Contratto e licenza d’uso del marchioRB TEX
Contratto e licenza d’uso del marchio RB TEX |
Camera di Commercio di Prato, con sede in Prato, Via del Romito n° 71, 59100 C. F. 92024980481 P.IVA 01662670973 nella persona di nella sua qualità di Segretario Generale
- in seguito denominata “Camera di Commercio”
E
nella sua qualità di 1 dell'Organizzazione indirizzo (sede legale): Comune: Codice Fiscale: Partita IVA: _
- in seguito denominata “l'Organizzazione”
PREMESSO CHE
- la Camera di Commercio ha posto in essere un marchio volontario denominato RB TEX relativamente all’attitudine di una organizzazione ad attuare buone pratiche oltre agli obblighi di legge e dimostrare di seguire in particolare certe procedure certe procedure di trasparenza e consapevolezza;
- la Camera di Commercio ha appositamente registrato il marchio RB TEX di seguito denominato “Marchio” e ha approvato il “Regolamento per la Gestione del Marchio RB TEX di seguito denominato “Regolamento” che, allegato al presente contratto, ne forma parte integrante e sostanziale (allegato sub A);
- la concessione della licenza d'uso del marchio RB TEX è subordinata al rilascio di una Certificazione secondo quanto previsto nel Regolamento;
- il percorso di certificazione necessita il supporto di professionalità esterne secondo quanto previsto dal Regolamento, i cui onorari sono predeterminati da un Tariffario approvato dalla Camera di Commercio e allegato al presente contratto (allegato sub B);
- l'Organizzazione sopra indicata ha richiesto la certificazione al fine di utilizzare il Marchio;
Tutto ciò premesso,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1 — Premesse
1. Le premesse che precedono, accettate dalle Parti, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Le parti danno atto che la fonte di riferimento è il Regolamento e i documenti ad esso allegati / correlati (Protocollo per la gestione del marchio RB TEX e Tariffario), a cui le parti rimandano per tutto quanto non previsto dal presente contratto.
3. L'Organizzazione espressamente accetta il Regolamento e il Protocollo per la gestione del marchio RB TEX ad esso
1 Indicare la carica rivestita nell'Organizzazione: legale rappresentante, amministratore munito di potere di rappresentanza, socio, procuratore ecc.
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allegato, nonché il Tariffario approvato dalla Camera di Commercio per la definizione delle condizioni economiche di cui all'articolo 14 del Regolamento medesimo.
Art. 2 — Oggetto del contratto
1. La Camera di Commercio concede all'Organizzazione, che accetta, alle condizioni stabilite nel presente contratto, una licenza gratuita non esclusiva temporanea e revocabile, di utilizzare il Marchio RB TEX, conservandone la piena titolarità.
Art. 3 — Clausola condizionale sospensiva
1. Il presente contratto assume efficacia solo ed esclusivamente a seguito della concessione della licenza d'uso del Marchio, a positiva conclusione del percorso di certificazione di cui al Regolamento.
Art. 4 — Modalità di Uso del Marchio
1. L'Organizzazione potrà utilizzare il Marchio esclusivamente per le famiglie per le quali è stata rilasciata la certificazione, nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, che lo rendono immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni.
2. L'Organizzazione potrà utilizzare il Marchio su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti solo se riferite ai prodotti per i quali è stato rilasciato, secondo i quanto previsto nel Regolamento.
3. L'Organizzazione s'impegna ad utilizzare il Marchio in maniera da non ledere l'immagine, la reputazione e il decoro della Camera di Commercio ovvero l'immagine del Marchio medesimo.
4. L'Organizzazione s'impegna altresì a non utilizzare il Marchio relativamente a prodotti non conformi al Regolamento e, qualora questi fossero stati già immessi in commercio, si impegna a ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato.
5. In ogni caso il Marchio non può essere utilizzato nella denominazione sociale dell'Organizzazione.
6. L'Organizzazione riconosce che la Camera di Commercio è titolare esclusiva del Marchio e si impegna a non depositare e a non registrare marchi identici o confondibili con quelli della Camera di Commercio.
7. Per quanto non previsto al presente articolo si richiama espressamente l'articolo 9 punto 3 del Regolamento.
Art. 5 — Corrispettivo
1. Fermo restando le spettanze dovute dall'Organizzazione secondo quanto previsto dal Tariffario, la licenza del Marchio è concessa a titolo gratuito.
Art. 6 — Divieto di Cessione del Contratto e divieto di sub-licenze
1. L'Organizzazione si impegna, per tutta la durata del contratto, a non cedere la presente licenza, sub-licenziare il Marchio o consentire in alcun modo a terzi il suo utilizzo.
Art. 7 — Durata
1 Il presente contratto ha durata annuale.
2 Il Certificato ha validità annuale salvo le ipotesi in cui il Comitato di Certificazione della Camera di Commercio di Prato disponga la sospensione o la revoca della Certificazione ai sensi del presente Regolamento.
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3 Il rinnovo annuale viene in maniera automatica, salvo disdetta da parte dell'organizzazione un mese prima della scadenza.
