REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI RAVEO PROVINCIA DI UDINE
ALLEGATO A
REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI RAVEO PROVINCIA DI UDINE
CONTRATTO DI LOCAZIONE IMMOBILIARE AD USO COMMERCIALE AI
SENSI DELLA LEGGE n. 392/1978 e succ. mod. ed int.
L’anno duemiladiciassette, addì del mese di (gg/mm/aaaa), nella Residenza Municipale di Raveo, (Ud), in xxx Xxxxxxxx, x. 00, avanti a me Bulfon dott.ssa Paola, Segretario del Comune di Raveo, richiesto ed autorizzato, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int., a rogare nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblico amministrativa, sono personalmente comparsi i signori:
- Veritti arch. Xxxx, nato ad Udine, il 03.10.1966, domiciliato per l’effetto presso la sede legale dello stesso Ente, in Raveo, (Ud), Xxx Xxxxxxxx, x. 00, che interviene in questo atto in nome e per conto del COMUNE DI RAVEO –
codice fiscale 84003030305 - d’ora innanzi denominato “Locatore”, ai sensi e per gli effetti degli artt. 107 e 109 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int., in qualità di Titolare della Posizione Organizzativa del Servizio Tecnico Manutentivo Associato, costituito con la convenzione attuativa dd. 28.06.2016, n. 52 Scritt. Priv., tra i Comuni di Villa Santina, Lauco e Raveo, ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 1/2006 e succ. mod. ed int., nominato come tale con provvedimento del Sindaco del Comune di Villa Santina (Ente Capofila) dd. 01.07.2016, prot. n. 8384, previa deliberazione
G.C. n. 33 del 29.06.2015, esecutiva a norma di legge;
- Sig.
nato a
il . .
residente a
in via n° , codice fiscale
, di seguito denominato “Conduttore”;
Dell’identità personale e capacità giuridica di detti comparenti, io Segretario Comunale Rogante, sono certo,
PREMESSO
- che con delibera della Giunta comunale n° 28 del 28.04.2017, esecutiva, si è demandata al Titolare di P.O. del Servizio Tecnico Manutentivo Associato la predisposizione degli atti inerenti l’indizione e l’esperimento della procedura aperta per la locazione commerciale dell’unità immobiliare, di proprietà comunale, sita in Raveo, Xxx Xxxxxxxx, x. 00/X, denominata “Stali dal Maestri”, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Raveo al fg. 11 map. 80, da destinare esclusivamente ad “osteria con cucina” - attività di somministrazione alimenti e bevande.
- che con determinazione del sopra citato Titolare di P.O. n. del
. . si è approvato il Bando di Gara, lo schema di contratto e lo schema
di avviso di procedura aperta per la sopra citata locazione;
- che con verbale di Gara n°
di data . .
come confermato con
determinazione del suddetto Titolare di P.O. n.
del . .
si è
aggiudicata tale locazione alla comparente Ditta, verso un corrispettivo annuo di € (Euro ) – IVA di legge esclusa;
Ciò premesso tra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 - Premessa
Le premesse e l’allegato SUB “A” (planimetria), formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - Oggetto del contratto
Il Locatore, con il presente contratto, affida in locazione al Conduttore l’unità immobiliare ad uso commerciale, nello specifico “Osteria con cucina” – attività di somministrazione di alimenti e bevande, meglio descritta nell’unita planimetria (All. sub A) sita in Raveo, Xxx Xxxxxxxx, x. 00/X, denominato “Stali dal Maestri”, distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Raveo, (Ud), al Fg. 11 mapp. 80, categoria catastale C01 classe 2^ della superficie complessiva di ca. mq. 214, esclusa l’area esterna, e così disposta:
- al piano terra sono situati, oltre al portico aperto di accesso al primo piano e alla corte interna, un locale di servizio all’attività (25 mq), uno spogliatoio e un servizio igienico per il personale dipendente (15 mq), i servizi igienici per le persone diversamente abili, donne e uomini (8 mq), locale ascensore, un disimpegno di servizio esclusivo ai suddetti locali e all’ascensore, un’area esterna e una corte esclusiva (50 mq);
- al primo piano sono situati: un disimpegno-ingresso con angolo bar (20 mq), cucina (26 mq), sala da pranzo su due livelli (55 mq), vano scale a giorno di accesso al secondo piano (5 mq);
- al secondo piano è situata una sala da pranzo con ballatoio sul primo piano (50 mq);
I locali sono locati completi del seguente arredo:
- zona pranzo: 10 tavoli, 40 sedie, una panca ad angolo con tavolo, un mobile dispensa, un mobile a giorno, appendiabiti a muro;
- angolo bar: struttura banco bar completo di cella frigo, vano cassa con cassetto, mobile macchina da caffè con cassetto tramoggia, mobile lavello con miscelatore, lavastoviglie e mensole varie;
- cucina: cucina gas 4 fuochi + forno, cuoci pasta con cestelli, Fry top gas piastra liscia, lavastoviglie, frigo 600 lt, freezer 600 lt, mobile lavabo a due vasche, mobile lavabo a una vasca, tre tavoli inox varie misure, piani di lavoro, un pensile a porte scorrevoli, scaffalature e cappa compensata inox 240 completa di motore, variatore e plafoniera.
