DISCIPLINARE DI GARA
AMBITO AFFARI GENERALI
Via Mezzaterra, n. 45
PEC: xxxxxxx.xx@xxxx.xx-xxxxxx.xxx tel. 0437/913465, fax 0437/913407
DISCIPLINARE DI GARA
OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento, mediante project financing ai sensi dell’art. 183 comma 15 del d.lgs 50/2016, con diritto di prelazione da parte del promotore, della gestione in concessione del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali con riqualificazione energetica funzionale degli impianti (CIG 8101221B0C)
1. PREMESSE
1.1 con delibera di Giunta Comunale n. 174 del 07/10/2019 e successiva determinazione dirigenziale n. 825 del 09/10/2019 è stata approvata la proposta di progetto di finanza in oggetto indicata ed è stato nominato il promotore con diritto di prelazione, la ditta Elettrotecnica X.Xxx srl di Ponte nelle Alpi (BL);
1.2 la proposta del soggetto promotore, è stata presentata ai sensi dell’art. 183 comma 15 del D.Lgs. 50/2016;
1.3 con determinazione dirigenziale a contrarre n. 955 del 15/11/2019, che si richiama in toto, il Comune di Belluno ha stabilito di affidare la concessione del servizio in oggetto mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, rispettivamente ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016 (in seguito: Codice appalti).
1.4 il luogo di svolgimento del servizio è nel Comune di Belluno presso i 12 cimiteri comunali. Di seguito si riportano gli elementi essenziali della Stazione appaltante e i punti di contatto:
- Ente: Comune di Belluno
- Stazione appaltante: Comune di Belluno
- Indirizzo postale: Xxxxxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxxx (XX)
- Punti di contatto: Xxx Xxxxxxxxxx, 00 – Tel. 0000 000000/65
- e-mail X.X. xxxxxx@xxxxxx.xxxxxxx.xx
- Indirizzo P.E.C. xxxxxxx.xx@xxxx.xx-xxxxxx.xxx
- Indirizzo telematico del sito web istituzionale xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx
- luogo di svolgimento del servizio: cimiteri comunali;
- NUTS: ITD33
- CPV : 98371110-8 Servizi cimiteriali
- gara n. 7597468
- CIG: 8101221B0C
- RUP: dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx, Dirigente coordinatore dell’Ambito Affari Generali;
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.
2.1 Documenti di gara: bando e modulistica
- bando e disciplinare di gara;
- modulo dichiarazioni di partecipazione;
- modulo soggetti;
- modulo offerta economica;
- DGUE
2.2 Documenti di gara: proposta del Promotore
La proposta del Promotore è composta dai seguenti documenti:
- Progetto di fattibilità (tecnico economica) riguardante la riqualificazione energetica e funzionale degli impianti di illuminazione votiva dei cimiteri comunali composto da un “Elaborato tecnico con Relazione Generale, Schemi Unifilari, Schede tecniche dei materiali e 12 tavole planimetriche” e da un “Elaborato economico con computo metrico, analisi prezzi, elenco prezzi e stima incidenza manodopera”;
- Studio di fattibilità con allegata matrice dei rischi;
- Schema di Convezione;
- Caratteristiche del servizio e della gestione;
- Piano Economico Finanziario asseverato, che a tutela della concorrenza non viene reso disponibile;
- Autodichiarazione;
- Quadro economico dell’investimento;
- Garanzia a corredo della proposta.
Tutta la documentazione necessaria alla presentazione dell’offerta è pubblicata sul profilo del committente alla Sezione gare e appalti.
2.3 Chiarimenti
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo pec: xxxxxxx.xx@xxxx.xx-xxxxxx.xxx fino a 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo del committente all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx sezione gare e appalti. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
2.4 Comunicazioni
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo pec xxxxxxx.xx@xxxx.xx-xxxxxx.xxx e all’indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Per tutte le comunicazioni si applica il codice dell'amministrazione digitale di cui al d.l. n. 82/2005. Le comunicazioni attuate tramite pubblicazione sul profilo del committente, o per le quali vi è tale obbligo ai sensi del Codice tra cui quelle dell’art. 29 comma 1, hanno valore di notifica a tutti gli effetti per i soggetti interessati e con riferimento alle stesse non si procederà ad ulteriori comunicazioni sotto altra forma o modalità.
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE E IMPORTI
3.1 Tipo di affidamento: concessione, mediante l'istituto della finanza di progetto (project financing) ai sensi dell'art. 183 comma 15 del Codice appalti, del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali con riqualificazione energetica funzionale degli impianti ad operatore economico in possesso dei requisiti di cui all’art. 183 comma 8 del medesimo Codice appalti.
La concessione riguarda gli impianti di illuminazione votiva dei 12 cimiteri comunali:
3.2 Importi
a) il valore stimato della concessione al netto dell'IVA (ai sensi dell'art 167 del D.Lgs. 50/2016) è di
€ 558.494,00;
b) non sono previsti contributi a carico dell'Amministrazione comunale;
c) l'importo stimato dell'investimento al lordo dell'IVA è di € 142.600,00 di cui € 113.809,92 per lavori ed € 28.709,08 per somme a disposizione;
d) l'importo delle spese sostenute per la presentazione della proposta (ai sensi dell'art 183, comma 9 e comma 15) è di € 6.567,00 (corrispondente al 5,77% dell'importo investimento)
e) in base ai dati economici del progetto di fattibilità, risultano i seguenti importi, al netto dell’IVA :
- per lavori di riqualificazione energetico funzionale degli impianti votivi: € 111.232, 92 + € 2.577,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge, di cui € 36.843,68 per manodopera;
- per servizi tecnici di progettazione definitiva/esecutiva, collaudo, direzione lavori e stesura certificato di collaudo compreso 4% cassa professionale € 4.625,00 oltre IVA di legge. La scelta del Collaudatore spetterà all’Amministrazione Concedente, mentre le corrispondenti spese saranno in carico al Concessionario;
- altro: fondo accordi bonari, incentivi 2%, imprevisti e IVA.
Il corrispettivo per il concessionario
La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i cimiteri comunali e i lavori realizzati, incamerandone i proventi concessori, ai sensi dell’articolo 165, comma 1, del Codice.
Il progetto di fattibilità (tecnico economica) del promotore, approvato come in premessa indicato, non prevede corresponsioni di nessun tipo al concessionario da parte del Comune.
