Contract
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER IL CASO MORTE CONNESSO ALLA STIPULAZIONE DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO GARANTITI CON CESSIONE DI QUOTE DELLO STIPENDIO O DELLA PENSIONE FINO AL QUINTO
ART. 1 IMPRESA DI ASSICURAZIONE
Swiss Life (Luxembourg)
S.A., con Sede Legale e Direzione Generale in 0-0 Xxxxxx Xxxxxxx X-0000 XXXXXXXXXX, Xxxxxxxxxxx (di
in virtù de
II.00150) ed opera in regime di Libera Prestazione di Servizi.
ART. 2 E DURATA
Il Contratto di Assicurazione è concluso a garanzia del prestito personale rimborsabile tramite cessione di quote dello stipendio o della da BNT Banca S.p.A. (di
ona fisica che effettua la cessione di una quota del proprio stipendio o della propria pensione (di seguito, Assicurato
ento delle rate di rimborso del Finanziamento da parte del in seguito al suo Decesso, avvenuto nel xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. La garanzia offerta dalla Compagnia è valida senza limiti territoriali.
Per ciascun Finanziamento la copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 della data di prima erogazione dello stesso, a condizione che siano rispettate le formalità di ammissione indicate al successivo art. 3.
La durata della copertura non può eccedere la durata del Finanziamento. In particolare, la garanzia rimane in vigore per tutto il piano di ammortamento del Finanziamento a condizione che il premio assicurativo corrispondente risulti pagato e cesserà in ogni caso:
- al termine del piano di rimborso di tale Finanziamento;
- al compimento di per cessione di quote dello stipendio;
- al compimento di 85 anni di età de per cessione di quote della pensione;
- in caso di estinzione anticipata/trasferimento del Finanziamento;
- in caso di Sinistro.
ART. 3 PERSONE ASSICURABILI
a
abbia sottoscritto un Finanziamento di nuova emissione, la cui durata sia compresa tra i 24 mesi e i
previsto dai criteri
di assumibilità;
abbia fornito il proprio documento di identità e il proprio codice fiscale; abbia prestato per iscritto il
del Codice civile, compilando e sottoscrivendo il Modulo di Inclusione;
soddisfi le condizioni di salute richieste tramite la compilazione del Questionario Medico previsto nel Modulo di Inclusione o del Rapporto di Visita Medica;
Codice civile, uguale o inferiore a 73 anni e, al termine del Finanziamento, uguale o inferiore a 75 anni per cessione di quote dello stipendio;
Codice civile, uguale o inferiore a 83 anni e, al termine del Finanziamento, uguale o inferiore a 85 anni per cessione di quote della pensione;
Affinché la copertura assicurativa possa essere attivata relativamente al Finanziamento sottoscritto dal , è richiesta la compilazione e sottoscrizione da parte del del Modulo di Inclusione e del Questionario Medico o del Rapporto di Visita Medica.
Le dichiarazioni inesatte o le a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Compagnia, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.c..
Anche se non espressamente previsto dalle formalità riassuntive, l'Assicurato può chiedere di sottoporsi ad una visita medica per certificarne l'effettivo stato di salute. Le relative spese saranno a carico dell'Assicurato, che sarà libero di scegliere a chi affidare la scelta della struttura sanitaria a cui rivolgersi.
ART. 4 PREMIO
La copertura è concessa dalla Compagnia esclusivamente in favore della Contraente in relazione al Finanziamento. Il premio dovuto quale corrispettivo della copertura assicurativa è pertanto interamente a carico della Contraente.
La sottoscrizione del Modulo di Inclusione non comporta alcun ruolo del stesso nel Contratto di Assicurazione. Pertanto, salvo quanto previsto al precedente art.3, non avrà alcun obbligo ne vanterà alcun diritto in relazione al Contratto di Assicurazione, che è concluso unicamente tra la Compagnia e la Contraente. non sarà quindi tenuto, a mero titolo esemplificativo, a versare alcun importo in relazione alla copertura assicurativa illustrata nel presente documento.
ART. 5 LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE ASSICURATA
la prestazione assicurata sarà corrisposta dalla Compagnia alla Contraente.
La Compagnia, dopo aver effettuato il pagamento al Beneficiario, si riserva in ogni caso il diritto di agire nei confronti degli eredi del
partecipazione attiva del Assicurato a delitti dolosi, suicidio del Assicurato accaduto nei 12 mesi successivi alla data di inclusione in copertura, dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti del Assicurato ai sensi degli artt. 1892 e 1894 del Codice civile.