Modifiche proposte dal Coordinamento Regionale Comitati acqua pubblica
LEGGE REGIONALE n. 26/2003
"Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche"
Modifiche proposte dal Coordinamento Regionale Comitati acqua pubblica
MODIFICHE: (in rosso barrato le cancellazioni, in blu il nuovo testo, rispetto al testo vigente della LR 26/2003)
Capo III
Servizio idrico integrato
Art. 47
Organizzazione territoriale e programmazione del servizio idrico integrato
1. Il servizio idrico integrato, inteso quale insieme delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, è un servizio pubblico locale di interesse generale, privo di rilevanza economica. Il servizio idrico integrato è organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) corrispondenti ai confini amministrativi delle province lombarde e della città di Milano bacini idrografici. La Provincia e il Comune di Milano hanno la facoltà di definire un accordo per individuare una ridefinizione dell’organizzazione degli ambiti territoriali ottimali della città di Milano e di Milano provincia da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale. Nel rispetto dei criteri di cui al titolo I, in merito all'efficacia, efficienza ed economicità del servizio, gli enti responsabili interessati, di cui all’articolo 48, comma 1bis, possono tuttavia apportare modifiche alle delimitazioni degli ATO, dandone comunicazione alla Regione. La Giunta regionale stipula opportuni accordi con le regioni e le province autonome limitrofe, per l'organizzazione coordinata del servizio idrico integrato, che possono comprendere la costituzione di ambiti interregionali.
2. Al fine di perseguire politiche integrate e garantire la gestione omogenea e coordinata degli interventi sui bacini idrografici condivisi, gli enti responsabili interessati, di cui all’articolo 48, comma 1bis, individuano nei rispettivi territori le aree ricadenti nel bacino stesso, denominate aree di interambito, e procedono d'intesa alla programmazione degli interventi e alla definizione di politiche tariffarie coerenti. In tal caso articolano i rispettivi piani d'ambito, di cui all'articolo 48, per interambiti.
Art. 48
Attribuzione delle funzioni delle Autorità di ambito
1. In attuazione dell’articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), dal 1 gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall'articolo 148 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle province, ad eccezione dell’ATO della città di Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite al Comune di Milano , per ciascun ATO, ai Comuni e alle rispettive Province, riuniti in Consigli di bacino, come definiti al successivo comma 1 bis. Le province I Consigli di bacino subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro in essere facenti capo alle Autorità di ambito di cui all’articolo 148 del d.lgs. 152/2006. Riguardo ai rapporti di lavoro di cui al precedente periodo, è garantita la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in godimento. Le province esercitano le funzioni di governance del servizio idrico integrato secondo il principio di leale collaborazione, impostando le modalità migliori al fine di un coinvolgimento dei comuni dell’ambito nelle fasi decisionali e in quelle di indirizzo operativo.
1 bis. In ragione del rilevante interesse pubblico all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano, i Consigli di bacino di seguito indicati quali enti responsabili degli ATO, costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all’articolo 114, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e senza aggravio di costi per l’ente locale, un’azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di ambito, dotata di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile. L’ente responsabile dell’ATO prevede nel consiglio di amministrazione dell’Ufficio d’ambito una significativa rappresentanza dei sindaci o degli amministratori locali da loro delegati eletti nei comuni appartenenti all’ATO, pari ad almeno tre componenti sui cinque complessivi, Il Consiglio di bacino è formato dai seguenti organi: l’Assemblea composta dai sindaci, o dall’assessore comunale delegato, dei comuni ricadenti nel medesimo ATO; il Comitato direttivo che è nominato dall’Assemblea ed è composto da 5 membri, di cui 1 nominato dalle Province interessate e 4, tra cui il presidente, nominati dai Comuni in rappresentanza dei sindaci eletti nei comuni appartenenti all’ATO, facendo in modo che siano rappresentati i comuni con un numero di abitanti inferiore a 3.000, i comuni con un numero di abitanti compreso tra 3.000 e 15.000 e i comuni con un numero di abitanti superiore a 15.000. I componenti del Consiglio di amministrazione in rappresentanza dei comuni sono nominati dall’ente responsabile dell’ATO su indicazione della Conferenza dei Comuni. Il presidente, i consiglieri di amministrazione e i revisori dei conti dell’Ufficio d’ambito dei Consigli di bacino svolgono la loro attività a titolo onorifico e gratuito.
