CAPITOLATO D’ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAPITELLO DEL CRISTO 8 - MONFALCONE
CAPITOLATO D’ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PISCINE COMUNALI DI VIA CAPITELLO DEL CRISTO 8 - MONFALCONE
ART. 1 Oggetto della concessione
ART. 2 Caratteristiche dell’impianto natatorio ART. 3 Finalità della concessione
ART. 4 Durata
ART. 5 Valore della concessione. Corrispettivo. Equilibrio economico finanziario e revisione. ART. 6 Modalità di avvio del servizio
ART. 7 Procedure di consegna e riconsegna ART. 8 Organizzazione e gestione del servizio ART. 9 Personale
ART.10 Calendario di utilizzo ed orari ART.11 Obblighi gestionali
ART.12 Regime tariffario
ART.13 Oneri a carico del Concessionario ART.14 Carta dei servizi
ART.15 Tutela dei diritti dei consumatori ART.16 Obblighi manutentivi
ART.17 Manutenzione straordinaria
ART.18 Interventi in materia igienico sanitaria
ART.19 Presentazione programmi attività, verifiche gestionali e rendiconto ART.20 Pubblicità
ART.21 Gestione del bar ed esercizio di attività commerciali ART.22 Sicurezza
ART.23 Modalità di pagamento e revisione prezzi ART.24 Responsabilità e assicurazione
ART.25 Cauzioni e fideiussioni ART.26 Controlli
ART.27 Penalità
ART.28 Recesso dell’Amministrazione e revoca
ART.29 Risoluzione della concessione per reati accertati e clausola risolutiva espressa per tracciabilità
ART.30 Decadenza e risoluzione della concessione ART.31 Articoli applicabili
ART.32 Contestazioni e controversie
ART. 33 Subconcesione e cessione del servizio ART.34 Trattamento dei dati personali
ART.35 Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione ART. 36 Proroga tecnica
ART.37 Norme di rinvio
Art. 1
Oggetto della concessione
La concessione ha per oggetto il servizio di gestione delle piscine comunali con tutte le relative pertinenze ed aree circostanti site in Monfalcone, via Capitello del Cristo 8.
L’impianto sportivo è composto da:
n. 1 edificio principale contenente una piscina coperta formata da due vasche (una da 25 metri a 8 corsie e una di dimensioni ridotte) gradinate, impianti tecnologici e servizi annessi e complementari (spogliatoi, servizi igienici, etc.);
n. 1 una piscina scoperta con due vasche (una da 50 metri da 8 corsie e una da 12,50 metri per bambini) con annesso chiosco, area verde ed aree per parcheggio adiacenti a servizio degli impianti.
In testa alla vasca principale esterna è stato realizzato un locale tecnico interrato dove sono installati i componenti dell’impianto per il trattamento dell’acqua. Le pompe per l’idromassaggio ed i giochi d’acqua sono invece posizionate in una vasca interrata ricavata nelle vicinanze della piscina per bambini.
Il contratto oggetto di affidamento viene pertanto qualificato come concessione di servizi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006
La natura della concessione così come delineato anche dalla recente direttiva comunitaria 2014/23/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che prevede che i rischi operativi di mercato, qualità e continuità del servizio, costruzione ed esecuzione siano trasferiti al soggetto privato il quale con la sottoscrizione del presente capitolato ne è consapevole e si assume tale rischio.
Il concessionario accetta l’impianto nello stato di fatto in cui si trova e si assume ogni onere e responsabilità riguardo alla gestione, con riferimento anche a permessi, autorizzazioni e quanto altro necessario sotto i profili di sua competenza (amministrativo, sanitario, sicurezza etc.)
Art. 2
Caratteristiche dell’impianto natatorio
La descrizione dei locali e degli impianti è allegata al presente capitolato.
Art. 3
Finalità della concessione
La finalità della concessione è offrire una risposta ottimale alle richieste di pratica sportiva della popolazione, di mantenimento del benessere psico fisico della persona e di pratica agonistica.
In questo senso il concessionario dovrà:
favorire gli interessi della collettività in materia di attività sportiva natatoria ;
improntare la gestione ai principi di buon andamento e imparzialità ed ai criteri di efficacia, economicità, trasparenza ed efficienza;
salvaguardare, e valorizzare il patrimonio dell’impianto sportivo natatorio.
Art. 4 Durata
La presente concessione avrà una durata pari ad anni 2 (due) a decorrere presuntivamente dal 1.1.2015 sino al 31.12.2016 o comunque, dalla data di consegna dell’impianto in caso di eventuale slittamento della decorrenza iniziale.
Potrà essere esercitata dall’Amministrazione comunale, a sua discrezione, l’opzione rinnovo per ulteriori due anni, considerato il recente cambio dell’orientamento giurisprudenziale, di cui alla Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3580 dd. 5/7/2013, che sancisce che, qualora il rinnovo sia previsto ab origine dalla documentazione di gara, tale clausola, conosciuta ed accettata da tutti i partecipanti, forma l’insieme delle regole sulle quali si svolge il confronto concorrenziale tra gli operatori, nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza
Art. 5
Valore della concessione. Corrispettivo Equilibrio economico-finanziario e revisione.
Il valore stimato della concessione definito in base alla totalità dei ricavi provenienti dalla gestione economica del servizio ( AVCP deliberazione n. 40/2013) è pari ad Euro 1.000.000,00 + iva.
Rimane sul concessionario l’allocazione del rischio economico, ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari e nazionali vigenti in materia di concessione di servizi. La presente concessione è, infatti, un contratto aleatorio in quanto alloca sul privato un rischio non solo imprenditoriale ma anche di mercato, ovvero di domanda del servizio.
Al concessionario spettano le entrate relative alle tariffe pagate dagli utenti e tutti gli altri introiti derivanti dallo sfruttamento del presente impianto.
Tutti gli incassi dovranno essere contabilizzati nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale e tributaria.
Inoltre al concessionario verrà riconosciuto ai fini del perseguimento dell’equilibrio economico finanziario un corrispettivo per i due anni della concessione come da offerta e PEF presentato dal concessionario stesso.
I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione risultano dal piano economico-finanziario (PEF) presentato in sede di gara dal concessionario che si intende parte integrante e sostanziale del presente capitolato.
Rimane a carico del concessionario l’acquisizione di un numero di utenze sufficienti a garantire l’equilibrio economico finanziario dell’investimento.
Le variazioni apportate dal concedente ai suddetti presupposti e condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che nuove condizioni per l’esercizio delle attività oggetto di concessione, nonché eventuali eventi ulteriori non imputabili al Concessionario e, comunque, le cause di forza maggiore, qualora siano tali da modificare il piano economico-finanziario rendendone insostenibile il risultato, ne determineranno la revisione, mediante nuove determinazioni delle condizioni di equilibrio.
A tal fine si individuano i seguenti meccanismi:
- a decorrere dal 2016 annualmente, entro due mesi dall’approvazione del bilancio del Concessionario, verrà consegnata al Concedente copia della parte di bilancio relativa all’attività oggetto della presente concessione per l’attività di verifica dell’andamento gestionale del servizio;
- alla luce dei dati di bilancio, in caso di aumento del Margine operativo lordo (MOL) rispetto a quello derivante dalla presente concessione, superiore al 25% di quanto risultante dal PEF agli atti di gara al netto degli incrementi ISTAT, si procederà alla revisione delle condizioni poste dalla presente convenzione agendo sul corrispettivo che verrà diminuito in proporzione all’incremento dei ricavi, mentre in caso di decremento dei ricavi superiore al 25% il corrispettivo verrà aumentato in proporzione.
Il MOL viene calcolato sommando algebricamente il valore della produzione (ricavi + variazione rimanenze)ai costi per materie prime e servizi, ai costi per il personale (incluso accantonamento TFR) e gli altri costi di struttura.
Inoltre, nel caso di mancato rinnovo della concessione per il terzo e quarto anno con il conseguente mancato ammortamento degli investimenti per questo periodo l’Amministrazione verserà al concessionario il valore residuo degli investimenti nel limite massimo complessivo di Euro 6.050,00 i.c.
