COMUNE DI VILLASIMIUS
COMUNE DI VILLASIMIUS
Provincia di Cagliari
SETTORE ECONOMATO E PROVVEDITORATO
CAPITOLATO D’APPALTO
APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE COMPLETA TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E DEI SERVOSCALA DELLE STRUTTURE DI PROPRIETA’ COMUNALE
Art. 1. Oggetto dell’Appalto
1. L’Appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto tutte le prestazioni connesse al servizio di manutenzione completa ed integrale degli impianti di movimentazione verticale ed obliqua, di qualsiasi tipo, installati presso gli edifici la cui proprietà manutenzione e gestione è di pertinenza del Comune di Villasimius, di seguito denominata “Committente”.
2. Gli impianti oggetto del presente capitolato sono costituiti da ascensori da intendersi come tali in base alla definizione riportata per essi nel D.P.R. 162/99 all’art. 2.
Sono inoltre oggetto del presente contratto di manutenzione ulteriori impianti assimilabili ai primi e classificati come piattaforme per disabili ed impianti di servoscala secondo quanto indicato nella Circolare 14/07/1997 n. 157296.
3. Gli impianti oggetto del servizio di cui al presente capitolato sono elencati all’art. 2. Altresì sono oggetto del presente capitolato anche gli impianti che potrebbero venire installati durante il periodo contrattuale. Per tali impianti il servizio avrà in ogni caso inizio solo a seguito di formale comunicazione scritta del Committente inviata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all’inizio del servizio stesso.
4. Il servizio viene affidato alla ditta vincitrice del pubblico incanto, di seguito denominata “Ditta Manutentrice”, è facoltà del Committente consegnare il servizio stesso anche in pendenza della stipula contrattuale.
5. Nel caso di installazione da parte del Committente di nuovi impianti elevatori di persone, è facoltà dello stesso assegnare o meno alla Ditta Manutentrice la manutenzione di tali nuove apparecchiature, secondo la procedura riportata nel successivo articolo "Nuovi impianti".
Art. 2. Ubicazione degli impianti
1. La Ditta Manutentrice seguirà la manutenzione degli impianti installati nelle seguenti Sedi e complessi edilizi :
ASCENSORI E PIATTAFORME ELEVATRICI | ||||
N. | N. Matricola | Marca | FERMATE | Ubicazione |
01 | 9424185 | XXXX LIFT | 4 | Xxxxxx Xxxxxxx 00 (Xxxx Comunale) |
02 | P15/0919 | BMP P1500 | 4 | Xxxxxx Xxxxxxx 00 (Xxxx comunale) |
03 | 22N5900 | CEAM | 3 | Via Boccaccio (Centro Sociale) |
04 | 99178112 | DOMUS LIFT | 2 | Xxxxxx Xxxxxxxx XXXXX ( Xxxxxxxxxx) |
00 | P15/1632 | BMP P1500 | 2 | Xxx Xxxx Xxxx ( Xxxxxxxxxx) |
SERVOSCALA | ||||
N. | N. Matricola | Marca | MODELLO | |
01 | A3603M/1 | SITES mod. MCP | MCP 22 – P700 Dx/C | Via Mazzini (Scuole) |
Art. 3. Ammontare dell'appalto
L’importo complessivo presunto per il periodo del servizio ammonta a Euro 13.500,00) I.V.A. esclusa - Oneri di sicurezza € 780,000 IVA esclusa (oneri non soggetti a ribasso).
1. Per le prestazioni di manutenzione riportate dal presente Capitolato, viene corrisposto alla Ditta Manutentrice un compenso desunto dall'offerta in relazione agli impianti effettivamente in funzione. In riferimento all'importo di cui sopra esso risulta distribuito tra i diversi impianti oggetto dell'appalto secondo quanto indicato nell’offerta economica risultata vincitrice. Quindi il servizio verrà remunerato con un canone mensile diversificato per ogni impianto, nel seguito denominato sinteticamente Canone, nel quale sono ricomprese tutte le prestazioni di manodopera, le forniture di materiali ed i noleggi di macchinari atti alla loro messa in opera nonché tutti gli oneri accessori per eseguire tutte le opere costitutive del servizio indicate nel presente Capitolato.
L’importo del Canone da corrispondere alla Ditta Manutentrice è dato dalla somma dei singoli canoni mensili di manutenzione degli impianti definiti nell’art. 2, così come desunti dalla offerta risultata vincitrice.
2. Nell’eventualità che nel corso del presente Appalto si riscontri la necessità di variare in più o in meno la consistenza numerica degli impianti elevatori si procederà al ricalcolo del canone mensile complessivo.
3. Qualora il Committente ritenga di escludere qualcuno degli impianti dal contratto di manutenzione per ragioni legate alla dismissione o alla eventuale sospensione del servizio degli impianti, il relativo canone non è più dovuto dal mese successivo (dal giorno 01 del mese) a quello dell’eliminazione dell’impianto dal monte di quelli in manutenzione, eliminazione formalizzata a seguito di lettera raccomandata inviata dal Committente alla Ditta Manutentrice con almeno 7 giorni di anticipo dalla data di esclusione dell’impianto ivi indicata.
4. Le modalità di corresponsione del Canone e quanto a ciò attinente sono indicate nell’articolo denominato
“Pagamenti”.
Art. 4. Durata dell’appalto
1. Il presente contratto avrà decorrenza dalla data di aggiudicazione definitiva sino al 31.12.2012.
L’appalto in oggetto scadrà improrogabilmente senza necessità di alcun preavviso da parte del Committente. E’ vietato il rinnovo tacito del contratto.
Art. 5. Requisiti della Ditta Manutentrice per l'esecuzione dell'appalto
1. L'Appaltatore, denominato Ditta Manutentrice, deve possedere l’idoneità al servizio da svolgere, secondo le esigenze funzionali dell’Ente Appaltante, nel seguito denominato Committente, e secondo le caratteristiche tecniche degli impianti elevatori oggetto dell’appalto. In particolare la Ditta Manutentrice dovrà possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 15 del D.P.R. 162/99.
2. La Ditta Manutentrice deve altresì possedere i requisiti previsti dalla Legge 5 marzo 1990 n. 46 e dal successivo D.M. 37 del 22.01.2008 , e operare secondo la buona tecnica, nel rispetto e conoscenza di ciascuna e di tutte le norme vigenti in materia di ascensori e impianti elevatori in genere.
3. La Ditta Manutentrice deve possedere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 o equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati Membri.
Art. 6. Referente per il servizio di Manutenzione.
