AXA MPS Guidare Protetti Nota informativa al contratto di
AXA MPS Guidare Protetti Nota informativa al contratto di
assicurazione di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore Settore ciclomotori e motocicli
Sezione RCA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'Ivass ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'Ivass. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
Per la garanzia di Responsabilità Civile da circolazione è possibile effettuare sul sito Internet di AXA MPS Danni un preventivo gratuito e personalizzato per autovetture, redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché della formula tariffaria prescelta dal Contraente tra quelle proposte da AXA MPS Danni.
A) Informazioni sull'impresa di assicurazione
1. Informazioni generali
a) La denominazione sociale della Società è AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. in breve AXA MPS Danni. Essa è costituita nella forma giuridica di Società per Azioni. La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. ed appartiene al Gruppo AXA.
b) La Sede Legale e la Direzione Generale sono in Xxx Xxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx - Xxxxxx.
c) Recapito telefonico: x00 00 00 000 0; numero verde 800 231 187; sito internet: xxx.xxx-xxx.xx e-mail: xxxx@xxx-xxxxxxxx.xx
d) AXA MPS Xxxxx è stata autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 30/9/1974 (G.U. 11/10/1974 n. 266). Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese, tenuto dall'Ivass, al nr. 1.00049.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa
Dati riferiti al 31 dicembre 2012 (in milioni di Euro)
Patrimonio netto
€ 63,31
Capitale Sociale i.v.
€ 39,00
Riserve patrimoniali
€ 5,00
Indice di solvibilità* 168%
* Rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.
B) Informazioni sul contratto
3. Coperture assicurative offerte
Con il contratto AXA MPS Guidare Protetti è offerta la copertura per il rischio della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
Per maggiori dettagli sulla copertura si rinvia all'art. A.1 – Oggetto dell'assicurazione della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione.
Si invita inoltre a prendere visione di quanto riportato nelle Condizioni Aggiuntive per l'assicurazione di rischi non compresi in quella obbligatoria, nelle quali sono indicate le estensioni automatiche alla copertura di Responsabilità Civile prestate anche se non comprese nell'assicurazione obbligatoria.
Per i ciclomotori e motocicli AXA MPS Xxxxx propone la formula tariffaria Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in 28 classi di merito corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti.
Avvertenza. Ai sensi dell'art A.3 – Esclusioni e rivalsa della sezione A - La Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione la garanzia assicurativa relativa alla Responsabilità Civile non è operante:
• se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
• nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
• nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
• nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non sia guidato dal proprietario (nel caso dei contratti in leasing, dal locatario) o da un suo dipendente;
• nel caso di veicolo su cingoli, per i danni causati alla pavimentazione stradale;
• nel caso di danni subìti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
Mod. ATD/AA/GP 0005 Ed. 07/2013
• se il conducente al momento del sinistro guidi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
• in caso di dolo del conducente;
• ai sensi degli artt. 1892 e 1893 c.c., nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato;
• ai sensi dell'art. 1898 c.c., nel caso di omessa comunicazione di mutamenti che abbiano aggravato il rischio.
Pagina 1 di 6
AXA MPS Xxxxx rinuncia comunque ad esercitare il diritto di rivalsa se al momento del Sinistro:
- il Conducente non è ancora abilitato alla guida, ma è provato il superamento dell'esame teorico-pratico di idoneità alla stessa, purché la patente venga successivamente rilasciata;
- il Conducente guida con patente scaduta, purché la patente successivamente rinnovata abiliti alla guida del veicolo indicato in polizza, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza esclusiva e diretta delle lesioni fisiche subìte dal Conducente del veicolo assicurato a causa del sinistro stesso. È in ogni caso necessario che anche la patente scaduta abilitasse alla guida del veicolo;
AXA MPS Xxxxx inoltre rinuncia al diritto di rivalsa:
- nel caso di sinistri causati da guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
In tal caso, peraltro, il Conducente è tenuto a rimborsare a AXA MPS Xxxxx l'indennizzo pagato al terzo fino al limite massimo di € 516,00 per sinistro;
- nei confronti dell'Assicurato in conseguenza dell'inoperatività della garanzia per i danni alla persona subìti dai trasportati sul veicolo indicato in polizza, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione. AXA MPS Xxxxx si riserva il diritto di rivalsa verso il Conducente nel caso di danni a persone trasportate contro la propria volontà.