Art. 6
Modalità di avvio del servizio
Il concessionario si impegna ad avviare il servizio oggetto della concessione avendo conseguito le necessarie autorizzazioni e permessi e quant’altro necessario sotto il profilo amministrativo, sanitario e tecnico in capo allo stesso per il funzionamento dell’impianto.
Dovrà essere garantita la continuità del servizio tra la precedente gestione e la nuova, salvo eventuali diverse indicazioni fornite dall’Amministrazione Comunale anche in base a motivati ritardi di soggetti terzi, non dipendenti da comportamenti del concessionario.
In caso di mancata attivazione del servizio per fatto del concessionario nei termini previsti, l’Amministrazione avrà la facoltà di procedere alla revoca dell’aggiudicazione e all’incameramento della cauzione .
Art. 7
Procedure di consegna e riconsegna
Il concessionario rimane consegnatario dell’impianto natatorio, dei locali afferenti lo stesso, delle attrezzature esistenti e delle aree esterne di pertinenza, oggetto della presente concessione, nello stato di fatto e di diritto il cui gli stessi si trovano e quali risultano dai verbali di consistenza e di consegna che verranno redatti dall’Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici , dei servizi OO.PP e Patrimonio Immobiliare e Attività Sportive ed Educative in contraddittorio tra le parti all’inizio della gestione.
Al momento della cessazione del contratto di gestione, il Concessionario dovrà riconsegnare il complesso sportivo e gli impianti in condizioni di agibilità e d’uso, nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, fatto salvo il naturale deterioramento. A tale scopo sarà redatto a fine gestione da parte dell’Amministrazione Comunale tramite i propri uffici dei servizi OO PP e Patrimonio Immobiliare e Attività Sportive ed Educative, in contraddittorio tra le parti, verbale di consistenza e riconsegna al Comune.
ART. 8
Organizzazione e gestione del servizio
Le disposizioni del presente capitolato regolano la concessione del servizio unitamente a quanto previsto dall’offerta prodotta in fase di gara e che si intende parte integrante e sostanziale del capitolato.
La gestione del servizio dovrà essere condotta nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività esercitate: particolare riguardo dovrà essere riservato all’osservanza di tutte le norme necessarie alla tutela dell’igiene e salute pubblica, nonché dell’ordine pubblico.
Dovranno inoltre essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di impiantistica sportiva nonché tutte le disposizioni in materia che potranno essere emanate a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale nel periodo di validità della concessione.
L’organizzazione deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve rispondere ai canoni di correttezza e cortesia, garantendo l’informazione all’utenza circa l’uso dell’impianto nel rispetto del calendario e delle attività programmate.
Il concessionario è tenuto ad intrattenere rapporti proficui con l’Amministrazione Comunale con le associazioni sportive locali, con le scuole del territorio e con gli utenti in generale, dando la massima evasione alle richieste di servizi e collaborazioni compatibilmente con le attività programmate.
Il concessionario è consegnatario dell’immobile, degli impianti, delle aree attrezzature ed arredi esistenti.
Per attività compatibili con l’uso dell’impianto, di tipo diverso rispetto le attività natatorie, dovrà essere richiesto ai competenti uffici il rilascio dell’apposita licenza e/o delle autorizzazioni previste dalle vigenti leggi.
Il richiedente dovrà quindi farsi carico di ogni onere connesso per la predisposizione delle documentazioni tecniche ed amministrative necessarie per l’acquisizione di pareri da parte degli organi preposti, quali, a solo titolo esemplificativo, ASL, VV FF PS.
L’Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità od onere eventualmente derivante dalla mancata idoneità delle struttura all’attività che il concessionario intenda svolgere.
La gestione del servizio dovrà in ogni caso assicurare i seguenti servizi:
• Apertura, chiusura, sorveglianza e custodia dell’intero complesso sportivo
• Conduzione di tutti gli impianti tecnologici
• Trattamento delle acque
• Pulizia dell’intero complesso sportivo
• Manutenzione ordinaria
• Cura e manutenzione delle aree verdi e spazi circostanti
• Direzione amministrativa, tecnica, organizzativa
• Attività di segreteria
• Assistenza bagnanti
• Servizio di infermeria e soccorso immediato
• Organizzazione attività natatorie
• Gestione di tutte le attività collaterali e complementari dell’intero impianto
Art. 9 Personale
Per l’espletamento del servizio il concessionario deve avvalersi di personale in possesso delle necessarie qualifiche professionali in relazione alle mansioni da svolgere, secondo quanto previsto nell’organigramma contenuto nell’offerta di gara e dalle normative vigenti in materia.
Il concessionario deve designare, dandone comunicazione all’amministrazione comunale, un direttore del complesso natatorio, quale responsabile unico nei confronti dell’Amministrazione stessa. Il concessionario è inoltre tenuto a fornire al Comune, all’atto della stipula del contratto di concessione, l’elenco del personale a qualsiasi titolo impiegato contenente i dati anagrafici e i titoli di specializzazione.
Ogni modifica/sostituzione del personale dovrà essere comunicata all’Amministrazione Comunale entro 15 giorni.
Il concessionario si assume ogni responsabilità in ordine a tutti gli adempimenti in materia di retribuzione, obblighi assicurativi, assistenziali, previdenziali ed antiinfortunistici per tutto il personale, nonché alla formazione ed aggiornamento dello stesso.
L’Amministrazione Comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato ed il concessionario.
Il concessionario si impegna a sostituire tempestivamente, con altro personale dotato dei requisiti previsti, le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell’Amministrazione, abbiano tenuto comportamenti (attivi o omissivi) incompatibili con il servizio da svolgere.
Il personale dovrà mantenere il segreto sui fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l’espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolato al segreto professionale ai sensi dell’art. 662 del codice penale.
Tutte le risorse umane operanti nell’ impianto sportivo devono essere identificabili mediante esposizione di un tesserino di riconoscimento, contenente dati anagrafici, ruolo/funzione e una fotografia.
Il concessionario, nell’ambito del personale impiegato, si obbliga ad osservare quanto previsto dal decreto legislativo 39/2014 – lotta agli abusi ed allo sfruttamento dei minori
Ai sensi dell’art. 69 del D. Lgs 163/2006 a far data dalla sottoscrizione del contratto il concessionario si impegna ad assumere i dipendenti che operavano alle dipendenze del concessionario uscente, a condizione che il loro numero e qualifica siano armonizzabili con la propria organizzazione d’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative per l’esecuzione del servizio.
Art. 10 Calendario di utilizzo ed orari
Il concessionario dovrà garantire i seguenti periodi ed orari di apertura, salvo in ogni caso le proposte migliorative contenute nell’offerta prodotta in fase di gara:
Periodo minimo di apertura della piscina coperta 1 settembre – 30 giugno Periodo minimo di apertura della piscina scoperta 1 giugno – 31 agosto Orario di apertura di minima:
- piscina coperta: 14 ore giornaliere nei giorni feriali e 9 ore nei sabati e nei giorni festivi
- piscina scoperta : mesi di giugno, luglio e agosto: 10 ore giornaliere nei giorni feriali e festivi. Chiusure ammesse: 1 novembre, dal 23 dicembre al 6 gennaio, Sabato Santo, Pasqua e Lunedì Santo, 25 aprile 1 maggio 2 giugno.
ART. 11
Obblighi gestionali
Il concessionario dovrà garantire in via generale:
Piscina coperta:
associazioni sportive affiliate alla FIN e iscritte al registro del CONI
1. 6 corsie dalle 15 alle 18 (orario di massima) dal lunedì al venerdì e 4 corsie dalle 15 alle 17(orario di massima) il sabato a favore delle associazioni sportive affiliate alla FIN
2. 4 corsie dalle 20 alle 22 (orario di massima) dal lunedì al venerdì da assegnare alle associazioni sportive affiliate alla FIN
Il concessionario inoltre dovrà garantire almeno due corsie per due ore giornaliere, in orario serale, dal lunedì al venerdì (totale 20 ore) alle associazioni ricreative amatoriali e sportive nonché gruppi aziendali che presentino domanda per l’utilizzo dell’impianto con una riserva, all’interno delle stesse, di 8 ore a favore delle associazioni sportive di sport natatori affiliate alle rispettive Federazioni riconosciute dal CONI ed iscritte al registro del CONI.