Il finanziamento dei lavori e delle prestazioni previsti nell’ambito del partenariato sono a totale carico del concessionario il quale, come controprestazione, avrà diritto a gestire il servizio in oggetto per l’intera durata vetennale della concessione, con la rivalutazione delle riscossione della tariffa del servizio pubblico
a domanda individuale, derivante dai canoni dell’illuminazione votiva così come approvate dall’Ente.
Il concessionario, in conformità alle condizioni stabilite per la conduzione della concessione, dovrà praticare le attuali tariffe comunali, fatti salvi gli adeguemnti di legge, e riscuoterle dagli utenti:
Imponibile | Iva 22% | Totale | ||||
Contributo di xxxxxxxx tomba | € | 11,36 | € | 2,50 | € | 13,86 |
Contributo di xxxxxxxx loculo | € | 11,36 | € | 2,50 | € | 13,86 |
Contributo di xxxxxxxx xxxxxxx | € | 11,36 | € | 2,50 | € | 13,86 |
Contributo allaccio tomba di famiglia | € | 25,82 | € | 5,68 | 31,50 | |
Allaccio cappelle di famiglia | € | 25.82 | € | 5,68 | € | 31,50 |
CANONE annuale di utenza | € | 10,33 | € | 2,27 | € | 12,60 |
Con la riscossione dei proventi da tariffa si intendono interamente compensate tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre ogni altro onere inerente o conseguente all’appalto, anche non indicato nel progetto di fattibilità approvato dall’Amministrazione comunale.
L’equilibrio dell’investimento dovrà in ogni caso risultare dal piano economico finanziario che il concorrente presenterà in sede di offerta, debitamente asseverato da soggetto di cui all’art. 183, comma 9 del Codice appalti.
Contrbuti da versare al Comune di Belluno
Il concessionario corriponderà annulamente al Comune di Belluno l’aggio del canone concessorio derivante dall’offerta economica migliorativa rispetto al vigente importo di € 1,00 per lampada votiva installata, oltre IVA e adeguemnti di legge.
INFORMAZIONI INERENTI L’INVESTIMENTO PREVISTO DAL PROGETTO
3.3 Importo dei lavori da realizzare
L’importo netto (dei lavori) dell’investimento ammonta a netti € 113.809,92 (lavori e oneri della sicurezza) ed € 28.790,08 per somma a disposizione.
3.4 Importo dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura
L’importo complessivo dei servizi tecnici, relativi a progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo (certificato di regolare esecuzione), compresi 4% cassa professionale, etc., netto IVA, è previsto di € 4.625,00.
3.4 Opzioni: sono ammesse varianti al progetto di fattibilità purché migliorative e che mantengano la struttura e la finalità del progetto a base di gara, presentato dal soggetto Promotore, dichiarato di pubblico interesse ed approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 07/10/2019.
4. DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è fissata in anni 20, comprende il periodo dei lavori di riqualificazione ed ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione. Non sono previste opzioni e rinnovi.
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’articolo 183, comma 8 del Codice in correlazione con quanto previsto dall’articolo 45 del Codice, costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero da soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 47 e 48 del Codice, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all’articolo 80 del Codice, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 95 del Regolamento cui al d.P.R. 207/2010.
PRECISAZIONI
È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete- contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 e nei limiti di cui all’art. 110, commi 4, 5 e 6 del Codice, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice, i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice e i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera g), del Codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 60 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori ed i servizi sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
Ai sensi dell’articolo 92, comma 6, del Regolamento, le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione devono possedere i requisiti di cui alla lettera a) ovvero alla lettera b) attraverso l’associazione o l’indicazione in sede di offerta di un progettista scelto tra i soggetti di cui all’articolo 46 del Codice, laddove i predetti requisiti non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45 — comma 2, lettere b) e c) — del Codice, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
È vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 dell’articolo 48 del Codice trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice.
Le previsioni di cui ai commi 17, 18 e 19 dell’articolo 48 del Codice trovano applicazione laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.
Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare: i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.
I consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c) del Codice, e 46, comma 1, lettera f), del Codice al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto. Le società tra concorrenti riuniti o consorziati e i consorzi stabili di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c), del Codice eseguono i lavori con le modalità indicate rispettivamente agli articoli 93 e 94 del Regolamento come previsto dall’articolo 216, comma 14, del Codice. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 83 del Codice.
6. REQUISITI GENERALI
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all’art. 183, comma 8, del Codice appalti. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice appalti e sue successive modificazioni e integrazioni.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.
7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016; ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCpass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.
7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerente l’oggetto della gara, con indicazione della data e del numero di iscrizione, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per il tipo di attività inerente l’oggetto della gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;
b) possesso della certificazioni: UNI EN ISO 9001;
c) possesso dell’attestazione SOA nella categoria OS30 in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) per i soggetti che intendono eseguire direttamente i lavori previsti dall’investimento. Qualora il concorrente non intenda eseguire direttamente i lavori connessi alla gestione del servizio di cui al presente disciplinare, dovrà possedere solo i requisiti elencati ai punti a), b) e d). In tale ultimo caso, i lavori dovranno essere affidati ad un soggetto in possesso dei requisiti per l'esecuzione di lavori pubblici e, in particolare, possedere attestazione SOA OS30 - classifica I, provvedendo alla costituzione con questi di un raggruppamento/associazione etc. con le modalità previste dal Codice appalti.)
(In alternativa al possesso della SOA OS30 è possibile la qualificazione in sede i gara ai sensi dell’art. 90 del DPR n. 207/2010);
d) possesso dell’abilitazione di cui all’art. 3 del D.M. 37/2008.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
e) aver realizzato un fatturato medio annuo relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni antecedenti il bando di gara non inferiore al 10% dell'investimento previsto per l'intervento e per una durata minima di tre anni;
Mezzo di prova, ai sensi dell’Allegato XVII, parte I del d.lgs. 50/2016, sono i bilanci o gli estratti di bilancio degli ultimi cinque anni.
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
f) aver gestito, per ciascun anno, nel triennio antecedente il bando di gara, servizi di illuminazione votiva nei cimiteri, affidati in appalto o concessione da parte di soggetti pubblici o privati, con un numero di utenze attive complessive annue non inferiore a 1300 unità;
g) avere comprovata esperienza consistente nell’aver svolto negli ultimi cinque anni servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5% dell'investimento previsto;
h) aver svolto negli ultimi cinque anni almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio annuo pari al 2% dell'investimento atteso dall'intervento.