Sono inoltre previsti casi di sospensione e limitazione della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento. Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli
1 – Estensione territoriale
5 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia delle Norme che regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione
A.1 – Oggetto dell'assicurazione
A.2 – Soggetti esclusi dalla garanzia obbligatoria r.c. auto, della Sezione A – La Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza. Ai sensi dell'art A.3 – Esclusioni e rivalsa della sezione A - La Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione AXA MPS Danni, nei casi previsti dalle esclusioni e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.
Avvertenza. Ai sensi dell'art. A.1 – Oggetto dell'assicurazione della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione, la garanzia assicurativa relativa alla Responsabilità Civile non è soggetta a franchigie né scoperti. Relativamente ai massimali assicurati, AXA MPS Xxxxx si impegna a corrispondere, entro i limiti indicati in polizza, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto, secondo la scelta di una delle seguenti combinazioni, e che tuttavia non potranno eccedere i seguenti limiti:
Opzioni Massimale per sinistro con il sottolimite di
A € 6.000.000,00 € 5.000.000,00
€ 1.000.000,00
per danni alle persone indipendentemente dalle vittime
per danni a cose e animali indipendentemente dal n. del danneggiati
B € 12.000.000,00 € 10.000.000,00
€ 2.000.000,00
per danni alle persone indipendentemente dalle vittime
per danni a cose e animali indipendentemente dal n. del danneggiati
Di seguito si indicano esempi di applicazione del massimale:
1) valore del massimale per danni a persone € 5.000.000
– danno provocato per danni a persone € 4.000.000
– risarcimento a favore del terzo € 4.000.000
2) valore del massimale per danni a persone € 5.000.000
– danno provocato per danni a persone € 6.000.000
– risarcimento a favore del terzo € 5.000.000 (la restante parte sarà a carico dell'assicurato).
Avvertenza. Ai sensi dell'art. 7 – Durata e rinnovo negoziato del contratto delle Norme che regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione Il contratto ha durata annuale. Su richiesta del Contraente è possibile avere una durata di anno più frazione. In questo caso la frazione di anno costituisce periodo assicurativo iniziale, alla scadenza della quale verrà applicata la tariffa in vigore a tale momento. Le regole sulla evoluzione della classe di merito operano al termine dell'intero periodo di assicurazione.
Il contratto non può essere prorogato tacitamente.
Mod. ATD/AA/GP 0005 Ed. 07/2013
AXA MPS Xxxxx, qualora non abbia inviato disdetta, si riserva la facoltà di proporre il rinnovo almeno 30 giorni prima della scadenza.
Pagina 2 di 6
Il contratto si intenderà rinnovato, per esplicita volontà di entrambe le Parti, mediante l'accettazione da parte del Contraente della proposta di rinnovo, espressa attraverso il pagamento del nuovo premio ed il rilascio, da parte di AXA MPS Danni, della relativa quietanza .
In mancanza di ciò, il presente contratto si intende scaduto al suo naturale termine indicato in polizza.
Tuttavia al fine di consentire la stipulazione di un nuovo contratto AXA MPS Xxxxx manterrà operanti le garanzie prestate fino alla data di effetto della nuova polizza e comunque non oltre le ore 24.00 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza del presente contratto.
3.1 Estensioni della copertura (eventuale)
Si rimanda all'art. A.1 - Oggetto dell'assicurazione della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione.
4. Soggetti esclusi dalla garanzia
Si rimanda all'art. A.2 - Soggetti esclusi dalla garanzia obbligatoria RCA della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione.
5. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - nullità
Avvertenza. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Per maggiori dettagli si rinvia all'art. 4 - Dichiarazioni del Contraente delle Norme che regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza. Eventuali cause di nullità sono regolamentate ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c.
6. Premi
Periodicità e frazionamento. Il premio è annuale con possibilità di frazionamento semestrale gravata da maggiorazione del premio del 3%.
Mezzi di pagamento. Addebito in conto corrente, assegno circolare, bonifico, contanti (nei limiti previsti dalla normativa in vigore) e Carta di Credito.
Determinazione del premio: il premio viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed il relativo importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da AXA MPS Danni all'Intermediario.
Avvertenza. In caso di risoluzione anticipata del rischio per vendita, distruzione, demolizione, esportazione definitiva del veicolo assicurato, nonché per furto, rapina, appropriazione indebita, AXA MPS Danni restituisce la parte di premio RCA, al netto delle imposte e del contributo al S.S.N., corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365mo del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua.
Per maggiori dettagli si rinvia all'art.5 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia, art. 8 - Trasferimento della proprietà del veicolo, art. 9 - Risoluzione del contratto per furto/rapina/appropriazione indebita del veicolo e all'art. 10 - Cessazione di rischio delle Norme che regolano l'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione.