Il riparto degli spazi acqua verrà effettuato per le associazioni sportive affiliate alla FIN e altre associazioni di sport natatori affiliate alle rispettive Federazioni e riconosciute dal CONI dall’Amministrazione Comunale o da altro soggetto dalla stessa nominato secondo i criteri
definiti preventivamente dalla stessa. Nel riparto verrà comunque data precedenza alle associazioni con sede a Monfalcone.
Le domande delle associazioni sportive (ad eccezione di quelle del precedente paragrafo) ricreative, amatoriali e dei gruppi aziendali che potranno riguardare solamente attività di allenamento, verranno inviate direttamente al concessionario il quale provvederà ad assegnare gli spazi acqua dando la precedenza ai richiedenti aventi sede nel comune di Monfalcone tenuto conto dei criteri definiti preventivamente dall’Amministrazione Comunale.
Spetta al concessionario del servizio il rilascio delle rispettive concessioni a tutti i richiedenti l’uso degli spazi acqua e l’introito delle tariffe.
Nuoto libero: il concessionario dovrà garantire giornalmente almeno 2 corsie dedicate al nuoto libero in orario mattutino e almeno 2 corsie in orario pomeridiano/serale per un minimo di 8 ore giornaliere
Scuole: il concessionario dovrà garantire l’ingresso durante l’anno scolastico alle classi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado di Monfalcone, nei seguenti orari di massima: 10,00 – 12,00, qualora le stesse ne facciano richiesta.
Manifestazioni sportive:
il concessionario dovrà garantire :
l’intera vasca per 4 giorni all’anno alla FIN, 1 giornata al CONI o FIPSAS per manifestazioni sportive della durata complessiva di 4 ore, prevedendo nel caso di CONI e FIPSAS un criterio di rotazione durante il periodo di gestione.
L’intera vasca per una giornata all’anno ad associazioni sportive affiliate alla FIN e/o altre associazioni sportive di sport natatori affiliate alle rispettive Federazioni ed iscritte al registro del CONI per l’organizzazione di manifestazioni sportive della durata complessiva di 4 ore, con precedenza alle associazioni sportive di Monfalcone e prevedendo un criterio di rotazione durante il periodo di gestione.
Inoltre il concessionario dovrà garantire il regime tariffario di cui al successivo articolo. Rientra nella piena disponibilità del concessionario l’utilizzo del vaschino.
Piscina scoperta
Il concessionario dovrà mettere a disposizione almeno 2 corsie per 1 ora al giorno dal lunedì al venerdì per le associazioni sportive affiliate alla FIN ed iscritte al registro del CONI per allenamenti finalizzati all’attività agonistica in orari da concordare con le stesse, compatibilmente con le altre attività dell’impianto, ad eccezione delle giornate di maltempo e conseguente chiusura della piscina.
Qualora vi siano più richieste verrà data la precedenza alle associazioni sportive con sede in Monfalcone.
Il concessionario dovrà inoltre mettere a disposizione l’intera vasca per 2 giornate all’anno a favore della FIN, del CONI, della FIPSAS o delle associazioni sportive affiliate alla FIN, con precedenza alle associazioni sportive con sede in Monfalcone, per l’organizzazione di manifestazioni sportive della durata di 4 ore, prevedendo un criterio di rotazione durante il periodo della gestione.
Il concessionario dovrà garantire il regime tariffario di cui al successivo articolo
Considerata l’attività prevalentemente ludico ricreativa della piscina scoperta la concessione degli spazi a terzi non soggiace al Regolamento comunale per l’uso degli impianti sportivi.
Ciascun concorrente potrà indicare proposte migliorative rispetto quelle fin qui considerate impegnandosi a garantirle nel corso della concessione.
Inoltre ciascun concorrente potrà indicare ulteriori servizi intesi quali aggiuntivi, oltre quelli obbligatori previsti nel presente articolo.
Qualora nel corso della stagione sportiva pervenissero delle richieste residue di ulteriori spazi acqua da parte di associazioni sportive per allenamenti o richieste di spazi da parte di altri soggetti al di fuori di quanto previsto nel presente articolo e nell’offerta presentata in sede di gara, sarà nella discrezionalità del concessionario accogliere o meno tali richieste, nel rispetto della attività già programmata e del perseguimento dell’equilibrio economico e finanziario della gestione. In questo caso spetta al concessionario definire le relative tariffe d’uso.
Il concessionario si obbliga a garantire fino a giugno 2015 alle associazioni sportive concessionarie degli spazi acqua nella piscina coperta le medesime tariffe orarie e i medesimi spazi quali risultanti dal riparto per la stagione 2014/15. In questo caso spetta al concessionario il rilascio delle suindicate concessioni a far data dal 1.1.2015 e l’introito delle relative tariffe.
Art. 12 Regime tariffario
Per i servizi del precedente articolo il concessionario dovrà praticare: riduzioni per:
a) gli under 16, per gli over 65 e per i diversamente abili sul prezzo d’ingresso al nuoto libero sia nella piscina coperta che scoperta.
b) gli studenti delle classi delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado di Monfalcone in orario mattutino per la piscina coperta
c) la tariffa di Euro 15,00 /h i.c. per il noleggio corsie/h per la piscina coperta a favore di ASD affiliate FIN e altre ASD di sport natatori affiliate alle rispettive Federazioni e iscritte al registro del CONI
d) la tariffa di Euro 150,00 /h i.c. per il noleggio vasca/h per la piscina coperta a favore di: ASD affiliate FIN e altre ASD di sport natatori affiliate alle rispettive Federazioni e iscritte al registro del CONI e a favore della FIN, CONI e FIPSAS
e) la tariffa di Euro 25,00 /h i.c. per il noleggio corsie/h per la piscina scoperta a favore di: ASD affiliate FIN e iscritte al registro del CONI
f) la tariffa di Euro 260,00/h i.c. per il noleggio vasca/h per la piscina scoperta a favore di: ASD affiliate FIN e iscritte al registro del CONI e a favore della FIN, CONI e FIPSAS.
Il concessionario dovrà indicare i prezzi che intende applicare per noleggio corsie/h per associazioni ricreative amatoriali e sportive (ad eccezione delle associazioni indicate nel punto c) nonché gruppi aziendali presso la piscina coperta.
Le tariffe ed i prezzi per i servizi obbligatori potranno essere oggetto di revisione nel secondo anno di concessione, assumendo a riferimento generale l’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall’ISTAT.
Il concessionario dovrà provvedere alla richiesta di aggiornamento:
- almeno 60 giorni prima del 10 settembre per la piscina coperta
- almeno 60 giorni prima del 1 giugno per la piscina scoperta
I restanti prezzi che il gestore praticherà saranno soltanto oggetto di comunicazione all’Amministrazione entro le stesse date.
Il concessionario ha l’obbligo di esporre le tariffe e i prezzi vigenti in luogo ben visibile al pubblico all’interno dell’impianto. Tutti i proventi derivanti dall’introito delle predette tariffe spettano al concessionario.
Art. 13
Oneri a carico del Concessionario
Nell’ambito della gestione complessiva del servizio sono a carico del concessionario i seguenti oneri (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
1. La fornitura e la gestione del personale necessario al funzionamento dell’impianto, nel rispetto delle norme in materia: in particolare, il concessionario è tenuto ad osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nella gestione dell’impianto natatorio condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro o dagli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alla categoria, ottemperando a tutti gli obblighi derivati da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Il personale addetto all’assistenza in vasca e gli istruttori dovranno essere muniti dei brevetti previsti dalla vigente normativa.
