Contratto di prestazione professionale per l’affidamento dell’incarico di R.S.P.P. esterno CIG : Z6B1DFCAAB
Contratto di prestazione professionale per l’affidamento dell’incarico di R.S.P.P. esterno CIG : Z6B1DFCAAB
Con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge, viene stipulato un contratto di prestazione professionale per l’affidamento dell’incarico di R.S.P.P. esterno dal 26 maggio 2017 al 25 giugno 2017
Tra
La Brindisi Multiservizi S.r.l., Unico Socio, con sede in Brindisi alla Via Prov.le X. Xxxx 187, P.I.01695600740, in persona dell’Amministratore Unico, Sig. Xxxx Xxxxxxx, nato a Brindisi il ed ivi residente alla
, C.F.: , di seguito denominato “Committente” E
La Società WPS 231 S.r.l., con sede legale in Xxxxxx (XX)xxxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxx 00, P.I.: 09527850961, in persona dell’Amministratore Unico, Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxx, nata a e residente in Brindisi alla , C.F. , di seguito denominata “Prestatore”
Premesso
1) che per svolgere l’attività di R.S.P.P. si deve essere in possesso dei titoli previsti dal D.Lgs. 81/2008;
2) che all’interno della BMS non vi è personale con i requisiti per svolgere tale attività;
3) che con determina n. 7 del 23/03/2017 l’Amministratore Unico della Brindisi Multiservizi ha individuato nella Società WPS 231 S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico, il professionista idoneo a svolgere l’incarico di RSPP esterno della Società, cui è altresì affidata la formazione obbligatoria, gli audit di verifica impianti di emergenza incendio e sicurezza da effettuare per conto della BMS presso n. 48 presidi scolastici di Brindisi, la formazione all’atto dell’assunzione e del cambio Settore dei dipendenti BMS nonché per tutte le attività previste dal D.Lgs. 81/08;
4) che “il Prestatore” ha attestato di non trovarsi in alcuna condizione di conflitto d’interessi con la Società, tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;
5) che con determina n. 24 del 26/05/2017 l’Amministratore Unico ha prorogato per mesi 1 (uno) l’incarico attribuito alla Società incaricata WPS 231 S.r.l., fatta eccezione l’attività di verifica degli impianti di emergenza incendio e sicurezza da effettuare per conto della BMS presso n. 48 presidi scolastici di Brindisi. Tanto premesso
si conviene e si stipula il seguente contratto le cui premesse ne costituiscono parte integrante.
Art. 1 – Rapporto
Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile, un contratto di prestazione professionale in regime di lavoro autonomo non abituale, consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.
Art. 2 – Oggetto della prestazione
L’oggetto della prestazione è il seguente: il Presentatore, nel periodo di affidamento del presente contratto, si impegna ad effettuare le seguenti prestazioni:
a. Individuazione, a seguito di sopralluogo con report fotografico e descrittivo, dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base delle specifiche conoscenze dell’organizzazione societaria;
b. Stesura del nuovo Documento di Valutazione dei rischi;
c. Elaborazione per quanto di competenza delle misure preventive e protettive di cui all’art. 28 comma 2 del D. Lgs 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure;
d. Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività svolte dalla Brindisi Multiservizi S.r.l.;
e. Predisposizione e realizzazione dei programmi di informazione, formazione e addestramento normativamente previsti all’atto dell’assunzione e per i cambi settore cui possano essere interessati i dipendenti della Società, nonché formazione in materia di antincendio e primo soccorso;
f. Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’ art. 35 del D.lgs 81/2008 e relativa verbalizzazione;
g. riunioni periodiche di sicurezza e sopralluogo congiunto degli ambienti di lavoro ai sensi degli artt. 25 e 35 D.Lgs. 81/2008;
h. Assistenza nel coordinamento con le squadre della BMS impegnate sui cantieri e con le ditte subappaltatrici per gli adempimenti necessari: richiesta alle imprese subappaltatrici per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei Piani Operativi di Sicurezza e di tutta la documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza; collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di predisposizione, attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori.
i. in particolare sono compresi nell'oggetto della prestazione i seguenti corsi:
• Corso di formazione/aggiornamento per Addetti al SPP;
• Corso di formazione/aggiornamento per la Rappresentanza LS;
• Corso integrativo di formazione/aggiornamento preposti;
• Corso di formazione/aggiornamento dirigenti;
• Corso di formazione/aggiornamento lavoratori (parte generale e specifica);
• Corso di formazione/aggiornamento antincendio (parte teorica e pratica);
• Corso di formazione/aggiornamento primo soccorso;
• Corso di formazione per lavori in quota;
• Corso di formazione per lavori in ambienti confinati;
• Corso di formazione/addestramento per utilizzo DPI III categoria e otoprotettori;
Salvo quanto sopra, saranno aggiunti gli oneri per ulteriori interventi formativi eventualmente svolti da WPS 231 e preventivamente convenuti e documentati per iscritto con firme di entrambe le parti.
Art. 3 – Modalità di esecuzione della prestazione professionale
La prestazione dovrà essere resa dal “Prestatore” a mezzo di propri dipendenti, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il “Prestatore” non esegue ordini puntuali e specifici, ma nell’ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dalla Società “Committente”, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. Il “Prestatore”, per l’espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà comunque utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso la sede della “Committente” e deve garantire la propria presenza per assicurare la realizzazione dell’attività.