1 ter. Il Comune di Milano adegua l’esistente Azienda Speciale dell’Autorità d’ATO della città di Milano, che permane, alle norme di cui alla presente legge.
2. L’ente responsabile dell’ATO esercita, tramite l’Ufficio d’ambito il Consiglio di bacino, le seguenti funzioni e attività:
a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato;
b) l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;
c) [abrogato]
d) la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l’ente responsabile dell’ATO e i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato;
e) la determinazione della tariffa di base del sistema idrico integrato ai sensi dell’articolo 154, comma 4, del d.lgs.152/2006 e la definizione delle modalità di riparto tra gli eventuali soggetti interessati;
f) la vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche nell'interesse dell'utente, e, limitatamente ai casi di accordo tra l’ente responsabile dell’ATO e la società patrimoniale di cui all’articolo 49, comma 3, il controllo delle attività svolte dalla società, per garantire la salvaguardia dell’integrità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali;
g) la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;
h) l'individuazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006;
i) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, acquisito il parere del soggetto gestore dell’impianto di depurazione ricevente, e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, in conformità agli standard definiti dalla Regione, della banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate;
j) la dichiarazione di pubblica utilità e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, secondo le procedure di cui al
d.p.r. 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del gestore non siano state avviate tali procedure dall'autorità competente, o la stessa non abbia fornito motivato xxxxxxx.
3. Per le decisioni relative alle lettere a), b), d), e) ed h) del comma 2, l’ente responsabile dell’ATO acquisisce il parere il Comitato direttivo del Consiglio di bacino formula una proposta di delibera, che viene sottoposta al voto obbligatorio e vincolante della Conferenza dei Comuni, dell’Assemblea del Consiglio di bacino, cui partecipano tutti i comuni dell’ATO. Il parere è reso voto è espresso entro trenta sessanta giorni dalla trasmissione della proposta e assunto con il voto favorevole dei sindaci o loro delegati di comuni che rappresentano almeno la maggioranza della popolazione residente nell’ambito. Ogni sindaco o suo delegato esprime un numero di voti proporzionale alla popolazione residente nel territorio del comune che rappresenta, secondo modalità definite nel regolamento della Conferenza nello Statuto del Consiglio di bacino. Le deliberazioni hanno validità se il numero dei comuni presenti è
almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto. Decorso il termine per l’espressione del parere, l’ente responsabile dell’ATO procede comunque ai sensi dei commi 4 e 4bis.
3 bis. Le sedute dell’Assemblea del Consiglio di bacino sono pubbliche; la convocazione e l'ordine del giorno delle sedute sono pubblicati con almeno 5 giorni di anticipo sul sito web delle Province interessate. Inoltre, per assicurare la partecipazione dei cittadini alle decisioni, le associazioni e i comitati possono richiedere di essere convocati in audizione presso il Consiglio di bacino, per presentare proposte sulla gestione del servizio idrico; il Presidente del Consiglio di bacino ne dispone l'audizione in tempo utile.
3 ter. I Consigli di bacino istituiscono i Comitati consultivi degli utenti con funzioni di controllo sulle scelte di pianificazione e di gestione del servizio idrico e con funzione di controllo della qualità dei servizi idrici. I Consigli di bacino garantiscono la partecipazione dei comitati previsti al comma 1 all’elaborazione della carta di servizio pubblico da parte dei gestori.
4. Prima dell’approvazione del piano d’ambito o dei relativi aggiornamenti, l’ente responsabile dell’ATO ne invia il testo alla Regione che, nei limiti delle proprie competenze in materia di governo del territorio e di tutela della salute nonché al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari sull’utilizzo delle risorse idriche, entro i successivi sessanta giorni invia osservazioni tese a garantire la conformità agli atti di programmazione e pianificazione regionale e, in particolare, al piano di tutela delle acque e al piano di distretto di bacino.
4 bis. Trascorsi sessanta giorni dall’invio alla Regione del testo di cui al comma 4, l’ente responsabile dell’ATO approva il piano d’ambito o i relativi aggiornamenti, motivando qualora intenda discostarsi dalle osservazioni regionali.