2. La pulizia e il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari della piscina coperta e scoperta nonché la pulizia e la perfetta sistemazione giornaliera dell’edificio e delle pertinenze. In particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione e in proporzione diretta della frequenza di utilizzo dell’impianto;
3. custodia e conservazione di tutto quanto costituisce impianto ed arredamento, sia dei fabbricati che degli ambienti esterni assegnati in uso;
4. spese per attrezzature di pulizia e prodotti di consumo e manutenzione;
5. conduzione di tutti gli impianti tecnologici anche con affidamento a ditte specializzate;
6. Le spese di energia elettrica, telefono, acqua, riscaldamento, smaltimento rifiuti e per le relative conduzioni degli impianti tecnologici, per il trattamento, filtrazione, disinfezione acqua sanitaria etc. e ogni altro onere per collegamento a rete dei servizi di pertinenza dell’impianto, previa sottoscrizione a proprio nome, cura e spese dei relativi contratti di utenza; le procedure di voltura dei contratti dovranno essere attivate entro 15 giorni lavorativi dalla consegna formale dell'impianto e copia della documentazione di richiesta di xxxxxxx dovrà essere inviata all’U.O. Attività Sportive e Politiche Giovanili;
7. Sono, altresì, a carico del gestore tutti gli oneri e adempimenti in materia igienico-sanitaria. La gestione dell’intero complesso sportivo deve svolgersi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel comunicato del Ministero della Sanità –atto di intesa tra Stato e Regioni, relativamente agli aspetti igienico-sanitari, concernenti la costituzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U.n.39 del 17.02.1992 e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle che potranno intervenire nel corso della gestione
8. spese per polizze assicurative
9. spese relative al pagamento di imposte, tributi, tasse, contributi, diritti di qualsiasi genere inerenti l’impianto e le attività in concessione;
10. spese contrattuali
11. spese per il materiale d’uso e conduzione amministrativa
12. manutenzione e taglio della superficie a verde, potatura alberi, arbusti, siepi con la periodicità necessaria, mezzi adeguati e con lo smaltimento dei materiali di risulta
13. manutenzione ordinaria dell’area adibita a parcheggio esterna all’impianto natatorio
14. Il gestore, a propria cura e spese, deve allestire un servizio di medicazione e primo soccorso presso l’impianto, mantenendo a disposizione degli utenti gratuitamente i necessari materiali di primo intervento e soccorso, tenendo costantemente in disponibilità e buona manutenzione gli strumenti di rianimazione e gli attrezzi di salvataggio d’obbligo;
15. fornitura a propria cura e spese di sedie, sdraio e ombrelloni per la piscina scoperta;
16. gestione del servizio di assistenza bagnanti vigilando ininterrottamente sugli utenti durante il periodo di permanenza in vasca con apposito personale in possesso dei requisiti di legge per le operazioni di salvataggio che sia in numero pari a quello stabilito dalla vigente legislazione con riferimento al rapporto che deve intercorrere fra assistenti, bagnanti, superfici d’acqua, numero di utenti;
17. Dovrà curare l’acquisizione, a proprio carico e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni anche in materia di sicurezza, sia per la gestione degli impianti e apparecchiature, che delle attività;
18. l’effettuazione a proprie spese degli interventi di ordinaria manutenzione necessari per la conservazione dell’immobile, del mobilio e di tutti gli impianti in condizioni di massima efficienza;
19. compilazione nei mesi di marzo/giugno/agosto/settembre/dicembre o secondo ulteriori indicazioni fornite dall’UO Attività Sportive e Politiche Giovanili la scheda di rilevamento statistico che sarà fornita dall'ufficio, riguardante l'andamento dell'attività trimestrale o mensile svolta presso l'impianto, la frequenza dell'utenza, le iniziative svolte, gli interventi di manutenzione effettuati e lo stato delle eventuali attrezzature di proprietà comunale presenti nell’impianto. La scheda dovrà essere presentata al suddetto ufficio entro il giorno 5 del mese successivo alle date suindicate;
20. la tenuta di un registro giornaliero delle presenze nell’impianto
21. la stesura della Carta dei Servizi entro 3 mesi dalla sottoscrizione del contratto in conformità alla vigente normativa;
22. di presentare, così come indicato più dettagliatamente negli articoli successivi le relazioni e i relativi preventivi e consuntivi della gestione per ogni singola stagionalità
23. ogni altro onere o spesa connessi alla gestione della struttura che non siano espressamente assunti dal Comune di Monfalcone.
Considerata l’attiguità dell’impianto Aquamica il concessionario delle piscine dovrà garantire l’apertura dell’ingresso principale esterno alla piscina nell’orario di apertura di Aquamica, nonché la possibilità di parcheggio per i clienti di tale impianto.
Art. 14 Carta dei servizi
Entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto il Concessionario provvede alla stesura della Carta dei Servizi, da redigere in osservanza della normativa vigente e in conformità alle intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali, qualora ve ne fossero di interessate.
L’Amministrazione comunale può chiedere integrazioni e modificazioni alla proposta del concessionario il quale è tenuto ad uniformarsi nei limiti delle proprie modalità di gestione dell’impianto entro 30 giorni dalla richiesta.
L’Amministrazione Comunale approva la Carta dei Servizi entro 30 giorni dalla sua presentazione o dalle integrazioni e modificazioni apportate dal concessionario su richiesta della stessa.
Nella carta dovranno essere indicati, tra gli altri aspetti, gli standard di qualità e quantità relativi alle prestazioni erogate, le modalità di accesso alle informazioni garantite, le modalità per proporre
reclamo in presenza di disservizi atti e comportamenti che appaiono contrastanti con i doveri del gestore, le modalità per adire alle vie conciliative e giudiziarie, le modalità dettagliate di ristoro dell’utenza in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato in caso di inottemperanza, la definizione di un questionario di rilevazione della gradibilità del servizio da somministrare agli utenti del medesimo, da cui si rilevi il grado di soddisfacimento, i diritti anche di natura risarcitoria che gli utenti possono esigere nei confronti del gestore del servizio, il sistema di risoluzione delle controversie, le modalità di accesso alle informazioni garantite.
Spetta al concessionario pubblicizzare e divulgare la Carta dei Servizi in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali, qualora ve ne fossero di interessate.
Art. 15
Tutela dei diritti dei consumatori
Secondo quanto stabilito dal comma 461 della Legge 244/2007, oltre a quanto previsto nell’articolo precedente, il concessionario dovrà effettuare la verifica periodica con la partecipazione delle associazioni dei consumatori dell’adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato alle esigenze dell’utenza cui il servizio stesso si rivolge, fermo restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito; dovrà prevedere un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri relativi al servizio, svolto sotto la responsabilità dell’Amministrazione Comunale con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi allo scopo sia all’ente locale, sia al gestore del servizio, sia alle associazioni dei consumatori
E’ fatto obbligo al gestore di fissare entro il mese di ottobre di ogni anno una sessione di verifica del funzionamento dei servizi, con la partecipazione dell’Amministrazione Comunale, del gestore stesso e delle associazioni dei consumatori, al fine di procedere all’esame di eventuali reclami pervenuti, nonché di proposte ed osservazioni prodotte a ciascuno dei partecipanti da parte dei cittadini;
I costi di tali attività di consultazione, verifica e monitoraggio, determinati in € 100 annuali, sono a carico del concessionario.
Art. 16 Obblighi manutentivi
Durante tutto il periodo di durata del contratto il concessionario dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutti gli interventi e le opere di manutenzione ordinaria relativamente all’impianto sportivo, alla sua impiantistica, alle sue attrezzature, alle sue dotazioni e pertinenze, compresi gli spazi esterni, il parcheggio e le aree a verde.
Per manutenzione ordinaria si intendono le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti, purchè non comportino la realizzazione di nuovi locali, né modifiche alla struttura od all’organismo edilizio, in modo da consegnare al Comune di Monfalcone, alla scadenza del contratto, l’opera in buone condizioni di conservazione e funzionamento.
La manutenzione e la gestione del complesso immobiliare e degli impianti tecnologici, deve essere effettuata da personale specializzato e/o qualificato nei termini di legge: i nominativi degli addetti alle prestazioni da fornire, coordinati da un responsabile dell’impresa dovranno essere comunicati prima dell’avvio del servizio.
