Contract
Il presente Accordo collettivo è stato stipulato per i giocatori di rugby tesserati F.I.R. che giocano nei campionati italiani e svolgono la propria attività a titolo gratuito essendo giocatori dilettanti; tuttavia, vengono riconosciute reciproche pattuizioni di carattere economico tra società e giocatori.
Le pattuizioni perfezionate a voce sono nulle e vietate come anche accordi e convenzioni di carattere economico non stipulati in forma scritta; è prevista, invece, una specifica disciplina per le pattuizioni scritte e per il deposito del Memorandum presso l’organismo competente che è la F.I.R.
PARTE GENERALE
PREMESSE
premesso che
- la SOCIETA’ è la Società sportiva di rugby regolarmente affiliata alla F.I.R. - Federazione Italiana Rugby;
- il GIOCATORE è colui che pratica il gioco del rugby, conforme alle regole dell’I.R.B., regolarmente tesserato e/o che sarà tesserato per la F.I.R. - Federazione Italiana Rugby;
- tra la SOCIETA’ed il GIOCATORE si stipula il presente accordo sportivo tecnico agonistico, di seguito denominato Accordo;
- l’Accordo è da intendersi quale prestazione sportiva dilettantistica;
- a tutti gli effetti del presente Accordo la SOCIETA’ elegge domicilio presso la propria sede legale ed il GIOCATORE nel luogo dichiarato nel Memorandum - prima pagina di Parte Speciale -, salvo variazione da comunicare obbligatoriamente all’altra Parte in forma scritta.
tanto premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue:
1. VALORE DELLE PREMESSE
1.1 Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo composto di 21 (ventuno) articoli di Parte Generale, concordemente ritenuti dalle Parti inderogabili, e di 6 (sei) articoli di Parte Speciale lasciate alla libera disponibilità di SOCIETA’e GIOCATORE.
1.2 L’attività sportiva del GIOCATORE è condizionata al rilascio di attestazione di idoneità fisica da parte dei medici di fiducia della SOCIETA’.
2. OGGETTO DELL’ACCORDO
2.1 Le presenti condizioni e prescrizioni disciplinano l’Accordo tra la SOCIETA’ed il GIOCATORE.
3. CAMPO DI APPLICAZIONE
3.1 Il presente Accordo disciplina il trattamento normativo ed economico dei rapporti tra le SOCIETA’ sportive di rugby affiliate alla F.I.R. Federazione Italiana Rugby, da una parte, ed i giocatori di rugby per tali società anche temporaneamente tesserati, dall'altra.
4. DURATA STAGIONE SPORTIVA
4.1 Ogni singola stagione sportiva prevede un impegno per SOCIETA’ e GIOCATORE di 10 (dieci) mesi.
5. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
5.1 Il rapporto tra la SOCIETA’ ed il GIOCATORE si costituisce con la stipula di un Accordo che deve essere redatto a pena di nullità in forma scritta, in 2 (due) originali, utilizzando l’apposito stampato di Parte Speciale - conforme al modello allegato al presente Accordo tipo -.
5.2 I 2 (due) originali di Parte Speciale devono essere regolarmente sottoscritti dal legale rappresentante della SOCIETA’ e/o da un suo delegato e dal GIOCATORE; la SOCIETA’, trattenendo l’originale di propria spettanza, ha l’obbligo di consegnare l’altro originale di Parte Speciale al GIOCATORE all'atto della stipula dell’Accordo.
5.3 La SOCIETA’ ha l’obbligo di depositare presso la F.I.R. copia del Memorandum sottoscritto - prima pagina della Parte Speciale - entro massimo 10 (dieci) giorni dalla stipula dell’Accordo.
5.4 Sono nulle e improduttive di effetto le pattuizioni aventi ad oggetto la prestazione sportiva non risultante dall'apposito stampato di Parte Speciale - conforme al modello allegato al presente Accordo tipo -.
5.5 Nell'ipotesi di accordo pluriennale nell'apposito stampato di Parte Speciale - conforme al modello allegato al presente Accordo tipo - deve essere indicato l'ammontare della retribuzione distintamente per ciascuna stagione sportiva. E' nullo l'Accordo privo dell’indicazione dell'ammontare del compenso fisso annuo per ciascuna delle annualità per le quali è stipulato.
5.6 In caso di difformità, il testo contrattuale in lingua italiana prevale ad ogni effetto sulle eventuali traduzioni in altra lingua.
