CONVENZIONE TRA
CONVENZIONE TRA
L’UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA E ANCI UMBRIA.
L’Università per Stranieri, con sede legale in Perugia, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x. 0, nella persona del Rettore, Xxxx. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx,
e
L’Anci Umbria, con sede legale in Xxxxxx Xxxxxx x. 00 nella persona del Presidente, Dott. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
PREMESSO CHE
− l’Università per Stranieri è istituzionalmente impegnata a condividere e favorire il raggiungimento di obiettivi aventi carattere formativo anche alla luce di tutte le recenti normative comunitarie e nazionali in materia;
− L’Anci Umbria intende promuovere l’aggiornamento dei dipendenti da attuarsi mediante attività di formazione che valorizzino gli studi pregressi;
− la valorizzazione di studi e/o attività pregresse prevede, ai sensi dell’art. 5, co. 7 del D.M. 270/2004, il riconoscimento di crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati per conoscenze e abilità professionali certificate nei modi previsti dalla normativa vigente;
− l’art. 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 fissa in 12 il numero massimo di crediti formativi universitari (C.F.U.) riconoscibili per ciascun candidato “sulla base delle competenze dimostrate” […] “con esclusione di forme di riconoscimento attribuite collettivamente”;
− L’Università per Stranieri di Perugia, per far fronte alla situazione d’emergenza causata dalla pandemia Covid-19, ha predisposto a partire dall’a.a. 2020/2021 forme di didattica mista che permettono la frequenza a distanza dei corsi per gli studenti impossibilitati a frequentare in presenza;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Premesse
Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione e ne formano inscindibile contesto.
Articolo 2 – Finalità della Convenzione
l’Università per Stranieri e L’Anci Umbria si impegnano a svolgere attività di collaborazione allo scopo di favorire primariamente l’aggiornamento e la formazione permanente del personale destinatario della Convenzione stabilito all’articolo 3, che intende conseguire titoli accademici nonché attestati e diplomi al termine di specifici corsi di formazione ai sensi dell’art. 4 del vigente Statuto dell’Ateneo.
Articolo 3 – Destinatari della Convenzione
I destinatari della presente convenzione sono i dipendenti dei Comuni associati ad Anci Umbria, Sindaci, Consiglieri, nonché i figli, i coniugi, i conviventi e i familiari fino al primo grado di parentela degli aventi diritto.
Destinatari sono altresì i dipendenti di Anci Umbria e delle sue associate (Federsanità Anci Umbria e Anci Umbria Prociv) nonché i figli, i coniugi, i conviventi e i familiari fino al primo grado di parentela degli aventi diritto.
Articolo 4 – Corsi di studio oggetto della Convenzione
La presente Convenzione si applica a tutti i corsi di laurea e laurea magistrale attivi presso l’Ateneo. La partecipazione a corsi post lauream e ad altre tipologie di corsi organizzati dall’Ateneo nonché a corsi eventualmente istituiti a seguito di specifici progetti promossi dai firmatari del presente atto sarà definita di volta in volta con appositi scambi documentari.
Quanto riportato dal successivo art. 5, pertanto, è riferito alla partecipazione ai corsi di laurea e laurea magistrale dell’Ateneo.
Articolo 5 – Requisiti per l’accesso ai corsi
Fermo restando l’obbligo di assolvere agli adempimenti previsti per l’ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale precisati annualmente nel Manifesto degli Studi dell’Ateneo: 1) per l’accesso ai corsi di laurea, gli studenti ammessi devono: a) essere in possesso del Diploma di Scuola Secondaria Superiore, o di altro titolo di studio riconosciuto idoneo per l’accesso alla formazione universitaria,
b) sostenere in ingresso un colloquio di verifica della propria preparazione personale. Per l’accesso ai corsi di Laurea Magistrale gli studenti devono: a) essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale o di altro titolo riconosciuto idoneo, b) essere in possesso dei requisiti curriculari, c) sostenere in ingresso un colloquio di verifica della personale preparazione e le eventuali altre prove specifiche previste per ciascun corso di studio.
Articolo 6 – Riconoscimento dei crediti formativi
Per la partecipazione ai corsi di laurea e laurea magistrale, le conoscenze e le abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario cui l’Università abbia concorso, potranno essere riconosciute quali Crediti Formativi Universitari (C.F.U.), previa verifica da parte dell’Ateneo, tramite apposita Commissione, della documentazione prodotta dallo studente e, in ogni caso, in misura non superiore ai 12 C.F.U. previsti dalla normativa vigente.
