Presidenza del Consiglio dei Ministri
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Commissario straordinario per l’Universiade Napoli 2019
ACCORDO
PER L’ESERCIZIO DEI COMPITI DI ALTA SORVEGLIANZA E DI GARANZIA DELLA CORRETTEZZA E DELLA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA UNIVERSIADE NAPOLI 2019
PREMESSO CHE
al fine di assicurare la realizzazione dell’Universiade Napoli 2019, la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», ai sensi dell’articolo 1, comma 375, ha previsto la nomina di un Commissario straordinario il quale, in via esclusiva, opera con il compito di provvedere all’attuazione del Piano di interventi volti alla progettazione e realizzazione di lavori e all’acquisizione di servizi e beni, anche per eventi strettamente connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva;
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2018, il Prefetto Xxxxx Xxxxxxx è stato nominato Commissario straordinario;
CONSIDERATO CHE
ai sensi dell’articolo 1, comma 376, primo periodo, della predetta legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Commissario subentra ai soggetti istituiti, ivi compresa l’Agenzia regionale Universiadi 2019 (ARU), che può previa intesa svolgere attività di supporto tecnico, per definire, coordinare e realizzare le attività necessarie per l’Universiade 2019; allo scopo può stipulare accordi e convenzioni anche con società a partecipazione interamente pubblica, nonché con il Centro universitario sportivo italiano (CUSI);
ai sensi dell’articolo 1, comma 376, secondo e ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Commissario predispone ed approva il Piano degli interventi nei termini e con le modalità di cui ai commi 2 e 4 dell’articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21
giugno 2017, n. 96;
ai sensi dell’articolo 1, comma 377, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che rimanda al comma 5 del citato articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, il Commissario esercita i poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel Piano approvato, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata, nei limiti di quanto strettamente necessario e, comunque, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, degli
obblighi internazionali assunti dall’Italia e dei principi generali dell’ordinamento nazionale, nonché nei limiti delle risorse stanziate;
ai sensi dell’articolo 1, comma 378, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la consegna delle opere previste nel Piano degli interventi deve avvenire entro il termine del 30 aprile 2019;
ai sensi dell’articolo 1, comma 379, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per la realizzazione degli interventi di propria competenza, il Commissario straordinario svolge le funzioni di stazione appaltante, anche avvalendosi della centrale acquisti interna della Regione Campania e del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche di Campania, Molise, Puglia e Basilicata, previa stipula di apposita convenzione;
ai sensi dell’articolo 1, comma 379, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, allo scopo di assicurare la realizzazione degli interventi, è costituita una cabina di coordinamento della quale fanno parte il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, su sua delega, il Ministro per lo sport, che la presiede, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, il Commissario straordinario, il Presidente della Regione Campania, il Sindaco del Comune di Napoli, il Presidente della Federazione internazionale dello sport universitario (FISU), il Presidente del Centro universitario sportivo italiano (CUSI), il Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC);
ai sensi dell’articolo 1, comma 380, dal primo al terzo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è in facoltà del Commissario, anche per rinvio alle disposizioni del comma 8 dell’articolo 61 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50: nel rispetto degli articoli 37, 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti; fare ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli 59 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; fare ricorso a una delle forme di partenariato pubblico privato di cui agli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; individuare il responsabile unico del procedimento tra persone dotate di adeguata professionalità in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti; nel limite delle risorse disponibili e comunque fino a 800.000 euro, affidare l’esercizio di specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche o ingegneristiche, con atto motivato e nel rispetto della disciplina per l’affidamento di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; operare le riduzioni dei termini come stabilite dagli articoli 50, 60, 61, 62, 74 e 79 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; ridurre fino ad un terzo
