ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA l'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIOEVO, piazza dell'Orologio 4, Roma -
Prot. 1445 Roma, 08/10/2021
Pos. I - 3
ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA
l'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIOEVO, xxxxxx xxxx'Xxxxxxxx 0, Xxxx -
C.F. 80132790587, P.I. 13506251001, rappresentato dal Presidente, Xxxx. Xxxxxxx XXXXXX, nato a Roma il 20/05/1942 e residente per la carica in Roma, piazza dell’Orologio 4 e a ciò autorizzato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 .04.2001
e
il DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
TORINO, via Sant’Xxxxxxx 20, Torino - C.F. 80088230018, P.I. 02099550010, rappresentato da:
- il Direttore Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx, nato a Como il 17/2/1964, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del 29/09/2021;
- la Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx - Direttrice della Direzione Ricerca e Terza Missione, nata a Torino il 6/10/1970, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto,
entrambi domiciliati, ai fini del presente atto, presso la sede del Dipartimento di Studi Umanistici, in Torino, Via X. Xxxxxxx, 20, 10124
Premesso che:
- tra l'Istituto Storico per il Medioevo e il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Torino esiste un comune interesse istituzionale nel promuovere attività scientifiche, didattiche e culturali nei settori della storia, della letteratura e della lingua italiana, con particolare riguardo alla valorizzazione e all'edizione di documenti e fonti che attestino i procedimenti di produzione, circolazione e trasmissione di testi volgari dell’età medievale;
- tra l'Istituto Storico per il Medioevo e il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Torino è stata già stipulata una convenzione (Prot. 909 / I-3, 11 luglio 2017), collegata al progetto di edizione critica dell’Epistolario di Xxxxxxxx xx Xxxxx, promosso dall’ISIME, in collaborazione con la Provincia Romana dell’Ordine Domenicano. Grazie a questa convenzione hanno partecipato e partecipano
al progetto di edizione, ricercatori e professori del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Torino, impegnati nel lavoro filologico e linguistico dell’Epistolario: xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, prof. Xxxxxxxx X’Xxxxxx, prof.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx.
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di collaborazione scientifica.
Articolo 2
Con il presente accordo l'Istituto Storico per il Medioevo (di seguito ISIME) e il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Torino (di seguito Dipartimento) si propongono di:
a) condurre e coordinare studi e ricerche, finalizzati all'analisi delle fasi di produzione, circolazione e trasmissione dei testi del Medioevo volgare, a livello paleografico, filologico, linguistico, letterario, storico-documentario;
b) pubblicare, anche con la partecipazione del Dipartimento, i volumi dell’edizione dell’Epistolario di Xxxxxxxx xx Xxxxx e/o di altri progetti editoriali approvati dall’ISIME, sia tradizionali sia multimediali e digitali; su eventuali volumi, da pubblicare in collaborazione con il Dipartimento, saranno definiti specifici accordi;
c) collaborare con centri e istituzioni nazionali e internazionali di natura affine nell’ambito di progetti interdisciplinari relativi alla storia culturale, sociale, letteraria e linguistica del Medioevo italiano;
d) promuovere il confronto e il dialogo sui contenuti e sui metodi di ricerca di cui ai punti precedenti mediante convegni e giornate di studio, grazie anche a cooperazioni e collaborazioni con altri enti, nell’ambito di convenzioni e di progetti nazionali e internazionali;
e) collaborare nell’ambito della didattica e della ricerca attivando, ove possibile, stages pre e post laurea, tirocini formativi, borse e assegni di ricerca.
Articolo 3
Per il coordinamento delle attività di cui al presente accordo, il Dipartimento e l’ISIME convengono di indicare quali referenti:
- il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx e il Dott. Xxxxxxxx X’Xxxxxx, per il Dipartimento;
- il Xxxx. Xxxxx Xxxxx, la Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxx e la Prof.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx, per l’ISIME.
