La presente polizza è stipulata tra
LOTTO N. 2
CAPITOLATO DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA
CIRCOLAZIONE DI VEICOLI A MOTORE ED AUTO RISCHI DIVERSI
La presente polizza è stipulata tra
COMUNE DI VIBO VALENTIA | |
Piazza Martiri d’Ungheria | |
89900 VIBO XXXXXXXX (XX) | |
X.X. 00000000000 |
e
Società Assicuratrice |
Agenzia di |
Durata del contratto
Dalle ore 24.00 del: | 31/12/2011 |
Alle ore 24.00 del: | 31/12/2012 |
DEFINIZIONI
Nel testo delle presenti Condizioni di Assicurazioni si definiscono con:
CODICE (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE) – Il Decreto Legislativo n.
209 del 7 settembre 2005
SOCIETA’ l’Impresa di assicurazioni e le coassicuratrici;
CONTRAENTE il soggetto che stipula l’assicurazione riportato nel frontespizio della presente polizza;
ASSICURATO la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto di assicurazione;
ASSICURAZIONE il contratto di assicurazione;
POLIZZA il documento che prova l’assicurazione;
PREMIO la somma dovuta dal Contraente alla Società, quale corrispettivo dell’obbligazione da questa assunta;
PROPRIETARIO l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà;
CONDUCENTE la persona fisica alla guida del veicolo;
TERZI coloro che vengono definiti come tali dall’art. 129 del Codice;
TARIFFA: la tariffa premi della Società in vigore al momento della stipula della polizza e per l’intera durata comprese eventuali proroghe e/o rinnovi;
MASSIMALE la massima esposizione della Società per ogni sinistro; FRANCHIGIA la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico; SCOPERTO la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico;
BROKER la AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società nonché dalle coassicuratrici;
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Ferme restando le disposizioni di cui agli Artt. 1892 - 1893 - 1898 del C.C. nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenze del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.
Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all’Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per le stesse garanzie; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.
Art. 3 - Durata e proroga del Contratto
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio della polizza e cesserà automaticamente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta da ambo le parti.
E’ facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 60 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all’espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio pagato, si impegna sin d’ora a prorogare in tal caso l’assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.
Per il pagamento dei premi di rinnovo e/o proroga previsti ai sensi del presente articolo vale sempre il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.
Per l'eventuale conguaglio, ai sensi delle presenti clausole, s’intende richiamato l’Art. 5 “Regolazione del premio” che segue.
Art. 4 - Decorrenza dell’assicurazione - Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi alla data di ricevimento della polizza.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
I premi devono essere pagati al Broker alla quale è assegnata la polizza, e tale pagamento è liberatorio per il Contraente.
Il termine di rispetto per il pagamento di premi relativi ad eventuali appendici emesse sulla presente polizza si intende fissato in 60 giorni dalla data di ricezione da parte della Contraente del relativo documento regolarmente emesso dalla Società.
Per il pagamento dei premi dovuti ai sensi del presente articolo vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.
Art. 5 - Assicurazione in base a Libro Matricola
L’Assicurazione ha per base un libro matricola – allegato alla presente polizza - nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. allo stesso Contraente.
Le inclusioni, le esclusioni e le sostituzioni dei veicoli sono ammesse in qualsiasi momento.
Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell’annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in vigore alla data di stipulazione della presente polizza.
Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati/contrassegni di assicurazione e carte verdi.
Per le inclusioni o esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telefax con cui sono state notificate o dalle ore 24 del giorno della denuncia di furto o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all’Impresa del certificato di assicurazione e del contrassegno.
Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.
La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell’annualità stessa.
In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l’annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.
In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l’annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 90° giorno dalla data di comunicazione dell’Impresa.
Ad ogni scadenza annuale il Contraente è tenuto a versare i premi in relazione ai veicoli effettivamente in copertura. I premi per il rinnovo annuale saranno calcolati per ogni veicolo tenendo conto di quanto riportato nelle relative attestazioni di rischio.
Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati identificativi dei veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell’assicurazione, salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.
Art. 6 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
Art. 7 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.
Art. 8 - Oneri fiscali
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio sono a carico del Contraente.
Art. 9 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.
