Contratto di cessione di prodotti agricoli Art. 3, d.lgs. 198/2021 tra
Contratto di cessione di prodotti agricoli
Art. 3, d.lgs. 198/2021
tra
L’azienda agricola … con sede in …. via … P.IVA/C.F. … PEC … rappresentata dal titolare/legale rapp.te …
fornitore
e
Il sig. … residente in … via … C.F. … PEC … ovvero l’azienda agricola … con sede in … via … P.IVA … PEC … rappresentata dal titolare/legale rapp.te …
acquirente
premesso che
Il presente contratto è stipulato ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 198/2021, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare
tanto premesso
Le parti convengono e stipulano quanto segue:
1) Oggetto del contratto
1.1 – Il contratto ha ad oggetto la cessione a titolo oneroso di prodotti agricoli1, da parte del fornitore a favore dell’acquirente, il quale accetta. Le caratteristiche e quantità dei prodotti agricoli sono definite nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente accordo.
1.2 – Le parti concordano che la cessione oggetto del contratto avvenga con consegna dei prodotti su base non periodica;
1.3 – I beni oggetto di cessione sono:
Deperibili2
Non deperibili
2) Obbligazioni del fornitore
2.1 - Il fornitore assume l’obbligo di coltivare i prodotti agricoli, secondo corrette tecniche di coltivazione agronomica, in particolare con riferimento al rispetto delle norme in materia di utilizzo e somministrazione di fitofarmaci e fertilizzanti;
2.2 – I prodotti agricoli saranno consegnati dal fornitore nei luoghi, quantità, tempi e modalità concordate fra le parti;
2.3 – Il fornitore si dovrà attenere, secondo i criteri della buona diligenza e della leale collaborazione, alle buone tecniche di imballaggio e carico indicate dall’acquirente, al fine di evitare danneggiamenti ai prodotti;
2.4 – I prodotti agricoli consegnati all’acquirente dovranno rispettare gli standard e le qualità promesse;
2.5 – Il fornitore si impegna a comunicare all’acquirente, senza ritardo, la temporanea indisponibilità di uno o più prodotti, fornendo una giustificazione adeguata a tale mancanza.
3) Obbligazioni dell’acquirente
3.1 – L’acquirente dovrà corrispondere al fornitore il prezzo dei prodotti ricevuti nel termine e luogo e secondo le modalità concordate;
3.2 - L’acquirente si impegna, durante l’esecuzione del presente rapporto, ad acquistare i prodotti del fornitore nelle quantità previste dall’allegato A);
3.3 - I diritti e le obbligazioni discendenti dal presente rapporto non potranno essere ceduti a terzi dall’acquirente, senza la previa approvazione scritta del fornitore;
3.4 – Laddove intendesse annullare ordini di prodotti agricoli o alimentari deperibili, l’acquirente è tenuto ad informare il fornitore rispettando un termine di preavviso non inferiore ai 30 giorni.
4) Durata del contratto
4.1 – Il presente contratto avrà la durata di … con inizio il … e termine il …
(Se la durata del contratto, stabilita al punto 4.1, è inferiore ai 12 mesi, vanno specificate le esigenze specifiche per cui ricorre detta durata inferiore, anche legate alla stagionalità dei prodotti. In tal caso, dà dato atto che essa è stata concordata tra le parti con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria. Le organizzazioni dovranno sottoscrivere l’accordo per dare atto dell’assistenza prestata su questo punto).
4.2 – Salvo diverso accordo tra le parti, da formalizzarsi per iscritto, il contratto non si rinnoverà automaticamente.
5) Consegna dei prodotti
5.1 – La consegna avverrà presso il centro aziendale del fornitore, mediante vettore individuato dall’acquirente e spese di trasporto a carico dell’acquirente medesimo;
5.2 – I rischi relativi ai prodotti si trasferiranno all’acquirente dal momento della sottoscrizione per ricezione del documento di trasporto (DDT) da parte del vettore o degli incaricati dell’acquirente;
5.3 – In assenza di cause di forza maggiore da dimostrare, il mancato ritiro dei prodotti da parte dell’acquirente, nei termini concordati, trasferisce a quest’ultimo il rischio di deperimento o della perdita dei prodotti;
6) Prezzo
6.1 – Il prezzo dei prodotti oggetto del presente accordo, individuato per chilogrammo o quintale di prodotto, è definito dall’Allegato A), parte integrante del contratto;
6.2 - I prezzi di ogni prodotto indicati in allegato, con IVA esclusa, si intendono fissi per tutta la durata del presente accordo.
7) Pagamento
7.1 – In caso di prodotti deperibili, l’acquirente si impegna a procedere al pagamento entro 30 giorni dalla data di consegna convenuta, fissata per il giorno … /entro 30 giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere, fissata al giorno … (a seconda di quale delle due date sia successiva);
7.2 – In caso di prodotti non deperibili, l’acquirente si impegna a procedere al pagamento entro 60 giorni dalla data di consegna convenuta, fissata per il giorno … /entro 60 giorni dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere, fissata al giorno … (a seconda di quale delle due date sia successiva);
7.3 - In caso di ritardato versamento del prezzo, l’acquirente è tenuto al pagamento degli interessi legali di mora3, di cui all’articolo 4, co. 2, d.lgs. n. 198/2021, che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi, il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori quattro punti percentuali ed è inderogabile;
7.4 - Il fornitore potrà sospendere le consegne nel caso di morosità dell’acquirente. Nel caso in cui l’acquirente contesti, entro otto giorni dal ricevimento, la corrispondenza della qualità dei prodotti a quella convenuta, relativamente ad una consegna, dovrà comunque provvedere al pagamento nei termini previsti delle partite non contestate.
9) Controversie
9.1 – Per qualsiasi eventuale controversia circa l’interpretazione, la validità, l’esecuzione, la risoluzione del presente contratto, le parti eleggono, di comune accordo, quale Foro esclusivo, quello di ………………………, con esclusione di qualsiasi altro Foro alternativo o concorrente.
10) Ulteriori clausole per evitare l’applicazione dell’art. 4, d.lgs. 198/2021
10.1 – L’eventuale restituzione, da parte dell’acquirente al fornitore, di prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, non esime comunque l’acquirente dal pagamento per tali prodotti invenduti o per il loro smaltimento;
10.2 - L’acquirente non potrà rivolgere al fornitore alcuna richiesta di pagamento come condizione per l’immagazzinamento, l’esposizione, l'inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi;
10.3 - L’acquirente non potrà richiedere al fornitore di farsi carico di assolvere le condizioni di cui all’art. 4, co. 4, lett. c), d), e) ed f), d.lgs. n. 198/2021.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le parti dichiarano di approvare per iscritto la clausola contenuta nel punto 9) del presente contratto.
Firme _______________________ ___________________________
Allegato A):
Tipologia del prodotto: __________________
Caratteristiche del prodotto: ____________________
Quantità: ___________________________
Prezzo al ____________________: ____________________
1 Ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. l, per “prodotti agricoli e alimentari” devono intendersi “i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti non elencati in tale allegato, ma trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti elencati in tale allegato.”
2 Ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. m, d.lgs. 198/2021, per “prodotti agricoli o alimentari deperibili” devono intendersi “i prodotti agricoli e alimentari che, per loro natura o nella fase della loro trasformazione, potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione.”
3 Ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. k, per “interessi legali di mora” devono intendersi interessi ad un tasso che
Sia pari al tasso di riferimento, come definito alla lettera o) del medesimo art. 2, co. 1.