Il Committente ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso lo studio di WPS 231 la documentazione necessaria all’espletamento dell’incarico. A tal fine, WPS 231 dichiara e il Committente prende atto che la norma prevede termini e scadenze obbligatori per gli adempimenti connessi alla prestazione professionale indicata in oggetto. La consegna della documentazione occorrente alla prestazione professionale non sarà oggetto di sollecito o ritiro da parte del personale WPS 231, che, pertanto, declina ogni responsabilità per mancata o tardiva esecuzione del mandato dovuta al ritardo, incuria o inerzia da parte del Committente.
Il Cliente deve collaborare con WPS 231 ai fini dell'esecuzione del presente incarico consentendo allo stesso ogni attività di accesso e controllo dei dati necessari per l'espletamento del mandato.
Il Committente si riserva di fornire a WPS 231 le eventuali risorse umane e/o infrastrutturali, concordate di volta in volta, che si rendano necessarie allo svolgimento delle attività previste.
Il Committente ha l'obbligo di informare tempestivamente WPS231 su qualsivoglia variazione che abbia inerenza all'incarico conferito mediante atti scritti.
Il Committente è ritenuto sempre responsabile, in virtù dei dati forniti a WPS 231 per lo sviluppo dell'incarico, sia in caso di trasmissione parziale o omissione specifica su informazioni necessarie allo svolgimento delle attività.
Resta inteso che, la corretta applicazione di quanto elaborato, resta ad esclusivo carico del Cliente.
Art. 4 – Durata del contratto
L’incarico si svolgerà nel periodo dal 26/05/2017 al 25/06/2017.
Art. 5 – Compenso, trattamento fiscale e modalità di pagamento
Le parti convengono che il compenso dovuto per l’espletamento dell’incarico di RSPP viene determinato in un compenso complessivo di € 3.372,00 oltre IVA, da corrispondersi previa trasmissione della relativa fattura. Il compenso dovrà essere erogato con bonifico bancario entro 30 giorni successivi alla rendicontazione contabile da parte del Prestatore, salvo verifica da parte dell’Istituto dell’avvenuta regolare e completa esecuzione di quanto pattuito come oggetto del presente contratto e salvo verifica di regolarità contributiva (DURC). Il Prestatore dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.
Il presente contratto non da luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto, e al Prestatore non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo. Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Prestatore per l’esecuzione dell’incarico.
Il compenso sarà erogato secondo le modalità di pagamento che il Prestatore indicherà nel documento contabile (fattura). L’Istituto non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazione delle modalità di pagamento non portate a conoscenza del medesimo con mezzi idonei.
Art. 6 – Recesso
La Brindisi Multiservizi S.r.l. si riserva la facoltà di recedere, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo al Prestatore il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, qualora il risultato previsto non fosse conforme o non venissero rispettati gli impegni pattuiti.
Il Prestatore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto.
In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto, sempre che i risultati ottenuti siano proporzionalmente corrispondenti a quanto pattuito, ed eventualmente utili alla prosecuzione dell’incarico con altro committente, altrimenti non verrà corrisposto alcun compenso; inoltre, se per effetto del mancato raggiungimento dell’obiettivo concordato, dovessero discendere danni alla Brindsi Multiservizi S.r.l., il Prestatore è tenuto a rifondere i danni.
Sono inoltre cause immediate di scioglimento, senza preavviso, il mancato puntuale adempimento delle prestazioni, l’eccessiva onerosità sopravvenuta a causa di avvenimenti successivi ed il mutuo dissenso.
Art. 7 – Proprietà, riservatezza dei risultati
Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà della Società. Pertanto il Prestatore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo se non indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto della Brindisi Multiservizi S.r.l. e con il consenso di quest’ultimo. Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo-contabile o i dati personali e/o sensibili di cui il Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati e non essere divulgati. La Società fa presente che i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse con lo svolgimento delle attività istituzionali ed in particolare con tutti gli adempimenti connessi al fine dell’esecuzione del presente contratto ai sensi della L. 196/2003. Ai sensi della L. 675/1996 il Prestatore dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l’esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché ai fini statistici.
Art. 8 – Responsabilità
L’Istituto non ha l’onere di stipulare apposita polizza assicurativa contro l’infortunio che il Prestatore dovesse subire presso l’Istituto; questi solleva l’Istituto da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possono derivare dall’espletamento dell’incarico.
Art. 9 – Norme di rinvio
Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt.2222 e ss. del codice civile.
Art. 10 – Spese di registrazione
In caso di spese di registrazione del presente contratto, le medesime sono a carico del Prestatore.
Art. 11 – Tutela dati personali
Per la tutela del Prestatore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 20 giugno 2003 n. 196.
Art. 12 – Codice di comportamento e codice etico
Questa stazione appaltante estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Brindisi Multiservizi S.r.l. ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore di questa Società
Art. 13 – Foro competente
Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Brindisi.
Art. 14 – Pubblicità
Il presente contratto viene pubblicato sul sito web della Società, Sez. Gare e Appalti, nella Sezione Società Trasparente.
Art. 15 – Accettazione
Il presente contratto viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente.
Brindisi, 26/05/2017
WPS 231 S.r.l. Brindisi Multiservizi S.r.l.
Amministratore Unico Amministratore Unico Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxx Sig. Xxxx Xxxxxxx