Ordinanza n° 56 del 30/07/2019
COMUNE DI MISTERBIANCO Provincia di Catania Codice Fiscale 80006270872 - Partita IVA 01813440870 |
Ordinanza n° 56 del 30/07/2019
OGGETTO: MISURE CONTINGIBILI ED URGENTI DI CONTROLLO E DI CONTRASTO ALL’EMERGENZA RANDAGISMO CANINO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MISTERBIANCO - ANNO 2019
IL SINDACO
VISTO:
Il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con X.X. xxx 00 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni;
Il Vigente Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con Decreto del presidente della repubblica dell’8 Febbraio 195, n. 320 e successive modifiche ed integrazioni;
La Legge 14 agosto 1991 n. 281 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”;
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 “recepimento dell’Accordo 6 febbraio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di “benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”;
La Legge 20 luglio 2004 n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.”;
La Legge Regionale 3 luglio 2000 n. 15 “ Istituzione dell’anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo”;
Il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00 giugno 2002, n. 15 “Regolamento concernente i requisiti dell'Albo delle Associazioni per la protezione degli animali”;
Il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 00 gennaio 2007, n. 7 “Regolamento esecutivo dell’art. 4 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 15”;
Il Decreto Assessoriale della Sanità – Regione Siciliana n.02825 del 13/12/2007 “Linee guida per il controllo del randagismo e bandi per la concessione di contributi da destinare al risanamento dei rifugi esistenti e alla costruzione di rifugi sanitari, all'attuazione di piani di controllo delle nascite e al mantenimento di animali”;
L’Accordo del 24 gennaio 2013 Rep. Atti n. 5/CU, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità montane in materia di “Identificazione e registrazione degli animali d’affezione”;
Il Decreto Assessoriale n. 2504 del 30 dicembre 2013 “Recepimento dell’Accordo del 24 gennaio 2013, Rep. Atti n. 5/CU, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità montane in materia di “Identificazione e registrazione degli animali d’affezione”;
Le Linee guida relative alla “movimentazione e registrazione nell’anagrafe degli animali d’affezione ai sensi dell’Accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni e le Comunità montane in materia di “Identificazione e registrazione degli animali d’affezione” diramate dal Ministero della Salute con la nota prot. n. 11642 del 29 maggio 2014”;
Il Decreto interassessoriale n. 1535 del 22 agosto 2013 concernente “Disposizioni per la semplificazione amministrativa in tema di strutture veterinarie e di prevenzione del randagismo”;
La Circolare del 17 settembre 2013 1306/prot. 71429 con oggetto “Decreto n. 1535 del 22 agosto 2013 concernente “Disposizioni per la semplificazione amministrativa in tema di strutture veterinarie e di prevenzione del randagismo”;
Il Decreto Interassessoriale dell’8 marzo 2016 concernente “Modifiche ed integrazioni al decreto interassessoriale del 22 agosto 2013 concernente disposizioni per la semplificazione amministrativa in tema di strutture veterinarie e di prevenzione del randagismo”;
Il Decreto Assessorato della Salute Regione Siciliana n. 2164 del 03 novembre 2017,“Disposizioni per la corretta custodia e per la registrazione nella anagrafe degli animali d’affezione. Norme per la corretta movimentazione di cani e gatti”;
Il Decreto Assessorato della Salute Regione Siciliana 28 dicembre 2018 “Linee guida per il contrasto e la prevenzione nella Regione siciliana del fenomeno del randagismo” - GURS n. 2 del 11/01/2019;
