VADEMECUM PER L’INTEGRAZIONE
Koordinierungsstelle für Integration
Servizio di coordinamento per l’integrazione
Coordinamënt por l’integraziun
VADEMECUM PER L’INTEGRAZIONE
per referenti comunali e comprensoriali
AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
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PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN - SÜDTIROL
Informazioni e contatto
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO-ALTO ADIGE UFFICIO DI COORDINAMENTO PER L'INTEGRAZIONE
Palazzo provinciale 7 Xxx Xxxxxxx Xxxxx 00 00000 Xxxxxxx
Telefono: x00 0000 000000 xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
Concetto grafico e immagine di copertina: FREIUNDZEIT, Bressanone, marzo 2021
L’INTEGRAZIONE
COMINCIA A LIVELLO LOCALE
L’arrivo di nuovi concittadini e nuove concittadine da altre parti d’Europa e del mondo ha fatto sì che, negli ultimi decenni, la pluralità linguistica e culturale in Alto Adige si sia notevolmente arricchita. Tale fatto genera nuove opportunità e potenzialità, ma anche sfide per la convivenza nella nostra provincia.
Presupposti essenziali per una pacifica convivenza sono gli incontri interpersonali basati sul reciproco rispetto e sulla tolleranza. La riflessione su come far funzionare al meglio la convivenza, in una società che non escluda nessuno, non deve focalizzarsi sulla provenienza della persona, bensì sul contributo che questa, nel limite delle proprie possibilità, è disposta ed è in grado di fornire alla società stessa.
Il primo passo per la creazione di una politica d’integrazione è stata l’attivazione di un processo attivo e inclusivo che ha coinvolto tutti i cittadini e tutte le cittadine che hanno voluto offrire il proprio contributo, per poi giungere a un accordo condiviso (“patto per l’integrazione”) che, come per ogni forma di convivenza, ne definisse i diritti e i doveri.
L’integrazione è una competenza trasversale, un processo dinamico all’interno dei nostri Comuni e delle Comu- nità comprensoriali, che necessita di modalità di gestione e coordinamento. Nel 2011, attraverso la legge provin- ciale “Integrazione dei cittadini e delle cittadine stranieri”, sono state poste le basi in Alto Adige per un lavoro di integrazione mirato e coordinato. Il Servizio di coordinamento per l’integrazione è stato istituito quale punto di contatto per la gestione di questo processo. Attraverso uno scambio strutturato di esperienze e l’individuazione di elementi di difficoltà e di successo è possibile fornire conoscenze e suggerimenti per un lavoro di integrazione efficace a tutti i livelli.
Questa guida intende raccogliere e presentare gli ambiti, gli attori e il quadro normativo relativi all’integrazione in Alto Adige; uno strumento pratico per i Comuni, le Comunità comprensoriali e in particolar modo per le/i re- ferenti per l’integrazione, ai fini di un’efficace politica di integrazione e inclusione dei nuovi concittadini e delle nuove concittadine.
Xxxxxxx Xxxxxxxx
Assessore provinciale
Istruzione e Cultura tedesca, Diritto allo Studio,
Commercio e Servizi, Artigianato, Industria, Lavoro, Integrazione
Questo vademecum è consultabile
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anche online alla pagina xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx
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VADEMECUM ONLINE
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INDICE
6 CAPITOLO I
6 INTEGRAZIONE – UN TEMA IMPORTANTE PER I COMUNI
7 IL LAVORO D’INTEGRAZIONE A LIVELLO LOCALE
7 I COMPITI DEI REFERENTI ALL’INTEGRAZIONE
7 Il contatto con la realtà locale
7 Promuovere processi e progetti d’integrazione e inclusione 8 Interazione e coordinamento a livello comunale
9 La costituzione di consulte per l’integrazione
10 CAPITOLO II
10 GLI AMBITI DELL’INTEGRAZIONE
11 LINGUE
11 Imparare le lingue ufficiali 12 Corsi di lingua obbligatori
12 LAVORO
12 Ricerca del lavoro e mediazione del lavoro 12 Orientamento professionale
13 Riconoscimento della qualifica professionale 13 Creazione d’impresa
14 SANITÀ E SOCIALE
14 Accesso al sistema sanitario dell’Alto Adige
14 Diritto all’assistenza sanitaria per persone prive di permesso di soggiorno 14 Il servizio integrazione sociale (SIS)
14 I patronati e le Comunità comprensoriali
15 ABITARE
15 Il certificato di residenza
15 Ripartizione edilizia abitativa 15 Alloggi speciali
15 Alloggi di emergenza
16 SCUOLA E FORMAZIONE
16 Diritto all’istruzione e obbligo scolastico
17 Riconoscimento titoli e formazione professionale
18 CULTURA E TEMPO LIBERO
18 L’associazionismo
18 Le biblioteche pubbliche 18 Le organizzazioni giovanili
18 Iniziative culturali a livello provinciale
22 CAPITOLO III
22 NORMATIVA E INDICAZIONI LEGISLATIVE BASILARI
23 COMPETENZE E POTESTÀ LEGISLATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DI ASILO E MIGRAZIONE
24 LA LEGGE PROVINCIALE N. 12/2011 “L’INTEGRAZIONE DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERI“
24 DISPOSIZIONI DI LEGGE IN AMBITO D’INGRESSO, SOGGIORNO E CITTADINANZA
24 Visto e permesso di soggiorno
26 I figli di cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno
26 L’accordo d’integrazione tra lo straniero e lo Stato – D.P.R.14.09.2011, n. 179 27 Le tipologie di permesso di soggiorno più diffuse
29 Protezione speciale (già protezione umanitaria) 29 La protezione internazionale
30 Respingimento ed espulsione
30 Rimpatrio volontario assistito (RVA) 31 La cittadinanza italiana
34 CAPITOLO IV
34 CONTATTI IMPORTANTI E CENTRI DI RIFERIMENTO
35 GLI ATTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
35 La Questura
35 Il Commissariato del Governo 35 L’Amministrazione provinciale
37 La Consulta provinciale per l’integrazione 37 Le Comunità comprensoriali
38 GLI ATTORI DELLA SOCIETÀ CIVILE
38 Le associazioni sul territorio e gli sportelli di orientamento e consulenza per migranti 38 Mediazione interculturale
38 Dialogo interculturale
42 TERMINOLOGIA
CAPITOLO I
Integrazione – un tema importante per i Comuni
IL LAVORO D’INTEGRAZIONE A LIVELLO LOCALE
Al 31.12.2019 circa 51.000 persone di nazionalità straniera risiedono in provincia di Bolzano, il 2% in più rispetto all’anno precedente. L’incidenza percentuale degli stranieri sulla popolazione complessiva risulta pari a 9,6 stra- nieri ogni 100 abitanti.
Il fatto che circa due terzi della popolazione straniera provengano dall’area culturale europea, è un aspetto sen- z’altro rilevante dal punto di vista dei valori e della storia che ci accomunano.
Considerate queste cifre, è chiaro come oramai l’integrazione di nuovi concittadini e nuove concittadine rap- presenti una vera e propria sfida per la nostra politica e società. Il nodo centrale è costituito dal tentativo di rispondere alle seguenti domande: qual è il nostro livello di sensibilizzazione per l’integrazione? Su cosa vogliamo puntare? Come vogliamo strutturare il nostro futuro vivere insieme? Qual è il ruolo di cittadini e cittadine? Quale il ruolo di istituzioni, autorità e associazioni?
L’integrazione va vissuta a livello locale. Attraverso azioni mirate, rapporti dinamici su ogni piano amministrativo, le parti sociali e cittadine e cittadini interessati possono tradurre a livello locale e su un piano pratico i processi d’integrazione. Essenziale è il ruolo dei/delle referenti comunali e comprensoriali all’integrazione, poiché cono- scono le necessità del territorio e possono agire in maniera mirata su eventuali problematiche.
Data la sua unicità territoriale e il contatto diretto con la popolazione residente, il Comune assume un importante ruolo all’interno delle politiche per l’integrazione in Alto Adige.
I COMPITI DEI/DELLE REFERENTI PER L’INTEGRAZIONE
> La legge provinciale n. 12 del 28 ottobre 2011 “Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri” ripor- ta all’art. 3, co. 3, quanto segue:
Per un migliore coordinamento tra le azioni su scala provinciale e i fabbisogni e le iniziative nei singoli territori di competenza degli enti locali, ogni Comunità comprensoriale e ogni Comune individuano all’interno della rispettiva Giunta un componente incaricato delle questioni inerenti all’integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri.
IL CONTATTO CON LA REALTÀ LOCALE
I/Le referenti per l’integrazione fungono da anello di congiunzione tra il Servizio di coordinamento per l’integra- zione e le organizzazioni che operano attivamente a favore dell’integrazione sociale, culturale e lavorativa delle persone migranti sul territorio comunale. Fondamentale è il loro ruolo di rilevamento dei bisogni e delle criticità presenti a livello locale, che possono essere riportate al Servizio di coordinamento e all’interno della rete dei referenti per l’integrazione: la condivisione delle difficoltà e delle buone pratiche costituisce il primo tentativo di trovare, insieme, soluzioni attuabili per un preciso contesto territoriale.
Il Servizio di coordinamento è disponibile in ogni momento per un confronto con la/il referente per l’integrazione e organizza periodicamente incontri di rete e momenti di formazione sui temi della migrazione e dell’integra- zione.
PROMUOVERE PROCESSI E PROGETTI D’INTEGRAZIONE E INCLUSIONE
Per una convivenza pacifica è essenziale attivare a livello locale processi e progetti d’inclusione, grazie ai quali le parti sociali e i/le cittadini/e interessati/e possono collaborare assieme.
Data la rilevanza della figura del referente per l’integrazione anche a livello politico, in base al decreto della Giun- ta o del Consiglio comunale, permangono nelle competenze di tali soggetti favorire l’avviamento di iniziative vol-
te all’inclusione, curare la comunicazione con i partner locali e con il Servizio di coordinamento per l’integrazione.
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I processi e i progetti d’inclusione a livello locale devono partire da un’analisi della situazione, per avere una panoramica d’insieme sul lavoro d’integrazione svolto fino a quel momento e sui punti su cui è necessario in- tervenire. Con la realizzazione di questo report è possibile definire gli obiettivi politici a livello di integrazione e prendere le relative misure. Per accompagnare i Comuni altoatesini nella raccolta dei bisogni e delle sfide locali in tema di integrazione, come nell’elaborazione e attuazione di misure politiche per l’integrazione, il Servizio di coordinamento per l’integrazione, in cooperazione con l’Accademia europea di Bolzano EURAC e il Consorzio dei Comuni, ha predisposto un apposito questionario (disponibile alla pagina xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx/ comuni ) che contiene domande relative a diversi settori, quali il profilo demografico del territorio, le organiz- zazioni attive in ambito di integrazione, le competenze linguistiche delle persone migranti e il loro inserimento in ambito lavorativo.
Per garantire una collaborazione costruttiva, basata sulla stima e fiducia reciproca tra i soggetti interessati, è stata attribuita al Servizio di Coordinamento per l’integrazione la funzione di cabina di regia con il compito di sostenere la pianificazione dei vari processi e progetti insieme agli attori coinvolti, accompagnandoli nel loro cammino. Un rapporto continuo tra decisori politici, parti sociali e singoli cittadini crea le basi per lo sviluppo e la realizzazione di processi complessi e durevoli nel tempo.
Data la complessità del tema, si consiglia di avviare tali processi anche con l’aiuto di moderatori esperti dei processi d’inclusione. Alcune indicazioni in tal senso possono essere fornite dal Servizio di coordinamento per l’integrazione.
