VERBALE DI ACCORDO
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 31 agosto 2022 si è tenuta in videoconferenza una riunione per l'espletamento dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. n. 148/2015, finalizzato alla stipula, in sede governativa, del contratto di espansione di cui all'articolo 41 del d.lgs. n. 148/2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto previsto dalle circolari INPS n. 48/2021 e n. 88/2022 e dal messaggio INPS n. 2419/2021.
Hanno partecipato all’incontro:
• per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali: xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx della Divisione IV della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;
• per il Gruppo Metro, la Società Metro Italia Cash and Carry S.p.A. e la Metro Dolomiti S.p.A., rappresentate dall’Amministratore Xxxxxxx Xxxxxxx, assistita dal dott. Xxxx De Xxxxx;
• per Filcams - Cgil: Xxxxxxx Xx Xxxxx;
• per Fisascat - Cisl: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx;
• per Uiltucs - Uil: xxxx. Xxxxx Xxxxxxx.
Sono inoltre presenti le XX.XX. territoriali e le RSA/RSU della Società.
PREMESSO CHE
1. In data 16 agosto 2022 le Società, facenti capo al Gruppo Metro, Metro Italia Cash and Carry S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX), xxx XXX Xxxxxx x. 00, P.IVA 02827030962, e Metro Dolomiti S.p.A., con sede in Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx (XX), xxx XXX Xxxxxx x. 00, P.IVA 00962450961, hanno inoltrato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali istanza di esame congiunto, ai sensi dell’articolo 24 del d.lgs. n. 148/2015, al fine di stipulare con le XX.XX. di categoria il contratto di espansione di cui all’articolo 41 del medesimo decreto legislativo, come sostituito dall'articolo 26 quater del decreto-legge n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019 e come successivamente modificato dall'art. 39 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 e dall'art. 1, co. 215, della legge n. 234/2021, tenuto conto di quanto previsto dalle circolari INPS n. 48/2021 e n. 88/2022 e dal messaggio INPS n. 2419/2021.
2. La Divisione IV della Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni Industriali ha, pertanto, proceduto a convocare le Società e le Organizzazioni sindacali per la data odierna.
3. Nel corso della presente riunione il referente delle due Società ha dichiarato quanto segue:
- Il Gruppo METRO è leader nella vendita e nella distribuzione all’ingrosso di prodotti alimentari e non, che si rivolge in particolare ai settori di ristorazione, bar e catering (c.d. clienti HORECA). La Metro Italia Cash and Carry S.p.A., ha sede legale in Xxx Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxx XXX Xxxxxx x. 00 e ha 49 unità produttive dislocate su tu tutto il territorio nazionale, mentre la Metro Dolomiti S.p.a., ha 5 unità produttive dislocate nel territorio nazionale;
- Il Gruppo METRO applica il CCNL per i dipendenti della Distribuzione Moderna Organizzata ed ha un organico pari a 3.580 unità lavorative a tempo indeterminato di cui 3.437 assunte presso Metro Italia Cash and Carry
S.p.A e 143 assunte presso Metro Dolomiti S.p.a., quindi superiore a 1.000 unità lavorative;
- Per consolidare e sviluppare la propria posizione nel mercato dell’HORECA, il Gruppo METRO intende focalizzare la propria azione sulle esigenze dei professionisti della ristorazione e dell’ospitalità, con prodotti, servizi e soluzioni innovative ad hoc per i propri clienti, diventando un vero e proprio “Wholesale 360”;
- Per seguire questa evoluzione la Società ha implementato un Piano Strategico, incentrato sulla strategia multicanale, che prevede la coesistenza del canale Cash and Carry, Food Service Distribution (FSD) e Digitale (marketplace con ricorso a servizi digitali);
- L’azienda, pertanto, sta incrementando gli investimenti per moltiplicare e rafforzare i punti di contatto con i clienti, facilitandone l’esperienza e opportunità d’acquisto. Tale approccio comprende l’innovazione commerciale in ambito Cash and Carry e la maggiore integrazione tra canale Cash and Carry e Food Service Distribution (FSD), entrambi supportati e integrati dal canale di vendita on line: i) con riferimento al canale Cash and Carry: mediante un processo digitalizzazione nonché di ottimizzazione del layout, che renderanno la customer experience più efficiente e competitiva; ii) con riferimento al canale Food Service Distribution: mediante l’implementazione di soluzioni tecnologiche in grado di rendere sempre più integrata la proposta di vendita; iii) con riferimento al canale digitale: con l’introduzione di un vero e proprio canale di vendita on line;
