AVVISO PUBBLICO
COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis
AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA PER L’INSTALLAZIONE DI QUATTRO DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ACQUA ALLA SPINA
Iniziativa denominata “CASA DELL’ACQUA”
Articolo 1 Oggetto della concessione
Il Comune di Oristano, sito in Xxxxxx Xxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx (XX), in esecuzione della determinazione Dirigenziale a contrattare n.3976 del 10/12/2014, al fine di valorizzare ulteriormente l’acqua potabile in arrivo dall’acquedotto pubblico e, in un’ottica di riduzione dei rifiuti in plastica prodotti per l’acquisto di acqua, intende procedere all’affidamento della concessione di area pubblica per la durata di anni 9 (nove) ai fini dell’istallazione e gestione del servizio di n.4 distributori automatici di acqua alla spina denominati “Case dell’acqua”.
Articolo 2 Soggetto concedente
Il soggetto concedente l’autorizzazione all’installazione è:
Comune di Oristano - Servizio Ambiente – vico Episcopio n.9 – 09170 Oristano (OR )
tel. 0783.791.1 Fax. 0000 0000000 e-mail xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx - PEC xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx
Articolo 3 Localizzazione delle aree
I siti di proprietà comunale, meglio identificati nelle planimetrie di cui all’allegato 1, per l’installazione delle case dell’acqua sono i seguenti:
1. Xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx Xxxxxxxxx
0. Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx
0. Xxxxxx Xxxxxxxx
0. Piazza Caduti per la libertà, angolo via Xxxxx XX – Silì
Comune di Oristano - Servizio Ambiente Pagina 1 di 15
In ogni area individuata l’occupazione è limitata ad una superficie massima di mq.30 per il basamento necessario all’installazione di un distributore automatico di acqua alla spina e per la vendita diretta al consumatore finale oltre l’eventuale camminamento di accesso dalla pubblica via.
Articolo 4 Procedura del bando
Scaduti i termini per la presentazione delle istanze di cui al successivo Articolo 10, a cura della commissione giudicatrice all’uopo costituita e presieduta dal Dirigente del Settore, si procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi presentati ed alla verifica dei requisiti per l’ammissione alla gara delle imprese stesse. In seguito la Commissione esaminerà, nel corso di seduta non pubblica il contenuto dell’offerta tecnica ed assegnerà alle singole imprese il punteggio previsto nel bando di gara.
Successivamente, previa comunicazione ai partecipanti, verranno aperte le buste contenenti le offerte economiche e, stilata la graduatoria definitiva, si procederà all’affidamento provvisorio della concessione.
L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere con la concessione, sussistendone i presupposti.
Articolo 5 Indirizzo dove può essere richiesta la documentazione
I documenti del bando e i relativi allegati, sono messi a disposizione dei concorrenti, con accesso libero ed incondizionato, presso il sito internet del Comune di Oristano all’indirizzo: xxx.xxxxxx.xxxxxxxx.xx/Xxxxxxx/Xxxx e documenti/Bandi di gara/2014/Servizi/case acqua
Articolo 6 Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione.
Possono partecipare alla gara i soggetti indicati dall’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e dal presente disciplinare. Non possono partecipare alla gara i soggetti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora la stazione appaltante accerti, sulla base di univoci elementi, che le offerte
presentate dai concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere gli stessi dalla gara.
I requisiti di partecipazione alla gara sono i seguenti:
1. Requisiti di ordine generale.
Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
▪ non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo salvo il caso di cui all’art. 000-xxx xxx xxxxx xxxxxxx 16 marzo 1942 n. 267 e non aver in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
▪ non aver i corso alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;
Nota bene:
L’esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
▪ non avere subito sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
Nota bene:
È comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. L’esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
▪ non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
Nota bene:
L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.