Mezzo di prova: ai sensi dell’Allegato XVII, parte II del d.lgs. 50/2016, elencazione dei servizi effettuati negli ultimi cinque anni con indicazione delle date di esecuzione e loro importo
Si precisa che per servizio affine si intende la gestione e manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione votiva.
Si precisa, inoltre, che essendo prevista la redazione della progettazione in capo al concessionario, gli operatori economici sono tenuti ad individuare e designare il soggetto (persona fisica o giuridica) cui verrà demandata la progettazione ovvero ad effettuarla direttamente se all’interno della propria organizzazione è presente personale adeguatamente qualificato secondo la normativa vigente ovvero costituire ATI (verticale) con soggetti all’uopo qualificati.
L’espletamento della progettazione degli interventi deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di coordinamento della sicurezza nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale.
Ai sensi dell’articolo 24, co. 5 del Codice appalti, la progettazione deve essere espletata da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili, che devono essere indicati dall’operatore economico con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, nonché dei ruoli e delle competenze da essi posseduti per lo svolgimento delle attività di progettazione e direzione lavori. In particolare, il soggetto che si occuperà dell'eventuale attività di coordinamento per la sicurezza dovrà possedere la relativa abilitazione ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 81/2008.
La progettazione dei lavori dell’investimento, riferite alla declaratoria del Decreto del Ministero della Giustizia 17/06/2016, appartiene alla Categoria: impianti – ID Opere: IA.03 – che ha descrizione: Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.
L’importo della spesa tecnica, come previsto al punto B.2 del dettaglio dell’investimento del promotore, è stimato in € 4.625,00 compresa cassa professionale, netto IVA.
Ai fini della designazione del soggetto cui verrà demandata la progettazione, si dovrà tener conto di quanto segue:
a) dovrà essere data indicazione nel modulo dichiarazioni del nominativo del professionista (persona fisica o altri soggetti in caso di ATI o società) firmatario la progettazione, in possesso dei requisiti professionali e abilitativi di legge, corredando tali indicazioni con gli estremi di iscrizione ai relativi ordini, albi o collegi professionali o altri
elenchi ufficiali imposti o necessari in base alle norme giuridiche sulle professioni tecniche nonché, se prevista, dell’iscrizione alla CCIAA;
Lo stesso soggetto dovrà poter dimostrare anche in fase di verifica requisiti:
b) l’avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi tecnici di progettazione e direzione lavori secondo la normativa dei lavori pubblici (Codice appalti e Regolamento cui al x.XX 207/2010) relativi a classi e categorie dei lavori cui si riferisce la prestazione dei servizi da affidare, per importo dei lavori almeno pari a quelli dell’investimento di netti € 113.809,92.
I soggetti di cui sopra sono indicati nel modulo dichiarazioni ed è dichiarato, ai sensi del dPR 445/2000, il loro possesso dei prescritti requisti tecnico - professionali.
Il presente disciplinare chiede a corredo dell’offerta lo sviluppo del progetto definitivo secondo le capacità tecniche dell’offerente, con la facoltà di apportare modifiche migliorative al progetto di fattibilità presentato dal Promotore e approvato dall’Ente e quindi posto a base di gara, le quali, tuttavia, non dovranno essere a scapito dei lavori con lo stesso previsti ma se ne dovrà mantenere la struttura e la finalità.
Al soggetto firmatario del predetto progetto definitivo, in possesso dei requisiti di legge sopra indicati, come da dichiarazione acquisita nella documentazione amministrativa, devono essere affidati dal concessionario anche la successiva progettazione esecutiva, la direzione e contabilità lavori, il coordinamento della sicurezza e le ulteriori prestazioni di redazione del Callaudo lavori (CRE).
N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett.a deve essere posseduto da:
a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato di cui al punto 7.2 lett. e deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria (60%) dall’impresa mandataria.
Il requisito di cui al precedente punto 7.3 lett.h deve essere posseduto per intero dalla capogruppo mandataria.
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
8. AVVALIMENTO
Non è ammesso per le attività correlate del servizio Non è altresi consentito per:
- la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale o dei requisiti tecnico/professionale di natura strettamente soggettiva [ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi, oppure certificazioni di qualità];
- l’esecuzione dei lavori e delle opere, come definite dal D.M. n. 248/2016, per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, ai sensi dell’articolo 89, comma 11 del Codice (nella fattispecie quelli appartenenti alle cosiddette SIOS o super specialistiche tra cui l’OS30).
9. SUBAPPALTO/SUBCONCESSIONE
Il subappalto è disciplinato dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016, che qui si intende integralmente richiamato. L’operatore economico dovrà indicare nel DGUE l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare, nel limite di cui all'articolo 105, comma 5 Codice appalti.
Trattandosi di Partenariato pubblico privato per l’affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, non è obbligatoria in tale circostanza l’indicazione di una terna di subappaltatori, ai sensi dell’articolo 174, comma 2, lettera b).
Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente gara.
L’aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
10. GARANZIE E CAUZIONI
L’offerta è corredata da:
10.1 garanzia provvisoria
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo lordo a base dell’appalto, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
x. xxxxx restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Unicredit Banca Spa – filiale di Belluno, piazza dei Martiri n. 41, IBAN IT 54 G 02008 11910 000004689467, causale “Deposito cauzionale provvisorio gara per il servizio di copertura assicurativa per il periodo 31/12/2019 – 31/12/2023 – Lotto n. _. ”;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che risponda no ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/
- xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50”;
4) avere validità per 210 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
5) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:
- in originale o in copia autentica ai sensi dell’art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma
digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia conforme dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:
a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.
Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
10.2 garanzia art. 183, comma 13 Codice appalti
Documento attestante la costituzione della cauzione di cui all’articolo 183, comma 13, primo periodo, del Codice in misura pari a € 3.565,00 [2,5 per cento del valore dell’investimento € 142.600,00] che copre il rimborso delle spese sostenute dal promotore per la presentazione dell’offerta solo per il caso in cui l’aggiudicatario della concessione sia un soggetto diverso dal promotore stesso. Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti, successivamente alla stipula del contratto di concessione.
