CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA
di XXXXX X.x.x.
Con il presente Contratto, tra
Contratto per il servizio di Trasporto di energia elettrica
Xxxxx X.x.x., società di Alperia S.p.A. soggetta alla direzione e al coordinamento ai sensi dell’art. 2947 C.C., con sede in Bolzano, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx x. 00/x, Xxxxxxxx Sociale Euro 70.000.000, iscritta al Registro delle Imprese di Bolzano Codice Fiscale e P. IVA 02689370217, in persona del procuratore della Società stessa come in calce indicato, (per brevità, di seguito, Distribuzione o Distributore);
e
Ragione Sociale Venditore | Cod. Fiscale e N. Iscrizione Registro Imprese | Partita I.V.A. |
Sede Legale | Capitale Sociale | Direzione e Coordinamento |
Indirizzo Esazione | Cognome e Nome firmatario | Qualifica |
Fax: | Telefono: | Codice Accisa EE: |
PEC/E-Mail generale: | PEC/E-Mail per invio fatture: | PEC/E-mail account portale distributore: |
Split payment: Si □ No □ | Fatturazione elettronica SDI codice destinatario: o in alternativa PEC: | Codice dispacciamento: |
nella sua qualità di Mandatario senza rappresentanza dei Clienti Finali (per brevità, di seguito, Venditore), nel prosieguo anche denominate, congiuntamente, “parti” ovvero, singolarmente, “parte”, convengono e stipulano.
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI ENERGIA ELETTRICA . - 1 -
PREMESSA ........................................................................................................................................... - 3 -
DEFINIZIONI ......................................................................................................................................... - 4 -
CONDIZIONI GENERALI ........................................................................................................................ - 6 -
Art. 1 Condizioni per il Servizio di Trasporto e misura di energia elettrica............................... - 6 - Art. 2 Sospensione del Servizio di Trasporto dell’energia elettrica e risoluzione del Contratto- 6 - Art. 3 Recesso unilaterale dal Contratto ................................................................................... - 8 - FATTURAZIONE.................................................................................................................................... - 8 -
Art. 4 Prezzi e variazioni condizioni........................................................................................... - 8 -
Art. 5 Periodicità della fatturazione .......................................................................................... - 8 -
Art. 6 Modalità di calcolo delle fatture di ciclo e rettifica......................................................... - 8 -
Art. 7 Termini di scadenza delle fatture e pagamento.............................................................. - 8 -
Art. 8 Interessi di mora e ulteriori spese................................................................................. - 10 - MISURA.............................................................................................................................................. - 10 -
Art. 9 Lettura del misuratore................................................................................................... - 10 -
Art. 10 Ricostruzione dei prelievi a seguito di malfunzionamento del misuratore................... - 10 - CONDIZIONI PARTICOLARI................................................................................................................. - 11 -
Art. 11 Reclami .......................................................................................................................... - 11 -
Art. 12 Portale Distributore....................................................................................................... - 11 -
Art. 13 Cessione del Contratto .................................................................................................. - 11 -
Art. 14 Limiti di prelievo – Aumenti di potenza disponibile...................................................... - 11 - Art. 15 Modifiche delle caratteristiche dell’energia trasportata o degli impianti .................... - 12 - Art. 16 Xxxxx causati dall’energia trasportata .......................................................................... - 12 - Art. 17 Verifiche......................................................................................................................... - 12 -
a) Xxxxxxxx e apparecchi del Cliente...................................................................................... - 12 -
b) Impianti ed apparecchi del Distributore ........................................................................... - 12 -
Art. 18 Casi di interruzione e limitazione del Servizio di Trasporto .......................................... - 13 - DISPOSIZIONI FINALI.......................................................................................................................... - 13 -
Art. 19 Comunicazioni ............................................................................................................... - 13 -
Art. 21 Elezione del domicilio e foro competente..................................................................... - 14 -
Art. 22 Modifiche ed integrazioni al Contratto. ........................................................................ - 14 -
Art. 23 Sottoscrizione del Contratto per il Servizio di Connessione.......................................... - 14 - Art. 24 Disposizioni di legge vigenti. ......................................................................................... - 15 -
PREMESSA
Con Deliberazione 268/2015/R/EEL e successive modifiche ed integrazioni, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ARERA) ha approvato i capitoli del Codice di rete tipo per il Servizio di Trasporto dell’energia elettrica (Allegato A, Allegato B e Allegato C alla delibera 268/2015/R/EEL – di seguito: il “Codice di rete”) relativi a: i) definizioni; ii) disciplina delle garanzie per l’accesso al Servizio di Trasporto, e iii) disciplina della fatturazione del servizio e dei relativi pagamenti.
Ai sensi della suddetta Deliberazione 268/2015/R/EEL e s.m.i. le disposizioni del Codice di rete integrano automaticamente i singoli contratti di trasporto.
Pertanto, per quanto non espressamente previsto e regolato nel presente Contratto, Edyna S.r.l. (il “Distributore”) e il Venditore rinviano alle disposizioni del Codice di rete, ai Testi Integrati TIT, TIME, TIC, TICA, TIS, TICO, TIF, TIBEG, TIQE e TIMOE.
DEFINIZIONI
ARERA: è l'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente.
Autoproduttore: Persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell’energia elettrica di cui all’articolo 4, numero 8, della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi e/o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili.
Cliente o Cliente Finale: è la persona fisica o giuridica che non esercita attività di distribuzione e che preleva energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete pubblica anche attraverso reti o linee private.
Cliente attivo: Cliente che preleva e/o immette energia in rete.
Cliente passivo: Cliente che preleva energia senza immetterne in rete.
Connessione: è il collegamento ad una rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto, la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima.
Contratto: è il presente Contratto, stipulato tra il Distributore ed il Venditore, avente ad oggetto il Servizio di Trasporto per conto dei Clienti.
Contratto di Dispacciamento: è il Contratto relativo al servizio di dispacciamento di energia elettrica stipulato dal Venditore con il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale Terna S.p.A. ai sensi degli articoli 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 e s.m.i.
Contratto per il Servizio di Connessione alla rete elettrica: è il Contratto, di cui all'allegato A, che disciplina il rapporto tra Distributore e Cliente in merito al Servizio di Connessione.
Giorni: ove non specificato diversamente i giorni si devono intendere solari.
Gruppo di misura o misuratore: è l'insieme delle apparecchiature di proprietà del Distributore necessarie per la misura dell'energia elettrica prelevata.
Distributore/impresa distributrice: l’impresa esercente l’attività di distribuzione ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 79/99.
Impianti e apparecchi del Cliente: sono quelli situati a valle del Punto di Consegna.
Impianti e apparecchi del Distributore: sono quelli di competenza e di proprietà del Distributore con obbligo di connessione di terzi.
Mandato: è il mandato senza rappresentanza, conferito dal Cliente al Venditore, per la stipula del Contratto e per la gestione del Servizio di Trasporto di energia elettrica con il Distributore in relazione ai singoli punti di prelievo.
PEC: è la Posta elettronica certificata, che permette di dare un messaggio di posta elettronica con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento.
PESSE: è il “Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico” adottato dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale, ora Terna S.p.A., ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 9 novembre 1979.
POD: è il codice alfanumerico identificativo del singolo punto di prelievo
Potenza disponibile: è la massima potenza prelevabile in un punto di prelievo senza che il Cliente finale sia disalimentato; la potenza disponibile è la potenza per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, ovvero la potenza richiesta dal titolare del punto di prelievo, ridotta rispetto a quella per la quale è stato corrisposto il contributo di allacciamento, a condizione che la riduzione di potenza sia stata richiesta dal titolare del punto di prelievo e fissata contrattualmente.
Potenza contrattualmente impegnata: è il livello di potenza, indicato nei contratti, reso disponibile dall’esercente ove siano presenti dispositivi atti a limitare la potenza prelevata.
La Potenza impegnata è:
i) la potenza contrattualmente impegnata ove consentito
ii) il valore massimo della potenza prelevata nel mese, per tutti gli altri casi
Procura: è la procura con la quale il Cliente conferisce al Venditore il potere di rappresentanza a sottoscrivere il Contratto per il Servizio di Connessione.
Punto di Consegna: è il punto di confine, posto a valle del gruppo di misura, tra gli impianti ed apparecchi del Distributore e gli impianti del Cliente.
Punto di prelievo: è il singolo punto di prelievo in cui l'energia elettrica viene prelevata da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di un Cliente, in relazione al quale il Xxxxxxxxx ha ricevuto il Mandato.
Servizio di Connessione: è il servizio prestato dal Distributore nei confronti del Cliente per la connessione degli impianti e/o apparecchi del Cliente alla rete del Distributore stesso, funzionale all'erogazione del Servizio di Trasporto.
Trasporto o Servizio di Trasporto: indica, sinteticamente, il servizio di distribuzione e misura dell’energia elettrica erogato dall’impresa distributrice, nonché il servizio di trasmissione contrattualizzato e fatturato dalla medesima impresa per conto di Terna S.p.a.
TUR: è il Tasso Ufficiale di Riferimento determinato dalla Banca Centrale Europea ai sensi della vigente normativa.
Venditore: è la persona giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di trasmissione e distribuzione, che stipula il Contratto di Trasporto con l’impresa distributrice in nome proprio e per conto dei Clienti e che è altresì titolare del Contratto di Dispacciamento stipulato con Terna S.p.A.
CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 Condizioni per il Servizio di Trasporto e misura di energia elettrica
1.1 Il Servizio di Trasporto è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) In relazione ai punti di prelievo per i quali viene erogato il Servizio di Trasporto è attivo il Servizio di Connessione alla rete del Distributore (Allegato A – Contratto per il servizio di Connessione alla rete elettrica);
b) Il Venditore ha attivato la garanzia in favore del Distributore in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative del Codice di rete 268/2015 e s.m.i.;
c) Il Venditore ha in essere con Terna S.p.A. il Contratto di Dispacciamento;
d) Il Distributore provvede alla realizzazione degli impianti occorrenti per addurre l’energia trasportata fino al punto di prelievo e ne rimane proprietario. Il Cliente Finale è tenuto a corrispondere anticipatamente al Distributore il contributo di allacciamento eventualmente dovuto qualora il fabbisogno massimo di potenza dovesse eccedere il valore di potenza disponibile al quale si riferiscono i pregressi oneri di allacciamento alla rete.
1.2 Il presente Contratto decorre dalla data di stipula, ha durata coincidente con l’anno solare e si rinnova annualmente, salvo disdetta da comunicare tramite PEC o altro strumento equivalente almeno un mese prima di ogni scadenza, ad eccezione che nel caso di Pubbliche Amministrazioni.
1.3 Le caratteristiche generali dell'energia elettrica trasportata sono:
a) Potenza: Per ciascun Cliente Finale la potenza disponibile è quella in relazione alla quale il Cliente Finale ha corrisposto gli oneri di allacciamento. In caso di prelievi eccedenti la potenza disponibile, il Distributore lo segnala nella fattura relativa al mese in cui il prelievo in eccesso si è verificato e fattura al Cliente Finale i corrispettivi per l’adeguamento del contributo.
b) Potenza e relativa tariffa. Determinazione dei prelievi: relativamente alla potenza impegnata e alle tariffe applicate al servizio oggetto del presente Contratto, le parti rinviano a quanto prescritto e/o approvato dalle competenti Autorità ed alle eventuali successive integrazioni e/o modificazioni. Anche con riguardo alla determinazione dei prelievi, di potenza e di energia, vale quanto stabilito dalle parti al precedente punto.
c) Frequenza e tensione: Relativamente alla frequenza e alla tensione le parti rinviano a quanto prescritto dalla norma CEI EN 50160 e/o approvato dalle competenti Autorità ed alle eventuali successive integrazioni e/o modificazioni.
d) Fattore di potenza ed energia reattiva: si applicano i corrispettivi previsti dall’ARERA, per tutti i Clienti.
Art. 2 Sospensione del Servizio di Trasporto dell’energia elettrica e risoluzione del Contratto
2.1 Il Distributore può:
a) sospendere o anche risolvere il Contratto, integralmente ovvero soltanto in relazione ad alcuni Clienti e/o punti di prelievo, nei casi di seguito indicati:
a.1 mancato verificarsi ovvero successivo venir meno di una delle condizioni di cui alle lettere b) (garanzia) e c) (servizio di dispacciamento) dell'Art. 1 (condizioni per il Servizio di Trasporto);
a.2 violazione della disposizione di cui all'Art. 7 (pagamenti);
a.3 morosità pregresse del Venditore relative ad altri contratti con il Distributore, anche se risolti, relativi al Servizio di Trasporto e/o alla gestione del Servizio di Connessione;
b) sospendere o anche risolvere parzialmente il Contratto, in relazione ai singoli Clienti e/o punti di prelievo direttamente interessati, nei seguenti casi:
b.1 mancato verificarsi ovvero successivo venir meno della condizione di cui all’art 1.1 lettera a) (Servizio di Connessione);
b.2 mancata formalizzazione, in conformità a quanto previsto dal Art. 23 (Sottoscrizione del Contratto per il Servizio di Connessione)
c) sospendere o anche risolvere parzialmente il Contratto, in relazione ai singoli Clienti e/o punti di prelievo direttamente interessati, nei casi di prelievi fraudolenti di energia elettrica, ivi compresa la riattivazione non autorizzata del servizio sospeso per mancato pagamento della fattura, che dovrà comunque risultare da verbale di verifica predisposto dal Distributore per l'inoltro alle competenti Autorità e fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del Venditore di pagare i corrispettivi relativi ai prelievi effettuati in frode ai sensi di quanto previsto nell'Art. 10.
2.2 Nei casi di cui alle lettere a) e b), la sospensione e risoluzione hanno luogo previo invio di una comunicazione scritta con cui il Distributore preavverte il Venditore della sospensione intimandogli, entro un termine non inferiore a quindici giorni, di adempiere o di rimuovere le cause che determinano il venir meno delle condizioni del servizio con l'avvertimento, altresì, che, in caso contrario, il Contratto si intenderà definitivamente ed automaticamente risolto nel termine indicato nella comunicazione.
2.3 Nei casi di cui al comma 2.1, il Distributore ha, in ogni caso, titolo ad addebitare al Venditore, oltre che i corrispettivi dovuti, le eventuali ulteriori spese connesse con la sospensione e l'eventuale successiva riattivazione dei punti di prelievo, nonché gli eventuali maggiori danni.
2.4 Resta fermo, altresì, che, nei casi di cui al precedente comma 2.1, entro i 15 giorni decorrenti dalla data di spedizione delle predette comunicazioni del Distributore, il Venditore, per evitare la sospensione o la risoluzione, può sanare la violazione e provvedere al pagamento di quanto dovuto, portando a conoscenza del Distributore gli estremi del pagamento con le modalità indicate nelle comunicazioni stesse. Il suddetto termine di 15 giorni viene automaticamente portato a 20 giorni qualora risulti un ritardo o disguido postale. La sospensione non sarà, inoltre, attuata, oltre che nei casi specificamente previsti dal Contratto, anche nelle ipotesi in cui il Venditore abbia pagato regolarmente la fattura ma l'importo non sia stato ancora accreditato al Distributore e sempre che il Venditore ne dia notizia al Distributore medesimo, secondo le modalità e i tempi indicati nel periodo che precede.
2.5 Nei casi di cui alla lettera c) del comma 2.1, la sospensione ha luogo con effetto immediato a far data dalla esecuzione della verifica. La riattivazione del Servizio di Trasporto è tempestivamente effettuata ove il Venditore abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti per i danni al gruppo di misura e per le spese di verifica, delle eventuali ulteriori spese e, nel caso di riattivazione non autorizzata, dei corrispettivi relativi ai prelievi effettuati. Nei medesimi casi, il Contratto si intenderà risolto di diritto, relativamente ai punti di prelievo interessati, qualora, anche a seguito dell'invio di una comunicazione scritta contenente l'intimazione ad adempiere, il Venditore non effettui il predetto pagamento.
2.6 In nessun caso la sospensione o la risoluzione potranno essere effettuate durante i giorni indicati come festivi dal calendario comune, i giorni di sabato ed i giorni precedenti il sabato o precedenti i giorni festivi.
2.7 In caso di inadempimento, da parte del Distributore, delle obbligazioni nascenti dal Contratto, il Venditore, con comunicazione scritta inviata al Distributore, contesterà allo stesso l'inadempimento intimando di sanare la violazione. Qualora il Distributore non adempi entro 30 giorni successivi all'invio di detta comunicazione, il Venditore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, potrà risolvere il Servizio di Trasporto con riferimento a tutti i Clienti e punti di prelievo.
2.8 In tutti i casi contemplati nel presente articolo le comunicazioni scritte fra le Parti si riterranno valide solo se trasmesse mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC.
Art. 3 Recesso unilaterale dal Contratto
Il Venditore ha facoltà di recedere dal Contratto mediante raccomandata con avviso di ricevimento/PEC. Il recesso è efficace a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento da parte del Distributore della relativa comunicazione di recesso, fermo restando l’obbligo del Venditore di provvedere al pagamento degli importi spettanti al Distributore per il servizio fino ad allora prestato.
FATTURAZIONE
Art. 4 Prezzi e variazioni condizioni
Relativamente ai prezzi da applicare al Servizio di Trasporto le parti rinviano a quanto prescritto o approvato dalle competenti Autorità e alle eventuali successive integrazioni e/o modificazioni.
Art. 5 Periodicità della fatturazione
5.1 Le fatture sono emesse con periodicità conforme alle disposizioni normative vigenti dell'ARERA.
5.2 Le fatture di ciclo sono emesse con frequenza mensile sempre entro il quarto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione del dato di misura ai sensi del Testo Integrato Misura (TIME) predisposto dall’ARERA. Qualora la fatturazione includa anche importi relativi a rettifiche di dati di misura che sostituiscono una stima precedentemente fornita, l’emissione è comunque successiva alla messa a disposizione di tali dati ai sensi del comma 18.7 del TIME.
5.3 Le fatture di rettifica sono emesse entro il quarto giorno lavorativo successivo alla messa a disposizione dei dati di rettifica ai sensi del comma 18.7 del TIME, ad eccezione delle fatture di rettifica di corrispettivi tariffari, che sono emesse entro il primo mese successivo al riscontro della rettifica.
5.4 Le fatture relative a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi, fatti salvi i casi in cui la fatturazione sia relativa a prestazioni effettuate in esito all’accettazione di un preventivo, sono emesse “ad evento” o secondo la periodicità di applicazione dei corrispettivi fatturati.
5.5 Le fatture relative a preventivi di lavori sono emesse con frequenza almeno mensile.
Art. 6 Modalità di calcolo delle fatture di ciclo e rettifica
Le fatture di ciclo e di rettifica sono emesse sulla base dei dati di misura validati resi disponibili al Venditore ai sensi delle disposizioni vigenti in tema di messa a disposizione e standardizzazione dei flussi di misura.
Art. 7 Termini di scadenza delle fatture e pagamento
7.1 Il pagamento deve essere effettuato entro il termine di scadenza indicato in ciascuna fattura in linea con le disposizioni previste dal Codice di rete.
7.2 I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario presso la Banca e con le coordinate che saranno a tal fine comunicate dal Distributore e/o indicate in fattura. Contestualmente ad ogni disposizione di bonifico il Venditore comunicherà al Distributore gli estremi del pagamento effettuato.
7.3 Il pagamento libera il Venditore dai suoi obblighi se avviene nei termini e con le modalità sopra indicate. Il pagamento non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione, fatti salvi i casi di errore manifesto che abbia comportato l'errata attribuzione e inclusione nel Contratto di specifici punti di prelievo per i quali il Venditore non risulti essere titolare.
7.4 Sono a carico del Venditore e vengono inclusi in fattura gli oneri fiscali relativi al Contratto e al Servizio di Trasporto e tutte le altre somme (come, per esempio, maggiorazioni) che il Distributore sia obbligato ad addebitare ai suoi clienti per effetto di leggi, regolamenti, disposizioni e altri atti adottati dalle Autorità competenti.
7.5 Il Venditore ha ricevuto dal Cliente apposito mandato per i pagamenti inerenti al Servizio di Trasporto.
7.6 In caso di mancato pagamento totale o parziale di una fattura da parte del Venditore, il Distributore, entro sette giorni lavorativi dalla scadenza di pagamento prevista in fattura, sollecita per iscritto il Venditore richiedendo la corresponsione degli importi dovuti, comprensivi degli interessi di mora calcolati ai sensi del paragrafo 6.1 del capitolo del Codice di rete relativo alla disciplina della fatturazione del Servizio di Trasporto (Allegato C alla Delibera 268/2015), entro i successivi sette giorni lavorativi.
7.7 Qualora il Venditore resti inadempiente nonostante il sollecito, il Distributore, entro sette giorni lavorativi dalla scadenza prevista nel sollecito, diffida per iscritto il Venditore richiedendo la corresponsione degli importi dovuti comprensivi degli interessi di mora nel frattempo maturati, entro i successivi sette giorni lavorativi.
7.8 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5.4 del capitolo del Codice di rete relativo alle garanzie per l’accesso al Servizio di Trasporto (Allegato B alla Delibera 268/2015), qualora il Venditore non adempia al pagamento entro il termine indicato nella diffida, nel caso in cui lo stesso abbia presentato un giudizio di rating creditizio, il Contratto di Trasporto si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell’Autorità in materia.
Nel caso in cui invece il Venditore abbia prestato garanzia nella forma della fideiussione bancaria/assicurativa, del deposito cauzionale o della parent company guarantee, il Distributore procede a escutere la garanzia prestata secondo le modalità di cui ai paragrafi 5.5. e segg. del capitolo del Codice di rete relativo alle garanzie per l’accesso al Servizio di Trasporto (Allegato B alla Delibera 268/2015).
Contestualmente all’escussione, totale o parziale, della garanzia prestata nella forma della fideiussione bancaria/assicurativa o del deposito cauzionale, il Distributore ne chiede il reintegro fino a un livello pari all’importo determinato ai sensi del paragrafo 5.7 del capitolo del Codice di rete relativo alle garanzie per l’accesso al Servizio di Trasporto (Allegato B alla Delibera 268/2015).
Contestualmente all’escussione, totale o parziale, della fideiussione di cui alla parent company guarantee, il Distributore richiede al Venditore la prestazione di una garanzia nella forma della fideiussione bancaria/assicurativa o del deposito cauzionale in misura pari all’importo determinato ai sensi del paragrafo 5.7 del capitolo del Codice di rete relativo alle garanzie per l’accesso al Servizio di Trasporto (Allegato B alla Delibera 268/2015).
Decorso il termine di pagamento indicato nella diffida e fino all’integrazione o al versamento della garanzia ai sensi dei precedenti punti 5.7 e 5.8, il Venditore non può presentare nuove richieste di switching di punti di prelievo. Sono fatte salve eventuali richieste già presentate entro il termine di pagamento indicato nella diffida.
Qualora il Venditore non provveda a quanto previsto ai precedenti punti 5.7 e 5.8 entro quindici giorni lavorativi dalla trasmissione della richiesta dell’impresa distributrice, il Contratto di Trasporto si intende risolto secondo le tempistiche previste dalla regolazione dell’Autorità in materia.
7.9 Il pagamento delle fatture deve avvenire entro i seguenti termini:
a) per le fatture di ciclo (relative alla fatturazione delle partite attinenti al Servizio di Trasporto del mese M e delle rettifiche ai dati di misura effettivi che sostituiscono una stima precedentemente fornita) entro i termini di cui al combinato disposto degli art. 5.2, 5.4 e 5.5 del capitolo “Fatturazione e Pagamenti” (Allegato C) del Codice di rete e s.m.i.;
b) per le fatture di rettifica (relative alla fatturazione di rettifiche di importi precedentemente fatturati in relazione al Servizio di Trasporto, diverse da quelle già contenute nell’ambito delle fatture di ciclo), entro i termini di cui al combinato disposto degli art. 5.2 e 5.6 del capitolo “Fatturazione e Pagamenti” (Allegato C) del Codice di rete e s.m.i.;
c) per le fatture relative a ulteriori prestazioni e altri corrispettivi (attinenti alla fatturazione di corrispettivi o prestazioni diversi da quelli fatturati nell’ambito delle fatturazioni di ciclo), entro i termini di cui al combinato disposto degli art. 5.2 e 5.6 del capitolo “Fatturazione e Pagamenti” (Allegato C) del Codice di rete e s.m.i.;
d) per le fatture relative ai preventivi di lavori entro i termini di cui al combinato disposto degli art. 5.2, 5.4 e 5.5 del capitolo “Fatturazione e Pagamenti” (Allegato C) del Codice di rete e s.m.i.
Art. 8 Interessi di mora e ulteriori spese
La fatturazione degli interessi di mora, calcolati ai sensi del Codice di rete relativo alla disciplina della fatturazione del Servizio di Trasporto, avviene nell’ambito della fatturazione relativa a ulteriori prestazioni e corrispettivi.
Decorso il termine di scadenza per il pagamento, il Distributore, fatto salvo ogni altro diritto riconosciutogli dal Contratto, addebiterà gli interessi di mora, calcolati ai sensi del Codice di rete relativo agli interessi per i casi di ritardo pagamento. Il Distributore addebiterà, inoltre, al Venditore le eventuali ulteriori spese sostenute.
MISURA
Art. 9 Lettura del misuratore
Il Distributore effettua i tentativi di lettura del misuratore presso i Clienti secondo le frequenze previste dalle Delibere dell’ARERA in vigore nei vari periodi regolatori.
Art. 10 Ricostruzione dei prelievi a seguito di malfunzionamento del misuratore
10.1 Nel caso in cui vengano accertati prelievi irregolari e/o fraudolenti in relazione ai singoli punti di prelievo il Distributore comunicherà al Venditore e, per conoscenza, al Cliente il verbale di verifica e accertamento, comunicando altresì la ricostruzione dei prelievi. Gli importi relativi alla predetta ricostruzione, ai quali vanno aggiunti gli importi dovuti per gli eventuali danni al gruppo di misura e agli impianti del Distributore e per le spese di verifica, delle eventuali ulteriori spese calcolate, saranno imputati e calcolati a maggiorazione dei prelievi misurati, relativi al primo mese successivo a quello della comunicazione e saranno fatturati al Venditore e da questi corrisposti con le modalità previste dal Contratto.
10.2 Nel caso si verifichino irregolarità di funzionamento del misuratore situato nel punto di prelievo, l’intervento di ripristino del Distributore è effettuato dandone tempestiva informazione il Venditore o altro mandatario ed al Cliente.
10.3 Qualora il misuratore installato presso il Cliente, a seguito delle verifiche effettuate, evidenzi un errore, in eccesso o in difetto, nella registrazione dei prelievi, il Distributore e/o gestore di rete informa il Venditore o altro mandatario ed il Cliente mediante lettera raccomandata o altro mezzo equivalente (es. posta elettronica certificata).
10.4 Il Distributore ricostruirà i prelievi in conformità alle disposizioni di cui al Titolo IV della deliberazione 28 dicembre 1999, n. 200/99, i criteri adottati ai fini della ricostruzione e stima dei dati di misura (pubblicati sul nostro sito web ai sensi del comma 16.5 e 25.3 dell’allegato a alla deliberazione ARERA 458/2016/r/eel e s.m.i.) e comunque in conformità a quanto disposto dalla vigente disciplina normativa e regolamentare in materia. L’esito della ricostruzione dei prelievi, le modalità di determinazione del momento del guasto o dell’evento che ha causato il malfunzionamento, le stime dettagliate della ricostruzione e la metodologia di stima utilizzata, saranno resi noti al Venditore o altro mandatario ed al Cliente.
10.5 Il Venditore o altro mandatario ha 30 giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione scritta dei risultati della ricostruzione dei prelievi da parte del Distributore per inviare le proprie osservazioni scritte, adeguatamente documentate, all’ufficio del Distributore indicato nella lettera di comunicazione della ricostruzione.
CONDIZIONI PARTICOLARI
Art. 11 Reclami
Per la gestione relativa ai reclami si rinvia alle vigenti normative ARERA. Qualora il reclamo riguardi l'importo esposto in fattura, il Distributore non sospenderà la riscossione della fattura oggetto di contestazione.
Art. 12 Portale Distributore
Il principale canale di comunicazione è il portale del Distributore. Tutte le maggiori informazioni inerenti le forniture associate all’Utente del Dispacciamento sono consultabili sul portale.
Art. 13 Cessione del Contratto
13.1 Il Distributore potrà cedere il Contratto ad altra impresa autorizzata a fornire il Servizio di Trasporto.
13.2 Il Venditore non potrà cedere il Contratto di Trasporto ad altro Venditore senza la preventiva autorizzazione del Distributore. In caso di autorizzazione del Distributore, l'efficacia della cessione del Contratto è subordinata alla stipula del Contratto di garanzia da parte del Venditore, cessionario al momento del subentro.
Art. 14 Limiti di prelievo – Aumenti di potenza disponibile
14.1 Non sono consentiti prelievi eccedenti la potenza disponibile. Ove ciò si verificasse e ove la potenzialità degli impianti del Distributore interessato lo consenta, il Distributore comunica il valore della potenza eccedente nella fattura relativa al mese in cui l'evento si è verificato. In caso di supero sistematico della potenza disponibile come definito dall’ARERA il Distributore provvede ad addebitare, al Venditore che sia titolare del Servizio di Trasporto al momento dell'emissione della relativa fattura, l'importo corrispondente al conseguente adeguamento del contributo di allacciamento per i punti di prelievo interessati.
14.2 Qualora invece, sempre in relazione alla capacità degli impianti del Distributore interessato, l'aumento della potenza disponibile non fosse possibile, il Distributore, fermo restando la fatturazione dei prelievi effettuati in funzione della potenza prelevata, ne dà comunicazione al Venditore ed al Cliente. Se ciò nonostante il Cliente effettua prelievi eccedenti la potenza disponibile, il Distributore può
sospendere o risolvere il Servizio di Trasporto limitatamente al punto di prelievo interessato o limitare la potenza disponibile per la protezione dei propri impianti.
Art. 15 Modifiche delle caratteristiche dell’energia trasportata o degli impianti
Il Distributore in base alle norme e disposizioni vigenti in materia, può modificare le caratteristiche del Servizio di Trasporto dell'energia che fornisce ai Clienti ovvero i propri impianti adeguandoli alle norme o al progresso tecnologico, alla luce delle più recenti e affidabili acquisizioni tecniche e scientifiche, o a standard internazionalmente accettati. In tal caso, il Distributore preavverte il Venditore, mediante idonea comunicazione o avviso in fattura. In particolare se il Cliente dovrà, in conseguenza della modifica, provvedere all'adeguamento dei propri impianti ed apparecchi, il Venditore sarà avvertito almeno sei mesi prima della modifica stessa ove essa riguardi le caratteristiche dell'energia ovvero 30 giorni prima ove la modifica riguardi gli impianti. Analoga comunicazione sarà inviata dal Distributore anche al Cliente. La necessaria trasformazione degli impianti ed apparecchi avrà luogo a cura e spese del Distributore e del Cliente per quanto di rispettiva proprietà.
Art. 16 Xxxxx causati dall’energia trasportata
Il Distributore non risponde dei danni causati dall'energia trasportata, salvo che per cause a qualsiasi titolo imputabili al Distributore stesso.
Art. 17 Verifiche
a) Impianti e apparecchi del Cliente
17.1 Sono impianti e apparecchi del Cliente quelli situati a valle del punto di prelievo. Tali impianti debbono corrispondere alle norme di legge e del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ed il loro uso non deve provocare disturbi alla rete del Distributore e/o gestore di rete competente. Qualora, a seguito di verifiche effettuate, dovessero risultare delle irregolarità sugli impianti del Cliente, il Distributore potrà sospendere il Servizio di Trasporto limitatamente al punto di prelievo in oggetto per il tempo occorrente al Cliente per adeguare gli impianti stessi, dandone comunicazione al Venditore.