▪ non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
▪ non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni precedentemente affidate da questa stazione appaltante e non aver commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
▪ non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito il concorrente;
▪ non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
▪ non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito il concorrente;
▪ essere in regola con quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
▪ non aver subito l’applicazione di sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
▪ non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA;
▪ non trovarsi nella situazione di cui all’articolo 38, comma 1, lettera m-ter) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ossia non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
▪ non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
▪ aver effettuato obbligatoriamente, a cura del rappresentante legale della ditta o di persona qualificata allo scopo espressamente delegata per iscritto dal legale rappresentante, specifico sopralluogo e di aver preso visione delle aree oggetto della concessione (la mancata effettuazione del sopralluogo costituisce motivo di esclusione dalla gara di cui trattasi).
2. Requisiti di idoneità professionale.
Per partecipare alla gara le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
▪ iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato (se chi esercita l’impresa è italiano o straniero di Stato membro residente in Italia) o in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI C del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (se chi esercita l’impresa è cittadino di altro Stato membro non residente in Italia).
Nota bene:
Il fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
Articolo 7 Norme relative ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti.
Per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni della concessione indicati come principali, i mandanti quelle
indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione.
Nell’offerta devono essere specificate le parti della concessione che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’amministrazione. Per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari di concorrenti anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
È vietata l'associazione in partecipazione. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto,
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell’operatore mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti dell’amministrazione.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti dell’amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto,
fino alla estinzione di ogni rapporto. L’amministrazione, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, l’amministrazione può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni l’amministrazione può recedere dall'appalto.
In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.
Articolo 8 Durata della concessione.
La durata della concessione delle aree di cui trattasi è fissata in anni 9 (nove) decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. È a carico del concessionario lo smantellamento del distributore ed il ripristino dell’area, entro 60 giorni dalla scadenza della concessione.
Prima della sua naturale scadenza, le parti potranno concordare le nuove condizioni contrattuali per addivenire ad un eventuale rinnovo, il quale sarà definito con apposito nuovo contratto alle stesse condizioni, compresi i lavori di ammodernamento delle strutture e dei macchinari.
Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblico amministrativa con spese a totale carico dell’aggiudicatario.
Dalla data di sottoscrizione del contratto sorge l’onere del pagamento del canone, così come definito nell’articolo 5 del Capitolato Tecnico e derivante dall’offerta economica proposta in sede di gara.
La concessione dell’area pubblica potrà essere effettuata anche nelle more della stipula del contratto.
Articolo 9 Criteri di aggiudicazione
L’affidamento della concessione avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in analogia ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. del 12/04/2006 n.163 e ss.mm.ii. e sulla scorta dei
seguenti criteri e punteggi:
A - CARATTERISTICHE TECNICHE (Punteggio massimo attribuibile 40 punti)
Verranno valutati i seguenti criteri di valutazione:
Descrizione Punteggio massimo
A.1 - Incremento del numero di erogatori, aggiuntivi rispetto al numero minimo previsto
per ogni singolo sito erogatori installati oltre il numero minimo previsto dall’Articolo
8
3 del Capitolato Tecnico, valutati sulla base del previsto utilizzo e del bacino di
utenze servite.
Il punteggio verrà assegnato prevedendo 2 punti per ogni erogatore installato (max n°4 erogatori aggiuntivi)
A.2 - Fornitura e distribuzione gratuita di chiavette cashless o tessera servizi contente una 20
fornitura di acqua annuale, da destinarsi secondo le indicazioni dell’Amministrazione, in base alle graduatorie presenti ai Servizi Sociali (si veda art. 3 del Capitolato Tecnico).