All’atto della stipula del contratto di concessione l’aggiudicatario dovrà prestare:
10.3 Cauzione definitiva articolo 103, comma 1, del Codice.
Detta cauzione deve essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9, del Codice e dovrà essere emessa con le modalità, le clausole speciali e le riduzioni indicate all’articolo 93 del Codice.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento previsti dall’articolo in questione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
10.4 Polizza assicurativa articolo 103, comma 7 Codoce, per danni in esecuzione e responsabilità civile verso terzi.
Il Concessionario esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma assicurata è stabilita pari ad euro 150.000,00.
La polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di 1.000.000 di euro per ciascun sinistro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Per i lavori appaltati a terzi, il Concessionario è obbligato a far rispettare tutte le norme sulle garanzie e coperture assicurative prescritte dal Codice.
10.5 Cauzione ex articolo 183, comma 13, ultimo periodo, del Codice appalti.
La cauzione, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all’articolo 103 del Codice, è dovuta a partire dalla data di inizio dell’esercizio del servizio. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.
10.6 Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di gestione (c.d. “Allrisks”).
Il Concessionario dovrà inoltre presentare idonea polizza di rischio per la copertura dei rischi di gestione correlati al servizio affidato pr tutta la durata della concesione (c.d. “Allrisks”) relativa all’intera struttura ed agli impianti in esercizio, per tutta la durata della fase di gestione, che includa eventi quali esplosioni, incendio e furto, con massimale complessivo non inferiore a 500.000,00 euro e 200.000 euro per singolo sinistro, da presentare all’Ente ogni anno .
N.B. Copertura assicurativa e garanzie del progettista
Qualora il professionista per lo svolgimento dell'attività progettuale ed affini fosse distinto dal concessionario, questi dovrà approntare, in vista dell'esecuzione delle attività oggetto di affidamento, polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza che dovrà coprire i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Il professionista, in caso di aggiudicazione, dovrà prestare per la propria attività di competenza specifica cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice.
11. SOPRALLUOGO
Il sopralluogo, quantunque opportuno per valutare elementi utili dell’offerta progettuale, non è obbligatorio. I cimiteri comunali sono accessibili secondo gli orari indicati nel sito istituzionale del Comune.
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 19 dicembre 2018, n. 1174, recante "Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara secondo l’importo descritto nella sottostante tabella:
Numero lotto | CIG | Importo della concessione | Importo contributo ANAC |
Unico | 8101221B0C | € 558.494,00 | € 70,00 |
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara in relazione “al lotto per il quale non è stato versato il contributo”, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
Offerta amministrativa, tecnica ed economica
L’offerta del concorrente deve pervenire in plico chiuso sigillato e controfirmato, secondo le modalità che seguono, che a sua volta contiene 3 buste: A , B e C, che conterranno a loro volta:
- nella Busta A - Documentazione amministrativa: la documentazione amministrativa, le garanzie e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla gara;
- nella Busta B - Offerta tecnica: l’offerta tecnica composta dalle eventuali varianti al progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, il progetto definitivo dell’intervento di investimento;
- nella Busta C - Offerta economica: l’offerta economica e il piano economico-finanziario asseverato.
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve pervenire entro le ore ore 12:00 del …… 2019 esclusivamente all’indirizzo della Stazione appaltante: Piazza Duomo n. 1 – 00000 Xxxxxxx e deve recare le informazioni relative all’operatore economico concorrente, denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni e riportare la dicitura:
Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione del servizio di illuminazione votiva presso i cimiteri comunali con riqualificazione energetica funzionale degli impianti (CIG 8101221B0C) Scadenza presentazione offerte: ore 12:00 del 05/12/2019.
Il plico conterrà le buste A, B e C al cui interno devono esserci i documenti in formato elettronico firmati digitalmente:
- “Busta A - Documentazione amministrativa” - in unico CD/DVD o supporto analogo, non riscrivibile;
- “Busta B - Offerta tecnica” - in unico CD/DVD o supporto analogo, non riscrivibile;
- “Busta C - Offerta economica” - in unico CD/DVD o supporto analogo, non riscrivibile.
Le buste “A” “B” e “C” devono contenere, a pena di esclusione, la documentazione di gara presentata in formato elettronico (documenti informatici e copie informatiche di documenti
analogici in pdf firmati digitalmente, secondo quanto previsto dal d.l. 7 marzo 2005 n. 82 – in particolare artt. 20, 21 e 22) e copia digitalizzata di un documento d’identità del sottoscrittore.
Il plico conterrà altresì l’elenco cartaceo dei documenti inseriti in formato elettronico presenti nelle buste A, B e C in pdf sottoscritti digitalmente nonché, in ogni busta, la copia cartacea di cortesia dichiarata conforme alla suindicata documentazione, la quale non costituisce alternativa all’offerta presentata in formato elettronico. Il concorrente allega, ad ogni supporto, copia digitalizzata di un documento d’identità del sottoscrittore.
I documenti in formato elettronico devono essere raccolti su supporto informatico, in uno e più CD/DVD o supporto analogo (non riscrivibile) con analoghe caratteristiche. La responsabilità dell’effettivo contenuto degli stessi supporti è a carico del concorrente.
La Documentazione è collocata all’interno di buste chiuse, sigillate e controfirmate secondo l’ordine sopra riportato.
La stazione appaltante potrà chiedere ulteriori informazioni e spiegazioni ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice appalti, sui documenti contenuti delle varie buste ferma restando l’esclusione prevista dal primo periodo dello stesso comma per quanto afferente all'offerta economica e all'offerta tecnica,
Resta stabilito che l’assenza della documentazione richiesta in formato elettronico nelle buste A, B e C è elemento di esclusione dalla gara in quanto le offerte sono da considerasi irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3 lett. a) del Codice appalti.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, le offerte tecniche e quelle economiche, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
La domanda di partecipazione e le connesse dichiarazioni nonché l’offerta tecnica ed economica dovranno essere redatte “preferibilmente” sui modelli predisposti e messi a disposizione dalla stazione appaltante.
Il dichiarante firma digitalmente i documenti della propria offerta ma allega, in ogni caso, copia informatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).
La documentazione, se del caso, dovrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000 e secondo le modalità previste dal CAD - Codice dell’amministrazione digitale cui al d.l. 82/2005. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3 e 86 del Codice.
Tutta la documentazione deve essere in lingua italiana.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta “A – documentazione amministrativa”, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice cui al successivo punto 14..