I locali sono sprovvisti di pentole, stoviglie, piatti, posate e piccoli elettrodomestici da cucina e bar e quant’altro necessario per poter dare avvio all’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
L’immobile dispone dell’attestato di prestazione energetica di data 28.04.2017 in classe energetica nazionale A3.
La porzione immobiliare sopra citata viene affidata in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova affinché venga utilizzata per l’apertura di un’attività a Osteria con cucina – attività di somministrazione di alimenti e bevande, come descritta nelle relazioni allegate all’offerta per l’aggiudicazione della locazione di cui al presente contratto.
Art. 3 - Durata del contratto
La locazione avrà durata di anni 6 (sei) con inizio dal e scadrà
pertanto il . Il presente contratto è rinnovabile per un uguale
periodo su semplice richiesta del Conduttore. Alla prima scadenza contrattuale, il Locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione per i motivi di cui all’art. 29 della L. 392/1978 e succ. mod. ed int.
Art. 4 - Gestione dell’attività
L’attività di somministrazione di alimenti e bevande nel locale a ciò adibito sarà svolta in conformità alla vigente normativa in materia.
Il Conduttore si obbliga ad osservare tutte le Leggi e i regolamenti disciplinanti
l'esercizio delle attività per le quali è stato locato l’immobile.
Il Conduttore dovrà curare personalmente, o attraverso proprio personale, la gestione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande in conformità alle regole della buona tecnica, impiegandovi i mezzi necessari; il personale utilizzato dovrà essere dotato di abbigliamento rispettoso del decoro ed essere in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti professionali previsti dalle normative vigenti.
La gestione dovrà essere svolta nel rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti ed, in particolare, delle norme in materia di igiene e di sanità pubblica, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché di quelle relative all’igiene sulla preparazione degli alimenti.
Il Conduttore si obbliga ad acquistare tutte le merci e le attrezzature occorrenti per la locazione in oggetto, stipulando a proprio nome tutti i contratti con i fornitori, fermo restando che il Comune di Raveo è del tutto estraneo alla gestione e non risponde in alcun modo dell’adempimento delle obbligazioni assunte verso i terzi dal Conduttore medesimo.
Il Conduttore è obbligato a provvedere agli interventi di manutenzione ordinaria dell’immobile e relativi impianti nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le attrezzature relative all’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Per la manutenzione ordinaria dell’immobile e relativi impianti, a titolo esemplificativo non esaustivo, si intende: manutenzione impianto ascensore e piccole riparazioni, manutenzione e piccole riparazioni di impianti elettrici, idrici e di riscaldamento e ricambio d’aria, illuminazione e citofonici, impianti speciali di allarme, sicurezza e simili, pulizia canne fumarie, ricarica, ispezioni semestrali e collaudi di estintori, presidi antincendio, vie di
fuga, compresa la sostituzione delle batterie delle lampade di emergenza, pulizia grondaie, sifoni e colonne di scarico, manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti, spurgo vasca di sedimentazione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, manutenzione di pavimenti e rivestimenti, sgombero neve, verniciatura di serramenti in legno e parti in metallo deteriorate dal tempo, sostituzione di serrature, maniglie ecc., sostituzione rubinetteria, rinnovo tinteggiature dei locali e ogni altro intervento definito dalle norme in materia edilizia “di manutenzione ordinaria”.
Gli arredi e le suppellettili di proprietà del Conduttore, al termine della locazione, dovranno essere rimossi a spese del medesimo.
Art. 5 - Canone di locazione
Il Locatore espressamente accetta che la corresponsione del canone di locazione da parte del Conduttore decorra dalla data di inizio della locazione e la suddetta clausola è condizione essenziale per la stipulazione del contratto.