i termini stabiliti dagli articoli 97, 183, 188 e 189 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
ridurre fino a dieci giorni, in conformità alla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, il termine di cui all’articolo 32 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; fare ricorso all’articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, rivolgendo l’invito, contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione, ad almeno cinque operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e, nel caso degli appalti pubblici di lavori, anche sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici, ove esistenti, iscritti negli elenchi delle prefetture - uffici territoriali del Governo di cui ai commi 52 e seguenti dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, se istituiti;
ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;
TENUTO CONTO CHE
ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al Presidente dell’ANAC sono attribuiti compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere del grande evento EXPO Milano 2015. A tal fine si avvale di una apposita Unità Operativa Speciale composta da personale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo anche proveniente dal corpo della Guardia di Finanza, e, in aggiunta ai compiti attribuiti all’ANAC in conseguenza della soppressione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici: a) verifica, in via preventiva, la legittimità degli atti relativi all’affidamento ed all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015, con particolare riguardo al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza della legge 6 novembre 2012 n. 190, nonché, per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte della Società Expo 2015 p.a. e delle altre stazioni appaltanti, degli accordi in materia di legalità sottoscritti con la Prefettura di Milano; b) dispone dei poteri ispettivi e di accesso alle banche dati già attribuiti alla soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al comma 9, dell’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ivi compresi poteri di accesso alla banca dati di cui all'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
l’Unità Operativa Speciale è stata istituita con la delibera ANAC n. 101 del 25 giugno 2014;
ai sensi dell’articolo 1, comma 383, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il prefetto di Napoli assicura lo svolgimento, in forma integrata e coordinata, di tutte le attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici nonché nelle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche comunque connessi allo svolgimento dell’Universiade 2019;
ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;
RILEVATO CHE
ai sensi dell’articolo 1, comma 380, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per gli interventi ricompresi nel Piano si applica, in quanto compatibile, l’articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
ai sensi dell’articolo 1, comma 380, penultimo ed ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche ai sensi del citato articolo 30 sono disciplinati con Accordo tra il Commissario e il Presidente dell’ANAC, insieme alle modalità di comunicazione preventiva delle deroghe attivate dal Commissario;
ai sensi dell’articolo 1, comma 381, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per le finalità dei commi da 375 a 388, l’Unità Operativa Speciale di cui all’articolo 30, comma 1, del citato decreto legge 24 giugno 2014,
n. 90, opera fino alla completa esecuzione dei contratti e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2019;
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
il Presidente dell’ANAC E
il Commissario straordinario
ADOTTANO
il presente Accordo al fine di disciplinare le modalità e gli interventi oggetto delle verifiche ai sensi dell’articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, nonché le modalità di comunicazione preventiva delle deroghe attivate dal Commissario.
Articolo 1
(Premesse)
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo.
Articolo 2
(Oggetto)
1. Il Presidente dell’Autorità, avvalendosi dell’Unità Operativa Speciale, verifica in via preventiva la legittimità degli atti relativi all’affidamento e all’esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di cui al Piano di interventi, con riguardo anche al rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza ai sensi della L. 190/2012, nonché, per la parte di competenza, il corretto adempimento, da parte della Stazione appaltante, del Protocollo di legalità da stipularsi con la Prefettura di Napoli.
2. Nel rispetto delle funzioni di vigilanza attribuite all’Autorità, il procedimento di verifica preventiva di cui al precedente paragrafo si svolge secondo modalità e termini temporali coerenti con il fine di assicurare la tempestiva predisposizione delle opere e delle attività necessarie allo svolgimento della manifestazione sportiva.