Art. 10 - Interpretazione del contratto
Si conviene fra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole all’Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art. 11 - Obbligo della Società di fornire i dati afferenti l’andamento del rischio
La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente, entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità assicurativa di riferimento, il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
• numero del sinistro dell’Impresa
• data di accadimento
• tipologia dell’evento (X.X.Xxxx - Incendio – Furto - altre garanzie)
• targa veicolo assicurato
• nome della controparte
• stato del sinistro (“in trattativa”, “liquidato”, “chiuso senza seguito”)
• importo a riserva
• importo liquidato e data della liquidazione
Nel tabulato riepilogativo di fine annualità assicurativa l'Impresa indicherà:
• numero totale dei sinistri “in trattativa” / ”liquidati” / ”senza seguito”
• importo totale “liquidato”, “a riserva”.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
Art. 12 – Coassicurazione e delega
Valida esclusivamente in caso di coassicurazione ai sensi dell’ art. 1911 C.C.
Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.
Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l’incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.
La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.
Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.
Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.
Il rischio viene ripartito tra le seguenti Società secondo le percentuali qui di seguito indicate:
Società | Agenzia | Percentuale di ritenzione |
Art. 13 – Clausola Broker
L’Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Aon S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pur ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente stesso.
La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi sia fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.
La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Il Broker tratterrà all’atto della rimessa dei premi alla Società l’aliquota provvigionale del 6% (sei percento) sui premi imponibili della presente polizza.
Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso della validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le relative condizioni di aggiudicazione per l’eventuale periodo assicurativo residuo.
Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza annuale successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell’appalto, senza che la Società od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.
Art. 14 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
Art. 15 – Obblighi dell’Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
• La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto;
• Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;
• Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
• L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 16 - Disposizione finale
Rimane convenuto che s’intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte, che annullano e sostituiscono integralmente le condizioni riportate su moduli a stampa forniti dalla Società che, pertanto, si devono intendere abrogate e prive di effetto.
La firma apposta dal Contraente su tale modulistica vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.
PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO
SEZIONE I - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE
(ai sensi degli artt. 122 e seguenti del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 – “Nuovo Codice delle Assicurazioni Private”)
Art. 17 - Oggetto dell’assicurazione
Premesso che la presente polizza assicura il parco veicoli dell’Ente Contraente, come risultante dall’allegato n. 1, la Società assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti nel presente contratto, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo a motore descritto nell'allegato elenco.
L'assicurazione copre anche:
1. la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private;
2. la responsabilità civile per danni ai trasportati su sedie a rotelle durante le operazioni di salita sul veicolo e di discesa dallo stesso, effettuate con l’ausilio di mezzi meccanici;
3. la responsabilità civile dei trasportati sui veicoli assicurati per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati in relazione a fatti connessi con la circolazione del veicolo assicurato;
4. la responsabilità per i danni causati dal traino di “carrelli appendice” a non più di due ruote, destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili;
5. la responsabilità per i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti alla circolazione del veicolo.
L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni; in questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.
L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traini un altro veicolo o ne è trainato.
Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive di cui all’art. 124 del Codice, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.
Qualora in polizza siano indicati un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato l’assicurazione si riferisce al “Rischio Statico” ossia copre la responsabilità per i danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il mezzo è staccato dalla motrice, derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.
Art. 18 - Esclusioni e Rivalsa
L'assicurazione non è operante:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
b) nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
c) nel caso di veicolo con “targa prova”, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l’utilizzo;
d) nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
e) nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
f) per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
g) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti al momento del sinistro.
Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice, la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.
Art. 19 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di X. Xxxxxx e degli Stati aderenti all’Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell’Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein, della Croazia e di Andorra.
L’assicurazione vale altresì per gli altri stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.
L'Impresa è tenuta a rilasciare gratuitamente e a richiesta del Contraente il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).
La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.
La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del Codice Civile, la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.
Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.
Art. 20 - Adeguamento del premio
La Società rinuncia a richiedere adeguamento della tariffa premi della presente assicurazione per l'intera durata del contratto, salvo le differenze dovute alle evoluzioni relative al verificarsi o meno di sinistri penalizzanti.
Art. 21 – Cessazione di rischio del veicolo - Trasferimento della proprietà
Non sono ammesse sospensioni o cessioni del contratto.
In caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, demolizione o esportazione definitiva all’estero, il Contraente è tenuto a comunicare all’Impresa l’esclusione del veicolo fornendo la documentazione attestante la restituzione della carta di circolazione, del certificato di proprietà e della targa di immatricolazione.
