio di manutenzione straordinaria verrà attivato, su chiamata dell’Amministrazione Contraente, e secondo le modalità di seguito indicate:
• il Fornitore Aggiudicatario prima dell’inizio di ogni singolo intervento, previo eventuale sopraluogo, deve sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione Contraente le modalità di realizzazione degli interventi richiesti, comprensivo di preventivo di spesa, in accordo con i prezzi dei prodotti e del costo del lavoro indicati nell’offerta economica, e della previsione dei tempi di esecuzione.
Nel caso in cui siano previste che attività ricadono nella manutenzione ordinaria, nel calcolo del preventivo di spesa dovrà essere decurtato l’importo relativo alla quota parte delle attività che ricadono nei limiti ivi esposti (mezz’ora uomo di lavoro per la stessa struttura di segnaletica fino a concorrenza di 2 ore uomo di lavoro per la stessa giornata lavorativa ovvero quanto offerto dal Fornitore Aggiudicatario in sede di offerta tecnica);
• gli interventi di manutenzione devono essere effettuati entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della autorizzazione a procedere da parte dell’Amministrazione, salvo diverso accordo tra l’Amministrazione stessa e il Fornitore Aggiudicatario. In casi eccezionali, quando l’urgenza del caso lo richieda e sia espressamente richiesto per iscritto da parte dell’Amministrazione Contraente, il Fornitore dovrà far fronte alla attività di manutenzione straordinaria negli stessi termini richiesti per la posa in opera in urgenza.
3.3 GARANZIA
Il Fornitore Aggiudicatario deve effettuare, a propria cura e spese, la sostituzione e il ripristino integrale di tutta la segnaletica che abbia a deteriorarsi alterarsi o deformarsi per difetto dei materiali, dei trattamenti protettivi, delle lavorazioni o della posa in opera entro un periodo di 2 (due) anni complessivi dalla data di accettazione della posa in opera della segnaletica da parte delle Amministrazioni Contraenti ovvero dalla data di esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria.
L’offerta di una garanzia con durata superiore ai minimi sopra indicati, costituirà parametro preferenziale, così come previsto nel Disciplinare di Gara.
4. SERVIZI ACCESSORI
4.1 SERVIZIO DI PROGETTAZIONE
Ciascuna Amministrazione Contraente potrà, in qualsiasi momento, richiedere al Fornitore una Richiesta Preliminare di fornitura del servizio di progettazione del “sistema di informazione visuale aziendale”.
Il Fornitore, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione della Richiesta, ha l’obbligo di concordare con il Referente Tecnico le modalità di esecuzione del servizio. In caso sia necessario un sopraluogo, questo deve avvenire entro 7 (sette) giorni lavorativi dal momento in cui il Referente Tecnico preposto comunica la disponibilità.
In ogni caso, entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di ricezione della Richiesta, salvo diverso accordo con il Referente Tecnico, il Fornitore dovrà fornire all’Amministrazione interessata un Piano degli Interventi che deve dettagliare il sistema di informazione visuale aziendale, tenendo conto delle seguenti linee guida:
• la segnaletica deve essere progettata in modo da creare un insieme di percorsi logici che consentano agli utenti di sapere con precisione e con la massima facilità dove si trovano, la direzione da seguire per raggiungere la destinazione nel modo più agevole e rapido per tornare da
questa. Tali percorsi devono essere previsti, tramite apposita segnaletica, anche per permettere ai portatori di handicap di individuare con estrema facilità i punti dedicati di accesso alle strutture;
• la segnaletica non deve sovrapporsi con la segnaletica pre-esistente, qualora non sia stata indicata come sostituibile, compresa quella di sicurezza (pompe antincendio, uscite di sicurezza,…);
• il sistema proposto deve garantire economicità e efficienza nella gestione dei possibili cambiamenti e deve essere quindi tale da consentire, in qualunque momento, integrazioni e modifiche nella sua composizione.