1. Ai fini della condotta del contratto di manutenzione oggetto del presente Appalto, la Ditta Manutentrice designerà un suo incaricato che dovrà possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’art.
15 del D.P.R. 162/99 e avente tutte le potestà tecniche e legali per rappresentare la Ditta Manutentrice stessa in tutti i rapporti operativi con il Committente.
2. Tale referente per tutte le attività comprese nel presente capitolato deve garantire la propria reperibilità nei normali orari di lavoro fornendo un numero di telefono cellulare.
3. Nei periodi di ferie o altro, il referente per la manutenzione deve indicare altra persona formalmente designata dalla Ditta Manutentrice con pari requisiti ai fini del presente Appalto.
Art. 7. Norme applicabili
1. Nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, la Ditta Manutentrice dovrà conformarsi a tutta la normativa vigente, al momento dell’effettuazione delle prestazioni, in materia di ascensori e piattaforme per disabili.
0.Xx Ditta Manutentrice è quindi tenuta ad osservare ogni prescrizione tecnica vigente per gli impianti affidati in manutenzione.
Art. 8. Condizioni generali per l’esecuzione del servizio.
1. La Ditta Manutentrice dovrà assicurare il servizio con modalità, termini e condizioni stabilite dal presente capitolato; si precisa che deve intendersi per manutenzione ordinaria e programmata, l'effettuazione di una metodica vigilanza a tutti gli impianti allo scopo di assicurare un'ininterrotta efficienza.
2. Tutti gli interventi necessari per una corretta conduzione e i programmi manutentivi svolti in forma predittiva e non, seguiranno le operazioni stabilite e previste dalle case costruttrici, nel completo rispetto delle Leggi, dei codici e dei regolamenti in vigore che fungeranno pertanto da riferimento primario unitamente a quanto esplicitato nel presente Capitolato.
3. La Ditta Manutentrice deve essere in grado di operare sugli impianti di cui al presente Capitolato ed in generale di marche/costruzione diverse; non avrà pertanto scusanti qualora sia costruttrice o concessionaria di una sola determinata marca.
4. Nel caso in cui un impianto richieda una frequenza maggiore delle operazioni sotto citate o di altre, per Legge comunque necessarie, la Ditta Manutentrice dovrà adeguare il programma di manutenzione senza alcun onere aggiuntivo per il Committente.
5. La Ditta Manutentrice si impegnerà, nel caso di sostituzione di componenti, a mantenere l’integrità progettuale e funzionale degli elevatori.
6. La Ditta Manutentrice è tenuta a collaborare con i Tecnici del settore manutentivo del Committente allo scopo di adeguare il servizio alle esigenze dell’utenza.
7. La Ditta Manutentrice deve avvalersi di tecnici formati e patentati secondo la norma. Inoltre la
Ditta Manutentrice deve possedere le conoscenze tecniche per proporre al Committente ogni dispositivo o apparecchiatura di nuova concezione predisposte ad adeguare maggiormente gli impianti al servizio cui sono dedicati. La Ditta Manutentrice deve disporre dei pezzi di ricambio e della componentistica compatibili con le caratteristiche originali degli impianti elevatori. La Ditta Manutentrice deve essere in grado di relazionare adeguatamente sugli stati d’uso e sulla qualità delle prestazioni degli impianti stessi. A tal fine si veda anche quanto riportato nel successivo articolo denominato "Verifiche di conformità".
Art. 9. Conduzione
1. La conduzione degli impianti elevatori deve essere tale da garantire costantemente la funzionalità degli stessi riducendo i "FUORI SERVIZIO" a casi eccezionali, e comunque per cause non imputabili alla mancata manutenzione.
2. A tale scopo la Ditta Manutentrice dovrà provvedere con mezzi propri e con proprio personale al controllo ed alla verifica delle apparecchiature e parti di impianti, allo scopo di garantire il tempestivo intervento del personale addetto per l'eliminazione e riparazione preventiva delle parti risultanti usurate o difettose allo scopo di prevenire eventuali anomalie.
3. Pertanto il personale della Ditta Manutentrice provvederà:
- a controllare periodicamente lo stato di efficienza di tutte le apparecchiature meccaniche, idrauliche, elettromeccaniche ed elettriche installate nelle sale macchine quali: argano, viti senza fine, ingranaggi elicoidali, cuscinetti di spinta, supporti, carrucole, pulegge, bobine del freno elettromagnetico, limitatore di velocità, avvolgimenti statorici e rotorici delle macchine elettriche, collettori, raddrizzatori, apparecchiature oleodinamiche per gli impianti a pistone;
- a verificare lo stato di efficienza degli interruttori automatici, dei contattori, dei fusibili, del grado di isolamento;
- a controllare periodicamente lo stato di integrità delle parti murarie e basamenti di appoggio connessi alla integrità conservativa degli impianti;
- a verificare nei vani corsa lo stato delle guide e dei xxxxxxxxxxx, le funi di trazione affinché il prescritto coefficiente di sicurezza risulti invariato, le funi di compensazione e quelle del limitatore di velocità con le relative apparecchiature per l'arresto di cabina sulle guide in caso di eccesso di velocità, le carrucole di rinvio, i cilindri ed i pistoni negli impianti oleodinamici;
- a verificare l’eventuale presenza di acque infiltrate nelle fosse degli elevatori;
- a controllare ai piani lo stato delle bottoniere, delle segnalazioni luminose degli interruttori elettrici, della sospensione delle porte, serrature, chiudiporta, invertitori di corsa, contatti di livellamento, porte di piano, meccanismi di blocco delle porte automatiche, scorrimento delle stesse, dispositivi per l'azionamento ed il controllo della chiusura ed apertura delle stesse, serrature e controserrature, dispositivi di richiusura automatica;
- a verificare nelle cabine le bottoniere, le segnalazioni luminose, le cellule fotoelettriche, i chiudiporta automatici, i contatti delle porte, gli apparecchi di sicurezza, i pattini, le sospensioni delle porte, i citofoni, i corpi illuminanti, la integrità dei pavimenti, dei rivestimenti interni di cabina e la intelaiatura portante della stessa.