INTERAZIONE E COORDINAMENTO A LIVELLO COMUNALE
Lavorare assieme è basilare per un processo attivo d’integrazione. Esperienze, conoscenze, risorse e competenze dei diversi attori vengono tra loro intrecciate, al fine di costruire una strada comune, soluzioni condivise e impa- rare attraverso esempi di buona pratica.
Parti in causa di questa rete di lavoro sono i/le rappresentanti di istituzioni, le autorità, le associazioni, ma anche i singoli attori presenti sul territorio.
Le seguenti organizzazioni e figure possono diventare importanti partner per la rete di lavoro:
• scuole, asili, strutture per la prima infanzia
• biblioteche
• consultori e medici di famiglia
• comitati culturali
• associazioni sportive, musicali, culturali
• imprenditori locali
• centri linguistici
• centri di mediazione del lavoro
• centri di orientamento professionale
• polizia municipale e vigili del fuoco
• parroci e consigli parrocchiali
LA COSTITUZIONE DI CONSULTE PER L’INTEGRAZIONE
> Il processo d’integrazione a livello comunale può essere avviato anche mediante l’istituzione di consulte per l’integrazione, supportata a livello legislativo dalla stessa legge provinciale n. 12/2011.
Le consulte per l’integrazione hanno un ruolo di prima linea come organi consultivi e possono presentare alle diverse commissioni pareri e proposte. Inoltre, operano al fine di incoraggiare l’integrazione e l’inclusione, curano la collaborazione tra enti comunali e sostengono iniziative.
L’istituzione di una consulta ha luogo solitamente mediante delibera del consiglio comunale. La scelta dei membri e i loro rapporti con le commissioni comunali vengono gestite tramite un regolamento (statuto o regolamento elettivo), approvato a sua volta da un’ulteriore delibera. Le misure di accoglimento di ulteriori regolamenti interni dipendono dalle definizioni previste all’interno di ogni statuto comunale e, naturalmente, non possono contrasta- re con le disposizioni di quest’ultimo.
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QUESTIONARIO COMUNI
pag. 8
CAPITOLO II
Gli ambiti dell’integrazione
L’integrazione e l’inclusione rappresentano temi trasversali, che abbracciano vari aspetti della vita sociale. Uno degli obiettivi del Servizio di coordinamento per l’integrazione è favorire l’accesso ai servizi pubblici nei vari ambiti dell’integrazione. Di volta in volta verranno indicati anche i contatti delle organizzazioni e degli enti coinvolti nelle politiche di integrazione.
La mappatura delle strutture provinciali in rete è disponibile tra le pubblicazioni:
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xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx
Nello specifico le seguenti pagine si riferiscono a:
• Lingue
• Lavoro
• Sanità e sociale
• Abitare
• Scuola e formazione
• Cultura e tempo libero
LINGUE
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Per integrarsi in una nuova società è fondamentale conoscere le lingue del territorio. La possibilità di partecipare attivamente alla vita sociale e quotidiana è infatti legata indissolubilmente alla padronanza della lingua. Avere buone competenze linguistiche offre enormi vantaggi per la ricerca di un lavoro e costituisce la base del processo individuale di formazione. Cittadine e cittadini provenienti da Paesi non-UE devono dimostrare la padronanza della lingua italiana pari almeno al livello A2 del Quadro Comune europeo di riferimento delle lingue per otte- nere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e per l’adempimento dell’accordo di inte- grazione. Nel prossimo futuro, nuove concittadine e nuovi concittadini provenienti da Paesi non-UE dovranno attestare la conoscenza almeno orale di una delle lingue provinciali al livello A2 anche per poter beneficiare di alcune prestazioni sociali supplementari offerte dalla Provincia (per maggiori informazioni: www.provincia. xx.xx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx ).
IMPARARE LE LINGUE UFFICIALI
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Diverse sono le possibilità messe a disposizione per l’apprendimento delle lingue, molte delle quali sono presenti sul portale dedicato al mondo delle lingue in Alto Adige: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx
in particolare:
Corsi di italiano e tedesco per migranti:
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xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx Altri corsi di lingua e formazione: xxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx.xxx
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Inoltre, la Provincia Autonoma di Bolzano promuove l'apprendimento autonomo delle lingue attraverso mediate- che linguistiche aperte a tutti gli interessati e attraverso numerose risorse gratuite online: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Punto di riferimento per l’integrazione linguistica di bambini e ragazzi sono i Centri linguistici:
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xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
Le Ripartizioni culturali della Provincia finanziano corsi di lingua tedesca e italiana gratuiti per adulti, offerti a loro volta da agenzie esterne. Nel caso sussista un sufficiente numero di partecipanti, i corsi possono essere organiz- zati direttamente nei Comuni che ne fanno richiesta.
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Esistono inoltre diverse possibilità per esercitare la lingua italiana e tedesca con volontari e volontarie che si met- tono a disposizione. Alcune proposte sono reperibili alla pagina: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx-xxxx.xxx
Per ulteriori informazioni consultare anche l’ambito “scuola e formazione” di questo Vademecum.
CORSI DI LINGUA OBBLIGATORI
Per legge i cittadini e le cittadine provenienti da Paesi non-UE devono dimostrare la padronanza della lingua italiana, pari almeno al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento, nei seguenti casi: per l’ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure per l’adempimento dell’accordo di inte- grazione. Nel terzo capitolo si possono trovare gli approfondimenti di carattere giuridico.
Test linguistico ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo – decreto del Ministero degli Interni del 4 giugno 2010
Ai sensi dell’art. 9, co. 2bis del d.lgs. 286/1998 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’im- migrazione e norme sulla condizione dello straniero”, vige l’obbligo, a partire dal 9 dicembre 2010, di esibire un’attestazione che certifichi un livello di conoscenza A2 della lingua italiana, al fine di ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il test non può essere sostenuto in lingua tedesca. Tale iter può essere seguito solo da quelle persone che risiedono in Italia da almeno cinque anni e in maniera continuativa.
Si può effettuare l’iscrizione alla prova d’esame direttamente online al link:
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xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xx/xxxx/xxxxxxxxxxxx-x-xxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxx
Test linguistico per l’adempimento dell’accordo di integrazione
Ai sensi del D.P.R. 179/2011, gli stranieri provenienti da Paesi non facenti parte dell’UE, di età superiore ai 16 anni, che fanno ingresso nel territorio nazionale per la prima volta e richiedono un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, devono sottoscrivere un accordo di integrazione con lo Stato. Secondo quest’accordo, essi si impegnano ad acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata. Per maggiori informazioni
v. capitolo dedicato alla normativa in ambito d’immigrazione e diritto di asilo.
LAVORO
Il lavoro costituisce il fondamento per un processo di integrazione davvero valorizzante, in quanto garantisce, attraverso un introito regolare, una certa indipendenza, nonché una sicurezza socio-economica per sé stessi e la propria famiglia e assicura le basi per una partecipazione attiva all’interno della società.
RICERCA DEL LAVORO E MEDIAZIONE DEL LAVORO
La Ripartizione Lavoro dell’Amministrazione provinciale mette a disposizione una vasta rete di aiuti per la ricerca di un posto di lavoro e tutte le informazioni relative xx xxxxxxx xxx xxxxxx xx Xxxx Xxxxx.
Ripartizione Lavoro
Tel.: 0000 000000, 0000 000000
E-Mail: xxxxxx-xxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
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Web: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxx/
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Alla pagina sono elencati i contatti degli uffici territoriali di Bolzano, Merano, Silandro, Bressanone, Brunico e Egna. Inoltre, il portale xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxx-xxxxxx.xxx offre informazioni sempre aggiornate per chi è in cerca di lavoro.
ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
Spesso i servizi di consulenza e orientamento sono poco conosciuti tra i nuovi concittadini. Per questo motivo è fondamentale informare gli adulti, i genitori e i giovani della possibilità di usufruire dei servizi gratuiti di consu- lenza informativa e di orientamento nell’ambito scolastico, formativo e professionale.
Ufficio Orientamento scolastico e professionale
Ripartizione Diritto allo studio Tel.: 0000 000000
E-Mail: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
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Web: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx
Alla pagina sono elencate le sedi distaccate di Bressanone, Brunico, Merano, Malles, Egna, San Xxxxxxx, Silandro, Vipiteno, Selva.
Formazione professionale italiana
Centro di coordinamento formazione continua sul lavoro e orientamento professionale Tel.: 0000 000000
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Web: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx.xxx
RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE
Xxxxxx x’Xxxxxxx apprendistato e maestro artigiano si trovano tutte le informazioni relative al riconoscimento della propria qualifica professionale.
L’Ufficio apprendistato e maestro artigiano controlla i contratti di apprendistato, gli standard formativi, l’orga- nizzazione della formazione extra-aziendale e dei corsi per maestri professionali nell’artigianato, nel commercio e nel turismo.
Xxxxxxx per l’apprendistato e maestro artigiano
Formazione professionale tedesca Tel.: 0000 000000
E-Mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
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Web: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxxxx-xxx- stro-professionale.asp
CREAZIONE D’IMPRESA
Tutti i passaggi da seguire per la creazione di un’attività autonoma e per la gestione di un’impresa individuale possono essere reperiti presso la Camera di Commercio di Bolzano.
Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura di Bolzano
Tel.: 0000 000000
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E-Mail: xxxxxxx@xxxxxx.xx.xx Web: xxx.xx.xxxxxx.xx
SANITÀ E SOCIALE
L’accesso ai servizi sociali e sanitari è assicurato dall’ordinamento legislativo anche per i nuovi concittadini e le nuove concittadine.
ACCESSO AL SISTEMA SANITARIO DELL’ALTO ADIGE
Cittadini comunitari ed extracomunitari possono richiedere, in presenza di determinati requisiti (p. es. certificato di residenza), l’iscrizione al Servizio Sanitario Provinciale. Competente in materia è l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige.
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Ulteriori informazioni sono reperibili nella seguente pagina web in cui sono elencati i comprensori di Bolzano, Merano, Bressanone e Brunico: xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx.xxx
DIRITTO ALL’ASSISTENZA SANITARIA
PER PERSONE PRIVE DI PERMESSO DI SOGGIORNO
Il diritto alla salute è un diritto costituzionalmente garantito. Per questo motivo anche i cittadini extracomunitari non in possesso di un permesso di soggiorno hanno il diritto, in casi urgenti, di accedere al servizio sanitario. In questo senso, gioca un importante ruolo il concetto di sicurezza nazionale: infatti, l’intera comunità correrebbe un rischio troppo alto, se un individuo affetto da una malattia grave e contagiosa non avesse la possibilità di farsi curare. Persone prive di un valido titolo di soggiorno hanno la possibilità di richiedere cure ospedaliere attraverso uno specifico codice, detto “codice STP – straniero temporaneamente presente sul territorio”.
Ulteriori informazioni sono reperibili presso l’ambulatorio STP dell’ospedale di Bolzano: Tel.: 0000 000000 (dal lunedì al venerdì, orario 14-17), e-mail xxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxx.xx
IL SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE (SIS)
Il Servizio Integrazione Sociale, formato da un'equipe di assistenti sociali, educatori e figure amministrative, ge- stisce a livello sovra-distrettuale, quindi per la città di Bolzano e per tutta la Provincia, le seguenti tipologie di utenza: persone senza fissa dimora di qualsiasi nazionalità, minori stranieri non accompagnati, profughi e xxxxxx- denti asilo.