Vista la Deliberazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania n. 282 del 27/02/2019 avente per oggetto “Attivazione del progetto contrasto al fenomeno del randagismo nel territorio della provincia di Catania”;
Visto l’ordinamento Amministrativo degli EE.LL. della Regione Siciliana;
Considerato che il randagismo in questo Comune e comuni limitrofi, nonostante le attività svolte per il controllo del fenomeno del randagismo, ha raggiunto oramai dimensioni tali da non poter essere più gestito in modalità ordinaria, e che tale situazione si è determinata anche per l'applicazione disomogenea della normativa vigente in materia nei diversi territori comunali;
Ritenuto necessario e improcrastinabile, per l’anno 2019, l’applicazione in tutto il territorio di questo Comune di misure straordinarie, vista la normativa vigente, di interventi e azioni preventive, mirate a contenere il fenomeno del randagismo, a garantire il benessere degli animali d'affezione in quanto esseri senzienti, a prevenire i rischi sanitari e per l'incolumità pubblica nonché azioni mirate a garantire altresì la salvaguardia dell'ambiente e del corretto equilibrio uomo – animale – ambiente, evitando così inutili sprechi con auspicabile risparmio delle risorse della Pubblica Amministrazione;
Nelle more dell’adozione del “Regolamento del benessere animale e lotta al randagismo del Comune di Misterbianco” di competenza del Consiglio Comunale;
Preso atto che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo ed utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 3 del
D.L. 23 ottobre 1996, come modificato dalla Legge 20 dicembre 96, n. 639; e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012, n. 190 – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
ORDINA
Per tutte le motivazione in premessa e stante l’urgenza di applicare sul territorio comunale tutte le attività relative al controllo e al contrasto del fenomeno del randagismo per l’anno 2019:
ART. 1
Istituzione “Ufficio Benessere Animale e Lotta al Randagismo” e Link del Sito web Comunale
E’ operativo in questo Comune “l’Ufficio Benessere Animale e Lotta al Randagismo”, presso il Settimo Settore Funzionale “Cura e Servizi del Territorio”, sito in Via Archimede n. 248, tel. 000 0000000, pec: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xx. La responsabilità dell’Ufficio è assegnata al Responsabile del Settimo Settore.
Le segnalazioni di cani vaganti e le richieste di sopralluogo dovranno essere effettuate al Comando di Polizia Municipale numero di telefono 000 0000000 attivo dalle ore 8:00 alle ore 20:00 o tramite pec all'indirizzo: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxx@xxx.xx. La responsabilità del controllo del territorio ed individuazione e identificazione dei cani vaganti è assegnata al Comandante della Polizia Municipale.
Il corpo di Polizia Locale deve essere dotato di lettore microchip per garantire, se del caso, (oltre ai controlli sul territorio) una diretta identificazione dell’animale vagante, qualora registrato all’anagrafe, e attivare segnalazione all’ASP per il rintracciamento tempestivo del proprietario.
Nel Sito Web del Comune “WWW. Comune di Xxxxxxxxxxxx.xx“ è inserito un Link riguardante il Benessere Animale e Lotta al Randagismo di questo Comune nel quale saranno pubblicate le norme e tutte le notizie utili e le attività di interesse pubblico (Fotografie dei cani da adottare, dei cani riammessi sul territorio, ETC).
ART. 2
Istituzione elenco dei volontari animalisti accreditati
E’ istituito presso l’Ufficio Benessere Animale e Lotta al Randagismo, di cui all’art.1, l’ELENCO dei VOLONTARI ANIMALISTI ACCREDITATI nel quale possono iscriversi cittadini singoli o associati, in possesso dei requisiti di cui all'Allegato sub 1 alla presente ordinanza, che gratuitamente intendono esercitare attività di volontariato per l’attuazione della presente ordinanza e per il contrasto del fenomeno del randagismo.