Tutti i materiali utilizzati dovranno essere della migliore qualità nelle rispettive specie, senza difetti e in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto è per essi prescritto dalla legislazione vigente. La garanzia di qualità dei materiali s dell’esecuzione delle opere s’intende assunta dal
soggetto affidatario che, contestualmente alla sottoscrizione del presente capitolato, accetta le norme UNI-EN 29000 – 29001 – 29002 – 29003 – 29004 e successivi aggiornamenti, come se fossero qui integralmente riportate. I materiali per i quali siano prescritti la rispondenza a determinati requisiti di sicurezza anticrimine, antinfortunistici e antincendio, devono necessariamente essere scelti tra quelli omologati o certificati da Enti e Istituti all’uopo delegati, come disposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il concessionario sarà tenuto come unico responsabile, sia civilmente ch penalmente, tanto verso l’Amministrazione che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura, che fossero arrecati, anche come semplice conseguenza degli interventi di conduzione e manutenzione per colpa, negligenza o imperizia, tanto propria che dei propri dipendenti. Gli eventuali danni provocati ai beni patrimoniali nelle sue componenti architettoniche e/o strutturali, devono essere prontamente risarciti dall’affidatario con il ripristino delle condizioni originarie.
Il concessionario ha l’obbligo di adottare di propria iniziativa, nella conduzione, gestione, e manutenzione, tutti quei procedimenti e quelle misure di qualunque natura indispensabili a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, degli utenti e dei terzi, atti ad evitare qualsiasi danno ai beni pubblici e privati, osservando tutte le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni e d’igiene sul lavoro, sia vigenti, sia emanate durante il naturale compimento del contratto di gestione.
In caso di inadempimento del concessionario circa gli obblighi da manutenzione, il Comune di Monfalcone avrà la facoltà di provvedere direttamente, col rimborso di tutte le spese sostenute, fatta salva l’applicazione delle sanzioni e delle penali.
Si definiscono interventi di manutenzione ordinaria durante la concessione ,quelli atti a :
- mantenere l’ integrità originaria del bene;
- mantenere o ripristinare l’ efficienza dei beni;
- contenere il normale degrado d’uso;
- garantire la vita utile del bene ;
- far fronte ad eventi accidentali.
Generalmente gli interventi sono effettuati a seguito di :
- rilevazione di guasti o avarie (manutenzione a guasto o correttiva),
- attuazione di politiche manutentive (manutenzione preventiva, ciclica,predittiva secondo condizione);
- esigenza di ottimizzare la disponibilità del bene e migliorarne l’ efficienza (interventi di miglioramento o di piccola modifica che non comportano incremento del valore patrimoniale del bene).
I suddetti interventi non modificano le caratteristiche originarie (dati di targa, dimensionamento, valori costruttivi,ecc.) del centro stesso e non ne modificano la struttura essenziale e la loro destinazione d’uso.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano gli interventi di manutenzione ordinaria a carico del concessionario.
a)Impianti elettrici e di sicurezza : verifiche periodiche : verifica linee e dispositivi elettrici e pulizia di lampade, schermi di protezione, globi, vetri trasparenti,sostituzione di lampade di emergenza, lampade, lampadine, tubi fluorescenti, frutti ed apparecchi di comando, revisione ed eventuale sostituzione di fusibili,reattori, trasformatori, orologi interruttore, interruttore crepuscolare, revisione e verifica citofoni, elettrosaldature, revisione e verifica impianti telefonici, audiofonici, di filodiffusione, automatismi e cancelli elettrici, impianti ed antincendio, revisione quadri elettrici generali, revisione e controllo di interruttori di sgancio di emergenza, impianti di illuminazione di emergenza, verifica e controllo
degli impianti di messa a terra, verifica e controllo impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, ecc.;
b)Impianti termici: conduzione e controllo dell’impianto di riscaldamento e prova annuale a regime prima dell’ inizio del periodo di funzionamento, delle reti di distribuzione del fluido termico e dell’aria, delle bocchette di mandata e di ripresa dell’ aria , relative serrande e servomotori;
c)Impianti di termoventilazione: manutenzione delle unità termoventilanti attraverso la pulizia esterna di tutte le batterie (annuale), verifica pulizia ed eventuali sostituzioni, se necessarie, dei raccordi antivibranti interni ed esterni (annuale), ispezioni serrande tagliafuoco e lubrificazioni varie (annuale), pulizia dei filtri ed eventuale loro sostituzione, pulizie dei ventilatori e delle bocchette di ripresa (annuale);
d)Impianti antincendio: verifiche periodiche degli estintori ,prove di perfetta efficienza e di funzionamento dei presidi antincendio fissi: idranti, naspi,manichette ed attacco autopompe e reti idrauliche ad esse connessi a scadenza periodica a norma di legge;
e)impianti idraulici: smontaggio, ispezione ed eventuali ripristini delle canaline di sfioro posizionate a bordo vasca (verifica annuale), verifica delle pompe di sollevamento e dei relativi quadri ed apparati elettrici(semestrale), verifica dei sistemi idraulici di carico e scarico con ispezione anche nei cavedii per accertare ed eliminare eventuali perdite, intasamenti e malfunzionamenti dei sistemi (semestrale), verifica pompe di sollevamento attraverso le verifiche delle tenute meccaniche, anelli di chiusura ,giranti,spazzole motori, regolatori di livello, componenti elettriche ed elettromeccaniche dei quadri elettrici di comando delle pompe e relativi allarmi, linee elettriche di collegamento dei quadri principali, ispezioni e sostituzioni statore e suo riavvolgimento, controllo isolamento motore, pulizia generale delle pompe e spurgo fosse di alloggiamento pompe,tubazioni idrauliche varie,basamenti e staffe di sostegno,infissi,botole e chiusini di accesso (semestrale);
f)impianto di trattamento acqua piscine: attuazione di tutte le procedure di controllo e manutenzione previste dalla normativa in materia, svuotamento e sanificazione delle vasche e delle vasche di compenso,svuotamento e sanificazione e reintegro masse filtri(annuale). Lo svuotamento e sanificazione delle vasche dovrà essere fatto almeno una volta all’anno e del programma dell’intervento dovrà essere data comunicazione al Concedente.
Al Concessionario compete la conduzione e manutenzione idrica (scambiatori, pompe, filtri, vasche di riempimento, dosatori di cloro, sfiatatoi, pompe di drenaggio,ecc.) mediante apposite opere di:
- Filtrazione delle acque nella piscina;
- Mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche dell’ acqua e disinfezione dell’acqua e degli ambienti e relativi controlli di legge;
- Controllo delle temperature;
- Controllo del corretto funzionamento delle pompe (affinchè la marcia sia silenziosa e priva di vibrazioni); per la conduzione e manutenzione, attenersi alle istruzioni del manuale delle elettropompe;
- Analisi dell’acqua;
- Tenuta degli appositi registri;
Il Concessionario provvede in particolare:
-al mantenimento ed al controllo dell’acqua, secondo la normativa vigente di riferimento;
- alla pulizia dei filtri e dei pre-filtri;
- al trattamento dell’acqua da nuoto con l’impiego di sterilizzanti a base di cloro, flocculanti, dealganti e correttivi del PH nel rispetto della normativa vigente ;
-al rinnovo totale dell’acqua quando necessario e per il determinarsi di cause negative all’igienicità dell’acqua (presenza di corpi solidi di origine organica o altro);
- alla compilazione dei registri di rilevazione dei valori di cloro attivo presente in vasca, ovvero registrazione grafica dei valori rilevati ottenuti con apparecchi a rilevazione continua;
- alla pulizia del fondo vasca con apposita macchina e alla pulizia nel corso del rinnovo dell’ acqua delle vasche da nuoto con impiego di idoneo prodotto sterilizzante. Sulle banchine deve prevedersi l’uso di antimicotici per ogni giorno di attività natatoria
- a quant’altro si rendesse necessario per il corretto trattamento dell’impianto idrico.