6. TRATTATIVE PRE-CONTRATTUALI
6.1 Nella conduzione delle trattative, la SOCIETA’ ed il GIOCATORE, oltre che gli eventuali mandatari, devono comportarsi non solo secondo le ordinarie norme di correttezza e buona fede, ma altresì secondo i valori di lealtà e fair play che sono propri dello sport in generale e del rugby in particolare.
7. DOVERI DEL GIOCATORE
7.1 Il GIOCATORE, per tutta la durata del presente Accordo, dovrà rispettare i seguenti obblighi:
1) impegnarsi, nella sua qualità di GIOCATORE di rugby tesserato F.I.R., a prestare la sua attività sportiva esclusivamente nelle squadre della SOCIETA’;
2) sottoporsi ad esame medico completo e ad accertamenti clinici da parte dei medici di fiducia della SOCIETA’;
3) osservare il dovere di fedeltà e lealtà sportiva nei confronti della SOCIETA’ fornendo una totale collaborazione formale e sostanziale ai dirigenti, allenatori, medici sociali e compagni di squadra, finalizzando il proprio comportamento al migliore rendimento sportivo con spirito improntato alla massima educazione, correttezza e buona fede rispettando le norme di comportamento, dettate dalla SOCIETA’, sia dentro che fuori dal campo di gioco;
4) svolgere la prestazione sportiva nell’ambito dell’organizzazione predisposta dalla SOCIETA’, con l’osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici tenendo il più assoluto riserbo sugli aspetti, sia tecnici che generali, legati alla vita della squadra e della SOCIETA’;
5) partecipare, salvo i casi di malattia e/o infortunio, accertati dal medico responsabile della SOCIETA’, a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla SOCIETA’, nonché a tutte le gare ufficiali e/o amichevoli, che la stessa intenda disputare in Italia ed all'estero;
6) custodire con diligenza ed indossare gli indumenti di tempo libero ed i materiali sportivi forniti dalla SOCIETA’, in tutte le occasioni ove sia prescritto dalla SOCIETA’ medesima, impegnandosi a risarcire il valore degli stessi se smarriti e/o deteriorati per sua colpa;
7) dare la propria disponibilità alle pubbliche relazioni per la SOCIETA’. Il GIOCATORE è tenuto, previa richiesta, a presenziare a manifestazioni organizzate dalla SOCIETA’ e/o da sponsor commerciali, tecnici e/o partners in generale;
8) concedere alla SOCIETA’ il diritto esclusivo di sfruttare economicamente, in ogni forma lecita, la propria immagine in quanto facente parte della squadra ed in quanto portatore delle sue uniformi, in abbinamento o meno a marchi o prodotti d’ogni genere, senza che il GIOCATORE possa vantare alcunché a questo titolo. La SOCIETA’ potrà, pertanto, fotografare e riprendere il GIOCATORE con tutti i sistemi audiovisivi forniti dalla tecnologia ed utilizzare le immagini ed i suoni così ottenuti, nel mondo intero, per scopi promozionali e pubblicitari, mediante riproduzione e diffusione su filmati, cassette, riviste, giornali, poster, cartelloni e su ogni mezzo di comunicazione di massa, nessuno escluso o eccettuato. La SOCIETA’ non potrà chiedere al GIOCATORE prestazioni pubblicitarie individuali;
9) non assumere sostanze alcoliche, stupefacenti, psicofarmaci e, comunque, sostanze che riducano la capacità di vigilanza e controllo prevenendo conseguenze dannose per la salute, tali da compromettere il massimo rendimento tecnico ed atletico, e mantenendo, in ogni circostanza un regime alimentare equilibrato ed adeguato alle necessità della vita sportiva, evitando in particolare l’assunzione di cibi e bevande dannose per l’integrità e l’efficienza fisica ed atletica;
10) non assumere sostanze vietate dalla normativa anti-doping in vigore;
11) non svolgere, nello stesso periodo di vigenza del presente Accordo, ogni altra attività sportiva agonistica e non agonistica, salvo esplicita e preventiva autorizzazione scritta della SOCIETA’;
12) non svolgere, nello stesso periodo di vigenza dell’Accordo, attività lavorativa incompatibile con l’esercizio dell’attività sportiva agonistica, salvo esplicita e preventiva autorizzazione scritta della SOCIETA’;
13) osservare le prescrizioni impartite dai medici di fiducia della SOCIETA’, usando farmaci, cure e/o processi di recupero, indicati in forma scritta, sempre e solamente dai medici di fiducia della SOCIETA’;
14) rispettare la normativa in vigore in materia valutaria, fiscale, di residenza e/o di soggiorno;
15) astenersi da comportamenti che possano essere in contrasto con gli impegni assunti con il presente Accordo.
