TRA
UNIFGCLE - Prot. n. 0032817 - II/7 del 21/09/2020 - Delibera Consiglio di Amministrazione n. 280/2020
PROTOCOLLO ATTUATIVO TRA IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALI DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA ED IL CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE SCarl
L’anno duemilaventi il giorno ….. del mese di ……. in Napoli, presso la sede del CEINGE Biotecnologie Avanzate SCarl, alla Via Xxxxxxx Xxxxxxxxx n.486
TRA
Il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Foggia, rappresentato dal Direttore e Legale Rappresentante Xxxx. Xxxxxxx Xx Xxxxx domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento in Viale Pinto – Policlinico Riuniti di Foggia - Foggia, di seguito denominato “Dipartimento”
E
La SOCIETÀ CONSORTILE CEINGE – BIOTECNOLOGIE AVANZATE a r.l.,
rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx in qualità di Amministratore Delegato e Legale rappresentante, domiciliato per la carica nella sede dell’Azienda in Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx n. 486- 80145 Napoli, di seguito denominato “CEINGE”
Premesso che:
- il CEINGE ha, tra i suoi fini istituzionali, quelli di:
- realizzare o potenziare e gestire centri di ricerca scientifica e tecnologica nel settore dell’ingegneria genetica e delle altre biotecnologie avanzate con particolare riguardo a quelle biomediche, nonché di promuovere e curare la formazione tecnica e professionale del personale addetto alle attività sopra indicate nelle sue diverse articolazioni e specializzazioni,
- favorire l’interazione tra Dipartimenti Universitari, Enti e Centri di studi e di ricerca rappresentativi di interessi primari nello sviluppo della biologia molecolare e delle biotecnologie nei campi della biologia umana, animale, vegetale e zootecnologica, ambientale ed agroalimentare ed in particolare biomedica, garantendo lo scambio delle informazioni e delle conoscenze;
- svolgere un’azione tendente alla diffusione delle tecnologie, facilitando l’accesso alle stesse anche agli enti di minore dimensione e la loro estensione anche a nuovi settori operativi e produttivi;
- trasferire conoscenze e innovazioni tecnologiche;
- produrre beni e tecnologie, promuovere e prestare, nell’interesse generale, servizi di carattere sociale legati all’applicazione dell’Ingegneria Genetica e delle altre Biotecnologie Avanzate, specie quelle biomediche.
- il CEINGE dispone di un Centro di Ricerca consortile realizzato in Napoli alla xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 000;
Considerato che:
- il Dipartimento ha interesse a sviluppare attività di ricerca nel settore della biochimica clinica avanzata e delle biotecnologie applicate in collaborazione con il CEINGE, che è attivo nel settore e possiede tutte le competenze e le risorse necessarie a sviluppare collaborazioni scientifiche per attività di ricerca anche di tipo traslazionale, multidisciplinari ed interdisciplinari, nonché per lo sviluppo dell’alta formazione;
- attraverso la collaborazione con il CEINGE, il Dipartimento potrà avere accesso alle risorse infrastrutturali di ricerca presenti presso lo stesso, con notevole economia di costi di investimento e risparmio di tempo per lo sviluppo dei propri progetti didattici e scientifici nel campo delle aree biomediche;
- è stata verificata l’esistenza di aree e di progettualità di ricerca, anche traslazionali, di comune interesse tra Dipartimento e CEINGE;
- le parti, pertanto, hanno manifestato l’interesse a procedere alla sottoscrizione di un aggiornato protocollo attuativo al fine di disciplinare i reciproci impegni nell’ambito della collaborazione scientifica per attività di ricerca e sviluppo.
Tutto ciò premesso e considerato:
SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE PROTOCOLLO ATTUATIVO
Art. 1 - Premesse
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo
Art. 2 - Sviluppo di attività in collaborazione tra le due istituzioni
1. Nell’ambito del presente accordo le parti convengono sull’opportunità di instaurare con la massima incisività collaborazioni di Ricerca anche traslazionale e Formazione concernenti argomenti o progetti di comune interesse nell’ambito delle biotecnologie e della medicina
2. Le collaborazioni di cui al comma 1, possono essere attuate anche attraverso l’allocazione di personale (docente, ricercatore, tecnico ed altro) appartenente a una delle due strutture contraenti presso l’altra, secondo le esigenze dei singoli programmi, ivi compreso personale con contratto a termine, specializzandi, borsisti e dottorandi.
3. Per tutti i progetti di comune interesse attuati presso il CEINGE, ai quali, nell’ambito delle collaborazioni di cui sopra, partecipi presso la sede del CEINGE stesso, personale dell’Università degli Studi Foggia afferente al Dipartimento, il predetto personale può svolgere la propria attività preso la sede del CEINGE purché sia in ogni caso salvaguardato lo svolgimento da parte del suddetto personale dei compiti istituzionali pertinenti al Dipartimento, tenuto conto che gli stessi non vengono impediti, ma bensì incrementati dalla partecipazione a progetti di ricerca in settori che, ai sensi del precedente comma 1, rientrano tra gli interessi scientifici del Dipartimento e la cui realizzazione e risultati siano in sinergia con i fini istituzionali dello stesso.
