ACCORDO NAZIONALE
ACCORDO NAZIONALE
tra il MIUR e le Organizzazioni sindacali concernente l’attuazione dell’art. 2 della sequenza contrattuale (ex art. 62, CCNL/2007) sottoscritta il 25.7.2008
Articolo 1 - Campo di applicazione; destinatari
1.1 Il presente Accordo, in attuazione di quanto stabilito dall’articolo 2 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008, regola i criteri, le procedure e le modalità di attribuzione della posizione economica orizzontale al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) con contratto a tempo indeterminato, per lo svolgimento di ulteriori e più complesse mansioni.
1.2 La posizione economica di cui al comma 1 è conferita al personale con contratto a tempo indeterminato appartenente ai profili professionali delle aree “A” e “B” della Tabella “C” allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007, compreso quello in servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all’estero, e quello collocato fuori ruolo a qualsiasi titolo, ovvero in posizione di status equiparata, a tutti gli effetti, al servizio prestato nel ruolo di appartenenza.
Articolo 2 - Uffici competenti
2.1 Gli Uffici scolastici regionali, attraverso gli Uffici scolastici provinciali e con la collaborazione delle istituzioni scolastiche, provvedono, per le province di rispettiva competenza, all’attuazione del presente Accordo nelle relative modalità operative.
Articolo 3 - Ripartizione delle posizioni economiche
3.1 Per effetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 5, della richiamata sequenza contrattuale, le risorse destinate al riconoscimento delle nuove posizioni economiche sono così definite:
✓ 39,86 milioni di € al lordo degli oneri riflessi per l’istituzione di nuove posizioni economiche nell’AreaA;
✓ 21,58 milioni di € al lordo degli oneri riflessi destinati per l’istituzione di nuove posizioni economiche nell’area B.
3.2 Il numero delle posizioni economiche, finalizzate alla valorizzazione professionale di cui al presente Accordo, è determinato in maniera proporzionale alla consistenza dell’organico di diritto provinciale di ciascun profilo professionale relativo all’anno scolastico 2007/2008. L’importo di ciascuna di tali posizioni è pari ad € 600,00 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell’area “A” e ad € 1200,00 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell’area “B”.
3.3 Nell’allegato 1, costituente parte integrante del presente Accordo, sono indicate, articolate per profilo professionale e per province, le ripartizioni delle posizioni economiche disponibili nonché delle unità di personale destinatarie del corso di formazione di cui al successivo articolo 7. Tali unità sono pari al numero delle posizioni economiche attribuibili, aumentato del 5%.
3.4 In assenza di titolari ovvero di domande di inclusione nella graduatoria di cui all’art. 5, le eventuali disponibilità sono assegnate, a cura del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale e sempre nell’ambito della medesima provincia, ad altro profilo professionale della stessa area contrattuale, secondo criteri da definire d’intesa con le organizzazioni sindacali. Tali variazioni sono tempestivamente comunicate al MIUR.
Articolo 4 - Ricadute sulla organizzazione del lavoro
4.1 Le competenze da attribuire al personale beneficiario della posizione economica di cui al presente Accordo sono determinate con la contrattazione di scuola, nell’ambito della definizione generale dell’organizzazione del lavoro relativa a tutto il personale, da effettuare ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera i), del CCNL 29 novembre 2007. Alla medesima contrattazione è, altresì, demandata la definizione dell’organizzazione del lavoro per lo svolgimento dei compiti e delle mansioni necessarie, compresa la sostituzione del DSGA, mediante l’utilizzo indistinto sia del personale beneficiario della posizione economica sia di quello destinatario degli incarichi specifici di cui all’articolo 47 del CCNL citato.
4.2 Il personale titolare della posizione economica è tenuto comunque a svolgere le mansioni, definite con le modalità di cui al comma 1. Al personale beneficiario della posizione economica non possono essere attribuiti incarichi specifici che comportino ulteriore incremento della retribuzione.
4.3 Gli effetti giuridici ed economici delle posizioni economiche attribuite in prima applicazione del presente Accordo, per l’anno scolastico 2008/2009, decorrono dal 1° settembre 2008. La corresponsione del beneficio economico avviene previo superamento del corso di formazione di cui al successivo articolo 7.