- La trasformazione tecnologico-digitale sarà un elemento importante per METRO non solo a supporto di tutti i canali, ma anche per affiancare il cliente HORECA nel processo di scelta e d’acquisto. Tutto ciò grazie allo sviluppo e formazione di strumenti digitali facili da usare e pensati esclusivamente per l’HORECA, quali - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - gli strumenti digitali denominati DISH (DISH WEBSITE:
permette al ristoratore di essere presente online; DISH RESERVATION: permette al ristoratore di ricevere prenotazioni da Google My Business ed online; DISH ORDER: l’e-commerce per la ristorazione per gestire la consegna a domicilio e l’asporto);
- La strategia commerciale/tecnologica finora descritta deve, quindi, necessariamente essere accompagnata da una trasformazione ed evoluzione dei processi interni ed esterni, coinvolgendo il personale in percorsi di rafforzamento delle competenze e di sviluppo professionale. In particolare, è indispensabile investire sulle persone tramite programmi di formazione che rafforzino e adeguino le competenze dei dipendenti negli ambiti più funzionali alla strategia da perseguire e che supportino l’utilizzo di modalità di lavoro innovative;
- È inoltre necessario introdurre in azienda anche profili professionali coerenti con il piano strategico di evoluzione, tramite un programma di assunzioni rivolto a quelle competenze non presenti o presenti in numeri non sufficienti rispetto ai nuovi obiettivi aziendali. La velocità di attuazione del piano, di evoluzione delle competenze interne e di ricerca all’esterno di quelle non presenti, è cruciale per la riuscita dello stesso.
4. Alla luce di quanto sopra esposto, Metro Italia Cash and Carry S.p.A., Metro Dolomiti S.p.A. e le XX.XX. condividono l’esigenza di sottoscrivere, in sede governativa, un contratto di espansione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 41, comma 5-bis del d.lgs. n. 148/2015 e s.m.i., quale misura volta a sostenere la trasformazione in corso, realizzando una gestione delle uscite anticipate del personale in possesso dei requisiti, attuando un piano di formazione e riqualificazione professionale del personale e favorendo nuova occupazione.
VISTI
- l’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall’articolo 26-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 e come
successivamente modificato dall’articolo 39 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 e dall’articolo 1 c. 215
legge n. 234/2021;
- la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 6 settembre 2019 e n. 18 del 17 ottobre 2019;
- la circolare INPS n. 48 del 24 marzo 2021, la circolare dell’INPS n. 88 del 25 luglio 2022 e il messaggio INPS
n. 2419 del 25 giugno 2021
TUTTO CIO’ PREMESSO E VISTO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
a) Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
b) Le Parti intendono stipulare il Contratto di Espansione di cui all’art. 41 del d.lgs n. 148/2015 e s.m.i. con decorrenza dal 31 agosto 2022.
c) Alla luce di quanto indicato in premessa, al fine di sostenere la trasformazione in corso, le Parti condividono l’esigenza di individuare le seguenti direttrici di intervento finalizzate a rafforzare le competenze delle risorse in organico ed effettuare un ricambio generazionale. Al riguardo Metro Italia Cash and Carry
S.p.A. e Metro Dolomiti S.p.A. dichiarano l’intenzione di:
- procedere all’assunzione a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato professionalizzante, di nuovi lavoratori aventi profili professionali in linea con il piano di trasformazione delle società;
- realizzare per il personale che rientra nel perimetro del piano un programma di formazione e riqualificazione;
- adottare un piano di esodo nei confronti di quei lavoratori che si trovino, rispettivamente entro il 30 novembre 2022 ed entro il 30 novembre 2023, a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile, a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria o delle forme sostitutive o esclusive della stessa gestite dall’INPS, dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, di cui all’art. 24, commi 6-7, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, ovvero anticipata di cui all’art. 24, comma 10, del medesimo decreto-legge, secondo quanto espressamente previsto dalle circolari INPS n. 48/2021 e
n. 88/2022 e dal messaggio INPS n. 2419/2021.
- Fermo restando l’impegno aziendale ad investire nella implementazione delle competenze dei lavoratori per adeguarle al progetto di espansione aziendale, l’Azienda non intende avvalersi dello strumento della cassa integrazione per riduzione dell’orario di lavoro, seppure previsto dalla legge, al fine di non impattare sui redditi del personale coinvolto.