7. Informativa in corso di contratto
AXA MPS Xxxxx trasmette al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto stesso, una comunicazione scritta,unitamente all'attestazione sullo stato del rischio, contenente le seguenti informazioni:
• data di scadenza del contratto;
• le modalità per ottenere informazioni sul premio di rinnovo della garanzia R.C. Auto presso l’Intermediario al quale è
assegnato il contratto o contattando il Servizio Clienti Auto di AXA MPS Danni.
Unitamente alla comunicazione di cui sopra, e In base alle disposizioni normative in essere è inviata altresì lì attestazione sullo stato del rischio con cui AXA MPS Xxxxx comunica le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.
8. Attestazione sullo stato del rischio - Classe di merito
AXA MPS Xxxxx trasmette al Contraente, almeno 30 giorni prima la scadenza annuale del contratto, l'attestazione sullo stato del rischio.
Il periodo di validità dell'attestazione sullo stato del rischio è pari a 12 mesi dalla data di scadenza del contratto per il quale la stessa è stata rilasciata.
In caso di furto/rapina/appropriazione indebita, vendita, consegna in conto vendita, esportazione definitiva all'estero, cessazione del rischio assicurato o in caso di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, l'ultima attestazione dello stato del rischio conseguita conserva validità per un periodo massimo di cinque anni a condizione che il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che il veicolo non ha circolato nel periodo successivo alla scadenza del precedente contratto.
Anche in caso di polizza sospesa e non riattivata la validità dell'ultima attestazione conseguita è posticipata fino ad un massimo di 5 anni dalla scadenza del contratto a cui si riferisce sempreché il Contraente dichiari, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che il veicolo non ha circolato nel periodo successivo alla data di sospensione di tale contratto.
Per le modalità di assegnazione della classe di merito universale, anche in caso di acquisto di un ulteriore nuovo veicolo, si rinvia alla Forma tariffaria Bonus/Malus autovetture delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza. La classe di merito di conversione universale c.d. C.U. riportata sull'attestazione sullo stato del rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratto RCA di ciascuna Società di assicurazione.
9. Recesso
Mod. ATD/AA/GP 0005 Ed. 07/2013
Qualora il contratto venga perfezionato mediante tecniche di commercializzazione a distanza, il Contraente ha diritto di recedere, pur in presenza di sinistro, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto stesso o dalla data di ricezione della
Pagina 3 di 6
documentazione contrattuale, se successiva, inviando apposita dichiarazione tramite raccomandata A.R., come meglio descritto all'art. 6 - Diritto di ripensamento delle Norme che regolano l 'assicurazione in generale delle Condizioni di Assicurazione.
10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, mentre il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di 2 anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questa azione.
11. Regime fiscale
Il contratto è gravato dall'imposta sulle assicurazioni nella misura disposta dalla normativa in vigore e il cui importo è indicato in polizza.
È dovuto il contributo al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) nella misura disposta dalle attuali normative e il cui importo è indicato in polizza.
C) Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami
12. Procedura per il risarcimento del danno
Affinché si possa applicare la procedura di risarcimento diretto stabilita dagli artt. 149 e 159 del Codice delle Assicurazioni, devono ricorrere le condizioni di seguito riportate:
- il sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli;
- il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità;
- il luogo di accadimento del sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli devono essere assicurati con Società di assicurazione aventi sede legale in Italia.
In tali casi, per la procedura liquidativa si rinvia agli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e alla lettera A) dell'articolo
A.9 - Procedura per il risarcimento del danno della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione.
Per tutte le altre fattispecie di sinistro si rinvia all'art.148 del Codice delle Assicurazioni e alla lettera C) dell'art. A.9
– Procedura per il risarcimento del danno della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione. Avvertenza. Ai sensi dell'art. A.5 - Modalità per la denuncia dei sinistri della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione, la denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo conforme a quello previsto dal regolamento Ivass n. 13 del 06/02/2008.
La predetta denuncia deve essere presentata entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne è venuto a conoscenza all'Ufficio sinistri/Ispettorato sinistri di AXA MPS Xxxxx. La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. È esclusa la presentazione in via telematica.
Sul sito internet (xxx.xxx-xxx.xx) sono indicati i centri di liquidazione sinistri.
AXA MPS Xxxxx, ricevuta la richiesta di risarcimento, con apposita comunicazione inviata al Contraente, indica una congrua offerta di risarcimento del danno.