8. DIRITTI DEL GIOCATORE
8.1 Il GIOCATORE, per tutta la durata del presente Accordo, avrà i seguenti diritti:
1) praticare il gioco del rugby, oltre che per la propria SOCIETA’ e dove ciò non sia di danno alla stessa e previo accordo scritto, per:
a) ogni squadra di rugby, dove sia legittimato a partecipare, in accordo con le regole dell’I.R.B. e della F.I.R.;
b) ogni altra rappresentativa di riconosciuto livello internazionale;
2) stipulare contratti pubblicitari individuali nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) i marchi ed i prodotti pubblicizzati non dovranno essere in concorrenza o contrasto con gli sponsor e/o i fornitori ufficiali della SOCIETA’ (ad esclusione dei prodotti tecnici, scarpette da gioco, protezioni, etc.) salvo specifica autorizzazione scritta utilizzando l’apposito stampato di Parte Speciale - conforme al modello allegato al presente Accordo tipo -;
b) la pubblicità dovrà essere effettuata senza l’uso di indumenti da gioco della SOCIETA’;
c) la pubblicità non potrà raffigurare azioni di gioco relative a manifestazioni e/o incontri disputati dalle squadre della SOCIETA’;
3) godere di un giorno di riposo settimanale e di un periodo di riposo annuale di almeno 4 (quattro) settimane consecutive, preventivamente concordati con la SOCIETA’ tenendo conto delle esigenze dell’attività agonistica. Qualora il GIOCATORE venga richiamato in sede dalla SOCIETA’, durante il periodo di riposo annuale, la SOCIETA’ è tenuta a rimborsare tutte le spese di viaggio sostenute dal GIOCATORE, sia per il rientro che per il ritorno alla località ove trascorreva detto riposo, che avrà diritto, in altro periodo dell'anno, ai giorni di riposo annuali non goduti;
4) usufruire di un congedo matrimoniale retribuito di almeno 7 (sette) giorni consecutivi, se preventivamente concordato con la SOCIETA’, tenendo conto delle esigenze dell'attività agonistica;
5) partecipare, in accordo - in ordine alla data - con la SOCIETA’, all’incontro annuale dell’A.I.R. Ove il GIOCATORE ne faccia richiesta, la SOCIETA’ è tenuta a trattenere dal primo rateo di retribuzione - obbligata a versare contestualmente all'A.I.R. - la quota associativa dovuta dal GIOCATORE medesimo, nella
misura che verrà specificata dall'A.I.R. stessa; a tal fine nell’apposito stampato conforme al modello allegato al presente Accordo tipo sarà prevista un’apposita delega da sottoscrivere.
9. DOVERI DELLA SOCIETÀ
9.1 La SOCIETA’, per tutta la durata del presente Accordo, avrà i seguenti doveri:
1) corrispondere al GIOCATORE, nei termini pattuiti, il compenso concordato per la/e stagione/i sportiva/e;
2) consentire al GIOCATORE una idonea preparazione per la migliore efficienza sportiva, sia atletica che tecnica, mettendogli a disposizione un campo di gioco ed una palestra attrezzata in maniera idonea da utilizzare secondo le direttive della SOCIETA’;
3) fornire al GIOCATORE, in occasione di trasferte e/o ritiri, adeguati mezzi di trasporto, vitto ed alloggio, a totale carico della SOCIETA’;
4) agevolare il GIOCATORE nella frequenza di corsi per motivi di studio e/o di lavoro e/o di preparazione di eventuali esami qualora voglia proseguire gli studi e/o conseguire una qualifica professionale.
10. DIRITTI DELLA SOCIETÀ
10.1 La SOCIETA’, per tutta la durata del presente Accordo, avrà il diritto di sanzionare il GIOCATORE che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali con la SOCIETA’, applicando i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell’infrazione.
10.2 L’applicazione della sanzione dovrà essere preceduta dalla formale comunicazione della SOCIETA’ al GIOCATORE che, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà fornire eventuali giustificazioni in difetto delle quali si applicherà la sanzione prevista.