In caso di vendita del veicolo assicurato è ammessa la sostituzione o l’esclusione del veicolo, previa restituzione, da parte del Contraente, del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde.
L’Impresa restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato e del contrassegno.
Art. 22 - Sostituzione del veicolo, del certificato e del contrassegno
In tutti i casi in cui il veicolo venga sostituito, si procederà all’eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto.
Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato di assicurazione, del contrassegno, e della Carta Verde, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire.
Per il rilascio del duplicato del certificato di assicurazione, del contrassegno e della Carta Verde, nei casi di furto o smarrimento degli stessi, il Contraente dovrà fornire all’Impresa la copia della denuncia fatta alle competenti Autorità.
Art. 23 - Risoluzione del contratto per il furto totale del veicolo
In caso di furto del veicolo il contratto è risolto automaticamente a decorrere dalle ore 24,00 del giorno della denuncia di furto presentata alle Autorità competenti.
L’Impresa restituisce la parte del premio netto pagato e non goduto, escluso quello corrisposto per la garanzia furto e rapina, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua.
Art. 24 - Attestazione dello stato di rischio
In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto, la Società deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:
a) la denominazione dell'impresa;
b) il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
c) il numero del contratto di assicurazione;
d) la forma di tariffa in base alla quale é stato stipulato il contratto;
e) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
f) nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole Bonus/Malus che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione vengono indicati:
a. la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva;
b. la classe di merito di assegnazione del contratto per l’annualità successiva determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006 (Classe di Conversione Universale o CU)
c. i sinistri pagati o apposti a riserva nel periodo di osservazione considerato;
g) i dati della targa di riconoscimento o quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
h) la firma dell'assicuratore.
L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di tacito rinnovo del contratto.
Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.
La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:
• sospensione della garanzia nel corso del contratto;
• contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
• contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno;
• contratti annullati o risoluti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale;
• cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.
Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.
E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato
Art. 25 - Massimali di garanzia
I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione.
Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.
La presente assicurazione è prestata con massimale unico di Euro 6.000.000,00 per sinistro.
Art. 26 - Forma tariffaria
La presente assicurazione R.C. Auto è stipulata, per tutti i veicoli assicurati, nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo la tabella “classe di merito/coefficienti di determinazione del premio” allegata alla presente polizza a cura della Società.
Le tabelle “Classi di Merito” e “Regole Evolutive” , nonché i criteri di assegnazione alla classe di merito sono allegate alla presente polizza a cura dell’Impresa.
Art. 27 – Rinvio alle norme di legge
Per quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
SEZIONE I - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI NELLA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE- sempre
operanti
Art. 28 - Carico e scarico
La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.
Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.
Art. 29 - Ricorso terzi da incendio
La Società in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di € 775.000,00 per sinistro.
Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.
Art. 30 - RC dei trasportati
L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.
Art. 31 - Soccorso vittime della strada
L'Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 300,00 per sinistro, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.
Il trasporto deve essere provato con idonea dichiarazione rilasciata dall'autorità.
Art. 32 – Rimorchi – rischio statico
La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.
Art. 33 - Rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Contraente
La Società, preso atto che i veicoli assicurati sono condotti da dipendenti o collaboratori anche occasionali del Contraente, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Contraente:
a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni di legge in vigore;
b) nel caso di danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alla carta di circolazione o certificato di circolazione per i ciclomotori;
c) se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
SEZIONE II - NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI
Art. 34 – Veicoli assicurati
Si intendono assicurati tutti i veicoli iscritti nel Libro Matricola - allegato n. 1 alla presente polizza – per i quali sia indicato il relativo valore nella colonna “Garanzia Incendio e Furto”, anche qualora per gli stessi non sia richiesta la garanzia della Sez. I – Responsabilità Civile Auto.
Sono inclusi gli accessori forniti dalla casa costruttrice ed ogni altro accessorio od attrezzatura o dispositivo installate anche da altra ditta e che il Contraente ritenga necessario in relazione al servizio al quale il veicolo stesso è adibito.
Art. 35 - Garanzia Incendio e Furto
L'Impresa risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, così come definito all’art. 31, in conseguenza di:
a) incendio - qualunque ne sia la causa -, fulmine, scoppio od esplosione;
b) furto tentato o consumato;
c) rapina.