Il canone annuo di locazione è stabilito in € , ( , ),
IVA di legge esclusa, come risultante dall’offerta presentata in sede di Gara,
da pagarsi in rate semestrali anticipate di € ( )
ciascuna, da corrispondere al domicilio del Locatore entro il 31 gennaio e 31 luglio di ogni anno. Decorso tale termine il locatore si riserva di agire in tutela dei propri diritti. Ai sensi dell'articolo 32 della legge 392/1978 e succ. mod. ed int. il canone di locazione dovuto dal Conduttore sarà automaticamente ed annualmente adeguato a decorrere dal secondo anno di locazione nella misura del 100% della variazione ISTAT dell'anno precedente. La comunicazione di adeguamento verrà inviata a mezzo raccomandata a cura del Locatore. Il mancato pagamento anche parziale del canone di locazione o
delle quote per gli oneri accessori, entro i termini di legge e al domicilio del Locatore, così come la sublocazione abusiva o il mutamento di destinazione dell’uso dei locali, produrranno ipso iure la risoluzione del contratto per colpa del Conduttore, fermo restando l’obbligo di corrispondere il dovuto e il risarcimento del danno a favore del Locatore, a norma dell’art. 1456 Codice Civile. In ogni caso il ritardato pagamento del canone o delle quote per gli oneri accessori comporterà, per il Conduttore, il pagamento di un interesse che viene concordato pari a quello legale.
Art. 6 - Destinazione dei locali oggetto del contratto
Il Conduttore non potrà modificare la destinazione d’uso dei locali così come proposta negli atti di aggiudicazione della locazione.
Il Conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali, nonché agli impianti tutti, senza il preventivo consenso prestato, pena nullità, per iscritto dal Locatore. L’inosservanza del presente atto determina “ipso jure”, la risoluzione del contratto a danno e spese del Conduttore ai sensi dell’art. 1546
C.C. I miglioramenti e le addizioni autorizzati che risultano inamovibili, al termine del rapporto resteranno a favore del Locatore senza che da questo sia dovuto compenso alcuno al Conduttore.
Art. 7 - Recesso del conduttore e clausola risolutiva espressa
Il Conduttore ha facoltà di recesso purché ne dia avviso con lettera raccomandata inviata con un preavviso di almeno sei mesi. In casi di recesso anticipato per giusta causa si precisa qui come la stessa, ai sensi dell'articolo 27 legge 392/1978, debba essere esplicitamente addotta dal Conduttore (ad esempio per motivi imprenditoriali). Nel caso si verificasse una delle ipotesi sopra esposte non sarà dovuta dal Locatore alcuna indennità di avviamento.
Art. 8 - Deposito cauzionale
A garanzia delle obbligazioni assunte, ad ordine del Conduttore sono depositate presso la Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 0 (xxx) xxxxxxxxx xxx xxxxxx con cui è stata aggiudicata la Gara pari ad € _, .- ( / ), con
versamento in data . . . Tale deposito, non imputabile in conto pigioni,
sarà restituito al termine della locazione, previa verifica delle condizioni dell’immobile e sempre che il Conduttore abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal contratto di locazione.
Art. 9 - Responsabilità e polizza assicurativa
Il Conduttore è direttamente responsabile di eventuali danni che fossero arrecati alle persone e/o alle cose tanto dell’Amministrazione che di terzi, sia in corso di esecuzione del contratto sia in conseguenza del medesimo, senza riserve o eccezioni. A tale Egli deve presentare a pena di decadenza, all’atto della stipula del contratto, apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi da responsabilità civile a tutela dei terzi (compreso il Comune di Raveo), derivanti dalla locazione in oggetto. Il massimale unico dell’assicurazione non potrà essere inferiore a € 2.500.000,00.
La stipula della polizza non esonera il Conduttore dalla sua piena responsabilità per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal medesimo con il contratto e specificate nel presente contratto. La polizza di cui sopra dovrà essere rinnovata sino al termine del rapporto contrattuale.
Ogni costo riferito alla copertura assicurativa di cui al presente articolo s’intende ad esclusivo carico del Conduttore.
Il Conduttore si assume in proprio ogni responsabilità, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Raveo, in caso di infortuni ed in caso di danni
arrecati eventualmente al proprio personale o a terze persone e/o alle cose tanto dell’Amministrazione che di terzi, in dipendenza della presente locazione. Resta fermo l’obbligo per il Conduttore di tenere indenne il Comune di Raveo da ogni risarcimento anche per danni che eccedano l’importo assicurato.
Art. 10 - Divieto sublocazione
Il Conduttore non può sublocare né totalmente, né parzialmente l’immobile senza il consenso del Locatore prestato in forma scritta.
Art. 11 - Esonero dalla responsabilità
Il Conduttore dichiara di aver preso visione dei locali e di accettarli nello stato in cui essi si trovano al momento della sottoscrizione del presente contratto. Sottoscrivendo il presente, il Conduttore esonera il Locatore da qualsiasi responsabilità in merito.
Art. 12 - Oneri a carico del Conduttore
Ai sensi dell’articolo 9 della Legge 392/1978 e succ. mod. ed int. sono a carico del Conduttore, per tutto il periodo della locazione, le spese gravanti sull’immobile locato quali: fornitura dell’energia elettrica, del telefono, del gas, dell’acqua, la tassa comunale sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la pulizia, lo spurgo degli scarichi e delle vasche di sedimentazione, nonché la fornitura di altri servizi comuni. Tutte le tasse, imposte, multe o altri oneri relativi alla gestione del locale per la somministrazione di alimenti e bevande sono a carico del Conduttore.