1) MULTA: l'importo complessivo della multa non può in ogni caso superare il 10% (dieci) dell’emolumento mensile contrattualmente previsto. La comunicazione formale per l’applicazione della sanzione, da trattenersi direttamente dal compenso mensile, non sarà dovuta dalla SOCIETA’ al GIOCATORE che si rende protagonista di episodi in campo collegati a falli non professionali, che provocheranno in suo danno e/o della squadra l’applicazione, da parte dell’arbitro e nel corso dello stesso incontro, del cartellino giallo per due volte e/o del cartellino rosso;
2) RIDUZIONE DEI COMPENSI: in caso di squalifica del GIOCATORE da parte della F.I.R. e/o della W.R., la SOCIETA’ può ridurre sino al 30% (trenta) il compenso del GIOCATORE per il periodo corrispondente la durata della squalifica non eccedendo il termine della stagione sportiva. La SOCIETA’, ai fini della decisione, valuterà la gravità e/o la volontarietà della/e violazione/i che hanno dato origine alla squalifica;
3) SOSPENSIONE DEI COMPENSI: la sospensione dei compensi può essere applicata al GIOCATORE quando la sua efficienza sportiva viene meno per cause dovute a fattori esterni e/o comunque non collegabili all’ambiente del gioco del rugby e, in particolare, a comportamento non compatibile con le finalità del presente Accordo. In tal caso, la SOCIETA’ può sospendere con immediatezza qualsiasi forma di compenso sino al completo ripristino dell’efficienza sportiva motivando il provvedimento al GIOCATORE in forma scritta.
11. ASSICURAZIONE INFORTUNI
11.1 La SOCIETA’ è tenuta ad assicurare, presso Compagnia di primaria importanza e per il tramite dell’A.I.R. per l’indicazione di garanzie e massimali, il GIOCATORE per gli infortuni derivanti dal gioco del rugby integrando l'assicurazione base F.I.R.
11.2 Beneficiario delle prestazioni assicurative si intende in ogni caso il GIOCATORE e/o i suoi aventi diritto e salvo il diritto della SOCIETA’ agli indennizzi previsti da eventuali altre polizze stipulate a proprio beneficio.
11.3 La polizza di assicurazione deve essere stipulata prima della data di convocazione del GIOCATORE per l'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva.
11.4 Il GIOCATORE, non coperto da adeguata copertura assicurativa, non può svolgere alcuna attività sportiva; la SOCIETA’, inadempiente agli obblighi assicurativi concordati, è tenuta direttamente al risarcimento degli eventuali danni subiti dal GIOCATORE.
11.5 In caso di infortunio, il GIOCATORE ha l'obbligo, attraverso il medico sociale, di informare tempestivamente la SOCIETA’, al fine di consentire a quest'ultima di poter ottemperare nei termini di legge agli adempimenti formali con le Compagnie di assicurazione.
11.6 L'onere della denuncia di infortunio e di ogni altro successivo adempimento previsto dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire al GIOCATORE e/o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione base e per l'assicurazione integrativa, sono a carico della SOCIETA’, che pertanto è responsabile di tutte le eventuali omissioni al riguardo.
12. INFORTUNIO E MALATTIA
12.1 La SOCIETA’, in caso di infortunio del GIOCATORE per cause del gioco del rugby e/o malattia, si impegna direttamente e/o mediante idonea polizza assicurativa, a garantirgli, per il periodo di inabilità, un importo pari al compenso stabilito in base al presente Accordo.
12.2 Le spese relative all'assistenza sanitaria, ai medicinali occorrenti, agli eventuali interventi chirurgici ed a quelle di degenza in Istituti ospedalieri e/o in Case di cura, per fatti connessi all’adempimento del presente Accordo, sono integralmente a carico della SOCIETA’ per quanto non coperto dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale e/o dalla polizza assicurativa; tali costi non saranno a carico della SOCIETA’ se gli infortuni si saranno verificati durante partite, allenamenti e/o selezioni della Nazionale Maggiore, della Nazionale Seven, di ogni altra rappresentativa Nazionale e/o quella di categoria.
12.3 In caso di disaccordo, qualora il GIOCATORE non intenda usufruire dell’assistenza sanitaria proposta dalla SOCIETA’, quest’ultima sarà tenuta ad anticipare le ulteriori spese sostenute dal GIOCATORE nei limiti dei massimali assicurativi.
13. RISOLUZIONE ACCORDO
13.1 Qualora la SOCIETA’ e/o il GIOCATORE dovesse risultare inadempiente alle norme previste nel presente Accordo, lo stesso si risolve automaticamente considerandosi le Parti libere di adire le procedure arbitrali e di impegnarsi in altri Accordi sportivi tecnico agonistici anche con terzi.