E' previsto il risarcimento sia del danno parziale che del danno totale.
La garanzia Furto e Xxxxxx prevede inoltre il risarcimento dei danni prodotti al veicolo nel tentativo e nell'esecuzione od in conseguenza di tali reati ed il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina.
Art. 36 - Esclusioni e delimitazioni
Dall'assicurazione dei "Rischi diversi" è escluso il risarcimento dei danni:
a) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
b) determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.
c) subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività, di terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;
d) alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso;
e) da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo.
Art. 37 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale negli stessi stati convenuti per l'assicurazione di responsabilità civile.
Art. 38 - Adeguamento delle somme assicurate
In occasione di ciascun rinnovo annuale della polizza, escluso l'eventuale rateo iniziale, l’Impresa adeguerà le somme assicurate:
a) per il veicolo al valore riportato dall'Eurotax giallo o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato;
b) per gli eventuali accessori (il cui valore è compreso nella somma assicurata per il veicolo) e per gli apparecchi (assicurati con indicazione dello specifico valore), applicando una diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del veicolo.
Ad ogni scadenza annuale della polizza, l'Impresa determinerà il nuovo premio.
L'adeguamento verrà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.
La quietanza rilasciata alla scadenza annuale riporterà i nuovi valori assicurati.
SEZIONE II - CONDIZIONI PARTICOLARI ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI –
sempre operanti
Art. 39 - Eventi naturali.
Danni materiali e diretti in conseguenza di allagamento, alluvione, bufera, caduta di sassi o di alberi, cedimento e smottamento del terreno, collisione con animali, eruzione vulcanica, frana, smottamento, grandine, inondazione, alluvione, mareggiata, neve, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, uragano, valanga, slavina.
Sull'ammontare del danno risarcibile per tale garanzia è applicata una franchigia fissa di
€ 250,00.
Art. 40 - Eventi Sociopolitici
Danni materiali e diretti in conseguenza di atti di sabotaggio o vandalismo, scioperi, tumulti popolari, sommosse a carattere locale, atti di terrorismo, atti dolosi di terzi; sull'ammontare del danno risarcibile per tale garanzia è applicata una franchigia fissa di € 250,00. L'assicurazione non opera quando il veicolo è portato o fatto portare sul luogo degli avvenimenti sopra indicati da persona che partecipi o intenda partecipare agli avvenimenti stessi.
Art. 41 - Caduta di Aeromobili o altri Corpi Celesti
Danni materiali e diretti in conseguenza di caduta di aeromobili o corpi volanti, loro parti o cose trasportate, nonché da corpi celesti in genere;
Art. 42 - Garanzia cristalli.
L’impresa fino ad un massimo di € 1.000,00 per sinistro indennizza le spese sostenute per la sostituzione dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo a seguito di rottura degli stessi.
Le rigature, scheggiature, screpolature dei cristalli sono risarcite solo se compromettono la sicurezza personale.
Sull'ammontare del danno risarcibile per tale garanzia è applicata una franchigia fissa di
€ 150,00.
Art. 43 - Rimborso spese di immatricolazione.
L’Impresa garantisce il rimborso delle spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo con il limite di € 200,00 qualora si verifichi un sinistro coperto dalla garanzia Incendio o da quella Furto che ne determini la sua perdita totale.
Art. 44 - Garanzia contrassegno e tassa di proprietà
L’Impresa, in caso di sinistro che colpisca il veicolo assicurato a seguito di un evento previsto dalla garanzia Incendio-Eventi Accidentali o Furto totale senza ritrovamento, si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:
a) al rateo di premio al netto delle imposte dell'assicurazione di Responsabilità civile relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
b) alla quota della tassa di proprietà corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata;
Art. 45 – Autovettura in sostituzione.
L’Impresa rimborsa fino alla concorrenza di € 350,00 per ogni sinistro le spese sostenute per il noleggio di un’autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio e furto. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura.
Art. 46 – Parcheggio, custodia, soccorso stradale
L’Impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 350,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall’Assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo disposto dall’Autorità, nonché per il trasporto del veicolo danneggiato o ritrovato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie incendio, furto e rapina.
