Contract
D.G.R. n. 69 del 10/01/2005 - Accordo tra Ministero della Salute, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia, cimiteri e pet-therapy . Recepimento e linee giuda vincolanti.
La Regione Umbria ha sempre seguito con attenzione il tema della protezione degli animali tanto da avere normato già dal 1986, con legge regionale n.43, la problematica legata alla prevenzione del randagismo, con l'istituzione dell'anagrafe canina.
Poi, con il varo da parte del Parlamento di norme più incisive tese a disciplinare la materia (Legge 281 del 14.8.1991), la Regione Umbria, tra le prime in Italia, ha emanato la Legge Regionale 19.7.1994 n.19 “Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del fenomeno del randagismo” , nonché una serie di provvedimenti attuativi e di regolamentazione.
Inoltre, mancando specifiche disposizioni nazionali in tale senso, la Regione Umbria, con deliberazione n 267 del 3.3.1999, ha ritenuto opportuno definire, a suo tempo, anche linee di indirizzo inerenti il benessere dei cani relativamente alla loro detenzione e trasporto.
Successivamente, prima di procedere alla modifica della sopra richiamata L.R.19/94 la quale, come dettato dalla L.281/91, prevede come unico mezzo di identificazione dei cani il tatuaggio, la Giunta Regionale ha adottato la DGR n.1412 del 17.10.2002, successivamente modificata ed integrata, con cui si è dato avvio ad un programma di sperimentazione relativo alla identificazione elettronica dei cani mediante microchip, con termine al 31.12.2004. Tale provvedimento si è reso opportuno sia perché l'identificazione elettronica risulta essere un metodo più pratico, veloce, meno traumatico e più adeguato per rispondere alle esigenze di identificazione sia perché necessario all'espatrio degli animali verso alcuni Paesi che richiedono obbligatoriamente questo sistema. In merito a tale problematica si rende pertanto utile e necessario prorogare al 31.12.2005 la sperimentazione sopracitata, che fino ad oggi ha dato risultati estremamente positivi, al fine di permettere la predisposizione di un disegno di legge concernente anche la modifica della L.R.19.7.1994 n.19 “Norme per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione del fenomeno del randagismo” in tale senso.
In data 31.1.2003 è stata presentata alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, la proposta definitiva inerente la definizione di alcuni principi nell'ambito della disciplina degli animali da compagnia; questa è stata esaminata ed approvata in sede tecnica dalla stessa Conferenza, alla quale è seguito l'Accordo inerente il benessere degli animali da compagnia e la pet-therapy, sancito tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 6 febbraio 2003. In riferimento ai contenuti dell'accordo la Regione Umbria ha già a suo tempo normato alcune problematiche: in particolare le superfici minime deambulabili dei box e dei recinti per cani e le loro modalità di trasporto, l'identificazione elettronica mediante l'applicazione di microchip e l'istituzione dell'anagrafe canina, con i relativi obblighi da parte dei soggetti coinvolti, la creazione di una banca dati informatizzata regionale come sopra specificato, nonché l'attuazione di specifici programmi di informazione, educazione nelle scuole e di aggiornamento dei Medici Veterinari, del personale delle ASL e delle guardie zoofile.
In data 13/01/2005 si è svolta una riunione presso questo Servizio Regionale con la partecipazione dei rappresentanti degli Ordini dei Medici Veterinari di Perugia e di Terni, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, nonché delle quattro ASL dell'Umbria, che, previo alcune integrazioni, hanno unanimemente espresso parere favorevole. Il Servizio IV – Prevenzione e Sanità Pubblica della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali propone pertanto di recepire il suddetto Accordo, così come dallo stesso previsto, che viene ad essere opportunamente integrato e modificato, sotto forma di linee guida vincolanti, alla luce anche di quanto già a suo tempo normato dalla Regione Umbria.
Perugia, L'Istruttore
(Dr.ssa Xxxx Xxxx Xxxxxxx)
ARTICOLO 1
Finalità e definizioni
1. Con il presente accordo le Regioni e il Governo si impegnano, ciascuno per le proprie competenze, a promuovere iniziative rivolte a favorire una corretta convivenza tra le persone e
gli animali da compagnia, nel rispetto delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.
2. Ai fini del presente accordo, si intende per:
a) "animale da compagnia": ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici di norma non sono considerati animali da compagnia;
b) "allevamento di cani e gatti per attività commerciali": la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 10 cani adulti o 30 cuccioli per anno;
c) "commercio di animali da compagnia": qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento.
