Contratto di assicurazione multirischi di tipo collettivo Fascicolo Informativo ed. 03/2015 Collettiva n° 10000000181
Polizza Rischi Casa
Contratto di assicurazione multirischi di tipo collettivo Fascicolo Informativo ed. 03/2015
Collettiva n° 10000000181
Il presente Fascicolo informativo, contenente la Nota informativa, comprensiva del Glossario e le Condizioni di Assicurazione DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL’ADERENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA O, DOVE PREVISTA, DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA
NOTA INFORMATIVA
(ai sensi dell’articolo 185 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n.35 del 26 maggio 2010)
POLIZZA COLLETTIVA RISCHI CASA n°10000000181
Copertura assicurativa su Immobili per i rischi Incendio, Altri Danni a Beni e Responsabilità Civile Terzi stipulata dalla BANCA POPOLARE DI MILANO per conto dei clienti mutuatari di BANCA POPOLARE DI MILANO S.c.a r.l. e di BANCA POPOLARE DI MANTOVA S.p.A., con adeguamento annuale del valore della somma assicurata e del Premio.
La presente Nota Informativa é redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non é soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il Contraente e l’Assicurato devono prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1) INFORMAZIONI GENERALI
Bipiemme Assicurazioni S.p.A. (di seguito definita anche la “Società”), società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Bipiemme Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Bipiemme Vita (iscritto all’albo dei gruppi assicurativi con il n. 045, a sua volta appartenente al più ampio Gruppo Covéa), iscritta alla Sezione I dell’Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00177, è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 2860 del 22 dicembre 2010, 2964 del 22 febbraio 2012 e n. 3023 del 19 novembre 2012 e ha sede legale e direzione generale in xxx xxx Xxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx.
Telefono (x00) 00 00000.000 - Fax (x00) 00 00000.000 - Sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx - Indirizzo di posta elettronica xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2) INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL’IMPRESA
Al 31/12/2013, il Patrimonio Netto di Bipiemme Assicurazioni S.p.A. è pari a € 16.989.805, di cui il capitale sociale ammonta a € 19.000.000,00 e il totale delle riserve patrimoniali a € 4.751.699,10. L’indice di solvibilità - dato dal rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente – è pari al 230,89%.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
3) DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
La copertura relativa ad ogni Modulo di Adesione decorre:
- dalle ore 00.01 della data di erogazione e/o surroga attiva del Mutuo ipotecario;
- dalle ore 00.01 del primo giorno del mese successivo alla data di conferma dell’accollo come indicato dal documento di sintesi consegnato all’Assicurato dall’Istituto Contraente;
- dalle ore 24.00 del giorno di adesione alla Polizza Collettiva in corso di piano di ammortamento del
Mutuo ipotecario;
- dalle ore 00.01 del giorno dell’avvenuto frazionamento contestuale all’adesione alla Polizza Collettiva.
La copertura assicurativa si intende operante sino all’estinzione del Mutuo ipotecario.
La copertura relativa ad ogni Modulo di Adesione è prestata senza tacito rinnovo, essendo la relativa durata legata a quella del Mutuo ipotecario.
4) COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI
La Polizza Collettiva Xxxxxx Casa è stipulata dall’Istituto Contraente con la Società per conto dei clienti mutuatari della Banca che vi intendano aderire e ha la finalità di garantire, anche nel rispetto delle vigenti normative sul credito ipotecario, il Rischio derivante dalla Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla Proprietà dell’Immobile, dai danni dell’Incendio e garanzie accessorie sotto indicate che dovessero interessare gli Immobili offerti in garanzia ipotecaria.
Le garanzie sono: Incendio, azione del fulmine, Esplosione, Scoppio, caduta aeromobili, fumi gas e vapori, bang sonico, urto di veicoli, uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d’aria, forza del vento, gelo, rovina di ascensori e montacarichi, scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio, furto e guasti di fissi e infissi, fenomeno elettrico, acqua condotta, spese di ricerca e riparazione, implosione, spese di demolizione e sgombero, sovraccarico neve, inondazioni alluvioni e allagamenti.
Avvertenze:
Le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nei corrispondenti articoli delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenze:
Alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di Indennizzo, nonché Franchigie o Scoperti che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’Indennizzo. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nei corrispondenti articoli delle Condizioni di Assicurazione e nel Modulo di Adesione sottoscritto dall’Assicurato.
Esempio di limiti massimi di Indennizzo
Valore beni assicurati € 1.000.000,00 danno accertato da allagamento € 800.000,00; limite massimo dell’Indennizzo liquidabile € 700.000,00 pari al 70% del valore dell’Immobile colpito da Sinistro.
Esempio di Franchigia
Danno ai beni assicurati dovuto ad evento atmosferico € 3.000,00 Franchigia pari a € 258,00, Indennizzo corrisposto € 2.742,00.
Esempio di Scoperto
Danno ai beni assicurati € 3.000,00 Scoperto pari al 10% del danno liquidato; Indennizzo corrisposto € 2.700,00.
5) ALTRE ASSICURAZIONI
Avvertenze:
Se sullo stesso Xxxxxxx assicurato esistono altre Polizze contratte dall’Assicurato con altre Compagnie di
assicurazione, in caso di Xxxxxxxx lo stesso deve darne avviso a tutti gli assicuratori chiedendo a ciascuno di essi l’Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione – Norme che regolano l’Assicurazione in Generale - Articolo 2) “Altre Assicurazioni”.
6) CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE – RISOLUZIONE PER AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Gli Immobili assicurati devono essere conservati con diligenza e cura e tenuti in condizioni tecniche funzionali al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione. In ogni caso di aggravamento del Rischio e salvo che lo stesso, nel termine indicato, su richiesta della Società, non sia stato riportato allo stato normale, è facoltà della Società – tenendo informata la Banca – risolvere il contratto con l'Assicurato inadempiente.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione – Norme che regolano l’Assicurazione in Generale - Articolo 4) “Aggravamento del Rischio” e alla Sezione III – Norme Comuni a Tutte le Sezioni - Articolo 2) “Conservazione delle Cose Assicurate”.
7) PREMI
Il Premio per ciascun Immobile assicurato è corrisposto in via posticipata e calcolato come indicato nelle Condizioni di Assicurazione, Sezione III – Norme Comuni a Tutte le Sezioni - Articolo 3) “Calcolo del Premio”. Il Premio è frazionato in base alla rateazione del Mutuo ipotecario in essere presso la Banca e dovrà essere corrisposto, ad ogni scadenza di rateazione e per tutta la durata del Mutuo ipotecario, mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso la Banca medesima o a mezzo RID.
Il Premio potrà subire variazioni in più o in meno al mutare del valore della somma assicurata adeguata in base a quanto disposto dalle Condizioni di Assicurazione alla Sezione III – Norme Comuni a Tutte le Sezioni - Articolo 4) “Adeguamento Garanzie”.