4.4 Qualora in talune istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’organizzazione del lavoro, sia previsto l’affidamento di incarichi specifici o di compiti di pari complessità - rispetto alle ulteriori mansioni disciplinate dal presente Accordo - ma comportanti, sulla base di quanto stabilito dalla contrattazione di scuola, un compenso superiore a quello riconosciuto ai titolari delle posizioni economiche, resta demandata alla stessa sede di contrattazione la possibilità di disciplinare l’eventuale compensazione economica necessaria per assicurare la parità di trattamento tra le due retribuzioni. Ai fini suddetti, si attinge alle risorse assegnate alla scuola ai sensi dell’articolo 47/CCNL 2007, ferma restando la natura accessoria dell’eventuale integrazione compensativa adottata.
Articolo 5 - Formulazione delle graduatorie e individuazione dei beneficiari
5.1 La graduatoria provinciale per l’attribuzione del beneficio economico è formulata per ciascun profilo professionale in ogni provincia nella quale sono istituiti i relativi posti in organico.
5.2 La graduatoria di cui al comma 1 è formulata in due distinte fasce. Nella prima fascia sono inseriti, d’ufficio, gli aspiranti già collocati nella graduatoria provinciale di cui all’articolo 6 dell’Accordo nazionale sottoscritto il 10 maggio 2006, ai quali non sia stata attribuita la posizione economica di cui all’articolo 7 del CCNL/2005, con eccezione di coloro i quali, pur risultando in posizione utile di graduatoria, abbiano rinunciato al beneficio economico.
5.3 Nella seconda fascia della graduatoria di cui al comma 1 è incluso tutto il restante personale, ivi compreso quello che abbia rinunciato all’attribuzione della posizione economica di cui all’articolo 7 del CCNL/2005. Al fine dell’inserimento nella graduatoria, tutto il personale di cui al presente comma, deve presentare apposita istanza, secondo termini e modalità di cui al presente Accordo.
5.4 Nella graduatoria di cui al comma 2 gli aspiranti sono collocati secondo l’ordine decrescente ottenuto sommando il punteggio della valutazione dei titoli dichiarati nella domanda. In caso di parità di punteggio, precede il candidato più anziano di età. Il conferimento della posizione economica a favore del personale collocato nella seconda fascia avviene previo esaurimento dell’elenco degli aspiranti collocati nella prima fascia della medesima graduatoria.
5.5 Il personale collocato nella graduatoria definitiva di cui al successivo comma 6 non è tenuto a partecipare al corso di formazione previsto dall’articolo 7 qualora abbia già svolto l’attività di aggiornamento di cui all’Accordo nazionale 10 maggio 2006.
5.6 Entro 30 giorni dalla scadenza per la presentazione delle domande, gli Uffici scolastici provinciali, sulla base dei dati acquisiti attraverso procedura informatizzata dalle singole istituzioni scolastiche, pubblicano le graduatorie provinciali provvisorie nel proprio albo. Dette graduatorie sono pubblicate anche all’albo degli Uffici scolastici regionali e sono consultabili via internet e intranet nel sito del MIUR. Entro 5 giorni gli interessati possono inoltrare reclamo, agli Uffici scolastici provinciali competenti, avverso la posizione in graduatoria esclusivamente per errore materiale. Con successivo decreto del Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, o del dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, a tal fine delegato, sono approvate le graduatorie definitive.
5.7 Il personale utilmente collocato nella graduatoria definitiva di cui al comma 6 è ammesso a frequentare il corso di formazione di cui al successivo art. 7, in numero pari al 105% delle posizioni economiche disponibili.
5.8 A conclusione del corso di formazione, il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, previo accertamento dell’esito favorevole della frequenza del corso medesimo ed in ragione del contingente assegnato a ciascuna provincia e per ciascun profilo, secondo le disponibilità di cui alla tabella allegata al presente Accordo (allegato n. 1), definisce, con apposito provvedimento, l’elenco del personale cui è attribuita la posizione economica.
5.9 Avverso il provvedimento conclusivo della procedura di cui al comma precedente, ovvero avverso il decreto di approvazione della graduatoria definitiva di cui al comma 6 del presente articolo, è ammesso ricorso al Giudice del lavoro, previo tentativo obbligatorio di conciliazione.
5.10 Nel caso in cui, a qualsiasi titolo, si verifichino cessazioni dal servizio di personale cui sia stata già attribuita la posizione economica, le medesime posizioni economiche vengono assegnate, in pari numero, a coloro che, utilmente collocati in graduatoria, abbiano frequentato con esito favorevole il corso di formazione secondo quanto previsto dal comma 7.