Azienda Servizi Sociali di Bolzano ASSB
Tel.: 0000 0000000
E-Mail: xxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx
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Web: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx.xx/xx/Xxxxxxxx_Xxxxxxxxxxxx_Xxxxxxx_XXX_
I PATRONATI E LE COMUNITÀ COMPRENSORIALI
I patronati e le comunità comprensoriali si occupano di molti altri aspetti della vita sociale di tutte le persone del territorio. Per i contatti consultare le seguenti pagine web:
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Patronati: xxxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx-xxxx.xxx
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Comunità comprensoriali: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxx-xxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xxx
ABITARE
Avere una casa è un’esigenza fondamentale. Pertanto, il diritto all’abitazione è riconosciuto in una serie di trat- tati internazionali, i quali prevedono che ogni essere umano debba avere il diritto a un alloggio adeguato. Anche l’accesso indiscriminato a case sicure e a basso costo dovrebbe essere garantito.
IL CERTIFICATO DI RESIDENZA
In particolare, per le persone non appartenenti a Paesi membri dell’UE la ricerca di un alloggio assume una fondamentale importanza: infatti, per poter richiedere il permesso di soggiorno a tempo indeterminato, nonché per il procedimento di ricongiungimento familiare è necessario disporre di un’abitazione idonea e adeguata. Per quanto riguarda l’idoneità abitativa, i Comuni sono competenti a rilasciare due tipi di certificati:
Il certificato d’idoneità abitativa: necessario ai fini del procedimento di ricongiungimento familiare.
Il certificato di adeguatezza alloggiativa: spesso richiesto da altri enti, quali Questura, Comune, Provincia, IPES ecc., in situazioni concernenti per esempio il permesso di soggiorno, la concessione di mutui provinciali, l’accer- tamento di situazioni di sovraffollamento e le graduatorie volte all’assegnazione di alloggi.
I certificati sono rilasciati in seguito ad apposite misurazioni della superficie effettuate dal Comune mediante un sopralluogo. I criteri di misurazione variano in base alle diverse finalità del certificato stesso.
> Azioni di sensibilizzazione, volte a inibire i pregiudizi esistenti, potrebbero facilitare l’accesso al mercato immobiliare dei cittadini e delle cittadine straniere. Inoltre, un piano di accompagnamento delle nuove famiglie per prendere confidenza con le nostre consuetudini e regole, p. es. la raccolta differenziata, il regolamento condominiale ecc., potrebbe favorire un sano processo di integrazione.
RIPARTIZIONE EDILIZIA ABITATIVA
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Gli uffici ospitati in questa Ripartizione danno informazioni sull'acquisto o sulla costruzione della prima casa, sull'anticipazione delle detrazioni fiscali e sulle operazioni da compiere in merito al vincolo sociale: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/
ALLOGGI SPECIALI
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L’Istituto per l’edilizia sociale (IPES) possiede speciali case albergo, che sono messe a disposizione di lavoratori/ lavoratrici di cittadinanza italiana, dei Paesi membri dell'Unione Europea, di altri stati o apolidi regolarmente soggiornanti nel territorio della Provincia. Maggiori informazioni sono fornite direttamente dall’IPES: xxx.xxxx.xx.xx/xx/xxxxxxx/xxxx-xxxxxxx.xxx
ALLOGGI D’EMERGENZA
Alcune associazioni altoatesine offrono alloggi temporanei. In casi urgenti i servizi sociali possono essere un vali- do aiuto per trovare un alloggio d’emergenza.
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Per l’elenco dei Centri di Accoglienza per persone richiedenti asilo, protezione internazionale, persone in difficoltà: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx-xx-xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxx- zione.asp
SCUOLA E FORMAZIONE
DIRITTO ALL’ISTRUZIONE E OBBLIGO SCOLASTICO
I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all’obbligo scolastico e nei loro confronti si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all’istruzione, di accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica (v. art. 38 del d.lgs. 268/1998) indipendentemente dalla regolarità della condizione del loro soggiorno (v. art. 45 del Regolamento di attuazione delle norme del d.lgs. 268/1998).
Infatti, l’obbligo d’iscrizione scolastica non viene meno qualora i genitori del minore siano irregolarmente pre- senti sul territorio italiano, oppure nel caso in cui questi ultimi presentino, ai fini dell’iscrizione stessa, la docu- mentazione anagrafica del minore richiesta dalla scuola in forma incompleta o non la presentino affatto. In tale circostanza, il minore è iscritto con riserva. L’articolo 6, comma 2, specifica, infatti, che l’esibizione del permesso di soggiorno è esclusa in caso di provvedimenti attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, inclusa l’i- scrizione scolastica. La posizione del minore risulta, dunque, autonoma rispetto a quella dei propri famigliari irregolarmente presenti in Italia e non impedisce l’esercizio del diritto di accesso all’istruzione di ogni ordine e grado, anche nel caso di scuola dell’infanzia.
Ne deriva che i minori stranieri presenti in Italia hanno il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. L’inosservanza di tale obbligo da parte dei genitori o dei respon- sabili del minore comporta una sanzione penale prevista dall’art. 731 del codice penale. Inoltre, l’inadempi- mento all’obbligo d’istruzione dei figli minori determina la perdita integrale dei crediti assegnati all’atto della sottoscrizione dell’accordo d’integrazione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell’accordo per inadempimento.
La normativa in tema di diritto-dovere all’istruzione prevede l’obbligo d’istruzione fino ai 16 anni e l’obbligo for- mativo fino ai 18 anni, con il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale. Detta precisazione implica che, al compimento della maggiore età, il minore non debba abbandonare gli studi, ma possa proseguire il proprio percorso formativo fino all’ottenimento del titolo di studio.
I minori soggetti all’obbligo scolastico devono essere iscritti di norma alla classe corrispondente all’età anagra- fica, tranne i casi in cui:
• l’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dello studente preveda che quest’ultimo sia iscritto a una classe immediatamente superiore oppure inferiore rispetto alla corrispondente classe nel sistema scolastico italiano;
• le competenze, le abilità e la preparazione dello studente richiedano l’iscrizione a una classe immediata- mente superiore oppure immediatamente inferiore rispetto alla corrispondente italiana;
• lo studente non abbia ancora conseguito il titolo di studio necessario per poter accedere alla classe corri- spondente all’età anagrafica in Italia.
A questo proposito si desidera rilevare come la Giunta provinciale, con delibera del 30 dicembre 2011, n. 2026 “Iscrizione alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e secondo grado e alle scuole professionali”, abbia disposto, all’art. 5, quanto segue: gli alunni e le alunne provenienti da uno Stato membro dell’UE sono iscritti alla classe della scuola d’obbligo successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel Paese di provenienza. Le alunne e gli alunni provenienti da Paesi non comuni- tari vengono invece iscritti, di norma, alla classe corrispondente all’età anagrafica.
> Lo stesso articolo, inoltre, prevede per i Comuni l’obbligo di comunicare alle scuole le richieste d’iscrizio- ne di bambine e bambini straniere/stranieri relative al proprio territorio.
La stessa delibera disciplina all’art. 12 i doveri di vigilanza sulla frequenza scolastica, prevedendo che le dirigenti scolastiche/i dirigenti scolastici controllino la frequenza degli alunni iscritti. In caso di mancata frequenza scola- stica sarà compito delle dirigenti scolastiche/dei dirigenti scolastici prendere contatto con la scuola di provenien- za e con i genitori o con i soggetti esercitanti la potestà genitoriale.
Qualora la famiglia non provveda ad adempiere all’obbligo scolastico, il dirigente scolastico/la dirigente scolastica è tenuto/a a comunicare il nominativo dell’alunno/a e dei genitori o dei soggetti esercenti la potestà genitoriale al Sindaco e all’Autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza.
Anche la legge statale (d.lgs. 76/2005 - “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione”) prevede che la responsabilità in materia d’istruzione e formazione gravi innanzitutto sui genitori dei minori o su coloro che ne facciano le veci, in quanto sono queste figure primarie ad avere il compito di iscrivere i figli alle istituzioni scolastiche e formative. Il controllo e la vigilanza sull’assolvimento dell’obbligo scolastico viene invece, assolto in base alla legge, dal Comune di residenza dei giovani soggetti al predetto dovere; dal/dalla dirigente dell’istituzione scolastica presso la quale questi sono iscritti; dalla Provincia, nonché dai soggetti che assumono, con il contratto di apprendistato, i giovani tenuti all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nonché dal tutor aziendale.
> Tutto ciò premesso, il Comune è chiamato a prestare particolare attenzione alle nuove famiglie con xxx- xxxx, che si trasferiscono durante l’anno scolastico. Infatti, dovrà prendere immediatamente contatto con le scuole, per poter inserire al più presto i bambini e le bambine nel contesto scolastico. Anche le segre- terie degli istituti comprensivi devono essere informate dal Comune.
Ulteriori informazioni sul sistema scolastico:
L’Ufficio orientamento scolastico e professionale ha pubblicato un opuscolo (redatto in italiano, tedesco, inglese) contenente indicazioni utili sul sistema scolastico, le consulenze di orientamento, il diritto allo studio.
L’opuscolo è scaricabile al seguente link:
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Ufficio Orientamento scolastico e professionale
Ripartizione Diritto allo studio Tel.:0000 000000
E-Mail: xxxxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
25
Web: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx/
RICONOSCIMENTO TITOLI E FORMAZIONE PROFESSIONALE
La Ripartizione Diritto allo Studio fornisce informazioni sul riconoscimento in Italia di titoli professionali e di studio conseguiti all’estero.
Informazione Universitaria Alto Adige
Tel.: 0000 000000/07
E-Mail: xxxx.xxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
26
Web: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx- to-dei-titoli-di-studio.asp
L’Ufficio Formazione del personale sanitario si concentra, invece, sulla riconoscibilità di titoli di studio nel settore sanitario.
Ufficio Formazione del personale sanitario
Ripartizione Sanità Tel.: 0000 000000
E-Mail: xxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
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Web: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx.xxx
CULTURA E TEMPO LIBERO
Diverse sono le possibilità di accedere a servizi gratuiti per il tempo libero e per ampliare gli orizzonti culturali.
L’ASSOCIAZIONISMO
Associazioni ed istituzioni pubbliche promuovono il dialogo interculturale e si propongono come punto di riferi- mento per la creazione di nuove reti.
Le associazioni create da persone con background migratorio offrono corsi nelle diverse lingue e organizzano manifestazioni culturali. La lista delle associazioni che si occupano di integrazione e migrazione è consultabile alla seguente pagina web:
28
xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xx-xxxx/xx-xxxxxxx-xxxxxx.xxx
Alcune associazioni e organizzazioni del territorio offrono ogni giorno vari servizi a favore di immigrati e immi- grate (p. es. aiuto nella compilazione dei moduli di domanda e/o rinnovo del permesso di soggiorno, organizzazio- ne di corsi di lingua, consulenza ecc.), compreso il servizio sportello di orientamento e consulenza. Per i contatti consultare la pagina web:
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xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxx
Raccomandiamo inoltre ai Comuni di iscrivere associazioni fondate e amministrate da nuovi concittadini e nuove concittadine nelle usuali categorie associative e non sotto altre tipologie legate al concetto di immigrazione.
LE BIBLIOTECHE PUBBLICHE
30
In tutta la provincia è presente una rete capillare di biblioteche pubbliche, che organizzano regolarmente eventi aperti a tutta la popolazione: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxx-xxxxxxx
31
La Rete per l’attività culturale in biblioteca si incontra annualmente per confrontarsi su tematiche legate alla diversità linguistica e culturale, per sondare le esigenze delle biblioteche e per favorire nuove sinergie. xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xx-xxxx/000.xxx
LE ORGANIZZAZIONI GIOVANILI
Le politiche giovanili in Alto Adige si reggono sulle organizzazioni giovanili. Sono i nodi di una galassia che offre ai giovani una molteplicità di opportunità: centri di cultura giovanile, punti di incontro, coworking, cohousing, progetti culturali, esperienze di cittadinanza attiva, sviluppo di competenze, incubazione di imprese creative.