ARTICOLO 2
Responsabilità e doveri del detentore
1. Chiunque conviva con un animale da compagnia o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzione, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza ed in particolare:
a) rifornirlo di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata;
b) assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico e etologico;
c) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
d) prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
e) garantire la tutela di terzi da aggressioni;
f) assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali.
ARTICOLO 3
Controllo della riproduzione
1. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante;
2. il proprietario o detentore di cani provvede all'iscrizione all'anagrafe canina entro i termini fissati dalla DGR 1412 del 17.10.2002 e successive modifiche ed integrazioni, in attesa della revisione della Legge regionale n.19 del 19.7.1994.
ARTICOLO 4
Sistema di identificazione dei cani
1. Nelle more della revisione della L.R.19/94, così come stabilito dalla DGR 1412 del 17.10.2002 “Identificazione elettronica dei cani mediante microchip- Linee guida vincolanti" e successive modifiche ed integrazioni, a partire dal 1.1.2004 viene riconosciuto nella Regione Umbria, quale unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, il microchip;
2. è istituita una banca dati informatizzata, su base regionale;
3. la banca dati regionale sarà connessa a quella nazionale, non appena quest'ultima verrà attivata presso il Ministero della Salute; le modalità tecniche e operative di interconnessione e di esecuzione del sistema informatico verranno concordate fra il Ministero della Salute e le Regioni.
ARTICOLO 5
Commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali
1. Anche le attività di commercio, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) sono sottoposte al nulla- osta rilasciato dal Servizio Veterinario della ASL competente per territorio (Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320), previa domanda allo stesso dell'interessato.
A tal fine, sono richiesti:
a) la conformità ai requisiti di cui all'allegato A;
b) le generalità della persona responsabile dell'attività;
c) i requisiti dei locali e delle attrezzature utilizzati per l'attività ritenuti validi e sufficienti dalla ASL tramite sopralluogo, nonché la planimetria;
d) l'indicazione delle specie di animali da compagnia che si intende commerciare, addestrare, allevare o custodire;
e) il possesso per la persona responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da compagnia;
f) l'aggiornamento da parte dell'azienda dei registri di carico e scarico dei singoli animali da compagnia, compresa l'annotazione della loro provenienza e destinazione.
2. I requisiti dell'allegato A non si applicano alle attività di toelettatura, ai canili sanitari e ai rifugi, per i quali si rinvia alle specifiche disposizioni di cui alla DGR n. 267 del 3.3.1999;
ARTICOLO 6
Pubblicità, spettacoli, esposizioni, competizioni
1. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi; è consentita la partecipazione a dette manifestazioni di animali di età superiore a condizione che abbiano idonea copertura vaccinale per le malattie individuate dalle Autorità sanitarie veterinarie regionali, sentite le territoriali.
ARTICOLO 7
Programmi di informazione e di educazione
1. La Regione, avvalendosi tra le altre anche dei Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali, dell'IZS, della Facoltà di Medicina Veterinaria, degli Ordini dei Medici Veterinari, delle Associazioni iscritte all'Albo Regionale, promuove programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nel presente accordo e per affermare il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico, ivi compresa la preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy. Detti programmi, rivolti, in particolare, a coloro che sono interessati alla custodia, all'allevamento, all'addestramento, al commercio e al trasporto di animali da compagnia, richiamano l'attenzione sui seguenti aspetti:
a) l'addestramento di animali da compagnia per i disabili o per la pet-therapy o a fini commerciali o da competizione deve essere effettuato soltanto da parte di persone con cognizioni e competenze specifiche;
b) le eventuali conseguenze negative per la salute ed il benessere degli animali selvatici, del loro acquisto o inserimento come animali da compagnia;
c) i rischi di aumento del numero degli animali non voluti ed abbandonati, derivanti dall'acquisto irresponsabile di animali da compagnia;
d) la necessità di scoraggiare:
❑ il dono di animali da compagnia ai minori di 16 anni senza l'espresso consenso del loro genitore o di altre persone che esercitano la responsabilità parentale;
❑ il dono di animali da compagnia come premio, ricompensa o omaggio;
❑ la riproduzione non pianificata di animali da compagnia.
e) la promozione della rilevanza dell'iscrizione dei cani all'anagrafe territoriali.
3. La Regione promuove ed eventualmente attua anche corsi di formazione o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza e alle associazioni di volontariato.
ARTICOLO 8
Tecniche di pet-therapy, accoglienza degli animali e cimiteri
1. Ai fini di agevolare una piu' ampia diffusione dei nuovi orientamenti clinico-terapeutici con i cani per disabili e con le tecniche della "pet-therapy" la Regione può adottare iniziative intese a:
a) agevolare il mantenimento del contatto delle persone, anziani e bambini in particolare, siano esse residenti presso strutture residenziali, quali case di riposo e strutture protette o ricoverate presso istituti di cura, con animale da compagnia di loro proprietà o con animali comunque utilizzabili per la "pet therapy";
b) rendere tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, accessibili anche per i cani di accompagnamento dei disabili.