4. Il personale di ciascun ente che svolge attività presso l’altro ente, ai sensi del presente protocollo, può contribuire all’attuazione di progetti di ricerca di comune interesse con
proprie ore di lavoro che saranno imputate e rendicontate, ove necessario, sullo specifico progetto, secondo la normativa vigente.
5. Il CEINGE, per quanto riguarda l’attuazione di progetti di comune interesse rende disponibili i seguenti servizi e prestazioni:
a. Utilizzo di locali e spazi laboratorio specificamente attrezzati per lo svolgimento delle attività di ricerca del personale del suddetto Ateneo/Dipartimento comprensivi di tutte le utenze (energia elettrica, gas, acqua, telefono, servizio di pulizia, servizio di guardiania, smaltimento rifiuti e quant’altro);
b. Utilizzo delle attrezzature tecnico-scientifiche di proprietà del CEINGE, eventualmente anche allocate presso i locali del Dipartimento, ove utili ai fini dell’attività di ricerca;
c. Utilizzo delle facilities CEINGE, incluse quelle di seguito riportate:
• Proteomica
• Colture cellulari
• DNA Lab
• Next Generation Sequencing
• Stabulario
• Anatomia patologica e citogenetica
• Microscopia
• Criobanca
• NMR
• Laboratorio di Attività fisica e motoria
• Bioengineering
• Altre facilities in corso di istituzione
L’utilizzo delle facilities di cui al presente comma comporterà il riconoscimento in favore del CEINGE, a valere sui fondi di finanziamento dei progetti svolti, di un corrispettivo calcolato sulla base delle tariffe in vigore per i gruppi ed il personale di ricerca operanti presso il CEINGE.
6. I docenti e ricercatori del Dipartimento possono richiedere, per i progetti in collaborazione di cui ai commi precedenti, grant di ricerca indicando il CEINGE quale sede di svolgimento delle attività, secondo le modalità di cui ai precedenti commi per quanto riguarda gli aspetti operativi e di rapporti tra le parti e secondo quanto previsto da successivo art.4 comma 1b.
7. Fatta salva la comproprietà dei risultati scientifici derivanti dalle collaborazioni, i ricercatori del Dipartimento di cui al presente protocollo sono tenuti all’inserimento del nome del CEINGE Biotecnologie Avanzate, oltre al nome degli altri Enti o Istituzioni partecipanti, come istituzione a sé titolare della ricerca, nella forma dal CEINGE stesso indicata, nell’intestazione di ogni lavoro scientifico o pubblicazione di qualsiasi genere di cui siano autori o co-autori e che riguardino, anche solo in parte, attività svolte presso la sede del CEINGE e/o l’utilizzo dei risultati ottenuti nell’ambito dei locali e/o con l’impiego di attrezzature CEINGE. L’impegno è esteso nel senso che il nome del CEINGE sarà indicato come sede dell’attività e del lavoro dei singoli ricercatori, sia quali organizzatori e/o partecipanti a congressi, convegni, seminari e sia per ogni altra attività scientifica, culturale e formativa/didattica in cui siano coinvolti.
8. In caso di risultati brevettabili ottenuti con l’utilizzo dei suddetti grants presso il CEINGE, fatti salvi i diritti degli inventori, la proprietà resterà congiuntamene del CEINGE e del Dipartimento, ferma restando la possibilità di specifici accordi per le iniziative di trasferimento tecnologico dei brevetti stessi, anche presso il CEINGE.
Art. 3 - Personale
1. Il personale del Dipartimento, comunque operante presso il CEINGE, resta, ai fini giuridici, sotto la giurisdizione del proprio datore di lavoro con l’espresso obbligo per questi di provvedere, ove non compreso nelle coperture previdenziali e assicurative proprie dello stato giuridico di ciascun soggetto (che vengono comunque accertate e certificate al CEINGE stesso) alla copertura di ogni rischio connesso alle stesse (o derivante dalle attività specifiche), facendosi carico degli oneri relativi alla copertura assicurativa del proprio personale, anche quello eventualmente in formazione, per gli eventuali rischi derivanti dalla permanenza nei locali del CEINGE, manlevando il CEINGE da qualsiasi responsabilità ed onere.
2. Il personale suddetto opererà sotto il coordinamento scientifico del Responsabile di ogni singola ricerca scientifica e/o progetto così come indicato dagli enti finanziatori e/o come concordato tra le parti dai PI di reciproca appartenenza.