L’Istituto Contraente provvede a trasmettere il Premio alla Società con le modalità concordate nell’ambito degli specifici accordi.
COSTI A CARICO DELL’ISTITUTO CONTRAENTE
La presente Polizza Collettiva non prevede costi a carico dell’Istituto Contraente che sono invece sostenuti dall’Assicurato, come di seguito evidenziato.
COSTI A CARICO DELL’ASSICURATO
Spese di emissione: il presente Contratto non è gravato da alcuna spesa di emissione.
Costo percentuale: il costo trattenuto dalla Società a titolo di spesa di acquisizione e gestione del Contratto di Assicurazione, già incluso nel tasso di Premio, è pari alla seguente percentuale:
Costo % |
35,00% |
Il costo è calcolato sul Premio versato al netto delle imposte.
Nella seguente tabella viene riportata la quota parte percepita dalla Banca:
Quota parte retrocessa alla Banca |
71,43% |
A titolo esemplificativo per un Premio imponibile di € 100,00, i costi trattenuti dalla Società a titolo di spese di acquisizione e gestione del Contratto sono pari a € 35,00 di cui € 25,00 rappresentano l’importo retrocesso alla Banca.
All’Assicurato viene data indicazione dell’ammontare dei costi effettivamente sostenuti con l’evidenza dell’importo percepito dalla Banca (corrispondenti alle percentuali suindicate) nel Modulo di Adesione.
Avvertenze:
In caso di anticipata estinzione del Mutuo Ipotecario le rate di Premio successive a quella in cui si è verificata l’estinzione non sono dovute alla Società. In tale caso l’Assicurato è tenuto a corrispondere la parte del Premio posticipato comunque goduto per la copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l’ultima rata pagata e la data di estinzione.
Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione alla Sezione III – Norme Comuni a Tutte le Sezioni - Articolo 5) “Anticipata estinzione del Mutuo”.
8) RIVALSE
Avvertenze:
Relativamente agli Indennizzi pagati la Società esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei Sinistri, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 1916 del Codice Civile.
La Società rinuncia però all’esercizio di tale diritto nelle ipotesi e alle condizioni illustrate nelle Condizioni di Assicurazione, Sezione I – Incendio e Rischi Supplementari - Articolo 1) “Oggetto dell’Assicurazione”, lettera R.
9) DIRITTO DI RECESSO
Avvertenze:
L’Assicurato può recedere dal Contratto annualmente con un preavviso di almeno 60 giorni dalla fine di ciascun anno assicurativo.
L’Assicurato potrà esercitare tale facoltà dandone comunicazione alla Società, copia per conoscenza alla Banca, con lettere raccomandate A.R. contenenti gli elementi identificativi della propria posizione assicurata. La comunicazione di recesso deve essere indirizzata a:
Bipiemme Assicurazioni S.p.A.
Xxx xxx Xxxxx x. 0 00000 XXXXXX
e alla filiale della Banca presso la quale è in essere il Mutuo.
In tale caso l’Assicurato è tenuto a corrispondere la parte del Premio posticipato per la copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l’ultima rata pagata e la data di scadenza dell’annualità durante la quale è stato esercitato il diritto di recesso.
Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione alla Sezione III – Norme Comuni a Tutte le sezioni – Articolo 7) “Facoltà di Recesso dal singolo Modulo di Adesione”.
10) PRESCRIZIONE E DECADENZA DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile. Nell’assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
La Banca e/o l’Assicurato o i suoi aventi causa devono dare avviso scritto del Sinistro nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 15 giorni dalla data di accadimento del Sinistro o dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione alla Sezione I – Incendio e Rischi Supplementari – Articolo 6) “Obblighi in Caso di Sinistro” ed alla Sezione II – Responsabilità Civile Verso Terzi Derivante dalla Proprietà dell’Immobile” - Articolo 5) “Obblighi dell’Assicurato in caso di Sinistro – Gestione della Vertenza del Danno e Spese Legali”, pena la perdita del diritto all’Indennizzo o la sua riduzione ai sensi dell’art. 1915 del Codice Civile.
11) LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO
La legislazione applicabile alla Polizza Collettiva è quella italiana.
12) REGIME FISCALE
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico dell’Assicurato.
Nel contratto si applica sul Premio imponibile l’aliquota fiscale del 22,25%.
13) DIVIETO DI VINCOLO A FAVORE DELLA BANCA
Avvertenze:
In nessun caso, nel corso della durata della polizza, la Banca ovvero qualsiasi società del Gruppo Bipiemme potrà essere indicata come beneficiario o vincolatario delle prestazioni assicurate.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
14) SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
Avvertenze:
Relativamente alle garanzie Incendio e Altri Danni a Beni, in caso di Sinistro, la Banca o l’Assicurato deve darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza; relativamente alla garanzia Responsabilità Civile, in caso di sinistro, la Banca o l’Assicurato deve darne avviso alla Società entro 15 giorni dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro questo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento.
I Sinistri devono essere tempestivamente denunciati, componendo i seguenti numeri di telefono: Numero Verde 000.000.000 (per Italia),
Linea Urbana x00.000.00.000.00 (per l’Estero),
contattabili dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00
Successivamente, seguendo le indicazioni ricevute dall’operatore, l’Assicurato dovrà inviare, con lettera raccomandata A/R il Modulo di Denuncia Sinistro – consegnato unitamente al presente Fascicolo Informativo al seguente indirizzo:
Bipiemme Assicurazioni c/o BLUE ASSISTANCE
X.xx Svizzera, 185
10149 – TORINO
Per gli aspetti di maggiore dettaglio sull’intera procedura liquidativa si rinvia a quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione alle Norme che Regolano l’Assicurazione in Generale Articolo 2), alla Sezione I – Incendio e Rischi Supplementari - Articoli 6), 7), 8), 9) e alla Sezione II – Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla proprietà dell’Immobile – Articoli 5), 6).
Avvertenze:
Non sono previste spese per la stima del danno, salvo ricorso all’arbitrato come meglio disciplinato dalle Condizioni di Assicurazione Sezione I – Incendio e Rischi Supplementari - Articolo 7) “Valutazione del Danno”.
15) RECLAMI
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale devono essere inoltrati per iscritto alla Società ai seguenti recapiti:
Bipiemme Assicurazioni S.p.A.
Gestione Reclami
Xxx xxx Xxxxx x. 0, 00000 XXXXXX
Fax 00 00000000
Indirizzo e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore – Sezione Tutela degli Assicurati, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxx, Fax 00.00.00.00.00 o 00.00.00.00.00, corredando l’esposto con la copia del reclamo presentato alla Società e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo deve inoltre contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante (con eventuale recapito telefonico), individuazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile per descrivere più compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS.