Articolo 4
Il presente Accordo dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo dell'Istituto Storico per il Medioevo e dal Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino.
Si dà atto che il presente Accordo non comporta oneri finanziari per le parti.
Ciascuna parte garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale impiegato nelle attività oggetto del presente Accordo.
Il personale delle parti e i soggetti a esso equiparati sono tenuti all’osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori impartite dalla sede ospitante.
Articolo 5
Il presente Accordo ha durata di mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla data di stipula, con rinnovo da comunicarsi per iscritto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni e da approvarsi dai rispettivi organi competenti.
Al termine dell’Accordo i referenti del progetto redigeranno congiuntamente una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri.
Articolo 6
Ogni modifica o integrazione del presente Accordo dovrà avvenire per iscritto, previa intesa tra le parti, ed essere approvata dagli organi competenti.
Articolo 7
I risultati intellettuali e tecnico-scientifici ottenuti nell’ambito del presente Accordo di Collaborazione scientifica saranno opportunamente collegati ai nomi dei loro autori. I loghi delle due istituzioni compariranno tra quelli degli Enti che hanno collaborato alle singole iniziative. In particolare, si dispone che i risultati dell'indagine filologica e linguistica sui testimoni manoscritti che tramandano l'Epistolario cateriniano siano protetti e valorizzati da ambo le parti coinvolte, secondo le regole del diritto industriale e d’autore previste dalle normative in vigore. Per quanto riguarda la pubblicazione dell’edizione critica delle Lettere di Xxxxxxxx xx Xxxxx, i relativi diritti spetteranno all'ISIME.
Le attività di comunicazione verso l’esterno delle azioni realizzate con il progetto di cui al presente accordo, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti. Entrambe le parti s’impegnano, inoltre, a prevenire ogni pretesa che possa derivare da eventuali diritti rivendicabili dal
personale di propria afferenza, o da soggetti in contatto con esso, onde consentire una più agevole negoziabilità dei risultati ottenuti.
Articolo 8
Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere e applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (di seguito “GDPR”), così come recepito dal D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, modificato dal D.lgs 101/2018 (di seguito “Codice Privacy”).
Tutti i dati personali che saranno scambiati fra le Parti nel corso dello svolgimento del presente Accordo saranno trattati rispettivamente da ciascuna di esse per le sole finalità indicate nell’Accordo e in modo strumentale all’espletamento dello stesso, nonché per adempiere a eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali e saranno trattati, con modalità manuali e/o elettroniche, secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati anche particolari, previsti dal Codice Privacy e dal Regolamento UE.
Resta inteso che ciascuna Parte dovrà reciprocamente manlevare e tenere l’altra Parte indenne da qualunque richiesta di risarcimento per eventuali danni arrecati a terzi a seguito della violazione della normativa in materia, addebitabile al proprio personale.
Articolo 9
L’imposta di bollo, a carico del Dipartimento sui fondi di Ricerca Locale di titolarità del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, verrà assolta virtualmente ai sensi dell’autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 - del 4/07/1996, prot. 93050/96 (rif. art. 75). Per qualsiasi controversia derivante dall’applicazione del presente Accordo, è competente a decidere il Foro di Firenze.
Articolo 10
Il presente atto, redatto in un unico esemplare elettronico, non è soggetto a registrazione. Verrà registrato solo in caso d’uso, e le spese faranno interamente carico alla parte che richiederà la registrazione.
Approvato dal Consiglio Direttivo dell’ISIME in data 7/07/2021
Approvato dal Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici in data 29/09/2021
Per l’ISTITUTO STORICO ITALIANO PER IL MEDIOEVO
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx - Presidente
XXXXXX XXXXXXX
08.10.2021
10:25:31 UTC
Per il DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
dell’Università degli Studi di Torino Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx - Direttore
Per la DIREZIONE RICERCA E TERZA MISSIONE
dell’Università di Torino
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx - Direttrice