Art. 49
Organizzazione del servizio idrico integrato
1. Le province e il Comune di Milano, per l'ambito della città di Milano Gli enti responsabili dell’ATO, ovvero i Consiglio di bacino, organizzano il servizio idrico integrato a livello di ATO nel rispetto del piano d’ambito e deliberano la forma di gestione fra quelle previste dall’articolo 23-bis del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e secondo i criteri ivi contenuti, fra quelle previste dalla disciplina nazionale e dalla giurisprudenza comunitaria per i servizi pubblici locali di interesse generale, ovvero affidando la gestione a soggetti di diritto pubblico. La scelta avviene dopo aver acquisito il parere vincolante della Conferenza dei Comuni dell’Assemblea del Consiglio di bacino. Il servizio è affidato ad un unico soggetto per ogni ATO e per un periodo non superiore a venti anni.
2. Gli enti locali possono costituire una società patrimoniale di ambito ai sensi dell’articolo 113, comma 13, del d.lgs. 267/2000, a condizione che questa sia unica per ciascun ATO e vi partecipino, direttamente o indirettamente, mediante conferimento della proprietà delle reti, degli impianti, delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato e, in caso di partecipazione indiretta, del relativo ramo d’azienda, i comuni rappresentativi di almeno i due terzi del numero dei comuni dell’ambito.
2. Allo scopo di cui al comma 1, gli enti locali possono costituire un’azienda speciale consortile ai sensi del d.lgs. 267/2000, a condizione che questa sia unica per ciascun ATO e vi partecipino direttamente i comuni rappresentativi di almeno i due terzi del numero dei comuni dell’ambito o rappresentativi di almeno i due terzi della popolazione residente nell’ambito.
3. Ai fini della gestione del servizio idrico integrato, i Consigli di bacino, per particolari ragioni di natura territoriale e amministrativa, nel rispetto dei criteri di interesse generale e di qualità del servizio prestato all’utenza, possono affidare il servizio medesimo a più gestori.
3. Gli enti responsabili degli ATO stipulano accordi con le società di cui al comma 2, finalizzati a disciplinare i rispettivi ambiti di operatività e i rapporti giuridici di cui al comma 4. [da abrogare]
4. In ogni caso la società patrimoniale pone a disposizione del gestore incaricato della gestione del servizio le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali. L’ente responsabile dell’ATO può assegnare
alla società il compito di espletare le gare per l’affidamento del servizio, le attività di progettazione preliminare delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico e le attività di collaudo delle stesse. [da abrogare]
5. Nel caso di cui al comma 3, il servizio è affidato al gestore unico di ambito ai sensi dell’articolo 23bis, commi 2 e 3, del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008. [da abrogare]
6. Al fine di ottemperare nei termini all’obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l’ente responsabile dell’ATO, tramite l’Ufficio d’ambito il Consiglio di bacino, effettua:
a) la ricognizione delle gestioni esistenti in ciascun ATO;
b) l’individuazione delle gestioni esistenti che decadono anticipatamente rispetto alla loro naturale scadenza ai sensi della normativa statale e regionale, in quanto affidate in contrasto con le normative sulla tutela della concorrenza o sulla riorganizzazione per ambiti territoriali ottimali del servizio idrico integrato;
c) la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti.
7. L’esito delle attività di cui al comma 6, riportato in apposito documento di sintesi, è pubblicato sull’albo pretorio elettronico dell’Ufficio d’ambito della provincia interessata delle Province interessate, trasmesso alla Giunta regionale e pubblicato sul sito internet della Regione. I contenuti del documento di sintesi sono propedeutici alla redazione del piano di ambito ed all’affidamento del servizio.
8. La Regione interviene in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 172, comma 3, del d.lgs. 152/2006, nei confronti degli enti responsabili degli ATO che, alla data del 31 dicembre 2011 2012, non abbiano affidato la gestione del servizio idrico integrato. A tal fine, la Giunta regionale nomina commissario ad acta il presidente della provincia interessata o il sindaco di Milano, per l’ambito della città di Milano esercita i poteri sostitutivi, ai sensi dell’art. 13 della presente legge.
9. Nelle procedure di affidamento e nei contratti di servizio, ai sensi e per gli effetti delle leggi e del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore vigenti, dovranno essere inserite clausole atte a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, il rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e le condizioni economiche e normative della contrattazione integrativa.