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 210 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda in formato digitale, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione digitale omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 5 giorni
- perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’ esclusione del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La busta “A” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative (modulo domanda di partecipazione), il modulo soggetti, il DGUE nonché la documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione, il PassOE, il contributo di gara a favore dell’ANAC, copia conforme della certificazione UNI EN ISO 9001, abilitazione di cui all’art. 3 del D.M. 37/2008, il documento attestante la garanzia provvisoria ed eventuale giustificativo della riduzione e allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice, la garanzia di cui all’art. 183, comma 13 primo periodo, del Codice appalti al 2,5% in misura pari a € 3.500,00 (che copre l’eventuale rimborso delle spese sostenute dal promotore per la presentazione dell’offerta solo per il caso in cui l’aggiudicatario della concessione sia un soggetto diverso dal promotore stesso. Lo svincolo di tale cauzione avviene, per tutti i concorrenti,
successivamente alla stipula del contratto di concessione), la ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC, da presentarsi con le modalità dell’art. 13, altre dichiarazioni in funzione dell’organizzazione e dell’articolazione del concorrente.
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione è redatta compilando preferibilmente il modulo – domanda di partecipazione ed è corredata dalla vigente marca da bollo da € 16,00 appositamente datata e barrata, (eventualmente tramite Mod.F23) contiene tutte le informazioni e dichiarazioni generali per la partecipazione.
Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).
In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata, etc.).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale consorziato concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
N.B. Il concorrente allega, comunque, copia digitalizzata in pdf di un documento d’identità del sottoscrittore firmata digitalmente.
15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico tra i documenti di gara sul citato profilo del committente alla sezione gare e appalti di cui dovranno essere compilate, in modo essenziale, le parti pertinenti alla gara.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Parte III - Motivi di esclusione (articolo 80 del Codice)
In merito al motivo di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 la dichiarazione è resa (Parte III, sezione A del DGUE) per tutti i soggetti del comma 3 dello stesso art. 80, per i quali è dovuta in base alla configurazione giuridica, nonché all’assetto delle cariche e dei relativi poteri di rappresentanza legale dell’operatore economico (al riguardo si presti attenzione al comunicato del Presidente ANAC del 08.11.2017). La dichiarazione è resa, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante dell’operatore economico che sottoscrive il DGUE e l'ulteriore autocertificazione con riguardo alle situazioni relative all’art. 80 comma 1 del d.lgs. 50/2016 per tutti i soggetti interessati, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta. Analogamente, in merito al motivo ostativo di cui all'art. 80, comma 2 (“antimafia”), la cui dichiarazione è resa compilando la Parte III, sezione D, 2° riquadro, del DGUE.
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:
a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del disciplinare;
b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del disciplinare;
c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
(E’ possibile la resa di tali dichiarzioni direttamente nel modulo dchiarazioni che già le contempla)
15.3.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:
1) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, f- bis) e f-ter) del Codice;
2) dichiara che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice sono quelli indicati nel “modulo soggetti” allegato alla presente, ovvero che la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta sono i seguenti ;
3) dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
a) del progetto di fattibilità relativo alla concessione del servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali mediante partenariato pubblico privato (finanza di progetto) e di tutti indistintamente gli atti che vi si riferiscono;
b) della durata della concessione, delle tariffe di illuminazione, dell'aggio del canone concessorio e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/lavori;
c) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sull'investimento, sia sulla determinazione della propria offerta;
4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5) accetta il protocollo di legalità, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale con gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 1036 del 10 agosto 2015
6) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2019 reperibile sul profilo del Comune di Belluno e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia
7) si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8) indica i seguenti dati: domicilio fiscale …………; codice fiscale ……………, partita IVA
………………….; indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica ……………… ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;
9) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell’offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara, nonché dell’esistenza dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo decreto legislativo.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’art. 186 bis del X.X. 00 marzo 1942, n. 267
11) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ………… rilasciati dal Tribunale di ……………… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267 tenuto conto di quanto al riguardo previsto dall’art. 110 del Codice.
15.3.2 Documentazione a corredo
Il concorrente allega:
- DGUE
- PassOE di cui all’art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, in caso di subappalto, il PassOE dell’impresa subappaltatrice;
- modulo soggetti;
- copia conforme della certificazione UNI EN ISO 9001;
- copia conforme dell’abilitazione di cui all’art. 3 del D.M. 37/2008
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC;
- documento attestante la garanzia provvisoria del 2% con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del Codice ;
- documento attestante la garanzia del 2,5% cui all’art. 183 comma 13 Codice appalti;
- altre dichiarazioni in funzione dell’organizzazione e dell’articolazione del concorrente.
Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice
12) copia conforme della certificazione di cui all’art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell’importo della cauzione.
15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità del punto 15.1.
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, la percentuale del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, la percentuale del servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
- dichiarazione attestante:
a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, la percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi la percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi la percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:
- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e della percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
c. la percentuale di servizio che sarà eseguita dai singoli operatori economici aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3, se del caso, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione.
16. CONTENUTO DELLA “BUSTA B – OFFERTA TECNICA”
Il concorrente deve inserire nella busta «Busta B — Offerta tecnica», sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante le indicazioni riguardanti il mittente, le eventuali varianti al progetto di fattibilità con unita relazione tecnica che dettagli le modifiche/migliorie apportate dal concorrente al progetto di fattibilità tecnico ed economica predisposto dal promotore, sottoscritta e timbrata dal tecnico designato, la bozza di convenzione, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, il progetto definitivo dell’intervento di investimento e le seguenti relazioni e documenti su supporto digitale, in formato elettronico, firmati digitalmente, ciascuno recante il rispettivo titolo di riferimento (e la relativa copia cartacea di cortesia):
1. Relazione sui Rapporti con il Comune e con l’utenza (punti 30): il concorrente deve illustrare (in una relazione di 6 facciate su fogli formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea singola, margini 2 cm su tutti i lati), in modo puntuale, gli strumenti e gli accorgimenti che si propone di utilizzare, oltre a quelli indicati dal progetto di fattibilità a base di gara con le integrazioni proposte per mantenere e potenziare un ottimale rapporto con il Comune e l’utente, nello spirito di leale collaborazione e della massima trasparenza.