ART. 3
Obblighi dei detentori di animali
1. Chiunque detiene animali deve averne cura e operare per la loro tutela e il loro benessere, garantendo la soddisfazione delle fondamentali esigenze relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali;
2. Chiunque detiene cane/i a qualunque titolo (proprietari, allevatori, cacciatori, detentori a scopo di ricovero, addestramento, commercio, etc.) e in qualunque sede (civile abitazione, rifugi, strutture di detenzione temporanea, aree urbane e rurali, aziende zootecniche, etc.), ha l’obbligo di procedere all’identificazione, mediante l’applicazione di microchip entro il secondo mese di vita a cura di veterinari dell’ASP, presso la struttura sita in Xxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx 00 - Xxxxxx xx Xxxxxxx - Lunedì e Giovedì, dalle ore 09,00 alle ore 12,00, Martedì dalle ore 16,30 alle 17,30 o presso la struttura sita in Piazza Mercato - Comune di Misterbianco - il quarto martedì del mese, dalle ore 09,00 alle ore 12,00 o presso gli ambulatori dei veterinari libero professionisti accreditati o libero professionisti abilitati. Le prenotazioni per la struttura pubblica di Misterbianco si effettuano al numero telefonico 095-7556127 dal lunedì al venerdì, ore ufficio;
3. E’ obbligatorio comunicare al Servizio Veterinario dell’ASP ed al Comune eventuali cessioni e variazioni di residenza entro 10 giorni. In caso di smarrimento di un animale la comunicazione va effettuata dal suo proprietario o detentore, non oltre le 48 ore, facendone formale denuncia al Servizio Veterinario dell’ ASP o alla Polizia Locale o Forze dell’Ordine;
4. La fuga, o smarrimento, di un animale pericoloso dovrà essere segnalata immediatamente al competente Servizio Veterinario dell’ASP, nonché alla Polizia Locale e alle Forze dell’Ordine. Qualora l’animale pericoloso non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, è ammesso l’uso di strumenti di narcosi a distanza, sentito il Servizio Veterinario dell’ASP;
5. Nelle abitazioni private è possibile tenere animali da compagnia nella misura massima di 5 cani, a condizione che la loro gestione non provochi carenze igieniche tali da pregiudicare la salute pubblica ed il benessere degli animali stessi;
6. Nessun animale può essere tenuto permanentemente su balconi o terrazze; nel caso di ricovero in pertinenze esterne dell’abitazione deve essere previsto per loro un idoneo riparo dalle intemperie, adeguato alle dimensioni dell’animale;
7. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con strade/luoghi pubblici o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione;
8. L’accesso sui mezzi di trasporto pubblico del Comune è consentito ad animali da compagnia accompagnati dai loro padroni, alle seguenti condizioni: nel caso di cani è prescritto l’uso del guinzaglio e della museruola, salvo eventuali esoneri certificati da un veterinario, riguardanti animali con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, se di piccola taglia, possono accedere portati in braccio al proprietario/detentore o in apposito trasportino; nel caso di gatti, è necessario l'uso del trasportino;
9. I proprietari/detentori dei cani, circolanti nelle vie pubbliche, nei luoghi aperti al pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici condominiali, devono essere condotti al guinzaglio, dovranno avere al seguito strumenti idonei per la raccolta delle deiezioni, museruola rigida o morbida, da applicare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti. Nel caso di cani di indole aggressiva è sempre necessario applicare la museruola;
10. Nei luoghi aperti, ove non siano presenti altre persone e nelle aree appositamente attrezzate i cani potranno essere condotti senza guinzaglio e museruola, sotto la esclusiva responsabilità del proprietario o del detentore. Resta prescritta tale possibilità ai cani di indole aggressiva;
11. I proprietari o detentori di cani possono condurre gli animali in tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi giardini e parchi, a esclusione: degli ambiti posti nel raggio di metri 50 dalle zone attrezzate per il gioco dei bambini, dei luoghi il cui accesso ai cani sia motivatamente inibito dal Comune;
12. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose, deve segnalarlo tempestivamente al Comune indicando, ove possibile, specie e numero e sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l’utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati;
13. Tutte le cagne non sterilizzate presenti nelle aziende zootecniche dovranno essere sottoposte a genotipizzazione, attraverso il prelievo di sangue intero da parte del Servizio veterinario dell’ASP. Ciò al fine della implementazione della “banca dati delle cagne fertili delle aziende zootecniche che insistono nella provincia di Catania”.