A) PROGRAMMA DI ASSUNZIONI
In conformità al piano di riorganizzazione, l’Azienda intende procedere, in applicazione di quanto previsto
dall’articolo 41, comma 5-bis del d.lgs. n. 148/2015, all’assunzione con contratto di lavoro a tempo
indeterminato (ivi compreso il contratto di apprendistato professionalizzante) del 40% dei lavoratori effettivamente usciti aderendo al presente accordo, con applicazione del CCNL DMO.
Le assunzioni avverranno, tenendo conto della effettiva realizzazione degli esodi, entro il 31/12/2023. Le assunzioni riguarderanno i seguenti profili professionali:
- Canale Cash and Carry: Addetti alle operazioni ausiliari alla vendita/Specialisti e relativi Capi Reparto; Specialista Livello di Servizio; Specialista Promozione Clienti. Risorse ritenute necessarie per dare impulso all’evoluzione del canale Cash and Carry in coerenza al nuovo approccio multicanale;
- Canale F.S.D.: Venditore; Area Manager; Venditore Telefonico; Specialista Acquisizione Clienti. Figure necessarie alle descritte esigenze di sviluppo del canale FSD in coerenza al nuovo approccio multicanale;
- Canale digitale: Venditori di servizi Digitali. Con l’obiettivo di aumentare la partnership per i clienti METRO
offrendo soluzioni e servizi innovativi, attraverso vendita diretta e affiancamento del personale di Store ed
F.S.D. delle aree di competenza. Ruoli in linea all’esigenza di implementazione del canale Digital e di
evoluzione della Sales Force.
Si prevede, infine, anche l’assunzione di profili professionali di staff presso le direzioni centrali, ritenuti necessari al fine di consentire il supporto necessario al piano di espansione.
B) PROGETTO DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
Metro Italia Cash and Carry S.p.A., Metro Dolomiti S.p.A. e le XX.XX. convengono sull’attuazione del progetto di formazione e riqualificazione allegato al presente verbale.
Al fine di sostenere il processo di espansione, potenziando le competenze già acquisite dai lavoratori e diffondendo al contempo nuove conoscenze necessarie a perseguire obiettivi aziendali, il Gruppo METRO ha delineato un progetto di formazione e riqualificazione (di seguito anche solo il Progetto), che, nel rispetto delle prescrizioni di legge, risulta parte integrante del Contratto di Espansione.
L’obiettivo di fondo che l’azienda si è data è quello di coinvolgere, in modo responsabile e collettivo, un numero massimo di 2.500 lavoratori in programmi di apprendimento continuo e di qualificazione che li accompagnino per tutto l’arco della vita professionale.
L'azienda da tempo ha avviato un monitoraggio puntuale e costante dei fabbisogni formativi delle proprie persone ed investe sulla formazione per l’adeguamento e la valorizzazione delle competenze e delle professionalità.
Attraverso il Progetto, tuttavia, si propone di accrescere il valore del capitale umano, operando in maniera socialmente responsabile per introdurre, sviluppare o accrescere competenze e conoscenze che possano consentire al personale di acquisire una professionalità che permetta non solo di perseguire gli obiettivi aziendali ma anche di garantire percorsi di stabilità occupazionale.
Le direttrici che guidano il progetto, le persone oggetto di formazione/riqualificazione/evoluzione competenze ed il numero complessivo delle ore di formazione, sono indicate nel Progetto allegato.
Si allega, inoltre, al presente verbale le Certificazioni del progetto di formazione e riqualificazione rilasciate dalla Nuovaenergia società cooperativa, con sede legale in Xxxxxxxxxxxxx (XX), xxx Xxxxxxx x. 0, che si occuperà altresì del monitoraggio dell’attività di formazione.
L’azienda sosterrà a proprio carico i costi di formazione necessari alle iniziative formative, salva la possibilità
di fare ricorso alla formazione finanziata.
C) PIANO DI ESODO
Le Parti definiscono il seguente Piano di esodo volto a realizzare una corretta razionalizzazione degli organici in linea con le esigenze condivise nel presente contratto di espansione.
Le parti convengono che le uscite riguarderanno unicamente il personale che, su base volontaria, aderirà al presente accordo e si trovi alle date del 30 novembre 2022 e del 30 novembre 2023:
a) a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia (di cui all’articolo 24, commi 6 e 7, D.L. n. 201/2011), avendo maturato il requisito minimo contributivo pari a 20 anni e il requisito dell’importo soglia previsto per i soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
b) a non più di 60 mesi da pensione anticipata (all’articolo 24, comma 10, D.L. n. 201/2011), nel rispetto delle indicazioni contenute nella Circolare INPS n. 88 del 25/7/2022.