Articolo 3
(Atti sottoposti a verifica preventiva di legittimità)
1. Formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti che il Commissario invia all’Autorità prima della loro formale adozione:
a. determinazione a contrarre;
b. provvedimento di nomina del responsabile unico del procedimento;
c. atti della procedura di affidamento:
1) bando di gara/avviso/lettera di invito;
2) disciplinare di gara;
3) capitolato;
4) documento di gara unico europeo (DGUE);
5) schema di contratto/convenzione;
6) provvedimento di nomina del direttore dei lavori/dell’esecuzione;
7) provvedimenti di nomina dei commissari e di costituzione della commissione giudicatrice;
8) dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse del personale intervenuto nello svolgimento della procedura ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016;
9) elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura e di quelli indicati come subappaltatori ed ausiliari;
10) verbali di gara ivi inclusi gli atti del sub-procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse;
11) provvedimento di aggiudicazione;
d. atti della fase di esecuzione contrattuale:
1) perizia di variante di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 (atti aggiuntivi e di sottomissione e annesse relazioni) di importo pari o superiore al 10% a quello del contratto originario e comunque di importo pari o superiore ad euro 100.000, impregiudicati gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 106, commi 8 e 14, del D.Lgs. 50/2016;
2) proposta di risoluzione contrattuale o altri provvedimenti in autotutela.
2. L’Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell’attività di vigilanza collaborativa.
Articolo 4
(Interventi soggetti a verifica preventiva a campione)
1. Sono sottoposti a verifica preventiva di legittimità a campione, a discrezione insindacabile dell’Autorità, gli atti riferiti a:
a. procedure ordinarie o negoziate, anche in deroga, per affidamenti di lavori di importo inferiore ad euro 1.000.000;
b. procedure ordinarie o negoziate, anche in deroga, per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad euro 221.000;
c. accordi/convenzioni con amministrazioni pubbliche o organismi di diritto pubblico;
d. perizie di variante di importo inferiore al 10% a quello del contratto originario e comunque non superiore ad euro 100.000.
2. Il Commissario comunica tempestivamente all’Autorità l’insorgere di ogni controversia giudiziale e stragiudiziale inerente ai contratti pubblici affidati e quali azioni di tutela intenda adottare, anche al fine di risolvere in via bonaria o transattiva le riserve ai sensi degli articoli 205, 206 e 208 del D.Lgs. 50/2016. Per tale ragione raccoglie e trasmette all’Autorità in un report mensile:
a. riserve iscritte in contabilità, relazione riservata del direttore dei lavori e relazione del responsabile del procedimento;
b. sospensioni contrattuali;
c. gravi inadempimenti e gravi ritardi ascrivibili a responsabilità dell’appaltatore;
d. violazioni del Protocollo di legalità.
Articolo 5
(Procedimento di verifica preventiva e a campione)
1. Il procedimento di verifica preventiva di legittimità si svolge in contraddittorio con il Commissario e si articola come segue:
a. gli atti di cui ai precedenti articoli 3, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1, sono trasmessi, nell’ordine temporale che scandisce le distinte fasi di gara e di esecuzione, ai referenti indicati dall’Autorità, preventivamente alla loro formale adozione da parte della Stazione appaltante;
b. qualora l’atto sottoposto a verifica sia ritenuto legittimo, l’Autorità esprime un parere positivo, anche formulando eventuali indicazioni e osservazioni;
x. xxxxxxx, invece, l’Autorità individui irregolarità o non conformità, formula un rilievo e lo trasmette al Commissario evidenziando le ragioni del parere negativo. In tale ipotesi, il Commissario:
1) se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l’atto in conformità al rilievo stesso;
2) se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all’Autorità ed assume gli atti di propria competenza.
2. Al fine di assicurare il rispetto del cronoprogramma dell’Universiade 2019, gli atti della fase di gara di cui al precedente articolo 3, paragrafo 1, lettere a e b e c, si intendono in ogni caso positivamente verificati qualora l’ANAC non esprima parere negativo, formulando rilievi, nel termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla loro ricezione. Per gli atti della fase esecutiva di cui alla successiva lettera d, il termine decorso inutilmente il quale gli atti si intendono positivamente verificati è di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla loro ricezione.