SEZIONE III - SINISTRI - NORME COMUNI VALIDE PER LE SEZIONI I E II
Art. 47 – Termini e modalità per la denuncia dei sinistri
La denuncia del sinistro deve essere presentata all’Impresa entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne ha avuto conoscenza l’ufficio addetto alle gestioni assicurative, indicando: il luogo, la data dell'evento, le cause, le modalità che lo hanno determinato e le relative conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni, l'entità del danno.
Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi.
In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, il Contraente deve presentare l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso.
L'Impresa si riserva la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire in tutto od in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di risarcire l'ammontare del danno, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.
In caso di sinistro causato da un danno totale ovvero nel caso l'Impresa intenda subentrare nella proprietà, il pagamento dell'indennizzo è subordinato al rilascio, da parte del Contraente, della procura a vendere relativa al veicolo.
Si intendono richiamate le nuove normative, meglio conosciute sotto il termine Indennizzo Diretto o Risarcimento Diretto, di cui all’art. 5 e 6 del DPR 254/2006 ed agli artt. 149 e 150 del Codice. La denuncia del sinistro causato dalla circolazione del veicolo assicurato deve essere redatta, ai sensi dell’art. 143 del Codice, sul modulo “Constatazione Amichevole di incidente – denuncia di sinistro” conforme a quello approvato dall’ ISVAP e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.
In caso di mancata presentazione della denuncia la Società avrà diritto di rivalersi ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile di quanto pagato (art. 144, 2° comma del Codice) esclusivamente nei confronti dell’Assicurato che abbia omesso dolosamente l’avviso del sinistro.
Art. 48 - Mandato dei periti
La liquidazione dell’indennizzo viene effettuata mediante accordo tra le parti stesse, oppure, a richiesta anche di una sola di esse, tra due Periti che le Parti devono nominare uno per ciascuna. In caso di disaccordo ne viene eletto un terzo dai due nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto, ed i tre Periti decideranno a maggioranza di voti.
I risultati della liquidazione concretati dai Periti concordi, ovvero dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin da ora a qualsiasi impugnativa.
Ciascuna della Parti sopporta le spese del proprio perito, quelle del terzo fanno carico per metà all’Assicurato che conferisce all’Impresa la facoltà di liquidare dette spese e di prelevare la sua quota dall’indennizzo a lui spettante.
Art. 49 - Gestione delle vertenze
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.
La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.
Art. 50 - Determinazione dell’ammontare del danno
L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra il valore che il veicolo aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.
L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata dall'Eurotax giallo, o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione del mercato.
In caso di danno parziale il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai materiali d'uso. Agli apparecchi è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo.
Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.
In ogni caso:
a) se la somma assicurata è inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato dall'Eurotax giallo, la liquidazione è ridotta nella stessa proporzione;
b) non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
c) dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto sulle singole garanzie della presente polizza o da queste condizioni;
d) non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
e) dall'ammontare del danno è detratto il valore di recupero.
L'Impresa risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione.
Art. 51 - Liquidazione del danno
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro presso la sede della Società o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione ed è effettuato dopo che l'Assicurato ha prodotto la documentazione richiesta.
Qualora il recupero del veicolo rubato avvenga prima dell'indennizzo, la Società risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo stesso in conseguenza del furto.
Se invece la Società ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo passa di proprietà all'Impresa stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo.
Qualora la Società rimanga proprietaria del veicolo, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità. Ove la Società abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo recuperato sarà ripartito nella stessa proporzione fra la Impresa e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto.
In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo.
Art. 52 - Furto con ritrovamento
La Società, in caso di furto totale del veicolo assicurato rimborsa le spese sostenute dal Contraente per:
a) il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell’avvenuto ritrovamento;
b) il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione;
c) le spese di viaggio per sé e per i suoi familiari eventualmente al seguito, per il rientro dal luogo del furto o rapina al domicilio del Contraente fino alla concorrenza di € 260,00 complessive per sinistro.