32
Web: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx-xxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx
INIZIATIVE CULTURALI A LIVELLO PROVINCIALE
L’amministrazione provinciale può promuovere iniziative e progetti di carattere culturale. Inoltre, enti, associazio- ni, comitati nonché persone singole possono richiedere sovvenzioni per promuovere le proprie iniziative. Natural- mente, anche le associazioni formate da concittadini stranieri possono beneficiare dei suddetti contributi. Compe- tenti in materia sono le relative Ripartizioni culturali dell’amministrazione provinciale e in primo luogo il Comitato per il coordinamento di attività e manifestazioni culturali e artistiche che interessano più gruppi linguistici.
Ufficio Cultura - Ripartizione Cultura italiana
Tel.: 0000 000000, 0000 000000
33
E-Mail: xxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx Web: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx-xxxxxxx/xxxxxxx
Ufficio Cultura - Ripartizione Cultura tedesca
Tel.: 0000 000000, 0000 000000
34
E-Mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
Web: xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxx-xxxxxx/xxxxxx
Ufficio Cultura ladina
Tel.: 0000 000000
E-Mail: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
35
Web: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxx-xxxxxxx/xxxxxxx/xx/xxxxxxx-xxxxxx.xxx
Ufficio Educazione permanente - Ripartizione Cultura tedesca
Tel.: 0000 00 0000
36
E-Mail: xxx.xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
Web: xxx.xxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx
Ufficio Educazione permanente - Ripartizione Cultura italiana
Tel.: 0000 00 0000
37
E-Mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.xx
Web: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxx-xxxxxx/xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx
Info QR-CODES
1
PUBBLICAZIONI PROVINCIA DI BOLZANO
pag. 11
INFO AGGIORNATE CERCA LAVORO
12
pag. 12
2
QUADRO COMUNE EUROPEO
DI RIFERIMENTO DELLE LINGUE
pag. 11
UFFICIO ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE
13
pag. 13
3
CORSI DI LINGUA E CULTURA
pag. 11
FORMAZIONE PROFESSIONALE ITALIANA
14
pag. 13
4
LINGUE PROVINCIA BZ
pag. 11
UFFICIO PER L’APPRENDISTATO E XXXXXXX XXXXXXXXX
00
pag. 13
5
CORSI DI ITALIANO E TEDESCO PER MIGRANTI
pag. 11
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
16
DI BOLZANO - pag. 13
6
ALTRI CORSI DI LINGUA E FORMAZIONE
pag. 11
COMPRENSORI SANITARI
17
pag. 14
7
APPRENDIMENTO AUTONOMO LINGUE
pag. 11
AZIENDA SERVIZI SOCIALI DI BOLZANO – SIS
18
pag. 14
8
CENTRI LINGUISTICI
pag. 11
PATRONATI
19
pag. 14
9
LET'S TALK - ESERCITARE LA LINGUA
pag. 11
COMUNITÀ COMPRENSORIALI
20
pag. 14
10
ISCRIZIONE PROVA D'ESAME
pag. 12
EDILIZIA ABITATIVA
21
pag. 15
11
RIPARTIZIONE LAVORO
pag. 12
ALLOGGI SPECIALI
22
pag. 15
23
ALLOGGI D'EMERGENZA
pag. 15
24
INFORMAZIONI
SUL SISTEMA SCOLASTICO
pag. 17
25
ORIENTAMENTO
SCOLASTICO E PROFESSIONALE
pag. 17
26
RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO
pag. 17
27
UFFICIO FORMAZIONE
DEL PERSONALE SANITARIO
pag. 17
28
LISTA DELLE ASSOCIAZIONI INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE
pag. 18
29
CONSULENZA NUOVI CITTADINI
pag. 18
30
BIBLIOTECHE PROVINCIA BZ
pag. 18
RETE BIBLIOTECHE ATTIVITA’ INTERCULTURALI
31
pag. 18
32
ORGANIZZAZIONI GIOVANILI
pag. 18
33
UFFICIO CULTURA -
RIPARTIZIONE CULTURA ITALIANA
pag. 19
34
UFFICIO CULTURA - RIPARTIZIONE CULTURA TEDESCA
pag. 19
35
UFFICIO CULTURA LADINA
pag. 19
36
UFFICIO EDUCAZIONE PERMANENTE - RIPARTIZIONE CULTURA TEDESCA
pag. 19
37
UFFICIO EDUCAZIONE PERMANENTE - RIPARTIZIONE CULTURA ITALIANA
pag. 19
CAPITOLO III
Normativa e indicazioni legislative basilari
Il seguente capitolo vuole dare uno sguardo d’insieme all’attuale corpo legislativo in materia di migrazione e diritto di asilo, concentrandosi soprattutto sulle tematiche inerenti all’ingresso, al soggiorno e alla cittadinanza. Un’attenzione particolare verrà data alle competenze contenute nell’art. 117 della Costituzione e nell’ordinamen- to legislativo provinciale.
Le seguenti informazioni sono utili per un primo approccio in materia e non hanno alcuna pretesa di completezza. Per aggiornamenti sulla legislazione consultare direttamente il sito del Ministero:
1
Immigrazione e asilo | Ministero dell‘Interno
COMPETENZE E POTESTÀ LEGISLATIVA
IN MATERIA DI DIRITTO DI ASILO E MIGRAZIONE
I processi migratori, il diritto d’asilo e la regolamentazione per un legittimo ingresso e soggiorno in Italia dei cittadini e delle cittadine provenienti da Paesi al di fuori dell’Unione Europea sono disciplinati, in conformità con l’art. 117 della Costituzione, esclusivamente dalla legislazione statale. Ciò significa che solo a livello nazionale si determinano i criteri in base ai quali si può entrare e soggiornare in territorio italiano. In particolare, la legge statale regola i parametri d’ingresso, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno e del suo rinnovo, le richieste per la domanda dello stato di rifugiato e molto altro ancora.
Anche i criteri e le modalità per l’ottenimento della cittadinanza sono di competenza esclusiva dell’ordinamento legislativo statale.
I testi normativi a livello statale
2
xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxx-xxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx
• Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 - Nuove norme sulla cittadinanza.
• D. Lgs. N. 286 del 25 luglio 1998 - Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
• D. Lgs. N. 25 del 28 gennaio 2008 – Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le pro- cedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
• D. Lgs. N. 251 del 19 novembre 2007 – Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'at- tribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.
• Decreto del Ministero degli Esteri – 11 maggio 2011, n. 850 – Definizione delle tipologie dei visti d’ingresso e dei requisiti per il loro ottenimento.
• Decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011, n. 179 - Regolamento concernente la disci- plina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
• D. Lgs. N. 142 del 18 agosto 2015 – Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglien- za dei richiedenti protezione internazionale.
• D. Legge N. 113 del 4 ottobre 2018, convertito in Legge dalla L. del 1 dicembre 2018, n. 132 - Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'am- ministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. (Testo coordina- to con la legge di conversione 1 dicembre 2018, n. 132).
• D. Legge n. 130 del 21 ottobre 2020, convertito in Legge dalla L. del 18 dicembre 2020, n. 173 – Disposizioni ur- genti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.
LA LEGGE PROVINCIALE N. 12/2011
“L’INTEGRAZIONE DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI STRANIERI”
Nel 2011, con la legge provinciale n.12 "Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri", sono state poste le basi per lo sviluppo di processi d'integrazione in Alto Adige.
Le misure e i compiti previsti dalla legge sono stati definiti nel dettaglio dal decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 35 del 15 ottobre 2012, in base al quale si conferisce al Servizio di coordinamento per l’integra- zione, che ha sede presso l’Ufficio Educazione permanente della Ripartizione Cultura tedesca, una funzione di regia. Attraverso un processo attivo e inclusivo, che ha coinvolto tutta la cittadinanza, è stato elaborato un patto condiviso che definisce diritti e obblighi reciproci. Esso contiene principi e obiettivi socialmente riconosciuti per favorire la convivenza all'insegna della diversità. Il patto costituisce la base per i processi d'integrazione in Alto Adige, da perseguire in modo attivo e condiviso da parte di tutti i membri della società.
DISPOSIZIONI DI LEGGE IN AMBITO D’INGRESSO, SOGGIORNO E CITTADINANZA
Di seguito proponiamo una piccola panoramica sulle tematiche in oggetto, senza alcuna pretesa di esaustività. Ricordiamo, inoltre, che le informazioni riguardano solamente l’ingresso e il soggiorno di cittadini e cittadine non appartenenti a Paesi membri dell’UE. Infatti, i cittadini e le cittadine appartenenti a un Paese membro dell’UE possono circolare e soggiornare liberamente all’interno dell’Unione senza alcun tipo di visto e/o permesso di soggiorno (in base alla Convenzione di Schengen). I cittadini e le cittadine comunitarie che intendono stabilirsi in Italia, o in un altro Stato dell’Unione Europea, per un periodo superiore a tre mesi, dovranno iscriversi all’ana- grafe del Comune di residenza e dimostrare l’esistenza di un reddito oppure di un lavoro stabile; per i soggiorni inferiori a tre mesi non è richiesta alcuna formalità.
VISTO E PERMESSO DI SOGGIORNO
Il visto è rilasciato dall'ambasciata italiana o dalle sedi consolari italiane del Paese di residenza della persona. Le condizioni generali per la concessione di un visto d’ingresso sono:
• passaporto o altro documento equipollente riconosciuto dallo Stato italiano;
• assenza di segnalazioni nel sistema informativo Schengen (SIS);
• assenza di pericolo per la sicurezza nazionale e internazionale.
Per la lista delle autorità consolari straniere in Italia o italiane all’estero consultare la seguente pagina web:
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xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xx/xxxx/xxxxxxxxxxxx-x-xxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxx-x-xxxxxxxx-xxxxxxxxx
Visto per soggiorni di breve durata
Questa tipologia di visto riguarda i soggiorni inferiori ai 90 giorni e consente l’ingresso sia in Italia sia negli altri Paesi dell’area Schengen. Garantisce inoltre la piena mobilità, per il periodo previsto sul certificato stesso, all’in- terno dell’area Schengen. Normalmente si tratta di visti rilasciati per motivi turistici, oppure legati agli affari, a gare sportive e allo studio.
Grazie alla stipulazione di accordi bilaterali, non è necessario il rilascio di un visto di breve durata per i cittadini e le cittadine appartenenti a Paesi, quali per esempio Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Argentina, Austra- lia, Brasile, Canada, Giappone e USA.
Visto per soggiorni di lunga durata
Con questa autorizzazione si può soggiornare in Italia per un periodo superiore ai 90 giorni. Al contempo, il/la titolare del visto ha facoltà di soggiornare per periodi inferiori ai 90 giorni (a semestre) in un altro Paese apparte- nente all’area Schengen, dove però non gli/le sarà consentito lavorare, assolvere stages o studiare.
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Esistono 20 tipi diversi di visti, indicanti il motivo per il quale la persona desidera entrare in Italia, per esempio per studio, lavoro, vacanza, ricongiungimento famigliare. L’elenco completo delle varie tipologie è contenuto all’interno del decreto ministeriale del Ministero degli Esteri del 12 luglio 2000.
Il permesso di soggiorno è l’autorizzazione a risiedere regolarmente in Italia per un tempo determinato (preci- siamo a questo proposito che il visto, invece, è il titolo che autorizza l’ingresso sul suolo italiano in regola con le norme vigenti). Cittadini e cittadine straniere che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a 90 giorni devono richiedere il permesso di soggiorno.