Il punteggio verrà assegnato secondo la seguente formula in riferimento al n. di chiavette aggiuntive rispetto alla minimale (n.200):
𝑥20
Q.tà offerta
Punteggio = Q.tà massima offerta
A.3 - miglioramenti riguardanti l’offerta del servizio rispetto alla indicazioni base:
4
il punteggio verrà attribuito nella valutazioni delle proposte migliorative, quali a titolo
esemplificativo:
possibilità di avere diversi dosaggi dell’acqua (0,50; 1 Litro); fornitura di bottiglie in plastica dura; fornitura di cestelli per il contenimento delle bottiglie; offerte circa la distribuzione dei pacchetti per l’acquisto dell’acqua riferito alla: boccette da 1 lt per il contenimento dell’acqua e cestelli portabottiglie; altri miglioramenti proposti dal
candidato
A.4 - Caratteristiche estetiche e funzionali 4
A4_a. Le caratteristiche estetiche saranno valutate in base all’inserimento ambientale, inserimento architettonico ed estetica, alla qualità e pregio dei materiali usati e delle soluzione tecnologiche utilizzate anche per il risparmio energetico.
valenza architettonica, riguardo alla realizzazione di eventuali pensiline, pannelli fotovoltaici, strutture da realizzarsi in materiali a minore impatto ambientale ecc..
A4_b. Le caratteristiche funzionali verranno attribuite in base alla tecnologia dell’impianto, 4
Punteggio totale 40
alle certificazioni in possesso, alla frequenza e metodi con la quale verranno effettuati i controlli normativi, le disinfezioni e verifiche sanitarie di legge, alla capacità di erogazione, ai sistemi di trattamento, di raffreddamento e di addizionamento, ai sistemi di sicurezza, alla tele controllabilità dell’impianto
B - CARATTERISTICHE ECONOMICHE (Punteggio massimo attribuibile 60 punti)
Verranno valutati i seguenti criteri di valutazione:
Descrizione Punteggio massimo
B.1 - prezzo di vendita alle utenze dell’acqua offerto: Il massimo punteggio verrà attribuito
all’impresa partecipante che avrà formulato l’offerta migliore (ossia la più alta percentuale di ribasso sul prezzo massimo a base di gara, stabilito dall’Amministrazione in € 0,05/litro - IVA compresa).
Il prezzo dell’acqua verrà stabilita con la seguente formula:
25
Punteggio =
Prezzo max praticabile* − prezzo proposto
Prezzo max praticabile
𝑥25
*Per prezzo massimo praticabile si intende quello fissato all’art. 7 del Capitolato Tecnico pari a
0.05 €/l
B.2 - Miglioria sul canone di concessione annuale del suolo, rispetto a quanto previsto 20
dall’art.5 del Capitolato Tecnico, secondo la seguente formula:
𝑥20
prezzo offerto
Punteggio = prezzo più alto
B.3 – Riconoscimento all’Amministrazione Comunale di Oristano di un corrispettivo,
15
aggiuntivo rispetto a quello minimale pari al 5%, per ogni litro di acqua erogata da pagare, ogni
trimestre entro 45 giorni dalla scadenza del trimestre di riferimento. (che l’Amministrazione si impegna a reimpegnare nella fornitura di dotazioni e/o caricamento di corrispondenti litri di acqua, etc.)
Il corrispettivo verrà stabilita con la seguente formula:
Punteggio = Corispettivo massimoe 𝑥15
Corrispettivo offerto
TOT 60
Per la valutazione dei punteggi dell’offerta tecnica (per i quali vengono utilizzati criteri soggettivi)
ogni commissario utilizzerà un coefficiente compreso tra 0 e 1. La griglia dei coefficienti è rappresentata nel seguente modo e secondo i criteri motivazionali ivi indicati:
giudizio | coefficiente | |
Eccellente | Il progetto/offerta presenta fattori di rilievo qualitativo che rendono eccellenti i risultati della gestione dell’attività | da 0,81 ad 1,00 |
Ottimo | Il progetto/offerta presenta fattori di rilievo qualitativo che rendono ottimi i risultati della gestione dell’attività | da 0,61 ad 0,80 |
Buono | Il progetto offerta presenta fattori di rilievo qualitativo che rendono buoni i risultati della gestione dell’attività | da 0,41 ad 0,60 |
Discreto | Il progetto/offerta presenta elementi qualitativi che rendono discreti i risultati della gestione dell’attività | da 0,21 ad 0,40 |
Sufficiente | Il progetto/offerta presenta elementi qualitativi che rendono sufficienti i risultati della gestione dell’attività | da 0,01 ad 0,20 |
Insufficiente | Il progetto/offerta presenta elementi qualitativi che rendono insufficienti i risultati della gestione dell’attività | 0,00 |
Il punteggio totale sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti per ogni singolo parametro.