3. Al medesimo scopo di cui al paragrafo precedente, l’Autorità limita il controllo preventivo degli atti individuati al precedente articolo 4, paragrafo 1, espimendo, nel caso, il proprio parere nel termine di 7 (sette) giorni lavorativi dalla loro ricezione. Entro 1 (uno) giorno lavorativo dalla ricezione di tali atti, l’Autorità provvede a comunicare al Commissario l’intenzione di sottoporli al controllo a campione. In assenza di tale comunicazione, gli atti si intendono esclusi dal controllo a campione.
4. I termini di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 sono interrotti se l’Autorità richiede chiarimenti e ricominciano a decorrere dalla data di loro ricezione.
Articolo 6
(Patto di integrità)
1. Il presente Accordo vale anche quale Patto di integrità della Stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 17, della L. 190/2012.
2. Il Commissario si vincola ad inserire nella documentazione di gara e contrattuale relativa a ciascun affidamento:
a. il riferimento al presente Accordo quale documento che deve essere sottoscritto per accettazione dall’Appaltatore;
b. le seguenti clausole, anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 17, della L. 190/2012:
1) Clausola n. 1: «La Stazione appaltante esclude dalla gara l’operatore economico ovvero, in caso di intervenuta aggiudicazione, si avvale della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile»;
2) Clausola n. 2 «Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva all’Autorità Giudiziaria e/o alla Prefettura e/o all’ANAC di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali, dei dirigenti di impresa, anche riconducibili alla “filiera delle imprese”. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della partecipazione alla procedura di appalto e dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo, rispettivamente, all’esclusione dalla gara ovvero alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione contrattuale sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 del codice penale».
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del precedente paragrafo, l’esercizio della potestà risolutoria da parte del Commissario è subordinato alla preventiva comunicazione all’ANAC, cui spetta la valutazione in merito all’eventuale alternativa prosecuzione del rapporto contrattuale al ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 32 del D.L. 90/2014.
Articolo 7
(Comunicazione preventiva delle deroghe)
1. Il Commissario esercita i poteri di deroga di cui all’articolo 1, comma 380, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sentita l’ANAC, adottando appositi provvedimenti analiticamente motivati, anche ordinanze contingibili e urgenti, che sono immediatamente efficaci e pubblicati sul suo sito internet e nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).
2. L’Autorità riceve in bozza il provvedimento di cui al precedente paragrafo ed esprime le sue valutazioni, per iscritto, che il Commissario può condividere ovvero controdedurre, sempre per iscritto.
Articolo 8
(Flussi documentali)
1. Per le finalità di cui al presente Accordo, l’Autorità ed il Commissario indicheranno rispettivamente il nominativo di uno o più referenti autorizzati alla gestione dei flussi documentali e alla condivisione di documenti.
2. La trasmissione dei flussi documentali avviene esclusivamente attraverso caselle di posta elettronica istituzionali che saranno rispettivamente e riservatamente comunicate.
Articolo 9
(Decorrenza e rinvio normativo)
1. L’Accordo ha efficacia a decorrere dalla sua sottoscrizione fino alla completa esecuzione dei contratti pubblici di cui al Piano degli interventi e, comunque, non oltre la data di fine mandato dell’Unità Operativa Speciale fissata ex lege.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si fa riferimento alla normativa vigente.
Articolo 10
(Modifiche)
1. L’Autorità si riserva la facoltà di ridetermare unilateralmente i vincoli temporali fissati all’articolo 6, paragrafo 2, nonché le soglie indicate all’articolo 7, qualora l’adozione o successive integrazioni del Piano degli interventi da parte del Commissario straordinario ne consiglino la revisione in funzione dell’efficacia e dell’efficienza dei controlli di legittimità.
2. Eventuali modifiche dell’Accordo, anche in funzione di quanto indicato nel precedente paragrafo, comportano l’approvazione di un addeundum che va sottoscritto dalle Parti.
Roma/Napoli, 14 marzo 2018
Il Commissario straordinario Il Presidente dell’ANAC (Xxxxx Xxxxxxx) (Xxxxxxxx Xxxxxxx)