Il permesso di soggiorno (articolo 5 del Testo unico immigrazione) è rilasciato in Italia dalle questure competenti a seconda della provincia nella quale si trova la persona straniera. Il permesso di soggiorno va richiesto entro 8 giorni lavorativi (esclusi quindi la domenica e i festivi). Le tempistiche e le modalità per richiedere il permesso di soggiorno variano a seconda del tipo di permesso richiesto: in alcuni casi la richiesta di rilascio (o rinnovo) dovrà essere presentata presso gli Uffici Immigrazione delle Questure competenti territorialmente, per altre tipologie di permesso ci si dovrà rivolgere agli Uffici postali utilizzando l’apposito kit postale disponibile presso tutti gli Uffici postali, i Patronati e i Comuni abilitati.
Per la precisazione sulle tipologie di soggiorno consultare il link:
5
xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xx/xxxx/xxxxxxxxxxxx-x-xxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxx/xxxxx-x-xxxxxxxx-xxxxxxxxx
6
I cittadini e le cittadine straniere maggiori di 16 anni che entrano in Italia per la prima volta, sottoscrivono con lo Stato l'accordo di integrazione contestualmente alla richiesta di permesso di soggiorno.
Il tipo di permesso di soggiorno dipenderà dal tipo di visto, in quanto la motivazione sopra indicata sarà identica a quella menzionata nel visto: p. es. con un visto rilasciato per motivi di lavoro si potrà richiedere un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. La validità del permesso di soggiorno corrisponde a quella del visto, tuttavia non è necessario fare nuova richiesta di un visto, nel momento in cui già si rinnova il permesso di soggiorno.
Per un periodo di cinque anni, il permesso di soggiorno dovrà essere rinnovato ad ogni scadenza. Nel momento in cui la persona è in grado di dimostrare di aver soggiornato regolarmente in Italia per un periodo superiore ai cinque anni, può richiedere il “permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo” (art. 9 del TU n. 286/1998).
Durata dei permessi
La durata è quella prevista dal visto di ingresso (esclusi i permessi rilasciati per motivi di famiglia o lavoro). La durata non può comunque essere:
• superiore a tre mesi per affari e turismo;
• superiore a un anno, in relazione a studio o formazione ma rinnovabile ogni anno;
• superiore a due anni per lavoro autonomo, subordinato a tempo indeterminato o per ricongiungimento fa- migliare.
Entro 60 giorni dal ritiro presso la Questura, il/la cittadino/a dovrà registrare il documento presso il Comune dove è domiciliato/a e richiedere la residenza.
Per la domanda di residenza, i cittadini e le cittadine di Paesi terzi devono provare la legittimità del loro soggiorno sul territorio con un documento di viaggio valido o con qualsiasi altro certificato analogo e possedere un permes- so di soggiorno valido. Se si tratta di uno spostamento per motivi familiari, bisogna presentare anche i certificati originali del proprio Paese d’origine, per poter procedere con il relativo ricongiungimento familiare.
> Spesso i nuovi cittadini e le nuove cittadine ignorano tale onere, quindi sarebbe opportuno che il Comune si premuri a fornire le dovute indicazioni.
7
> È consigliabile ricordare ai nuovi cittadini e alle nuove cittadine la necessità di ottenere un codice fiscale. Questo, infatti, dev’essere richiesto il prima possibile, dato che è fondamentale per la compilazione di istanze e documenti. La domanda viene presentata un’unica volta presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate. Maggiori informazioni sono reperibili attraverso il seguente link: xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxx/xxxxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx-xx_xx/xxxx-xx-xxxxxx-xx-xxxxxx-xxxxxxx
8
> I cittadini e le cittadine “non-UE”, che risiedono in Italia da oltre un anno e desiderano utilizzare la loro patente di guida, devono operare una conversione, oppure un riconoscimento di validità, del loro docu- mento di guida. Ulteriori informazioni sulla conversione della patente estera possono essere reperite presso l’ufficio provinciale patenti e abilitazioni di guida: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxx/ patenti-e-abilitazioni-professionali.asp
Il rinnovo del permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno deve essere rinnovato alla sua scadenza, entro i seguenti termini:
• almeno 90 giorni prima della scadenza, nel caso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato;
• almeno 60 giorni prima della scadenza, nel caso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato;
• almeno 30 giorni prima della scadenza, in tutti gli altri casi.
Il nuovo permesso di soggiorno ha la stessa validità di quello precedente. La Questura verifica la sussistenza dei presupposti per il suo rinnovo (x.xx. se il richiedente possiede ancora un lavoro).
Durante il procedimento di rinnovo, il/la richiedente continua a soggiornare legalmente sul territorio nazionale e gode di tutti i diritti connessi al permesso di soggiorno. Può, quindi, per esempio, rinnovare la carta d’identità, cambiare residenza, conseguire la patente di guida.
> È importante registrare il nuovo permesso di soggiorno nel proprio Comune di residenza, entro 60 giorni dal ritiro dello stesso presso la Questura. Inoltre, il/la cittadino/a dovrà confermare la propria residenza.
> Dato che molte persone migranti ignorano nel dettaglio questa procedura, è opportuno che i Comuni forniscano più informazioni possibili.
I FIGLI DI CITTADINI STRANIERI IN POSSESSO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO
I figli e le figlie di cittadini e cittadine straniere, minori di 14 anni, sono inseriti nel permesso di soggiorno dei genitori. Ai figli e alle figlie minori di anni 18, al compimento del quattordicesimo anno di età, viene rilasciato un permesso di soggiorno autonomo per motivi familiari fino al compimento della maggiore età, oppure un’autoriz- zazione per soggiorno UE di lungo periodo, se i genitori sono già titolari di un permesso simile.
Al compimento dei 18 anni, il permesso di soggiorno viene prolungato per un periodo uguale alla validità del permesso di soggiorno dei genitori, ove sussistano i requisiti di reddito e di abitazione necessari ai fini del ricon- giungimento familiare.
Nel caso in cui il/la maggiorenne abbia i requisiti per il rilascio di un altro tipo di permesso di soggiorno (p. es. mo- tivi di studio, lavoro dipendente o autonomo), potrà richiedere il rilascio del relativo titolo. Se il/la giovane è nato/a in Italia, potrà richiedere la cittadinanza italiana al compimento della maggiore età (v. capitolo sulla cittadinanza).
L’ACCORDO D’INTEGRAZIONE TRA LO STRANIERO E LO STATO
D.P.R. 14 SETTEMBRE 2011, N. 179
Dal 10 marzo 2012, le persone provenienti da Paesi non facenti parte dell’UE, di età superiore ai 16 anni, che fanno ingresso nel territorio nazionale per la prima volta e richiedono un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, devono sottoscrivere un accordo di integrazione con lo Stato.
Tale accordo è regolato dall’art. 4bis del D.Lgs. 286/98 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e deve essere sottoscritto presso lo Sportello unico per l’immigrazione del Commissariato del Governo o presso la Questura. Con la sottoscrizione dell’accordo, la
persona s’impegna ad acquisire entro due anni, prorogabili per un ulteriore anno, la quota di almeno 30 crediti perché ne sia decretato l’adempimento. All'atto della sottoscrizione alla persona sono assegnati sedici crediti che saranno confermati e potranno essere incrementati mediante l’acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di determinate attività (percorsi di istruzione e forma- zione professionale, titoli di studio, iscrizione al servizio sanitario nazionale, stipula di un contratto di locazione o di acquisto di una abitazione…). I crediti potranno essere anche persi in alcuni casi come la commissione di reati o di gravi violazioni della legge.
Alla scadenza, sarà avviata la verifica dei crediti acquisiti e, in base al numero di crediti raggiunto, sarà decretato dal Prefetto l’adempimento dell’Accordo, l’adempimento parziale o la risoluzione dell’Accordo per inadempi- mento.
9
Chi vive in Alto Adige può ottenere fino a un massimo di 10 crediti aggiuntivi frequentando un apposito corso di tedesco. Ricordiamo però, che in questo caso, non si è comunque assolti dall’obbligo di imparare la lingua italiana. Entro 90 giorni dalla sottoscrizione, sussiste obbligo di frequentare una sessione di educazione civica. Informa- zioni in merito sono reperibili presso il Servizio di coordinamento per l’integrazione.
La sottoscrizione dell'Accordo non è necessaria per i titolari di una delle seguenti tipologie di permessi di sog- giorno:
• permesso di soggiorno per asilo o richiesta di asilo;
• permesso di soggiorno per motivi familiari;
• permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
• carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea;
• altro permesso di soggiorno, quando il/la titolare abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.
LE TIPOLOGIE DI PERMESSI DI SOGGIORNO PIÙ DIFFUSE
Permesso UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno per stranieri)
10
Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo è previsto dall’art. 9 del Testo Unico immigrazione
e ha durata illimitata. I requisiti necessari per ottenere questo tipo di permesso di soggiorno sono:
• la permanenza stabile e regolare in Italia da almeno cinque anni
• una conoscenza sufficiente dei principi fondamentali della cultura civica e della vita civile in Italia
• un reddito minimo non inferiore all’assegno sociale
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• il superamento di un test di conoscenza della lingua italiana (livello A2 del Quadro Comune Europeo di Rife- rimento per le Lingue). Per ulteriori informazioni: xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xx/xxxx/xxxxxxxxxxxx-x-xxxxx/xxxxxx- ta-dingresso/test-conoscenza-lingua-italiana
• una situazione abitativa idonea nel caso in cui il predetto permesso sia richiesto anche per uno o più familiari.
La richiesta di rilascio o rinnovo del permesso va inoltrata agli Uffici Postali abilitati.
12
Per un supporto alla compilazione dei moduli e per informazioni sui documenti da allegare la persona richiedente può farsi assistere dagli operatori di alcuni sportelli per migranti e dai patronati. Per la lista consultare la pagina web: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxx.xxx
In un secondo momento, il/la richiedente otterrà un appuntamento presso la Questura, per l’accertamento della sua identità e il rilascio delle impronte digitali. In seguito verrà rilasciato il permesso di soggiorno.
Ottenere questa tipologia di documento è molto importante perché dà inizio a una nuova fase di sicurezza e stabilità: infatti, il permesso di soggiorno UE ha validità definitiva e non necessita di rinnovi, ma solo di eventuali aggiornamenti legati alla persona (p. es. il cambio di residenza). Con questa carta, inoltre, la persona ottiene tutta una serie di diritti aggiuntivi, come ad esempio l’accesso ad alcune prestazioni non accessibili ai/alle titolari di un permesso di soggiorno temporaneo.
Il permesso di soggiorno per motivi familiari
Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia va chiesto entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso (con visto per Ricongiungimento familiare), alla Questura di Bolzano inviando dall'Ufficio postale abilitato il kit contenente il
modulo di richiesta del permesso e i documenti necessari. Il modulo di domanda del permesso viene richiesto al Commissariato del Governo che ha provveduto anche al rilascio del nullaosta al ricongiungimento familiare (la richiesta per il nullaosta va inoltrata esclusivamente in via telematica collegandosi al sito del Ministero dell'In- terno).
Oltre alla richiesta del permesso di soggiorno la persona firma l’accordo di integrazione introdotto dal 10 marzo 2012. Una volta ottenuto il permesso di soggiorno si dovrà chiedere, entro 20 giorni dal rilascio dello stesso, l'i- scrizione all'anagrafe della popolazione residente al proprio Comune di dimora abituale in provincia di Bolzano. Questo tipo di documento può essere rilasciato a chi abbia familiari già residenti sul territorio nazionale (v. art. 29 del Testo Unico sull’Immigrazione n. 286/1998) e si sia ricongiunto ad essi, dopo aver ottenuto un visto e un nulla osta dalla prefettura competente (Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano).
I familiari che possono essere ricongiunti sono:
• il/la coniuge;
• i/le figli/e minori, anche di genitori non coniugati ovvero legalmente separati;
• i/le figli/e regolarmente adottati oppure in affido;
• i/le figli/e maggiorenni a carico non autosufficienti, sia per motivi di salute che per situazioni invalidanti;
• i genitori a carico, privi di parenti nel Paese di origine che possano badare alla loro sussistenza.
Non tutti i permessi di soggiorno rendono possibile il ricongiungimento familiare.
La richiesta può essere posta, infatti, qualora il richiedente abbia uno dei seguenti titoli:
• permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, di durata non inferiore a un anno
• permesso di soggiorno per motivi famigliari
• permesso di soggiorno per attesa cittadinanza
• permesso di soggiorno per motivi di studio e per motivi religiosi
• permesso di soggiorno per asilo politico
• permesso di soggiorno per protezione sussidiaria
• Permesso di soggiorno per minore età
Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro
Questa tipologia di permesso è connessa alla stipulazione di un contratto di lavoro. La sua durata dipende dai tempi indicati all’interno del contratto stesso, che comunque non possono superare:
• 9 mesi alla presenza di uno o più contratti stagionali;
• 1 anno per un contratto a tempo determinato;
• 2 anni per un contratto a tempo indeterminato.
> Si sottolinea, inoltre, che i cittadini “non-UE” possono soggiornare in Italia per motivi legati al lavoro solamente se lo Stato ha previsto una quota corrispondente.
In linea di massima, non solo i permessi di soggiorno per motivi di lavoro permettono di svolgere attività lavo- rative. Infatti, anche altri tipi di permesso di soggiorno offrono tale possibilità p. es. il permesso di soggiorno per motivi familiari, per motivi di studio, per lavoro stagionale ecc.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai Servizi di collocamento. Anche il Servizio mediazione lavoro dell’amministrazione provinciale è disponibile per informazioni:
Ufficio Servizio Lavoro
Tel.: 0000 000000
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Web: Cittadini extracomunitari | Lavoro | Amministrazione provinciale | Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige
PROTEZIONE SPECIALE (GIÀ PROTEZIONE UMANITARIA)
Come novellato dalla recente L. 173/2020, il permesso per protezione speciale viene rilasciato dalla Questura su richiesta della Commissione territoriale nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui all'art. 19, co. 1 e 1.1. del Testo Unico Immigrazione. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui all'art. 19, co. 1 e 1.1 T.U.I., il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale (art.19 co.1.2 del Testo Unico Immigrazione).
In particolare, il permesso di protezione speciale viene rilasciato allorquando la persona si trovi in una situazione di inespellibilità ex art. 19 Testo Unico Immigrazione, ovvero rischi di essere sottoposta a trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio.
Inoltre, detto permesso deve essere rilasciato quando vi siano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare che la persona ha costruito, durante il tempo dell’accertamento, in Italia. A tal fine è previsto che si tenga conto della natura e dell’effettività dei vincoli familiari dell’interessato/a, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o so- ciali con il suo Paese d’origine.
Il permesso per protezione speciale ha durata biennale e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Il permesso di soggiorno per asilo politico
Il permesso di soggiorno per asilo politico è rilasciato al/la titolare dello “status di rifugiato”, ovvero al cittadino o alla cittadina straniera che, per il timore fondato di essere perseguitato/a per motivi di razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione del suo Paese. Tale protezione può essere richiesta presso la Polizia di frontiera o presso la Questura, anche nel caso in cui la persona interessata sia priva di documenti. In seguito, la Commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale procede all’esame del caso e decide se concedere o no la protezione richiesta. Il per- messo di soggiorno per asilo politico ha la durata di 5 anni.
Durante la fase di accertamento, la persona ha il diritto di accesso a tutti i servizi base ed è in possesso di un permesso di soggiorno che porta la dicitura “richiesta asilo”, rinnovabile ogni sei mesi fino alla definizione della procedura di richiesta asilo.
Dopo 60 giorni dalla richiesta di protezione internazionale, il/la richiedente può lavorare, mentre da subito può chiedere l’iscrizione presso l’Anagrafe del Comune ove risiede.
La Corte Cost. con sentenza n.186/2020 ha infatti dichiarato incostituzionali le norme del primo Decreto Sicu- rezza (Salvini) che avevano cancellato il diritto alla iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, che dunque è stata prevista nuovamente dalla L. 173/2020.
Spesso i cittadini e le cittadine straniere, alle quali è stato riconosciuto lo status di rifugiato, sono privi di un alloggio certo, pur avendo stabilito in un certo territorio comunale il proprio luogo di dimora abituale. In tali circostanze l’iscrizione anagrafica può comunque avvenire attraverso la registrazione della persona senza fissa dimora nel relativo Registro nazionale, gestito presso ogni Comune. Il diritto alla residenza viene, infatti, preservato nonostante la precarietà della condizione di vita della persona, essendo appunto un diritto soggettivo. A tal proposito si evidenzia inoltre, che in tema di rinnovo del permesso di soggiorno per le persone titolari di protezione internazionale, l’assenza di iscrizione anagrafica non può, comunque, rilevare ai fini del predetto rin- novo, in quanto il suddetto titolo di soggiorno è il presupposto per l’iscrizione anagrafica e non anche il contrario. Pertanto, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, i titolari di protezione internazionale non hanno l’obbligo di dimostrazione di un alloggio fisso né dell’iscrizione anagrafica.
Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria
La protezione sussidiaria è lo status riconosciuto alla cittadina o al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione del suo Paese. Vengono ritenuti danni gravi: la condanna a morte; la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano; la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Questo permesso di soggiorno, rilasciato dalla Questura, ha durata 5 anni e può essere rinnovato. Per i diritti della persona richiedente protezione sussidiaria durante la fase di accertamento, valgono le medesime condizioni valide per la persona richiedente asilo politico: diritto al lavoro, all’iscrizione anagrafica nonché ad un permesso rinnovabile ogni sei mesi dalla dicitura “richiesta asilo”.
Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano
Area Immigrazione
Tel.: 0000 000000 (centralino)
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E-Mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx Web: xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx
RESPINGIMENTO ED ESPULSIONE
La Polizia di confine può decidere sull’ingresso o meno di una persona straniera sul territorio nazionale, qualora questa, a seguito di un controllo operato al confine, oppure nel corso di successivi controlli, non risulti possedere determinati requisiti, quali ad esempio il possesso di un visto in corso di validità. Anche alle persone che rappresen- tano un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale viene negato l’accesso sul territorio nazionale. Non può tuttavia sopraggiungere l’operazione di espulsione, qualora la persona richieda lo status di rifugiato politico, tale status le venga riconosciuto, o comunque ci sia una motivata situazione che preveda nei suoi confronti adeguate misure di protezione ed un divieto di respingimento (art. 19 TUI). Il rimpatrio di minore è proibito per legge.
L’espulsione è prevista e regolamentata nei seguenti casi:
• Minaccia all’ordine pubblico ed alla sicurezza nazionale;
• Grave violazione delle norme sull’immigrazione;
• Revoca o annullamento del permesso di soggiorno;
• Scadenza dei termini (più di 60 giorni) di presentazione della domanda per il rinnovo del permesso di soggiorno;
• Reingresso sul territorio dello stato a seguito di decreto di espulsione, dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto stesso;
• Misure di sicurezza a causa di reati perpetrati in territorio nazionale;
Avverso un decreto di espulsione è sempre possibile presentare ricorso al Giudice di Xxxx, anche senza l’assisten- za di un avvocato.
RIMPATRIO VOLONTARIO ASSISTITO (RVA)
Il rimpatrio volontario assistito è una possibilità di ritorno offerta a cittadine e cittadini extracomunitari che non possono o non vogliono restare nel Paese ospitante e che desiderano ritornare nel proprio Paese d’origine. Tale offerta comprende anche un sostegno finanziario e un aiuto organizzativo per il viaggio di ritorno. In alcuni casi è possibile ottenere un supporto per la reintegrazione nel Paese di origine mediante la messa a disposizione di beni e servizi.
> Tutte le persone che beneficiano del programma del rimpatrio volontario assistito devono rinunciare al loro status e al loro permesso di soggiorno.
Il rimpatrio è finanziato attraverso fondi messi a disposizione dall’UE e dal Ministero degli Interni. La gestione pratica dell’istituto è invece stata affidata a organizzazioni operanti sul territorio nazionale.
Per usufruire di questa possibilità è necessario possedere determinati requisiti legati al permesso di soggiorno. In generale, comunque, l’offerta si rivolge a quelle persone che rischiano di trovarsi in una situazione precaria, a causa della perdita del lavoro e della conseguente impossibilità di rinnovare il proprio permesso di soggiorno. Anche alle ragazze madri, ai malati, a individui privi di documenti di viaggio è assicurata, in determinate situa- zioni, la possibilità di aderire al programma di rimpatrio volontario assistito tramite le organizzazioni competenti che si occuperanno del rimpatrio. Quest’ultime verificheranno, assieme alla Questura, la sussistenza dei requisiti e organizzeranno il viaggio.
Il numero verde per il Rimpatrio Volontario Assistito del Ministero degli Interni, Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione è: 800 200072.
LA CITTADINANZA ITALIANA
La cittadinanza italiana si basa sul principio dello ius sanguinis, secondo il quale è cittadino/a per nascita chi è nato/a in territorio italiano e ha almeno un genitore già in possesso della cittadinanza italiana. Il riferimento le- gislativo è la legge n. 91 del 5 febbraio 1992. Da anni è attivo un dibattito riguardo la modifica di tale normativa.
Esistono comunque diversi procedimenti per acquisire la cittadinanza italiana:
Acquisizione automatica
Attraverso la nascita su territorio italiano:
• quando i genitori sono ignoti o apolidi, o se il/la figlio/a non segue la cittadinanza dei genitori, secondo la legge dello Stato di questi;
• mediante il riconoscimento di paternità o maternità nei confronti di un/a minore da parte di un/a cittadino/a italiano/a;
• mediante l’adozione di un/a minore straniero/a da parte di un/a cittadino/a italiano/a;
• nel momento in cui il genitore straniero acquisisce la cittadinanza italiana e il figlio / la figlia minorenne vive insieme al genitore, anche se il/la minore non è nata in Italia.
Acquisizione a seguito di dichiarazione di volontà
I figli di genitori stranieri, nati sul territorio italiano, possono richiedere la cittadinanza italiana al compimento della maggiore età, se risiedono legalmente e ininterrottamente sul territorio nazionale sin dalla loro nascita.
> Ai sensi dell’art. 33 della legge n. 98/2013, i Xxxxxx hanno l’obbligo di informare i giovani concittadini e concittadine, nei sei mesi prima del compimento dei 18 anni, della possibilità di acquisire la cittadinanza italiana.
Acquisizione a seguito di matrimonio con un/a cittadino/a italiano/a
Il cittadino straniero e la cittadina straniera coniugato/a con cittadino/a italiano/a, può chiedere di acquisire la cittadinanza del/la coniuge dopo 2 anni di convivenza, oppure dopo un anno in presenza di figli nati o adottati dalla coppia. In caso di residenza all’estero, bisogna attendere 3 anni dalla data del matrimonio, se non vi è stato nel frattempo scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non è in corso la separazione legale.
Naturalizzazione
La persona di cittadinanza straniera può ottenere la cittadinanza italiana se ha vissuto regolarmente in Italia e se rientra in uno dei seguenti casi:
• 4 anni di regolare permanenza in Italia per i cittadini/e di uno Stato membro dell'Unione europea;
• 5 anni di regolare permanenza in Italia per apolidi e rifugiati;
• 10 anni per cittadini/e “non-UE”;
• 3 anni per individui, i cui genitori o parenti fino al secondo grado per linea diretta sono cittadini italiani;
• 5 anni per figli adottati da cittadini italiani ed ora maggiorenni
• 5 anni per persone che, risiedendo anche all’estero, hanno servito lo Stato italiano.