3. Il personale di ciascuna delle Parti che opererà presso le sedi dell’altra Parte, per lo svolgimento delle citate attività di collaborazione, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l’accesso secondo quanto enucleato nel Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi avvisi informativi, dei comportamenti e della disciplina regolamentare e normativa ivi vigente.
4. Nel rispetto della legislazione vigente e delle normative interne di ciascun ente, le parti si impegnano a promuovere azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia con riferimento al personale che alle attrezzature di cui al presente protocollo, con riferimento al DUVRI da sottoscrivere tra il CEINGE e l’Università degli Studi di Foggia. La sorveglianza sanitaria del personale del Dipartimento operante presso il CEINGE per le attività di cui alla presente convenzione, è assicurata dal medico competente del CEINGE. La sorveglianza fisica per i rischi da radiazioni ionizzanti su tutto il personale che svolge a qualunque titolo attività di rientranti nella presente convenzione, sia esso dipendente del CEINGE o del Dipartimento, è assicurata dall’esperto qualificato e dal medico autorizzato del CEINGE. Ai sensi dell’art. 18, comma 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., gli obblighi relativi agli interventi strutturali necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso al Dipartimento restano a carico del CEINGE.
5. Per il personale del Dipartimento che svolge la propria attività presso il CEINGE nell’ambito dell’attuazione di progetti ministeriali, e/o governativi e/o regionali e/o comunitari congiuntamente presentati, il Dipartimento, anche in ragione dei regolamenti dei relativi finanziamenti, emetterà una comunicazione a firma del proprio Direttore nel quale verranno indicati i nominativi del personale di ricerca inseriti nel progetto ed il relativo impegno
espresso in ore/ anno, oltre al titolo del progetto stesso e/o altri codici che lo identifichino (cod. domanda, CUP, etc.).
Art. 4 - Risorse finanziarie
1. Previa sottoscrizione di apposito accordo tra le parti sarà possibile finanziare i progetti e le attività di ricerca, formazione e/o servizio di cui all’art. 2 di interesse del Dipartimento e/o del CEINGE:
a. con fondi istituzionali del Dipartimento impiegati c/o il CEINGE con il riconoscimento al CEINGE di un overhead pari al 25% dei costi generali previsti dal progetto;
b. con fondi richiesti ad Enti finanziatori pubblici o privati congiuntamente dai due soggetti sottoscrittori della presente convenzione, con una partecipazione di ognuno degli stessi non inferiore al 40%.
2. Per quanto riguarda i corrispettivi di attività di servizio e/o formazione espletate in collaborazione tra le parti in favore di utenti esterni i corrispettivi saranno suddivisi nella misura del 60% per il CEINGE e del 40% per il Dipartimento
3. Le risorse finanziarie derivanti dalle attività di cui ai comma precedenti, per la quota di pertinenza del CEINGE, concorreranno alla copertura dei costi delle utenze e dei servizi resi disponibili dal CEINGE e di cui al comma 5 (lett. a-c) dell’art.2
4. Nell’ambito della presente intesa, le parti fin da ora convengono sulla possibilità di finanziare, ai sensi della normativa vigente e mediante accordi ad hoc, eventuali borse di dottorato, assegni di ricerca e posizioni di ricercatore per attività di ricerca e sviluppo di comune interesse.
Art. 5 - Trattamento dei dati personali
1. Le parti consentono il trattamento dei dati sensibili del personale ai sensi della normativa vigente, gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Protocollo.
2. Nell’ambito del trattamento dei dati personali connessi all’espletamento delle attività oggetto del Protocollo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa vigente in qualità di titolari autonomi.
3. Le parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dalla normativa vigente e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.
Art. 6 - Responsabili delle attività progettuali e variazioni funzionali
1. Le parti individuano come Responsabili Scientifici Istituzionali per l’applicazione della presente convenzione, il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx, per il Dipartimento, ed il Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, per il CEINGE o eventualmente loro delegati.
2. Le parti, nel caso ravvisassero di comune intesa la necessità di un diverso assetto funzionale e/ o regolamentare in termini di personale, strutture e/o apparecchiature per l’attuazione dei progetti e delle attività oggetto del presente protocollo, procederanno, sempre di comune intesa, ad integrazioni e/o modifiche attraverso comunicazioni scritte controfirmate dai Legali Rappresentanti dei due Enti, indicando date e tempi relativi alle variazioni.
Art. 7 - Durata
1. La durata del presente protocollo è triennale, ed è rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle parti, per iscritto a mezzo raccomandata, con un anticipo di 6 mesi dalla scadenza annuale.
Art. 8 - Risoluzione delle controversie
1. Qualsiasi controversia relativa o in ogni caso nascente dal presente Protocollo, se non direttamente risolta in via amichevole dalle parti, sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Napoli e non è ammesso arbitrato.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx | Xxxx. Xxxxxxx Xx Xxxxx | |
CEINGE Biotecnologie Avanzate SCarl | Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale Università degli Studi di Foggia |