Il Piano è finalizzato ad accompagnare alla pensione fino ad un numero massimo di 260 risorse, di cui n. 250 in forza a Metro Italia Cash and Carry S.p.A. e n. 10 in forza a Metro Dolomiti S.p.A., prevedendo un limite di spesa massimo di euro 13.800.000, al raggiungimento del quale non sarà possibile accogliere ulteriori domande di prepensionamento.
In particolare:
- Metro Italia Cash and Carry S.p.A. ha individuato 70 risorse, che cesseranno il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2022 e 180 risorse, che cesseranno il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2023;
- Metro Dolomiti S.p.A. ha individuato 3 risorse, che cesseranno il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2022 e 7 risorse, che cesseranno il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2023.
Il datore di lavoro riconosce, per tutto il periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e fino al raggiungimento del primo diritto alla pensione di vecchiaia di cui all’art. 24, commi 6-7, del decreto- legge n. 201/2011, conv. con modificazioni dalla L. n. 214/2011, o anticipata di cui all’art. 24, comma 10, del medesimo decreto legge, comprensivo degli ulteriori tre mesi prima della relativa decorrenza ove previsti (c.d. finestra), un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall’INPS, ai lavoratori che, avendo maturato i requisiti richiesti dal punto 3, comma 3.1., della circolare INPS n. 48 del 24 marzo 2021:
- abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro alle date sopra indicate;
- abbiano sottoscritto un verbale di conciliazione redatto ex artt. 410-411 c.p.c. ai fini di cui all’art. 2113 x.x. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx di lavoro e reciproche ed ampie rinunce inerenti lo stesso.
Le Parti riconoscono che ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 41, comma 5 bis, 4° periodo del d.lgs. n. 148/2015, poiché il Gruppo Metro costituisce un gruppo di imprese con organico complessivo superiore a 1.000 unità lavorative, che attuerà un Piano di riorganizzazione di particolare rilevanza strategica in linea con i programmi europei, e si impegna ad assumere almeno un lavoratore per ogni tre che risolvano il rapporto di lavoro secondo quanto sopra indicato.
Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro verserà anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.
Il lavoratore, come previsto dalla normativa vigente, non potrà optare per uno dei due trattamenti pensionistici dovendo obbligatoriamente aderire al primo diritto di pensione utile fra vecchiaia e pensione anticipata per il quale raggiungerà i relativi requisiti.
Per l’intero periodo di spettanza teorica della Naspi al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l’indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all’articolo 1 del d.lgs. n. 22/2015, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all’articolo 12 del d.lgs. n. 22/2015, xxxxx restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.
Per i lavoratori che aderiranno allo scivolo pensionistico ai sensi dell’art. 41 comma 9 del d.lgs. 148/2015 e
s.m.i., le eventuali e successive riforme pensionistiche non potranno in ogni caso modificare i requisiti per conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigenti al momento dell’adesione alle procedure previste dall’articolo 41 del d.lgs. n. 148/2015.
Le Parti convengono che le uscite riguarderanno unicamente e soltanto il personale che su base volontaria aderirà allo scivolo in possesso dei requisiti previsti dal punto 3, comma 3.1 della Circolare INPS n. 48 del 24 marzo 2021. L'indennità non è, pertanto, riconosciuta ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia o anticipata con il cumulo dei periodi assicurativi di cui all'art.1, commi 239 e seguenti della legge 24 dicembre 2012, n. 228, della pensione anticipata, di cui rispettivamente agli artt. 14 e 16 del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019 e s.m.i., nonché della pensione anticipata per i lavoratori c.d. precoci di cui all'art. 1, commi 199 e seguenti della legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 e s.m.i.
Allo scopo di dare attuazione al presente contratto di espansione, il datore di lavoro presenterà apposita domanda all’INPS e come previsto dal Messaggio INPS n. 2419 del 25 Giugno 2021 al paragrafo 10 - Piano di esodo, la Società, nella sezione del “PRAT” denominata “Scelta metodo di pagamento”, sceglierà tra fideiussione e pagamento in un'unica soluzione.