La comunicazione di cui sopra, se la richiesta è completa, deve essere inviata entro i seguenti termini, che decorrono dalla presentazione della richiesta completa di tutti gli elementi previsti dalle disposizioni vigenti:
- 90 giorni, in caso di lesioni;
- 60 giorni, in caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
- 30 giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il modulo di denuncia del sinistro sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro.
In caso di richiesta incompleta fornita dal Contraente, AXA MPS Xxxxx richiederà le necessarie integrazioni al danneggiato entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In tal caso, i termini di cui al paragrafo precedente decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.
Qualora il Contraente dichiari di accettare la somma offerta, AXA MPS Xxxxx è tenuta ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel medesimo termine AXA MPS Xxxxx corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta; la somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno.
Nel caso in cui non si raggiunga un accordo il danneggiato potrà agire in giudizio soltanto nei confronti della stessa.
13. Incidenti stradali con controparti estere
Per la procedura da seguire per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidente con un veicolo immatricolato all'estero:
- se il sinistro è avvenuto in Italia, si rinvia alle disposizioni degli articoli 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni;
- se il sinistro è avvenuto all'estero,si rinvia alle disposizioni di cui al Capo V - “Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero” artt. 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni.
Mod. ATD/AA/GP 0005 Ed. 07/2013
Si rimanda anche all'art. A.11 - Incidenti stradali con controparti estere della sezione A - Responsabilità Civile autoveicoli delle Condizioni di Assicurazione.
Pagina 4 di 6
Precisiamo che in caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap S.p.A. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici – Xxx Xxxx, 00 00000 Xxxx – xxx.xxxxxx.xx.
14. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per uno o più sinistri
Come previsto dalle Condizioni aggiuntive sulla Forma tariffaria Bonus/Malus autovetture, al fine di evitare l'applicazione del Malus il Contraente potrà, all'atto del rinnovo del contratto, decidere di rimborsare i sinistri liquidati a titolo definitivo nel periodo di osservazione immediatamente precedente alla data di scadenza del contratto.
I rimborsi potranno essere effettuati secondo le seguenti modalità:
• a Consap – Xxx Xxxx x.00, 00000 Xxxx (xxx.xxxxxx.xx), se il sinistro è stato liquidato con procedura di
risarcimento diretto;
• a AXA MPS Xxxxx per tutti gli altri sinistri.
In tal caso AXA MPS Xxxxx rilascerà una nuova attestazione sullo stato del rischio.
15. Accesso agli atti dell'Impresa
L'art. 146 del Codice delle Assicurazioni sancisce e disciplina, in via generale, il diritto di accesso agli atti in favore dei Contraenti, degli Assicurati e dei danneggiati a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.
Gli atti contenuti nel fascicolo del sinistro che sono soggetti all'accesso sono:le denunce di sinistro dei soggetti coinvolti, le richieste di risarcimento, il rapporto delle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, le dichiarazioni testimoniali sulle modalità del sinistro, con esclusione dei riferimenti anagrafici dei testimoni, le perizie dei danni materiali, le perizie medico-legali che riguardino il richiedente, i preventivi e le fatture riguardanti i veicoli e/o le cose danneggiate, le quietanze di liquidazione.
Sono, invece, escluse dall'accesso le perizie medico legali relative a persone diverse dal richiedente, salvo che il diritto che l'interessato vuol far valere consista a sua volta in un diritto della personalità di pari rango.
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato solamente quando siano conclusi i procedimenti di valutazione e di constatazione dei danni da parte dell'impresa assicurativa, ovvero dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta per il risarcimento o dei motivi per i quali non si ritiene di formulare offerta od ancora, in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione del diniego dell'offerta:
- decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, se si tratta di danno a cose e se il modulo di denuncia del sinistro è stato sottoscritto da tutti i conducenti dei veicoli;
- decorsi 60 giorni dalla medesima data, se si tratta di danno a cose, in assenza del summenzionato requisito;
- decorsi 90 giorni se il sinistro ha causato lesioni personali;
- in ogni caso, decorsi 120 giorni dalla data di accadimento del sinistro.
Nel caso in cui la Società di assicurazione, dopo avere ricevuto una richiesta di risarcimento incompleta, richieda agli interessati le necessarie integrazioni entro 30 giorni dalla ricezione della stessa,i termini suindicati per l'esercizio del diritto decorrono dalla data di ricezione da parte dell'impresa dei dati e dei documenti integrativi richiesti.
L'interessato che ne abbia titolo deve inviare richiesta scritta,a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,a mezzo telefax o mediante consegna a mano, alla Società di assicurazione che ha effettuato i procedimenti di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni in relazione ai quali si chiede l'accesso.