Fatta salva la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti o, comunque, di adire l’Autorità Giudiziaria (in tal caso il reclamo esula dalla competenza dell’IVASS), si ricorda che per eventuali reclami riguardanti la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante, avente domicilio in Italia, può presentare il reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
16) ARBITRATO E MEDIAZIONE PER LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE
Non sono previste procedure arbitrali per la risoluzione di controversie nascenti dal contratto, salvo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazioni alla Sezione I – Incendio e Rischi Supplementari – Articolo 7) “Valutazione del Danno”.
Avvertenza:
Resta salva in ogni caso la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.
Qualora una delle parti del presente contratto intenda agire in giudizio per una controversia avente ad oggetto gli obblighi contrattuali dovrà preliminarmente esperire la procedura di mediazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
In tal caso, la richiesta di mediazione, depositata presso uno degli organismi di mediazione iscritti nell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia, dovrà essere fatta pervenire alla sede legale di Bipiemme Assicurazioni S.p.A., Servizio Legale e Societario, Xxx xxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx, anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero a mezzo fax al n. 02. 859644.40.
D. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
17) PROMOZIONE A DISTANZA DELLE COPERTURE ASSICURATIVE
Nel caso di promozione e collocamento della Copertura Assicurativa mediante tecniche di comunicazione a distanza l’Assicurato, prima di essere vincolato da un contratto, deve essere informato:
a) del diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
b) del diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri la ricezione della predetta documentazione su supporto cartaceo;
c) della circostanza che per la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto firmato, inviato dall’impresa stessa all’Assicurato, potrà utilizzare, a sua scelta, il supporto cartaceo o altro supporto durevole.
Responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività del Call Center
In caso di necessità il Contraente potrà chiedere di essere messo in contatto con il Responsabile del coordinamento e del controllo dell’attività di collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal Call Center, inviando un’email all’indirizzo xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
18) LINGUA UTILIZZABILE
La polizza viene redatta in lingua italiana.
19) INFORMAZIONI SULL’AREA RISERVATA DEL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ
Il Contraente può accedere, gratuitamente e da qualsiasi postazione internet, a un’apposita Area Riservata del sito internet della Società all’interno della quale sarà possibile consultare alcune informazioni concernenti la propria posizione assicurativa, tra cui:
▪ le coperture assicurative in essere;
▪ le condizioni contrattuali sottoscritte;
▪ lo stato dei pagamenti dei premi.
Il Contraente può accedere all’Area Riservata direttamente dalla home page del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx dove in un’apposita sezione può registrarsi inserendo il codice fiscale (o partita iva in caso di impresa), un numero di polizza attiva, un indirizzo e-mail di riferimento, una username ed esprimendo il consenso al trattamento dei dati e all’eventuale attivazione dei messaggi pubblicitari sul proprio profilo.
Al termine della registrazione il Contraente riceverà, all’indirizzo e-mail indicato, delle credenziali provvisorie, da modificare al primo accesso, con le quali poter consultare la propria posizione assicurativa. Nel caso di sottoscrizione di contratti in forma collettiva in cui gli Aderenti/Assicurati sostengono in tutto o in parte l’onere economico connesso al pagamento dei premi o sono portatori di un interesse alla prestazione, l’accesso all’Area Riservata è consentito anche agli stessi.
Bipiemme Assicurazioni garantisce la tutela della riservatezza e la protezione dei dati e delle informazioni rese disponibili nell’Area Riservata.
***
Si precisa che per la consultazione degli aggiornamenti alla presente Nota Informativa non derivanti da innovazioni normative, il Contraente/Assicurato potrà consultare il sito internet di Bipiemme Assicurazioni
S.p.A. xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Bipiemme Assicurazioni S.p.A. é responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
L’Amministratore Delegato Xxxxxxx Xxxxxx
GLOSSARIO
Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle Condizioni di Assicurazione.
I termini impiegati nel presente Fascicolo Informativo e nelle Condizioni di Assicurazione hanno il seguente significato (sia nella forma singolare che plurale):
Assicurato: si intende colui o coloro che hanno stipulato con la Banca un Mutuo ipotecario e che hanno sottoscritto un Modulo di Adesione.
Assicurazione: si intende il contratto di assicurazione.
Banca: si intende Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. con sede in Xxxxxx, Xxxxxx X. Xxxx, 0 e Banca Popolare di Mantova S.p.A. con sede in Mantova, Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx, 0 in qualità di erogatrici di Mutuo ipotecario ed Intermediarie assicurative.
Credito Edilizio: finanziamento a lungo termine concesso nella forma di Mutuo ipotecario dalla Banca ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. n. 385/93 (credito fondiario), ad imprese edili, cooperative edilizie, società immobiliari per la realizzazione o la ristrutturazione di edifici ad uso generalmente abitativo, destinati alla vendita, con suddivisione del Mutuo ipotecario in quote e successivo accollo del Mutuo ipotecario da parte degli acquirenti delle singole porzioni dell'immobile per la parte di propria spettanza.
Esplosione: si intende lo sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia: si intende l'importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata/risarcibile, dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico. Se in Polizza Collettiva sono previsti limiti massimi di Indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando la Franchigia dopo aver tenuto conto dei predetti limiti di Xxxxxxxxxx.
Immobile: si definisce la costruzione edile costituente un intero fabbricato o facente parte di una porzione di fabbricato compresi i serramenti, l'impianto idrico, igienico, elettrico, telefonico, di riscaldamento, di condizionamento, purché stabilmente installati ed ogni altro impianto od installazione considerati fissi per natura e destinazione. Nonché:
a) gli Immobili con categoria catastale C2, previsti nell'atto notarile come pertinenze dell’Immobile principale posto in garanzia;
b) gli Immobili con categoria catastale C2 non definiti come pertinenza nell’atto notarile ma certificati da un perito o nella documentazione notarile come “Solaio” o “cantina” esclusivamente se aventi il medesimo indirizzo dell’Immobile Principale;
c) gli Immobili con categoria catastale C2, non definiti come pertinenza nell’atto notarile e non certificati da un perito o nella documentazione notarile come “Solaio” o “cantina”:
- se assicurati contestualmente ad un Immobile Principale con categoria catastale X0, X0, X0, X0, X0, X00, esclusivamente se ubicati nello stesso indirizzo dell’Immobile Principale posto in copertura e aventi una superficie massima di 30 mq;
- se assicurati contestualmente ad un Immobile Principale con categoria catastale A7 e A8, esclusivamente se ubicati nello stesso indirizzo dell’Immobile Principale posto in copertura e aventi una superficie massima pari a quella dell’Immobile Principale.
Per il calcolo del Premio e del capitale assicurato, i metri quadri saranno sommati a quelli dell’Immobile Principale posto in copertura.