Il Conduttore si impegna comunque a rimborsare immediatamente al Locatore, qualora questi debba per qualsiasi ragione eseguirne il pagamento, previa richiesta scritta del medesimo locatore.
Tutte le riparazioni ordinarie di cui all’art. 1609 del C.C. sono a carico del Conduttore così come ogni altra inerente agli impianti ed ai servizi: il Locatore potrà sostituirsi al Conduttore qualora questo non vi provveda tempestivamente, ed il relativo costo dovrà essergli rimborsato entro trenta giorni dalla avvenuta riparazione. In caso contrario, la somma sborsata, sarà prelevata dal deposito cauzionale che dovrà essere integrato dal Conduttore entro venti giorni naturali e consecutivi dalla richiesta del Locatore, pena la risoluzione del contratto.
Le spese di manutenzione straordinaria o comunque erogate in funzione di interventi di carattere straordinario sull’edificio e sulle parti comuni (ristrutturazione, sostituzione di impianti centralizzati o di parti di essi, ecc…) sono a carico del Locatore. Il canone pattuito si intenderà integrato con un aumento pari all’interesse legale del capitale impiegato nei lavori effettuati, l’aumento decorre nei modi definiti dall’art. 23 della L. 392/1978. Se l’esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il Conduttore ha diritto ad una riduzione del corrispettivo, proporzionata all’intera durata delle riparazioni stesse e all’entità del mancato godimento. Il Conduttore assume tutti i rischi derivanti dalle possibili attività, poste in essere dai terzi, aventi materiale disponibilità dell’immobile, che cagionino ad essi danni (spandimento di acqua, fughe di gas ed ogni altro abuso o trascuratezza della cosa locata). Il Conduttore si impegna a consentire al Locatore o suoi incaricati l’accesso all’immobile oggetto del presente contratto per controllare lo stato di manutenzione dello stesso o durante gli ultimi sei mesi del rapporto, per mostrarlo a coloro che volessero acquistarlo o prenderlo in locazione.
Art. 13 - Oneri fiscali e spese contrattuali
Gli oneri fiscali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico del Conduttore. Sono parimenti a carico del Conduttore tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, ivi compresi i diritti contrattuali e d’asta.
Art. 14 - Modifiche alle clausole contrattuali
Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta. L'adozione di comportamenti contrari al presente contratto non contestati dall'altra parte saranno qualificati come semplici atti di tolleranza e come tali non idonei ad incidere né a modificare per consuetudine o desuetudine sulle clausole contrattuali redatte per iscritto. Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti contraenti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice Civile ed alle norme vigenti in materia di locazione di immobili ad uso diverso dall'abitativo.
Art. 15 - Foro competente
Resta convenuto tra le Parti che le eventuali vertenze giudiziarie, comunque derivanti dal presente contratto, saranno deferite in via esclusiva alla competenza del Foro di Udine (Foro del Comune).
Art. 16 - Codice di comportamento/Anticorruzione
Il Locatore, con la firma del presente atto, dichiara:
- di aver preso visione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Raveo, adottato con delib. G.C. n. 3 del 16.01.2014;
- di aver preso visione del Piano triennale anticorruzione e trasparenza (PTPCT) 2017/2019, approvato con delib. G.C. n. 5 del 25.01.2017;
- di essere informato che i predetti documenti sono consultabili e scaricabili dal Sito internet istituzionale del Comune di Raveo xxxx.xxxxxx.xxxxx.xx.xx.
(Sezione Amministrazione Trasparente), rispettivamente:
- Sottosezione di 1^ livello: Disposizioni generali; sottosezione di 2^ livello: Atti generali;
- Sottosezione di 1^ Livello: “Altri contenuti – Accesso Civico – Resp. Trasparenza – Prevenzione corruzione.
Art. 17 - I.V.A.
Le Parti dichiarano che la presente locazione è soggetta ad I.V.A. e, pertanto, agli effetti dell’imposta di registro, chiedono l’applicazione dell’imposta in misura fissa.
Letto, confermato e sottoscritto. PER IL COMUNE DI RAVEO:
Il Responsabile del servizio (VERITTI arch. Xxxx)
IL LOCATARIO
Il Locatario, a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dopo attenta lettura degli articoli del presente contratto e rilettura degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 dichiara di approvarli espressamente. Raveo, lì
IL LOCATARIO
Il presente atto è stato convertito in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 11, comma 13, del Decr. Legisl. 163/2006, come modificato dall’art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Appongo, quindi, in presenza delle Parti la mia firma digitale. IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE
(BULFON dott.ssa Paola)