Iter per ottenere la cittadinanza italiana
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La richiesta per l’ottenimento della cittadinanza italiana può essere presentata solo attraverso il Portale Servizi attivato dal Ministero dell’Interno: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xx.
Per informazioni e chiarimenti sono attivi anche i seguenti numeri telefonici:
06/46539955 - lunedì/mercoledì dalle ore 10 alle ore 12 3346909996 - mercoledì dalle ore 10 alle ore 12
3346909859 - venerdì dalle ore 10 alle ore 12
All’accoglimento della domanda viene prodotto un decreto che dev’essere inserito nel registro anagrafico del Comune di residenza del/la richiedente. In seguito bisogna prestare giuramento presso il proprio Comune di resi- denza. Senza quest’ atto, che conclude l’intero iter, il decreto non ha alcun valore legale.
Competente in materia è il Commissariato del Governo, il quale potrà fornire ulteriori suggerimenti:
Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano
Area Immigrazione
Tel.: 0000 000000 (centralino)
E-Mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx
16
Web: xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx-00000.xxx
Info QR-CODES
1
LEGISLAZIONE IN MATERIA
DI MIGRAZIONE E DIRITTO DI ASILO
pag. 23
2
LEGENDA DEI TESTI NORMATIVI A LIVELLO STATALE
pag. 23
3
VISTO E PERMESSO DI SOGGIORNO
pag. 24
4
DECRETO MINISTERIALE DEL MINISTE- RO DEGLI ESTERI DEL 12 LUGLIO 2000
pag. 25
SERVIZIO DI COORDINAMENTO PER L’INTEGRAZIONE
9
pag. 27
10
TESTO UNICO IMMIGRAZIONE
pag. 27
11
TEST DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA
pag. 27
SPORTELLI
12
DI ORIENTAMENTO
pag. 27
5
VISTO E PERMESSO DI SOGGIORNO
pag. 25
UFFICIO
13
SERVIZIO LAVORO
pag. 28
6
ACCORDO D'INTEGRAZIONE
pag. 00
XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX XXX XX XXXXXXXXX XX XXXXXXX
14
pag. 30
7
RICHIESTA CODICE FISCALE
pag. 25
PORTALE SERVIZI MINISTERO DELL’INTERNO
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pag. 32
8
INFORMAZIONI PATENTE DI GUIDA
pag. 26
INFORMAZIONI CITTADINANZA ITALIANA
16
pag. 32
CAPITOLO IV
Contatti importanti e centri di riferimento
L’integrazione è un tema che tocca tutti gli aspetti della nostra società e che interessa, quindi, una pluralità di attori. Il lavoro di rete, come anche la cooperazione su più livelli, rappresenta la base per ottimizzare il processo di integrazione.
Di seguito si desidera dare una panoramica degli enti che si propongono come punti di riferimento per il lavoro di integrazione in Alto Adige.
GLI ATTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
LA QUESTURA
La Questura è competente per il rilascio e per il rinnovo dei permessi di soggiorno a tempo determinato e indeter- minato. Maggiori informazioni per i diversi servizi offerti sono reperibili agli indirizzi sotto indicati.
Nella pagina web si possono trovare le sedi di Xxxxxx e Bressanone.
Polizia di Stato – Questura di Bolzano
Tel.: 0000 000000
1
E-Mail: xxx.xxxxx.xx@xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx Web: xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/Xxxxxxx
IL COMMISSARIATO DEL GOVERNO
Il Commissariato del Governo si occupa del ricongiungimento familiare e delle procedure riguardanti la domanda di cittadinanza. Anche l’accordo di integrazione e il test linguistico, necessario ai fini del rilascio del permesso di soggiorno a tempo indeterminato, sono di competenza di tale istituzione.
Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano
Area Immigrazione
Tel.: 0000 000000 (centralino)
2
E-Mail: xxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx Web: xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx
L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE
Il Servizio di coordinamento per l’integrazione
Koordinierungsstelle für Integration
Servizio di coordinamento per l’integrazione
Coordinamënt per la ntegrazion
Il Servizio di coordinamento per l’integrazione della Provincia Autonoma di Bolzano è stato istituito mediante la legge provinciale n. 12/2011. Tale servizio offre consulenza, coordina e promuove azioni volte all’integrazione di nuovi/e concittadini/e. I quattro ambiti di intervento del Servizio di coordinamento sono la consulenza, la sensibi- lizzazione, il lavoro in rete e il monitoraggio. Esso si rivolge principalmente ai rappresentati degli enti pubblici e delle istituzioni, ma anche ad associazioni, organizzazioni e soggetti singoli.
• Promozione di processi di integrazione attraverso informazione e consulenza
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4
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Il Servizio di coordinamento offre consulenza e informazioni a tutte le cittadine e a tutti i cittadini interessati al tema della migrazione e dell’integrazione. In particolare, il Servizio mantiene un contatto regolare e costante con gli spor- telli di orientamento e consulenza per migranti e con i referenti comunali, informando sulle novità in materia di integrazione, realizzando linee guida ed eventi formativi per i Comuni, le Comunità comprensoriali e le imprese, ma anche raccogliendo e valorizzando le migliori pratiche nell’ambito dei progetti di integrazione e inclusione.
• Attività di sensibilizzazione e sostegno di progetti per l’integrazione
Il Servizio di coordinamento organizza incontri informativi e formativi con l’obiettivo di sensibilizzare la popola-
6
zione ai temi dell’immigrazione, dell’integrazione e dell'inclusione di nuove cittadine e nuovi cittadini. Inoltre, il Servizio di coordinamento fornisce spunti, idee e contatti, ma assegna anche contributi finanziari a Comuni e Comunità comprensoriali locali che intendano realizzare sul proprio territorio misure a carattere inclusivo a favore dei nuovi concittadini.
• Lavorare in rete
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Il Servizio di coordinamento promuove il lavoro in rete. I processi di integrazione e inclusione sono efficaci quando persone, gruppi, idee, esperienze e conoscenze si incontrano e condividono le informazioni per trarre reciproci vantaggi e migliorare la collaborazione. Accanto al confronto permanente con gli enti locali, la rete di lavoro dell’integrazione comprende attori locali, pubblici e privati, partner in Trentino e Tirolo nell’ambito dell’Euregio, nonché contatti a livello nazionale e internazionale.
• Monitoraggio di processi di migrazione e integrazione
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Per comprendere i processi dell’immigrazione e dell’integrazione è necessario analizzarli e monitorarli. Il Servizio di coordinamento aggrega risultati di ricerche riguardanti le migrazioni, l’integrazione e l’inclusione, raccoglie e confronta dati, conduce studi in collaborazione con enti di ricerca. Sulla base dei risultati ottenuti vengono fornite indicazioni utili per lo sviluppo di nuovi processi di integrazione e possono essere offerti suggerimenti per l’elaborazione di ulteriori lavori scientifici.
Le ripartizioni dell’amministrazione provinciale e la rete dei referenti provinciali per l’integrazione.
Ai sensi dell’art. 3, co.1 del decreto del Presidente della Provincia n. 35 del 15 ottobre 2012, “Regolamento relativo al servizio di coordinamento per l’integrazione e alla consulta provinciale per l’immigrazione”, le ripartizioni provinciali e gli enti strumentali della Provincia Autonoma di Bolzano sono tenuti a nominare un referente o una referente per l’integrazione. I singoli referenti collaboreranno all’interno di una rete dedicata all’integrazione. La rete deve promuovere scambi tra le varie ripartizioni, per garantire un maggior coordinamento delle attività, ponendosi come principale gruppo di riflessione nell’ambito delle politiche per l’integrazione.
Concretamente, la rete si occupa di:
• proporre “l'integrazione” quale tematica trasversale all’interno della pubblica amministrazione e promuo- vere un dialogo interculturale,
• identificare e trattare tematiche interdisciplinari e interdipartimentali,
• promuovere la collaborazione tra le ripartizioni, con particolare riguardo a studi e progetti specifici,
• riferire e confrontarsi su informazioni e novità,
• promuovere la consulenza tra le ripartizioni,
• proporre provvedimenti e strategie idonee all’abbattimento di barriere contro l’integrazione,
• sottoporre le diverse problematiche riguardanti l’integrazione ai dirigenti dell’amministrazione provinciale, indicando eventuali proposte di miglioramento,
• proporre campagne di sensibilizzazione e informazione.
9
Aree di competenza, descrizione delle attività e contatti dei referenti provinciali sono consultabili alla seguente pagina web: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xx-xxxx/xxxx-xxx-xxxxxxxxx-xxx- vinciali-per-l-integrazione.asp
Garanti
Eventuali difficoltà possono essere riferite alle istituzioni garanti.
Consigliera delle pari opportunità (soprattutto per quanto riguarda discriminazioni subite durante il periodo di formazione e sul posto di lavoro)
Tel.: 0000 000000
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E-Mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xx.xxx Web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xx.xxx
Difesa civica (soprattutto con riferimento ai rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione) Tel.: 0000 000000
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E-Mail: xxxxx@xxxxxxxxxxxx.xx.xx Web: xxx.xxxxxxxxxxxx-xx.xxx
Garante per l’infanzia e l’adolescenza (per questioni concernenti bambini a adolescenti) Tel.: 0000 000000
12
E-Mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xx.xxx Web: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-xx.xxx
Centro di tutela contro le discriminazioni (presso il Consiglio della Provincia di Bolzano) Tel.: 0000 000000
E-Mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx-xx.xxx
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Eventuali episodi di discriminazione possono essere comunicati all’UNAR (Ufficio nazionale antidiscriminazione razziale). Per maggiori informazioni si veda direttamente il sito internet xxx.xxxx.xx
LA CONSULTA PROVINCIALE PER L’INTEGRAZIONE
Quest’organo, nominato direttamente dalla Giunta provinciale, è stato istituito dalla legge provinciale n. 12 del 2011 e ha come principale obiettivo il rafforzamento dell’inclusione dei nuovi concittadini e delle nuove concitta- dine. Inoltre, presenta proposte alla Giunta provinciale ed esprime pareri in materia di integrazione.
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La Consulta è composta da 18 membri effettivi, 11 membri supplenti e tre esperti esterni provenienti dall’ambito scolastico. Otto dei 18 membri effettivi sono rappresentati dai nuovi cittadini / dalle nuove cittadine e vengono eletti sulla base di un’equa rappresentanza dei diversi Paesi di provenienza. Gli altri membri appartengono ad alcune ripartizioni dell’amministrazione provinciale, ai Comuni, ai sindacati nonché ad altre associazioni di volon- tariato. La Consulta è presieduta dall'assessore provinciale all'integrazione Xxxxxxx Xxxxxxxx, mentre i compiti di segreteria sono svolti dal Servizio di coordinamento per l’integrazione. L’elenco dei membri della consulta provin- ciale per l’integrazione è consultabile alla seguente pagina web: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx/ integrazione/lavoro-in-rete/consulta-provinciale-per-l-integrazione.asp
LE COMUNITÀ COMPRENSORIALI
Incontri regolari tra i referenti dell’integrazione a livello di comprensori possono portare un alto contributo e fa- voriscono le collaborazioni tra Comuni: in questo modo è possibile organizzare varie iniziative, unendo le proprie risorse e imparando gli uni dagli altri.
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Per i contatti delle 7 Comunità comprensoriali consultare la seguente pagina internet: Web: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxxx-xxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxx.xxx
GLI ATTORI DELLA SOCIETÀ CIVILE
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Il lavoro in rete rappresenta il punto chiave per un processo d'integrazione di successo. Esperienze, conoscenze, risorse e compiti dei diversi attori coinvolti sono raccolte all'interno di una rete di lavoro, per individuare soluzioni comuni e condividere esempi di buone pratiche. Associazioni, organizzazioni ed enti pubblici promuovono il dialogo interculturale, i processi di integrazione e inclusione. Le attività comuni rafforzano la comunicazione e la rete sociale tra persone di diversa origine.