Relativamente alle finiture edili e murarie, il Concessionario deve provvedere ,in particolare, ad effettuare:
- La verifica annuale volta all’ accertamento del permanere dei requisiti di sicurezza , stabilità ed efficienza tecnica dei soffitti,dei serramenti interni ed esterni, pavimentazioni interne, finiture murarie interne ed esterne;
- L’ispezione e pulizia canali di gronda e pluviali , pulizia tubature e relativi pozzetti di ispezione, sistema fognario e cameretta;
- La verifica semestrale della serramentistica interna ed esterna;
- La tinteggiatura degli spogliatoi , corridoi di accesso,zona hall,e zona bar almeno una volta all’anno e verniciatura almeno triennale della zona vasche e comunque all’occorrenza in caso di particolari necessità;
- La verniciatura secondo necessità di tutte le opere in metallo interne ed esterne e delle pareti esterne;
Il Concessionario dovrà conservare e mantenere tutti gli elementi di arredo e le attrezzature in dotazione all’ impianto elencate nel verbale di consegna nello stato di fatto e diritto in cui si trovano. I relativi aggiornamenti e i beni ammalo rati dovranno essere sostituiti all’occorrenza con beni analoghi. È facoltà del Concessionario provvedere a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi ulteriori a quelli già installati ed in dotazione all’ impianto e a quelli richiesti nel presente capitolato, che lo stesso reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio nel corso della gestione, senza nulla pretendere nei confronti del Concedente . In tal caso il Concessionario al termine della concessione potrà asportare le attrezzature, gli arredi movibili e quanto possa essere tolto senza alcun danno all’immobile. Nessuna attrezzatura consegnata dall’Amministrazione Comunale potrà essere alienata o distrutta senza preventiva comunicazione e conseguente autorizzazione dell’ Amministrazione stessa.
ART. 17
Manutenzione straordinaria
La manutenzione straordinaria dell’immobile nel suo complesso e degli impianti tecnologici compete al Comune di Monfalcone.
Per manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali ed impiantistiche allo scopo di garantire la completa fruibilità dell’impianto sportivo in piena sicurezza ed igiene nel rispetto delle normative.
L’esecuzione a carico dell’amministrazione comunale di tali interventi di manutenzione straordinaria non sarà garantito nel caso in cui la necessità degli stessi sia derivata da inottemperanza da parte del concessionario alle operazioni di ordinaria manutenzione, o da incuria, disattenzione, incompetenza da parte del concessionario stesso.
Gli interventi causati da incuria degli utenti saranno eseguiti dal concessionario il quale fin d’ora è autorizzato a rivalersi nei confronti dei diretti responsabili.
Art. 18
Interventi in materia igienico sanitaria
L’ impianto sportivo nel suo complesso deve essere gestito e mantenuto, osservando i necessari requisiti igienico –sanitari e garantendo la dotazione degli addetti, delle attrezzature e dei materiali nonché i controlli previsti dalla normativa vigente in materia
In particolare il Concessionario dovrà garantire (a titolo esemplificativo e non esaustivo) gli interventi sotto elencati .
-pulizia e lavaggio con apposite attrezzature e prodotti disinfettanti e detergenti dei pavimenti di tutti i locali (atrio ,corridoi, servizi igienici, cabine, armadietti,spogliatoi,bordi vasca ,vaschette lava piedi ecc…); in particolare la pulizia delle docce ,dei servizi igienici e spogliatoi dovrà essere effettuata più volte al giorno,in relazione e in proporzione diretta alla frequenza di utilizzo degli stessi ;
-disinfezione di sanitari ,accessori e pareti lavabili dei servizi igienici,
-svuotamento e pulizia cestini etc.;
-deragnatura all’occorrenza;
-pulizia di quant’altro esistente nei locali oggetto del servizio;
-lavaggio e pulitura vetri,vetrate ,infissi, porte interne ecc..
-spolveratura apparecchi illuminanti;
-pulizia pozzetti di scarico;
-disinfestazioni programmate dell’impianto sportivo.
- pulizia e sistemazione di tutte le aree esterne e di pertinenza dell’impianto comprese opere di giardinaggio ed irrigazione
- contro lavaggio filtri, pulizia interno vasca con appositi macchinari, pulizia pareti vasca e tutto quanto necessario per la perfetta pulizia dell’impianto.
Gli interventi dovranno essere eseguiti in orari convenienti anche tenendo conto delle esigenze funzionali dell’ impianto e svolti da parte di idonee unità lavorative.
A carico del Concessionario sono tutti i prodotti e i macchinari necessari all’ assolvimento degli oneri sopra descritti.
Art. 19
Presentazione programmi attività, verifiche gestionali e rendiconto
Il concessionario deve presentare all’Amministrazione Comunale :
- entro il 20 aprile di ogni anno il programma delle attività previste per la piscina scoperta nel periodo estivo corredato dal bilancio preventivo;
- entro il 20 maggio di ogni anno il programma delle attività previste per la piscina coperta per la successiva stagione sportiva corredato dal bilancio preventivo e da calendario e orari riguardanti gli spazi da utilizzare sia in proprio che da terzi;
- entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario:
a) il rendiconto annuale della gestione approvato dal competente organo societario (conto economico e stato patrimoniale) relativo all’impianto in gestione;
b) una relazione gestionale dettagliata corredata dai dati statistici sull’andamento della gestione, oltre a prospetti riepilogativi con dati di dettaglio per ciascuna delle piscine/attività svolte. Nella relazione dovranno essere indicati i dati di affluenza disaggregati per singole fasce di utenza, singole attività svolte ed i relativi incassi;
c) l’elenco degli interventi annui di manutenzione effettuati.
Qualora il concessionario gestisca più servizi, dovrà effettuare all’interno della propria contabilità tutte le opportune registrazioni contabili in modo da ottenere uno specifico conto economico e stato patrimoniale connessi all’impianto oggetto del bando.
ART. 20
Pubblicità
Il Concessionario gestirà ogni forma di pubblicità sia fissa che mobile all’interno dell’impianto sportivo nel rispetto della vigente normativa ed in conformità con i regolamenti comunali
ART. 21
Gestione del bar ed esercizio di attività commerciali
Il concessionario potrà garantire un servizio di bar presso la piscina coperta e scoperta. Eventuali spese per l’arredamento ed adeguamento dei locali, nonchè i relativi permessi, sono a suo totale carico.
Al concessionario è data anche la facoltà di installare distributori automatici di bevande ed alimenti. Il concessionario deve ottenere le autorizzazioni prescritte dalla legge sia per l’esercizio del bar che per eventuali distributori di bevande ed alimenti.
Le tariffe delle consumazioni dovranno essere esposte in modo ben visibile al pubblico .
Il concessionario ha anche facoltà di acquisire le autorizzazioni alla vendita del materiale tecnico e didattico necessario allo svolgimento delle attività sportive ivi praticate durante le ore di apertura dell’impianto.
Art. 22 Sicurezza
Premessa
Al presente capitolato di gestione non è allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) previsto dall’ art.26 comma 3,del D.lgs. 81/2008, in quanto non si ravvisano rischi da interferenze , poiché la gestione dell’ impianto natatorio è interamente affidata al Concessionario, comprese le manutenzioni ordinarie, senza nessun intervento del personale comunale .
Sarà cura e responsabilità del Concessionario mettere in atto tutti gli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.lgs.81/2008,in caso di interferenze.
Il Concessionario per tutta la durata del contratto deve pertanto garantire le condizioni di sicurezza in ottemperanza alle vigenti normative di legge , con specifico riferimento alla sicurezza degli impianti tecnologici (D.M. 37/2008 e smi),alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs.81/2008 e s.m.i ),alla sicurezza nei luoghi di pubblico spettacolo (D.M.24/08/1996 e s.m.i. ) e alle norme antincendio (D.P.R.37/98, D.M. 10/03/1998 e D.P.R. 151/2011 e s.m.i. ).
Ruolo del concessionario e conseguenti obblighi generali
Il Concessionario assume il ruolo di datore di lavoro ai sensi del D.lgs.81/2008 e s.m.i nei confronti del personale operante nell’ impianto e negli spazi complementari,nonché nei confronti dei soggetti equiparati quali il pubblico ed eventuali visitatori.
Il Concessionario imposta la gestione nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza , con particolare riferimento al D.lgs.81/2008 e s.m.i.
Il Concessionario dovrà inoltre rispettare le prescrizioni previste nei documenti relativi:
▪ al Certificato di Prevenzione Incendi, rilasciato dai Vigili del Fuoco,
▪ alle indicazioni fornite dall’ ASL e da altri Enti di sorveglianza,
In modo particolare il personale tecnico dovrà essere idoneo e la capacità professionale dovrà essere commisurata alla natura e all’ importanza dei servizi e dei lavori o degli eventi straordinari.
Piano di sicurezza
Il Concessionario dovrà provvedere alla redazione e tenuta di un piano della sicurezza contenente i seguenti documenti:
a) Protocolli di Autocontrollo e Sicurezza della struttura ,nel quale devono essere compresi i protocolli di gestione e autocontrollo,sviluppati sulla base dei rischi individuati nel documento di cui alla successiva lettera b), e le procedure di emergenza di cui alla normativa sulla prevenzione incendi;
Documento di Valutazione Rischi , di cui al D.lgs,81/2008 e s.m.i.
b) Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ,in caso di presenza di più Ditte o liberi professionisti e artigiani nel complesso , anche in qualità di subappaltatori o fornitori, nei limiti e secondo le prescrizioni di cui al D.lgs.81/2008 e s.m.i.
c) Registro delle Manutenzioni e dei Controlli
Oltre ai normali controlli su impianti e apparecchiature, dovranno essere registrati i dati relativi ai controlli sull’acqua di vasca e, specificatamente, gli esiti dei controlli di cloro attivo libero, cloro attivo combinato, temperatura, ph, la lettura del contatore utile al calcolo della quantità di acqua di reintegro, le quantità e la denominazione dei prodotti utilizzati giornalmente per la disinfezione dell’ acqua, la data di prelievo dei campioni per l’ analisi dell’acqua e quant’altro richiesto dalla normativa vigente.
Ulteriori obblighi ai fini della sicurezza
Il Concessionario dovrà inoltre provvedere agli ulteriori obblighi di cui al D.lgs 81/2008 e
s.m.i. , tra i quali si ricordano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo :
a) individuazione di uno o più soggetti preposti alla gestione dell’impianto ,che devono garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso ;
b) la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione , l’effettuazione della riunione periodica con cadenza almeno annuale , la nomina del medico del lavoro e l’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza , quest’ultimo formato secondo i corsi specifici previsti dalla normativa ;
c) la formazione e la nomina della squadra di emergenza in caso di emergenza antincendio e primo soccorso, composta di soggetti in possesso dell’idoneità fisica al ruolo; in particolare , tra il personale presente nella giornata in piscina e negli spazi complementari,dovrà sempre essere presente un congruo numero di soggetti formati per la gestione delle emergenze ,secondo i protocollo individuati nel piano di sicurezza;
d) la fornitura di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari e la formazione al personale in materia di prevenzione passiva e di prevenzione attiva dei rischi connessi.
ART. 23
Modalità di pagamento e revisione prezzi
Il corrispettivo a carico del Comune verrà corrisposto mensilmente.
Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla verifica della regolarità della prestazione, compresa la regolarità contributiva , mediante ordinanza di liquidazione.
Le fatture dovranno essere intestate ed inviate al Comune di Monfalcone – Servizio Attività educative e Sportive -U.O. Attività Sportive e Politiche Giovanili – Piazza della Repubblica, 8 - P.I. 00123030314.
Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, i seguenti elementi:
estremi della comunicazione dell’Amministrazione con la quale la stessa ha informato l’aggiudicatario dell’impegno e della copertura finanziaria (ai sensi dell’art. 191, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000); l’eventuale esplicitazione dei riferimenti comportanti l’applicazione di particolari regimi fiscali o di esenzione dall’IVA; codice CIG; tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.
I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato; ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il gestore assume tutti gli obblighi previsti nel citato art. 3.
In caso di presentazione di fattura irregolare da parte del gestore il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell’Amministrazione.
In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall’art. 1284 del Codice civile vigente alla data di pubblicazione del bando di gara. In caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231.
Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, in particolare con riferimento al DURC e alle verifiche presso Equitalia, o a fine anno per il rispetto delle condizioni nei pagamenti poste dal patto di stabilità, ovvero altre condizioni esterne rispetto alla volontà dell’Amministrazione Comunale, l’aggiudicatario non potrà opporre eccezione all’Amministrazione, né avrà titolo al risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.
Nel caso di inadempienze normative, retributive e/o assicurative verso il personale, l’Amministrazione Comunale si riserva di sospendere in tutto o in parte i pagamenti, fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento. In caso di mancata regolarizzazione l’Amministrazione Comunale potrà applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.
Qualora la gestione sia realizzata da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), l’Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.
I prezzi oggetto del presente contratto sono assoggettati a revisione periodica su base annuale a partire dal secondo anno di gestione secondo quanto previsto dall'art. 115 del Codice dei contratti pubblici.
La revisione dei prezzi è effettuata dall’Amministrazione con specifica istruttoria, assumendo a riferimento, come indicatori, i dati elaborati dall’Osservatorio, se disponibili, ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5 del Codice dei contratti pubblici.
Qualora non siano disponibili i dati di cui al richiamato art. 7 del Codice dei contratti pubblici, il soggetto deputato a realizzare l’istruttoria di verifica assume a riferimento generale l’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall’ISTAT .
In relazione alla revisione per l’adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile di cui all’art. 1664 del Codice civile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.
ART. 24
Responsabilità e assicurazione
È a carico del gestore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l’esecuzione della presente convenzione.
Il gestore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nella gestione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
Il gestore solleva altresì l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.
A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti commi il gestore è tenuto a stipulare un’apposita polizza assicurativa con Compagnia regolarmente iscritta all’Albo delle imprese dell’IVASS (ramo “responsabilità civile generale”), a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che possa arrecare al Comune di Monfalcone, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente capitolato, ivi comprese le attività ed iniziative speciali che dovessero essere organizzate all’interno e per iniziativa del gestore compresi i danni per interruzione e/o sospensione di attività di terzi nonché danni materiali diretti a cose di terzi, anche da incendio.
Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore ad euro 5.000.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e con massimale non inferiore ad euro 1.500.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile per prestatori d’opera (RCO).
Il massimale si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché reclamato.
Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni, eventualmente provocati nel corso del servizio di cui all’oggetto, per carenze del contratto assicurativo, per insufficiente massimale nonché per la previsione di franchigie, scoperti e/o limiti di risarcimento.
Le polizze dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata del contratto. Copia delle polizze dovrà essere consegnata all’Unità Operativa “Gare e Contratti” prima della stipula del contratto , unitamente alle quietanze di intervenuto pagamento del premio.
Il gestore dovrà trasmettere tempestivamente le quietanze di pagamento del premio per gli anni successivi all’Unità Operativa Attività Sportive e Politiche Giovanili al fine di permettere di verificare il permanere della loro validità nel corso della durata del servizio.
In caso di sinistro l’onere della denuncia all’autorità di PS compete al gestore, il quale sarà tenuto ad informare tempestivamente il Comune di Monfalcone, UO Attività Sportive e Politiche Giovanili per la verifica e valutazione dei danni.
ART. 25
Xxxxxxxx e fideiussioni
Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006, il gestore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria prima della stipulazione della convenzione, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale;
• in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; in tal caso, l’ammontare verrà determinato solo dopo l’aggiudicazione definitiva;
• in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; in tal caso, l’ammontare verrà determinato solo dopo l’aggiudicazione definitiva;
La garanzia fideiussoria potrà essere o bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. 24.02.1998 n. 58.
La garanzia deve contenere tutte le seguenti previsioni:
• l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
• la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
• l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento da parte dell’Amministrazione Comunale, che aggiudica l'affidamento in convenzione della gestione al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo al termine della gestione stessa, salvo che, a seguito di verbale di riconsegna dell’impianto, redatto in contradditorio, emergano danni alla struttura o gravi carenze manutentive all’impianto addebitabili a colpa del gestore medesimo.
La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
L’importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione.
ART. 26
Controlli
L’Amministrazione Comunale svolge controlli e verifiche periodiche sulla attività per la gestione dell’intero ’impianto natatorio.
L’Amministrazione Comunale può, tramite il Servizio Attività Educative e Sportive, in particolare, svolgere controlli e verifiche su:
– Rispetto delle clausole contrattuali;
– Pluralismo dell’utenza
– Funzionalità complessiva della gestione dell’impianto sportivo e delle singole tipologie di servizi
– Corretta applicazione delle tariffe praticate dal gestore.
Oltre ai controlli sopraindicati, il suddetto Servizio del Comune è autorizzato ad esercitare, in qualunque momento, attività di controllo, verifica ed ispezione degli impianti, senza obbligo di preavviso o richiesta di permesso per accedere ai locali.