IL CONTRAENTE LA SOCIETA’
ALLEGATO N. 1 – ELENCO VEICOLI ASSICURATI
N. | Classe di merito CU (2011) | ||||||
CV/X.xx | Anno immatricolazione | Valore gar. ARD (2011) | |||||
Tipo Veicolo | Marca e Modello | Targa | |||||
1 | Macch.operatr. | Tosaerba Yanmar | AGY731 | X.xx 32 | 4 | 10/2009 | 22.000,00 |
2 | Rimorchio | Gruppo elettrogeno | AE 76813 | X.xx 26 | - | 6/2008 | 13.500,00 |
3 | Autobus | Iveco 65C15 | BL 212 MA | 37 posti | 1 | 5/2003 | 13.500,00 |
4 | Autobus | Iveco 65C15 | BL 211 MA | 37 posti | 1 | 5/2003 | 13.500,00 |
5 | Autocarro | Fiat Ducato | CM 343 SF | X.xx 53 | 1 | 3/2004 | 8.000,00 |
6 | Autocarro | Fiat Doblò | CL 707 KE | X.xx 20 | 1 | 1/2004 | 6.500,00 |
7 | Autocarro | Iveco Daily 35/S | CK 045 DA | X.xx 35 | 1 | 9/2003 | 13.500,00 |
8 | Autovettura | Fiat Panda 4x4 | CF 025 LH | Cv 13 | 8 | 3/2003 | 2.500,00 |
9 | Autovettura | Fiat Panda 1.2 | CW 304 PY | Cv 14 | 14 | 8/2005 | 4.500,00 |
10 | Autovettura | Fiat Panda 1.2 | CW 303 PY | Cv 14 | 12 | 8/2005 | 4.500,00 |
11 | Autovettura | Fiat Panda 1.2 | CW 302 PY | Cv 14 | 9 | 8/2005 | 4.500,00 |
12 | Autovettura | Fiat Panda 1.2 | CW 301 PY | Cv 14 | 12 | 8/2005 | 4.500,00 |
13 | Autovettura | Fiat Panda 1.1 | CM 821 SJ | Cv 13 | 6 | 3/2004 | 3.000,00 |
14 | Autovettura | Fiat Punto 1.2 | CM 822 SJ | Cv 14 | 6 | 3/2004 | 3.000,00 |
15 | Autovettura | Fiat Panda 900 i.e. | BL 563 LY | Cv 12 | 5 | 1/2001 | 1.000,00 |
16 | Motocarro | Piaggio Xxx | XX 00000 | Cc 218 | 9 | 8/2000 | 1.500,00 |
17 | Motociclo | Moto Guzzi | VV 000587 | Cc 744 | 4 | 12/1997 | 1.000,00 |
18 | Motociclo | Moto Guzzi | VV 000588 | Cc 744 | 4 | 12/1997 | 1.000,00 |
19 | Autocarro | Iveco 35 | BL 801 LE | X.xx 35 | 4 | 3/2001 | 12.500,00 |
20 | Autocarro | Fiat Scudo | BC 128 GJ | X.xx 22 | 1 | 8/1999 | 3.500,00 |
21 | Autobus | Fiat Ducato | AJ 079 TF | 15 posti | 1 | 1/1996 | 5.000,00 |
22 | Autobus | Fiat Cacciamali | VV 002620 | 25 posti | 1 | 6/1996 | 7.000,00 |
23 | Macch.operatr. | Pala gommata | VV AA051 | X.xx 47 | 1 | 9/1998 | 12.000,00 |
24 | Autovettura | Ford Transit 300 2.0 | BP 291 YM | Cv 20 | 6 | 7/2001 | 7.000,00 |
25 | Autovettura | Ford Transit 330 2.4 | BL 085 LH | Cv 23 | 9 | 8/2001 | 16.000,00 |
26 | Autovettura | Fiat Panda 900 i.e. | BN 965 MN | Cv 12 | 6 | 1/2001 | 1.200,00 |
27 | Autovettura | Mercedes C250 | BC 295 RX | Cv 23 | 10 | 4/1999 | 9.000,00 |
28 | Autovettura | Fiat Panda 1.1 i.e. | VV 003515 | Cv 13 | 6 | 4/1998 | 1.000,00 |
29 | Autovettura | Fiat Panda 1.0 i.e. | CZ 545040 | Cv 12 | 2 | 1/1995 | 0,00 |
30 | Autovettura | Fiat Panda 900 i.e. | VV 002767 | Cv 12 | 1 | 1/1992 | 0,00 |
31 | Autovettura | Fiat Panda 900 i.e. | VV 003406 | Cv 12 | 6 | 1/1998 | 0,00 |
32 | Autovettura | Fiat Panda 900 i.e. | VV 003188 | Cv 12 | 1 | 7/1997 | 0,00 |
33 | Autovettura | Fiat Panda 900 i.e. | VV 002901 | Cv 12 | 8 | 11/1996 | 0,00 |