Inoltre, per i percorsi all'interno dell'edificio dovranno essere tenute presenti le vie d'entrata e di uscita dei visitatori secondo i seguenti concetti:
• il sistema d'informazione deve iniziare davanti all'edificio con un'informazione globale, includendo parcheggi, ingresso principale ed ingressi secondari, nonché la viabilità interna delle zone di pertinenza;
• una visione d'insieme di ogni piano verrà data mediante un cartello di smistamento al piano con il seguente contenuto d'informazione:
o denominazione del piano;
o suddivisione funzionale con frecce d'orientamento,
inoltre, ove si tratti di piani a grande superficie, segnalatori intermedi di direzione dovranno garantire un preciso orientamento di percorso;
• tutte le stanze dovranno essere munite di targhetta fuori-porta, con informazione variabile su supporti intercambiabili: carta o pittogrammi.
Il Piano Dettagliato degli Interventi deve comprendere almeno:
• una relazione esplicativa delle scelte progettuali, della logica seguita nella definizione del progetto e del sistema di comunicazione scelto;
• la planimetria delle strutture delle Amministrazioni Contraenti, completa di individuazione della segnaletica necessaria distinta per tipologia e indicazione dei flussi di percorrenza;
• tutto quanto è stato concordato con il Referente Tecnico.
L’Amministrazione, una volta ricevuto il Piano Dettagliato degli Interventi, potrà accettarlo ovvero inviare, tramite il Referente, le proprie deduzioni. Il Fornitore, in tal caso, dovrà riformulare un nuovo Piano recependo le modifiche concordate e inviarlo nuovamente all’Amministrazione entro 15 (quindici) giorni lavorativi.
La Richiesta Preliminare di fornitura del servizio di progettazione non vincola l’Amministrazione Contraente nell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, potendo la stessa acquistare successivamente segnaletica difforme per quantità e per tipologia da quella prevista dal Piano.
La qualità del servizio di progettazione sarà oggetto di valutazione tecnica, così come previsto nel Disciplinare di Gara.
4.2 SOFTWARE PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEL MATERIALE CARTACEO
Il Fornitore Aggiudicatario deve fornire alle Amministrazioni Contraenti un software di videoscrittura dedicato che consenta l’aggiornamento in economia della segnaletica a gestione cartacea.
Tale software deve consentire, per ogni modello di segnaletica a gestione cartacea, di riprodurre fedelmente e con facilità i modelli previsti dall’Allegato 6b Manuale Logo Regionale Sezione 3, prevedendo la possibilità:
• di “caricare a sistema”, per ogni modello di segnaletica a gestione cartacea, un template preimpostato, strutturato in conformità a quanto previsto dall’Allegato suddetto e dall’Allegato 6a Manuale Logo Regionale Sezione 1, in termini di:
o layout dello sfondo (struttura, colori, dimensioni dei riquadri,…);
o marchi e loghi regionali;
o colori, tipologia e dimensioni dei caratteri;
o ogni altra caratteristica grafica.
Tale template dovrà essere non modificabile nelle proporzioni degli elementi sopra esposti se non dal Referente Tecnico di ogni Amministrazione Contraente.
• di aggiornare in proprio le indicazioni contenute nella segnaletica suddetta, sia testuali che grafiche nella stessa forma e nelle stesse dimensioni di quella originale; a tal fine tale applicazione dovrà comprendere un Data Base che contenga i simboli e i loghi previsti dagli Allegati suddetti. Tali simboli devono poter essere richiamati con facilità e inseriti/ dimensionati nel template preimpostato tramite un sistema di drag and drop;
• di stampare facilmente la segnaletica aggiornata; a tal fine, per ogni modello, devono essere previste delle impostazioni di stampa pre-determinate in accordo con i principali formati di carta previsti negli Allegati suddetti (formati X0, X0, X0, X0, X0).
Tale software deve essere compatibile con i sistemi operativi in uso presso le Amministrazioni Contraenti.