13.2 La SOCIETA’ può proporre in forma scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione, la declaratoria di risoluzione dell’Accordo nei seguenti casi:
1) grave e constatata inadempienza contrattuale;
2) inabilità per malattia e/o per infortunio dipendenti da condotta sregolata del GIOCATORE e/o da altre cause attribuibili a sua colpa grave;
3) inosservanza della normativa antidoping;
4) condanna a pena detentiva, per reati non colposi, con sentenza passata in giudicato.
13.3 Il GIOCATORE può proporre in forma scritta la declaratoria di risoluzione dell’Accordo, con conseguente perdita totale e/o parziale dell’indennità di formazione se dovuta alla SOCIETA’, nei seguenti casi:
1) la SOCIETA’, che ha tesserato il GIOCATORE, non si presenta al Campionato di categoria per il quale il GIOCATORE risulta essere stato tesserato;
2) la SOCIETA’, che ha tesserato il GIOCATORE, perde l’affiliazione alla F.I.R.;
3) la SOCIETA’ ritarda il rateo mensile degli emolumenti fissi dovuti al GIOCATORE oltre 30 (trenta) giorni dalla data concordata. In tal caso il GIOCATORE può risolvere l’Accordo con la sola comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla SOCIETA’. Qualora, invece, il GIOCATORE sia tesserato per la SOCIETA’ in seguito ad un trasferimento temporaneo, la comunicazione, di cui al precedente comma, con le stesse modalità e termini, deve essere inviata anche alla SOCIETA’ di provenienza. La risoluzione dell’Accordo è tuttavia esclusa qualora si provveda al pagamento entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata con avviso di ricevimento di richiesta di risoluzione. Il GIOCATORE, nel caso di constatato inadempimento nel pagamento dei ratei mensili successivi, potrà richiedere il versamento della rimanente somma contrattuale presso l’A.I.R. ovvero decidere di risolvere il presente Accordo. Al GIOCATORE resta comunque il diritto alla retribuzione pattuita fino al termine della stagione sportiva e/o fino alla stipulazione di un nuovo Accordo se questo interviene antecedentemente.
13.4 Le Parti possono, tuttavia, – se espressamente pattuito ed in coincidenza con la fine di ogni stagione sportiva - risolvere anticipatamente il presente Accordo e la Parte, che richiede la risoluzione anticipata, dovrà versare all'altra Parte, a titolo di risarcimento, gli importi previamente concordati nell’apposito stampato di Parte Speciale - conforme al modello allegato al presente Accordo tipo -.
14. SOCIETÀ SUBENTRANTE
14.1 Nel caso in cui alla SOCIETA’ dovesse subentrare, durante il periodo del presente Accordo, una nuova SOCIETA’, la nuova SOCIETA’ è tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta al GIOCATORE.
14.2 Il presente Accordo si intende valido e vincolante a tutti gli effetti anche nei confronti del nuovo soggetto e/o dei nuovi soggetti subentranti alla SOCIETA’, previo assenso scritto del GIOCATORE.
15. COMUNICAZIONI
15.1 Ogni comunicazione, che una Parte dovrà rendere all’altra in conformità dell’Accordo, verrà effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’indirizzo dichiarato dalle Parti nel Memorandum e/o ad ogni altro indirizzo che la Parte avrà debitamente comunicato in forma scritta all’altra in caso di cambiamento.
16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
16.1 Il GIOCATORE, ai sensi e per gli effetti del G.D.P.R. n. 679/2016 – Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy, dichiara di consentire alla SOCIETA’, esclusivamente nell’ambito delle finalità istituzionali, di trattare e comunicare a terzi informazioni idonee a rivelare il proprio stato di salute in relazione ad eventuali infortuni e/o situazioni patologiche che gli impediscano la partecipazione ad eventi sportivi.
17. CLAUSOLA DI RINVIO
17.1 Per quanto non espressamente stabilito si rinvia alle disposizioni di legge in materia ed alle norme e Regolamenti della W.R. e della F.I.R.
18. CLAUSOLA ARBITRALE
18.1 Le Parti si obbligano a devolvere la risoluzione delle eventuali controversie relative all’interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente Accordo ad un Collegio Arbitrale costituito secondo le modalità previste dallo Statuto della F.I.R. che, unitamente alle norme regolamentari ed alle circolari, si intende qui richiamato.