Nella circostanza che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto (40 punti) riguardante le caratteristiche tecniche, a garanzia del mantenimento del rapporto qualità/prezzo indicati (40/60) si procederà alla “riparametrazione” dei punteggi. Saranno attribuiti 40 punti al concorrente col punteggio più alto (migliore offerta tecnica) e agli altri concorrenti i valori ottenuti mediante proporzione lineare
Articolo 10 Modalità di presentazione dell’offerta
Per partecipare alla gara il concorrente, a pena di esclusione, dovrà fare pervenire - entro le ore 13:00 del giorno 29/12/2014 - al Protocollo Generale del Comune di Oristano a mani o a mezzo del servizio Poste Italiane oppure a mezzo Corriere o Agenzia di recapito autorizzata un plico idoneamente chiuso con nastro adesivo trasparente e con apposizione di firma sui lembi di chiusura; recante all'esterno oltre all’intestazione del mittente, l'indicazione della sede legale del concorrente, nonché le indicazioni relative all'oggetto della gara:
“Proposta per la concessione di area pubblica per installazione di “casa dell’acqua” - Oristano – NON APRIRE” e indirizzata a Comune di Oristano – Settore Sviluppo del territorio – Servizio Ambiente, Vico Episcopio n.9, 09170 Oristano. (Non utilizzare ceralacca.)
Farà fede la data riportata nel timbro di acquisizione al protocollo del Comune.
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva alla precedente offerta. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente per cui l’amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità qualora per qualsiasi motivo il plico
medesimo non venga recapitato in tempo utile.
Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta debitamente chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente “ BUSTA A- Documentazione”, “BUSTA B-Offerta Tecnica” e “BUSTA C-Offerta Economica".
Nella busta A) DOCUMENTAZIONE - devono essere contenuti i seguenti documenti:
1. Dichiarazione sostitutiva in carta semplice, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, da redigere sulla base dell'unito modulo Allegato A), senza apportare alcuna modificazione al contenuto delle dichiarazioni, sottoscritta dal soggetto offerente (nel caso il soggetto offerente sia una impresa, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa), successivamente verificabile, corredata da una fotocopia del documento di identità, valido, del sottoscrittore.
L'Amministrazione si riserva di richiedere all’aggiudicatario la documentazione a convalida di quanto dichiarato in sede di offerta e quale condizione pregiudiziale per l'aggiudicazione.
2. In relazione al sopralluogo obbligatorio, il concorrente dovrà presentare il seguente documento:
Attestazione di avvenuto sopralluogo delle aree su cui dovranno essere installati i distributori dell’acqua alla spina. Il sopralluogo di presa visione potrà essere effettuato, previo accordo con gli Uffici del Comune nei giorni feriali e negli orari di apertura degli uffici. All’atto del sopralluogo ciascun concorrente, a conferma dell’effettuato sopralluogo, dovrà sottoscrivere il documento predisposto dall’Amministrazione e ritirare la relativa attestazione;
3. Per i raggruppamenti temporanei di imprese già costituiti, deve essere prodotta la seguente documentazione:
- copia della scrittura privata autenticata da un notaio con cui viene conferito mandato collettivo speciale all’impresa mandataria;
- copia della procura conferita al legale rappresentante dell’impresa mandataria.
