POLIZZA DI ASSICURAZIONE
POLIZZA DI ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E OPERATORI
LOTTO N. 2
La presente polizza è stipulata tra
SIENA CASA S.p.A.
e
……………………….. |
Agenzia di …………….. |
. |
. |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del : | 31/12/2017 |
Alle ore 24.00 del : | 31/12/2020 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
31/12
Alle ore 24.00 di ogni
DEFINIZIONI
Nel testo che segue si intendono per:
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Polizza: Il presente documento, emesso e sottoscritto dalle Parti contraenti quale prova del contratto di assicurazione;
Contraente: Siena Casa spa
Assicurato: il soggetto il cui interesse è tutelato dall’assicurazione
Broker: Marsh S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Società: l’impresa assicuratrice o il gruppo di imprese , che assume il rischio ai sensi della presente polizza;
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società;
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;
Risarcimento: la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in
caso di sinistro;
Massimale: L’importo che rappresenta il limite dell’obbligazione della
Società per capitale, interessi e spese .
Scoperto: percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato;
Franchigia: importo fisso del danno che rimane a carico dello
Assicurato;
Cose: sia gli oggetti materiali che gli animali;
Dipendenti: prestatori d'opera compresi lavoratori interinali e
parasubordinati
Mercedi: Ammontare totale delle retribuzioni/compensi lordi, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente/Assicurato, risultanti dai libri paga corrisposte al personale compreso nell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL)
Stipendi: Ammontare totale delle retribuzioni/compensi lordi, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente/Assicurato, risultanti dai libri paga
corrisposte al personale non soggetto all’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (NON INAIL)
Retribuzione: La somma delle Mercedi e degli Stipendi
Danni materiali: Distruzione o deterioramento di beni fisicamente
determinati
DESCRIZIONE DEL RISCHIO
Siena Casa Spa ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:
a) Le funzioni attinenti al recupero, alla manutenzione e alla gestione amministrativa del patrimonio destinato all’ERP in proprietà dei Comuni Soci e del patrimonio loro attribuito ai sensi dell’articolo 3, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998, n. 77, nonché quelle attinenti a nuove realizzazioni, secondo i contratti di servizio stipulati con la Conferenza d’ambito ottimale LODE e con i singoli Comuni che sono soci;
b) Parte delle funzioni individuate all’articolo 4, primo comma, della L.R.T. 3 novembre 1998 n. 77 di seguito elencate:
0.Xx gestione, comprese le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, del nuovo patrimonio edilizio, abitativo e non, proprio della Società ovvero dei Comuni associati e di altri soggetti, pubblici e privati, secondo appositi contratti di servizio o negozi di natura privatistica;
0.Xx progettazione, il finanziamento, la realizzazione, la ristrutturazione, la manutenzione e la gestione di immobili destinati ad edilizia residenziale e non, anche convenzionata, per conto della Conferenza LODE e dei Comuni associati, di altri soggetti pubblici e privati, di cooperative edilizie, ed anche in proprio;
0.Xx rilevamento, secondo le procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno abitativo; 4.L’attuazione degli interventi idonei a soddisfare i fabbisogni rilevati;
5.L’individuazione degli operatori incaricati della realizzazione degli interventi e la ripartizione dei finanziamenti;
6.L’accertamento dei requisiti soggettivi per l’accesso ai finanziamenti all’ERP; 7.L’accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi;
0.Xx vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici;
9.L’autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa;
10.Tutte le attività di servizio strumentali o connesse alla realizzazione dei compiti di cui ai precedenti punti, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, raccolta, elaborazione e gestione di dati inerenti la domanda e l’offerta immobili di edilizia residenziale e non, sia per conto della Conferenza LODE che per conto dei Comuni Soci o per conto di terzi, secondo appositi contratti di servizio o negozi di natura privatistica e nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati, compresa la formazione del personale in relazione alle materie necessarie ed utili all’efficiente svolgimento delle attività sopra elencate; la fornitura di servizi agli utenti degli immobili secondo appositi contratti di servizi o negozi di natura privatistica.