In particolare il concorrente dovrà sviluppare i seguenti punti:
a. modalità per garantire la piena accessibilità del Comune ai dati e al sistema organizzativo adottato dal concorrente nel corso del contratto e sistemi per l’accessibilità al servizio da parte dell’utenza nelle varie fasi precontrattuali e in formazione contrattuale e a quelli per la gestione dei reclami;
b. obiettivi di efficacia e di efficienza del servizio, anche sulla base di una promozione dell’offerta ai cittadini e di un rapporto dinamico con la clientela;
c. modalità di ottimizzazione e miglioramento qualitativo dei rapporti con l’utenza (il concorrente deve illustrare gli strumenti e gli accorgimenti che propone di utilizzare, oltre ai minimi richiesti dal progetto di fattibilità, per mantenere e potenziare un ottimale rapporto con l’utenza, nello spirito della massima trasparenza).
2. Relazione sulla Qualità tecnica del progetto definitivo e dello schema di convenzione (punti 15): il concorrente dovrà evidenziare, (in una relazione di 4 facciate su fogli formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea singola, margini 2 cm su tutti i lati), tutti gli elementi migliorativi che propone rispetto al progetto di fattibilità del promotore presenti e/o trasfusi nella propria proposta e quindi nel progetto definitivo, rigurdanti i lavori di riqualificazione energetica e funzionale degli impianti votivi (investimento) e quelli che prevede di introdurre nello schema di convenzione, illustrandone i vari aspetti.
In particolare per quanto concerne il progetto definitivo e lo schema di convenzione, si evidenzia:
a. il progetto deve essere sviluppato a livello di definitivo come definito dalla vigente normativa del Codice appalti, con facoltà di apportare delle migliorie rispetto a quanto previsto nel progetto di fattibilità, e deve essere completo di elaborati grafici e descrittivi e calcoli a un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano differenze tecniche e di costo. Il progetto, a firma di tecnico abilitato, dovrà essere completo di tutti gli elementi necessari a descrivere le scelte proposte e deve contenere almeno i seguenti elaborati:
- relazione generale con quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza e elenco degli elaborati che compongono il progetto definitivo;
- relazione tecnica e specialistica, a completamento di quanto contenuto nella relazione generale, comprensiva di schemi funzionali e dimensionamento degli impianti;
1) - calcoli delle strutture e degli impianti;
- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto nel rispetto dei principi di efficientamento e risparmio energetico;
- prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza, con calcolo dei costi della sicurezza;
- elaborati grafici e cronoprogramma delle fasi di realizzazione del progetto dovranno essere congrue sulla base delle attività che si prevede di avviare per ogni cimitero;
- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi redatto utilizzando il Prezziario della CCIAA di Belluno;
- computo metrico estimativo, suddiviso per cimitero in modo tale da identificare esattamente ogni singolo intervento secondo quanto indicato negli elaborati grafici del progetto di fattibilità;
- quadro economico.
Tutti gli elaborati del progetto definitivo dovranno essere redatti in formato A4; gli elaborati tecnico descrittivi e contabili dovranno essere composti da cartelle in formato A4 nel numero minimo necessario, preferibilmente con carattere Times New Roman 12, interlinea singola, margini 2 cm su tutti i lati; gli elaborati grafici dovranno essere almeno nel numero minimo di tavole del progetto di fattibilità, redatti in scala appropriata, in formato UNI, piegati per ridurli, se del caso, alle dimensioni del formato A4.
b. Schema di convenzione: il documento, che non può riportare dati riferiti all’offerta economica, deve contenere gli elementi essenziali del contratto, definendo i rischi trasferiti e le modalità di monitoraggio della loro permanenza in capo all'operatore economico entro il ciclo di vita del rapporto contrattuale, le conseguenze derivanti dalla anticipata estinzione del contratto e dovrà essere in linea con la bozza di convenzione allegata ai documenti di gara, prevedendone aspetti migliorativi relativamente ai seguenti punti:
- tempi e modalità di progettazione esecutiva degli impianti e di esecuzione dei lavori;
- obblighi e diritti della concessionaria
- cauzioni e garanzie rilasciate al concedente;
- modalità di gestione;
- modifica dei contratti durante il periodo di efficacia;
- inadempienze;
- risoluzione del contratto e rapporti economici.
3. Relazione sulla Riduzione dei tempi di esecuzione (Punti 15): il candidato deve indicare, nell’ambito di una relazione sintetica (di 4 facciate su fogli formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea singola, margini 2 cm su tutti i lati) :
a. le modalità e i tempi di voltura dei contratti di fornitura di energia elettrica di tutti gli impianti in tutti i cimiteri;
b. le modalità di cantierizzazione e di esecuzione degli interventi di investimento specificando gli accorgimenti che intende adottare per ridurre al minimo i tempi di esecuzione e il disagio all’utenza e per garantire il regolare svolgimento dei servizi funebri.
4. Relazione sulle Proposte migliorative (Punti 10): il concorrente deve produrre una relazione dettagliata (di 4 facciate su fogli formato A4, carattere Times New Roman 12, interlinea singola, margini 2 cm su tutti i lati) contenente i seguenti elementi e/o dati:
a. le migliorie al sistema di gestione del servizio rispetto agli standard minimi della proposta approvata;
b. il personale impiegato per la conduzione e gestione del servizio, numero delle unità, mansioni e qualifiche, ore settimanali di presenza in questo comune, soluzioni per la gestione delle assenze e del turnover;
c. dettaglio del sistema di gestione e controllo del servizio modalità e tempi di realizzazione delle seguenti attività:
1) sopralluoghi periodici per la verifica degli impianti
2) tempi di intervento per le riparazioni
d. messa a disposizione di una linea telefonica specificamente dedicata all’utenza votiva del Comune di Belluno o altra modalità migliorativa per l’accessibilità e trasparenza del servizio.
17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA
La Busta C – Offerta economica” deve contenere, a pena di esclusione:
1. l’offerta economica (elemento a cui è attribuito il punteggio), bollata con marca da € 16,00, predisposta preferibilmente sul modello offerta fornito dalla stazione appaltante;
2. il Piano economico finanziario debitamente asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, con allegata asseverazione e documento di identità del soggetto asseveratore;
Per l’offerta economica verranno prese in considerazione due cifre decimali. Nel caso in cui fossero indicati più decimali, l’Amministrazione procederà automaticamente a prendere in considerazione solo le prime due cifre dopo la virgola. Dovranno essere indicati la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. Dovrà altresì essere indicata la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice.
In caso di discordanza tra gli elementi dell’offerta economica (percentuale espressa in cifre e percentuale espressa in lettere) prevarrà la percentuale espressa in lettere. La dichiarazione di offerta, dovrà contenere, tra l’altro, l’impegno a tenere ferma l’offerta per un periodo non inferiore a 210 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
L’offerta economica, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda all’art. 13. Il concorrente allega, comunque, copia digitalizzata di un documento in pdf d’identità del sottoscrittore firmato digitalmente.
Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo d’imprese, o consorzio o GEIE non ancora costituiti la documentazione contenuta nella «Busta C — Offerta economica», deve essere sottoscritta, pena l’esclusione, da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. Nel caso tale documentazione sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura. Le offerte non possono presentare correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte. Qualora vi sia discordanza nell’offerta economica tra i
valori in cifre e quelle in lettere, prevale il valore indicato in lettere.
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
PUNTEGGIO MASSIMO | |
Offerta tecnica | 70 |
Offerta economica | 30 |
TOTALE | 100 |
18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA
Apposita commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’articolo 77 del Codice, procederà all’aggiudicazione dell’appalto a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai seguenti criteri:
Offerta tecnica: 70 punti
Il punteggio da attribuire all’offerta è determinato secondo i criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) che seguono, con riferimento a quanto specificato al precedente articolo relativo alla “Busta B – Offerta tecnica”:
1.a | modalità per garantire la piena accessibilità al Comune ai dati e al sistema organizzativo | 10 | |||||||
adottato dal concorrente nel corso del contratto e | |||||||||
sistemi per l’accessibilità al servizio da parte | |||||||||
1 | Rapporti con il | 30 | dell’utenza nelle varie fasi precontrattuali e in | ||||||
Comune e con l’utenza | formazione contrattuale e a quelli per la gestione | ||||||||
dei reclami | |||||||||
1.b | obiettivi di efficacia e di efficienza del servizio, anche sulla base di una promozione dell’offerta ai | 10 | |||||||
cittadini e di un rapporto dinamico con la | |||||||||
clientela | |||||||||
1.c | modalità di ottimizzazione e miglioramento qualitativo dei rapporti con l’utenza (il concorrente deve illustrare gli strumenti e gli accorgimenti che propone di utilizzare, oltre ai minimi richiesti dal progetto di fattibilità, per mantenere e potenziare un ottimale rapporto con l’utenza, nello spirito della massima trasparenza.) | 10 | |||||||
2 | Qualità tecnica del progetto definitivo e dello schema di convenzione | 15 | 2.a | Qualità del progetto definitivo | 8 | ||||
2.b | Completezza schema di convenzione: | 7 | |||||||
modalità e tempi di voltura dei contratti di | |||||||||
3 | dei | tempi | di | 15 | 3.a | fornitura di energia elettrica di tutti gli impianti in tutti i cimiteri, | 7 | ||
3.b | modalità di cantierizzazione e di esecuzione degli | 8 | |||||||
interventi di investimento specificando gli | |||||||||
accorgimenti che intende adottare per ridurre al | |||||||||
minimo i tempi di esecuzione e il disagio | |||||||||
all’utenza e per garantire il regolare svolgimento | |||||||||
dei servizi funebri | |||||||||
4 | Proposte migliorative | 10 | 4.a | migliorie al sistema di gestione del servizio rispetto agli standard minimi della proposta approvata | 2 | ||||
4.b | personale impiegato per il servizio: numero unità impiegate per la gestione del servizio, mansioni, | 2 |
qualifiche e numero di ore settimanali, gestione delle assenze e dei turnover | ||||||
4.c | sistema di gestione e controllo del servizio modalità e tempi di realizzazione delle seguenti attività: 1) sopralluoghi periodici per la verifica degli impianti 2) tempi di intervento per le riparazioni 3) piano delle manutenzioni | 2 | ||||
4.d | per l’accessibilità e trasparenza del servizio | 4 |
Offerta economica: 30 punti
Il punteggio da attribuire all’offerta è determinato secondo i criteri quantitativi (Q) che seguono, con riferimento a quanto specificato al precedente articolo relativo alla “Busta C – Offerta economica”:
Id. | Criteri di Valutazione | Id. | Sub Criteri di Valutazione | Punteggio parziale “Q” massimo attribuibile |
1 | Corrispettivo (aggio) di concessione | 1.1 | Corrispettivo annuo di concessione (aggio) riconosciuto al Comune, espresso quale percentuale di aumento rispetto a quello vigente pari ad € 1,00 previsto dal progetto di fattibilità, che rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata della concessione fatti salvi gli adeguamenti annuali di legge. | 30 |
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA
La determinazione del punteggio relativo ai criteri di natura discrezionale verrà effettuata con il seguente metodo:
- attribuzione discrezionale da parte di ciascun commissario di un coefficiente compreso tra 0 e 1 per ogni elemento qualitativo; determinazione dei coefficienti definitivi ottenuti come media del coefficiente di ciascun commissario, con arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola;
- il concorrente che ha ottenuto il coefficiente con media maggiore viene rapportato all’unità (1A riparametrazione); i rimanenti coefficienti vengono rapportati a questo, per ogni elemento di valutazione, in misura proporzionale;
- i coefficienti come sopra determinati vengono moltiplicati per il peso attribuito a ciascun elemento di valutazione. (Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato garantendo così l’assegnazione al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionalmente decrescente.)
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi (tramite la sopra citata media) procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore e il punteggio è dato dalla seguente formula:
Pi = C1i x P1 + C2i x P2+….. Cni x Pn dove
Pi = punteggio concorrente i
C1i = coefficiente criterio di valutazione 1, del concorrente i C2i = coefficiente criterio di valutazione 2, del concorrente i
.......................................
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i P1 = peso criterio di valutazione 1
P2 = peso criterio di valutazione 2
……………………………
Pn = peso criterio di valutazione n
2A riparametrazione: al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri tecnico ed economico, se nel punteggio tecnico complessivo nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato al fine di ricondurlo al massimo punteggio tecnico.
Ogni elemento di valutazione di natura qualitativa sarà misurato secondo i seguenti criteri motivazionali:
Coefficiente tra | Criterio motivazionale |
0,0 e 0,4 | Insufficiente |
0,5 – 0,6 | Appena sufficiente |
0,7 | Discreto |
0,8 | Buono |
0,9 | Ottimo |
1,0 | Eccellente |
Per i conteggi di cui sopra si terrà conto di due cifre oltre la virgola con arrotondamento all’unità inferiore per i numeri da 1 a 4 e all’unità superiore per i numeri da 5 a 9.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente per l’amministrazione. Qualora anche i punteggi attribuiti a tale criterio dovessero essere uguali, si procederà all’individuazione ai sensi dell’articolo 77, comma 2, del R.D. 827/1924 s.m.i.