ART. 4
Divieti generali
1. E’ vietato qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali, ed in particolare: privare gli animali dell’acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute;
2. E’ vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico appartenente alla fauna autoctona o esotica, in giardini, parchi, corpi idrici e in qualunque parte del territorio comunale;
3. Chiunque sia stato sanzionato, abbia riportato condanne o abbia patteggiato pene per l’abbandono e il maltrattamento di animali non può detenerne altri, a nessun titolo;
4. È proibito detenere, spargere, depositare, o disfarsi di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o sostanze tossiche o irritanti, salvo il caso delle operazioni di derattizzazione e disinfestazione da eseguire con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali;
5. Al fine di tutelare la salute ed il benessere animale, è vietato esibire o utilizzare cuccioli di animali per la pratica dell’accattonaggio. E’ altresì vietato utilizzare, in ambienti o luoghi pubblici, animali, di qualsiasi specie ed età, tenuti in modo tale da suscitare l’altrui pietà (incuria, denutrizione, precarie condizioni di salute, impossibilitati alla deambulazione o comunque sofferenti), per la pratica dell’accattonaggio.
ART. 5
Rinvenimento o cattura di animali vaganti o feriti
1. In presenza di cane vagante sul territorio comunale, il cittadino che ne constata la presenza e che intende procedere alla segnalazione, avrà cura di informare la Polizia Locale di cui all’art.1. L’ufficio preposto provvederà a far eseguire la procedura di intervento, soccorso o recupero dell’animale con l’utilizzo del Fac Simile Allegato sub 2;
2. Chiunque rinvenga un animale, vagante, abbandonato o ferito deve astenersi dal condurlo con sé, limitandosi se possibile alla sola messa in sicurezza dell’animale stesso. Dovrà invece tempestivamente darne comunicazione al Comune presso la Polizia Locale;
3. Chiunque prelevi autonomamente dal territorio un animale vagante, senza che siano messe in atto preventivamente le procedure di cui ai commi 1 e 2 che precedono o la dichiarata disponibilità a farsene carico, lo detenga e/o accudisca, assume di fatto una diretta responsabilità nei confronti dello stesso, con conseguente obbligo della sua definitiva gestione e detenzione;
4. Il soccorso di un animale ferito rinvenuto sul territorio, o il recupero di animali vaganti è competenza degli operatori formalmente incaricati dal Comune (Ditte autorizzate, privati o associazioni protezionistiche o animaliste iscritte all'Albo regionale e iscritti nell’elenco di questo Comune) che a tal fine utilizzano mezzi o strutture proprie, a garanzia del buon esito dell’intervento e sono forniti di lettore di microchip;
5. Qualora non si riesca a prelevare un animale con i normali metodi di contenimento, si richiede l’intervento di personale autorizzato all’utilizzo di strumenti per la narcosi a distanza.
ART. 6
Trasporto di cani o di altri animali su veicoli
1. Il trasporto di cani o di altri animali su veicoli deve essere conforme alle norme previste dal Codice della Strada e al regolamento C.E. N.1/2005;
2. Il conducente deve comunque adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo o a terzi ed evitate durante il trasporto sofferenze all'animale;
3. Deve inoltre essere vietata l’esposizione ai raggi solari ed alle fonti eccessive di calore o di freddo, per periodi comunque tali da compromettere il loro benessere.