Parimenti potranno essere riconosciute, sempre nell’ambito dei 12 C.F.U. convalidabili ai sensi di legge, documentate attività formative, sempre che siano ritenute congruenti con obiettivi e finalità del Corso di iscrizione dello studente.
Potranno essere riconosciuti, previa richiesta degli interessati e conseguente valutazione dell’Ateneo,
C.F.U. (Crediti Formativi Universitari) acquisiti in una precedente carriera universitaria. Il riconoscimento avverrà a titolo individuale con le modalità e nel rispetto dei criteri previsti dall’Ateneo per il riconoscimento dei crediti formativi universitari, le cui Linee Guida sono consultabili sul sito dell’Ateneo xxx.xxxxxxxxx.xx.
Articolo 7 - Gestione carriera amministrativa degli studenti,
L’immatricolazione ai corsi di laurea e laurea magistrale e l’iscrizione ad anni successivi al primo degli stessi corsi dovrà avvenire nel rispetto delle modalità, scadenze, ecc. stabilite annualmente dal Manifesto degli Studi dell’Ateneo.
La contribuzione annuale prevista per la partecipazione ai corsi di laurea e laurea magistrale degli iscritti nell’ambito della presente convenzione è riportata nel Manifesto degli Studi dell’Ateneo, fermo restando che la tassa applicata avra’ una durata di quattro anni accademici dal momento dell’immatricolazione, salvo eventuale variazione della tassa regionale, a tutt’oggi compresa nell’importo dovuto.
Per tutto quanto riguarda la gestione amministrativa della carriera universitaria (dall’immatricolazione alla discussione della tesi e rilascio del titolo finale), gli iscritti in Convenzione
dovranno far riferimento alla Segreteria Studenti Corsi di Laurea dell’Ateneo e nel rispetto delle modalità e scadenze previste per tutti gli studenti e riportate annualmente nel Manifesto degli studi.
Articolo 8 – Esami di profitto, Stage/Tirocinio e Esame di laurea
Per i corsi di laurea e laurea magistrale, il numero annuale degli appelli d’esame, la tipologia e la relativa calendarizzazione è stabilita dalle strutture dell’Ateneo a ciò predisposte. La partecipazione degli studenti agli esami avviene con le stesse modalità previste per gli altri studenti iscritti al medesimo corso di studio.
L’eventuale convalida di stage e/o tirocini previsti dai singoli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale saranno valutati da apposita Commissione istituita dal Dipartimento.
Le sessioni di Xxxx di laurea per il conseguimento del titolo si svolgeranno nelle date previste per tutti gli altri studenti. Per lo svolgimento delle Tesi di laurea gli studenti iscritti in convenzione dovranno attenersi al Regolamento Tesi dell’Ateneo e rispettare le modalità e le scadenze previste per tutti gli studenti e pubblicate sul sito web dell’Ateneo.
Articolo 9 – Tutorato amministrativo
L’Università si impegna ad assicurare un coordinamento di tipo amministrativo a favore dei dipendenti dei comuni soci di Anci Umbria e dei dipendenti di Anci Umbria e delle sue associate (Anci Umbria ProCiv, Federsanità Anci Umbria), che si iscriveranno ai corsi previsti dalla presente Convenzione, svolto dal Servizio Orientamento dell’Ateneo che avrà l’incarico di assistere gli studenti nel loro percorso di studio.
Articolo 10 – Condizioni, termini e recesso dalla Convenzione
La presente Convenzione avrà durata quinquennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione e i relativi termini saranno applicati a ciascun iscritto anche oltre la scadenza della convenzione sempre che, nel frattempo, non sia venuto meno l’accordo tra le parti o l’appartenenza dello studente alle categorie correlate ad Anci Umbria, definite all’articolo 3. In tali casi, allo studente saranno applicate le stesse condizioni previste per gli studenti non iscritti in convenzione.
Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta con raccomandata da inviare almeno sei mesi prima della data della scadenza.
Articolo 11 - Controversie
Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non risolvibile in via amichevole, è competente il Foro di Perugia, fatta salva la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Articolo 12 – Trattamento dati
I dati degli studenti verranno trattati secondo quanto indicato nell’”Informativa per gli studenti dell’Università per Stranieri di Perugia” pubblicata nel sito web di Ateneo.
Articolo 13 – Registrazione della Convenzione e imposta di bollo
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. L’imposta di bollo gravera’ equamente sulle parti contraenti che si impegnano a provvedere al pagamento, ciascuna per il proprio originale.
Perugia, 27/07/2021
Per l’Università per Stranieri di Perugia Per L’Anci Umbria
Il Rettore Il Presidente
Xxxx. Xxxxxxx De Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx