Convenzione Quadro tra
Convenzione Quadro tra
l’Università degli Studi di Trieste
e
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
l’Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata “Università”, con sede legale in Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell’Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2020
e
l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in prosieguo denominato /a “INGV”, con sede legale in Xxx xx Xxxxx Xxxxxx 000 –– XXX 00000 Xxxx (XX), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, nato a Feltre (BL), il 25/01/1957, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato /a presso la sede dell’INGV, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 maggio 2020,
di seguito anche indicate “Parti”,
premesso che
- l’Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- l’INGV, come previsto dal proprio Statuto e in particolare all’art. 2, comma 2, lettera a)
“…(omissis) promuove e svolge attività di ricerca sulla Terra: - il rilevamento sistematico, mediante
reti e osservatori multiparametrici, della struttura e funzionamento del pianeta, nelle sue componenti solida e fluida, la conduzione di specifici laboratori, le analisi delle osservazioni finalizzate al monitoraggio e alla modellazione di processi naturali della Terra, la raccolta e l’analisi dei dati che contribuiscano al miglioramento delle conoscenze del sistema, finalizzati anche alla protezione civile e ambientale, - il monitoraggio e lo studio degli effetti delle attività umane sulla Terra”;
- l’INGV, come previsto dal proprio Statuto e in particolare all’art. 2, comma 2, lettera e) “…(omissis) pubblica riviste e collane editoriali; svolge attività didattica, di formazione e di tutorato, anche con università e istituti di alta formazione in Italia e all’estero”;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l’Università che l’INGV possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- l’art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 prevede la possibilità di stipulare accordi e convenzioni tra le Università e gli Enti pubblici per svolgere attività di ricerca scientifica;
- l’art. 15 della l. 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune,
convengono e stipulano quanto di seguito
Articolo 1 – Oggetto
Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.
Le Parti si impegnano reciprocamente, nell’ambito e nel rispetto delle specificità e delle finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, a sviluppare e a consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:
Attività didattiche a tutti i livelli (Laurea Triennale, Magistrale, Master, Dottorato e Alta
Formazione);
Attività di gestione di infrastrutture e laboratori congiunti Università di Trieste - INGV;
Partecipazione in progetti di ricerca nazionali e internazionali;
Attività di divulgazione scientifica;
Attività nel settore delle relazioni internazionali.
Articolo 2 – Obiettivi e progetti
I contenuti specifici delle attività e iniziative di collaborazione descritte nell’Articolo 1 verranno definiti da atti e/o accordi tra le Parti da concordare in seguito alla stipula della presente Convenzione Quadro come definito nel seguente Articolo 3.
Art. 3 – Modalità della collaborazione
Nell’ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.
Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.
Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ateneo, così individuate:
- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l’altro corsi non curriculari, seminari e cicli di conferenze.
Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi
compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali, laboratori, attrezzature e strumentazione, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.
Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell’Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l’utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.
Nel caso gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all’art. 15 della legge 241/90 s.m.i.
La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.
Per l’Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità e alle “Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all’Università degli Studi di Trieste”.
La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell’art. 11 della presente Convenzione Quadro.
In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.
Articolo 4 – Referenti della Convenzione
Per l’attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
Per l’Università degli Studi di Trieste il referente è il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx
Per l’INGV il referente è il Presidente, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx, ovvero persona da lui delegata.
In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l’altra non appena possibile con comunicazione scritta.
Articolo 5 – Clausola di non concorrenza
Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell’Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all’art. 4, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d’interesse effettivo o potenziale.
Articolo 6 – Clausola di segretezza
Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell’attività svolta nell’ambito della collaborazione instaurata con e nell’ambito della presente Convenzione Quadro.
Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità
L’INGV non si assume le obbligazioni dell’Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell’Università.
L’Università non si assume le obbligazioni dell’INGV né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell’INGV.
È esclusa ogni garanzia dell’Università per le obbligazioni contratte dall’INGV; è parimenti esclusa
ogni garanzia dell’INGV per le obbligazioni contratte dall’Università.
Art. 8 – Borse di avviamento alla ricerca
Se ritenuto d’interesse da parte dell’INGV per lo svolgimento dei programmi di ricerca, i Dipartimenti potranno attivare borse di avviamento alla ricerca, ai sensi dell’art. 18, comma 5, lettera f) della L. 240/2010, previa sottoscrizione di apposita convenzione di finanziamento da parte dell’INGV. Le borse potranno essere poi attivate con emissione di appositi bandi in cui saranno precisati i requisiti richiesti in base alle specifiche attività da svolgere. Gli oneri finanziari delle borse dovranno essere totalmente a carico dell’INGV, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell’attività di ricerca e gli eventuali oneri assicurativi.
Articolo 9 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici
Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.
Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.
Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l’avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.
Articolo 10 - Coperture assicurative e Sicurezza
Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell’altra Parte.
Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.
Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 11 – Proprietà intellettuale dei risultati
In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell’attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all’approvazione degli Organi competenti.
Articolo 12 – Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali raccolti per le finalità individuate nella presente Convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (General Data Protection Regulation, a seguire: GDPR).
Ai fini del trattamento dei dati personali, le Parti sono contitolari del trattamento ai sensi del GDPR, art. 26, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; in quanto tali sono parimenti responsabili di fronte agli interessati, che possono esercitare i propri diritti nei confronti di
e contro ciascuno dei contitolari.
Le Parti sono quindi tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi del GDPR; sono, inoltre, soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposita informativa.
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”: GDPR, art.5,) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata periodicamente.
Articolo 13 – Xxxxxx, rinnovo e recesso
La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.
Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.
Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l’attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.
In ogni caso il recesso dev’essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).
Articolo 14 - Controversie
Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.
Articolo 15 - Spese
La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l’attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.
Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.
L’imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014.
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi dell’art.4 – Tariffa Parte II del
D.P.R. n. 131/1986.
Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.
Il Rettore
dell’Università degli Studi di Trieste
Prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx
Il Presidente
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da:Xxxxxxx Xx Xxxxxxx Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324 Unita':AREA SERVIZI ICT
Data:11/06/2020 13:30:07
Firmato digitalmente da XXXXXXXX XXXXX
C: IT
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 7 e 14 della presente Convenzione.
Il Rettore
dell’Università degli Studi di Trieste
Prof. Xxxxxxx Xx Xxxxxxx
Firmato digitalmente da:Xxxxxxx Xx Xxxxxxx Organizzazione:UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRIESTE/80013890324 Unita':AREA SERVIZI ICT
Data:11/06/2020 13:30:25
Il Presidente
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
Firmato digitalmente da XXXXXXXX XXXXX
C: IT
**Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell’ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l’art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.