17.2 Con riferimento a quanto previsto dalla Delibera dell’ARERA ARG/elt 646/2015 e s.m.i., gli indennizzi automatici eventualmente dovuti dal Distributore nei casi di mancato rispetto degli standard specifici relativi alla continuità del servizio, saranno corrisposti al Venditore che, nel momento in cui venga effettuata la relativa erogazione, abbia in essere il Contratto di Trasporto in relazione ai punti di prelievo interessati. Il Venditore si obbliga a manlevare a tale riguardo il Distributore da ogni eventuale responsabilità nei confronti dei Clienti o di altri soggetti aventi diritto.
17.3 In analogia a quanto precede, i corrispettivi tariffari specifici (CTS) dovuti, ai sensi della citata Delibera dell’ARERA ARG/elt 646/2015 e s.m.i. in relazione al mancato adeguamento degli impianti del Cliente ai requisiti tecnici ivi previsti, saranno fatturati in capo al Venditore che abbia in essere il Contratto di Trasporto in relazione ai punti di prelievo interessati.
b) Impianti ed apparecchi del Distributore
17.4 Il Cliente o altro mandatario può richiedere in qualsiasi momento la verifica dei misuratori e della tensione di fornitura. Nel caso di verifiche ai contatori e della tensione di fornitura richieste dal Cliente, le spese sono a carico di quest'ultimo se gli errori di misura risultano compresi entro i limiti di precisione previsti per il misuratore ovvero siano accertate le corrette caratteristiche della tensione fornita. Le spese di verifica verranno calcolate secondo i criteri previsti per i casi di rimborso delle spese sostenute dal Distributore (di cui all’allegato C della Delibera dell’ARERA ARG/elt 654/2015/R/eel e s.m.i.
- TIC). Se invece gli errori non risultano compresi entro i limiti sopraindicati, le spese di verifica saranno a carico del Distributore, il quale provvederà al ripristino della funzionalità del medesimo misuratore ovvero al ripristino dei valori corretti della tensione di fornitura.
17.5 Il Cliente o altro mandatario ha sempre diritto di richiedere la ri-taratura dei complessi di misura, a proprie spese, in modo che gli errori dei singoli apparecchi componenti, verificati in laboratorio, non siano superiori a quelli ammessi per le prove di selezione dalle vigenti norme CEI (o, in mancanza, dalle norme della Commissione Elettrotecnica Internazionale IEC) per gli stessi apparecchi nuovi provenienti dai costruttori ed aventi il medesimo indice di classe di precisione.
17.6 Nel caso il Cliente o altro mandatario richieda interventi per guasti o malfunzionamenti attribuiti a impianti ed apparecchi del Distributore, le spese sono a carico del Cliente se il guasto o il malfunzionamento non riguarda impianti ed apparecchi del Distributore. Il Cliente è tenuto a corrispondere al Distributore un importo pari al costo sostenuto dal Distributore per l'intervento, costo determinato sulla base dei costi medi dell'impiego di mezzi, materiali e personale (oltre alle spese generali) per il tempo medio necessario a effettuare la verifica.
Art. 18 Casi di interruzione e limitazione del Servizio di Trasporto
18.1 Il Distributore fornisce il Servizio di Trasporto di energia con continuità, xxxxx xxxxx speciali, casi di forza maggiore e cause esterne non imputabili al Distributore, quali guasti provocati da clienti, danni provocati da terzi (ad esempio: incendi, contatti fortuiti, danneggiamento di conduttori, etc.), nonché mancata alimentazione da interconnessione con altri esercenti o disposizioni del Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (ora Terna S.p.A.), anche in attuazione del PESSE, che comportino disalimentazioni totali o parziali della rete alla quale il Cliente è connesso.
18.2 Il Distributore inoltre può interrompere il Servizio di Trasporto per cause di oggettivo pericolo e per ragioni di servizio, cioè per manutenzione, per guasti sugli impianti elettrici e loro riparazioni, per ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico degli impianti stessi o per motivi di sicurezza anche connessi all'espletamento di altri servizi di pubblica utilità, o per consentire l'effettuazione di lavori da parte di terzi, adoperandosi per evitare, per quanto possibile, disturbo alla Clientela.
18.3 Tali interruzioni nonché le interruzioni o limitazioni del Servizio di Trasporto dovute a cause accidentali non imputabili al Distributore, a scioperi che non dipendano da inadempienze contrattuali del Distributore, a ordini o provvedimenti delle Autorità, a variazioni di frequenza o tensione per cause accidentali non imputabili al Distributore oppure a cause di forza maggiore o comunque non imputabili al Distributore, non danno luogo a riduzioni delle somme dovute per il Servizio di Trasporto, né a risarcimento danni, né a risoluzione del Contratto.
18.4 L'energia elettrica oggetto del Servizio di Trasporto non può essere utilizzata a condizioni diverse da quelle indicate nel presente Contratto né ceduta sotto qualsiasi forma ad altro soggetto utilizzatore.
18.5 Le interruzioni della fornitura di energia elettrica di tipo programmato o non programmato sono soggette al rispetto della disciplina specificata della ARERA.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 19 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni, fatta eccezione per quanto diversamente previsto nel Contratto, saranno trasmesse da ciascuna delle Parti in via esclusiva per iscritto a mezzo posta, posta elettronica o PEC. A tal fine il Distributore elegge domicilio presso l’indirizzo: Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx 00/x - 00000 Xxxxxxx (XX).
Art. 20 Protezione dei dati personali
20.1 Le Parti si danno reciprocamente atto di agire, ciascuna per le attività di propria competenza, in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali.