Questa stazione appaltante non procederà all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate o che non accettino chiaramente le condizioni poste, ovvero sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni stesse.
Ciascun concorrente può presentare una sola offerta L’offerta è vincolante per 210 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
I valori costituenti l’offerta economica dovranno essere indicati in cifre e in lettere; vale in caso di discordanza il valore indicato in lettere.
L’impresa che risulterà aggiudicataria sarà tenuta a dimostrare l’idoneità tecnico – professionale di cui all’allegato XVII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a pena di risoluzione dell’affidamento.
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA
Offerta economica: 30 punti
Il punteggio da attribuire all’offerta è determinato secondo il criterio quantitativo (Q) che segue, con riferimento a quanto specificato al precedente articolo relativo alla “Busta C – Offerta economica”:
All’offerta economica, è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare:
Ci = Ai/Amax
dove:
Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
Ai = percentuale di incremento dell’aggio concessorio del canone annuale offerto dal concorrente i-esimo rispetto a quello vigente di € 1,00;
Amax = percentuale di incremento massima dell’aggio concessorio del canone annuale offerto rispetto a quello vigente di € 1,00;
Il punteggio da assegnare a ciascun concorrente è dato dalla seguente formula:
Pi = Ci * Pa
dove
Pi = punteggio dell’offerta del concorrente iesimo;
Ci = coefficiente criterio di valutazione offerta economica del concorrente iesimo;
Pa = peso dell’offerta economica (30);
18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI
La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti e del punteggio dell’offerta economica, in relazione a ciascuna offerta, procederà alla somma dei punteggi tecnico ed economico per ciascun concorrente al fine del calcolo del punteggio complessivo da attribuire al medesimo e quindi ad individuare la miglior offerta.
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
La data della prima seduta pubblica verrà comunicata a mezzo di avviso pubblico pubblicato sul profilo del committente almeno 2 giorni solari prima della data fissata e si terrà presso la saletta preconsiliare del Comune di Belluno, sita in piazza Duomo n. 1. Vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo di pubblicazione sul profilo del committente almeno 2 giorni solari prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul profilo del committente almeno 2 giorni solari prima della data fissata.
Si procederà a:
a) verificare la regolarità del plico e delle buste ivi contenute e quindi la completezza dall’elenco documenti in formato digitale e conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto dal presente disciplinare (le copie cortesia cartacee fornita nella modalità dell’art. 15 servono per render più semplice l’operazione ma non possono sostituire l’offerta in formato elettronico);
b) se del caso, attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.
Salvo che ciò non comporti integrazioni dell’offerta tecnica ed economica, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Codice appalti, la stazione appaltante può chiedere elementi utili alla comprensione di quanto presentato per la corretta valutazione dell’offerta.
Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.
20. COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della verifica della regolarità della documentazione d’offerta
nonché della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida Anac n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e, se del caso, i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.
21. APERTURA DELLE BUSTE “B” E “C” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
Si procederà, quindi, in seduta pubblica, per i soli concorrenti ammessi, all’apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica ed alla verifica formale della presenza all’interno della stessa della documentazione prescritta dal disciplinare di gara, senza alcuna valutazione del materiale contenuto.
In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà evidenza dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti .
Nella medesima seduta, o in una successiva seduta pubblica, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione secondo i criteri e le modalità sopra descritte al punto 18.
La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.
All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 23.
Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 22.
In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:
- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.
22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, qualora il numero di offerte sia pari superiore a 3 e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per via iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.
23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione (o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale) formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice.
La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto.
Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell’aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
Ove all'esito della procedura di gara vengano presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del Promotore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla comunicazione l’esito di gara, potrà esercitare il diritto di PRELAZIONE e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9, articolo 183 Codice appalti. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti previsti dal disciplinare di gara. Il Concessionario ha l'obbligo di subentrare nel contratto in corso relativo alla fornitura dell'energia; tuttavia, si stabilisce sin d'ora che lo stesso concessionario avrà la facoltà di negoziare la fornitura di energia anche con altri operatori del settore nonché di provvedere direttamente alla fornitura di
energia ai sensi della normativa vigente. L’Amministrazione comunale potrà aggiudicare la concessione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora ritenuta congrua e corrispondente all’interesse pubblico ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. L’amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto di apportare al progetto da esso presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto stesso. In tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all’accettazione da parte di quest’ultimo delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico- finanziario (articolo 183, comma 3 lett. a, D.lgs. 50/2016 e smi). Ai fini della stipula del contratto, il promotore dovrà comunicare all’Amministrazione aggiudicatrice l’accettazione delle modifiche al progetto presentato entro 15 giorni dalla presentazione della relativa richiesta. In caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto, l’amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche da apportare al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso (articolo183, comma3, lett. b, X.Xxx00/2016 e s.m.i.).
Il Concessionario si impegna ad effettuare le prestazioni oggetto di Concessione per tutta la durata della stessa; il tutto come meglio descritto nel progetto di fattibilità posto a base di gara, presentato dal Promotore ed approvato dall’Amministrazione Comunale di Belluno, nonché nel presente Bando-Disciplinare.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4- bis e 89 e dall’art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
Ai sensi dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
Trascorsi i termini previsti dall’art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell’informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.
Il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. In caso di suddivisione dell’appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a presunti € 2.000,00. La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.
L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.
24. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
L’aggiudicatario del contratto di appalto non è tenuto ad assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Belluno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Per la esecuzione del servizio descritto dal presente disciplinare, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dall’operatore economico all’Amministrazione, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo Privacy – GDPR), si precisa quanto segue:
- finalità del trattamento: si precisa che i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente disciplinare e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- dati sensibili: i dati forniti dall’Appaltatore non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”;
- modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati;
- categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: i dati potranno essere comunicati a soggetti esterni, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni e i compiti attinenti alla formazione svolte dall’Ufficio, al Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell’Economia e delle Finanze, agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990;
- diritti dell’appaltatore: relativamente ai suddetti dati, all’appaltatore in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato regolamento UE 2016/679. Acquisite le suddette informazioni con la sottoscrizione del contratto (o lettera contratto) ed eventualmente nella fase di esecuzione dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
Il Dirigente dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx