REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA LEGGE 241/90
approvato con la deliberazione del Consiglio camerale n. 23 del 20.12.2021 Versione in vigore dal 01.01.2022
ART. 1 - SCOPI, FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, nell’ambito delle proprie funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali del sistema locale delle imprese e di sviluppo dell’economia locale, svolte a norma dell’art. 2 della legge 29.12.1993, n. 580 e s.m.i., può erogare contributi o, più in generale, attribuire vantaggi economici a soggetti terzi, pubblici o privati, ispirandosi a principi di efficacia, imparzialità, trasparenza e sussidiarietà.
Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità cui la Camera di commercio deve attenersi nella concessione di tali contributi, in applicazione dell'art. 12 della legge 07.08.1990, n. 241.
I contributi sono erogati nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Aiuti di Stato, laddove applicabile.
Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano agli apporti finanziari oggetto di convenzione o accordo comunque denominato con altri soggetti pubblici o privati, con riferimento ai quali si osserva la specifica disciplina risultante dall’accordo approvato dalla Giunta.
Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano inoltre alle iniziative alla cui realizzazione la Camera di commercio partecipa apportando direttamente proprie risorse umane e/o strumentali, né a quelle promosse dalla propria Azienda speciale o da soggetti compartecipati.
ART. 2 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Nella relazione previsionale e programmatica e nel preventivo economico annuale, la Camera di commercio definisce i programmi che intende attuare nell'anno di riferimento, in coerenza con le linee e gli obiettivi strategici del Piano pluriennale, e quantifica gli stanziamenti finanziari necessari alla loro attuazione, specificando l’ammontare delle risorse da destinare agli interventi di tipo promozionale.
Le risorse di cui sopra possono essere variate in sede di aggiornamento del preventivo economico annuale ovvero con deliberazione della Giunta.
ART. 3 - CRITERI GENERALI
Nella concessione di contributi a favore di soggetti terzi, pubblici o privati, la Camera di commercio si attiene ai seguenti criteri generali:
a. dare priorità alle iniziative che si inseriscano in programmi di sviluppo, preferibilmente pluriennali, e che siano pertanto idonee a incidere in modo diretto e duraturo sul sistema economico locale, rispetto a quelle di carattere occasionale, con riflessi indiretti o temporanei;
b. privilegiare le iniziative intersettoriali ovvero caratterizzate da contenuti o modalità di svolgimento originali e innovativi, anche di tipo sperimentale, nonché quelle finalizzate a favorire lo sviluppo di servizi di interesse comune agli operatori;
c. dare priorità alle iniziative che siano impostate in collaborazione con enti pubblici, associazioni di categoria e altri soggetti che siano espressione di interessi del sistema economico e sociale locale;
d. favorire la rotazione dei soggetti fruitori delle agevolazioni.
Sono in ogni caso escluse dai contributi camerali le iniziative che abbiano un interesse interno all’organismo richiedente o che comunque non siano aperte alla generalità dei soggetti potenzialmente interessati.
ART. 4 - BENEFICIARI
Possono accedere ai contributi camerali disciplinati dal presente Regolamento i soggetti di seguito specificati:
a. enti e organismi pubblici che svolgano iniziative di interesse generale;
b. organizzazioni imprenditoriali e loro società di servizi 1 , ma unicamente in partnership con l’organizzazione di riferimento, che deve assumere il ruolo di “soggetto capofila”, come definito nel prosieguo; organizzazioni sindacali; associazioni di consumatori; fondazioni e associazioni che svolgano iniziative di particolare interesse per la comunità locale; consorzi e società consortili purché, in relazione alla tipologia, all’ampiezza della base consortile e all’attività svolta possano essere considerati soggetti portatori di interessi generali per il sistema economico locale e a condizione che non perseguano fini di lucro;
c. organismi del sistema camerale.
Nel caso di iniziativa promossa congiuntamente da più soggetti, purché tutti rientranti nelle categorie di cui sopra, deve essere individuato un “soggetto capofila”, incaricato di richiedere il contributo, mentre non possono essere concessi contributi a soggetti diversi per la medesima iniziativa.
1 Si intendono le società di servizi controllate dalle organizzazioni imprenditoriali ai sensi dell’art. 2359 c.c..
La concessione di contributi a favore delle imprese non è disciplinata dal presente Regolamento, ma viene regolamentata tramite appositi bandi.
ART. 5 - SPESE AMMISSIBILI
Ai fini della concessione del contributo camerale sono considerate ammissibili le spese direttamente imputabili all’iniziativa, sostenute dai beneficiari 2 e documentate attraverso fatture o note di debito.
I pagamenti dovranno essere effettuati con modalità che ne assicuri la tracciabilità e riconducibilità ai beneficiari.
Non sono ammessi i documenti di spesa emessi da soggetti controllati o collegati ai beneficiari e/o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con gli stessi.
Non sono in ogni caso ammesse a contributo:
a. spese relative al funzionamento ordinario dei beneficiari (personale, spese generali, amministrative, finanziarie, fiscali, ecc.), fatta eccezione per quanto indicato al paragrafo successivo;
b. spese per viaggio, soggiorno, ospitalità e ristorazione, salvo deroghe espressamente motivate, in relazione al tipo di iniziativa agevolata, dal provvedimento con cui si approva il contributo;
c. spese che, per il loro palese carattere di marginalità e voluttuarietà, siano chiaramente da ritenersi di scarsa o nessuna utilità ai fini dello svolgimento dell’iniziativa;
d. spese per l’acquisto di beni durevoli, che non esauriscono la loro utilità nell’ambito dell’iniziativa agevolata, salvo deroghe espressamente motivate, in relazione al tipo di iniziativa agevolata, dal provvedimento con cui si approva il contributo;
e. spese effettuate anteriormente alla data di presentazione della domanda di contributo.
Per quanto concerne le spese di personale, sono ammissibili in misura non superiore al 15% delle spese complessive 3 , limitatamente a quelle strettamente connesse alla realizzazione dell’iniziativa oggetto del contributo, sostenute direttamente dal soggetto richiedente (“soggetto capofila” in caso di iniziativa promossa congiuntamente da più soggetti) e documentate attraverso buste paga.
2 Per beneficiari si intendono il soggetto richiedente il contributo ovvero, in caso di iniziativa promossa congiuntamente da più soggetti, ai sensi dell’art. 4, il “soggetto capofila” e i relativi partner.
3 Il rispetto del limite viene verificato anche in fase di erogazione del contributo, con riferimento alle spese ammesse a rendicontazione.
ART. 6 - MISURA DEL CONTRIBUTO CAMERALE
Il contributo camerale non può eccedere il limite massimo del 50% della spesa complessivamente ammessa a contributo.
Fermo restando il limite di cui sopra, il contributo camerale non può eccedere, in ogni caso, la differenza tra costi e ricavi accertati a consuntivo (al netto dell’I.V.A. eventualmente detraibile).
Al fine di evitare un’eccessiva polverizzazione degli interventi, non verranno concessi contributi di importo inferiore a 1.000 euro, fermi restando i limiti sopra indicati.
ART. 7- PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le richieste di contributo devono essere presentate alla Camera di commercio non oltre
60 giorni prima della data di inizio delle iniziative cui si riferiscono, utilizzando la modulistica disponibile sul sito web camerale.
La domanda deve essere inoltrata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo all’indirizzo PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xxxxxx.xx
La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve contenere:
1. denominazione, sede, codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. del soggetto richiedente;
2. tabella di sintesi dell’iniziativa con l’entità del contributo richiesto alla Camera di commercio, la proposta di percentuale di finanziamento e budget dell’iniziativa, redatto in forma analitica, che evidenzi, tra i ricavi, i contributi richiesti ad altri soggetti pubblici e/o privati e i proventi derivanti dall’iniziativa a qualsiasi titolo e, tra i costi, il dettaglio delle spese da sostenere;
3. un’esauriente illustrazione dell’iniziativa per la quale si richiede il contributo, dalla quale risultino, oltre alle informazioni inerenti al periodo, il luogo e le modalità di svolgimento, le motivazioni e le finalità della stessa e le ricadute attese sul sistema economico locale, possibilmente corredate da indicatori di efficacia per la valutazione a consuntivo del successo dell’iniziativa;
4. le modalità di pubblicizzazione dell'intervento contributivo camerale;
5. l’impegno a rendere possibile la partecipazione all’iniziativa oggetto del contributo camerale a tutti i soggetti potenzialmente interessati, assicurando un’adeguata informativa in merito;
6. l’impegno a fornire tutti gli elementi informativi e la documentazione che si rendessero necessari in sede di istruttoria a pena di inammissibilità al beneficio (ad esempio: statuti, bilanci, elenchi aderenti o associati, ecc.);
7. l'impegno a comunicare tempestivamente alla Camera di commercio ogni variazione sostanziale dell'iniziativa intervenuta dopo la presentazione della domanda.
Nel caso di iniziativa promossa congiuntamente da più soggetti, ai sensi dell’art. 4, la domanda di contributo deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del “soggetto capofila”, individuato mediante apposita dichiarazione - allegata alla domanda – resa dagli altri soggetti partner e il budget deve essere articolato in modo da evidenziare la ripartizione tra i partner dei ricavi e dei costi dell’iniziativa.
Alla domanda di contributo vanno allegati:
a. copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, qualora la domanda non sia firmata digitalmente;
b. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445, inerente al rispetto delle previsioni di cui al comma 2 dell’art. 6 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella legge 30.07.2010, n. 122 (solo nel caso di soggetto privato);
c. per i soggetti di cui all’art. 4, lettera b, copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto, se non già acquisiti agli atti della Camera di commercio ovvero acquisibili d’ufficio tramite il registro delle imprese o il REA;
d. nel caso di iniziativa promossa congiuntamente da più soggetti, dichiarazione di individuazione del “soggetto capofila”, resa dagli altri soggetti partner e corredata di copia dei documenti di identità dei sottoscrittori in corso di validità;
e. eventuale ulteriore documentazione richiesta in base alle normative vigenti, per esempio in materia di antiriciclaggio e di Aiuti di Stato.
ART. 8 - PROCEDIMENTO
Ai sensi della legge 07.08.1990, n. 241, il procedimento amministrativo relativo alla concessione dei contributi di cui al presente Regolamento è assegnato al Servizio Promozione.
Il procedimento amministrativo prende avvio alla ricezione della domanda di cui all’art. 7 e prevede due fasi:
1. FASE APPROVAZIONE – Il Servizio preposto riceve la domanda e sottopone l’iniziativa alla valutazione della Giunta nella prima riunione utile. La Giunta ne delibera l’ammissibilità attestando il rispetto dei criteri di cui agli articoli 3 e 4 e stabilisce l’ammontare del contributo da concedere e le eventuali condizioni per la concessione e l’erogazione dello stesso. La Giunta può altresì deliberare, in luogo della concessione del contributo, di procedere all’assunzione diretta di spese inerenti all’iniziativa, nel rispetto dei principi generali del presente Regolamento, dando in tal senso mandato al Dirigente competente che provvede compatibilmente con la normativa in materia di incarichi e di contratti pubblici.
2. FASE CONCESSIONE – In caso di approvazione del contributo, il Servizio preposto effettua i controlli istruttori e, in caso di esito positivo degli stessi, il Dirigente competente concede il contributo, con proprio provvedimento, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Giunta, entro 30 giorni dalla deliberazione.
Il responsabile del procedimento, ove necessario, può chiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa, assegnando un termine di 10 giorni all’interessato per la trasmissione di quanto richiesto, decorso inutilmente il quale il Dirigente adotta il provvedimento di rifiuto della domanda di contributo e ne dà comunicazione alla Giunta nella prima riunione utile.
ART. 9 - RENDICONTAZIONE
L’erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di apposita richiesta da parte del soggetto richiedente ovvero del “soggetto capofila”, entro il termine di 120 giorni dalla data di conclusione dell’iniziativa, da inviare con le medesime modalità di cui all’art. 7, utilizzando la modulistica disponibile sul sito web camerale, alla quale deve essere obbligatoriamente allegata la seguente documentazione:
1. relazione dettagliata sull’iniziativa realizzata, nella quale siano indicati, in modo circostanziato, i risultati positivi che essa ha determinato sul sistema economico locale, corredati dagli indicatori di efficacia di cui alla domanda di contributo;
2. rendiconto analitico dell’iniziativa, riportante i costi sostenuti e i proventi conseguiti o comunque accertati, comprensivi del contributo camerale concesso, e che evidenzi l’avanzo o il disavanzo dell’iniziativa. Le spese rendicontate devono essere indicate al netto di I.V.A. ovvero al lordo della stessa in caso di I.V.A. indetraibile. L'eventuale discordanza fra le entrate previste sul modulo di domanda e le entrate rendicontate deve essere opportunamente motivata;
3. documenti di spesa sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero del “soggetto capofila”;
4. documenti di quietanza delle spese sostenute sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto richiedente ovvero del “soggetto capofila”;
5. dichiarazione circa l’assoggettabilità o meno alla ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2 del D.P.R. 29.09.1973, n. 600;
6. materiale informativo e pubblicitario (inviti, manifesti, locandine, brochure, ecc.) realizzato per la promozione dell’iniziativa, in cui è stato pubblicizzato l'intervento contributivo camerale.
Qualora il beneficiario sia un ente pubblico, la documentazione di cui ai punti 3 e 4 potrà essere sostituita da una dichiarazione riportante, per ciascuna spesa, numero e data del documento di spesa, fornitore, descrizione della fornitura o della prestazione, importo, numero e data del mandato di pagamento e data della relativa quietanza, sottoscritta dal legale rappresentante o delegato.
Nel caso di iniziativa promossa congiuntamente da più soggetti, la rendicontazione dovrà essere presentata dal “soggetto capofila”, il rendiconto di cui al punto 2, dovrà essere articolato in modo da evidenziare la ripartizione tra i partner dei ricavi e dei costi dell’iniziativa e i documenti di spesa e di quietanza potranno essere intestati ai singoli partner.
Non saranno considerati validi ai fini dell'erogazione del contributo, i documenti di spesa intestati a soggetti diversi dal soggetto beneficiario del contributo, anche se dallo stesso controllati o collegati a qualsiasi titolo.
Qualora la documentazione sia incompleta o si renda necessaria la richiesta di chiarimenti, il responsabile del procedimento provvede a darne comunicazione all’interessato, fissando il termine fissando un congruo termine per la trasmissione di quanto richiesto.
La Camera di commercio effettua idonei controlli a campione circa la veridicità delle dichiarazioni rese in base a quanto previsto dal D.P.R. 445/2000.
ART.10 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il responsabile del procedimento, ricevuta la documentazione di cui all’art. 13, predispone il provvedimento di liquidazione, da adottarsi entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione completa.
La liquidazione è disposta integralmente in favore del soggetto richiedente ovvero del “soggetto capofila”, cui spetta la regolazione dei rapporti con i partner.
ART.11 - RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo è proporzionalmente ridotto, nel provvedimento di liquidazione:
a. quando le spese rendicontate ammissibili risultano inferiori a quelle previste; in tal caso viene erogato l’importo risultante dall’applicazione della percentuale stabilita nel provvedimento di concessione del contributo alle spese rendicontate ammissibili;
b. quando i ricavi realizzati riferibili al progetto, comprensivi dei contributi ricevuti e incluso il contributo camerale, sono superiori alle spese rendicontate ammissibili; in tal caso il contributo camerale è pari all’importo necessario per il raggiungimento del pareggio del bilancio dell’iniziativa.
ART.12 – REVOCA E RINUNCIA AL CONTRIBUTO
Il contributo camerale sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente versate, per i seguenti motivi:
a. mancata realizzazione dell'iniziativa o realizzazione sostanzialmente difforme rispetto alle indicazioni fornite nella domanda di contributo;
b. accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, in sede di domanda di contributo o di rendicontazione;
c. mancato riscontro nei termini alle richieste di integrazione documentale in fase di rendicontazione;
d. accertamento o sopravvenienza di condizioni di qualsiasi natura che rendano illegittima l'erogazione.
In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.
La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca e contestuale richiesta di restituzione del contributo.
Il soggetto richiedente o “capofila”, qualora intenda rinunciare al contributo ovvero alla realizzazione degli interventi, deve inviare apposita comunicazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, all’indirizzo PEC xxxxxxxxxx@xxx.xxx.xxxxxx.xx.
ART.13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Responsabile della sede di Novara del Servizio Promozione della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte.
ART.14 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR), si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali è la “Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte”, con sede legale in Piazza Risorgimento n. 12 – 13100 Vercelli (email: xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx; PEC: xxxxx@xxx.xxx.xxxxxx.xx; telefono: 0000.000000).
Per contribuire alla rispondenza dell’Ente alle prescrizioni del GDPR e della normativa ad esso connessa, nonché per la tutela dei Suoi diritti, è presente il Responsabile della protezione dei dati (RPD) designato ai sensi dell’art. 37 del GDPR, contattabile presso Unioncamere Piemonte, via Cavour, 17 – 00000 Xxxxxx (email: xxx0@xxx.xxxxxx.xx PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx telefono 000.0000000).
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte tratta i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR); nello specifico, i dati personali conferiti attraverso la compilazione della modulistica inerente il presente Regolamento sono quelli minimi necessari alla definizione del procedimento amministrativo avviato con la presentazione del modulo di domanda alla Camera di Commercio, che svolge tale compito ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) del GDPR (base giuridica del trattamento) e verranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura Monte Rosa Laghi Alto Piemonte a ciò preposti e dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, responsabili del trattamento.
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Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’accesso ai contributi del presente Regolamento; il mancato conferimento preclude la partecipazione allo stesso.
I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR), rivolgendosi al Titolare stesso o al Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) sopra indicati. Possono altresì proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy) ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste dall’Autorità stessa (in xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx), nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi giudiziarie a norma dell’art. 79 del GDPR.