20.2 In relazione all’esecuzione del contratto, tra le cui attività rientrano la raccolta, il trattamento e l’accesso ai dati relativi alle misure dell’energia elettrica rilevate e registrate in relazione ai Punti di Prelievo associati al Contratto, le Parti si danno atto di agire nel rispetto di quanto stabilito dalle disposizioni del GDPR e dalle deliberazioni dell’ARERA, garantendo che i propri dipendenti o collaboratori, in qualità di “Persone Autorizzate”, ai sensi dell’art. 29 del GDPR, al trattamento dei dati personali mantengano riservate e non comunichino a terzi informazioni e dati personali appresi in conseguenza o anche solo in occasione dell’esecuzione del Contratto, salvo espressa autorizzazione di ciascuna Parte.
20.3 Ciascun Titolare dovrà adottare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate di cui all’art. 32 del GDPR, nonché ogni altra misura preventiva dettata dall'esperienza, idonee ad evitare trattamenti dei dati non consentiti o non conformi allo scopo per il quale i dati sono trattati.
20.4 Le Persone Autorizzate potranno accedere ai soli dati personali la cui conoscenza è strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati che dovranno essere trattati esclusivamente per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto in conformità alle disposizioni del GDPR e del presente contratto.
Art. 21 Elezione del domicilio e foro competente
Il Venditore elegge domicilio presso la propria sede legale. Per le controversie che dovessero insorgere in relazione all'applicazione del Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Bolzano.
Art. 22 Modifiche ed integrazioni al Contratto.
22.1 Per quanto non espressamente riportato nel presente Contratto si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice Civile o dai provvedimenti emanati in proposito dalle competenti Autorità.
22.2 Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge, dall’ARERA o da provvedimenti di altre pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti.
22.3 Parimenti, si intendono abrogate le clausole del Contratto che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente comma.
22.4 Qualora a seguito dei provvedimenti suddetti si renda necessaria l’integrazione del Contratto o la sostituzione di una o più clausole ed i contenuti di detti provvedimenti non siano suscettibili di inserimento automatico, il Distributore provvederà a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative e a renderle note al Venditore ai fini della conseguente sottoscrizione.
22.5 Le modifiche suddette non novano il Contratto e non interrompono il Servizio di Trasporto.
Art. 23 Sottoscrizione del Contratto per il Servizio di Connessione
23.1. Il Venditore che abbia ricevuto la Procura da parte dei Clienti si obbliga, prima dell'attivazione del Servizio di Trasporto per ciascun punto di prelievo a sottoscrivere, in nome e per conto degli stessi, il Contratto per il Servizio di Connessione - in conformità al fac-simile di cui all'allegato A - che fa parte integrante ed inscindibile del presente Contratto.
23.2. Nei casi di cui al precedente comma 23.1, con la sottoscrizione del Contratto per il Servizio di Connessione in rappresentanza dei Clienti, il Venditore attesta di avere ricevuto la Procura da parte dei Clienti medesimi, e si obbliga ad esibire e/o fornire copia ovvero l'originale del medesimo atto, su
semplice richiesta del Distributore. Con la medesima sottoscrizione il Venditore dichiara, inoltre, di agire in conformità ai poteri conferiti nella Procura e di manlevare, a tale riguardo, il Distributore da ogni eventuale responsabilità nei confronti del Cliente.
23.3. Nei casi in cui il Venditore non abbia ricevuto la Procura da parte del Cliente, il Venditore medesimo si impegna ad acquisire, per conto del Distributore e prima dell'attivazione del Servizio di Trasporto per ciascun punto di prelievo, il Contratto per il Servizio di Connessione, debitamente sottoscritto da parte del Cliente in conformità al fac-simile di cui all'allegato A, a conservare il Contratto medesimo e la relativa documentazione in originale e a metterli a disposizione del Distributore, su richiesta di quest'ultimo.
23.4. Resta inteso che, in caso di mancata formalizzazione, del Contratto per il Servizio di Connessione, il Distributore si riserva la facoltà di sospendere e/o risolvere parzialmente il presente Contratto, ai sensi del art. 2.1 lett. b), limitatamente ai Clienti e punti di prelievo interessati.
Art. 24 Disposizioni di legge vigenti.
Per quanto non diversamente disciplinato le Parti rinviano alle vigenti disposizioni di legge, del Codice Civile e dei provvedimenti emanati in materia dalle competenti Autorità.
EDYNA S.r.l. IL VENDITORE
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Il Venditore o altro mandatario dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopra estese clausole e di approvare specificatamente, con riferimento agli artt.1341 e 1342 del Codice Civile:
Le seguenti clausole delle condizioni generali: art. 1 (Condizioni per il Servizio di Trasporto e misura di energia elettrica), art. 2 (Sospensione del Servizio di Trasporto dell’energia elettrica e risoluzione del Contratto), art. 3 (Recesso unilaterale del Contratto):
Le seguenti clausole delle condizioni particolari: art. 11 (Reclami), art. 12 (Portale del Distributore), art. 13 (Cessione del Contratto); art. 14 (Limiti di prelievo – Aumenti di potenza disponibile); art. 15 (Modifiche delle caratteristiche dell’energia trasportata); art. 17 lett. a) e b) (Verifiche), art 18 (Casi di interruzione e limitazione del Servizio di Trasporto)
Le seguenti clausole delle disposizioni finali: art. 19 (Comunicazioni), art. 20 (Trattamento dei dati), art. 21 (Elezione di domicilio e foro competente), art. 22 (Modifiche ed integrazioni al Contratto), art. 23 (sottoscrizione del contratto per il servizio di Connessione), art. 24 (Disposizioni di legge vigenti)
Luogo e data …………………………………..
EDYNA S.r.l. IL VENDITORE
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