Sezione I) NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 – Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto
Per aggravamento del rischio si intende qualsiasi modifica dovuta a cause sopravvenute, non previste e non prevedibili, che determinano una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze tali che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato. Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all’organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali conseguenti a pronunce di merito o di legittimità.
Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all’aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, ai sensi del precedente comma, deve essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro trenta giorni dall’intervenuta conoscenza.
Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell’art. 1897 C.C. con rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch’esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.; resta salvo quanto diversamente disposto in tema di operatività temporale delle garanzie RCT.
In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell’art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C. Nel caso di esercizio del diritto di regresso spettante alla Contraente ai sensi dell'art. 2055
c.c. nonché di surrogazione della Società verso i terzi responsabili (esclusi tutti i soggetti assicurati) ai sensi dell'art. 1916 x.x. x xxxx'xxx. 0000 0x xxxxx x.x. xx conviene che le somme recuperate si intendono così attribuite:
nel caso il sinistro sia totalmente in franchigia: per intero al Contraente stesso che le ha precedentemente esborsate;
nel caso il sinistro sia totalmente a carico della Società: per intero alla Società che le ha precedentemente esborsate;
nel caso il sinistro sia parzialmente in franchigia: al Contraente ed alla Società in proporzione all’esborso da ciascuno sostenuto.
Si precisa che relativamente ai sinistri derivanti da comportamenti o omissioni verificatesi antecedentemente alla decorrenza dell’assicurazione, la presente assicurazione non vale per tutti i sinistri per i quali siano operanti ed efficaci altre polizze stipulate precedentemente.
Art. 3 - Durata e proroga del contratto
L’Assicurazione è stipulata per la durata di anni 3 con effetto dalle ore 24.00 del 31/12/2017 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2020.
Non è previsto il tacito rinnovo del contratto pertanto l’assicurazione cesserà alla scadenza del 31/12/2020.
E’ inoltre facoltà del Contraente, antecedentemente alla scadenza del contratto per qualsiasi causa, richiedere alla Società una proroga tecnica, temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio che verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta per ogni giorno di copertura, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l'assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dalla scadenza o cessazione. La Società si impegna altresì a concedere la proroga tecnica della presente assicurazione nei casi previsti al successivo art. 10, alle condizioni e nelle modalità di cui al paragrafo 10.3.
Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
Il premio dell’Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all’attivazione della polizza, ossia al 31/12/2017 e al 31/12 di ogni scadenza anniversaria.
Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza (31/12/2017), se la prima rata di premio è stata pagata entro i 60 giorni successivi.
Se il Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successive, l’assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).
I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.
Ai sensi dell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:
a) l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all’art. 3 del Decreto.
b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all’Agente di Riscossione ai sensi dell’art. 72 bis ai sensi dell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell’art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
Art. 5 - Regolazione del premio
Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo eventualmente stabilito in polizza.
A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.
Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta.
Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto la comunicazione dei dati, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta. Nel caso che entro il termine sopra indicato il Contraente non abbia inoltrato alcuna comunicazione si intenderà che i valori delle partite assicurate non hanno subito variazioni durante l’annualità trascorsa.
In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l’intero premio dovuto (deposito più regolazione).
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione
Art. 6 – Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari
La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.
L’Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s’impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all’espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all’art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.
Art. 7 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 8 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto. Eventuali variazioni che comportino aumenti di premio si ritengono operanti dalla
decorrenza richiesta, fermo restando il pagamento del relativo premio entro 60 giorni dalla ricezione dell’appendice di variazione formalmente ritenuta corretta.
Art. 9 – Revisione del prezzo
Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati.
Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”.
Art. 10 – Recesso della Società
La Società ha diritto di recedere dal contratto esclusivamente nei seguenti casi con le modalità di seguito indicate:
Art. 10.1 – Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 120 giorni, mediante dichiarazione da inviare dalla Società al Contraente entro e non oltre tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell’art. 1893 c.c., al pagamento dell’indennizzo per l’intero.