5.11 Qualora si verifichino ulteriori cessazioni dopo l’assegnazione delle posizioni economiche di cui al precedente comma, queste ultime sono assegnate, nei limiti del medesimo contingente, ai candidati secondo l’ordine della graduatoria definitiva di cui al comma 6 del presente articolo, previo esito favorevole della frequenza delle attività di formazione da organizzare annualmente, come stabilito dal successivo articolo 7.
5.12 Le posizioni economiche eventualmente disponibili a seguito di incremento delle risorse finanziarie, sono assegnate secondo i criteri disciplinati con il presente Accordo.
5.13 Nel contesto della durata contrattuale, le graduatorie di cui al presente articolo sono utilizzate per l’attribuzione delle posizioni economiche di cui all’art. 3 del presente Accordo, ivi comprese quelle per la surroga delle posizioni economiche da attribuire per cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo, ovvero di quelle eventualmente disponibili per incremento delle risorse finanziarie. Le stesse graduatorie sono altresì utilizzate per la medesima surroga relativa alle disponibilità delle posizioni economiche di cui all’art. 7 del CCNL/2005. Limitatamente all’a.s. 2008/09, le nomine sulle posizioni economiche del personale cessato dal servizio a decorrere dal 1°.9.2008 sono effettuate a favore degli aspiranti collocati nelle graduatorie di cui all’art. 7 dell’Accordo nazionale 10.5.2006. Esauriti tali effetti, le predette graduatorie devono intendersi abrogate.
5.14 All’inizio dell’anno scolastico 2008/2009 il personale utilmente collocato nella graduatoria definitiva di cui all’articolo 6 dell’Accordo 10 maggio 2006, che per effetto di quanto disposto al comma 2 del presente articolo ha titolo ad essere inserito nella prima fascia della graduatoria definitiva di cui al comma 7, è immediatamente individuato - in relazione al numero delle posizioni economiche attribuibili e, comunque, sotto condizione sospensiva del regolare inserimento nella graduatoria definitiva, nel piano delle attività del personale ATA predisposto dal DSGA. La designazione, da effettuare nel contesto di quanto previsto dall’articolo 53 del CCNL/2007, è finalizzata a concretizzare efficacemente la corrispondenza tra decorrenza giuridica ed economica del beneficio economico di cui al comma 3 dell’articolo 4, rispetto all’attività lavorativa da espletare, in conseguenza dell’attribuzione del beneficio economico.
Articolo 6 - Presentazione delle domande e valutazione dei titoli
6.1 L’accesso alla procedura per l’attribuzione delle posizioni economiche di cui al presente Accordo avviene a domanda dell’interessato, da presentare presso la scuola della provincia di titolarità in cui il richiedente presta servizio.
6.2 Il personale in servizio in provincia diversa da quella di titolarità, deve presentare la domanda alla scuola di titolarità per il tramite della scuola in cui presta servizio.
6.3 Il personale che ha perduto la titolarità deve presentare la domanda presso l’Ufficio scolastico provinciale di ultima titolarità.
6.4 Le domande di partecipazione alla procedura per l’individuazione dei beneficiari devono essere presentate entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente Accordo nei siti Internet e Intranet del MIUR. La pubblicazione, preceduta da una tempestiva comunicazione agli Uffici scolastici regionali, avviene in tutti i citati uffici sotto la stessa data definita dal MIUR.
6.5 I titoli valutabili e i relativi punteggi, ai fini dell’inserimento nella graduatoria prevista dall’articolo 2 della sequenza contrattuale sottoscritta il 25 luglio 2008, sono indicati nella tabella di cui all’allegato 2, che è parte integrante del presente Accordo. Sono valutabili i titoli posseduti fino alla data del 31 agosto 2008.
6.6 La valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria è effettuata sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato nell’apposita scheda/domanda, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive integrazioni e modificazioni. Il dirigente dell’istituzione scolastica competente verifica che i titoli dichiarati dall’interessato siano quelli previsti nella tabella di cui all’allegato n. 2 e dispone l’acquisizione della domanda al sistema informativo del MIUR.
6.7 Nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, il dirigente della scuola in cui il candidato presta servizio provvede, per la parte di propria competenza, alla verifica di cui al comma 6, ed invia subito dopo la domanda, per le ulteriori verifiche, all’istituzione scolastica di titolarità. Una volta esperite tali verifiche, il dirigente di quest’ultima istituzione dispone l’acquisizione della domanda stessa al sistema informativo del MIUR.
6.8 Ai fini di cui ai precedenti commi, la domanda di partecipazione, corredata dall’apposita scheda valutativa, deve essere compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal candidato utilizzando l’apposito modello (allegato n. 3).
6.9 L’Amministrazione scolastica periferica effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui all’articolo 6, comma 6, secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72 del citato D.P.R.
n. 445/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 7 - Corsi di formazione per la prima posizione economica
7.1 Secondo quanto previsto dall’art. 50 CCNL 29.11.2007, come modificato dalla sequenza contrattuale 25.7.2008, la prima posizione economica è attribuita dopo l’esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in graduatoria.
7.2 La formazione prevista dal presente Accordo e da quello sottoscritto il 10 maggio 2006 è considerata servizio a tutti gli effetti, in quanto necessario supporto professionale allo svolgimento dei compiti connessi all’attribuzione del beneficio economico.
7.3 Il corso di formazione di cui al comma 1 è organizzato secondo il modello generale concordato nell’Intesa stipulata il 20.7.2004, conlacollaborazionedell’AgenziaNazionaleperloSviluppodell’AutonomiaScolastica
7.4 I contenuti e le modalità di svolgimento del corso di formazione, comprensivo delle attività in presenza, sono finalizzati all’attuazione, da parte del personale interessato, delle ulteriori mansioni concernenti, per l’Area A, l’assistenza agli alunni diversamente abili e l’organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per l’Area B, dei compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa.
7.5 I corsi sono organizzati secondo il modello generale concordato nell’Intesa stipulata il 20 luglio 2004 e le modifiche e le integrazioni definite nell’Allegato Tecnico che fa parte integrante del presente Accordo; la formazione, ai sensi della citata Intesa, si basa sul modello dell’e-learning integrato e si attua nella prospettiva dell’educazione permanente degli adulti, dove le esperienze di vita e di lavoro hanno un ruolo centrale nei processi d’apprendimento.
7.6 I contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione, con particolare riferimento alla specifica configurazione dei momenti in presenza, possono essere ulteriormente determinati rispetto a quanto previsto nell’Allegato Tecnico, dalla Commissione paritetica di cui all’articolo 7 della citata Intesa 20 luglio 2004, rinnovata con DDG del 10 luglio 2008.
7.7 I momenti in presenza sono organizzati dagli Uffici scolastici regionali per favorire il confronto professionale tra pari, attraverso la riflessione sulle esperienze professionali e di servizio maturate e per sviluppare sicura consapevolezza in ordine alle conoscenze e competenze già acquisite.
7.8 In caso di svolgimento del servizio in provincia o regione diversa da quella di titolarità, la frequenza del corso avviene nella provincia in cui il candidato presta servizio.
7.9 L’attestazione dell’avvenuta positiva partecipazione ai corsi di qualificazione di cui all’articolo 3 dell’Intesa 20 luglio 2004 costituisce credito formativo ai fini del corso di formazione previsto dal presente Accordo. L’avvenuta positiva partecipazione ai corsi relativi all’attuazione dell’articolo 7 del CCNL per il secondo biennio economico 2004-2005, costituisce parimenti credito formativo e concretizza il possesso della formazione prevista per la prima posizione economica.
7.10 Coloro che non avessero frequentato i corsi di cui al comma 9 possono frequentarli, così come regolati dall’Allegato Tecnico.
7.11 Gli Uffici scolastici regionali provvedono al finanziamento delle iniziative di formazione necessarie per la componente in presenza e per quella on-line. Il corso di cui al presente Accordo è prioritariamente finanziato:
✓ con gli stanziamenti a favore degli Uffici Scolastici Regionali per la mobilità e la valorizzazione professionale del personale ATA;
✓ con gli stanziamenti previsti in bilancio in favore degli Uffici Scolastici Regionali per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola.
7.12 In sede di contrattazione regionale può essere concordato che la formazione del personale interessato alla posizione economica sia finanziata, pro quota, dalle istituzioni scolastiche, tenuto anche conto di quanto previsto dall’articolo 63, comma 2, del CCNL 29.11.2007.
Articolo 8 - Contrattazione integrativa regionale
8.1 I direttori generali degli Uffici scolastici regionali procedono, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del CCNL vigente, all’immediata attivazione della contrattazione integrativa a livello di USR, per consentire il tempestivo completamento delle attività formative di cui al presente Accordo.