Gli Immobili sono destinati esclusivamente ad uso civile o uffici e/o studi professionali, nonché sono assicurabili gli Immobili con categoria catastale C1, C3 ed E3 (a titolo esemplificativo e non esaustivo, negozi, botteghe, laboratori per arti e mestieri, piccoli supermercati), purché:
I. derivanti da frazionamento dell’Immobile a garanzia del Credito Edilizio e di superficie non superiore a un terzo dell’intero Immobile assicurato;
II. derivanti solo esclusivamente da accolli provenienti da frazionamento di cui al precedente punto I.;
III. rientranti nelle categorie catastali previste dalle Condizioni di Assicurazione alla Sezione I – Incendio e Rischi supplementari - Articolo 5) “Valore Attribuzione al MQ”.
Gli Immobili hanno caratteristiche costruttive prevalentemente incombustibili, con Solai ed armature del Tetto comunque costruite.
Non costituisce circostanza aggravante l’esistenza, al momento del Sinistro, di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione presso l’Immobile assicurato (tranne quanto previsto dalle presenti Condizioni di Assicurazione, Sezione I – Incendio e Rischi Supplementari – Articolo 1) “Oggetto dell’Assicurazione”, lettera H) e Sezione II – Responsabilità Civile verso Terzi derivante dalla Proprietà dell’Immobile – Art. 2 “Delimitazioni dell’Assicurazione – Esclusioni).
Immobili assicurati: si intendono unicamente gli Immobili descritti nel Modulo di Adesione che risulteranno meglio identificati nel contratto di Xxxxx ipotecario stipulato tra la Banca e l'Assicurato.
Immobile Principale: l’Immobile con categoria catastale X0, X0, X0, X0, X0, X0, X0 x X00 oggetto della copertura assicurativa.
Incendio: si intende la combustione con fiamma dei beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo/Risarcimento: si intende la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro.
Incombustibilità: si intende la proprietà di sostanze e prodotti di non dar luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica alla temperatura di 750 gradi centigradi. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Istituto Contraente: si intende la Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. che agisce anche in nome e per conto di Banca Popolare di Mantova S.p.A., quali erogatrici di Mutuo ipotecario con a garanzia gli Immobili assicurati.
ISVAP (vedi IVASS) IVASS
Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di
assicurazioni.
Istituito con decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, è succeduto in tutti i poteri, funzioni e competenze all’ISVAP.
Mutuo ipotecario: si intende il contratto stipulato tra la Banca e l’Assicurato avente per oggetto la concessione all'Assicurato, da parte della Banca, di un finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca su Immobili.
Polizza Collettiva: si intendono le condizioni che disciplinano il contratto di assicurazione e i Moduli di Adesione.
Premio: si intende la somma dovuta alla Società in relazione all’Assicurazione.
Modulo di Adesione: si intende il documento sottoscritto dall’Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all’Assicurazione.
Rischio: si intende la probabilità che si verifichi il Sinistro.
Scoperto: si intende l’importo da calcolarsi in misura percentuale sul danno liquidato a termini di polizza, che viene dedotto dall’Indennizzo. Questo importo rimane a carico dell’Assicurato.
Xxxxxxx: si intende il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi.
Sinistro: si intende il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società: si intende Bipiemme Assicurazioni S.p.A..
Solaio: si intende il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
Tetto: si intende l'insieme delle strutture portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere l’Immobile dagli agenti atmosferici.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
POLIZZA COLLETTIVA RISCHI CASA n°10000000181
Copertura assicurativa su Immobili per i rischi Incendio, Altri Danni a Beni e Responsabilità Civile Terzi stipulata dalla BANCA POPOLARE DI MILANO per conto dei clienti mutuatari di BANCA POPOLARE DI MILANO S.c.a r.l. e di BANCA POPOLARE DI MANTOVA S.p.A., con adeguamento annuale del valore della somma assicurata e del Premio.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
ART. 2 ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente, la Banca e l’Assicurato sono esonerati dal comunicare alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Xxxxxxx.
L’esistenza di altre assicurazioni deve invece essere comunicata dall’Assicurato in caso di Sinistro, dandone avviso a tutti gli assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, cosi come previsto dall’art.1910 del Codice Civile.
ART. 3 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
ART. 4 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, per il tramite della Banca, di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
ART. 5 DIMINUZIONE DEL RISCHIO
Nel caso di diminuzione del Rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell’Assicurato alla Banca (art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
ART. 6 ONERI FISCALI
Le imposte, i contributi, le tasse e tutti gli oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al Premio della Polizza Collettiva ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell'Assicurato anche se ne sia stato anticipato il pagamento dalla Società.
ART. 7 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
SEZIONE I
INCENDIO E RISCHI SUPPLEMENTARI
ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga, durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti agli Immobili assicurati causati dagli eventi indicati di seguito:
A - INCENDIO
B - AZIONE DEL FULMINE
C - ESPLOSIONE E SCOPPIO D - CADUTA AEROMOBILI
loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi o veicoli spaziali.
E - FUMI, GAS E VAPORI
mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica purché conseguenti ad evento indennizzabile a termini di polizza, quando l'evento stesso abbia colpito gli Immobili assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 mt. da essi.
F - BANG SONICO
danni causati agli Immobili assicurati da onda sonica determinata per superamento del muro del suono da parte di aeromobili.
G - URTO VEICOLI
danni che l'urto dei veicoli non appartenenti all'Assicurato ed in transito sulla pubblica via può cagionare agli Immobili assicurati anche quando non vi sia sviluppo di Incendio.
H - URAGANI, BUFERE, TEMPESTE, GRANDINE, TROMBE D’ARIA, FORZA DEL VENTO, GELO
danni materiali e diretti arrecati agli Immobili assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria e forza del vento, gelo anche nel caso in cui detti eventi provochino Incendio, Esplosione o Scoppio, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti/Immobili (assicurati o non).
Restano esclusi:
a) i danni causati da:
• frane, cedimento o franamento del terreno, ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria; bagnamento, salvo che esso non avvenga attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra;
• neve, salvo quanto previsto alla successiva lettera V. b) i danni subiti da:
• enti all'aperto;
• fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti, anche se solo per temporanee esigenze di ripristino;
• fabbricati con pareti esterne o coperture in legno, paglia, vetro, argilla o materiali leggeri in genere;
• lastre di vetro o cristallo di ogni tipo.
Per ogni singolo Sinistro di cui alla presente lettera H la Società si impegna a risarcire la somma liquidabile a termine di polizza previa detrazione di un importo di € 258,00.
I - ROVINA DI ASCENSORI E MONTACARICHI
sono compresi i danni materiali e diretti agli Immobili assicurati, derivanti da rovina di ascensori e di montacarichi, con l'esclusione dei danni subiti dall'impianto stesso.
L - SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, ATTI VANDALICI E DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO
la Società risponde:
1) dei danni materiali e diretti arrecati agli Immobili assicurati da Incendio, Esplosione, Scoppio e Caduta aeromobili, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
2) degli altri danni materiali e diretti arrecati agli Immobili assicurati da scioperanti o persone (dipendenti o no dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.
Restano esclusi i danni:
• da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
• nel corso di confisca o requisizione o sequestro degli Immobili assicurati, per ordine di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, statale o locale od in occasione di serrate.
La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) della proprietà in cui si trovano gli Immobili assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, i guasti o danneggiamenti di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Resta convenuto, ai fini delle garanzie previste dalla presente lettera L che il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, dell'importo di € 258,00.
È consentito alla Società di recedere dalla garanzia Terrorismo prestata con la presente clausola, ad ogni scadenza annuale della Polizza Collettiva (31/12 di ogni anno), mediante preavviso di 60 giorni da comunicarsi a mezzo raccomandata all’Assicurato.
Ai fini contrattuali il costo della presente garanzia viene determinato al tasso dello 0,10%° pro mille lordo.
M - GUASTI DI FISSI ED INFISSI A SEGUITO DI FURTO O TENTATO FURTO
a seguito di furto o tentato furto che comporti un danno a fissi ed infissi dell’Immobile assicurato, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di una Franchigia fissa di
€ 103,00.
In nessun caso la Società risarcirà per Sinistro e per ogni anno assicurativo, una somma superiore all'1% della somma assicurata per singolo Immobile assicurato, con il massimo di € 775,00.
N - FENOMENO ELETTRICO
la Società si obbliga a risarcire i danni causati all’Immobile assicurato da fenomeno elettrico con il limite massimo, per ogni Sinistro, del 3% della somma assicurata per singolo Mutuo ipotecario, dedotta una
Franchigia del 10% per ciascun Sinistro. Sono esclusi dalla garanzia i danni:
• alle lampadine elettriche, valvole termoioniche, resistenze scoperte, fusibili;
• causati da difetti di materiali e di costruzione o riconducibili ad inadeguata manutenzione o dovuti ad usura o manomissione;
• ai trasformatori elettrici e generatori di corrente;
• ad elaboratori e antenne che non siano radio - telericeventi e centralizzate.
O - ACQUA CONDOTTA
la Società risponde dei danni causati agli Immobili assicurati da fuoriuscita d'acqua a seguito di rotture accidentali dei soli impianti idrici, igienici e termici esistenti negli Immobili assicurati o contenenti gli Immobili assicurati medesimi.
Questa specifica estensione di garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% per ciascun Sinistro.
La Società non risponde:
• dei danni dovuti a umidità e stillicidio;
• dei danni di acqua piovana, a meno che non siano conseguenti ad eventi di cui al punto H;
• dei danni derivati da traboccamenti, rigurgito o rottura di fognature.
P - SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE
la Società, in caso di danno risarcibile in base alla precedente lettera O - ACQUA CONDOTTA, si obbliga a risarcire le spese di ricerca e riparazione dei guasti con relative opere di demolizione e ripristino, con esclusione della parte affetta da guasto, relative alla rottura ed al ripristino della parte muraria, sostenute per la ricerca e la riparazione del guasto, fino alla concorrenza della somma di € 1.000,00 e previa detrazione per ogni Sinistro dell'importo di € 103,00.
Q - IMPLOSIONE
premesso che per implosione s'intende il repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi, la Società indennizza i danni, materiali e diretti causati agli Immobili assicurati, da "implosione".
R - RINUNCIA RIVALSA
la Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'articolo 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le Società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
S - CONTIGUITA’ E VICINANZE PERICOLOSE
con riferimento al disposto degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile l'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di metri 20 dagli Immobili assicurati o contenenti gli Immobili assicurati medesimi, esistono cose o condizioni capaci di aggravare il Rischio.
T - SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO
la Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgombrare e trasportare al più vicino scarico i residuati del Sinistro fino alla concorrenza del 5% della somma assicurata, in eccesso alla stessa.
U - ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI
l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 70% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso e che l'Indennizzo complessivo prevedibile sia pari ad almeno € 50.000,00.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro e sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
V - SOVRACCARICO NEVE
a parziale deroga di quanto previsto al punto H si intendono incluse in garanzia i danni derivanti dal crollo totale o parziale degli Immobili assicurati, a seguito del sovraccarico di neve sui Tetti. In caso di Sinistro di cui alla presente lettera V, la Società si impegna a risarcire la somma liquidabile a termini di polizza previa detrazione di uno Scoperto del 5% col minimo di € 750,00.
In nessun caso la Società risarcirà per uno o più Sinistri gravanti sulla totalità degli Immobili assicurati dalla presente Polizza Collettiva un importo superiore a € 5.000.000,00 per anno assicurativo.
W - INONDAZIONI, ALLUVIONI E ALLAGAMENTI
la Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - subiti dagli Immobili assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamento da acqua in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
La Società non indennizza i danni:
a) causati da: mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti di estinzione, idrici, igienici e tecnici;
b) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
c) a cose mobili all'aperto.
Agli effetti della presente garanzia:
• il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di un importo pari al 10% del danno con il minimo di € 2.500,00;
• in nessun caso la Società pagherà, per uno o più Sinistri che avvengano nell'annualità assicurativa, importo superiore al 70% della somma assicurata per ciascun Immobile assicurato colpito da Sinistro.
ART. 2 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE
Oltre quelli segnalati nel contesto delle singole garanzie e ferme le esclusioni di cui alla sezione III - Norme comuni a tutte le sezioni - la Società non risarcisce i danni causati da:
• Esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
• eruzioni vulcaniche, maremoti;
• mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica;
• furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, salvo quanto previsto alla precedente lettera M.
Sono altresì esclusi da qualsiasi Risarcimento i danni:
• indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito
commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli Immobili assicurati.
ART. 3 SOMMA ASSICURATA
La somma assicurata corrisponde al valore dell'Immobile assicurato che viene convenzionalmente determinato moltiplicando la superficie catastale (espressa in mq.), comprensiva di tutte le eventuali dipendenze anche separate (a titolo esemplificativo: cantine e Solai), per il valore di attribuzione di cui al successivo Articolo 5), relativo alla tipologia catastale cui è assoggettato l'Immobile oggetto del Mutuo ipotecario.
Tale somma, è adeguata in base al disposto delle Condizioni di Assicurazione alla Sezione III - Norme Comuni a Tutte le Sezioni - Articolo 4) “Adeguamento Garanzie”.
ART. 4 REGOLA PROPORZIONALE
La Società rinuncia all'applicazione della regola proporzionale, di cui all'art.1907 del Codice Civile.