ART. 7
Somministrazione di cibo a cani vaganti e a colonie feline
1. Chiunque somministra cibo a cani vaganti e colonie feline ha l’obbligo di iscriversi nell’elenco degli animalisti volontari accreditati di cui all’art. 2;
2. I volontari animalisti accreditati, che somministrano cibo ai cani e alle colonie feline, hanno l’obbligo di rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti provvedendo alla pulizia della zona dove i cani e gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell’acqua;
3. Al fine di salvaguardare la salute e l’incolumità pubblica, i volontari animalisti accreditati che somministrano cibo ai cani e alle colonie feline, hanno l’obbligo di segnalare all’ufficio Comunale competente di cui all’art. 1 il luogo dove viene somministrato e il numero di cani vaganti e colonie feline con il numero di gatti presenti;
4. la somministrazione di cibo deve essere evitata in prossimità di cassonetti per la raccolta dei rifiuti al fine di salvaguardare l’incolumità pubblica.
ART. 8
Adozione Affido sterilizzazione e ricovero
1. Questo Comune, alla luce di quanto espresso dall’Assessorato Regionale per la Sanità della Regione Sicilia attraverso le linea guida del decreto Assessoriale n° 02825 del 13.12.2007, si adopererà ad incentivare le adozioni di cani ricoverati presso i rifugi attraverso una fervida campagna pubblicitaria e la gratuità di alcuni servizi (sterilizzazione);
2. Al fine di contenere il randagismo ed evitare il sovraffollamento dei rifugi sanitari e di quelli per il ricovero, d’intesa con i Servizi Veterinari dell’ASP, i volontari animalisti accreditati, i medici veterinari liberi professionisti, tutti i cani randagi censiti sul territorio di questo Comune sia in ambiente urbano che rurale, che non trovano adozione, affido temporaneo o ricovero, dichiarati “non morsicatori” saranno reimmessi sul territorio dal quale sono stati prelevati come cani di proprietà del Comune. Tali animali prima del rilascio saranno individuati con fotografie, dotati di microchip, sterilizzati e dotati di un collare identificativo di colore rosso, con l’indicazione del Comune di appartenenza. Tale collare ne accerta la non
aggressività, il buono stato di salute e l’avvenuta sterilizzazione, affinché questi cani non siano percepiti dalla popolazione come un pericolo;
3. Il ricovero presso rifugi di cani vaganti può essere disposto, salvo il caso di assoluta urgenza evidenziata dal Comando di Polizia Locale, dall’Ufficio comunale competente, che ne valuta i presupposti, i tempi e le condizioni;
4. La detenzione stabile o temporanea a qualsiasi titolo di più di dieci cani deve avvenire presso strutture, registrate presso i servizi veterinari dell’ASP competente per territorio, che abbiano acquisito un nulla osta previa presentazione di apposita istanza;
5. Le strutture che alla scadenza della presente Ordinanza (31 dicembre 2019) non abbiano ottenuto il nulla osta del servizio medico veterinario competente per territorio e la conseguente registrazione, sono considerate abusive e in quanto tali sottoposte ai consequenziali provvedimenti. Gli animali, recuperati dal territorio, custoditi presso queste strutture devono essere sterilizzati a cura e spese del proprietario.
ART. 9
Cani mascottes
1. È ammessa la possibilità che uffici pubblici, istituti, scuole, caserme, enti o aziende private, attrezzino spazi di pertinenza dove accudire cani mascottes, scelti tra quelli recuperati sul territorio;
2. Gli interessati ad adottare un cane “mascotte” ne danno notizia all’Ufficio comunale competente, il quale verificherà le condizioni, di concerto con il servizio medico veterinario ASP competente per territorio, per il concreto affidamento degli animali;
3. L’Amministrazione comunale di concerto con l’ASP e gli animalisti volontari accreditati attraverso specifici protocolli d’intesa promuove inoltre: la diffusione delle Attività Assistite con gli Animali (Pet Therapy) all’interno di Case di riposo; la presenza e cura di cani anche all’interno delle Case circondariali; la predisposizione, all’interno delle strutture di cura sanitaria e assistenziale, di locali ove favorire l’incontro dei degenti con i loro cani.