I raggruppamenti temporanei di imprese e soggetti assimilati possono concorrere anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della concessione che saranno eseguite dalle singole imprese oltre a contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui all’articolo 37 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e risultare da scrittura privata autenticata. Le dichiarazioni di cui al punto 1 devono essere prodotte da tutte le Imprese raggruppate.
La busta B) OFFERTA TECNICA deve contenere:
Lo Studio di Fattibilità, contenente il Progetto di massima dell'intervento per l'insediamento delle strutture, dovrà articolarsi come di seguito indicato:
a) STATO DI FATTO composto dai seguenti allegati:
- Stralcio di planimetria della zona interessata, con indicazione della superficie richiesta in concessione;
- Planimetria generale, almeno in scala 1:200, dell’area in cui saranno ubicate le strutture, estesa ad un adeguato suo intorno;
- Documentazione fotografica.
b) PROGETTO composto dai seguenti allegati:
- Relazione tecnica illustrativa, con particolare riferimento agli elementi ed ai materiali di finitura e di dettaglio e quanto altro ritenuto necessario per presentare l’inserimento delle strutture nel contesto;
- Pianta, Sezioni e Prospetti anche schematici delle strutture, ed eventuali volumi tecnici o elementi accessori relativi agli impianti che influiscano sulle caratteristiche formali delle strutture;
- Planimetria generale dell’area, almeno in scala 1:200, con la esatta individuazione dell’area di cui si chiede la concessione, del sedime di collocazione delle strutture e la sistemazione finale di un adeguato suo intorno e fotoinserimento della struttura;
c) DESCRIZIONE delle caratteristiche tecniche, della “casa dell’acqua” che si vuole installare. Più precisamente nella descrizione si devono riportare tutte le caratteristiche tecniche della stessa (caratteristiche dell’impianto di erogazione dell’acqua, dei frigo gasatori, del sistema di filtrazione, potenza dell’alimentazione elettrica necessaria, portata dell’acqua ecc..)
La busta C) OFFERTA ECONOMICA - deve contenere l'offerta economica, che consiste in:
- una Dichiarazione redatta su carta legale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sul bollo, contenente le seguenti indicazioni:
a) il prezzo di vendita alle utenze dell’acqua offerto, espresso in cifre ed in lettere che il
concorrente offre
b) il canone annuo, espresso in cifre ed in lettere che il concorrente offre per l’ occupazione dell’area pubblica oggetto dell’avviso, aggiuntivo rispetto a quello minimo proposto;
c) il corrispettivo percentuale, aggiuntivo rispetto a quello minimale previsto, pari al 5% per ogni litro di acqua erogata.
L’offerta dovrà essere sottoscritta in ciascun foglio dal titolare dell’impresa offerente o, nel caso che si tratti di società, da chi ne ha la legale rappresentanza, e non potrà presentare correzioni valide se non espressamente confermate e sottoscritte. La firma dovrà essere leggibile e apposta per esteso.
Articolo 11 Obblighi dell’impresa aggiudicataria:
A garanzia del pieno e regolare adempimento degli obblighi contrattuali il concessionario, è tenuto a costituire dopo l’approvazione dell’aggiudicazione:
▪ Cauzione definitiva, prima della firma del contratto, definitiva nella misura pari a euro 10.000,00 (euro diecimila/00), mediante versamento diretto nelle casse della Tesoreria Comunale di Oristano, o a mezzo di fidejussione bancaria oppure con polizza assicurativa rilasciata da Imprese di Assicurazione regolarmente autorizzate. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del C.C. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia dovrà avere validità per l’intero periodo di gestione (anni 9). Qualora la concessione, allo scadere dei 9 anni venisse eventualmente prorogata, per lo stesso periodo corre l’obbligo per l’aggiudicatario di integrare la suddetta cauzione per l’ulteriore periodo di rinnovo;
▪ presentare la documentazione inerente la partecipazione all’appalto a riprova delle dichiarazioni di atto notorio presentate in sede di gara, nonché l’ulteriore documentazione richiesta dal capitolato speciale d’appalto;
▪ È prevista a carico della ditta concessionaria la stipula di polizze assicurative di responsabilità civile per danni arrecati al concessionario o a terzi nello svolgimento delle attività. La polizza dovrà prevedere dei massimali adeguati alla copertura dei rischi derivanti dalla tipologia del servizio.