ART. 5 VALORE ATTRIBUZIONE AL MQ.
Viene convenuto, ai fini utili per la determinazione del valore dell'Immobile assicurato, il seguente valore di attribuzione al mq. omnicomprensivo (per esempio, a puro titolo indicativo ma non limitativo: I.V.A.):
Categoria catastale A1 | abitazione tipo signorile | € 1.939,00 |
Categoria catastale A2 | abitazione tipo civile | € 1.245,00 |
Categoria catastale A3 | abitazione tipo economico | € 923,00 |
Categoria catastale A4 | abitazione tipo popolare | € 830,00 |
Categoria catastale A5 | abitazione tipo ultrapopolare | € 738,00 |
Categoria catastale A7 | Villini | € 1.432,00 |
Categoria catastale A8 | Ville | € 1.754,00 |
Categoria catastale A10 | uffici e studi privati | € 1.339,00 |
Categoria catastale C1 | negozi e botteghe | € 1.339,00 |
Categoria catastale C3 | laboratori per arti e mestieri | € 1.339,00 |
Categoria catastale C6 | box, rimesse ed autorimesse ad uso privato costituenti o no dipendenza dell'Immobile | € 555,00 |
Categoria catastale E3 | piccoli supermercati | € 1.339,00 |
I suindicati valori verranno adeguati annualmente in base al disposto dell’Articolo 4) “Adeguamento Garanzie” della Sezione III - Norme Comuni a tutte le sezioni.
ART. 6 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
I Sinistri devono essere tempestivamente denunciati dall’Assicurato e/o dalla Banca alla Società, entro 15 giorni dalla data del Sinistro stesso o dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, componendo i seguenti numeri di telefono:
Numero Verde 000.000.000 (per Italia),
Linea Urbana x00.000.00.000.00 (per l’Estero),
contattabili dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00
Successivamente, seguendo le indicazioni ricevute dall’operatore, l’Assicurato dovrà inviare, con lettera
raccomandata A/R, il Modulo di Denuncia Sinistro – consegnato unitamente al presente Fascicolo Informativo al seguente indirizzo:
Bipiemme Assicurazioni c/o BLUE ASSISTANCE
X.xx Svizzera, 185
10149 – TORINO
Nei casi in cui la vigente normativa preveda che i Sinistri debbano essere denunciati all'Autorità Giudiziaria, copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società.
L'Assicurato deve fare quanto è in suo potere per evitare o limitare il danno ottemperando alle istruzioni della Società prima dell'inizio delle riparazioni e fornire dimostrazione delle spese sostenute per limitare il danno.
La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del Sinistro fatta alla Società; lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.
Se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato non avviene entro 8 giorni dalla denuncia del Sinistro, l'Assicurato può prendere tutte le misure del caso.
La Società non è obbligata ad alcun Indennizzo ove si accerti che per giustificare l'ammontare dei danni stessi si è fatto ricorso a documentazione non veritiera o a mezzo fraudolento, oppure sono state manomesse o alterate dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal Sinistro.
La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione dell’Immobile assicurato e danneggiato in luogo di risarcire il danno in contanti.
In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all'Assicurato entro 8 giorni dal ricevimento della denuncia del Sinistro.
ART. 7 VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato direttamente dalla Società - o da un Perito da questa incaricato - con l’Assicurato o persona da lui designata.
In caso di disaccordo, le Parti hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri da nominarsi con apposito atto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx.
ART. 8 LIQUIDAZIONE DEI DANNI
Si provvede alla stima del valore dell'Immobile assicurato al momento del Sinistro; tale valore è ottenuto stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione.
L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate deducendo da tale risultato il valore dei recuperi.
Dall'ammontare, calcolato come ai precedenti commi, sono detratti gli Scoperti e/o le Franchigie fissati in polizza.
ART. 9 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la documentazione necessaria in relazione al Sinistro, la Società provvede al pagamento dell’Indennizzo entro 30 giorni, dall'atto di liquidazione del danno sempreché non sia stata fatta opposizione ex art. 2742 del Codice Civile.
SEZIONE II
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI DERIVANTE DALLA PROPRIETA’ DELL’IMMOBILE
ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a rispondere delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, sia per morte e lesioni personali sia per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale, nella sua qualità di proprietario degli Immobili assicurati oggetto di mutuo ipotecario da parte della Banca e degli impianti fissi relativi alla loro conduzione.
ART. 2 DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE - ESCLUSIONI
Sono esclusi dall'Assicurazione di cui alla presente Sezione II i danni derivanti:
a) da lavori di ampliamento, sopraelevazione, demolizione;
b) da esercizio di industrie, commerci, arti o professioni;
c) da attività personale dell'Assicurato o dei conduttori e dei rispettivi loro familiari;
d) da infiltrazioni, spargimenti di acqua e rigurgiti di fogne, conseguenti ad occlusioni di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti da umidità, stillicidio od insalubrità degli Immobili assicurati;
e) da furto;
f) a cose ed animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o per qualsiasi destinazione.
ART. 3 DEFINIZIONE DI TERZI
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, i dipendenti e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) i dipendenti dell'Assicurato addetti al servizio dell’Immobile assicurato per i quali sussista l'obbligo di assicurazione all'INAIL che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e le persone che svolgano attività di straordinaria manutenzione.
Sono invece considerati terzi, limitatamente però ai casi di loro morte, di lesioni gravi o gravissime (come definite dall'articolo 583 del Codice Penale):
d) gli altri dipendenti, addetti al servizio dell’Immobile assicurato, non soggetti al predetto obbligo di assicurazione;
e) le persone non dipendenti addette alla manutenzione ordinaria e all’amministrazione ordinaria dei relativi impianti fissi.
ART. 4 MASSIMALI DI GARANZIA
In caso di Sinistro risarcibile a termine della presente Sezione II, la Società non sarà obbligata a risarcire importi superiori ad un massimale per Immobile assicurato pari a € 237.008,00 per Sinistro e per anno assicurativo (1/1 – 31/12).
A decorrere dal 1° di gennaio di ogni annualità assicurativa tale importo verrà adeguato in base al disposto delle Condizioni di Assicurazione alla Sezione III - Norme comuni a tutte le sezioni – Articolo 4)
“Adeguamento Garanzie”.