ART. 10
Derattizzazione e disinfestazione
1. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da ditte specializzate, devono essere eseguite con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle specie animali non bersaglio e devono essere pubblicizzate dalle stesse ditte tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo, che specifichino il prodotto utilizzato e l’antidoto da utilizzare in caso di avvelenamento, gli elementi identificativi del soggetto responsabile del trattamento e la durata del trattamento stesso. Si deve limitare al massimo l’uso di colle riservandole esclusivamente ai casi in cui non siano possibili altre modalità;
2. al termine delle operazioni il responsabile della ditta specializzata deve provvedere alla bonifica del sito mediante ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie dei ratti o di altri animali infestanti dando comunicazione all’Ufficio dl Comune competente;
3. le indicazioni riportate nei commi 1 e 2 valgono anche per le attività di derattizzazione o disinfestazione eseguite da privato su suolo di proprietà non recintato.
ART. 11
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, (si vedano, in particolare: gli articoli 727 e 638 Codice Penale; Legge 14 agosto 1991, n. 281, Legge Regionale 03/07//2000 n.15 e Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007, n. 7- art. 8), ad ogni violazione alle disposizioni della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, nei modi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 16, 17 e 18., specificando che il sindaco è l'organo competente a ricevere il rapporto ed ad irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni alla presente legge;
2. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione corrispondente sarà raddoppiata e qualora ulteriormente reiterata sia applica l’Art. 650 del C.P.;
3. Nel caso di cani padronali lasciati in libertà o abbandonati, sono a carico dei proprietari o detentori, oltre alle prescritte sanzioni, anche le spese per il prelievo, il ricovero in canile e gli eventuali trattamenti sanitari. La rinuncia alla proprietà o detenzione, ed il mancato ritiro dal canile di un cane padronale, comporta
comunque l’addebito a carico dei proprietari o detentori delle spese di mantenimento e di cura da sostenere dal Comune, salvo i casi di accertato e comprovato disagio socio-economico.
ART. 12
Vigilanza
1. Sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza: gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, Servizi Veterinari dell’ASP, la Polizia Locale, le Forze dell’Ordine e Guardie zoofile con decreto prefettizio;
2. L’ufficio benessere animali del Comune, di concerto con il Comandante della Polizia Locale, e il servizio veterinario competente per territorio, annualmente, organizzano e programmano l’attività di intervento di vigilanza in materia di animali d’affezione in ambito comunale, avvalendosi della collaborazione della Guardie zoofile delle associazioni animaliste di cui all’art.1 comma 2 operanti in ambito comunale e provinciale, le Guardie del corpo forestale della regione in ambito rurale e del supporto tecnico del Servizio Veterinario.
ART. 13
Norme Transitorie
1. Al fine di completare la identificazione di tutti i cani presenti in questo Comune e la piena applicazione della presente Ordinanza, al proprietario o detentore di cane/cani di età superiore a mesi 2 è concessa la possibilità di identificare e registrare all’anagrafe canina il proprio cane entro e non oltre il 31 dicembre 2019. Trascorsa tale data la mancata iscrizione all’anagrafe canina, entro il secondo mese di vita dell’animale, comporta una sanzione amministrativa da € 86,00 a € 520,00 e da € 2.887,00 a € 17.325,00 qualora l’inosservanza riguardi cani aggressivi, per cui saranno disposti controlli da parte degli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria;
2. Le strutture di cui all’art. 8 comma 4, che alla scadenza della presente Ordinanza (31 dicembre 2019) non abbiano ottenuto il nulla osta del servizio medico veterinario competente per territorio e la conseguente registrazione, sono considerate abusive e in quanto tali sottoposte ai consequenziali provvedimenti. Gli animali, recuperati dal territorio, custoditi presso queste strutture devono essere sterilizzati a cura e spese del proprietario.
Misterbianco, 30/07/2019 IL SINDACO
DI GUARDO XXXXXXXX / ARUBAPEC S.P.A.