Art. 10.2 – Recesso per aggravamento del rischio
Dopo il trentesimo giorno successivo alla proposta di cui all’art. 6 “Revisione del prezzo”, presentata dalla Società, ovvero al termine della trattativa instaurata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, in caso di mancato accordo tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 120 (centoventi) giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata AR (posta elettronica certificata).
Art. 10.3 - Norme comuni in tutte le ipotesi di recesso
La Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell’imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso. Ai fini del rimborso si tiene conto di eventuali importi dovuti dal Contraente.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate agli art. 10.1 e 10.2, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, nella comunicazione stessa di recesso, al Contraente tutti i dati di cui all’art. 11 - Obbligo di
fornire dati sull’andamento del rischio necessari per la redazione del bando di gara per l’affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.
In tutte le ipotesi di recesso, come disciplinate di cui agli art. 10.1 e 10.2, qualora alla data di efficacia dello stesso, il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest’ultima, la Società s’impegna a prorogare l’assicurazione alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 6 mesi (c.d. “proroga tecnica”).
Art. 11 - Obbligo di fornire dati sull’andamento del rischio
Pena l’applicazione della penale di cui all’ultimo comma del presente articolo, la Società:
1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, contestualmente all’esercizio del recesso,
4. oltre la scadenza contrattuale, al 31.12 di ogni anno e fino alla completa definizione di tutti i sinistri compresi i riservati
si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente purché editabile, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:
• xxxxxxxx denunciati con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, data di accadimento dell’evento, data di denuncia, descrizione dell’evento, nonché lo stato del sinistro come di seguito elencato:
a) sinistri riservati con indicazione dell’importo a riserva;
b) sinistri pagati parzialmente con indicazione dell’importo già liquidato e la data di pagamento;
c) sinistri liquidati con indicazione dell’importo liquidato e la data di pagamento;
d) sinistri senza seguito;
e) sinistri respinti.
La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:
• la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un’accurata ed aggiornata informativa;
• rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti del rapporto contrattuale con la Società.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.
In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell’inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull’ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell’inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali
Art. 12 - Estensione territoriale
L’Assicurazione vale per il Mondo Intero.
Art. 13 – Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.
Art. 14 – Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello ove ha sede il Contraente/Assicurato.
Art. 15 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.
Art. 16 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell’interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 17 - Coassicurazione e delega (opzionale)
Qualora l’assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell’art. 1911 del c.c., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla Polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 c.c. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell’Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell’Assicurazione.
La Spettabile ……………………….........., all’uopo designata Coassicuratrice Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a:
• firmare la Polizza e gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto,
• incassare i premi dell’Assicurazione e pagare gli indennizzi,
• ricevere e inviare ogni comunicazione relativa all’Assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso,
in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici.
Resta inteso che al pagamento dell’indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Imprese Coassicurate.
Art. 18 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell’Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Art. 18a - Xxxxxxxx Xxxxxx in presenza di Lloyd’s Correspondent ( clausola alternativa operante nel solo caso di polizza appoggiata ai Lloyd’s )
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio Marsh S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs. 209/2005.
Pertanto:
- Ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
- Ogni comunicazione effettuata dal Broker del Contraente Assicurato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.
I Sottoscrittori conferiscono mandato alla Società……………….(di seguito nominata Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s) di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza.
Pertanto :
- Ogni comunicazione effettuata al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata ai Sottoscrittori
- Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder dei Lloyd’s si considererà come effettuata dai Sottoscrittori
Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa. Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.
Art. 19 – Trattamento dei dati
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art. 20 – Validità esclusiva delle norme dattiloscritte
Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Sezione II) Norme che regolano l’assicurazione di responsabilità civile verso terzi e dipendenti
Art. 1 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, rivalutazione e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per tutti i danni, non espressamente esclusi, involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività, preliminari e conseguenti, accessorie, collegate, sussidiarie, complementari. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da fatto doloso di persone delle quali l’Assicurato debba rispondere.