Ciascuna Amministrazione Contraente, in seguito all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ha la facoltà di richiedere al Fornitore Aggiudicatario una o più sessioni formative relative al corretto utilizzo del software. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a svolgere tali corsi formativi presso la sede dell’Amministrazione richiedente.
4.3 CALL CENTER
Il Fornitore Aggiudicatario si impegna, alla stipula della Convenzione, a mettere a disposizione un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l’anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, ad eccezione di:
• giorni festivi;
• giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio;
• seconda e terza settimana di agosto.
Le Amministrazioni potranno rivolgersi al Fornitore Aggiudicatario per:
• richiedere informazioni sui prodotti e sui servizi offerti in Convenzione;
• richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne/ lavori;
• inoltrare reclami.
4.4 SERVIZIO DI REPORTISTICA
Il Fornitore Aggiudicatario, deve inviare all’Agenzia, su base trimestrale, entro 30 giorni solari successivi a ciascun trimestre di riferimento, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali; l’Agenzia può richiedere al Fornitore Aggiudicatario l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.
Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione potrà altresì essere effettuato dall’Agenzia anche mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative; a tal fine, il Fornitore Aggiudicatario, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio. In particolare i report trimestrali devono contenere almeno le seguenti informazioni:
• nome dell’Amministrazione Contraente;
• numero dell’Ordinativo di Fornitura generato dal Sistema;
• valore dell’Ordinativo di Fornitura;
e ogni altra informazione richiesta dall’Agenzia in sede di stipula della Convenzione.
4.5 SERVIZIO DI ACCESSO DATI SU WEB
Il Fornitore Aggiudicatario, al fine di pubblicare gli articoli nel Sito, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di Aggiudicazione, si obbliga a consegnare all’Agenzia, le seguenti informazioni:
- un’immagine dei prodotti in Convenzione in formato GIF o JPEG se espressamente richiesto dall’Agenzia;
- la descrizione dei prodotti con le principali caratteristiche;
- le informazioni sull’azienda produttrice;
- il numero di telefono, fax e l’indirizzo e-mail del Call Center.
Il catalogo dei prodotti da fornire oggetto della Convenzione e le ulteriori informazioni richieste sarà visualizzato in una pagina web con i relativi prezzi di aggiudicazione e termini contrattuali. In tale pagina le Amministrazioni potranno:
- scegliere il tipo e le quantità corrispondenti al prodotto da ordinare, con relativo costo globale;
- produrre il documento “Ordinativo di Fornitura”,
- inviare l’Ordinativo di Fornitura in formato elettronico, firmato digitalmente al Fornitore Aggiudicatario;
- stampare copia cartacea dell’Ordinativo di Fornitura da firmare ed inviare al Fornitore Aggiudicatario via fax o posta (per le Amministrazioni che non sono in possesso della firma digitale).
Al Fornitore Aggiudicatario verrà fornito un collegamento con il predetto Sito, anche al fine di:
- ricevere gli Ordinativi di Fornitura;
- monitorare costantemente il data base degli Ordinativi di Fornitura.
5. ALTRI ONERI DEL FORNITORE
Il Fornitore Aggiudicatario deve adempiere ad ogni disposizione normativa e adottare, nell’esecuzione di tutti i lavori, ogni procedimento, ogni cautela e comportamento atti a garantire la vita e l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici o privati.
Sarà cura del Fornitore inoltre:
• utilizzare personale idoneo e mezzi idonei per l’esecuzione dell’attività;
• formare, informare e addestrare il proprio personale sui rischi specifici della propria attività e di quella da eseguirsi presso i locali/aree delle Amministrazioni Contraenti;
• controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e igiene del lavoro da parte del proprio personale.
Sarà cura del Fornitore Aggiudicatario recuperare dall’Amministrazione Contraente le procedure di sicurezza e informarne il proprio personale addetto.
Il Fornitore Aggiudicatario si impegna comunque all’osservanza dalle vigenti leggi e dei decreti relativi all’assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la invalidità e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso della fornitura.