▪ depositare le spese di contratto, di registro e accessorie nessuna eccettuata od esclusa.
▪ firmare il contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati nella comunicazione scritta,
con avvertenza che, in caso contrario, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione ed all'affidamento al concorrente che segue nella graduatoria.
Questa Stazione Appaltante non ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI): eseguita la valutazione in relazione alle caratteristiche dell’appalto, trattandosi di concessione, ha previsto l’esclusione della predisposizione del documento in quanto i servizi vengono svolti in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente. Pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a zero (rif. Determinazione n. 3 del 5/3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici).
Resta immutato l’obbligo per il concessionario di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I relativi costi sono totalmente a carico del concessionario.
Articolo 12 Avvertenze per l'aggiudicatario
Si avverte che il mancato adempimento a quanto richiesto al precedente punto, comporterà la decadenza dall'aggiudicazione che, fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.
Si avverte altresì che le eventuali verifiche che dimostrino che la Ditta concorrente non è in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, comporteranno la decadenza dall'affidamento che, fino a tale momento deve intendersi sottoposta a condizione risolutiva espressa.
Nel caso di decadenza per mancata costituzione delle garanzie e delle coperture assicurative richieste o per altra causa , la concessione sarà affidata al concorrente che segue in graduatoria.
Articolo 13 Altre informazioni
Si precisa che l’Amministrazione, nello svolgimento della presente procedura si uniformerà alle seguenti indicazioni:
a) si procederà all'affidamento anche qualora sia stata presentata una sola offerta, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
b) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
c) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
d) Xxx le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto si esclude il ricorso all’arbitrato, tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite agli Organi di Giurisdizione Ordinaria del Foro di Oristano;
e) In assenza dei requisiti dichiarati dall’Impresa vincitrice, la concessione verrà affidata
all’impresa seguente in graduatoria.
Resta inoltre facoltà del concessionario proporre ulteriori localizzazioni, oltre quelle di cui alla presente procedura, da realizzarsi agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto in essere.
Articolo 14 Struttura responsabile
Gli adempimenti connessi all’assegnazione della concessione di cui all’Articolo 1 sono in capo al Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio del Comune di Oristano, Vico Episcopio n.9, 09170 Oristano.
Ai sensi dell’art. 10, comma 1 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.: il Responsabile del procedimento è l’Ing. Xxxxxxxxxx Xxxx, tel. 0783.791 602; e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxx.xx
Articolo 15 Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13, c. 1 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003, si informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura di gara per quanto oggetto del presente bando, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza;
b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 al quale si rinvia.
Per informazioni e per ritirare copia del bando con allegato il modulo di domanda e della delibera di indirizzi, rivolgersi all’Ufficio Ambiente – Vico Episcopio n.9, nei giorni di apertura degli uffici al pubblico dalle ore 11,00 alle ore 13,00 – Tel. 0000 000 000 - 0000 000 000
Articolo 16 Adempimenti Anticorruzione
Il Comune di Oristano con deliberazione della G.C. n°198 del 10.12.2013 ha approvato il ‘Codice di Comportamento’ e con deliberazione dalla G.C. n° 158 del 17.10.2013 il ‘Piano Anticorruzione’, entrambi pubblicati e rinvenibili nel sito istituzionale del Comune di Oristano nella sezione “Amministrazione Trasparente".
L’Affidatario, all’atto della presa in servizio, dichiara inoltre di essere a conoscenza che avrà l’obbligo di osservare per se e per tutti i dipendenti e collaboratori tutte le norme previste nel approvato dai succitati documenti.