Art. 2 – Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.
Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti;
• a favore delle persone incaricate dall’Assicurato della direzione o della sorveglianza del lavoro (inclusi i medici in formazione specialistica)per la eventuale responsabilità civile personale loro derivante;
• in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
• in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
a. Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
b. Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l’Esecuzione; con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
• In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
• in relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 81/2008 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;
• tanto l’assicurazione RCT quanto l’assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS o da Enti similari ai sensi dell’art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
Art. 3 – Malattie professionali
La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura.
L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma che si siano manifestate entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.
La garanzia non vale:
1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;
2. per le malattie professionali:
a. conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
b. conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.
La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ed uffici dell’Assicurato, ispezioni per le quali l’Assicurato stesso é tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.
Art. 4 - Responsabilità personale
L'assicurazione è estesa alla responsabilità personale del Presidente, dei componenti del CdA e del Collegio Sindacale, dei Dirigenti, di tutti i dipendenti e/o collaboratori del Contraente e dei soggetti agli stessi equiparati, compresi stagisti e tirocinanti, di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, incluso il personale distaccato presso l’Assicurato nonché, nell’esercizio di ogni altra attività svolta, anche il personale operante presso terzi su incarico del Contraente.
Resta salva la facoltà di surroga spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave dei soggetti sopra indicati, giudizialmente accertati con sentenza definitiva.
Art. 5 – Qualifica di “Terzo”
Ai fini dell'assicurazione R.C.T. sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche con la sola esclusione:
a. dei prestatori di lavoro, dipendenti dell'Assicurato, soggetti all'assicurazione obbligatoria (INAIL), per gli infortuni dagli stessi subiti in occasione di lavoro in quanto in tal caso opera la garanzia R.C.O.;
b. dei soggetti non dipendenti dell'Assicurato per i quali lo stesso debba provvedere alla copertura obbligatoria INAIL (opera la garanzia R.C.O.).
Pertanto i prestatori di lavoro sopra definiti sono considerati terzi per quanto non coperto dall’assicurazione RCO, nonché per i danni arrecati a cose di proprietà dei prestatori di lavoro stessi.
A titolo di maggior precisazione, si prende atto fra le parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro come sopra definiti, anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso, (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività.
Art. 6 - Esclusioni
L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da furto salvo quanto previsto nelle condizioni aggiuntive;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonchè da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all’Art. A12 Committenza auto
c) conseguenti ad inquinamento dell'aria dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all’Art. A.14 delle Condizioni Aggiuntive;
d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
e) a cose altrui derivanti da incendio di cose del Contraente/Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;
f) a cose che il Contraente/Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo (ai sensi degli Artt. 1783,1784,1785/bis) e a quelle comunque trasportate, sollevate,
caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto previsto agli Artt. A.10 e A.19 delle Condizioni aggiuntive;
g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti a vibrazioni del terreno;
h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;
i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
l) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
m) derivanti da attività e/o competenze esercitate da consorzi, municipalizzate e ASL;
n) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere.
o) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
p) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
q) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
r) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O..
Sezione III) CONDIZIONI AGGIUNTIVE
A titolo puramente indicativo e non esaustivo senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta, alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i rischi conseguenti a:
A.1 ESPOSIZIONI IN GENERE
Partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stands;
A.2 CARTELLI PUBBLICITARI,INSEGNE,STRISCIONI
Proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne e striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l’intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore del Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L’assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installate;
A.3 MENSA AZIENDALE
Proprietà e/o gestione della mensa e dei bar aziendali. E’ altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti dal dipendente in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande.
Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.
A.4 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE E SIMILI
Proprietà e gestione, nell’ambito dell’Azienda, di distributori automatici di bevande e simili.
A.5 TRASPORTO E CONSEGNA MERCI
Effettuazione di trasporto e consegna prelievo e rifornimento di merci e materiali comprese le operazioni di carico e scarico.