La richiesta può essere indirizzata tanto alla sede legale o direzione generale della Società di assicurazione, quanto all'ufficio incaricato della liquidazione del sinistro nel luogo di domicilio del danneggiato.
Nella richiesta di accesso devono essere indicati gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ed il riferimento all'interesse personale che ne costituisce il motivo della proposizione. La richiesta dovrà essere corredata dalla copia di un documento di riconoscimento dell'interessato e dall'eventuale delega sottoscritta dall'interessato stesso qualora sia un terzo a promuoverla in nome e per conto dell'interessato.
Ricordiamo che se entro 60 giorni dalla richiesta scritta, l'Assicurato o il danneggiato non viene messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti e di estrarne copia a sue spese,può inoltrare reclamo all 'Ivass.
16. Reclami relativi al contratto
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. - Advisory Center- Xxx Xxxx Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx (Xxxxxx) - Fax x00 00 00 000 000 - e- mail xxxxxxx.xxxxx@xxx-xxx.xx.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a: Ivass - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma,corredando l 'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria,oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Ivass o direttamente al sistema estero xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx.xxx competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.
Mod. ATD/AA/GP 0005 Ed. 07/2013
AXA MPS Xxxxx è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Pagina 5 di 6
GLOSSARIO
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Attestazione sullo stato del rischio: il documento che AXA MPS Xxxxx è tenuto a rilasciare al Contraente e sul quale sono indicate le caratteristiche del Rischio assicurato.
AXA MPS Danni: la AXA MPS ASSICURAZIONI DANNI Società per Azioni – Xxx Xxxx Xxxxxxx, 0 – 00000 XXXX.
Carta Verde: il Certificato Internazionale di assicurazione relativo alla circolazione negli Stati Esteri in esso indicati.
Classe di conversione universale - CU: Classe di merito di riferimento per tutte le Imprese di Assicurazione, come previsto dalla vigente normativa, relativa a veicoli assicurati con forme tariffarie che prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio correlate al verificarsi o meno di sinistri durante il periodo di osservazione.
Classe di merito interna: Classe di merito assegnata al contratto in base alle regole previste dalle Condizioni di Assicurazione di AXA MPS Danni che si possono differenziare da quanto previsto dalla normativa vigente.
Codice delle assicurazioni: Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni.
Contraente: la persona fisica o giuridica,anche diversa dall'Assicurato,che stipula il contratto di assicurazione e paga il premio.
Locatario: l'utilizzatore di un veicolo dato in locazione,le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.
Massimale: la somma sino a concorrenza della quale AXA MPS Xxxxx presta l'assicurazione.
Norme tariffarie: le norme di AXA MPS Danni che indicano le modalità di applicazione della tariffa, oltre agli sconti, gli aumenti ed i premi applicabili in casi particolari.
Polizza: l'insieme dei documenti che provano e costituiscono il contratto di assicurazione.
Premio: la somma dovuta dal Contraente a AXA MPS Xxxxx.
Proprietario del veicolo: colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Responsabilità principale: la responsabilità prevalente o superiore attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. La responsabilità principale dà luogo ad annotazione del sinistro nell'attestato di rischio ed all'applicazione del malus, successivamente al pagamento del sinistro.
Responsabilità concorsuale: la responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. La responsabilità concorsuale dà luogo all'annotazione del sinistro sull'attestazione dello stato del rischio con l'indicazione della percentuale di responsabilità.
Responsabilità paritaria-cumulata: è quella cumulata per più sinistri in cui vi sia la responsabilità paritaria del conducente del veicolo assicurato nel quinquennio di osservazione della sinistralità.
Risarcimento: la somma corrisposta da AXA MPS Danni al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Risarcimento diretto: procedura di risarcimento diretto prevista dal D.P.R. n. 254 del 18 luglio 2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni ed entrata in vigore in data 01/02/2007.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Rivalsa: l'azione esercitata da AXA MPS Xxxxx nei confronti del proprio Assicurato per recuperare gli importi eventualmente pagati ai terzi danneggiati in presenza delle situazioni disciplinate dalle Condizioni di Assicurazione.
Sinistro/i: il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Tariffa: la tariffa di AXA MPS Danni in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto.
Terzo/i: definito/i tali dall'art.129 del Codice delle Assicurazioni e dalle successive modificazioni ed integrazioni.
Data ultimo aggiornamento del presente documento: 31/05/2013.
Mod. ATD/AA/GP 0005 Ed. 07/2013
-
Pagina 6 di 6