4 Per quanto non previsto al presente articolo si richiama espressamente l'articolo 10 del Regolamento
Art. 8 — Clausola risolutiva espressa
1. La Camera di Commercio ha la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 cod. civ. e l'Organizzazione riconosce e accetta detta facoltà, qualora l'Organizzazione non adempia correttamente alle disposizioni contenute negli articoli 4 e 5 del presente contratto.
2. Fin da ora l'Organizzazione manleva la Camera di Commercio da eventuali azioni e/o pretese di terzi che dovessero essere intentate nei confronti della Camera di Commercio di Prato per il legittimo esercizio della clausola risolutiva di cui al presente articolo.
Art. 9 — Revoca e Recesso
1. L'autorizzazione all'uso del Marchio può essere in ogni caso revocata dalla Camera di Commercio qualora ricorra una delle fattispecie di cui all'articolo 12 del Regolamento.
2. L'Organizzazione potrà recedere da contratto a seguito di variazioni del Regolamento e/o dei documenti ad esso correlati entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta variazione da parte della Camera di Commercio.
3 L'Organizzazione può rinunciare all'uso del Marchio avendo cura di garantire un tempo minimo di preavviso di 30 giorni rispetto alle data di svolgimento della verifica periodica di sorveglianza.
4. In ogni caso l'Organizzazione si impegna a non utilizzare il Marchio in caso ricorrano una qualsiasi delle fattispecie di cui all'articolo 12 del Regolamento o del presente articolo.
Art. 10 — Esclusione del risarcimento danni
1. L'Organizzazione dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad ogni diritto di risarcimento di eventuali danni e ad ogni azione di eventuale rivalsa nei confronti della Camera di Commercio nel caso in cui il Marchio dovesse perdere efficacia.
2. L'Organizzazione dichiara di rinunciare, come in effetti rinuncia, ad ogni indennità a qualsiasi titolo o ragione ovvero ad ogni diritto di risarcimento di eventuali danni e ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Camera di Commercio alla cessazione degli effetti del presente contratto, ai sensi del precedente art. 7, ovvero nel caso in cui si giungesse a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 8 o nel caso di revoca ex art. 9 del presente contratto.
Art. 11 — Penali
1. L'Organizzazione dichiara espressamente di essere a conoscenza e di accettare che qualora non ottemperi agli impegni assunti con il presente contratto, le potranno essere applicate penali contrattuali nella misura da € 1.000,00 a € 10.000,00, unitamente alle sanzioni previste dall'art. 8 del Regolamento – che qui è da intendersi interamente richiamato -- e fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Art. 12 — Modifiche ed integrazioni al contratto
1. Nessuna modifica o integrazione del presente contratto sarà ritenuta valida o costituirà un vincolo per le Parti se non
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verrà redatto in forma scritta e sottoscritta da entrambe le Parti.
Art. 13 — Registrazioni
1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in tal caso le eventuali spese saranno a carico della Organizzazione.
Art. 14 — Foro competente
1. Le Parti si impegnano a definire in via amichevole le controversie che dovessero insorgere tra di loro in relazione all'interpretazione, all'applicazione, alla validità e all'efficacia del presente Contratto.
2. Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del Regolamento e dei documenti ad esso allegati, che non vengano definite in via amichevole, possono essere deferite al giudizio di tre arbitri dei quali due scelti rispettivamente da ciascuna delle parti e un terzo, con funzioni di presidente, scelto d'accordo tra le parti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Prato.
3. Qualora non fosse possibile raggiungere un accordo, le predette controversie saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Prato.
Art. 15 — Rinvii
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto e dal Regolamento e dai documenti ad esso correlati, si applicano le norme del Codice Civile, le norme vigenti e gli usi locali.
Art. 16 - Privacy
1. L'Organizzazione autorizza la pubblicazione della propria ragione sociale e degli eventuali articoli certificati sul sito web della Camera di Commercio.
2. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m. e aggiornamenti tutti i dati, le informazioni e i documenti portati a conoscenza delle parti dovranno essere considerati riservati. Le parti si impegnano a mantenere tale riservatezza non rivelando alcuna informazione a terzi senza il reciproco consenso.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
, li
Organizzazione Camera di Commercio di Prato
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti, previa lettura e rilettura di ogni articolo e clausola del presente contratto, dichiarano espressamente di approvare gli articoli: Art. 1 – Premesse; Art. 2 – Oggetto del contratto; Art. 3 – Clausola condizionale sospensiva; Art. 4 – Modalità di Uso del Marchio; Art. 5 – Corrispettivo; Art. 6 – Divieto di Cessione del Contratto e divieto di sub-licenze; Art. 7 – Durata; Art. 8 – Clausola risolutiva espressa; Art. 9 – Revoca e Recesso; Art. 10 – Esclusione del risarcimento danni; Art. 11 – Penali; Art. 12 – Modifiche ed integrazioni al contratto; Art. 13 – Registrazioni; Art. 14 – Foro competente; Art. 15 – Rinvii; Art. 16 – Privacy.
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