ART. 5 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO - GESTIONE DELLA VERTENZA DEL DANNO E SPESE LEGALI
I Sinistri devono essere tempestivamente denunciati dall’Assicurato o dai suoi aventi causa e/o dalla Banca alla Società, entro 15 giorni dalla data del Sinistro stesso o dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, componendo i seguenti numeri di telefono:
Numero Verde 000.000.000 (per Italia),
Linea Urbana x00.000.00.000.00 (per l’Estero),
contattabili dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00
Successivamente, seguendo le indicazioni ricevute dall’operatore, l’Assicurato dovrà inviare, con lettera raccomandata A/R il Modulo di Denuncia Sinistro – consegnato unitamente al presente Fascicolo Informativo al seguente indirizzo:
Bipiemme Assicurazioni c/o BLUE ASSISTANCE
X.xx Svizzera, 185
10149 – TORINO
La Società assume fino a quando ne abbia interesse la gestione delle vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale civile e penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società a richiesta dell'Assicurato e ferma ogni altra condizione della presente Polizza Collettiva, continuerà a proprie spese la gestione in sede giudiziaria penale fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo caso si trova al momento dell'avvenuta transazione.
Le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito nella presente Polizza Collettiva per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde né di multe o ammende.
ART. 6 ASSICURAZIONE DI CONDOMINIO O DI SINGOLO CONDOMINO
Se l'Assicurazione è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio quanto la quota di cui debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune, compreso l'onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini verso cui comunque la Società avrà diritto di rivalersi.
Qualora il condominio o parti di esso siano già coperti da analoga polizza di Responsabilità Civile stipulata dal condominio stesso e/o da altri condomini o dallo stesso Assicurato, la presente garanzia è attivabile solo per la parte del danno eccedente i massimali coperti dalle suddette polizze.
Tuttavia qualora l'Assicurato abbia stipulato con la stessa Società una polizza di Responsabilità Civile del Capofamiglia, si prende atto che la copertura di cui alla presente Sezione II sarà attivabile nell'ambito del massimale previsto al precedente Articolo 4) “Massimali di Garanzia” - prima dell'attivazione della polizza R.C. del Capofamiglia.
SEZIONE III
NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
ART. 1 DELIMITAZIONE GENERALE DEI RISCHI ASSICURATI
La Società non risarcisce i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
b) verificatisi in occasione di Esplosione ed emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, a condizione che il Sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;
c) determinati da dolo dell'Assicurato;
d) causati da eruzioni vulcaniche e mareggiate, terremoto.
ART. 2 CONSERVAZIONE DELLE COSE ASSICURATE
Gli Immobili assicurati devono essere conservati con diligenza e cura e tenuti in condizioni tecniche funzionali al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione. Essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono stati costruiti ed è stata concessa la licenza edilizia. L’Assicurato si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Società di visitare gli Immobili assicurati e a dar loro tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti. In ogni caso di aggravamento del Rischio e salvo che lo stesso, nel termine indicato, su richiesta della Società, non sia stato riportato allo stato normale, è facoltà della Società risolvere il contratto con l'Assicurato inadempiente, tenendo informata la Banca.
ART. 3 CALCOLO DEL PREMIO
Il Premio lordo, per ciascuna operazione di Mutuo ipotecario perfezionata dalla Banca, viene determinato in base al tasso lordo annuo dello 1,00 per mille (accessori ed imposte comprese), da conteggiarsi sulla somma assicurata, determinata in base a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione alla Sezione I - Incendio e Rischi Supplementari - Articolo 3) “Somma Assicurata”.
Il Premio così ottenuto è frazionato in base alla rateazione del Mutuo ipotecario in essere con la Banca e dovrà essere corrisposto in via posticipata dall’Assicurato presso la Banca, ad ogni scadenza di rateazione e per tutta la durata del Mutuo ipotecario, mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso la Banca medesima o a mezzo RID.
Il Premio potrà subire variazioni in più o in meno al mutare del valore della somma assicurata adeguata in base a quanto disposto dalle Condizioni di Assicurazione alla Sezione III - Norme Comuni a Tutte le Sezioni - Articolo 4) “Adeguamento Garanzie”.
L’Istituto Contraente provvede a trasmettere il Premio alla Società con le modalità concordate nell’ambito degli specifici accordi.
ART. 4 ADEGUAMENTO GARANZIE
Il valore di attribuzione al mq. di cui alle Condizioni di Assicurazione alla Sezione I – Incendio e Rischi Supplementari - Articolo 5) “Valore Attribuzione al MQ”, verrà aggiornato in base agli indici del "costo di costruzione di un Immobile residenziale" (Base 2000 = 100) pubblicati dall’ISTAT a giugno di ogni anno in conformità a quanto segue:
a) al 30/11 di ogni anno si verificherà l'indice di cui sopra al 30/06 dell'anno solare in corso e se si sarà
verificata una variazione in più od in meno rispetto all'indice dell'anno precedente o al suo equivalente, il valore di attribuzione al mq. verrà aumentato o ridotto in proporzione;
b) l'aumento o la riduzione decorreranno dal 01/01 di ciascun anno.
Relativamente alle nuove immissioni derivanti da Mutui ipotecari erogati successivamente all’ 1/1 il Premio e la somma assicurata verranno determinati applicando il nuovo valore di attribuzione al mq. mentre il massimale di garanzia di R.C. di cui alle Condizioni di Assicurazione, Sezione II –Responsabilità Civile Verso Terzi Derivante dalla Proprietà dell’Immobile - Articolo 4) “Massimali di Garanzia”, verrà aumentato della percentuale di variazione come sopra determinata.
Relativamente ai Mutui ipotecari in essere, il Premio, il massimale di garanzia e le somme assicurate verranno aumentati o ridotti, alla prima scadenza della rata del Mutuo successiva al 31/12, in proporzione della variazione intervenuta.
In caso di mancata pubblicazione degli indici da parte dell’ISTAT non si darà luogo ad alcun aggiornamento della somma assicurata, del massimale di garanzia e del Premio.
ART. 5 ANTICIPATA ESTINZIONE DEL MUTUO
In caso di anticipata estinzione del Mutuo Ipotecario le rate di Premio successive a quella in cui si è verificata l’estinzione non sono dovute alla Società. In tale caso l’Assicurato è tenuto a corrispondere la parte del Premio posticipato comunque goduto per la copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l’ultima rata pagata e la data di estinzione. In considerazione delle modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione alla Sezione III – Norme Comuni a Tutte le Sezioni - Articolo 3) “Calcolo del Premio” nessun rimborso risulta spettante all’Assicurato.
ART. 6 TERRITORIALITÁ
Le garanzie della presente Polizza Collettiva, sono operanti qualora gli Immobili assicurati siano ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato Vaticano e della Repubblica di San Marino.
ART. 7 FACOLTÁ DI RECESSO DAL SINGOLO MODULO DI ADESIONE
L’Assicurato può recedere dal Contratto annualmente con un preavviso di almeno 60 giorni dalla fine di ciascun anno assicurativo.
L’Assicurato potrà esercitare tale facoltà dandone comunicazione alla Società, copia per conoscenza alla Banca, con lettere raccomandate A.R. contenenti gli elementi identificativi della propria posizione assicurata. La comunicazione di recesso deve essere indirizzata a:
Bipiemme Assicurazioni S.p.A.