2. La Regione disciplina con apposita linea guida vincolante la realizzazione di cimiteri per animali da compagnia, destinati a mantenerne viva la memoria (allegato B).
Allegato A
DIMENSIONI DEI BOX
E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO PER L'OSPITALITA' DEI CANI
Peso del cane in kg | Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq | Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane | |
Fino a 3 cani m2 per ciascun cane | Oltre 3 cani m2 per ciascun cane | ||
meno di 10 | 1,0 | 1,5 | 1,0 |
da 11 a 30 | 1,5 | 2,0 | 1,5 |
più di 30 | 2,0 | 2,5 | 2,0 |
DIMENSIONI DELLE GABBIE PER L'OSPITALITA' DEI CANI
Altezza del cane a partire dalla spalla cm. | Superficie minima del pavimento della gabbia/cane mq. | Altezza minima della gabbia cm. |
30 | 0,75 | 60 |
40 | 1,00 | 80 |
70 | 1,75 | 140 |
Di norma i cani in gabbia dovrebbero poter uscire per fare moto almeno una volta al giorno. Il termine al di là del quale un animale non dovrebbe rimanere in gabbia, senza moto quotidiano, sarà fissato dal Servizio Veterinario dell'ASL, se ritenuto necessario. Le superfici per il moto dovrebbero essere sufficientemente vaste affinché i cani possano muoversi liberamente.
Data la grande differenza di altezza e data la limitata interdipendenza tra misura e peso tra le varie razze di cani, l'altezza della gabbia dovrebbe essere stabilita in funzione dell'altezza del corpo dei singoli animali, misurando a partire dall'altezza delle spalle.
Come norma generale, l'altezza minima della gabbia dovrebbe essere due volte quella misurata dalla spalla.
I cani tenuti a lungo nei recinti esterni dovrebbero accedere ad un luogo riparato, per proteggersi dal maltempo. I tramezzi che separano i recinti chiusi dovrebbero essere fatti in modo da evitare che i cani si feriscano l'un l'altro.
Tutti i recinti chiusi dovrebbero disporre di adeguato drenaggio.
DIMENSIONI DELLE GABBIE
E DEI RECINTI PER L'OSPITALITA' DEI GATTI
Peso del gatto Kg. | Superficie minima del pavimento della gabbia, per gatto mq. | Altezza minima della gabbia cm. | Superficie minima del pavimento della gabbia, per gatta e sua prole mq. | Superficie minima del recinto, per gatta e sua prole mq. |
0,5 – 1 | 0,2 | 50 | -- | -- |
1 – 3 | 0,3 | 50 | 0,58 | 2 |
3 – 4 | 0,4 | 50 | 0,58 | 2 |
4 – 5 | 0,6 | 50 | 0,58 | 2 |
Di norma la permanenza di gatti nelle gabbie dovrebbe essere rigorosamente limitata.
I gatti così confinati dovrebbero uscire a fare del moto almeno una volta al giorno. I recinti per i gatti dovrebbero essere muniti di contenitori per escrementi e un'ampia superficie di riposo, nonché di oggetti per arrampicarsi e limare gli artigli. Per “altezza della gabbia” si intende la distanza verticale tra il punto più elevato del pavimento della gabbia e il punto più basso del soffitto della gabbia. Nel calcolo della superficie minima del pavimento, si può includere la superficie dei piani di riposo. La superficie minima del pavimento, per una gatta e sua prole, comprende la superficie di 0,18 mq..
Allegato B
LINEE GUIDA VINCOLANTI PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI CIMITERI PER ANIMALI DA COMPAGNIA
MODALITA' AUTORIZZATIVE
- Domanda del Sindaco tramite il Servizio Veterinario di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche; il cimitero è autorizzato dal Sindaco su delibera del Consiglio Comunale (art.55, DPR 10/09/90).
- La domanda deve essere corredata da:
1) Planimetria con localizzazione, ubicazione ed estensione dell'area che deve essere autorizzata;
2) Studio tecnico sulla natura fisico chimica del terreno con particolare attenzione alla profondità della falda idrica;
3) Dichiarazione da parte dell'azienda che gestisce l'acquedotto pubblico che sull'area individuata non ci sono falde inquinabili;
4) Parere congiunto dei Servizi Veterinari di Area A e C;
5) Parere dell'A.R.P.A..
CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE DEL SITO INTERESSATO
L'area deve essere:
a) Classificata agricola dal P.R.G.;
b) ubicata ad almeno
- 300 metri dal perimetro esterno dei centri abitati;
- 200 metri da abitazioni di terzi;
- 200 metri da pozzi e sorgenti ad uso pubblico o privato destinati al consumo umano;
- 100 metri da strade statali, provinciali;
- 50 metri dai confini di proprietà e da strade comunali;
- 50 metri dalle eventuali abitazioni di servizio del cimitero;
- 150 metri dai corsi d'acqua vincolati dalla legge 431/85;
- 20 metri per i corsi d'acqua non vincolati, acquedotti.
Sono escluse dall'utilizzazione per l'interramento le aree:
boschive;
in dissesto idrogeologico;
vincolate dall'art.8 del piano urbanistico territoriale di cui alla L.R. 52/83 modificata dalla L.R. 26/89.
CARATTERISTICHE GEOLOGICHE
Il substrato geologico deve essere incoerente o facilmente riconducibile a tale stato mediante disgregazione meccanica.
La granulometria deve essere sabbiosa e/o ghiaiosa, con frazione limosa minoritaria o preferibilmente assente.
Laddove è presente un substrato prevalentemente argilloso o marmoso-argilloso, il terreno va rimosso per almeno 2 metri sotto il piano inferiore di interramento.
Nella relazione geologica va dichiarato il fondo dello scavo che si intende raggiungere. CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE
Il livello più elevato della falda freatica nella fase di morbida, cioè di massimo innalzamento deve rimanere a una quota inferiore di almeno 4 metri rispetto al piano di campagna.
Il predetto livello dovrà in ogni caso rimanere ad un livello sempre inferiore a 2 metri rispetto al fondo dello scavo per l'interramento.
CARATTERISTICHE STRUTTURALI
L'area da utilizzare per l'interramento dovrà essere delimitata da una recinzione con rete avente una altezza di almeno 150 cm. oltre il piano di campagna, con cordolo di cemento alto 50 cm, dei quali 30 interrati rispetto al piano di campagna, prevedendo una fascia di rispetto di almeno m.20 dalla recinzione.
Il terreno del cimitero deve essere dotato di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo per l'interro, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione delle spoglie.
Annesse al cimitero debbono essere previste le seguenti strutture:
- un locale ad uso ufficio con bagno e antibagno;
- una stanza mortuaria con annessa cella frigorifera, per lo stazionamento delle carcasse in attesa di essere interrate;
- una stanza per eventuali necroscopie;
- un'area adibita al lavaggio e alla disinfezione degli automezzi.
MODALITA' DI INTERRAMENTO DELLE SPOGLIE
Si intendono per “animale da compagnia” ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall'uomo, per compagnia od affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati sulla pubblicità. Gli animali selvatici di norma non sono considerati animali da compagnia.
L'interramento dovrà essere realizzato in modo che lo strato del terreno di copertura abbia uno spessore di almeno 70 cm.
La spoglia di ogni animale deve essere chiusa in apposito contenitore.
Il disseppellimento delle spoglie è consentito, previo consenso del proprietario dell'animale, solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 5 anni dall'inumazione e la loro successiva destinazione (fossa comune, incenerimento, etc.) sarà decisa caso per caso.
Le fosse eventualmente liberate dalle spoglie possono essere utilizzate per nuovi interri. MODALITA' DI GESTIONE
L'azienda che gestisce il sito cimiteriale deve avere un mezzo di trasporto autorizzato dal locale Servizio Veterinario della ASL al trasporto delle spoglie animali.
Le spoglie degli animali da compagnia possono essere trasportate al sito cimiteriale dal singolo proprietario anche mediante veicolo non autorizzato, purché le medesime siano immesse in adeguato contenitore impermeabile.
In entrambi i casi le spoglie animali devono essere scortate da referto veterinario (rilasciato da Veterinario Pubblico o Libero Professionista) che attesti la causa accertata o presunta della morte, al fine di adottare le necessarie precauzioni in caso di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili ai sensi del Regolamento di Polizia Veterinaria.
Tali certificati devono essere conservati per almeno 2 anni, a cura e presso l'Azienda titolare del Cimitero ed i seppellimenti effettuati devono essere annotati in apposito registro, vidimato dalla ASL.
Gli animali pervenuti al sito cimiteriale possono essere interrati solo dopo rilascio di nulla osta da parte del Servizio Veterinario della ASL.
Il cimitero è struttura sottoposta a vigilanza e controllo, almeno quadrimestrale, da parte del Servizio Veterinario della ASL.