Il Fornitore Aggiudicatario deve inoltre essere, per tutta la durata della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, in regola con le licenze, le autorizzazioni ed ogni altro atto di assenso da parte di pubbliche amministrazioni necessario allo svolgimento delle attività di cui alla presente fornitura.
Il Fornitore Aggiudicatario è inoltre unico responsabile, sia penalmente che civilmente – tanto verso le Amministrazioni Contraenti che verso i terzi – di tutti i danni di qualsiasi natura, che potessero essere arrecati, sia durante che dopo l’esecuzione dei lavori, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti
Sono a carico del Fornitore Aggiudicatario anche gli oneri di seguito indicati:
• tutte le spese di contratto, di xxxxx, di copia, di registrazione, di documentazione ed eventuali disegni, certificati e protocolli ed ogni altra imposta inerente ai lavori, se ed in quanto dovuti ai sensi dei regolamenti comunali vigenti, oneri e denunce agli enti assicurativi;
• i trasporti dagli stabilimenti e magazzini propri e delle sue fornitrici e scarico nel luogo d'impiego di tutti i materiali, apparecchi ed attrezzi di lavoro occorrenti per l'esecuzione del servizio;
• la fornitura di transennature e cartellonistica necessaria a delimitare le aree ove dovranno essere effettuate le attività manutentive e di pulizia;
• la compilazione della documentazione obbligatoria per effetto di disposizioni legislative o regolamentari, nonché lo svolgimento tutte le attività tecnico-amministrative necessarie a consentire l'esercizio delle attività contrattuali conformemente alle vigenti leggi (autorizzazioni, verbali di collaudo, atti di controllo svolti da altri enti pubblici);
• le eventuali sanzioni applicate da un soggetto pubblico a tutela della salvaguardia ambientale, della sicurezza e igiene del lavoro;
• lo smaltimento presso le discariche autorizzate di tutti i rifiuti derivanti dall’attività, anche se speciali o tossico-nocivi nonché scarti, macerie ed altre immondizie, ed i relativi oneri anche fiscali;
• le eventuali autorizzazioni e spese per occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato Tecnico;
• ogni altro onere che la legge o altra fonte normativa pongano a carico del Fornitore.
6. VARIAZIONE DEI PROTOCOLLI DI UTILIZZO
Qualora in una o più Amministrazioni, nel corso della durata dell’Ordinativo di Fornitura, per intervenute esigenze organizzative messe in atto successivamente all’emissione dell’Ordinativo di Fornitura stesso, si verifichino delle modifiche ai “protocolli di utilizzo” tali da non consentire l’acquisto di quanto richiesto nell’Ordinativo di Fornitura, l’Amministrazione ne darà immediata comunicazione al Fornitore e all’Agenzia che provvederà, ove possibile, il reintegro dei corrispondenti quantitativi nella Convenzione a disposizione di altre Amministrazioni.
In tale caso il Fornitore non avrà nulla a pretendere dall’Amministrazione che avrà inviato la comunicazione e avrà provveduto ala risoluzione dell’Ordinativo di Fornitura.
7. ACQUISTO DI PRODOTTI NON ESPRESSAMENTE RICHIESTI A GARA
Data la tipologia dei prodotti oggetto della presente fornitura, le Amministrazioni Contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore Aggiudicatario la fornitura e la posa in opera di segnaletica con caratteristiche differenti da quelle oggetto della presente fornitura e compresi nel listino prezzi contenuto nella Busta C presentata in sede di gara. Si intende che tali richieste riguarderanno prodotti analoghi a quelli previsti nella fornitura aggiudicata. In questo caso si applicherà uno sconto dal prezzo di listino pari allo sconto presentato dal Fornitore Aggiudicatario nell’Offerta Economica. Si intende che lo sconto applicato sarà quello relativo al Modello di segnaletica analogo, per tipologia, al prodotto richiesto.