Xxx xxx Xxxxx x. 0 00000 XXXXXX
e alla filiale della Banca presso la quale è in essere il Mutuo.
In tale caso l’Assicurato è tenuto a corrispondere la parte del Premio posticipato per la copertura assicurativa nel periodo intercorrente tra l’ultima rata pagata e la data di scadenza dell’annualità durante la quale è stato esercitato il diritto di recesso.
ART. 8 DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE
La copertura relativa ad ogni Modulo di Adesione decorre:
-dalle ore 00.01 della data di erogazione e/o surroga attiva del Mutuo ipotecario;
-dalle ore 00.01 del primo giorno del mese successivo alla data di conferma dell’accollo come indicato dal documento di sintesi consegnato all’Assicurato dall’Istituto Contraente;
-dalle ore 24.00 del giorno di adesione alla Polizza Collettiva in corso di piano di ammortamento del Mutuo ipotecario;
-dalle ore 00.01 del giorno dell’avvenuto frazionamento contestuale all’adesione alla Polizza Collettiva. La copertura assicurativa si intende operante sino all’estinzione del Mutuo ipotecario.
La copertura relativa ad ogni Modulo di Adesione è prestata senza tacito rinnovo, essendo la relativa durata legata a quella del Mutuo ipotecario.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI1
ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196
Ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy, Bipiemme Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata “Società”), in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, informa i medesimi sul loro utilizzo e sui diritti che la legge gli riconosce.
Quali dati raccogliamo
I dati personali, eventualmente anche quelli sensibili e giudiziari2, del Contraente, dell’Assicurato ed eventualmente del beneficiario, ove designato nominalmente, fornitici dai medesimi o da terzi3, verranno trattati dalla Società secondo le finalità e con le modalità necessarie sia all’adempimento delle obbligazioni strettamente connesse e strumentali, sia alla gestione dei rapporti con la clientela, sia all’esecuzione del contratto assicurativo stipulato (tra cui, ad esempio: l’acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione del contratto di assicurazione, esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivanti da contratti conclusi con la clientela, liquidazioni di sinistri attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la società è autorizzata ai sensi delle disposizioni di legge, etc.).
Inoltre, i dati personali saranno necessariamente trattati per le finalità imposte da obblighi di legge, regolamenti e normativa comunitaria o disposizioni impartite da organi di vigilanza e di controllo a ciò debitamente autorizzati dalle disposizioni normative in vigore4.
Il mancato conferimento dei dati preclude l’instaurazione o l’esecuzione del contratto di assicurazione.
Perché chiediamo i dati
La Società utilizzerà i dati per le finalità connesse all’attività assicurativa e ai servizi forniti, ai connessi adempimenti normativi e all’attività di promozione di prodotti o servizi assicurativi5; ove necessario potranno essere acquisiti ed utilizzati da altre società del nostro Gruppo6.
1 Valida peri soggetti persone fisiche. Ai sensi della L. 214/2011 le norme privacy non si applicano infatti a persone giuridiche, enti e associazioni.
2 L’art. 4, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 196/2003 definisce sensibili, ad esempio, i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche e sindacali e alle convinzioni religiose; il medesimo art. 4, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 196/2003 definisce giudiziari i dati inerenti il casellario giudiziale, l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei carichi pendenti e la qualità di imputato o di indagato.
3 Ad esempio, altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali il rilascio di una copertura, la liquidazione di un sinistro, ecc.) forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo; altri soggetti pubblici.
4 Come, ad esempio, gli adempimenti in materia di accertamenti fiscali con le relative comunicazioni all’Amministrazione finanziaria, gli adempimenti previsti dalla disciplina contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo; le Circolari emanate dall’IVASS in relazione allo svolgimento dell’attività assicurativa.
5 Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie; l’invio di comunicazioni di informazione commerciale sui prodotti e i servizi assicurativi offerti dal Gruppo assicurativo.
6 Gruppo Assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi presso l’ISVAP con il n. 045 e a sua volta appartenente al più ampio Gruppo Covéa.
I dati potranno essere comunicati, anche all’estero, solo ai soggetti, pubblici o privati, esterni alla Società coinvolti nella prestazione dei servizi assicurativi che La riguardano od in operazioni necessarie per l’adempimento degli obblighi connessi all’attività assicurativa7.
Come trattiamo i dati
I dati saranno trattati dalle strutture della Società appositamente incaricate, con modalità manuali e automatizzate (elettroniche) in modo tale da garantirne la sicurezza, la protezione e la riservatezza.
All’interno della Società possono venire a conoscenza dei dati personali, in qualità di Incaricati o Responsabili del loro trattamento, i dipendenti o i collaboratori, anche esterni, adibiti a particolari uffici (tra cui servizi legali, servizi informatici, consulenti medici e servizi di spedizione e di archiviazione)8.
Quali sono i Vostri diritti
Responsabile del trattamento è il Direttore Generale pro-tempore della Società.
Gli interessati potranno accedere in ogni momento ai dati personali che Xx riguardano, ottenere l’indicazione della loro origine, delle finalità e del modo in cui sono utilizzati, farli aggiornare, rettificare, integrare a seconda dei casi, oppure, in presenza dei presupposti, chiederne il blocco, trasformarli in forma anonima o cancellarli ed opporsi alla loro utilizzazione9 (art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003) rivolgendosi a Bipiemme Assicurazioni S.p.A., Xxx xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx - (xxxx internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
7 In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali; società di servizi per il quietanzamento; cliniche convenzionate; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza.
8 Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.
9 Questi diritti sono previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. L’integrazione presuppone un interesse. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione della legge. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Negli altri casi, l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
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Bipiemme Assicurazioni S.p.A. a socio unico Xxxx xxxxxx 00000 Xxxxxx, Via Del Lauro 1 Capitale sociale € 22.000.000,00 int. vers. Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano Codice Fiscale e Partita I.V.A. 07122890960. Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Provv. IVASS n. 2860 del 22.12.2010, n. 2964 del 22.02.2012 e n. 3023 del 19.11.2012. Iscritta alla sez. I dell’Albo Imprese presso l’IVASS al n. 1.00177. Società appartenente al Gruppo assicurativo Bipiemme Vita, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi al n. 045 Direzione e coordinamento Bipiemme Vita S.p.A
MODULO DI DENUNCIA SINISTRO
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In caso di Xxxxxxxx, telefonare
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N° Mutuo
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Allegati n° Dettagliare allegati .
SEZIONE I - Incendio e rischi supplementari
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DATA: ORA: UBICAZIONE IMMOBILE ASSICURATO
Danneggiato: Cognome Nome
Nato a
il Codice Fiscale Indirizzo
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