Le richieste di uscita saranno comunque subordinate alla compatibilità con le finalità del contratto di espansione, con le esigenze tecnico-organizzative aziendali, tenuto altresì conto di particolari situazioni di fungibilità e capacità professionali, nonché al completamento da parte dell'INPS delle verifiche sui requisiti individuali per l’accesso a pensione.
Inoltre, entro il 30 novembre di ogni anno di vigenza dell’intesa, l’azienda elaborerà una graduatoria che verrà strutturata tenendo conto, oltre ai criteri suindicati, del criterio di maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione e, in caso di parità di detto criterio, si individueranno i destinatari tenendo conto dell’ordine cronologico di ricezione delle adesioni alla presente intesa.
Al fine di consentire all'INPS il monitoraggio delle risorse stanziate dalla legge n. 234/2021 e sulla base delle indicazioni di calcolo fornite dall'Istituto a questo Ministero, si è proceduto alla quantificazione dell'importo di spesa come di seguito precisato.
Per Metro Italia Cash and Carry S.p.A. si è tenuto conto:
a) che per n. 70 unità, le risoluzioni avverranno alla data del 30/11/2022, con decorrenza del beneficio a far data dal 01/12/2022;
b) che per n. 180 unità, le risoluzioni avverranno alla data del 30/11/2023, con decorrenza del beneficio a far data dal 01/12/2023;
c) del numero di mesi di richiesta del beneficio pari a 36.
Pertanto, per Metro Italia Cash and Carry S.p.A. l’importo complessivo a copertura del beneficio di cui al comma 5 bis dell’art. 41 del D.lgs. n.148/15, in riferimento ad un numero massimo di 250 unità lavorative, è di euro 14.917.458,00, così distribuito per piano di esodo e per singola annualità:
Esodo nella annualità 2022 con risoluzione entro il 30.11.2022 del rapporto di lavoro per 70 unità per un totale di 4.176.888,00 euro:
- per il 2022: 139.261,00 euro;
- per il 2023: 1.164.032,00 euro;
- per il 2024: 1.315.218,00 euro;
- per il 2025: 1.108.378,00 euro.
Esodo nella annualità 2023 con risoluzione entro il 30.11.2023 del rapporto di lavoro per 180 unità per un totale di 10.740.570,00 euro:
- per il 2023: 358.099,00 euro;
- per il 2024: 4.150.367,00 euro;
- per il 2025: 3.381.988,00 euro;
- per il 2026: 2.850.115,00 euro.
Per Metro Dolomiti S.p.A. si è tenuto conto:
d) che per n. 3 unità, le risoluzioni avverranno alla data del 30/11/2022, con decorrenza del beneficio a far data dal 01/12/2022;
e) che per n. 7 unità, le risoluzioni avverranno alla data del 30/11/2023, con decorrenza del beneficio a far data dal 01/12/2023;
f) del numero di mesi di richiesta del beneficio pari a 36.
Pertanto, per Metro Dolomiti S.p.A. l’importo complessivo a copertura del beneficio di cui al comma 5 bis dell’art. 41 del D.lgs. n. 148/15, in riferimento ad un numero massimo di 10 unità lavorative, è di euro 596.699,00, così distribuito per piano di esodo e per singola annualità:
Esodo nella annualità 2022 con risoluzione entro il 30.11.2022 del rapporto di lavoro per 3 unità per un totale di 179.010,00 euro:
- per il 2022: 5.968,00 euro;
- per il 2023: 69.173,00 euro;
- per il 2024: 56.366,00 euro;
- per il 2025: 47.502,00 euro.
Esodo nella annualità 2023 con risoluzione entro il 30.11.2023 del rapporto di lavoro per 7 unità per un totale di 417.689,00 euro:
- per il 2023: 13.926,00 euro;
- per il 2024: 161.403,00 euro;
- per il 2025: 131.522,00 euro;
- per il 2026: 110.838,00 euro.
Le Parti concordano di monitorare con periodici incontri, a richiesta di parte, l’attuazione della presente
intesa.
Con la sottoscrizione del presente accordo in sede governativa, le Parti concordano sull'attivazione del contratto di espansione di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 148/2015, come sostituito dall'articolo 26- quater del decreto-legge n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 215, della legge n. 234/2021.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, preso atto dell’accordo raggiunto dalle Parti in sede governativa in merito al contratto di espansione, dichiara esperita con esito positivo la procedura di cui all’articolo 24 del d.lgs. n. 148/2015.
Letto, confermato e sottoscritto.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Metro Italia Cash and Carry S.p.A. Metro Dolomiti S.p.A. XX.XX.