8.2 Al fine di garantire la massima efficacia dell’intervento formativo, nell’ambito della contrattazione di cui al comma 1, sono altresì specificate:
a) le modalità di finanziamento delle specifiche iniziative di formazione;
b) lo svolgimento temporale delle attività in presenza;
c) i criteri per l’individuazione degli e-tutor in riferimento a quanto previsto nell’Intesa 20.7.2004;
d) i criteri per l’individuazione degli esperti, i quali debbono possedere le professionalità necessarie allo svolgimento delle iniziative di formazione in presenza finalizzate all’acquisizione, da parte del personale aspirante al beneficio economico, delle mansioni finalizzate alla valorizzazione professionale.
Articolo 9 - Norme finali
9.1 Il personale delle aree contrattuali “A” e “B”, titolare della posizione economica, può accettare incarichi ai sensi dell’articolo 59 del CCNL/2007. Durante la prestazione di servizio a tempo determinato, il trattamento giuridico ed economico è disciplinato secondo le modalità previste al comma 2 dello stesso articolo.
9.2 Il personale di cui al comma 1 ha titolo a partecipare al corso di formazione di cui all’articolo 7. La partecipazione è consentita anche in provincia diversa da quella di titolarità. A tal fine, il personale interessato inoltra apposita domanda all’Ufficio scolastico provinciale presso il quale è stato instaurato il rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 59 e, per necessaria conoscenza, anche a quello di titolarità.
9.3 Al personale che effettua prestazione di servizio con orario a tempo parziale, l’importo della posizione economica è corrisposto in misura proporzionale all’orario di servizio prestato. Per la disciplina generale del rapporto di lavoro part-time a favore del personale destinatario della posizione economica, si fa rinvio a quanto regolamentato dall’articolo 58 del CCNL 29 novembre 2007.
9.4 Per il personale dichiarato parzialmente inidoneo per motivi di salute, la cui condizione certificata ed indicata nel relativo contratto individuale di lavoro consente la titolarità della posizione economica, l’affidamento delle mansioni deve avvenire nel rispetto dei criteri e con le modalità definiti dalla contrattazione integrativa a livello di singola istituzione scolastica prevista dall’articolo 6, comma 2, lett. i), del CCNL 29 novembre 2007 e, nello specifico, dall’articolo 4 del presente Accordo.
9.5 L’assegnazione del personale ai plessi e alle sezioni staccate, ivi compresi i titolari della posizione economica, avviene secondo i criteri e le modalità stabilite dalla contrattazione integrativa d’istituto ai sensi dell’articolo 6, c. 2, lett. E) del CCNL vigente.
9.6 Fermo restando il numero di posizioni economiche di cui all’allegato 1 del presente Accordo, gli aspiranti utilmente inseriti nelle graduatorie definitive di cui all’articolo 5 che a seguito delle operazioni di mobilità siano trasferiti in altra provincia, non avendo potuto effettuare l’attività di formazione di cui al precedente articolo 7, mantengono, in prima applicazione, il diritto all’attribuzione della posizione economica, fermo restando il superamento del corso di formazione, da frequentare nella provincia di nuova titolarità. La corresponsione del beneficio economico a favore del personale trasferito viene disposta dal Dipartimento provinciale per i servizi vari del tesoro della nuova provincia di titolarità. Al fine del rispetto del limite complessivo del contingente delle posizioni economiche di cui all’allegato 1 del presente Accordo, le posizioni economiche attribuite al personale trasferito in altra provincia non possono essere reintegrate nelle rispettive province di provenienza. Di conseguenza, sulle posizioni economiche del personale trasferito in altra provincia non è ammesso alcun scorrimento di graduatoria.
9.7 L’assistente amministrativo titolare della posizione economica di cui all’articolo 1, che eventualmente sostituisca il DSGA assente è sostituito, a sua volta, con personale supplente, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia e così come contemplato nelle ulteriori ipotesi di sostituzione del DSGA.
9.8 Limitatamente all’effettivo espletamento dell’incarico di sostituzione del DSGA, a favore dell’assistente amministrativo titolare della posizione economica, è corrisposta, a integrazione dell’emolumento aggiuntivo di cui all’articolo 3, comma 2, l’ulteriore indennità per l’espletamento delle funzioni superiori di cui all’articolo 146, lett. g), n. 7 del CCNL/2007.
9.9 Eventuali problematiche che dovessero sorgere nell’applicazione del presente Accordo, sono affrontate e risolte dalle parti contraenti in un apposito tavolo di confronto istituito in sede nazionale.
Roma, 20 ottobre 2008
LA PARTE PUBBLICA LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
x.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x.xx Flc CGIL
x.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx x.xx CISL Scuola
x.xx UIL Scuola x.xx SNALS Confsal x.xx GILDA Unams