4. A tale scopo i sopracitati controlli e verifiche dovranno effettuarsi con le seguenti periodicità:
a) controlli mensili
• grado di lubrificazione ed ingrassaggio di ingranaggi e cuscinetti;
• funzionalità dei contattori di quadro elettrico e stato di usura dei contatti;
• segnalazioni luminose in cabina ed ai piani;
• illuminazione ordinaria e di emergenza nelle cabine e locali macchine;
• citofoni di cabina;
• impianti allarme;
• xxxxxxx e bottoniere di cabina e di piano;
• adeguato livellamento al piano;
• verifica dei relè necessari per il collegamento al sistema centralizzato di controllo e sicurezza
• verifica dei combinatori telefonici presenti nelle cabine passeggeri degli impianti
• verifica della rispondenza alle norme antinfortunistiche dei dispositivi installati e di quelli a corredo;
• verifica dell'integrità completa di tutti gli organi meccanici di sala macchine e vano corsa;
• verifica di tutti i dispositivi oleodinamici ed elettromeccanici connessi alla cabina ed alle sue strutture mobili quali porte e suoi contatti, cellule fotoelettriche;
b) controlli semestrali
• simulazione con verifica delle principali funzioni dell'impianto;
• verifica del grado di isolamento degli avvolgimenti elettrici;
• verifica dei collettori elettrici;
• verifica dei circuiti di conversione della corrente elettrica;
• verifica dell’efficienza dei collegamenti verso terra;
• verifica della velocità di esercizio dell'impianto e sua variazione;
• ispezione e controllo a vista dei cavi lungo il loro percorso;
• basamenti ed opere murarie;
• verifica di tutti i dispositivi di sicurezza ed annotazione dei risultati sul libretto (art. 16 DPR 162/99)
c) controlli annuali
• redazione di una relazione tecnica finale di conduzione, con evidenziazione delle parti di impianto maggiormente sollecitate ;
• preparazione della relazione annuale con dati di consuntivo e dati di impostazione, evidenziando altresì eventuali necessità o proposte migliorative per l’anno di gestione successivo.
Art. 10. Manutenzione con carattere di urgenza.
1. Per manutenzione ordinaria a carattere di urgenza si deve intendere l'insieme di tutte quelle operazioni e interventi atti a ripristinare l'efficienza degli impianti, interrotta per disfunzioni o guasti improvvisi. Tale tipo di “manutenzione a guasto” potrà dare corso all’applicazione delle penali di cui al successivo art. 31.
2. Nella manutenzione ordinaria con carattere di urgenza il guasto è rilevato dalla Ditta Manutentrice direttamente, oppure dal Committente ed, in questo caso, l’intervento di manutenzione è attivato “a chiamata” a mezzo telefono o fax, in ore diurne e notturne, sia in giorni feriali che festivi così come previsto al successivo art. 21.
Al termine dell’intervento la Ditta Manutentrice procederà ad inoltrare avviso dell’avvenuto intervento al Settore Manutentivo del Committente, per iscritto o telefax. Il Committente potrà fissare data e modalità di un sopralluogo per la verifica congiunta, diretta ad accertare le cause del guasto, l’idoneità della riparazione ed il perfetto funzionamento dell’impianto.
Dell’avvenuto intervento e del sopralluogo verrà redatto verbale in duplice copia, controfirmato dalle parti che costituirà documentazione da allegare al fascicolo di ogni singolo impianto.
3. La Ditta Manutentrice non potrà rifiutarsi di eseguire i lavori che risultano necessari per ripristinare la funzionalità dell’impianto; per tali interventi e riparazioni dovrà pertanto essere utilizzata la massima celerità d’intervento al fine di eliminare il guasto nel tempo strettamente necessario alla localizzazione dello stesso e alla esecuzione del lavoro. In ogni caso l'intervento deve avvenire entro i termini previsti al successivo art. 21. Qualora la Ditta Manutentrice non provveda di sua iniziativa nel senso sopra descritto, essa sarà soggetta a penalità come previsto dal presente capitolato speciale d'appalto.
4. Nel caso che la Ditta Manutentrice non provveda ad eseguire quanto necessario per ripristinare la funzionalità dell’impianto, nel tempo e con le modalità stabilite, anche in ore straordinarie, notturne e/o festive, il Committente si riserva di procedere in danno, riservandosi di affidare in via d’urgenza la riparazione ad altra ditta scontando l’onere dell’intervento dal Canone previsto .
5. Qualsiasi lavoro ritenuto necessario dalla Ditta Manutentrice e che implichi l'interruzione del servizio, deve preventivamente essere autorizzato dal Committente attraverso il referente individuato dall’Ufficio Tecnico.
6. Si intende che le operazioni di manutenzione che comportano le sospensioni del servizio, fatte senza il predetto assenso, saranno ritenute arbitrarie e soggette alle previste penalità.
7. E' fatto assoluto divieto alla Ditta Manutentrice di apportare qualsiasi modifica all'impianto senza formale e precisa autorizzazione del Committente. In caso contrario, oltre alla prevista penale, la ditta sarà tenuta al ripristino dello stato di fatto a sue spese.
Art. 11. Manutenzione programmata
1. Il servizio di manutenzione degli impianti elevatori oggetto del contratto di appalto comprende le visite periodiche di manutenzione ad ogni impianto da eseguirsi nel normale orario di lavoro, secondo un programma di manutenzione preventiva di cui all’art. 12 comma 1, onde preservare il livello di sicurezza dell’impianto, le sue prestazioni, nonché prevenirne malfunzionamenti e guasti. Tali operazioni saranno eseguite da tecnici specializzati e muniti di patente ad operare.
2. Per manutenzione programmata si intendono tutti quegli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell’impianto o la loro destinazione d’uso (DPR 08/12/1991 n. 447 art. 8.2.). Detta attività si svolgerà eseguendo le operazioni riportate ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo. L’attività di manutenzione intesa come l’insieme degli interventi di riparazione degli impianti e di sostituzione di elementi deteriorati o usurati, al fine di assicurare la continua e completa fruibilità delle opere e la conservazione dello stato d’uso, è classificata anche come “manutenzione preventiva programmata”. La manutenzione preventiva programmata è pertanto una “manutenzione eseguita a intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento degli impianti”.
3. Per tutti i tipi di apparecchiature devono essere utilizzate le modalità di manutenzione indicate dalle Case Costruttrici per garantire un rendimento efficace e rispondenza ai dati di progetto.
Il personale addetto alla manutenzione si occuperà:
A. dei rilievi strumentali delle caratteristiche preventive programmate;
B. delle manutenzioni generali preventive programmate;
C. delle riparazioni.
4. Tutti gli oneri connessi alle visite periodiche sono inclusi nel Canone.
5. Il Canone comprende tutti gli oneri di mano d’opera, materiali ed altro relativi alla sostituzione con una manutenzione periodica preventiva delle parti elencate al successivo Art. 15.
6. Sono inclusi nel presente contratto e remunerati col Canone:
• La pulizia e disinfestazione e igienizzazione delle fosse e sale macchine con cadenza almeno semestrale.
• La pulizia dei binari di scorrimento delle porte, la sostituzione delle lampade e delle spie luminose e tutto quello che occorre fare, anche se non espressamente descritto, ma che sia di pregiudizio al generale decoro dell’impianto.
7. Le opere (sostituzioni, riparazioni, ecc..) ricomprese nel Canone verranno escluse da questo solo se inequivocabilmente dimostrato che la rottura delle parti riparate sia dovuta ad azione vandalica e comunque a danno causato da persone. A tal fine la Ditta Manutentrice, qualora ritenga che gli interventi siano da remunerarsi al di fuori del Canone, è tenuto ad informare il Committente della necessità della effettuazione degli stessi nel minor tempo possibile.
8. Qualora il Committente ritenga invece che le opere che la Ditta Manutentrice valuta extra-Canone siano in questo ricompresse, ordina l’esecuzione delle stesse alla Ditta Manutentrice che è comunque tenuta a ripristinare la funzionalità dell’impianto.
Art. 12. Modalità di svolgimento del servizio di manutenzione programmata
1. La Ditta Manutentrice entro il primo mese di aggiudicazione dell’appalto dovrà presentare all’approvazione del Servizio Manutentivo del Committente un programma di lavoro di manutenzione preventiva programmata distintamente per ciascun elevatore oggetto dell’appalto. In tale programma
andrà specificato per ciascun elevatore il tipo e la frequenza delle operazione previste in applicazione di quanto previsto all’Art. 9 e la necessità, con la specifica frequenza, della sostituzione periodica delle parti elencate al successivo Art. 15.
2. Il servizio di manutenzione programmata sarà svolto attraverso visite di manutenzione con frequenza di almeno una visita al mese, secondo il programma di lavoro di manutenzione preventiva. Nel corso delle visite saranno eseguite tutte le operazioni stabilite dal programma di manutenzione programmata di cui al comma precedente. La regolarità delle visite sarà testimoniata dalla firma degli addetti incaricati di cui all’art. 24 in calce ad un rapporto con l’annotazione della data della visita stessa e delle operazioni effettuate. Detto rapporto sarà inviato al Settore Manutentivo entro 5 giorni dalla visita.
3. Nel corso della verifica annuale della documentazione di impianto, copia aggiornata del registro delle visite conservato presso il locale macchine verrà allegata al libretto di impianto di cui all’art 16 del D.P.R. 162/99.
4. Il servizio di manutenzione deve inoltre essere effettuato conformemente ai disposti dell’art. 15 del D.P.R. 162/99.
5. I lavori di sostituzione delle parti usurate comprese in contratto, dovranno essere eseguiti con le modalità e nei tempi concordati col Settore Manutentivo del Committente.
6. In caso di riparazione programmata e comunque in tutti i casi di lavori periodici la Ditta Manutentrice informerà gli utenti degli impianti, almeno 2 giorni prima dell’intervento, mediante un cartello posto in evidenza nell’edificio interessato riportante il giorno di inizio dei lavori di riparazione, la durata dei lavori stessi, la data di fine lavori.
Art. 13. Riparazione o sostituzione di parti di impianto non comprese nel Canone
1. Nel caso che si accerti la necessità di sostituire parti degli impianti non comprese nel canone, la Ditta Manutentrice dovrà far pervenire all’Ufficio Tecnico del Committente un preventivo di massima per l’esecuzione dell’intervento extra-contratto.
2. Il Committente, valutata la effettiva necessità dei lavori extra-contratto, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti per lavori in economia, ha la facoltà di far eseguire le lavorazioni di
cui al presente punto direttamente alla Ditta Manutentrice emettendo apposito buono d’ordine preventivo alla esecuzione delle opere extra-canone.
3. Il Committente a suo insindacabile giudizio ha comunque la facoltà di far eseguire i lavori di cui al comma 1, a altre Ditte o Società abilitate, secondo le condizioni più convenienti per il Committente oppure mediante gara pubblica tra Ditte aventi titolo di legge all’esecuzione dei lavori, tra le quali dovrà essere compresa come invitata alla gara anche la Ditta Manutentrice. La Ditta Manutentrice con la propria organizzazione deve prestare la necessaria collaborazione e assistenza al fine di garantire la buona riuscita dell’intervento di manutenzione della Ditta terza incaricata dell’intervento straordinario. La Ditta Manutentrice non potrà rifiutarsi di accettare i lavori da lei proposti ma eseguiti dalla Ditta terza incaricata al fine della continuazione della manutenzione dell’impianto, sarà in ogni caso effettuato un collaudo in contraddittorio con verifica delle certificazioni previste dalla normativa vigente.
4. Nel caso in cui il guasto comporti pericoli imminenti a persone o cose, la Ditta Manutentrice è tenuta a contattare immediatamente l’Ufficio Tecnico del Committente per sottoporre la necessità dell’intervento con urgenza e ad eseguirlo previo benestare telefonico. Comunque la Ditta Manutentrice deve immediatamente avvisare le strutture di Pubblico Soccorso se valuta necessario il loro intervento.
5. Le opere di adeguamento degli impianti non implicano alcuna modifica dei canoni di manutenzione riportati nel contratto vigente di manutenzione, salvo i casi nei quali le modifiche apportate agli impianti ricomprendano anche quelle di cui al comma i) dell’art. 2 del D.P.R 162/99, nel qual caso, per l’adeguamento del canone, si procederà come se si trattasse di nuovo impianto.
Art. 14. Norme di sicurezza
1. I lavori di conduzione, gestione e manutenzione degli ascensori e dei montacarichi dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del
lavoro.
2. In particolare la Ditta Manutentrice è obbligata a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza, dandone comunicazione al Committente; è altresì obbligata a predisporre, prima dell’effettivo inizio delle attività, il Piano Operativo per la Sicurezza relativo alle attività di conduzione, gestione e manutenzione degli ascensori e dei montacarichi ai sensi del D. Lgs n. 81 del 2008, con l’impegno ad osservarlo scrupolosamente per l’intera durata dell’appalto. Per la redazione di tale documento la Ditta Manutentrice è tenuta a collaborare con gli organi del Committente preposti alla sicurezza sul luogo di lavoro.
3. La Ditta Manutentrice istituirà per l’appalto in oggetto apposito Registro degli infortuni vidimato dalla ASL, consegnandone copia al Committente.