A.6 SQUADRE ANTINCENDIO
Attività di squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti del Contraente/Assicurato ( ai sensi della L. 81/2008 s. m. i.).
A.7 MAGAZZINI ,UFFICI E DEPOSITI
Esercizio di magazzini, uffici e depositi purché inerente all’attività descritta in polizza.
A.8 ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI/CONGRESSI/CONCORSI
Visite e corsi di istruzione che si svolgono all’interno dei locali dell’ente, nonché congressi, tavole rotonde, concorsi, corsi di formazione e simili, attività ricreative, feste, cerimonie, gite e simili effettuati in luoghi all’aperto ed al coperto ovunque organizzati. per quanto riguarda i danni cagionati ai beni mobili ed immobili di terzi in consegna e non della Contraente/Assicurato, la garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti alla Sezione V – Massimali, franchigie, scoperti e limiti di risarcimento.
A.9 D.LGS 81 DEL 09/04/2008
L’Assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. N° 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, compresa la responsabilità della committenza.
Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.
La garanzia è valida a condizione che il Contraente/Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell’esecuzione dei lavori.
A.10 VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO E COSE SUGLI STESSI TRASPORTATE
L’assicurazione comprende i danni ai veicoli sotto carico/scarico e/o nell’ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti.
La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti alla Sezione V – Massimali, franchigie, scoperti e limiti di risarcimento.
A.11 DANNI A VEICOLI DI DIPENDENTI E DI TERZI
La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati ai veicoli di proprietà di terzi, del Presidente, Direttore Generale, dei Componenti del Consiglio di Amministrazione, di Dipendenti in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato.
La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti alla Sezione V – Massimali, franchigie, scoperti e limiti di risarcimento.
A.12 COMMITTENZA AUTO
L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art.2049 del C.C. per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti commessi in relazione alla guida di veicoli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente/Assicurato od allo stesso intestati al PRA.
La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
A.13 PROPRIETA’/CONDUZIONE FABBRICATI
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla proprietà, gestione, uso/custodia, possesso a qualunque titolo di fabbricati (o porzioni), e relative parti comuni se in condominio, da lui utilizzate per l’esercizio dell’attività di tipo amministrativo e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili. L’assicurazione comprende inoltre:
a) i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese.
Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia si intende prestata unicamente per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese
b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture.
L’assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne.
La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti alla Sezione V – Massimali, franchigie, scoperti e limiti di risarcimento.
A. 14 GARANZIA INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A parziale deroga dell’art. 6a lett. d) – Esclusioni delle Norme che regolano l’Assicurazione RCT, si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a
contaminazione dell’acqua, dell’aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
Sono esclusi i danni relativi all’esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.
La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti alla Sezione V – Massimali, franchigie, scoperti e limiti di risarcimento.
A.15 DANNI DA FURTO
A parziale deroga della lettera a) dell’art. 6a – Esclusioni delle Norme che regolano l’Assicurazione RCT , l'assicurazione vale inoltre per la Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse
- per compiere l'azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sul Contraente/Assicurato.
La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti stabiliti alla Sezione V – Massimali, franchigie, scoperti e limiti di risarcimento.
A.16 RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società, fatta eccezione per i casi di dolo e colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato, rinuncia al diritto di surrogazione spettantele ai sensi dell’Art. 1916
C.C. nei confronti di:
- associazioni, patronati ed enti in genere senza scopo di lucro, che possano collaborare con accordo scritto con il Contraente/Assicurato per le sue attività;
- persone fisiche di cui il Contraente/Assicurato si avvalga per le sue attività;
- persone giuridiche di cui l’Assicurato si avvalga per le sue attività.
A.17 LAVORO INTERINALE
La garanzia RCT si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale); tali prestatori d'opera sono quindi equiparate ai dipendenti del Contraente/Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato.
E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C. o da parte di altri istituti per le aziende ubicate all'estero.