LE ASSOCIAZIONI SUL TERRITORIO
E GLI SPORTELLI DI ORIENTAMENTO E CONSULENZA PER MIGRANTI
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Alcune associazioni e organizzazioni del territorio offrono ogni giorno vari servizi a favore di immigrati e immi- grate (p. es. aiuto nella compilazione dei moduli di domanda e/o rinnovo del permesso di soggiorno, organizzazio- ne di corsi di lingua, consulenza ecc.), compreso il servizio sportello di orientamento e consulenza.
In questo modo favoriscono attivamente il processo di integrazione e il dialogo interculturale per e tra le persone con le più diverse origini. Inoltre, queste realtà sono importanti partner e punti di riferimento per Comuni, Comu- nità comprensoriali e distretti sociali.
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L’elenco delle associazioni e dei centri di informazione, consulenza e orientamento sono reperibili alla seguente pagina internet: xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxxx-xx-xxxx.xxx
MEDIAZIONE INTERCULTURALE
I nostri comportamenti sono figli inconsapevoli della nostra cultura e delle consuetudini recepite durante l’infan- zia. Di conseguenza, è facile che possano scaturire incomprensioni e conflitti con individui che possiedono un di- verso background culturale. In queste situazioni svolgono un ruolo molto importante il mediatore e la mediatrice interculturale, poiché fungono da collegamento e prestano un valido aiuto nell’approccio tra persone di diverse culture. La figura dei mediatori interculturali può assumere un peso rilevante anche a livello comunale. Infatti, i mediatori possono assistere sia i collaboratori sia la popolazione locale nella soluzione di conflitti interculturali sul proprio territorio. La maggior parte di queste importanti figure è organizzata in cooperative e associazioni. I relativi contatti possono essere richiesti presso il Servizio di coordinamento e integrazione.
DIALOGO INTERCULTURALE
Spesso l’immigrazione è fonte di sospetto e pregiudizi. Si tratta in realtà di un comportamento del tutto normale e proprio per questo motivo alla popolazione dovrebbe essere garantita l’opportunità di esprimere liberamente i propri dubbi e le proprie paure, imparando al contempo a mantenere un atteggiamento costruttivo. Attraverso il dialogo tra culture si acquisisce una visione più ampia del mondo, dei vari stili di vita, nonché un atteggiamento più aperto nei confronti dell’altro. Di conseguenza, l’acquisizione di competenze in ambito interculturale permet- te una maggiore sensibilità reciproca e aiuta a superare i pregiudizi e le paure. Il Servizio di coordinamento per l’integrazione, insieme a diverse associazioni, offre workshops ed eventi formativi in materia.
Contatti e informazioni possono essere richiesti presso il Servizio di coordinamento per l’integrazione.
Info QR-CODES
1
QUESTURA DI BOLZANO
pag. 35
CONSIGLIERA
10
DELLE PARI OPPORTUNITÀ
pag. 36
2
COMMISSARIATO GOVERNO
pag. 35
DIFESA CIVICA
11
pag. 37
3
SPORTELLI DI ORIENTAMENTO E CONSULENZA PER MIGRANTI
pag. 35
GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA
12
pag. 37
4
LINEE GUIDA SULL'INTEGRAZIONE
pag. 35
UFFICIO NAZIONALE ANTIDISCRIMINAZIONE RAZZIALE
13
pag. 37
5
BUONE PRATICHE PROGETTI INTEGRAZIONE E INCLUSIONE
pag. 35
CONSULTA PROVINCIALE PER L’INTEGRAZIONE
14
pag. 37
6
CONTRIBUTI FINANZIARI A FAVORE DEI COMUNI
pag. 36
COMUNITÀ COMPRENSORIALI
15
pag. 37
7
GLI ATTORI DELL'INTEGRAZIONE
pag. 36
ASSOCIAZIONI,
16
ORGANIZZAZIONI ED ENTI PUBBLICI
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8
DATI, RICERCA E NORMATIVA
pag. 36
SPORTELLI
17
DI ORIENTAMENTO E CONSULENZA
pag. 38
9
RETE DEI REFERENTI
PROVINCIALI PER L'INTEGRAZIONE
pag. 36
LE ASSOCIAZIONI SUL TERRITORIO
18
pag. 38
TERMINOLOGIA
Parlando di migrazione e integrazione vengono spesso utilizzati termini diversi che però non vanno intesi come sinonimi. Sostanzialmente non esiste un unico termine adatto ad ogni circostanza: alcuni termini hanno una con- notazione giuridica (per es. straniero o straniera, cittadine o cittadini non appartenenti a uno stato UE, ecc.), altri invece hanno una connotazione sociologica (per es. persone con background migratorio, seconda generazione, ecc.). Questo piccolo glossario, senza alcuna pretesa di esaustività, può essere utile ai fini di un primo orientamento.
Apolide: persona che, avendo perduto la cittadinanza di origine e non avendone assunta nessun’altra, non è cit- tadina di alcuno stato. Questo può accadere per es. in caso di crollo di un regime statale, ecc.
Cittadino o cittadina non-UE: persona che possiede la cittadinanza di uno stato che non è membro dell’Unione Europea.
Cittadino o cittadina UE, cittadino comunitario o cittadina comunitaria: persona avente la cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea.
Clandestino: il termine non esiste, né nelle definizioni internazionali né nel diritto dell’Unione europea. Si è dif- fuso in Italia da quando la legge Bossi-Fini introdusse alcune disposizioni contro le immigrazioni clandestine. Si distingue dalla migrazione irregolare in quanto riguarda solo coloro che abbiano violato le regole sull’ingresso nel territorio e non abbiano alcun titolo legale per rimanervi. Xxxxxx non riguarda né i richiedenti asilo né chi l’asilo l’ha ottenuto.
Migrante: in termini generali, persona che è al di fuori del territorio dello Stato di nazionalità o cittadinanza e che ha risieduto in un paese straniero per più di un anno indipendentemente dalle cause, volontarie o involontarie, e dai mezzi, regolari o irregolari, usati per la migrazione.
Permesso di soggiorno: è il titolo che consente a cittadini e cittadine non-UE di soggiornare in Italia per oltre tre mesi per determinati motivi. I cittadini UE, all’interno di altri paesi UE, non necessitano di alcun permesso di soggiorno.
Persona proveniente da un contesto migratorio/con background migratorio/con storia di migrazione: questi termini sociologici sono spesso utilizzati per identificare persone immigrate da un altro paese o nate in Italia in una famiglia di recente immigrazione. Si tratta quindi di termini più ampi rispetto a quelli di “straniero/straniera” e “immigrato/immigrata”, infatti sono utilizzati anche in riferimento a persone che hanno già ottenuto la cittadi- nanza italiana e che quindi, di fatto, non sono più straniere. Non c’è quindi da stupirsi se questi termini sono spes- so criticati, in quanto imprecisi. Si pensi ad esempio ai bambini nati in Italia da genitori stranieri, che a differenza dei propri genitori, non hanno esperienze migratorie dirette.
Profugo/a: è un termine generico che indica chi lascia il proprio paese a causa di guerre, invasioni, rivolte o ca- tastrofi naturali.
Protezione internazionale: Le cittadine e i cittadini stranieri che richiedono la protezione internazionale devono presentare la relativa domanda allo stato in cui hanno fatto ingresso. Dopo 60 giorni dalla richiesta di protezione internazionale, il/la richiedente può lavorare, mentre da subito può chiedere l’iscrizione presso l’anagrafe del comune ove risiede.
Il diritto italiano disciplina tre diversi tipologie di protezione internazionale: la protezione speciale, la protezione sussidiaria e lo status di rifugiato.
Protezione speciale (già protezione umanitaria): questo permesso viene rilasciato nei casi in cui non sussistano i requisiti per l’asilo politico, né quelli per la protezione sussidiaria, ma la persona straniera abbia diritto a una protezione “speciale” in ossequio ad obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. In particolare, il permesso di protezione speciale viene rilasciato allorquando la persona si trovi in una situazione di inespellibilità ex art. 19 Testo Unico Immigrazione, ovvero rischi di essere sottoposta a trattamenti inumani o degradanti in caso
di rimpatrio, e quando vi siano fondati motivi di ritenere che l’allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare che la persona ha costruito durante il tempo dell’accertamento in Italia. Il permesso per protezione speciale ha durata biennale e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
Protezione sussidiaria: può essere concessa a persona di cittadinanza straniera che non possiede i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi per ritenere che se tornas- se nel paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno. Per tale motivo questa persona non può o non vuole avvalersi della protezione di detto paese. Al/Alla titolare dello status di protezione sussidiaria la questura rilascia un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Tale permesso ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile, previa verifica dell’attualità delle cause che ne hanno consentito il rilascio. Inoltre, il/la tito- lare avrà la possibilità di richiedere un documento di viaggio, ove non sia possibile ricevere tale documento dalle autorità del suo paese di origine. I titolari dello status di protezione sussidiaria sono equiparati ai cittadini italiani per tutto quanto concerne il lavoro, la formazione, l’assistenza sanitaria e l’assistenza sociale. Inoltre, hanno la possibilità di richiedere il ricongiungimento familiare in presenza dei requisiti richiesti dalla legge (reddito e ido- neità dell’alloggio).
Richiedente asilo: persona che ha richiesto lo status di rifugiato, la cui procedura di asilo è stata avviata ma non ancora completata. Non è quindi corretto, in attesa della decisione sulla domanda di asilo, definirla rifugiata.
Rifugiato/a: persona che, per paura di essere perseguitata per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenen- za a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, è fuggita dal paese di cui ha la cittadinanza e il cui status è stato riconosciuto ufficialmente da parte delle autorità dello stato nel quale ha presentato do- manda di asilo. Ai beneficiari dello status di rifugiato viene rilasciato un permesso di soggiorno rinnovabile, di valenza quinquennale. Inoltre, avranno diritto a un documento di viaggio che permette loro l’espatrio dall’Italia, con esclusione del paese dal quale sono fuggiti. I rifugiati sono equiparati ai cittadini italiani per tutto quanto concerne il lavoro, l’accesso ad albi professionali, la scuola e la formazione professionale, l’apprendistato, l’acces- so al pubblico impiego, l’assistenza sanitaria e l’assistenza sociale. Il riconoscimento di tale status offre, inoltre, la possibilità di richiedere il ricongiungimento familiare anche senza l’osservanza delle prescrizioni esistenti in materia di reddito e idoneità dell’alloggio.
Seconda o nuova generazione: generalmente tale termine si riferisce ai figli delle persone straniere che sono giunti in Italia come minori oppure sono nati qui.
Straniero/straniera, cittadino/a straniero/a: persona che soggiorna in Italia, ma non possiede la cittadinanza italiana.
Straniero o straniera che soggiorna illegalmente/migrante irregolare: persona che non possiede i requisiti (per es. il permesso di soggiorno) per soggiornare in Italia.
Visto di soggiorno: è il titolo che consente a cittadini e cittadine non-UE di entrare in un paese UE. Il visto è rila- sciato dalle ambasciate o dalle sedi consolari del Paese di residenza del/la cittadino/a straniero/a.
Per approfondire:
• Glossario dell’Associazione Carta di Roma
• Parlare civile - comunicare senza discriminare
• Commissione europea - Rete Europea sulle Migrazioni – EMN, Glossario sull’asilo e la migrazione, consultabi- le online o scaricabile in formato pdf, con la traduzione in tutte le lingue europee.
• Immigrazione e diritto di asilo - Glossario a cura di Avviso Pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie
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