4. Solo su esplicita e preventiva autorizzazione del Committente la Ditta Manutentrice potrà eseguire modifiche ed ampliamenti sugli impianti soggetti a marcatura CE, autorizzazione ISPESL, VVF, ASL, Ispettorato del Lavoro o enti certificati, certificazione di conformità al D.M. 37 del 17.01.08, con conseguente ed immediato aggiornamento dei disegni, dei certificati e delle autorizzazioni di legge.
5. La Ditta Manutentrice è inoltre tenuta a rendere disponibili in lingua italiana le “schede di sicurezza” relative ai materiali/sostanze introdotti nell’edificio per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato, così come predisposto dal produttore.
Art. 15. Materiali e forniture a carico della Ditta Manutentrice
1. La Ditta Manutentrice provvederà a riparare o sostituire, quando ciò sia necessario, tutte le parti soggette all’usura del normale esercizio, in particolare:
Cabina:
bottoni, segnalazioni luminose, cellule fotoelettriche, chiudiporte automatico, contatti porte, apparecchi sicurezza, parti mobili degli apparecchi di sicurezza, lampade, pattini guide, sospensioni porte, operatori, attacchi funi, pattini retrattili, serrature, azionamenti meccanici e contatti elettrici. Componenti dei dispositivi di emergenza ritorno al piano, impianti citofonici o di allarme o apparecchio telefonico di comunicazione bidirezionale e relative linee di alimentazione; pareti, tetto, pavimento della cabina; pannelli, telai, imbotti delle porte di piano e di cabina;
Piani:
bottoni, segnalazioni luminose, sospensioni porte, contatti porte, serrature, chiudiporta, invertitori, impulsori, contatti di livellamento;
Vano:
funi di trazione e di compensazione, funi limitatore, tenditori e relativi attacchi, pulegge di rinvio, nastro selettore, cavi flessibili e linee elettriche, interruttori di extracorsa, commutatori di piano e tutti i dispositivi di manovra; molle di sospensione per cabina e contrappeso, ammortizzatori. Per gli impianti idraulici: valvola di blocco, tubazione di mandata olio e relative guarnizioni.
Locale macchina:
argano completo, gruppo motore, quadro di manovra – sostituzione totale, valvole per impianti oleodinamici, parti del gruppo manovra, cuscinetti di spinta, supporti, carrucole, bobine del freno elettromeccanico, ceppi del freno, spazzole, avvolgimenti, collettori, elementi rotanti, contatti, bobine, resistenze per manovra e per circuiti, motore, pulegge, contatti e ingranaggi, selettore, contatti capifissi, limitatore di velocità, raddrizzatori, trasformatori, complesso dell’apparato di trazione comprendente: ingranaggi elicoidali, cuscinetti, bronzine, carrucole e pulegge, bobine, ferodi leve ed elettromagnete del freno, spazzole e porta spazzole, avvolgi menti statorici/rotorici e col lettori, componenti elettrici ed elettronici, selettore, limitatore di velocità, valvole per impianti idraulici, motori e pompe idrauliche, ripristino dell’illuminazione del locale macchina, vano ascensori, locale rinvii.
altro:
materiale necessario alle operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti, mezzi per accedere agli organi da ispezionare, eventuali forniture di pesi e altro materiale per prove di bilanciamento richiesti dagli Enti preposti
alle visite periodiche;
2. I materiali e i pezzi di ricambio dovranno essere “nuovi”, originali, della stessa marca del pezzo sostituito, o del tipo consigliato dalle case costruttrici. Inoltre i suddetti materiali di ricambio utilizzati devono essere di qualità controllata e garantita e devono possedere le certificazioni e le conformità previste dalla normativa vigente. Il Settore Manutentivo del Committente si riserva di chiederne caratteristiche e marchi
3. E’ fatto espresso divieto di impiegare materiali catalogati come tossici o nocivi.
4. La sostituzione dei materiali dovrà essere giustificata da apposito rapporto tecnico inoltrato al Committente, previo assenso del Committente i materiali sostituiti dovranno essere recuperati o avviati ad ulteriore destinazione, a cura e spese della Ditta Manutentrice, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti.
5. Il Committente potrà rivalersi sulla Ditta Manutentrice per qualsiasi onere sostenuto per la mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, compreso il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
Art. 16. Lavori non compresi nella manutenzione
1. I lavori di modifica o di rimodernamento o di adeguamento a nuove leggi delle apparecchiature esistenti nonché l’installazione di nuove apparecchiature comunque richieste o prescritte dalle autorità governative in data posteriore alla stipula del contratto di Appalto.
2. Le riparazioni alle strutture murarie dell’edificio inerenti all’impianto, alle protezioni cancelletti o porte esterne, alle pareti o recinzioni del vano di percorso, le opere murarie in genere e la relativa manovalanza;
3. Sono esclusi dalle responsabilità della Ditta Manutentrice i disservizi ed i danni agli impianti causati da terzi per cattivo uso o manomissione o per atti vandalici.
4. Le eventuali opere necessarie per ovviare a quanto sopra saranno eseguite con le modalità di cui all’articolo 13.
Art. 17. Verifiche periodiche
1. La Ditta Manutentrice ha l’obbligo di tenere un elenco aggiornato delle scadenze temporali per l’effettuazione, impianto per impianto, delle verifiche periodiche di cui all’art. 13 del D.P.R. 162/99 per gli ascensori e montacarichi e di cui alla Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 per le piattaforme per disabili. Entro il 01 novembre e il 01 maggio di ogni anno, la Ditta Manutentrice comunicherà per iscritto al Committente l’elenco degli impianti che, distintamente per ogni mese da gennaio a dicembre dell’anno successivo, devono essere sottoposti alla verifica biennale di cui sopra. Sarà cura del Committente concordare con il soggetto (Organismo Notificato, A.S.L., ARPA, Ispettorato del lavoro) incaricato della verifica periodica le date di effettuazione delle verifiche stesse, alle quali è tenuto a partecipare la Ditta Manutentrice con personale qualificato, come disposto dell’art. 13 D.P.R. 162/99.
2. La Ditta Manutentrice è tenuta ad eseguire sull’impianto tutte le operazioni che verranno indicate dal soggetto incaricato della verifica periodica per l’esecuzione della stessa. Tutti gli oneri che la Ditta Manutentrice sostiene per l’effettuazione della verifica periodica di cui sopra si intendono ricompresi nel Canone di manutenzione di ogni singolo impianto anche quando la verifica venga effettuata in più riprese. Nel caso di verifica negativa dovuta a carenze dell’impianto non preventivamente formalmente segnalate dalla Ditta Manutentrice, si applicano le penali riportate nell’articolo "Sanzioni e penali" del presente Capitolato. In tal caso la Ditta Manutentrice sarà anche tenuta ad eseguire a proprie spese tutte le opere necessarie alla verifica positiva dell’impianto da parte dell’organo verificatore, senza nulla a pretendere dal Committente.