A.18 RC DA INCENDIO
L’Assicurazione è operante altresì per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di proprietà e/o possesso o comunque detenute dal Contraente/Assicurato. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai massimali previsti per lo stesso rischio, da valide ed efficaci polizze incendio, altrimenti opererà a primo rischio.
La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti alla Sezione V – Massimali, franchigie, scoperti e limiti di risarcimento.
A. 19 COSE CONSEGNATE E NON CONSEGNATE
A parziale deroga dell’Art.6a lettera f) la garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi degli articoli 1783,1784,1785bis e 1786 per danni da sottrazione, distruzione e/o deterioramento di cose portate e/o consegnate e non consegnate, anche derivanti da incendio e furto.
Sono comunque esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, oggetti preziosi, veicoli e loro contenuto.
La garanzia viene prestata nei limiti, ove previsti, stabiliti alla Sezione V – Massimali, franchigie, scoperti e limiti di risarcimento.
A.20 PLURALITA’DI ASSICURATI
Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.
A.21 ULTERIORI PRECISAZIONI
Si precisa che la garanzia comprende altresì l’erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che tramite:
• persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, persone impegnate in lavori socialmente utili;
• convenzioni con le Associazioni Volontaristiche/Servizio Civile;
• borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e di perfezionamento professionale.
Tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.
Pertanto si conviene che per tutte le persone non Dipendenti del Contraente/Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l’espletamento delle attività oggetto dell’assicurazione, le garanzie valgono:
a) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni causati a terzi da tali persone compresi i dipendenti e gli Amministratori, il Presidente.
b) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni subiti da tali persone compresi i dipendenti e gli Amministratori, il Presidente.
Sezione IV) NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 1 – Obblighi del Contraente in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente e/o l’Assicurato per il tramite del Contraente è tenuto a dare avviso scritto alla Società, anche per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l’Ufficio a cui compete la gestione dei sinistri, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C..
Il Contraente è tenuto ad inoltrare avviso per eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso dipendenti RCO” solo ed esclusivamente:
a) in caso di infortunio per il quale ha ricevuto avviso dell’avvio dell’inchiesta amministrativa o giudiziaria a norma di legge;
b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.
La Società è tenuta a contestare al Contraente le eccezioni di inoperatività delle garanzie di polizza entro 90 giorni dalla denuncia di sinistro. Tale termine deve considerarsi perentorio ed una volta decorso, il sinistro si intende assunto in garanzia dalla Società a tutti gli effetti.
La Società si impegna a comunicare all’Assicurato di aver provveduto all’apertura del sinistro entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia, segnalando il numero di riferimento assegnato. La Società si impegna ad individuare un unico centro di liquidazione danni per la gestione di tutti i sinistri che colpisono la presente polizza ed a comunicare all’Assicurato il nominativo di un unico referente per la liquidazione dei danni.
Art. 2 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società assume la gestione delle vertenze, fino all’esaurimento di ogni grado di giudizio, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale e/o amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Per le vertenze in sede civile, la Società si impegna ad incaricare sempre il medesimo legale e a comunicarne all’Assicurato il nominativo entro i 30 giorni successivi dalla decorrenza della polizza. Qualora, in casi eccezionali, la Società ritenga necessario incaricare un diverso legale, si impegna a comunicarne il nominativo in tempo utile per gli adempimenti del rito.
In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta dell’Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso.
L’onere della gestione e liquidazione dei danni indipendentemente che l’importo ecceda o non ecceda le franchigie di polizza è assunto per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale invece, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società rinuncia inoltre ad eccepire l’improcedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 5, 1° comma del D. Lgs. 4/3/2010, qualora sia convenuta in garanzia dall’assicurato nel giudizio promosso dal terzo danneggiato.
Art. 3 - Gestione danni in franchigia
La garanzia RCT è prestata senza franchigia frontale per sinistro, salvo franchigie diverse previste nelle specifiche condizioni.