ART. 27
Penalità
Ove siano accertati fatti, comportamenti, omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato, ovvero violazioni di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, il comune contesterà formalmente gli addebiti, indicando il termine ritenuto congruo, solitamente pari a 10 giorni dal ricevimento della contestazione, per eventuali controdeduzioni.
Qualora il gestore non provveda a fornire le predette controdeduzioni, o qualora le stesse non risultino sufficientemente valide, il Comune, valutata la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni presentate dal gestore, potrà irrogare , con atto motivato, una penalità, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli.
In particolare, le inadempienze ritenute lievi a qualsiasi obbligo derivante dal presente capitolato, comporteranno l’applicazione di una penalità di Euro 100,00 che potrà essere raddoppiata in caso di recidiva.
Nel caso di inadempienze più gravi, che non comportino la revoca della concessione, il Comune si riserva di applicare le penalità in misura variabile da Euro 200,00 ad Euro 800,00; l’importo potrà essere raddoppiato in caso di recidiva.
Costituiscono gravi inadempienze:
• chiusura ingiustificata dell’impianto natatorio o di sua parte fino a 3 giorni continuativi senza preventiva comunicazione motivata al Comune o senza giustificazione successiva;
• mancata concessione a terzi dell’uso dell’impianto senza giustificato motivo
• applicazione di tariffe d’obbligo difformi da quelle vigenti all’atto dell’attivazione del servizio, salvo eventuali aggiornamenti delle stesse secondo le modalità previste dal Capitolato;
• mancata presentazione delle schede di rilevamento statistico per almeno tre volte in un anno
• mancata presentazione del rendiconto di gestione e della relazione gestionale nei termini previsti dal precedente art. 19.
Oltre a quanto sopra riportato, l’Amministrazione Comunale si riserva di valutare caso per caso la gravità delle inadempienze.
Il Comune concedente in seguito a mancato pagamento delle penali risultate definitive a seguito della procedura di cui ai punti precedenti, si riserva la facoltà di rivalersi sull’importo corrispondente al pagamento della gestione della mensilità successiva.
L’Amministrazione si riserva per ogni tipo di inadempienza di far eseguire ad altri il mancato o incompleto servizio. Le relative spese saranno addebitate interamente al concessionario.
Art. 28
Recesso dell’Amministrazione e revoca
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in base all’art. 21-sexies della legge n. 241/1990 ed ai sensi dell’art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio, per motivi di pubblico interesse.
.Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
.Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
Inoltre l’Amministrazione Comunale, in caso di variazioni notevoli e rilevanti degli attuali presupposti generali, legislativi, normativi o organizzativi ovvero qualora ragioni di pubblico interesse inderogabili ed urgenti lo impongano, si riserva la facoltà , previa assunzione di provvedimento motivato, di revocare la concessione con preavviso di 60 gg., senza che il gestore possa sollevare eccezione ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.
Art. 29
Risoluzione della concessione per reati accertati e clausola risolutiva espressa per tracciabilità
Per quanto concerne la risoluzione della concessione per reati accertati, si rinvia a quanto previsto dall’art. 135 D.Lgs. 163/2006.
Qualora il gestore non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 e succ. modif. e integr. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente convenzione, la convenzione si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
ART. 30
Decadenza e risoluzione della concessione
La presente concessione può cessare per decadenza, e risoluzione per inadempimento, secondo quanto previsto di seguito.
La concessione decade
a) nel caso di cessione della concessione o appalto della intera gestione;
b) per messa in liquidazione o fallimento del Concessionario;
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale risolvere di diritto la concessione, ai sensi degli artt. 1453 – 1454 del Codice Civile, previa diffida a provvedere nel termine massimo di 15 giorni, nei seguenti casi:
a) per gravi inosservanze delle norme igienico-sanitarie nella conduzione dei servizi e degli obblighi relativi alla sicurezza;
b) per gravi danni prodotti agli impianti e alle attrezzature;
c) per esercizio di attività diverse da quelle autorizzate;
d) per interruzione dell’apertura e funzionamento degli impianti o di parte di essi per oltre 3 giorni continuativi senza preventiva autorizzazione o comunicazione motivata al Comune o senza giustificazione successiva;
e) per mancata reintegrazione della cauzione;.
f) per abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, accertate dall’amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni compromettano il funzionamento del servizio medesimo;
g) per applicazione di almeno tre penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre;
h) per gravi motivi di ordine pubblico:
i) per il venir meno della fiducia da parte dell’Amministrazione nei confronti del concessionario, dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con le finalità della concessione;
j) per mancata sostituzione del personale non idoneo a seguito di specifica contestazione da parte del Comune;
k) per mancata regolarizzazione di inadempienze normative, retributive e assicurative verso il personale;
l) per ritardo di oltre 30 giorni nella presentazione del rendiconto di gestione e della relazione gestionale.
Il Comune inoltre avrà diritto a richiedere la risoluzione della presente concessione qualora, successivamente alla stipula del contratto, siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, come previsto dall’art. 91 del dlgs 159/2011 ed inoltre nei casi previsti dall’art. 136 del D. Lgs. 163/2006, qualora non espressamente riportati più sopra.
Si richiama inoltre espressamente la vigenza del D.P.R. 62/2013 articolo 2 che prevede l’applicazione, per quanto compatibile, del Codice di Comportamento per i dipendenti pubblici anche ai titolari e collaboratori a qualsiasi titolo dei contraenti con la pubblica amministrazione, oltreché la vigenza del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Monfalcone approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 298 dd. 17.12.2013 rilevabile sul sito del Comune.
Il mancato rispetto delle sopraccitate norme comportamentali da parte del Concessionario potrà costituire clausola di risoluzione e decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal suddetto codice, previa procedura di contestazione degli addebiti e valutazione della gravità degli stessi.
ART. 31
Articoli applicabili
Alla presente concessione si applicano le disposizioni contenute negli articoli 113 – 115 – 116 –
117 del Codice dei contratti pubblici .
ART. 32
Contestazioni e controversie
Il Foro di Gorizia è competente per tutte le controversie di competenza del giudice ordinario che dovessero insorgere in dipendenza dell’esecuzione del presente Capitolato e del seguente contratto. Non è ammesso in ogni caso il ricorso all’arbitrato.
ART. 33
Subconcessione e cessione del servizio
E’ vietata, sotto qualsiasi forma, la cessione totale del contratto di concessione del servizio, pena la decadenza della concessione.
E’ data facoltà al concessionario di affidare in sub concessione il servizio di bar e/o altri eventuali servizi a carattere commerciale o per i quali il concessionario riceve un’entrata/introito/canone di cui all’art. “Gestione del bar ed esercizio di attività commerciali” a soggetti in possesso dei
requisiti di carattere generale previsti dal X.Xxx. 163/2006 e s.m.i. e nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 163/2006.
Le bozze dei contratti di sub concessione corredati dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la procedura attivata dovranno essere inviati all’Amministrazione Comunale prima dell’attivazione del servizio e in tempo congruo per ottenere l’autorizzazione alla sub concessione. E’ ammessa la possibilità per il concessionario di avvalersi di ditte specializzate per le prestazioni di limitati servizi specifici (es. trattamento acque, manutenzioni, pulizie, ecc.) a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i
I contratti di servizio corredati dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti e la procedura attivata dovranno essere comunicati all’Amministrazione Comunale prima dell’attivazione del servizio.
Art. 34 Trattamento dei dati personali
Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, si applica la vigente normativa in materia di privacy (D.Lgs. 196/2003) e la vigente regolamentazione comunale in materia.
Art. 35
Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto, comprese quelle di registro eventuali, sono a carico del Concessionario.
Art. 36 Proroga tecnica
E’ facoltà dell’Amministrazione prorogare il contratto nelle more delle procedure di gara per l’individuazione del nuovo concessionario per un massimo di mesi 6 e previa comunicazione scritta al concessionario con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza naturale della concessione.
Art. 37 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti in materia, nonché alle disposizioni del Codice Civile.
Il Concessionario sarà altresì tenuto all’osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che saranno successivamente emanate da pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.
Alla presente Concessione si applica, per quanto compatibile, il Regolamento comunale per gli impianti sportivi..
Allegati al capitolato:
- relazione descrittiva del fabbricato e degli impianti