3. Il corrispettivo dovuto al soggetto incaricato delle verifiche periodiche ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 162/99, è invece totalmente a carico del Committente. Per l’esecuzione delle verifiche straordinarie di cui all’art. 14 del D.P.R. 162/99, vale quanto sopra riportato in termini di oneri a carico della Ditta Manutentrice per le verifiche periodiche.
Art. 18. Verifiche di conformità iniziali
1. La Ditta Manutentrice effettuerà, entro un mese dall’inizio del contratto di appalto ed entro un mese dalla data di entrata in vigore di ogni nuova norma relativa agli impianti oggetto dell’appalto, una verifica tecnica dei singoli impianti atta ad appurare la conformità degli stessi a tutte le normative vigenti al momento della verifica stessa. A seguito di tale verifica la Ditta Manutentrice redigerà una relazione indicando, impianto per impianto, tutte le carenze riscontrate; tale relazione, firmata da tecnico abilitato, deve essere consegnata al Committente entro un mese dal momento della effettuazione della verifica. La relazione dovrà contenere, per ogni difformità riscontrata il riferimento normativo di legge e l’indicazione dei tempi di legge consentiti per la eliminazione della difformità stessa.
2. La relazione sarà accompagnata da un documento separato contenente un preventivo economico sommario relativo a tutte le opere necessarie ad eliminare le non conformità riscontrate, impianto per impianto. Tale preventivo non costituirà in nessun caso obbligo di spesa per il Committente, ma dovrà essere di ausilio per quest’ultimo per pianificare le opere di adeguamento degli impianti con le modalità previste all’art. 13.
3. La Ditta Manutentrice non potrà rifiutarsi di accettare i lavori da lei proposti ma eventualmente eseguiti da Xxxxx terza incaricata da parte del Committente, sarà in ogni caso effettuato un collaudo in contraddittorio con verifica delle certificazioni previste dalla normativa vigente.
Art. 19. Proposte di adeguamenti migliorativi sugli impianti
1. La Ditta Manutentrice avrà facoltà di proporre al Committente, mediante relazioni tecniche dettagliate e preventivi particolareggiati, interventi di adeguamento sugli impianti derivanti da nuove tecnologie proposte dal mercato, oltre a quelli previsti nel precedente articolo "Verifiche di conformità iniziali", le eventuali opere necessarie saranno eseguite con le modalità di cui all’articolo 13.
Art. 20. Documentazione
1. La documentazione tecnica ed amministrativa relativa a tutti gli impianti oggetto del contratto di manutenzione è conservata presso l’ Ufficio Tecnico del Committente, salvo per le parti da conservare presso gli impianti.
2. È a carico del Ditta Manutentrice verificare, entro il 31 marzo di ogni anno, la completezza della documentazione necessaria a norma di legge, sia quella da conservare presso l’impianto che quella da tenere a cura del Committente. A seguito di tale verifica, entro la data sopra citata, il Ditta Manutentrice segnalerà al Committente eventuali carenze della documentazione stessa, in forma scritta e singolarmente per ogni impianto.
3. È inoltre a carico della Ditta Manutentrice la creazione, l’aggiornamento e la corretta tenuta del libretto di impianto di cui all’art. 16 del D.P.R. 162/99. Copia del libretto verrà conservata presso Il Settore Manutentivo del Committente unitamente alla restante documentazione degli impianti che non vada tenuta presso gli impianti stessi. Sarà cura della Xxxxx Xxxxxxxxxxxx, con oneri a suo carico, predisporre copia della documentazione tecnica oltre al libretto che sia necessario tenere presso il locale macchine degli impianti unitamente ai registri delle visite manutentive di cui all’articolo "Modalità di svolgimento del servizio di manutenzione programmata".
4. La Ditta Manutentrice deve verificare altresì entro il 31 marzo di ogni anno che all’interno delle cabine degli impianti elevatori siano esposte le targhe di cui al comma 3 dell’art. 16 del D.P.R. 162/99 con le indicazioni previste. Qualora le targhe non siano presenti o abbiano indicazioni difformi da quanto previsto dalla norma, la Ditta Manutentrice è tenuto ad installarle o sostituirle a sue spese con quelle corrette entro il 30 aprile successivo alla verifica.
5. Tutti gli oneri necessari all’espletamento da parte della Ditta Manutentrice di quanto previsto nel presente articolo sono a completo suo carico e si intendono ricompresi nel Canone di manutenzione di contratto.
6. Un giornale dei lavori degli interventi manutentivi dovrà essere tenuto a cura della Ditta Manutentrice e riporterà i dati di riferimento ai lavori eseguiti, l’andamento degli stessi, il numero dei lavoratori impegnati e le rispettive categorie di appartenenza. Esso riporterà inoltre l’indicazione di tutte le circostanze che possono influire sull’andamento dei lavori, le eventuali riserve, le richieste di spostamento di termini e le osservazioni
espresse nel corso dei lavori stessi sia dal Committente sia dalla Ditta Manutentrice.
Art. 21. Servizio di pronto intervento
1. Il Canone include le prestazioni relative al servizio di pronto intervento per malfunzionamento o fermo impianto che deve essere accessibile 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana e fino alla conclusione del presente contratto, compreso i giorni festivi e le ore notturne che consiste in interventi per riparazioni e/o guasti agli impianti elevatori e per passeggeri bloccati in cabina.
2. La Ditta Manutentrice fornirà al Committente il numero telefonico unico (CALL CENTER) + numero telefonico cellulare del proprio Tecnico impegnato nel servizio di manutenzione necessario per le chiamate di pronto intervento e comunicazioni di servizio. Tale numero, unitamente al nominativo della Ditta Manutentrice, dovrà essere apposto in evidenza su apposita targhetta su ogni porta di ogni impianto oggetto di manutenzione.
3. Il tempo di intervento dei tecnici calcolato dalla chiamata dovrà essere inferiore a 90 (minuti) minuti primi in caso di passeggeri bloccati in cabina;
4. Il tempo di intervento dei tecnici calcolato dalla chiamata dovrà essere inferiore a ore 12 (dodici) in caso di impianto fermo senza passeggeri bloccati in cabina.
5. Per gli impianti dotati di dispositivo di chiamata diretta dalla cabina, la Ditta Manutentrice provvederà a programmare tali dispositivi in modo che la chiamata dalla cabina sia inoltrata direttamente al numero di pronto intervento. Ciò sia per gli impianti già dotati del dispositivo all’inizio del contratto di appalto e sia per quelli nuovi o che ne verranno dotati in corso di appalto.
6. Il Tecnico della Ditta Manutentrice impegnato nel servizio di manutenzione sarà dotato di telefonino aziendale per le chiamate urgenti relative agli impianti.
Art. 22. Oneri a carico del Committente
1. Il Committente é tenuto a consentire il regolare svolgimento delle operazioni di conduzione e manutenzione, garantendo l'accesso ai locali in cui sono installate le attrezzature e gli impianti oggetto del presente contratto.
2. Il Committente si impegna a fornire l'energia elettrica per l'alimentazione di tutte le parti elettriche dei vari impianti e per il funzionamento degli attrezzi e delle apparecchiature necessarie al servizio di conduzione e manutenzione.
Art. 23. Nuovi impianti
1. In caso di installazione di nuovi impianti in immobili gestiti dal Committente, verrà richiesto alla Ditta Manutentrice di formalizzare una proposta di canone di manutenzione mensile per il nuovo impianto. Tale canone sarà da intendersi relativo a tutte le condizioni contrattuali contenute nel presente capitolato e quindi paritetico, come servizio, agli impianti già in manutenzione. La proposta di canone deve pervenire entro sette giorni dall’invio della richiesta del Committente.
2. Il canone proposto per il nuovo impianto deve essere economicamente allineato ai canoni in essere per impianti simili già ricompresi nella manutenzione. Il Committente potrà richiedere eventuali correzioni al canone proposto sulla base di valutazioni economico-tecniche da rapportare agli impianti esistenti. Qualora non venga raggiunto l’accordo economico tra Committente e Xxxxx Manutentrice, il Committente potrà rivolgersi ad altra Ditta per la manutenzione del nuovo impianto.
3. Se il Committente accetta il canone per il nuovo impianto proposto dalla Ditta Manutentrice o successivamente corretto in accordo tra le parti, verrà inviata dal Committente una precomunicazione di accettazione del canone alla Ditta Manutentrice e successivamente verrà formalizzata una variazione al contratto di manutenzione che includa il nuovo impianto nel monte impianti in manutenzione, con il canone contrattato.
Art. 24. Manovre di emergenza sugli impianti
1. La Ditta Manutentrice è tenuta ad istruire il personale individuato dal Committente per ogni impianto al fine dell’esecuzione delle manovre di emergenza sugli impianti.
2. A tal fine, sarà cura della Ditta Manutentrice redigere, entro un mese dall’inizio del contratto di manutenzione, un libretto di istruzioni per l’esecuzione delle manovre di emergenza per gli impianti ascensori ed elevatori. Per la redazione di tale documento la Ditta Manutentrice è tenuta a collaborare con gli organi del Committente preposti alla sicurezza sul luogo di lavoro.
3. Tale libretto dovrà essere redatto tenendo conto di tutte le disposizioni di legge e della garanzia dell’esecuzione in sicurezza delle manovre a cura di personale di custodia. Il libretto dovrà essere di formato non superiore all’A5, chiaro e sintetico.
4. Sarà invece totale responsabilità del Ditta Manutentrice il contenuto del libretto; la Ditta Manutentrice è quindi responsabile dell’indicazione del modo corretto di eseguire le manovre di emergenza in modo da tutelare l’incolumità sia delle persone eventualmente rimaste all’interno delle cabine degli impianti, sia del personale del Committente che esegue le manovre come indicato nel libretto, sia di terzi.
5. La Ditta Manutentrice dovrà quindi fornire il personale qualificato necessario all’istruzione del personale di custodia del Committente che verrà indicato da quest’ultimo per l’esecuzione delle manovre di emergenza. Il Committente fisserà quindi un calendario di formazione del personale di custodia.
6. Entro il 28 febbraio di ogni anno successivo a quello di prima redazione del libretto di istruzioni per la manovra di emergenza, il Ditta Manutentrice dovrà valutare se il contenuto del libretto sia ancora pienamente rispondente alle norme vigenti ed alle necessità per l’esecuzione delle manovre di emergenza. Nel caso che non siano necessarie modifiche al libretto, la Ditta Manutentrice invierà al Committente, entro la data su indicata, una lettera di conferma del l’avvenuta verifica del documento.
7. Nel caso che siano necessarie modifiche al libretto, sempre entro la data sopra riportata, la Ditta Manutentrice farà pervenire al Committente una bozza corretta del libretto per approvazione. Una volta concordata la forma del nuovo libretto e stampate le dovute copie a cura del Committente, si procederà ad un nuovo ciclo di formazione come sopra descritto del personale di custodia indicato dal Committente.
8. Una volta formato il personale di custodia, sarà cura del Ditta Manutentrice fornire una copia delle chiavi dei locali macchine, qualora non già possedute a detto personale.
9. Sulla porta di ogni locale macchine dovrà essere riportato in modo chiaro il nome, il recapito ed il numero telefonico di pronto intervento del Ditta Manutentrice.
Art. 25. Disciplina specifica per i servoscala
1. Per gli impianti servoscala inclusi nel presente contratto di manutenzione, si intendono valide solo le normative effettivamente applicabili a tali impianti e quindi anche i relativi obblighi, ferme restando le disposizioni relativamente a tutti gli altri disposti del presente Capitolato.
Art. 26. Pagamenti
1. L’importo dell’appalto sarà liquidato in rate bimestrali, di importo pari alla somma di due canoni mensili per ogni impianto. Il pagamento avverrà entro sessanta (60) giorni previa presentazione della fattura intestata al Committente.
2. Tutte le opere non comprese nel Canone devono essere preventivamente formalmente ordinate dal Committente e verranno pagate separatamente secondo le disposizioni contenute negli ordini specifici o in ulteriori contratti di appalto per l’esecuzione delle stesse.
3. Non verranno compensate in alcun modo le opere non specificatamente e formalmente ordinate dal
Committente.
Art. 27 Garanzie e cauzioni
1. La Ditta Manutentrice alla firma del contratto d’appalto è obbligata a costituire una garanzia (cauzione definitiva) pari al 10% dell’ammontare triennale dell’appalto, ai sensi della normativa vigente in quanto applicabili. Tale garanzia va a copertura della responsabilità dell’appaltatore verso il committente per la puntuale e completa esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto, ivi compreso il pagamento delle penali.