La gestione di tutti i sinistri, inclusi quelli il cui ammontare presunto (per capitale, interessi e spese) è inferiore all’importo della franchigia, viene svolta dalla Società,
La Società assume pertanto l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale, ivi comprese quelle relative alla mediazione ex D. Lgs. 28/2010, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda ed in aggiunta ad esso. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
Si conferma che la gestione e la liquidazione dei danni il cui importo ecceda o non ecceda la franchigia, sarà assunta comunque per intero dalla Società, senza che assuma rilievo, ai fini della suddivisione delle spese, la proporzione dei rispettivi interessi. Parimenti, in caso di transazione o condanna giudiziale, il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato verrà effettuato direttamente e per intero dalla Società con espressa riserva di ripetere nei confronti del Contraente l’importo della franchigia.
Ogni decisione circa l’effettuazione di offerte transattive, come pure l’acquiescenza o l’impugnazione di decisioni dell’Autorità Giudiziaria verranno assunte dalla Società e dal Contraente di comune accordo. Resta fermo tuttavia che la Società non potrà impegnare il Contraente ad alcun pagamento, senza il consenso dello stesso o per somme eccedenti quelle approvate.
Il rimborso degli importi inclusi nella franchigia verrà effettuato dal Contraente in un’unica soluzione entro 60 giorni dal termine di ciascuna semestralità, sulla scorta della documentazione fornita dalla Società.
La Società si impegna a richiedere il rimborso delle franchigie con le modalità sopra previste anche per i 5 anni successivi alla scadenza della polizza.
La Società si impegna inoltre a proseguire la difesa dell’Assicurato e di tutte le persone alle quali è riconosciuta in polizza tale qualifica fino all'esaurimento del giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato e, nel caso in cui dovesse proseguire il processo penale, la Società si impegna alla stessa difesa fino all’esaurimento del processo penale nei suoi vari gradi.
Sezione V - Massimali, franchigie, scoperti e limiti di risarcimento
Art. 1 – Massimali
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:
SEZIONE RCT
Euro | 5.000.000,00 | per sinistro con il limite di |
Euro | 5.000.000,00 | per danni a persone |
Euro | 5.000.000,00 | per danni a cose/animali |
SEZIONE RCO
Euro | 5.000.000,00 | per sinistro con il limite di |
Euro | 2.500.000,00 | per dipendente infortunato |
Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
La Società, nei limiti dei massimali di cui all’art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sottoriportate con l’applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e scoperti.
GARANZIE | LIMITE DI RISARCIMENTO | FRANCHIGIE E/O SCOPERTI |
Ogni e qualsiasi danno, salvo ove diversamente previsto: | I massimali RCT/O di polizza | €0,00 |
A.8) Organizzazione e partecipazione a convegni | €.150.000,00 per sinistro e anno assicurativo | €0,00 |
A.10) Veicoli sotto carico e scarico | € 250,00 per veicolo danneggiato | |
A.11) Danni a veicoli di dipendenti e di terzi | € 250,00 per veicolo danneggiato | |
A.13) Proprietà/conduzione fabbricati | € 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo | € 103,00 per sinistro |
A.14) Inquinamento accidentale | € 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | Scoperto del 10% del danno con il minimo €. 1.500,00 |
A.15) Danni da furto | € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo | € 250,00 per sinistro |
A.18) RC da incendio | € 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo | €0,00 |
A.19) Cose consegnate e non | € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con il limite di € 5.000,00 per persona | € 250,00 per sinistro |
Malattie Professionali | I massimali RCO di polizza | €0,00 |
Danno Biologico | I massimali RCO di polizza | €0,00 |
Art. 3 – Calcolo del premio
Il premio annuo lordo dovuto dal Contraente, soggetto a regolazione come da art. 5) della Sezione I, viene così determinato:
Tipo dato variabile | Ammontare dato variabile | Tasso lordo applicabile | Totale |
Retribuzioni preventivate | € 733.267,00 | …………‰ | €………………… |
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’