2. La cauzione definitiva:
- deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; deve prevedere che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti del Committente, sia esclusivamente quello di Cagliari;
Detta cauzione può essere prestata anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Tali documenti dovranno essere conformi agli schemi di polizza tipo, secondo la normativa vigente .
Lo svincolo della cauzione verrà disposto dal Committente dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento dell’appalto e l’acquisizione, da parte del Committente, della cauzione provvisoria a corredo dell’offerta.
4. La cauzione definitiva deve permanere fino alla scadenza del contratto.
5. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alla Ditta Manutentrice rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
6. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
7. Il Committente può inoltre richiedere alla Ditta Manutentrice la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
Art. 28. Assicurazioni
1. La Ditta Manutentrice si assume tutti i rischi derivanti dalle sue responsabilità quale assuntrice della manutenzione, fino ad un massimale per sinistro di 5 milioni di Euro, coperto da polizza assicurativa stipulata con primaria società. Tale polizza deve essere conforme allo schema tipo secondo la normativa vigente. Copia conforme della polizza dovrà essere presentata al momento della stipula del contratto.
2. Risponde inoltre della responsabilità civile per suo fatto e colpa inerente e conseguente alla manutenzione ed a qualsiasi opera eseguita sugli impianti oggetto del contratto entro il massimale indicato.
3. Si precisa che per il medesimo oggetto il massimale precedente si intende prestato anche per la responsabilità civile del proprietario e del titolare della gestione degli edifici in cui gli impianti hanno sede.
4. Tale polizza deve prevedere anche la garanzia per responsabilità civile per fatto della ditta aggiudicataria e colpa inerente e conseguente alla manutenzione ed a qualsiasi opera eseguita sugli impianti oggetto del contratto entro il massimale indicato.
Art. 29. Responsabilità della Ditta Manutentrice
1. La Ditta Manutentrice è tenuta all’osservanza piena ed incondizionata nonché al rispetto di tutte le norme
vigenti in materia di ascensori e del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
2. La Ditta Manutentrice è tenuta altresì all’osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme in materia di assunzione ed impiego della mano d’opera.
3. Si obbliga altresì alla scrupolosa osservanza delle Assicurazioni sociali derivanti da Leggi e da Contratti Collettivi nonché al pagamento dei contributi messi a carico del datore di lavoro.
4. La Ditta Manutentrice è responsabile ai fini del presente appalto del rispetto delle norme di cui al presente articolo anche per gli eventuali Subappaltatori a cui facesse ricorso nei limiti previsti dalle leggi e dal presente Capitolato.
Art. 30. Subappalto
1. Il subappalto è consentito nei termini previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi ed altra applicabile, tenendo presente la necessità di dichiarare in fase di offerta la volontà di subappalto nei termini previsti dalla normativa vigente.
2. Il personale tecnico addetto al servizio di manutenzione dovrà comunque avere tutte le peculiarità e le abilitazioni richieste dalla normativa vigente.
3. Il referente per la manutenzione di cui al precedente articolo denominato "Referente per il servizio di Manutenzione", deve comunque essere persona dipendente della Ditta Manutentrice e non di qualsivoglia subappaltatore.
Art. 31. Sanzioni e penali
1. Poiché lo scopo primario del presente servizio di conduzione è la manutenzione preventiva i casi di fermo impianto dovranno essere considerati eccezionali. Nel caso di riscontro di mancata manutenzione preventiva accertata dal Committente sui singoli impianti oggetto dell’appalto, verrà applicata una sanzione consistente in Euro 100,00 (cento) per ogni caso di fermo impianto e di Euro 100/00 (cento) per ogni giorno successivo di fermo (compresi i giorni di sabato e festivi).
2. Nel caso che in occasione della verifica periodica di cui all’articolo "Verifiche periodiche" del presente Capitolato l’Ente verificatore emettesse un verbale con divieto all’uso dell’impianto, verrà applicata alla Ditta Manutentrice una penale di Euro 100/00 (cento) per ogni giorno di divieto all’uso, fino all’ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento.
3. Tale penale non verrà applicata nel caso in cui il divieto all’uso dell’impianto sia dipeso dalla non esecuzione di lavori non ancora autorizzati dal Committente pur essendo in possesso di relativa segnalazione e/o offerta della Ditta Manutentrice.
4. In caso di ritardo nell’espletamento del servizio di pronto intervento, il Committente procederà all’applicazione di una penale di Euro 100/00 (cento) per ogni ritardo rilevato e di Euro 100/00 (cento) per ogni ora eccedente quelle permesse di inizio del pronto intervento, stabiliti dall'art. 21, comma 3 e comma 4 del presente Capitolato.
5. Nel caso di mancata disponibilità di pezzi di ricambio o componenti che impediscono l’immediata messa in funzione dell’impianto, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale di Euro 100/00 (cento) per ogni giorno di impianto fermo (compresi i giorni di sabato e festivi).
6. L’ammontare delle suddette penalità verrà trattenuto sul pagamento della prima fattura successiva al l’infrazione commessa.
Art. 32. Risoluzione e recesso
1. Il Committente ha facoltà di risolvere il contratto di diritto senza alcuna prefissione di un termine di
costituzione in mora ed in qualsiasi altro atto in caso di:
- fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa della ditta;
- morte dell’appaltatore;
- frode nell’esecuzione del servizio.
- Interruzione o sospensione non motivata del servizio, anche in per un solo impianto, per un periodo che raggiunga i sette giorni consecutivi.
- qualora l'impresa aggiudicataria dovesse cumulare una somma delle penalità superiore del 10% l'importo contrattuale;
2. Il Committente al verificarsi dei sottoelencati inadempimenti da parte della Ditta Manutentrice si riserva di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con costituzione di messa in mora di 15 giorni, nei seguenti casi:
- Gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale del Committente, per un numero massimo di 3 volte;
- Insufficiente impiego di personale.
3. Il Committente ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c.
4. Resta salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento dei danni.
Art. 33. Riservatezza
1. La Ditta Manutentrice sotto la sua responsabilità si impegna in proprio e per il suo personale a garantire il riserbo di tutte le notizie di cui detto personale venisse in qualsiasi modo a conoscenza concernenti le attività svolte dal Committente.
Art. 34. Controversie
1. Per qualsiasi eventuale controversia le parti accettano l’esclusiva competenza del Foro di Cagliari.